CNF & ADS: provvedimenti del Consiglio Nazionale Forense in materia di Amministrazione di Sostegno

MASSIMARIO DEI PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

ADS e relazione al GT

ADS e relazione al GT

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SENTENZE

1. Amministratore di sostegno: l’indebita appropriazione di somme del beneficiario

Vìola gli artt. 5 comma 1 (dovere di probità), 6 (dovere di lealtà e correttezza), 7 (dovere di fedeltà), 8 (dovere di diligenza), 41 CD previgente (artt. 9, 12 e 30 CDF) l’avvocato che, nella sua qualità di amministratore di sostegno, prelevi dal libretto intestato al beneficiario somme ingiustificate e comunque non autorizzate dal Giudice tutelare, quand’anche a preteso titolo di rimborso spese.

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gentili, rel. Gonelli), decisione n. 56 del 23 ottobre 2017

Sanzione: SOSPENSIONE DI DICIOTTO MESI

– Decisione: CDD di Bologna, decisione n. 56 del 23 Ottobre 2017

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2. L’Amministratore di Sostegno avvocato può anche essere difensore del beneficiario

L’avvocato, che sia amministratore di sostegno del beneficiario, può contestualmente assumere pure la veste di suo difensore, anche in giudizio ex art. 86 cpc.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 14 maggio 2018, n. 43

NOTA:
In arg. cfr. pure COA Firenze, parere del 30 maggio 2018parere del 25 febbraio 2010.

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 14 Maggio 2018 (accoglie) (assoluzione)
– Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 17 Ottobre 2011 (sospensione)

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3. Il ritardo (innocuo) nel deposito del rendiconto da parte dell’avvocato amministratore di sostegno

Non costituisce di per sè illecito disciplinare il tardivo deposito del rendiconto da parte dell’avvocato nella sua veste di amministratore di sostegno, stante la natura ordinatoria e non perentoria di detto termine, specie ove il ritardo stesso non abbia prodotto danno ed appaia comunque giustificato da circostanze oggettivamente valutabili (Nella specie, il ritardo non aveva provocato alcun danno all’amministrato ed era comunque dipeso dalla gravidanza dell’avvocato).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 102

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 17 Luglio 2013 (accoglie) (assoluzione)
– Consiglio territoriale: COA Bassano del Grappa, delibera del 25 Agosto 2009 (avvertimento)

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PARERI

1. L’AVVOCATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO HA COME CLIENTI I PARENTI DEL BENEFICIARIO?

Poiché l’amministratore di sostegno riceve incarico dal giudice tutelare e, peraltro, con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario (art. 408 c.c.), ove tale munus sia ricoperto da un avvocato, nei confronti dei familiari del beneficiario stesso non trovano applicazione gli obblighi ed i divieti previsti a tutela dei clienti, giacché il ruolo, i compiti e le funzioni dell’amministratore di sostegno possono appunto essere anche confliggenti con quelli dei predetti familiari (Nel caso di specie, il professionista era stato sanzionato dal COA di appartenenza per una presunta violazione dell’art. 51 cdf, avendo egli agito, peraltro in asserito conflitto di interessi, mediante ricorso per separazione personale nei confronti della moglie del beneficiario, la quale aveva in precedenza espresso il proprio consenso alla sua nomina come amministratore di sostegno del marito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso ed annullato quindi la sanzione disciplinare).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 102

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2. CONSIGLIERE COA: VI E’ CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ AD ADS COME PER IL DELEGATO ALLA VENDITA?

Il COA di Cagliari formula il seguente quesito: “Chiarisca il CNF se le prescrizioni di cui agli artt. 28, c. 10, L. 247/2012 e 53 n.3 del nuovo CDF, riferendosi specificamente agli “incarichi giudiziari”, debbano intendersi nel senso di limitare il divieto di accettazione degli incarichi conferiti da Giudici del Circondario esclusivamente a quelli in cui l’avvocato operi quale ausiliario del giudice (e quindi quelli di curatore fallimentare, di curatore dell’eredità giacente, di delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari e custode giudiziale), posto che lo svolgimento di quei soli incarichi assume particolare rilevanza nella funzione giudiziaria e comporta una necessaria e continua collaborazione con il giudice, in ciò evidenziandosi anche che la nomina non consentita è quella funzionale all’amministrazione della giustizia”.

