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	<title>ricorso Archivi - AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</title>
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	<description>Informazioni e consigli per ADS - amministratori di sostegno</description>
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	<title>ricorso Archivi - AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</title>
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	<item>
		<title>Autorizzazione del giudice per atti in morte beneficiario</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2023/05/autorizzazione-del-giudice-per-atti-in-morte-beneficiario/</link>
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		<pubDate>Wed, 03 May 2023 16:27:37 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il provvedimento appositamente emanato dal giudice  nell'ambito del procedimento con cui autorizza l'amministratore di sostegno a provvedere al pagamento delle spese funerarie DEL deceduto è compatibile con la ratio sottesa all'articolo 48 del TUS.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2023/05/autorizzazione-del-giudice-per-atti-in-morte-beneficiario/">Autorizzazione del giudice per atti in morte beneficiario</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="" style="text-align: center;"><span class=""><span style="color: #ff0000;">AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE PER ATTI IN MORTE BENEFICIARIO</span><br /></span></h2>
<div id="attachment_2394" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2394" class="size-medium wp-image-2394" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png" alt="MODULO DI CONSENSO DEI PARENTI ALL'ADS" width="300" height="150" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-768x384.png 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare.png 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2394" class="wp-caption-text">L’AUTORIZZAZIONE  DEL GIUDICE TUTELARE IN MORTE ADS</p></div>
<h3 class="" style="text-align: center;">L’AUTORIZZAZIONE  DEL GIUDICE TUTELARE IN MORTE ADS</h3>
<p class="">Articolo 48, comma 4 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS)</p>
<p class="">L&#8217;articolo 48 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) recadisposizioni concernenti specifici obblighi e divieti posti a carico di soggetti terzi, debitori e/o detentori di beni del defunto, riguardo il compimento di atti relativi ai trasferimenti mortis causa.</p>
<p class="">Il provvedimento appositamente emanato dal giudice tutelare nell&#8217;ambito del procedimento dell&#8217;amministrazione di sostegno, con cui autorizza l&#8217;amministratore di sostegno a provvedere al pagamento delle spese funerarie o gli altri debiti del beneficiariodeceduto è compatibile con la ratio sottesa all&#8217;articolo 48 del TUS.</p>
<h4>Avv. Alberto Vigani</h4>
<p class="">per Associazione Amministratoridisostegno.com</p>
<p class="nero"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/risposta-interpello-n147-22marzo.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">risposta-interpello-n147-22marzo</a></p>
<div id="apf_post_footer"><h4>Trova qui gli articoli collegati e più interessanti:</h4>
<ul><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2859">Quali documenti servono per la nomina ADS?</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2829">Il GT può prendere d’ufficio i provvedimenti per l’ADS</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2842">Violazione dell&#8217;art. 8  CEDU usare ADS come TSO a tempo indeterminato</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2836">Corte Costituzionale:  patrocinio a spese dello stato x ADS chiesto dal PM</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2830">ADS non può chiedere il pagamento del compenso professionale</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2806">Salute mentale e amministrazione di sostegno</a></li></ul></div><p>PER SAPERNE DI PIU&#8217; SULL&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ORA GUARDA LA VIDEOGUIDA NELL&#8217;INTERVISTA QUI SOTTO 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/p3JAsH09Zw8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>





<p style="text-align: justify;">Ricorda che puoi anche <strong>scaricare gratis</strong> da questo sito la &#8220;<span style="color: #ff0000; background-color: #ffff99;"><strong>Guida Breve all&#8217;Amministratore di Sostegno</strong> </p><p style="text-align: justify;">Per farlo è sufficiente mandare soltanto un tweet di TWITTER; Ti basta cliccare sul tasto qui di seguito: &#8220;pay with a tweet&#8221;. Per Te è gratis, per noi è un contributo importante su Twitter a diffondere la cultura dell&#8217;ADS. <strong>CLICCACI ORA!</strong></p>

<p style="text-align: justify;"> 
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			</item>
		<item>
		<title>Amministrazione di sostegno – istanza al Garante per la Protezione dei Dati Personali,</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2023/04/amministrazione-di-sostegno-istanza-al-garante-per-la-protezione-dei-dati-personali/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 16:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
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		<category><![CDATA[modulo]]></category>
		<category><![CDATA[Poteri ADS]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>CNF / ACCORDO Ministero della giustizia/Poste Italiane / ADS</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2023/04/amministrazione-di-sostegno-istanza-al-garante-per-la-protezione-dei-dati-personali/">Amministrazione di sostegno – istanza al Garante per la Protezione dei Dati Personali,</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="" style="text-align: center;"><span class="" style="color: #ff0000;">ISTANZA PER ACCEDERE AI DATI INERENTI LA CONVENZIONE PROGETTO POLIS / </span><span class="x193iq5w xeuugli x13faqbe x1vvkbs x1xmvt09 x1lliihq x1s928wv xhkezso x1gmr53x x1cpjm7i x1fgarty x1943h6x xudqn12 x3x7a5m x6prxxf xvq8zen xo1l8bm xzsf02u" dir="auto" style="color: #ff0000;">ADS E POSTE: UNA SCELTA DI BUSINESS OLTRE LE GARANZIE DI LEGGE?</span></h2>
<h2 class="" style="text-align: center;"><span class="" style="color: #ff0000;"> </span></h2>
<div id="attachment_2801" style="width: 910px" class="wp-caption aligncenter"><img fetchpriority="high" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2801" class="wp-image-2801 size-large" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ADS-E-POSTE-UNA-SCELTA-DI-BUSINESS-OLTRE-LE-GARANZIE-DI-LEGGE-1024x729.jpg" alt="ADS E POSTE UNA SCELTA DI BUSINESS OLTRE LE GARANZIE DI LEGGE" width="900" height="641" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ADS-E-POSTE-UNA-SCELTA-DI-BUSINESS-OLTRE-LE-GARANZIE-DI-LEGGE-1024x729.jpg 1024w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ADS-E-POSTE-UNA-SCELTA-DI-BUSINESS-OLTRE-LE-GARANZIE-DI-LEGGE-300x214.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ADS-E-POSTE-UNA-SCELTA-DI-BUSINESS-OLTRE-LE-GARANZIE-DI-LEGGE-768x547.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ADS-E-POSTE-UNA-SCELTA-DI-BUSINESS-OLTRE-LE-GARANZIE-DI-LEGGE.jpg 1079w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /><p id="caption-attachment-2801" class="wp-caption-text">ADS E POSTE UNA SCELTA DI BUSINESS OLTRE LE GARANZIE DI LEGGE</p></div>
<h3 class="" style="text-align: center;"><span class="x193iq5w xeuugli x13faqbe x1vvkbs x1xmvt09 x1lliihq x1s928wv xhkezso x1gmr53x x1cpjm7i x1fgarty x1943h6x xudqn12 x3x7a5m x6prxxf xvq8zen xo1l8bm xzsf02u" dir="auto">ADS E POSTE: UNA SCELTA DI BUSINESS OLTRE LE GARANZIE DI LEGGE?</span></h3>
<p class=""><span class="x193iq5w xeuugli x13faqbe x1vvkbs x1xmvt09 x1lliihq x1s928wv xhkezso x1gmr53x x1cpjm7i x1fgarty x1943h6x xudqn12 x3x7a5m x6prxxf xvq8zen xo1l8bm xzsf02u" dir="auto">Il Movimento Forense esprime preoccupazione per il progetto Polis pubblicato nel sito del Ministero della Giustizia, relativo alla sottoscrizione tra Ministero e Poste Italiane di una intesa per la presentazione dei ricorsi di nomina di amministratori di sostegno e per la presentazione dei rendiconti sullo stato patrimoniale dei beneficiari.</span></p>
<p><span class="x193iq5w xeuugli x13faqbe x1vvkbs x1xmvt09 x1lliihq x1s928wv xhkezso x1gmr53x x1cpjm7i x1fgarty x1943h6x xudqn12 x3x7a5m x6prxxf xvq8zen xo1l8bm xzsf02u" dir="auto">Ancora una volta l&#8217;avvocatura e le istituzioni forensi non sono state preventivamente consultate, peraltro in un ambito di particolare rilievo, in considerazione della natura dei soggetti coinvolti e degli interessi tutelati attraverso l&#8217;istituto giuridico delle ADS.</span></p>
<p><span class="x193iq5w xeuugli x13faqbe x1vvkbs x1xmvt09 x1lliihq x1s928wv xhkezso x1gmr53x x1cpjm7i x1fgarty x1943h6x xudqn12 x3x7a5m x6prxxf xvq8zen xo1l8bm xzsf02u" dir="auto">D&#8217;altro canto, mentre il governo si impegna a varare la norma sull&#8217;equo compenso, il Ministero sottoscrive una intesa che fissa in euro 6,20 il costo per una amministrazione di sostegno, demandando ad un ente, i cui dipendenti sono privi della terzietà, della formazione minima necessaria per far fronte alle necessità di soggetti deboli e bisognosi di tutela dei diritti fondamentali oltre che della capacità di svolgere il controllo di legalità proprio degli uffici giudiziari. Il tema non è il costo del servizio (peraltro incomprensibile), ma quello della tutela dei più fragili, lasciati alla discrezionalità dei dipendenti di un ente che è anche operatore economico e gestisce molti dei patrimoni degli interessati.</span></p>
<p><span class="x193iq5w xeuugli x13faqbe x1vvkbs x1xmvt09 x1lliihq x1s928wv xhkezso x1gmr53x x1cpjm7i x1fgarty x1943h6x xudqn12 x3x7a5m x6prxxf xvq8zen xo1l8bm xzsf02u" dir="auto">Il Movimento Forense auspica un intervento incisivo delle istituzioni forensi affinché pongano in essere ogni iniziativa opportuna per garantire le tutele di legge a ricorrenti e beneficiari.</span></p>
