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	<title>Istanza Archivi - AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</title>
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	<description>Informazioni e consigli per ADS - amministratori di sostegno</description>
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	<title>Istanza Archivi - AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</title>
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	<item>
		<title>Amministrazione di sostegno e Dipendenza da alcool</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2014 22:12:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER DIPENDENZA DA ALCOOL Il Tribunale di Varese entra nel merito della vicenda di una persona con problemi di alcolismo e del ricorso presentato per nominarle</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER DIPENDENZA DA ALCOOL</span></h2>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Varese entra nel merito della vicenda di una persona con problemi di alcolismo e del ricorso presentato per nominarle un Amministratore di Sostegno.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in questione vi è stato il consenso del soggetto beneficiario e si provvede ad autorizzare l&#8217;ADS con un articolato programma terapeutico ed assistenziale analizzando con estrema attenzione le necessità conseguenti alla patologia.</p>
<p style="text-align: justify;">Di seguito il testo integrale del provvedimento.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</h4>
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<blockquote>
<h4>Tribunale Varese, Ufficio Vol. Giur., decreto 20 giugno 2012 (Giudice tutelare, G. Buffone)</h4>
<p>Nomina dell’amministratore di sostegno con funzione di coordinamento delle attività in funzione del superamento della dipendenza</p>
<p>Nel caso di dipendenza da alcool derivante dalla presenza del cd. craving, ed atteso l&#8217;impatto sia soggettivo che sociale della patologia, previo consenso della persona beneficiaria, è possibile nominare all’alcolista un amministratore di sostegno per coadiuvare l&#8217;intraprendere un percorso di tutela, con la presa in carico, da parte dell’autorità preposta, della situazione della persona beneficiaria, provvedendo alla redazione di un programma terapeutico atto a contenere e superare la detta alcooldipendenza.</p>
<p><strong>SI RILEVA E OSSERVA QUANTO SEGUE</strong></p>
<h3><strong>1) SULLA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELLA PERSONA</strong><br />
<strong> BENEFICIARIA.</strong></h3>
<p>E’ versata in atti certificazione medica in cui si accerta che lapersona beneficiaria<br />
è affetta da dipendenza da alcool, per cui si è sottoposta a terapia disintossicante. La stessa certificazione rileva che la beneficiaria presenta, però, ricadute e rifiuta di sottoporsi a trattamenti clinici e terapeutici finalizzati alla disintossicazione (v. documentazione certificativa in atti, in particolare la certificazione del 23 aprile 2012, della dr.ssa ..).</p>
<p>Il ricorso per l’apertura dell’amministrazione di sostegno è presentato dal figlio della beneficiaria il quale, in udienza, il 15 giugno 2012, ha dichiarato di volere offrire un aiuto al genitore anche per ristabilire serenità nel nucleo familiare. In sede di esame,la beneficiaria ha attribuito, almeno parzialmente, proprio alla famiglia la responsabilità per il suo rapporto patologico con l’alcool, pur dichiarandosi estranea al<br />
concetto di “soggetto con dipendenza da alcool”.</p>
<p>Quanto al coniuge, ha messo in evidenza di essere “separata di fatto” in casa dallo stesso e questi presente in sede di audizione della moglie, non ha contraddetto la circostanza; anzi, si è dichiarato “vittima preferita” delle condotte della moglie, allorché in stato di alterazione per l’abuso degli alcolici. Dopo il colloquio con il giudice tutelare, la persona beneficiaria ha manifestato consenso ad un programma, con lei condiviso, avente la finalità di verificare le cause del malessere e gli strumenti o i modi per porvi rimedio, se necessario anche con un percorso terapeutico. Al centro del programma, però, la beneficiaria ha posto il proprio consenso. La dipendenza da alcool deriva dalla<br />
presenza del cd. craving, una forte propulsione soggettiva ad usare la sostanza, ed è qualificata in termini di disturbo mentale (DSM – IV – TR, Manuale diagnostico e<br />
statistico dei disturbi mentali, cod. F.10.2). Essa ha una incidenza diretta sulla vita<br />
dell’assuntore, sotto almeno due aspetti, sulla base della letteratura di settore.</p>
<p>1) Aspetto sociale: la dipendenza causa l’interruzione o la riduzione di importanti attività sociali, lavorative o ricreative a causa dell’uso della sostanza;</p>
<p>2) Aspetto temporale: gran parte del tempo viene impiegato in attività per procurarsi la sostanza. Senza qui ovviamente considerare gli effetti tipici, come l’astinenza. Nel caso di specie, tuttavia, la beneficiaria è apparsa lucida, capace di autodeterminarsi e dialogante, sicura della necessità di difendere la propria autodeterminazione; d’altro canto, al di là della certificazione medica allegata, la parte ricorrente null’altro ha prodotto per consentire di accertare un effettivo stato di gravità della patologia; inoltre, è emerso un chiaro conflitto endofamiliare, in cui non è dato comprendere le esatte dinamiche relazionali che, però, indubbiamente possono incidere sullo stato di salute della beneficiaria. Si vuol dire che, per offrire un reale supporto alla persona vulnerabile, il suo consenso è condicio sine qua non (nel caso di specie), in uno con un supporto sociale da attivare senza indugio. Il ricorso, insomma, va accolto, in quanto sussiste un legame diretto e causale tra la patologia della persona beneficiaria e la compromissione<br />
temporanea della sua capacità di essere autonoma nel provvedere ai propri interessi, in primis quello fondamentale di “lottare” contro lo stato di dipendenza in cui versa e, dunque, sostenere un efficace trattamento terapeutico e disintossicante.</p>
<h3><strong>2) ADEGUATEZZA DELLA MISURA DI PROTEZIONE</strong></h3>
<p>Nel caso di specie, l’amministrazione di sostegno appare adeguata in quanto è necessario offrire alla beneficiaria un supporto flessibile e snello, oltre che a termine, in cui il consenso del soggetto protetto resti al centro della misura di protezione.</p>
<p>Si rileva, in tal senso, che il ricorso per una ADS provvisoria, proposto prima dell’esame della beneficiaria, è stato respinto proprio valorizzando l’importanza di “non far subire alla persona protetta la protezione”, nell’ottica di convincerla a volerla in prima persona, come accaduto all’esito dell’udienza.</p>
<h3><strong>3) FONTI DI INFORMAZIONE E OPINIONE DEL BENEFICIARIO (RIFIUTO).</strong></h3>
<p>Sono state sentite, nel processo, le sole persone ritenute utili ai fini della decisione, non rivestendo i parenti la veste di parti in senso tecnico &#8211; giuridico, svolgendo mere funzioni consultive (cd. &#8220;fonti di informazioni&#8221; per il giudice, come per l’interdizione: Cass. civ., sez. I, sentenza 22 aprile 2009 n. 9628). Le fonti di informazioni si pronunciano in favore<br />
dell’ADS.<br />
Sia figlio che marito richiedono l’intervento di protezione. La beneficiaria ha accettato un percorso di sostegno, seppur nei limiti già descritti. Giova ricordare, tuttavia, che non costituisce condizione necessaria per l&#8217;applicazione della misura dell&#8217;amministrazione<br />
di sostegno la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quanto meno accettato, il sostegno ed abbia indicato la persona da nominare (art. 408, comma 1, c.c., su cui cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza 1 marzo 2010, n. 4866), nel senso che il rifiuto non preclude l’istituzione della protezione giuridica (Corte cost., sentenza 19 gennaio 2007 n. 4).<br />
Del resto, la non imprescindibilità del consenso del beneficiario risulta desumibile anche dalla considerazione che, in caso di dissenso con quest’ultimo, l’amministratore informa il giudice tutelare per l’adozione dei provvedimenti ritenuti necessari” (v. già cit., Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584).</p>
<h3><strong>4) AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO</strong></h3>
<p>Giusta l&#8217;art. 408 c.c., il criterio fondamentale che il giudice deve seguire nella scelta dell&#8217;amministratore di sostegno è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata  cosicché l&#8217;elenco delle persone indicate dall&#8217;art. 408 cit. come quelle sulle quali dovrebbe, ove possibile, ricadere la scelta del giudice, deve essere interpretato nel senso che non contiene alcun criterio preferenziale in ordine di elencazione perché ciò contrasterebbe con l&#8217;ampio margine di discrezionalità nella scelta riconosciuta dalla legge al giudice di merito finalizzata esclusivamente agli interessi della beneficiaria (Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 settembre 2011, n. 19596).</p>
<p>Ciò del resto trova conferma nell&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 408 c.c., laddove viene data al giudice tutelare la facoltà di scegliere, ove ricorrano gravi motivi, anche una persona diversa da quelle indicate dall&#8217;art. 408, comma I, il che sta necessariamente a significare che l&#8217;indicazione delle persone predette non riveste un ordine preferenziale né un<br />
