Competenza del giudice tutelare per alienare immobili da successione ereditaria

Competenza del giudice tutelare per vendere immobili pervenuti per successione al beneficiario

ADS: vendita immobili successione

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TRIBUNALE RIMINI, 20.2.2015: solo in un particolare caso risulta competente il giudice tutelare (monocratico) ai sensi degli artt. 374, 375 e 411 cod. civ., e non il  tribunale dell’aperta successione (collegiale) ai sensi dell’art. 747 cod. proc. civ., per autorizzare la vendita di immobili del soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno.

Vi è competenza esclusiva del GT monocratico solo quando i beni provenienti da una successione ereditaria si possono considerare definitivamente già acquisiti al patrimonio dell’erede, essendo ormai trascorso un significativo lasso di tempo dalla formazione dell’inventario nell’ambito della procedura di accettazione beneficiata, e non essendo nel frattempo emersi soggetti interessati alla liquidazione dell’eredità.

Pertanto, competente ad autorizzare la vendita di beni immobili ereditari del minore soggetto alla potestà dei genitori è il giudice tutelare, tutte le volte in cui il procedimento dell’acquisto iure hereditario si sia oramai esaurito, come nel caso in cui sia terminata la procedura di accettazione con beneficio d’inventario.

Avv. Alberto Vigani

per Associazione Amministratoridisostegno.com

***

Successione ereditaria – Competenza del giudice tutelare – Sussistenza (cod. civ., artt. 374, 375, 411; cod. proc. civ., art. 747)

***

Il provvedimento – Trib. Rimini, 20.2.2015

Il fatto.

Il Giudice Tutelare, esaminati gli atti relativi alla amministrazione di sostegno di (Omissis);

  1. visto il ricorso depositato dall’amministratore di sostegno il 18 febbraio 2015;
  2. ritenuta la propria competenza ai sensi degli articoli 374, 375 e 411 c.c., trattandosi di beni che pur se provenienti da una successione ereditaria possono considerarsi definitivamente  acquisiti al patrimonio del beneficiario, essendo ormai trascorso un lasso di tempo significativo dopo la formazione dell’inventario concluso nell’ambito della procedura di accettazione con beneficio e non essendo nel frattempo emersi soggetti interessati alla liquidazione dell’eredità (cfr. Cass. n. 10637 del 29.10.1997; n. 2994 del 7.7.1997);
  3. ritenuta l’opportunità di provvedere alle operazioni descritte in ricorso nel miglior interesse del beneficiario;
  4. valutata la perizia asseverata di stima allegata al ricorso;
  5. preso atto del consenso espresso dal beneficiario alla operazione proposta;
  6. ritenuta l’opportunità della vendita delle porzioni immobiliari descritte in ricorso e nella allegata perizia a prezzo non inferiore ad € 230.000,00, al fine di ottenere liquidità che potrà costituire, mediante suo conferimento nel Trust già esistente, utile e prudente forma di risparmio per il beneficiario;
  7. preso atto che il beneficiario vive già da alcuni anni in un altro immobile di sua proprietà sito in (Omissis), in prossimità del centro storico del paese, dotato di confort adeguati a persona con disabilità motoria; visti gli artt. 374, 375 e 411 c.c.;

autorizza

l’avv. (Omissis) quale amministratore di sostegno del beneficiario suindicato e nell’interesse dello stesso, alla vendita immobiliare indicata nel ricorso a prezzo non inferiore ad € 230.000,00 con le modalità ivi indicate e da intendersi qui integralmente trascritte, e ciò sotto la personale responsabilità dell’amministratore di sostegno con esonero di ogni altro soggetto al riguardo.

Con obbligo di conferimento della somma
ricavata nel Trust.

Con obbligo per l’amministratore di fornire al giudice tutelare prova dell’adempimento entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’atto sopra autorizzato.

Dispone l’immediata efficacia del presente decreto ex art. 741 c.p.c.

(Omissis)
[Perri G. Tut.]

 

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