<p><span class="x193iq5w xeuugli x13faqbe x1vvkbs x1xmvt09 x1lliihq x1s928wv xhkezso x1gmr53x x1cpjm7i x1fgarty x1943h6x xudqn12 x3x7a5m x6prxxf xvq8zen xo1l8bm xzsf02u" dir="auto">Le procedure di volontaria giurisdizione, come le altre che incidono sui diritti sostanziali e processuali per come previsto dalle superiori magistrature, dovrebbero essere affidate ad operatori qualificati, con competenze ad hoc in grado anche di fornire un&#8217;adeguata ed effettiva informativa agli utenti del servizio.<br /><br />Roma, 10 aprile 2023<br />I Presidenti f.f.<br />Avv. Elisa Demma<br /><br />Avv. Alberto Vigani</span></p>
<p style="text-align: center;">///</p>
<h3 style="text-align: center;"> ISTANZA PER ACCEDERE AI DATI INERENTI LA CONVENZIONE PROGETTO POLIS ED ALL’ AUTORIZZAZIONE CORRELATA</h3>
<p>Illustrissimo signor Ministro,<br />Illustrissimo Garante per la Protezione dei Dati Personali,<br />abbiamo appreso dal sito web del ministero www.giustizia.it che il Ministero della Giustizia ha aderito al<br />Progetto Polis avviando in tale ambito interlocuzione con la società Poste Italiane Spa e con il Ministero<br />delle Imprese e del Made in Italy.</p>
<p><br />Vi sarebbe quindi una convenzione tra il Ministero della Giustizia e la società Poste Italiane, per delegare a<br />quest’ultima alcune funzioni, per ora solo in alcune sedi pilota. Le attività delegate sarebbero in particolare:<br />la proposizione di ricorso per l’istituzione dell’amministratore di sostegno e l’inoltro del rendiconto dello<br />stato patrimoniale della persona sottoposta ad amministrazione di sostegno o a tutela.<br />Sarebbero inoltre in progetto molteplici attività per realizzare la cd “Giustizia di Prossimità”, non è ben<br />chiaro se con delega a Poste Italiane.</p>
<p>Si evidenzia che le attività citate (proposizione di ricorso per nomina di amministrazione di sostegno e<br />deposito rendiconto), comportano il trattamento da parte di Poste Italiane di rilevanti dati particolari relativi<br />sia all’istante, ma soprattutto, al beneficiario del procedimento.</p>
<p>Si rammenta che gli istituti dell’amministrazione di sostegno e della tutela incidono sullo stato delle persone<br />e che presuppongono in capo al beneficiario un’incapacità (fisica, psichica o comportamentale) di attendere<br />ordinariamente ai propri interessi; di talchè è d’obbligo nel ricorso e negli atti successivi, dare atto di dati<br />particolari estremamente delicati.</p>
<p>Il personale di Poste Italiane Spa, per delega del Ministero della Giustizia e senza evidenza di aver ricevuto<br />adeguata formazione ed istruzione, potrebbe venire a conoscenza:<br />&#8211; Dello stato di incapacità di persone fisiche;</p>
<p>&#8211; Delle motivazioni (fisiche, psichiche o comportamentali) che determinano lo stato di incapacità,<br />corredate da certificati medici;</p>
<p>&#8211; Dei legami famigliari delle persone incapaci fino al quarto grado e degli affini entro il secondo<br />grado;</p>
<p>&#8211; Della storia clinica del beneficiario e della sua permanenza presso istituti o case di cura;</p>
<p>&#8211; Del patrimonio e del reddito del beneficiario.</p>
<p>Secondo la normativa vigente, tali dati potevano essere trattati solo da un avvocato (che ha ricevuto regolare<br />mandato; che fornisce idonea informativa sul trattamento dati personali e che risponde deontologicamente<br />all’obbligo di segretezza); ovvero dal Ministero della Giustizia stesso in caso di deposito del ricorso<br />direttamente dall’interessato in Tribunale.</p>
<p>L’incarico alla società Poste Italiane Spa, non pare rispondere alle medesime tutele per l’interessato al<br />trattamento prima garantite, determinando il pericolo di abusi in capo a persone già bisognose di protezione.<br />Per tali ragioni, anche nel senso di proporre formale istanza di accesso agli atti,</p>
<p>SI RICHIEDE</p>
<p>che il Ministero della Giustizia, Voglia rendere accessibile e/o a mettere a disposizione dell&#8217;istante<br />associazione copia dell’accordo stipulato con la società Poste Italiane Spa e<br />che il Garante Protezione Dati Personali Voglia rendere accessibile e/o a mettere a disposizione dell&#8217;istante<br />associazione copia, del parere positivo eventualmente reso al Ministero.<br />Con osservanza.<br />Avv. Elisa Demma<br />Presidente Nazionale f.f. Movimento Forense</p>
<p>&nbsp;</p>
<a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ISTANZA-ACCESSO-AGLI-ATTI-PROGETTO-POLIS-2.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI PROGETTO POLIS-2</a>
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			</item>
		<item>
		<title>Amministrazione di sostegno – ACCORDO Ministero della giustizia / Poste Italiane</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2023/04/ministero-della-giustizia-poste-italiane/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 10:57:14 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[formulario]]></category>
		<category><![CDATA[Giudice Tutelare]]></category>
		<category><![CDATA[modulo]]></category>
		<category><![CDATA[Poteri ADS]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>CNF / ACCORDO Ministero della giustizia/Poste Italiane / ADS</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="" style="text-align: center;"><span class="" style="color: #ff0000;">CNF / ACCORDO Ministero della giustizia/Poste Italiane / ADS</span></h2>
<div id="attachment_1764" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1764" class="size-medium wp-image-1764" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ads-requisiti-300x111.png" alt="ADS: vendita immobili successione" width="300" height="111" /><p id="caption-attachment-1764" class="wp-caption-text">ADS: vendita immobili successione</p></div>
<h3 class="" style="text-align: center;">Amministrazione di sostegno – ACCORDO Ministero della giustizia/Poste Italiane.</h3>
<p>Il Consiglio nazionale forense, come noto, ha più volte rimarcato e sottolineato l’urgenza che le riforme in atto, sia del processo civile che del processo penale, necessitano di correttivi che, all’evidenza, si impongono non più procrastinabili stante la entrata in vigore e la immediata operatività di novellate previsioni che, soprattutto in materia civile, in assenza di un ragionato e ragionevole regime transitorio, non possono essere concretamente attuate se non superando un percorso ad ostacoli.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Avv. Alberto Vigani</h4>
<p class="">per Associazione Amministratoridisostegno.com</p>
<p class="nero"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Nota-al-Ministro-della-Giustizia-Amministrazione-di-sostegno.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Nota al Ministro della Giustizia - Amministrazione di sostegno</a></p>
<div id="apf_post_footer"><h4>Trova qui gli articoli collegati e più interessanti:</h4>
<ul><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2859">Quali documenti servono per la nomina ADS?</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2829">Il GT può prendere d’ufficio i provvedimenti per l’ADS</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2842">Violazione dell&#8217;art. 8  CEDU usare ADS come TSO a tempo indeterminato</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2836">Corte Costituzionale:  patrocinio a spese dello stato x ADS chiesto dal PM</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2830">ADS non può chiedere il pagamento del compenso professionale</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2806">Salute mentale e amministrazione di sostegno</a></li></ul></div><p>PER SAPERNE DI PIU&#8217; SULL&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ORA GUARDA LA VIDEOGUIDA NELL&#8217;INTERVISTA QUI SOTTO 
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<p style="text-align: justify;">Ricorda che puoi anche <strong>scaricare gratis</strong> da questo sito la &#8220;<span style="color: #ff0000; background-color: #ffff99;"><strong>Guida Breve all&#8217;Amministratore di Sostegno</strong> </p><p style="text-align: justify;">Per farlo è sufficiente mandare soltanto un tweet di TWITTER; Ti basta cliccare sul tasto qui di seguito: &#8220;pay with a tweet&#8221;. Per Te è gratis, per noi è un contributo importante su Twitter a diffondere la cultura dell&#8217;ADS. <strong>CLICCACI ORA!</strong></p>

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]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Autorizzazione per atti in morte beneficiario ADS</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2023/02/autorizzazione-notarile-al-posto-gt-per-atti-ads/</link>
					<comments>https://www.amministratoridisostegno.com/2023/02/autorizzazione-notarile-al-posto-gt-per-atti-ads/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 17:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[esempio]]></category>
		<category><![CDATA[formulario]]></category>
		<category><![CDATA[Giudice Tutelare]]></category>
		<category><![CDATA[modulo]]></category>
		<category><![CDATA[Poteri ADS]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2775</guid>

					<description><![CDATA[<p>MODULO DI CONSENSO DEI PARENTI ALLA NOMINA DI ADS PER AGEVOLARE LA PROCEDURA ED EVITARE LE NOTIFICHE AI CONGIUNTI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2023/02/autorizzazione-notarile-al-posto-gt-per-atti-ads/">Autorizzazione per atti in morte beneficiario ADS</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="" style="text-align: center;"><span class="" style="color: #ff0000;">AUTORIZZAZIONE NOTARILE PER ATTI ADS</span></h2>
<div id="attachment_2394" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2394" class="size-medium wp-image-2394" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png" alt="MODULO DI CONSENSO DEI PARENTI ALL'ADS" width="300" height="150" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-768x384.png 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare.png 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2394" class="wp-caption-text">L’autorizzazione notarile prevista dall’art. 21 del d.lgs. 149/2022 nell’ambito della riforma della volontaria giurisdizione.</p></div>
<h3 style="text-align: center;">L’AUTORIZZAZIONE NOTARILE NELLA RIFORMA DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE</h3>
<p class="">L’autorizzazione notarile prevista dall’<a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-17&amp;atto.codiceRedazionale=22G00158&amp;atto.articolo.numero=9&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.10058066518178488&amp;title=lbl.dettaglioAtto">art. 21 del d.lgs. 149/2022</a> nell’ambito della riforma della volontaria giurisdizione.</p>
