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	<title>revoca amministratore Archivi - AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</title>
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	<description>Informazioni e consigli per ADS - amministratori di sostegno</description>
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	<title>revoca amministratore Archivi - AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</title>
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	<item>
		<title>La relazione finale dell&#8217;ADS</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 21:57:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[relazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>LA RELAZIONE FINALE DELL'ADS: richiamiamo tutte le norme e due esempi di relazione finale dell'amministratore di sostegno.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2020/11/relazione-finale-ads/">La relazione finale dell&#8217;ADS</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">LA RELAZIONE FINALE DELL&#8217;ADS; QUANDO E COME?</span></h2>
<div id="attachment_1764" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1764" class="size-medium wp-image-1764" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ads-requisiti-300x111.png" alt="ADS e relazione al GT" width="300" height="111" /><p id="caption-attachment-1764" class="wp-caption-text">ADS e relazione al GT</p></div>
<p class="">L&#8217;<strong>art. 385 c.c.</strong> è una delle norme applicabili anche all&#8221;AdS in ragione del richiamo disposto dall&#8221;art. 411 c.c. che estende all&#8217;amministrazione di sostegno quanto compatibile delle disciplina della tutela.</p>
<blockquote>
<div class="sottoTitolo">
<h3 class="hbox-content">Conto finale</h3>
</div>
</blockquote>
<div class="text">
<div class="corpoDelTesto dispositivo">
<blockquote>
<p class="comma">Il tutore che cessa dalle funzioni [383, 384] deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell&#8217;amministrazione al giudice tutelare<sup>(1)</sup>. Questi può concedere una proroga [263 c.p.c.].</p>
</blockquote>
</div>
<div class="bro-navigazione-prec-succ">L&#8217;art. 385 c.c. espressamente dispone che: &#8220;il tutore che cessa dalle funzioni (383, 384) deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell&#8221;amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga (263 c.p.c.; 46 att.)&#8221;</div>
</div>
<p class="">La disposizione richiamata rinvia a due ipotesi tassative in cui è legislativamente prevista la cessazione dell&#8221;AdS dalle sue funzioni, ovvero l&#8217;art 383 c.c. e l&#8217;art 384 c.c.</p>
<p class="">Nella prima, quella inerente l&#8217;<strong>art 383 c.c.</strong>, disciplina il caso in cui l&#8221;ufficio dell&#8221;AdS sia divenuto per egli &#8220;soverchiatamente gravoso&#8221;, motivo per il quale l&#8217;ADS non potrebbe più provvedere alla sua funzione.</p>
<blockquote>
<div class="sottoTitolo">
<h3 class="hbox-content">Esonero dall&#8217;ufficio</h3>
</div>
</blockquote>
<div class="text">
<div class="corpoDelTesto dispositivo">
<blockquote>
<p class="comma">Il giudice tutelare [344]<sup>(1)</sup> può sempre esonerare [43, 45] il tutore dall&#8217;ufficio, qualora l&#8217;esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso<sup>(2)</sup> e vi sia altra persona atta a sostituirlo [352]<sup>(3)</sup></p>
</blockquote>
</div>
</div>
<p class="">Nella seconda ipotesi, inerente l&#8217;<strong>art 384 c.c.</strong>, si tratta della  rimozione dell&#8221;AdS dal suo incarico per abuso di potere, inettitudine, immeritevolezza, o persino insolvenza.</p>
<blockquote>
<div class="sottoTitolo">
<h3 class="hbox-content">Rimozione e sospensione del tutore</h3>
</div>
</blockquote>
<div class="text">
<div class="corpoDelTesto dispositivo">
<blockquote>
<p class="comma">Il giudice tutelare può rimuovere [43, 45] dall&#8217;ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza [382] o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell&#8217;adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell&#8217;ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente [393]<sup>(1)</sup>.</p>
<p class="comma">Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall&#8217;esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.</p>
</blockquote>
</div>
</div>
<p class="">Pertanto non si è prevista in via espressa l&#8217;ipotesi inerente il caso <a href="https://www.personaedanno.it/articolo/decesso-del-beneficiario-gli-adempimenti-dellads--matteo-morgia">morte del beneficiario</a>.</p>
<p>Inoltre, vi è poi l&#8217;<strong>art 413 c.c.</strong> che, al secondo comma, ove si prevede  il caso di cessazione disposta d&#8217;ufficio dal Giudice Tutelare ove si ravveda che disposizione dell&#8217;ADS sia divenuta inidonea al caso di specie, può dichiarare d&#8221;ufficio la cessazione dell&#8221;AdS.</p>
<blockquote>
<div class="sottoTitolo">
<h3 class="hbox-content">Revoca dell&#8217;amministrazione di sostegno</h3>
</div>
</blockquote>
<div class="text">
<div class="corpoDelTesto dispositivo">
<blockquote>
<p class="comma"><sup>(1)</sup>Quando il beneficiario, l&#8217;amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all&#8217;articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell&#8217;amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell&#8217;amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.</p>
<p class="comma">L&#8217;istanza è comunicata al beneficiario ed all&#8217;amministratore di sostegno.</p>
</blockquote>
</div>
</div>
<p>In tutti questi casi, deve essere depositata la relazione finale dell&#8217;amministrazione di sostegno.</p>
<p>Di seguito riportiamo due esempi di relazione.</p>
<h4>Alessio Alberti</h4>
<p>per Associazione Amministratoridisostegno.com</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Relazione-finale.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Relazione finale ADS</a>
<p>&nbsp;</p>
<a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/AdsRendicontoFinale.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Ads Rendiconto Finale</a>
<div id="apf_post_footer">
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<ul>
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</ul>
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			</item>
		<item>
		<title>Impugni solo la scelta dell&#8217;ADS? Il reclamo è avanti il Tribunale</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2019/05/reclamo-avanti-il-tribunale/</link>
					<comments>https://www.amministratoridisostegno.com/2019/05/reclamo-avanti-il-tribunale/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2019 15:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
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		<category><![CDATA[Corte]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[revoca amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Impugni solo la scelta dell'ADS? Il reclamo è avanti il Tribunale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2019/05/reclamo-avanti-il-tribunale/">Impugni solo la scelta dell&#8217;ADS? Il reclamo è avanti il Tribunale</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: center;"><span style="font-size: 24pt; color: #ff0000;"><strong>Individuazione dell’amministratore di sostegno: si impugna davanti al tribunale e non alla Corte di Appello</strong></span></h2>





<div id="attachment_2118" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2118" class="size-medium wp-image-2118" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ADS-DOVE-RECLAMO-300x150.png" alt="ADS DOVE RECLAMO" width="300" height="150" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ADS-DOVE-RECLAMO-300x150.png 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ADS-DOVE-RECLAMO-768x384.png 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ADS-DOVE-RECLAMO.png 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2118" class="wp-caption-text">ADS DOVE RECLAMO</p></div>
<p><strong>Quando si parla di Amministrazione di sostegno si trova sempre più spesso motivo di contendere proprio sull&#8217;avvio della procedura e, in particolar modo, su quanto previsto nel Decreto di apertura dell’amministrazione e nomina dell’amministratore. </strong></p>
<p>Per questa ragione, la maggior parte del contenzioso in materia di ADS riguarda l&#8217;Impugnazione della nomina, e di conseguenza, è rilevante affrontare la questione dell&#8217;individuazione dell&#8217;ufficio giudiziario competente: Tribunale collegiale o Corte di Appello.</p>
<h3>Dove fare reclamo?</h3>
<p>La norma di riferimento è l&#8217;art. 720-bis cod. proc. civ. che dispone:</p>
<h3>&#8220;Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno&#8221;</h3>
<div class="corpoDelTesto dispositivo">
<blockquote>
<p class="comma" style="padding-left: 80px;">Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.</p>
<p class="comma" style="padding-left: 80px;">Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d&#8217;appello a norma dell&#8217;articolo 739.</p>
<p class="comma" style="padding-left: 80px;">Contro il decreto della corte d&#8217;appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.</p>
</blockquote>
<p>La norma sopra richiamata rinvia a sua volta all&#8217;art. 739 cod. proc. civ. che dispone:</p>
<h3>&#8220;Reclami delle parti&#8221;</h3>
</div>
<blockquote>
<p class="comma" style="padding-left: 80px;">Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d&#8217;appello, che pronuncia anch&#8217;essa in camera di consiglio.</p>
<p class="comma" style="padding-left: 80px;">Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni <sup>(4)</sup> dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti [c.c. 84, 288 3, 314-325].</p>
<p class="comma" style="padding-left: 80px;">Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d&#8217;appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo [747 3, 749 3, 750 3, 779 3].</p>
</blockquote>
<p>In questa materia, innanzitutto appare,  utile distinguere quando, per il reclamo, ci si deve rivolgere al Tribunale Collegiale e quando alla Corte.</p>
<h3>I provvedimenti ordinatori ed il reclamo</h3>
<p>In particolare si deve rilevare che i provvedimenti di designazione, sostituzione e revoca della persona chiamata a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno hanno natura ordinatoria ed amministrativa e la competenza a decidere sul <strong>reclamo</strong> spetta al tribunale in funzione collegiale ai sensi dell&#8217;art. 739 c.p.c., essendo irrilevante che la designazione sia avvenuta contestualmente all&#8217;apertura dell&#8217;amministrazione di sostegno (questi sono, infatti, sempre modificabili e revocabili in base ad una rinnovata valutazione degli elementi acquisiti).</p>
<h3>I provvedimenti decisori ed il reclamo</h3>
