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	<title>Malattie mentali Archivi - AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</title>
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	<description>Informazioni e consigli per ADS - amministratori di sostegno</description>
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	<title>Malattie mentali Archivi - AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</title>
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	<item>
		<title>Salute mentale e amministrazione di sostegno</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 15:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
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		<category><![CDATA[Malattie mentali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>9 – 23 maggio e 20 giugno 2023 “Salute mentale e amministrazione di sostegno” organizzato dal Tavolo del Piano di Zona della Salute Mentale del Distretto 3 AULSS 3. Evento</p>
<div class="read-more"><a class="theme-btn" href="https://www.amministratoridisostegno.com/2023/05/salute-mentale-e-amministrazione-di-sostegno/" >READ MORE</a></div>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 style="text-align: center;">9 – 23 maggio e 20 giugno 2023</h3>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">“Salute mentale e amministrazione di sostegno”</span></h2>
<p class="">organizzato dal Tavolo del Piano di Zona della Salute Mentale del Distretto 3 AULSS 3.</p>
<p>Evento accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia con 8 crediti formativi nelle materie generali che saranno riconosciuti a coloro che parteciperanno all’intero ciclo di incontri.</p>
<ul>
<li><span id="page6R_mcid29" class="markedContent"><span dir="ltr" role="presentation">9 maggio 2023 &#8211; dalle 17.00 alle 19.00</span></span><span id="page6R_mcid30" class="markedContent"><br role="presentation" /><span dir="ltr" role="presentation">Amministrazione di Sostegno: contesto normativo e organizzativo</span></span></li>
<li><span id="page6R_mcid33" class="markedContent"><span dir="ltr" role="presentation">23 maggio 2023 &#8211; dalle 17.00 alle 19.00</span></span><span id="page6R_mcid34" class="markedContent"><br role="presentation" /><span dir="ltr" role="presentation">Il progetto individualizzato e i rapporti con i Servizi</span></span></li>
<li><span id="page6R_mcid40" class="markedContent"></span><span id="page6R_mcid38" class="markedContent"><span dir="ltr" role="presentation">20 giugno 2023 &#8211; dalle 15.00 alle 19.00</span></span><span id="page6R_mcid39" class="markedContent"></span><span id="page6R_mcid40" class="markedContent"><br role="presentation" /><span dir="ltr" role="presentation">Amministrazione di sostegno e salute mentale: aspetti</span></span><span id="page6R_mcid41" class="markedContent"><br role="presentation" /><span dir="ltr" role="presentation">giuridico/legali, prospettive e percorsi per l&#8217;inclusione social</span></span>e</li>
</ul>
<p>Iscrizioni alla mail indicata nella locandina.<br /><br /><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Percorso-DSM_Progetto-ADS_2023_def.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Percorso DSM_Progetto ADS_2023 </a><br /><br />Per il programma e altre informazioni si rinvia alla locandina allegata.</p>
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<ul><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2859">Quali documenti servono per la nomina ADS?</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2829">Il GT può prendere d’ufficio i provvedimenti per l’ADS</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2842">Violazione dell&#8217;art. 8  CEDU usare ADS come TSO a tempo indeterminato</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2836">Corte Costituzionale:  patrocinio a spese dello stato x ADS chiesto dal PM</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2830">ADS non può chiedere il pagamento del compenso professionale</a></li></ul></div><p>PER SAPERNE DI PIU&#8217; SULL&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ORA GUARDA LA VIDEOGUIDA NELL&#8217;INTERVISTA QUI SOTTO 
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			</item>
		<item>
		<title>Sindrome da shopping compulsivo: va bene l&#8217;amministrazione di sostegno</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2015/09/sindrome-da-shopping-compulsivo-va-bene-lamministrazione-di-sostegno/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 20:25:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie mentali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con decreto 3 ottobre 2012, il Tribunale di Varese ha sottoposto ad amministrazione di sostegno una signora perchè affetta dalla sindrome da “shopping compulsivo”.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2015/09/sindrome-da-shopping-compulsivo-va-bene-lamministrazione-di-sostegno/">Sindrome da shopping compulsivo: va bene l&#8217;amministrazione di sostegno</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">SHOPPING COMPULSIVO &amp; ADS</span></h2>
<p><div id="attachment_1285" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Woman-Shopping-Spree.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1285" class="size-medium wp-image-1285" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Woman-Shopping-Spree-300x186.jpg" alt="Shopping Compulsivo e ADS" width="300" height="186" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Woman-Shopping-Spree-300x186.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Woman-Shopping-Spree.jpg 634w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p id="caption-attachment-1285" class="wp-caption-text">Shopping Compulsivo &amp; ADS</p></div></p>
<p style="text-align: justify;">Con decreto 3 ottobre 2012, il Tribunale di Varese ha sottoposto ad amministrazione di sostegno una signora perchè affetta dalla sindrome da “shopping compulsivo”.</p>
<h3>Il decreto</h3>
<p style="text-align: justify;">Nel corso della procedura richiedente la nomina di un ADS si è accertato come  che la donna si fosse dimessa dall&#8217;ultimo posto di lavoro per incassare il trattamento di fine rapporto, al fine di incassare il TFR poi speso in beni di consumo e di lusso. La medesima ha infatti contratto debiti, mediante società finanziarie, per circa 50 mila euro, così manifestando una totale incapacità di gestire il denaro.</p>
<p style="text-align: justify;">Preso atto  della presenza di una sindrome da acquisto compulsivo (cd. shopping o oniomania: dal greco onios = &#8220;in vendita,&#8221; mania = follia) in capo alla beneficiaria, tenuto altresì conto della gravemente disordinata gestione del denaro e nell&#8217;intento di consentirle di “riacquistare la capacità di risparmio e gestione efficiente del reddito” e quindi la normalità di vita e di psiche, il giudice ha statuito un percorso di sostegno a termine, biennale, per il tramite la nomina di un amministratore nonché una terapia di sostegno, all&#8217;uopo incaricando il Sert competente.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Di seguito riportiamo per esteso il provvedimento.</h4>
<p>Avv. Alberto Vigani</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[ google_ad_client = "ca-pub-6301574831535848"; google_ad_slot = "9345928033"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250; // ]]&gt;</script><br />
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<blockquote><p>Tribunale di Varese, Ufficio Vol. Giur., decreto 3 ottobre 2012, GT. G. Buffone<br />
Fatto e diritto</p>
<p>La persona beneficiaria, sentita all’udienza del 3 ottobre 2012, ha confermato i rilievi svolti dai parenti stretti, ascoltati in sede di esame, così confermando, nei contenuti, l’istanza del 25 luglio 2012, finalizzata ad ottenere un supporto protettivo e di sostegno giuridico, per far fronte alla sua attuale difficoltà nel contenere la propensione al consumo irrazionale di denaro e riacquistare la capacità di risparmio e gestione efficiente del reddito. Si tratta, peraltro, di soggetto in cui la errata percezione del denaro, in una scala valoriale, ha determinato una incontenibile propensione al consumo mediante l’acquisto di beni di vario genere senza il carattere della necessità, in particolare abbigliamento, scarpe, prodotti per il corpo e simili (shopping). La irrefrenabile voglia di spesa ha causato un grave danno alla persona beneficiaria: in sede di esame, si è discusso di debiti contratti (mediante finanziarie) per quasi 50 mila euro con addirittura dimissioni presentata al datore di lavoro al solo fine di utilizzare il trattamento di fine rapporto. All’esito dell’esame, è emerso che la beneficiaria è motivata nel senso di riuscire a recuperare, gradualmente, la propria situazione di benessere.<br />
Nella persona beneficiaria, la descrizione dei fatti e la specificità delle allegazioni, mette in luce la presenza di una sindrome da acquisto compulsivo (cd. shopping o oniomania: dal greco onios = &#8220;in vendita,&#8221; mania = follia), tenuto conto della gravemente disordinata gestione del denaro: è sufficiente rilevare come, in un solo giorno, la beneficiaria sia capace di effettuare anche 4, 5 o 6 acquisti, fino a spendere tra le 200 e le 500 euro in una settimana o un giorno, ovviamente con provvista del tutto inidonea a mantenere il ritmo di spesa: da qui debiti e contrazione del risparmio, tali da avere provocato un effettivo stato di dissesto finanziario in cui la beneficiaria è, in sostanza, mantenuta oggi dalla madre che paga le rate dei debiti accollati dalla figlia. Sfogliando le allegazioni documentali, è comunque possibile tratteggiare lo shopping della persona beneficiaria in termini di acquisto patologico (e non anche normale). Tenuto conto della attuale situazione della persona beneficiaria, si rende improcrastinabile un intervento di sostegno. Quanto alle concrete modalità “operative” dell’amministrazione, in questo settore, più che in altri, deve farsi riferimento alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall’Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n. 18. In ossequio al trattato in esame, tutte le norme a tutela dell’incapace, da intendere come persona diversamente abile, (art. 1, comma II, Conv. New York: coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali) devono essere improntate ai seguenti principi: a) la misura deve essere proporzionata ed adatta alle condizioni della persona; b) la misura deve essere applicata per il più breve tempo possibile. Nel caso di specie, pertanto, la situazione del beneficiario rende necessaria oltre che opportuna l’introduzione di un percorso con il beneficiario stesso inteso a fargli riacquistare la propensione al risparmio, vigilando su come vengono investiti e spesi i soldi ed imponendo soglie limite di spesa: settimanali e mensili. Il graduale riacquisto della capacità di gestire il denaro, ove associata ad una riduzione della propensione al consumo, favorirà un recupero delle piene capacità del beneficiario e saranno maturi i tempi per estinguere la misura. Il percorso di sostegno va, però, necessariamente integrato di un supporto di tipo terapeutico o, comunque, assistenziale, che possa incidere là dove il solo risvolto giuridico si riveli insufficiente; in tal senso devono essere coinvolti sia il medico curante della persona beneficiaria, sia il Servizio Territoriale di Varese per il contrasto alle dipendenze. E’ importante che l’amministratore di sostegno sia un soggetto che trova il consenso della persona beneficiaria: nel caso in esame, i familiari erano d’accordo sulla nomina del cognato.<br />
P.Q.M.<br />
letti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ., 720-bis c.p.c.<br />
dichiara aperta l’amministrazione di sostegno a tempo determinato in favore di …, nata a … il . 1971, residente in …. alla via …termine di scadenza: in data 30 ottobre 2014.<br />
nomina amministratore di sostegno il cognato della persona beneficiaria, …,nato in …. il … 1965 e residente in …. alla via …, che viene invitato, tramite la cancelleria, a presentarsi davanti al g.t., senza indugio, per prestare il giuramento di rito, ex artt. 411, comma i, 349 c.c. ricorda che non può essere nominato amministratore e se nominato deve cessare dall’incarico, il soggetto per cui ricorra una delle previsioni di cui all’art. 350 c.c.<br />
dispone che l’amministratore di sostegno, depositi nel fascicolo del procedimento, entro sessanta giorni dal giuramento, l’inventario dei beni della persona beneficiaria, secondo il modulo disponibile in cancelleria (mod. 362 c.c.).<br />
Ricorda i doveri dell’amministratore.<br />
Coinvolgimento del beneficiario. Nello svolgimento dei suoi compiti, l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario (410, comma i, c.c.), pertanto questi dovrà periodicamente conferire per il beneficiario, secondo i tempi e le circostanze specifiche del caso concreto, riferendo al giudice tutelare, in occasione del rendiconto ovvero senza indugio se è necessario segnalare eventi o fatti rilevanti per l’amministrazione di sostegno.<br />
Partecipazione del beneficiario<br />
L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. in caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l&#8217;interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all&#8217;articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti (410, comma ii, c.c.).<br />
Conflitto di interessi (411, comma 2, c.c.). L’amministratore di sostegno, dal momento della nomina, non può essere nominato erede dal beneficiario (596 c.c.), nemmeno per interposta persona (599 c.c.) a meno che non sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore. l’amministratore di sostegno non può essere nominato erede dal beneficiario (596 c.c.), nemmeno per interposta persona (599 c.c.) se non dopo che sia stato approvato il conto finale o sia estinta l’azione per il rendiconto medesimo.<br />
Adeguatezza della protezione. (413 c.c.). L’amministratore di sostegno è tenuto a riferire, senza indugio, al giudice tutelare le circostanze sopravvenute o gli altri eventi di cui abbia avuto notizia che depongono nel senso della sopravvenuta inidoneità della amministrazione di sostegno, in vista di una sua revoca oppure in funzione dell’applicazione di una misura di protezione diversa (es. interdizione).<br />
dispone che all’amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni, secondo il regime giuridico indicato e per la cura della persona interessata e per la conservazione e l&#8217;amministrazione del suo patrimonio.</p>
<p>PROGRAMMA DI SOSTEGNO</p>
