L’ Amministratore di Sostegno

GUIDA BREVE: AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

GUIDA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell’ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello di affiancare il soggetto la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa.

Citando proprio l’art 1 della Legge 6/2004 si può dire che si tratta di un nuovo istituto di protezione avente la funzione di “tutelare … le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire“.

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Riferimenti legislativi

Legge n. 6/2004

  • A chi è rivolta la nuova legge istitutiva dell’Amministratore di Sostegno

A tutte le persone che per effetto di una menomazione sia fisica che psichica si trovano nell’impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati) e che non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana.

  • Finalità della legge

Tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente in grado di andare incontro alle loro esigenza, anche aiutandole ad affrontare problemi concreti (come acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro).

Per questa ragione il ricorso per la nomina dell’amministrazione di sostegno deve specificare l’atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l’assistenza.

  • Chi può fare la richiesta (ricorso)

Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare, in alcuni casi anche senza avvocato, da:

  1. beneficiario (persona interessata), anche se incapace;
  2. familiari entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle,nonni, zii, prozii, nipoti, cugini;
  3. gli affini entro il 2° grado: cognati, suoceri, generi, nuore;
  4. il Pubblico Ministero;
  5. il Tutore o Curatore.
  • Chi deve fare la richiesta (ricorso)

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona, venuti a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di ammininistrazione di sostegno, sono obbligati ad proporre il ricorso al Giudice Tutelare.

  • Quando fare la richiesta (ricorso)

Per chiedere la nomina di un amministratore non è sufficiente che la persona sia incapace: occorre che vi sia pure un interesse attuale e concreto al compimento di atti per i quali è necessario l’amministratore di Sostegno e che l’interessato non potrebbe compiere da solo.

  • A chi fare opposizione al ricorso

Alla Corte d’Appello a norma dell’art. 739 cpc; contro il decreto della Corte d’Appello alla Cassazione.

  • A chi rivolgersi

Per informazioni direttamente al Tribunale di competenza o allo Sportello ADS presente presso i vari Tribunali, attraverso la posta elettronica.

  • A chi indirizzare la richiesta (ricorso)

Il ricorso deve essere presentato al Giudice Tutelare (esempio del ricorso si ritira presso il Tribunale stesso o può essere scaricato dal sito) del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero).

Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione) invece non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla residenza).

  • Durata dell’incarico

La durata dell’incarico di Amministratore di Sostegno può essere a carattere:

  1. temporaneo,
  2. indeterminato,

vedi art. 405 comma 5 n. 2 del Codice Civile.

Il decreto emesso del Giudice decide la durata dell’incarico e i poteri attribuiti all’Amministratore di Sostegno. Detto decreto viene annotato nei registri di stato civile del comune di residenza e di nascita del beneficiato a margine del suo atto di nascita. Il decreto che dispone l’Amministrazione di Sostegno e delimita i poteri dell’ADS può sempre essere modificato per esigenze che si manifestino nel corso della vita del soggetto interessato.

L’amministratore di sostegno, dopo la nomina, presta il giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza e da quel momento può iniziare a svolgere la sua funzione. L’amministrazione di sostegno può sempre essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti che la hanno necessitata o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

  • Poteri dell’amministratore e limiti del beneficiario

I poteri dell’amministratore di sostegno, vengono plasmati dal decreto di nomina (emesso dal Giudice Tutelare) nel quale vengono definiti gli atti specifici che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti in assistenza. Il giudice con la sua decisione deve proteggere la persona, i suoi bisogni e rispettare le sue richieste nei limiti della tutela della persona stessa. A seguito dell’istituzione della misura di protezione, il beneficiario conserva in ogni caso una sfera di capacità, con riguardo a due categorie di atti: – gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.) – gli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni.

  • Cosa contiene il decreto di nomina

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere:

  1. Le generalità della persona beneficiaria e dell’Amministratore di sostegno,
  2. La durata dell’incarico che può essere anche a tempo indeterminato,
  3. L’oggetto dell’incarico e degli atti che l’Amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario,
  4. Gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno,
  5. I limiti, anche periodici, delle spese che l’Amministratore di sostegno può sostenere con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità,
  6. La periodicità con cui l’Amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

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917 Comments

  1. Gentile Francesco, la sua domanda è interessante perchè consente di precisare che la richiesta divorzile non è lasciata alla mera volontà delle parti e nemmeno alla volontaria giurisdizione; pertanto, il ricorso per divorzio deve essere sottoposto al Tribunale e richiede il patrocinio di un avvocato.
    Premesso questo vengo al dunque: ogni provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno prevede i poteri dello stesso ed i limiti dell’autonomia del beneficiato, che è sempre molto variabile di caso in caso.
    Sarà quindi necessario verificare sia il poter nominare un avvocato sia il poter concordare autonomamente i termini del divorzio medesimo. In linea di massima direi che vi deve probabilmente essere il parere conforme del Giudice Tutelare.
    Se si procedesse senza verifiche ed autorizzazioni vi sarebbe comunque il vaglio del Tribunale che controllerebbe la capacità del beneficiato in presenza di ADS (che non può essere celato visto che risulta dai certificati di anagrafe e stato civile).
    Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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    Paola
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  2. Francesco :Gentile Avvocato Alberto Vigani, ho un’amica di 39 anni affetta da disturbo bipolare, alla quale su richiesta del Centro Salute Mentale, le é stato nominato, contro la sua volontà, l’AdS a tempo determinato, dal 11 febbraio al 30 giugno 2009.
    Nel settembre del 2009 le é stato comunicato la sospenzione del provvedimento. Due mesi fa recandosi in cancelleria, ha saputo che il Giudice, pur non essendo favorevole al rinnovo, avendo, evidentemente, ricevuto relazioni positive sia da parte dell’AdS che del CSM, ha tuttavia rimandato la pratica al PM.
    La mia amica avendo subito il provvedimento, vorrebbe chiudere definitivamente la pratica. Le chiedo: per quanto tempo il PM può tenere fermo/aperto il procedimento senza che si verifichi nessun fatto nuovo? Le conviene smuovere la pratica con un’istanza al Giudice Tutelate? La ringrazio e la saluto cordialmente.Francesco

