Che cosa può fare l’amministratore di sostegno? Che poteri ha?

La domanda deve in realtà partire da una premessa: ovvero bisogna chiedersi cos’è l’Amministrazione di Sostegno e così capire quali sono i suoi poteri. Vediamo assieme.

 

Poteri inerenti gli aspetti patrimoniali

L’amministrazione di sostegno è un istituto che non configura alcuna limitazione della capacità della persona debole senza il corrispondente conferimento di poteri all’amministratore, né determina alcuna penalizzazione dei diritti e delle facoltà del soggetto che non risponda ad un’effettiva finalità di protezione del beneficiario.

Anche per tale motivo, una delle caratteristiche più significative dell’A.d.S. è la continua adattabilità, sia qualitativa che quantitativa, alle richieste e alle esigenze della persona; esigenze che sono spesso destinate a modificarsi nel corso del tempo a seconda dell’evolversi delle condizioni di vita e psico-fisiche del soggetto amministrato.


Può affermarsi, quindi, che l’amministrazione di sostegno è una forma di tutela ampia (comprendente anche la cura della persona), propositiva e non interdittiva, espansiva e non inibitoria, personalizzata e modulabile, posta a protezione dei diritti delle fasce deboli della popolazione conformemente al fine costituzionale di promozione del pieno sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2, Cost.).

A differenza dell’interdizione, l’amministrazione di sostegno, infatti, non prevede l’amputazione indiscriminata delle facoltà e delle libertà della persona, ma bensì un intervento mirato, che potrebbe quasi definirsi ortopedico, calibrato sulle effettive esigenze del soggetto debole.

L’ADS può determinare un’incapacità del soggetto totale (atti per i quali occorre la rappresentanza esclusiva dell’amministratore) o parziale (atti per i quali occorre l’assistenza dell’amministratore), ma pur sempre settoriale, relativa.

Di tal che, in ordine ai poteri dell’amministratore, deve distinguersi fra l’assistenza e la rappresentanza e, riguardo a quest’ultima, tra rappresentanza non esclusiva ed esclusiva.

L’assistenza inerisce alle ipotesi in cui l’amministratore è incaricato solo di “affiancare” il soggetto debole (senza sostituirlo del tutto) nella conduzione di determinate attività.

Nella rappresentanza, invece, l’amministratore di sostegno è chiamato invece a “sostituire” in toto il beneficiario, con riguardo alle operazioni o agli atti che sono specificati nel decreto di nomina.

Qualora i poteri conferiti dal Giudice Tutelare siano di rappresentanza “esclusiva”, i negozi in questione non potranno in nessun modo venir compiuti dal beneficiario, dovrà provvedervi solo l’amministratore.

L’amministrato potrà porre in essere un certo atto o un gruppo di atti, operando di sua volontà e in maniera del tutto indipendente, solo quando si tratti di rappresentanza non esclusiva.

Sarà il Giudice, pertanto, a definire ogni volta nel decreto di nomina:

  • gli atti che rimangono di competenza esclusiva del beneficiario (fra questi, vi sono sempre quelli necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana);
  • gli atti da compiersi necessariamente con l’assistenza dell’Amministratore di Sostegno;
  • gli atti per la cui attuabilità è previsto dal Giudice Tutelare un potere disgiunto e indipendente tanto dell’Amministratore quanto del Beneficiario;
  • gli atti assegnati alla competenza esclusiva dell’A.d.S.

 

Poteri di rappresentanza dell’A.d.S. in relazione agli atti di natura personale.

I profili inerenti la cura della persona, nelle finalità del nuovo sistema di tutela del soggetto debole, sono prevalenti rispetto a quelli riguardanti il patrimonio.

A differenza dell’inabilitazione, ove il curatore non ha compiti di cura personale, ma soltanto funzioni di assistenza nel compimento degli atti patrimoniali di straordinaria amministrazione, l’amministrazione di sostegno non comporta una protezione dal solo punto di vista patrimoniale, ma anche da quello personale.

L’amministratore di sostegno, al pari del tutore, ha (o, meglio, può avere, se ciò sia disposto nel provvedimento di nomina) la cura della persona e quindi, il potere-dovere di:

  1. proporre la residenza o il domicilio del beneficiario;
  2. elaborare per il beneficiario un progetto di vita;
  3. esprimere il consenso informato ai trattamenti diagnostici o terapeutici.

