L’ Amministratore di Sostegno

GUIDA BREVE: AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

GUIDA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell’ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello di affiancare il soggetto la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa.

Citando proprio l’art 1 della Legge 6/2004 si può dire che si tratta di un nuovo istituto di protezione avente la funzione di “tutelare … le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire“.

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Riferimenti legislativi

Legge n. 6/2004

  • A chi è rivolta la nuova legge istitutiva dell’Amministratore di Sostegno

A tutte le persone che per effetto di una menomazione sia fisica che psichica si trovano nell’impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati) e che non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana.

  • Finalità della legge

Tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente in grado di andare incontro alle loro esigenza, anche aiutandole ad affrontare problemi concreti (come acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro).

Per questa ragione il ricorso per la nomina dell’amministrazione di sostegno deve specificare l’atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l’assistenza.

  • Chi può fare la richiesta (ricorso)

Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare, in alcuni casi anche senza avvocato, da:

  1. beneficiario (persona interessata), anche se incapace;
  2. familiari entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle,nonni, zii, prozii, nipoti, cugini;
  3. gli affini entro il 2° grado: cognati, suoceri, generi, nuore;
  4. il Pubblico Ministero;
  5. il Tutore o Curatore.
  • Chi deve fare la richiesta (ricorso)

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona, venuti a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di ammininistrazione di sostegno, sono obbligati ad proporre il ricorso al Giudice Tutelare.

  • Quando fare la richiesta (ricorso)

Per chiedere la nomina di un amministratore non è sufficiente che la persona sia incapace: occorre che vi sia pure un interesse attuale e concreto al compimento di atti per i quali è necessario l’amministratore di Sostegno e che l’interessato non potrebbe compiere da solo.

  • A chi fare opposizione al ricorso

Alla Corte d’Appello a norma dell’art. 739 cpc; contro il decreto della Corte d’Appello alla Cassazione.

  • A chi rivolgersi

Per informazioni direttamente al Tribunale di competenza o allo Sportello ADS presente presso i vari Tribunali, attraverso la posta elettronica.

  • A chi indirizzare la richiesta (ricorso)

Il ricorso deve essere presentato al Giudice Tutelare (esempio del ricorso si ritira presso il Tribunale stesso o può essere scaricato dal sito) del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero).

Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione) invece non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla residenza).

  • Durata dell’incarico

La durata dell’incarico di Amministratore di Sostegno può essere a carattere:

  1. temporaneo,
  2. indeterminato,

vedi art. 405 comma 5 n. 2 del Codice Civile.

Il decreto emesso del Giudice decide la durata dell’incarico e i poteri attribuiti all’Amministratore di Sostegno. Detto decreto viene annotato nei registri di stato civile del comune di residenza e di nascita del beneficiato a margine del suo atto di nascita. Il decreto che dispone l’Amministrazione di Sostegno e delimita i poteri dell’ADS può sempre essere modificato per esigenze che si manifestino nel corso della vita del soggetto interessato.

L’amministratore di sostegno, dopo la nomina, presta il giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza e da quel momento può iniziare a svolgere la sua funzione. L’amministrazione di sostegno può sempre essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti che la hanno necessitata o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

  • Poteri dell’amministratore e limiti del beneficiario

I poteri dell’amministratore di sostegno, vengono plasmati dal decreto di nomina (emesso dal Giudice Tutelare) nel quale vengono definiti gli atti specifici che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti in assistenza. Il giudice con la sua decisione deve proteggere la persona, i suoi bisogni e rispettare le sue richieste nei limiti della tutela della persona stessa. A seguito dell’istituzione della misura di protezione, il beneficiario conserva in ogni caso una sfera di capacità, con riguardo a due categorie di atti: – gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.) – gli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni.

  • Cosa contiene il decreto di nomina

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere:

  1. Le generalità della persona beneficiaria e dell’Amministratore di sostegno,
  2. La durata dell’incarico che può essere anche a tempo indeterminato,
  3. L’oggetto dell’incarico e degli atti che l’Amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario,
  4. Gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno,
  5. I limiti, anche periodici, delle spese che l’Amministratore di sostegno può sostenere con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità,
  6. La periodicità con cui l’Amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

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917 Comments

  1. Buonasera,
    avrei una domanda, in qualità di ADS di mio padre, posso vendere un’autovetture intestata a lui?
    Distintamente.
    Fabio.

  2. Gentile Fabio, salve.
    Lei mi chiede se può vendere l’auto del suo beneficiato: la risposta è senz’altro positiva salva la previa autorizzazione del Giudice Tutelare. Il ricavato andrà poi accatonato nelle forme previste dal magistrato e riportato nella relazione annuale.
    Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team del mio studio e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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    Grazie mille.
    Cordialità.

    Paola
    Staff Associazione AMMINISTRATORIDISOSTEGNO.COM

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  3. Gent.mo Avvocato,
    mio padre da anni ha una grave malattia neurodegenerativa e da qualche mese abbiamo deciso di chiedere l’ADS in seguito a problemi riguardanti la riscossione della pensione.
    Preciso che l’ammontare della pensione è sempre stato destinato al pagamento della Rsa in cui è ricoverato e al pagamento delle utenze intestate sia a mio padre che agli altri membri del nucleo familiare.
    In seguito alla richiesta di ADS, il giudice ha stabilito che l’importo di cui si può usufruire è solo una parte della pensione e che deve essere usato nell’interesse dell’amministrato.
    Adesso mi chiedo: visto che l’amministratore ( in questo caso mia madre e moglie dell’amministrato) deve fare un rendiconto annuale, possiamo ancora usufruire di una parte di pensione per poter pagare le utenze intestate sia all’amministrato sia all’amministratore?
    La ringrazio anticipatamente per la risposta.
    Cordiali saluti.
    Alessandra

  4. Gentile Alessandra, salve.
    Le spese generali di vita possono essere ricondotte a quanto da far autorizzare dal giudice. Il Giudice però validerà solo le le spese che sono di interesse del beneficiato e non altre.
    Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team del mio studio e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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    Cordialità.