  3. Gentile Staff,
    ho un’amica di 39 anni affetta da disturbo bipolare, alla quale su richiesta del Centro Salute Mentale, le é stato nominato, contro la sua volontà, l’AdS a tempo determinato, dal 11 febbraio al 30 giugno 2009. Nel settembre del 2009 le é stato comunicato la sospenzione del provvedimento. Due mesi fa recandosi in cancelleria, ha saputo che il Giudice, pur non essendo favorevole al rinnovo, avendo, evidentemente, ricevuto relazioni positive sia da parte dell’AdS che del CSM, ha tuttavia rimandato la pratica al PM.
    La mia amica avendo subito il provvedimento, vorrebbe chiudere definitivamente la pratica. Le chiedo: per quanto tempo il PM può tenere fermo/aperto il procedimento senza che si verifichi nessun fatto nuovo? Le conviene smuovere la pratica con un’istanza al Giudice Tutelate?
    La ringrazio e la saluto cordialmente.
    Francesco

  4. Gentile Francesco,
    il Giudice Tutelare dovrebbe disporre entro il termine di 60 giorni dalla richiesta di nomina. Per l’effetto di viene da rilevare che, dalla scadenza del termine per l’ADS inzialmente nominatole a tempo determinato, la sua amica sia oggi nel pieno possesso della sua capacità di determinarsi.
    D’altra parte il Giudice Tulelare dovrebbe disporre sulla richiesta degli uffici e l’invio al PM viene svolto d’ufficio. Mi permetterei di consigliarle di chiedere copia del fascicolo e delle varie istanze ed eventualmente di farsi assistere da un legale in opposizione ad ogni richiesta proroga, anche con l’assistenza del Gratuito Patrocinio, se ve ne sono i presupposti reddituali. QUI può scaricare la Guida Breve al Gratuito Patrocinio in ebook gratis.

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    Paola
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  5. Gentile Paola,
    ho presentato ricorso per la nomina ad ADS per mia madre, assolutamente non autosufficiente, in quanto devo necessariamente vendere un immobile del quale ho la nuda proprietà, mentre mia madre ne ha il pieno usufrutto e vi abita.
    Ho argomentato il ricorso con i gravi motivi di salute di mia madre ed ho dettagliato sia le operazioni di ordinaria che di straordinaria amministrazione, che l’ADS dovrebbe compiere, fra le quali, anche l’alienazione dell’immobile in questione.
    Il giudice tutelare mi risponde dopo una settimana, fuori udienza, con un’Ordinanza in questo tono:

    “Il Giudice tutelare esaminati gli atti; considerato che già dalla documentazione medica allegata al ricorso emerge una infermità tale da rendere necessaria l’interdizione, piuttosto che l’amministrazione di sostegno; invita il richiedente a fornire, quantomeno, chiarimenti al riguardo.”

    Come potrei argomentare una risposta valida?
    Premetto di aver scelto la procedura dell’ADS unicamente per una maggiore rapidità di tempo, al posto dell’interdizione con tempi molto lunghi, in quanto è tassativo vendere l’immobile subito, considerando che c’è un acquirente pronto.
    Per mia madre non cambierebbe assolutamente niente in quanto, finchè sarà in vita, come da accordi con l’acquirente, potrà comunque usufruire del diritto abitativo.
    Grazie e saluti.
    Bruno

  6. Gentile Bruno,
    lei senz’altro comprenderà che non è facile intuire quale sia stata la valutazione del magistrato senza nemmeno aver visto uno dei documenti del fascicolo d’ufficio. Devo perciò andare per deduzione, con tutti i limiti che questo comporta.
    Mi viene da pensare che il Giudice abbia ritenuto che lo stato di salute di Sua madre non sia bastevole di Amministrazione di Sostegno ma richieda un proveddimento più impattante come l’interdizione. Sarebbe perciò necessario argomentare che la signora può essere sufficientemente adiuvata con un ADS senza necessitare provevdimenti definitivi che la priverebbero definitivamente di capacità di agire.
    Per miglior dettaglio La rinvio alla Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che trova QUI e che al capitolo 3 (pag. 11) parla appunto di INTERDIZIONE E INABILITAZIONE IN RAPPORTO ALL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO.

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    Paola
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  7. Gentile Paola,
    mia madre ha il tutore, perché malata di Alzhaimer. Io e mio fratello abbiamo deciso, d’accordo col tutore, di vendere un immobile in decadimento, per il quale non abbiamo soldi per restaurarlo. L’immobile ci deriva in eredità dal padre. A chi si deve rivolgere istanza di autorizzazione a vendere per la parte di mia madre: al giudice tutelare o al tribunale?
    Vi ringrazio per una gentile risposta.
    Distinti saluti.
    Paolo.

  8. Caro Paolo, poichè l’immobile proviene da successione, la domanda di alienazione va inoltrata al Tribunale, che disporrà l’autorizzazione con decisione collegiale, e non al Giudice Tutelare. Ques’ultimo dovrà però aver rilasciato previo parere favorevole che andrà allegato al ricorso.
    Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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  9. Preg.mo collega, quale esperto di amministrazione di sostegno, mi permetto di rivolgerti un mio dubbio professionale:

    a tuo giudizio, essendo già amministratore di sostegno di una persona su incarico del tribunale, posso poi da lui essere nominato difensore di fiducia in un procedimento penale (andando così a sostituire il già nominato difensore d’ufficio) o vi è qualche incompatibilità?

    Nel caso, è necessario l’autorizzazione del Tribunale?
    Il cliente è capace di intendere e di volere, ma è stato nominato un amministratore di sostegno per esigenze di cure mediche.
    Ti ringrazio e ti porgo cordiali saluti.