<p>Essi vanno perciò distinti dai provvedimenti di apertura e chiusura della procedura, assimilabili per loro natura alle sentenze emesse nei procedimenti d’interdizione ed inabilitazione, avendo solo essi quel carattere decisorio e quell&#8217;idoneità che gli consenti di acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus.</p>
<p>Solo ai secondi si può quindi applicare l&#8217;art. 720-bis cod. proc. civ. che ne assoggetta l&#8217;impugnazione (reclamo) alla competenza della Corte d&#8217;Appello.</p>
<p>Nell&#8217;ambito dei primi, invece, si deve ricomprendere anche quelli di designazione, revoca e sostituzione dell&#8217;amministratore, in quanto non incidenti sullo status o su diritti fondamentali del beneficiario della tutela, ma volti esclusivamente ad individuare il soggetto cui è demandata in concreto la cura della sua persona e dei suoi interessi Anche per essi, o meglio per il reclamo contro di essi, si dovrà perciò ritenere sussistente la competenza del solo Tribunale Collegiale.</p>
<h3>Il regolamento di competenza</h3>
<p>Da ultimo si deve altresì evidenziare che, in merito al reclamo, è ammissibile il regolamento di competenza d&#8217;ufficio anche in sede di gravame, in quanto la proposizione dell&#8217;impugnazione davanti al giudice diverso da quello indicato dalla legge è idonea alla instaurazione di un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire davanti al giudice competente per effetto della &#8220;translatio judicii&#8221;. </p>





<p>Riportiamo di seguito il testo integrale della Cassazione civile, sez. VI, 12 Dicembre 2018, n. 32071. Est. Mercolino.</p>
<h4>Avv. Alberto Vigani</h4>
<p style="text-align: center;">***</p>
<h4>Precedenti conformi</h4>
<p>Cass. Civ.:</p>
<ul>
<li>n. 22693 del 2017;</li>
<li>n. 2985 del 2016;</li>
<li>n. 4701 del 2015;</li>
<li>n. 13747 del 2011;</li>
<li>n. 784 del 2017;</li>
<li>n. 18634 del 2012.</li>
</ul>

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<hr class="wp-block-separator" />


<div id="doc_body" class="font_medium">
<h3 class="doc_title">Cass. civ. Sez. VI &#8211; 1, Ord., (ud. 13-11-2018) 12-12-2018, n. 32071</h3>
<div class="doc_txt">
<div class="sent_menu"> </div>
<blockquote>
<p class="sent_center">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sent_center">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sent_center">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p class="sent_center">SEZIONE SESTA CIVILE</p>
<p class="sent_center">&#8230;</p>
<p class="sent_normal">ha pronunciato la seguente:</p>
<h3 class="sent_center">ORDINANZA</h3>
<p class="sent_normal">sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 11997/2018 R.G., sollevato dalla Corte d&#8217;appello di Brescia con ordinanza in data 10 aprile 2018, nel procedimento vertente tra:</p>
<p class="sent_normal">B.C.;</p>
<p class="sent_normal">e F.F.M., da una parte;</p>
<p class="sent_normal">e Avv. B.J., B.F. e D.T.R., dall&#8217;altra;</p>
<p class="sent_normal">ed iscritto al n. 367/2017 V.G. di quell&#8217;Ufficio.</p>
<p class="sent_normal">Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2018 dal Consigliere Guido Mercolino;</p>
<p class="sent_normal">lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Immacolata ZENO, che ha chiesto la dichiarazione d&#8217;inammissibilità del regolamento.</p>
<h3 class="sent_titolo_sez">Svolgimento del processo</h3>
<p class="sent_normal">1. Con <a>decreto del 21 settembre 2017</a>, il Tribunale di Brescia ha dichiarato la propria incompetenza in ordine al reclamo proposto da B.C. e F.F.M. avverso il decreto emesso il 22 giugno 2017, con cui il Giudice tutelare aveva disposto l&#8217;apertura dell&#8217;amministrazione di sostegno in favore della B., nominando amministratore l&#8217;avv. J.B..</p>
<p class="sent_normal">2. A seguito della riassunzione del giudizio, la <strong>Corte d&#8217;appello di Brescia</strong>, dichiarata competente dal predetto decreto, con ordinanza del 10 aprile 2018, ha sollevato conflitto negativo di competenza.</p>
<p class="sent_normal">Premesso che <strong>l&#8217;oggetto del reclamo era costituito esclusivamente dalla individuazione della persona chiamata a svolgere le funzioni di amministratore</strong>, avendo le reclamanti insistito per la nomina della F., in conformità di una preferenza manifestata dalla stessa beneficiaria, ed in subordine per la nomina di un terzo estraneo al nucleo familiare ma diverso dall&#8217;avv. B., <strong>la Corte ha escluso che il provvedimento impugnato avesse natura decisoria, come ritenuto dal Tribunale;</strong></p>
<p class="sent_normal">ha rilevato infatti che, come riconosciuto dalle stesse reclamanti, <strong>l&#8217;indicazione fornita dalla B. non era volta a garantire l&#8217;esercizio di diritti fondamentali della persona, ma solo ad individuare la persona più adatta al disbrigo delle pratiche relative alla gestione del patrimonio ed all&#8217;ordinaria cura della persona</strong>, essendo stato affermato che la F. era la persona più vicina alla beneficiaria, della quale si occupava già quotidianamente;</p>
<p class="sent_normal">ha aggiunto che l&#8217;indipendenza dell&#8217;indicazione dal timore di una lesione dell&#8217;autodeterminazione della beneficiaria trovava conferma nella domanda subordinata di nomina di un soggetto estraneo al nucleo familiare, concludendo pertanto per il carattere meramente gestionale del provvedimento impugnato, con la conseguente reclamabilità dello stesso dinanzi al Tribunale di Brescia in composizione collegiale.</p>
<p class="sent_normal">3. Le parti non hanno svolto attività difensiva.</p>
<h3 class="sent_titolo_sez">Motivi della decisione</h3>
<h3>Prima parte</h3>
<p class="sent_normal">Preliminarmente, va <strong>disattesa l&#8217;eccezione d&#8217;inammissibilità del conflitto di competenza</strong>, sollevata dal Pubblico Ministero in relazione alla natura del provvedimento impugnato con il reclamo, il cui contenuto, meramente attuativo ed ordinatorio rispetto alla pronuncia di apertura dell&#8217;amministrazione di sostegno, escluderebbe la sussistenza dei caratteri di decisorietà e definitività necessari ai fini del regolamento, tanto ad istanza di parte quanto d&#8217;ufficio.</p>
<p class="sent_normal">A differenza del regolamento ad istanza di parte, quello d&#8217;ufficio è infatti strutturato non già come un mezzo d&#8217;impugnazione, ma come uno strumento volto a sollecitare l&#8217;individuazione del giudice naturale, precostituito per legge, al quale compete la trattazione dell&#8217;affare, in via interinale o provvisoria ma comunque esclusiva, e per la cui proponibilità non si richiede dunque che l&#8217;atto che vi abbia dato luogo sia impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi <a>dell&#8217;art. 111 Cost.</a> o con il regolamento ad istanza di parte (cfr. Cass., Sez. 6, 11/04/2013, n. 8875; Cass., Sez. 1, 22/09/2005, n. 18639); esso è pertanto compatibile anche con il procedimento di cui <a>all&#8217;art. 720-bis c.p.c.</a>, indipendentemente dall&#8217;inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui, in caso di apertura della amministrazione di sostegno, si procede alla designazione, alla sostituzione o alla revoca della nomina della persona chiamata ad esercitare le funzioni di amministratore (cfr. Cass., Sez. 1, 28/09/2017, n. 22693; 16/02/2016, n. 2895).</p>
<p class="sent_normal">Il regolamento d&#8217;ufficio non può considerarsi precluso neppure dalla circostanza che il conflitto di competenza non sia insorto in prima istanza, ma in sede di gravame, dal momento che la proposizione dell&#8217;impugnazione dinanzi ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dalla legge non ne comporta l&#8217;inammissibilità, risultando comunque idonea all&#8217;instaurazione di un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice effettivamente competente attraverso il meccanismo della translatio judicii (cfr. Cass., Sez. Un., 14/09/2016, n. 18121; Cass., Sez. 6, 3/04/2018, n. 8155; Cass., Sez. 3, 16/10/2017, n. 24274); qualora pertanto, come nella specie, il giudice adìto in sede d&#8217;impugnazione abbia dichiarato la propria incompetenza, rimettendo le parti dinanzi al giudice da lui ritenuto competente, la mancata impugnazione di tale decisione ad opera delle parti non impedisce a quest&#8217;ultimo, in caso di dissenso, di richiedere a questa Corte regolatrice una pronuncia sulla competenza, attraverso lo strumento previsto <a>dall&#8217;art. 45 c.p.c..</a></p>
<h3>Seconda parte</h3>
<p class="sent_normal">Tanto premesso, ai fini dell&#8217;individuazione del giudice competente in ordine al reclamo occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, in tema di amministrazione di sostegno, distingue tra i provvedimenti di apertura e chiusura della procedura, assimilabili per loro natura alle sentenze emesse nei procedimenti d&#8217;interdizione ed inabilitazione, e quelli riguardanti le modalità di attuazione della tutela e la concreta gestione del patrimonio del beneficiario (cfr. Cass., Sez. 1, 28/09/ 2017, n. 22693; 16/02/2016, n. 2985; Cass., Sez. 6, 9/03/2015, n. 4701; 23/06/2011, n. 13747), circoscrivendo ai primi, aventi carattere decisorio ed idonei ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, l&#8217;applicabilità <a>dell&#8217;art. 720-bis c.p.c.</a>, che ne prevede l&#8217;impugnabilità dinanzi alla corte d&#8217;appello, e riconoscendo agli altri, sempre modificabili e revocabili in base ad una rinnovata valutazione degli elementi acquisiti, una portata meramente ordinatoria ed amministrativa, che ne consente l&#8217;inquadramento negli artt. 374 e ss. c.c., richiamati <a>dall&#8217;art. 411 c.c.</a>, con la conseguente proponibilità del reclamo dinanzi al tribunale in composizione collegiale, ai sensi <a>dell&#8217;art. 739 c.p.c.</a> (cfr. Cass., Sez. 1, 13/01/2017, n. 784; Cass., Sez. 6, 29/10/2012, n. 18634).</p>
<p class="sent_normal"><strong>Alla seconda categoria di provvedimenti vanno ricondotti anche quelli di designazione, revoca e sostituzione dell&#8217;amministratore, in quanto non incidenti sullo status o su diritti fondamentali del beneficiario della tutela, ma volti esclusivamente ad individuare il soggetto cui è demandata in concreto la cura della sua persona e dei suoi interessi</strong>; nessun rilievo può assumere, in proposito, l&#8217;eventualità che tale individuazione abbia luogo contestualmente all&#8217;apertura della procedura e con il medesimo provvedimento, dovendosi in tal caso distinguere, nell&#8217;ambito di quest&#8217;ultimo, le determinazioni adottate dal giudice tutelare in ordine rispettivamente alle ragioni che giustificano il riconoscimento della tutela e alla scelta delle modalità di attuazione della stessa, assoggettate a differenti regimi con riguardo sia alla individuazione del giudice competente per il reclamo che alla proponibilità del ricorso per cassazione avverso la decisione di quest&#8217;ultimo.</p>
