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	<title>Interdizione Archivi - AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</title>
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	<description>Informazioni e consigli per ADS - amministratori di sostegno</description>
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	<title>Interdizione Archivi - AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</title>
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	<item>
		<title>Quali parenti indicare in ricorso per ADS ed a chi notificare?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2019 16:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INDICARE IN RICORSO PER ADS ED AI QUALI NOTIFICARE RICORSO E DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA<br />
Ecco riassunta la discplina di riferimento. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2019/08/lindividuazione-dei-soggetti-da-indicare-in-ricorso-per-ads/">Quali parenti indicare in ricorso per ADS ed a chi notificare?</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INDICARE IN RICORSO PER ADS ED AI QUALI NOTIFICARE RICORSO E DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA</span></h2>
<div id="attachment_2226" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2226" class="size-medium wp-image-2226" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/chi-indicare-in-ricorso-e-a-chi-notificarei-300x150.png" alt="Chi indicare in ricorso x ADS e a chi notificare?" width="300" height="150" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/chi-indicare-in-ricorso-e-a-chi-notificarei-300x150.png 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/chi-indicare-in-ricorso-e-a-chi-notificarei-768x384.png 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/chi-indicare-in-ricorso-e-a-chi-notificarei.png 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2226" class="wp-caption-text">Chi indicare in ricorso x ADS e a chi notificare?</p></div>
<p class="">La fase introduttiva del procedimento di nomina dell’<strong>amministratore di sostegno</strong> è disciplinata dalle regole processuali concernenti i giudizi di interdizione e di inabilitazione: l’art. 720 bis cod. proc. civ. ., infatti, richiama, in quanto compatibili, le norme di cui all’art. 713 cod. proc. civ. Tale norma prevede al 2° comma, altresí, che il <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/ricorso-per-ads/">ricorso</a> e il decreto siano notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel 1° comma della medesima (ovvero: interdicendo, inabilitando ed altre persone indicate in ricorso).</p>
<h3>COSA DISCENDE DALLA DISCIPLINA DELL&#8217;INTERDIZIONE?</h3>
<p class="">Lo stesso art. 720 bis cod. proc. civ. dichiara applicabile al procedimento di amministrazione anche l’art. 712 cod. proc. civ. che al 2° comma dispone che <strong>nel <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/ricorso-per-ads/">ricorso</a> debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado degli affini entro il secondo grado</strong> dell&#8217;interdicendo o dell&#8217;inabilitando.</p>
<p class="">Il decreto è comunicato, inoltre, al pubblico ministero.</p>
<p class="">Si ritiene che un’applicazione compatibile dell’art. 713 cod. proc. civ. implichi che non si possa affidare al presidente la valutazione preventiva della <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/ricorso-per-ads/">domanda</a> di apertura dell’amministrazione di sostegno.</p>
<p class="">Di conseguenza,<strong> i poteri che la norma attribuisce al presidente del tribunale nel giudizio di interdizione devono essere considerati spettanti al giudice tutelare.</strong> Seguendo una tale ricostruzione la fase introduttiva del procedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno risulta cosí strutturata: il giudice tutelare, ricevuto il <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/ricorso-per-ads/">ricorso</a>, ordina la comunicazione al pubblico ministero; fissa con decreto in calce al ricorso l’udienza di comparizione davanti a sé, ordinera al cancelliere di comunicarlo al pubblico ministero; assegna un termine al ricorrente affinché questi provveda a notificare il ricorso e il decreto all’inabile e alle persone indicate nell’atto introduttivo, le cui informazioni ritenga utili.</p>
<h3>COSA DICE INVECE IL CODICE CIVILE?</h3>
<p class="">Orbene, il comma 1° dell’art. 407 c.c., specificando il contenuto del <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/ricorso-per-ads/">ricorso</a> per l’attivazione dell’amministrazione, prescrive di indicare il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. I soggetti indicati nel ricorso non sono ritenuti parti necessarie del contraddittorio, ma il decreto viene notificato a coloro che possano fornire al giudice utili informazioni, e ciò secondo la sua libera discrezione e le esigenze del rito.</p>
<p class="">Resta quindi al Giudice Tutelare ogni decisione circa la necessità di sentire le persone indicate al comma 3° dell’art. 407 cod. civ. che rinvia al 2° comma dell’<a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-xii/capo-i/art406.html">art. 406 cod. civ.</a></p>
<p class="">Questi ultimi, ovvero le persone che il Giudice Tutelare ritiene possano avere utili informazioni, sono, in forza del rinvio operato dal comma 1° dello stesso articolo all’art. 417 cod. civ., il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, il tutore o il curatore, nonché, ai sensi del comma 3° dell’art. 406 cod. civ., i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona.</p>
<p class="">I legittimati al ricorso, gli stessi sopradetti che possono essere proponenti la richiesta di nomina, possono anche intervenire volontariamente nel processo ed assumere la qualità di parte, anche qualora il giudice non abbia disposto la notificazione nei loro confronti.<br />
Inoltre, essi possono impugnare con reclamo il decreto di apertura pronunciato dal giudice tutelare e chiederne la revoca, anche qualora non abbiano partecipato al giudizio di apertura dell’amministrazione di sostegno.</p>
<h3>COSA SUCCEDE SE NON SI INDICA IN RICORSO I SOGGETTI DESCRITTI DAL CODICE?</h3>
<p class="">L’indicazione, nel ricorso per la nomina di amministratore di sostegno, dei parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo grado (artt. 712 e 720-bis cod. proc. civ. ) è perciò prevista dalla disciplina mentre l&#8217;omessa indicazione e notifica del ricorso agli stessi non determina una violazione del principio del contraddittorio, trattandosi di soggetti che, secondo dottrina e giurisprudenza, possono rendere utili informazioni al giudice tutelare (art. 407, 3° co., cod. civ.) ma non sono parti in senso stretto.</p>
<p class="">Resta quindi al Giudice valutare cosa ritenere necessario nell&#8217;interesse del beneficiario ed al fine di garantire un percorso processuale esente da opposizioni.</p>
<p>Riportiamo di seguito la disciplina codicistica di riferimento.</p>
<h4>Alberto Vigani</h4>
<p>per Associazione Amministratoridisostegno.com</p>
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<p class="" style="text-align: center;"><strong>***</strong></p>
<h3>c.p.c. art. 712. Forma della domanda.</h3>
<p class="">La domanda per interdizione [c.c. 414] o inabilitazione [c.c. 415] si propone con ricorso [c.c. 417; c.p.c. 125] diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio [c.c. 43; c.p.c. 9, 18].</p>
<p class="">Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e <strong><span style="text-decoration: underline;">debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado [c.c. 76], degli affini entro il secondo grado</span></strong> [c.c. 78] e, se vi sono, del tutore o curatore dell&#8217;interdicendo o dell&#8217;inabilitando [c.c. 424; c.p.c. 732, 754] (2).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>***</strong></p>
<h3>c.p.c. art. 713. Provvedimenti del presidente.</h3>
<p class="">Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero [c.p.c. 70, n. 3, 71]. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz&#8217;altro la domanda (1), altrimenti nomina il giudice istruttore e<span style="text-decoration: underline;"> fissa l&#8217;udienza di comparizione davanti a lui [c.p.c. 715] del ricorrente, dell&#8217;interdicendo o dell&#8217;inabilitando [c.c. 419] e delle altre persone indicate nel ricorso</span>, le cui informazioni ritenga utili.</p>
<p class=""><strong><span style="text-decoration: underline;">Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente</span></strong>; il decreto è comunicato al pubblico ministero.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>***</strong></p>
<h3>c.p.c. art. 720-bis. Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno.</h3>
<p class=""><span style="text-decoration: underline;">Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno [c.c. 404] si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713</span>, 716, 719 e 720.<br />
Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d&#8217;appello a norma dell&#8217;articolo 739.</p>
<p class="">Contro il decreto della corte d&#8217;appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione (1).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>***</strong></p>
<h3>c.c. art. 406. Soggetti (1).</h3>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Il ricorso per l&#8217;istituzione dell&#8217;amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell&#8217;articolo 417</span></strong>.</p>
<p>Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all&#8217;istanza di revoca dell&#8217;interdizione o dell&#8217;inabilitazione davanti al giudice competente per quest&#8217;ultima.</p>
<p>I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l&#8217;apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all&#8217;articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero .</p>
<p style="text-align: center;"><strong>***</strong></p>
<h3>c.c. art. 407. Procedimento (1).</h3>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Il ricorso per l&#8217;istituzione dell&#8217;amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario</span></strong>.</p>
<p>Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.</p>
<p class=""><strong><span style="text-decoration: underline;">Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all&#8217;articolo 406;</span></strong> in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d&#8217;ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.</p>
<p class="">Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d&#8217;ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno.<br />
In ogni caso, nel procedimento di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero .</p>
<p style="text-align: center;"><strong>***</strong></p>
<h3>c.c. art. 417. Istanza d&#8217;interdizione o di inabilitazione.</h3>
<p class=""><span style="text-decoration: underline;">L&#8217;interdizione o l&#8217;inabilitazione possono essere promosse</span> [c.c. 85, 166; c.p.c. 712] <span style="text-decoration: underline;">dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado</span> [c.c. 76], <span style="text-decoration: underline;">dagli affini entro il secondo grado</span> [c.c. 78], dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero [c.c. 414, 415, 418; c.p.c. 69] (1).</p>
<p class="">Se l&#8217;interdicendo o l&#8217;inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l&#8217;interdizione o l&#8217;inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero [c.p.c. 712] (2).</p>
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			</item>
		<item>
		<title>ADS: quando e come si può annullare il matrimonio del beneficiario</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2017 20:52:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
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		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Designazione Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Giudice Tutelare]]></category>
		<category><![CDATA[Interdizione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>ADS: QUANDO E COME LA LIBERTA' MATRIMONIALE DEL BENEFICIARIO PUO' ESSERE LIMITATA?<br />
La Corte di legittimità interviene su una materia, quella dei diritti personalissimi del beneficiario di AdS, per la quale non vi è una limitazione aprioristica della norma: con la sentenza Cassazione 11 maggio 2017 n. 11536, per la prima volta statuisce che in determinate fattispecie concrete, sia pur eccezionali, vi può essere una valutazione in tutela dell'interesse del beneficiario che porti alla limitazione della libertà matrimoniale da parte del Giudice Tutelare.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">ADS: QUANDO E COME LA LIBERTA&#8217; MATRIMONIALE DEL BENEFICIARIO PUO&#8217; ESSERE LIMITATA?</span></h2>
<div id="attachment_1751" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1751" class="size-medium wp-image-1751" src="https://amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ADS-E-MATRIMONIO-300x111.jpg" alt="ADS-E-MATRIMONIO" width="300" height="111" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ADS-E-MATRIMONIO-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ADS-E-MATRIMONIO-768x284.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ADS-E-MATRIMONIO.jpg 851w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1751" class="wp-caption-text">ADS-E-MATRIMONIO</p></div>