Sebbene, infatti, l’art. 411, comma 1, non richiami l’art. 357 c.c. (che indica, tra i compiti del tutore, oltre a quelli di rappresentanza e di amministrazione anche quello di cura), il potere-dovere di cura dell’amministratore nei confronti del beneficiario si evince dall’art. 405, comma 4, che prevede, tra i provvedimenti urgenti da assumersi nell’interesse della persona debole, quelli relativi alla cura della stessa, dall’art. 408 c.c., a mente del quale la scelta dell’amministratore avviene “con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”, dall’art. 405 comma 5 n. 6, che prevede che l’amministratore debba periodicamente riferire al giudice tutelare circa “le condizioni di vita personale e sociale” del beneficiario.

Di qui la necessità che sia conseguibile, nella misura del possibile, ogni risultato di natura personale di cui il beneficiario abbisogni, e che lo stesso non sarebbe in grado di raggiungere da solo; basta pensare agli atti che toccano le scelte relative ai rapporti di famiglia, e alla disposizione dei propri beni.

Al tempo stesso andranno assicurate la protezione e l’assistenza che occorrono, onde evitare che eventuali determinazioni personali errate possano arrecare pregiudizio. Il che significa che dovranno potersi assegnare all’A.d.S., facoltà rappresentative pur riguardo a iniziative di natura non patrimoniale.

Escludere tale possibilità impedirebbe, di fatto, l’esercizio di prerogative dell’essere umano tanto importanti quanto non negoziabili. Molteplici le attribuzione all’AdS di poteri di rappresentanza di vario tipo, in relazione ad una pluralità di atti personalissimi. Si possono ricordare:

  • il potere di avanzare, in nome e nell’interesse del beneficiario, domanda di divorzio congiunto;
  • il potere di rinunciare ad un’eredità;
  • il potere di rappresentanza anche esclusiva riguardo alle scelte relative alla separazione personale;
  • il potere di manifestare il consenso informato in ambito sanitario.

Avv. Alberto Vigani

www.avvocati.venezia.it

 

 

 

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12 Responses to Che cosa può fare l’amministratore di sostegno? Che poteri ha?

  1. marada says:

    salve, sono l’amministratore di sostegno di mio padre.
    Dopo tante anni di cure mio padre e tornato a casa e non e ingrado di intendere e volere a seguito di un incidente stradale.
    I parenti, cioè zii fratelli madre e sorella, non sono mai andati a trovarlo perche odiano tutti noi ….. e ora vogliono venire a trovarlo a casa nostra…
    Volevo sapere se posso impedire che vengono a trovarlo.
    Grazie.
    Marada

  2. admin says:

    Gentile Marada,
    le scelte dell’ADS devono essere improntate al eprseguimento degli interessid el beneficiato e non ad altro. Sul punto Le consiglio di sentire il giudice tutelare qualora le visite arrechino disagio o ansia al soggetto amministrato.
    Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team del mio studio e che può scaricare cliccando QUI: http://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

    Speriamo di esserle stati di aiuto e per darci il suo sostegno le chiediamo di cliccare su mi piace sulla pagina facebook di http://www.amministratoridisostegno.com che trova qui: http://www.facebook.com/amministratoredisostegno
    Grazie mille.
    Cordialità.

  3. Pingback: UN REGISTRO DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO. LA VIA ALTERNATIVA ALL’ISTITUZIONE NEI COMUNI DEI REGISTRI DI INTENZIONE DI FINE VITA | Ivano Donato

  4. Massimo says:

    Salve,
    una domanda: puo' un Amministratore di sostegno nominato dal Giudice rifiutarsi di informare e di  tenere aggiornati i parenti dell'amministrato sulla situazione delle disponibilita' finanziare  che gli permettono d'essere economicamente indipendente?
    Quanto sopra in quanto come figlio dovrei provvedere io quando i suoi fondi saranno terminati e non vorrei trovarmi impreparato.
    Grazie
    Massimo

  5. admin says:

    Gentile Massimo,l’Amministratore di Sostegno risponde al Giudice. Per ogni richiesta di informazioni si può proporre istanza al magistrato tutelare. I rapporti di cordialità e cortesia di solito permettono anche il rilascio di informazioni in tempo reale: questo è chiaramente più difficile in situazioni di conflitto fra congiunti.
    Per miglior dettaglio in materia di ADS, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team del mio studio e che può scaricare cliccando QUI: http://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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  6. pier says:

