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	<title>Designazione Amministratore Archivi - AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</title>
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	<description>Informazioni e consigli per ADS - amministratori di sostegno</description>
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	<title>Designazione Amministratore Archivi - AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</title>
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		<title>I proventi percepiti dall&#8217;ADS avvocato per tale ruolo non sono esenti</title>
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		<pubDate>Sun, 21 Mar 2021 19:43:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>IL COMPENSO DELL'AVVOCATO ADS NON VA IN ESENZIONE ALL'IMPONIBILE PER LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2021/03/i-proventi-percepiti-dallads-avvocato-per-tale-ruolo-non-sono-esenti/">I proventi percepiti dall&#8217;ADS avvocato per tale ruolo non sono esenti</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">IL COMPENSO DELL&#8217;AVVOCATO ADS NON VA IN ESENZIONE PER LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO</span></h2>
<div id="attachment_1973" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1973" class="size-medium wp-image-1973" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg" alt="Quale COMPENSO per l'ADS?" width="300" height="111" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-768x284.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS.jpg 851w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1973" class="wp-caption-text">Quale COMPENSO per l&#8217;ADS?</p></div>
<p>Secondo la commissione tributaria regionale di Milano non si può affermare che l&#8217;indennità percepita dall&#8217;ADS, in quanto tale, non è parte della base imponibile e, quindi, esente da imposte, perchè non si ravvedono norme di legge dalle quali trarre dette conclusioni.  Invero, i redditi possono essere considerati esenti da imposte quando una norma espressa ne qualifica l&#8217;esenzione e qui manca detta previsione.</p>
<p>Pertanto, l&#8217;indennità ricevuta quale amministratore di sostegno rientra, a pieno titolo, in un compenso riconosciuto al contribuente in quanto avvocato.</p>
<p>Allo stato, il percorso ermeneutico non sarebbe in grado di superare il fatto che nessuna norma qualifica come esenti le indennità ricevute da un libero professionista quale amministratore di sostegno. Di talché, i proventi percepiti dal contribuente per tale ruolo non sono esenti dalla base imponibile.</p>
<p>Infine, dando una lettura ad hoc all&#8217;art. 408 c.c., si ritiene che vi sia previsione della possibile nomina anche di un professionista (generalmente avvocato) per l&#8217;ufficio tutelare e che, per l&#8217;effetto, questo debba ritenersi da compensare come svolgente la sua attività professionale. Tale attività genererebbe perciò redditi imponibili.</p>
<p>Inoltre, secondo il giudicante, <strong>non può essere presa in considerazione, l&#8217;ordinanza n. 10673/ 1988 della Corte Costituzionale</strong> (che aveva evidenziato come l&#8217;equa indennità di cui all&#8217;art. 379 c.c., comma 2 &#8211; che il giudice tutelare può assegnare al tutore, considerando l&#8217;entità del patrimonio e le difficoltà dell&#8217;amministrazione &#8211; non ha natura retributiva ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore, in ragione dell&#8217;attività di amministrazione del patrimonio della persona beneficiata). Secondo il giudice tributario l&#8217;ordinanza della Consulta risale al lontano 1988 e le norme in materia di amministrazione di sostegno sono state introdotte con la L. n. 6 del 2004, così superando la statuizione del giudce costituzionale.</p>
<p>Si specifica altresì che, nella citata ordinanza  del 1988, il caso era riferito ad una persona interdetta affidata ad un parente, e relativa all&#8217;assistenza personale particolarmente gravosa, mentre l&#8217;indennità che detta norma prevede invece è a favore del tutore in considerazione delle difficoltà dell&#8217;amministrazione del patrimonio, così deducendo un conflitto che non permette di estendere l&#8217;eslusione dall&#8217;imponibile nel caso di nomina di un avvocato, esterno alla famiglia, che percepisca compensi appunto ancorati alla  gestione del patrimonio.</p>
<p>Si riporta di seguito il testo integrale della sentenza.</p>
<h4>Avv. Alberto Vigani</h4>
<p style="text-align: center;">***</p>
<h3>Comm. trib. regionale Lombardia Milano, Sez. III, Sent., 25/05/2018, n. 2388</h3>
<p style="text-align: center;">***<br /><br />REPUBBLICA ITALIANA<br /><br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /><br />LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LOMBARDIA<br /><br />TERZA SEZIONE</p>
<p>riunita con l&#8217;intervento dei Signori:<br /><br />ROLLERO GIOVANNI BATTISTA &#8211; Presidente<br /><br />CHIAMETTI GUIDO &#8211; Relatore<br /><br />CASSONE ADRIANA &#8211; Giudice<br /><br />ha emesso la seguente</p>
<h3 style="text-align: center;">SENTENZA</h3>
<p>&#8211; sull&#8217;appello n. 6892/2016<br /><br />depositato il 23/11/2016<br /><br />&#8211; avverso la pronuncia sentenza n. 5046/2016 Sez:43 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO<br /><br />contro:<br /><br />C.G.P.M.<br /><br />VIA B. C. 3 20129 M.<br /><br />difeso da:<br /><br />CAPELLINI MARCO<br /><br />VIA AURELIO SAFFI 29 20123 MILANO<br /><br />e da<br /><br />ZONTA DR.SSA LIVIA<br /><br />CAPPELLINI DR. MARCO<br /><br />VIA AURELIO SAFFI 29 20100 MILANO<br /><br />proposto dall&#8217;appellante:</p>
<p>AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO</p>
<p>Atti impugnati:<br /><br />AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (&#8230;) IRPEF-ADD.REG. 2009<br /><br />AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (&#8230;) IRPEF-ALTRO 2009<br /><br />AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (&#8230;) IVA-ALTRO 2009<br /><br />Appello per l&#8217;annullamento/riforma della sentenza n. 5046, Sezione 43 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, del 10 giugno 2016.</p>
<p>Svolgimento del processo &#8211; Motivi della decisione</p>
<p>La controversia traeva origine dalla notificazione dell&#8217;avviso di accertamento attraverso il quale l&#8217;agenzia delle entrate rideterminava il reddito per il 2009 del sig. C., esercente attività di avvocato, accertando un reddito complessivo di Euro. 70.909,00., ed un volume d&#8217;affari di Euro. 56.000,00..</p>
<p>In sede di contraddittorio l&#8217;ufficio rilevava due accrediti, uno di Euro. 32.000,00. e l&#8217;altro di Euro. 24.000,00., riferibili ad &#8220;indennità di amministratore di sostegno&#8221; classificandoli tra i redditi ex art. 53 TUIR, ovvero, redditi da lavoro autonomo. Il contribuente presentava ricorso che veniva accolto dal Giudici di prime cure, i quali statuivano come l&#8217;indennità in questione non aveva natura retributiva e non era inquadrabile tra i redditi di lavoro autonomo.</p>
<p>L&#8217;ufficio delle entrate a tale decisione interponeva appello, affidandosi a tali motivi.</p>
<h3>Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 53 e 3 TUIR.</h3>
<p>I Giudici di prime cure, esordiva l&#8217;ufficio, <strong>erravano nel considerare che l&#8217;indennità, in quanto tale, era esente dalle imposte aggiungendo che non vi era nessuna disposizione che propendeva per tale assunto.</strong><br /><br />Chiariva come <strong>l&#8217;indennità rientrava a pieno titolo in un compenso riconosciuto all&#8217;avvocato e che nessuna norma qualificava come esenti i compensi ricevuti da un avvocato quale amministratore di sostegno</strong> e che l&#8217;art. 53 del TUIR riteneva imponibili i compensi percepiti nell&#8217;esercizio di arti e professioni svolte in forma abituale. Concludeva tale doglianza affermando come, anche in virtù dell&#8217;art. 3 del medesimo testo unico, tali indennità erano reddito tassabile a tutti gli effetti.</p>
<h3>Eccepiva altresì la violazione degli artt. 379, 404, 408, e 411 c.c..</h3>
<p>Sul punto, l&#8217;ente si doleva del fatto che i Giudici del grado inferiore avevano formato la loro decisione, oltre che sugli articoli citati, anche sull&#8217;Ordinanza della Consulta n. 1073/1988 le cui attribuzioni non erano state superate dalle considerazioni mosse dall&#8217;ufficio nella risoluzione n. 2 del 9 gennaio 2012.</p>
<p>Ancora si doleva del fatto che l&#8217;accoglimento del ricorso non poggiava, come sembrava dalla lettura della sentenza, sul mancato superamento della citata ordinanza, ad opera della pur già citata risoluzione.<br /><br />Ripercorreva per sommi capi l&#8217;istituito civilistico dell&#8217;amministratore di sostegno evidenziando come l&#8217;art. 411 c.c. che, rinvia all&#8217;art. 379 c.c., era da applicare sulla base della concreta situazione.</p>
<p>L&#8217;ufficio concludeva anche sulla base della risoluzione n. 2/2012 che l&#8217;indennità percepita dall&#8217;avvocato, anche se determinata in via equitativa e su base forfettaria doveva rientrare a tutti gli effetti tra i redditi di cui all&#8217;art. 53 del TUIR.</p>
<p>Sulla preminenza dell&#8217;ordinanza della Consulta, la quale, nella sentenza impugnata è stata grandemente valorizzata dai Giudici di primo grado, l&#8217;Ufficio ricordava come la stessa era del 1988 e che le leggi in materia di amministrazione di sostegno erano state introdotte solo nel 2004.</p>
<p>Ancora aggiungeva la totale irrilevanza del richiamo a detta ordinanza poiché afferente un caso di interdizione.</p>
<h3>Insisteva per l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello in quanto, tali indennità erano compensi tassabili ex art. 53 TUIR.</h3>
<p>In data 10 gennaio 2017 il contribuente depositava proprio atto di controdeduzioni contenente al loro interno, anche un atto di appello incidentale condizionato.</p>
<p>Esordiva ripercorrendo brevemente i fatti, affermando poi come in realtà vi era un chiaro quadro normativo (art. 379 c.c. anche in virtù del richiamo operato dall&#8217;art. 411 c.c.) atto ad escludere l&#8217;imponibilità di dette indennità e che i Giudici del primo grado avevano rilevato come l&#8217;espresso riferimento ad un equa indennità, operato dal legislatore, non esigeva nessuna interpretazione posta la sua chiarezza.</p>
<p>La natura non reddituale di tale indennità, seguitava l&#8217;appellato era stata sancita anche dalla Corte Costituzionale con l&#8217;ordinanza n. 1073 del 1988, la quale appunto stabiliva come l&#8217;indennità non aveva natura retributiva. Citava altresì della giurisprudenza oltre che dottrina le quali, a suo dire, erano univoci nel considerare tali indennità non imponibili.</p>
<p>Ancora aggiungeva come nel 2009 non poteva essere a conoscenza della risoluzione del 2012 che, al di là di quanto argomentato dall&#8217;A.F., è il presupposto posto a base dell&#8217;accertamento.</p>
<p>Citava poi della giurisprudenza che chiariva come le risoluzione e le circolari dell&#8217;agenzia erano solo dei documenti interpretativi non vincolanti.</p>
<h3>Sulla natura non reddituale dell&#8217;indennità citava dei provvedimenti del direttore regionale entrate del Friuli Venezia Giulia oltre che delle sentenze di merito.</h3>
<p>Sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 379, 404, 408, e 411 il contribuente riteneva come l&#8217;ufficio delle entrate abbia mal interpretato le disposizioni dei Giudici di prime cure sul punto affermando come gli stessi decisori siano partiti dall&#8217; esame del quadro normativo vigente concludendo come lo stesso non era stato superato dalla risoluzione n. 2/12.<br /><br />Eccepiva poi, in via incidentale, la manifesta erroneità della sentenza laddove non aveva rilevato la violazione del contraddittorio endo-procedimentale. Sviluppava poi le proprie argomentazioni sul punto e concludeva chiedendo il rigetto integrale dell&#8217;appello dell&#8217;ufficio e conseguente conferma della sentenza n. 5046/43/2016.<br /><br />Il Collegio giudicante accoglie l&#8217;appello dell&#8217;ufficio alla stregua delle seguenti argomentazioni e motivazioni.</p>
<p>La controversia verteva sul fatto che l&#8217;ufficio aveva determinato il reddito per l&#8217;anno 2009 dell&#8217;odierno ricorrente che svolgeva la professione di avvocato, in Euro 43.871,00 (a fronte di una perdita dichiarata pari a Euro 12.129,00) accertando un reddito complessivo di Euro 70.909,00 ed un volume d&#8217;affari di Euro 56.000,00.</p>
<p>In sede di controllo da parte dell&#8217;ufficio, nella documentazione prodotta il 3 giugno 2014 venivano riscontrate due movimentazioni bancarie (accrediti), avvenute il 30 marzo 2009 per Euro 32.000,00, e il 10 dicembre 2009 per Euro 24.000,00, collegate e riferibili ad &#8220;indennità di amministrazione di sostegno&#8221; per l&#8217;attività svolta dal ricorrente in favore di una determinata signora, in seguito alla nomina ottenuta con decreto dal tribunale di Milano.<br /><br />Ebbene, l&#8217;ufficio accertatore rilevava che tali indennità costituivano reddito di lavoro autonomo ex-art. 53 D.P.R. n. 917 del 1986 da assoggettare interamente a tassazione, nel rispetto delle norme di legge che disciplinano i singoli tributi.</p>
<p>Il contribuente impugnava immediatamente in Commissione tributaria l&#8217;avviso di accertamento notificatogli e, i<strong>l primo giudice accogliendo il ricorso, considerava meritevoli di essere condivise le doglianze di merito del contribuente,</strong> affermando, fra le altre cose &#8220;..<strong>.l&#8217;indennità in questione, proprio perché non avente natura retributiva, non è in alcun modo inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell&#8217;art. 53 del testo unico sulle imposte sui redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli artt. 3 e 5 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633&#8243;</strong>.</p>
<p>L&#8217;ufficio appellava tale sentenza per i seguenti motivi.</p>
<p>Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 53 e 3 TUIR</p>
<p>Questo Giudice d&#8217;appello non condivide l&#8217;assunto preso dal primo collegio laddove sosteneva: &#8220;&#8230;.la semplice circostanza di fatto costituita dalla qualifica professionale di avvocato rivestita dalla persona prescelta dal giudice tutelare per l&#8217;incarico di amministratore di sostegno non può essere, infatti, di per sé sola, sufficiente a modificare la natura della erogazione fino al punto di tramutarla in vero e proprio compenso per l&#8217;attività professionale svolta&#8221; e concludeva che &#8220;&#8230;La Commissione ritiene che l&#8217;indennità in questione, proprio perché non avente natura retributiva, non è in alcun modo inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell&#8217;art. 53 del Testo Unico sulle imposte sui redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli artt. 3 e 5 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633&#8221;.</p>
<p>A giudizio di questo Consesso giudicante d&#8217;appello, <strong>il primo giudice ha posto le proprie considerazioni sul presupposto che l&#8217;indennità, in quanto tale, non è parte della base imponibile e, quindi, esente da imposte, non indicando le norme di legge dalle quali trarre dette conclusioni.</strong></p>
<p>Difatti, tali norme non esistono.</p>
<p>Da questo punto di vista è opportuno osservare che i redditi possono essere considerati esenti da imposte quando una norma espressa ne qualifica l&#8217;esenzione. Ebbene, l&#8217;indennità in parola rientra, a pieno titolo, in un compenso riconosciuto al contribuente in quanto avvocato.</p>
<p>Sul punto, nessuna norma qualifica come esenti le indennità ricevute da un libero professionista quale amministratore di sostegno.</p>
<p>Per cui, i proventi percepiti dal contribuente per tale ruolo non sono esenti dalla base imponibile, poiché <strong>l&#8217;art. 53 TUIR prevede che: &#8220;Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall&#8217;esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l&#8217;esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l&#8217;esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell&#8217;articolo 5&#8230;&#8221;</strong><br /><br />Nel caso in esame, l&#8217;odierno contribuente, <span style="text-decoration: underline;">in veste di avvocato</span>, era stato nominato a svolgere l&#8217;attività di amministratore di sostegno a favore di una certa signora in seguito alla nomina del tribunale.</p>
<p><strong>Per il contribuente che svolge una professione che, ai sensi dell&#8217;art. 53 TUIR, genera reddito di lavoro autonomo, anche quanto percepito dallo svolgimento della carica di amministratore di sostegno, è assoggettabile totalmente a tassazione poiché attratto nella sfera di redditi da lavoro autonomo</strong>.<br /><br />L&#8217;art. 3 TUIR prevede che: &#8220;L&#8217;imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati &#8230;..&#8221;. Come anzidetto, i proventi percepiti dal contribuente quale amministratore di sostegno non sono esenti dalla base imponibile. Ne consegue che l&#8217;indennità percepita dal contribuente nel caso de quo costituisce un compenso (reddito di lavoro autonomo ex-art. 53 TUIR) da assoggettare interamente a tassazione, nel rispetto della legge. Alla luce di ciò, l&#8217;operato dell&#8217;ufficio era corretto.</p>
<h3>Violazione e falsa applicazione degli articoli 379, 404 e 408 codice civile</h3>
<p><span style="text-decoration: underline;">Il primo collegio giudicante aveva avvalorato la tesi che riteneva di natura indennitaria la somma di complessivi Euro 56.000,00 percepita dal contribuente per la carica di amministratore di sostegno</span>.<br /><br /><strong>Nel proprio verdetto aveva scritto che l&#8217;erogazione percepita dall&#8217;avvocato, come amministratore di sostegno, non poteva essere tramutata in un vero e proprio compenso per l&#8217;attività svolta.</strong></p>
<p>Per questo Giudice d&#8217;appello, quanto scritto nel primo grado di giudizio, non è corretto. Ciò perché <strong>gli articoli del codice civile sopra citati, attribuiscono al giudice tutelare ampia autonomia nello scegliere l&#8217;amministratore di sostegno, anche al di fuori dell&#8217;ambito dei familiari o conviventi, prevedendo la possibilità di nominare terzi, e di ricorrere ad adiuvandum a professionisti e non, di poterli anche stipendiare.</strong><br /><br />L&#8217;art. 379 c.c. prevede la gratuità dell&#8217;ufficio tutelare e il giudice può autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell&#8217;amministrazione, da personale anche stipendiato. Se particolari circostanze lo richiedono, il giudice può assegnare al tutore un&#8217;equa indennità.</p>
<p>L&#8217;art. 404 c.c. stabilisce la figura dell&#8217;amministratore di sostegno, quale gestore degli interessi della persona beneficiaria. Infine, l&#8217;art. 408 c.c. stabilisce la nomina anche di un professionista (generalmente avvocato) per l&#8217;ufficio tutelare. Che va evidenziato è il fatto che l&#8217;amministratore di sostegno deve interessarsi, con diligenza, delle cure, dell&#8217;amministrazione degli interessi e del patrimonio della persona beneficiata.</p>
<h3>Indennità da assoggettare a tassazione</h3>
<p>In deroga al principio della gratuità dell&#8217;ufficio tutelare, consentita in ragione dell&#8217;entità del patrimonio e delle difficoltà della sua gestione, sembra che l&#8217;indennizzo debba riferirsi alla sola attività del patrimonio della persona beneficiata, così che nessuna indennità dovrebbe ritenersi dovuta per l&#8217;opera prestata dal tutore per la cura personale della persona ammalata.</p>
<p>Non costituisce, invece, deroga al suddetto principio, il rimborso delle spese sostenute direttamente dal tutore per l&#8217;attività di amministrazione del patrimonio. L&#8217;equa indennità come indica la stessa espressione, non deve essere considerata come un corrispettivo dell&#8217;opera prestata, sebbene essa possa includere, oltre al rimborso delle spese, anche un ristoro per i mancati guadagni derivanti al tutore che si è dedicato, anziché alle sue normali occupazioni, all&#8217;espletamento dell&#8217;incarico.<br /><br />Ebbene, <strong>qualora il giudice tutelare scelga direttamente un avvocato quale amministratore di sostegno, va detto che la relativa indennità anche se determinata in via equitativa e su base forfetaria, è da inquadrare quale reddito di lavoro autonomo a&#8217; sensi dell&#8217;art. 53 TUIR e altresì rilevante ai fini IVA, secondo il D.P.R. n. 633 del 1972.</strong><br /><br />Ancora, per questo Collegio giudicante, <strong>non può essere presa in considerazione, così come sostiene parte appellata, l&#8217;ordinanza n. 10673/ 1988 della Corte Costituzionale</strong> (che aveva evidenziato come l&#8217;equa indennità di cui all&#8217;art. 379 c.c., comma 2 &#8211; che il giudice tutelare può assegnare al tutore, considerando l&#8217;entità del patrimonio e le difficoltà dell&#8217;amministrazione &#8211; non ha natura retributiva ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore, in ragione dell&#8217;attività di amministrazione del patrimonio della persona beneficiata).</p>
<p><strong>Tale ordinanza risale al 1988, mentre le norme in materia di amministrazione di sostegno sono state introdotte con la L. n. 6 del 2004.</strong></p>
<p><strong>E&#8217; da specificare che nell&#8217;ordinanza sopra citata, il caso era riferito ad una persona interdetta affidata ad un parente, e relativa all&#8217;assistenza personale particolarmente gravosa, mentre l&#8217;indennità che detta norma prevede invece è a favore del tutore in considerazione delle difficoltà dell&#8217;amministrazione del patrimonio. Per cui, il richiamo all&#8217;ordinanza sopra citata è irrilevante.</strong><br /><br />Nel caso de quo, per l&#8217;odierno ricorrente, esercitando la professione di avvocato, con regolare partita IVA, l&#8217;indennizzo rientra pacificamente nella tassazione di reddito di lavoro autonomo, da aggiungersi a quelli percepiti nello svolgimento dell&#8217;attività forense.<br /><br />Il compenso di complessivi Euro 56.000,00 non può essere definito &#8220;equa indennità&#8221;<br /><br />Entrando più nello specifico, questo Giudice non può definire l&#8217;indennità percepita, di complessivi Euro 56.000,00, come equa indennità.</p>
<p>Le definizioni di &#8220;equo&#8221; e quella di &#8220;indennità&#8221; sono ben distanti dalla cifra sopra esposta. Infatti, per indennità si intende il risarcimento in denaro del danno sofferto o delle perdite subite.</p>
<p>L&#8217;importo così elevato non ha natura indennitaria, e, quindi, le considerazioni addotte dall&#8217;appellato, non possono essere accolte. Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente (pag. 8 delle controdeduzioni del contribuente), l&#8217;importo di complessivi Euro 56.000,00 così elargito all&#8217;amministratore di sostegno, ha la caratteristica di essere definito &#8220;retributivo&#8221; come previsto dall&#8217;art. 36 della Costituzione.</p>
<p>Senza dubbio tale cifra è stata liquidata dal giudice tutelare, tenendo conto dell&#8217;attività prestata dall&#8217;avvocato, (come tempo dedicato a tale funzione e all&#8217;impegno profuso) e ciò sarà stata proporzionata all&#8217;opera prestata, oltre all&#8217;entità del patrimonio e alla difficoltà della sua amministrazione.</p>
<p>Per ottenere una liquidazione di indennità così elevata, l&#8217;odierno appellato deve aver sottratto gran tempo alla propria professione di avvocato. Se invece di svolgere tale ruolo, si fosse dedicato totalmente al proprio studio, il professionista avrebbe potuto svolgere delle consulenze a favore dei propri clienti e alla fine dei lavori avrebbe emesso delle parcelle.</p>
<p>Di conseguenza, non si capiscono le ragioni per le quali, tale redditi debbano essere esclusi dalla tassazione del reddito di lavoro autonomo. Cosa diversa sarebbe stata qualora il percettore dell&#8217;equo indennizzo fosse stato un individuo non esercente la libera professione.<br /><br />Sono queste le ragioni per le quali l&#8217;appello viene accolto e, quindi, quanto percepito dall&#8217;amministratore di sostegno, essendo come nel caso di specie un professionista, deve essere attratto nella sfera di reddito di lavoro autonomo.<br /><br />Spese di giudizio<br /><br />Le spese di giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo.<br /><br />Il Collegio giudicante<br />P.Q.M.<br /><br />accoglie l&#8217;appello dell&#8217;ufficio. Condanna parte soccombente alle spese di lite che quantifica in complessivi Euro 1.000,00.<br />Conclusione<br /><br />Milano, il 7 maggio 2018.</p>
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		<title>ADS e trattamento sanitario del beneficiario</title>
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		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 17:06:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>ADS X TRATTAMENTO SANITARIO: PUO' RIFIUTARE TRATTAMENTI SALVA VITA?</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">ADS X TRATTAMENTO SANITARIO: PUO&#8217; RIFIUTARE TRATTAMENTI SALVA VITA?</span></h2>
<p><div id="attachment_2209" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2209" class="size-medium wp-image-2209" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ADS-TRATTAMENTO-SANITARIO-SALVA-VITA-300x150.png" alt="ADS TRATTAMENTO SANITARIO SALVA VITA" width="300" height="150" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ADS-TRATTAMENTO-SANITARIO-SALVA-VITA-300x150.png 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ADS-TRATTAMENTO-SANITARIO-SALVA-VITA-768x384.png 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ADS-TRATTAMENTO-SANITARIO-SALVA-VITA.png 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2209" class="wp-caption-text">ADS TRATTAMENTO SANITARIO SALVA VITA</p></div></p>
<p>La Corte Costituzionale, con la <a href="https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&amp;numero=144">sentenza n. 144 del 2019</a>, si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 4 e 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento): <strong>il conferimento della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario non reca con sé necessariamente anche il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita.</strong></p>
<p>Ne avevamo scritto in passato con riferimento all&#8217;<a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2019/06/designazione-anticipata-dellamministratore-di-sostegno-e-rifiuto-alle-cure/">ordinanza della Cassazione n. 12998 pubblicata il 15 maggio 2019</a>.</p>
<p>Qui, con l’ordinanza del 24 marzo 2018, il giudice tutelare del Tribunale di Pavia ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale norma, con riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che l’amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), possa rifiutare, senza l’autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato.</p>
<h3><b>Il caso </b></h3>
<p>Nel caso di specie, l’amministratore di sostegno è stato nominato nell’ottobre 2008 senza che gli fosse mai stata attribuita né l’assistenza necessaria, né la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario.</p>
<p>La relazione clinica del 21 febbraio 2018, tuttavia, ha certificato che il beneficiario risulta in stato vegetativo in esiti di stato di male epilettico, in paziente affetto da ritardo mentale grave da sofferenza cerebrale perinatale, in sindrome dismorfica, portatore di PEG.</p>
