L’ Amministratore di Sostegno
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Si tratta di un istituto giuridico entrato nell’ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello di affiancare il soggetto la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa.
Citando proprio l’art 1 della Legge 6/2004 si può dire che si tratta di un nuovo istituto di protezione avente la funzione di “tutelare … le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire“.
Riferimenti legislativi
Legge n. 6/2004
- A chi è rivolta la nuova legge istitutiva dell’Ammistratore di Sostegno
A tutte le persone che per effetto di una menomazione sia fisica che psichica si trovano nell’impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi.
- Finalità della legge
Tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
- Chi può fare la richiesta (ricorso)
Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare, in alcuni casi anche senza avvocato, da:
- beneficiario (persona interessata)
- familiari entro il 4° grado
- gli affini entro il 2° grado
- il Pubblico Ministero
- il Tutore o Curatore
- Chi deve fare la richiesta (ricorso)
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona, venuti a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna líapertura del procedimento di ammininistrazione di sostegno, sono obbligati a porre al Giudice Tutelare il ricorso.
- A chi fare opposizione al ricorso
Alla Corte d’Appello a norma dell’art. 739 cpc; contro il decreto della Corte d’Appello alla Cassazione
- A chi rivolgersi
Per informazioni direttamente al Tribunale di competenza o allo Sportello ADS della Camera Avvocati di San Donà di Piave attraverso la posta elettronica.
- A chi indirizzare la richiesta (ricorso)
Il ricorso deve essere presentato al Giudice Tutelare (esempio del ricorso si ritira presso il Tribunale stesso o può essere scaricato dal sito)
- Durata dell’incarico
La durata dell’incarico di Amministratore di Sostegno può essere a carattere:
- temporaneo,
- indeterminato,
vedi art. 405 comma 5 n. 2 del Codice Civile.
- Poteri dell’amministratore e limiti del beneficiario
I poteri dell’amministratore di sostegno, vengono plasmati dal decreto di nomina (emesso dal Giudice Tutelare) nel quale vengono definiti gli atti specifici che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti in assistenza. Il giudice con la sua decisione deve proteggere la persona, i suoi bisogni e rispettare le sue richieste nei limiti della tutela della persona stessa. A seguito dell’istituzione della misura di protezione, il beneficiario conserva in ogni caso una sfera di capacità, con riguardo a due categorie di atti: – gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.) – gli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni.
- Cosa contiene il decreto di nomina
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere:
- Le generalità della persona beneficiaria e dell’Amministratore di sostegno,
- La durata dell’incarico che può essere anche a tempo indeterminato,
- L’oggetto dell’incarico e degli atti che l’Amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario,
- Gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno,
- I limiti, anche periodici, delle spese che l’Amministratore di sostegno può sostenere con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità,
- La periodicità con cui l’Amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Caro Marco rispondo a questo suo nuovo post precisando che la richiesta di alienazione deve, come già accennato, essere motivato dagli interessi e dalle necessità del beneficiato.
Qualora gli immobili in proprietà fossero in stato di depauperamento e non vi fossero risorse per manetenerli nel valore attuale senza capacità di produrre reddito, si potrebbe chiedere al Giudice l’autorizzazione ad alienarli per procacciare al beneficiato una risorsa che, altrimenti, verrebbe meno con la rovina degli edifici (i terreni non possono depauperarsi).
In alternativa, si potrebbe chiedere di vendere quanto necessario a manutenere gli altri immobili da mettere a reddito.
Ciò deve sempre essere fatto nella salvaguardia del aptrimonio del beneficiato che può essere liquidato solo per garantire risorse da impiegare nella tutela della vita del beneficiato. parafrasando un Giudice che ha deciso un caso da me seguito: se fosse negli interessi del beneficiato stare dodici mesi all’anno in crociera, si potrebbe la liquidazione del suo patrimonio a tale solo fine.
Spero di esser stato utile.
Cordialità vivissime.
Avv. Alberto Vigani
Egregio Avvocato,
avrei una domanda da sottoporre.
Io e le mie due sorelle abbiamo una zia ricoverata da tempo presso una casa di cura.
Si tratta di una persona bisognosa di assistenza avendo compiuto da poco 90 anni ma la cui lucidità mentale é precaria.
Io e una delle mie due sorelle siamo in lite da diverso tempo, per questioni ereditarie pregresse, con l’altra nostra sorella che vorrebbe diventare ADS della zia in questione; cosa sulla quale non siamo per nulla d’accordo.
In questo caso é possibile fare in modo che venga nominata come ADS una persona esterna ??
Grazie mille.
Distinti saluti.
Luca.
Salve Luca,
premesso che è tutto da verificare se vi sono i presupposti per la nomina di un ADS, Le segnalo che lo stesso viene nominato nell’interesse del beneficiato e, pertanto, se vi è conflitto fra i congiunti, viene sempre nominato un soggetto esterno.
Ad ogni modo preciso che il Giudice non ritiene mai che la nomina di un ADS sia un metodo per affrontare in via anticipata le future questioni ereditarie.
Spero di esser stato utile.
Cordialità.