<p class="sent_normal">Ciò posto, si osserva che, come correttamente rilevato dalla Corte distrettuale, le doglianze proposte con il reclamo non hanno ad oggetto l&#8217;apertura dell&#8217;amministrazione di sostegno, la cui necessità è stata riconosciuta dalle stesse reclamanti, ma l&#8217;individuazione della persona incaricata di coadiuvare la beneficiaria nella cura della propria persona e nella gestione dei propri interessi, avendo le reclamanti contestato la scelta di un soggetto estraneo al nucleo familiare, in quanto effettuata dal Giudice tutelare senza tener conto della preferenza espressa dalla beneficiaria in favore della persona che già in precedenza si era resa disponibile ad assisterla quotidianamente.</p>
<p class="sent_normal">Non può dunque condividersi l&#8217;affermazione del Tribunale di Brescia, secondo cui il reclamo avrebbe dovuto essere proposto dinanzi alla Corte d&#8217;appello, competente ai sensi <a>dell&#8217;art. 720-bis c.p.c.</a>, in virtù del carattere decisorio del provvedimento impugnato, che, in quanto avente ad oggetto la designazione dell&#8217;amministratore di sostegno, doveva considerarsi incidente sul diritto dell&#8217;incapace di esprimere la sua volontà in ordine alla persona che in sua vece avrebbe potuto compiere gli atti contemplati nel decreto.</p>
<p class="sent_normal">La circostanza che, nella scelta della persona da nominare, il giudice tutelare sia tenuto in linea di principio ad attenersi alle indicazioni fornite dal beneficiario, potendosene discostare esclusivamente in presenza di gravi motivi, non consente di ritenere che l&#8217;inosservanza di tale direttiva comporti una modificazione della natura del provvedimento di nomina, la cui contrarietà alle predette indicazioni non si traduce in un&#8217;ulteriore limitazione della capacità dell&#8217;interessato, ma solo in una diversa valutazione dell&#8217;interesse di quest&#8217;ultimo, rimessa alla discrezionalità del giudice tutelare, con il solo limite costituito dall&#8217;onere di motivare adeguatamente la scelta compiuta.</p>
<h3 class="sent_normal">Terza parte</h3>
<p class="sent_normal">La competenza a decidere sul reclamo proposto avverso il provvedimento di designazione dell&#8217;amministratore di sostegno va pertanto riconosciuta al Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, dinanzi al quale le parti vanno rimesse per la prosecuzione del procedimento.</p>
<p class="sent_normal">La proposizione d&#8217;ufficio del regolamento di competenza esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.</p>
<h4 class="sent_titolo_sez">P.Q.M.</h4>
<p class="sent_normal">dichiara la competenza del Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.</p>
<p class="sent_normal">Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l&#8217;indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.</p>
<p class="sent_normal">Così deciso in Roma, il 13 novembre 2018.</p>
<p class="sent_normal">Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018</p>
</blockquote>
</div>
</div>
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		<title>Amministrazione di sostegno e Dipendenza da alcool</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2014 22:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina ADS]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Istanza]]></category>
		<category><![CDATA[nomina]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Poteri ADS]]></category>
		<category><![CDATA[revoca amministratore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER DIPENDENZA DA ALCOOL Il Tribunale di Varese entra nel merito della vicenda di una persona con problemi di alcolismo e del ricorso presentato per nominarle</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">LA RELAZIONE FINALE DELL&#8217;ADS; QUANDO E COME?</span></h2>
<p><div id="attachment_1764" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1764" class="size-medium wp-image-1764" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ads-requisiti-300x111.png" alt="ADS e relazione al GT" width="300" height="111" /><p id="caption-attachment-1764" class="wp-caption-text">ADS e relazione al GT</p></div></p>
<p class="">L&#8217;<strong>art. 385 c.c.</strong> è una delle norme applicabili anche all&#8221;AdS in ragione del richiamo disposto dall&#8221;art. 411 c.c. che estende all&#8217;amministrazione di sostegno quanto compatibile delle disciplina della tutela.</p>
<blockquote>
<div class="sottoTitolo">
<h3 class="hbox-content">Conto finale</h3>
</div>
</blockquote>
<div class="text">
<div class="corpoDelTesto dispositivo">
<blockquote>
<p class="comma">Il tutore che cessa dalle funzioni [383, 384] deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell&#8217;amministrazione al giudice tutelare<sup>(1)</sup>. Questi può concedere una proroga [263 c.p.c.].</p>
</blockquote>
</div>
<div class="bro-navigazione-prec-succ">L&#8217;art. 385 c.c. espressamente dispone che: &#8220;il tutore che cessa dalle funzioni (383, 384) deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell&#8221;amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga (263 c.p.c.; 46 att.)&#8221;</div>
</div>
<p class="">La disposizione richiamata rinvia a due ipotesi tassative in cui è legislativamente prevista la cessazione dell&#8221;AdS dalle sue funzioni, ovvero l&#8217;art 383 c.c. e l&#8217;art 384 c.c.</p>
<p class="">Nella prima, quella inerente l&#8217;<strong>art 383 c.c.</strong>, disciplina il caso in cui l&#8221;ufficio dell&#8221;AdS sia divenuto per egli &#8220;soverchiatamente gravoso&#8221;, motivo per il quale l&#8217;ADS non potrebbe più provvedere alla sua funzione.</p>
<blockquote>
<div class="sottoTitolo">
<h3 class="hbox-content">Esonero dall&#8217;ufficio</h3>
</div>
</blockquote>
<div class="text">
<div class="corpoDelTesto dispositivo">
<blockquote>
<p class="comma">Il giudice tutelare [344]<sup>(1)</sup> può sempre esonerare [43, 45] il tutore dall&#8217;ufficio, qualora l&#8217;esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso<sup>(2)</sup> e vi sia altra persona atta a sostituirlo [352]<sup>(3)</sup></p>
</blockquote>
</div>
</div>
<p class="">Nella seconda ipotesi, inerente l&#8217;<strong>art 384 c.c.</strong>, si tratta della  rimozione dell&#8221;AdS dal suo incarico per abuso di potere, inettitudine, immeritevolezza, o persino insolvenza.</p>
<blockquote>
<div class="sottoTitolo">
<h3 class="hbox-content">Rimozione e sospensione del tutore</h3>
</div>
</blockquote>
<div class="text">
<div class="corpoDelTesto dispositivo">
<blockquote>
<p class="comma">Il giudice tutelare può rimuovere [43, 45] dall&#8217;ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza [382] o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell&#8217;adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell&#8217;ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente [393]<sup>(1)</sup>.</p>
<p class="comma">Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall&#8217;esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.</p>
</blockquote>
</div>
</div>
<p class="">Pertanto non si è prevista in via espressa l&#8217;ipotesi inerente il caso <a href="https://www.personaedanno.it/articolo/decesso-del-beneficiario-gli-adempimenti-dellads--matteo-morgia">morte del beneficiario</a>.</p>
<p>Inoltre, vi è poi l&#8217;<strong>art 413 c.c.</strong> che, al secondo comma, ove si prevede  il caso di cessazione disposta d&#8217;ufficio dal Giudice Tutelare ove si ravveda che disposizione dell&#8217;ADS sia divenuta inidonea al caso di specie, può dichiarare d&#8221;ufficio la cessazione dell&#8221;AdS.</p>
<blockquote>
<div class="sottoTitolo">
<h3 class="hbox-content">Revoca dell&#8217;amministrazione di sostegno</h3>
</div>
</blockquote>
<div class="text">
<div class="corpoDelTesto dispositivo">
<blockquote>
<p class="comma"><sup>(1)</sup>Quando il beneficiario, l&#8217;amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all&#8217;articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell&#8217;amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell&#8217;amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.</p>
<p class="comma">L&#8217;istanza è comunicata al beneficiario ed all&#8217;amministratore di sostegno.</p>
</blockquote>
</div>
</div>
<p>In tutti questi casi, deve essere depositata la relazione finale dell&#8217;amministrazione di sostegno.</p>
<p>Di seguito riportiamo due esempi di relazione.</p>
<h4>Alessio Alberti</h4>
<p>per Associazione Amministratoridisostegno.com</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Relazione-finale.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Relazione finale ADS</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/AdsRendicontoFinale.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Ads Rendiconto Finale</a></p>
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<p>PER SAPERNE DI PIU&#8217; SULL&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ORA GUARDA LA VIDEOGUIDA NELL&#8217;INTERVISTA QUI SOTTO<br />
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</p>
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		<title>Arriva la polizza tutela legale per amministratori di sostegno</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2013 17:44:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
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		<category><![CDATA[Poteri ADS]]></category>
		<category><![CDATA[revoca amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Polizza tutela legale DAS per garantirti il miglior servizio di consulenza e assistenza legale nell’ambito dello svolgimento dei tuoi compiti di assistenza e/o rappresentanza del Beneficiario.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2013/10/arriva-la-polizza-tutela-legale-per-amministratori-di-sostegno/">Arriva la polizza tutela legale per amministratori di sostegno</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">ARRIVA LA PRIMA ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE PER AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO E BENEFICIARI</span></h2>
<p style="text-align: justify;">Da oggi con D.A.S., leader internazionale nel ramo assicurativo della tutela legale, puoi garantirti il miglior servizio di consulenza e assistenza legale nell’ambito dello svolgimento dei tuoi compiti di assistenza e/o rappresentanza del Beneficiario e tutelare oltre alla tua attività anche quest’ultimo da possibili controversie di natura legale relative alla sua vita privata e di relazione.</p>