<p>L’amministratore di sostegno provvederà ad attivare, in favore della persona beneficiaria, un conto corrente di nuova istituzione/creazione su cui far confluire tutte le entrate e i redditi. Il conto/ deposito dovrà godere della possibilità delle operazioni home banking cosicché l’amministratore possa costantemente monitorare le attività sul conto stesso; alla persona beneficiaria, verrà rilasciata una carta di debito (e non carte di credito) con la previsione di soglie settimanali fisse. Prima di stabilire la soglia settimanale, la persona beneficiaria stabilirà con l’amministratrice un “piano di spesa”, specificando di quali somme necessita, settimanalmente, per la gestione ed il ménage quotidiano. Ogni ulteriore spesa fissa verrà direttamente domiciliata sul c/c. Nella previsione del piano, l’amministratrice introdurrà una provvista per l’eventualità di shopping: provvista che, di mese in mese, deve essere costantemente ridotta. La persona beneficiaria deve custodire un “diario delle spese” in cui annoti e documenti qualunque acquisto o spesa, ivi incluse quelle da shopping. Il diario sarà vistato periodicamente dall’amministratrice che riferirà al giudice tutelare circa i progressi dell’amministrazione. Ogni spesa “fuori soglia” sarà autorizzata dall’amministratore solo previa verifica delle ragioni che la rendono utile o necessaria. L’amministratrice verificherà se le attuali posizioni debitorie sono o non aggredi-bili da un punto di vista civilistico, avvalendosi di un Avvocato specialista del settore, tenuto conto del particolare stato soggettivo della beneficiaria al momento della sottoscrizione degli atti: inviterà i creditori, se ritenuto vantaggioso, ad un tavolo di mediazione o trattativa per una composizione bonaria.<br />
La capacità negoziale della persona beneficiaria è esclusa in modo assoluto per quanto riguarda ogni tipo di prestito, mutuo, finanziamento: nessun contratto sarà valido senza la sottoscrizione dell’amministratore di sostegno. La beneficiaria non può comunque sottoscrivere, senza la co-firma dell’amministratore, nessun negozio giuridico del valore superiore ad euro 100,00.<br />
L’amministratore ha il potere di curare i rapporti giuridici della persona beneficiaria con tutti gli Uffici pubblici con l’esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, che siano necessarie, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell’interesse della persona beneficiaria.<br />
L’amministratore subentra nella gestione dei conti correnti e dei depositi della persona beneficiaria, custoditi e in essere presso Banche o Poste. L’istituto consentirà all’amministratore tutte le operazioni volute, previa esibizione del decreto odierno.</p>
<p>LIMITE DI SPESA (405, V, n. 5, c.c.): la pensione/reddito mensile percepita dalla persona beneficiaria, con ogni accessorio e beneficio annesso. La persona beneficiaria non può compiere nessuno degli atti di cui agli artt. 374 e 375 c.c. se non con l’autorizzazione del giudice tutelare.<br />
Visti ed applicati gli artt. 344, 404 cod. civ.</p>
<p>DELEGA immediatamente il SER.T di …, dipartimento Dipendenze, affinché, previa presa in carico della persona beneficiaria, valutata la specifica situazione soggettiva, eroghi un servizio di sostegno e recupero per il soggetto beneficiario, eventualmente mediante anche un sostegno psicologico</p>
<p>CAPACITÀ RESIDUALE DEL BENEFICIARIO. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l&#8217;assistenza necessaria dell&#8217;amministratore di sostegno. Il beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (409, comma II, c.c.). Il Giudice tutelare, sin da ora, invita l’amministratore di sostegno a riferire immediatamente se il beneficiario abbia compiuto personalmente atti giuridici in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nell’odierno decreto, in funzione delle eventuali azioni invalidatoria (412 c.c.).</p>
<p>SI PRECISA che le autorizzazioni contenuto nell’odierno decreto sono cd. dinamiche: il rappresentante potrà compiere, senza necessità di specifica autorizzazione del giudice tutelare, anche tutti i singoli atti strettamente collegati e necessari per il perseguimento e la realizzazione dell’obbiettivo finale autorizzato (v. ad es., Cass. civ., sez. I, 13 maggio 2011 n. 10654 in Diritto &amp; Giustizia 2011, 30 giugno).<br />
Dispone che l’amministratore di sostegno riferisca annualmente al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, avvalendosi del modello di cancelleria (mod. 380). termine entro cui depositare il rendiconto annuale: settembre 2013; settembre 2014.<br />
Visto l’art. 405, comma vi, c.c. manda alla cancelleria per l’annotazione dell’odierno decreto nell’apposito registro e per la comunicazione del medesimo all&#8217;ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all&#8217;atto di nascita del beneficiario. Visto l&#8217;articolo 3, comma 1, lettera p), del d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313, manda alla cancelleria affinché si provveda all’iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale e per i provvedimenti di competenza.<br />
Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 dispone che l’amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.<br />
decreto immediatamente esecutivo (art. 405, comma i, c.c.) comunicazioni<br />
all’amministratore di sostegno, a cura della cancelleria alle persone intervenute nel procedimento, a cura dell’amministratore di sostegno al ser.t, a cura dell’amministratore di sostegno al pubblico ministero, a cura della cancelleria alla persona beneficiaria, a cura dell’amministratore di sostegno, fissa l’udienza in data 12 ottobre 2012 ore 9.20, per il giuramento dell’amministratore di sostegno, disponendo la comparizione personale della persona beneficiaria.</p></blockquote>
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		<title>ADS: non basta la patologia psicotica per la nomina</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2015/08/ads-non-basta-la-patologia-psicotica-per-la-nomina/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2015 09:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie mentali]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina Amministratore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>LA SOLA PSICOSI NON E' SUFFICIENTE A SOSTENERE LA RICHIESTA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="western" style="text-align: center;" align="justify"><span style="color: #ff0000;">LA SOLA PSICOSI NON E&#8217; SUFFICIENTE A SOSTENERE LA RICHIESTA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO</span></h2>
<p class="western" align="justify">Non basta la “malattia psichiatrica” di un paziente per fondare l&#8217;assogettamento a procedura di ADS: il disturbo di natura psicotica non è elemento sufficiente per giustificare la limitazione della liberta di una persona e sottoporla ai limiti di una misura di protezione giuridica quale anche è l&#8217;amministrazione di sostegno.</p>
<p class="western" align="justify">Non si può invero negare che tale percorso, ovvero l&#8217;apertura di una amministrazione di sostegno per la sola esistenza di disturbo psichiatrico, porterebbe soltanto a confermare ciò che la stessa istituzione dell&#8217;ADS vuole superare.</p>
<p class="western" align="justify">Peraltro si deve anche dire che seguire il percorso proposto dal ricorrente porterebbe  l’amministrazione di sostegno di un “ammortizzatore sociale”, di cui fra l&#8217;altro mancano oltre che i fondamenti anche gli strumenti ed i controlli.</p>
<p class="western" align="justify">Per questa ragione, la nomina di un amministratore di sostegno non è necessaria ed opportuna in ogni situazione di &#8220;incapacità&#8221; ma impone piuttosto una puntuale valutazione della complessiva situazione della persona in difficoltà.</p>
<h4 class="western" align="justify">Alberto Vigani</h4>
<p class="western" style="text-align: center;" align="justify">***</p>
<h3 class="western" align="justify">Trib. Varese, Ufficio Vol. Giur., decreto 28 giugno 2012 (Giudice tutelare, G. Buffone)</h3>
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<blockquote>
<p class="western" align="justify"><span style="font-size: large;"><b>Rileva e Osserva quanto segue</b></span></p>
<p class="western" align="justify">I dati salienti relativi alla persona da proteggere sono i seguenti: la beneficianda è titolare di pensione INPS di circa 770,87 euro e non risulta titolare di immobili o altri patrimoni. Vive autonomamente in appartamento condotto in locazione. E’ capace di sottoscrivere gli atti giudiziali e di esprimere il proprio convincimento circa le attività da svolgere nel suo interesse: tant’è che nell’odierno processo, ella è stata capace di stipulare un contratto di patrocinio con l’Avv. … e di costituirsi in giudizio per resistere al ricorso, promosso dai familiari. A livello clinico, la beneficianda segnala di sottoporsi spontaneamente a trattamento farmacologico dal 2010, a causa di una psicosi paranoidea con disturbi comportamentali.</p>
<p class="western" align="justify">La parte ricorrente richiede l’amministrazione di sostegno perché la beneficiaria non sarebbe in grado di assumere decisioni consapevoli in modo autonomo, per quanto concerne in particolare la gestione del denaro. La parte ricorrente descrive e allega bene e sufficientemente il quadro patologico della beneficiaria ma nulla prova quanto alla eventuale incidenza negativa dello stesso sulla sua capacità di gestire le sue sostanze. Circostanza che, invero, secondo un ragionamento inferenziale, appare smentita: con una minima pensione di euro 770, detratto il canone di locazione, e le spese vive, non escluse quelle mediche, è difficile ipotizzare un patrimonio così pingue da consentire nocumento (non allegato: es. uno sfratto, una bolletta non pagata, etc..). In sede di esame, inoltre, la beneficiaria è risultata bene in grado di colloquiare e di esternare le proprie volontà.</p>
<p class="western" align="justify">Il ricorso va rigettato.</p>
<p class="western" align="justify">Giova ricordare che il termine “<i>psicotico</i>” ha ricevuto una quantità di soluzioni differenti, nessuna delle quali ha raggiunto un’accettazione universale. Il termine è stato precedentemente definito come una perdita dei confini dell’io o una compromissione importante della capacità di esame della realtà. Nel DSM-IV-TR, il termine, in senso meno restrittivo, è riferito alle situazioni in cui il paziente avverte deliri, allucinazioni rilevanti e, in genere, esperienze allucinatorie (v. DSM – IV – TR, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali). Il fatto che un paziente sia “malato” a causa di un disturbo psichiatrico non è elemento sufficiente per confinarlo entro i limiti di una misura di protezione giuridica. Giova ricordare che, originariamente, la malattia mentale veniva addirittura associata ad una eziogenesi sovrannaturale, divina o demoniaca e che, nelle prime catalogazioni europee, non vi era nessuna remora ad utilizzare il termine «pazzi» o «deficienti mentali». Ancora oggi, il malato psichiatrico accusa le conseguenze negative che derivano dallo «stigma» ovvero l’insieme di pregiudizi sociali e preconcetti che circondano la malattia mentale, specie nei rapporti interpersonali e relazionali, e creano una sorta di “marchio” invisibile attorno al paziente, visto – sovente e senza ragione – come socialmente pericoloso, aggressivo o non curabile. Il termine stigma, insomma, tende ad indicare un’etichetta negativa attribuita indistintamente ad un malato psichiatrico, una discriminazione basata sul pregiudizio nei suoi confronti. Le convinzioni alla base dello stigma non riconoscono che persone sofferenti di disturbi mentali, se adeguatamente curate, possono recuperare capacità intellettive e razionali compatibili con una vita sociale attiva e produttiva: esse, purtroppo, sono anche alla base di gravi effetti “indiretti” sulla vita stessa del paziente. Infatti, “il malato, in fuga dalla propria condizione per timore dello stigma”, non riesce a migliorare e si isola, peggiorando il proprio stato di esclusione e rafforzando il pregiudizio stesso.</p>
<p class="western" align="justify">Ecco perché, in realtà, lo stigma permea ad ogni effetto nell’ambito del trattamento terapeutico, quale elemento (variabile ma in genere mai assente) che incide sul benessere psico-fisico del portatore della patologia, potendo, ad esempio, essere un agente stressante che pregiudica o limita gli effetti benefici di un trattamento terapeutico. Lo stigma tende a creare un impoverimento dei rapporti personali del malato e, soprattutto, la sua alienazione dal contesto sociale, cosicché i danni alla persona derivano non dalla patologia ma, paradossalmente, dal modo in cui la società la ripudia, la stigmatizza.</p>
<p class="western" align="justify">Ebbene, istituire una amministrazione di sostegno per il solo fatto che il paziente accusa un disturbo psichiatrico equivarrebbe ad alimentare lo stigma che, al contrario, la ratio istitutiva dell’ADS mirava a demolire completamente. Non solo: il rischio è quello di trasformare l’amministrazione di sostegno di un “ammortizzatore sociale”, come taluno ha scritto.</p>
<p class="western" align="justify">Vi è, poi, altro.</p>
<p class="western" align="justify">In linea con la giurisprudenza di altri uffici Tutelari (v. Trib. Busto Arsizio, sez. Gallarate, decreto 12 ottobre 2011, g.t. V. Conforti), reputa questo giudice che l’attivazione di una figura di protezione presupponga, nell&#8217;accertato riscontro di una disabilità <i>latu sensu</i> intesa del beneficiario, <i>che vi siano effettivi ed attuali bisogni cui far fronte e che a tal fine non soccorra già un&#8217;idonea rete familiare, ove non sussistono conflitti ovvero dubbi sul perseguimento degli esclusivi interessi del soggetto debole da parte del contesto familiare che lo assiste, anche svolgendo talune incombenze per suo conto</i>; pertanto, la nomina di un amministratore di sostegno non è necessaria ed opportuna in ogni situazione di &#8220;incapacità&#8221; ma impone piuttosto una valutazione della complessiva situazione della persona in difficoltà. D’altronde appare conforme alla lettera ed allo spirito della legge istitutiva dell&#8217;amministrazione di sostegno attingere a questa misura protettiva <i>quando ve ne sia un concreto e soprattutto attuale bisogno, non potendosi accedere a domande presentate per la mera e futura eventualità del venir meno di un sistema di protezione spontaneo</i>. Quando si ravvisa l&#8217;esistenza di rapporti familiari e/o socio assistenziali tali da potersi considerare validi meccanismi di supporto e di assistenza del soggetto debole assimilabili di fatto alla figura di un amministratore di sostegno non occorre, a parere del decidente, una necessaria formalizzazione del ruolo da parte del Giudice Tutelare con decreto; a meno che, ma non è questa l&#8217;evenienza portata all&#8217;attenzione del Giudice, non emergano elementi tali da far ritenere opportuno un controllo del GT ovvero vi siano specifiche esigenze dell&#8217;interessato che le figure garanti di un sostegno di fatto non possano porre in essere se non con l&#8217;istituzionalizzazione del ruolo da parte del Tribunale.</p>