  10. Gentile avvocato,
    esprimersi senza aver letto il decreto di nomina con l’esplicitazione dei poteri dell’ADS e le premesse della decizione, è senz’altro difficile. Non mi però sentirei di validare comunque la scelta perchè riterrei che fra i due incarichi, ADS e procuratore, vi può essere una incompatibilità.
    Rinvio perciò la scelta al Giudice Tutelare, che ha a sue mani il fascicolo dell’ADS, sottolinenando tuttavia che, se fossi in te, mi sentirei in periglio ad accettare un incarico del genere anche se il Giudice lo validasse.
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  11. Buongiorno. Ho una domanda da porre. Lavoro in una casa di riposo e abbiamo avviato le pratiche per le nomine dell’amministratore di sostegno. Abbiamo consegnato tutta la documentazione presso la cancelleria del tribunale competente. E’ arrivata la comunicazione del giorno in cui si presentarà il giudice e ci è stato chiesto di presentarci prima al tribunale per eseguire tutte le notifiche. La mia domanda è, ma non deve occuparsene il tribunale di eseguire tutte le notifiche ai parenti dei nostri ospiti della struttura? Alcuni dicono che spetta al tribunale, ma qui l’incarico di notifica tramite raccomandate è stato dato a noi.
    Grazie.
    Saluti cordiali.
    Federico

  12. Gentile Federico,
    l’onere di provvedere alle notifiche può essere addossato tanto alle parti istanti quanto alle cancellerie del Tribunale. Ogni foro giudiziario ha le sue prassi.
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  13. Buongiorno,
    mia madre è un’accanita giocatrice del “LOTTO” ma purtroppo vive esclusivamente della sua pensione che ammonta a circa 930 euro/mese e pur di giocare è arrivata al punto di non pagare l’affitto e le spese condominiali da qualche anno ed ha richiesto anche un finanziamento ad una Finanziaria.
    Io l’ho scoperto solo pochi giorni fa quando il proprietario del suo appartamento mi ha contattato.
    Vorrei sapere se ci sono gli estremi per richiedere l’amministrazione di sostegno o qualsiasi altra soluzione che la costringa a non buttare via tutta la sua pensione e oltre tutto a non
    intaccare con le sue folli giocate la mia famiglia.
    Ringrazio anticipatamente
    Cordiali saluti.
    Tiziana

  14. Gentile Tiziana,

    il caso che la interessa riguarda la cosiddetta prodigalità di sua madre.

    In passato il problema era affrontato con l’istituto della INABILITAZIONE: essa costituisce ancor oggi una soluzione “intermedia” fra interdizione e ADS, ma comunque impattante, che postula una condizione di infermità parziale o situazioni sociali o sanitarie tali da mettere a rischio gli interessi della persona.

    La disciplina applicabile è contenuta negli articoli 415 e seguenti del codice civile.
    Possono risultare destinatari di inabilitazione anche i soggetti che per prodigalità, uso di bevande alcoliche, o narcotici espongano sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici; il sordomuto o il cieco dalla nascita o dalla più tenera infanzia se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente.
    Nel caso dell’inabilitazione, la limitazione della capacità legale è relativa; all’inabilitato viene nominato un curatore che svolge un controllo su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, i quali per essere validi debbono essere compiuti con il suo consenso e necessitano di un procedimento giurisdizionale di autorizzazione.
    Nessun controllo viene invece esercitato dal curatore sugli atti di ordinaria amministrazione, che l’inabilitato potrà perciò compiere da solo.
    Il provvedimento dell’autorità giudiziaria può comunque stabilire che taluni atti di straordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato anche in difetto dell’assistenza del curatore.
    Come per l’interdizione, anche nell’inabilitazione il codice incentra la tutela sopratutto sugli aspetti patrimoniali.

    Oggigiorno si è fatto qualche passo avanti rispetto alla sola protezione del patrimonio e la risposta a questa esisgenza può essere appunto vista nell’ADS: a differenza dell’inabilitazione, l’amministrazione di sostegno, infatti, non comporta una protezione dal solo punto di vista patrimoniale, ma anche dal punto di vista personale.

    È noto, infatti, che il curatore dell’inabilitato, a dispetto del nome, non ha compiti di cura personale, ma soltanto funzioni di assistenza nel compimento degli atti patrimoniali di straordinaria amministrazione.
    L’amministratore di sostegno, invece, al pari del tutore, ha (o, meglio, può avere, se ciò sia disposto nel provvedimento di nomina) la cura della persona (e quindi, in senso tecnico il potere-dovere di: 1) proporre e scegliere la collocazione abitativa del beneficiario; 2) elaborare per il beneficiario un progetto di vita; 3) esprimere il consenso informato ai trattamenti diagnostici o terapeutici). Sebbene, infatti, l’art. 411, 1° co., introdotto dalla L. 9.1.2004, n. 6 non richiami l’art. 357 (che indica, tra i compiti del tutore, oltre a quelli di rappresentanza e di amministrazione anche quello di cura), il potere-dovere di cura dell’amministratore nei confronti del beneficiario si evince, testualmente, dall’art. 405, 4° co., che prevede, tra i provvedimenti urgenti da assumersi nell’interesse della persona debole, quelli relativi alla cura della stessa, dall’art. 408, a mente del quale la scelta dell’amministratore avviene “con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”, dall’art. 405, 5° co., n. 6, che prevede che l’amministratore debba periodicamente riferire al giudice tutelare circa “le condizioni di vita personale e sociale” del beneficiario» (Tribunale Pinerolo, 4 novembre 2004).
    Ai fini dell’accertamento dei presupposti soggettivi dell’amministrazione di sostegno, decisivo sarà, di volta in volta, il riscontro delle difficoltà effettive della persona impossibilitata a muoversi nella vita quotidiana, ad andare in banca a pagare, a mantenere contatti con l’assicurazione, a fare le volture per l’acqua, il gas, la luce, il telefono, a partecipare all’assemblea di condominio, a pagare le tasse, ad accettare un’eredità, ad addivenire a una transazione, ecc. (Cendon, Un altro diritto).
    Il testo dell’art. 414 ricalca quella concezione di “salute” fisica o psichica, su cui da anni insiste l’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo la quale non è in salute chi non riesce a fare le cose giornaliere a reggere le incombenze sociali di cui avrebbe bisogno per ottimizzare il suo livello di benessere.

    Per miglior dettaglio La rinvio alla Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che trova QUI e che al capitolo 3 (pag. 17) parla appunto di INABILITAZIONE IN RAPPORTO ALL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO.

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  15. Salve,
    sono figlia unica e sono stata nominata A.D.S.di mia madre vedova a fine 2008, su istanza del mio avvocato e con suo consenso, questo dopo che lei era stata oggetto di un tentativo di truffa da parte di una cugina acquisita di sua sorella.

    In sintesi questa persona spacciandosi per avvocato(che in realtà non è) si è fatta firmare da mia madre una serie di fogli in bianco (non restituiti) e una procura a “gestire” il controvalore di una vendita di un immobile pari a 480.000,00 che io a tempo sono riuscita bloccare.
    Il peggior danno sono riuscita ad evitarlo, anche se ho ancora il timore per l’utilizzo dei documenti firmati e senza data; purtroppo non sono riuscita a denunciare penalmente questa persona perchè mia madre intimorita non ha voluto collaborare.