    Paola
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  5. Salve sono Debora.
    quest’oggi ho sostenuto l’esame per prendere la qualifica di amministratore di sostegno, con un voto finale di 60/60. La mia domanda è questa: ora con questo titolo in mano, a chi mi devo rivolgere per trovare un lavoro?
    Perchè chiunque sento il Giudice sceglie come amministratore un parente.
    Grazie.
    D.

  6. Gentile Debora,
    l’Autorità garante della concorrenza e del mercato afferma che “per quanto concerne i corsi di formazione professionale proposti per Amministratori di sostegno l’ingannevolezza delle comunicazioni in un caso esaminato a Tretnto è in re ipsa. Difatti, non può in alcun modo assimilarsi l’istituto dell’Amministratore di sostegno ad una professione con relativa retribuzione e ciò alla luce della ratio stessa dell’istituto e del dettato delle disposizioni istitutive di tale figura (legge n. 6 del 2004).
    Il provvedimento del garante ricorda che l’amministrazione di sostegno è un istituto di protezione a tutela degli incapaci, al pari dell’interdizione e inabilitazione, la cui finalità è di assicurare uno strumento di assistenza al soggetto affetto da limitazioni più o meno gravi della propria autonomia. Spetta al giudice tutelare nominare con decreto l’amministratore di sostegno, tenendo esclusivo conto dell’interesse del beneficiario e preferendo, in mancanza di preventiva indicazione dello stesso interessato e ove possibile, un membro della famiglia (artt. 407 e 408 Codice Civile). In ogni caso, non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in carico il beneficiario. Con il richiamo all’articolo 379 c.c. in materia di tutela, è sancita l’assoluta gratuità dell’incarico dell’amministratore di sostegno, al quale il giudice tutelare potrà al più assegnare un’equa indennità, tenuto conto delle difficoltà dell’incarico e del patrimonio del beneficiario.
    L’Autorità garante della concorrenza e del mercato prosegue sostenendo che le informazioni concernenti i corsi per Amministratore di sostegno, di cui agli opuscoli informativi e al sito internet dell’Istituto Cortivo, seppur nel complesso formalmente corrette, per la loro complessiva presentazione e le relative modalità grafiche, risultano idonee a indurre i destinatari a ritenere, contrariamente al vero, che tali corsi siano diretti alla formazione di una specifica figura professionale, altresì regolamentata per legge, per la quale esistano diversi sbocchi professionali.
    Spero di esserle stato comunque utile.
    Staff.

  7. Salve. Per anni ho assistito mia suocera (in casa sua )giorno e notte: piaghe ,cateteri ecc.ecc. Ora lei è deceduta ad aprile scorso e questa esperienza ha lasciato un forte segno dentro di me.
    Mio marito, essendo unico figlio, in casa non aveva da aiutarmi con cambi da parenti.
    Le badanti vedevano la situazione poco felice e dopo due giorni se ne andavano.
    Solo due volte a settimana venivano gli infermieri a medicare le piaghe e una volta al mese cambiavano il catetere.
    Non vi dico i soldi che spendevamo in gocce (demenza senile), creme, disinfettanti,ecc.ecc.ecc. La pensione che prendeva era di circa 600 euro e l’invalidità circa 470 euro. Io abito a napoli e più volte mi sono chiesta se a me sarebbe spettato un sostegno economico ma nessuno mi sapeva dare una risposta in merito.vorrei sapere gentilmente cosa prevede la legge in questi casi.
    La ringrazio e saluti.
    Nunzia.

  8. Gentile Nunzia, ho poco da dirle in materia di ADs perchè il suo caso riguarda più la richiesta di contributi assistenziali. Purtroppo lei pone la domanda dopo la morte della persona assistita e quindi mi risulta che ci sia poco da fare.
    Mi spiace.
    Cordialità.
    Staff.

  9. Gent.mo Staff,
    i due figli, alla morte del padre (10 maggio 2010 ) chiedono al fratello del defunto, Amministratore di Sostegno nominato in data 24 ottobre 2008 dal Giudice Tutelare del Tribunale, il rendiconto documentato delle operazioni svolte. Dopo 6 mesi, fine Dicembre 2010, il fratello del defunto e ex Amministratore di sostegno, tramite il suo Studio legale si fa vivo con tono alquanto minaccioso, vantando il possesso di una cambiale a suo favore da 100.000 Euro con ipoteca volontaria della casa di proprietà a garanzia, firmata dal defunto in data 2 Dicembre 2008, chiedendone il pagamento immediato. Ora nel rendiconto presentato al Giudice Tutelare non compare alcun accenno a detta cambiale, per cui si presume che lo stesso Giudice non fosse a conoscenza di detto atto. Una cambiale di tal tipo dovrebbe essere un atto di straordinaria amministrazione, di conseguenza come scritto nel Decreto di nomina dell’ADS, soggetto all’autorizzazione del Giudice Tutelare. Oltretutto nella cambiale non vi è alcun riferimento né alla presenza alla firma dell’atto dell’Amministratore di sostegno che avrebbe dovuto assistere il beneficiario, né ad eventuali autorizzazioni del Giudice Tutelare ad autorizzare tale operazione.
    > Penso che il beneficiario, (sofferente di amputazione di entrambi gli arti inferiori e depressione , incapace di gestire se stesso e il suo patrimonio) come riportato dal Giudice Tutelare nel Decreto di nomina dell’Amministratore di sostegno, non fosse autorizzato a firmare una cambiale da 100.000 Euro presentandosi, da solo presso uno studio notarile.
    > Cosa consiglia di fare per tutelarci.
    > Ringraziando per l’attenzione porgo distinti saluti
    > Alfonso

  10. Gentile Alfonso, credo che per esprimere un parere sul punto sarebbe necessario esaminare l’intero fascicolo della vicenda e, in primis, il provvedimento di nomina dell’ADS con la correlata attribuzione dei poteri del medesimo.
    Credo fermamente che la cosa migliore sia rivolgersi ad un collega con compertenze sia nelle materie civili che penali per esaminare il tutto e decidere il da farsi.
    Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team del mio studio e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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    Cordialità.