<p class="western" align="justify">In tal senso si è espressa una parte della giurisprudenza di merito proprio evidenziando che &#8220;<i>la necessità di un amministratore di sostegno sempre e in ciascuna situazione di bisogno comporta una necessaria &#8220;istituzionalizzazione&#8221; di ogni figura di &#8220;assistente&#8221; e tradisce la lettera e lo spirito della legge</i>. In altri termini, l’avvio del procedimento sempre e comunque, senza un&#8217;articolata valutazione della situazione della persona in difficoltà rischia poi di allargare a dismisura l&#8217;ambito di concreta applicazione dell&#8217;istituto, sino a renderlo praticamente inefficace perché in concreto non gestibile nei tempi e nei modi previsti dal legislatore&#8230;..&#8221; (Tribunale Trieste decreto 24 gennaio 2006; cfr anche Tribunale di Trieste 5 ottobre 2006 ; Tribunale di Trieste 23 maggio 2008).</p>
<p class="western" align="justify">Ciò detto, nel caso di specie, come già rilevato, non si ravvisano gli estremi ed i presupposti per l’amministrazione di sostegno</p>
<ol>
<li>
<p class="western" align="justify"><i>quanto alla complessità delle attività da svolgere</i>, come visto, la ricorrente gode di un patrimonio minimo che risulta impiegare in modo corretto.</p>
</li>
<li>
<p class="western" align="justify"><i>quanto alle potenzialità (auto o etero) lesiva dell’incapace, </i>sono del tutto assenti nel caso di specie e la beneficiaria è soggetto collaborante e dialogante;</p>
</li>
<li>
<p class="western" align="justify"><i>quanto alla eventuale adeguatezza in concreto dell’amministrazione di sostegno, </i>nel caso di specie, all’esito dell’esame, non se ne vede la necessità e, anzi, istituzionalizzando l’attuale rete di protezione, il rischio è quello di pregiudicare il buon funzionamento di una assistenza che, allo stato efficace, non priva la beneficiaria di sfere di autonomia giuridica.</p>
</li>
</ol>
<p class="western" align="justify">Conclusioni diverse potevano essere rassegnate in presenza di oggettivi impasse alla espressione dell’autonomia del soggetto debole: già quanto può ritenersi accada, ad esempio, per la persona vulnerabile che non sia più in grado di firmare o che versi in uno stato di completo disorientamento spazio-temporale. In altri termini, in conformità al dato legislativo, la misura di protezione deve sopperire a lacune nella sfera di autonomia del soggetto non colmate dalla fisiologica e naturale rete di protezione rappresentata dagli affetti o dalle misure di assistenza sociale. Occorre non dimenticare, insomma, che qualunque misura di protezione, anche quella più lieve, costituisce pur sempre una limitazione della persona e, come tale, va applicata sempre secondo il criterio della residualità (dove, cioè, altre misure non limitative non possano rivelarsi utili).</p>
<p class="western" align="center"><span style="font-size: large;"><b>P.Q.M.</b></span></p>
<p class="western" align="center"><i>letti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ., 720-bis c.p.c.</i></p>
<p class="western" align="justify"><b>Rigetta </b>il ricorso</p>
<p class="western" align="justify">Si comunichi</p>
<p class="western" align="justify"><b>Varese lì 28 giugno 2012 </b><b>Il Giudice Tutelare</b></p>
<p class="western" align="right"><b>dott. Giuseppe Buffone </b></p>
</blockquote>
<p class="western" style="text-align: justify;" align="right">Amministrazione di sostegno – Presupposti – Sufficienza della patologia – Psicosi – Sillogismo “Psicosi = pericolosità” – Stigma – Esclusione – Rigetto dell’amministrazione di Sostegno</p>
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		<title>ADS. Genitori in casa di riposo, i figli come pagano la retta?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2015 16:06:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie mentali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'AVVOCATO RISPONDE: MADRE IN CASA DI RIPOSO, COME DIVIDERE LE SPESE? </p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="" style="text-align: center;">ADS. Genitori in casa di riposo, i figli come pagano la retta?</h2>
<h2 style="text-align: center;"><span class="" style="color: #ff0000;">L&#8217;AVVOCATO RISPONDE: ECCO COME DIVIDERE LE SPESE.</span></h2>
<p class="" style="text-align: justify;">Torna la<a href="https://youtu.be/Q8u7pLvgEkw"> rubrica 20 minuti Veneti</a> con l&#8217;avvocato Alberto Teso e l&#8217;anchorman Luca Cadamuro per affrontrare un argomento scottante.</p>
<p class="" style="text-align: justify;">Al momento del ricovero in casa di riposo dell&#8217;anziano genitore arriva il problema sul come gestire la retta e le spese di degenza. Si tratta di un momento particolare in cui spesso le <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2019/08/lindividuazione-dei-soggetti-da-indicare-in-ricorso-per-ads/">famiglie</a> si tronvano in disaccordo.</p>
<p>Aiutano a capire la questione sia il codice civile che la giurisprudenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto è interessante l&#8217;intervento del noto avvocato <strong>Alberto Teso</strong> nella rubrica di PiaveTV che vi proponiamo qui sotto.</p>
<p>Avv. Alberto Teso</p>
<p><iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/Q8u7pLvgEkw" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Quale presupposti per la nomina dell’amministratore di sostegno?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 22:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina ADS]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie mentali]]></category>
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		<category><![CDATA[Nomina Amministratore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>LA CONDIZIONE DI INFERMITÀ E' NECESSARIA PER LA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2015/02/quale-presupposti-per-la-nomina-dellamministratore-di-sostegno/">Quale presupposti per la nomina dell’amministratore di sostegno?</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">LA CONDIZIONE DI INFERMITÀ E&#8217; NECESSARIA PER LA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?</span></h2>
<p><div id="attachment_1102" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/psicosi.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1102" class="size-medium wp-image-1102" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/psicosi-300x262.jpg" alt="ADS &amp; psicosi" width="300" height="262" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/psicosi-300x262.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/psicosi.jpg 330w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p id="caption-attachment-1102" class="wp-caption-text">ADS &amp; psicosi</p></div></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;assogettamento a proceduta di amministrazione di sostegno non richiede in via esclusiva la deficienza psichica del beneficiario perchè è per essa è possibile che basti una minor idoneità mentale o fisica sufficiente a rappresentare una connessa incapacità di curare i propri interessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Riprtiamo di seguito un&#8217;interessanate pronuncia di legittimità che fa il punto della situazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv.  Alberto Vigani</p>
<p>Cass. civ., sez. I, sentenza 2 agosto 2012 n. 13917 (Pres. Luccioli, rel. Piccinini)<br />
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<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Svolgimento del processo<br />
Con ricorso del 27.11.2006 A..R. , nipote di F.M. , chiedeva<br />
che fosse aperta nei confronti di quest&#8217;ultima una procedura di amministrazione di sostegno, e ciò in quanto la zia aveva posto in essere atti di disposizione patrimoniale in favore di M..L.S. , che fra l&#8217;altro era stato imputato del delitto di circonvenzione di incapace in danno della predetta F. .<br />
Con decreto dell&#8217;8.3.2007 il giudice tutelare di Torino adito disponeva quindi l&#8217;apertura della richiesta procedura ritenendo che, sulla base della perizia disposta nel corso del procedimento penale contro L.S., la F. avesse manifestato una condizione di deficienza psichica tale da indurla a porre in essere atti per sé pregiudizievoli.<br />
Il provvedimento, reclamato dall&#8217;interessata, veniva confermato dalla Corte di Appello di Torino, che in particolare affermava la legittimità dell&#8217;avvenuta utilizzazione di prove raccolte in diverso giudizio (nella specie quello penale contro L.S. ) e riteneva nel merito infondate le doglianze prospettate, essendo emersa una menomazione psichica della F. , incidente sulla sua autonomia nel provvedere alla cura dei propri interessi.</p>
<p>Avverso la decisione F. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva con controricorso R.A. .</p>
<p>La controversia veniva quindi decisa all&#8217;esito dell&#8217;udienza pubblica del 2.7.2012.</p>
<p>Motivi della decisione</p>
<p>Con i motivi di impugnazione F. ha rispettivamente denunciato:</p>
<p style="text-align: justify;">1) violazione dell&#8217;art. 404 c.c., per il fatto che <span style="text-decoration: underline;">l&#8217;apertura della procedura avrebbe presupposto una impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi e tale impossibilità non sarebbe stata invece configurabile</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">2) violazione dell&#8217;art. 407, comma 3, c.c. per essere la decisione basata su accertamenti peritali effettuati in sede penale (più esattamente CTU prof. Freilone). La Corte di Appello, cui era stata sottoposta analoga censura, ne aveva ravvisato l&#8217;infondatezza sotto il profilo della utilizzabilità nel giudizio civile di prove assunte in un procedimento penale. La detta valutazione sarebbe tuttavia errata per la diversità dell&#8217;oggetto di accertamento nei due giudizi, l&#8217;uno (quello penale) consistente nella verifica circa le condizioni di circonvenibilità del soggettopassivo, l&#8217;altro (quello in esame) attinente alla possibilità di autodeterminazione del soggetto nei cui confronti è invocata la tutela;</p>
<p style="text-align: justify;">3) vizio di motivazione del provvedimento impugnato, atteso che dall&#8217;esame peritale sarebbe emerso che la F. non presentava infermità o menomazioni fisiche o psichiche, e ciò avrebbe dovuto comportare il rigetto e non l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p>Le doglianze sono infondate.</p>
<p>Più precisamente, con il primo motivo la F. ha denunciato l&#8217;insussistenza del presupposto idoneo a legittimare la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno.</p>
<p>Secondo la ricorrente, infatti, detto presupposto dovrebbe essere individuato nell&#8217;impossibilità per il destinatario del provvedimento di curare i propri interessi, impossibilità che nella specie non sarebbe configurabile, essendo viceversa ravvisabile soltanto l&#8217;eventualità che gli atti dispositivi posti in essere potessero determinare effetti pregiudizievoli per il suo patrimonio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rilievo è tuttavia privo di pregio atteso che, come ha correttamente osservato la Corte di Appello, <span style="text-decoration: underline;"><strong>l&#8217;amministrazione di sostegno non presuppone necessariamente l&#8217;accertamento di una condizione di infermità di mente, ma contempla anche l’ipotesi che sia riscontrata una menomazione fisica o psichica della persona sottoposta ad esame, che determini, pur se in ipotesi temporaneamente o parzialmente, una incapacità nella cura dei propri interessi.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ed è proprio questa la situazione riscontrata nel caso in esame dalla Corte di Appello, che per l&#8217;appunto ha ritenuto che la F. , pur essendo &#8220;in possesso di facoltà cognitive solo lievemente compromesse&#8221; versasse in una condizione di dipendenza psicologica nei confronti di M..L.S. , in cui favore si era &#8220;spogliata di tutti i suoi beni, passando da una situazione di agiatezza ad una di sostanziale povertà&#8221; (p. 14).</p>
<p style="text-align: justify;">È dunque in relazione alla ingiustificata influenza esercitata da L.S. nei confronti della donna che la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha ravvisato dapprima l&#8217;incapacità della donna di avere la corretta percezione delle ricadute sul suo patrimonio degli atti di gestione posti in essere, e quindi la necessità di neutralizzare gli eventuali effetti pregiudizievoli che si sarebbero potuti determinare, con la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno.</p>
<p style="text-align: justify;">Per di più non sembra inutile rilevare che il profilo relativo all&#8217;affermata dipendenza psicologica della F. nei confronti del L.S. , e le conseguenze dalla stessa derivanti, non sono stati oggetto di specifica impugnazione, essendosi la ricorrente limitata a negare di essere impossibilitata a curare i propri interessi invocando, a sostegno del proprio assunto, gli accertamenti tecnici che avrebbero deposto nel senso di una contenuta compromissione delle facoltà cognitive, tali cioè da non darluogo all&#8217;impossibilità di gestione prevista dall&#8217;art. 404 c.c..</p>
<p style="text-align: justify;">Ad identiche conclusioni di infondatezza deve poi pervenirsi per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione, incentrato sulla valorizzazione degli esiti della perizia eseguita nel giudizio penale promosso nei confronti del L.S. , per circonvenzione di incapaci.<br />
Secondo la F., infatti, la Corte avrebbe errato nel tener conto del detto accertamento, per essere diversi i parametri valutativi da adottare in sede penale e in quella civile ai fini di stabilire le capacità cognitive del soggetto meritevole di protezione.<br />
Il giudizio, tuttavia, non può essere condiviso.<br />
Ed invero in proposito occorre precisare che la Corte di Appello non ha acquisito acriticamente le risultanze degli accertamenti svolti nel corso del giudizio penale (relazione prof. Freilone), ma ne ha piuttosto apprezzato gli esiti alla luce delle conside<br />
razioni svolte dal consulente tecnico nominato in sede civile (dr. M. ), evidenziando in particolare come le conclusioni dei due consulenti (ulteriormente confortate anche dalla relazione del consulente tecnico del P.M., Dott. G.D.L.) fossero sostanzialmente coincidenti e come entrambi, per la parte di specifico interesse, avessero &#8220;colto nel rapporto tra la F. ed i L.S. l&#8217;aspetto più delicato della situazione psichica della periziata,<br />
poiché è in esso che per lo più la F. manifesta una caduta del livello<br />
di critica&#8221; (p. 12).</p>
<p style="text-align: justify;">È infine inammissibile il terzo motivo di ricorso, con il quale la F. ha denunciato vizio di<br />