<p>La Corte di legittimità interviene su una materia, quella dei diritti personalissimi del beneficiario di AdS, per la quale non vi è una limitazione aprioristica della norma: con la sentenza Cassazione 11 maggio 2017 n. 11536, per la prima volta statuisce che in determinate fattispecie concrete, sia pur eccezionali, vi può essere una valutazione in tutela dell&#8217;interesse del beneficiario che porti alla limitazione della libertà matrimoniale da parte del Giudice Tutelare.</p>
<p>Detta scelta si sposa in particolare con quella lettura dell&#8217;istituto dell&#8217;amministrazione di sostegno che lo pone capace di sostituirsi in toto all&#8217;interdizione e, quindi, ne eredita gli strumenti di protezione per il beneficiario.</p>
<p>Ove poi sia interesse del beneficiario promuovere azione di annullamento del matrimonio, soccorrerà la possibilità di impugnazione per incapacità naturale (art. 120 c.c.), anche da parte dell&#8217;amministratore di sostegno ai sensi dell&#8217;art. 412 c.c.</p>
<p>L&#8217;art. 411 c.c., con il richiamo alle norme dettate per l&#8217;interdetto, ne consente l&#8217;applicazione nella misura in cui siano espressamente fatte oggetto di un provvedimento individualizzato del giudice tutelare, <strong>misurato sull&#8217;interesse del beneficiario</strong>.</p>
<p>Ecco un estratto dei passaggi più interessanti della citata &#8220;Cassazione 11 maggio 2017 n. 11536&#8221;.</p>
<p>Avv. Alberto Vigani</p>
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<blockquote><p>&#8220;Ritiene viceversa la Corte, secondo quanto pure sostenuto in dottrina, che il fuoco puntato sul best interest dell’amministrato non consenta a priori di escludere che, in circostanze particolarmente stringenti, diremmo eccezionalmente gravi, il divieto possa essere imposto: se, come stabilisce l’articolo 411, ultimo comma, c.c., ciò sia conforme all’interesse dell’amministrato, alla luce dell’interesse protetto dalla norma, con l’estremo sacrificio della libertà matrimoniale.</p>
<p>Tale lettura pare meglio armonizzarsi con la ratio che sostiene la legge sull’amministrazione di sostegno, la quale non soltanto relega l’interdizione al rango di strumento residuale, ma consente la nomina dell’amministratore di sostegno anche in situazioni talmente gravi da giustificare in astratto il ricorso all’interdizione, qualora ciò consenta di rispondere adeguatamente alle esigenze di protezione del beneficiario.</p>
<p>L’opposta soluzione, difatti, darebbe luogo alla configurazione di un caso in cui il ricorso all’amministrazione di sostegno è in se stessa preclusa, e si rende necessaria l’interdizione.</p>
<p>Nondimeno, rimane da escludere che, finanche in presenza di un provvedimento del giudice tutelare che abbia imposto all’amministrato il divieto di contrarre matrimonio, questo possa poi essere impugnato ai sensi dell’articolo 119 c.c.. Anzitutto, un’impugnazione ad opera del tutore ai sensi dell’articolo 119 c.c. non è pensabile in caso di amministrazione di sostegno per l’ovvia considerazione che manca in tal caso per definizione la sua nomina. Per il resto l’articolo 119 c.c. è posto a tutela per un verso di un interesse pubblicistico, come è testimoniato dalla legittimazione del Pubblico Ministero, per altro verso dell’interesse di terzi estranei all’interdetto, cui la norma si riferisce: previsione, quest’ultima, la quale, come è stato sostenuto, può in concreto ridondare in pregiudizio dell’incapace anziché rappresentare una rafforzata tutela della persona.<br />
Ma, se il divieto di contrarre matrimonio può essere imposto al beneficiario di amministrazione di sostegno solo nel suo proprio interesse, è del tutto ovvio che il matrimonio contratto in violazione del divieto non possa essere poi invalidato se non in funzione della soddisfazione del suo stesso interesse e non di quello all’astratta osservanza del provvedimento giudiziale di divieto, ovvero, tantomeno, dell’interesse di terzi.</p>
<p>E dunque &#8211; venendo alla vicenda in discorso &#8211; è a maggior ragione da escludere che i terzi possano impugnare il matrimonio ai sensi dell’articolo 119 c.c., nei confronti del destinatario dell’amministrazione di sostegno, in assenza &#8211; come in questo caso &#8211; di un divieto di matrimonio adottato dal giudice tutelare.<br />
Il che, tuttavia, non vuol dire &#8211; sebbene non sia questo il caso che ci occupa &#8211; che l’eventuale divieto di contrarre matrimonio imposto dal giudice tutelare nell’esercizio dei suoi poteri, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 411 c.c., possa essere impunemente violato dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno, soccorrendo in tal caso, oltre all’impugnazione di cui all’articolo 120 c.c., l’azione di annullamento ad opera dell’amministratore di sostegno, secondo la previsione dell’articolo 412, secondo comma, c.c..&#8221;</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Di seguito il testo esteso della sentenza.</p>
<a href="https://amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Cass.-11-05-17-n.-11536-Ads-e-matrimonio.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Cass. 11 05 17 n. 11536 Ads e matrimonio</a>
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		<title>Riforma dell&#8217;Amministrazione di Sostegno</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2015/09/riforma-dellamministrazione-di-sostegno/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2015 12:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Interdizione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Riforma dell'Amministrazione di Sostegno: ADDIO INTERDIZIONE E INABILITAZIONE: ARRIVA L'AGGIORNAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">ADDIO INTERDIZIONE E INABILITAZIONE: ARRIVA L&#8217;AGGIORNAMENTO DELL&#8217;AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO</span></h2>
<div id="attachment_1274" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ads.png"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1274" class="size-medium wp-image-1274" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ads-300x178.png" alt="Riforma Ads" width="300" height="178" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ads-300x178.png 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ads.png 1024w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ads-900x533.png 900w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p id="caption-attachment-1274" class="wp-caption-text">Riforma Ads</p></div>
<p style="text-align: justify;">Prosegue il cammino del DDL C1085. La Commissione Giustizia ha iniziato l&#8217;esame del provvedimento C. 1985 concernente il rafforzamento dell&#8217;amministrazione di sostegno e la soppressione degli istituti dell&#8217;interdizione e dell&#8217;inabilitazione.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><i>Atto Camera: 1985</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Proposta di legge: CAMPANA ed altri: &#8220;Modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione, concernenti il rafforzamento dell&#8217;amministrazione di sostegno e la soppressione degli istituti dell&#8217;interdizione e dell&#8217;inabilitazione&#8221; (1985)</i></p>
</blockquote>
<p><strong>La nuova amministrazione di sostegno</strong></p>
<p>La Commissione Giustizia, in sede referente, ha iniziato l&#8217;esame del provvedimento C. 1985 per il rafforzamento dell&#8217;amministrazione di sostegno e la soppressione degli istituti dell&#8217;interdizione e dell&#8217;inabilitazione e che apporta diverse e importanti modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione.</p>
<p>Le linee essenziali della riforma in corso di approvazione sono riassumibili per punti così:</p>
<ul>
<li>soppressione dell&#8217;interdizione (anche di quella legale) e dell&#8217;inabilitazione;</li>
<li>incapacità legale resta come una figura dotata di senso solo in relazione ai minori;</li>
<li>inserimento nell’ordinamento di un nuovo istituto privatistico: la «inadeguatezza gestionale».</li>
<li>incentrare il sistema di protezione sull’amministrazione di sostegno, quale misura di protezione applicabile sempre;</li>
</ul>
<p>Pertanto ecco le principali modifiche al codice civile che il ddl 1985 vuole apportare:</p>
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<p><strong>a) Abrogati gli articoli da 414 a 432 c.c. tranne il 428.</strong></p>
<p><strong>b) Amministrazione di sostegno:</strong></p>
<p>&#8211; Il terzo comma dell&#8217;articolo 405 del codice civile è integralmente riformulato, prevedendo la possibilità di nomina di un co-amministratore di sostegno, qualora ciò risponda all&#8217;interesse del beneficiario;<br />
&#8211; articolo 406, primo comma, c.c.: inserita la locuzione «personalmente» per superare, in via definitiva, la questione concernente la sovranità e l&#8217;autosufficienza dell&#8217;interessato riguardo all&#8217;iniziativa di attivazione del procedimento di amministrazione di sostegno.<br />
&#8211; articolo 407, quarto comma, c.c.: per la difesa tecnica del beneficiario, il quarto comma dell&#8217;articolo 407, di nuova formulazione, rinvia alla disposizione dell&#8217;articolo 716, secondo comma, del codice di procedura civile (anch&#8217;essa introdotta ex novo) la quale prevede che il giudice tutelare debba invitare il beneficiario a nominare un difensore;<br />
&#8211; articolo 409, secondo comma, c.c.: introdotta nell&#8217;articolo 409 una disposizione volta a puntualizzare che il beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno conserva la capacità di compiere gli atti di natura personale riguardo ai quali non sia stato incapacitato dal giudice tutelare.<br />
&#8211; articolo 412, secondo comma, c.c.: aggiunto il riferimento al caso di «incapacitazione» disposta con decreto del giudice tutelare successivo al decreto istitutivo dell&#8217;amministrazione di sostegno.</p>
<p><strong>c) Attività negoziale dell&#8217;incapace:</strong><br />
&#8211; articolo 428 c.c.: la nuova formulazione della norma si differenzia per la riunione nel primo comma delle due fattispecie di annullamento contemplate ora distintamente nel primo e nel secondo comma con riguardo rispettivamente agli atti e ai contratti. In entrambi i casi, sarà necessario e sufficiente che ricorra il grave pregiudizio per l&#8217;incapace, mentre non è più richiesto l&#8217;ulteriore presupposto della «mala fede»dell&#8217;altro contraente.</p>
<p><strong>d) Contratto in generale:</strong><br />
&#8211; articolo 1425 c.c.: modificato il primo comma dell&#8217;articolo 1425, dove fa riferimento alla parte «legalmente incapace», dato che, per effetto della soppressione dell&#8217;interdizione e dell&#8217;inabilitazione, la categoria dell&#8217;incapacità legale di agire si riduce alla sola fattispecie della minore età; dunque, il primo comma è riformulato sostituendosi alla locuzione «legalmente incapace di contrattare» la parola «minore»; introdotto un nuovo secondo comma dell&#8217;articolo 1425, contemplante l&#8217;annullabilità del contratto concluso dal beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno nei cui confronti il giudice tutelare abbia stabilito il divieto di compiere attività negoziale.<br />
&#8211; art. 1442, secondo comma, c.c.: inserita la previsione concernente l&#8217;ipotesi del contratto concluso dal beneficiario di amministrazione di sostegno, nonostante la propria «incapacitazione: la prescrizione relativa all&#8217;azione di annullamento del contratto decorre dal venir meno dell&#8217;impedimento a contrarre stabilito dal giudice tutelare.</p>
<p><strong>e) Singoli contratti:</strong><br />
&#8211; art. 1626 c.c., scioglimento del contratto di affitto: scompaiono dalla norma i riferimenti all&#8217;interdizione e all&#8217;inabilitazione e rimane contemplata, quale unica causa di scioglimento del contratto, l&#8217;insolvenza dell&#8217;affittuario<br />
&#8211; art. 1722 c.c., mandato: vengono meno le cause di scioglimento costituite da interdizione e inabilitazione del mandante o del mandatario<br />
&#8211; art. 1833 c.c., conto corrente: vengono meno la previsione dello scioglimento del rapporto contrattuale per interdizione o inabilitazione di una delle parti e i conseguenti riferimenti testuali agli istituti soppressi.</p>
<p><strong>f) Pagamento e indebito:</strong><br />
&#8211; artt. 1190 e 1191 c.c.: «incapace» ai sensi degli articoli 1190 e 1191 del codice civile, dovrà essere considerato anche il beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno riguardo al quale il giudice tutelare abbia posto un divieto di ricevere o di effettuare pagamenti.<br />
&#8211; art. 1993 c.c.: anche il beneficiario di amministrazione di sostegno nei cui confronti il giudice tutelare avesse stabilito il divieto di emettere assegni, potrà opporre al possessore del titolo il difetto di capacità derivante dal predetto intervento incapacitante.</p>
<p><strong>g) Matrimonio:</strong><br />
&#8211; art. 85 c.c.: viene meno il divieto riferito all&#8217;interdetto di sposarsi: il disabile conserva, pertanto, la piena sovranità in ordine alla decisione di contrarre matrimonio.<br />
&#8211; art. 119 c.c., legittimazione a impugnare il matrimonio contratto in violazione del divieto previsto dall&#8217;articolo 85 del codice civile: il nuovo testo contempla anche il beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno destinatario del divieto, nonché l&#8217;amministratore di sostegno.<br />