carattere esclusivo.<br />
Nel caso di specie, il marito non è soggetto idoneo a rivestire l’incarico e nemmeno il figlio: quanto in realtà è dagli stessi sostenuto, posto che hanno chiesto nominarsi un soggetto esterno. Effettivamente, una figura di protezione “esterna” al nucleo familiare è essenzi<br />
ale per la riuscita del progetto di sostegno.<br />
Nel caso di specie, la figura di sostegno viene individuata in Avvocato iscritto nell’elenco di questo ufficio, dotato di specifiche competenze in relazioni personali e di un approccio al beneficiario, impostato sull’empatia e sul piano di parità, con la capacità di eliminare, di fatto, ogni possibile stigma.</p>
<h3><strong>5) TEMPI DELLA MISURA E MODALITÀ OPERATIVE</strong></h3>
<p>La misura di protezione deve essere “modellata” sulle specifiche esigenze e necessità del beneficiario, tenuto conto, nei limiti del possibile, delle sue opinioni e dei suoi desiderata. La centralità della persona beneficiaria va affermata anche “considerando l’importanza da annettere alle situazioni caratterizzate dalla fragilità e vulnerabilità delle persone che formano oggetto di misure di protezione” come espressamente riconosce la Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione<br />
sulla protezione giuridica degli adulti (2008/2123(INI)). E’ il testo in cui si riconosce che “la protezione giuridica degli adulti vulnerabili deve essere un pilastro del diritto di libera circolazione delle persone” (v. pure, Convenzione dell’Aja del 13 gennaio 2000, richiamata dalla Risoluzione citata). Quanto alle concrete modalità “operative” dell’amministratore, è opportuno attingere al bacino dei principi contenuti nella Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall’Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n.18. Il trattato in esame riconosce espressamente (lett. n del preambolo) “l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza<br />
individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte” (collocati nel novero dei “principi generali”, v. art. 3 della convenzione). La Convenzione, all’art. 12 (“uguale riconoscimento dinanzi alla legge), comma IV, chiaramente statuisce, poi: “Gli Stati devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a<br />
periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario”. Ciò vuol dire che tutte le misure di protezione giuridica a tutela dell’adulto incapace, da intendere come persona diversamente abile, (art. 1, comma II, Conv. New York: coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali) devono essere improntate ai seguenti principi: a) la misura deve essere proporzionata ed adatta alle condizioni della persona; b) la misura deve essere applicata per il più breve tempo possibile.</p>
<p>Nel caso di specie, la situazione del soggetto beneficiario rende necessaria oltre che opportuna una nomina a tempo determinato, tenuto conto del fatto che il quadro patologico è suscettibile di miglioramento, anche se la compromissione della capacità e dell’autonomia si proietta nel futuro così richiedendosi continuità (non interrotta) di protezione. La misura si istituisce per il tempo di circa un anno e mezzo, anche per verificare se, effettivamente, l’amministrazione si rivelerà adeguata rebus sic stantibus.</p>
<h3><strong>6) CONTENUTO DEL DECRETO, COMPITI, LIMITAZIONI / DECADENZE.</strong></h3>
<p>La flessibilità e duttilità dell’amministrazione di sostegno, consente al giudice tutelare di<br />
graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario, a mente dell&#8217;art. 405 comma V n. 3 e 4 c.c., in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un’ attività negoziale per sé pregiudizievole.</p>
<p>Quanto è opportuno e necessario fare nel caso di specie, in uno con i compiti che si vanno a consegnare all’amministratore come da dispositivo.<br />
Si decide di invitare l’amministratore a presentare un inventario già in occasione della nomina, in analogia con quanto prevede l’art. 362 c.c., giusta la piena attuazione dell’art. 405, comma V, nn. 5, 6.</p>
<p>L’art. 411, comma IV, c.c., espressamente prevede che il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l&#8217;amministratore di sostegno possa “disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l&#8217;interdetto o l&#8217;inabilitato, si estendano al beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno, avuto riguardo all&#8217;interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni”<br />
(ad es. all’art. 591, comma II, n. 2 c.c. quanto alla capacità di testare). Non è possibile applicare norme non richiamate, atteso che l’autonomia ontologica e strutturale dell’istituto esclude l&#8217;applicazione in via di interpretazione estensiva di norme diverse da quelle espressamente evocate in richiamo (Civ., sez. I, ordinanza 16 novembre 2007, n. 23743). Nell’ipotesi in cui il G.T. decida di applicare talune di queste limitazioni, tuttavia, è necessaria la difesa tecnica in favore del beneficiario, in funzione del suo diritto costituzionale di difesa (Cass. civ. 25366/2006; Cass. Civ., sez. I, 11 luglio 2008 n. 19233;<br />
Corte cost., ordinanza 19 aprile 2007, n. 128; in via di obiter dictum, v. Cass. Civ., sez. I, 7<br />
dicembre 2011 n. 26365).<br />
Nel caso di specie, allo stato, non si fa applicazione dell’art. 4 11, comma IV, c.c.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>letti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ., 720 &#8211; bis c.p.c.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DICHIARA</strong></p>
<p>aperta l’amministrazione di sostegno</p>
<p style="text-align: center;"><strong>A TEMPO DETERMINATO</strong></p>
<p>in favore di &#8230;., nata a .. &#8230; 1962 e residente in &#8230; alla via .. ..</p>
<h3 style="text-align: center;"><strong>DURATA DELL’AMMINISTRAZIONE:</strong></h3>
<p>Un anno e mezzo. L’amministrazione avrà scadenza in data 30 dicembre 2013. Prima della scadenza, entro il mese di ottobre 2013, l’amministratore proporrà eventualmente una proroga e, comunque, riferirà sull’opportunità/utilità della stessa, con relazione scritta, assunti i pareri del medico di famiglia e dei genitori.</p>
<p>NOMINA amministratore di sostegno<br />
l’Avv&#8230;, che viene invitato, tramite la Cancelleria, a presentarsi davanti al G.T., senza indugio, per prestare il giuramento di rito, ex artt. 411, comma I, 349 c.c. Ricorda che non può essere nominato amministratore e se nominato deve cessare dall’incarico, il soggetto per cui ricorra una delle previsioni di cui all’art. 350 c.c.</p>
<p>ABILITA l’amministratore ad avvalersi del figlio e del marito della beneficiaria (su loro<br />
disponibilità) per l’incombente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto.</p>
<h3 style="text-align: center;"><strong>RICORDA I DOVERI DELL’AMMINISTRATORE.</strong></h3>
<p>Coinvolgimento del beneficiario. Nello svolgimento dei suoi compiti, l’amministratore<br />
di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario (410, comma I, c.c.), pertanto questi dovrà periodicamente conferire per il beneficiario, secondo i tempi e le circostanze specifiche del caso concreto, riferendo al Giudice Tutelare, in occasione del rendiconto ovvero senza indugio se è necessario segnalare eventi o fatti rilevanti per l’amministrazione di sostegno.</p>
<p>Partecipazione del beneficiario<br />
L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l&#8217;interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all&#8217;articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti (410, comma II, c.c.).</p>
<p>Conflitto di interessi (411, comma II, c.c.). L’amministratore di sostegno, dal momento della nomina, non può essere nominato erede dal beneficiario (596 c.c.), nemmeno per interposta persona (599 c.c.) a meno che non sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.</p>
<p>L’amministratore di sostegno<br />
non può essere nominato<br />
erede dal beneficiario (596 c.c.), nemmeno per interposta<br />
persona (599 c.c.) se non dopo che sia stato approvato il conto finale o sia estinta<br />
l’azione per il rendiconto medesimo.<br />
Adeguatezza della protezione.<br />
(413 c.c.). L’amministratore di sostegno è te<br />
nuto a<br />
riferire, senza indugio, al giudice tutelare le circostanze sopravvenute o gli altri eventi<br />
di cui abbia avuto notizia che depongono nel senso della sopravvenuta inidoneità<br />
della amministrazione di sostegno, in vista di una sua revoca oppure in funz<br />
ione dell’applicazione di una misura di protezione diversa (es. interdizione).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ASSISTENZA E PRESA IN CARICO.</strong></p>
<p>DELEGA, con effetto immediato, il SER.T di Varese, via &#8230;, fax &#8230; e tel. .. &#8211; .., affinché<br />
prenda in carico la situazione della persona beneficiaria, provvedendo alla redazione di un programma terapeutico di intervento inteso a contrastare l’alcooldipendenza della beneficiaria. Dispone che, almeno nei colloqui di maggiore importanza, sia sempre presente l’amministratore di sostegno che avrà il compito di prestare l’assistenza alla beneficiaria. Alla presenza della stessa, ogni documento burocratico ed anche il consenso informato, potranno essere sottoscritti direttamente dal solo<br />