<p>Il legislatore ha assegnato al notaio un ruolo di grande delicatezza nella protezione dei soggetti incapaci e in tema di beni ereditari, con l’evidente finalità di rendere più celere il conseguimento delle autorizzazioni necessarie alla stipula dei relativi negozi.</p>
<p>Ecco la norma:</p>
<blockquote>
<p class="nero">Art. 21 Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione 1. Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell&#8217;amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante. 2. Il notaio puo&#8217; farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalita&#8217;, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall&#8217;inventario, se redatto. Nell&#8217;ipotesi di cui all&#8217;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art747-com4" target="_blank" rel="noopener">articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile</a> deve essere sentito il legatario. 3. Ove per effetto della stipula dell&#8217;atto debba essere riscosso un corrispettivo nell&#8217;interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell&#8217;atto di autorizzazione, determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo. 4. L&#8217;autorizzazione e&#8217; comunicata, a cura del notaio, anche ai fini dell&#8217;assolvimento delle formalita&#8217; pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale. 5. L&#8217;autorizzazione puo&#8217; essere impugnata innanzi all&#8217;autorita&#8217; giudiziaria secondo le norme del <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443" target="_blank" rel="noopener">codice di procedura civile</a> applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale. 6. Le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste dai commi precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Esse possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca. 7. Restano riservate in via esclusiva all&#8217;autorita&#8217; giudiziaria le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonche&#8217; per la continuazione dell&#8217;impresa commerciale.</p>
</blockquote>
<h4>Avv. Alberto Vigani</h4>
<p class="">per Associazione Amministratoridisostegno.com</p>
<p class="nero"><br /><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/1043166.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">L’AUTORIZZAZIONE NOTARILE NELLA RIFORMA DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Modulo di consenso dei parenti</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2022/05/modulo-di-consenso-dei-parenti/</link>
					<comments>https://www.amministratoridisostegno.com/2022/05/modulo-di-consenso-dei-parenti/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 15:32:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[esempio]]></category>
		<category><![CDATA[formulario]]></category>
		<category><![CDATA[modulo]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2764</guid>

					<description><![CDATA[<p>MODULO DI CONSENSO DEI PARENTI ALLA NOMINA DI ADS PER AGEVOLARE LA PROCEDURA ED EVITARE LE NOTIFICHE AI CONGIUNTI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2022/05/modulo-di-consenso-dei-parenti/">Modulo di consenso dei parenti</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">MODULO DI CONSENSO DEI PARENTI ALLA NOMINA DI ADS</span></h2>
<div id="attachment_2394" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2394" class="size-medium wp-image-2394" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png" alt="MODULO DI CONSENSO DEI PARENTI ALL'ADS" width="300" height="150" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-768x384.png 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare.png 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2394" class="wp-caption-text">MODULO DI CONSENSO DEI PARENTI ALL&#8217;ADS</p></div>
<p>ECCO ALCUNI ESEMPI DI MODULO DI CONSENSO DEI PARENTI ALLA NOMINA DI ADS PER AGEVOLARE LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA ED EVITARE LE NOTIFICHE AI CONGIUNTI</p>
<p>*</p>
<a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/MODULO-DI-CONSENSO-DEI-PARENTI.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">MODULO DI CONSENSO DEI PARENTI</a>
<p>**</p>
<a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/MODULO-DI-CONSENSO-DEI-PARENTI-PER-AMMINISTRATO.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">MODULO DI CONSENSO DEI PARENTI PER AMMINISTRATO</a>
<p>***</p>
<a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Dichiarazione-di-adesione-al-ricorso-congiunti-A.d.S.-definitiva.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Dichiarazione di adesione al ricorso congiunti A.d.S. definitiva</a>
<p>****</p>
<a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/03-_Modulo_consenso_parenti.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Modulo_consenso_ADS_parenti</a>
<div id="apf_post_footer"><h4>Trova qui gli articoli collegati e più interessanti:</h4>
<ul><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2859">Quali documenti servono per la nomina ADS?</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2829">Il GT può prendere d’ufficio i provvedimenti per l’ADS</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2842">Violazione dell&#8217;art. 8  CEDU usare ADS come TSO a tempo indeterminato</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2836">Corte Costituzionale:  patrocinio a spese dello stato x ADS chiesto dal PM</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2830">ADS non può chiedere il pagamento del compenso professionale</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2806">Salute mentale e amministrazione di sostegno</a></li></ul></div><p>PER SAPERNE DI PIU&#8217; SULL&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ORA GUARDA LA VIDEOGUIDA NELL&#8217;INTERVISTA QUI SOTTO 
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			</item>
		<item>
		<title>Quando non serve l&#8217;ADS?</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2021/11/quando-non-serve-lads/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2021 16:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2728</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;ADS non è sempre la soluzione. Quando si deve farne a meno? Lo dice la Cassazione. In taluni casi non sussistono i presupposti per la nomina di un Amministratore di</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="" style="text-align: center;"><span class=""><span style="color: #ff0000;">AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE PER ATTI IN MORTE BENEFICIARIO</span><br /></span></h2>
<div id="attachment_2394" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2394" class="size-medium wp-image-2394" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png" alt="MODULO DI CONSENSO DEI PARENTI ALL'ADS" width="300" height="150" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-768x384.png 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare.png 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2394" class="wp-caption-text">L’AUTORIZZAZIONE  DEL GIUDICE TUTELARE IN MORTE ADS</p></div>
<h3 class="" style="text-align: center;">L’AUTORIZZAZIONE  DEL GIUDICE TUTELARE IN MORTE ADS</h3>
<p class="">Articolo 48, comma 4 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS)</p>
<p class="">L&#8217;articolo 48 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) recadisposizioni concernenti specifici obblighi e divieti posti a carico di soggetti terzi, debitori e/o detentori di beni del defunto, riguardo il compimento di atti relativi ai trasferimenti mortis causa.</p>
<p class="">Il provvedimento appositamente emanato dal giudice tutelare nell&#8217;ambito del procedimento dell&#8217;amministrazione di sostegno, con cui autorizza l&#8217;amministratore di sostegno a provvedere al pagamento delle spese funerarie o gli altri debiti del beneficiariodeceduto è compatibile con la ratio sottesa all&#8217;articolo 48 del TUS.</p>
<h4>Avv. Alberto Vigani</h4>
<p class="">per Associazione Amministratoridisostegno.com</p>
<p class="nero"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/risposta-interpello-n147-22marzo.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">risposta-interpello-n147-22marzo</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sospensione feriale dei termini ed amministrazione di sostegno</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 15:15:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Per l'ADS, la sospensione dei termini feriale vale solo per i casi in cui la sua ritardata trattazione produce grave pregiudizio per le parti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2021/07/sospensione-feriale-termini-ads/">Sospensione feriale dei termini ed amministrazione di sostegno</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class=" center-element">
<div>
<h2 class="" style="text-align: center;" data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo"><span style="color: #ff0000;">Quando computare la sospensione dei termini nell&#8217;ADS?</span></h2>
<div data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo">
<p><div id="attachment_2424" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2424" class="size-medium wp-image-2424" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-300x74.jpg" alt="Amministratore di Sostegno" width="300" height="74" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-300x74.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-1024x252.jpg 1024w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-768x189.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1.jpg 1260w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2424" class="wp-caption-text">Amministratore di Sostegno</p></div></p>
</div>
<p>La Cassazione precisa che, in materia di amministrazione di sostegno, l&#8217;eccezione alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale deve essere ristretta ai soli casi in cui la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, come avviene per i provvedimenti che dispongono l&#8217;apertura o la chiusura dell&#8217;amministrazione, ma non anche ai provvedimenti a carattere gestorio, come quello di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno&#8221;) come avviene per i provvedimenti che dispongono l&#8217;apertura o la chiusura dell&#8217;amministrazione.</p>