<p style="text-align: justify;">I massimali sono concorrenziali e la copertura assicurativa è veramente estesa (arriva fino a € 50.000,00 di spese di tutela legale). Il costo annuale parte da soli 200 euro onnicomprensivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Sovente è previsto il rimborso del premio di assicurazione della polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi che sia finalizzata alla copertura dei rischi derivanti dall’amministrazione del patrimonio della persona amministrata.</p>
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		<title>Amministrazione di sostegno: competente il Tribunale di dimora effettiva</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2013/07/amministrazione-di-sostegno-competente-il-tribunale-di-dimora-effettiva/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 15:02:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[revoca amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amministratoridisostegno.com/?p=956</guid>

					<description><![CDATA[<p>COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER LA NOMINA DI ADS: ARRIVA LA CASSAZIONE E FA ORDINE Con l&#8217;ordinanza 17 aprile 2013, n. 9389 la Suprema Corte ha risolto la questione della competenza</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">LA RELAZIONE FINALE DELL&#8217;ADS; QUANDO E COME?</span></h2>
<p><div id="attachment_1764" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1764" class="size-medium wp-image-1764" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ads-requisiti-300x111.png" alt="ADS e relazione al GT" width="300" height="111" /><p id="caption-attachment-1764" class="wp-caption-text">ADS e relazione al GT</p></div></p>
<p class="">L&#8217;<strong>art. 385 c.c.</strong> è una delle norme applicabili anche all&#8221;AdS in ragione del richiamo disposto dall&#8221;art. 411 c.c. che estende all&#8217;amministrazione di sostegno quanto compatibile delle disciplina della tutela.</p>
<blockquote>
<div class="sottoTitolo">
<h3 class="hbox-content">Conto finale</h3>
</div>
</blockquote>
<div class="text">
<div class="corpoDelTesto dispositivo">
<blockquote>
<p class="comma">Il tutore che cessa dalle funzioni [383, 384] deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell&#8217;amministrazione al giudice tutelare<sup>(1)</sup>. Questi può concedere una proroga [263 c.p.c.].</p>
</blockquote>
</div>
<div class="bro-navigazione-prec-succ">L&#8217;art. 385 c.c. espressamente dispone che: &#8220;il tutore che cessa dalle funzioni (383, 384) deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell&#8221;amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga (263 c.p.c.; 46 att.)&#8221;</div>
</div>
<p class="">La disposizione richiamata rinvia a due ipotesi tassative in cui è legislativamente prevista la cessazione dell&#8221;AdS dalle sue funzioni, ovvero l&#8217;art 383 c.c. e l&#8217;art 384 c.c.</p>
<p class="">Nella prima, quella inerente l&#8217;<strong>art 383 c.c.</strong>, disciplina il caso in cui l&#8221;ufficio dell&#8221;AdS sia divenuto per egli &#8220;soverchiatamente gravoso&#8221;, motivo per il quale l&#8217;ADS non potrebbe più provvedere alla sua funzione.</p>
<blockquote>
<div class="sottoTitolo">
<h3 class="hbox-content">Esonero dall&#8217;ufficio</h3>
</div>
</blockquote>
<div class="text">
<div class="corpoDelTesto dispositivo">
<blockquote>
<p class="comma">Il giudice tutelare [344]<sup>(1)</sup> può sempre esonerare [43, 45] il tutore dall&#8217;ufficio, qualora l&#8217;esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso<sup>(2)</sup> e vi sia altra persona atta a sostituirlo [352]<sup>(3)</sup></p>
</blockquote>
</div>
</div>
<p class="">Nella seconda ipotesi, inerente l&#8217;<strong>art 384 c.c.</strong>, si tratta della  rimozione dell&#8221;AdS dal suo incarico per abuso di potere, inettitudine, immeritevolezza, o persino insolvenza.</p>
<blockquote>
<div class="sottoTitolo">
<h3 class="hbox-content">Rimozione e sospensione del tutore</h3>
</div>
</blockquote>
<div class="text">
<div class="corpoDelTesto dispositivo">
<blockquote>
<p class="comma">Il giudice tutelare può rimuovere [43, 45] dall&#8217;ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza [382] o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell&#8217;adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell&#8217;ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente [393]<sup>(1)</sup>.</p>
<p class="comma">Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall&#8217;esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.</p>
</blockquote>
</div>
</div>
<p class="">Pertanto non si è prevista in via espressa l&#8217;ipotesi inerente il caso <a href="https://www.personaedanno.it/articolo/decesso-del-beneficiario-gli-adempimenti-dellads--matteo-morgia">morte del beneficiario</a>.</p>
<p>Inoltre, vi è poi l&#8217;<strong>art 413 c.c.</strong> che, al secondo comma, ove si prevede  il caso di cessazione disposta d&#8217;ufficio dal Giudice Tutelare ove si ravveda che disposizione dell&#8217;ADS sia divenuta inidonea al caso di specie, può dichiarare d&#8221;ufficio la cessazione dell&#8221;AdS.</p>
<blockquote>
<div class="sottoTitolo">
<h3 class="hbox-content">Revoca dell&#8217;amministrazione di sostegno</h3>
</div>
</blockquote>
<div class="text">
<div class="corpoDelTesto dispositivo">
<blockquote>
<p class="comma"><sup>(1)</sup>Quando il beneficiario, l&#8217;amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all&#8217;articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell&#8217;amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell&#8217;amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.</p>
<p class="comma">L&#8217;istanza è comunicata al beneficiario ed all&#8217;amministratore di sostegno.</p>
</blockquote>
</div>
</div>
<p>In tutti questi casi, deve essere depositata la relazione finale dell&#8217;amministrazione di sostegno.</p>
<p>Di seguito riportiamo due esempi di relazione.</p>
<h4>Alessio Alberti</h4>
<p>per Associazione Amministratoridisostegno.com</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Relazione-finale.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Relazione finale ADS</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/AdsRendicontoFinale.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Ads Rendiconto Finale</a></p>
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		<title>Esempio di ricorso al giudice tutelare per sostituzione ADS ex art. 410 c.c.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 22:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Giudice Tutelare]]></category>
		<category><![CDATA[revoca amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>
		<category><![CDATA[Sostituzione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amministratoridisostegno.com/?p=746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esempio di Ricorso al Giudice Tutelare per la sostituzione dell'Amministratore ex art. 410 cod. civ. nell'ipotesi in cui la funzione dell'ADS venga resa impossibile dalla necessità di adottare delle scelte che entrino in inevitabile contrasto con l'interesse della persona beneficiata.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2012/10/esempio-ricorso-al-giudice-tutelare-per-sostituzione-ads/">Esempio di ricorso al giudice tutelare per sostituzione ADS ex art. 410 c.c.</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">SOSTITUZIONE DELL&#8217;AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PER CONTRASTO CON INTERESSE DEL BENEFICIATO</span></h2>
</blockquote>
<p><div id="attachment_2394" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2394" class="size-medium wp-image-2394" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png" alt="ricorso al giudice tutelare per sostituzione ADS " width="300" height="150" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-768x384.png 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare.png 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2394" class="wp-caption-text">ricorso al giudice tutelare per sostituzione ADS</p></div></p>
<p>Esempio di <strong>Ricorso al Giudice Tutelare per la sostituzione dell&#8217;Amministratore</strong> ex art. 410 cod. civ. La questione esamina l&#8217;ipotesi in cui la funzione dell&#8217;ADS venga resa impossibile dalla necessità di adottare delle scelte che, pur bene intenzionate e oggettivamente anche di valore, entrino in non evitabile contrasto con l&#8217;interesse della persona beneficiata.</p>
<p>La norma di riferimento (art. 410 cod. civ.) è la seguente:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>DOVERI DELL&#8217; AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO </strong><br />
1. Nello svolgimento dei suoi compiti l&#8217;amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.<br />
2. L&#8217;amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonche&#8217; il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l&#8217;interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all&#8217;articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.<br />
3. L&#8217;amministratore di sostegno non e&#8217; tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico e&#8217; rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.</p>
</blockquote>
<h3>ricorso al giudice tutelare per sostituzione ADS ex art. 410 c.c.</h3>
<p>Il caso di specie è alquanto particolare:</p>
<ul>
<li>un soggetto estraneo viene nominato dal Giudice Tutelare Amministratore di Sostegno di un&#8217;anziana signora contro la volontà dei figli naturali riconosciuti della medesima che contestano tale scelta (la nomina stessa di un Ads e comunque la scelta di un estraneo);</li>
<li>Anche in ragione del contesto di avversione in cui è sorta la procedura, i rapporti tra i figli dell&#8217;anziana e l&#8217;<strong>Amministratore di Sostegno</strong> si fanno via via sempre più tesi;</li>
<li>L&#8217;ADS, convinto di tutelare le ragioni di quieto vivere dell&#8217;anziana e preso atto della tensione esistente, finisce quindi per diffidare un figlio dal presentarsi al cospetto della madre.</li>
</ul>
<p>E questo è appunto l&#8217;intervento dell&#8217;ADS che porta alla richiesta al Giudice di revoca dell&#8217;amministrazione di sostegno.</p>
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<p>Nel momento del contrasto con l&#8217;ADS, il figlio ritiene di essere legittimato a muovere un ricorso per effetto dei combinati disposti del 410, 406, 417 cc. per ottenere il riconoscimento del proprio diritto a visitare la madre e soprattutto la rimozione dell&#8217;ads sulla base delle seguenti osservazioni:</p>
<ol>&#8211; poteva l&#8217;ads assumere tale drastica iniziativa (impedire ad una mamma di vedere il figlio) senza consultare il Giudice Tutelare? Non sostanzia forse, tale innaturale iniziativa, un caso di &#8220;implicito&#8221; o &#8220;potenziale&#8221; dissenso tra Ads e beneficiaria, in quanto mamma?</ol>