    Addirittura per far valere quelle carte l’ha portata anche da un neurologo e si è fatta fare un certificato d’intendere e di volere.
    La sorella di mia madre complice dell’accaduto continua a chiamarla e la mia paura è che possa di nuovo indurla per il tramite di quella persona a mettersi di nuovo nei guai.
    Mia madre ha una personalità molto difficile, parla poco, ma si fa plagiare facilmente.
    Il giudice aveva disposto anche una visita dell’igiene mentale ma è stata ritenuta sana, anche alla luce di quel certificato che la truffatrice le aveva fatto fare.
    A parte quella casa che le ho salvato e che sto cercando nuovamente di vendere per sopperire alle sue esigenze economiche, lei è in fitto e con la sua pensione non riesce a coprire le spese per cui dal 2008 ho dovuto versarle 15.000,00 sul suo c/c di tasca mia facendo anche debiti,per cui io cerco di sanare da una parte e ho il timore che lei continui a danneggiare lei e me.

    In occasione della relazione annuale che sto preparando come posso far presente tra l’altro al giudice, che in sede di decreto non si è manifestato sensibile alla citata particolare situazione da me rappresentata anzi ha sottolineato a lei il mantenimento dell’autonomia con l’A.d.S., di questi miei timori sulle frequentazioni di mia madre,persone scaltre che cercano di allontanarla da me con vari mezzi insinuandole anche falsità (durante qualche giorno di mia assenza le hanno suggerito di denunciarmi per abbandono cosa che lei non ha fatto) per poi avere maggiore ascendente su di lei e truffarla.

    Mi trovo in una situazione in cui devo tutelarla ma senza la sua collaborazione, devo stare attenta ad eventuali diffide che queste persone potrebbero farmi, forti del fatto che lei secondo quel certificato è “ capace di intendere e di volere” e non denuncerebbe mai nulla un po’ perché quando prende coscienza si terrorizza e giura di non farlo più per poi dimenticarlo subito.

    Infine chiedo cortesemente se dopo la stesura della relazione è possibile sottoporla prima a voi.
    Grazie per la cortesia e saluti.
    Rita

  16. Gentile Rita, dalla sua stessa descrizione si evince la complessità della situazione di fatto e di diritto. Mi pare davvero arduo dire in poche parole cosa è da farsi senza aver disaminato attentamente tutta la documentazione che sarà stata raccolta nel corso della vicenda.
    Mi posso solo permettere di consigliarle l’ausilio di un collega che verifichi il da farsi dopo aver studiato ogni documento e, in parallelo, l’auspicio che possa dare contezza per iscritto nella relazione di quanto da lei sborsato a titolo di anticipazione a favore della beneficiata.
    Purtroppo questa non può essere la sede per una consulenza più allargata per i chiari limiti conseguenti allo scrivere una risposta ad un commento.
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    Paola
    Staff Associazione AMMINISTRATORIDISOSTEGNO.COM

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  17. Gentile staff,
    Gentile Staff di https://www.amministratoridisostegno.com sono stato nominato ads di mio padre che è usufruttuario di una casa a 4 piani con annesso ampio terreno, io ne sono il nudo proprietario.
    Mio padre non ha più la possibilità economica di eseguire la manutenzione della casa e del terreno. Posso proporre di affittare 1 piano della casa ristrutturandolo a mie spese (contratto 4+4) allo scopo di stare vicino a mio padre e di eseguire tutta la manutenzione del terreno che in caso contrario si deteriorerebbe, naturalmente sempre tutto a mie spese?

    Vorrei precisare che l’unica mia sorella sarebbe completamente contraria ad una decisione di questo tipo per motivi imprecisabili! Vorrei inoltre precisare che non posso ristrutturare senza il regolare contratto di affitto perché dovrei sostenere una spesa abbastanza onerosa di ristrutturazione e non vorrei successivamente non poter utilizzare il locale.
    Questo tipo di contratto solleverebbe il problema di conflitto di interessi visto che io sono l’ads? Scusi le tante domande ma, se il GT autorizza un contratto di questo tipo, può essere contestato da mia sorella? Il contratto comunque avverrebbe solo dopo aver verificato l’assenza di offerte più vantaggiose per gli interessi di mio padre.
    Cordiali Saluti.
    Pino

    Grazie Pino

  18. Gentile staff,
    sono stato nominato ads di mio padre che è usufruttario di una casa a 4 piani con annesso ampio terreno, io ne sono il nudo proprietario. Mio padre non ha più la possibilità economica di eseguire la manutenzione della casa e del terreno. Posso proporre di affittare 1 piano della casa ristrutturandolo a mie spese (contratto 4+4) allo scopo di stare vicino a mio padre e di eseguire tutta la manutenzione del terreno che in caso contrario si deteriorerebbe naturalmente sempre tutto a mie spese? Vorrei precisare che l’unica mia sorella sarebbe completamente contraria ad una decisione di questo tipo per motivi imprecisabili! Vorrei inoltre precisare che non posso ristrutturare senza il regolare contratto di affitto perché dovrei sostenere una spesa abbastanza onerosa di ristrutturazione e non vorrei successivamente non poter utilizzare il locale. Questo tipo di contratto solleverebbe il problema di conflitto di interessi visto che io sono l’ads? Scusi le tante domande ma, se il GT autorizza un contratto di questo tipo, può essere contestato da mia sorella? Vorrei precisare che prima di stipulare il contratto verificherei la presenza di offerte migliori nell’interesse di mio padre.
    Cordiali Saluti
    Grazie Pino

  19. Gentile staff,
    mi chiedevo se la coincidenza tra la figura del difensore tecnico e quella dell’Amministratore di sostegno potesse generare una possibile situazione di conflitto di interessi nei confronti dell’amministrato. In altre parole l’essere sia difensore (che redige il ricorso) che amministratore (indicato dall’amministrato) di una persona può minare l’equilibrio e la terzietà (rispetto ai problemi affrontati) propria dell’Avvocato?
    Esiste una casistica?
    Attendo e ringrazio anticipatamente.
    Elio

  20. Gentile Elio, di certo si deve distinguere i casi in cui il ricorso è depositato con istanza del medesimo interessato all’istituto da quelli per cui la richiesta è di altri soggetti in “avversione” all’amministrando. Nel primo caso potrei anche vedere una compatibilità che mi pare invece manchi nel secondo.
    In quest’ultimo frangente, infatti, gli interessi in gioco sono contrapposti e non si può non vedere una conflittualità.
    Non ho trovato una casistica, ma questo è anche comprensibile perchè sarebbe di rilievo solo ai fini deontologici.
    Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

    Speriamo di esserle stati di aiuto e per darci il suo sostegno le chiediamo di cliccare su mi piace sulla pagina facebook di https://www.amministratoridisostegno.com che trova qui: http://www.facebook.com/amministratoredisostegno
    Grazie mille.
    Cordialità.