motivazione con riferimento all&#8217;affermata legittimità della nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, poiché la Corte di Appello ha motivato adeguatamente in ordine all&#8217;assenza di lucidità che sarebbe riscontrabile nei comportamenti tenuti dalla ricorrente nei confronti del L.S. , evidenziando in particolare i diversi atti di disposizione patrimoniale posti in essere in ristretto arco temporale, gli esiti (di sostanziale povertà) che da essi erano derivati, la totale assenza di criticità relativamente alle pregiudizievoli iniziative adottate.<br />
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.</p>
</blockquote>
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		<title>ADS: insufficienza della Psicosi – non vale sillogismo “Psicosi = pericolosità”</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 22:35:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie mentali]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina Amministratore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>MALATTIA PSICHIATRICA NON VUOL DIRE INCAPACITA' GIURIDICA. Interessante provvedimento del Tribunale di Varese, a firma del Giudice tutelare Giuseppe Buffone, che affronta e risolve la questione aperta fra patologia psichiatrica e Amministrazione di sostegno.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">MALATTIA PSICHIATRICA NON VUOL DIRE INCAPACITA&#8217; GIURIDICA</span></h2>
</blockquote>
<p><div id="attachment_1102" style="width: 160px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/psicosi.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1102" class="size-thumbnail wp-image-1102" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/psicosi-150x150.jpg" alt="ADS &amp; psicosi" width="150" height="150" /></a><p id="caption-attachment-1102" class="wp-caption-text">ADS &amp; psicosi</p></div></p>
<p style="text-align: justify;">Interessante provvedimento del Tribunale di Varese, Ufficio Vol. Giur.: un decreto del 28 giugno 2012  a firma del Giudice tutelare, Giuseppe Buffone, che affronta e risolve la questione aperta fra patologia psichiatrica e Amministrazione di sostegno.</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio che viene per la prima volta enucleato da un Giudice Tutelare afferma che <strong>un paziente seppur “malato” a causa di un disturbo psichiatrico non è necessariamente da confinare entro i limiti di una misura di protezione giuridica</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice precisa con fermezza che, altrimenti, avviare una amministrazione di sostegno al solo comparire di taluni disturbi psichiatrici nel paziente equivarrebbe ad alimentare un pregiudizio che è agli antipodi dell&#8217;istituto dell&#8217;amministrazione di sostegno.</p>
<p style="text-align: justify;">Anzi, la procedura  di sostegno avviata in tale situazione andrebbe persino ad alimentare le conseguenze negative che derivano dallo «stigma» ovvero l’insieme di pregiudizi sociali e preconcetti che circondano la malattia mentale e che già limitano il paziente nella sua realizzazione personale e nel percorso terapeutico.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà il Giudice va pure oltre la risoluzione della vicenda di causa affrontando la stessa concezione dogmatica dell&#8217;istituto: si deve così prendere atto che non accettare pienamente il principio di questa sentenza varrebbe ad accettare che l’amministrazione di sostegno sia come un “ammortizzatore sociale”, come forse troppi vorrebbero.</p>
<p style="text-align: justify;">Di seguito riportiamo per estesa la motivazione del decreto.</p>
<p style="text-align: justify;">Alberto Vigani</p>
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<blockquote><p>&#8230; omissis &#8230;.</p>
<p>Rileva e Osserva quanto segue</p>
<p>I dati salienti relativi alla persona da proteggere sono i seguenti: la beneficianda è titolare di pensione INPS di circa 770,87 euro e non risulta titolare di immobili o altri patrimoni. Vive autonomamente in appartamento condotto in locazione. E’ capace di sottoscrivere gli atti giudiziali e di esprimere il proprio convincimento circa le attività da svolgere nel suo interesse: tant’è che nell’odierno processo, ella è stata capace di stipulare un contratto di patrocinio con l’Avv. &#8230; &#8230;. e di costituirsi in giudizio per resistere al ricorso, promosso dai familiari.</p>
<p>A livello clinico, la beneficianda segnala di sottoporsi spontaneamente a trattamento farmacologico dal 2010, a causa di una psicosi paranoidea con disturbi comportamentali.</p>
<p>La parte ricorrente richiede l’amministrazione di sostegno perché la beneficiaria non<br />
sarebbe in grado di assumere decisioni consapevoli in modo autonomo, per quanto concerne in particolare la gestione del denaro.</p>
<p>La parte ricorrente descrive e allega bene e sufficientemente il quadro patologico della beneficiaria ma nulla prova quanto alla eventuale incidenza negativa dello stesso sulla sua capacità di gestire le sue sostanze. Circostanza che, invero, secondo un ragionamento inferenziale, appare smentita: con una minima pensione di euro 770, detratto il canone di locazione, e le spese vive, non escluse quelle mediche, è difficile ipotizzare un patrimonio così pingue da consentire nocumento (non allegato: es. uno sfratto, una bolletta non<br />
pagata, etc..).</p>
<p>In sede di esame, inoltre, la beneficiaria è risultata bene in grado di colloquiare e di esternare le proprie volontà.</p>
<p>Il ricorso va rigettato.</p>
<p>Giova ricordare che il termine “psicotico” ha ricevuto una quantità di soluzioni differenti, nessuna delle quali ha raggiunto un’accettazione universale. Il termine è stato precedentemente definito come una perdita dei confini dell’io o una compromissione importante della capacità di esame della realtà. Nel DSM-IV-TR, il termine, in senso meno restrittivo, è riferito alle situazioni in cui il paziente avverte deliri, allucinazioni rilevanti e, in genere, esperienze allucinatorie (v. DSM–IV–TR, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali). Il fatto che un paziente sia “malato” a causa di un disturbo psichiatrico non è elemento sufficiente per confinarlo entro i limiti di una misura di protezione giuridica.</p>
<p>Giova ricordare che, originariamente, la malattia mentale veniva addirittura associata ad una eziogenesi sovrannaturale, divina o demoniaca e che, nelle prime catalogazioni europee, non vi era nessuna remora ad utilizzare il termine «pazzi» o «deficienti mentali».</p>
<p>Ancora oggi, il malato psichiatrico accusa le conseguenze negative che derivano dallo «stigma» ovvero l’insieme di pregiudizi sociali e preconcetti che circondano la malattia mentale, specie nei rapporti interpersonali e relazionali, e creano una sorta di “marchio” invisibile attorno al paziente, visto – sovente e senza ragione – come socialmente pericoloso, aggressivo o non curabile. Il termine stigma, insomma, tende ad indicare un’etichetta negativa attribuita indistintamente ad un malato psichiatrico,  una discriminazione basata sul pregiudizio nei suoi confronti. Le convinzioni alla base dello stigma non riconoscono che persone sofferenti di disturbi mentali, se adeguatamente curate, possono recuperare capacità intellettive e razionali compatibili con una vita sociale attiva e produttiva: esse, purtroppo, sono anche alla base di gravi effetti “indiretti” sulla vita stessa del paziente. Infatti, “il malato, in fuga dalla propria condizione per timore dello stigma”, non riesce a migliorare e si isola, peggiorando il proprio stato di esclusione e rafforzando il pregiudizio stesso. Ecco perché, in realtà, lo stigma permea ad ogni effetto nell’ambito del trattamento terapeutico, quale elemento (variabile ma in genere mai assente) che incide sul benessere psico &#8211; fisico del portatore della patologia, potendo, ad esempio, essere un agente stressante che pregiudica o limita gli effetti benefici di un trattamento terapeutico. Lo stigma tende a creare un impoverimento dei rapporti personali del malato e, soprattutto, la sua alienazione dal contesto sociale, cosicché i danni alla persona derivano non dalla patologia ma, paradossalmente, dal modo in cui la società<br />
la ripudia, la stigmatizza.</p>
<p>Ebbene, <strong>istituire una amministrazione di sostegno per il solo fatto che il paziente accusa un disturbo psichiatrico equivarrebbe ad alimentare lo stigma che, al contrario, la ratio istitutiva dell’ADS mirava a demolire completamente. Non solo: il rischio è quello di trasformare l’amministrazione di sostegno di un “ammortizzatore sociale”</strong>, come taluno ha scritto.</p>
<p>Vi è, poi, altro.</p>
<p>In linea con la giurisprudenza di altri uffici Tutelari (v. Trib. Busto Arsizio, sez. Gallarate, decreto 12 ottobre 2011, g.t. V. Conforti), reputa questo giudice che <strong>l’attivazione di una</strong><br />
<strong> figura di protezione presupponga, nell&#8217;accertato riscontro di una disabilità latu sensu intesa del beneficiario, che vi siano effettivi ed attuali bisogni cui far fronte e che a tal fine non soccorra già un&#8217;idonea rete familiare</strong>, ove non sussistono conflitti ovvero dubbi sul perseguimento degli esclusivi interessi del soggetto debole da parte del contesto familiare che lo assiste, anche svolgendo talune incombenze per suo conto; pertanto, <strong>la nomina di un amministratore di sostegno non è necessaria ed opportuna in ogni situazione di &#8220;incapacità&#8221; ma impone piuttosto una valutazione della complessiva situazione della </strong><strong>persona in difficoltà.</strong></p>
<p>D’altronde appare conforme alla lettera ed allo spirito della legge istitutiva dell&#8217;amministrazione di sostegno attingere a questa misura protettiva quando ve ne sia un concreto e soprattutto attuale bisogno, non potendosi accedere a domande presentate per la mera e futura eventualità del venir meno di un sistema di protezione spontaneo.</p>
<p>Quando si ravvisa l&#8217;esistenza di rapporti familiari e/o socio assistenziali tali da potersi considerare validi meccanismi di supporto e di assistenza del soggetto debole assimilabili di fatto alla figura di un amministratore di sostegno non occorre, a parere del decidente, una necessaria formalizzazione del ruolo da parte del Giudice Tutelare con decreto; <strong>a meno che, ma non è questa l&#8217;evenienza portata all&#8217;attenzione del Giudice, non emergano elementi tali da far ritenere opportuno un controllo del GT ovvero vi siano specifiche esigenze dell&#8217;interessato che le figure garanti di un sostegno di fatto non possano porre in essere se non con l&#8217;istituzionalizzazione del ruolo</strong> da parte del Tribunale.</p>
<p>In tal senso si è espressa una parte della giurisprudenza di merito proprio evidenziando che &#8220;la necessità di un amministratore di sostegno sempre e in ciascuna situazione di bisogno comporta una necessaria &#8220;istituzionalizzazione&#8221; di ogni figura di &#8220;assistente&#8221; e tradisce la lettera e lo spirito della legge. In altri termini, l’avvio del procedimento sempre e comunque, senza un&#8217;articolata valutazione della situazione della persona in difficoltà rischia poi di alla rgare a dismisura l&#8217;ambito di concreta applicazione dell&#8217;istituto, sino a renderlo praticamente inefficace perché in concreto non gestibile nei tempi e nei modi previsti dal legislatore&#8230;..&#8221; (Tribunale Trieste decreto 24 gennaio 2006; cfr anche Tribunale di Trieste 5 ottobre 2006 ; Tribunale di Trieste 23 maggio 2008).</p>
<p>Ciò detto, nel caso di specie, come già rilevato, <strong>non si ravvisano gli estremi ed i presupposti per l’amministrazione di sostegno</strong>:</p>
<p>a) quanto alla complessità delle attività da svolgere, come visto, la ricorrente gode di un patrimonio minimo che risulta impiegare in modo corretto.</p>
<p>b) quanto alle potenzialità (auto o etero) lesiva dell’incapace, sono del tutto assenti nel caso di specie e la beneficiaria è soggetto collaborante e dialogante;</p>
<p>c) quanto alla eventuale adeguatezza in concreto dell’amministrazione di sostegno, nel caso di specie, all’esito dell’esame, non se ne vede la necessità e, anzi, istituzionalizzando l’attuale rete di protezione, il rischio è quello di pregiudicare il buon funzionamento di una assistenza che, allo stato efficace, non priva la beneficiaria di sfere di autonomia giuridica.</p>
<p>Conclusioni diverse potevano essere rassegnate in presenza di oggettivi impasse alla<br />
espressione dell’autonomia del soggetto debole: già quanto può ritenersi accada, ad esempio, per la persona vulnerabile che non sia più in grado di firmare o che versi in uno stato di completo disorientamento spazio &#8211; temporale. In altri termini, in conformità al dato legislativo, la misura di protezione deve sopperire a lacune nella sfera di autonomia del soggetto non colmate dalla fisiologica e naturale rete di protezione rappresentata dagli affetti o dalle misure di assistenza sociale. Occorre non dimenticare, insomma, che qualunque misura di protezione, anche quella più lieve, costituisce pur sempre una limitazione della persona e, come tale, va applicata<br />
sempre secondo il criterio della residualità (dove, cioè, altre misure non limitative non possano rivelarsi utili).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>letti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ., 720 &#8211; bis c.p.c.</p>
<p><strong>Rigetta il ricorso</strong></p>
<p>Si comunichi<br />
Varese lì 28 giugno 2012<br />
Il Giudice Tutelare<br />
dott. Giuseppe Buffone</p></blockquote>
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		<title>Lieve ritardo cognitivo e fragilità psicologica di fondo: fondamento per la nomina dell&#8217;Amministrazione di sostegno</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 22:40:19 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
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		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Anche un ritardo cognitivo e la fragilità psicologica possono fondare un ricorso per la nomina dell'Amministrazione di sostegno, lo ha precisato il Tribunale Reggio Emilia, sez. II, sentenza 24.5.2006.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">Lieve ritardo cognitivo e fragilità psicologica, l&#8217;amministrazione di sostegno serve anche per il ritardo mentale?</span></h1>
<p><div id="attachment_2424" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2424" class="wp-image-2424 size-medium" title="Lieve ritardo cognitivo e fragilità psicologica " src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-300x74.jpg" alt="Lieve ritardo cognitivo e fragilità psicologica " width="300" height="74" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-300x74.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-1024x252.jpg 1024w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-768x189.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1.jpg 1260w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2424" class="wp-caption-text">Lieve ritardo cognitivo e fragilità psicologica</p></div></p>