<p>Secondo il giudice a quo, si rende necessario integrare il decreto di nomina, ai sensi dell’art. 407, comma 4, del codice civile, ai fini dell’individuazione dei poteri in ambito sanitario. Tuttavia, osserva anche che, entrata in vigore la legge n. 219 del 2017, è quest’ultima a disciplinare «<i>le modalità di conferimento, all’amministratore di sostegno, e di conseguente esercizio dei poteri in ambito sanitario</i>». Di conseguenza, l’attribuzione all’amministratore di sostegno di detti poteri «<i>ricomprende necessariamente il potere di rifiuto delle cure, ancorché si tratti di cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato</i>»; l’amministratore di sostegno, pertanto, avrebbe «<i>il potere di decidere della vita e della morte dell’amministrato» senza che tale potere possa essere «sindacato dall’autorità giudiziaria</i>».</p>
<h3><b>La decisione della Consulta</b></h3>
<p>Secondo la Corte Costituzionale, le questioni di legittimità costituzionale non sono fondate.</p>
<p>Il giudice tutelare rimettente impernia i dubbi di costituzionalità sull’<span style="text-decoration: underline;">assunto secondo cui l’amministratore di sostegno, al quale, in assenza delle DAT, sia stata affidata la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, ha per ciò solo, sempre e comunque, anche il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza del beneficiario, senza che il giudice tutelare possa diversamente decidere e senza bisogno di un’autorizzazione di quest’ultimo per manifestare al medico il rifiuto delle cure</span>.</p>
<h3>Per la Corte si tratta di un presupposto interpretativo errato.</h3>
<p>I Giudici osservano come la legge n. 219 del 2017 dia attuazione al principio del consenso informato nell’ambito della «<i>relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico</i>» (art. 1, comma 2), principio previsto da numerose norme internazionali ed europee e dalle normative nazionali che disciplinano specifiche attività mediche. Esso riflette due dei diritti fondamentali della persona, quello all’autodeterminazione e quello alla salute: la legge in esame, “<i>dopo aver sancito che «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge» (art. 1, comma 1), promuove e valorizza la relazione di cura e fiducia tra medico e paziente che proprio sul consenso informato deve basarsi (art. 1, comma 2), esplicita le informazioni che il paziente ha diritto di ricevere (art. 1, comma 3), stabilisce le modalità di espressione del consenso e del rifiuto di qualsivoglia trattamento sanitario, anche (ma non solo) necessario alla sopravvivenza (art. 1, commi 4 e 5), prevede l’obbligo per il medico di rispettare la volontà espressa dal paziente (art. 1, comma 6)</i>”.</p>
<p>Ha poi introdotto, in correlazione al diritto all’autodeterminazione in ambito terapeutico, l’istituto delle DAT: ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di determinarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando un «<i>fiduciario</i>», che faccia le sue veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie (art. 4, comma 1). Il medico è tenuto al rispetto delle DAT (che devono essere redatte secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 6), potendo disattenderle, in accordo con il fiduciario, soltanto «<i>qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita</i>» (art. 4, comma 5).</p>
<h3>Conclusioni</h3>
<p>L’art. 3 della legge disciplina il caso in cui il paziente sia non una persona (pienamente) capace di agire (art. 1, comma 5), ma una persona minore di età, interdetta, inabilitata o beneficiaria di amministrazione di sostegno.</p>
<p>In particolare, quando la nomina dell’amministratore di sostegno prevede l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, «<i>il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere</i>» (art. 3, comma 4). Inoltre, qualora non vi siano DAT, se l’amministratore di sostegno rifiuta le cure e il medico le reputa invece appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare, su ricorso dei soggetti legittimati a proporlo (art. 3, comma 5).</p>
<p>Le norme censurate, dunque, mirano a disciplinare casi particolari di espressione o di rifiuto del consenso informato, anche ma non solo, qualora questo riguardi trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice rimettente, però, le modalità di conferimento, all’amministratore di sostegno, dell’esercizio dei poteri in ambito sanitario, restano regolate dagli artt. 404 e seguenti cod. civ., come introdotti dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6</span>.</p>
<p>Invero, il Giudice di legittimità, già con le sentenze nn. 51 del 2010 e 440 del 2005, rilevò che i poteri dell’amministratore di sostegno sono correlati alle caratteristiche del caso concreto, secondo le previsioni del giudice tutelare nel provvedimento di nomina.</p>
<p>L’istituto dell’amministrazione di sostegno, infatti,è uno strumento di protezione della persona affetta da disabilità e, attribuendo al giudice il compito di modellarlo in relazione allo stato personale e alle condizioni di vita del beneficiario, il legislatore ha inteso limitare «<i>nella minore misura possibile</i>» (sentenza n. 440 del 2005) la capacità di agire della persona disabile.</p>
<p>È possibile ricorrere all’amministrazione di sostegno anche quando sussistano soltanto esigenze di «<i>cura della persona</i>» ex art. 405, quarto comma, e art. 408, primo comma, cod. civ., in quanto istituto volto a soddisfarne i «<i>bisogni</i>» e le «<i>aspirazioni</i>» del beneficiario (art. 410, primo comma, cod. civ.), garantendo adeguata protezione alle persone fragili, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna (Corte di cassazione, sesta sezione civile, ordinanza 26 luglio 2018, n. 19866; sul ricorso all’amministrazione di sostegno per l’esercizio di scelte connesse al diritto alla salute, anche Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanza 15 maggio 2019, n. 12998).</p>
<p>Il quadro normativo ricostruito dal giudice rimettente rivela dunque l’erroneità del presupposto interpretativo su cui si fonda la questione di legittimità costituzionale, in quanto le norme censurate non attribuiscono <i>ex lege</i> a ogni amministratore di sostegno che abbia la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario anche il potere di esprimere o meno il consenso informato ai trattamenti sanitari di sostegno vitale.</p>
<p>È il giudice tutelare che, con il decreto di nomina, individua l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, basandosi sulle sue necessità concrete, stabilendone volta a volta l’estensione nel solo interesse del disabile.</p>
<p>Pertanto, <strong>il conferimento della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario non reca con sé necessariamente anche il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita.</strong></p>
<p>“<i>Le norme censurate si limitano a disciplinare il caso in cui l’amministratore di sostegno abbia ricevuto anche tale potere: spetta al giudice tutelare, tuttavia, attribuirglielo in occasione della nomina – laddove in concreto già ne ricorra l’esigenza, perché le condizioni di salute del beneficiario sono tali da rendere necessaria una decisione sul prestare o no il consenso a trattamenti sanitari di sostegno vitale – o successivamente, allorché il decorso della patologia del beneficiario specificamente lo richieda</i>”.</p>
<p>Riportiamo di seguito il testo integrale della <a href="https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&amp;numero=144">sentenza</a>.</p>
<h4>Avv. Silvia Zazzarini</h4>
<h5>per Associazione Amministratoridisostegno.com</h5>
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<p>&nbsp;</p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;">***</p>
<div class="column one column_column">
<div class="column_attr ">
<div class="title-nero">
<h3 id="SC2" style="text-align: center;">SENTENZA N. 144</h3>
<h3 id="SC2" style="text-align: center;">ANNO 2019</h3>
<p id="MEA1" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p id="MEA2" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p id="MEA3" style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p id="MEE">composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,</p>
<p id="IA1">ha pronunciato la seguente</p>
<h3 id="IA2" style="text-align: center;">SENTENZA</h3>
<p id="IT">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 4 e 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), promosso dal Tribunale ordinario di Pavia, nel procedimento relativo a G. A., in qualità di amministratore di sostegno di A. T., con ordinanza del 24 marzo 2018, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2018.</p>
<p id="IT">Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani &#8211; Unione locale di Piacenza e Unione Giuristi Cattolici italiani di Pavia “Beato Contardo Ferrini”;</p>
<p id="IT">udito nella camera di consiglio del 20 marzo 2019 il Giudice relatore Franco Modugno.</p>
<h3 id="FR" style="text-align: center;">Ritenuto in fatto</h3>
<p id="FT">1.– Il giudice tutelare del Tribunale ordinario di Pavia, con ordinanza del 24 marzo 2018, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 4 e 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), nella parte in cui stabilisce che l’amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (d’ora in avanti: DAT), possa rifiutare, senza l’autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato.</p>
<p id="FT">1.1.– Il giudice rimettente premette che, in favore di A. T., è stato già nominato, sin dall’ottobre 2008, un amministratore di sostegno, cui allo stato non è attribuita né l’assistenza necessaria, né la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario. La relazione clinica del 21 febbraio 2018, tuttavia, ha certificato che A. T. risulta attualmente «in stato vegetativo in esiti di stato di male epilettico in paziente affetto da ritardo mentale grave da sofferenza cerebrale perinatale in sindrome disformica [recte: dismorfica]» nonché «portatore di PEG». Il giudice a quo rileva che, pertanto, si rende necessario integrare il decreto di nomina, ai sensi dell’art. 407, comma 4, del codice civile, ai fini dell’individuazione dei poteri in ambito sanitario; in particolare – preso atto delle condizioni di salute, anche personalmente verificate – «si profila come indispensabile l’attribuzione della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, non residuando alcuna capacità in capo all’amministrato».</p>
<p id="FT">Ciò premesso, il giudice tutelare osserva che, entrato in vigore l’art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017, è quest’ultimo articolo a disciplinare «le modalità di conferimento, all’amministratore di sostegno, e di conseguente esercizio dei poteri in ambito sanitario». Ne conseguirebbe che l’attribuzione all’amministratore di sostegno di detti poteri (nella specie, sotto forma di rappresentanza esclusiva) «ricomprende necessariamente il potere di rifiuto delle cure, ancorché si tratti di cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato»; l’amministratore di sostegno, pertanto, avrebbe «il potere di decidere della vita e della morte dell’amministrato» senza che tale potere possa essere «sindacato dall’autorità giudiziaria».</p>
<p id="FT">Il giudice rimettente riferisce, dunque, che è chiamato a fare applicazione del censurato art. 3, comma 5, dovendo decidere sull’attribuzione all’amministratore di sostegno di A. T. della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario.</p>
<p id="FT">1.2.– Ai fini del giudizio sulla rilevanza, il giudice a quo reputa «logicamente preliminare» l’esegesi dell’art. 3, comma 5, della legge n. 219 del 2017, osservando, in particolare, che l’espressione «rifiuto delle cure», in considerazione della locuzione «in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento», non può non concernere anche i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita; altrimenti detto, il rifiuto delle cure può interessare «tutti i trattamenti sanitari astrattamente oggetto delle DAT».</p>
<p id="FT">Per escludere tale opzione ermeneutica – prosegue il giudice rimettente – potrebbe ipoteticamente farsi leva sull’espressione «cure proposte», sostenendo che i trattamenti necessari al mantenimento in vita non possano essere inquadrati in termini di cure, di talché il rifiuto non potrebbe riguardarli. Si tratterebbe, tuttavia, di un’interpretazione incompatibile sia con la ratio legis, volta a valorizzare la libertà di autodeterminazione anche nell’ipotesi di trattamenti sanitari di fine vita, sia «con l’acquisizione, tra i diritti inviolabili ex art. 2 Cost., di un diritto a decidere sui trattamenti di fine vita»: in quanto tale, essa appare al giudice rimettente non praticabile.</p>
<p id="FT">Lo stato d’incapacità, per altro verso, non potrebbe di per sé escludere il diritto a decidere sui trattamenti necessari al mantenimento in vita, poiché ciò determinerebbe la violazione degli artt. 2, 3 [recte: 13] e 32 Cost. L’incapace è, infatti, persona e «nessuna limitazione o disconoscimento dei suoi diritti si prospetterebbe come lecita»: deve pertanto essergli riconosciuto, e ricevere tutela, il diritto all’autodeterminazione e al rifiuto delle cure, potendo la condizione d’incapacità influire soltanto sulle modalità di esercizio del diritto.</p>
<p id="FT">Una volta appurata la possibilità che siano rifiutati anche i trattamenti necessari al mantenimento in vita, il giudice rimettente rileva che l’art. 3, comma 5, della legge n. 219 del 2017 prevede espressamente che, in caso di opposizione del medico all’interruzione delle cure, è possibile l’intervento del giudice tutelare, mentre deve ritenersi, a contrario, che detto intervento non sia possibile nel caso in cui il medico non si opponga.</p>
<p id="FT">1.3.– Il giudice tutelare precisa, poi, che la circostanza che il procedimento abbia natura di volontaria giurisdizione non esclude la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale. In tal senso deporrebbe la giurisprudenza costituzionale: vengono richiamate le sentenze n. 258 del 2017, n. 121 del 1974 e, in particolare, la n. 129 del 1957.</p>
<p id="FT">1.4.– Nell’argomentare in punto di non manifesta infondatezza, il giudice rimettente esordisce ricordando che «[l]a libertà di rifiutare le cure presuppone il ricorso a valutazioni della vita e della morte, che trovano il loro fondamento in concezioni di natura etica o religiosa, e comunque (anche) extra-giuridiche, quindi squisitamente soggettive» (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 3 marzo-20 aprile 2005, n. 8291). Ciò implica che in tale ambito vengono in rilievo «valutazioni personalissime», indissolubilmente legate al soggetto interessato e alle sue convinzioni, insuscettibili d’essere vagliate oggettivamente o in base al parametro del best interest (adottato invece dalla House of Lords inglese, decisione del 4 febbraio 1993, Airedale NHS Trust v. Bland).</p>
<p id="FT">La dichiarazione di rifiuto delle cure è costituita di due momenti essenziali: quello concernente la formazione dell’intimo convincimento, intrasferibile in capo a terzi, e quello rappresentato dalla manifestazione di volontà, cedibile invece ad altri. E poiché l’amministratore di sostegno non è investito di un potere incondizionato di disporre della salute della persona incapace (Corte di cassazione, sezione prima civile, 16 ottobre 2007, n. 21748), ne consegue che il rifiuto delle cure che egli manifesti deve essere la rappresentazione della volontà dell’interessato e dei suoi orientamenti esistenziali: l’amministratore non deve decidere né «al posto dell’incapace, né per l’incapace», perché il diritto personalissimo a rifiutare le cure è «la logica simmetria d[e]lla indisponibilità altrui e dell’intrasferibilità del diritto alla vita».</p>
<p id="FT">Il giudice a quo osserva, pertanto, che, affinché la decisione sul rifiuto delle cure sia espressione dell’interessato e non di chi lo rappresenta, questa deve risultare dalle DAT o, in assenza di queste, deve ricorrersi alla ricostruzione della volontà dell’incapace, per mezzo di «una pluralità di indici sintomatici, di elementi presuntivi, mediante l’audizione di conoscenti dell’interessato o strumenti di altra natura», in modo da assicurare che la «scelta in questione non sia espressione del giudizio sulla qualità della vita proprio del rappresentante» (è novamente richiamata Cass., n. 21748 del 2007).</p>
<p id="FT">Secondo il rimettente, si tratterebbe di un processo di ricerca serio e complesso, il quale renderebbe «imprescindibile» l’intervento di un soggetto terzo e imparziale quale è il giudice, teso a tutelare il «carattere personalissimo e [la] speculare indisponibilità altrui del diritto di rifiuto delle cure e del diritto alla vita». Se si consentisse all’amministratore di sostegno di ricostruire autonomamente la volontà dell’interessato, «si sentenzierebbe il concreto annichilimento della natura personalissima del diritto a decidere sulla propria vita», poiché si configurerebbe «surrettiziamente» il potere dell’amministratore di assumere la propria volontà a fondamento del rifiuto delle cure.</p>
<p id="FT">Conseguentemente, sarebbe incostituzionale l’attribuzione all’amministratore di sostegno, determinata dalle disposizioni censurate, «di un potere di natura potenzialmente incondizionata e assoluta attinente la vita e la morte, di un dominio ipoteticamente totale, di un’autentica facoltà di etero-determinazione».</p>
<p id="FT">L’«insanabile contrasto» sarebbe, innanzitutto, con gli artt. 2, 13 e 32 Cost. Il diritto a rifiutare le cure troverebbe fondamento in tali norme costituzionali e dovrebbe considerarsi inviolabile, con la conseguenza che sarebbe negata ad altri la possibilità di violarlo; il suo essere diritto «intrinsecamente correlato al singolo interessato» escluderebbe che il momento della formazione della volontà possa essere delegato a terzi, pena un suo inesorabile disconoscimento. Le modalità d’esercizio di rifiuto delle cure previste dalle disposizioni censurate sarebbero, pertanto, «radicalmente inidonee a salvaguardare compiutamente la natura eminentemente soggettiva del diritto in questione», negandone l’essenza personalissima e determinandone la violazione.</p>
<p id="FT">Non varrebbe a superare il vulnus la possibilità d’intervento del giudice, in caso di rifiuto opposto dal medico all’interruzione dei trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita dell’interessato: si tratterebbe innegabilmente di un intervento giudiziale «meramente ipotetico ed accidentale», subordinato all’eventuale esistenza di un dissidio tra rappresentante e medico. Né, ancora, potrebbe opporsi che, a ben vedere, le norme censurate attribuiscono la valutazione finale circa il rifiuto delle cure al medico, il quale potrebbe effettuare un controllo sulle determinazioni dell’amministratore di sostegno: si tratterebbe, infatti, pur sempre di una valutazione medica «imperniata su canoni obiettivi di “appropriatezza” e “necessità”», che disconoscono la natura personalissima e soggettiva del diritto di rifiutare le cure, non avendo il medico, d’altra parte, la possibilità di ricostruire la volontà dell’interessato e di accertare la conformità a quest’ultima della decisione del rappresentante.</p>
<p id="FT">Le norme censurate sarebbero, inoltre, in contrasto con l’art. 3 Cost. in quanto manifestamente irragionevoli. La loro applicazione, infatti, determinerebbe «un’incoerenza di ingiustificabile significanza all’interno dell’architettura di sistema delineata dall’istituto dell’amministrazione di sostegno»: ciò perché, se ai sensi dell’art. 411 cod. civ. è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare per il compimento degli atti indicati agli artt. 374 e 375 cod. civ., attinenti alla sfera patrimoniale, sarebbe irrazionale non prevedere analoga autorizzazione per manifestare il rifiuto delle cure, «sintesi ed espressione dei diritti alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona», in quanto in tal modo l’ordinamento appresterebbe a interessi d’ordine patrimoniale una salvaguardia superiore a quella riconosciuta ai richiamati diritti fondamentali. Inoltre, a conferma dell’incongruenza interna al sistema dell’amministrazione di sostegno, il giudice a quo osserva come la giurisprudenza (è richiamato il decreto del Tribunale ordinario di Cagliari, 15 giugno 2010) riconosca la necessità dell’autorizzazione del giudice tutelare perché il rappresentante avanzi la domanda di separazione, atto personalissimo, mentre le disposizioni censurate non prevedono l’intervento giudiziale per autorizzare l’atto personalissimo del rifiuto delle cure, «coinvolgente valori egualmente rilevanti e dalle implicazioni certamente superiori».</p>
<p id="FT">Quale ulteriore profilo di irragionevolezza, il rimettente osserva che, se la legge n. 219 del 2017 è tutta fondata «sull’intento di valorizzare ed accordare centralità alle manifestazioni di volontà dei singoli», tanto da prevedere formalità e procedure per la loro espressione, non si comprende perché venga meno «la più elementare attenzione» per tale elemento volontaristico, non prevedendosi, quando si tratti di soggetti incapaci, meccanismo alcuno di tutela o controllo.</p>
<p id="FT">1.5.– Il giudice tutelare di Pavia, infine, chiede alla Corte – ove venissero accolte le questioni di legittimità costituzionale – di dichiarare l’illegittimità costituzionale in via conseguenziale, ai sensi dell’art. 27, secondo periodo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), delle disposizioni impugnate anche nella parte in cui prevedono che il rappresentante legale della persona interdetta oppure inabilitata, in assenza delle DAT, o il rappresentante legale del minore possano rifiutare, senza l’autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato.</p>
<p id="FT">2.– È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque sia, non fondate.</p>
<p id="FT">2.1.– L’interveniente rileva, innanzitutto, che il giudice a quo – oltre a non avere mosso censure in relazione a ciascuno dei parametri costituzionali evocati, il che costituirebbe autonoma ragione d’inammissibilità per difetto di motivazione – non ha argomentato circa l’impossibilità di interpretare le disposizioni censurate in senso conforme a Costituzione, come invece richiesto dalla giurisprudenza costituzionale «univoca e ormai consolidata». Interpretazione conforme a Costituzione che, a suo avviso, sarebbe invece possibile.</p>
<p id="FT">Succintamente ricostruita la recente disciplina in materia di consenso informato e di DAT, il Presidente del Consiglio dei ministri rileva che i diritti ivi riconosciuti devono essere garantiti anche a chi non è più in grado di opporre il rifiuto alle cure ma che, quando ne era capace, aveva chiaramente manifestato volontà in tale senso. In tale prospettiva, si pone in evidenza che gli artt. 357 e 424 cod. civ. individuano nel tutore il soggetto interlocutore dei medici con riferimento ai trattamenti sanitari, mentre gli artt. 404 e seguenti cod. civ. sanciscono il potere di cura del disabile anche in capo all’amministratore di sostegno, secondo i poteri conferitigli con il decreto di nomina: al diritto di ogni persona di «manifestare validamente la propria volontà in merito all’accettazione o al rifiuto dei possibili trattamenti sanitari» conseguirebbe l’obbligo per il rappresentante legale di dare corso a tale volontà.</p>
<p id="FT">Si tratterebbe di approdi che trovano conferma, oltre che nel diritto internazionale (si richiama l’art. 6 della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata e resa esecutiva con la legge 28 marzo 2001, n. 145, di seguito: Convenzione di Oviedo), nella giurisprudenza della Corte di cassazione (oltre alla già richiamata sentenza n. 21748 del 2007, sono citate Corte di cassazione, terza sezione civile, sentenza 15 gennaio 1997, n. 364, e sentenza 25 novembre 1994, n. 10014). In particolare, la giurisprudenza di legittimità avrebbe precisato che il tutore deve agire nell’esclusivo interesse dell’incapace, ricostruendone la volontà «tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza, ovvero inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche» (Cass., n. 21748 del 2007, citata).</p>
<p id="FT">Una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate dovrebbe, pertanto, portare a ritenere che, essendo il diritto alla salute un diritto personalissimo, la rappresentanza legale «non trasferisce sul tutore e sull’amministratore di sostegno un potere incondizionato di disporre della salute della persona in stato di totale e permanente incoscienza». D’altra parte, l’art. 3, comma 4, della legge n. 219 del 2017 espressamente prevede che l’amministratore di sostegno deve tenere conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere, quando la nomina comprenda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario: circostanza, questa, che implicherebbe un vaglio specifico da parte del giudice.</p>
<p id="FT">Molteplici sarebbero, pertanto, gli elementi che depongono per una possibile interpretazione conforme delle disposizioni censurate o, comunque sia, per l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale: l’obbligo per il rappresentante, nel rifiutare le cure, di agire nell’interesse dell’incapace, ricostruendone la volontà; la valutazione del medico, in base alle sue competenze, sulla natura necessaria e appropriata delle cure; l’intervento del giudice in caso di opposizione del medico e su ricorso di qualsiasi soggetto interessato laddove l’amministratore di sostegno non abbia tenuto nella dovuta considerazione la volontà del beneficiario.</p>
<p id="FT">2.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri reputa, poi, inammissibile, o altrimenti infondata, la richiesta del giudice a quo di estendere in via conseguenziale la dichiarazione d’illegittimità costituzionale ad altre norme parimente poste dalle disposizioni censurate.</p>
<p id="FT">Osserva l’interveniente che questa Corte, con la sentenza n. 138 del 2009, ha affermato che l’art. 27, seconda parte, della legge n. 87 del 1953 non sottrae il rimettente dall’onere di motivare in ordine alle ragioni «che lo inducono a sospettare dell’esistenza dell’illegittimità costituzionale» di ciascuna delle disposizioni legislative che viene a censurare: onere cui l’odierno rimettente non avrebbe adempiuto.</p>
<p id="FT">3.– Hanno depositato un comune atto di intervento nel giudizio le associazioni Unione Giuristi Cattolici Italiani – Unione Locale di Piacenza e Unione Giuristi Cattolici di Pavia “Beato Contardo Ferrini”, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano accolte.</p>
<p id="FT">3.1.– In punto di legittimazione all’intervento, la difesa delle associazioni afferma che, in considerazione degli scopi sociali, sarebbe evidente il concreto interesse delle intervenienti «a portare il proprio contributo e ad interloquire» dinanzi a questa Corte. Il «prevalente interesse etico» sottostante le questioni di legittimità costituzionale dovrebbe consentire una più larga partecipazione di associazioni «espressioni della società civile» nel giudizio costituzionale, a maggior ragione in considerazione del «carattere giusnaturalistico delle moderne costituzioni occidentali», le quali, compresa la Costituzione italiana, rimanderebbero a un ordinamento che «precede» quello della legge statale e che «trova il suo più solido e profondo fondamento nell’ordine naturale delle cose, vale a dire nel diritto naturale».</p>