&#8211; art. 183 c.c., amministrazione dei beni comuni: abrogato il terzo comma.<br />
&#8211; art. 193 c.c.: la separazione giudiziale dei beni tra coniugi non potrà più essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione ma soltanto in caso di cattiva amministrazione. Aggiunta ulteriore ipotesi in cui vi sia pericolo per gli interessi dell&#8217;altro coniuge o della comunione o della famiglia, tenuto conto degli impedimenti stabiliti dal giudice tutelare con riguardo al coniuge beneficiario di amministrazione di sostegno, ai sensi dell&#8217;articolo 409 del codice civile.</p>
<p><strong>h) Filiazione:</strong><br />
&#8211; art. 244 c.c., disconoscimento di paternità: aggiunto un quinto comma il quale prevede che nel provvedimento con il quale nomina l&#8217;amministratore di sostegno, o successivamente, il giudice tutelare possa disporre, con riguardo esclusivo all&#8217;interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di promuovere azione di disconoscimento. Il giudice tutelare potrà comunque prevedere che l&#8217;azione sia esercitabile con l&#8217;assistenza dell&#8217;amministratore di sostegno.<br />
&#8211; art. 245 c.c., sospensione del termine di decadenza per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione di disconoscimento: qualora l&#8217;interessato al disconoscimento sia interdetto o versi in condizioni di grave abituale infermità di mente, viene eliminato il riferimento alla condizione di interdizione e viene aggiunto un nuovo comma contenente la previsione della legittimazione attiva dell&#8217;amministratore di sostegno nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;interessato sia beneficiario di amministrazione di sostegno.<br />
&#8211; art. 273 c.c., esercizio dell&#8217;azione per l&#8217;accertamento giudiziale della filiazione naturale, è eliminata la previsione relativa all&#8217;esercizio dell&#8217;azione da parte del tutore dell&#8217;interdetto. Il terzo comma della norma è riformulato con riferimento al beneficiario di amministrazione di sostegno, nei confronti del quale viene previsto che il giudice tutelare possa disporre il divieto di esercizio dell&#8217;azione o stabilire che la stessa possa essere esercitata con l&#8217;assistenza dell&#8217;amministratore di sostegno.</p>
<p><strong>i) Accettazione di eredità:</strong><br />
&#8211; art. 471 c.c.: la norma è riformulata prevedendo, nel terzo comma, l&#8217;accettazione di eredità da parte del beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno.</p>
<p><strong>l) Testamento:</strong><br />
&#8211; art. 591 c.c. capacità di fare testamento: eliminazione del riferimento all&#8217;interdetto, contenuta nel testo vigente dell&#8217;articolo 591, secondo comma, numero 2), sostituita da quella concernente la figura del beneficiario di amministrazione di sostegno il quale sia stato «incapacitato» a testare.</p>
<p><strong>m) Donazione.</strong><br />
&#8211; art. 774 c.c. capacità di donare: l&#8217;incapacità di fare donazione investe il minore d&#8217;età e il beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno nei cui confronti il giudice tutelare abbia stabilito il divieto di fare donazione;<br />
&#8211; art. 775-bis c.c.: norma di nuova formulazione. Anche il beneficiario di amministrazione di sostegno «incapacitato» possano donare i propri beni, secondo le modalità contemplate.</p>
<p><strong>n) il patrimonio con vincolo di destinazione</strong>: gli articoli 692-697 del codice civile disciplineranno il nuovo istituto del «patrimonio con vincolo di destinazione»: possibilità della costituzione del patrimonio con vincolo di destinazione, a favore del beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno.</p>
<p><strong>o) Responsabilità civile dell&#8217;incapace:</strong><br />
&#8211; nuovo secondo comma dell’art. 2046 c.c.: salvo il caso in cui l&#8217;incapacità derivi da colpa dell&#8217;autore, il giudice può moderare l&#8217;ammontare del risarcimento al quale questi è tenuto, in considerazione delle circostanze del caso, con particolare riguardo all&#8217;età, alla gravità dello stato d&#8217;incapacità e alle condizioni economiche delle parti.<br />
&#8211; art. 2047 c.c., responsabilità del sorvegliante dell&#8217;incapace: questa da vicaria diviene solidale.</p>
<p>Staff</p>
<p>Amministratoridisostegno.com</p>
<p><a href="http://www.camera.it/leg17/126?tab=4&amp;leg=17&amp;idDocumento=1985&amp;sede=&amp;tipo=">Modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione, concernenti il rafforzamento dell&#8217;amministrazione di sostegno e la soppressione degli istituti dell&#8217;interdizione e dell&#8217;inabilitazione (esame C. 1985 Campana – Relatori Guerini e Piepoli)</a></p>
<p><b>Di seguito il testo dei lavori in commissione giustizia.</b></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">CAMERA DEI DEPUTATI</p>
<p style="text-align: justify;">Mercoledì 9 settembre 2015</p>
<p style="text-align: justify;">501.</p>
<p style="text-align: justify;">XVII LEGISLATURA</p>
<p style="text-align: justify;">BOLLETTINO</p>
<p style="text-align: justify;">DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI</p>
<p style="text-align: justify;">Giustizia (II)</p>
<p style="text-align: justify;">COMUNICATO</p>
<p style="text-align: justify;">Pag. 45</p>
<p style="text-align: justify;">SEDE REFERENTE<br />
Mercoledì 9 settembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.<br />
La seduta comincia alle 14.50.<br />
Modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione, concernenti il rafforzamento dell&#8217;amministrazione di sostegno e la soppressione degli istituti dell&#8217;interdizione e dell&#8217;inabilitazione.</p>
<p style="text-align: justify;">C. 1985 Campana.</p>
<p style="text-align: justify;">(Esame e rinvio).</p>
<p style="text-align: justify;">La Commissione inizia l&#8217;esame del provvedimento in oggetto.<br />
Giuseppe GUERINI (PD), relatore, anche a nome del collega Piepoli, fa presente che la Commissione è chiamata ad avviare l&#8217;esame, nella seduta odierna, della proposta di legge recante disposizioni sul «Rafforzamento dell&#8217;amministrazione di sostegno e soppressione degli istituti dell&#8217;interdizione e dell&#8217;inabilitazione (A.C. 1985).</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva che il provvedimento persegue la finalità di potenziare l&#8217;istituto dell&#8217;amministrazione di sostegno, introdotto nell&#8217;ordinamento dalla legge n. 6 del 2004 e finalizzato a «tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia» e superare definitivamente l&#8217;interdizione e l&#8217;inabilitazione, che già la riforma di dieci anni fa ha circoscritto e reso extrema ratio.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, con l&#8217;obiettivo di flessibilizzare l&#8217;intervento su persone in difficoltà,</p>
<p style="text-align: justify;">Pag. 46</p>
<p style="text-align: justify;">fisica o psichica, la proposta di legge estende il campo d&#8217;applicazione dell&#8217;istituto dell&#8217;amministrazione di sostegno a tutte le ipotesi di incapacità legale, ricomprendendo dunque anche le aree fin qui coperte in via residua da interdizione e inabilitazione; concepisce l&#8217;incapacità come funzionale, ovvero circoscritta a un tempo e ad atti specifici (c.d. «incapacitazione funzionale») e non collegata semplicemente e in modo assoluto alla persona, come accade oggi con la pronuncia di interdizione – conseguentemente, anche nei casi più gravi, se anche l&#8217;intervento dell&#8217;amministratore di sostegno sarà totale, quantomeno sarà circoscritto nel tempo, sempre rimodellabile e revocabile – ; valorizza dunque il ruolo del giudice tutelare; conserva, pur con alcune modifiche, la disciplina dell&#8217;annullabilità degli atti e dei contratti compiuti dall&#8217;incapace naturale; ridisciplina il procedimento per la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno.</p>
<p style="text-align: justify;">Questi interventi consentono, infine, la definitiva soppressione degli istituti dell&#8217;interdizione e dell&#8217;inabilitazione, oltre all&#8217;istituto dell&#8217;interdizione legale, previsto come pena accessoria dagli articoli da 32 a 33 del codice penale, in caso di condanna alla reclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel passare, più in dettaglio, alla disamina dei contenuti della suddetta proposta di legge, segnala che gli articoli da 19 a 25 apportano limitate modifiche alla disciplina dell&#8217;amministrazione di sostegno contenuta nel codice civile: l&#8217;obiettivo perseguito non è infatti una riconsiderazione complessiva di tale istituto, quanto l&#8217;estensione del suo campo d&#8217;applicazione, con contestuale abrogazione dell&#8217;interdizione e dell&#8217;inabilitazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il provvedimento in esame prevede che l&#8217;amministratore di sostegno possa essere affiancato da un coamministratore di sostegno, nominato sempre dal giudice tutelare nell&#8217;interesse del beneficiario. La proposta non delinea invece i presupposti che possono determinare il giudice a questa ulteriore nomina (articolo 19, che modifica l&#8217;articolo 405 c.c.). Fa presente, inoltre, che la proposta di legge in esame elimina ogni riferimento all&#8217;interdizione e all&#8217;inabilitazione, in particolare, per quanto riguarda i soggetti che possono presentare il ricorso per l&#8217;istituzione dell&#8217;amministrazione di sostegno, la proposta elimina il riferimento all&#8217;interdetto o inabilitato e al tutore e al curatore (articolo 20, che modifica l&#8217;articolo 406 c.c.); interviene sul procedimento per l&#8217;istituzione dell&#8217;amministratore di sostegno, per precisare che il giudice tutelare, qualora intenda adottare provvedimenti che possano incidere sui diritti fondamentali della persona, debba prima invitare l&#8217;interessato (e l&#8217;amministratore di sostegno provvisorio) a nominare un difensore – ciò si ricava dalla novella che l&#8217;articolo 21 apporta all&#8217;articolo 407 del codice civile, rinviando all&#8217;articolo 716 del codice di procedura civile, oggetto di integrale sostituzione da parte della proposta di legge –; specifica che, anche a seguito della nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, il beneficiario può continuare a compiere personalmente tutti gli atti di natura personale (tra i quali il matrimonio, il riconoscimento del figlio, l&#8217;azione di dichiarazione giudiziale di paternità) o patrimoniale che non siano stati espressamente vietati dal giudice tutelare con l&#8217;atto istitutivo dell&#8217;amministrazione di sostegno o con le periodiche rivalutazioni (articolo 22, che modifica l&#8217;articolo 409 c.c. e articolo 23, che modifica l&#8217;articolo 411 c.c.); precisa che le limitazioni alla capacità d&#8217;agire del beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno possono essere introdotte non solo in sede di istituzione dell&#8217;amministrazione, ma anche successivamente, a seguito di ulteriori decreti del giudice tutelare (articolo 24, che modifica l&#8217;articolo 412 c.c.), a tal proposito osserva che la proposta intende rafforzare il carattere periodico delle valutazioni che il giudice tutelare deve compiere sul beneficiario dell&#8217;amministrazione, così da relativizzare le limitazioni che vengono imposte; abroga la previsione che attualmente consente al giudice tutelare di trasformare l&#8217;amministrazione di sostegno in interdizione o inabilitazione (articolo 25, che modifica l&#8217;articolo 413 del c.c.).</p>
<p style="text-align: justify;">Pag. 47<br />
Osserva, inoltre, che l&#8217;articolo 65 della proposta, modificando l&#8217;articolo 46-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, riafferma che i procedimenti per la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno sono totalmente gratuiti: alla esenzione dal contributo unificato, già attualmente prevista, la riforma aggiunge l&#8217;esenzione da ogni tassa, imposta e diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli articoli da 71 a 80 della proposta di legge riformano il procedimento per la nomina e la revoca dell&#8217;amministratore di sostegno, intervenendo sugli articoli da 712 a 720-bis del codice di procedura civile, ovvero sul titolo II che, tra i procedimenti speciali, disciplina i procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone. In particolare, la riforma riscrive il capo II del titolo, attualmente relativo all&#8217;interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno.</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva che, rispetto alla disciplina attuale, la riforma: elimina ogni riferimento all&#8217;interdizione e all&#8217;inabilitazione; conseguentemente le disposizioni del codice di rito oggi dedicate a questi due istituti vengono destinate invece alla disciplina del solo procedimento per la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno (e parallelamente viene abrogato l&#8217;articolo 720-bis c.p.c. che oggi disciplina l&#8217;amministrazione di sostegno); conferma la disciplina processuale attuale per la nomina e la revoca dell&#8217;amministratore di sostegno; impone al giudice tutelare di rinviare l&#8217;udienza richiedendo all&#8217;interessato la nomina di un difensore, in tutti i casi in cui ritenga di dover «stabilire divieti, limitazioni o decadenze incidenti su diritti fondamentali della persona» (nuovo articolo 716 c.p.c.). Se, nonostante l&#8217;invito rivolto dal giudice, l&#8217;interessato e l&#8217;amministratore di sostegno provvisorio non provvedono alla nomina nel termine fissato, il giudice tutelare può comunque procedere.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricorda che la proposta di legge modifica, inoltre, numerose disposizioni del codice civile in tema di matrimonio, filiazione, successione testamentaria, donazione, contratti, eliminando tutti gli impedimenti personali automatici che attualmente il codice prevede per gli interdetti.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione a ciascuno degli istituti, infatti, il legislatore prevede che spetti al giudice tutelare, all&#8217;atto della nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, disporre in merito alla possibilità per il beneficiario di compiere l&#8217;atto. Se anche i singoli atti fossero vietati dal giudice, il divieto dovrà essere temporaneo e soggetto a periodiche riconsiderazioni. Questo principio è applicato, per quanto riguarda il matrimonio, dagli articoli 2, 3 e 4 della proposta di legge, che modificano gli articoli 85, 102 e 119 del codice.</p>