<ol>&#8211; si può parlare in questo caso di un atto dannoso ovvero &#8220;di negligenza nel perseguire l&#8217;interesse o nel soddisfare i bisogni e le richieste del beneficiario&#8221;?</ol>
<ol>&#8211; siamo di fronte ad un &#8220;contrasto&#8221; nel perseguire l&#8217;interesse della beneficiaria di cui all&#8217;art. 410 cc.?</ol>
<ol>&#8211; e soprattutto: ha esorbitato con tale atto, l&#8217;Ads, dai poteri a lei conferiti dal GT in sede di nomina?</ol>
<p>Probabilmente si, almeno secondo il Giudice Tutelare avanti il quale è stato depositata la richiesta di sostituzione dell&#8217;Amministratore. Il ricorso è stato infatti accolto.</p>
<p><strong>Avv. Stefano Scalettaris</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;">AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RICORSO PER SOSTITUZIONE DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il sig&#8230;.. nato a&#8230;&#8230; e residente ivi in via&#8230;., c.f.:&#8230;. assistito e rappresentato per mandato in calce al presente atto dall’Avv. …&#8230;del Foro di&#8230;.. (C.F.:&#8230;.; fax: …. pec:&#8230;.), con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Milano&#8230;. via&#8230;.,</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PREMESSO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">CHE il ricorrente, stimato professionista …&#8230;è figlio della signora ….. nata a ….. il …&#8230; per la quale, Codesto Tribunale, con decreto del …. n. …. Cron., ebbe a nominare, quale Amministratrice di Sostegno, ….., soggetto estraneo alla famiglia;</p>
<p style="text-align: justify;">CHE i poteri della nominata Ads risultano contemplati nel summenzionato provvedimento allegato al presente atto sub. doc. 1;</p>
<p style="text-align: justify;">CHE in data …&#8230; perveniva al sig&#8230;&#8230;, odierno ricorrente, una comunicazione da parte dell&#8217;&#8230;&#8230;. con la quale si invitava l&#8217;esponente a non rendere più visita alla propria madre risultando asseritamente per essa, a detta dell&#8217;Ads, “persona non gradita” in grado finanche di generare nella congiunta “ansia, inquietudine e disagio” (vedi sub. doc. 2);</p>
<p style="text-align: justify;">CHE tale situazione, resa insostenibile per l&#8217;odierno ricorrente dall&#8217;intendimento &#8211; divisato dall&#8217;Ads &#8211; di adire persino le vie legali in ipotesi di inottemperanza al “divieto” impostogli, appare non rispondente allo stato dei rapporti con l&#8217;anziana madre la quale, anche in tempi recenti, ebbe ad esprimere il desiderio, logico secondo natura ed incompatibile con la documentazione versata in atti sub doc 2, di incontrare il proprio figlio senza limitazione alcuna;</p>
<p style="text-align: justify;">CHE tale intendimento venne anche recentemente – e comunque in data successiva al …&#8230; &#8211; espresso, in momenti diversi, alla presenza dei signori …&#8230;.., il primo, cugino della signora ….., la seconda, cugina del ricorrente, i quali opportunamente potranno riferire in merito a Codesto Giudice;</p>
<p style="text-align: justify;">CHE il “divieto” imposto all&#8217;odierno ricorrente, fonte per esso di incommensurabili ed intuibili sofferenze, oltre a non essere rispondente alla reale situazione dei rapporti intercorrenti con la propria anziana madre e sostanziando un insormontabile ostacolo all&#8217;armonia familiare, appare altresì spropositato ed ultroneo rispetto ai poteri conferiti all&#8217;Ads da Codesto Giudice al quale, di converso, è demandata dall&#8217;art. 410 II co cc, la competenza esclusiva a conoscere di ogni questione relativa al perseguimento degli interessi e dei bisogni del beneficiario dell&#8217;Amministrazione di Sostegno soprattutto in ipotesi di asserito o reale conflitto ;</p>
<p style="text-align: justify;">CHE il rapporto personale tra l&#8217;odierno ricorrente e l&#8217;Ads appare comunque, per quanto sopra, inesorabilmente pregiudicato costituendo, tale situazione stessa, un ostacolo all&#8217;armonia familiare ed una potenziale forma di tensione in grado di coinvolgere la signora …..;<br />
tutto ciò premesso il sig&#8230;., ut supra assistito e rappresentato</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CHIEDE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">che l&#8217;Ill.mo Giudice Tutelare adito, letto il presente ricorso, ritenuta la propria competenza, sentita la signora …&#8230;, il ricorrente, l&#8217;Ads, nonchè gli informatori signori:<br />
…&#8230;..<br />
…&#8230;..<br />
voglia così disporre:<br />
1) revocare e/o ritenere inesistente ad ogni effetto di Legge il “divieto” imposto al sig&#8230;. di rendere visita alla propria madre …. per i motivi esposti nella superiore premessa;<br />
2) ai soli fini della ricomposizione dell&#8217;armonia familiare, sostituire l&#8217;attuale Ads …&#8230;.. con altro Ads beneviso tanto alla beneficiaria quanto alla di lei famiglia;<br />
3) MUNIRE l&#8217;emanando decreto di immediata esecutività stante l&#8217;urgenza di porre rimedio in tempi assai rapidi alla situazione venutasi a creare siccome rappresentata nella superiore premessa.<br />
Si dichiara di voler ricevere gli avvisi di rito al seguente numero di fax: …..<br />
Si offrono in comunicazione:<br />
1) Decreto di nomina di Ads n. &#8230; n. …. Cron del ….;<br />
2) Lettera ….. datata …..<br />
Con osservanza<br />
Milano addì&#8230;.<br />
Sig&#8230;.. Avv. ….</p>
<p style="text-align: justify;">Mandato<br />
Io sottoscritto sig. ….. delego l&#8217;avv&#8230;.. del Foro di …. a rappresentarmi ed a difendermi nella presente procedura in ogni suo grado e fase, anche esecutiva , di opposizione e di convalida con tutte le facoltà di legge ivi compresa quella di rinunciare agli atti, farsi sostituire da altro procuratore e/o nominare altri procuratori e con espressa facoltà di chiamare in causa terzi. Conferisco il potere di conciliare e transigere la controversia. Eleggo domicilio presso lo studio dello stesso in Milano, via ….. Dichiaro inoltre, a sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 10 L. 675/96 e successive modifiche, di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e conseguentemente presto il mio consenso al loro trattamento che avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche correlate alle finalità dell&#8217;incarico.<br />
Sig&#8230;.</p>
<p style="text-align: justify;">Per autentica<br />
Avv. …..</p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Amministrazione di sostegno e testamento: si può fare?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La persona sottoposta ad amministrazione di sostegno può fare testamento? Si dice che se è incapace d’agire, pertanto, è tendenzialmente incapace a testare. Vediamo un caso deciso dal tribunale di Varese.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">IL TESTAMENTO DEL BENEFICIATO NELLA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO</span></h2>
<p><div id="attachment_2424" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2424" class="size-medium wp-image-2424" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-300x74.jpg" alt="Amministrazione di sostegno e testamento" width="300" height="74" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-300x74.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-1024x252.jpg 1024w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-768x189.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1.jpg 1260w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2424" class="wp-caption-text">Amministrazione di sostegno e testamento</p></div></p>
<p style="text-align: justify;">Certo è facile comprendere che una delle diminuzioni dell&#8217;autonomia della persona siano da ricondursi appunto al progredire dell&#8217;età. Con il sopraggiungere della vecchiaia aumentano infatti le patologie che inibiscono la piena ed indipendente determinazione del soggetto, purtroppo spesso anche confliggendo con il potenziale suo desiderio di voler disporre per la distribuzione del suo patrimonio dopo la sua morte (per info sull&#8217;argomento rinvio al sito <a title="Come fare testamento? Istruzioni per l'uso." href="http://www.faretestamento.com" target="_blank" rel="noopener">www.faretestamento.com</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;amministratore di sostegno si trova perciò spesso a doversi porre la problematica relativa alla capacità della persona beneficiaria di redigere testamento e ciò con particolare riferimento al fatto che è controversa la piena capacità negoziale in capo al soggetto sottoposto alla procedura di ADS medesima.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto mi pare interessante censire un recentissimo provvedimento del Tribunale di Varese in un caso in cui si ritiene non sia possibile alla beneficiaria testare perché in capo alla stessa difetta la capacità di agire sul piano negoziale, nel senso che ella non comprende il significato giuridico del negozio e non è in grado di volerne coscientemente gli effetti.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">La persona beneficiaria incapace d’agire, pertanto, è tendenzialmente incapace a testare e alla stessa, in caso di accertata utilità della limitazione, deve potersi estendere la preclusione di cui all’art. 591 n. 2 c.c</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, in conclusione, la capacità di testare della beneficiaria deve essere esclusa, in applicazione dell&#8217;indicata norma, applicata all’amministrazione di sostegno sub iudice in forza dell’art. 411, comma IV c.c., rispondendo tale limitazione all’interesse della beneficiaria e sul presupposto che manchi, nella stessa, la capacità di agire in sede negoziale, come accertata nel rituale contraddittorio, anche alla presenza del difensore del soggetto vulnerabile.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</h4>
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</script></p>
<blockquote><p>Trib. Varese, uff. vol. giur., 19 ottobre 2011, g.t. G. Buffone &#8211;</p>
<p style="text-align: center;">“AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TESTARE”</p>
<p style="text-align: center;">D E C R E T O</p>