<p id="FT">3.2.– Nel merito, le intervenienti osservano come, in base alla giurisprudenza di legittimità e a quanto disposto nella Convenzione di Oviedo, dovrebbe escludersi la possibilità di sacrificare la salute o il bene supremo della vita di persona incapace di dare consenso, «in assenza di eventi ineluttabili quali una malattia che non possa essere contrastata se non incorrendo nell’accanimento terapeutico». La disposizione censurata, pertanto, favorirebbe «gli abusi, con rifiuto delle cure e conseguente soppressione di pazienti incapaci» per interessi che possono essere i più diversi, estranei al best interest del malato.</p>
<p id="FT">3.3.– Ripercorsi i dubbi, condivisi, di legittimità costituzionale del giudice a quo, le intervenienti osservano che l’«inadeguatezza» della normativa censurata persisterebbe anche nel caso in cui questa Corte ritenesse possibile l’interruzione delle cure solo una volta ricostruita, per opera del giudice tutelare, la volontà dell’incapace: sarebbe evidente, infatti, «il carattere di fictio iuris di una tale metodologia», irrispettosa della «reale e ipoteticamente diversa volontà che il paziente potrebbe esprimere attualmente, da sé, se ne fosse in grado».</p>
<p id="FT">A parere delle intervenienti, infatti, un valido consenso o rifiuto delle cure «non può insorgere anteriormente al verificarsi del quadro patologico rispetto al quale si pone la necessità di dare l’informativa». Il problema della valutazione della persistenza del rifiuto delle cure, dunque, esisterebbe e permarrebbe, secondo questa prospettiva, anche in caso di DAT «proprio per la naturale volatilità della volontà delle persone rispetto ai fatti ed alle stagioni della vita»: funzione del giudice tutelare, pertanto, dovrebbe essere, in ogni caso, quella di autorizzare terapie che non costituiscano accanimento terapeutico e che salvaguardino, in ossequio al principio di precauzione, i beni della salute e della vita.</p>
<p id="FT">3.4.– La difesa delle intervenienti dà altresì conto di una nota dell’associazione di Pavia, che ritiene utile riportare nella «esatta consistenza testuale», nella quale vengono delineati ulteriori aspetti di illegittimità costituzionale.</p>
<p id="FT">Si afferma, in particolare, che la possibilità per l’amministratore di sostegno, anche se in presenza di DAT, di rifiutare o interrompere l’alimentazione, l’idratazione o la ventilazione artificiale sarebbe in contrasto con la dignità umana (art. 2 Cost.), con il diritto alla salute (perché l’art. 32 Cost. si riferisce ai trattamenti sanitari ed è dibattuta la possibilità di ricomprendervi gli anzidetti trattamenti), con l’art. 3 Cost. (perché la legge n. 219 del 2017 equipara irragionevolmente terapie mediche e trattamenti di mero sostegno vitale). L’art. 3, comma 4, della legge n. 219 del 2017, poi, sarebbe costituzionalmente illegittimo perché, consentendo all’amministratore di sostegno di dover solo tenere conto della volontà del soggetto amministrato in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere, lederebbe il diritto personalissimo alla vita e alla salute che solo il titolare può esercitare (art. 2 Cost.) ed equiparerebbe irragionevolmente chi è totalmente incapace e chi, anche solo parzialmente, può invece manifestare la propria volontà (artt. 3 e 32 Cost.). Sono rappresentati, infine, vizi di costituzionalità ritenuti ancora più radicali, dubitandosi della legittimità costituzionale della privazione di trattamenti sanitari salvavita, siano o no presenti le DAT.</p>
<h3 id="DD" style="text-align: center;">Considerato in diritto</h3>
<p id="DT">1.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il giudice tutelare del Tribunale ordinario di Pavia ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 4 e 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), nella parte in cui stabilisce che l’amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (d’ora in avanti: DAT), possa rifiutare, senza l’autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato.</p>
<p id="DT">Secondo il giudice rimettente, le norme censurate si porrebbero in contrasto, innanzitutto, con gli artt. 2, 13 e 32 Cost., in quanto sarebbe necessario che, in assenza delle DAT, la volontà di esercitare il diritto inviolabile e personalissimo di rifiutare le cure, che troverebbe fondamento in tali norme costituzionali, sia ricostruita in modo da salvaguardare la natura soggettiva del diritto medesimo: salvaguardia che sarebbe garantita solo con l’intervento di un soggetto terzo e imparziale quale è il giudice.</p>
<p id="DT">Le disposizioni censurate, poi, si porrebbero in contrasto con l’art. 3 Cost. sotto plurimi profili. Innanzitutto, poiché nell’amministrazione di sostegno, ai sensi dell’art. 411 del codice civile, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare per il compimento degli atti, attinenti alla sfera patrimoniale, indicati agli artt. 374 e 375 del medesimo codice, sarebbe irragionevole che analoga autorizzazione non sia prevista per il rifiuto delle cure, «sintesi ed espressione dei diritti alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona». In secondo luogo, dal momento che secondo la giurisprudenza è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare perché il rappresentante avanzi la domanda di separazione coniugale, sarebbe costituzionalmente illegittimo che non sia invece previsto l’intervento giudiziale per autorizzare il rifiuto delle cure, del pari atto personalissimo «coinvolgente valori egualmente rilevanti e dalle implicazioni certamente superiori». Infine, sarebbe irragionevole che, se si tratta di soggetti incapaci, non venga apprestata «la più elementare attenzione» per la loro volontà, non prevedendosi meccanismo alcuno di tutela o controllo, quando invece la legge n. 219 del 2017 è tutta fondata «sull’intento di valorizzare ed accordare centralità all[e] manifestazioni di volontà dei singoli», tanto da prevedere formalità e procedure per la loro espressione.</p>
<p id="DT">2.– Deve essere preliminarmente dichiarato inammissibile l’intervento delle associazioni Unione Giuristi Cattolici Italiani &#8211; Unione Locale di Piacenza e Unione Giuristi Cattolici di Pavia “Beato Contardo Ferrini”.</p>
<p id="DT">2.1.– Al giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono partecipare, secondo quanto previsto dall’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e dall’art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, le parti del giudizio a quo e, secondo che sia censurata una norma di legge statale o di legge regionale, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Presidente della Giunta regionale. Il richiamato art. 4 delle Norme integrative prevede, altresì, la possibilità di derogare a tale regola, ferma restando la competenza di questa Corte a giudicare sull’ammissibilità degli interventi di altri soggetti: secondo la costante giurisprudenza, tali interventi sono ammissibili, senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità, soltanto quando i terzi siano «titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura» (ex plurimis, sentenze n. 98 e n. 13 del 2019, n. 217, e n. 180 del 2018; nello stesso senso, sentenza n. 213 del 2018).</p>
<p id="DT">Nel caso di specie le associazioni intervenienti – le quali hanno, altresì, dedotto questioni di legittimità costituzionale ulteriori rispetto all’ordinanza di rimessione, per ciò solo inammissibili – non possono essere considerate titolari di un tale interesse qualificato, posto che l’odierno giudizio di legittimità costituzionale non è destinato a produrre, nei loro confronti, effetti immediati, neppure indiretti. Esse, infatti, non vantano una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata dalla decisione di questa Corte sulle norme oggetto di censura, ma soltanto un generico interesse connesso al perseguimento dei loro scopi statutari.</p>
<p id="DT">3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, perché il rimettente non avrebbe prospettato «specifiche censure con riguardo a ciascun parametro costituzionale richiamato», con conseguente difetto di motivazione.</p>
<p id="DT">3.1.– L’eccezione è palesemente destituita di fondamento.</p>
<p id="DT">Il giudice rimettente, evocando a parametro congiuntamente gli artt. 2, 13 e 32 Cost., ha in tutta evidenza ritenuto che l’addizione richiesta a questa Corte sarebbe imposta dal combinato disposto di tali norme costituzionali. Del resto, non solo la giurisprudenza di questa Corte ha già riconosciuto che il principio del consenso informato trova fondamento proprio nelle norme costituzionali ora in discorso (sentenza n. 438 del 2008 e ordinanza n. 207 del 2018), ma è la stessa legge n. 219 del 2017 a definirsi funzionale alla tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, nel rispetto, tra gli altri, dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 Cost.</p>
<p id="DT">Autonomamente e adeguatamente motivate, poi, sono le censure in riferimento all’art. 3 Cost.</p>
<p id="DT">4.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale anche sotto un ulteriore profilo: il giudice rimettente non avrebbe «argomentato in ordine all’impossibilità di dare alle disposizioni impugnate un’interpretazione conforme a Costituzione».</p>
<p id="DT">4.1.– L’eccezione non è fondata.</p>
<p id="DT">Il giudice tutelare di Pavia si è diffuso ampiamente sull’interpretazione delle disposizioni censurate, soffermandosi in particolare sul significato da attribuire alla locuzione «rifiuto delle cure», la quale ricomprenderebbe, alla luce della ratio legis e del diritto costituzionale all’autodeterminazione, anche il rifiuto delle cure necessarie al mantenimento in vita; non solo, il giudice a quo ha espressamente escluso di poter interpretare detta locuzione come non comprensiva del rifiuto di tali cure. L’iter argomentativo della ordinanza di rimessione si fonda, dunque, su una seria e approfondita attività ermeneutica concernente la disposizione censurata, conclusasi con un’attribuzione a quest’ultima di un significato normativo che al giudice rimettente appare in contrasto con gli evocati parametri costituzionali.</p>
<p id="DT">Il giudice a quo, dunque, ha implicitamente escluso, all’esito dell’attività interpretativa posta in essere, di poter ricavare dalle disposizioni oggetto di censura norme conformi a Costituzione. Se, poi, l’esito dell’attività esegetica del giudice rimettente sia condivisibile, o no, è profilo che attiene al merito, e non più all’ammissibilità, delle questioni di legittimità costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 78 e n. 12 del 2019, n. 132 e n. 15 del 2018, n. 69, n. 53 e n. 42 del 2017, n. 221 del 2015).</p>
<p id="DT">5.– Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale non sono fondate.</p>
<p id="DT">Il giudice tutelare rimettente (legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale: da ultimo, sentenza n. 258 del 2017) impernia i dubbi di costituzionalità sul seguente assunto: in ragione di quanto previsto dalle disposizioni censurate, l’amministratore di sostegno, al quale, in assenza delle DAT, sia stata affidata la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, ha per ciò solo, sempre e comunque, anche il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza del beneficiario, senza che il giudice tutelare possa diversamente decidere e senza bisogno di un’autorizzazione di quest’ultimo per manifestare al medico il rifiuto delle cure.</p>
<h3 id="DT">Si tratta di un presupposto interpretativo erroneo.</h3>
<p id="DT">5.1.– Deve innanzitutto osservarsi che la legge n. 219 del 2017, come si evince sin dal suo titolo, dà attuazione al principio del consenso informato nell’ambito della «relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico» (art. 1, comma 2).</p>
<p id="DT">Per quanto qui rileva, il principio – previsto da plurime norme internazionali pattizie, oltre che dall’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e da diverse leggi nazionali che disciplinano specifiche attività mediche – ha fondamento costituzionale negli artt. 2, 13 e 32 Cost. e svolge la «funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative» (sentenza n. 438 del 2008; nello stesso senso, sentenza n. 253 del 2009 e ordinanza n. 207 del 2018). In attuazione delle norme costituzionali, la legge n. 219 del 2017, pertanto, dopo aver sancito che «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge» (art. 1, comma 1), promuove e valorizza la relazione di cura e fiducia tra medico e paziente che proprio sul consenso informato deve basarsi (art. 1, comma 2), esplicita le informazioni che il paziente ha diritto di ricevere (art. 1, comma 3), stabilisce le modalità di espressione del consenso e del rifiuto di qualsivoglia trattamento sanitario, anche (ma non solo) necessario alla sopravvivenza (art. 1, commi 4 e 5), prevede l’obbligo per il medico di rispettare la volontà espressa dal paziente (art. 1, comma 6).</p>
<p id="DT">La legge n. 219 del 2017 ha poi introdotto, ovviamente in correlazione al diritto all’autodeterminazione in ambito terapeutico, l’istituto delle DAT, prevedendo che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di determinarsi, possa esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, a tale scopo indicando un «fiduciario», che faccia le sue veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie (art. 4, comma 1). Il medico è tenuto al rispetto delle DAT (che devono essere redatte secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 6), potendo egli disattenderle, in accordo con il fiduciario, soltanto «qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita» (art. 4, comma 5).</p>
<p id="DT">5.1.1.– L’art. 3 della legge n. 219 del 2017 reca la disciplina – concernente tanto il consenso informato quanto le DAT – applicabile nel caso in cui il paziente sia non una persona (pienamente) capace di agire (art. 1, comma 5), ma una persona minore di età, interdetta, inabilitata o beneficiaria di amministrazione di sostegno.</p>
<p id="DT">Le norme oggetto del presente giudizio di costituzionalità regolano, in particolare, quest’ultimo caso, stabilendo, da un lato, che, quando la nomina dell’amministratore di sostegno prevede l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, «il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere» (art. 3, comma 4); dall’altro, che, qualora non vi siano DAT, se l’amministratore di sostegno rifiuta le cure e il medico le reputa invece appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare, su ricorso dei soggetti legittimati a proporlo (art. 3, comma 5). Le norme censurate, dunque, sono volte a disciplinare casi particolari di espressione o di rifiuto del consenso informato, anche – ma non soltanto – laddove questo riguardi trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza.</p>
<p id="DT">Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice rimettente, però, esse non hanno disciplinato «le modalità di conferimento, all’amministratore di sostegno, e di conseguente esercizio dei poteri in ambito sanitario», le quali, invece, restano regolate dagli artt. 404 e seguenti cod. civ., come introdotti dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali). Le norme oggetto dell’odierno sindacato di questa Corte, altrimenti detto, non disciplinano l’istituto dell’amministrazione di sostegno, ma regolano il caso in cui essa sia stata disposta per proteggere una persona che è sottoposta, o potrebbe essere sottoposta, a trattamenti sanitari e che, pertanto, deve esprimere o no il consenso informato a detti trattamenti.</p>
<p id="DT">L’esegesi dell’art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017 deve essere condotta, pertanto, alla luce dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, richiamato dalle norme censurate: segnatamente, è in base alla disciplina codicistica che devono essere individuati i poteri spettanti al giudice tutelare al momento della nomina dell’amministratore di sostegno, i quali non sono affatto contemplati dalla richiamata legge n. 219 del 2017.</p>
<p id="DT">5.2.– Questa Corte, già all’indomani della legge n. 6 del 2004, rilevò che «l’ambito dei poteri dell’amministratore [è] puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto» (sentenze n. 51 del 2010 e n. 440 del 2005), secondo quanto previsto dal giudice tutelare nel provvedimento di nomina, che deve contenere, tra le altre indicazioni, quelle concernenti l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario (art. 405, quinto comma, numero 3, cod. civ.), nonché la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (art. 405, quinto comma, numero 6, cod. civ.).</p>
<p id="DT">Più di recente, anche sulla scia dell’interpretazione e dell’applicazione dell’amministrazione di sostegno da parte della giurisprudenza di legittimità, questa Corte ha osservato che tale istituto «si presenta come uno strumento volto a proteggere senza mortificare la persona affetta da una disabilità, che può essere di qualunque tipo e gravità (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 27 settembre 2017, n. 22602)» (sentenza n. 114 del 2019). Esso consente al giudice tutelare «di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, in modo tale da assicurare all’amministrato la massima tutela possibile a fronte del minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione (in questo senso, Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 11 maggio 2017, n. 11536; 26 ottobre 2011, n. 22332; 29 novembre 2006, n. 25366 e 12 giugno 2006, n. 13584; ma si veda anche Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 11 settembre 2015, n. 17962)» (sentenza n. 114 del 2019).</p>
<p id="DT">L’amministrazione di sostegno è, insomma, un istituto duttile, che, proprio in ragione di ciò, può essere plasmato dal giudice sulle necessità del beneficiario, anche grazie all’agilità della relativa procedura applicativa (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 11 settembre 2015, n. 17962; 26 ottobre 2011, n. 22332; 1° marzo 2010, n. 4866; 29 novembre 2006, n. 25366 e 12 giugno 2006, n. 13584). Con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, difatti, il giudice tutelare «si limita, in via di principio, a individuare gli atti in relazione ai quali ne ritiene necessario l’intervento» (sentenza n. 114 del 2019), perché è chiamato ad affidargli, nell’interesse del beneficiario, i necessari strumenti di sostegno con riferimento alle sole categorie di atti al cui compimento quest’ultimo sia ritenuto inidoneo (Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza 29 novembre 2006, n. 25366).</p>
<p id="DT">Attribuendo al giudice tutelare il compito di modellare l’amministrazione di sostegno in relazione allo stato personale e alle condizioni di vita del beneficiario, il legislatore ha inteso limitare «nella minore misura possibile» (sentenza n. 440 del 2005) la capacità di agire della persona disabile: il che marca nettamente la differenza con i tradizionali istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, la cui applicazione attribuisce al soggetto uno status di incapacità, più o meno estesa, connessa a rigide conseguenze legislativamente predeterminate. Il maggior rispetto dell’autonomia e della dignità della persona disabile assicurata dall’amministrazione di sostegno è alla base di quelle recenti decisioni, anche di questa Corte, che hanno escluso si estendano a tali soggetti – in ragione d’una generalizzata applicazione, in via analogica, delle limitazioni dettate per l’interdetto o l’inabilitato – i divieti di contrarre matrimonio (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 11 maggio 2017, n. 11536) o di donare (sentenza n. 114 del 2019; Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 21 maggio 2018, n. 12460): il beneficiario di amministrazione di sostegno può sì essere privato della capacità di porre in essere tali atti personalissimi, quando ciò risponda alla tutela di suoi interessi, ma sempre che ciò sia espressamente disposto dal giudice tutelare – nel provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno o anche in una sua successiva revisione – con esplicita clausola ai sensi dell’art. 411, quarto comma, cod. civ.</p>
<p id="DT">È fuor di dubbio, infine, che possa ricorrersi all’amministrazione di sostegno anche laddove sussistano soltanto esigenze di «cura della persona» – come d’altra parte recitano gli artt. 405, quarto comma, e 408, primo comma, cod. civ. – in quanto esso non è istituto finalizzato esclusivamente ad assicurare tutela agli interessi patrimoniali del beneficiario, ma è volto, più in generale, a soddisfarne i «bisogni» e le «aspirazioni» (art. 410, primo comma, cod. civ.), così garantendo adeguata protezione alle persone fragili, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna (Corte di cassazione, sesta sezione civile, ordinanza 26 luglio 2018, n. 19866; sul ricorso all’amministrazione di sostegno per l’esercizio di scelte connesse al diritto alla salute, anche Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanza 15 maggio 2019, n. 12998).</p>
<p id="DT">5.3.– La ricostruzione del quadro normativo concernente l’amministrazione di sostegno, anche alla luce degli approdi della giurisprudenza di questa Corte e della Corte di cassazione, rivela l’erroneità del presupposto interpretativo su cui si fondano le questioni di legittimità costituzionale proposte dal giudice tutelare di Pavia.</p>
<p id="DT">Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, le norme censurate non attribuiscono ex lege a ogni amministratore di sostegno che abbia la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario anche il potere di esprimere o no il consenso informato ai trattamenti sanitari di sostegno vitale.</p>
<p id="DT">Nella logica del sistema dell’amministrazione di sostegno è il giudice tutelare che, con il decreto di nomina, individua l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario. Spetta al giudice, pertanto, il compito di individuare e circoscrivere i poteri dell’amministratore, anche in ambito sanitario, nell’ottica di apprestare misure volte a garantire la migliore tutela della salute del beneficiario, tenendone pur sempre in conto la volontà, come espressamente prevede l’art. 3, comma 4, della legge n. 219 del 2017. Tali misure di tutela, peraltro, non possono non essere dettate in base alle circostanze del caso di specie e, dunque, alla luce delle concrete condizioni di salute del beneficiario, dovendo il giudice tutelare affidare all’amministratore di sostegno poteri volti a prendersi cura del disabile, più o meno ampi in considerazione dello stato di salute in cui, al momento del conferimento dei poteri, questi versa. La specifica valutazione del quadro clinico della persona, nell’ottica dell’attribuzione all’amministratore di poteri in ambito sanitario, tanto più deve essere effettuata allorché, in ragione della patologia riscontrata, potrebbe manifestarsi l’esigenza di prestare il consenso o il diniego a trattamenti sanitari di sostegno vitale: in tali casi, infatti, viene a incidersi profondamente su «diritti soggettivi personalissimi» (Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza 7 giugno 2017, n. 14158; più di recente, anche Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanza 15 maggio 2019, n. 12998), sicché la decisione del giudice circa il conferimento o no del potere di rifiutare tali cure non può non essere presa alla luce delle circostanze concrete, con riguardo allo stato di salute del disabile in quel dato momento considerato.</p>
<p id="DT">La ratio dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, pertanto, richiede al giudice tutelare di modellare, anche in ambito sanitario, i poteri dell’amministratore sulle necessità concrete del beneficiario, stabilendone volta a volta l’estensione nel solo interesse del disabile. L’adattamento dell’amministrazione di sostegno alle esigenze di ciascun beneficiario è, poi, ulteriormente garantito dalla possibilità di modificare i poteri conferiti all’amministratore anche in un momento successivo alla nomina, tenendo conto, ove mutassero le condizioni di salute, delle sopravvenute esigenze del disabile: il giudice tutelare, infatti, deve essere periodicamente aggiornato dall’amministratore circa le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (art. 405, quinto comma, numero 6, cod. civ.), può modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte nel decreto di nomina (art. 407, quarto comma, cod. civ.), può essere chiamato a prendere gli opportuni provvedimenti – su ricorso del beneficiario, del pubblico ministero o degli altri soggetti di cui all’art. 406 cod. civ. – in caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza dell’amministratore nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste della persona disabile (art. 410, secondo comma, cod. civ.).</p>
<p id="DT">5.3.1.– L’esegesi dell’art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017, tenuto conto dei principi che conformano l’amministrazione di sostegno, porta allora conclusivamente a negare che il conferimento della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario rechi con sé, anche e necessariamente, il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita. Le norme censurate si limitano a disciplinare il caso in cui l’amministratore di sostegno abbia ricevuto anche tale potere: spetta al giudice tutelare, tuttavia, attribuirglielo in occasione della nomina – laddove in concreto già ne ricorra l’esigenza, perché le condizioni di salute del beneficiario sono tali da rendere necessaria una decisione sul prestare o no il consenso a trattamenti sanitari di sostegno vitale – o successivamente, allorché il decorso della patologia del beneficiario specificamente lo richieda.</p>
<p id="MOA1">per questi motivi</p>
<h3 id="MOA2" style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</h3>
<p id="MOT">1) dichiara inammissibile l’intervento delle associazioni Unione Giuristi Cattolici Italiani &#8211; Unione Locale di Piacenza e Unione Giuristi Cattolici di Pavia “Beato Contardo Ferrini”;</p>
<p id="MOT">2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 4 e 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dal giudice tutelare del Tribunale ordinario di Pavia con l’ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p id="MOT">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2019.</p>
<p id="MOFTO">F.to:</p>
<p id="MOFTO">Giorgio LATTANZI, Presidente</p>
<p id="MOFTO">Franco MODUGNO, Redattore</p>
<p id="MOFTO">Roberto MILANA, Cancelliere</p>
<p id="MOFTO">Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2019.</p>
<p id="MOFTO">Il Direttore della Cancelleria</p>
<p id="MOFTO">F.to: Roberto MILANA</p>
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<p>&nbsp;</p></blockquote>
