CNF & ADS: incarichi in materia di Amministrazione di Sostegno del consigliere COA

IL CONSIGLIERE COA PUO’ ESSERE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NOMINATO DAL GIUDICE ED ESSERE ANCHE DIFENSORE DELLA PROCEDURA?

ADS e relazione al GT

ADS e incarichi del consigliere COA

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SENTENZA

1. L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO AVVOCATO PUO’ ANCHE ESSERE NOMINATO DIFENSORE DEL BENEFICIARIO

L’avvocato, che sia amministratore di sostegno del beneficiario, può contestualmente assumere pure la veste di suo difensore, anche in giudizio ex art. 86 cpc.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 14 maggio 2018, n. 43

NOTA:
In arg. cfr. pure COA Firenze, parere del 30 maggio 2018parere del 25 febbraio 2010.

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 14 Maggio 2018 (accoglie) (assoluzione)
– Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 17 Ottobre 2011 (sospensione)

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PARERI

1. IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE CHE RIVESTA ANCHE LA CARICA DI CONSIGLIERE COA PUO’ AUTONOMINARSI DIFENSORE DEL MINORE?

Il COA di Salerno chiede di sapere se, tenuto conto del parere n. 24/2017 della Commissione del CNF ed alla stregua dell’art. 28 della L. 247/2012 e dell’art. 56 del NCDF, se il Curatore Speciale del Minore, che rivesta la carica di Consigliere dell’Ordine, possa poi autonominarsi difensore del minore senza violare il disposto delle norme citate.

Con il parere n. 24/2017 Commissione del CNF ha chiarito che gli incarichi giudiziari giudiziari preclusi ai Consiglieri dell’Ordine ex art. 28, comma 10 della L. 247/2012 si devono intendere quelli in cui l’avvocato operi quale ausiliario del giudice (ad esempio curatore fallimentare, curatore dell’eredità giacente, delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari, custode giudiziale).

Restano pertanto esclusi dall’incompatibilità gli incarichi che si sostanziano in oneri assegnati all’avvocato per lo svolgimento di compiti nei quali è prevalente la funzione sociale dell’attività (amministratore di sostegno, tutore di minori stranieri non accompagnati, ecc.).

Tra gli incarichi nei quali prevale la funzione sociale dell’attività professionale rientra sicuramente quello di curatore speciale del minore.

La nomina del curatore speciale è di pertinenza del Giudice, e laddove la scelta cada su un avvocato, si ritiene che la figura di curatore speciale e di difensore del minore possano coincidere.

Ben potrà quindi il Consigliere dell’Ordine, nominato curatore speciale del minore costituirsi in giudizio a difesa degli interessi del minore, a condizione tuttavia che l’incarico mantenga i requisiti di non remunerabilità che erano ovviamente sottesi alla distinzione di cui al parere n 24/2017.

Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 20 settembre 2017, n. 72

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 72 del 20 Settembre 2017
– Consiglio territoriale: COA Salerno, delibera (quesito)

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 102

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2. CONSIGLIERE COA: VI E’ CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ AD ADS COME PER IL DELEGATO ALLA VENDITA?

Il COA di Cagliari formula il seguente quesito: “Chiarisca il CNF se le prescrizioni di cui agli artt. 28, c. 10, L. 247/2012 e 53 n.3 del nuovo CDF, riferendosi specificamente agli “incarichi giudiziari”, debbano intendersi nel senso di limitare il divieto di accettazione degli incarichi conferiti da Giudici del Circondario esclusivamente a quelli in cui l’avvocato operi quale ausiliario del giudice (e quindi quelli di curatore fallimentare, di curatore dell’eredità giacente, di delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari e custode giudiziale), posto che lo svolgimento di quei soli incarichi assume particolare rilevanza nella funzione giudiziaria e comporta una necessaria e continua collaborazione con il giudice, in ciò evidenziandosi anche che la nomina non consentita è quella funzionale all’amministrazione della giustizia”.

La risposta al quesito è nei seguenti termini.

Il comma 10 dell’art. 28 della L. 247/2012 dispone testualmente, nella sua ultima parte, che “ai componenti del Consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario”.

Per incarichi giudiziari si devono intendere quelli in cui l’avvocato operi quale ausiliario del giudice (ad esempio curatore fallimentare, curatore dell’eredità giacente, delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari, custode giudiziale). Restano pertanto esclusi dall’incompatibilità gli incarichi che si sostanziano in oneri assegnati all’avvocato per lo svolgimento di compiti nei quali è prevalente la funzione sociale dell’attività (amministratore di sostegno, tutore di minori stranieri non accompagnati, ecc.).

Consiglio nazionale forense (rel. Commissione), 28 aprile 2017, n. 24

Quesito n. 281, COA di Cagliari

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Victor Rampazzo


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