<p style="text-align: justify;">Sì, Anche un ritardo cognitivo e la fragilità psicologica possono fondare un ricorso per la nomina dell&#8217;Amministrazione di sostegno, lo ha precisato il Tribunale Reggio Emilia, sez. II, sentenza 24.5.2006.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Reggio Emilia dispone la nomina di un amministratore di sostegno a favore di una giovine donna affetta da “lieve ritardo cognitivo” e “fragilità psicologica di fondo”, anche se in presenza di un quadro evolutivo e di progressione, poiché tali patologie mentali non pregiudicano in modo massivo la capacità di agire dell&#8217;interessata ma, comunque, la palesano parzialmente incapace di provvedere ai propri interessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Esaminata la situazione familiare del soggetto, convivente con la zia ed il cugino, senza più contatti con la madre naturale, già inabilitata, il giudice tutelare ha ritenuto che l’amministrazione di sostegno sia l’istituto atto a assicurare il necessario supporto alla ragazza.</p>
<p style="text-align: justify;">I poteri dell&#8217;amministratore di sostegno vengono qui circoscritti agli atti di natura patrimoniale ed al consentire all&#8217;ADS di essere guida alla giovine donna per sostenerla nel processo di maturazione ed avviarla al mondo del lavoro. Per questa ragione viene disposto che la beneficiaria possa compiere da sola, senza rappresentanza o assistenza alcuna, gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, nonché quelli per i quali non sia espressamente prevista l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.</p>
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<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Reggio Emilia ha quindi nominato amministratore di sostegno proprio la persona che ha l&#8217;affidamento della ragazza con in carico a termine (5 anni) e con poteri di mera assistenza.</p>
<div><strong>Avv. Alberto Vigani</strong></div>
<blockquote>
<div style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Reggio Emilia</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>Seconda Sezione</strong></div>
<p style="text-align: center;"><strong>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</strong></p>
<div style="text-align: justify;">(decreto di apertura della procedura di amministrazione di sostegno e di nomina dell’amministratore – articoli 404, 405, 407, 408, 411 del codice civile, 720-bis del codice di procedura civile)</div>
<p style="text-align: justify;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Il giudice tutelare</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nel procedimento in camera di consiglio iscritto al n°793/2006 R.G.N.C., sciogliendo la riserva, ha emesso il seguente</p>
<p style="text-align: justify;">DECRETO</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il ricorso presentato dal P.M., volto all’apertura della procedura di amministrazione di sostegno in favore di B. Stella, su segnalazione del Servizio Sociale del Comune di Reggio Emilia;</p>
<p style="text-align: justify;">esaminati gli atti ed i documenti del presente procedimento, le conclusioni del P.M. ricorrente, nonché gli atti della procedura di curatela (n. 197/1996 Reg, Curatele) in favore di B. Eralda, madre di B. Stella;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto:</p>
<p style="text-align: justify;">che B. Stella, nata a Reggio Emilia, il XXXX, residente in Cavriago (R.E.), in XXXXX, presso l’abitazione di L. Giorgio e M. Ramona, già affidatari della medesima, in forza di decreto del Tribunale dei Minorenni di Bologna del 17.09.1995, seguita dal Dipartimento di Psicologia Clinica dell’A.U.S.L. di Reggio Emilia, si trova nell’impossibilità parziale di provvedere adeguatamente ai propri interessi, per effetto di “lieve ritardo cognitivo” e da “fragilità psicologica di fondo”, tuttora sussistente, nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, tali da comportare una “personalità emotivamente instabile” in base a quanto si evince dalla segnalazione del Servizio Sociale del Comune di Reggio Emilia;</p>
<p style="text-align: justify;">che tale situazione è stata confermata, oltre che dall’esame della beneficiaria, svoltosi all’udienza del 18.05.2006, anche dalle informazioni assunte in udienza da B. Regina e B. Marco (rispettivamente zia e cugino della beneficiaria) dal dott. L. Enrico, curatore di B. Eralda (madre della stessa B. Stella) e dai predetti L. Giorgio e M. Ramona, presso i quali la beneficiaria vive tuttora, considerandoli propri genitori &#8211; persone che risultano essersi presi cura di lei, a seguito dell’affidamento disposto dal Tribunale dei Minorenni – con il contributo al mantenimento prestato dapprima dal Servizio Sociale ed, in seguito, in base a quanto previsto dal provvedimento emesso da questo Giudice Tutelare in data 29.11.2005, nella procedura di curatela n. 1047 Reg. Curatele, dalla predetta B. Eralda, inabilitata, attraverso il suo curatore dott. Enrico L.;</p>
<p style="text-align: justify;">che, in effetti, dall’espletato esame della beneficiaria, ormai maggiorenne, è emerso che la stessa frequenta l’ultimo anno scolastico di un istituto professionale (con programmazione didattica differenziata), svolge attività di volontariato, ha un intenso legame affettivo con la famiglia cui era stata affidata e presso la quale vive tuttora, non avendo, ormai da tempo, rapporti con la madre B. Eralda (affetta da depressione ed dichiarata inabilitata con sentenza n. 701/1997, emessa da questo Tribunale in data 01.07.1997) e necessita evidentemente, tuttora, pur mostrando un discreto livello di consapevolezza dei propri bisogni e della propria condizione, di una figura di riferimento, di propria fiducia ed in grado di rapportarsi con la sua personalità, che possa sostenerla, indirizzarla e coadiuvarla nell’assumere le proprie decisioni e nelle relazioni sociali, nel far fronte, in generale, proprie esigenze di vita, anche di natura patrimoniale, nonché nel proseguire il proprio percorso formativo, in vista di un futuro inserimento nel mondo del lavoro, obiettivo in relazione al quale ha mostrato consapevole ed apprezzabile interesse;</p>
<p style="text-align: justify;">che, pertanto, risultano integrati i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno in favore della beneficiaria, a norma degli art. 404 e segg. c.c., ravvisandosi l’esigenza di tutela della persona per la cura dei suoi interessi, che costituisce la ratio dell’istituto, secondo le modalità ed i criteri indicati nel dispositivo;</p>
<p style="text-align: justify;">che, in base alle informazioni acquisite al giudizio, il patrimonio della beneficiaria non risulta composto da beni mobili, immobili o da valori mobiliari, bensì soltanto della titolarità di un contributo al mantenimento (pari ad € 300,00 mensili), che il curatore dott. L. Enrico è stato autorizzato a corrispondere a B. Stella, per conto della di lei madre inabilitata, in virtù del predetto provvedimento emesso da questo Giudice Tutelare in data 29.11.2005, contributo che, tuttavia, non risulta essere ancora stato materialmente versato, pur essendo stato, all’uopo accantonato e reso disponibile, in base alla dichiarazione resa dal predetto curatore di B. Eralda;</p>
<p style="text-align: justify;">che, visto l’art. 408 c.c. e stante la mancanza di altri prossimi congiunti che si siano resi disponibili (risultando il padre deceduto), sono ravvisabili nella specie giusti motivi per non designare all’ufficio di amministratore di sostegno la madre, già inabilitata, della beneficiaria (tenuto conto del suo stato di infermità) all’ufficio di amministratore di sostegno, potendo tale incarico essere conferito a L. Giorgio, già affidatario di B. Stella, nato a Reggio Emilia, il 11.02.1951, residente in Reggio Emilia, in Via Vezzani n. 6, trattandosi di persona con la stessa convivente, che già risulta essersi preso cura della medesima (unitamente alla di lui coniuge M. Ramona) e che ha mostrato adeguata consapevolezza, in sede di udienza, della responsabilità implicata dal ruolo da assumere;</p>
<p style="text-align: justify;">che, avuto riguardo a tutte le circostanze emerse in sede di istruttoria sommaria ed alle esigenze di protezione in concreto ravvisabili, la durata dell’incarico può essere determinata, allo stato, in anni 5 (cinque) – fatta salva futura valutazione in ordine alla permanenza dei presupposti della procedura – e deve avere ad oggetto &#8211; con attribuzione all’amministratore di sostegno di poteri di mera assistenza &#8211; la cura della persona della beneficiaria ed il soddisfacimento delle sue esigenze di vita, il controllo e la vigilanza in relazione ad interventi e/o prescrizioni terapeutiche e/o riabilitative, l’attività di ordinaria e straordinaria amministrazione del suo patrimonio (beni mobili, valori mobiliari, immobili e crediti) &#8211; previa autorizzazione di questo Giudice Tutelare quanto alle operazioni di amministrazione straordinaria – la eventuale gestione dei rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali, con le Pubbliche Amministrazioni, con istituti di credito e compagnie assicurative, nonché l’attività relativa alla partecipazione della beneficiaria, ove dovesse occorrere, a controversie giudiziali, dinanzi ad organi di giustizia, sia ordinari che speciali, fatto salvo l’obbligo di rappresentare eventuali situazioni di conflitto di interessi, qualora dovessero configurarsi;</p>
<p style="text-align: justify;">che l’ammontare delle spese ordinariamente occorrenti per le esigenze di vita della beneficiaria non risulta ancora compiutamente quantificato, potendosi, allo stato, il limite periodico delle spese che l’amministratore di sostegno può essere autorizzato ad effettuare con l’utilizzo delle somme di denaro nella disponibilità della beneficiaria (ivi incluso il summenzionato contributo al mantenimento che il curatore della madre di quest’ultima è stato autorizzato a corrispondere, pari, allo stato, ad € 300,00) essere prudenzialmente determinato in € 1.000,00, fatta salva più puntuale verifica ed eventuale variazione nel corso della procedura, in ipotesi di mutamento delle circostanze o di nuovi elementi di valutazione;</p>
<p style="text-align: justify;">che appare opportuno disporre, sin da ora, che l’amministratore di sostegno provveda ad assistere B. Stella nelle operazioni occorrenti per aprire un conto corrente ovvero un libretto di deposito bancario e/o postale, intestato esclusivamente alla beneficiaria medesima, provvedendo a che le somme accantonate, versate o che verranno corrisposte in futuro dalla di lei madre B. Eralda e/o dal suo curatore, nonché eventuali emolumenti pensionistici e/o assistenziali e qualsiasi altra disponibilità liquida di cui la stessa è o dovesse divenire titolare in futuro vengano depositati e/o accreditati su tale conto o libretto, affinchè dette somme vengano utilizzate per far fronte alle spese occorrenti per la cura della sua persona, alle sue esigenze di mantenimento, di istruzione, di formazione, ricreative, sportive, terapeutiche e di vita in generale, in modo da consentire una più adeguata e verificabile amministrazione del suo patrimonio;</p>
<p style="text-align: justify;">che, ai fini dell’espletamento dell’incarico, l’amministratore di sostegno provveda a consultare e tenere informata delle attività e delle determinazioni necessarie la beneficiaria, tenendo adeguatamente conto della sua volontà, relazionandosi, altresì, con la di lei madre B. Stella, con il suo curatore dott. Enrico L. e, ove dovesse occorrere, con il Servizio Sociale, riferendo a questo Giudice Tutelare in ordine alle circostanze, anche sopravvenute, ritenute rilevanti, mediante la relazione periodica da presentare all’ufficio o con apposita nota o istanza, in caso di urgenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le conformi conclusioni del Pubblico Ministero ricorrente in atti;</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">a definizione del giudizio camerale, così provvede:</p>
<p style="text-align: justify;">I) -. dichiara aperta la procedura di amministrazione di sostegno in favore di B. Stella, nata a Reggio Emilia, il XXXXX, residente in Reggio Emilia, Via XXX;</p>
<p style="text-align: justify;">II). &#8211; nomina amministratore di sostegno di B. Stella L. Giorgio, già affidatario della stessa e con la medesima convivente, nato a Reggio Emilia, il XXXX, residente in Reggio Emilia, in Via XXXXX;</p>
<p style="text-align: justify;">III).- dispone che, allo stato, l’incarico abbia durata di anni 5 (cinque);</p>
<p style="text-align: justify;">IV) &#8211; dispone che l’incarico abbia il seguente oggetto, con attribuzione all’amministratore di sostegno nominato di poteri di mera assistenza della beneficiaria:</p>
<p style="text-align: justify;">1) riscossione e gestione delle somme accantonate, versate o che verranno corrisposte in futuro, a titolo di contributo al mantenimento, da parte di B. Eralda (madre della beneficiaria) mediante l’assistenza del suo curatore, di eventuali emolumenti pensionistici e/o assistenziali, dei valori mobiliari e delle altre disponibilità liquide di cui è attualmente – o dovesse divenire in futuro &#8211; titolare la beneficiaria – a tal fine relazionandosi, in particolare, per quanto dovesse occorrere, con la predetta B. Eralda e con il suo curatore, con facoltà di rilasciare quietanza a fronte dei pagamenti percepiti, ove occorra, con firma congiunta della beneficiaria;</p>
<p style="text-align: justify;">2) utilizzo delle suddette somme, con facoltà di prelievo, per provvedere alle esigenze di mantenimento, la cura, di istruzione, di formazione, ricreative, sportive, terapeutiche e di vita in generale della beneficiaria e per l’ordinaria amministrazione dei suoi beni;</p>
<p style="text-align: justify;">3) apertura di un conto corrente o di un libretto di deposito postale o bancario, intestato esclusivamente alla beneficiaria, sul quale far confluire o accreditare le somme erogate dalla di lei madre B. Eralda, anche a mezzo del suo curatore, eventuali emolumenti pensionistici ed assistenziali ed, in generale, le disponibilità liquide di cui B. Stella sia o dovesse divenire in futuro, titolare,</p>
<p style="text-align: justify;">4) amministrazione del patrimonio della beneficiaria (beni mobili, immobili, crediti e valori mobiliari di ogni genere), sia ordinaria che straordinaria, quest’ultima previa autorizzazione da parte di questo Giudice Tutelare, secondo quanto previsto dalla legge, con particolare riferimento agli atti previsti dagli artt. 411, 374, 375 e 376 c.c.;</p>
<p style="text-align: justify;">5) eventuale presentazione di istanze presso uffici della Pubblica Amministrazione volte all’ottenimento di sussidi e provvidenze economici, sanitari, pensionistici ed assistenziali in favore della beneficiaria;</p>