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  11. buongiorno.
    mi trovo in una situazione drammatica e chiedo un vostro aiuto…
    ho un figlio diversamente abile di 18 anni compiuti, pur avendo già nella mia sentenza di separazione l’autorizzo a percepire la pensione di invalidità e il mantenimento, al compiere della maggiore età di mio figlio ho fatto richiesta di essere l’amministratore di sostegno dello stesso per cautelarlo in ogni situazione che poteva recargli danno.
    il mio ex marito con i fratelli dello stesso senza motivi gravi o strutturati hanno fatto opposizione portando il giudice a scegliere un avvocato.
    non mi aspettavo questa scelta ma mi sentivo comunque sollevata nel sapere che non sarei stata più sola nell’affiancare mio figlio.
    avendo letto la legge sapevo che bisogna tener conto di tutte le spese per i bisogni e chiedendo anticipatamente in tribunale mi era stato detto che per le spese di sostentamento si decideva una cifra forfettaria per cui non ho mai tenuto gli scontrini ne della spesa ne di quei prodotti usati con frequenza.
    dall’amministratore di sostegno mi è stata fatta in prima seduta la richiesta delle spese di utenza che come ovvio e giusto vanno divise per i componenti del nucleo famigliare e così ho fatto, ponendogli le fatture dell’anno precedente e facendo un calcolo sommario per tutte le spese che sono utili per una vita dignitosa.
    il conto l’ho fatto prendendo la somma dell’invalidità civile, sottraendo le spese di utenza,
    ho diviso per dodici mesi e per i giorni che mio figlio dimora con me, da li il risultato solo del sostentamento alimentare che risulta di 13 euro…
    hp preso il mantenimento che versa il padre e ho tolto le spese di gestione per portare mio figlio ha fare socializzazione, visite, corsi, autonomia ordinaria…
    il mantenimento è di euro 250 e ho tolto 150 di benzina che sono 37.00 a settimana, premettendo che abito in un piccolo paese e che nello stesso non c’è nulla… quasi ogni giorno mi devo spostare e il paese più vicino ed adeguato alle esigenze di mio figlio è a 10 km… per i corsi 20 o 25 se non di più.
    mio figlio è affetto da autismo e la socializzazione è l’unica vera arma per dargli autonomia e crescita.
    i rimanenti soldi non bastano certo per soddisfare tutto il resto perché con un rapido calcolo sono all’incirca 3,50 euro al giorno.
    nelle spese di mantenimento si noti che non ho incluso quelle del vestiario e dell’accudimento alla persona come non ho incluso le spese di mantenimento della casa come carta igienica, detersivo ecc ecc …
    per accudire mio figlio posso svolgere solo lavoretti saltuari e precari che non mi danno un entrata fissa e il mantenimento che ricevo dal mio ex marito è di euro 50 mensili…
    dal 1 di febbraio sono venuta a sapere dalla banca dove percepivo l’invalidità civile che non avrei più potuto riscuotere e che era tutto evoluto per prassi all’amministratore di sostegno, per cui gli ho inviato una mail allo stesso facendogli notare che in caso non avesse fatto anche pressione sull’assegno di mantenimento i miei unici introiti sarebbero stati solo di 250 euro mensili e che gli stessi non sarebbero bastati per soddisfare le esigenze di mio figlio, nella mail ho fatto riferimento chiaro che non potevo far fronte alle incombenze e che se non avessi avuto risultati in brevissimo tempo sarei stata costretta a portare mio figlio alla mensa dei poveri.
    per contro l’amministratore di sostegno mi ha risposto con una mail che mi avrebbe risposto con calma e che dovevo portare mio figlio nel suo studio per porre una firma.
    così ho fatto…
    lo stesso mi ha fatto capire che la firma era per l’assegno dell’invalidità e non dell’accompagnamento per cui pensavo in una burocrazia lenta e disdicevole.
    ieri in tarda mattinata sono andata in banca dove mi hanno rilasciato la mail dell’inps mandata all’amministratore di sostegno dove si dava autorizzazione alla riscossione.
    la banca mi ha dato certezza che l’assegno dell’invalidità civile era in loro possesso già da qualche giorno e che l’amministratore di sostegno poteva ritirarlo.
    alla presenza in studio nulla mi è stato detto, ne che lo stesso aveva già il consenso dell’inps a riscuotere la pensione di invalidità, ne quello che mi avrebbe versato se non dietro riscontro come gli scontrini della spesa…
    ho 48 anni, una vita precaria con un figlio diversamente abile… mi si chiede di portare gli scontrini della spesa che non potrei fare, contribuisco comunque con il mantenimento “anche se precario” e con il tempo mettendoci la mia presenza e annullando la mia vita privata di donna… ora non mi si da più neppure la possibilità di far condurre a mio figlio una vita dignitosa… al limite della sopravvivenza… ditemi voi cosa devo fare…
    grazie
    Maria Giovanna