<p class="">Ciò non vale invece per i provvedimenti a carattere gestorio, come quello di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/guida-allamministratore-di-sostegno-trova-qui-gratis-le-book/">amministratore di sostegno</a>&#8220;).</p>
<p>Pertanto deve ritenersi che il provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare all&#8217;amministratore di sostegno, con ampliamento dei poteri, rispetto alla semplice gestione del patrimonio del beneficiario, esuli dal semplice ambito meramente amministrativo-gestorio ed avesse natura decisoria, in quanto incidente su diritti soggettivi personalissimi come la presentazione di domanda per avviare il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto (cfr. Cass. 14148/2017).</p>
<p>Come tale, essendo oggetto di urgente trattazione per definizione, esso non tollera la sospensione feriale dei termini di impugnazione, secondo l&#8217;eccezione alla regola generale dettata dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, per i procedimenti indicati dall&#8217;art. 92 dell&#8217;ordinamento giudiziario.</p>
</div>
<div class="" data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo">Invero, anche alla luce di quanto chiarito da questa Corte nella sentenza n. 784/2017 (&#8220;in tema di sospensione feriale dei termini processuali, il carattere di eccezionalità della L. n. 742 del 1969, art. 3, che, per i procedimenti di cui al R.D. n. 12 del 1941, art. 92 (ordinamento giudiziario) pone una precisa deroga al principio generale di sospensione dei termini durante il periodo feriale, comporta non solo che non possa esserne estesa l&#8217;applicazione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate, ma anche che le categorie sottratte all&#8217;operatività della regola generale vadano interpretate in senso restrittivo.</div>
<div data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo"></div>
<h4 data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo">Avv. Alberto Vigani</h4>
<div class="" data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo">per Amministratoridisostegno.com</div>
</div>
<div data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo"></div>
<div style="text-align: center;" data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo">***</div>
<div class=" center-element">
<div>
<h3 class="doc-giuri-titolo ng-scope" data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo"><span class="ng-binding" data-ng-bind="sub.wrapper.getAutorita()">Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 13/05/2021), n.12801</span></h3>
</div>
</div>
<div class="giuri-link center-element">
<div class="" data-ng-show="sub.wrapper.documento.massimeCorrelate"></div>
</div>
<div class="testo-sentenza">
<div id="fatto" class="">
<div class="wrapper-doc-elements-giuri">
<h4>FATTI DI CAUSA</h4>
<p class="ng-scope">La Corte d&#8217;appello di Perugia, con decreto depositato in data 29/3/2019, ha respinto il reclamo proposto da R.F., R.M. e B.F., rispettivamente figli e coniuge legalmente separata, dal 2015, a seguito di procedura consensuale, di R.L., beneficiario di amministrazione di sostegno, nei confronti dell&#8217;amministratore di sostegno di R.L., della compagna del beneficiario, con esso convivente, E.A., e di Ro.Ma. e Ro.Fe., rispettivamente fratello e padre di R.L., avverso il decreto emesso dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Perugia in data 11/2/2019, con il quale era stato autorizzato l&#8217;amministratore di sostegno nominato per il R. a &#8220;procedere, in nome e per conto del beneficiario, all&#8217;istanza e conseguente procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto, nonchè a nominare un avvocato ai fini della procedura&#8221;.</p>
<p class="ng-scope">In particolare, i giudici d&#8217;appello, premessa l&#8217;ammissibilità del reclamo, avendo il provvedimento impugnato natura decisoria, essendosi con esso ampliati i poteri dell&#8217;amministratore di sostegno, rispetto alla semplice gestione del patrimonio del beneficiario, con autorizzazione ad agire in nome e per conto dell&#8217;amministrato in riferimento a diritti soggettivi personalissimi, hanno sostenuto che era legittimo il conferimento all&#8217;amministratore di sostegno del potere di proporre, in nome e per conto dell&#8217;amministrato, un giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (in analogia a quanto già statuito dal giudice di legittimità con riguardo ad interdizione ed autorizzazione del tutore dell&#8217;interdetto) e che ciò corrispondeva alla volontà del beneficiario, il quale aveva iniziato a convivere con la E. anche prima della separazione personale dalla moglie, come emergente anche dalle trattative avviate dai legali dei coniugi prima della malattia del R..</p>
<p class="ng-scope">Avverso la suddetta pronuncia, non notificata, R.F., R.M. e B.F. propongono ricorso per cassazione, notificato via PEC il 22/10/2019, affidato a due motivi, nei confronti di R.L., in persona dell&#8217;Amministratore di sostegno, avvocato Andrea Savino, Ro.Ma., in proprio e quale erede di Ro.Fe., R.G. ed E.A. (che resistono con controricorso, notificato il 2/12/2019).</p>
</div>
</div>
<div id="diritto" class="">
<p><span class="sent-intestazione">Diritto</span></p>
<div class="wrapper-doc-elements-giuri">
<h4>RAGIONI DELLA DECISIONE</h4>
<p>1. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo, l&#8217;omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, rappresentato dalla contrarietà del provvedimento (che mutava una situazione di fatto consolidatasi dal 2014) agli interessi primari del beneficiario, in difetto anche di urgenza; con il secondo motivo, si lamenta poi, ex art. 360 c.p.c., n. 4, l&#8217;omessa pronuncia, in violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., sul motivo &#8220;autonomo&#8221; svolto dai reclamanti avverso il provvedimento del giudice tutelare, in punto di potere dell&#8217;amministratore di sostegno, un avvocato, di nominare un procuratore terzo che curasse il procedimento di divorzio, in nome e per conto dell&#8217;amministrato.</p>
<p>2. I controricorrenti eccepiscono, preliminarmente, l&#8217;inammissibilità del ricorso, per tardività, essendo stato lo stesso notificato oltre il termine ultimo, ex art. 327 c.p.c., del 30/9/2019 (sei mesi dalla pubblicazione del decreto impugnato), non operando la sospensione dei termini processuali, in relazione a provvedimento adottato in materia di amministrazione di sostegno, anche alla luce dell&#8217;interpretazione restrittiva offerta da questa Corte di legittimità (Cass. 784/2017) in punto di operatività, nella materia dell&#8217;amministrazione di sostegno, dell&#8217;eccezione alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale ai soli casi meritevoli di effettiva spedita trattazione, per evitare un grave pregiudizio tra le parti, quale il provvedimento nella specie impugnato del giudice tutelare, attinente a diritti personalissimi dell&#8217;amministrato idonei a modificarne in via definitiva la sfera giuridica personale.</p>
<p>3. Il ricorso è inammissibile per tardività della notifica, eseguita il 22/10/2019, a fronte di un termine lungo semestrale che scadeva il 30/9/2019.</p>
<p class="">Invero, non operava la sospensione dei termini processuali (tra il 1 ed il 31/8 di ogni anno, per effetto del Decreto L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 2014) in relazione a provvedimento adottato in materia di amministrazione di sostegno, atteso il tenore letterale del disposto della L. n. 742 del 1969, art. 3, e dell&#8217;art. 92 dell&#8217;ordinamento giudiziario20 gennaio 1941, n. 12.</p>
<p class="">Peraltro, anche alla luce di quanto chiarito da questa Corte nella sentenza n. 784/2017 (&#8220;in tema di sospensione feriale dei termini processuali, il carattere di eccezionalità della <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742!vig=">L. n. 742 del 1969, art. 3</a>, che, per i procedimenti di cui al R.D. n. 12 del 1941, art. 92 (<a class="dj-link-doc" href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742!vig=">ordinamento giudiziario</a>) pone una precisa deroga al principio generale di sospensione dei termini durante il periodo feriale, comporta non solo che non possa esserne estesa l&#8217;applicazione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate, ma anche che le categorie sottratte all&#8217;operatività della regola generale vadano interpretate in senso restrittivo.</p>
<p class="">Pertanto, con riferimento alle cause relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno, l&#8217;eccezione alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale deve essere ristretta ai soli casi in cui la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, come avviene per i provvedimenti che dispongono l&#8217;apertura o la chiusura dell&#8217;amministrazione, ma non anche ai provvedimenti a carattere gestorio, come quello di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno&#8221;), deve ritenersi che il provvedimento in oggetto (vale a dire l&#8217;autorizzazione del giudice tutelare all&#8217;amministratore di sostegno, con ampliamento dei poteri, rispetto alla semplice gestione del patrimonio del beneficiario, ad agire in nome e per conto dell&#8217;amministrato in riferimento a diritti soggettivi personalissimi, quali la presentazione di domanda per avviare il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto) esulasse dal semplice ambito meramente amministrativo-gestorio ed avesse natura decisoria, in quanto incidente su diritti soggettivi personalissimi (cfr. Cass. 14148/2017).</p>
<p>Come tale, essendo oggetto di urgente trattazione per definizione, esso non tollera la sospensione feriale dei termini di impugnazione, secondo l&#8217;eccezione alla regola generale dettata dalla <a class="dj-link-doc" href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742!vig=">L. n. 742 del 1969, art. 3,</a> per i procedimenti indicati dall&#8217;art. 92 dell&#8217;ordinamento giudiziario.</p>
<p>Peraltro, proprio sulla base di tale assunto, la Corte d&#8217;appello si è ritenuta competente sul reclamo ex art. 720 bis c.p.c. (con conseguente proponibilità del ricorso per cassazione, ai sensi del comma 3).</p>