<p style="text-align: justify;">La riforma (articolo 2) stabilisce infatti che il divieto di contrarre matrimonio per il beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno sia solo eventuale (per l&#8217;interdetto è la regola) e, se disposto dal giudice, solo provvisorio, salva la proroga per gravi motivi. Le modifiche agli articoli 120, 126 e 183 del codice civile, introdotte dagli artt. 5, 6 e 8, della proposta si limitano invece a sopprimere ogni riferimento all&#8217;interdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il regime patrimoniale della famiglia, osserva che gli articoli 7 e 9 modificano rispettivamente gli articoli 166 e 193 del codice civile, trattando il tema della capacità economica del beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno. Le disposizioni, da leggere in combinato con il nuovo articolo 409 c.c, regolamentano le stipulazioni e donazioni fatte nel contratto di matrimonio e prevedono la separazione giudiziale dei beni dei coniugi quando uno dei due sia beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno e dunque possa porre in pericolo gli interessi dell&#8217;altro coniuge o della comunione o della famiglia.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche in relazione agli atti personalissimi riconducibili alla genitorialità, la proposta di legge, agli articoli da 10 a 14 non pone divieti assoluti, ma relativi, rimessi alla valutazione del giudice tutelare ed alla sua verifica periodica. In particolare, per quanto riguarda l&#8217;azione di disconoscimento della paternità, l&#8217;articolo 10, nel modificare l&#8217;articolo 244 c.c., stabilisce che spetta al giudice tutelare, all&#8217;atto della nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, stabilire – nell&#8217;interesse</p>
<p style="text-align: justify;">Pag. 48</p>
<p style="text-align: justify;">del beneficiario – il divieto di promuovere l&#8217;azione, ovvero la possibilità di promuoverla con l&#8217;assistenza dell&#8217;amministratore di sostegno. Il divieto dovrà essere previsto a tempo determinato, salva la possibile proroga. La modifica all&#8217;articolo 247 c.c., prevista dall&#8217;articolo 12 della proposta è volta a consentire, con l&#8217;assistenza dell&#8217;amministratore di sostegno, la partecipazione del beneficiario al relativo giudizio. Ha invece funzioni di coordinamento, con la soppressione dell&#8217;istituto dell&#8217;interdizione, l&#8217;articolo 11 della proposta, che modifica l&#8217;articolo 245 c.c., sulla sospensione del termine per il disconoscimento di paternità. Quanto al riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, la riforma, all&#8217;articolo 13, sostituisce l&#8217;articolo 266 c.c., ponendo un possibile divieto al beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno. Anche in questo caso, è il giudice tutelare a potere – all&#8217;atto della nomina dell&#8217;amministratore di sostegno – vietare temporaneamente il riconoscimento del figlio naturale; in alternativa, il giudice potrà anche autorizzare tale riconoscimento, con l&#8217;assistenza dell&#8217;amministratore di sostegno Anche l&#8217;azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità può essere promossa dal beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno, con la dovuta assistenza; il giudice, anche in questo caso, potrà disporre diversamente e vietare, sempre nell&#8217;interesse del beneficiario, l&#8217;azione. Tale divieto è temporaneo e prorogabile.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 87 della proposta di legge modifica l&#8217;articolo 13 della legge sull&#8217;aborto (legge n. 194 del 1978), prevedendo che la donna che si trova in condizioni che legittimano il ricorso all&#8217;amministrazione di sostegno possa giungere all&#8217;interruzione di gravidanza attraverso una richiesta personale – in tal caso l&#8217;amministratore di sostegno deve essere comunque sentito –, attraverso una richiesta del marito non legalmente separato – in tal caso la donna deve confermare la richiesta – oppure attraverso una richiesta dell&#8217;amministratore di sostegno, a ciò autorizzato dal giudice tutelare. Anche in questo caso la donna dovrà confermare la richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, il medico dovrà trasmettere al giudice tutelare, entro 7 giorni, una relazione sull&#8217;atteggiamento della donna e sulle sue condizioni psico-fisiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Segnala che la proposta non disciplina la fase successiva, nella quale il giudice tutelare assume la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 15 della proposta di legge modifica l&#8217;articolo 316 del codice civile, relativo alla responsabilità genitoriale. In particolare, la proposta – inserendo un ulteriore comma – afferma il principio in base al quale il minore capace di discernimento può compiere personalmente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana. Per stabilire in che misura il minore possa provvedere da solo si terrà conto della sua età e maturità nonché del tipo di atto che deve compiere.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale disposizione, che pare non direttamente riconducibile al contenuto specifico della proposta di riforma, viene poi richiamata in relazione alla tutela del minore dal nuovo articolo 358-bis del codice.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli articoli da 16 a 18 intervengono sull&#8217;istituto della tutela dei minori, demandando ai tutori di ascoltare e assecondare le inclinazioni del minore sottoposto alla loro protezione. In particolare, con l&#8217;inserimento nel codice civile dell&#8217;articolo 358-bis (articolo 16 della proposta di legge), si prevede che anche al minore sottoposto a tutela si applichi il nuovo sesto comma dell&#8217;articolo 316, in tema di atti che il minore capace di discernimento può compiere da solo. Anche in caso di tutela, quindi, il minore dovrà essere lasciato libero di compiere gli atti necessari a soddisfare le proprie esigenze di vita, se capace di discernimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene che il concetto è sostanzialmente ribadito nel nuovo incipit dell&#8217;articolo 382 c.c. (articolo 17 della proposta di legge), ove si demanda al tutore di tener conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. L&#8217;inadempimento di questo dovere di ascolto</p>
<p style="text-align: justify;">Pag. 49</p>
<p style="text-align: justify;">può dar causa alla rimozione del tutore, in base alla modifica dell&#8217;articolo 384 c.c. (articolo 18 della proposta di legge).</p>
<p style="text-align: justify;">Gli articoli da 29 a 42 della proposta di legge intervengono sulla disciplina delle successioni, allo scopo di relativizzare alcuni divieti, consentendo al giudice tutelare, valutate le specifiche circostanze e le condizioni della persona, di autorizzare il compimento di atti ad oggi assolutamente preclusi all&#8217;incapace. Viene, inoltre, introdotto nell&#8217;ordinamento l&#8217;istituto del patrimonio con vincolo di destinazione, finalizzato, in luogo della sostituzione fedecommissaria, al mantenimento, alla cura, all&#8217;istruzione e al sostegno del beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione all&#8217;accettazione dell&#8217;eredità, osserva come l&#8217;articolo 29 della proposta, nel modificare l&#8217;articolo 471 del codice civile, confermi che l&#8217;eredità devoluta al beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno può essere accettata solo con il beneficio d&#8217;inventario. Il giudice tutelare può, tuttavia, valutate le specifiche circostanze, anche autorizzare l&#8217;accettazione dell&#8217;eredità senza obbligo d&#8217;inventario; può, inoltre, disporre che l&#8217;accettazione sia effettuata dall&#8217;amministratore di sostegno, ovvero anche personalmente dall&#8217;interessato assistito dall&#8217;amministratore di sostegno. Le modifiche agli articoli 472 e 489, introdotte dagli articoli 30 e 31 della proposta di legge, hanno funzioni di coordinamento con la soppressione degli istituti dell&#8217;inabilitazione e dell&#8217;interdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda le successioni testamentarie, fa presente che gli articoli 32 e 33 della proposta di legge modificano la disciplina relativa alla capacità di fare testamento.</p>
<p style="text-align: justify;">La riforma, modificando l&#8217;articolo 591 c.c. (articolo 32 della proposta di legge) elimina la previsione che attualmente esclude la capacità di testare per coloro che siano stati dichiarati incapaci dalla legge ed elimina ogni riferimento all&#8217;interdizione. Essa stabilisce, inoltre, che il beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno è incapace di testare solo se così è stato stabilito dal giudice tutelare; anche in questo caso dunque, la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno non comporta ex lege l&#8217;incapacità di fare testamento; la relativa valutazione è rimessa al giudice tutelare. Quand&#8217;anche il giudice tutelare dovesse negare al beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno la capacità di testare, potrà comunque ammetterlo a fare testamento con le particolari modalità disciplinate dall&#8217;articolo 591-bis, introdotto nel codice civile dall&#8217;articolo 33 della proposta di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Evidenzia come la nuova disposizione stabilisca, infatti, che la persona che – per effetto di un&#8217;infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica – si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, e che intende ciò nonostante fare testamento può procedere assistita da un amministratore di sostegno, appositamente nominato per la redazione del testamento, che agirà sotto la diretta sorveglianza del giudice tutelare. La riforma dunque consente, con particolari cautele (testamento pubblico o con l&#8217;intervento di un esperto), anche al beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno di fare testamento.</p>
<p style="text-align: justify;">La capacità dell&#8217;amministratore di sostegno di ricevere per testamento dal beneficiario dell&#8217;assistenza è disciplinata dall&#8217;articolo 34 della proposta di legge, che modifica l&#8217;articolo 596 del codice civile. La riforma elimina ogni riferimento all&#8217;interdizione, sostituendo i richiami al tutore e al protutore con quelli all&#8217;amministratore di sostegno e all&#8217;amministratore di sostegno provvisorio. È dunque ribadito che questi soggetti non possono ricevere per testamento dal beneficiario dell&#8217;istituto, a meno che non abbiamo con questi un rapporto di parentela. Sul punto, la riforma consente di ricevere per testamento, oltre che all&#8217;amministratore di sostegno legato in matrimonio con il beneficiario, anche a colui che gli sia legato da stabile convivenza.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 35 della proposta interviene sulla disciplina dei legati, modificando l&#8217;articolo 650 del codice civile. La riforma disciplina la rinuncia al legato da parte del beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno prevedendo che egli possa esercitare il</p>
<p style="text-align: justify;">Pag. 50</p>