  12. Gentile Maria Giovanna,
    rappresenti tutto questo al Giudice Tutelare ed ai servizi sociali.
    La questione mi pare tristemente gestionale e ritengo che sotto tale profilo si debba cercare risposte adeguate. Scriva tutto e segnali tutto.
    Coinvolga il magistrato ed anche l’ammisnitartore di sostegno dimodochè non ci si possa perdere in una palude burocratica.
    Scriva, scriva ed ancora scriva.
    Se del caso, poi coinvolga giornali e media.
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  13. Quindi, l’ADS può agire solo con approvazione del giudice tutelare.
    Domanda: se esiste una delega dell’anziano non olografa ma firmata a una persona per la cura dei suoi interessi (azioni su conto corrente bancario, vendita o affitto casa) in caso di suo ricovero in una struttura protetta (problemi fisici non mentali) il delegato deve comunque avere l’approvazione del giudice tutelare o può agire autonomamente senza renderne conto a nessuno?
    in quest’ultimo caso come ci si può opporre?
    Grazie per il prezioso servizio che rendete.
    Loredana

  14. Gentile Loredana,
    non so cosa sia una delega non olografa, ma credo che la nomina dell’amministratore di sostegno faccia conseguire la possibilità di revoca da parte del medesimo (salvi i conformi poteri assegnatigli dal giudice in provvedimento di nomina) di ogni precedente atto di delega del beneficiato. In ogni caso ogni scelta futura di quest’ultimo dovrà essere adottata dall’Amministratore di Sostegno con coerente autorizzazione del giudice tutelare: ancor più si poi deve dire di operazioni sui beni mobili ed immobili del beneficiato.
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  15. Buongiorno,
    volevo sapere se, nel caso di una vendita di un bene del beneficiato, i figli (unici eredi) possono entrare in possesso del ricavato. Il beneficiato è in casa di cura e i suoi introiti derivanti da pensione coprono abbondantemente le spese di permanenza. Risulta pertanto abbondantemente tutelato.
    Nel caso non si possa, l’interdizione risolve il problema?

    Distinti Saluti
    Marco

  16. Gentile Marco,
    la vendita di ogni bene immobile del soggetto per cui vi è amministratore di sostegno deve essere autorizzata dal competente Giudice Tutelare. In difetto di autorizzazione, il notaio non potrà procedere al rogito dell’atto mancando la legittimazione del venditore.
    Tuttavia, la vendita può essere autorizzata solo quando vi è un interesse del beneficiato a spogliarsi del bene, ad alienarlo.
    Ogni ricavato deve poi essere destinato al beneficiato come da indicazioni specifiche del magistrato.
    Spero di esserle stato utile.
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  17. Buonasera, è la prima volta che mi collego a questo sito. Sto cercando aiuto per una persona senza fissa dimora, invalida fisicamente, e da accertare anche se mentalmente. E’ uscita fuori una società a lui intestata e vari problemi. Piccolissima pensione Inail. A chi posso rivolgermi a Roma? O che iter seguire? Ringrazio per l’aiuto o qualunque informazione. Ringrazio in special modo del servizio che offrite di nozioni date in modo chiaro e semplice e schematico. Distinti saluti.
    Monica

  18. Gentile Monica, credo che i migliori interlucotori, a ciò preposti istituzionalmente, siano i servizi sociali del comune ove la persona vive.
    Potranno essere loro, se vi sono i presupposti, a chiedere la nomina di un amministratore di sostegno.
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  19. Salve,
    io ho mio padre di anni 76 in buone condizioni di salute che però è dipendente da alcool.
    Più volte ho tentato di farlo curare , ma senza risultati, anzi ottenendo di contro un atteggiamento di allontanamento nei miei confronti.
    Da qualche tempo poi si accompagna ad un giovane di 30 anni circa, di cui so che è un pregiudicato e che ha già sottratto degli immobili ad altre persone anziane, circuendoli e facendoseli intestare.
    Mi sono rivolto alle autorità, ma le stesse mi hanno detto che se mio padre, persona capace di intendere e di volere, ha volontà e piacere a frequentare e ospitare questa persona loro non possono farci nulla.
    Ho tentato più volte una mediazione tra me e lui ma nulla!
    Cosa posso fare per far si che mio padre abbia un amministratore di sostegno? e quale potrebbe essere l’alternativa?
    Distinti saluti.
    Mario

  20. Gentile Mario, salve.
    Ho letto della sua situazione e non creda di essere un unicum in questa.
    Capita anche ad altri e l’unica strada che posso consigliarle è dare documentazione alla situazione clinica di suo padre convincendolo a fare degli esami e delle visite mediche che possano poi essere utilizzati per fondare il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno.
    L’eventuale refertazione emedica che confermi l’etilismo o la senilità potrebbero giustificare un provevdimento di nomina anche in avversione alla volontà del beneficiato.
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    Paola
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  21. Buongiorno,
    vorrei nominare un ADS per mia zia ultranovantenne, parzialmente invalida, in quanto non riesce più da sola a gestire il proprio patrimonio e non vorrei che qualcuno si approfittasse di lei. Purtroppo però lei non vuole assolutamente sentire parlare di un possibile ADS.
    Posso io, in qualità di nipote, fare comunque la domanda per un ADS per mia zia presso il tribunale competente, anche senza il parere favorevole dell’interessato?
    Grazie
    Noemi

  22. Gentile Noemi, la risposta è affermativa.
    Sarà però necessario documentare lo stato di necessità della persona in questione e sarà poi il Giudice a valutare e decidere se vi siano i presupposti per la nomina.
    Il motivo che lei adduce non mi sembra però bastevole: mi pare che l’affermazione per cui la zia non è più in grado di gestire la sua economia sia molto discrezionale e poco oggettiva.
    Diverso sarebbe se vi fossero elementi oggettivi, a prescindere dalla volontà del beneficiato.
    Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team del mio studio e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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    Cordialità.