<p style="text-align: justify;">6) eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi e di atti di natura fiscale;</p>
<p style="text-align: justify;">7) controllo e vigilanza in relazione ad interventi e/o prescrizioni terapeutiche e/o riabilitative;</p>
<p style="text-align: justify;">8) costituzione e gestione di eventuali rapporti contrattuali con compagnie di assicurazione, in particolare in relazione alla sottoscrizione di polizze di ogni genere, nonché dei rapporti con tutte le Pubbliche Amministrazioni, anche attinenti al pagamento di imposte e tasse, nonché al fine di agire e resistere in giudizio dinanzi ad autorità giudiziarie ordinarie ed amministrative, anche speciali (facoltà quest’ultima condizionata all’autorizzazione del Giudice Tutelare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 411, 374 e 375 c.c.), fatto salvo l’obbligo di segnalare a questo Giudice Tutelare eventuali situazioni integranti conflitto di interessi, anche con riguardo alle attività relative all’amministrazione del patrimonio;</p>
<p style="text-align: justify;">V) dispone che la beneficiaria possa compiere da sola, senza rappresentanza o assistenza alcuna, gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, a norma dell’art. 409, comma 2 c.c., nonché, in generale, quelli per i quali non sia espressamente prevista l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno in forza del presente decreto;</p>
<p style="text-align: justify;">VI) – fissa, allo stato, in € 1.000,00 mensili il limite periodico massimo di spesa che l’amministratore può sostenere con utilizzo delle somme di cui la beneficiaria ha la disponibilità, in ogni caso alle condizioni e con le modalità previste nel presente provvedimento;</p>
<p style="text-align: justify;">VIII) – dispone &#8211; visti gli art. 411 e 380 c.c., -che l’amministratore depositi in Cancelleria una relazione annuale relativa all’attività svolta, alle condizioni di vita personale e sociale della beneficiaria, nonché alla contabilità dell’amministrazione, la prima entro il mese di novembre di ogni anno, a decorrere da quello corrente;</p>
<p style="text-align: justify;">IX) – fissa, per la prestazione del giuramento dell’amministratore di sostegno nominato, l’udienza dinanzi a sé (presso l’ufficio 2A.04, piano II del Tribunale) in data 21.06.2006, ad ore 13,00;</p>
<p style="text-align: justify;">X) – visto l’art. 405, comma 7 c.c., manda alla Cancelleria di provvedere immediatamente ad annotare il presente decreto nel registro delle amministrazioni di sostegno e di darne comunicazione, entro dieci giorni, all’ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni a margine dell’atto di nascita della beneficiaria;</p>
<p style="text-align: justify;">XI) &#8211; dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Si comunichi.</p>
<p style="text-align: justify;">Reggio Emilia, 24.05.2006.</p>
<p style="text-align: right;">Il Giudice Tutelare</p>
<p style="text-align: right;">dott. Domenico Provenzano</p>
</blockquote>
<p><strong>Associazione “<span style="color: #ff0000;">Amministratori di Sostegno</span>”</strong></p>
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		<title>Amministrazione di sostegno e testamento: si può fare?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La persona sottoposta ad amministrazione di sostegno può fare testamento? Si dice che se è incapace d’agire, pertanto, è tendenzialmente incapace a testare. Vediamo un caso deciso dal tribunale di Varese.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">IL TESTAMENTO DEL BENEFICIATO NELLA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO</span></h2>
<p><div id="attachment_2424" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2424" class="size-medium wp-image-2424" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-300x74.jpg" alt="Amministrazione di sostegno e testamento" width="300" height="74" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-300x74.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-1024x252.jpg 1024w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-768x189.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1.jpg 1260w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2424" class="wp-caption-text">Amministrazione di sostegno e testamento</p></div></p>
<p style="text-align: justify;">Certo è facile comprendere che una delle diminuzioni dell&#8217;autonomia della persona siano da ricondursi appunto al progredire dell&#8217;età. Con il sopraggiungere della vecchiaia aumentano infatti le patologie che inibiscono la piena ed indipendente determinazione del soggetto, purtroppo spesso anche confliggendo con il potenziale suo desiderio di voler disporre per la distribuzione del suo patrimonio dopo la sua morte (per info sull&#8217;argomento rinvio al sito <a title="Come fare testamento? Istruzioni per l'uso." href="http://www.faretestamento.com" target="_blank" rel="noopener">www.faretestamento.com</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;amministratore di sostegno si trova perciò spesso a doversi porre la problematica relativa alla capacità della persona beneficiaria di redigere testamento e ciò con particolare riferimento al fatto che è controversa la piena capacità negoziale in capo al soggetto sottoposto alla procedura di ADS medesima.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto mi pare interessante censire un recentissimo provvedimento del Tribunale di Varese in un caso in cui si ritiene non sia possibile alla beneficiaria testare perché in capo alla stessa difetta la capacità di agire sul piano negoziale, nel senso che ella non comprende il significato giuridico del negozio e non è in grado di volerne coscientemente gli effetti.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">La persona beneficiaria incapace d’agire, pertanto, è tendenzialmente incapace a testare e alla stessa, in caso di accertata utilità della limitazione, deve potersi estendere la preclusione di cui all’art. 591 n. 2 c.c</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, in conclusione, la capacità di testare della beneficiaria deve essere esclusa, in applicazione dell&#8217;indicata norma, applicata all’amministrazione di sostegno sub iudice in forza dell’art. 411, comma IV c.c., rispondendo tale limitazione all’interesse della beneficiaria e sul presupposto che manchi, nella stessa, la capacità di agire in sede negoziale, come accertata nel rituale contraddittorio, anche alla presenza del difensore del soggetto vulnerabile.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</h4>
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<blockquote><p>Trib. Varese, uff. vol. giur., 19 ottobre 2011, g.t. G. Buffone &#8211;</p>
<p style="text-align: center;">“AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TESTARE”</p>
<p style="text-align: center;">D E C R E T O</p>
<p style="text-align: center;">Art. 411, comma IV, c.c., 742 c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione di sostegno in favore della beneficiaria è stata aperta in data 10 maggio 2011, con designazione di un Avvocato del Foro di Varese, come soggetto esterno preposto all’espletamento delle funzioni conferite in qualità di amministratore di sostegno. In quella sede, è sorta la problematica relativa alla capacità della persona beneficiaria di redigere testamento, poiché controversa la piena capacità negoziale in capo alla stessa e tenuto conto di un anomalo susseguirsi di schede testamentarie, prima depositate, poi revocate, ritenuto emersione della influenza indebita di terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">In funzione di una estensione delle limitazioni previste nel decreto originario, questo giudice ha disposto procedersi a Consulenza Tecnica d’Ufficio sulla persona della beneficiaria, al fine, soprattutto, di acclarare se, effettivamente, vi fosse difetto, nella stessa, dei presupposti cognitivi necessari per comprendere il significato giuridico di un testamento e volerne gli effetti, in funzione di una protezione del soggetto vulnerabile, altrimenti a rischio di pregiudicare sé stesso. Nella sua perizia, depositata in data 30 luglio 2011 ed esaminata in apposita udienza con tutte le parti, la Consulente ha concluso affermando che “dagli accertamenti attraverso colloqui clinici, somministrazione testistica (MMSE, Test di Rorschach,) la beneficiaria presenta una patologia identificabile alla luce del DSM IV-TR (disturbo istrionico di personalità) e pertanto vi sono limiti nella sua capacità di intendere e volere; il soggetto non è in grado di effettuare atti di vita quotidiana o di gestione organizzativa adeguati; a parere di questo consulente necessita di una amministrazione di sostegno in quanto il disturbo che la caratterizza la porta ad essere fortemente suggestionabile e condizionabile da figure terze. (…). La beneficiaria non è in grado di agire con capacità negoziale”.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce degli esiti dell’accertamento peritale, condivisibile per il pregio degli accertamenti e per la serietà dei riscontri oggettivi documentali, deve ritenersi che difetti, nella beneficiaria, la capacità di agire sul piano negoziale, nel senso che ella non comprende il significato giuridico del negozio e non è in grado di volerne coscientemente gli effetti.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 411, comma IV, c.c., espressamente prevede che il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l&#8217;amministratore di sostegno, o, come in questo caso, successivamente, possa “disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l&#8217;interdetto o l&#8217;inabilitato, si estendano al beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno, avuto riguardo all&#8217;interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni”. Nell’alveo delle limitazioni prese di mira dalla norma succitata, si colloca la disposizione di cui all’art. 591, comma II, n. 2 c.c. ove il Legislatore ha escluso la capacità di testare in capo all’interdetto per infermità di mente. Trattasi, allora, di enunciato positivo di protezione che, giusta gli artt. 411, 591 c.c., può essere esteso al beneficiario avuto riguardo al suo interesse e a quello preso di mira dalla disposizione applicata.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto a tale ultimo aspetto, la norma di cui al n. 2 del comma II dell’art. 591 c.c. risponde all’esigenza di garantire che il negozio testamentario sia sorretto da piena capacità negoziale, ripudiando l’Ordinamento il movimento patrimoniale (anche jure successionis) viziato da incapacità negoziale del disponente e costituendo la capacità di disporre un “elemento imprescindibile per la delazione testamentaria”, come la Dottrina afferma. Giova ricordare che, secondo gli scritti della manualistica classica, la capacità di disporre per testamento costituisce una estrinsecazione della capacità di agire, essendo il negozio di ultima volontà “l’espressione del diritto di autonomia privata”: ne consegue che incapace a testare è colui il quale non è capace di agire (come conferma l’art. 591, comma II, n. 1, c.c.). Sotto altro aspetto, la norma in esame vuole evitare che la testamentifactio non sia espressione della (valida) volontà dell’adulto vulnerabile ma veicolo, utilizzato da terzi anche in modo illecito, per profittare dei beni dell’incapace. Alla luce dei rilievi che precedono è evidente come la ratio sottesa alla previsione di cui all’art. 591 n. 2 c.c. possa richiedere tutela anche nel regime giuridico dell’amministrazione di sostegno, dove il beneficiario non sia solamente impedito fisicamente o vulnerabile nelle capacità gestionali, ma addirittura incapace d’agire a causa di una patologia invalidante o di un altro stato morboso.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto il primo aspetto (interesse del beneficiario), risponde sempre all’interesse della persona protetta la cautela contro atti negoziali che questa non avrebbe posto, se capace, ovvero dai quali, comunque, non consegue alcuna pratica utilità ma, anzi, può derivare un pregiudizio là dove, ad esempio, per il caso del testamento, in assenza di legittimari, la designazione testamentaria venga fatta ad un terzo estraneo alla famiglia così impedendo la chiamata per Legge dei prossimi parenti. Una scelta de qua può anche tradursi in un terreno pericoloso in cui le relazioni amicali e di compagnia sorgono non per affettività e sincero sentimento di amicizia bensì per ottenere il fine pratico di un lascito ereditario.</p>
<p style="text-align: justify;">La persona beneficiaria incapace d’agire, pertanto, è tendenzialmente incapace a testare e alla stessa, in caso di accertata utilità della limitazione, deve potersi estendere la preclusione di cui all’art. 591 n. 2 c.c. Nel caso di specie, il procedimento giurisdizionale è stato celebrato alla presenza dell’amministratore di sostegno della beneficiaria stessa e, soprattutto, in presenza dell’Avvocato designato da questa, con nomina che questo G.T. ha autorizzato e mantenuto vita. Giova ricordare, infatti, che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25366 del 2006, ha affermato il principio di diritto secondo cui &#8220;il procedimento per la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l&#8217;emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l&#8217;intervento dell&#8217;amministratore; necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell&#8217;interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l&#8217;interdetto o l&#8217;inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio”. Trattasi di principio di diritto che ha trovato l’avallo della giurisprudenza costituzionale (v. Corte cost., ordinanza 19 aprile 2007, n. 128). Da qui la precisa scelta, nell’odierno procedimento, di consentire (e, anzi, favorire) la presenza di un Avvocato ad hoc per la persona vulnerabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, in conclusione, la capacità di testare della beneficiaria deve essere esclusa, in applicazione dell’art. 591, comma II, n. 2 c.c., applicato all’amministrazione di sostegno sub iudice in forza dell’art. 411, comma IV c.c., rispondendo tale limitazione all’interesse della beneficiaria e sul presupposto che manchi, nella stessa, la capacità di agire in sede negoziale, come accertata nel rituale contraddittorio, anche alla presenza del difensore del soggetto vulnerabile.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ vero che certa Dottrina reputa che l’estensione della limitazione prevista per l’interdetto, in materia di testamento, non sia consentita ma trattasi di una opinione che non può essere condivisa: e, infatti, in presenza di una barriera del genere ad una esigenza di protezione dell’incapace, dovrebbe, allora, ritenersi necessaria l’interdizione, nel senso che il Giudice Tutelare, al fine di applicare quelle certe norme di protezione, sarebbe costretto a seguire il percorso interdittivo, così svilendosi la stessa funzionalità dell’amministrazione di sostegno, nel cui ventre si rintraccia una struttura morfologica del tutto adeguata ad assimilare limitazioni e decadenze analoghe a quelle previste a tutela dell’interdetto. Vi è, poi, che “una limitazione alla estensione delle limitazioni” potrebbe tutt’al più reputarsi giustificata per i diritti fondamentali della persona a contenuto non patrimoniale: quanto è accaduto, ad esempio, per il divieto a contrarre matrimonio, previsto dall’art. 85 c.c. per l’interdetto e ritenuto non applicabile al beneficiario (Trib. Varese, Ufficio Volontaria Giurisdizione, decreto 6 ottobre 2009 in Famiglia e Diritto, 2010, 3, 287 e in Giur. Italiana, 2010, IV, 846).</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Letti e applicati gli artt. 411, comma IV, 591, comma II, n. 2, c. c.,</p>