<p style="text-align: justify;">diritto di rinuncia attraverso l&#8217;amministratore di sostegno o con la sua assistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli articoli da 36 a 41 della proposta di legge sostituiscono all&#8217;attuale disciplina della sostituzione fedecommissaria (artt. 692-697 c.c.), la disciplina del patrimonio vincolato alla cura del beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno. La riforma riscrive gli articoli da 692 a 697 del codice, introduce nell&#8217;ordinamento l&#8217;istituto del patrimonio con vincolo di destinazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La finalità dell&#8217;istituto è «favorire l&#8217;autosufficienza economica nell&#8217;espletamento della vita quotidiana» del beneficiario di un&#8217;amministrazione di sostegno (articolo 692 c.c.). Il nuovo articolo 695 c.c. specifica, infatti, che i beni e ogni frutto del patrimonio «devono essere destinati al mantenimento, alla cura, all&#8217;istruzione e al sostegno del beneficiario tenendo conto dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni». Corollario di questa finalizzazione è il divieto di esecuzione forzata sui beni del patrimonio per debiti che siano stati contratti per scopi estranei ai bisogni del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono legittimati a costituire il patrimonio con vincolo di destinazione (articolo 693 c.c.) i genitori e gli ascendenti del beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno, nonché il beneficiario stesso dell&#8217;amministrazione di sostegno, se ne ha la facoltà. In tale ultimo caso, sarà il giudice tutelare ad autorizzare l&#8217;amministratore di sostegno alla costituzione di un patrimonio vincolato a favore del beneficiario, sui beni appartenenti allo stesso beneficiario. Il patrimonio con vincolo di destinazione può essere costituito per atto scritto tra vivi o mortis causa e l&#8217;atto costitutivo – che può essere trascritto (e che dovrà essere trascritto se il patrimonio comprende beni immobili) – deve sempre contenere l&#8217;inventario dei beni, le regole di amministrazione del patrimonio e la durata del vincolo.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, in base all&#8217;articolo 693 c.c, la durata del vincolo di destinazione non può essere superiore alla durata della vita del beneficiario. Il vincolo sul patrimonio cessa dunque nei seguenti casi: allo spirare del termine previsto nell&#8217;atto costitutivo; in caso di morte del beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno; nell&#8217;ipotesi di revoca dell&#8217;amministrazione di sostegno. La proprietà dei beni che costituiscono il patrimonio viene attribuita di regola al beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno, salva disposizione contraria (articolo 692 c.c.). Il patrimonio potrà crescere nel tempo, posto che il nuovo articolo 694 c.c. consente a chiunque, con il consenso del beneficiario e del suo amministratore di sostegno, oltre che del giudice tutelare, di apportare beni e diritti al patrimonio vincolato. Peraltro, l&#8217;articolo 696 c.c. consente anche l&#8217;alienazione dei beni del patrimonio vincolato, se previsto dall&#8217;atto costitutivo e previa autorizzazione del giudice tutelare. Quest&#8217;ultimo dovrà valutare se l&#8217;alienazione dei beni rappresenti un&#8217;evidente utilità per il beneficiario, «disponendo il reimpiego delle somme ricavate dall&#8217;alienazione». Lo stesso giudice potrà altresì autorizzare la costituzione di ipoteche su beni immobili.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, l&#8217;articolo 42 della proposta di legge coordina il testo dell&#8217;articolo 705 c.c., in tema di apposizione di sigilli e inventario, con la soppressione dell&#8217;istituto dell&#8217;interdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina del patrimonio con vincolo di destinazione ricorda la disciplina del c.d. trust.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli articoli da 43 a 48 della proposta di legge novellano il titolo V del Libro II del codice, relativo alla donazione. Anche in relazione a questo istituto, la riforma prevede che il beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno non abbia la capacità di donare nella misura in cui gliela abbia espressamente negata il giudice tutelare, che potrà invece consentire, valutato il caso, il compimento di questi atti. Anche laddove la capacità di donare sia stata negata al beneficiario, egli potrà comunque compiere atti di donazione nel rispetto di uno specifico procedimento, delineato dal nuovo articolo 775-bis c.c. Analogamente a quanto previsto per la capacità di testare, il disabile potrà donare previa nomina, per il compimento dell&#8217;atto, di un apposito amministratore di sostegno, che agirà sotto la diretta sorveglianza</p>
<p style="text-align: justify;">Pag. 51</p>
<p style="text-align: justify;">del giudice tutelare e seguendo le modalità di redazione dell&#8217;atto da questo fissate. Quanto all&#8217;accettazione della donazione, spetta al giudice tutelare stabilire, valutate le condizioni specifiche del beneficiario, se si tratta di un atto che egli può compiere personalmente, con l&#8217;assistenza dell&#8217;amministratore di sostegno, o se invece deve essere compiuto esclusivamente dall&#8217;amministratore di sostegno. La riforma elimina, inoltre, ogni residuo riferimento all&#8217;interdizione e all&#8217;inabilitazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli articoli da 49 a 53 della proposta di legge modificano la disciplina dei contratti. Tralasciando le disposizioni degli articoli 51, 52 e 53, che si limitano a eliminare ogni riferimento ad interdizione e inabilitazione dalla disciplina, rispettivamente, dell&#8217;affitto (articolo 1626 c.c.), del mandato (articolo 1722 c.c.) e del conto corrente (articolo 1833 c.c.), questa parte della riforma si caratterizza per l&#8217;eliminazione dell&#8217;automatismo che attualmente connette all&#8217;incapacità a contrarre l&#8217;annullabilità del contratto stipulato. La riforma, infatti, consente al beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno di concludere contratti, previa verifica del giudice tutelare che individua anche gli atti per i quali è necessaria la rappresentanza dell&#8217;amministratore di sostegno e quelli per i quali, invece, è sufficiente la sua assistenza. Saranno, pertanto, annullabili solo i contratti conclusi in violazione delle direttive imposte, caso per caso, dal giudice tutelare. Conseguentemente, per i contratti conclusi dal beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno in violazione delle direttive del giudice, il termine di prescrizione quinquennale dell&#8217;azione di annullamento inizierà a decorrere dalla cessazione dell&#8217;impedimento a contrarre del beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno (articolo 50, che modifica l&#8217;articolo 1442 c.c.).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 54 della proposta di legge modifica l&#8217;articolo 1993 del codice civile, in tema di titoli di credito, affermando il principio in base al quale il debitore non può opporre al possessore del titolo di credito l&#8217;eccezione fondata sul difetto di capacità se prima non prova che dall&#8217;emissione del titolo gli è derivato o può derivargli un grave pregiudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli articoli 55 e 56 della proposta di legge modificano, rispettivamente, gli articoli 2046 e 2047 del codice civile, relativi ai fatti illeciti e alla conseguente responsabilità civile e risarcimento danni. In particolare, la riforma afferma il principio per cui l&#8217;incapace d&#8217;intendere e volere risponde comunque del danno che ha causato. Tale responsabilità è solidale con colui che è responsabile della sorveglianza. Il giudice chiamato a liquidare il danno, può tuttavia moderare l&#8217;ammontare del risarcimento, in considerazione delle circostanze del caso, con particolare riguardo all&#8217;età, alla gravità dello stato d&#8217;incapacità e alle condizioni economiche delle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 26 della proposta di legge interviene ancora sul Titolo XII del codice, relativo alle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia, per sostituire la rubrica del capo II, oggi dedicata all&#8217;interdizione, l&#8217;inabilitazione e l&#8217;incapacità naturale. La riforma stabilisce che il capo II riguarda solo l&#8217;incapacità naturale, sopprimendo gli altri due istituti.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 27 abroga tutte le disposizioni del capo II relative all&#8217;interdizione e all&#8217;inabilitazione, ovvero gli articoli da 414 a 427 e gli articoli da 429 a 432 del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;unica disposizione che residua dall&#8217;abrogazione, l&#8217;articolo 428 c.c., in tema di atti compiuti dalla persona incapace di intendere o di volere, viene modificata dall&#8217;articolo 28 della proposta di legge, che coordina la previsione sull&#8217;annullabilità degli atti e dei contratti compiuti dall&#8217;incapace naturale con la soppressione dell&#8217;istituto dell&#8217;interdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Fa presente che, con finalità di coordinamento con la soppressione dell&#8217;interdizione e dell&#8217;inabilitazione, l&#8217;articolo 1, sopprime ogni riferimento all&#8217;interdizione dall&#8217;articolo 45 c.c. in tema di domicilio; gli articoli 5, 6, 8 e 9 (co.1) sopprimono i riferimenti all&#8217;interdizione nelle disposizioni del codice relative al matrimonio; l&#8217;articolo 11 elimina il riferimento all&#8217;interdizione</p>
<p style="text-align: justify;">Pag. 52</p>
<p style="text-align: justify;">e al tutore dall&#8217;articolo 245, relativo all&#8217;azione di disconoscimento della paternità; gli articoli 30 e 42 intervengono con la medesima finalità di coordinamento sugli articoli 472 e 705 del codice, in tema di successioni; gli articoli 46 e 47 della proposta eliminano i riferimenti all&#8217;interdizione dalla disciplina della donazione; gli articoli 51, 52 e 53 si limitano a eliminare ogni riferimento ad interdizione e inabilitazione dalla disciplina, rispettivamente, dell&#8217;affitto (articolo 1626 c.c.), del mandato (articolo 1722 c.c.) e del conto corrente (articolo 1833 c.c.); l&#8217;articolo 57 riscrive l&#8217;articolo 2198 del codice, in tema di autorizzazione all&#8217;esercizio di impresa commerciale, eliminando il richiamo all&#8217;interdetto e inserendo quello al beneficiario di amministrazione di sostegno; gli articoli 58, 59 e 60 intervengono sulla disciplina delle società (segnatamente sugli articoli 2286, 2294 e 2382), per eliminare i richiami all&#8217;istituto dell&#8217;interdizione; gli articoli 61, 62 e 63 svolgono il medesimo intervento, sostituendo all&#8217;interdetto il riferimento al beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno, sugli articoli 2667, 2941 e 2942 del codice civile, nel libro relativo alla tutela dei diritti.</p>
<p style="text-align: justify;">Le medesime finalità sono perseguite da altri articoli della proposta di legge che opportunamente intervengono sulle disposizioni di attuazione del codice civile. In particolare l&#8217;articolo 64 abroga gli articoli 40 e 42 delle disposizioni di attuazione; l&#8217;articolo 65 adegua la formulazione dell&#8217;articolo 46-bis delle disposizioni di attuazione alla soppressione dei due istituti oggi compresi nel titolo XII, riaffermando peraltro come i procedimenti per la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno siano totalmente gratuiti; l&#8217;articolo 66 corregge la formulazione dell&#8217;articolo 47 delle disposizioni di attuazione, relativo ai registri tenuti presso l&#8217;ufficio del giudice tutelare, eliminandovi ogni riferimento al registro delle tutele degli interdetti e al registro delle curatele degli inabilitati; gli articoli 67 e 68 perseguono il medesimo obiettivo in relazione, rispettivamente, all&#8217;articolo 48 delle disposizioni di attuazione, sul registro delle tutele, eliminandovi il richiamo all&#8217;interdizione e all&#8217;articolo 49, sul registro delle curatele, eliminandovi il riferimento all&#8217;inabilitazione. Il primo registro farà ora riferimento alla sola tutela e il secondo alla curatela del minore emancipato.</p>
<p style="text-align: justify;">Evidenzia come, analogamente, con finalità di coordinamento sono modificate alcune disposizioni del codice di procedura penale gli articoli 83 e 85 della proposta di legge coordinano con la riforma gli articoli 144 e 222 del codice di procedura penale, in tema di incapacità e incompatibilità, rispettivamente, dell&#8217;interprete e del perito; l&#8217;articolo 84 riscrive l&#8217;articolo 166 del codice di rito, in tema di notificazioni all&#8217;imputato interdetto o infermo di mente, circoscrivendone la portata all&#8217;infermità mentale; l&#8217;articolo 86 della proposta interviene sull&#8217;articolo 571 del codice, sulla legittimazione a proporre impugnazione, per eliminare ogni riferimento alla tutela (che presuppone uno stato di interdizione). L&#8217;articolo 89 della proposta, infine, coordina con l&#8217;eliminazione di interdizione e inabilitazione l&#8217;articolo 145 del Testo Unico relativo alle spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), che regolamenta le spese proprio in quel processo quando l&#8217;istanza è del pubblico ministero. Ogni riferimento al tutore viene sostituito dal riferimento all&#8217;amministratore di sostegno.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli articoli 69 e 70 della proposta di legge disciplinano, rispettivamente, le conseguenze della riforma sui giudici di interdizione e inabilitazione in corso e sui procedimenti già conclusi.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, l&#8217;articolo 69, con riferimento ai giudizi di interdizione e di inabilitazione pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, stabilisce che il giudice dispone, d&#8217;ufficio, la trasmissione degli atti del procedimento al giudice tutelare, ai fini della nomina di un amministratore di sostegno. In tal caso, il giudice già competente per l&#8217;interdizione o per l&#8217;inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l&#8217;amministrazione del suo patrimonio. Il tutore</p>
<p style="text-align: justify;">Pag. 53</p>