<p>Inoltre, sempre questa Corte, sia pure con riguardo al diverso caso concernente la rappresentanza dell&#8217;interdetto per infermità di mente da parte del tutore in tutti gli atti civili, ai sensi dell&#8217;<a class="dj-link-doc" href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&amp;idDocMaster=166331&amp;idUnitaDoc=826630&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza">art. 357 c.c.</a>, richiamato dall&#8217;art. 424 stesso codice, comma 1, ha affermato che essa &#8220;non comprenda i c.d. atti personalissimi, che coinvolgono interessi strettamente legati alla persona dell&#8217;interessato, al quale solamente può essere rimessa la scelta in ordine alle determinazioni da adottare&#8221; e che &#8220;poichè il divorzio fa venire meno lo status di coniuge, comportando rilevanti effetti personali tra i coniugi, oltre che effetti patrimoniali, la domanda giudiziale volta ad ottenerlo non può non rientrare nella categoria degli atti personalissimi&#8221; (Cass. 9582/2000, ove si è ritenuto necessario per l&#8217;avvio di un procedimento di divorzio la nomina di un curatore speciale dell&#8217;interdetto; posizione poi superata da Cass. 14669/2018, con la quale si è invece ritenuto che il tutore può compiere in nome e per conto dell&#8217;interdetto anche un atto personalissimo, quale la promozione di un giudizio di separazione personale).</p>
<p>Il richiamo a tali precedenti viene operato solo a sostegno della natura decisoria e non meramente gestoria del provvedimento impugnato, ai fini dell&#8217;applicazione della deroga generale alla sospensione dei termini processuali, nell&#8217;interpretazione restrittiva espressa da questa Corte con la sentenza n. 784/2017, pur non essendo sovrapponibili la posizione dell&#8217;interdetto e quella del beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno.</p>
<p class="">Va quindi affermato il seguente principio di diritto: &#8220;in tema di sospensione feriale dei termini processuali, con riferimento alle cause relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno, l&#8217;eccezione alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale dettata dalla <a class="dj-link-doc" href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742!vig=">L. n. 742 del 1969, art. 3,</a> per i procedimenti indicati dall&#8217;art. 92 dell&#8217;ordinamento giudiziario, deve essere applicata a controversia concernente l&#8217;autorizzazione del giudice tutelare all&#8217;amministratore di sostegno ad agire in nome e per conto dell&#8217;amministrato, in riferimento a diritti soggettivi personalissimi, quali la presentazione di domanda per avviare il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto&#8221;.</p>
<p>4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
</div>
</div>
<div id="pqm" class="">
<h4 style="text-align: center;"><span class="sent-intestazione">PQM</span></h4>
<div class="wrapper-doc-elements-giuri">
<p>La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna delle controricorrenti, in complessivi Euro 2.500,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.</p>
<p>Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell&#8217;importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.</p>
<p>Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.</p>
<p class="">Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021</p>
</div>
</div>
</div>
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<div class="footer-corr-elem ng-scope"><span class="ng-binding ng-scope">Cassazione civile sez. I, 13/01/2017, n. 784</span></div>
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<p><img decoding="async" src="https://dejure.it/Content/images/doc-fonti-normative.svg" /></p>
<div class="titolo ng-binding">Fonti Normative</div>
<div class="position-right"></div>
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</div>
<div class="footer-corr-elem ng-scope">L 7 ottobre 1969 n. 742, Art. 3</div>
<div class="footer-corr-elem ng-scope">RD 30 gennaio 1941 n. 12, Art. 92</div>
<div class="footer-corr-elem ng-scope">Codice Civile, Art. 404</div>
<div class="footer-corr-elem ng-scope">Codice Civile, Art. 405</div>
<div class="footer-corr-elem ng-scope">Codice Civile, Art. 411</div>
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<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2714">Competenza del giudice tutelare per alienare immobili  da successione ereditaria</a></li>
</ul>
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<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2023/05/autorizzazione-del-giudice-per-atti-in-morte-beneficiario/">Autorizzazione del giudice per atti in morte beneficiario</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Quali parenti indicare in ricorso per ADS ed a chi notificare?</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2019/08/lindividuazione-dei-soggetti-da-indicare-in-ricorso-per-ads/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2019 16:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina ADS]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Interdizione]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INDICARE IN RICORSO PER ADS ED AI QUALI NOTIFICARE RICORSO E DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA<br />
Ecco riassunta la discplina di riferimento. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2019/08/lindividuazione-dei-soggetti-da-indicare-in-ricorso-per-ads/">Quali parenti indicare in ricorso per ADS ed a chi notificare?</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INDICARE IN RICORSO PER ADS ED AI QUALI NOTIFICARE RICORSO E DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA</span></h2>
<p><div id="attachment_2226" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2226" class="size-medium wp-image-2226" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/chi-indicare-in-ricorso-e-a-chi-notificarei-300x150.png" alt="Chi indicare in ricorso x ADS e a chi notificare?" width="300" height="150" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/chi-indicare-in-ricorso-e-a-chi-notificarei-300x150.png 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/chi-indicare-in-ricorso-e-a-chi-notificarei-768x384.png 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/chi-indicare-in-ricorso-e-a-chi-notificarei.png 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2226" class="wp-caption-text">Chi indicare in ricorso x ADS e a chi notificare?</p></div></p>
<p class="">La fase introduttiva del procedimento di nomina dell’<strong>amministratore di sostegno</strong> è disciplinata dalle regole processuali concernenti i giudizi di interdizione e di inabilitazione: l’art. 720 bis cod. proc. civ. ., infatti, richiama, in quanto compatibili, le norme di cui all’art. 713 cod. proc. civ. Tale norma prevede al 2° comma, altresí, che il <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/ricorso-per-ads/">ricorso</a> e il decreto siano notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel 1° comma della medesima (ovvero: interdicendo, inabilitando ed altre persone indicate in ricorso).</p>
<h3>COSA DISCENDE DALLA DISCIPLINA DELL&#8217;INTERDIZIONE?</h3>
<p class="">Lo stesso art. 720 bis cod. proc. civ. dichiara applicabile al procedimento di amministrazione anche l’art. 712 cod. proc. civ. che al 2° comma dispone che <strong>nel <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/ricorso-per-ads/">ricorso</a> debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado degli affini entro il secondo grado</strong> dell&#8217;interdicendo o dell&#8217;inabilitando.</p>
<p class="">Il decreto è comunicato, inoltre, al pubblico ministero.</p>
<p class="">Si ritiene che un’applicazione compatibile dell’art. 713 cod. proc. civ. implichi che non si possa affidare al presidente la valutazione preventiva della <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/ricorso-per-ads/">domanda</a> di apertura dell’amministrazione di sostegno.</p>
<p class="">Di conseguenza,<strong> i poteri che la norma attribuisce al presidente del tribunale nel giudizio di interdizione devono essere considerati spettanti al giudice tutelare.</strong> Seguendo una tale ricostruzione la fase introduttiva del procedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno risulta cosí strutturata: il giudice tutelare, ricevuto il <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/ricorso-per-ads/">ricorso</a>, ordina la comunicazione al pubblico ministero; fissa con decreto in calce al ricorso l’udienza di comparizione davanti a sé, ordinera al cancelliere di comunicarlo al pubblico ministero; assegna un termine al ricorrente affinché questi provveda a notificare il ricorso e il decreto all’inabile e alle persone indicate nell’atto introduttivo, le cui informazioni ritenga utili.</p>
<h3>COSA DICE INVECE IL CODICE CIVILE?</h3>
<p class="">Orbene, il comma 1° dell’art. 407 c.c., specificando il contenuto del <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/ricorso-per-ads/">ricorso</a> per l’attivazione dell’amministrazione, prescrive di indicare il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. I soggetti indicati nel ricorso non sono ritenuti parti necessarie del contraddittorio, ma il decreto viene notificato a coloro che possano fornire al giudice utili informazioni, e ciò secondo la sua libera discrezione e le esigenze del rito.</p>
<p class="">Resta quindi al Giudice Tutelare ogni decisione circa la necessità di sentire le persone indicate al comma 3° dell’art. 407 cod. civ. che rinvia al 2° comma dell’<a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-xii/capo-i/art406.html">art. 406 cod. civ.</a></p>
<p class="">Questi ultimi, ovvero le persone che il Giudice Tutelare ritiene possano avere utili informazioni, sono, in forza del rinvio operato dal comma 1° dello stesso articolo all’art. 417 cod. civ., il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, il tutore o il curatore, nonché, ai sensi del comma 3° dell’art. 406 cod. civ., i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona.</p>
<p class="">I legittimati al ricorso, gli stessi sopradetti che possono essere proponenti la richiesta di nomina, possono anche intervenire volontariamente nel processo ed assumere la qualità di parte, anche qualora il giudice non abbia disposto la notificazione nei loro confronti.<br />