<p style="text-align: center;">Art. 411, comma IV, c.c., 742 c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione di sostegno in favore della beneficiaria è stata aperta in data 10 maggio 2011, con designazione di un Avvocato del Foro di Varese, come soggetto esterno preposto all’espletamento delle funzioni conferite in qualità di amministratore di sostegno. In quella sede, è sorta la problematica relativa alla capacità della persona beneficiaria di redigere testamento, poiché controversa la piena capacità negoziale in capo alla stessa e tenuto conto di un anomalo susseguirsi di schede testamentarie, prima depositate, poi revocate, ritenuto emersione della influenza indebita di terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">In funzione di una estensione delle limitazioni previste nel decreto originario, questo giudice ha disposto procedersi a Consulenza Tecnica d’Ufficio sulla persona della beneficiaria, al fine, soprattutto, di acclarare se, effettivamente, vi fosse difetto, nella stessa, dei presupposti cognitivi necessari per comprendere il significato giuridico di un testamento e volerne gli effetti, in funzione di una protezione del soggetto vulnerabile, altrimenti a rischio di pregiudicare sé stesso. Nella sua perizia, depositata in data 30 luglio 2011 ed esaminata in apposita udienza con tutte le parti, la Consulente ha concluso affermando che “dagli accertamenti attraverso colloqui clinici, somministrazione testistica (MMSE, Test di Rorschach,) la beneficiaria presenta una patologia identificabile alla luce del DSM IV-TR (disturbo istrionico di personalità) e pertanto vi sono limiti nella sua capacità di intendere e volere; il soggetto non è in grado di effettuare atti di vita quotidiana o di gestione organizzativa adeguati; a parere di questo consulente necessita di una amministrazione di sostegno in quanto il disturbo che la caratterizza la porta ad essere fortemente suggestionabile e condizionabile da figure terze. (…). La beneficiaria non è in grado di agire con capacità negoziale”.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce degli esiti dell’accertamento peritale, condivisibile per il pregio degli accertamenti e per la serietà dei riscontri oggettivi documentali, deve ritenersi che difetti, nella beneficiaria, la capacità di agire sul piano negoziale, nel senso che ella non comprende il significato giuridico del negozio e non è in grado di volerne coscientemente gli effetti.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 411, comma IV, c.c., espressamente prevede che il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l&#8217;amministratore di sostegno, o, come in questo caso, successivamente, possa “disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l&#8217;interdetto o l&#8217;inabilitato, si estendano al beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno, avuto riguardo all&#8217;interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni”. Nell’alveo delle limitazioni prese di mira dalla norma succitata, si colloca la disposizione di cui all’art. 591, comma II, n. 2 c.c. ove il Legislatore ha escluso la capacità di testare in capo all’interdetto per infermità di mente. Trattasi, allora, di enunciato positivo di protezione che, giusta gli artt. 411, 591 c.c., può essere esteso al beneficiario avuto riguardo al suo interesse e a quello preso di mira dalla disposizione applicata.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto a tale ultimo aspetto, la norma di cui al n. 2 del comma II dell’art. 591 c.c. risponde all’esigenza di garantire che il negozio testamentario sia sorretto da piena capacità negoziale, ripudiando l’Ordinamento il movimento patrimoniale (anche jure successionis) viziato da incapacità negoziale del disponente e costituendo la capacità di disporre un “elemento imprescindibile per la delazione testamentaria”, come la Dottrina afferma. Giova ricordare che, secondo gli scritti della manualistica classica, la capacità di disporre per testamento costituisce una estrinsecazione della capacità di agire, essendo il negozio di ultima volontà “l’espressione del diritto di autonomia privata”: ne consegue che incapace a testare è colui il quale non è capace di agire (come conferma l’art. 591, comma II, n. 1, c.c.). Sotto altro aspetto, la norma in esame vuole evitare che la testamentifactio non sia espressione della (valida) volontà dell’adulto vulnerabile ma veicolo, utilizzato da terzi anche in modo illecito, per profittare dei beni dell’incapace. Alla luce dei rilievi che precedono è evidente come la ratio sottesa alla previsione di cui all’art. 591 n. 2 c.c. possa richiedere tutela anche nel regime giuridico dell’amministrazione di sostegno, dove il beneficiario non sia solamente impedito fisicamente o vulnerabile nelle capacità gestionali, ma addirittura incapace d’agire a causa di una patologia invalidante o di un altro stato morboso.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto il primo aspetto (interesse del beneficiario), risponde sempre all’interesse della persona protetta la cautela contro atti negoziali che questa non avrebbe posto, se capace, ovvero dai quali, comunque, non consegue alcuna pratica utilità ma, anzi, può derivare un pregiudizio là dove, ad esempio, per il caso del testamento, in assenza di legittimari, la designazione testamentaria venga fatta ad un terzo estraneo alla famiglia così impedendo la chiamata per Legge dei prossimi parenti. Una scelta de qua può anche tradursi in un terreno pericoloso in cui le relazioni amicali e di compagnia sorgono non per affettività e sincero sentimento di amicizia bensì per ottenere il fine pratico di un lascito ereditario.</p>
<p style="text-align: justify;">La persona beneficiaria incapace d’agire, pertanto, è tendenzialmente incapace a testare e alla stessa, in caso di accertata utilità della limitazione, deve potersi estendere la preclusione di cui all’art. 591 n. 2 c.c. Nel caso di specie, il procedimento giurisdizionale è stato celebrato alla presenza dell’amministratore di sostegno della beneficiaria stessa e, soprattutto, in presenza dell’Avvocato designato da questa, con nomina che questo G.T. ha autorizzato e mantenuto vita. Giova ricordare, infatti, che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25366 del 2006, ha affermato il principio di diritto secondo cui &#8220;il procedimento per la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l&#8217;emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l&#8217;intervento dell&#8217;amministratore; necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell&#8217;interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l&#8217;interdetto o l&#8217;inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio”. Trattasi di principio di diritto che ha trovato l’avallo della giurisprudenza costituzionale (v. Corte cost., ordinanza 19 aprile 2007, n. 128). Da qui la precisa scelta, nell’odierno procedimento, di consentire (e, anzi, favorire) la presenza di un Avvocato ad hoc per la persona vulnerabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, in conclusione, la capacità di testare della beneficiaria deve essere esclusa, in applicazione dell’art. 591, comma II, n. 2 c.c., applicato all’amministrazione di sostegno sub iudice in forza dell’art. 411, comma IV c.c., rispondendo tale limitazione all’interesse della beneficiaria e sul presupposto che manchi, nella stessa, la capacità di agire in sede negoziale, come accertata nel rituale contraddittorio, anche alla presenza del difensore del soggetto vulnerabile.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ vero che certa Dottrina reputa che l’estensione della limitazione prevista per l’interdetto, in materia di testamento, non sia consentita ma trattasi di una opinione che non può essere condivisa: e, infatti, in presenza di una barriera del genere ad una esigenza di protezione dell’incapace, dovrebbe, allora, ritenersi necessaria l’interdizione, nel senso che il Giudice Tutelare, al fine di applicare quelle certe norme di protezione, sarebbe costretto a seguire il percorso interdittivo, così svilendosi la stessa funzionalità dell’amministrazione di sostegno, nel cui ventre si rintraccia una struttura morfologica del tutto adeguata ad assimilare limitazioni e decadenze analoghe a quelle previste a tutela dell’interdetto. Vi è, poi, che “una limitazione alla estensione delle limitazioni” potrebbe tutt’al più reputarsi giustificata per i diritti fondamentali della persona a contenuto non patrimoniale: quanto è accaduto, ad esempio, per il divieto a contrarre matrimonio, previsto dall’art. 85 c.c. per l’interdetto e ritenuto non applicabile al beneficiario (Trib. Varese, Ufficio Volontaria Giurisdizione, decreto 6 ottobre 2009 in Famiglia e Diritto, 2010, 3, 287 e in Giur. Italiana, 2010, IV, 846).</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Letti e applicati gli artt. 411, comma IV, 591, comma II, n. 2, c. c.,</p>
<p style="text-align: justify;">ESCLUDE in capo ad A, nata a …. il ….. 1914, la CAPACITÀ DI TESTARE, in applicazione dell’art. 591, comma II, n. 2 c.c., applicato in forza dell’art. 411, comma IV, c.c. La beneficiaria, pertanto, non potrà redigere testamento, fintanto che perdura lo stato di incapacità e salvo nuovo provvedimento del giudice di revoca o modifica dell’odierno decreto, ex art. 742 c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 405, comma VI, c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">MANDA alla cancelleria per le pubblicità previste dalla Legge</p>
<p style="text-align: justify;">DECRETO immediatamente esecutivo ex art. 741, comma II, c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;">DISPONE che la Cancelleria comunichi l’odierno provvedimento alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Varese lì 19 ottobre 2011</p>
<p style="text-align: justify;">IL GIUDICE TUTELARE</p>
<p style="text-align: justify;">dott. Giuseppe Buffone</p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
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<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2400">Alle SU la competenza per impugnare i reclami non decisori in materia di ADS</a></li>
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<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2159">Amministratore di sostegno e difesa tecnica: quando serve l&#8217;Avvocato?</a></li>
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</ul>
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			</item>
		<item>
		<title>ADS: richiesta di autorizzazione di iscrizione ipotecaria su diritto reale immobiliare</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2011/08/ads-richiesta-di-autorizzazione-di-iscrizione-ipotecaria-su-diritto-reale-immobiliare/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 10:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[esempio]]></category>
		<category><![CDATA[formulario]]></category>
		<category><![CDATA[Istanza]]></category>
		<category><![CDATA[Poteri ADS]]></category>
		<category><![CDATA[revoca amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Esempio di Istanza dell'Amministratore di Sostegno per valorizzare i beni del beneficiato  e disporre dell'immobile in comunione: richiesta di autorizzazione all'iscrizione ipotecaria dell'avvocato Luigi Sclebin.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL&#8217;ISCRIZIONE IPOTECARIA</span></h2>