La risposta al quesito è nei seguenti termini.

Il comma 10 dell’art. 28 della L. 247/2012 dispone testualmente, nella sua ultima parte, che “ai componenti del Consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario”.

Per incarichi giudiziari si devono intendere quelli in cui l’avvocato operi quale ausiliario del giudice (ad esempio curatore fallimentare, curatore dell’eredità giacente, delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari, custode giudiziale). Restano pertanto esclusi dall’incompatibilità gli incarichi che si sostanziano in oneri assegnati all’avvocato per lo svolgimento di compiti nei quali è prevalente la funzione sociale dell’attività (amministratore di sostegno, tutore di minori stranieri non accompagnati, ecc.).

Consiglio nazionale forense (rel. Commissione), 28 aprile 2017, n. 24

Quesito n. 281, COA di Cagliari

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3. SI PUÒ SOSPENDERE L’AVVOCATO CON ADS PER DISTURBO BIPOLARE?

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca ha formulato il seguente quesito: “Può il Consiglio dell’Ordine, ai sensi degli artt. 17, 37, 42 e/o 43 del RDL 1578/1933, cancellare dall’albo degli avvocati ovvero sospendere dall’esercizio della professione un avvocato per il quale sia stato nominato un amministratore di sostegno dal Giudice Tutelare, essendo ritenuto “affetto da disturbo bipolare non ben compensato dai farmaci” con conseguente “impossibilità di assumere decisioni completamente nel proprio interesse”.

La Commissione, dopo attenta valutazione – attesa la delicatezza di una questione che afferisce direttamente alla sfera privatistica sensibile dell’individuo, protetta per legge – ritiene, in primo luogo, che non si possano analogicamente applicare alla fattispecie rappresentata gli artt. 42 e 43 del RDL n. 1578/1933.

Dette norme, infatti, mutuano il loro contenuto da specifiche previsioni del codice penale, con la conseguenza che ne è inibita l’applicazione a fattispecie diverse.

Secondariamente, rileva che la nomina dell’Amministratore di sostegno non è causa di perdita, parziale o totale, dell’esercizio dei diritti civili da parte della persona amministrata. Anche l’art. 17 del RDL n. 1578/1933 è quindi inapplicabile alla vicenda prospettata dal COA.

Posto quanto sopra, la Commissione osserva, di conseguenza, che solo il Consiglio territoriale è in grado di valutare compiutamente la posizione dell’iscritto sotto i plurimi profili della permanenza dei requisiti di professionalità e della capacità di rispettare i doveri di segretezza e riservatezza.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 16 gennaio 2013, n. 7

Quesito n. 212 del COA di Lucca

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4. LA NOMINA DI ADS ALL’AVVOCATO COMPORTA CANCELLAZIONE?

Il COA di Livorno formula quesito in merito alla possibilità di disporre la cancellazione dell’iscritto che – pur sottoposto a procedimento disciplinare pendente – sia sottoposto a misura di amministrazione di sostegno, laddove l’estensione dei poteri conferiti all’amministratore determini il venir meno del requisito di iscrizione di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) della legge n. 247/12 (pieno godimento dei diritti civili).

Questa Commissione ha già chiarito, con il proprio parere n. 37/17, che l’assolutezza del divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare di cui all’art. 17, comma 16 della legge n. 247/12 conosce talune eccezioni, qualora entri in conflitto con interessi pubblici concorrenti (come ad esempio nel caso di incompatibilità).

Nel caso dell’iscritto sottoposto ad amministrazione di sostegno, laddove i poteri conferiti all’amministratore siano tali da ridurre al minimo la capacità di agire dell’amministrato, ritiene la Commissione che l’esigenza di garantire l’interesse al corretto esercizio della professione, unitamente ad elementari considerazioni relative al rispetto della dignità dell’individuo e alla tutela dei suoi diritti fondamentali, consentano al COA di disporre la cancellazione, pure in pendenza di procedimento disciplinare.

Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 22 novembre 2017, n. 91

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Alberto Vigani


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