Inoltre, essi possono impugnare con reclamo il decreto di apertura pronunciato dal giudice tutelare e chiederne la revoca, anche qualora non abbiano partecipato al giudizio di apertura dell’amministrazione di sostegno.</p>
<h3>COSA SUCCEDE SE NON SI INDICA IN RICORSO I SOGGETTI DESCRITTI DAL CODICE?</h3>
<p class="">L’indicazione, nel ricorso per la nomina di amministratore di sostegno, dei parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo grado (artt. 712 e 720-bis cod. proc. civ. ) è perciò prevista dalla disciplina mentre l&#8217;omessa indicazione e notifica del ricorso agli stessi non determina una violazione del principio del contraddittorio, trattandosi di soggetti che, secondo dottrina e giurisprudenza, possono rendere utili informazioni al giudice tutelare (art. 407, 3° co., cod. civ.) ma non sono parti in senso stretto.</p>
<p class="">Resta quindi al Giudice valutare cosa ritenere necessario nell&#8217;interesse del beneficiario ed al fine di garantire un percorso processuale esente da opposizioni.</p>
<p>Riportiamo di seguito la disciplina codicistica di riferimento.</p>
<h4>Alberto Vigani</h4>
<p>per Associazione Amministratoridisostegno.com</p>
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<p class="" style="text-align: center;"><strong>***</strong></p>
<h3>c.p.c. art. 712. Forma della domanda.</h3>
<p class="">La domanda per interdizione [c.c. 414] o inabilitazione [c.c. 415] si propone con ricorso [c.c. 417; c.p.c. 125] diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio [c.c. 43; c.p.c. 9, 18].</p>
<p class="">Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e <strong><span style="text-decoration: underline;">debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado [c.c. 76], degli affini entro il secondo grado</span></strong> [c.c. 78] e, se vi sono, del tutore o curatore dell&#8217;interdicendo o dell&#8217;inabilitando [c.c. 424; c.p.c. 732, 754] (2).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>***</strong></p>
<h3>c.p.c. art. 713. Provvedimenti del presidente.</h3>
<p class="">Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero [c.p.c. 70, n. 3, 71]. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz&#8217;altro la domanda (1), altrimenti nomina il giudice istruttore e<span style="text-decoration: underline;"> fissa l&#8217;udienza di comparizione davanti a lui [c.p.c. 715] del ricorrente, dell&#8217;interdicendo o dell&#8217;inabilitando [c.c. 419] e delle altre persone indicate nel ricorso</span>, le cui informazioni ritenga utili.</p>
<p class=""><strong><span style="text-decoration: underline;">Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente</span></strong>; il decreto è comunicato al pubblico ministero.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>***</strong></p>
<h3>c.p.c. art. 720-bis. Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno.</h3>
<p class=""><span style="text-decoration: underline;">Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno [c.c. 404] si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713</span>, 716, 719 e 720.<br />
Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d&#8217;appello a norma dell&#8217;articolo 739.</p>
<p class="">Contro il decreto della corte d&#8217;appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione (1).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>***</strong></p>
<h3>c.c. art. 406. Soggetti (1).</h3>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Il ricorso per l&#8217;istituzione dell&#8217;amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell&#8217;articolo 417</span></strong>.</p>
<p>Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all&#8217;istanza di revoca dell&#8217;interdizione o dell&#8217;inabilitazione davanti al giudice competente per quest&#8217;ultima.</p>
<p>I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l&#8217;apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all&#8217;articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero .</p>
<p style="text-align: center;"><strong>***</strong></p>
<h3>c.c. art. 407. Procedimento (1).</h3>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Il ricorso per l&#8217;istituzione dell&#8217;amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario</span></strong>.</p>
<p>Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.</p>
<p class=""><strong><span style="text-decoration: underline;">Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all&#8217;articolo 406;</span></strong> in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d&#8217;ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.</p>
<p class="">Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d&#8217;ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno.<br />
In ogni caso, nel procedimento di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero .</p>
<p style="text-align: center;"><strong>***</strong></p>
<h3>c.c. art. 417. Istanza d&#8217;interdizione o di inabilitazione.</h3>
<p class=""><span style="text-decoration: underline;">L&#8217;interdizione o l&#8217;inabilitazione possono essere promosse</span> [c.c. 85, 166; c.p.c. 712] <span style="text-decoration: underline;">dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado</span> [c.c. 76], <span style="text-decoration: underline;">dagli affini entro il secondo grado</span> [c.c. 78], dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero [c.c. 414, 415, 418; c.p.c. 69] (1).</p>
<p class="">Se l&#8217;interdicendo o l&#8217;inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l&#8217;interdizione o l&#8217;inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero [c.p.c. 712] (2).</p>
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			</item>
		<item>
		<title>ADS: Ricorso per l’autorizzazione a svolgere atti di straordinaria amministrazione</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2019/05/ricorso-x-autorizzazione-atti-di-straordinaria-amministrazione/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 21:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
		<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[esempio]]></category>
		<category><![CDATA[formulario]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ricorso per l’autorizzazione a svolgere atti di straordinaria amministrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2019/05/ricorso-x-autorizzazione-atti-di-straordinaria-amministrazione/">ADS: Ricorso per l’autorizzazione a svolgere atti di straordinaria amministrazione</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">ADS: COME FARE IL RICORSO PER L&#8217;AUTORIZZAZIONE PER GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE</span></h2>
<p><div id="attachment_1764" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1764" class="size-medium wp-image-1764" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ads-requisiti-300x111.png" alt="ADS e istanza al GT" width="300" height="111" /><p id="caption-attachment-1764" class="wp-caption-text">ADS e istanza al GT</p></div></p>
<p>Nella maggior parte dei casi, la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno vede specificare i poteri conferitigli dal Giudice Tutelare limitandoli alla ordinaria <a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-x/capo-i/sezione-iii/art357.html">amministrazione</a> salva la necessaria ulteriore autorizzazione da parte del magistrato per ogni attività eccedente l&#8217;ordinario.</p>
<p>Per consentire una più pratica redazione della richiesta di autorizzazione per svolgere atti di straordinaria amministrazione, come abbiamo fatto per altri <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2012/10/esempio-di-ricorso-al-giudice-tutelare-per-sostituzione-ads-ex-art-410-c-c/">modelli</a>, riportiamo di seguito un esempio di apposito ricorso.</p>
<p><strong>Alessio Alberti</strong></p>
<h5>Associazione Amministratori di sostegno</h5>
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</script></p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<blockquote>
<h4>ALL.MO GIUDICE TUTELARE PRESSO IL TRIBUNALE di VENEZIA</h4>
<p>Proc.n. ____/____ Reg. Amm. Sost.<br />
Amministrato: ___________________</p>
<h3 style="text-align: center;">RICORSO PER L’AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE</h3>
<p>Il sottoscritto amministratore di sostegno __________________, nato a ___________ (__) il __/__/____ (c.f.: ZNCMRC77S02C573D; tel.: ____________; fax: _____________),</p>
<p><strong>premesso che</strong></p>
<ol>
<li>l’odierno istante è stato nominato amministratore di sostegno del signor _______________________, con decreto di nomina emesso dal Giudice tutelare adito in data __/__/____;</li>
<li>le condizioni del Beneficiario ricoverato in RSA si sono progressivamente aggravate e comunque non consentono il ritorno presso la propria abitazione, come comprovato dalla documentazione clinica che si allega;</li>
<li>pertanto, l&#8217;abitazione di proprietà del beneficiario, sita in ________________ (FC) – Via _______________________ n. ___, è destinata a rimanere definitivamente inoccupata;</li>
<li>risulta di interesse del beneficiario la messa a reddito dell&#8217;indicato immobile così da ottenerne un&#8217;entrata che contribuisca al sostenere il costo della retta della RSA, e in parallelo evitare ulteriori costi di gestione per la manutenzione ordinaria dell&#8217;immobile anche pareggiando  le spese condominiali in scadenza;</li>
<li>la scelta di locare l&#8217;immobile ha primaria importanza per l&#8217;amministrato. Invero, la proprietà dello stesso, seppur inutilizzato, impedisce l&#8217;ottenimento di riduzione della retta e il percepire le correlare agevolazioni comunali e regionali;</li>
<li>il signor ______________ percepirebbe, in virtù della locazione, un canone mensile che può essere valutato in euro _______, come da perizia chiesta all&#8217;Immobiliare _________________, che si allega. Inoltre, come accennato, egli non dovrebbe più sopportare i costi ordinari dell&#8217;immobile, che come tali verrebbero assolti dal conduttore;</li>
<li>inoltre, lo stato in cui verserebbe l&#8217;immobile in oggetto qualora lo stesso restasse chiuso ed inutilizzato, consiglia il mantenerlo occupato con tutti gli impianti in funzione coaì evitando il loro decadimento che altrimenti richiederebbe interventi straordinari;</li>