    Paola
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  23. La ringrazio ancora della Sua risposta.
    Ma forse non mi sono ben spiegata … certo che Lei non è in grado di valutare, senza visionare le carte, l’opportunità o meno di azionare una causa. Non Le chiedevo questo. Cercherò di spiegarmi meglio.
    Alla fine dell’ads (avvenuta per decesso dell’amministrato), mi pare che bisogna presentare il conto finale al Giudice Tutelare.
    In questa sede, gli altri eredi possono avanzare osservazioni e rappresentare notevoli ammanchi al Giudice Tutelare oppure no??(nello specifico, ci sono estratti conto di prelievi dell’ads di decine di migliaia di euro).
    oppure, ogni contestazione va fatta mediante una causa?
    in sintesi: che utilità ha l’approvazione finale del rendiconto da parte del G.T. se non può metter parola sull’operato dell’ads??
    Grazie ancora e scusi l’insistenza, ma, francamente, ritengo che la materia non sia per nulla ben disciplinata e dia, di fatto, troppi poteri all’ads privi del dovuto controllo da parte degli altri parenti. E, inoltre, non ravvedo tutele appropriate a seguito di un comportamento illecito dell’ads.
    Scusi lo sfogo, resto in attesa di un Suo riscontro.
    Cordiali saluti
    Sandra

  24. I due figli, alla morte del padre (10 maggio 2010 ) chiedono al fratello del defunto, Amministratore di Sostegno nominato in data 24 ottobre 2008 dal Giudice Tutelare del Tribunale, il rendiconto documentato delle operazioni svolte. Dopo 6 mesi, a fine Dicembre 2010, il fratello del defunto ex Amministratore di sostegno, tramite il suo Studio legale si fa vivo con tono alquanto minaccioso, vantando il possesso di una cambiale a suo favore da 100.000 Euro con ipoteca volontaria della casa di proprietà a garanzia, firmata dal defunto in data 2 Dicembre 2008, chiedendone il pagamento immediato. Ora nel rendiconto presentato al Giudice Tutelare non compare alcun accenno a detta cambiale, per cui si presume che lo stesso Giudice non fosse nemmeno a conoscenza di detto atto. Una cambiale di tal tipo dovrebbe essere un atto di straordinaria amministrazione, di conseguenza come scritto nel Decreto di nomina, soggetto all’autorizzazione del Giudice Tutelare. Oltretutto nella cambiale stilata da un notaio, non vi è alcun riferimento né alla presenza dell’Amministratore di sostegno che avrebbe dovuto assistere il beneficiario, né ad eventuali autorizzazioni del Giudice Tutelare ad autorizzare tale operazione.
    Penso che il beneficiario, sofferente di – amputazione di entrambi gli arti inferiori e depressione , come riconosciuto dal Giudice Tutelare nel Decreto di nomina dell’Amministratore di sostegno, incapace di gestire se stesso e il suo patrimonio, non fosse autorizzato a firmare una cambiale da 100.000 Euro presentandosi, da solo presso uno studio notarile.
    Cosa possiamo fare per tutelarci?
    Ringraziando porgo distinti saluti
    Alfonso

  25. Salve.
    Dopo una lunga analisi, ho deciso di presentare richiesta per diventare amministratore di sostegno a favore di mia moglie, a causa della sua precaria condizione mentale (è stata in passato ricoverata presso un ospedale psichiatrico, seguita da un centro di igiene mentale di Roma, ma purtroppo soffre ancora di disturbi psichici che ne ledono la lucidità e la razionalità necessarie a svolgere una vita normale).
    La beneficiaria è cittadina extracomunitaria, quindi volevo sapere se in questo caso è necessario dover informare, tramite raccomandata, i suoi parenti che risiedono nel paese d’origine (Thailandia), dato che questi non comprendono nè la lingua inglese ne tantomeno quella italiana,
    Grazie.
    Distintamente.
    Luciano

  26. Gentile Luciano,
    la scelta di quanti e quali congiunti del soggetto per cui è ricorso vadano informati resta al magistrato designato.
    Quando lei depositerà il ricorso per amministratore di sostegno, il Giudice fisserà condecreto la data di udienza in cui dovrà sentire il futuro beneficiato e contestualmente indicherà i familiari che devono essere notificati (a mezzo ufficiale giudiziario) ed entro quale termine.
    La comunicazioen dovrà avvenire con le procedure di cui alla notificazione e non con raccomandata. Sarà quindi opportuno precisare chi sono i familiari in vita per evitare che il magistrato ne chieda successiva esplicitazione prima di fissare udienza.
    Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team del mio studio e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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  27. Gentile avvocato Vigani,
    mi interesserebbe fare dell’amministratore di sostegno una professione. Sono impiegata contabile e ho frequentato un corso per educatori. Cosa dovrei fare?
    Grazie della Sua cortese risposta.
    Cristina