    Gentile Avvocato,
    mio padre è da luglio ads della sorella, 81 anni, con deficit cognitivi derivanti dall’età. Stiamo valutando se intentare causa al suo promotore finanziario per eventuale circonvenzione d’incapace. In questo quadro, vi sono anche sospetti che altri parenti-un’ altra sorella e i di lei figli – abbiano convinto la beneficiaria, negli ultimi due anni, a fargli dei prestiti sotto forma di bonifici bancari, e ad interloquire col suddetto promotore allo scopo di influire sugli investimenti di cui è titolare la beneficiaria stessa; purtroppo, l’atmosfera di sospetto rende difficile chiedere loro conto a viso aperto di queste presunte manovre. Quindi:
    -i poteri dell’ads sono retroattivi (diciamo, agli ultimi 2-3 anni ante nomina)?
    -come poter dissipare tali sospetti? Forse richiedendo al Giudice Tutelare di intervenire presso i parenti? Oppure potrebbe lo stesso ads chieder loro chiarimenti in via formale, facendosi forte della propria investitura?
    La ringrazio e Le faccio i miei complimenti per l’utile servizio che offre

    Pier

  7. admin says:

    Gentile Pier,
    i fatti narrati in riferimento ad una possibile circonvenzione d’incapace, se confermati in via preliminari da riscontri fattuali, permettono a chiunque lo svolgere denuncia avanti le sedi competenti. Sarai poi la Polizia Giudiziaria, e la Procura, a procedere ad un’indagine.
    Per quanto concerne l’ADS, sarà opportuno relazionare il Giudice Tutelare di quanto scoperto e chiedere allo stesso magistrato istruzioni sul da farsi.

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  8. lorenza says:

    Buongiorno,
    ho 45 anni e ho la sclerosi multipla, non cammino.
    Vivo sola e mi faccio aiutare da persone straniere e spesso mi lasciano senza preavviso.
    I servizi sociali del mio comune mi hanno consigliato di farmi assistere da un amministratore di sostegno.
    Il mio unico problema e’ che non cammino e ho bisogno di essere aiutata in casa e fuori per uscire e fare le visite.
    Mi spaventa la figura di un amministratore di sostegno perche’ io non voglio qualcuno che decida tutto al mio posto vorrei un aiuto per le cose che non riesco a fare, ad esempio badare alle persone che mi aiutano per evitare che mi trattano male per rendere la mia vita dignitosa e aiutarmi a dove ho delle limitazioni.. e farmi uscire, peccato che non ho la macchina.. prima facevo l’infermiera .i
    Grazie per qualche spiegazione.
    Lorenza.

  9. admin says:

    Gentile Lorenza,
    l’Amministratore di Sostegno non è l’interdizione e lei non abbisogna di un tutore. Potrebbe quindi chiedere la nomina di un ADS solo per quelle attività che vanno oltre le sue capacità fisiche senza veder menomare la sua vita decisionale.
    A differenza dell’interdizione, l’amministrazione di sostegno non prevede l’amputazione indiscriminata delle facoltà e delle libertà della persona, ma un intervento mirato, che potremmo definire ortopedico, calibrato sulle effettive esigenze del soggetto debole. A differenza dell’inabilitazione, l’amministrazione di sostegno non comporta una protezione dal solo punto di vista patrimoniale, ma anche dal punto di vista personale
    Per meglio comprendere l’istituto, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team del mio studio e che può scaricare cliccando QUI: http://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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  10. Enza says:

    Salve volevo chiedere se l’amministratore di sostegno e’ obbligato ad accudire fisicamente il disabile? ( mio fratello e disabile psichico con gravi problemi comportamentali) ed eventualeme come volevo chiedere come posso fare per fare richiesta per diventare amministratore di sostegno di mio fratello??

  11. admin says:

    Gentile Enza, l’ADS non è una badante.
    Per meglio comprendere l’istituto, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team del mio studio e che può scaricare cliccando QUI: http://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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    Cordialità.
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  12. admin says:

    Gentile Enza,
    l’ADS non è un terapeuta ma un istituto giuridico.

    Per meglio comprendere l’istituto, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team del mio studio e che può scaricare cliccando QUI: http://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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    Grazie mille.
    Cordialità.
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