<p style="text-align: justify;">o il curatore provvisorio assume automaticamente la funzione di amministratore di sostegno provvisorio relativamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione fino a successivo provvedimento del giudice tutelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda invece i procedimenti già conclusi, l&#8217;articolo 70 prevede che l&#8217;interdizione e l&#8217;inabilitazione, già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono automaticamente revocate e il tutore o il curatore assumono automaticamente la funzione di amministratore di sostegno provvisorio relativamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, fino a successivo provvedimento del giudice tutelare. In tali casi, il pubblico ministero chiede la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno con riguardo alla persona precedentemente interdetta o inabilitata. L&#8217;interessato, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado o gli affini entro il secondo possono a loro volta presentare ricorso per l&#8217;istituzione dell&#8217;amministrazione di sostegno.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli articoli 81 e 82 della proposta di legge modificano il codice penale per sopprimere ogni riferimento all&#8217;interdizione legale.</p>
<p style="text-align: justify;">La riforma elimina dagli articoli 19 e 32 del codice penale ogni riferimento all&#8217;interdizione; conseguentemente l&#8217;articolo 32 c.p. fa ora riferimento alla sola perdita della responsabilità genitoriale.<br />
Vittorio FERRARESI (M5S) rileva l&#8217;opportunità che il provvedimento in esame, riguardante materia delicata e complessa, sia trattato congiuntamente alla Commissione Affari sociali.<br />
Gaetano PIEPOLI (PI-CD), relatore, si associa alle considerazioni del collega Ferraresi.<br />
Donatella FERRANTI, presidente, nel riservarsi di valutare la richiesta formulata dai colleghi Ferraresi e Piepoli, osserva che la proposta di legge in esame riguarda istituti disciplinati dal codice civile e quindi di stretta competenza della Commissione giustizia. Ferma restando la possibilità di ricorrere da parte dei Gruppi parlamentari a sostituzioni «ad rem» nel corso dell&#8217;esame del provvedimento, in modo da consentire l&#8217;eventuale partecipazione di deputati componenti della XII Commissione, rileva come sulla materia oggetto della proposta di legge saranno svolte approfondite audizioni, che riguarderanno anche profili di carattere sociale e sanitario di stretta competenza della stessa XII Commissione. Sottolinea, inoltre, come alla Commissione Affari sociali potrebbe comunque essere rappresentata l&#8217;esigenza di esprimere il parere sul testo del provvedimento già prima dell&#8217;inizio dell&#8217;esame delle proposte emendative, in modo da individuare eventuali criticità e aspetti problematici.<br />
Alfonso BONAFEDE (M5S) nel condividere le considerazioni dei colleghi Ferraresi e Piepoli, rileva come la proposta di legge in discussione riguardi materia strettamente connessa ai fondamentali diritti della persona, ritenendo pertanto necessario che l&#8217;esame in sede referente sia svolto congiuntamente alla XII Commissione.<br />
Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell&#8217;esame ad altra seduta.<br />
La seduta termina alle 15.10.</p>
</blockquote>
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		<title>Amministratore di sostegno vicario: si può?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Designazione Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Interdizione]]></category>
		<category><![CDATA[Poteri ADS]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Uno o due ADS? Spesso viene chiesto se è possibile condividere l'incarico di amministratore di sostegno per poter meglio garantire l'assistenza al soggetto beneficiato. Purtroppo la risposta deve essere negativa; vediamo perchè.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2011/11/amministratore-di-sostegno-vicario-si-puo/">Amministratore di sostegno vicario: si può?</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">DUE PERSONE PER L&#8217;AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO? Amministratore di sostegno vicario: si può?<br />
</span></h2>
<div id="attachment_2394" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2394" class="size-medium wp-image-2394" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png" alt="Amministratore di sostegno vicario: si può?" width="300" height="150" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-768x384.png 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare.png 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2394" class="wp-caption-text">Amministratore di sostegno vicario: si può?</p></div></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Spesso viene chiesto se è possibile condividere l&#8217;incarico di amministratore di sostegno per poter meglio garantire l&#8217;assistenza al soggetto beneficiato. O quantomeno se è possibile avere un ADS vicario per i momenti in cui l&#8217;Amministratore di Sostegno è impossibilitato a prestare la sua attività funzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Purtroppo la risposta deve essere negativa perchè l&#8217;istituto dell&#8217;ADS non permette di nominare un co-amministratore per due ragioni giuridiche primarie:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>una testuale (che si ricollega ad una tassatività tipologica delle figure di sostegno previste dalla norma istitutiva);</li>
<li>ed una logico-giuridica (che per argomentazione impone di ritenere che la necessità di due amministratori sia incompatibile con la disciplina tipica dell&#8217;ADS).</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">In riferimento al primo punto, è certo che la figura del co-amministratore non è in nessun modo prevista dalle norme della Legge 6/2004 che bene aveva davanti a sè il confronto con la fattispecie della tutela in cui, a chiare lettere, sono previsti due ruoli autonomi: il tutore ed il protutore.</p>
<p style="text-align: justify;">In riferimento al secondo punto, è opportuno segnalare che (vds. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) l’amministrazione può, in concreto, essere <span style="text-decoration: underline;">esclusa “in ragione della complessità dell’incarico ovvero qualora si tratti di gestire un’attività di tale complessità da doversi propagare in una molteplicità di direzioni</span>”. Per questo in tali casi si deve ritenere che l’amministratore di sostegno (unico) o possa essere bastevole a tutelare da solo il soggetto beneficiato o che la misura dell&#8217;ADS non sia idonea ed sufficiente, e si debba quindi utilizzare altra disciplina più impattante (inabilitazione o interdizione).</p>
<p style="text-align: justify;">Riporto quindi in dettaglio un interessante provvedimento del Tribunale di Varese che tratteggia con precisioni il perimetro della questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
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</script></p>
<p style="text-align: center;"><strong>***</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tribunale di Varese, Uff. Vol. Giur., decreto 13 luglio 2010</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il beneficiario versa in condizioni cliniche particolari che richiedono l’intervento di una amministrazione di sostegno, atteso che questo non è nella piena capacità di potersi orientare anche nella gestione del patrimonio (affetto da: morbo di Parkinson e decadimento cognitivo). Tanto è emerso all’esito dell’esame dove è risultato che il beneficiario ha difficoltà a realizzarsi nella realtà che lo circonda, non essendo in grado di indicare, ad esempio, il luogo in cui si trova. Il beneficiario non conosce, peraltro, neanche la moneta che ha corso legale e versa in evidente stato di bisogno. L’amministrazione si rende, dunque, opportuna, prima che necessaria, anche al fine di evitare che l’incidenza della patologia possa riverberarsi in modo negativo sulle condizioni personali e patrimoniali. Si prende atto della documentazione medica prodotta che, in uno con l’esame, sconsiglia misure di tutela diverse (es. interdizione).</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla situazione sopra descritta, discende che l’istanza debba trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha introdotto nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, nuove norme a disciplina ed istituzione dell&#8217;amministrazione di sostegno, con contestuale modifica degli articoli del cod. civ. in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali .</p>
<p style="text-align: justify;">E’ stato, così, istituto, quale nuova figura di ausilio per gli incapaci, l’amministratore di sostegno, attingendo da una legge che ha la dichiarata finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell&#8217;espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Più che di una riforma, si è trattato di una vera e propria rivoluzione istituzionale &#8211; come tale riconosciuta, nella sostanza, dalle Corti superiori (Corte Cost., 9 dicembre 2005, n. 440; Cass., 12 giugno 2006, n. 13584; Cass., 9 dicembre 2005, n. 440) &#8211; che ha confinato in uno spazio assai ristretto gli ormai “residuali” istituti della interdizione e dell’inabilitazione; la prima ormai soltanto operante (art. 414 c.c.) se ritenuta (e dimostrata) necessaria per assicurare adeguata protezione all’infermo di mente. Ai sensi del “nuovo” art. 404 c.c., la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita dal suddetto amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Ai sensi dell’art. 408 c.c., la scelta dell&#8217;amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo “alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”. L’amministratore di sostegno , in altri termini, differentemente dalle altre misure a protezione dell’incapace, non si sostituisce al rappresentato ma sceglie “con questo” il suo best interest.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, l’amministrazione risulta senz’altro adeguata atteso che si rivela in grado di offrire tutela opportuna al soggetto debole. Ed, infatti, secondo l’insegnamento dei giudici di legittimità (v. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) l’amministrazione può, in concreto, essere esclusa:</p>
<p style="text-align: justify;">a) in ragione della complessità dell’incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni;</p>
<p style="text-align: justify;">b) in ragione della potenzialità (auto o etero) lesiva dell’incapace: nei casi, quindi, in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l’esterno;</p>
<p style="text-align: justify;">c) inadeguatezza in concreto dell’amministrazione di sostegno: quale clausola generale residuale aperta, in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l’unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuno dei suddetti tre casi è qui in rilievo.</p>
<p style="text-align: justify;">Né la gravità della patologia ha valenza nel senso di rendere preferibile l’interdizione. Al riguardo, non può sottacersi come Cass. civ., 22.4.2009, n. 9628 abbia di recente cassato la decisione del giudice di merito di optare per l’interdizione a soggetto affetto da esiti di ematoma acuto subdurale e cardiopatia ischemica con totale decadimento cognitivo ed alterazione abituale delle facoltà intellettive e volitive.</p>
<p style="text-align: justify;">Onde fugar ogni dubbio, deve poi ricordarsi che non costituisce condizione necessaria per l&#8217;applicazione della misura dell&#8217;amministrazione di sostegno la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quanto meno accettato, il sostegno ed abbia indicato la persona da nominare. Né costituisce condizione necessaria per l’applicazione della misura dell’amministratore di sostegno, la circostanza che siano stati indicati i compiti da assegnare all’amministratore. Infatti, ai sensi dell&#8217;art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, è il giudice tutelare che, nel proprio decreto di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, indica l&#8217;oggetto dell&#8217;incarico, gli atti che lo stesso amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere solo con l&#8217;assistenza dell&#8217;amministratore, fermo restando che nell&#8217;applicazione della misura deve aversi riguardo alle esigenze del beneficiario stesso, alla cui cura e ai cui interessi deve essere esclusivamente orientata la scelta dell&#8217;amministratore di sostegno (art. 408, comma 1, c.c., su cui cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza 1 marzo 2010, n. 4866).</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, la non imprescindibilità del consenso del beneficiario risulta desumibile anche dalla considerazione che, in caso di dissenso con quest’ultimo, l’amministratore informa il giudice tutelare per l’adozione dei provvedimenti ritenuti necessari” (v. già cit., Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584).</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle concrete modalità “operative” dell’amministratore, reputa questo Giudice, condividendo le opinioni già da altri espresse, che debba farsi riferimento alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall’Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n. 18. Il trattato in esame riconosce espressamente (lett. n del preambolo) “l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte” (collocati nel novero dei “principi generali”, v. art. 3 della convenzione). La Convenzione, all’art. 12 (“uguale riconoscimento dinanzi alla legge), comma IV, chiaramente statuisce, poi: “Gli Stati devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed, allora, tutte le norme a tutela dell’incapace, da intendere come persona diversamente abile, (art. 1, comma II, Conv. New York: coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali) devono essere improntate ai seguenti principi: a) la misura deve essere proporzionata ed adatta alle condizioni della persona; b) la misura deve essere applicata per il più breve tempo possibile Nel caso di specie, la situazione patologia del beneficiario rende necessaria oltre che opportuna una nomina a tempo indeterminato.</p>