<li>l’intervenuta nomina dello scrivente, quale amministratrice di sostegno, consente di concludere e formalizzare tale operazione;</li>
</ol>
<h4><strong>tutto ciò premesso, lo scrivente Amministratore di Sostegno</strong></h4>
<h4 style="text-align: center;"><strong>CHIEDE</strong></h4>
<p>che l’Ill.mo Giudice Tutelare voglia autorizzare l’amministratore a:</p>
<p>• concedere in locazione ad uso abitativo al canone mensile di cui in perizia indicata in premessa, in nome e per conto del Beneficiario, dell&#8217;immobile sito in __________________ (__) – via __________________________, meglio identificata al Catasto di detto Comune al foglio ___, Particella _____, sub __, consistenza ___ vani.</p>
<p>Si allegano in copia i seguenti documenti:<br />
1. documentazione medica;<br />
2. perizia agenzia immobiliare per valore locazione;</p>
<p>Con osservanza.<br />
Lì ______________, __/__/____</p>
<p>L&#8217;amministratore di sostegno</p>
<p>_____________________<br />
(firma)</p></blockquote>
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		<title>Anche la Consulta torna sul patrocinio tecnico per l&#8217;ADS</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2017 19:27:08 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
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		<category><![CDATA[Avvocato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Secondo la Consulta l'Amministratore di Sostegno necessita della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della persona.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">CONSULTA: SERVE L&#8217;AVVOCATO PER LA PROCEDURA DI ADS?</span></h2>
<p><div id="attachment_1715" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1715" class="size-medium wp-image-1715" src="https://amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ads-consulta-300x111.jpg" alt="Ads &amp; Consulta" width="300" height="111" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ads-consulta-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ads-consulta-768x284.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ads-consulta.jpg 851w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1715" class="wp-caption-text">Patrocinio tecnico per l&#8217;ADS</p></div></p>
<p><span style="color: #000000;">Patrocinio tecnico per l&#8217;ADS: dopo la Corte di Cassazione (<a href="https://amministratoridisostegno.com/2016/03/ads-obbligatorieta-avvocato/">che trovi qui</a>)  anche la <strong>Corte Costituzionale è intervenuta</strong> in <strong><span style="text-decoration: underline;">risposta al </span></strong></span><strong><span style="text-decoration: underline;">Giudice tutelare presso il Tribunale di Venezia</span></strong>, sezione distaccata di Chioggia, <span style="text-decoration: underline;">che dubitava della legittimità costituzionale degli articoli 407 e 408 del codice civile</span>, nel testo introdotto dall’art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6  e 716 del codice di procedura civile, <strong><span style="text-decoration: underline;">nella parte in cui non impongono, a favore della persona interessata, l’assistenza tecnica da parte di un patrocinatore legale nel procedimento per la istituzione dell’amministrazione di sostegno</span></strong>.</p>
<h3>Patrocinio tecnico per l&#8217;ADS</h3>
<p>Il giudice veneziano sosteneva:</p>
<ul>
<li style="padding-left: 60px;">la <strong>violazione dell’art. 2 della Costituzione, in quanto <span style="text-decoration: underline;">l&#8217;amministrazione di sostegno delinea un procedimento che dà luogo a provvedimenti incidenti sulla capacità legale della persona</span></strong> – situazione giuridica tutelabile in giudizio alla stregua di un diritto soggettivo, in quanto bene giuridico attribuito direttamente dall’ordinamento, che impinge nella sfera di libertà e di autodeterminazione del singolo tutelata dalla Costituzione quale espressione diretta della persona umana – <strong>in assenza della osservanza delle regole in tema di patrocinio delle parti nel giudizio; </strong></li>
<li style="padding-left: 60px;"><strong>la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., per la mancata garanzia della difesa in giudizio dell’interessato</strong>.</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Pertanto, il Giudice rimettente riteneva che il procedimento per l’apertura dell’amministrazione di sostegno dovrebbe richiedere l’obbligatoria difesa tecnica</strong></span> – pena la incostituzionalità della relativa normativa.</p>
<p>Purtroppo, secondo la Consulta, il Giudice veneziano dà conto del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito sulla interpretazione della normativa censurata, senza, però, farsi carico di chiarire le ragioni per le quali non condivide la opzione ermeneutica seguita da <span style="text-decoration: underline;">alcuni giudici di merito, che, parimenti convinti della necessità dell’assistenza del difensore, hanno dato una lettura costituzionalmente orientata della normativa medesima, interpretandola nel senso che essa richiede tale assistenza</span>;</p>
<p><b>Per l&#8217;effetto,  secondo la Corte Costituzionale, il giudice <i>a quo</i> ha quindi omesso di verificare la possibilità di pervenire, in via interpretativa, ad una soluzione conforme a Costituzione</b> (si vedano, tra le altre, le <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0244o-06.html">ordinanze n. 244</a> e <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0187o-06.html">n. 187 del 2006</a>).</p>
<p>In merito va richiamato quanto statuito, successivamente all’ordinanza di rimessione, la Corte di cassazione, la quale, con la sentenza n. 25366 del 2006, ha affermato il principio di diritto secondo cui:</p>
<ol>
<li><b>«il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, <span style="text-decoration: underline;">non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l’emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministratore</span>; </b></li>
<li><b><span style="text-decoration: underline;">necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della persona</span>, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio».</b></li>
</ol>
<p>Avv. Alberto Vigani</p>
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<p>&nbsp;</p>
<div>
<blockquote>
<p align="center">ORDINANZA N. 128</p>
<p align="center">ANNO 2007</p>
<h1 align="center">REPUBBLICA ITALIANA</h1>
<p align="center">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p align="center">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>composta dai Signori:</p>
<p>&#8211;         Franco                                          BILE                                      Presidente</p>
<p>&#8211;         Giovanni Maria                            FLICK                                               Giudice</p>
<p>&#8211;         Francesco                                     AMIRANTE                               &#8221;</p>
<p>&#8211;         Ugo                                              DE SIERVO                               &#8221;</p>
<p>&#8211;         Romano                                        VACCARELLA                        &#8221;</p>
<p>&#8211;         Paolo                                            MADDALENA                          &#8221;</p>
<p>&#8211;         Alfio                                            FINOCCHIARO                        &#8221;</p>
<p>&#8211;         Alfonso                                        QUARANTA                             &#8221;</p>
<p>&#8211;         Franco                                          GALLO                                      &#8221;</p>
<p>&#8211;         Luigi                                            MAZZELLA                              &#8221;</p>
<p>&#8211;         Gaetano                                        SILVESTRI                                &#8221;</p>
<p>&#8211;         Sabino                                          CASSESE                                   &#8221;</p>
<p>&#8211;         Giuseppe                                      TESAURO                                 &#8221;</p>
<p>&#8211;         Paolo Maria                                  NAPOLITANO                          &#8221;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center">ORDINANZA</p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 408 del codice civile e dell’art. 716 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 6 febbraio 2006 dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, nel procedimento relativo a B.R., iscritta al n. 476 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2006.</p>
<p><i>Visto</i> l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p><i>udito</i> nella camera di consiglio del 7 marzo 2007 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.</p>
<p><i>Ritenuto </i>che il Giudice tutelare presso il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, nel corso del procedimento originato dal ricorso presentato personalmente da B.U. nell’interesse della sorella B.R., «e così, ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c., secondo quanto ritenuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, ove l’atto era stato depositato» – ricorso nel quale è stata rappresentata la condizione di invalidità al 100 per cento, documentata da certificato medico-legale, nella quale irrimediabilmente versava B.R., affetta da «cerebropatia con oligofrenia ed afasia per cui è totalmente compromessa la vita di relazione e necessita di accompagnamento» –, con ordinanza del 6 febbraio 2006, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 407 e 408 del codice civile, nel testo introdotto dall’art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all&#8217;istituzione dell&#8217;amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), e 716 del codice di procedura civile, nella parte in cui non impongono, a favore della persona interessata, l’assistenza tecnica da parte di un patrocinatore legale nel procedimento per la istituzione dell’amministrazione di sostegno;</p>