    Paola
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  21. Gentilmente chiedo,
    sono figlia unica di un signore anziano, vedovo. Mio padre vive con l’assistente famigliare che è assunta in regola e lo assiste giorno e notte. Io sono sposata e fuori casa da molti anni. Con mio papà ho un rapporto molto buono, sono cointestataria del conto corrente e dei risparmi.
    Lui è proprietario della casa in cui abita. Mio padre da un po’di tempo è praticamente in sedia a rotelle; ha quasi 93 anni , pero’ oltre agli acciacchi fisici è lucido e ragionevole.
    Abbiamo fatto domanda alla regione e al comune per un rimbosto seppure parziale di tutte le spese che sostiene per la collaboratrice, i contributi , vitto e spese varie. L’assistente sociale mi ha consigliato di fare domanda per essere amministratore di sostegno , anche perchè quando arriveranno (si spera) i contributi mio papà non è in grado di andare per uffici o comunque a ritirare il denaro.
    Mio papà non ha nessun problema a darmi la delega o quanto serve, ma per ogni motivo mi hanno appunto consigliato di essere il suo amm.re di sostegno .
    Vorrei capire come muovermi e se per fare questo ci vuole molto tempo e cosa comporta. Grazie per la Vs. risposta
    Cordialmente saluto
    pierangela

  22. Gentile Pierangela, ho letto il suo quesito e ne rilevo la totale ampiezza di respiro. Lei non mi chiede di valutare se l’ADS possa applicarsi al suo caso ma se esso sia opportuno. Il che è veramente difficile da consigliarsi.
    Certamente è applicabile poichè suo padre ha un impedimento che lo rende interessato ad avere un soggetto che completi la sua esplicazione, ma dovrebbe essere lui a valutarne la reale compatibilità con le sue esigenze.
    Diversamente, se venisse meno la sua lucidità, sarei il primo a consigliarla di fare una scelta di impulso al ricorso per amministratore di sostegno.

    Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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  23. Gentile staff.
    sono figlia unica, mio padre ha 81 anni, con un carattere da sempre difficile, scontroso, violento, a tratti schizzofrenico, i miei genitori sono divorziati; lui si è successivamente risposato e ridivorziato.
    Vive da solo, ultimamente frequentato da alcuni parenti che lo vogliono circuire.
    Posso tutelare il suo patrimonio chiedendo la nomina di un ADS anche se non sono in possesso di certificazione medica comprovante il suo stato di incapacità?
    Distinti Saluti
    Grazie Caterina

  24. Gentile Caterina,
    il ricorso può essere presentato in ogni caso, ma in difetto di riscontri e con l’opposizione del beneficiato esso sarà respinto.
    Veda quindi se può documentare la situazione clinica del suo genitore e si prepari magari alla costituzione in sua avversione da parte dei parenti di cui parlava.
    Attesa la probabile conflittualità della vicenda, mi consenta anche di rilevare la necessità di una difesa tecnica. Come leggerà nella Guida breve all’amministratore di sostegno che trova QUI, in casi analoghi si ha l’obbligatorietà di un patrocinio da parte di un avvocato.
    Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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  25. Gentile staff,

    mio zio ha un fratello affetto da Alhzeimer che da circa un anno è ricoverato presso una cosa di riposo, poichè sua moglie non riusciva più ad accudirlo a casa. Questa signora, da quando il marito versa in tale condizione, ha quasi interrotto i rapporti con la famiglia d’origine del marito, tanto che mio zio, prima di recarsi alla casa di riposo in visita, deve prima ottenere il permesso della cognata.
    Alcuni giorni fa è stata recapitata a mio zio una raccomandata in cui si chiede a lui ed agli altri fratelli del malato di presentarsi in tribunale per la nomina dell’amministartore di sostegno, richiesta suppongo effettuata dalla cognata di mio zio.
    Vorrei sapere se questa è la normale procedura o meno, poichè la famiglia di mio zio è rimasta molto sconcertata alla ricezione delle raccomandate, ed è tuttora preoccupata per questa situazione.

    Ringraziandola anticipatamente per la sua disponibilità la saluto cordialmente
    Rossana

  26. Gentile Rossana,
    ho letto quanto accaduto nella sua famiglia e sono a rincuorarla: si tratta della normale procedura per la nomina di un Amministratore di Sostegno. Quando il Giudice fissa l’udienza ove discutere della nomina dell’ADS provvede a fare onere all’istante (o, a volte, alla cancelleria) di darne comunicazione ai congiunti più prossimi.
    Quanto vi è pervenuto è quindi la notifica del ricorso per la nomina dell’Amministratore di Sostegno in unione al decreto di fissazione d’udienza.

    Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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  27. Gentile staff,
    come vengono tassati gli indennizzi percepiti dal curatore/amministratore di sostegno? Essi concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo o tali indennità sono escluse dall’obbligo di fatturazione?
    Grazie mille fin d’ora.
    Desiree

  28. Cara Desiree,
    le indennità percepite dal’amministratore sono da distinguersi: possono essere rimborsi a piè di lista, che hanno la funzione reintegrare anticipazioni per conto dell’amministrato, o indennità per l’attività prestata, che hanno quindi la funzione di compenso.
    Se l’Amministratore di Sostegno è un professionista dovrà quindi documentare fiscalmente le entrate in entrambi i casi, ma nel primo caso esse non confluiranno nel suo reddito mentre nel secondo si tratterà di vero e proprio reddito professionale.
    Se invece l’Amministratore di Sostegno non è un professionista, egli dovrà documentare nella sua dichiarazione solamente la secondo tipologia di indennità, e questa andrà sotto la voce redditi diversi.