<p style="text-align: justify;">Si dà atto che, quanto ai compiti da assegnare all’amministratore, il ricorrente ha rinunciato a quelli che involgevano diritti personalissimi (testamento e capacità sponsale), su cui, quindi, non vi è pronuncia.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla nomina dell’amministratore occorre soffermarsi.</p>
<p style="text-align: justify;">La parte ricorrente chiede nominarsi un amministratore ed un co-amministratore di sostegno.</p>
<p style="text-align: justify;">La richiesta non può trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Come ricorda la Dottrina, la legge non contempla espressamente tale possibilità e, però, neppure la esclude. Nel silenzio del testo legislativo, alcuni Autori convengono per l’opportunità di una soluzione gestionale “a due”, “tutte le volte che emerga la necessità del possesso di particolari competenze tecniche, dal punto di vista finanziario, contabile, economico, oppure sul terreno della cura della persona, in relazione ad alcune (e non a tutte le) operazioni da compiersi”.</p>
<p style="text-align: justify;">Certa giurisprudenza tutelare ha condiviso tale impianto argomentativo Trib. Modena, decreto 24 ottobre 2005: Trib. Genova, decreto 10 ottobre 2006 e Trib. Trieste, decreto 14 gennaio 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">L’orientamento che propone la nomina di due amministratori non può essere condiviso per due ragioni giuridiche primarie: una testuale (che si ricollega ad una tassatività tipologica delle figure di sostegno); ed una logico-giuridica (che impone di ritenere che la necessità di due amministratori sia incompatibile con la misura di tutela de qua).</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al primo aspetto, è certo che la figura del co-amministratore non è in nessun modo prevista dalle norme della Legge 6/2004 che, opportuno ricordarlo, aveva piena memoria della misura della tutela in cui, expressis verbis, sono previsti due ruoli autonomi: il tutore ed il protutore. Il Legislatore, però, ha sempre focalizzato il baricentro dell’amministrazione attorno alla esclusiva figura dell’amministratore non lasciando mai emergere anche solo la possibilità velata di un’altra figura co-gestionale. Le figure del sostituto nelle scelte anche esistenziali altrui sono necessariamente tassative e sottoposte al vincolo della Legge, la quale sola, sovrana, deve “creare” e modellare i tipi soggettivi che possono ricoprire questo Ruolo. Accedere alla tesi di due amministratori o di un co-amministratore vorrebbe dire, in realtà, creare in via pretoria un profilo che la Legge ha respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al secondo aspetto, deve ricordarsi che (v. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) l’amministrazione può, in concreto, essere esclusa “in ragione della complessità dell’incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed, allora, delle due l’una: o l’amministratore (unico) è sufficiente a tutelare il soggetto debole o la misura de qua non è idonea ed adeguata.</p>
<p style="text-align: justify;">Vi è, poi, di più.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle concrete modalità gestionali nessuna norma esclude che l’amministratore possa avvalersi di ausiliari: è vero il contrario. L’art. 411, comma I, c.c. richiama espressamente l’art. 379 c.c. che, al comma II, prevede la possibilità per il tutore di avvalersi di una o più persone (per la cui nomina, se stipendiate, occorre l’autorizzazione del giudice tutelare).</p>
<p style="text-align: justify;">Ed, allora, va nominato amministratore di sostegno il sig. X e questi va autorizzato a nominare un ausiliario o collaboratore di cui avvalersi, da individuare nella sig.ra XX</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">visti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ.,</p>
<p style="text-align: justify;">Dichiara aperta l’amministrazione di sostegno in favore di XX, nato a …… il …… e residente in ..</p>
<p style="text-align: justify;">Nomina amministratore di sostegno ……., nato in ….. e residente in …..</p>
<p style="text-align: justify;">Autorizza l’amministratore di sostegno ad avvalersi di un ausiliario, nella gestione dell’amministrazione, da individuare in X, nata a …</p>
<p style="text-align: justify;">Assegna all’amministratore il compito di avere cura degli interessi patrimoniali e personali del beneficiario, con obbligo di assisterlo nelle attività quotidiane e nei trattamenti sanitari nonché con autorizzazione ad intraprendere iniziative con enti di assistenza o cura per garantire al soggetto protetto condizioni di vita ottimali. In particolare l’amministratore potrà assistere il beneficiario nel prestare il consenso ai trattamenti medici e nel prestare il consenso al trattamento dei dati personali; ove il beneficiario non sia in grado di firmare, l’amministratore potrà sottoscrivere in luogo di questi. Per singole o specifiche attività gestionali, l’amministratore potrà avvalersi dell’ausiliario, ma con documento scritto da entrambi gli interessati e reso noto al beneficiario, in cui di volta in volta indicati i compiti in cui richiesto l’intervento dell’ausiliario ed il tempo della collaborazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone che all’amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni:</p>
<p style="text-align: justify;">con rappresentanza esclusiva (art. 409, I, c.c.)</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore ha il compito di effettuare un puntuale e dettagliato rendiconto dello stato patrimoniale del beneficiario, mediante accesso ai registri pubblici, anche della Conservatoria, nonché accesso ad ogni istituto di credito, mediante spendita del potere qui conferito. Quanto ai conti intestati o cointestati al beneficiario, l’amministratore richiederà estratto conto e saldo e redigerà, all’esito, una completa relazione di sintesi dove indicate le entrate e le proprietà. Su ogni conto, l’amministratore avrà possibilità di intervento: prelievi, estratti conto ed ogni altra attività necessaria per la gestione del patrimonio. L’amministratore subentra nella gestione di:</p>
<p style="text-align: justify;">beni mobili, con obbligo di custodirli e, se denaro, evitarne la dispersione e, ove possibile, renderli produttivi di frutti;<br />
beni immobili, con obbligo di provvedere alla manutenzione e se necessario la ristrutturazione</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore avrà, anche, il potere di curare i rapporti giuridici della beneficiario con tutti gli Uffici pubblici, con autorizzazione alla firma in luogo del beneficiario e con l’esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, nell’interesse del beneficiario, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell’interesse del beneficiario. L’amministratore potrà stipulare contratti in nome del beneficiario, ove ciò necessario per il suo interesse, e con limite degli atti di ordinaria amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">con Assistenza (art. 409, I, c.c.)</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore ha il potere-dovere di assistere il beneficiario nella prestazione del consenso informato ai trattamenti dei dati personali ed ai trattamenti terapeutici.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone l’ablazione della capacità di agire del beneficiario per ogni negozio e atto economico-patrimoniale di straordinaria amministrazione, rammentando all’amministratore l’obbligo di chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice civile e quello di informare tempestivamente la persona circa gli atti da compiere, nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con essa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina all’amministratore di sostegno di riferire per iscritto al Giudice Tutelare, entro la fine di giugno di ogni anno, circa l’attività svolta e le condizioni di vita del beneficiario, con opportuno rendiconto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il beneficiario conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 405, comma VI, c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">Manda alla cancelleria per l’annotazione dell’odierno decreto nell’apposito registro e per la comunicazione del medesimo all&#8217;ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all&#8217;atto di nascita del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;articolo 3, comma 1, lettera p), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,</p>
<p style="text-align: justify;">Manda alla cancelleria affinché si provveda all’iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Fissa per il giuramento del nominato amministratore di sostegno,</p>
<p style="text-align: justify;">la data del ..</p>
<p style="text-align: justify;">Manda all’amministratore di notificare il decreto al beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Decreto immediatamente esecutivo</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone che l’amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.</p>
<p style="text-align: justify;">Varese lì 13 luglio 2010</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice Tutelare</p>
<p style="text-align: justify;">dott. Giuseppe Buffone</p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Amministratore di Sostegno o Interdizione? Continua il dibattito.</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2011/09/continua-il-dibattito-che-contrappone-ads-e-interdizione/</link>
					<comments>https://www.amministratoridisostegno.com/2011/09/continua-il-dibattito-che-contrappone-ads-e-interdizione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 13:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Interdizione]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie mentali]]></category>
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		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Interdizione o Amministratore di sostegno? Distinzione di funzioni e requisiti. Il tribunale di Lamezia Terme torna sulla questione con un decreto che fà discutere limitando l'ADS solo ai casi in cui le questione da affrontare sono di facile risoluzione. La scelta pare non condivisibile: vediamona assieme perchè.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #f00;"><strong>AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO O INTERDIZIONE? VEDIAMO UN&#8217;IPOTESI DI DISTINZIONE DI FUNZIONI E REQUISITI </strong></span></h2>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_104" style="width: 160px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/stemma_repubblica_italiana_grigio1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-104" class="size-thumbnail wp-image-104" title="Amministratore di Sostegno" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/stemma_repubblica_italiana_grigio1-150x150.jpg" alt="Amministratore di Sostegno" width="150" height="150" /></a><p id="caption-attachment-104" class="wp-caption-text">Amministratore di Sostegno</p></div>
<p style="text-align: justify;">Da anni oramai si discute dell&#8217;opportunità, o meno di estendere l&#8217;amministrazione di sostegno a tutte quelle casistiche che vedono comparire particolari debolezze, fisiche o psichiche, in capo ad una persona. Spesso nella fase ultima della sua esistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">I tribunali italiani hanno preso posizioni estremamente poco omogenee, spaziando da un&#8217;applicazione tout court del&#8217;ADS ad ogni possibile patologia situazionale, ovvero dalla prodigalità all&#8217;alzheimer avanzato, sino ad una concezione estremamente meno estesa che limita l&#8217;amministrazione di sostegno all&#8217;esistenza di una residuale capacità di vita e relazione del beneficiato.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale dicotomia ha visto contrapporsi orientamenti giursprudenziali estremamente contrastanti e distribuiti a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale, spesso facendo succedere a pochi chilometri di distanza giurisprudenze opposte (si pensi a Venzia e Padova – a 25 km. L&#8217;una dall&#8217;altra – dove la prima ha cessato di fatto le interdizioni nel 2006 mentre la seconda ritiene ancora oggi l&#8217;ADS meno frequente dell&#8217;interdizione).</p>
<p style="text-align: justify;">Il tema è stato recentemente ripreso dal provvedimento del tribunale lameziano del marzo 2011 che riprende in chiave rafforzativa un discrimen fra i due istituti accennato ancora dalla sentenza Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584.</p>