<p>che il giudice <i>a quo</i>,<i> </i>rilevato che il ricorso introduttivo non è stato presentato da un legale patrocinatore munito di procura, e che l’interessata è priva dell’assistenza di un difensore con il quale stare in giudizio, ai sensi dell’art. 82 cod. proc. civ., nella procedura di cui si tratta, afferma di aderire alla tesi, che definisce prevalente tra i giudici di merito, secondo la quale la sfera di applicazione dell’amministrazione di sostegno non è coincidente con quella dei due tradizionali istituti della interdizione e della inabilitazione;</p>
<p>che detti istituti, quindi, secondo il rimettente, conservano un proprio ambito di operatività, che i giudici devono essere in grado di individuare alla luce dei parametri generali della necessità/adeguatezza e della minore invasività possibile della misura di protezione da applicare;</p>
<p>che, in particolare, il rimettente pone l’accento sulla estensione del potere interdittivo del giudice, sulla natura e sulla quantità degli atti e negozi giuridici del beneficiario sui quali la misura di protezione è destinata ad incidere, quali elementi decisivi ai fini della distinzione tra i diversi ambiti di applicazione degli istituti in esame;</p>
<p>che tale impostazione si pone in contrasto – come segnalato dallo stesso rimettente – con altra opzione ermeneutica, secondo la quale <b>all’amministratore di sostegno, ove necessario e per il tempo necessario, possono essere affidati gli stessi generalizzati poteri di rappresentanza esclusiva che competono al tutore, potendo detto amministratore sostituire il beneficiario nel compimento di alcuni atti giuridicamente rilevanti, o perfino della generalità di tali atti;</b></p>
<p>che, peraltro, l’adesione a tale indirizzo ermeneutico comporterebbe che il <b>procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno mantenga comunque la propria natura amministrativa</b>, <b>non svolgendo il giudice tutelare che provvede a detta nomina compiti giurisdizionali né di accertamento sullo stato di capacità/incapacità del beneficiario</b>, <b>con la conseguenza che il procedimento in questione non richiederebbe il patrocinio difensivo obbligatorio della persona interessata, non trovando in esso applicazione l’art. 82 cod. proc. civ.;</b></p>
<p>che <u>il giudice <i>a quo </i>contesta, anzitutto, la riduzione della funzione del giudice tutelare a organo amministrativo che si limita a dare quanto gli viene richiesto, senza avere il potere-dovere di accertare la sussistenza del presupposto giustificativo della misura di protezione</u>, al fine di valutare se, ed in quale misura, conferire all’amministratore di sostegno poteri di rappresentanza esclusiva e di assistenza necessaria, ovvero se detti poteri debbano essere così estesi e generalizzati da rendere necessaria la nomina di un tutore, e di avvalersi, per compiere tale valutazione, dell’ausilio della scienza medica, attraverso l’affidamento di incarico peritale;</p>
<p>che <u>il rimettente non ritiene fungibili i generalizzati poteri di rappresentanza ed assistenza facenti capo al tutore con quelli attribuiti all’amministratore di sostegno, invocando, a sostegno della propria tesi, la sentenza della Corte costituzionale n. 440 del 2005, e sostenendo che essa ha escluso che la misura dell’amministrazione di sostegno attribuisca al beneficiario uno <i>status</i> di incapacità,</u> determinato, invece, dagli istituti tradizionali dell’interdizione e della inabilitazione, e ritenendo che l’amministrazione di sostegno comporti solo una limitazione della capacità di agire;</p>
<p>che, ciò premesso, rileva il giudice <i>a quo </i>che, ogni volta che oggetto sostanziale del procedimento sia una situazione soggettiva consistente in uno <i>status</i>, incidente sulla capacità legale della persona, la relativa tutela non può prescindere dalla osservanza delle regole in tema di patrocinio delle parti nel giudizio, trattandosi di situazione giuridica tutelabile in giudizio alla stregua di un diritto soggettivo, in quanto bene giuridico attribuito direttamente dall’ordinamento, che impinge nella sfera di libertà ed autodeterminazione del singolo tutelata dalla Costituzione quale espressione diretta della persona umana;</p>
<p>che la minore invasività dell’amministrazione di sostegno nella sfera di libertà della persona, prosegue il rimettente, limita, senza, però, escluderla, la incidenza sulla capacità di agire del soggetto, giustificando il ragionamento analogico che estende al nuovo istituto di protezione le garanzie difensive previste per il procedimento di interdizione;</p>
<p>che nessuna incidenza eserciterebbe sulla esigenza del rispetto delle garanzie difensive la forma camerale del procedimento, dovendosi piuttosto avere riguardo all’oggetto sostanziale dello stesso;</p>
<p>che, peraltro, aggiunge il giudice <i>a quo</i>, la legge istitutiva dell’amministrazione di sostegno non contiene alcuna previsione che consenta di sopperire alla mancata nomina di un difensore, la cui presenza è prevista solo come facoltativa, in quanto l’art. 716 cod. proc. civ., applicabile anche all’amministratore di sostegno, ai sensi del richiamo ad esso operato dall’art. 720-<i>bis </i>dello stesso codice, inserito dall’art. 17 della legge n. 6 del 2004, abilita anche il beneficiario a stare in giudizio e compiere da solo tutti gli atti del procedimento;</p>
<p>che la situazione sarebbe, poi, aggravata dalla circostanza che nel procedimento in questione, contrariamente a quanto avviene nella interdizione, l’audizione del beneficiario non deve necessariamente svolgersi alla presenza del pubblico ministero;</p>
<p>che la esigenza dell’assistenza del difensore verrebbe meno solo se si ridimensionasse la portata operativa degli effetti della misura di cui si tratta: ma ciò non sarebbe possibile, poiché al beneficiario dell’amministrazione di sostegno viene “interdetto” il compimento di determinati atti di straordinaria amministrazione, e lo stesso viene “inabilitato” al compimento, senza assistenza, di determinati atti di ordinaria amministrazione;</p>
<p>che la citata legge n. 6 del 2004 non consentirebbe, secondo il giudice <i>a quo</i>, di attribuire alla volontà ed alla libera determinazione del beneficiario un potere paralizzante nei confronti della procedura di nomina dell’amministratore, in assenza di una espressa disposizione in tal senso;</p>
<p>che dalle riportate considerazioni deriva al rimettente il dubbio di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 24 Cost., degli articoli 407 e 408 cod. civ. e 716 cod. proc. civ., regolanti il procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno;</p>
<p>che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione.</p>
<p><i>Considerato </i>che il Giudice tutelare presso il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, dubita della legittimità costituzionale degli articoli 407 e 408 del codice civile, nel testo introdotto dall’art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all&#8217;istituzione dell&#8217;amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali) e 716 del codice di procedura civile, nella parte in cui non impongono, a favore della persona interessata, l’assistenza tecnica da parte di un patrocinatore legale nel procedimento per la istituzione dell’amministrazione di sostegno, per violazione: dell’art. 2 della Costituzione, in quanto delineano un procedimento che dà luogo a provvedimenti incidenti sulla capacità legale della persona – situazione giuridica tutelabile in giudizio alla stregua di un diritto soggettivo, in quanto bene giuridico attribuito direttamente dall’ordinamento, che impinge nella sfera di libertà e di autodeterminazione del singolo tutelata dalla Costituzione quale espressione diretta della persona umana – in assenza della osservanza delle regole in tema di patrocinio delle parti nel giudizio; degli artt. 3 e 24 Cost., per la mancata garanzia della difesa in giudizio dell’interessato;</p>
<p>che il rimettente, nel ritenere che il procedimento per l’apertura dell’amministrazione di sostegno dovrebbe richiedere l’obbligatoria difesa tecnica – pena la incostituzionalità della relativa normativa – dà conto del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito sulla interpretazione della normativa censurata, senza, però, in alcun modo farsi carico di chiarire le ragioni per le quali non condivide la opzione ermeneutica seguita da alcuni giudici di merito, che, parimenti convinti della necessità dell’assistenza del difensore, hanno dato una lettura costituzionalmente orientata della normativa medesima, interpretandola nel senso che essa richiede tale assistenza;</p>
<p><b>che il giudice <i>a quo</i> ha quindi omesso di verificare la possibilità di pervenire, in via interpretativa, ad una soluzione conforme a Costituzione</b> (si vedano, tra le altre, le <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0244o-06.html">ordinanze n. 244</a> e <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0187o-06.html">n. 187 del 2006</a>), come del resto ha fatto, successivamente all’ordinanza di rimessione, la Corte di cassazione, la quale, con la sentenza n. 25366 del 2006, ha affermato il principio di diritto secondo cui <b>«il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l’emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministratore; necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio»;</b></p>
<p><b>che la mancata verifica da parte del giudice <i>a quo</i> della possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa censurata rende manifestamente inammissibile la questione.</b></p>
<p><i>Visti </i>gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</p>
<p align="center">PER QUESTI MOTIVI</p>
<p align="center">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p><i>dichiara </i>la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 407 e 408 del codice civile, nel testo introdotto dall’art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all&#8217;istituzione dell&#8217;amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), e 716 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, con l’ordinanza in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2007.</p>
<p><a href="http://F.to">F.to</a>:</p>
<p>Franco BILE, Presidente</p>
<p>Alfio FINOCCHIARO, Redattore</p>
<p>Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere</p></blockquote>
</div>
<blockquote><p>Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2007.</p></blockquote>
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