  28. Gentile Cristina,
    come si è già detto alcuni giorni fa, non può in alcun modo assimilarsi l’istituto dell’Amministratore di sostegno ad una professione con relativa retribuzione e ciò alla luce della ratio stessa dell’istituto e del dettato delle disposizioni istitutive di tale figura (legge n. 6 del 2004).
    L’amministrazione di sostegno è un istituto di protezione a tutela degli incapaci, al pari dell’interdizione e inabilitazione, la cui finalità è di assicurare uno strumento di assistenza al soggetto affetto da limitazioni più o meno gravi della propria autonomia. Con il richiamo all’articolo 379 c.c. in materia di tutela, è sancita l’assoluta gratuità dell’incarico dell’amministratore di sostegno, al quale il giudice tutelare potrà al più assegnare un’equa indennità, tenuto conto delle difficoltà dell’incarico e del patrimonio del beneficiario.
    L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sostenuto che le informazioni concernenti i corsi per Amministratore di sostegno, di cui agli opuscoli informativi di alcuni istituti, possono idonee a indurre i destinatari a ritenere, contrariamente al vero, che tali corsi siano diretti alla formazione di una specifica figura professionale, altresì regolamentata per legge, per la quale esistano diversi sbocchi professionali.
    Ma la realtà normativa non lo consente.
    Spero di esserle stato comunque utile.
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  29. vi ho mandato una mail il 3 febbraio e non ho ancora avuto risposta… capisco che sono una spina nel fianco e che forse gli elementi a disposizione sono incompleti… per cui vi scrivo quello che c’è scritto testualmente come ordinanza:
    dispone che la somma percepita dal beneficiario a titolo di pensione sia utilizzata dall’amministratore dello stesso e dispone l’obbligo di rendimento annuale a carico dell’amministratore, disponendo che i redditi del beneficiario siano versati su c/c intestato al beneficiario.
    non pone limiti di spesa tenuto conto dell’entità dei redditi della beneficiaria e delle spese di mantenimento della stessa.
    ho scoperto dall’assistente sociale ieri mattina che l’amministratore ha lasciato l’incarico…
    io dallo stesso non ho avuto nessun tipo di comunicazione ne tantomeno liquidità…
    fino ad ieri mattina la pensione in questione era sempre da riscuotere…
    a parte la poca dignità della persona che per dovere avrebbe dovuto far sapere alla sottoscritta una tale decisione essendo la madre del beneficiario ma soprattutto la convivente che porta avanti la sua quotidianità e gestione…
    da lunedì mi ritrovo senza soldi e senza sapere quale sarà il futuro non conoscendo i tempi della burocrazia in merito…
    come mi devo comportare dal momento in cui vengono a mancare i diritti umani alla persona?… quali sono le conseguenze che incorre l’amministratore di sostegno?… una semplice lavata di testa dal giudice tutelare?…
    come ogni prassi burocratica avrà dei tempi… nel frattempo che cosa metto in tavola???…
    se mio figlio proprio perché fa parte di una fascia protetta reca danni a se stesso ed a altri perché gli viene a mancare quella stabilità che gli permette di condurre una vita adeguata chi ne deve subire le conseguenze???…
    sicuramente non sono l’unica persona che si trova in queste condizioni e bisogna riflettere su chi può fare l’amministratore di sostegno e come, sulle patologie e chi in primo luogo è adeguato a stabilire con chiarezza quanto serve ad una persona per vivere..
    non si può patteggiare sulla sopravvivenza ne tantomeno sulla dignità, come è scritto nella legge l’amministratore di sostegno deve essere come un buon padre di famiglia e sostenere il beneficiario ma… come si può pretendere che una persona sconosciuta possa fare dei calcoli appropriati? in base a quali parametri?
    perché qui entra in gioco non solo il buon senso ma la vita culturale quotidiana e sociale dell’amministratore con il bagaglio del suo vissuto e comportamento…
    se l’amministratore in questione ha una vita “normale” senza conoscere la patologia e le sue esigenze immancabilmente tutto quello che è nei parametri del beneficiario non saranno capiti ne tantomeno valutati… ma saranno solamente percepiti come bisogni irrilevanti e sottoposti ad una scorretta valutazione…
    dal momento che L’amministratore di sostegno si è percepito come un contabile, per troppa arroganza non si è neppure posto il quesito di cercare le persone idonee ad una valutazione corretta come è il psichiatra o il psicologo, figure che possono soddisfare le lacune e ignoranza dei bisogni prioritari di una persona affetta da una patologia che può forviare il pensiero comune.
    Non penso di aver espresso pensieri inusuali , ne tantomeno di creare il precedente…
    In tutta questa situazione la cosa più rilevante ed eclatante è sempre la stessa… il razzismo e la discriminazione delle fasce deboli, la loro ghettizzazione e la mancanza di comprensione di chi dovrebbe essere d’aiuto.
    Scrivo con rammarico queste cose perché quando sono venuta a conoscenza della legge ne ero rimasta entusiasta e come paladina di un io diverso ci avevo creduto fermamente

  30. Le ho già risposto più sotto: ripeto quindi il mio pensiero “scriva tutto al magistrato”.
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  31. Per un malato di alzheimer è consigliabile l’ADS indeterminata o l’ interdizione ? Grazie.
    Distintamente.
    Giovanna.

  32. Gentile Giovanna,
    riterrei che la scelta vada operata con riferimento alle effettive condizioni di salute della persona da assoggettare a procedura.
    Deve poi essere considerato l’orientamento del tribunale competente: quest’ultimo può essere molto variabile e condizionare di molto ogni possibile scelta (ad esempio a Venezia non si interdice quasi più nessuno).
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  33. Gentile Avvocato,
    sono amministratore di sostegno di mia nonna. Volevo chiedere se il denaro custodito in conto di mia nonna, un domani quando verrà a mancare, verrà diviso in parti uguali tra i nipoti ( io e mio fratello) oppure potrà essere interamente ed esclusivamente utilizzato dall’amministratore.
    cordiali saluti.
    Alessandra

  34. Gentile Alessandra,
    comprendo la sua preoccupazione ma posso rincuorarla: al momento della morte del beneficiato cessa la funzione di amministratore di sostegno e quest’ultimo deve interrompere ogni sua attività. L’ultimo atto dell’ADS è la presentazione della sua relazione finale al Giudice Tutelare.
    Chiaro è che le somme da impiegarsi in vita a favore del beneficiato possono essere spese dall’amministrazione: sempre per quelle di natura ordinaria (previa quantificazione generale in provvedimento di nomina o sua successiva mopdifica) mentre serve l’autorizzazione del magistrato per quelle di natura straordinaria.
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  35. Egr. Avv.
    Da3 anni mi occupo di un anziana rimasta vedova (2° moglie di mio padre).
    Legato affettivamente, ma non legalmente da parentela.
    Da 5 mesi è stato nominato un Amministratore di Sostegno, che fa parte dei servizi sociali, dopo 4 mesi mi è stato comunicato per telefono,che al momento aveva cose più urgenti da sbrigare e che non potevo più operare sul conto corrente cointestato con l’anziana signora,quindi non posso provvedere ai pagamenti della Casa di Cura dove è ricoverata ne alle spese di condominio dove ha la casa di proprietà, con la conseguenza che le verranno addebitati gli interessi di mora.
    Non può disporre neanche di una piccola cifra per i bisogni personali a cui sto provvedendo io a mie spese.
    Ora mi chiedo, se è normale che funzioni in questo modo, che un Amministratore si assume l’incarico,e non lo svolge in tempi ragionevoli a danno dell’assistito.
    Mi rendo conto di aver sbagliato a rifiutare l’incarico, pensando di affidarla comunque in buone mani.
    Sono arrabbiato per questo comportamento, che cosa posso fare?
    GRAZIE e COMPLIMENTI
    per la V.s. disponibilità e professionalità