<p>Accade sovente che l&#8217;Amministratore di Sostegno si trovi a dover valorizzare i beni del beneficiato con il quale, magari condivide la proprietà di qualche immobile.</p>
<p>Infatti, i proventi personali del soggetto sottoposto ad Amministratore di Sostegno non sempre bastano a sostenere le spese di vita e/o di retta della struttura che lo ospita. Gli immobili perveneti nel corso di una vita di risparmi possono essere allora impiegati per consentire il raggiungimento di quelle entrate che sono bastevoli a garantire l&#8217;assolvimento dei bisogni dell&#8217;interessato.</p>
<p>L&#8217;atto di disposizione patrimoniale deve però essere autorizzato dal magistrato. In questo frangente è pertanto passaggio obbligato il predisporre e presentare apposita istanza al Giudice Tutelare per l&#8217;autorizzazione dell&#8217;Amministratore di Sostegno a compiere gli atti notarili di riferimento. Il magistrato provvederà sul punto.</p>
<p>Do quindi segnalazione di un interessante ed esaustivo esempio di istanza nuovamente messa a disposizione dall&#8217;<strong>Avv. Luigi Sclebin </strong> di Jesolo (Venezia).</p>
<p>Avv. Alberto Vigani</p>
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<p style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI VENEZIA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Sezione distaccata di San Donà di Piave</strong></p>
<p>Ill.mo GIUDICE TUTELARE</p>
<p>ISTANZA URGENTE</p>
<p>Richiesta di autorizzazione di iscrizione ipotecaria su diritto reale immobiliare</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il sottoscritto G. S. (c.f. ), nato a &#8230;, residente a &#8230;, in via&#8230;, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Sclebin (c.f.), giusta mandato a margine del presente atto, e domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Jesolo (VE), via A. Aleardi n. 18,</p>
<p>premesso che</p>
<ul>
<li>con decreto del&#8230; il Giudice Tutelare mi ha nominato amministratore di sostegno del sig. S. P., mio padre, nato a &#8230;., (c.f. ), attualmente ricoverato presso la casa di riposo “Monumento ai Caduti in guerra” di San Donà di Piave (VE);</li>
<li>la retta di permanenza in detto istituto ammonta ad euro &#8230; mensili, come risulta agli atti di Codesto ill.mo Giudice Tutelare (istanza del &#8230; n. reg. &#8230; A.S., all. sub 1));</li>
<li>il signor S. P. gode di entrate per pensione ed indennità di accompagnamento per circa euro &#8230; mensili (citata istanza del &#8230;);</li>
<li>date le somme liquide a disposizione e la necessità di copertura delle spese personali, il Giudice, già ha autorizzato il sottoscritto a cedere il diritto di usufrutto di immobile sito in &#8230; (vedesi autorizzazione in calce ad istanza del &#8230; n. reg. &#8230; A.S. per un valore di euro &#8230;);</li>
<li>il signor S. P. è inoltre proprietario per il 50 % dei diritti di usufrutto su altri due immobili siti in &#8230;, rispettivamente in via &#8230; ed in via &#8230; , censiti al catasto fabbricati come &#8230; (all. 2)</li>
<li>detti immobili a causa della crisi nel settore immobiliare e dell’esubero di immobili qualitativamente migliori in &#8230; sono sfitti e non produttivi di redditi. Essi sono anzi causa di continue spese di mantenimento;</li>
<li>in via prospettica sono da ritenersi insufficienti le somme disponibili in conto corrente al fine di garantire autosufficienza economica in assenza di altre entrate;</li>
<li>verosimilmente, si dovrà procedere alla richiesta di autorizzazioni per la vendita di detti diritti di usufrutto in capo al signor S. P., al fine di soddisfare le esigenze economiche future e vi è, di conseguenza, il timore di perdere con il tempo tutto il patrimonio familiare;</li>
<li>il sottoscritto, nella figura di figlio di S. P., attualmente non ha la possibilità di intervenire economicamente ad integrazione delle necessità del padre in quanto si trova nella situazione di disoccupazione, così anche la moglie V. A. La coppia ha anche una figlia a carico (v. certificato stato famiglia del deducente; all. 4);</li>
<li>il sottoscritto sta avviando nel contempo un’impresa commerciale di tipo alberghiero per la quale ha richiesto un finanziamento bancario per l’acquisto della struttura alberghiera in &#8230; da intestare a società di capitale (S. Srl – visura camerale e Business Plan, allegati sub 3 e 3 bis) all’uopo costituita con soci S. G. e la moglie V. A..</li>
<li>La concessione del finanziamento per l’investimento alberghiero, già autorizzato dalla banca, prevede la concessione in ipoteca dell’immobile di via &#8230; del quale il sottoscritto è nudo proprietario. Che, tuttavia, da ultimo, è risultata pregiudiziale per la concessione del finanziamento da parte della banca anche la necessità di dare in ipoteca il diritto di usufrutto in capo al sig. S. P. e non solo la nuda proprietà del sottoscritto;</li>
<li>la signora S. A., moglie di S. P., proprietaria del rimanente 50 % del diritto di usufrutto sull’immobile de quo è favorevole alla iscrizione di ipoteca in favore della Banca a garanzia dell’investimento immobiliare di cui sopra e può testimoniare sulla volontà del marito di volersi da sempre impegnare per l’investimento nel settore alberghiero a favore del benessere della famiglia tutta;</li>
<li>vi è urgenza di procedere stante che l’atto di acquisto dell’albergo è fissato per il giorno &#8230; (vedesi allegato comunicazione del notaio dott.ssa T. di San Donà di Piave, all. sub 5).</li>
</ul>
<p>tutto ciò premesso</p>
<p>il sottoscritto S. G., come sopra rappresentato e difeso,</p>
<p>chiede</p>
<p>all’ill.mo Giudice di essere autorizzato ad iscrivere ipoteca sulla quota del 50 % del diritto di usufrutto dell’immobile sito in &#8230; via &#8230;, a favore della “Banca XY” filiale di &#8230;. Ciò a garanzia dell’acquisto di struttura alberghiera in &#8230; in capo alla società S. Srl.</p>
<p>Il sottoscritto, quale amministratore di S. Srl, è disponibile al pagamento di una somma annuale che l’ill.mo Giudice voglia stabilire quale corrispettivo della garanzia che S. P., come da richiesta, rilascerebbe a favore della stessa S. Srl.</p>
<p>San Donà di Piave, lì&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Avv. Luigi Sclebin</p>
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		<title>Si può far cessare l&#8217;amministrazione di sostegno?</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2011/07/si-puo-far-cessare-lamministrazione-di-sostegno/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 22:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[esempio]]></category>
		<category><![CDATA[Istanza]]></category>
		<category><![CDATA[revoca amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'Amministratore di Sostegno può veder cessare le condizioni che ne hanno giustificato la nomina. Come fare allora? Serve un provvedimento del giudice per la revoca: per averlo si deve depositare apposita istanza. Vediamone un esempio predisposto dall'avvocato Stefano Scalettaris.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">Si può far cessare l&#8217;amministrazione di sostegno? Ecco l&#8217;ISTANZA DI CESSAZIONE DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO</span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><div id="attachment_1000" style="width: 160px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2011/07/si-puo-far-cessare-lamministrazione-di-sostegno/revoca-amministratore-di-sostegno/" rel="attachment wp-att-1000"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1000" class="size-thumbnail wp-image-1000" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/revoca-amministratore-di-sostegno-150x150.jpg" alt="Revoca Amministratore di Sostegno" width="150" height="150" /></a><p id="caption-attachment-1000" class="wp-caption-text">Revoca Amministratore di Sostegno</p></div></p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; di facile comprensione che l&#8217;Amministratore di Sostegno  non sia sia una funzione in sè perpetua ed anzi, proprio per la sua stessa fisiologia, che possa generarsi la condizione del venir meno delle necessità che la hanno giustificata. Come fare allora?</p>
<p style="text-align: justify;">Se l&#8217;ADS può veder superati i presupposti che hanno portato alla sua nomina ed il beneficiato può ritenere di non doversene più avvantaggiare, la modifica della condizione del beneficiaro non è però nella libera discrezionalità dell&#8217;amministratore di sostegno e tantomeno del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno. Vi deve infatti sempre essere autorizzazione del Giudice Tutelare a cessare l&#8217;ADS.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo caso è passaggio obbligato il predisporre e presentare apposita istanza al Giudice Tutelare per la revoca dell&#8217;Amministratore di Sostegno. Il magistrato provvederà sul punto.</p>
<p style="text-align: justify;">Do quindi segnalazione di un interessante ed esaustivo esempio di istanza nuovamente messa a disposizione dall&#8217;<strong>Avv. Stefano Scalettaris</strong> di San Donà di Piave (Venezia).</p>
<h4 style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</h4>
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<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>AVANTI IL TRIBUNALE DI VENEZIA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>RICORSO PER REVOCA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">I signori nata a il e residente a …&#8230; alla via&#8230;.. c.f.: e …&#8230;&#8230;.nato a …&#8230;.. il …&#8230;&#8230;&#8230;..e residente a …&#8230;&#8230;. alla via ….., c.f.:</p>