amministratore.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DISPONE</strong></p>
<p>che l’amministratore di sostegno, di concerto con il Servizio Sociale competente per territorio, provveda ad individuare una Associazione presente sul territorio con il fine statutario di offrire assistenza e supporto alle persone con dipendenze da alcool: individuata l’associazione, l’amministratore concerterà con la beneficiaria modi e tempi per la sua partecipazione alle attività della stessa (anche in questo caso su consenso della beneficiaria).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>INTERVENTO SOCIALE.</strong></p>
<p>DELEGA il Servizio Sociale del Comune di &#8230;<br />
affinché effettui, senza indugio, una inchiesta sociale sul nucleo familiare della persona beneficiaria, provvedendo anche a coadiuvare le attività dell’amministratore di sostegno e, in specie, quella diretta al reperimento di una Associazione di supporto. Il Servizio sociale trasmetterà relazione scritta a questo Giudice, individuando eventuali situazioni di pericolo o disagio per la beneficiaria, se provenienti dal contesto familiare in cui inserita e faranno proposte per programmi o interventi ritenuti necessario. Ove possibile, favoriranno il progressivo reinserimento della beneficiaria nel tessuto sociale e lavorativo.</p>
<p>RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA ARTT. 405, V, N. 3 &#8211; 409, I, C.C.</p>
<p>ASSISTENZA NECESSARIA (409, I, C.C.) ARTT. 405, V, N. 4 &#8211; 409, I, C.C.</p>
<p>ATTI CHE L’AMMINISTRATORE PUÒ COMPIERE, DA SOLO, IN NOME E PER CONTO<br />
DEL BENEFICIARIO, ATTI CHE IL BENEFICIARIO PUÒ COMPIERE ALLA PRESENZA DELL’AMMINISTRATORE OPPURE SOSTITUENDOSI A LUI<br />
CON LA SUA FIRMA IN AGGIUNTA</p>
<p>PUBBLICA AMMINISTRAZIONE<br />
L’amministratore ha il potere di curare i rapporti giuridici della persona beneficiaria con tutti gli Uffici pubblici con l’esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, che siano necessarie, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell’interesse della persona beneficiaria.</p>
<p>QUELLE INDICATE IN PARTE MOTIVA</p>
<p>CAPACITÀ RESIDUALE DEL BENEFICIARIO.</p>
<p>Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappres<br />
entanza esclusiva o l&#8217;assistenza necessaria dell&#8217;amministratore di sostegno. Il beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (409, comma II, c.c.). Il Giudice tutelare, sin da ora, invita l’amministratore di sostegno a riferire immediatamente se il beneficiario abbia<br />
compiuto personalmente atti giuridici in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nell’odierno decreto, in funzione delle eventuali azioni invalidatorie (412 c.c.).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SI PRECISA</strong></p>
<p>che le autorizzazioni contenuto nell’odierno decreto sono cd. dinamiche: il rappresentante potrà compiere, senza necessità di specifica autorizzazione del giudice tutelare, anche<br />
tutti i singoli atti strettamente collegati e necessari per il perseguimento e la realizzazione dell’obbiettivo finale autorizzato (v. ad es., Cass. civ., sez. I, 13 maggio 2011 n. 10654 in Diritto &amp; Giustizia 2011, 30 giugno).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DISPONE</strong></p>
<p>che l’amministratore di sostegno riferisca al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, avvalendosi del modello di Cancelleria (MOD.380). Termine entro cui depositare il rendiconto: LUGLIO DEL 2013.</p>
<p>Visto l’art. 405, comma VI, c.c.</p>
<p>MANDA</p>
<p>alla cancelleria per l’annotazione dell’odierno decreto nell’apposito registro e per la comunicazione del medesimo all&#8217;ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all&#8217;atto di nascita del beneficiario.</p>
<p>Visto l&#8217;articolo 3, comma 1, lettera p), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,</p>
<p>MANDA</p>
<p>alla cancelleria affinché si provveda all’iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale e per i provvedimenti di competenza.</p>
<p>Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196</p>
<p>DISPONE<br />
che l’amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.</p>
<p>DECRETO immediatamente esecutivo (art. 405, comma I, c.c.)</p>
<p>COMUNICAZIONI</p>
<p>all’amministratore di sostegno, a cura della Cancelleria<br />
alle persone intervenute nel procedimento, a cura della parte ricorrente<br />
al Pubblico Ministero, a cura della Cancelleria<br />
alla persona beneficiaria, a cura dell’Amministratore di Sostegno,<br />
al SER.T a cura dell’amministratore di sostegno<br />
al Servizio Sociale, a cura dell’amministratore di sostegno</p>
<p>Varese lì 20 giugno 2012</p>
<p>IL GIUDICE TUTELARE<br />
dott. Giuseppe Buffone</p></blockquote>
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</ul>
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		<title>Memoria difensiva dell&#8217;ADS per la Prefettura</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2013/10/memoria-difensiva-dellads-per-la-prefettura/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 21:22:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[circonvenzione]]></category>
		<category><![CDATA[esempio]]></category>
		<category><![CDATA[formulario]]></category>
		<category><![CDATA[Istanza]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>COME FAR ANNULLARE IL VERBALE DELLA PREFETTURA PER ASSEGNI A VUOTO? Ecco un esempio di memoria per rappresentare alla Prefettura la non imputabilità del Beneficiario e l'assenza dei presupposti per l'adozione di ogni provvedimento in avversione dello stesso, con la correlata richiesta di annulamento del verbale erroneamente notificato alla sola benficiaria.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 lang="it-IT" style="text-align: center;" align="LEFT"><span style="color: #ff0000;">ADS: COME FAR ANNULLARE IL VERBALE DELLA PREFETTURA PER ASSEGNI A VUOTO?</span></h2>
<div id="attachment_997" style="width: 160px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2013/10/memoria-difensiva-dellads-per-la-prefettura/assegno/" rel="attachment wp-att-997"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-997" class="size-thumbnail wp-image-997" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/assegno-150x150.jpg" alt="ADS e assegni a vuoto" width="150" height="150" /></a><p id="caption-attachment-997" class="wp-caption-text">ADS e assegni a vuoto</p></div>
<p lang="it-IT" style="text-align: justify;" align="LEFT">Talvolta accade che l&#8217;<strong>amministrato di sostegno</strong> sia un soggetto che ha <strong>ecceduto nelle attività economiche rispetto alla sua residua autonomia</strong>  o che sia stato oggetto di circonvenzione con l&#8217;abuso di alcuni diritti di natura patrimoniale del medesimo.</p>
<p lang="it-IT" style="text-align: justify;" align="LEFT">Per questo, qualora vi siano state conseguenze pregiudizievoli dovute alla <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000;"><strong>negoziazione di assegni senza provvista</strong></span></span>, è opportuno che l&#8217;amministratore di sostegno possa evitare l&#8217;aggravarsi della situazione sanzionatoria <strong>rappresentando alla Prefettura la non imputabilità del Beneficiario e l&#8217;assenza dei presupposti per l&#8217;adozione di ogni provvedimento in avversione dello stesso</strong>, con la correlata richiesta di annulamento del verbale erroneamente notificato alla sola benficiaria.</p>
<p lang="it-IT" style="text-align: justify;" align="LEFT">Al fine di consentire spunto per la stesura di apposite istanze alla prefettura riportiamo di seguito un esempio.</p>
<address lang="it-IT"><strong>Alessio A.</strong></address>
<address lang="it-IT">Staff</address>
<address lang="it-IT">Amministratoridisostegno.com</address>
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<blockquote>
<p lang="it-IT" align="LEFT">Avv. Paolo Bianchi</p>
<p lang="it-IT" align="LEFT">Via Torino n. 52</p>
<p lang="it-IT" align="LEFT">20123 Milano (VE)</p>
<p lang="it-IT" align="LEFT"> Raccomandata A. R.</p>
<p lang="en-GB" align="LEFT">On.le</p>
<p lang="it-IT" align="LEFT">PREFETTURA DI VENEZIA</p>
<p lang="it-IT" align="LEFT">U.T.G. VENEZIA</p>
<p lang="it-IT" align="LEFT">UFFICIO DEPENALIZZAZIONE ASSEGNI</p>
<p lang="it-IT" align="LEFT">Via Cappelletto, 8</p>
<p lang="it-IT" align="LEFT">Mestre VE</p>
<p lang="it-IT" align="LEFT">Vs. protocollo n. ASS/5205/06/2</p>
<p lang="it-IT" align="LEFT">OGGETTO: Violazione di norme depenalizzate art. 33 D. lgs 30/12/1999, n. 507 – Legge 15/12/1990 n. 386 e successive modificazioni</p>
<p lang="it-IT" align="LEFT">Violazione art. 2 – Emissione di assegni senza provvista.</p>
<p align="JUSTIFY">Ill.mo Signor Prefetto,</p>
<p align="JUSTIFY">il sottoscritto avv. PaoloBianchi, nominato amministratore di sostegno della Sig.ra VerdiLaura, nata a Genova (VE), il 10.10.1960 e residente ad Milano, via Visconti di Modrone n. 20, con provvedimento del 22.11.2011 del G.T. del Tribunale di Venezia (docc. 1-2), svolge in nome e per conto della Beneficiaria la seguente</p>