    Mattia

  36. Gentile Mattia,
    Grazie mille per i complimenti, fanno sempre piacere e danno un sicuro sostegno morale anche a noi.
    Per quanto riguarda la sua istanza, Lei può presentare istanza al Giudice Tutelare per la sostituzione dell’ADS argomentando un’inidonea cura degli interessi del beneficiato così anche segnalando la sua miglior disponibilità: infatti solo questi ultimi sono il riferimento per valutare la corretta attività, o meno, dell’amministratore di sostegno. Per certo i servizi sociali saranno ben contenti di verderla subentrare nella funzione, così sgravandoli da un ulteriore impegno.
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  37. buongiorno, sono ADS di mio papà. Abbiamo un auto intestata ad entrambi. Valore del veicolo 300 euro. Posso vendere quest’ auto firmando per entrambi? Grazie. Cordiali saluti

  38. Salve, la moglie di mio fratello, suo AdS è interessata solo all’eredità di questi e sta dissipando il suo patrimonio.Come argomentare la richiesta di sostituzione e quale è la norma di riferimento???
    Distinti saluti.
    Roby

  39. Gentile Roby,
    Lei può presentare istanza al Giudice Tutelare per la sostituzione dell’ADS argomentando la mancata cura degli interessi del beneficiato: infatti solo questi ultimi sono il riferimento per valutare la corretta attività, o meno, dell’amministratore di sostegno.
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  40. mia zia, 93 anni, senza figli, (pare, in quanto non è stato possibile visionare lo scritto per rifiuto della persona che lo detiene) ha firmato un foglio dattiloscritto in cui autorizza il marito di una nipote ad agire in sua vece per quanto riguarda qualsiasi azione da intraprendere sul suo patrimonio nel caso di ricovero in casa di riposo. questa persona non si sa se sia delegato sul conto corrente o se questo sia cointestato. essendo anch’egli ottantenne e con problemi di salute non vorremmo nostra zia si trovasse a pagare delle tasse di successione sui suoi soldi che nel caso di cointestazione sarebbero attribuiti per il 50%a chi non ne ha diritto. inoltre l’asserzione che lui può agire come meglio gli aggrada (vendere o affittare la casa di proprietà della zia a sua discrezione) ha lasciato noi parenti a dir poco un pò sconcertati. volevo solo sapere se questo scritto deve essere depositato da qualche parte e la gestione sottoposta al controllo di un giudice tutelare o, in caso negativo, come si può opporsi. adesso mi sono spiegata meglio? spero di sì.
    un cordiale saluto
    loredana

  41. Questo sito è molto utile, purtroppo mi sono resa conto che ci sono tante persone che non hanno le idee chiare sul ruolo di amministratore di sostegno, ho inviato una mail con una richiesta di aiuto urgente, spero sia arrivata.
    Io ho a che fare con una terza persona come amministratrice di sostegno, che non fa nulla nonostante le richieste e quest’oggi minaccia, considerando che la nomina è stata fatta il 15-11-2010, e ad oggi risultano 2 bollette non pagate, e l’A.d.S. era stata avvisata delle scadenze.
    Grazie

  42. Gent. Avv. Vigani,
    Il 15 novembre 2010 il giudice ha nominato una terza persona come amministratrice di sostegno per
    mia mamma, in quanto tra me e mio fratello ci sono continui disaccordi.

    Questa persona non ha fatto nulla per organizzare la gestione di mia mamma, tra me e mio fratello,
    nonostante le varie richieste, (ricordate anche dall’avvocato che ha avviato la pratica), oggi mi ha chiesto
    di firmare un foglio per promettere che non effettuerò più alcun prelievo dal conto cointestato di mamma,
    io mi sono rifiutata, perchè non aspetto che lei decida cosa fare o no, e nel frattempo se mia mamma ha
    bisogno di qualcosa non lo si può prendere per sue inadempienze, è ovvio che il G.T. ha fissato un importo
    mensile, l’AdS. non ha organizzato nulla in 4 mesi, a tutt’oggi, risultano 2 bollette pagate in ritardo per
    colpa sua, se io firmo e lei continua a essere disorganizzata..saremmo costretti ad anticipare noi i soldi,
    o meglio io, visto che mio fratello mi ha già detto “L’hai cercata te”, se la Signora fa altri errori, mia
    mamma non può aspettare niente, se ha bisogno di qualcosa di importante.

    Per l’ultima bolletta mi ha delegato ad andare a consegnare i soldi al vicino, al suo posto, facendomi firmare
    un foglio dove spiegava questa cosa e io l’ho firmato, per evitare altre figure, non so neanche se sia corretto.

    Ieri mi hanno consigliato di fare istanza urgente al giudice, chiedendo un incontro con La Dott.ssa Ferrari
    del tribunale di Reggio Emilia, chiedevo se poteva instradarmi per piacere, sia nello scrivere l’istanza per
    procedere, oltre al fatto che se lo faccio, cosa può succedere a me e mia mamma, io ho richiesto l’A.dS.,
    non voglio una revoca, ma che l’AdS funzioni.