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  29. Buongiorno,
    ho parlato oggi con un istituto di Padova che organizza corsi per ADS per ottenere la qualifica e l’inserimento in un elenco presso il Tribunale.
    Il corso è parecchio costoso e bene o male verte su tematiche da me già affrontate nei miei corsi di studio (ho una laurea in economia).
    Guardando la legge e cercando su internet, tuttavia, non trovo alcun riferimento ad elenchi di ADS qualificati presso i tribunali.
    Il mio dubbio è che in realtà il corso non mi faccia acquisire alcun titolo.
    Cortesemente mi sapete dare indicazioni in merito? Nel senso c’è una normativa di riferimento per stabilire come ottenere la qualifica di ADS?
    Vi ringrazio molto per la disponibilità.

    Paola

  30. Gentile Paola, Lei ha pienamente ragione.
    Il corso non le fa acquisire al cun titolo e vale solo per formare coloro che hanno la necessità di fronteggiare situazioni in cui si può essere nominati Amministratoori di Sostegno. Non credo che esso possa invece essere ritenuto un viatico per esserne nominati.
    Come leggerà nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che può scaricare cliccando QUI nonchè nell’articolo che trova QUI l ‘amministratore di sostegno non può essere inteso come un lavoro professionale perchè non è inteso tale dal legislatore.
    L’ADS viene nominato dal magistrato o su indicazione dei parenti più prossimi in accordo fra loro o su scelta del giudicante fra persone da lui conosciute con una preparazione adeguata alle tematiche da trattare (avvocati, psicologi, medici, operatori del settore giuridico medico etc.).

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  31. Gent.mo staff, prima cosa la ringrazio per il riscontro fornito.
    Per quanto riguarda l’assistenza dell’avvocato mi sono avvalsa di lui in prima istanza della mia richiesta di a.d.s.in quanto mia madre era oggetto di truffa in corso per ovvi motivi di urgenza per evitare opposizione del giudice per richiesta di proroga e non è servito a niente perchè da giugno ha rimandato ad ottobre, anzi ho scoperto dopo tempo che era stato il mio avvocato paradossalmente a chiederlo senza dirmelo anzi mostrandosi al momento meravigliato.
    Tutto questo mi è costato più di 2000 euro e considerato che mia madre ha 700 euro di pensione e ne spende il doppio tra fitto con condominio più quello che le serve per vivere tutto questo pesa,nè può usufruire del gratuito patrocinio perchè ha quella casa di proprietà da vendere.
    Per quanto riguarda le spese sono tutte documentate a fronte dei miei 15.000 euro versati.
    Purtroppo è da tempo che ho capito che la mia situazione è difficile sia per la complessità di mia madre sia perchè sono sola a gestirla e a controllarla. Per questo la ringrazio ancora.
    Mi farebbe cosa gradita se mi potesse indicare un legale affidabile quì a Napoli.
    La ringrazio nuovamente e saluti.
    Rita de fazio

  32. Gentile Rita ho piacere di sapere che Le sono stato d’aiuto, purtroppo non ho un contatto diretto con colleghi napoletani da consigliarle. Mi permetto perciò solamente di segnalarLe l’Elenco degli Avvocati abilitati al Gratuito Patrocinio che hanno data la loro disponibilità sul Blog di http://www.avvocatogratis.com e che trova QUI.

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  33. Gentile staff,
    sono stato nominato ads di mio padre che è usufruttario di una casa a 4 piani con annesso ampio terreno, io ne sono il nudo proprietario. Mio padre non ha più la possibilità economica di eseguire la manutenzione della casa e del terreno. Posso proporre di affittare 1 piano della casa ristrutturandolo a mie spese (contratto 4+4) allo scopo di stare vicino a mio padre e di eseguire tutta la manutenzione del terreno che in caso contrario si deteriorerebbe naturalmente sempre tutto a mie spese?
    Vorrei precisare che l’unica mia sorella sarebbe completamente contraria ad una decisione di questo tipo per motivi imprecisabili! Vorrei inoltre precisare che non posso ristrutturare senza il regolare contratto di affitto perché dovrei sostenere una spesa abbastanza onerosa di ristrutturazione e non vorrei successivamente non poter utilizzare il locale.
    Questo tipo di contratto solleverebbe il problema di conflitto di interessi visto che io sono l’ads? Scusi le tante domande ma, se il GT autorizza un contratto di questo tipo, può essere contestato da mia sorella?
    Vorrei precisare che prima di stipulare il contratto verificherei la presenza di offerte migliori nell’interesse di mio padre.
    Cordiali Saluti
    Pino

  34. Gentile Pino,
    il suo intervento in ristrutturazione dell’immobile di sua proprietà è indipendente dall’interesse del beneficiato a locare una parte dello stesso su cui insiste il diritto di usufrutto. Mi pare quindi che la richiesta di locare porzione dell’immobile paterno non possa essere fondata sulla sua disponibilità ad intervenire in manutenzione straordinaria dello stesso, ma debba essere motivata da altro interesse del beneficiato: ad esempio l’opportunità di incrementare la sua redditualità per fare fronte alle crescenti esigenze legate all’età.
    Che poi possa essere Lei ADS a locare l’immobile è altra questione.
    Per certo si può palesare una conflittualità, aggirabile forse individuando un canone di mercato con una perizia di un tecnico nominato dal giudice e verificando se non vi possono essere facilmente altri locatari reperibili. Meglio ancora sarebbe se la locazione fosse in quel caso da autorizzare a favore di altra persona con lei convivente. Il conflitto però permane e ne deve tenere conto, come per certo farà anche il Giudice Tutelare che dovrà essere investito della vicenda.

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  35. Gentile Staff,
    sono il padre di un ragazzo disabile al 100% ed ho inoltrato la richiesta per essere nominato suo amministratore di sostegno.
    Alcuni conoscenti mi hanno consigliato di togliere il nome drel beneficiario dai conti correnti postali e bancari in modo da non dover rendicontare successivamente al giudice tutelare.
    Il beneficiario nel mio caso compare come cointestatario insieme ai genitori di un libretto postale al portatore dove viene accreditata la pensione di invalidità con l’indennità di accompagnamento e di un conto correne bancario con limitate risorse, usato saltuariamente per qualche spesa straordinaria.
    Cosa conviene fare?
    La ringrazio sentitamente e Le invio i più cordiali saluti.
    Fabio.