<p style="text-align: justify;">assistiti e rappresentati per mandato a margine del presente atto dall’<strong>Avv. Stefano Scalettaris</strong> SCLSFN70S30G914C del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio in San Donà di Piave (VE) via Battisti 11,</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PREMESSO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> i ricorrenti, tra loro germani, sono entrambi parenti in linea collaterale di quinto grado della signora …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. già residente in …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.; il tutto come da dichiarazioni in autocertificazione che si allegano al presente ricorso sub doc 1;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> la signora …&#8230;&#8230;&#8230;, di anni &#8230;, percettrice di una pensione che viene mensilmente e regolarmente accreditata su un libretto di deposito bancario, si trova dal …&#8230;&#8230; ospite della Residenza…&#8230;&#8230;&#8230;. di …&#8230;.;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> i responsabili della Struttura, in relazione alla non più giovane età della loro ospite, peraltro comunque capace di intendere e di volere, ebbero per essa a richiedere, a Codesto Giudice Tutelare, la nomina di un Amministratore di Sostegno;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> l&#8217;invocata procedura (RG …&#8230;&#8230;) portò, in data …&#8230;&#8230;.., alla nomina di tale signora …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; nella summenzionata veste;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> gli odierni ricorrenti, da sempre in contatto con la propria congiunta, ebbero ad apprendere dalla medesima un sempre maggiore disagio verso la sua attuale condizione, disagio peraltro sfociato nel corso delle ultime conversazioni telefoniche, in esplicite richieste di aiuto,</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> vieppiù, conversando con persone informate sui fatti all&#8217;interno della Struttura, gli odierni ricorrenti vennero casualmente a conoscenza di un consistente debito della signora …&#8230;&#8230; pari attualmente ad €&#8230;&#8230;.. e derivante dall&#8217;asserito mancato pagamento delle rette a favore dell&#8217;&#8230;..;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> la circostanza veniva peraltro ribadita al difensore dei ricorrenti, nel corso di una conversazione telefonica, dal Collega …&#8230;&#8230;. del Foro di …&#8230;. il quale confermava addirittura di aver utilmente iniziato, nell&#8217;interesse della sua assistita …&#8230;, specifiche azioni esecutive contro l&#8217;anziana, volte al soddisfacimento dell&#8217;asserito credito;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> tale situazione appare alquanto paradossale e non certo in linea con un&#8217;oculata gestione patrimoniale ove si consideri che l&#8217;importo della pensione della signora …&#8230;.. pari ad Euro ….apparirebbe di per sé sufficiente al pagamento della retta mensile della Struttura che dovrebbe ammontare ad Euro …&#8230;;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> non è peraltro dato a sapere chi attualmente occupi e a quale titolo l&#8217;appartamento di proprietà dell&#8217;anziana in …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.senza peraltro versare alcun canone all&#8217;avente diritto;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> per quanto sopra, alla luce del disagio personale della beneficiaria che più volte ha espresso il desiderio di fare ritorno a casa propria essendo in grado di attendere alle proprie necessità e tenuto conto del grave ed oggettivo pregiudizio patrimoniale venutosi a creare, apparirebbe quanto mai opportuna una nuova valutazione da parte di Codesto Giudice Tutelare sulla persistenza delle condizioni che portarono alla nomina dell&#8217;attuale ADS ed all&#8217;adozione delle determinazioni contenute nel relativo provvedimento;</p>
<p style="text-align: justify;">tutto ciò premesso i signori …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., ut supra assistiti e rappresentati</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CHIEDONO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">che l&#8217;Ill.mo Giudice Tutelare adito, letto il presente ricorso, ritenuta la propria competenza, acquisita ogni documentazione utile od opportuna presso&#8230;&#8230;.. o altrove, valutata l&#8217;opportunità di assumere nuovi provvedimenti a favore della beneficiaria &#8211; rebus sic stantibus ed alla luce della grave situazione illustrata &#8211; , ascoltate comunque la signora …&#8230;&#8230;. e l&#8217;attuale Ads signora&#8230;&#8230;&#8230;., voglia così disporre:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IN PRINCIPALITA&#8217;</strong>: dichiarare cessata l&#8217;amministrazione di Sostegno disposta a beneficio della signora …&#8230;&#8230; in data …&#8230;.. (RG …..) od in subordine sostituire l&#8217;attuale nominata Ads signora …&#8230;&#8230;.. con altra persona, benevisa alla beneficiaria ed in grado di assumere l&#8217;incarico;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IN OGNI CASO</strong> adottare a favore della beneficiaria tutti i provvedimenti che dovesse ritenere utili ed opportuni per i bisogni di vita della medesima e per la conservazione del proprio patrimonio ivi compresa l&#8217;adozione delle più opportune e strumentali azioni legali;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>MUNIRE</strong> l&#8217;emanando decreto di immediata esecutività stante l&#8217;urgenza di porre rimedio in tempi assai rapidi alla situazione venutasi creare siccome rappresentata nella superiore premessa.</p>
<p>Si dichiara di voler ricevere gli avvisi di rito al seguente numero di fax: …&#8230;..</p>
<p>Con osservanza</p>
<p>…&#8230;&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si offrono in comunicazione:</p>
<ol>
<li>Autocertificazioni dei ricorrenti</li>
<li>documenti anagrafici dei ricorrenti</li>
</ol>
</blockquote>
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		<title>Istanza per la revoca dell&#8217;Amministratore di Sostegno</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 17:38:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[esempio]]></category>
		<category><![CDATA[formulario]]></category>
		<category><![CDATA[revoca amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>COSA FARE QUANDO SONO VENUTI MENO I MOTIVI CHE AVEVANO NECESSITATO L&#8217;ADS? L&#8217;amministratore di Sostegno è concepito come un supporto temporaneo alle necessità del beneficiario: ciò implica che l&#8217;ADS sia</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">LA RELAZIONE FINALE DELL&#8217;ADS; QUANDO E COME?</span></h2>
<p><div id="attachment_1764" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1764" class="size-medium wp-image-1764" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ads-requisiti-300x111.png" alt="ADS e relazione al GT" width="300" height="111" /><p id="caption-attachment-1764" class="wp-caption-text">ADS e relazione al GT</p></div></p>
<p class="">L&#8217;<strong>art. 385 c.c.</strong> è una delle norme applicabili anche all&#8221;AdS in ragione del richiamo disposto dall&#8221;art. 411 c.c. che estende all&#8217;amministrazione di sostegno quanto compatibile delle disciplina della tutela.</p>
<blockquote>
<div class="sottoTitolo">
<h3 class="hbox-content">Conto finale</h3>
</div>
</blockquote>
<div class="text">
<div class="corpoDelTesto dispositivo">
<blockquote>
<p class="comma">Il tutore che cessa dalle funzioni [383, 384] deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell&#8217;amministrazione al giudice tutelare<sup>(1)</sup>. Questi può concedere una proroga [263 c.p.c.].</p>
</blockquote>
</div>
<div class="bro-navigazione-prec-succ">L&#8217;art. 385 c.c. espressamente dispone che: &#8220;il tutore che cessa dalle funzioni (383, 384) deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell&#8221;amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga (263 c.p.c.; 46 att.)&#8221;</div>
</div>
<p class="">La disposizione richiamata rinvia a due ipotesi tassative in cui è legislativamente prevista la cessazione dell&#8221;AdS dalle sue funzioni, ovvero l&#8217;art 383 c.c. e l&#8217;art 384 c.c.</p>
<p class="">Nella prima, quella inerente l&#8217;<strong>art 383 c.c.</strong>, disciplina il caso in cui l&#8221;ufficio dell&#8221;AdS sia divenuto per egli &#8220;soverchiatamente gravoso&#8221;, motivo per il quale l&#8217;ADS non potrebbe più provvedere alla sua funzione.</p>
<blockquote>
<div class="sottoTitolo">
<h3 class="hbox-content">Esonero dall&#8217;ufficio</h3>
</div>
</blockquote>
<div class="text">
<div class="corpoDelTesto dispositivo">
<blockquote>
<p class="comma">Il giudice tutelare [344]<sup>(1)</sup> può sempre esonerare [43, 45] il tutore dall&#8217;ufficio, qualora l&#8217;esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso<sup>(2)</sup> e vi sia altra persona atta a sostituirlo [352]<sup>(3)</sup></p>
</blockquote>
</div>
</div>
<p class="">Nella seconda ipotesi, inerente l&#8217;<strong>art 384 c.c.</strong>, si tratta della  rimozione dell&#8221;AdS dal suo incarico per abuso di potere, inettitudine, immeritevolezza, o persino insolvenza.</p>
<blockquote>
<div class="sottoTitolo">
<h3 class="hbox-content">Rimozione e sospensione del tutore</h3>
</div>
</blockquote>
<div class="text">
<div class="corpoDelTesto dispositivo">
<blockquote>
<p class="comma">Il giudice tutelare può rimuovere [43, 45] dall&#8217;ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza [382] o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell&#8217;adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell&#8217;ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente [393]<sup>(1)</sup>.</p>
<p class="comma">Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall&#8217;esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.</p>
</blockquote>
</div>
</div>
<p class="">Pertanto non si è prevista in via espressa l&#8217;ipotesi inerente il caso <a href="https://www.personaedanno.it/articolo/decesso-del-beneficiario-gli-adempimenti-dellads--matteo-morgia">morte del beneficiario</a>.</p>
<p>Inoltre, vi è poi l&#8217;<strong>art 413 c.c.</strong> che, al secondo comma, ove si prevede  il caso di cessazione disposta d&#8217;ufficio dal Giudice Tutelare ove si ravveda che disposizione dell&#8217;ADS sia divenuta inidonea al caso di specie, può dichiarare d&#8221;ufficio la cessazione dell&#8221;AdS.</p>
<blockquote>
<div class="sottoTitolo">
<h3 class="hbox-content">Revoca dell&#8217;amministrazione di sostegno</h3>
</div>
</blockquote>
<div class="text">
<div class="corpoDelTesto dispositivo">
<blockquote>
<p class="comma"><sup>(1)</sup>Quando il beneficiario, l&#8217;amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all&#8217;articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell&#8217;amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell&#8217;amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.</p>
<p class="comma">L&#8217;istanza è comunicata al beneficiario ed all&#8217;amministratore di sostegno.</p>
</blockquote>
</div>
</div>
<p>In tutti questi casi, deve essere depositata la relazione finale dell&#8217;amministrazione di sostegno.</p>
<p>Di seguito riportiamo due esempi di relazione.</p>
<h4>Alessio Alberti</h4>
<p>per Associazione Amministratoridisostegno.com</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Relazione-finale.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Relazione finale ADS</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/AdsRendicontoFinale.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Ads Rendiconto Finale</a></p>
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