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		<title>Designazione anticipata dell’amministratore di sostegno e rifiuto alle cure</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2019/06/designazione-anticipata-dellamministratore-di-sostegno-e-rifiuto-alle-cure/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2019 21:06:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Designazione Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Giudice Tutelare]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>DESIGNAZIONE ANTICIPATA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E RIFIUTO ALLE CURE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2019/06/designazione-anticipata-dellamministratore-di-sostegno-e-rifiuto-alle-cure/">Designazione anticipata dell’amministratore di sostegno e rifiuto alle cure</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>DESIGNAZIONE ANTICIPATA E RIFIUTO ALLE CURE</strong></span></h2>
<p><div id="attachment_2180" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2180" class="size-medium wp-image-2180" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ADS-SCELTA-ANTICIPATA-300x150.jpeg" alt="ADS SCELTA ANTICIPATA" width="300" height="150" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ADS-SCELTA-ANTICIPATA-300x150.jpeg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ADS-SCELTA-ANTICIPATA-768x384.jpeg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ADS-SCELTA-ANTICIPATA.jpeg 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2180" class="wp-caption-text">ADS SCELTA ANTICIPATA</p></div></p>
<p>Con l’ordinanza n. 12998 pubblicata il 15 maggio 2019, la Prima Sezione della Corte di Cassazione fa il punto sulla <strong>designazione anticipata dell’amministrazione di sostegno</strong> (della quale avevamo parlato <strong><a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.amministratoridisostegno.com%2F2017%2F09%2Fdesignazione-preventiva-ads-limiti%2F%3Ffbclid%3DIwAR05_byETOfsHxAWVEy4_kAlsyn4w1R62SZ3lsiVZ8DQmgNnYo6PEPq2agk&amp;h=AT3jXoaVC9tBBILMYCqeN7Llxhh2Ykm5XpnqBaJ6XpOPxQW0gc-PUqkFEw8mCQRS942qRqXs9rS1eoVbovVf1ZhP3n_oZ-K7CBS44m6yVcMh832sJTiqSZPhiK8pf0vlGK79OS8sNM-lRZjjtRN90Hl5K1g-prkzuYo5AkJ44Q42g-y11MNpLdjagBWJhYDF3iLLyPSndpFdMh7x8T0zE-vM7dgkWE6OFK0KHNBr_iosqSzoDbH9dgzzzTPfRX7pxltOnl8KH4vkMdOAgr86qVDOxKA3e_uLtdSx_vGUYeILb7I0nUDOEwy6mm9tth82akfZMxDhSeu5KCQJ-4I_vH5snG9F4nclbDvOEtvtqOhDwM-7Wsxth-LgOY8RWrIaclsl0VEuHj5uVneva4Gn1AMdkePvDGZbUjjnspurqz62SawW25ddONBXpFtnkbd3a8eM3_K0qU0b1m39U5t2kftw6AlYQnLRYKoUzVmpsMVFl0mtbJR_P0FxsnS2kEtT7pmN-vacXTpJ9Qe4fm8bQAIhnoVRi3LWvt1GGvIQbAFcPC3E2ZY6ea2oAhed4SaG6GDM4GX9i0R-elnJYwyy1X9xVLagE3ZKQfCBB_Ib9x2HCwc66bFTSrhm9ZoLEA">qui</a>)</strong> e non solo.</p>
<p>Per la Corte, tale <strong>istituto ha anche la finalità di impartire direttive in merito alle decisioni sanitarie e terapeutiche per il futuro</strong>, compreso il rifiuto alle cure.</p>
<h3><strong>Il fatto</strong></h3>
<p>Il caso sottoposto all&#8217;attenzione degli Ermellini riguarda un<span style="text-decoration: underline;"> uomo affetto da una malformazione arterovenosa che aveva designato la propria moglie ad amministratore di sostegno con scrittura privata e con procura speciale autenticat</span>a.</p>
<p>In seguito, proposto <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.amministratoridisostegno.com%2F2017%2F09%2Fdesignazione-preventiva-ads-limiti%2F%3Ffbclid%3DIwAR05_byETOfsHxAWVEy4_kAlsyn4w1R62SZ3lsiVZ8DQmgNnYo6PEPq2agk&amp;h=AT3jXoaVC9tBBILMYCqeN7Llxhh2Ykm5XpnqBaJ6XpOPxQW0gc-PUqkFEw8mCQRS942qRqXs9rS1eoVbovVf1ZhP3n_oZ-K7CBS44m6yVcMh832sJTiqSZPhiK8pf0vlGK79OS8sNM-lRZjjtRN90Hl5K1g-prkzuYo5AkJ44Q42g-y11MNpLdjagBWJhYDF3iLLyPSndpFdMh7x8T0zE-vM7dgkWE6OFK0KHNBr_iosqSzoDbH9dgzzzTPfRX7pxltOnl8KH4vkMdOAgr86qVDOxKA3e_uLtdSx_vGUYeILb7I0nUDOEwy6mm9tth82akfZMxDhSeu5KCQJ-4I_vH5snG9F4nclbDvOEtvtqOhDwM-7Wsxth-LgOY8RWrIaclsl0VEuHj5uVneva4Gn1AMdkePvDGZbUjjnspurqz62SawW25ddONBXpFtnkbd3a8eM3_K0qU0b1m39U5t2kftw6AlYQnLRYKoUzVmpsMVFl0mtbJR_P0FxsnS2kEtT7pmN-vacXTpJ9Qe4fm8bQAIhnoVRi3LWvt1GGvIQbAFcPC3E2ZY6ea2oAhed4SaG6GDM4GX9i0R-elnJYwyy1X9xVLagE3ZKQfCBB_Ib9x2HCwc66bFTSrhm9ZoLEA">ricorso al giudice tutelare di Savona per la propria nomina ad ADS</a>, la moglie vedeva respingere il ricorso perché il marito era “<em>allo stato pienamente capace d’intendere e di volere</em>”.</p>
<p>Avverso il decreto di rigetto, la stessa aveva proposto reclamo avanti la Corte d’Appello di Genova, che aveva ritenuto che il diritto di rifiutare terapie fosse fuori dall’ambito di applicazione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, trattandosi di diritto azionabile autonomamente in giudizio.</p>
<h3><strong>Il ricorso per Cassazione</strong></h3>
<p>Ricorrendo per Cassazione, i ricorrenti lamentano che la Corte d&#8217;Appello, nel pronunciarsi sul reclamo ex art. 739 cod. proc. civ., avverso il decreto del giudice tutelare del Tribunale di Savona, avrebbe non correttamente applicato le disposizioni in tema di amministrazione di sostegno (artt. 404 e ss. cod. civ.), ritenendo non applicabile l&#8217;istituto in considerazione della ritenuta capacità di intendere e di volere del beneficiando, e reputando che il diritto di rifiutare determinate terapie fosse al di fuori dell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;istituto dell&#8217;amministrazione di sostegno.</p>
<h3><strong>La capacità di intendere e volere</strong></h3>
<p>La Prima Sezione osserva che <strong>la Corte d&#8217;Appello parte da una premessa errata</strong>, ritenendo insussistente il presupposto essenziale dell&#8217;amministrazione di sostegno, costituito dall&#8217;impossibilità del beneficiario, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica e/o psichica, sulla base del mero rilievo per cui il beneficiando sarebbe apparso pienamente capace di intendere e di volere.</p>
<p>Invero, l’istituto dell&#8217;amministrazione di sostegno presuppone la sussistenza di una ipotesi nella quale una persona sia priva, in tutto o in parte, di autonomia, ai sensi dell&#8217;art. 414 cod. civ per una qualsiasi «infermità» o «menomazione fisica», anche parziale o temporanea, che lo ponga nell&#8217;impossibilità di provvedere ai propri interessi.</p>
<p>In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 404 cod. civ., il giudice è tenuto, in ogni caso, a nominare un amministratore di sostegno poiché “<em>la discrezionalità attribuita dalla norma ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione), e non anche la possibilità di non adottare alcuna misura, che comporterebbe la privazione, per il soggetto incapace, di ogni forma di protezione dei suoi interessi, ivi compresa quella meno invasiva (Cass., 18/06/2014, n. 13929; Cass., 26/10/2011, n. 22332)</em>”.</p>
<p>Di conseguenza, rilevano i Giudici che “<em>soltanto la persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica non è legittimata a richiedere l&#8217;amministrazione di sostegno, presupponendo l&#8217;attivazione della procedura la sussistenza della condizione attuale d&#8217;incapacità,<strong> in quanto l&#8217;intervento giudiziario non può essere che contestuale al manifestarsi dell&#8217;esigenza di protezione del soggetto</strong> (Cass., 20/12/2012, n. 2370)</em>”.</p>
<p>La Corte d’Appello non ha dunque considerato la grave patologia della quale il beneficiando è portatore (MAV- malformazione arterovenosa) che comporta emorragie continue, con conseguente «<em>instaurarsi di shock emorragico con rapida perdita della coscienza e compromissione delle funzioni vitali</em>» e con gravi difficoltà nell&#8217;eloquio (tali da esprimersi solo mediante computer).</p>
<h3><strong>Il rifiuto alle cure</strong></h3>
<p>Secondo la Cassazione, è evidente che il beneficiando è ben consapevole del rischio di morte che corre in caso di shock emorragico violento, e che &#8211; essendo testimone di Geova – sotto sedazione non potrebbe in alcun modo manifestare il proprio dissenso alla terapia trasfusionale.</p>
<p>Nel caso di specie, la designazione della moglie come amministratrice di sostegno del marito è stata compiuta dallo stesso sulla base del paradigma normativo fissato nell&#8217;art. 408 cod. civ., primo comma, che prevede che «<em>l&#8217;amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità</em>», con l’evidente fine di esprimere il dissenso alla somministrazione di trasfusioni a base di emoderivati.</p>
<p>Il Collegio, aderendo al principio già affermato da Cass. 07/06/2017, n. 14158, ritiene che la designazione anticipata abbia anche la finalità di poter impartire delle direttive, quando si è nella pienezza delle proprie facoltà cognitive e volitive, sulle decisioni sanitarie o terapeutiche da far assumere all&#8217;amministratore di sostegno designato, qualora si prospetti tale nuova condizione del designante.</p>
<p>Invero, “<em>l&#8217;art. 408 cod. civ. &#8211; il quale ammette la designazione preventiva dell&#8217;amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata &#8211; è espressione del principio di autodeterminazione della persona, in cui si realizza il valore fondamentale della dignità umana, ed attribuisce quindi rilievo al rapporto di fiducia interno fra il designante e la persona prescelta, che sarà chiamata ad esprimerne le intenzioni in modo vincolato, anche per quel che concerne il consenso alle cure sanitarie</em>”.</p>
<p>Nel caso esaminato, la scelta del beneficiando è collegata alle direttive espresse con la suddetta scrittura privata in ordine alla negazione del consenso ai trattamenti medici futuri fondati sulle trasfusioni di sangue, ragione fondante dell&#8217;istanza di apertura dell&#8217;amministrazione di sostegno.</p>
<p>Partendo dall’analisi dell’art. 32 della Costituzione, secondo cui «<em>nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge</em>» e «<em>la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana</em>», osserva la Corte che “<em>il compito dell&#8217;ordinamento è anche quello di offrire il supporto della massima solidarietà concreta nelle situazioni di debolezza e di sofferenza; e c&#8217;è, prima ancora, il dovere di verificare che quel rifiuto sia informato, autentico ed attuale. </em></p>
<p><em>Ma allorché il rifiuto abbia tali connotati non c&#8217;è possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico. Né il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, può essere scambiato per un&#8217;ipotesi di eutanasia, (omicidio del consenziente, art. 579 c.p., o aiuto al suicidio, art. 580 c.p.), ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, giacché tale rifiuto esprime piuttosto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale</em>”.</p>
<p>Ciò consente non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche, eventualmente, di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla.</p>
<p>In tale ipotesi, poi, il rifiuto del trattamento sanitario rientri è connesso altresì all&#8217;espressione di una fede religiosa il cui libero esercizio è sancito dall&#8217;art. 19 Cost..</p>
<p>Invero, l’art. 408 cod. civ. prevede che la scelta dell&#8217;amministratore di sostegno avvenga con «esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona», e l’art. 410 cod. civ., primo comma, impone al predetto di agire tenendo conto dei bisogni e delle «aspirazioni» del beneficiario, a maggior ragione se questi le abbia già dichiarate con l&#8217;atto di designazione proprio in previsione della sua futura incapacità.</p>
<p>Tale tesi viene confutata dalla Corte con tutta un serie di richiami alle fonti giuridiche sovranazionali e alla giurisprudenza europea, che affermano il diritto dell’individuo di decidere in quale modo e in quale momento la sua vita deve terminare, a condizione che egli sia in grado di formare liberamente la propria volontà e di agire di conseguenza, quale corollario al diritto al rispetto della sua vita privata.</p>
<p>Contrariamente a quanto stabilito dalla Corte d&#8217;appello, pertanto, attraverso la scelta dell&#8217;amministratore da parte del beneficiario è possibile esprimere, nella richiesta di nomina dello stesso, l&#8217;esigenza che questi manifesti, in caso di impossibilità dell&#8217;interessato, il rifiuto di quest&#8217;ultimo di determinate terapie.</p>
<p>Invero, un&#8217;autonoma azione di accertamento non garantirebbe la realizzazione del diritto fatto valere, poiché, nell&#8217;ipotesi dell&#8217;evenienza delle paventate crisi emorragiche, il soggetto sarebbe verosimilmente privo della capacità di agire e necessiterebbe comunque della nomina di un rappresentante legale, anche nella qualità di amministratore di sostegno, il quale, in nome e per conto dell&#8217;interessato, esprima il diniego attuale del trattamento.</p>
<h4>Silvia Zazzarini</h4>
<p>per Associazione Amministratoridisostegno.com</p>
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<p style="text-align: center;">***</p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 4 febbraio – 15 maggio 2019, n. 12998</span></h3>
<blockquote><p>Presidente Valitutti – Relatore Caiazzo</p>
<p>Fatti di causa</p>
<p>Con ricorso al giudice tutelare di Savona, in data 30.7.15, T.F. , moglie di C.L. , chiese la sua nomina quale amministratore di sostegno del C. , a norma degli artt. 404 c.c. e ss., essendo già stata designata nella funzione dal marito con scrittura privata del 20.12.14 e con procura speciale del 12.1.15, autenticata.</p>
<p>Il giudice respinse il ricorso con decreto dell’1.8.15, ritenendo il C. &#8220;allo stato pienamente capace d’intendere e di volere&#8221;. T. e C. proposero reclamo, rigettato dalla Corte d’appello di Genova con ordinanza del 19.7.16 che, nel ribadire la valutazione di piena capacità del C. , osservò come il diritto di rifiutare determinate terapie fosse al di fuori dell’ambito d’applicazione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, trattandosi di diritto azionabile autonomamente in giudizio e non tutelabile, in via indiretta, mediante l’istituto in questione. T. e C. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.</p>
<p>Non si sono costituite le Procure Generali, presso la Corte d’appello di Genova e la Corte di Cassazione, alle quali il ricorso è stato notificato.</p>
<h5>Ritenuto che:</h5>
<p>Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 404 c.c., art. 405 c.c., comma 5, n. 4, art. 406 c.c., comma 1, artt. 407, 409, 410 e 414 c.c., non avendo la Corte d’appello valutato correttamente le norme invocate in ordine ai presupposti della nomina dell’amministratore di sostegno, cioè: infermità o menomazione psichica o fisica e l’incidenza di tali condizioni sull’impossibilità del soggetto di provvedere ai propri interessi.</p>
<p>In particolare, i ricorrenti si dolgono che il giudice d’appello abbia ritenuto che il requisito soggettivo di cui all’art. 404 c.c. riguardi uno stato di totale incapacità d’intendere e di volere, mentre la norma in questione contempla il concetto di &#8220;infermità&#8221;, ossia una malattia o patologia fisica o mentale, non necessariamente involgente una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, che può anche essere parziale e temporanea.</p>
<p>Con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, quale lo stato di salute del C. el’incidenza della patologia da cui è affetto sull’impossibilità a provvedere ai propri interessi e, dunque, la violazione dell’art. 407 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5. Al riguardo, i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello non abbia esaminato la documentazione medica prodotta e non abbia tenuto conto del fatto che la patologia diagnosticata (Malformazione artero-venosa- MAV) determinava l’impossibilità del C. di comunicare la propria decisione, consistente in una sostanziale obiezione di coscienza, di non sottoporsi alle trasfusioni di sangue nel corso delle crisi emorragiche da cui era colpito, trasfusioni ritenute necessarie per la cura.</p>
<p>In particolare, i ricorrenti si dolgono che il giudice di secondo grado, senza neppure sentire il C. -comparso in appello- abbia ritenuto che la domanda di nomina dell’amministratore di sostegno riguardava un’eventualità futura e non invece attuale (cioè l’impossibilità di opporsi alle trasfusioni emetiche a seguito delle crisi emorragiche che comportavano la perdita dello stato cosciente).</p>
<p>Con il terzo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dei suddetti artt. 404 c.c. e ss., nonché degli artt. 2, 3, 13, 19, 24 e 32 Cost., artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, 1, 5, 6, 8, 9 e 14 della Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina, avendo la Corte territoriale erroneamenteritenuto che l’amministrazione di sostegno non fosse la misura adeguata ed idonea per soddisfare il diritto fatto valere dai ricorrenti, in quanto l’unico modo possibile di informare i medici circa il rifiuto di trasfusioni mediche consiste nell’impartire direttive anticipate che, appunto, richiedono la nomina di un rappresentante legale- nella persona dell’amministratore di sostegno- che esprimerebbe tale diniego nei casi in cui il C. fosse attinto da crisi emorragiche, cagionate dalla MAV, con conseguente perdita della coscienza del paziente.</p>
<p>In particolare, i ricorrenti lamentano che la diversa interpretazione adottata dai giudici di merito violi le richiamate norme costituzionali in ordine al diritto di rifiutare le cure trasfusionali nella piena consapevolezza delle conseguenze prospettate di tale omissione.</p>
<p>Con il quarto motivo è denunziata la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nonché dell’art. 13 della Convenzione Europea dei diritti umani, in quanto la decisione impugnata ha precluso ai ricorrenti un rimedio effettivo per la grave violazione subita dei suoi diritti all’integrità fisica e alla dignità umana.</p>
<p>I quattro motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondati.</p>
<p>I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello, nel pronunciarsi sul reclamo ex art. 739 c.p.c., avverso il decreto del giudice tutelare del Tribunale di Savona, che aveva disatteso l’istanza di nomina di T.F. ad amministratore di sostegno del marito C.L., avrebbe operato una non corretta applicazione delle disposizioni in tema di amministrazione di sostegno (artt. 404 c.c. e ss.), ritenendo non applicabile l’istituto in considerazione della ritenuta capacità di intendere e di volere del C., e reputando che il diritto di rifiutare determinate terapie fosse al di fuori dell’ambito di applicazione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, trattandosi di un diritto azionabile autonomamente e direttamente ingiudizio, e non tutelabile, in via indiretta, mediante tale forma di protezione.</p>
<p>Secondo i ricorrenti la pronuncia impugnata si sarebbe, inoltre, posta in palese contrasto con i principi costituzionali (artt. 2, 3, 19, 24 e 32 Cost.), e con quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (artt. 8, 9 e 13), laddove garantiscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la libertà di coscienza e di religione, nonché il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi ad un giudice nazionale.</p>
<p>Ciò in quanto la decisione impugnata avrebbe ingiustamente disconosciuto al C. il diritto di avvalersi &#8211; in mancanza di una norma di legge che imponga al medico il rispetto delle direttive anticipate, dal medesimo espresse con scrittura del 20 dicembre 2014 &#8211; dell’amministrazione di sostegno per far valere, mediante la persona designata (la moglie), la sua granitica ed irrevocabile volontà, in quanto testimone di Geova, di non essere sottoposto &#8211; anche in ipotesi di morte certa ed imminente &#8211; atrasfusioni a base di emoderivati. Tanto premesso, in via pregiudiziale, va osservato che il ricorso per cassazione sia ammissibile, essendo certamente ricorribile per cassazione &#8211; per la sua incidenza in maniera definitiva su diritti personalissimi &#8211; il decreto della Corte d’appello che nega l’apertura dell’amministrazione di sostegno (Cass., 20/07/2016, n. 14983), essendo ricorribili, ex art. 720 bis c.p.c., u.c., tutti i decreti aventi carattere decisorio &#8211; come quello che apre o denega l’apertura del procedimento in questione &#8211; poiché assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed inabilitazione (Cass., 28/09/2017, n. 22693; Cass., 20/04/2018, n. 9839).</p>
<p>Ancora in via pregiudiziale, non rileva, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per amministrazione disostegno, la sopravvenuta L. 22 dicembre 2017, n. 219, poiché entrata in vigore solo il 31 gennaio 2018, ossia dopo la proposizione della domanda di amministrazione di sostegno da parte dei ricorrenti, e non avendo la legge efficacia retroattiva.</p>
<p>Ed invero, l’unica disposizione transitoria, contenuta nell’art. 6, dispone che &#8220;le disposizioni della medesima legge&#8221; si applicano esclusivamente &#8220;ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge&#8221;, laddove, nella specie, le &#8220;direttive anticipate&#8221; del C. erano da questi personalmente conservate e portate con sé dalmedesimo, ai fini di mostrarle ai medici ad ogni ricovero in ospedale (p. 21 del ricorso).</p>
<p>Tutto ciò premesso, il collegio osserva che non possa essere condiviso l’assunto della Corte d’appello, laddove afferma che il presupposto essenziale dell’amministrazione di sostegno, costituito dall’impossibilità del beneficiario, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica e/o psichica, sarebbe &#8211; nella specie insussistente.</p>
<p>E ciò sulla base del mero rilievo, evidenziato nel provvedimento impugnato, che &#8220;il C. , comparso personalmente all’odierna udienza, è apparso allo stato pienamente capace di intendere e di volere&#8221;. Va osservato, al riguardo, che l’applicazione dell’amministrazione di sostegno presuppone la sussistenza di una ipotesi nella quale una persona sia priva, in tutto o in parte, di autonomia &#8211; non solo a cagione di una infermità di mente, come nel caso dell’interdizione, ai sensi dell’art. 414 c.c. &#8211; bensì anche per una qualsiasi altra &#8220;infermità&#8221; o &#8220;menomazione fisica&#8221;, anche parziale o temporanea, che lo ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi.</p>
<p>Per il che, il giudice &#8211; in siffatta ipotesi, corrispondente allo schema normativo di cui all’art. 404 c.c. &#8211; è tenuto, in ogni caso, a nominare un amministratore di sostegno poiché la discrezionalità attribuita dalla norma ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione), e non anche la possibilità di non adottare alcuna misura, che comporterebbe la privazione, per il soggetto incapace, di ogni forma di protezione dei suoi interessi, ivi compresa quella meno invasiva (Cass., 18/06/2014, n. 13929; Cass., 26/10/2011, n. 22332).</p>
<p>Ne discende che soltanto la persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica non è legittimata arichiedere l’amministrazione di sostegno, presupponendo l’attivazione della procedura la sussistenza della condizione attuale d’incapacità, in quanto l’intervento giudiziario non può essere che contestuale al manifestarsi dell’esigenza di protezione del soggetto (Cass., 20/12/2012, n. 2370).</p>
<p>Ora, nel caso concreto, la Corte territoriale &#8211; nel fondare il diniego di apertura della procedura in questione sull’erroneo presupposto della sussistenza della capacità di intendere e di volere del beneficiario &#8211; non ha considerato la gravissima patologia della quale il C. è portatore (MAV- malformazione artero-venosa) che &#8211; come sidesume dalle diverse certificazioni mediche trascritte nel ricorso, ed a suo tempo sottoposte al giudice del reclamo &#8211; comportano emorragie continue, con conseguente &#8220;instaurarsi di shock emorragico con rapida perdita della coscienza e compromissione delle funzioni vitali&#8221;, e con gravi difficoltà nell’eloquio; tanto che, stando alle predette certificazioni, il medesimo si esprime &#8211; e non sempre ci riesce &#8211; esclusivamente mediante computer (cfr. relazioni dei Dott. M. , Ospedale (omissis) , e N. , otorinolaringoiatra, in atti).</p>
<p>Da tali certificazioni si evince, altresì, che il C. è ben consapevole del rischio di morte che corre in caso di shock emorragico violento, e che &#8211; essendo testimone di Geova fin dal 1982 &#8211; nell’evenienza tali crisi, in special modo se sedato, non potrebbe in alcun modo manifestare il proprio dissenso alla terapia trasfusionale (cfr. relazione del Dott. R. , ricercatore universitario, Dott. B. , Ospedale (omissis) , in atti). Inoltre, deve ritenersi che la Corte di appello sia incorsa anche nella denunciata violazione dell’art. 407 c.c., nella parte in cui impone al giudice di &#8220;sentire personalmente la persona cui il provvedimento si riferisce&#8221;, risultando &#8211; per converso &#8211; dall’esame della epigrafe e dal contenuto del decreto impugnato, che la Corte si è limitata a sentire soltanto la T. ed il difensore, mentre non ha in alcun modo sentito il C. , accontentandosi del fatto che il medesimo fosse comparso personalmente.</p>
<p>Da quanto suesposto &#8211; contrariamente all’assunto della Corte d’appello &#8211; deriva dunque la ineludibilità dell’apertura dell’amministrazione di sostegno a favore del C. . Tutto ciò premesso, è del tutto evidente che, nel caso di specie, la designazione della T. come amministratrice di sostegno del marito è stata compiuta dal C. sulla base del paradigma normativo fissato nell’art. 408 c.c., comma 1, che prevede che &#8220;l’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità&#8221;. E ciò al fine precipuo diesprimere, in caso di impossibilità del marito, il dissenso alla somministrazione di trasfusioni a base di emoderivati.</p>
<p>Tanto si evince dalla ragione essenziale posta a fondamento della istanza &#8211; ai sensi dell’art. 407 c.c., comma 1, secondo cui il ricorso deve contenere, tra l’altro, &#8220;le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno&#8221; &#8211; consistente proprio nel palesare ai sanitari tale rifiuto &#8211; espresso dal C. nelle direttive anticipate &#8211; di essere sottoposto a trasfusioni, per motivi religiosi. (v. ricorso, p. 6). Ebbene, non può revocarsi in dubbio che tale designazione anticipata non abbia la merafunzione della scelta del soggetto cui, ove si presenti la necessità, deve rivolgersi il provvedimento di nomina del giudice tutelare (salvo il limitato potere di deroga dalla designazione previsto dalla norma stessa &#8220;in presenza di gravi motivi&#8221;)) come affermato da questa Corte con sentenza n. 23707/12 secondocui, in un caso di ritenuta probabile futura incapacità del ricorrente, ha subordinato la nomina dell’amministratore di sostegno alla sussistenza della condizione attuale d’incapacità del designante.I</p>
<p>nvero, il collegio, dissentendo dalle cui conclusioni cui è pervenuta la suddetta sentenza- ed aderendo invece al principio affermato da Cass., 07/06/2017, n. 14158- ritiene che la designazione anticipata in questione abbia anche la finalità di poter impartire delle direttive, quando si è nella pienezza delle proprie facoltà cognitive e volitive, sulle decisioni sanitarie o terapeutiche da far assumere all’amministratore di sostegno designato, qualora si prospetti tale nuova condizione del designante. Invero, l’art. 408 c.c. &#8211; il quale ammette la designazione preventiva dell’amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante attopubblico o scrittura privata autenticata &#8211; è espressione del principio di autodeterminazione della persona, in cui si realizza il valore fondamentale della dignità umana, ed attribuisce quindi rilievo al rapporto di fiducia interno fra il designante e la persona prescelta, che sarà chiamata ad esprimerne le intenzioni in modo vincolato, anche per quel che concerne il consenso alle cure sanitarie.</p>