<h2 style="text-align: center;">MEMORIA DIFENSIVA</h2>
<p align="LEFT">PREMESSO CHE:</p>
<ul>
<li>la Sig.ra LauraVerdi è in cura presso il Centro Salute Mentale dell’U.L.S.S. n. &#8211;, di Milano dal 1999, per “psicosi schizofreniforme”ed è seguita anche dal Ser.T. della medesima struttura per dipendenza da sostanze stupefacenti;</li>
<li>nel mese di ottobre 2003 i sanitari del C.S.M. suddetto hanno segnalato la sua situazione al predetto Giudice Tutelare al fine della nomina urgente di un amministratore di sostegno (doc. 3), poiché “Nonostante il trattamento psicofarmacologico e psicoterapico di sostegno, la Sig.ra Verdi tende a mantenere comportamenti e frequentazioni che la espongono a situazioni di plagio e truffa non essendo lei sempre in grado di valutare la gravità delle conseguenze”;</li>
<li>dalla documentazione depositata e dalle dichiarazioni che la dott.ssa Anna Urbani, psichiatra del C.S.M., ha reseall’udienza del 10/11/2012 è emerso che l&#8217;infermità psichica di cui sopra, unita all&#8217;uso di cocaina, fa sì che la Sig.ra Verdipur essendo in grado di attendere alle piccole occupazioni quotidiane, è “&#8230;in realtà del tutto incapace di compiere ogni atto che non sia di tipo elementare e di cogliere le possibili conseguenze delle azioni che compie”;</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">nel corso del suo esame avanti il G.T. la Beneficiaria ha affermato di avere assunto dietro modesto compenso nel 2012 la carica di amministratore unico del consorzio Consip, con sede in Milano, via Savona n. 93;</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">dunque la Signora Verdi fu indotta a ricoprire un ruolo in seno al consorzio Consip che non avrebbe mai potuto/dovuto ricoprire a causa delle sue gravi condizioni psichiche e del fatto che Lei nulla sa di costruzioni edili e nulla conosce dell’attività concretamente svolta dal citato consorzio, nulla della sua situazione economico-patrimoniale, nulla dei dipendenti, nulla degli affari, ecc.;</p>
</li>
<li>all’esito dell’udienza, verificato lo stato d’infermità psichica che rende la Sig.ra Verdiincapace di provvedere ai propri interessi, l’Ill.mo G.T. dispose la nomina di quest’avvocato ad amministratore di sostegno con compiti d’assistenza sia morale che materiale e con l’incarico “di curare e assistere il beneficiario e di compiere in nome e per conto dello stesso i seguenti atti:</li>
</ul>
<ul>
<li>
<p align="JUSTIFY">assistere la beneficiaria nel compimento di ogni atto inerente alla sua qualifica di amministratore del consorzio Consip;</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">assistere la beneficiaria nel compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">provvedere, in nome e per conto della beneficiaria, ad ogni adempimento di natura fiscale.”;</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">oltre a tutta una serie d’altre incombenze e rendiconti, atteso che la beneficiata può solocompiere gli atti semplici necessari a soddisfare le esigenze della propria vitaquotidiana;</p>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<p align="JUSTIFY">appaiono essersi eclissate le persone che hanno fatto assumere alla Signora Verdi la posizione di c.d. “testa di legno” di un ente che presumibilmente versava già in fase di decozione;</p>
</li>
<li>la situazione di “esposizione” a pericolo della beneficiaria indusse il marito, Signor Franco Gialli, a presentare già nel mese di agosto 2011 un esposto alla Procura della Repubblica nel quale, paventando chela moglie fosse stata oggetto di circonvenzione o di plagio da parte d’ignoti, chiedeva che fossero disposte indagini;</li>
<li>in seguito al predetto esposto è stato avviato il procedimento penale n. 0000/12 K nei confronti di Consip le cui indagini, dapprima coordinate dal Sost. Proc. della Rep. Dott. Saverio Borelli, ora sono state trasferite al Dott. Di Matteo (e saranno unificate ad altri procedimenti contro Consip) e all’esito delle quali lo scrivente Amministratore si riserva di costituirsi parte civile;</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">in un colloquio avuto con la signora LauraVerdi(presente la sorella e la madre), la stessa ha riferito di essere stata contattata inizialmente da un tale signor Luca CASADEI e fu lui che le fece la proposta di assumere il ruolo di amministratore e firmare la relativa documentazione e che ogni tanto le telefonava dicendoLe di farsi trovare presso la stazione degli autobus di Agrate ove le faceva sottoscrivere dei documenti di cui tuttavia la Beneficiaria non conosceva né il contenuto né la rilevanza;</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">riferisce la Beneficiaria (senza precisare da chi), che le fu fatto anche firmare un (o più?) intero blocchetto di assegni in bianco;</p>
</li>
<li>questo consorzio, secondo quanto appare, trovasi ora in fase di decozione (insolvenza desumibile dall’esistenza di posizioni debitorie, impossibilità di operare per incapacità dichiarata dell’amministratore, sfratto dalla sede operativa, dileguamento di fatto di chi vi operava o “vi ruotava attorno”, precedente istanza di fallimento abbandonata per desistenza del creditore, abbandono di documentazione contabile, ecc.) e vi sono diversi creditori che paventano azioni di recupero dei loro crediti rivolgendosi anche alla Beneficiaria;</li>
<li>il 3 gennaio u.s. lo scrivente chiedeva all’Ill.mo Giudice Tutelare di essere autorizzato a promuovere istanza avanti il Tribunale volta ad ottenere la dichiarazione d’inesistenza o l’annullamento della nomina ad amministratore del consorzio Consip con effetti retroattivi della sig.raLauraVerdi, atteso che la stessa si trovava in stato d’incapacità naturale, ex art. 428 cod. civ.già all’epoca dell’accettazione della carica, dovuta allo stato di minorazione psichica in cui versava per effetto della patologia e della tossicodipendenza preesistenti, che alla stessa deriva grave pregiudizio e che vi è stata malafede di ignoti nel fargli assumere detta carica;</li>
<li>chiedeva, altresì, al G.T. di valutare l’esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento del consorzio Consip e, nel caso, di autorizzare lo scrivente avvocato a richiederlo in nome e per conto della Beneficiaria;</li>
<li>l’Ill.mo Giudice Tutelare non ha ancora fatto conoscere le sue determinazioni in proposito ed in data 13 aprile lo scrivente ha rinnovato la richiesta di autorizzazione a promuovere domanda di annullamento, ex art. 428 cod. civ., della nomina ad amministratore del Consorzio Consip;</li>
<li>in ogni caso la signora Laura Verdi non può essere ritenuta responsabile per fatti compiuti in stato di incapacità naturale e, segnatamente, dell’emissione di assegni senza provvista;</li>
<li>peraltro, alla data di emissione degli assegni n. 3116370496 e 3116368798 tratti su Unicredit Banca di Cinisello Balsamo per cui è stato inviato il verbale da codesta On.le Prefettura era già pendente la procedura per l’Amministrazione di Sostegno della Signora LauraVerdi, a comprova dello stato d’incapacità naturale in cui la stessa già versava;</li>
<li>a fronte della non imputabilità della Beneficiaria è ipotizzabile, a carico di ignoti oltre al reato di circonvenzione di incapace (643 c.p.) anche quello di falsità in foglio firmato in bianco (art. 486, 489, 640 c.p., ecc.) per avere appunto fatto sottoscrivere un blocchetto di assegni in bianco alla Beneficiaria ed averli in seguito indebitamente riempiti, reati per i quali lo scrivente previa autorizzazione del G.T. si riserva di proporre querela;</li>
<li>CHE L’ON.LE PREFETTURA HA RITENUTO GIÀ DI ACCOGLIERE IL RICORSO DELLO SCRIVENTE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO RIGUARDANTE UN ANALOGO PRECEDENTE VERBALE PER EMISSIONE DI ASSEGNI SENZA PROVVISTA, DISPONENDO “PER I MOTIVI SOPRA ESPOSTI L’ANNULLAMENTO DEL VERBALE PER LA PARTE CONCERNENTE LE SOLE RESPONSABILITA’ IMPUTABILI ALLA SIGNORA Verdi Laura PER INCAPACITA’ NATURALE DELL’OBBLIGATO PRINCIPALE.” (doc. 4)</li>
<li>a, solo fine difensivo, si eccepisce comunque che il provvedimento in oggetto non è stato notificato anche all’amministratore di sostegno, di talché ci si oppone fin d’ora ad eventuali rilievi di intempestività della presente memoria, tenuto conto anche della necessità di quest’amministratore di rendere edotto il G.T. e di attendere sue determinazioni in relazione all’attività da svolgere.</li>
</ul>
<p>T.Q.P. l’avv. Paolo Bianchi, nella veste di Amministratore di sostegno della Signora Laura Verdi</p>
<p align="CENTER">CHIEDE</p>
<p>in principalità: l’annullamento del verbale del 30/12/2012 (Prot. N. ASS/5555/09/9) di cui si allega copia (doc. 5) per quanto riguarda l’obbligato principale Sig.ra Laura Verdi per incapacità naturale della medesima, attesa anche analoga precedente decisione per la medesima violazione;</p>
<p>in subordine: sospensione del predetto verbale sanzionatorio, sino a quando non saranno concluse le indagini della Procura della repubblica e definiti eventuali procedimenti penali dalla stessa avviati contro i responsabili della probabile circonvenzione d’incapace e sarà acclarata l’irresponsabilità della Beneficiaria;</p>