<p style="text-align: justify;">ESCLUDE in capo ad A, nata a …. il ….. 1914, la CAPACITÀ DI TESTARE, in applicazione dell’art. 591, comma II, n. 2 c.c., applicato in forza dell’art. 411, comma IV, c.c. La beneficiaria, pertanto, non potrà redigere testamento, fintanto che perdura lo stato di incapacità e salvo nuovo provvedimento del giudice di revoca o modifica dell’odierno decreto, ex art. 742 c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 405, comma VI, c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">MANDA alla cancelleria per le pubblicità previste dalla Legge</p>
<p style="text-align: justify;">DECRETO immediatamente esecutivo ex art. 741, comma II, c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;">DISPONE che la Cancelleria comunichi l’odierno provvedimento alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Varese lì 19 ottobre 2011</p>
<p style="text-align: justify;">IL GIUDICE TUTELARE</p>
<p style="text-align: justify;">dott. Giuseppe Buffone</p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Associazione “<span style="color: #ff0000;">Amministratori di Sostegno</span>”</strong></p>
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		<title>Amministratore di Sostegno o Interdizione? Continua il dibattito.</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2011/09/continua-il-dibattito-che-contrappone-ads-e-interdizione/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 13:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Interdizione]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie mentali]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Interdizione o Amministratore di sostegno? Distinzione di funzioni e requisiti. Il tribunale di Lamezia Terme torna sulla questione con un decreto che fà discutere limitando l'ADS solo ai casi in cui le questione da affrontare sono di facile risoluzione. La scelta pare non condivisibile: vediamona assieme perchè.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #f00;"><strong>AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO O INTERDIZIONE? VEDIAMO UN&#8217;IPOTESI DI DISTINZIONE DI FUNZIONI E REQUISITI </strong></span></h2>
<p style="text-align: justify;">
<p><div id="attachment_104" style="width: 160px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/stemma_repubblica_italiana_grigio1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-104" class="size-thumbnail wp-image-104" title="Amministratore di Sostegno" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/stemma_repubblica_italiana_grigio1-150x150.jpg" alt="Amministratore di Sostegno" width="150" height="150" /></a><p id="caption-attachment-104" class="wp-caption-text">Amministratore di Sostegno</p></div></p>
<p style="text-align: justify;">Da anni oramai si discute dell&#8217;opportunità, o meno di estendere l&#8217;amministrazione di sostegno a tutte quelle casistiche che vedono comparire particolari debolezze, fisiche o psichiche, in capo ad una persona. Spesso nella fase ultima della sua esistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">I tribunali italiani hanno preso posizioni estremamente poco omogenee, spaziando da un&#8217;applicazione tout court del&#8217;ADS ad ogni possibile patologia situazionale, ovvero dalla prodigalità all&#8217;alzheimer avanzato, sino ad una concezione estremamente meno estesa che limita l&#8217;amministrazione di sostegno all&#8217;esistenza di una residuale capacità di vita e relazione del beneficiato.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale dicotomia ha visto contrapporsi orientamenti giursprudenziali estremamente contrastanti e distribuiti a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale, spesso facendo succedere a pochi chilometri di distanza giurisprudenze opposte (si pensi a Venzia e Padova – a 25 km. L&#8217;una dall&#8217;altra – dove la prima ha cessato di fatto le interdizioni nel 2006 mentre la seconda ritiene ancora oggi l&#8217;ADS meno frequente dell&#8217;interdizione).</p>
<p style="text-align: justify;">Il tema è stato recentemente ripreso dal provvedimento del tribunale lameziano del marzo 2011 che riprende in chiave rafforzativa un discrimen fra i due istituti accennato ancora dalla sentenza Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584.</p>
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<p style="text-align: justify;">Si dice che è da apprezzare la misura dell’amministrazione di sostegno ove l’attività da compiere per la cura dell’interessato si presenti “semplice”, magari per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile o per la semplicità delle operazioni da svolgere, e o ancora per la propensione del beneficiario collaborare all&#8217;attività di sostegno da porre in essere a suo favore.</p>
<p style="text-align: justify;">In tali casi, invero, l&#8217;amministrazione di sostegno si ritiene più appropriata anche per maggiore duttilità che la contraddistingue sul piano dei contenuti, ma anche sul piano etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell&#8217;individuo che essa sottende, facendo salva, in linea di principio, una capacità “minima” del soggetto beneficiato, che può sempre compiere in via autonoma condotte inerenti la sua quotidianità.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente, quando la persona interessata soffra di abituale infermità psichica di gravità tale da renderla incapace di provvedere alle proprie cure, o nel caso in cui l&#8217;attività da svolgere sia ritenuta di significativa complessità (anche sotto il profilo economico &#8211; patrimoniale) o sia necessario escludere il beneficiario dal compiere atti a sé pregiudizievoli (o ad altri), è vista come prioritario l&#8217;istituto dell&#8217;interdizione. Del pari deve dirsi anche quando l&#8217;ADS possa non essere sufficiente a fornire quella tutela della persona debole che si vuole perseguire con la richiesta del provvedimento di limitazione della capacità personale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Alberto Vigani" href="http://www.avvocati.venezia.it/alberto-vigani.html" target="_blank" rel="noopener">Avv. Alberto Vigani</a></p>
<p style="text-align: justify;">Ecco il caso:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Trib. Lamezia Terme</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> Ufficio Volontaria Giurisdizione, decreto 8 marzo 2011</strong></p>
<p style="text-align: justify;">(giudice tutelare, dott.ssa Giusi Ianni)</p>
<p style="text-align: justify;">La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno in favore di M, nato a Lamezia Terme il .. 1968, sulla scorta di una relazione presentata dal Responsabile del Centro Salute Mentale di Lamezia Terme, da cui si evince l’incapacità del M, a causa della patologia che lo affligge (“Psicosi Schizofrenica Grave”), a provvedere alla cura della propria persona e dei propri interessi. Il ricorso non merita accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, l’istruttoria condotta in corso di causa ha senza dubbio confermato la necessità di una misura di protezione in favore del M.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest’ultimo, infatti, risulta essere affetto da una grave forma di psicosi schizofrenica ormai cronicizzata, che lo porta ad un generale atteggiamento di isolamento verso l’esterno, a condotte pericolose verso terzi e verso se stesso, al rifiuto di cure e assistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso, inoltre, risulta vivere in precarie condizioni igieniche, non occupandosi (e non permettendo ad altri di occuparsi) della cura della sua persona e dell’ambiente in cui dimora. A riprova di ciò, il M, in sede di esame, è apparso trasandato, appoggiato sul letto in una stanza maleodorante e invasa da mozziconi di sigarette; la medesima situazione, del resto, si era presentata agli occhi degli operatori socio-sanitari che lo hanno avuto in cura, come dagli stessi confermati in corso di causa (cfr. dichiarazioni del medico G e dell’assistente sociale C). Il M, peraltro, a causa della malattia che lo affligge, risulta essere soggetto pericoloso, tanto da circolare in casa con armi e altri corpi contundenti (anche in sede di esame, sul comodino della stanza del beneficiario erano presenti taglieri e forbici da potatura, come evincibile dal relativo verbale).</p>
<p style="text-align: justify;">Ad aggravare il quadro istruttorio contribuisce il generale rifiuto del M di curare la propria malattia. La madre, infatti, sentita quale informatrice, oltre a confermare l’atteggiamento generalmente aggressivo del figlio, ha dichiarato che il figlio non prende le medicine che gli vengono prescritte, tanto da costringerla ad occultare le medicine stesse nel cibo e nelle bevande.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche l’informatrice GG, dirigente del Centro Salute Mentale occupatasi personalmente del caso, ha messo in evidenza il rifiuto ostinato di terapie psico-farmacologiche da parte del paziente, fonte di grave pericolo per la sua salute e lo stesso M, pur dichiarando di essere consapevole di avere problemi psicologici, ha escluso, in sede di esame, la propria disponibilità al ricovero in una struttura sanitaria, ritenuto, per contro, assolutamente necessario dai medici curanti (cfr. relazione CSM di Lamezia Terme). Tanto premesso, ritiene questo giudice che l’amministrazione di sostegno non sia misura idonea alla protezione del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova osservare al riguardo che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 1 marzo 2010, n. 4866; Cass. 22 aprile 2009, n. 9628; Cass. 12 giugno 2006, n. 13584) e come evincibile sulla base dell&#8217;interpretazione letterale e sistematica del complesso di norme oggi racchiuse sotto il titolo XII del libro primo del codice civile (&#8220;Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia&#8221;), a seguito dell’entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6, l&#8217;interdizione e l&#8217;inabilitazione si presentano quali misure di protezione di carattere residuale, di cui il Tribunale può fare applicazione solo una volta esclusa la possibilità di fare ricorso alla meno afflittiva misura dell’amministrazione di sostegno, che ha quale dichiarata finalità (art. 1 legge 6/2004) quella di &#8220;tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, nell&#8217;espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è, in particolare, chiarito che il criterio distintivo tra l’amministrazione di sostegno e gli altri istituti a tutela dell’incapace è qualitativo e non quantitativo e deve, quindi, essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, tenuto conto della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie, con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l’invocata misura protettiva si mirano a soddisfare, dato il carattere estremamente più duttile dell’amministrazione di sostegno rispetto alle misure dell’interdizione e dell’inabilitazione. L’amministratore di sostegno, infatti, diversamente da quanto accade nel caso della altre misure a protezione dell’incapace, non si sostituisce al rappresentato, ma sceglie “con questo” il suo best interest (Trib. Varese, decreto 6 ottobre 2009). Né la gravità della patologia può avere valenza nel senso di rendere preferibile l’interdizione (cfr., ad esempio, Cass. 22 aprile 2009, n. 9628, che ha cassato la decisione del giudice di merito di optare per l’interdizione a soggetto affetto da esiti di ematoma acuto subdurale e cardiopatia ischemica, pur a fronte di una situazione clinica di totale decadimento cognitivo ed alterazione abituale delle facoltà intellettive e volitive).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò, tuttavia, non significa che a seguito dell’entrata in vigore della legge 6/2004 gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione debbano considerarsi abrogati: come infatti chiarito anche dalla Corte Costituzionale (sentenza 9 dicembre 2005 n. 440) la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l’istituto che, nel caso concreto, garantisca all’incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la possibilità di ricorrere alle più invasive misure dell’inabilitazione o dell’interdizione &#8211; che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l’inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l’interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria – ove ciò risulti assolutamente necessario per la protezione della persona, in una prospettiva di constatata impossibilità di ricorso all’amministrazione di sostegno. A titolo esemplificativo &#8211; e fermo restando che la scelta della misura di protezione più adeguata dipende strettamente da un attento esame delle caratteristiche del caso concreto &#8211; la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la relativa valutazione va ancorata principalmente al tipo di attività che il rappresentante (tutore, curatore o amministratore di sostegno) è chiamato a compiere nell’interesse del beneficiario della misura protettiva, nel senso che deve preferirsi la misura dell’amministrazione di sostegno ove l’attività da compiere per la cura dell’interessato si presenti “semplice”, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l&#8217;attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell&#8217;attività di sostegno nei suoi confronti. A fronte di simili fattispecie, infatti, l&#8217;amministrazione di sostegno appare la misura più adeguata non solo sul piano pratico, in considerazione della maggiore duttilità che la contraddistingue sul piano dei contenuti, ma altresì sul piano etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell&#8217;individuo che essa sottende, facendo salva, in linea di principio,</p>