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<p>Nel caso concreto la scelta del soggetto è eziologicamente collegata alle direttive espresse con la suddetta scrittura privata in ordine alla negazione del consenso ai trattamenti medici futuri fondati sulle trasfusioni di sangue, negazione che ha costituito la ragione fondante dell’istanza stessa di aperturadell’amministrazione di sostegno e risulta ad essa strettamente ed inscindibilmente legata. Al riguardo, questa Corte ha già da tempo affermato- muovendo dalla considerazione che l’art. 32 Cost. il quale, dopo aver espresso il principio generale per cui &#8220;la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti&#8221; precisa che &#8220;nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge&#8221; e che, in ogni caso, &#8220;la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana&#8221; -che in tema di attività medico-sanitaria, il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente non incontra un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita.</p>
<p>Di fronte al rifiuto della cura da parte del diretto interessato, c’è spazio nel quadro dell’&#8221;alleanza terapeutica&#8221; che tiene uniti il malato ed il medico nella ricerca, insieme, di ciò che è bene rispettando i percorsi culturali di ciascuno &#8211; per una strategia della persuasione, perché il compito dell’ordinamento è anche quello di offrire il supporto della massima solidarietà concreta nelle situazioni di debolezza e di sofferenza; e c’è, prima ancora, il dovere di verificare che quel rifiuto sia informato, autentico ed attuale. Ma allorché il rifiuto abbia tali connotati non c’è possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico.</p>
<p>Nè il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, (omicidio del consenziente, art. 579 c.p., o aiuto al suicidio, art. 580 c.p.), ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causandopositivamente la morte, giacché tale rifiuto esprime piuttosto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale. Il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma &#8211; atteso il principio personalistico che anima la nostra Costituzione (la quale vede nella persona umana un valore etico in sé e guarda al limite del &#8220;rispetto della persona umana&#8221; in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell’integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive) e la nuova dimensione che ha assunto la salute (non più intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico, e quindi coinvolgente, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza) &#8211; altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale (Cass. 16/10/2007, n. 21748). Ciò assume connotati ancora più forti, degni di tutela e garanzia, laddove il rifiuto del trattamento sanitario rientri e sia connesso all’espressione di una fede religiosa il cui libero esercizio è sancito dall’art. 19 Cost..</p>
<p>In tale prospettiva vanno collocati i disposti dell’art. 408 c.c., laddove prevede che la scelta dell’amministratore di sostegno avvenga con &#8220;esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona&#8221;, ed il successivo art. 410 c.c., comma 1, che impone al predetto di agire tenendo conto dei bisogni e delle &#8220;aspirazioni&#8221; del beneficiario, a maggior ragione se questi le abbia già dichiarate con l’atto di designazione proprio in previsione della sua futura incapacità. La dignità umana costituisce il valorefondamentale a base dei principi suesposti, e su di essa converge il reticolo delle fonti giuridiche interne e sovranazionali, rappresentate dagli artt. 2, 3 e 35 della Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, vincolante dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, dai principi di cui agli artt. 5, 9 e 21 della Convenzione di Oviedo &#8211; che impongono di tener conto, a proposito di un intervento medico, dei desideri del paziente non in grado di esprimere la sua volontà -, dall’art. 38 del Codice Deontologico nella formulazione del 2006, che impone al medico di tener conto di quanto precedentemente manifestato dal paziente in modo certo e documentato, dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2008 che reca raccomandazioni alla Commissione sulla protezione giuridica degli adulti.</p>
<p>Ancor più significativa è la Convenzione di New York ratificata con L. 3 marzo 2009, n. 18, che nel preambolo riconosce l’importanza per le persone con disabilità nell’autonomia ed indipendenza individuale della libertà discegliere le cure mediche, e ne promuove, garantisce e protegge il pieno godimento dei diritti umani edelle libertà fondamentali, ed agli artt. 3, 12 e 17 garantisce il rispetto della dignità del disabile, attraverso l’eliminazione di barriere che ne determinino disuguaglianze, il rispetto dell’integrità fisica e l’esercizio effettivo della capacità giuridica, imponendo agli Stati d’assicurare tutte le misure relative (Cass., 20/12/2012, n. 23707).</p>
<p>In tal senso si è, del resto, espressa anche la giurisprudenza Europea, secondo la quale &#8220;In materia di cure mediche, il rifiuto di accettare un trattamento particolare potrebbe, in maniera ineluttabile, portare a un esito fatale, ma l’imposizione di un trattamento medico senza il consenso del paziente se adulto e sano di mente si tradurrebbe in una violazione dell’integrità fisica dell’interessato che può mettere in discussione i diritti protetti dall’art. 8 § 1 della Convenzione&#8221;.</p>
<p>Come ha ammesso la giurisprudenza interna, una persona può rivendicare il diritto di esercitare la propria scelta di morire rifiutandosi di acconsentire a un trattamento che potrebbe produrrel’effetto di prolungare la sua vita.&#8221; (Corte EDU, 29/04/2002, Pretty c. R.U.)</p>
<p>Ed ancora, il diritto di un individuo di decidere in quale modo e in qualemomento la sua vita deve terminare, a condizione che egli sia in grado di formare liberamente la propria volontà a questo proposito e di agire di conseguenza, è uno dei corollari del diritto al rispetto della sua vita privata (Corte EDU, 20/01/2011, Haas c. Svizzera).</p>
<p>Tali principi sono stati, da ultimo, ribaditi dalla Grande Camera: &#8220;La Corte rammenta anzitutto che ilpaziente, anche se non in grado di esprimere la propria volontà, è colui il cui consenso deve rimanere al centro del processo decisionale, che ne è il soggetto e autore principale.</p>
<p>La &#8220;Guida al processo decisionale nell’ambito del trattamento medico nelle situazioni di fine vita&#8221; del Consiglio d’Europa raccomanda che il paziente sia inserito nel processo decisionale attraverso le volontà da lui precedentemente espresse, di cui prevede che possano essere state comunicate oralmente a un famigliare o a un congiunto &#8211; paragrafo63- (Corte CEDU, 05/06/2016, Grande Camera, Lambert c. Francia).</p>
<p>Alla stregua di tale quadro normativo, nazionale e sovranazionale, e giurisprudenziale di riferimento, è evidente che si palesa erronea l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui l’amministrazione di sostegno &#8211; in quanto finalizzata solo a consentire al beneficiario la cura dei propri interessi, alla quale è impedito a causa di una malattia o una menomazione psichica fisica &#8211; non può essere funzionale alla tutela del diritto soggettivo a rifiutare determinati trattamenti terapeutici, trattandosi di un diritto azionabile autonomamente e direttamente in giudizio, e non tutelabile, in via indiretta, mediante taleforma di protezione.</p>
<p>Al contrario, deve ritenersi che &#8211; attraverso la scelta dell’amministratore da parte del beneficiario &#8211; sia possibile esprimere, nella richiesta di amministrazione di sostegno &#8211; ai sensi del combinato disposto degli artt. 406 e 408 c.c. &#8211; proprio l’esigenza che questi esprima, in caso di impossibilità dell’interessato, il rifiuto di quest’ultimo di determinate terapie; tale esigenza rappresenta la proiezione del diritto fondamentale della persona di non essere sottoposto a trattamenti terapeutici, seppure in via anticipata, in ordine ad un quadro clinico chiaramente delineato.</p>
<p>Peraltro, la motivazione adottata dalla Corte d’appello appare anche contraddittoria nell’affermare che la procedura diretta alla nomina dell’amministratore di sostegno non sia funzionale alla tutela del diritto avente ad oggetto il rifiuto di essere sottoposto ad un trattamento terapeutico, e che essa richiederebbe invece l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento, in quanto tale azione, nella fattispecie in esame, seppure esperita dal C. , non garantirebbe, di per sé, la realizzazione del diritto fatto valere, poiché, nell’ipotesi dell’evenienza delle paventate crisi emorragiche, egli sarebbe verosimilmente privo della capacità di agire e necessiterebbe comunque della nomina di un rappresentante legale- anche nella qualità di amministratore di sostegno- il quale, in nome e per conto dell’interessato, esprima il diniego attuale del trattamento fondato su trasfusioni ematiche.</p>
<p>In definitiva, il collegio ritiene che l’interpretazione sopra prospettata del combinato disposto degli artt. 408 e 410 c.p.c., debba imporsi poiché conforme ad un canone ermeneutico costituzionalmente orientato- riguardo alle esigenze sottese agli artt. 2, 19 e 32, Cost. &#8211; in linea peraltro con il citato orientamento della giurisprudenza della CEDU.</p>
<p>Per quanto esposto, il decreto impugnato va cassato, in relazione ai quattro motivi accolti, con rinvio alla Corte territoriale, anche per le spese del grado di legittimità. P.Q.M.La Corte accoglie i quattro motivi del ricorso e cassa il decreto impugnato. Rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.</p></blockquote>
<p>***</p>
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		<title>Designazione preventiva di Amministratore di Sostegno. Quali limiti?</title>
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		<pubDate>Thu, 14 Sep 2017 20:28:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>La Cassazione civile, con la sentenza 20.12.2012 n° 23707, ribadisce che il dato dirimente, al fine della nomina dell'amministratore di sostegno designato dal ricorrente nella scrittura privata indicata in narrativa, è la sussistenza della condizione attuale d'incapacità della designante, </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2017/09/designazione-preventiva-ads-limiti/">Designazione preventiva di Amministratore di Sostegno. Quali limiti?</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">QUANDO SI PUO&#8217; DESIGNARE IL PROPRIO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?</span></h2>
<p><div id="attachment_1791" style="width: 861px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1791" class="wp-image-1791 size-full" src="https://amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Designazione-ADS.jpg" alt="Auto designazione ADS" width="851" height="315" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Designazione-ADS.jpg 851w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Designazione-ADS-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Designazione-ADS-768x284.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 851px) 100vw, 851px" /><p id="caption-attachment-1791" class="wp-caption-text">Auto designazione ADS</p></div></p>
<p>L&#8217;art. 408 cod. civ. dispone che in materia di &#8220;Scelta dell&#8217;amministratore di sostegno&#8221;:<br />
&#8220;La scelta dell&#8217;amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. <span style="text-decoration: underline;">L&#8217;amministratore di sostegno può essere oggetto di Designazione dello stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata</span>. In mancanza di Designazione  ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può dare designazione con decreto motivato a un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.</p>
<p>La designazione di cui al primo comma possono essere revocate dall&#8217;autore con le stesse forme.<br />
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.</p>
<p>Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l&#8217;opportunità, e nel caso di designazione dell&#8217;interessato quando ricorrano gravi motivi, può <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2015/03/nomina-dellamministratore-di-sostegno-esterno-per-conflitto-endofamigliare/">chiamare all&#8217;incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea</a>, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l&#8217;ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.&#8221;</p>
<p>La Cassazione civile, con la sentenza 20.12.2012 n° 23707, ribadisce che il <strong>dato dirimente</strong>, al fine della nomina dell&#8217;amministratore di sostegno designato dal ricorrente nella scrittura privata indicata in narrativa, è <strong>la sussistenza della condizione attuale d&#8217;incapacità della designante, che consente l&#8217;attivazione della procedura e l&#8217;ingresso dell&#8217;istituto.</strong> <strong>Designato in vista di una probabile futura situazione d&#8217;incapacità o infermità, l&#8217;amministratore di sostegno va dunque nominato dal giudice nella persona indicata nell&#8217;atto, a meno di motivate gravi ragioni ostative, ma se e quando tale condizione si sarà verificata.</strong></p>
<p>Resta perciò inammissibile richiedere per sè la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno pro futuro qualora il ricorrente sia nella piena capacità psico-fisica e ciò in quanto l&#8217;assogettamento a ADS presuppone la sussistenza di una condizione attuale d&#8217;incapacità: l&#8217;intervento giudiziario non può essere che contestuale al manifestarsi dell&#8217;esigenza di protezione del soggetto. (Cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 12 giugno 2006, n. 13584, Cass. Civ., sez. I, sentenza 22 aprile 2009, n. 9628 e Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 ottobre 2011, n. 22332.)</p>
<p>Avv. Victor Rampazzo</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
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<blockquote><p>SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONE I CIVILE</p>
<p>Sentenza 20 dicembre 2012, n. 23707</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONE PRIMA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella &#8211; Presidente &#8211;</p>
<p>Dott. PICCININNI Carlo &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. CULTRERA Maria Rosaria &#8211; rel. Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. DE CHIARA Carlo &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. ACIERNO Maria &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p>sentenza</p>
<p>sul ricorso 12208/2011 proposto da:</p>
<p>P.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 141, presso l&#8217;avvocato GAGGIOTTI LUCA, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato FILZ ANNELISE, giusta procura a margine del ricorso;</p>
<p>&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p>contro</p>
<p>PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO;</p>
<p>&#8211; intimata &#8211;</p>
<p>avverso il provvedimento della CORTE D&#8217;APPELLO di TRENTO, depositato il 19/04/2011;</p>
<p>udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2012 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;</p>
<p>udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<h3>Svolgimento del processo</h3>
<p>P.R., nel pieno delle sue facoltà fisiche e psichiche, con scrittura privata autenticata dal notaio Dott.ssa Fochetto in Rovereto in data 7 giugno 2010, ha designato C.G. e in subordine in sostituzione Paola Savona quale proprio amministratore di sostegno, in previsione di una propria futura ed eventuale incapacità, precisando nel contempo la propria volontà circa le cure mediche alle quali essere o non sottoposta in futuro, con pieni poteri all&#8217;amministratore di sostegno di decidere al riguardo.</p>
<p>Con ricorso del 26.10.2010 <strong>ha quindi chiesto nominarsi l&#8217;amministratore di sostegno; nella persona ed al fine indicati nella cennata scrittura, al giudice tutelare di Trento che con decreto 29.11.2010 ne ha dichiarato l&#8217;inammissibilità</strong>. La Corte d&#8217;appello di Trento, investita del reclamo proposto dalla P., ne ha disposto il <strong>rigetto con decreto n. 862 depositato il 19 aprile 2011, osservando che la richiesta in discorso non può provenire da persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica</strong>, <strong>presupponendo uno stato d&#8217;incapacità attuale e non futuro</strong>. Avverso questo provvedimento P.R. ha infine proposto ricorso per cassazione in base ad unico motivo cui non ha resistito il P.G. presso la Corte d&#8217;appello di Trento cui è stato indirizzato e notificato.</p>
<h5 style="text-align: center;"><strong>Motivi della decisione</strong></h5>
<p>La ricorrente denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 406 e 408 c.c., critica l&#8217;impugnato decreto sull&#8217;assunto che la designazione dell&#8217;amministratore di sostegno rappresenta strumento di tutela idoneo a garantire piena validità alle direttive anticipate di trattamento sanitario, difatti espresse specificamente nei termini riferiti nella scrittura privata allegata alla sua istanza (nel senso di escludere rianimazione cardiopolmonare, dialisi, trasfusione, terapia antibiotica, ventilazione o alimentazione forzata artificiale in caso di malattia allo stato terminale, lesione cerebrale irreversibile e invalidante comportanti trattamenti o sistemi artificiali impeditivi della normale vita di relazione, in cui avrebbero dovuto invece assumersi cure dirette ad alleviare il dolore, compreso l&#8217;uso di oppiacei, anche se comportanti l&#8217;anticipo del fine vita), che prescinde dall&#8217;attualità dello stato d&#8217;incapacità del designante, presupposto della produzione degli effetti dell&#8217;istituto e non della sua stessa introduzione. Richiama a conforto precedente di merito, che ammette siffatta designazione &#8220;de futuro&#8221; alla luce del disposto dell&#8217;art. 406 c.c., che legittima lo stesso beneficiario ad attivare la procedura senza predeterminati limiti cronologici.</p>
<h3>Il ricorso espone censura priva di pregio.</h3>
<p><strong>La decisione impugnata ha assunto a dato dirimente</strong>, al fine della nomina dell&#8217;amministratore di sostegno designato dall&#8217;odierna ricorrente nella scrittura privata indicata in narrativa, <strong>la sussistenza della condizione attuale d&#8217;incapacità della designante, che consente l&#8217;attivazione della procedura e l&#8217;ingresso dell&#8217;istituto.</strong> <strong>Designato in vista di una probabile futura situazione d&#8217;incapacità o infermità, l&#8217;amministratore di sostegno va dunque nominato dal giudice nella persona indicata nell&#8217;atto, a meno di motivate gravi ragioni ostative, ma se e quando tale condizione si sarà verificata.</strong></p>
<h3>Siffatta conclusione non si presta a critica.</h3>
<p>A lume del combinato disposto dell&#8217;art. 404 c.c., che prevede che &#8220;<strong>la persona che, per effetto di un&#8217;infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio</strong>&#8220;, e del successivo art. 407 c.c., comma 1, secondo cui &#8220;il ricorso per l&#8217;istituzione dell&#8217;amministrazione di sostegno deve indicare le ragioni per cui si richiede la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno&#8221;, e comma 2, che stabilisce che &#8220;il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa&#8221;, la procedura implica il manifestarsi della condizione d&#8217;infermità o incapacità della persona e l&#8217;insorgere coevo dell&#8217;esigenza di protezione cui è ispirata la ratio dell&#8217;istituto in discorso.</p>
<p>La sua introduzione con la L. n. 6 del 2004, come già affermato da questa Corte con sentenza n. 13584/2006, mira infatti ad offrire uno strumento d&#8217;assistenza alla persona carente di autonomìa a causa della condizione d&#8217;infermità o incapacità in cui versa che, calibrato dal giudice tutelare rispetto al grado d&#8217;intensità di tale situazione, consente di escludere gli interventi più invasivi degli istituti tradizionali posti a tutela degli incapaci, quali l&#8217;interdizione e l&#8217;inabilitazione.</p>
<p>L&#8217;intervento giudiziario, in coerenza con questa finalità, non può che essere contestuale al manifestarsi dell&#8217;esigenza di protezione del soggetto, dunque della situazione d&#8217;incapacità o infermità da cui quell&#8217;esigenza originacene, secondo il contesto normativo riferito, rappresenta presupposto dello stesso istituto e non già dei suoi soli effetti. Il provvedimento giudiziale, che, come previsto dal combinato disposto dell&#8217;art. 407 c.c., e art. 720 bis c.p.c., deve essere assunto all&#8217;esito del procedimento di volontaria giurisdizione cui sono connaturate trattazione sollecita e definizione allo stato, viene disposto &#8220;rebus sic stantibus&#8221;, perciò all&#8217;attualità, in modo da salvaguardare, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti legittimati ai sensi dell&#8217;art. 406 c.c., ad attivare l&#8217;istituto, il diritto della persona alla tutela effettiva, necessaria in quel momento e in quella determinata situazione. In logica consecuzione, non ne è ammessa l&#8217;adozione ora per allora, in vista di una condizione futura.</p>
<p>La legittimazione a proporre il ricorso per l&#8217;introduzione dell&#8217;istituto che l&#8217;art. 406 c.c., attribuisce anche al beneficiario, nella prospettazione della tesi difensiva della ricorrente munita di decisivo rilievo, e soprattutto la facoltà concessa dall&#8217;art. 408 c.c., allo stesso interessato di designare l&#8217;amministratore di sostegno in previsione della propria futura incapacità, non interferiscono nè immutano il riferito quadro ricostruttivo, operando su piani distinti. Ed invero, la designazione &#8220;de futuro&#8221;, che si esplica mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, resta circoscritta nell&#8217;ambito di un&#8217;iniziativa privata, i cui effetti si dispiegano sul medesimo piano privatistico dal momento che non postula l&#8217;intervento del giudice. Valida nel momento genetico, la sua funzione è però destinata a compiersi, mediante il dispiegarsi effettivo dei suoi effetti, al realizzarsi della condizione personale avuta presente, e nell&#8217;alveo del procedimento giurisdizionale conseguentemente attivato, attraverso la nomina conforme da parte del giudice tutelare.</p>
<p>La tesi difensiva della ricorrente e le puntuali osservazioni espresse a base della sua richiesta conclusiva dal Procuratore Generale sollecitano questa Corte ad affermare che, esplicazione del princìpio dell&#8217;autodeterminazione della persona, in cui a sua volta si esplica e si realizza il rispetto della dignità umana, la designazione preventiva di cui si discute mira a valorizzare, come testualmente recita l&#8217;art. 408 c.c., &#8220;previsione della propria eventuale futura incapacità&#8221;, il rapporto di fiducia interno al designante ed alla persona scelta che sarà tenuta ad esprimerne le intenzioni, se risultano esternate ad integrazione dell&#8217;atto, circa gli interventi di natura patrimoniale e personale che si rendessero necessari all&#8217;avverarsi di quella condizione. In tal caso sul designato, non quale fiduciario perchè non esclusivamente incaricato d&#8217;esternare la volontà del designante, non quale rappresentate legale al pari del tutore, nè infine quale mero sostituto del beneficiario, graverà il compito di agire non solo nell&#8217;interesse di quest&#8217;ultimo, esercitando la funzione di protezione e garanzia tipica della sua investitura, ma con esso, per attuarne il proposito dichiarato.</p>
<p>Ed il giudice tutelare, che in presenza di gravi motivi può motivatamente discostarsi dalla designazione, per logico corollario, analogamente, potrà discostarsi dalle scelte integrative espresse nell&#8217;atto di designazione, laddove se ne renda necessario l&#8217;intervento, soltanto se apprezza la sussistenza di gravi motivi.</p>
<p>Premessa l&#8217;estraneità al thema decidendum e quindi l&#8217;irrilevanza ai fini della presente decisione della problematica attinente alla natura ed agli effetti delle direttive anticipate di trattamento sanitario &#8211; c.d. D.A.P. -, sulle quali il nostro legislatore, diversamente da quello di altri Stati Europei &#8211; Francia, Germania, Austria e Spagna &#8211; non è ancora intervenuto, deve affermarsi che nel caso in considerazione l&#8217;intervento dell&#8217;amministratore di sostegno designato, pur con i limiti operanti in materia di diritti personalissimi, è vincolato alle indicazioni manifestate nella condizione di capacità dal soggetto, occorre aggiungere sempre revocabili, ed ha il potere ed il dovere di esternarle, senza che si ponga la necessità di ricostruire la volontà attraverso atti e/o fatti compiuti in stato di capacità.</p>
<p>L&#8217;art. 408 c.c., prevede che la scelta dell&#8217;amministratore di sostegno avvenga con &#8220;esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona&#8221; ed il successivo art. 410 c.c., comma 1, impone al predetto di agire tenendo conto dei bisogni e delle &#8220;aspirazioni&#8221; del beneficiario, a maggior ragione se questi le abbia già dichiarate con l&#8217;atto di designazione proprio in previsione della sua futura incapacità. Il diritto alla salute, secondo l&#8217;art. 32, comma 2, della Costituzione, prevede in senso preminentemente volontario il trattamento sanitario, in coerenza con i principi fondamentali e indeclinabili d&#8217;identità e libertà della persona umana senziente e non di cui agli artt. 2 e 13 Cost., dei quali in senso speculare è espressione il consenso informato quale libera e volontaria adesione al trattamento sanitario proposto dal medico.</p>
<p>E&#8217; la dignità umana il valore fondamentale a base dei dettami riferiti e su di essa converge il coacervo delle fonti giuridiche interne e sovranazionali, rappresentate dagli artt. 2, 3 e 35 della Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea, vincolante dopo l&#8217;entrata in vigore del Trattato di Lisbona, dai principi di cui agli artt. 5, 9 e 21 della Convenzione di Oviedo che impongono di tener conto, a proposito di un intervento medico, dei desideri del paziente non in grado di esprimere la sua volontà, dall&#8217;art. 38 del Codice Deontologico nella formulazione del 2006, che impone al medico di tener conto di quanto precedentemente manifestato dal paziente in modo certo e documentato, dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2008 che reca raccomandazioni alla Commissione sulla protezione giuridica degli adulti, dal documento del Comitato Nazionale per la Bioetica sulle c.c. D.A.P. del 18 dicembre 2003 che ammette &#8220;sia preferibile far prevalere le indicazioni espresse dal malato quando in possesso delle sue facoltà&#8221;, dagli arresti giurisprudenziali della Cassazione n. 21748/2007 sul caso di Eluana Englaro, della Corte Costituzionale n. 438 del 2008 in materia di consenso informato, della CEDU del 29 aprile 2002, Pretty contro R.U. ricorso n. 2346/2002.</p>