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<p style="text-align: justify;">Si dice che è da apprezzare la misura dell’amministrazione di sostegno ove l’attività da compiere per la cura dell’interessato si presenti “semplice”, magari per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile o per la semplicità delle operazioni da svolgere, e o ancora per la propensione del beneficiario collaborare all&#8217;attività di sostegno da porre in essere a suo favore.</p>
<p style="text-align: justify;">In tali casi, invero, l&#8217;amministrazione di sostegno si ritiene più appropriata anche per maggiore duttilità che la contraddistingue sul piano dei contenuti, ma anche sul piano etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell&#8217;individuo che essa sottende, facendo salva, in linea di principio, una capacità “minima” del soggetto beneficiato, che può sempre compiere in via autonoma condotte inerenti la sua quotidianità.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente, quando la persona interessata soffra di abituale infermità psichica di gravità tale da renderla incapace di provvedere alle proprie cure, o nel caso in cui l&#8217;attività da svolgere sia ritenuta di significativa complessità (anche sotto il profilo economico &#8211; patrimoniale) o sia necessario escludere il beneficiario dal compiere atti a sé pregiudizievoli (o ad altri), è vista come prioritario l&#8217;istituto dell&#8217;interdizione. Del pari deve dirsi anche quando l&#8217;ADS possa non essere sufficiente a fornire quella tutela della persona debole che si vuole perseguire con la richiesta del provvedimento di limitazione della capacità personale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Alberto Vigani" href="http://www.avvocati.venezia.it/alberto-vigani.html" target="_blank" rel="noopener">Avv. Alberto Vigani</a></p>
<p style="text-align: justify;">Ecco il caso:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Trib. Lamezia Terme</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> Ufficio Volontaria Giurisdizione, decreto 8 marzo 2011</strong></p>
<p style="text-align: justify;">(giudice tutelare, dott.ssa Giusi Ianni)</p>
<p style="text-align: justify;">La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno in favore di M, nato a Lamezia Terme il .. 1968, sulla scorta di una relazione presentata dal Responsabile del Centro Salute Mentale di Lamezia Terme, da cui si evince l’incapacità del M, a causa della patologia che lo affligge (“Psicosi Schizofrenica Grave”), a provvedere alla cura della propria persona e dei propri interessi. Il ricorso non merita accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, l’istruttoria condotta in corso di causa ha senza dubbio confermato la necessità di una misura di protezione in favore del M.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest’ultimo, infatti, risulta essere affetto da una grave forma di psicosi schizofrenica ormai cronicizzata, che lo porta ad un generale atteggiamento di isolamento verso l’esterno, a condotte pericolose verso terzi e verso se stesso, al rifiuto di cure e assistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso, inoltre, risulta vivere in precarie condizioni igieniche, non occupandosi (e non permettendo ad altri di occuparsi) della cura della sua persona e dell’ambiente in cui dimora. A riprova di ciò, il M, in sede di esame, è apparso trasandato, appoggiato sul letto in una stanza maleodorante e invasa da mozziconi di sigarette; la medesima situazione, del resto, si era presentata agli occhi degli operatori socio-sanitari che lo hanno avuto in cura, come dagli stessi confermati in corso di causa (cfr. dichiarazioni del medico G e dell’assistente sociale C). Il M, peraltro, a causa della malattia che lo affligge, risulta essere soggetto pericoloso, tanto da circolare in casa con armi e altri corpi contundenti (anche in sede di esame, sul comodino della stanza del beneficiario erano presenti taglieri e forbici da potatura, come evincibile dal relativo verbale).</p>
<p style="text-align: justify;">Ad aggravare il quadro istruttorio contribuisce il generale rifiuto del M di curare la propria malattia. La madre, infatti, sentita quale informatrice, oltre a confermare l’atteggiamento generalmente aggressivo del figlio, ha dichiarato che il figlio non prende le medicine che gli vengono prescritte, tanto da costringerla ad occultare le medicine stesse nel cibo e nelle bevande.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche l’informatrice GG, dirigente del Centro Salute Mentale occupatasi personalmente del caso, ha messo in evidenza il rifiuto ostinato di terapie psico-farmacologiche da parte del paziente, fonte di grave pericolo per la sua salute e lo stesso M, pur dichiarando di essere consapevole di avere problemi psicologici, ha escluso, in sede di esame, la propria disponibilità al ricovero in una struttura sanitaria, ritenuto, per contro, assolutamente necessario dai medici curanti (cfr. relazione CSM di Lamezia Terme). Tanto premesso, ritiene questo giudice che l’amministrazione di sostegno non sia misura idonea alla protezione del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova osservare al riguardo che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 1 marzo 2010, n. 4866; Cass. 22 aprile 2009, n. 9628; Cass. 12 giugno 2006, n. 13584) e come evincibile sulla base dell&#8217;interpretazione letterale e sistematica del complesso di norme oggi racchiuse sotto il titolo XII del libro primo del codice civile (&#8220;Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia&#8221;), a seguito dell’entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6, l&#8217;interdizione e l&#8217;inabilitazione si presentano quali misure di protezione di carattere residuale, di cui il Tribunale può fare applicazione solo una volta esclusa la possibilità di fare ricorso alla meno afflittiva misura dell’amministrazione di sostegno, che ha quale dichiarata finalità (art. 1 legge 6/2004) quella di &#8220;tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, nell&#8217;espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è, in particolare, chiarito che il criterio distintivo tra l’amministrazione di sostegno e gli altri istituti a tutela dell’incapace è qualitativo e non quantitativo e deve, quindi, essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, tenuto conto della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie, con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l’invocata misura protettiva si mirano a soddisfare, dato il carattere estremamente più duttile dell’amministrazione di sostegno rispetto alle misure dell’interdizione e dell’inabilitazione. L’amministratore di sostegno, infatti, diversamente da quanto accade nel caso della altre misure a protezione dell’incapace, non si sostituisce al rappresentato, ma sceglie “con questo” il suo best interest (Trib. Varese, decreto 6 ottobre 2009). Né la gravità della patologia può avere valenza nel senso di rendere preferibile l’interdizione (cfr., ad esempio, Cass. 22 aprile 2009, n. 9628, che ha cassato la decisione del giudice di merito di optare per l’interdizione a soggetto affetto da esiti di ematoma acuto subdurale e cardiopatia ischemica, pur a fronte di una situazione clinica di totale decadimento cognitivo ed alterazione abituale delle facoltà intellettive e volitive).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò, tuttavia, non significa che a seguito dell’entrata in vigore della legge 6/2004 gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione debbano considerarsi abrogati: come infatti chiarito anche dalla Corte Costituzionale (sentenza 9 dicembre 2005 n. 440) la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l’istituto che, nel caso concreto, garantisca all’incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la possibilità di ricorrere alle più invasive misure dell’inabilitazione o dell’interdizione &#8211; che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l’inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l’interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria – ove ciò risulti assolutamente necessario per la protezione della persona, in una prospettiva di constatata impossibilità di ricorso all’amministrazione di sostegno. A titolo esemplificativo &#8211; e fermo restando che la scelta della misura di protezione più adeguata dipende strettamente da un attento esame delle caratteristiche del caso concreto &#8211; la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la relativa valutazione va ancorata principalmente al tipo di attività che il rappresentante (tutore, curatore o amministratore di sostegno) è chiamato a compiere nell’interesse del beneficiario della misura protettiva, nel senso che deve preferirsi la misura dell’amministrazione di sostegno ove l’attività da compiere per la cura dell’interessato si presenti “semplice”, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l&#8217;attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell&#8217;attività di sostegno nei suoi confronti. A fronte di simili fattispecie, infatti, l&#8217;amministrazione di sostegno appare la misura più adeguata non solo sul piano pratico, in considerazione della maggiore duttilità che la contraddistingue sul piano dei contenuti, ma altresì sul piano etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell&#8217;individuo che essa sottende, facendo salva, in linea di principio,</p>
<p style="text-align: justify;">una contrattualità “minima” del beneficiario, che può compiere autonomamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Se, invece, il soggetto si trovi in condizioni di abituale infermità psichica che lo rendano assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi, perché si tratta di gestire un&#8217;attività di una certa complessità alla luce dell’entità del patrimonio del beneficiario o appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli, nei confronti di sé o altri, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l&#8217;esterno ovvero se, nel caso concreto, l’amministrazione di sostegno non appaia idonea ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, torna ad essere applicabile la misura dell’interdizione (Cass. 13584/2006 cit.). L’ipotesi derogatoria illustrata appare ricorrere nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">L’istruttoria svolta ha, infatti, messo in evidenza come l’amministrazione sarebbe inidonea a prevenire i gravissimi impulsi auto ed etero lesivi del beneficiario, anche alla luce dell’assoluta mancanza di disponibilità del M ad interagire con i terzi, che impedisce un giudizio prognostico positivo su una qualsiasi forma di collaborazione tra il beneficiario e il nominando amministratore.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione di sostegno appare, inoltre, misura di protezione inidonea anche in relazione ai fini per il perseguimento dei quali il ricorso introduttivo è stato presentato. La Procura ricorrente, infatti, sulla base delle relazioni del Centro Salute Mentale di Lamezia Terme, ha invocato la misura dell’ADS con scopi principalmente terapeutici, in quanto il M rifiuta il ricovero volontario per la cura della propria malattia psichica e rifiuta anche di prendere i farmaci che prescrittigli, mettendo così in pericolo se stesso e gli altri. Tale fine certo non potrebbe essere raggiunto con la nomina di un amministratore di sostegno, non potendosi conferire a quest’ultimo il potere di prestare il consenso al trattamento terapeutico in luogo del soggetto che manifesti il suo espresso dissenso.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altra parte, l’inidoneità del M. alla cura dei propri interessi, personali e patrimoniali, appare assoluta e totale, sicché non sarebbe neppure possibile limitare a talune soltanto le attività da compiere nell’interesse del beneficiario, come prescritto, invece, dall’art. 405 c.c. né sarebbe possibile in qualsiasi modo valorizzare la volontà del beneficiario medesimo, con conseguente frustrazione del fine proprio dell’istituto e del criterio qualitativo individuato dalla giurisprudenza di legittimità come discrimine con l’istituto dell’interdizione. Ciò anche alla luce della completa assenza di un’adeguata rete di protezione attorno al M, visto che il padre è molto anziano e malato e la madre si è dichiarata incapace di tenere a bada l’aggressività del figlio.</p>
<p style="text-align: justify;">La richiesta di nomina di un amministratore di sostegno in favore di M va, conclusivamente, allo stato, rigettata. Gli atti vengono nuovamente rimessi alla Procura della Repubblica in sede, affinché quest’ultima valuti l’opportunità della proposizione di un ricorso per l’interdizione del medesimo M.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M. </strong></p>
<p>visti gli artt. 404 e ss c.c., come modificati dalla l. 6/04 e gli artt. 712 e ss. c.p.c.;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RIGETTA </strong></p>
<p style="text-align: justify;">la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno in favore di M Giovanni, nato a Lamezia Terme il 7 maggio 1968;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DISPONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica in sede per le valutazioni di competenza; MANDA alla cancelleria per i relativi adempimenti e per la comunicazione alla Procura ricorrente del presente decreto. Lamezia Terme, 8 marzo 2011</p>
<p>Il giudice tutelare</p>
<p>dott.ssa Giusi Ianni</p>
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