  36. Gentile Fabio,
    lasci perdere certi consigli bricolage forniti da persone non qualificate.
    Tale scelta pregiudicherebbe per certo il Suo beneficiato e la farebbero incorrere in responsabilità tanto di natura civile che penale.
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    Paola
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  37. Gentile staff,
    il comune presso il quale lavoro eroga contributi economici di varia natura, ai sensi delle leggi regionali e nazionali vigenti in materia, ad una famiglia e ciò in ragione della particolare condizione dei loro tre figli autistici.
    I contributi sono erogati per il particolare status dei figli che necessitano di assistenza di vario tipo.
    Il problema che sottopongo alla Sua attenzione è questo: puntualmente i denari vengono utilizzati dai genitori per altro che nulla ha a che vedere con l’assistenza dei figli…..
    L’intenzione attuale è quella di porre un freno allo sperpero e mi chiedo se in qualche modo l’istituto dell’amministratore di sostegno possa essere applicato al caso di specie….
    Grazie solo per l’attenzione dedicatami nel leggere la presente mail.
    T.M.

  38. Gentile T.M.
    concordo con Lei che l’istituto dell’Amministratore di Sostegno potrebbe aiutare tale situazione, ma solo se i figli sono maggiorenni o se nell’ultimo anno di minore età (Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.), perchè diversamente vi sono i genitori ad esercitare la potestà che è loro funzionale.
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  39. Gent.le avvocato, mia mamma ha da lungo tempo la curatela di un ragazzo down inabilitato (al quale non è legata da vincolo di parentela).
    Negli ultimi tempi, però, le condizioni psico – fisiche del ragazzo si sono aggravate e la situazione sembra evolvere rapidamente al punto che mia madre stava pensando a quale istituto giuridico ricorrere per tutelarlo ulteriormente, atteso che ormai ha difficoltà, per esempio, anche ad apporre la propria firma. Sarebbe, dunque, appropriato, per questo caso il ricorso all’ads o resta solo l’istituto dell’interdizione? E, nel caso, mia madre sarebbe titolata ad avanzare la relativa istanza, proponendo il suo nominativo, tenuto, peraltro, conto che il ragazzo è praticamente solo al mondo?
    Grazie per l’attenzione che vorrà riservare a questa richiesta.
    Daniela.

  40. Gentile Daniela, se sua madre è il curatore dell’inabilitato può certamente proporre istanza per la nomina di un Amministratore di Sosteno e potrebbe ella stessa a ricevere la nomina predetta.

    Mi sembra invece da valutarsi la scelta in ragione della specificità del caso personale e clinico.

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  41. Gentile staff,
    sono un’educatrice di una associazione del privato sociale e da anni mi sto occupando di una signora, la quale mi ha delegato sul suo conto corrente e mi ha chiesto di aiutarla a gestire il suo patrimonio. Questa richiesta è avvenuta dopo un grave peggioramento delle condizioni di salute della signora che non è più in grado di firmare e raramente è in grado di uscire. la signora vive con un figlio che ha sempre mantenuto, ma che è totalmente inaffidabile. Nel momento in cui la donna ha avuto la crisi e lui a potuto gestire il suo denaro, ha dilapidato tutti i risparmi della madre, lasciando anche una serie di debiti che l’hanno costretta ad accendere un piccolo mutuo. Dopo questo fatto la signora ha tolto la delega al figlio e ha chiesto a me di essere la sua delegata.
    Ora con i servizi sociali abbiamo pensato di formalizzare questa situazione anche per evitare possibili recriminazioni da parte del figlio suddetto. I servizi sociali vorrebbero fare richiesta dell’Amministratore di Sostegno per la signora e vorrebbero proporre me o qualcuno della nostra associazione.
    Il mio primo quesito è se noi rientriamo tra le persone che non possono essere nominate in quanto ci prendiamo cura del soggetto oppure se rientriamo tra i soggetti del titolo II del CC.
    Il secondo quesito è se nelle eventuali responsabilità dell’ads ci può essere anche quella di decidere per un ricovero coatto
    E poi se all’atto del decesso del benefiaciario è responsabilità e oppurtunità dell’ads pensare al funerale e poter quindi disporre dei soldi della signora in modo da poterle dare degna sepoltura, che è poi quello che mi chiede la signora in questione: “tieni via i soldi per il mio funerale”
    La ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti
    Laura

  42. Gentile Laura,
    ho letto il corposo post e Le segnalo che la questione è più semplice di quanto si possa temere.
    Il rapporto con il figlio rende opportuna la nomina di un ADS. Questi potrà essere anche una persona del servizio sociale di riferimento, ma questo dipenderà dal magistrato designato e dalla corrente di pensiero cui lui da prevalenza (vedi sotto).
    Per il secondo quesito Le evidenzio che il ricovero coatto può essere sempre e solo disposto dal Giudice a cui dovrà essere presentata apposita istanza (anche dopo la nomina dell’ADS).
    Da ultimo preciso che l’Amministratore di Sostegno cessa al momento della morte del beneficiato: non sarà pertanto l’ADS a poter provvedere alle esequie.
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  43. Spett.le Avvocato
    Sono AdS di una mia anziana ( 83 anni ) zia , sorella di mio padre , nubile e senza prole.
    Ora la zia è ricoverata in RSA , a carico del Comune di residenza ( Milano) il quale essendo a conoscenza della proprietà da parte della zia di un appartamento, mi chiede per il momento l’impegno a farlo fruttare.
    L’appartamento, una vecchia casa di ringhiera molto malmessa e sopprattutto senza servizi in casa, non ritengo sia affittabile nelle condizioni in cui versa.
    Presento quindi un’istanza al G.T. nella quale richiedo l’autorizzazione ad una ristrutturazione a spese mie, delle quali dovrei rientrare successivamente o per un plusvalore creatosi in caso di vendita o da una ritenuta di parte del canone di locazione fino ad arrivare alla cifra impegnata .
    Questa la risposta del G.T. :

    “La descritta ristrutturazione dell’abitazione della beneficiaria alla luce : dell’esiguo patrimonio della Sig.ra – della sua età assai avanzata-del suo ricovero in RSA ( dalla quale non sembra verosimile possa essere dimessa ) non appare in alcun modo utile e confacente alla situazione della beneficiaria.
    Ove le esigenze economiche non potessero trovare altra situazione sarà opportuno valutare la vendita dell’abitazione, con utilizzo del capitale per il mantenimento della Sig.ra “