Avv. Alberto Vigani
Buongiorno,
volevo avere informazioni circa le operazioni a cui è chiamato l’ADS nell’ipotesi in cui il beneficiario, prima della scadenza dell’incarico dell’ADS,dovesse morire.
Deve darne comunicazione al Giudice Tutelare per chiedere che lo stesso emetta decreto di chiusura dell’ADS?
Può prelevare dal conto dell’amministrato le somme necessarie per le spese funebri, e per saldare i debiti?
O deve chiederne l’autorizzazione mediante istanza?
Grazie!
Distinti saluti.
Margherita
Gentile Margherita, salve.
Le significo che, con la morte del beneficiario, viene meno la funzione e si estingue l’incarico dell’ADS. In tal frangente, l’Amministratore di sostegno dovrà definire le operazioni in corso e depositare la relazione finale. I costi successivi alla morte del beneficiario saranno gestiti dagli eredi o dal nominato curatore dell’eredità giacente: di questi fanno anche parte le spese funebri.
Spero di esserle stato utile.
Cordialità.
Avv. Alberto Vigani
Gent.mo avvocato Buongiorno
Facendo seguito al mio precedente post Le faccio presente che ho avuto la risposta dal Giudice Tutelare, in merito alla possibilità di acquistare o meno la casa di mia madre beneficiaria di ADS da parte mia.
Ebbene il G.T. ha detto che tale opzione non è assolutamente possibile in virtù di un articolo della Legge sulle ADS che richiama un articolo del C.C. vietante espressamente questa eventualità per presunto conflitto di interessi.
Per poter fare questa operazione in poche parole dovrei: chiedere la dispensa dalla nomina; dovrebbe chiedere la nomina un altro fratello non interessato all’acquisto il quale dovrebbe richiedere al G.T. la vendita della casa, per far fronte alle spese di ricovero della mamma. Se arriva il consenso del G.T. potrei appellarmi al diritto di prelazione che, a parità di offerta, mi consentirebbe di acquisirmi detta casa. Che dire… si chiude una porta e si apre una finestra. Non comprendo nel mio caso specifico quale sarebbe il conflitto di interessi se detta casa reterebbe all’interno della, nel senso più ampio del termine, famiglia, quand’anche nell’ipotesi dovessi decidere di spostare la mamma dal ricovero e servirmi della Legge della Regione Sardegna cd. “Rientrare a casa” la casa servirebbe proprio per riaccogliere la mamma e la/le badante/i necessarie. Cosa non possibile se entrasse in possesso un estraneo. Dura lex..sed lex.
Cordialità
Francesco
Caro Francesco purtroppo Lei ha proprio ragione.
Deve però ricordare che la norma è astratta ed ha carattere generale, perciò è vero che nel suo caso porta ad una inutile complicazione delle vostre vicende ma, per tutti gli altri casi, evita pure che vi siano passaggi oscuri in danno del beneficiato.
Sono contento che abbia comunque potuto definire la questione.
Buon lavoro.
Cordialità.
Avv. Alberto Vigani
Buongiorno, stiamo valutando di chiedere per nostro fratello l’amministratore di sostegno per coadiuvarlo nel gestire il suo denaro a causa di una gestione dispersiva e prodiga. La banca informata di questa possibilità (Mediolanum) dice che se ci sarà questa figura passerà tutti i soldi attualmente fissi in azioni varie nel conto corrente, in questo caso nostro fratello perderebbe il 50% dei soldi depositati, perchè le azioni sono in perdita. Può la banca fare questo? Ha dato questa informazione a mio fratello che davanti a questo non vuole più questa figura. Ha la diagnosi di schizofrenia paranoide. grazie per la risposta
Distinti saluti.
Maristella
Gentile Maristella, salve.
Non vedo cosa possa fare la banca al di fuori di ciò che verrà autorizzato dal Giudice Tutelare.
Ad ogni modo, sarebbe opportuno farsi rilasciare per iscritto le intenzioni della banca con adeguata spiegazione delle ragioni di quanto affermano i suoi dipendenti.
Se consente un consiglio, uscirei dalla tradizione orale e passerei alla gestione documentale della questione.
In bocca al lupo e mi faccia sapere.
Cordialità.
Avv. Alberto Vigani
Buonasera.
Se il soggeto cui nominare un ADS è RESIDENTE in Germania E I BENI DI LUI CUI SI DEVE DISPORRE SONO UBICATI IN ITALIA (LECCE), PRESSO CHI BISOGNA INOLTRARE LA DOMANDA?
Grazie in anticipo.
Distinti saluti.
Antonio.
Buongiorno,
vorrei sapere come si puo’ fare se il soggetto da sottoporre a ads e impossibilitato a recarsi in tribunale in quanto non deambula?
Grazie mille.
Distinti saluti.
Stefania.
Gentile Stefania, salve.
Nel caso in cui il beneficiando non sia in grado di presentarsi in tribunale a causa dei problemi medici di cui le fa cenno, sarà il Giudice (previamente avvisato della patologia) a recarsi presso la dimora del malato.
Spero di esserle stato utile.
Cordialità.
Avv. Alberto Vigani
Caro Antonio, salve.
Il Giudice competente è quello della residenza del beneficiando.
Spero di esser stato utile.
Avv. Alberto Vigani