<p style="text-align: justify;">una contrattualità “minima” del beneficiario, che può compiere autonomamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Se, invece, il soggetto si trovi in condizioni di abituale infermità psichica che lo rendano assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi, perché si tratta di gestire un&#8217;attività di una certa complessità alla luce dell’entità del patrimonio del beneficiario o appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli, nei confronti di sé o altri, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l&#8217;esterno ovvero se, nel caso concreto, l’amministrazione di sostegno non appaia idonea ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, torna ad essere applicabile la misura dell’interdizione (Cass. 13584/2006 cit.). L’ipotesi derogatoria illustrata appare ricorrere nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">L’istruttoria svolta ha, infatti, messo in evidenza come l’amministrazione sarebbe inidonea a prevenire i gravissimi impulsi auto ed etero lesivi del beneficiario, anche alla luce dell’assoluta mancanza di disponibilità del M ad interagire con i terzi, che impedisce un giudizio prognostico positivo su una qualsiasi forma di collaborazione tra il beneficiario e il nominando amministratore.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione di sostegno appare, inoltre, misura di protezione inidonea anche in relazione ai fini per il perseguimento dei quali il ricorso introduttivo è stato presentato. La Procura ricorrente, infatti, sulla base delle relazioni del Centro Salute Mentale di Lamezia Terme, ha invocato la misura dell’ADS con scopi principalmente terapeutici, in quanto il M rifiuta il ricovero volontario per la cura della propria malattia psichica e rifiuta anche di prendere i farmaci che prescrittigli, mettendo così in pericolo se stesso e gli altri. Tale fine certo non potrebbe essere raggiunto con la nomina di un amministratore di sostegno, non potendosi conferire a quest’ultimo il potere di prestare il consenso al trattamento terapeutico in luogo del soggetto che manifesti il suo espresso dissenso.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altra parte, l’inidoneità del M. alla cura dei propri interessi, personali e patrimoniali, appare assoluta e totale, sicché non sarebbe neppure possibile limitare a talune soltanto le attività da compiere nell’interesse del beneficiario, come prescritto, invece, dall’art. 405 c.c. né sarebbe possibile in qualsiasi modo valorizzare la volontà del beneficiario medesimo, con conseguente frustrazione del fine proprio dell’istituto e del criterio qualitativo individuato dalla giurisprudenza di legittimità come discrimine con l’istituto dell’interdizione. Ciò anche alla luce della completa assenza di un’adeguata rete di protezione attorno al M, visto che il padre è molto anziano e malato e la madre si è dichiarata incapace di tenere a bada l’aggressività del figlio.</p>
<p style="text-align: justify;">La richiesta di nomina di un amministratore di sostegno in favore di M va, conclusivamente, allo stato, rigettata. Gli atti vengono nuovamente rimessi alla Procura della Repubblica in sede, affinché quest’ultima valuti l’opportunità della proposizione di un ricorso per l’interdizione del medesimo M.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M. </strong></p>
<p>visti gli artt. 404 e ss c.c., come modificati dalla l. 6/04 e gli artt. 712 e ss. c.p.c.;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RIGETTA </strong></p>
<p style="text-align: justify;">la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno in favore di M Giovanni, nato a Lamezia Terme il 7 maggio 1968;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DISPONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica in sede per le valutazioni di competenza; MANDA alla cancelleria per i relativi adempimenti e per la comunicazione alla Procura ricorrente del presente decreto. Lamezia Terme, 8 marzo 2011</p>
<p>Il giudice tutelare</p>
<p>dott.ssa Giusi Ianni</p>
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		<title>L&#8217;Amministratore di Sostegno non serve a bypassare la volontà del beneficiato</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 15:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie mentali]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Poteri ADS]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'Amministratore di sostegno non deve servire a sostituire la volontà del beneficiato, negandola, dove questa contrastava le scelte terapeutiche del servizio psichiatrico ospedaliero. Il compito dell'ADS non può essere quello di coartare la volontà del soggetto ad ADS per imporgli l'adozione di percorsi terapeutici.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2011/06/lamministratore-di-sostegno-non-serve-a-bypassare-la-volonta-del-beneficiato/">L&#8217;Amministratore di Sostegno non serve a bypassare la volontà del beneficiato</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">L&#8217;ADS non serve a sovrapporsi alla volontà del beneficiato in negazione della stessa</span></h2>
<p><div id="attachment_2424" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2424" class="size-medium wp-image-2424" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-300x74.jpg" alt="Amministratore di Sostegno" width="300" height="74" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-300x74.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-1024x252.jpg 1024w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-768x189.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1.jpg 1260w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2424" class="wp-caption-text">Amministratore di Sostegno</p></div></p>
<p style="text-align: justify;">Do segnalazione di un interessante provvedimento del Giudice monocratico del tribunale veneziano (sezione distaccata di San Donà di Piave) &#8211; dott. Viviana Mele &#8211; che <span style="text-decoration: underline;">rigetta la richiesta di ADS laddove questa era solamente finalizzata a bypassare scelte di rifiuto terapeutico dell&#8217;interessato</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;elemento che caratterizza il provvedimento è costituito dal fatto che , sebbene il ricorso per la nomina dell&#8217;ADS sia stato presentato dal Servizio Psichiatrico dell&#8217;U.L.S.S. N. 10, e quindi da un soggetto particolarmente qualificato ad esprimere valutazioni in ordine alla patologia di cui soffre il soggetto resistente, <strong><span style="text-decoration: underline;">il Giudice ritiene che si deve debba rispettare la volontà del beneficiario il quale, negando la propria condizione di malato, rifiuta ogni conseguente cura</span></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altra parte, il Giudice afferma, e lo si condivide, che la funzione che i ricorrenti vorrebbero assegnare all’Amministratore di Sostegno, consistente sostanzialmente nell’imposizione fisica dell’assunzione del farmaco da parte del beneficiando e nell’impedimento a questi di espellerlo fino al suo completo assorbimento, appartenga al novero delle funzioni che non possono essere demandate ad un Amministratore di Sostegno.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente l&#8217;ADS viene invece nominato perchè possa studiare con il Centro di Salute Mentale un progetto di recupero e di cura per il beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Poichè il beneficiario non ha alcun patrimonio, si ritiene anche che la nomina di ADS sia utile e di suo interesse al fine di presentare istanza per il riconoscimento della pensione di invalidità, e ciò nonostante che il beneficiario abbia il proprio netto rifiuto alla istanza ed alla conseguente visita medica, nonostante le rassicurazioni e le raccomandazioni del giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ciò si può quindi dedurre ancora una volta, se ve ne fosse ancora stato bisogno, che la stella polare di ogni scelta in materia di ADS deve e può essere solo l&#8217;effettivo interesse del beneficiato, tutelando le sue esigenze personali senza mai comprimere aprioristicamente le sue sue possibilità di autodeterminazione e realizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
<p style="text-align: justify;">
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<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI VENEZIA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>SEZIONE DISTACCATA DI SAN DONA’ DI PIAVE</strong></p>
<p>Il Giudice Tutelare,</p>
<p style="text-align: justify;">letto il ricorso presentato da UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10 SERVIZIO PSICHIATRICO per la nomina di un amministratore di sostegno in favore del sig. G. B.;</p>
<p style="text-align: justify;">sentito personalmente il beneficiario e i di lui familiari, nonché le ricorrenti;</p>
<p style="text-align: justify;">esaminata la documentazione prodotta;</p>
<p style="text-align: justify;">sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 16.5.2011,</p>
<p style="text-align: justify;">ha emesso il seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DECRETO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dall’esame del beneficiario, dalla documentazione in atti nonché dalle dichiarazioni raccolte in udienza è risultato che il sig. G. B. non è in grado di provvedere in maniera autonoma alle proprie necessità in quanto è stato colpito da psicosi con manie di persecuzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il beneficiario è, quindi, in uno stato di infermità sia psichica che fisica che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi, di tal ché appare opportuna la nomina di un amministratore di sostegno con compiti di assistenza sia morale che materiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Si evidenzia che il beneficiario nega la propria condizione di malato e rifiuta ogni conseguente cura, negando il consenso per l’assunzione di qualsiasi farmaco. Il giudice tutelare ritiene quindi di dover rispettare la volontà del beneficiario in merito alla scelta sul se curarsi o meno, soprattutto in considerazione del fatto che non sussistono pericoli per l’incolumità del beneficiario. Il sig. G. B. ha invero dichiarato che in passato, quando la madre o i medici gli somministravano i farmaci contro la sua volontà, egli li sputava immediatamente. La funzione che i ricorrenti vorrebbero assegnare all’ADS consisterebbe dunque sostanzialmente nell’imposizione fisica dell’assunzione del farmaco da parte del sig. G. B. e nell’impedimento a questi di espellere il farmaco fino al suo completo assorbimento. Il giudice ritiene che si tratti di funzioni che non possono essere demandate ad un ADS.</p>
<p style="text-align: justify;">È opportuno invece che l’ADS studi con il CSM un progetto di recupero e di cura per il beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Si evidenzia ancora che il beneficiario non ha alcun patrimonio da amministrare, non avendo mai lavorato e non avendo altre fonti di guadagno. Si ritiene che la nomina di ADS sia utile al fine di presentare istanza per il riconoscimento della pensione di invalidità, pur rilevandosi che il beneficiario ha già espresso il proprio netto rifiuto alla istanza ed alla conseguente visita medica, nonostante le rassicurazioni e le raccomandazioni del giudice.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">visto l’art. 405 co. 5 e 6 c.c., in relazione agli artt. 1 L. 6/2004 e 404 c.c., nonché agli artt. 409 e 410 c.c.,</p>
<p style="text-align: justify;">nomina a favore del beneficiario G. B. nato a Eraclea il 11.12.1978 e residente in San Donà (VE) Via Jesolo n. 23, amministratore di sostegno l’avv. M. M., con studio in Jesolo (VE), Via Verona n. 11.</p>
<p style="text-align: justify;">Dà incarico all’amministratore di sostegno di curare e assistere il beneficiario e di compiere in favore dello stesso i seguenti atti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>rappresentare il beneficiario nell’espletamento di ogni adempimento burocratico-amministrativo inerente ai rapporti con enti pubblici o istituti privati, in particolare per ciò che attiene alla presentazione di atti e/o istanze dirette al conseguimento di sussidi e/o prestazioni sanitarie o previdenziali cui il beneficiario abbia diritto;</li>
<li>compiere in nome e per conto del beneficiario tutti gli atti di ordinaria amministrazione;</li>
<li>curare con il C.S.M. competente la realizzazione di un progetto per il recupero e la cura del beneficiario;</li>
<li>presentare istanza per il conseguimento di pensione di invalidità.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sono fatte salve le autorizzazioni specifiche previste dagli artt. 374, 375 e 376 c.c., richiamati dall’art. 411 c.c., di competenza del G.T..</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone che l’incarico sia a tempo indeterminato.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone che l’amministratore di sostegno presenti entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 31.12.2011, a questo G.T. una relazione sull’attività svolta e sull’evoluzione delle condizioni di vita del beneficiario, alla quale va allegata una sintetica illustrazione della situazione economica che varrà come rendiconto ai sensi degli artt. 411 e 380 c.c..</p>
<p style="text-align: justify;">Si invita l’amministratore di sostegno a riferire a questo G.T., entro il termine di quindici giorni, i mutamenti esistenziali più rilevanti della vita del beneficiario e a richiedere specifica preventiva autorizzazione per gli spostamenti (residenziale/assistenziale) dello stesso (salvo l’urgenza di provvedere; in tal caso, deve richiedersi autorizzazione entro il termine di quindici giorni ed il trasferimento effettuato avrà carattere temporaneo sino alla autorizzazione del G.T.).</p>
<p style="text-align: justify;">Si dà atto che il beneficiario, ai sensi dell’art. 409 co. 2 c.c., può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, nei limiti delle sue concrete possibilità.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore di sostegno è invitato a valorizzare bisogni e aspirazioni del beneficiario ai sensi dell’art. 410 co 1 c.c. ed a garantire alla stessa l’informazione concretamente possibile anche ai fini di cui all’art. 410 co. 2 c.c., comunicando al G.T. eventuali diversità di scelte, contrasti o difficoltà.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore di sostegno coinvolgerà nell’attuazione del suo incarico, nei limiti più ampi possibili, i servizi sociali e assistenziali territorialmente competenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Si annoti a cura della cancelleria ai sensi dell’art. 405 co. 7 c.c..</p>
<p style="text-align: justify;">Si comunichi all’Ufficiale dello Stato Civile, al Casellario Giudiziale, al P.M. nonché alle parti costituite.</p>
<p style="text-align: justify;">San Donà di Piave, 16.5.2011</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il Giudice Tutelare</p>
<p style="text-align: justify;">dott.ssa Viviana Mele</p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
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