La relazione finale dell’ADS

LA RELAZIONE FINALE DELL’ADS; QUANDO E COME?

ADS e relazione al GT

ADS e relazione al GT

L’art. 385 c.c. è una delle norme applicabili anche all”AdS in ragione del richiamo disposto dall”art. 411 c.c. che estende all’amministrazione di sostegno quanto compatibile delle disciplina della tutela.

Conto finale

Il tutore che cessa dalle funzioni [383, 384] deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell’amministrazione al giudice tutelare(1). Questi può concedere una proroga [263 c.p.c.].

L’art. 385 c.c. espressamente dispone che: “il tutore che cessa dalle funzioni (383, 384) deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell”amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga (263 c.p.c.; 46 att.)”

La disposizione richiamata rinvia a due ipotesi tassative in cui è legislativamente prevista la cessazione dell”AdS dalle sue funzioni, ovvero l’art 383 c.c. e l’art 384 c.c.

Nella prima, quella inerente l’art 383 c.c., disciplina il caso in cui l”ufficio dell”AdS sia divenuto per egli “soverchiatamente gravoso”, motivo per il quale l’ADS non potrebbe più provvedere alla sua funzione.

Esonero dall’ufficio

Il giudice tutelare [344](1) può sempre esonerare [43, 45] il tutore dall’ufficio, qualora l’esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso(2) e vi sia altra persona atta a sostituirlo [352](3)

Nella seconda ipotesi, inerente l’art 384 c.c., si tratta della  rimozione dell”AdS dal suo incarico per abuso di potere, inettitudine, immeritevolezza, o persino insolvenza.

Rimozione e sospensione del tutore

Il giudice tutelare può rimuovere [43, 45] dall’ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza [382] o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell’adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente [393](1).

Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall’esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.

Pertanto non si è prevista in via espressa l’ipotesi inerente il caso morte del beneficiario.

Inoltre, vi è poi l’art 413 c.c. che, al secondo comma, ove si prevede  il caso di cessazione disposta d’ufficio dal Giudice Tutelare ove si ravveda che disposizione dell’ADS sia divenuta inidonea al caso di specie, può dichiarare d”ufficio la cessazione dell”AdS.

Revoca dell’amministrazione di sostegno

(1)Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno.

In tutti questi casi, deve essere depositata la relazione finale dell’amministrazione di sostegno.

Di seguito riportiamo due esempi di relazione.

Alessio Alberti

per Associazione Amministratoridisostegno.com

***

Relazione finale ADS

 

Ads Rendiconto Finale

Trova qui gli articoli collegati e più interessanti:

PER SAPERNE DI PIU’ SULL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ORA GUARDA LA VIDEOGUIDA NELL’INTERVISTA QUI SOTTO

Ricorda che puoi anche scaricare gratis da questo sito la “Guida Breve all’Amministratore di Sostegno

Per farlo è sufficiente mandare soltanto un tweet di TWITTER; Ti basta cliccare sul tasto qui di seguito: “pay with a tweet”. Per Te è gratis, per noi è un contributo importante su Twitter a diffondere la cultura dell’ADS. CLICCACI ORA!

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.