<p>Ancor più significativa è la Convenzione di New York ratificata con L. 3 marzo 2009, n. 18, che nel preambolo riconosce l&#8217;importanza per le persone con disabilità nell&#8217;autonomìa ed indipendenza individuale della libertà di scegliere le cure mediche, e ne promuove, garantisce e protegge il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, prevedendo all&#8217;art. 3 il rispetto della dignità del disabile attraverso l&#8217;eliminazione di barriere che ne determinino disuguaglianze, all&#8217;art. 17 il rispetto dell&#8217;integrità fisica, all&#8217;art. 12 l&#8217;esercizio effettivo della capacità giuridica, imponendo agli Stati d&#8217;assicurare tutte le misure relative.</p>
<p>Quale perno di questa copiosa produzione, che disvela l&#8217;attenzione sempre più avvertita alla tutela della persona tout court ed al rispetto della sua volontà, il valore della dignità riferito sia al soggetto capace sia all&#8217;incapace si esprìme nella autodeterminazione, che a sua volta rappresenta l&#8217;asse portante del rapporto che si estrinseca nella &#8220;alleanza terapeutica&#8221; e che esplicita l&#8217;impostazione che ad essa la persona capace intende dare attraverso l&#8217;atto di designazione.</p>
<p>A corollario, può sostenersi che siffatto atto:</p>
<p>1. &#8211; vincolerà l&#8217;amministratore di sostegno, seppur i suoi poteri non sono prestabiliti ma sono fissati dal giudice tutelare nell&#8217;esercizio del suo potere decisionale, nel perseguire la finalità della &#8220;cura&#8221; necessaria a garantire la protezione del beneficiario e nell&#8217;attuarne le &#8220;aspirazioni&#8221;, laddove ne venga in rilievo il diritto alla salute, prestando il consenso o il dissenso ; informato agli atti di cura che impongono trattamenti sanitari;</p>
<p>2. &#8211; orienterà l&#8217;intervento del sanitario;</p>
<p>3.- nè imporrà la delibazione da parte del giudice nell&#8217;esercizio dei suoi poteri, segnatamente nell&#8217;attribuzione di quelli da affidare all&#8217;amministratore di sostegno, ovvero in sede d&#8217;autorizzazione agli interventi che incidono sulla salvaguardia della salute del beneficiato in caso di sua incapacità.</p>
<p>Nel solco della sentenza n. 21748/2007, questo scrutinio non potrà però prescindere dalla verifica circa l&#8217;attualità della volontà del soggetto in stato d&#8217;incapacità che, sino al momento della perdita della coscienza, ha il potere di revocare quella scelta, nonchè, secondo quanto si è affermato nei precedenti nn. 4211/2007 e 23676/2008 in ordine al dissenso alla sottoposizione alle cure mediche trasfusionali da parte di un testimone di Geova, della sua univocità e specificità, in modo da fugare incertezze ricostruttive o interpretative. E&#8217; ovvio che, secondo quanto si è affermato in premessa, siffatto strumento necessita per la sua attuazione della nomina da parte del giudice tutelare della persona designata (che, intanto può disporsi, in quanto si realizza a sua volta la finalità indicata nell&#8217;art. 1 della stessa legge istitutiva n. 6 del 9 gennaio 2004 di garantire la tutela delle &#8220;persone prive in tutto in parte di autonomia nell&#8217;espletamento delle funzioni della vita quotidiana&#8221;, in presenza dunque del presupposto identificato a lume del combinato disposto degli artt. 404 e 408 c.c., come dianzi interpretato, che consente attivazione dell&#8217;istituto e non certo il mero dispiegarsi dei suoi effetti.</p>
<p>Tutto ciò premesso, deve disporsi il rigetto del ricorso senza farsi luogo alla pronuncia sulle spese del presente giudizio non potendo l&#8217;ufficio del P.M. esserne destinatario.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>La Corte:</p>
<p>rigetta il ricorso. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.</p></blockquote>
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		<title>ADS: quando e come si può annullare il matrimonio del beneficiario</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2017 20:52:47 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Designazione Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Giudice Tutelare]]></category>
		<category><![CDATA[Interdizione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>ADS: QUANDO E COME LA LIBERTA' MATRIMONIALE DEL BENEFICIARIO PUO' ESSERE LIMITATA?<br />
La Corte di legittimità interviene su una materia, quella dei diritti personalissimi del beneficiario di AdS, per la quale non vi è una limitazione aprioristica della norma: con la sentenza Cassazione 11 maggio 2017 n. 11536, per la prima volta statuisce che in determinate fattispecie concrete, sia pur eccezionali, vi può essere una valutazione in tutela dell'interesse del beneficiario che porti alla limitazione della libertà matrimoniale da parte del Giudice Tutelare.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">ADS: QUANDO E COME LA LIBERTA&#8217; MATRIMONIALE DEL BENEFICIARIO PUO&#8217; ESSERE LIMITATA?</span></h2>
<p><div id="attachment_1751" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1751" class="size-medium wp-image-1751" src="https://amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ADS-E-MATRIMONIO-300x111.jpg" alt="ADS-E-MATRIMONIO" width="300" height="111" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ADS-E-MATRIMONIO-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ADS-E-MATRIMONIO-768x284.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ADS-E-MATRIMONIO.jpg 851w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1751" class="wp-caption-text">ADS-E-MATRIMONIO</p></div></p>
<p>La Corte di legittimità interviene su una materia, quella dei diritti personalissimi del beneficiario di AdS, per la quale non vi è una limitazione aprioristica della norma: con la sentenza Cassazione 11 maggio 2017 n. 11536, per la prima volta statuisce che in determinate fattispecie concrete, sia pur eccezionali, vi può essere una valutazione in tutela dell&#8217;interesse del beneficiario che porti alla limitazione della libertà matrimoniale da parte del Giudice Tutelare.</p>
<p>Detta scelta si sposa in particolare con quella lettura dell&#8217;istituto dell&#8217;amministrazione di sostegno che lo pone capace di sostituirsi in toto all&#8217;interdizione e, quindi, ne eredita gli strumenti di protezione per il beneficiario.</p>
<p>Ove poi sia interesse del beneficiario promuovere azione di annullamento del matrimonio, soccorrerà la possibilità di impugnazione per incapacità naturale (art. 120 c.c.), anche da parte dell&#8217;amministratore di sostegno ai sensi dell&#8217;art. 412 c.c.</p>
<p>L&#8217;art. 411 c.c., con il richiamo alle norme dettate per l&#8217;interdetto, ne consente l&#8217;applicazione nella misura in cui siano espressamente fatte oggetto di un provvedimento individualizzato del giudice tutelare, <strong>misurato sull&#8217;interesse del beneficiario</strong>.</p>
<p>Ecco un estratto dei passaggi più interessanti della citata &#8220;Cassazione 11 maggio 2017 n. 11536&#8221;.</p>
<p>Avv. Alberto Vigani</p>
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<blockquote><p>&#8220;Ritiene viceversa la Corte, secondo quanto pure sostenuto in dottrina, che il fuoco puntato sul best interest dell’amministrato non consenta a priori di escludere che, in circostanze particolarmente stringenti, diremmo eccezionalmente gravi, il divieto possa essere imposto: se, come stabilisce l’articolo 411, ultimo comma, c.c., ciò sia conforme all’interesse dell’amministrato, alla luce dell’interesse protetto dalla norma, con l’estremo sacrificio della libertà matrimoniale.</p>
<p>Tale lettura pare meglio armonizzarsi con la ratio che sostiene la legge sull’amministrazione di sostegno, la quale non soltanto relega l’interdizione al rango di strumento residuale, ma consente la nomina dell’amministratore di sostegno anche in situazioni talmente gravi da giustificare in astratto il ricorso all’interdizione, qualora ciò consenta di rispondere adeguatamente alle esigenze di protezione del beneficiario.</p>
<p>L’opposta soluzione, difatti, darebbe luogo alla configurazione di un caso in cui il ricorso all’amministrazione di sostegno è in se stessa preclusa, e si rende necessaria l’interdizione.</p>
<p>Nondimeno, rimane da escludere che, finanche in presenza di un provvedimento del giudice tutelare che abbia imposto all’amministrato il divieto di contrarre matrimonio, questo possa poi essere impugnato ai sensi dell’articolo 119 c.c.. Anzitutto, un’impugnazione ad opera del tutore ai sensi dell’articolo 119 c.c. non è pensabile in caso di amministrazione di sostegno per l’ovvia considerazione che manca in tal caso per definizione la sua nomina. Per il resto l’articolo 119 c.c. è posto a tutela per un verso di un interesse pubblicistico, come è testimoniato dalla legittimazione del Pubblico Ministero, per altro verso dell’interesse di terzi estranei all’interdetto, cui la norma si riferisce: previsione, quest’ultima, la quale, come è stato sostenuto, può in concreto ridondare in pregiudizio dell’incapace anziché rappresentare una rafforzata tutela della persona.<br />
Ma, se il divieto di contrarre matrimonio può essere imposto al beneficiario di amministrazione di sostegno solo nel suo proprio interesse, è del tutto ovvio che il matrimonio contratto in violazione del divieto non possa essere poi invalidato se non in funzione della soddisfazione del suo stesso interesse e non di quello all’astratta osservanza del provvedimento giudiziale di divieto, ovvero, tantomeno, dell’interesse di terzi.</p>
<p>E dunque &#8211; venendo alla vicenda in discorso &#8211; è a maggior ragione da escludere che i terzi possano impugnare il matrimonio ai sensi dell’articolo 119 c.c., nei confronti del destinatario dell’amministrazione di sostegno, in assenza &#8211; come in questo caso &#8211; di un divieto di matrimonio adottato dal giudice tutelare.<br />
Il che, tuttavia, non vuol dire &#8211; sebbene non sia questo il caso che ci occupa &#8211; che l’eventuale divieto di contrarre matrimonio imposto dal giudice tutelare nell’esercizio dei suoi poteri, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 411 c.c., possa essere impunemente violato dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno, soccorrendo in tal caso, oltre all’impugnazione di cui all’articolo 120 c.c., l’azione di annullamento ad opera dell’amministratore di sostegno, secondo la previsione dell’articolo 412, secondo comma, c.c..&#8221;</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Di seguito il testo esteso della sentenza.</p>
<p><a href="https://amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Cass.-11-05-17-n.-11536-Ads-e-matrimonio.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Cass. 11 05 17 n. 11536 Ads e matrimonio</a></p>
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		<title>Niente nomina di a.d.s. per minorazione solo ipotetica</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2016 23:11:41 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina ADS]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Designazione Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina Amministratore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Niente nomina di a.d.s. per minorazione solo ipotetica.<br />
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER ESIGENZE FUTURE? NON QUANDO MANCA IL PROBLEMA</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER ESIGENZE FUTURE? NON QUANDO MANCA IL PROBLEMA</span></h2>
<p style="text-align: justify;">Trib. Modena decr. 10 dicembre 2015 ADS e minorazione solo ipotetica</p>
<p><div id="attachment_1360" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1360" class="size-medium wp-image-1360" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/bigstock-Senior-Man-Doing-Press-Ups-In-13917968-300x177.jpg" alt="NO ADS senza patologia probabile" width="300" height="177" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/bigstock-Senior-Man-Doing-Press-Ups-In-13917968-300x177.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/bigstock-Senior-Man-Doing-Press-Ups-In-13917968.jpg 680w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1360" class="wp-caption-text">NO ADS senza patologia probabile</p></div></p>
<p style="text-align: justify;">Il tribunale di Modena, con provvedimento del 10 dicembre 2015, ha rigettato il ricorso  presentato da una persona in perfetto stato di saluto  richiedente per sé la nomina di un a.d.s. <strong>“in previsione della propria eventuale futura incapacità”</strong>, intendendo “esercitare il diritto di autodeterminazione terapeutica”, in particolare, con riguardo alle decisioni afferenti le cure mediche alle quali potrebbe essere in futuro eventualmente essere sottoposto in caso di necessità.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente è privo di ogni esigenza attuale, anche solo ipotetica, di dotarsi di un supporto integrativo della propria autonomia e la richiesta ha il solo fine di esercitare il proprio diritto ad autodeterminare  il suo venturo percorso di vita con il del tutto probabilistico rischio del peggioramento delle condizioni di saluto dovuto all&#8217;avanzare dell&#8217;età.</p>
<h3>Quale conseguenza?</h3>
<p style="text-align: justify;">Orbene, nonostante la nomina di a.d.s. non richieda il contestuale manifestarsi dell&#8217;esigenza di protezione del soggetto, essendo autorizzabile anche a favore di coloro che, nell&#8217;immediato futuro, plausibilmente verseranno in infermità tale da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi, non pare legittimare l&#8217;accoglimento della richiesta di nomina in previsione futura a favore di chi sia oggi in perfetto stato di salute e capacità: secondo il giudice tutelare, lo impedisce il trasparente ed contrario dato normativo (ovvero la disposizione che prevede quale finalità l&#8217;attuale “protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana” &#8211; art. 1, legge 6/2004).</p>
<p><strong>Avv. Alberto Vigani</strong></p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<blockquote>
<h3 style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI MODENA (Sezione II° civile)</strong></h3>
<p>Il G.T.</p>
<p>R.G. 3501/2014</p>
<h3>I.</h3>
<p>XXX XXX, nato a XXX il XX XX XXXX, pensionato, persona sola priva di parenti prossimi, ha richiesto per sé la nomina di un a.d.s. <strong>“in previsione della propria eventuale futura incapacità”</strong>, intendendo “esercitare il diritto di autodeterminazione terapeutica”, in particolare, con riguardo alle decisioni afferenti le cure mediche alle quali potrebbe essere in futuro eventualmente essere sottoposto in caso di necessità.<br />
L&#8217;istante non trovasi in stato di disabilità nè risulta affetto da patologia di alcun genere ed allo stato è in grado di compiere gli atti della vita quotidiana e di curare i propri interessi.</p>
<h3>II.</h3>
<p>In diritto è noto l&#8217;orientamento nomofilattico più recente.</p>
<p>Risolvendo un&#8217;assai problematica quaestio iuris scaturente dalla nuova disciplina normativa in tema di protezione dei disabili, la giurisprudenza di legittimità pare avere superato in senso negativo la possibilità, in passato ammessa da talune curie (cfr., ad es., per primo, Trib. Modena, 5 novembre 2008, est. Stanzani, in Dir. fam. Pers., 2009, 277; in Giur. Merito, 2010, 102, avente ad oggetto nomina di a.d.s. a beneficio di persona perfettamente in salute fisica e psichica; Trib. Modena 23<br />
dicembre 2008, ivi, 2009, 699; Trib. Cagliari 22 ottobre 2009, in Fam. dir., 2010, 161; Trib. Firenze 22 dicembre 2010, in Nuova giur. civ. comm, 2011, I, 483, con nota di INFANTINO), di procedere a nomina di a.d.s. “ora per allora”, in modo particolare, insegnando che: “il provvedimento di nomina dell’a.d.s. non può che essere contestuale al manifestarsi dell’esigenza di protezione del soggetto, dunque alla situazione di incapacità o infermità da cui quell’esigenza origina e che rappresenta il presupposto dello stesso istituto e non già dei suoi effetti” (Cass. 20 dicembre 2012, n. 23.707, in Foro it., 2013, I, 2918, con nota di CASABURI; in Nuova giur. comm., 2013, I, 421, con nota di GORGONI; in Fam. dir., 2013, 577, con nota della BETTI; in Giur. it., 2014, 2249, con nota critica della THOBANI).</p>
<p>Si legge nella motivazione della pronunzia che il provvedimento giudiziale di nomina va disposto “in modo da salvaguardare il diritto della persona alla tutela effettiva, necessaria in quel momento e in quella determinata situazione” (col. 2250).</p>
<h3>III.</h3>
<p>La soluzione cassazionale appare formalmente ineccepibile in diritto, a tenore del disposto affidato all’art. 404 c.c. che utilizza il verbo “trovare” all’indicativo presente (“&#8230;si trova nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi&#8230;”). Tuttavia, in presenza di persone per le quali sussiste rischio di ricaduta nella malattia o di aggravamento futuro della patologia, la soluzione negativa si porrebbe in contrasto con la finalità cui tende, secondo la richiamata pronunzia cassazionale, la misura protettiva, volta alla tutela a 360° degli interessi della persona; e, precisamente, consistente nella “salvaguardia del diritto della persona alla tutela effettiva”.</p>
<p>Si è così ritenuto che una formalistica soluzione ermeneutica, quale quella indicata in precedenza, non sarebbe accettabile ed il principio cassazionale ricordato in precedenza non potrebbe non risultare equo.</p>
<p>Perciò, si è ritenuto che la disciplina normativa in tema di protezione “mite” del disabile introdotta dalla l. n. 6 del 2004 vada intesa in termini consentanei alla finalità che ha presieduto alla sua introduzione nell&#8217;ordinamento; ovvero, quella di “protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana” (art. 1).</p>
<p>In concreto, l&#8217;Ufficio ha così più volte ribadito il principio secondo cui: “<strong>la nomina di a.d.s. non deve necessariamente essere contestuale al manifestarsi dell&#8217;esigenza di protezione del soggetto, ben potendo essere disposta anche a favore di chi, nell&#8217;immediato futuro, assai plausibilmente verserebbe altrimenti in infermità tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi”</strong> (Trib. Modena 24 febbraio 2014, in Giur. it., 2014, 1887 con nota di ATTADEMO; in Dir. Fam. Pers., 2014, 2, 771; Trib. Modena 30 novembre 2014, in www.personaedanno, con nota di GASPARRE; Trib. Modena 1 luglio 2015, ivi, con nota di CENDON; in Quotidiano giuridico, con mota di MANCUSO).</p>
<p>In definitiva, in presenza di situazioni personali patologiche in atto, ovvero ancora in fieri ma già ben presenti e riscontrate clinicamente, viene ammessa la nomina di a.d.s. nei termini testè ricordati.</p>
<p>Nella specie, invece, la piena sanità di corpo e di mente del ricorrente-beneficiario, non affetto da patologie clinico psichiatrico di sorta, il quale intenda con questa iniziativa giudiziaria sopperire al completo vacuum normativo esistente nell&#8217;ordinamento giuridico interno in tema di direttive anticipate di trattamento, non può legittimare l&#8217;accoglimento della divisata richiesta di nomina in previsione futura, a fronte del trasparente ed ostativo dato normativo.</p>
<h3>Consegue perciò il rigetto del ricorso.</h3>
<p>Si evidenzia da ultimo che, per sopperire a future necessità gestorie, l&#8217;ordinamento giuridico pone a disposizione degli interessati l&#8217;ampio ventaglio di strumenti negoziali previsti dal codice civile, non ultimo l&#8217;istituto della procura rappresentativa.</p>
<h3>Rigetta la domanda.</h3>
<p>Modena, 10 dicembre 2015</p>
<p>Il G.T.<br />
(dott. R. Masoni)<br />
P.Q.M.</p></blockquote>
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		<title>Nomina dell’amministratore di sostegno esterno per conflitto endofamigliare</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 09:49:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina ADS]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">IL COMPENSO DELL&#8217;AVVOCATO ADS NON VA IN ESENZIONE PER LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO</span></h2>
<div id="attachment_1973" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1973" class="size-medium wp-image-1973" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg" alt="Quale COMPENSO per l'ADS?" width="300" height="111" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-768x284.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS.jpg 851w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1973" class="wp-caption-text">Quale COMPENSO per l&#8217;ADS?</p></div>
<p>Secondo la commissione tributaria regionale di Milano non si può affermare che l&#8217;indennità percepita dall&#8217;ADS, in quanto tale, non è parte della base imponibile e, quindi, esente da imposte, perchè non si ravvedono norme di legge dalle quali trarre dette conclusioni.  Invero, i redditi possono essere considerati esenti da imposte quando una norma espressa ne qualifica l&#8217;esenzione e qui manca detta previsione.</p>
<p>Pertanto, l&#8217;indennità ricevuta quale amministratore di sostegno rientra, a pieno titolo, in un compenso riconosciuto al contribuente in quanto avvocato.</p>
<p>Allo stato, il percorso ermeneutico non sarebbe in grado di superare il fatto che nessuna norma qualifica come esenti le indennità ricevute da un libero professionista quale amministratore di sostegno. Di talché, i proventi percepiti dal contribuente per tale ruolo non sono esenti dalla base imponibile.</p>
<p>Infine, dando una lettura ad hoc all&#8217;art. 408 c.c., si ritiene che vi sia previsione della possibile nomina anche di un professionista (generalmente avvocato) per l&#8217;ufficio tutelare e che, per l&#8217;effetto, questo debba ritenersi da compensare come svolgente la sua attività professionale. Tale attività genererebbe perciò redditi imponibili.</p>
<p>Inoltre, secondo il giudicante, <strong>non può essere presa in considerazione, l&#8217;ordinanza n. 10673/ 1988 della Corte Costituzionale</strong> (che aveva evidenziato come l&#8217;equa indennità di cui all&#8217;art. 379 c.c., comma 2 &#8211; che il giudice tutelare può assegnare al tutore, considerando l&#8217;entità del patrimonio e le difficoltà dell&#8217;amministrazione &#8211; non ha natura retributiva ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore, in ragione dell&#8217;attività di amministrazione del patrimonio della persona beneficiata). Secondo il giudice tributario l&#8217;ordinanza della Consulta risale al lontano 1988 e le norme in materia di amministrazione di sostegno sono state introdotte con la L. n. 6 del 2004, così superando la statuizione del giudce costituzionale.</p>
<p>Si specifica altresì che, nella citata ordinanza  del 1988, il caso era riferito ad una persona interdetta affidata ad un parente, e relativa all&#8217;assistenza personale particolarmente gravosa, mentre l&#8217;indennità che detta norma prevede invece è a favore del tutore in considerazione delle difficoltà dell&#8217;amministrazione del patrimonio, così deducendo un conflitto che non permette di estendere l&#8217;eslusione dall&#8217;imponibile nel caso di nomina di un avvocato, esterno alla famiglia, che percepisca compensi appunto ancorati alla  gestione del patrimonio.</p>
<p>Si riporta di seguito il testo integrale della sentenza.</p>
<h4>Avv. Alberto Vigani</h4>
<p style="text-align: center;">***</p>
<h3>Comm. trib. regionale Lombardia Milano, Sez. III, Sent., 25/05/2018, n. 2388</h3>
<p style="text-align: center;">***<br /><br />REPUBBLICA ITALIANA<br /><br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /><br />LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LOMBARDIA<br /><br />TERZA SEZIONE</p>
<p>riunita con l&#8217;intervento dei Signori:<br /><br />ROLLERO GIOVANNI BATTISTA &#8211; Presidente<br /><br />CHIAMETTI GUIDO &#8211; Relatore<br /><br />CASSONE ADRIANA &#8211; Giudice<br /><br />ha emesso la seguente</p>
<h3 style="text-align: center;">SENTENZA</h3>
<p>&#8211; sull&#8217;appello n. 6892/2016<br /><br />depositato il 23/11/2016<br /><br />&#8211; avverso la pronuncia sentenza n. 5046/2016 Sez:43 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO<br /><br />contro:<br /><br />C.G.P.M.<br /><br />VIA B. C. 3 20129 M.<br /><br />difeso da:<br /><br />CAPELLINI MARCO<br /><br />VIA AURELIO SAFFI 29 20123 MILANO<br /><br />e da<br /><br />ZONTA DR.SSA LIVIA<br /><br />CAPPELLINI DR. MARCO<br /><br />VIA AURELIO SAFFI 29 20100 MILANO<br /><br />proposto dall&#8217;appellante:</p>
<p>AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO</p>
<p>Atti impugnati:<br /><br />AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (&#8230;) IRPEF-ADD.REG. 2009<br /><br />AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (&#8230;) IRPEF-ALTRO 2009<br /><br />AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (&#8230;) IVA-ALTRO 2009<br /><br />Appello per l&#8217;annullamento/riforma della sentenza n. 5046, Sezione 43 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, del 10 giugno 2016.</p>
<p>Svolgimento del processo &#8211; Motivi della decisione</p>
<p>La controversia traeva origine dalla notificazione dell&#8217;avviso di accertamento attraverso il quale l&#8217;agenzia delle entrate rideterminava il reddito per il 2009 del sig. C., esercente attività di avvocato, accertando un reddito complessivo di Euro. 70.909,00., ed un volume d&#8217;affari di Euro. 56.000,00..</p>
<p>In sede di contraddittorio l&#8217;ufficio rilevava due accrediti, uno di Euro. 32.000,00. e l&#8217;altro di Euro. 24.000,00., riferibili ad &#8220;indennità di amministratore di sostegno&#8221; classificandoli tra i redditi ex art. 53 TUIR, ovvero, redditi da lavoro autonomo. Il contribuente presentava ricorso che veniva accolto dal Giudici di prime cure, i quali statuivano come l&#8217;indennità in questione non aveva natura retributiva e non era inquadrabile tra i redditi di lavoro autonomo.</p>
<p>L&#8217;ufficio delle entrate a tale decisione interponeva appello, affidandosi a tali motivi.</p>
<h3>Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 53 e 3 TUIR.</h3>
<p>I Giudici di prime cure, esordiva l&#8217;ufficio, <strong>erravano nel considerare che l&#8217;indennità, in quanto tale, era esente dalle imposte aggiungendo che non vi era nessuna disposizione che propendeva per tale assunto.</strong><br /><br />Chiariva come <strong>l&#8217;indennità rientrava a pieno titolo in un compenso riconosciuto all&#8217;avvocato e che nessuna norma qualificava come esenti i compensi ricevuti da un avvocato quale amministratore di sostegno</strong> e che l&#8217;art. 53 del TUIR riteneva imponibili i compensi percepiti nell&#8217;esercizio di arti e professioni svolte in forma abituale. Concludeva tale doglianza affermando come, anche in virtù dell&#8217;art. 3 del medesimo testo unico, tali indennità erano reddito tassabile a tutti gli effetti.</p>
<h3>Eccepiva altresì la violazione degli artt. 379, 404, 408, e 411 c.c..</h3>
<p>Sul punto, l&#8217;ente si doleva del fatto che i Giudici del grado inferiore avevano formato la loro decisione, oltre che sugli articoli citati, anche sull&#8217;Ordinanza della Consulta n. 1073/1988 le cui attribuzioni non erano state superate dalle considerazioni mosse dall&#8217;ufficio nella risoluzione n. 2 del 9 gennaio 2012.</p>