    Venerdì alle 18,30 l’AdS. dovrebbe consegnarmi la somma mensile per la spesa alimentare di mia mamma,
    e vuole farmi firmare l’impegno a non prelevare più soldi.
    Considerando che io ieri le ho consegnato 2 fatture del centro diurno, se lei non le ha pagate ieri, probabilmente
    si sfora la cifra mensile stabilita dal G.T.

    Ultima domanda, era stato richiesto al G.T. una nomina urgente in quanto mio fratello ha portato via un
    armadio da casa di mia mamma senza autorizzazione di mia mamma, esiste la fattura di quando fu acquistato,
    questo fatto è successo il 23/8/2010, i tempi di denuncia sono 3 mesi, ovviamente scaduti, era stata fatta
    presente anche questa cosa, ma non ha fatto nulla, la roba dell’armadio è all’interno di scatoloni.
    L’AdS ha solo parlato a mio fratello, lui ha detto..”E’ l’armadio della camera dove ho sempre dormito”, in
    quella camera ci dormivo anche io e c’era anche la mia roba.

    Grazie.

    Rosa

  43. Gentile Rosa,
    la sua situazione mi pare quantomeno complessa e non credo che si possa esaminarla esaustivamente in un commento di un blog di supporto come questo. Mi viene comunque da suggerirle di chiedere il supporto di un legale e chiedere un colloquio con il giudice tutelare a cui sottoporre le sue richieste e perplessità. Per certo, l’attività di amministrazione o la svolge lei o l’ADS nominato. Forse è il caso che chieda la sostituzione con se stessa. Non crede?
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  44. Salve, sono stato nominato nuovo ADS di un titolare di pensione di invalidità. Per riscuotere la pensione alla posta mi hanno detto che devo dare preventivamente comunicazione all’Inps della nomina, depositando il provvedimento del Giudice Tutelare. Poi l’inps autorizzerebbe la posta a pagare al nuovo ADS la pensione. In assenza di tale comunicazione non pagano la pensione nè a me, nè al beneficiario. La cosa mi pare un po’ dubbia, e chiedo chiarimenti. Grazie
    Emiliano

  45. Gentile Emiliano,
    la conforto precisando che è appunto necessario palesare la sua nomina quale ADs e ciò può fare semplicemente depositando certificato dell’anagrafe che conferma la sua nomina o copia confrome del verbale di nomina con la sua accettazione. Quest’ultimo contiene anche l’indicazione dei suoi poteri e quindi preciserà ciò a cui è autorizzato. La richiesta di informare anche l’INPS mi pare un complicazione inutile che viene risolta dal provvedimento del giudice.
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  46. Salve, sono amministratore di sostegno di mia zia. Nel provvedimento di nomina del Tribunale viene previsto che io abbia il potere di monitorare la situazione abitativa e di eventuale ricovero di mia zia garantendole sempre assistenza e cura. Le chiedo se un eventuale suo ricovero presso una casa per anziani debba essere autorizzato dal giudice.
    Grazie in anticipo per la risposta.
    Memi

  47. Gentile Memi,
    per verificare se la nomina contenga già l’autorizzazione a ricoverare sua zia in appista struttura sarà necessario verificare puntualmente il testo del provvedimento. Mi verrebbe comunque da dire che anche la sola scelta dell’istituto ed il pagamento della retta debba essere preventivamenbte autorizzati dal magistrato.
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  48. Salve, sono la figlia di una malata di alzheimer; con mio padre e i miei fratelli abbiamo fatto la domanda di richiesta ads per mia madre al tribunale di Messina: ho letto ovunque anche sul vostro manuale che i tempi di nomina sono snelli e veloci circa 60 gg ecco a Messina ci hanno fissato l’udienza per i primi di giugno (da premettere che il ricorso è stato presentato presso la cancelleria del tribunale il 10 feb giorno più giorno meno).
    Mi chiedo se è normale che il giudice faccia passare tutto questo tempo e, se no, come posso tutelare mia madre e anche il nostro diritto alla famiglia? L’ads è stato richiesto perchè mio padre deve richiedere un ipoteca per poter chiedere un mutuo, ma la casa da ipotecare è sotto il nome di entrambi i miei genitori.
    Aspetto una vostra risposta e vi ringrazio.
    Francesca.

  49. Gentile Francesca,
    i tempi di nomina del’ADS possono variare da Tribunale a Tribunale a seconda del carico di lavoro dei magistrati e dei loro impegni. Quelli da lei indicati mi sembrano un pò più lunghi del normale, ma non vi è purtroppo un rimedio processuale. Bisogna perciò attendere, o al più tentare un’istanza che segnali l’urgenza e chieda di anticipare l’udienza. Su questo, lascio a lei ogni valutazione.
    Per quanto concerne le motivazioni della domanda, vi esorto a verificare se avete esplicitato la vostra necessità in ricorso perchè, diversamente, dovrete presentare ulteriore istanza dopo la nomina ed attendere i tempi della sua approvazione.
    Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team del mio studio e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

    Speriamo di esserle stati di aiuto e per darci il suo sostegno le chiediamo di cliccare su mi piace sulla pagina facebook di https://www.amministratoridisostegno.com che trova qui: http://www.facebook.com/amministratoredisostegno
    Grazie mille.
    Cordialità.

    Paola
    Staff Associazione AMMINISTRATORIDISOSTEGNO.COM

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  50. Buona sera e grazie in anticipo, chiedo se corrisponde al vero che, dalla data della richiesta per amministratore di sostegno, possono trascorrere anche mesi nove o dieci
    per la nomina. La beneficiaria e’ erede della sorella defunta come da atto di successione
    presentato alla banca. La banca non svincola i beni in quanto la beneficiaria non e’ in grado di firmare ne’ di delegare i figli. La richiesta di amministrazione di sostegno puo’
    essere finalizzata solo a questo scopo? La procedura diverrebbe piu’ snella? grazie ancora

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