<p>in ulteriore subordine: sospensione del verbale in attesa della eventuale concessione del Giudice Tutelare per ricorrere avanti il Tribunale al fine dell’annullamento della nomina della Signora Verdi ad amministratrice del consorzio Consip per Sua preesistente incapacità naturale;</p>
<p>in ulteriore gradato subordine: in denegata ipotesi di concessione dell’annullamento o della sospensione del provvedimento de quo si chiede la rimessione in termini per omessa notifica del verbale anche allo scrivente amministratore di sostegno.</p>
<p>Il sottoscrivente si ritiene a Sua completa disposizione per qualsiasi informazione e/o chiarimento si rendesse all’uopo necessario od opportuno.</p>
<p>Allega copia dei seguenti documenti:</p>
<ol>
<li>copia provvedimento di nomina ad amministratore di sostegno;</li>
<li>copia di estratto per riassunto dell’atto di nascita con trascrizione del provvedimento del G.T.;</li>
<li>istanza di nomina ad amministratore di sostegno da parte del C.S.M. U.L.S.S. di Venezia;</li>
<li>copia di accoglimento del ricorso proposto in precedenza per analoga violazione;</li>
<li>copia verbale notificato.</li>
</ol>
<p align="JUSTIFY">Con Osservanza.</p>
<p align="JUSTIFY">Milano, lì 19 aprile 2013</p>
<p>Laura Verdi</p>
<p style="text-align: center;">L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI</p>
<h4 align="CENTER">Laura Verdi</h4>
<p align="CENTER"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Avv. <span style="color: #000000;">Paolo</span> <span style="color: #000000;">Bianchi</span></span></span></p>
</blockquote>
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			</item>
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		<title>Istanza di liquidazione spese ADS</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2013/09/istanza-di-liquidazione-spese-allads/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 21:11:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[esempio]]></category>
		<category><![CDATA[formulario]]></category>
		<category><![CDATA[Istanza]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>COME SI CHIEDE LA LIQUIDAZIONE DI UN INDENNIZZO PER L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO? Ecco un  facsimile di "istanza di liquidazione" da utilizzare per far liquidare il compenso dell'ADS. Vediamolo assime.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2 lang="it-IT" style="text-align: center;" align="CENTER"><span style="color: #ff0000;">COME SI CHIEDE LA LIQUIDAZIONE DI UN INDENNIZZO PER L&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?</span></h2>
<div id="attachment_977" style="width: 160px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/euro.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-977" class="size-thumbnail wp-image-977" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/euro-150x150.jpg" alt="Indennizzo ADS" width="150" height="150" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/euro-150x150.jpg 150w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/euro-300x300.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/euro.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p id="caption-attachment-977" class="wp-caption-text">Indennizzo ADS</p></div>
<p lang="it-IT" style="text-align: justify;" align="CENTER">L&#8217;ADS non è una professione, non è un lavoro, non è un business. Questa premessa è ineludibile.</p>
<p lang="it-IT" style="text-align: justify;" align="CENTER">Ormai perciò tutti sappiamo che non è previsto un compenso per l&#8217;attività dell&#8217;amministratore di sostegno: infatti, ai sensi del 1° co. dell’art. 411 cod. civ., trova applicazione all’amministrazione di sostegno, l’art. <strong>379</strong> cod. civ. che prevede la disciplina in materia di tutela, così disponendo:</p>
<blockquote><p>L&#8217;ufficio tutelare è gratuito.</p>
<p lang="it-IT" style="text-align: justify;" align="CENTER">Il giudice tutelare tuttavia, considerando l&#8217;entità del patrimonio e le difficoltà dell&#8217;amministrazione, può assegnare al tutore un&#8217;equa indennità.</p>
<p lang="it-IT" style="text-align: justify;" align="CENTER">Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il pro tutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell&#8217;amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.</p>
</blockquote>
<p lang="it-IT" style="text-align: justify;" align="CENTER">Peratnto, pur affermando la gratuità dell’ufficio, la norma consente al Giudice Tutelare di “assegnare” al tutore, e quindi anche all’amministratore di sostegno, “<strong><em>un’equa indennità</em></strong>”. Perchè si possa ottenere l&#8217;emissione del provvedimento atto alla liquidazione di detta apposita indennità è tuttavia necessaria la<strong> redazione ed il deposito in cancelleria di specifica ed idonea istanza</strong>.</p>
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<p lang="it-IT" style="text-align: justify;" align="CENTER">Al fine di consentire la divulgazione di una <strong>best practice</strong>, ovvero di una prassi ottimale, sul punto l&#8217;associazione <strong>Amministratoridisostegno.com</strong> mette a disposizione un facsimile di &#8220;<strong>istanza di liquidazione</strong>&#8221; da utilizzare con le adeguate personalizzazioni per di tutti gli interessati.</p>
<p lang="it-IT" style="text-align: justify;" align="CENTER">Come sempre l&#8217;esempio di atto vuole essere uno spunt, un inizio per una successiva elaborazione, e mai un punto di arrivo. Anzi, chiunque voglia contribuire con la propria esperienza, con suggerimenti, consigli o anche solo con casi di studio, è invitato a lasciare i suoi spunti nello spazio sottostante per i  commenti.</p>
<p lang="it-IT" style="text-align: justify;" align="CENTER"><strong>Avv. Alberto Vigani</strong></p>
<blockquote>
<p lang="it-IT" align="CENTER"><strong>TRIBUNALE DI VENEZIA</strong></p>
<p lang="it-IT" align="CENTER"><strong> Al Giudice Tutelare</strong></p>
<p lang="en-GB" align="LEFT">Reg. A.S. 33/2009 ADS</p>
<p align="JUSTIFY"> Ill.mo Signor Giudice,</p>
<p align="JUSTIFY">il sottoscritto avv. PaoloVerdi, A.d.S. di Rossi Monica, nata a S. Donà di Piave (VE) il 10.10.1950 e residente a Jesolo, in via Roma n. 20,</p>
<p lang="" align="CENTER"><strong>PREMESSO</strong></p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; che, dalla data dell&#8217;ultima liquidazione (30.10.13), lo scrivente ha svolto notevole attività in favore della Beneficiaria, sostenendo spese (per raccomandate, lettere, telefonate, fax, auto, cancelleria, marche, ecc.) indicativamente quantificate in € 350.00;</p>
<ul>
<li>
<p align="JUSTIFY">che ha impiegato considerevole quantità del proprio tempo redigendo istanze, note difensive (C.C.I.A.A, INAIL, INPS, Equitalia, Agenzia Entrate), riscontri ad enti ed istituti nonchè scrivendo lettere a creditori, ad avvocati, al curatore speciale, ecc.;</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">che, per effetto del 1° co. dell’art. 411 c.c., trova applicazione all’amministrazione di sostegno, l’art. 379 c.c., che pur affermando la gratuità dell’ufficio consente al Giudice Tutelare di “assegnare” al tutore, e quindi anche all’amministratore di sostegno, “<em><strong>un’equa indennità</strong></em>”;</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">che è opportuno sottolineare che <span style="text-decoration: underline;">equo indennizzo</span> non significa indennizzo minimo, ma giusto e cioè commisurato all’attività di chi viene investito dell’ufficio, pur in considerazione del patrimonio e delle difficoltà di gestione. L’equa indennità è dunque un’indennità giusta, aderente alla realtà;</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">che il Giudice potrà, pertanto, assegnare detta indennità, oltre al rimborso delle spese sostenute, considerando l’impegno che l’ufficio ha generato, nonché il fatto che l’occupazione ha distratto l’A.d.S. dalla sua normale attività, anche professionale;</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">che, nel caso, l’attività svolta dall’A.d.S. è stata particolarmente copiosa, riguardando persona che verosimilmente è stata oggetto di <strong>circonvenzione</strong> ed è stata posta da “ignoti” ad amministrare un ente in fase di decozione (il Tribunale di Venezia &#8211; Sez. Dist. di S. Donà di Piave, con sentenza n. 000/oo, ha annullato, con effetto ex tunc, l&#8217;accettazione della carica di amministratore del Consorzio RASPUTIN da parte di M. Rossi, per incapacità naturale della medesima);</p>
</li>
<li>che a seguito degli eventi descritti al punto che precede, ed a una rilevata prodigalità della beneficiata, si è risconrata l&#8217;emissione a suo firma di una discreta quantità di assegni privi di provvista che sono stati oggetto di intervento dello scrivente avanti la prefettura con esito completamente favorevole per l&#8217;amministrata;</li>
</ul>
<ul>
<li>
<p align="JUSTIFY">che la Sig.ra Monica Rossi, percepisce la pensione di invalidità civile di € 352,00 mensili, e ha percepito € 4.999,00 di emolumenti arretrati e può contare sull’aiuto dei suoi genitori che provvedono ad ogni sua necessità, e sull&#8217;aiuto del marito con il quale è ritornata a convivere, il quale svolge attività di autotrasportatore (padroncino) con consono reddito.</p>
</li>
</ul>
<p lang="" align="JUSTIFY">Tutto questo premesso, il sottoscritto svolge cortese</p>