<p>Ancora si doleva del fatto che l&#8217;accoglimento del ricorso non poggiava, come sembrava dalla lettura della sentenza, sul mancato superamento della citata ordinanza, ad opera della pur già citata risoluzione.<br /><br />Ripercorreva per sommi capi l&#8217;istituito civilistico dell&#8217;amministratore di sostegno evidenziando come l&#8217;art. 411 c.c. che, rinvia all&#8217;art. 379 c.c., era da applicare sulla base della concreta situazione.</p>
<p>L&#8217;ufficio concludeva anche sulla base della risoluzione n. 2/2012 che l&#8217;indennità percepita dall&#8217;avvocato, anche se determinata in via equitativa e su base forfettaria doveva rientrare a tutti gli effetti tra i redditi di cui all&#8217;art. 53 del TUIR.</p>
<p>Sulla preminenza dell&#8217;ordinanza della Consulta, la quale, nella sentenza impugnata è stata grandemente valorizzata dai Giudici di primo grado, l&#8217;Ufficio ricordava come la stessa era del 1988 e che le leggi in materia di amministrazione di sostegno erano state introdotte solo nel 2004.</p>
<p>Ancora aggiungeva la totale irrilevanza del richiamo a detta ordinanza poiché afferente un caso di interdizione.</p>
<h3>Insisteva per l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello in quanto, tali indennità erano compensi tassabili ex art. 53 TUIR.</h3>
<p>In data 10 gennaio 2017 il contribuente depositava proprio atto di controdeduzioni contenente al loro interno, anche un atto di appello incidentale condizionato.</p>
<p>Esordiva ripercorrendo brevemente i fatti, affermando poi come in realtà vi era un chiaro quadro normativo (art. 379 c.c. anche in virtù del richiamo operato dall&#8217;art. 411 c.c.) atto ad escludere l&#8217;imponibilità di dette indennità e che i Giudici del primo grado avevano rilevato come l&#8217;espresso riferimento ad un equa indennità, operato dal legislatore, non esigeva nessuna interpretazione posta la sua chiarezza.</p>
<p>La natura non reddituale di tale indennità, seguitava l&#8217;appellato era stata sancita anche dalla Corte Costituzionale con l&#8217;ordinanza n. 1073 del 1988, la quale appunto stabiliva come l&#8217;indennità non aveva natura retributiva. Citava altresì della giurisprudenza oltre che dottrina le quali, a suo dire, erano univoci nel considerare tali indennità non imponibili.</p>
<p>Ancora aggiungeva come nel 2009 non poteva essere a conoscenza della risoluzione del 2012 che, al di là di quanto argomentato dall&#8217;A.F., è il presupposto posto a base dell&#8217;accertamento.</p>
<p>Citava poi della giurisprudenza che chiariva come le risoluzione e le circolari dell&#8217;agenzia erano solo dei documenti interpretativi non vincolanti.</p>
<h3>Sulla natura non reddituale dell&#8217;indennità citava dei provvedimenti del direttore regionale entrate del Friuli Venezia Giulia oltre che delle sentenze di merito.</h3>
<p>Sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 379, 404, 408, e 411 il contribuente riteneva come l&#8217;ufficio delle entrate abbia mal interpretato le disposizioni dei Giudici di prime cure sul punto affermando come gli stessi decisori siano partiti dall&#8217; esame del quadro normativo vigente concludendo come lo stesso non era stato superato dalla risoluzione n. 2/12.<br /><br />Eccepiva poi, in via incidentale, la manifesta erroneità della sentenza laddove non aveva rilevato la violazione del contraddittorio endo-procedimentale. Sviluppava poi le proprie argomentazioni sul punto e concludeva chiedendo il rigetto integrale dell&#8217;appello dell&#8217;ufficio e conseguente conferma della sentenza n. 5046/43/2016.<br /><br />Il Collegio giudicante accoglie l&#8217;appello dell&#8217;ufficio alla stregua delle seguenti argomentazioni e motivazioni.</p>
<p>La controversia verteva sul fatto che l&#8217;ufficio aveva determinato il reddito per l&#8217;anno 2009 dell&#8217;odierno ricorrente che svolgeva la professione di avvocato, in Euro 43.871,00 (a fronte di una perdita dichiarata pari a Euro 12.129,00) accertando un reddito complessivo di Euro 70.909,00 ed un volume d&#8217;affari di Euro 56.000,00.</p>
<p>In sede di controllo da parte dell&#8217;ufficio, nella documentazione prodotta il 3 giugno 2014 venivano riscontrate due movimentazioni bancarie (accrediti), avvenute il 30 marzo 2009 per Euro 32.000,00, e il 10 dicembre 2009 per Euro 24.000,00, collegate e riferibili ad &#8220;indennità di amministrazione di sostegno&#8221; per l&#8217;attività svolta dal ricorrente in favore di una determinata signora, in seguito alla nomina ottenuta con decreto dal tribunale di Milano.<br /><br />Ebbene, l&#8217;ufficio accertatore rilevava che tali indennità costituivano reddito di lavoro autonomo ex-art. 53 D.P.R. n. 917 del 1986 da assoggettare interamente a tassazione, nel rispetto delle norme di legge che disciplinano i singoli tributi.</p>
<p>Il contribuente impugnava immediatamente in Commissione tributaria l&#8217;avviso di accertamento notificatogli e, i<strong>l primo giudice accogliendo il ricorso, considerava meritevoli di essere condivise le doglianze di merito del contribuente,</strong> affermando, fra le altre cose &#8220;..<strong>.l&#8217;indennità in questione, proprio perché non avente natura retributiva, non è in alcun modo inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell&#8217;art. 53 del testo unico sulle imposte sui redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli artt. 3 e 5 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633&#8243;</strong>.</p>
<p>L&#8217;ufficio appellava tale sentenza per i seguenti motivi.</p>
<p>Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 53 e 3 TUIR</p>
<p>Questo Giudice d&#8217;appello non condivide l&#8217;assunto preso dal primo collegio laddove sosteneva: &#8220;&#8230;.la semplice circostanza di fatto costituita dalla qualifica professionale di avvocato rivestita dalla persona prescelta dal giudice tutelare per l&#8217;incarico di amministratore di sostegno non può essere, infatti, di per sé sola, sufficiente a modificare la natura della erogazione fino al punto di tramutarla in vero e proprio compenso per l&#8217;attività professionale svolta&#8221; e concludeva che &#8220;&#8230;La Commissione ritiene che l&#8217;indennità in questione, proprio perché non avente natura retributiva, non è in alcun modo inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell&#8217;art. 53 del Testo Unico sulle imposte sui redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli artt. 3 e 5 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633&#8221;.</p>
<p>A giudizio di questo Consesso giudicante d&#8217;appello, <strong>il primo giudice ha posto le proprie considerazioni sul presupposto che l&#8217;indennità, in quanto tale, non è parte della base imponibile e, quindi, esente da imposte, non indicando le norme di legge dalle quali trarre dette conclusioni.</strong></p>
<p>Difatti, tali norme non esistono.</p>
<p>Da questo punto di vista è opportuno osservare che i redditi possono essere considerati esenti da imposte quando una norma espressa ne qualifica l&#8217;esenzione. Ebbene, l&#8217;indennità in parola rientra, a pieno titolo, in un compenso riconosciuto al contribuente in quanto avvocato.</p>
<p>Sul punto, nessuna norma qualifica come esenti le indennità ricevute da un libero professionista quale amministratore di sostegno.</p>
<p>Per cui, i proventi percepiti dal contribuente per tale ruolo non sono esenti dalla base imponibile, poiché <strong>l&#8217;art. 53 TUIR prevede che: &#8220;Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall&#8217;esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l&#8217;esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l&#8217;esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell&#8217;articolo 5&#8230;&#8221;</strong><br /><br />Nel caso in esame, l&#8217;odierno contribuente, <span style="text-decoration: underline;">in veste di avvocato</span>, era stato nominato a svolgere l&#8217;attività di amministratore di sostegno a favore di una certa signora in seguito alla nomina del tribunale.</p>
<p><strong>Per il contribuente che svolge una professione che, ai sensi dell&#8217;art. 53 TUIR, genera reddito di lavoro autonomo, anche quanto percepito dallo svolgimento della carica di amministratore di sostegno, è assoggettabile totalmente a tassazione poiché attratto nella sfera di redditi da lavoro autonomo</strong>.<br /><br />L&#8217;art. 3 TUIR prevede che: &#8220;L&#8217;imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati &#8230;..&#8221;. Come anzidetto, i proventi percepiti dal contribuente quale amministratore di sostegno non sono esenti dalla base imponibile. Ne consegue che l&#8217;indennità percepita dal contribuente nel caso de quo costituisce un compenso (reddito di lavoro autonomo ex-art. 53 TUIR) da assoggettare interamente a tassazione, nel rispetto della legge. Alla luce di ciò, l&#8217;operato dell&#8217;ufficio era corretto.</p>
<h3>Violazione e falsa applicazione degli articoli 379, 404 e 408 codice civile</h3>
<p><span style="text-decoration: underline;">Il primo collegio giudicante aveva avvalorato la tesi che riteneva di natura indennitaria la somma di complessivi Euro 56.000,00 percepita dal contribuente per la carica di amministratore di sostegno</span>.<br /><br /><strong>Nel proprio verdetto aveva scritto che l&#8217;erogazione percepita dall&#8217;avvocato, come amministratore di sostegno, non poteva essere tramutata in un vero e proprio compenso per l&#8217;attività svolta.</strong></p>
<p>Per questo Giudice d&#8217;appello, quanto scritto nel primo grado di giudizio, non è corretto. Ciò perché <strong>gli articoli del codice civile sopra citati, attribuiscono al giudice tutelare ampia autonomia nello scegliere l&#8217;amministratore di sostegno, anche al di fuori dell&#8217;ambito dei familiari o conviventi, prevedendo la possibilità di nominare terzi, e di ricorrere ad adiuvandum a professionisti e non, di poterli anche stipendiare.</strong><br /><br />L&#8217;art. 379 c.c. prevede la gratuità dell&#8217;ufficio tutelare e il giudice può autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell&#8217;amministrazione, da personale anche stipendiato. Se particolari circostanze lo richiedono, il giudice può assegnare al tutore un&#8217;equa indennità.</p>
<p>L&#8217;art. 404 c.c. stabilisce la figura dell&#8217;amministratore di sostegno, quale gestore degli interessi della persona beneficiaria. Infine, l&#8217;art. 408 c.c. stabilisce la nomina anche di un professionista (generalmente avvocato) per l&#8217;ufficio tutelare. Che va evidenziato è il fatto che l&#8217;amministratore di sostegno deve interessarsi, con diligenza, delle cure, dell&#8217;amministrazione degli interessi e del patrimonio della persona beneficiata.</p>
<h3>Indennità da assoggettare a tassazione</h3>
<p>In deroga al principio della gratuità dell&#8217;ufficio tutelare, consentita in ragione dell&#8217;entità del patrimonio e delle difficoltà della sua gestione, sembra che l&#8217;indennizzo debba riferirsi alla sola attività del patrimonio della persona beneficiata, così che nessuna indennità dovrebbe ritenersi dovuta per l&#8217;opera prestata dal tutore per la cura personale della persona ammalata.</p>
<p>Non costituisce, invece, deroga al suddetto principio, il rimborso delle spese sostenute direttamente dal tutore per l&#8217;attività di amministrazione del patrimonio. L&#8217;equa indennità come indica la stessa espressione, non deve essere considerata come un corrispettivo dell&#8217;opera prestata, sebbene essa possa includere, oltre al rimborso delle spese, anche un ristoro per i mancati guadagni derivanti al tutore che si è dedicato, anziché alle sue normali occupazioni, all&#8217;espletamento dell&#8217;incarico.<br /><br />Ebbene, <strong>qualora il giudice tutelare scelga direttamente un avvocato quale amministratore di sostegno, va detto che la relativa indennità anche se determinata in via equitativa e su base forfetaria, è da inquadrare quale reddito di lavoro autonomo a&#8217; sensi dell&#8217;art. 53 TUIR e altresì rilevante ai fini IVA, secondo il D.P.R. n. 633 del 1972.</strong><br /><br />Ancora, per questo Collegio giudicante, <strong>non può essere presa in considerazione, così come sostiene parte appellata, l&#8217;ordinanza n. 10673/ 1988 della Corte Costituzionale</strong> (che aveva evidenziato come l&#8217;equa indennità di cui all&#8217;art. 379 c.c., comma 2 &#8211; che il giudice tutelare può assegnare al tutore, considerando l&#8217;entità del patrimonio e le difficoltà dell&#8217;amministrazione &#8211; non ha natura retributiva ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore, in ragione dell&#8217;attività di amministrazione del patrimonio della persona beneficiata).</p>
<p><strong>Tale ordinanza risale al 1988, mentre le norme in materia di amministrazione di sostegno sono state introdotte con la L. n. 6 del 2004.</strong></p>
<p><strong>E&#8217; da specificare che nell&#8217;ordinanza sopra citata, il caso era riferito ad una persona interdetta affidata ad un parente, e relativa all&#8217;assistenza personale particolarmente gravosa, mentre l&#8217;indennità che detta norma prevede invece è a favore del tutore in considerazione delle difficoltà dell&#8217;amministrazione del patrimonio. Per cui, il richiamo all&#8217;ordinanza sopra citata è irrilevante.</strong><br /><br />Nel caso de quo, per l&#8217;odierno ricorrente, esercitando la professione di avvocato, con regolare partita IVA, l&#8217;indennizzo rientra pacificamente nella tassazione di reddito di lavoro autonomo, da aggiungersi a quelli percepiti nello svolgimento dell&#8217;attività forense.<br /><br />Il compenso di complessivi Euro 56.000,00 non può essere definito &#8220;equa indennità&#8221;<br /><br />Entrando più nello specifico, questo Giudice non può definire l&#8217;indennità percepita, di complessivi Euro 56.000,00, come equa indennità.</p>
<p>Le definizioni di &#8220;equo&#8221; e quella di &#8220;indennità&#8221; sono ben distanti dalla cifra sopra esposta. Infatti, per indennità si intende il risarcimento in denaro del danno sofferto o delle perdite subite.</p>
<p>L&#8217;importo così elevato non ha natura indennitaria, e, quindi, le considerazioni addotte dall&#8217;appellato, non possono essere accolte. Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente (pag. 8 delle controdeduzioni del contribuente), l&#8217;importo di complessivi Euro 56.000,00 così elargito all&#8217;amministratore di sostegno, ha la caratteristica di essere definito &#8220;retributivo&#8221; come previsto dall&#8217;art. 36 della Costituzione.</p>
<p>Senza dubbio tale cifra è stata liquidata dal giudice tutelare, tenendo conto dell&#8217;attività prestata dall&#8217;avvocato, (come tempo dedicato a tale funzione e all&#8217;impegno profuso) e ciò sarà stata proporzionata all&#8217;opera prestata, oltre all&#8217;entità del patrimonio e alla difficoltà della sua amministrazione.</p>
<p>Per ottenere una liquidazione di indennità così elevata, l&#8217;odierno appellato deve aver sottratto gran tempo alla propria professione di avvocato. Se invece di svolgere tale ruolo, si fosse dedicato totalmente al proprio studio, il professionista avrebbe potuto svolgere delle consulenze a favore dei propri clienti e alla fine dei lavori avrebbe emesso delle parcelle.</p>
<p>Di conseguenza, non si capiscono le ragioni per le quali, tale redditi debbano essere esclusi dalla tassazione del reddito di lavoro autonomo. Cosa diversa sarebbe stata qualora il percettore dell&#8217;equo indennizzo fosse stato un individuo non esercente la libera professione.<br /><br />Sono queste le ragioni per le quali l&#8217;appello viene accolto e, quindi, quanto percepito dall&#8217;amministratore di sostegno, essendo come nel caso di specie un professionista, deve essere attratto nella sfera di reddito di lavoro autonomo.<br /><br />Spese di giudizio<br /><br />Le spese di giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo.<br /><br />Il Collegio giudicante<br />P.Q.M.<br /><br />accoglie l&#8217;appello dell&#8217;ufficio. Condanna parte soccombente alle spese di lite che quantifica in complessivi Euro 1.000,00.<br />Conclusione<br /><br />Milano, il 7 maggio 2018.</p>
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		<title>Nomina ADS, poteri dell&#8217;amministratore e incasso polizze</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 22:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[Designazione Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[esempio]]></category>
		<category><![CDATA[Poteri ADS]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Interessante decreto del tribunale modenese con nomina a tempo determinato di Amministratore di sostegno non esterno al nucleo familiare e completa  ed esaustiva individuazione dei compiti con conferimento dei poteri.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2012/11/nomina-ads-poteri-dellamministratore-e-incasso-polizze/">Nomina ADS, poteri dell&#8217;amministratore e incasso polizze</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">QUALI POTERI ALL&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NON FAMILIARE?</span></h2>
<p><div id="attachment_2424" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2424" class="size-medium wp-image-2424" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-300x74.jpg" alt="Nomina ADS, poteri dell'amministratore e incasso polizze" width="300" height="74" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-300x74.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-1024x252.jpg 1024w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-768x189.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1.jpg 1260w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2424" class="wp-caption-text">Nomina ADS, poteri dell&#8217;amministratore e incasso polizze</p></div></p>
<p style="text-align: justify;">Nomina ADS, poteri dell&#8217;amministratore e incasso polizze: Interessante decreto del tribunale modenese con nomina a tempo determinato di Amministratore di sostegno esterno al nucleo familiare e completa  ed esaustiva individuazione dei compiti con conferimento dei poteri quali:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>riscossione della pensione rilasciando quietanza;</li>
<li>versamento di queste rendite nonché dei frutti dei titoli (le polizze) nel conto corrente bancario intestato alla persona e rispetto al quale vengono attribuiti all’amministratore pieni poteri di gestione ordinaria; identici poteri gli vengono attribuiti per quanto concerne le due polizze vita della persona;</li>
<li>utilizzo delle rendite per le esigenze ordinarie tutte della persona nell’importo mensile necessario al pagamento di ogni spesa di residenza nella Casa Protetta, cui l’amministratore sarà tenuto, con obbligo di accantonamento del residuo;</li>
<li>assunzione di ogni iniziativa necessaria per le esigenze di protezione e per i bisogni e le richieste della persona;</li>
<li>prestazione del consenso informato per cure e trattamenti sanitari “ordinari” che si rendessero necessari per la salute;</li>
<li>presentazione di istanze ad Uffici ed Enti per richieste di assistenza economica e/o sanitaria (segnatamente, rinnovo della domanda di riconoscimento dell’ indennità di accompagnamento);</li>
<li>compimento di ogni eventuale atto di natura fiscale;</li>
<li>verifica della possibilità e dell’opportunità di riscatto delle polizze vita della persona con conseguente accredito degli importi, ad operazioni in ipotesi realizzate, sul conto corrente di essa;</li>
<li>verifica della configurabilità di danni, patrimoniali e/o di altra natura, in capo al beneficiario, per effetto delle modalità a mezzo delle quali si pervenne alla stipulazione delle polizze con Axa MPS Financial nonché per i contenuti delle stesse.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Segue anche l&#8217;individuazione degli oneri collegati alla funzione con l&#8217;obbligo di riferire per iscritto al Giudice Tutelare, entro sessanta giorni dalla data del giuramento, sulla situazione esistente e obbligo di riferire sempre per iscritto periodicamente, allegando rendiconto, circa l’attività svolta nel corso del periodo precedente e le condizioni di vita personale e sociale della persona; in questa relazione l&#8217;ADS prospetterà l’eventuale opportunità di una proroga del mandato indicando il termine auspicato.</p>
<p><strong>Avv. Alberto Vigani</strong><br />
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</script><br />
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</script><br />
<strong><br />
</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI MODENA</strong></p>
<p>Il Dott. Guido Stanzani in funzione di Giudice Tutelare ha pronunciato il seguente</p>
<p style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso<br />
1.    Con ricorso, depositato in data 20 aprile 2009 il dott. Rino Bellori nella ricoperta veste di Responsabile del “Centro Servizi la Terza Età Francesco e Chiara Srl” ha chiesto la nomina di amministratore di sostegno a F.M., ottantaseienne; celibe; senza figli; stabilmente domiciliato presso la Struttura Protetta “Francesco e Chiara” di Pavullo con una retta giornaliera di € 65,00 circa.<br />
2.  A supporto della richiesta parte istante ha addotto, e documentato, tra le disabilità più significative, un deficit cognitivo abbastanza rilevante per vasculopatia cerebrale cronica con note di atrofia e sindrome parkinsoniana.<br />
3. Secondo il ricorrente queste disabilità determinerebbero, per la persona, l’impossibilità parziale ma stabile di provvedere ai propri interessi con conseguente necessità di sostegno per sostituirla nel compimento dei seguenti atti: (a) riscossione della pensione mensile (gli è stata di recente negata la richiesta indennità di accompagnamento) per circa € 1.600,00, (b) utilizzo di queste rendite per le esigenze personali e l’amministrazione ordinaria dei beni (la persona non è proprietaria di immobili; è intestatario di conto corrente, senza deleghe, su cui viene versata la rendita mensile e con provvista di circa € 8.300,00 presso Banco Popolare, Filiale di Pavullo; è intestatario di due polizze vita con premi unici, rispettivamente, di € 117.500,00 e 257.500,00 con decorrenza 28 aprile 2008 e scadenza 28 aprile 2014 stipulate nelle condizioni a dir poco sospette su cui, più ampiamente, sub5), (c) prestazione del consenso informato per cure e trattamenti sanitari necessari per la salute, (d) presentazione di istanze assistenziali, (e) presentazione delle eventuali dichiarazioni dei redditi e sottoscrizioni di atti di natura fiscale, (f) verifica sull’opportunità di mantenere o meno gli investimenti assicurativi.<br />
4. Si è costituita, aderendo al ricorso A.C., nipote del beneficiario ed unica parente che ha mantenuto nel tempo rapporti di vicinanza, cura e affetto con esso.<br />
5. La vicenda della stipulazione delle due polizze vita va descritta, sulla base dei riferimenti di A.C. e delle risultanze della documentazione in atti, nei termini che seguono: (a) nell’anno 1998 il Martinelli, all’epoca settantantacinquenne, dopo aver venduto la casa di sua proprietà e unito al ricavato i suoi risparmi, si trasferì a San Giovanni Rotondo dove aveva deciso di trascorrere l’ultimo periodo della sua vita per la devozione nutrita nei confronti di Padre Pio; (b) negli anni che seguirono la nipote A.C. e il marito, V.Z., gli fecero visite abbastanza frequenti finché, in una di queste occasioni (giugno 2008), il M., manifestando preoccupazione e turbamento, riferì loro che aveva sottoscritto, contro la sua volontà, due polizze assicurative con la Axa MPS Financial con un investimento che aveva prosciugato pressoché integralmente i suoi risparmi e nelle quali venivano individuati come beneficiari A.B., per il caso vita, e F. Di G., per il caso morte, tanto l’uno quanto l’altro religiosi appartenenti alla Struttura ospitante di San Giovanni Rotondo; (c) la C. e il coniuge si attivarono per prestare al M. l’aiuto loro richiesto e riuscirono, pienamente consenziente l’anziano, a concordare con il Direttore della Banca Monte dei Paschi di Siena, dove le polizze erano state sottoscritte, il cambiamento dei beneficiari che furono contrattualmente individuati, per il caso vita, nel M. stesso e, per il caso morte, nella nipote A.C.; (d) l’operazione ebbe esecuzione con indubbio risultato tutelante per la persona che si trovò ad acquisire la veste di beneficiario in un momento in cui non poteva ancora essere esercitato il riscatto del capitale per infrannualità rispetto al momento della decorrenza (28 aprile 2008) delle polizze; (e) la fiducia, sicuramente ben riposta, dell’anziano nella nipote e nel coniuge di essa lo indusse ad incaricarla della custodia della documentazione tutta riguardante le polizze e del reperimento, nella zona di Modena, dove manifestò il fermo intento di ritornare a vivere, una decorosa Struttura Protetta che fu individuata nella casa “Francesco e Chiara” di Pavullo nella quale oggi alloggia dopo che, dall’inizio del mese di agosto 2008, si allontanò da Monte Rotondo fruendo, nel primo periodo, dell’ospitalità dei coniugi Z. nell’abitazione di costoro in Modena.</p>
<p style="text-align: justify;">Osservato e deliberato<br />
6.     In sede di esame della persona, effettuato da questo Giudice in data 29 luglio 2009, è emerso che la stessa, ormai poco orientata nel tempo e nello spazio, si trova, a causa delle constatate patologie di affezione, in una situazione di effettiva impossibilità di compiere in modo autonomo gli atti di cui in premessa.<br />
7.     Sono conseguentemente ravvisabili i presupposti di legge che, pur nell’attenta ablazione minima della capacità d’agire della persona, impongono che le si nomini, a sua tutela, un amministratore di sostegno con potere di compiere in Suo nome e per conto gli atti di cui alla parte dispositiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato e ritenuto<br />
8. Sempre in data 29 luglio 2009 sono state acquisite informazioni attraverso l’interrogatorio del ricorrente e della nipote del beneficiario A.C. che hanno ribadito quanto esposto nei rispettivi atti insistendo entrambi per l’attribuzione dell’incarico di amministratore di sostegno ad un professionista di fiducia del Giudice Tutelare.<br />
9.     La persona non è stata in grado di esprimere adesione criticamente cosciente rispetto alla attivazione dell’istituto.<br />
10.     Non sono emerse esigenze di cura e protezione tali da legittimare il ricorso ai residuali, ed ormai eccezionali, istituti dell’interdizione o dell’inabilitazione dopo l’introduzione nell’ordinamento di quello generale dell’amministrazione di sostegno.<br />
11.  La peculiarità della fattispecie in una con le concordi richieste del ricorrente e di A.C. &#8211; che per il comportamento tenuto nella vicenda di cui si è dato conto al n. 5 della premessa sarebbe da reputarsi più che idonea a ricoprire l’ incarico di amministratore di sostegno dello zio ma della quale va accolta la richiesta di esonero per comprensione e rispetto del timore di apparire mossa da interessi economici- induce questo Giudice Tutelare, a demandare il mandato ad un professionista di propria fiducia apparendo la soluzione più appropriata per la tutela della persona.<br />
12.      Natura e finalità dell’incarico ne consigliano l’attribuzione, allo stato, a tempo determinato: dodici mesi dalla data del presente provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Pubblico Ministero, notiziato, non e’ intervenuto all’udienza</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nomina l’Avv. Federico Neppi del Foro di Bologna</p>