    Essendo fresco di nomina e non avendo quindi esperienza nel protocollo , come devo intendere questa risposta , come un consiglio o un’imposizione?
    Cosa potrebbe succedere se io decidessi comunque di ristrutturare, individuando in questo un’azione che possa aiutare la zia a pagare la retta e la famiglia a salvare l’immobile.
    Dato anche il fatto che per il momento la retta della RSA è a carico del comune, che a tempo debito chiederà il rimborso della cifra esborsata agli eredi, in primo grado mio padre o successivamente io e mio fratello, assumendoci così le responsabilità anche economiche di questo genere di gestione .
    Grazie
    Ferdinando

  44. Gentile Ferdinando,
    la decisione del Giudice Tutelare sta in linea con la tutela dei soli interessi contingenti della beneficiata.
    Il Giudice infatti non autorizzerà altro che non sia nell’immediato interesse della zia. ovvero la ristrutturazione per l’utilizzo del’immobile da parte della stessa propeitaria, se ciò fosse possibile, o la vendita per sostenere il ricovero e le spese di assistenza.
    Il provevdimento riportato non è quindi da vedersi come un cosidetto consiglio, bensì come l’identificazione delle attività autorizzate all’ADS e la limitazione dei suoi poteri in quell’ambito, piaccia o non piaccia.
    Ogni attività in contrasto con quanto esplicitato potrà causare ovvie responsabilità a carico dell’ADs e far conseguire la sua revoca.
    Del pari ogni investimento a favore del patrimonio della Zia sarà da considerarsi come emolumento gratuito privo di alcuna possibilità di ripetizione.
    Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

    Speriamo di esserle stati di aiuto e per darci il suo sostegno le chiediamo di cliccare su mi piace sulla pagina facebook di https://www.amministratoridisostegno.com che trova qui: http://www.facebook.com/amministratoredisostegno
    Grazie mille.
    Cordialità.

    Paola
    Staff Associazione AMMINISTRATORIDISOSTEGNO.COM

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  45. Gentile Avvocato, mio padre è un alcolista ormai da 25 anni ed in più soffre di alcune patologie certificate dal CSM, centro di salute mentale. Ha una pensione di invalidità di circa 700 euro al mese che si mangia tutta nel bere. L’assistente sociale che lo segue mi ha contattato dicendomi che devo provvedere a mio padre perchè, considerato l’ammontare isee circa 9.900 euro, loro non possono fornirgli dei servizi gratuiti e lui si rifiuta di pagare (es. servizio pasti a domicilio). Mio padre vive in un appartamento di cui è usufruttuario e di cui io ho la sola nuda proprietà.
    Sono andata da un avvocato per capire cosa è meglio fare per tutelare me e mio fratello ed i nostri figli. L’avvocato ci ha suggerito due strade, la curatela e l’ads.
    Secondo lei, quale ci tutela meglio?
    Mio padre sarà sicuramente contrario visto il suo attaccamento ai soldi ed inoltre è una persona violenta, per cui ogni coinvolgimento nostro ci comporta un enorme sacrificio.
    Sarà lo stesso possibile perseguire una di queste due strade?
    Potremmo nominare una persona esterna rappresentante sia per curatela che ads?
    La ringrazio per il suo sostegno fin d’ora.
    Elisa.

  46. Gentile Elisa ho letto il suo quesito e devo segnalarle che non esiste una risposta perfetta.
    Sicuramente l’Amministratore di Sostegno può essere la strada corretta, ma non è detto che la curatela sia in assoluto inadatta. Può trovare QUI un interessante articolo sull’argomento “Amministratore di Sostegno ed alcolismo”: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/06/decreto-di-nomina-di-ads-ad-alcolista/
    Seguendo il sentiero normativo tracciato dalla riforma è pervenuto al Tribunale di San Dona’ di Piave il ricorso di una moglie disperata che chiedeva la nomina di un amministratore di sostegno per il marito, alcolista da anni. L’esame del beneficiario e dei suoi familiari ha costituito l’elemento essenziale nella scelta del percorso da seguire per garantire la più efficace tutela al beneficiario stesso proprio con la nomina di un ADS.
    Le segnalo poi che senz’altro vi potrà essere la nomina di un sogetto esterno alla famiglia: l’accettazione dell’incarico non è del resto obbligatoria per alcuno.
    Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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  47. Egr.Avvocato,
    vorrei nominare mio fratello Amministratore di Sostegno nei confronti di mia madre, la quale sperpera soldi giocando al lotto.
    Io vivo in un’altra abitazione, la nuda proprietà della casa è di mio padre il quale si è separato e vive altrove mentre mia madre ha l’usufrutto dell’abitazione.
    Sono in buoni rapporti con mio fratello, però vorrei sapere se in futuro lui potrebbe trarre vantaggi dalla sua posizione di ADS (facendosi passare il diritto di usufrutto, ad esempio).
    Ringrazio anticipatamente.
    A.

  48. Gentile A.
    la rassicuro: ogni atto di disposizione dell’ADS deve essere autorizzato dal Giudice Tutelare e non può essere a favore dell’Amministratore di Sostegno.
    Tenga però conto che, se l’appartamento da lei abitato vede un diritto di usufrutto a favore di sua madre, l’ADS potrebbe essere costretto a metterlo a reddito e chiederle di regolarizzare il rapporto con il pagamento di un canone.
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  49. Salve, mia zia è disabile psichica da oltre 30anni, ed ora anche fisica in quanto ha una malattia di natura oncologica.
    Negli ultimi tempi è parzialmente costretta a letto ed abita a casa di un cugino.
    La moglie del cugino ha cointestato con mia zia un libretto postale in cui viene versata la pensione e l’accompagnamento.
    Ho fatto segnalazione ai servizi sociali senza risultato, anche perchè mia zia ha bisogno di assistenza e cure e non si sa come vengono spesi i suoi soldi.
    Hanno anche messo in vendita una casa di sua proprietà.
    Inoltre queste persone gesticono dei beni indivisi di mia zia, di mia madre e di un altro zio che sta all’estero: si comportano con fare minaccioso. Ci sono in questo caso estremi di reato e come tutelarsi oltre che richiedere la nomina di amministratore di sostegno?
    Grazie.
    Adriana.

  50. Gentile Adriana,
    ho letto della vicenda di sua zia. Ritengo che sia corretto provvedere alla richiesta della nomina di un Amministratore di Sostegno, il quale potrà porre in essere ogni attività utile alla tutela della beneficiata e, se del caso, anche proporre querela per circonvenzione d’incapace.
    Valuterà in ogni caso il Giudice Tutelare ciò che è più opportuno da autorizzare per l’ADS.
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