<p lang="" align="CENTER"><strong>ISTANZA</strong></p>
<p align="JUSTIFY">affinché l’Ill.mo Giudice Tutelare Voglia liquidare in favore dell’A.d.S. per l’attività svolta la somma di € 800,00(di cui € 350,00 per spese sostenute ed € 450,00 come equa indennità per l’impegno profuso ed il tempo dedicato all’ufficio), o altro maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, da porre a carico della Signora Rossi e/o della sua famiglia.</p>
<p align="JUSTIFY">Con osservanza.</p>
<p align="JUSTIFY">Eraclea, 05.03.2013</p>
<h4 align="CENTER">L’A.d.S. di Monica Rossi</h4>
<p align="CENTER">Avv. Paolo Verdi</p>
</blockquote>
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			</item>
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		<title>Ricorso in proprio per nomina a se stessi di un amministratore di sostegno</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2012/02/ricorso-in-proprio-per-nomina-a-se-stessi-di-un-amministratore-di-sostegno/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 18:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Istanza]]></category>
		<category><![CDATA[modulo]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Se vuoi decidere tu chi sarà il tuo amministratore di sostegno, ecco un esempio di ricorso in proprio per la nomina di amministratore di sostegno da depositare in tribunale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2012/02/ricorso-in-proprio-per-nomina-a-se-stessi-di-un-amministratore-di-sostegno/">Ricorso in proprio per nomina a se stessi di un amministratore di sostegno</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">COSA FARE SE SI VUOLE NOMINARE IL PROPRIO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?</span></h1>
<div id="attachment_2424" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2424" class="wp-image-2424 size-medium" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-300x74.jpg" alt="Ricorso in proprio per nomina a se stessi di un amministratore di sostegno" width="300" height="74" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-300x74.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-1024x252.jpg 1024w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-768x189.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1.jpg 1260w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2424" class="wp-caption-text">Ricorso in proprio per nomina a se stessi di un amministratore di sostegno</p></div>
<p style="text-align: justify;">Non tutto nella vita si svolge secondo le previsioni di ciascuno di noi e, talvolta, può anche capitare di dover prendere in considerazione l&#8217;ipotesi in cui non si sarà più autonomi, o non lo si sarà per un certo periodo (ad esempio a seguito di un intervento chirurgico, durante la correlata convalescenza).</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il Ricorso in proprio per nomina a se stessi di un amministratore di sostegno</h3>
<p style="text-align: justify;">In tali frangenti, la perdita di autonomia potrebbe non essere stata gestita in previsione, così lasciando alle persone a noi più prossime il dover affrontare la strutturazione giuridica di tale situazione. In altri casi vi sono però persone caute che si organizzano in proprio impostando in modo pianificato la gestione della propria incapacità anche fornendo una previa  espressione vincolante della propria volontà. Questo può accadere con la richiesta in proprio di un amministratore di sostegno per i momenti futuri in cui si sà che non si sarà più indipendenti oppure, anche per il presente, in affiancamento alla propria operatività odierna.</p>
<p style="text-align: justify;">Per consentire un più facile accesso a questo tipo di percorso pubblichiamo di seguito un <strong>esempio di ricorso in proprio per la nomina di amministratore di sostegno</strong> da depositare in tribunale.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</h4>
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</script></p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA<br />
SEZIONE DISTACCATA DI SAN DONA&#8217; DI PIAVE</strong></p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Istanza in proprio di nomina di Amministratore di Sostegno</strong><br />
(art. 404 e ss. cod. civ. e 3 legge n. 6/2004)<br />
***<br />
<strong>RICORRE NEL PROPRIO INTERESSE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">la signora Verdi Paola, nata il 01 febbraio 1927 a Eraclea (VE) ed ivi residente in via Fausta n.32 (doc. 1), (c.f.: ________________), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto A. Vigani (c.f. __________________) (a.vigani@ pec. Avvocati. venezia.it) e Cristiana Stevanato (c.f. ________________________) (c.stevanato @pec .it) del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliate presso il loro studio di Eraclea (VE), via Fausta n. 52, con indirizzo di posta elettronica info[@]avvocati.venezia.it, e recapito fax al n. 0421.232444, per procura a margine del presente atto, al fine di svolgere cortese</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ISTANZA</strong></p>
<p style="text-align: justify;">di nomina di amministratore di sostegno per la medesima ricorrente signora Verdi Paola;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PREMESSO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1. che la sig.ra Paola Verdi è affetta da Artrosi temporomandibolare degenerativa in fase evolutiva avanzata diagnosticata da&#8230;<br />
2. che la ricorrente vive sola e non ha mai ricevuto assistenza o attenzioni di sorta dai parenti viventi, con i quali non si è mai instaurata alcuna vicinanza affettiva;<br />
3. che la signora Verdi, ancora in possesso delle proprie facoltà intellettive necessita al momento di un intervento di mero supporto da parte dell&#8217;amministratore di sostegno che non la privi del proprio potere dispositivo e della propria capacità d&#8217;agire pur attribuendo al medesimo fiduciario un potere dispositivo concorrente e, se del caso, in grado di sostituirla nell&#8217;esplicazione delle attività anche decisionali occorrenti;<br />
4. che la signora Verdi desidera che Le sia nominato quale amministratore di sostegno il dott. Aldo Rossi, nato il 16.12.1969 a Caorle, residente a Musile di Piave, via Italia n. 1, alla luce del rapporto di fiducia reciproca che nel tempo si è venuto a creare;<br />
5. che, attualmente, la ricorrente necessita di aiuto nell&#8217;adempimento di alcune delle proprie incombenze quotidiane: in particolare nella riscossione della pensione, nel pagamento delle utenze, nella denuncia dei redditi e nei vari adempimenti contabili, nella gestione delle visite mediche e delle relative verifiche e analisi, nell&#8217;approvvigionamento dei medicinali, ma anche nella gestione della casa e del giardino e tutto ciò senza pretesa di esaustività;<br />
6. che, pertanto, la signora Verdi reputa opportuno che l&#8217;amministratore, nell&#8217;esercizio delle sue funzioni di assistenza, sia coadiuvato anche da propri collaboratori di fiducia;<br />
7. che la signora Verdi reputa anche doverosa la determinazione di un compenso per l&#8217;amministratore e per i suoi collaboratori che sia proporzionato alla quantità e qualità di lavoro svolto;<br />
8. che la signora Verdi, attualmente ancora nel pieno delle proprie facoltà mentali, intende investire del ruolo di proprio amministratore di sostegno la medesima persona individuata al punto 4 della presente scrittura anche laddove ella venisse a trovarsi in stato di incapacità di intendere e di volere.</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso i sottoscritti avvocati nella veste ut supra</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FORMULANO CORTESE ISTANZA DI NOMINA</strong></p>
<p style="text-align: justify;">del signor Dott. Aldo Rossi, quale “Amministratore di Sostegno” della signora Verdi Paola, a norma degli artt. 404 e s.s. del cod. civ..<br />
I poteri dell&#8217;ADS, dovendo essere commisurati alle esigenze del Beneficiario, non potranno che concernere inizialmente gli atti di amministrazione ordinaria sopra individuati, che saranno concorrenti con il mantenimento del potere dispositivo della signora;<br />
Per l&#8217;effetto si chiede che il nominando Amministratore di sostegno sia incaricato di compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria che si rendano necessari alla ricorrente per la gestione delle pratiche quotidiane come meglio specificati al punto 5.<br />
Fin tanto che la signora non perderà la propria capacità intellettiva è opportuno che Le sia mantenuto il potere dispositivo anche economico che la stessa risulti in grado di gestire, salvo l&#8217;intervento del nominando amministratore in supervisione e in assistenza , se richiesto dalla medesima.<br />
In seguito, se la signora non dovesse più essere in grado di intendere e di volere, il prescelto amministratore di sostegno la dovrà sostituire nella gestione dell&#8217;ordinaria e della straordinaria amministrazione, previa, in quest&#8217;ultimo caso, autorizzazione del Giudice tutelare o del Tribunale.</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte della diagnosi medica che non presenta prospettive di miglioramento (vedasi documentazione clinica dimessa), è opportuna una assunzione di incarico a tempo indeterminato fornendo il previsto rendiconto annuale della propria gestione.<br />