<p style="text-align: justify;">amministratore di sostegno di F.M., nato a Modena il (…) 1923 e domiciliato presso la Casa Protetta “Francesco e Chiara” di Pavullo</p>
<p style="text-align: justify;">con le seguenti prescrizioni:</p>
<p style="text-align: justify;">a)    L’incarico è a tempo determinato: dodici mesi dalla data del presente provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">b)    All’amministratore di sostegno vengono demandati i poteri-doveri di compiere, in nome e per conto della persona beneficiaria, le seguenti operazioni:<br />
&#8211;         riscossione della pensione rilasciando quietanza;<br />
&#8211;        versamento di queste rendite nonché dei frutti dei titoli (le polizze) nel conto corrente bancario intestato alla persona e rispetto al quale vengono attribuiti all’amministratore pieni poteri di gestione ordinaria; identici poteri gli vengono attribuiti per quanto concerne le due polizze vita della persona;<br />
&#8211;       utilizzo delle rendite per le esigenze ordinarie tutte della persona nell’importo mensile necessario al pagamento di ogni spesa di residenza nella Casa Protetta, cui l’amministratore sarà tenuto, con obbligo di accantonamento del residuo;<br />
&#8211;        assunzione di ogni iniziativa necessaria per le esigenze di protezione e per i bisogni e le richieste della persona;<br />
&#8211;        prestazione del consenso informato per cure e trattamenti sanitari “ordinari” che si rendessero necessari per la salute;<br />
&#8211;       presentazione di istanze ad Uffici ed Enti per richieste di assistenza economica e/o sanitaria (segnatamente, rinnovo della domanda di riconoscimento dell’ indennità di accompagnamento);<br />
&#8211;        compimento di ogni eventuale atto di natura fiscale;<br />
&#8211; verifica della possibilità e dell’opportunità di riscatto delle polizze vita della persona con conseguente accredito degli importi, ad operazioni in ipotesi realizzate, sul conto corrente di essa;<br />
&#8211; verifica della configurabilità di danni, patrimoniali e/o di altra natura, in capo al beneficiario, per effetto delle modalità a mezzo delle quali si pervenne alla stipulazione delle polizze con Axa MPS Financial nonché per i contenuti delle stesse.</p>
<p style="text-align: justify;">c)     L’amministratore di sostegno dovrà (1) riferire per iscritto al Giudice Tutelare, entro sessanta giorni dalla data del giuramento, (1a) sulla situazione concernente le polizze assicurative del beneficiario, (1b) sulla possibilità di un riscatto delle stesse e, in caso affermativo, a quali condizioni, (1c) sulla configurabilità di eventuali danni, patrimoniali e/ o di altra natura, derivati alla persona in dipendenza delle modalità degli accordi e dei contenuti dello specifico regolamento negoziale; in prosieguo (2) riferirà, sempre per iscritto e allegando rendiconto, circa l’attività svolta nel corso del periodo precedente e le condizioni di vita personale e sociale della persona; in questa relazione prospetterà l’eventuale opportunità di una proroga del mandato indicando il termine auspicato.</p>
<p style="text-align: justify;">d)    Si rammentano all’amministratore l’obbligo di chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice civile e quello di informare tempestivamente la persona circa gli atti da compiere, nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con essa.</p>
<p style="text-align: justify;">e)     La persona conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Decreto esecutivo per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Modena, 29 luglio 2009<br />
IL GIUDICE TUTELARE<br />
(Dr. Guido Stanzani)</p>
</blockquote>
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		<title>Esempio di ricorso per ADS proposto dal Tribunale di Milano</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2012/09/esempio-di-ricorso-per-ads-proposto-dal-tribunale-di-milano/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 14:49:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina ADS]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Designazione Amministratore]]></category>
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		<category><![CDATA[formulario]]></category>
		<category><![CDATA[modulo]]></category>
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		<category><![CDATA[Nomina Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Tribunale di Milano ha predisposto un modello di ricorso per la nomina di amministratore di sostegno che può essere utilizzato con sicurezza da coloro che hanno la necessità far intervenire un ADS per eprsone residenti e domiciliate nel circondario milanese. Ecco il modulo per il download.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">MODELLO DI RICORSO PER ADS </span></h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">DEL TRIBUNALE DI MILANO</span></h1>
<p><div id="attachment_2394" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2394" class="size-medium wp-image-2394" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png" alt="ricorso al giudice tutelare per sostituzione ADS" width="300" height="150" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-768x384.png 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare.png 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2394" class="wp-caption-text">ricorso al giudice tutelare per ADS</p></div></p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Milano ha predisposto un modello di ricorso per la nomina di amministratore di sostegno che può essere utilizzato con sicurezza da coloro che hanno la necessità far intervenire un ADS per persone residenti e domiciliate nel circondario milanese.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo è utile per coloro che, avendo la necessità di far nominare un ADS senza poter ricorrere ad un avvocato, vogliono esser sicuri di presentare un&#8217;istanza conforme alla prassi del tribunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo riportiamo qui di seguito (Esempio di ricorso per ADS proposto dal Tribunale di Milano) perchè sia a disposizione di chi dovesse intervenire per persone per cui è competente il tribunale milanese.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Associazione WWW.AMMINISTRATORIDISOSTEGNO.COM</strong></p>
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<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe loading="lazy" src="https://docs.google.com/file/d/0B7GnN9WMYcb8cWIyOE1DejlQekU/preview" width="640" height="480"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Associazione “<span style="color: #ff0000;">Amministratori di Sostegno</span>”</strong></p>
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]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Amministratore di sostegno vicario: si può?</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2011/11/amministratore-di-sostegno-vicario-si-puo/</link>
					<comments>https://www.amministratoridisostegno.com/2011/11/amministratore-di-sostegno-vicario-si-puo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Designazione Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Interdizione]]></category>
		<category><![CDATA[Poteri ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amministratoridisostegno.com/?p=506</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uno o due ADS? Spesso viene chiesto se è possibile condividere l'incarico di amministratore di sostegno per poter meglio garantire l'assistenza al soggetto beneficiato. Purtroppo la risposta deve essere negativa; vediamo perchè.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2011/11/amministratore-di-sostegno-vicario-si-puo/">Amministratore di sostegno vicario: si può?</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">DUE PERSONE PER L&#8217;AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO? Amministratore di sostegno vicario: si può?<br />
</span></h2>
<p><div id="attachment_2394" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2394" class="size-medium wp-image-2394" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png" alt="Amministratore di sostegno vicario: si può?" width="300" height="150" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-768x384.png 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare.png 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2394" class="wp-caption-text">Amministratore di sostegno vicario: si può?</p></div></p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Spesso viene chiesto se è possibile condividere l&#8217;incarico di amministratore di sostegno per poter meglio garantire l&#8217;assistenza al soggetto beneficiato. O quantomeno se è possibile avere un ADS vicario per i momenti in cui l&#8217;Amministratore di Sostegno è impossibilitato a prestare la sua attività funzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Purtroppo la risposta deve essere negativa perchè l&#8217;istituto dell&#8217;ADS non permette di nominare un co-amministratore per due ragioni giuridiche primarie:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>una testuale (che si ricollega ad una tassatività tipologica delle figure di sostegno previste dalla norma istitutiva);</li>
<li>ed una logico-giuridica (che per argomentazione impone di ritenere che la necessità di due amministratori sia incompatibile con la disciplina tipica dell&#8217;ADS).</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">In riferimento al primo punto, è certo che la figura del co-amministratore non è in nessun modo prevista dalle norme della Legge 6/2004 che bene aveva davanti a sè il confronto con la fattispecie della tutela in cui, a chiare lettere, sono previsti due ruoli autonomi: il tutore ed il protutore.</p>
<p style="text-align: justify;">In riferimento al secondo punto, è opportuno segnalare che (vds. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) l’amministrazione può, in concreto, essere <span style="text-decoration: underline;">esclusa “in ragione della complessità dell’incarico ovvero qualora si tratti di gestire un’attività di tale complessità da doversi propagare in una molteplicità di direzioni</span>”. Per questo in tali casi si deve ritenere che l’amministratore di sostegno (unico) o possa essere bastevole a tutelare da solo il soggetto beneficiato o che la misura dell&#8217;ADS non sia idonea ed sufficiente, e si debba quindi utilizzare altra disciplina più impattante (inabilitazione o interdizione).</p>
<p style="text-align: justify;">Riporto quindi in dettaglio un interessante provvedimento del Tribunale di Varese che tratteggia con precisioni il perimetro della questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
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</script></p>
<p style="text-align: center;"><strong>***</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tribunale di Varese, Uff. Vol. Giur., decreto 13 luglio 2010</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il beneficiario versa in condizioni cliniche particolari che richiedono l’intervento di una amministrazione di sostegno, atteso che questo non è nella piena capacità di potersi orientare anche nella gestione del patrimonio (affetto da: morbo di Parkinson e decadimento cognitivo). Tanto è emerso all’esito dell’esame dove è risultato che il beneficiario ha difficoltà a realizzarsi nella realtà che lo circonda, non essendo in grado di indicare, ad esempio, il luogo in cui si trova. Il beneficiario non conosce, peraltro, neanche la moneta che ha corso legale e versa in evidente stato di bisogno. L’amministrazione si rende, dunque, opportuna, prima che necessaria, anche al fine di evitare che l’incidenza della patologia possa riverberarsi in modo negativo sulle condizioni personali e patrimoniali. Si prende atto della documentazione medica prodotta che, in uno con l’esame, sconsiglia misure di tutela diverse (es. interdizione).</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla situazione sopra descritta, discende che l’istanza debba trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha introdotto nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, nuove norme a disciplina ed istituzione dell&#8217;amministrazione di sostegno, con contestuale modifica degli articoli del cod. civ. in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali .</p>
<p style="text-align: justify;">E’ stato, così, istituto, quale nuova figura di ausilio per gli incapaci, l’amministratore di sostegno, attingendo da una legge che ha la dichiarata finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell&#8217;espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Più che di una riforma, si è trattato di una vera e propria rivoluzione istituzionale &#8211; come tale riconosciuta, nella sostanza, dalle Corti superiori (Corte Cost., 9 dicembre 2005, n. 440; Cass., 12 giugno 2006, n. 13584; Cass., 9 dicembre 2005, n. 440) &#8211; che ha confinato in uno spazio assai ristretto gli ormai “residuali” istituti della interdizione e dell’inabilitazione; la prima ormai soltanto operante (art. 414 c.c.) se ritenuta (e dimostrata) necessaria per assicurare adeguata protezione all’infermo di mente. Ai sensi del “nuovo” art. 404 c.c., la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita dal suddetto amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Ai sensi dell’art. 408 c.c., la scelta dell&#8217;amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo “alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”. L’amministratore di sostegno , in altri termini, differentemente dalle altre misure a protezione dell’incapace, non si sostituisce al rappresentato ma sceglie “con questo” il suo best interest.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, l’amministrazione risulta senz’altro adeguata atteso che si rivela in grado di offrire tutela opportuna al soggetto debole. Ed, infatti, secondo l’insegnamento dei giudici di legittimità (v. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) l’amministrazione può, in concreto, essere esclusa:</p>
<p style="text-align: justify;">a) in ragione della complessità dell’incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni;</p>
<p style="text-align: justify;">b) in ragione della potenzialità (auto o etero) lesiva dell’incapace: nei casi, quindi, in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l’esterno;</p>
<p style="text-align: justify;">c) inadeguatezza in concreto dell’amministrazione di sostegno: quale clausola generale residuale aperta, in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l’unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuno dei suddetti tre casi è qui in rilievo.</p>
<p style="text-align: justify;">Né la gravità della patologia ha valenza nel senso di rendere preferibile l’interdizione. Al riguardo, non può sottacersi come Cass. civ., 22.4.2009, n. 9628 abbia di recente cassato la decisione del giudice di merito di optare per l’interdizione a soggetto affetto da esiti di ematoma acuto subdurale e cardiopatia ischemica con totale decadimento cognitivo ed alterazione abituale delle facoltà intellettive e volitive.</p>
<p style="text-align: justify;">Onde fugar ogni dubbio, deve poi ricordarsi che non costituisce condizione necessaria per l&#8217;applicazione della misura dell&#8217;amministrazione di sostegno la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quanto meno accettato, il sostegno ed abbia indicato la persona da nominare. Né costituisce condizione necessaria per l’applicazione della misura dell’amministratore di sostegno, la circostanza che siano stati indicati i compiti da assegnare all’amministratore. Infatti, ai sensi dell&#8217;art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, è il giudice tutelare che, nel proprio decreto di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, indica l&#8217;oggetto dell&#8217;incarico, gli atti che lo stesso amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere solo con l&#8217;assistenza dell&#8217;amministratore, fermo restando che nell&#8217;applicazione della misura deve aversi riguardo alle esigenze del beneficiario stesso, alla cui cura e ai cui interessi deve essere esclusivamente orientata la scelta dell&#8217;amministratore di sostegno (art. 408, comma 1, c.c., su cui cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza 1 marzo 2010, n. 4866).</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, la non imprescindibilità del consenso del beneficiario risulta desumibile anche dalla considerazione che, in caso di dissenso con quest’ultimo, l’amministratore informa il giudice tutelare per l’adozione dei provvedimenti ritenuti necessari” (v. già cit., Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584).</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle concrete modalità “operative” dell’amministratore, reputa questo Giudice, condividendo le opinioni già da altri espresse, che debba farsi riferimento alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall’Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n. 18. Il trattato in esame riconosce espressamente (lett. n del preambolo) “l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte” (collocati nel novero dei “principi generali”, v. art. 3 della convenzione). La Convenzione, all’art. 12 (“uguale riconoscimento dinanzi alla legge), comma IV, chiaramente statuisce, poi: “Gli Stati devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed, allora, tutte le norme a tutela dell’incapace, da intendere come persona diversamente abile, (art. 1, comma II, Conv. New York: coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali) devono essere improntate ai seguenti principi: a) la misura deve essere proporzionata ed adatta alle condizioni della persona; b) la misura deve essere applicata per il più breve tempo possibile Nel caso di specie, la situazione patologia del beneficiario rende necessaria oltre che opportuna una nomina a tempo indeterminato.</p>
<p style="text-align: justify;">Si dà atto che, quanto ai compiti da assegnare all’amministratore, il ricorrente ha rinunciato a quelli che involgevano diritti personalissimi (testamento e capacità sponsale), su cui, quindi, non vi è pronuncia.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla nomina dell’amministratore occorre soffermarsi.</p>
<p style="text-align: justify;">La parte ricorrente chiede nominarsi un amministratore ed un co-amministratore di sostegno.</p>
<p style="text-align: justify;">La richiesta non può trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Come ricorda la Dottrina, la legge non contempla espressamente tale possibilità e, però, neppure la esclude. Nel silenzio del testo legislativo, alcuni Autori convengono per l’opportunità di una soluzione gestionale “a due”, “tutte le volte che emerga la necessità del possesso di particolari competenze tecniche, dal punto di vista finanziario, contabile, economico, oppure sul terreno della cura della persona, in relazione ad alcune (e non a tutte le) operazioni da compiersi”.</p>
<p style="text-align: justify;">Certa giurisprudenza tutelare ha condiviso tale impianto argomentativo Trib. Modena, decreto 24 ottobre 2005: Trib. Genova, decreto 10 ottobre 2006 e Trib. Trieste, decreto 14 gennaio 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">L’orientamento che propone la nomina di due amministratori non può essere condiviso per due ragioni giuridiche primarie: una testuale (che si ricollega ad una tassatività tipologica delle figure di sostegno); ed una logico-giuridica (che impone di ritenere che la necessità di due amministratori sia incompatibile con la misura di tutela de qua).</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al primo aspetto, è certo che la figura del co-amministratore non è in nessun modo prevista dalle norme della Legge 6/2004 che, opportuno ricordarlo, aveva piena memoria della misura della tutela in cui, expressis verbis, sono previsti due ruoli autonomi: il tutore ed il protutore. Il Legislatore, però, ha sempre focalizzato il baricentro dell’amministrazione attorno alla esclusiva figura dell’amministratore non lasciando mai emergere anche solo la possibilità velata di un’altra figura co-gestionale. Le figure del sostituto nelle scelte anche esistenziali altrui sono necessariamente tassative e sottoposte al vincolo della Legge, la quale sola, sovrana, deve “creare” e modellare i tipi soggettivi che possono ricoprire questo Ruolo. Accedere alla tesi di due amministratori o di un co-amministratore vorrebbe dire, in realtà, creare in via pretoria un profilo che la Legge ha respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al secondo aspetto, deve ricordarsi che (v. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) l’amministrazione può, in concreto, essere esclusa “in ragione della complessità dell’incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed, allora, delle due l’una: o l’amministratore (unico) è sufficiente a tutelare il soggetto debole o la misura de qua non è idonea ed adeguata.</p>
<p style="text-align: justify;">Vi è, poi, di più.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle concrete modalità gestionali nessuna norma esclude che l’amministratore possa avvalersi di ausiliari: è vero il contrario. L’art. 411, comma I, c.c. richiama espressamente l’art. 379 c.c. che, al comma II, prevede la possibilità per il tutore di avvalersi di una o più persone (per la cui nomina, se stipendiate, occorre l’autorizzazione del giudice tutelare).</p>
<p style="text-align: justify;">Ed, allora, va nominato amministratore di sostegno il sig. X e questi va autorizzato a nominare un ausiliario o collaboratore di cui avvalersi, da individuare nella sig.ra XX</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">visti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ.,</p>
<p style="text-align: justify;">Dichiara aperta l’amministrazione di sostegno in favore di XX, nato a …… il …… e residente in ..</p>
<p style="text-align: justify;">Nomina amministratore di sostegno ……., nato in ….. e residente in …..</p>
<p style="text-align: justify;">Autorizza l’amministratore di sostegno ad avvalersi di un ausiliario, nella gestione dell’amministrazione, da individuare in X, nata a …</p>
<p style="text-align: justify;">Assegna all’amministratore il compito di avere cura degli interessi patrimoniali e personali del beneficiario, con obbligo di assisterlo nelle attività quotidiane e nei trattamenti sanitari nonché con autorizzazione ad intraprendere iniziative con enti di assistenza o cura per garantire al soggetto protetto condizioni di vita ottimali. In particolare l’amministratore potrà assistere il beneficiario nel prestare il consenso ai trattamenti medici e nel prestare il consenso al trattamento dei dati personali; ove il beneficiario non sia in grado di firmare, l’amministratore potrà sottoscrivere in luogo di questi. Per singole o specifiche attività gestionali, l’amministratore potrà avvalersi dell’ausiliario, ma con documento scritto da entrambi gli interessati e reso noto al beneficiario, in cui di volta in volta indicati i compiti in cui richiesto l’intervento dell’ausiliario ed il tempo della collaborazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone che all’amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni:</p>
<p style="text-align: justify;">con rappresentanza esclusiva (art. 409, I, c.c.)</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore ha il compito di effettuare un puntuale e dettagliato rendiconto dello stato patrimoniale del beneficiario, mediante accesso ai registri pubblici, anche della Conservatoria, nonché accesso ad ogni istituto di credito, mediante spendita del potere qui conferito. Quanto ai conti intestati o cointestati al beneficiario, l’amministratore richiederà estratto conto e saldo e redigerà, all’esito, una completa relazione di sintesi dove indicate le entrate e le proprietà. Su ogni conto, l’amministratore avrà possibilità di intervento: prelievi, estratti conto ed ogni altra attività necessaria per la gestione del patrimonio. L’amministratore subentra nella gestione di:</p>
<p style="text-align: justify;">beni mobili, con obbligo di custodirli e, se denaro, evitarne la dispersione e, ove possibile, renderli produttivi di frutti;<br />
beni immobili, con obbligo di provvedere alla manutenzione e se necessario la ristrutturazione</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore avrà, anche, il potere di curare i rapporti giuridici della beneficiario con tutti gli Uffici pubblici, con autorizzazione alla firma in luogo del beneficiario e con l’esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, nell’interesse del beneficiario, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell’interesse del beneficiario. L’amministratore potrà stipulare contratti in nome del beneficiario, ove ciò necessario per il suo interesse, e con limite degli atti di ordinaria amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">con Assistenza (art. 409, I, c.c.)</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore ha il potere-dovere di assistere il beneficiario nella prestazione del consenso informato ai trattamenti dei dati personali ed ai trattamenti terapeutici.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone l’ablazione della capacità di agire del beneficiario per ogni negozio e atto economico-patrimoniale di straordinaria amministrazione, rammentando all’amministratore l’obbligo di chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice civile e quello di informare tempestivamente la persona circa gli atti da compiere, nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con essa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina all’amministratore di sostegno di riferire per iscritto al Giudice Tutelare, entro la fine di giugno di ogni anno, circa l’attività svolta e le condizioni di vita del beneficiario, con opportuno rendiconto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il beneficiario conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 405, comma VI, c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">Manda alla cancelleria per l’annotazione dell’odierno decreto nell’apposito registro e per la comunicazione del medesimo all&#8217;ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all&#8217;atto di nascita del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;articolo 3, comma 1, lettera p), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,</p>
<p style="text-align: justify;">Manda alla cancelleria affinché si provveda all’iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Fissa per il giuramento del nominato amministratore di sostegno,</p>
<p style="text-align: justify;">la data del ..</p>
<p style="text-align: justify;">Manda all’amministratore di notificare il decreto al beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Decreto immediatamente esecutivo</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone che l’amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.</p>
<p style="text-align: justify;">Varese lì 13 luglio 2010</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice Tutelare</p>
<p style="text-align: justify;">dott. Giuseppe Buffone</p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
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