La signora Verdi chiede di essere sentita dall&#8217;ill.mo Giudice adito, con cortese sollecitudine così da poter esprimere anche personalmente le proprie volontà, senza che ciò Le sia impedito dal possibile imminente blocco nella deambulazione o nella propria capacità di intendimento.</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p style="text-align: justify;">Il procedimento è esente da contributo unificato e da registrazione ai sensi dell&#8217;art. 46 bis. disp. att. cod. civ..</p>
<p style="text-align: justify;">Si producono:<br />
1. copia documento di identità della ricorrente;<br />
2. copia provvedimento del direttore generale dell&#8217;Ulss 12 Veneziana di concessione di trattamento pensionistico a favore di Verdi Paola;</p>
<p style="text-align: justify;">***<br />
DICHIARAZIONE PER LE COMUNICAZIONI E LE NOTIFICHE. I sottoscritti procuratori dichiarano di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni anche via telefax al numero 0421.232444; e-mail: info[@]avvocati.venezia.it,</p>
<p style="text-align: justify;">Con osservanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Eraclea, lì 14 febbraio 2012</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto A. Vigani                                           Avv. Cristiana Stevanato</p>
</blockquote>
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		<item>
		<title>ADS: richiesta di autorizzazione di iscrizione ipotecaria su diritto reale immobiliare</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2011/08/ads-richiesta-di-autorizzazione-di-iscrizione-ipotecaria-su-diritto-reale-immobiliare/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 10:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[esempio]]></category>
		<category><![CDATA[formulario]]></category>
		<category><![CDATA[Istanza]]></category>
		<category><![CDATA[Poteri ADS]]></category>
		<category><![CDATA[revoca amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Esempio di Istanza dell'Amministratore di Sostegno per valorizzare i beni del beneficiato  e disporre dell'immobile in comunione: richiesta di autorizzazione all'iscrizione ipotecaria dell'avvocato Luigi Sclebin.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2011/08/ads-richiesta-di-autorizzazione-di-iscrizione-ipotecaria-su-diritto-reale-immobiliare/">ADS: richiesta di autorizzazione di iscrizione ipotecaria su diritto reale immobiliare</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL&#8217;ISCRIZIONE IPOTECARIA</span></h2>
<p>Accade sovente che l&#8217;Amministratore di Sostegno si trovi a dover valorizzare i beni del beneficiato con il quale, magari condivide la proprietà di qualche immobile.</p>
<p>Infatti, i proventi personali del soggetto sottoposto ad Amministratore di Sostegno non sempre bastano a sostenere le spese di vita e/o di retta della struttura che lo ospita. Gli immobili perveneti nel corso di una vita di risparmi possono essere allora impiegati per consentire il raggiungimento di quelle entrate che sono bastevoli a garantire l&#8217;assolvimento dei bisogni dell&#8217;interessato.</p>
<p>L&#8217;atto di disposizione patrimoniale deve però essere autorizzato dal magistrato. In questo frangente è pertanto passaggio obbligato il predisporre e presentare apposita istanza al Giudice Tutelare per l&#8217;autorizzazione dell&#8217;Amministratore di Sostegno a compiere gli atti notarili di riferimento. Il magistrato provvederà sul punto.</p>
<p>Do quindi segnalazione di un interessante ed esaustivo esempio di istanza nuovamente messa a disposizione dall&#8217;<strong>Avv. Luigi Sclebin </strong> di Jesolo (Venezia).</p>
<p>Avv. Alberto Vigani</p>
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</script></p>
<p style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI VENEZIA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Sezione distaccata di San Donà di Piave</strong></p>
<p>Ill.mo GIUDICE TUTELARE</p>
<p>ISTANZA URGENTE</p>
<p>Richiesta di autorizzazione di iscrizione ipotecaria su diritto reale immobiliare</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il sottoscritto G. S. (c.f. ), nato a &#8230;, residente a &#8230;, in via&#8230;, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Sclebin (c.f.), giusta mandato a margine del presente atto, e domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Jesolo (VE), via A. Aleardi n. 18,</p>
<p>premesso che</p>
<ul>
<li>con decreto del&#8230; il Giudice Tutelare mi ha nominato amministratore di sostegno del sig. S. P., mio padre, nato a &#8230;., (c.f. ), attualmente ricoverato presso la casa di riposo “Monumento ai Caduti in guerra” di San Donà di Piave (VE);</li>
<li>la retta di permanenza in detto istituto ammonta ad euro &#8230; mensili, come risulta agli atti di Codesto ill.mo Giudice Tutelare (istanza del &#8230; n. reg. &#8230; A.S., all. sub 1));</li>
<li>il signor S. P. gode di entrate per pensione ed indennità di accompagnamento per circa euro &#8230; mensili (citata istanza del &#8230;);</li>
<li>date le somme liquide a disposizione e la necessità di copertura delle spese personali, il Giudice, già ha autorizzato il sottoscritto a cedere il diritto di usufrutto di immobile sito in &#8230; (vedesi autorizzazione in calce ad istanza del &#8230; n. reg. &#8230; A.S. per un valore di euro &#8230;);</li>
<li>il signor S. P. è inoltre proprietario per il 50 % dei diritti di usufrutto su altri due immobili siti in &#8230;, rispettivamente in via &#8230; ed in via &#8230; , censiti al catasto fabbricati come &#8230; (all. 2)</li>
<li>detti immobili a causa della crisi nel settore immobiliare e dell’esubero di immobili qualitativamente migliori in &#8230; sono sfitti e non produttivi di redditi. Essi sono anzi causa di continue spese di mantenimento;</li>
<li>in via prospettica sono da ritenersi insufficienti le somme disponibili in conto corrente al fine di garantire autosufficienza economica in assenza di altre entrate;</li>
<li>verosimilmente, si dovrà procedere alla richiesta di autorizzazioni per la vendita di detti diritti di usufrutto in capo al signor S. P., al fine di soddisfare le esigenze economiche future e vi è, di conseguenza, il timore di perdere con il tempo tutto il patrimonio familiare;</li>
<li>il sottoscritto, nella figura di figlio di S. P., attualmente non ha la possibilità di intervenire economicamente ad integrazione delle necessità del padre in quanto si trova nella situazione di disoccupazione, così anche la moglie V. A. La coppia ha anche una figlia a carico (v. certificato stato famiglia del deducente; all. 4);</li>
<li>il sottoscritto sta avviando nel contempo un’impresa commerciale di tipo alberghiero per la quale ha richiesto un finanziamento bancario per l’acquisto della struttura alberghiera in &#8230; da intestare a società di capitale (S. Srl – visura camerale e Business Plan, allegati sub 3 e 3 bis) all’uopo costituita con soci S. G. e la moglie V. A..</li>
<li>La concessione del finanziamento per l’investimento alberghiero, già autorizzato dalla banca, prevede la concessione in ipoteca dell’immobile di via &#8230; del quale il sottoscritto è nudo proprietario. Che, tuttavia, da ultimo, è risultata pregiudiziale per la concessione del finanziamento da parte della banca anche la necessità di dare in ipoteca il diritto di usufrutto in capo al sig. S. P. e non solo la nuda proprietà del sottoscritto;</li>
<li>la signora S. A., moglie di S. P., proprietaria del rimanente 50 % del diritto di usufrutto sull’immobile de quo è favorevole alla iscrizione di ipoteca in favore della Banca a garanzia dell’investimento immobiliare di cui sopra e può testimoniare sulla volontà del marito di volersi da sempre impegnare per l’investimento nel settore alberghiero a favore del benessere della famiglia tutta;</li>
<li>vi è urgenza di procedere stante che l’atto di acquisto dell’albergo è fissato per il giorno &#8230; (vedesi allegato comunicazione del notaio dott.ssa T. di San Donà di Piave, all. sub 5).</li>
</ul>
<p>tutto ciò premesso</p>
<p>il sottoscritto S. G., come sopra rappresentato e difeso,</p>
<p>chiede</p>
<p>all’ill.mo Giudice di essere autorizzato ad iscrivere ipoteca sulla quota del 50 % del diritto di usufrutto dell’immobile sito in &#8230; via &#8230;, a favore della “Banca XY” filiale di &#8230;. Ciò a garanzia dell’acquisto di struttura alberghiera in &#8230; in capo alla società S. Srl.</p>
<p>Il sottoscritto, quale amministratore di S. Srl, è disponibile al pagamento di una somma annuale che l’ill.mo Giudice voglia stabilire quale corrispettivo della garanzia che S. P., come da richiesta, rilascerebbe a favore della stessa S. Srl.</p>
<p>San Donà di Piave, lì&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Avv. Luigi Sclebin</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Si può far cessare l&#8217;amministrazione di sostegno?</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2011/07/si-puo-far-cessare-lamministrazione-di-sostegno/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 22:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[esempio]]></category>
		<category><![CDATA[Istanza]]></category>
		<category><![CDATA[revoca amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'Amministratore di Sostegno può veder cessare le condizioni che ne hanno giustificato la nomina. Come fare allora? Serve un provvedimento del giudice per la revoca: per averlo si deve depositare apposita istanza. Vediamone un esempio predisposto dall'avvocato Stefano Scalettaris.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">Si può far cessare l&#8217;amministrazione di sostegno? Ecco l&#8217;ISTANZA DI CESSAZIONE DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO</span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1000" style="width: 160px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2011/07/si-puo-far-cessare-lamministrazione-di-sostegno/revoca-amministratore-di-sostegno/" rel="attachment wp-att-1000"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1000" class="size-thumbnail wp-image-1000" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/revoca-amministratore-di-sostegno-150x150.jpg" alt="Revoca Amministratore di Sostegno" width="150" height="150" /></a><p id="caption-attachment-1000" class="wp-caption-text">Revoca Amministratore di Sostegno</p></div>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; di facile comprensione che l&#8217;Amministratore di Sostegno  non sia sia una funzione in sè perpetua ed anzi, proprio per la sua stessa fisiologia, che possa generarsi la condizione del venir meno delle necessità che la hanno giustificata. Come fare allora?</p>
<p style="text-align: justify;">Se l&#8217;ADS può veder superati i presupposti che hanno portato alla sua nomina ed il beneficiato può ritenere di non doversene più avvantaggiare, la modifica della condizione del beneficiaro non è però nella libera discrezionalità dell&#8217;amministratore di sostegno e tantomeno del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno. Vi deve infatti sempre essere autorizzazione del Giudice Tutelare a cessare l&#8217;ADS.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo caso è passaggio obbligato il predisporre e presentare apposita istanza al Giudice Tutelare per la revoca dell&#8217;Amministratore di Sostegno. Il magistrato provvederà sul punto.</p>
<p style="text-align: justify;">Do quindi segnalazione di un interessante ed esaustivo esempio di istanza nuovamente messa a disposizione dall&#8217;<strong>Avv. Stefano Scalettaris</strong> di San Donà di Piave (Venezia).</p>
<h4 style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</h4>
<blockquote><p><script type="text/javascript">// <![CDATA[ google_ad_client = "pub-6301574831535848"; /* 468x60, creato 16/10/09 */ google_ad_slot = "7671660500"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60; // ]]&gt;</script><br />
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<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>AVANTI IL TRIBUNALE DI VENEZIA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>RICORSO PER REVOCA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">I signori nata a il e residente a …&#8230; alla via&#8230;.. c.f.: e …&#8230;&#8230;.nato a …&#8230;.. il …&#8230;&#8230;&#8230;..e residente a …&#8230;&#8230;. alla via ….., c.f.:</p>
<p style="text-align: justify;">assistiti e rappresentati per mandato a margine del presente atto dall’<strong>Avv. Stefano Scalettaris</strong> SCLSFN70S30G914C del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio in San Donà di Piave (VE) via Battisti 11,</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PREMESSO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> i ricorrenti, tra loro germani, sono entrambi parenti in linea collaterale di quinto grado della signora …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. già residente in …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.; il tutto come da dichiarazioni in autocertificazione che si allegano al presente ricorso sub doc 1;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> la signora …&#8230;&#8230;&#8230;, di anni &#8230;, percettrice di una pensione che viene mensilmente e regolarmente accreditata su un libretto di deposito bancario, si trova dal …&#8230;&#8230; ospite della Residenza…&#8230;&#8230;&#8230;. di …&#8230;.;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> i responsabili della Struttura, in relazione alla non più giovane età della loro ospite, peraltro comunque capace di intendere e di volere, ebbero per essa a richiedere, a Codesto Giudice Tutelare, la nomina di un Amministratore di Sostegno;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> l&#8217;invocata procedura (RG …&#8230;&#8230;) portò, in data …&#8230;&#8230;.., alla nomina di tale signora …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; nella summenzionata veste;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> gli odierni ricorrenti, da sempre in contatto con la propria congiunta, ebbero ad apprendere dalla medesima un sempre maggiore disagio verso la sua attuale condizione, disagio peraltro sfociato nel corso delle ultime conversazioni telefoniche, in esplicite richieste di aiuto,</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> vieppiù, conversando con persone informate sui fatti all&#8217;interno della Struttura, gli odierni ricorrenti vennero casualmente a conoscenza di un consistente debito della signora …&#8230;&#8230; pari attualmente ad €&#8230;&#8230;.. e derivante dall&#8217;asserito mancato pagamento delle rette a favore dell&#8217;&#8230;..;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> la circostanza veniva peraltro ribadita al difensore dei ricorrenti, nel corso di una conversazione telefonica, dal Collega …&#8230;&#8230;. del Foro di …&#8230;. il quale confermava addirittura di aver utilmente iniziato, nell&#8217;interesse della sua assistita …&#8230;, specifiche azioni esecutive contro l&#8217;anziana, volte al soddisfacimento dell&#8217;asserito credito;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> tale situazione appare alquanto paradossale e non certo in linea con un&#8217;oculata gestione patrimoniale ove si consideri che l&#8217;importo della pensione della signora …&#8230;.. pari ad Euro ….apparirebbe di per sé sufficiente al pagamento della retta mensile della Struttura che dovrebbe ammontare ad Euro …&#8230;;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> non è peraltro dato a sapere chi attualmente occupi e a quale titolo l&#8217;appartamento di proprietà dell&#8217;anziana in …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.senza peraltro versare alcun canone all&#8217;avente diritto;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> per quanto sopra, alla luce del disagio personale della beneficiaria che più volte ha espresso il desiderio di fare ritorno a casa propria essendo in grado di attendere alle proprie necessità e tenuto conto del grave ed oggettivo pregiudizio patrimoniale venutosi a creare, apparirebbe quanto mai opportuna una nuova valutazione da parte di Codesto Giudice Tutelare sulla persistenza delle condizioni che portarono alla nomina dell&#8217;attuale ADS ed all&#8217;adozione delle determinazioni contenute nel relativo provvedimento;</p>
<p style="text-align: justify;">tutto ciò premesso i signori …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., ut supra assistiti e rappresentati</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CHIEDONO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">che l&#8217;Ill.mo Giudice Tutelare adito, letto il presente ricorso, ritenuta la propria competenza, acquisita ogni documentazione utile od opportuna presso&#8230;&#8230;.. o altrove, valutata l&#8217;opportunità di assumere nuovi provvedimenti a favore della beneficiaria &#8211; rebus sic stantibus ed alla luce della grave situazione illustrata &#8211; , ascoltate comunque la signora …&#8230;&#8230;. e l&#8217;attuale Ads signora&#8230;&#8230;&#8230;., voglia così disporre:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IN PRINCIPALITA&#8217;</strong>: dichiarare cessata l&#8217;amministrazione di Sostegno disposta a beneficio della signora …&#8230;&#8230; in data …&#8230;.. (RG …..) od in subordine sostituire l&#8217;attuale nominata Ads signora …&#8230;&#8230;.. con altra persona, benevisa alla beneficiaria ed in grado di assumere l&#8217;incarico;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IN OGNI CASO</strong> adottare a favore della beneficiaria tutti i provvedimenti che dovesse ritenere utili ed opportuni per i bisogni di vita della medesima e per la conservazione del proprio patrimonio ivi compresa l&#8217;adozione delle più opportune e strumentali azioni legali;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>MUNIRE</strong> l&#8217;emanando decreto di immediata esecutività stante l&#8217;urgenza di porre rimedio in tempi assai rapidi alla situazione venutasi creare siccome rappresentata nella superiore premessa.</p>
<p>Si dichiara di voler ricevere gli avvisi di rito al seguente numero di fax: …&#8230;..</p>
<p>Con osservanza</p>
<p>…&#8230;&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si offrono in comunicazione:</p>
<ol>
<li>Autocertificazioni dei ricorrenti</li>
<li>documenti anagrafici dei ricorrenti</li>
</ol>
</blockquote>
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