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	<title>nomina Archivi - AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</title>
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	<description>Informazioni e consigli per ADS - amministratori di sostegno</description>
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		<title>Designazione preventiva di Amministratore di Sostegno. Quali limiti?</title>
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		<pubDate>Thu, 14 Sep 2017 20:28:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>La Cassazione civile, con la sentenza 20.12.2012 n° 23707, ribadisce che il dato dirimente, al fine della nomina dell'amministratore di sostegno designato dal ricorrente nella scrittura privata indicata in narrativa, è la sussistenza della condizione attuale d'incapacità della designante, </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2017/09/designazione-preventiva-ads-limiti/">Designazione preventiva di Amministratore di Sostegno. Quali limiti?</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">QUANDO SI PUO&#8217; DESIGNARE IL PROPRIO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?</span></h2>
<div id="attachment_1791" style="width: 861px" class="wp-caption aligncenter"><img fetchpriority="high" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1791" class="wp-image-1791 size-full" src="https://amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Designazione-ADS.jpg" alt="Auto designazione ADS" width="851" height="315" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Designazione-ADS.jpg 851w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Designazione-ADS-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Designazione-ADS-768x284.jpg 768w" sizes="(max-width: 851px) 100vw, 851px" /><p id="caption-attachment-1791" class="wp-caption-text">Auto designazione ADS</p></div>
<p>L&#8217;art. 408 cod. civ. dispone che in materia di &#8220;Scelta dell&#8217;amministratore di sostegno&#8221;:<br />
&#8220;La scelta dell&#8217;amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. <span style="text-decoration: underline;">L&#8217;amministratore di sostegno può essere oggetto di Designazione dello stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata</span>. In mancanza di Designazione  ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può dare designazione con decreto motivato a un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.</p>
<p>La designazione di cui al primo comma possono essere revocate dall&#8217;autore con le stesse forme.<br />
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.</p>
<p>Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l&#8217;opportunità, e nel caso di designazione dell&#8217;interessato quando ricorrano gravi motivi, può <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2015/03/nomina-dellamministratore-di-sostegno-esterno-per-conflitto-endofamigliare/">chiamare all&#8217;incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea</a>, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l&#8217;ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.&#8221;</p>
<p>La Cassazione civile, con la sentenza 20.12.2012 n° 23707, ribadisce che il <strong>dato dirimente</strong>, al fine della nomina dell&#8217;amministratore di sostegno designato dal ricorrente nella scrittura privata indicata in narrativa, è <strong>la sussistenza della condizione attuale d&#8217;incapacità della designante, che consente l&#8217;attivazione della procedura e l&#8217;ingresso dell&#8217;istituto.</strong> <strong>Designato in vista di una probabile futura situazione d&#8217;incapacità o infermità, l&#8217;amministratore di sostegno va dunque nominato dal giudice nella persona indicata nell&#8217;atto, a meno di motivate gravi ragioni ostative, ma se e quando tale condizione si sarà verificata.</strong></p>
<p>Resta perciò inammissibile richiedere per sè la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno pro futuro qualora il ricorrente sia nella piena capacità psico-fisica e ciò in quanto l&#8217;assogettamento a ADS presuppone la sussistenza di una condizione attuale d&#8217;incapacità: l&#8217;intervento giudiziario non può essere che contestuale al manifestarsi dell&#8217;esigenza di protezione del soggetto. (Cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 12 giugno 2006, n. 13584, Cass. Civ., sez. I, sentenza 22 aprile 2009, n. 9628 e Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 ottobre 2011, n. 22332.)</p>
<p>Avv. Victor Rampazzo</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
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</script></p>
<blockquote><p>SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONE I CIVILE</p>
<p>Sentenza 20 dicembre 2012, n. 23707</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONE PRIMA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella &#8211; Presidente &#8211;</p>
<p>Dott. PICCININNI Carlo &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. CULTRERA Maria Rosaria &#8211; rel. Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. DE CHIARA Carlo &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. ACIERNO Maria &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p>sentenza</p>
<p>sul ricorso 12208/2011 proposto da:</p>
<p>P.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 141, presso l&#8217;avvocato GAGGIOTTI LUCA, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato FILZ ANNELISE, giusta procura a margine del ricorso;</p>
<p>&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p>contro</p>
<p>PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO;</p>
<p>&#8211; intimata &#8211;</p>
<p>avverso il provvedimento della CORTE D&#8217;APPELLO di TRENTO, depositato il 19/04/2011;</p>
<p>udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2012 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;</p>
<p>udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<h3>Svolgimento del processo</h3>
<p>P.R., nel pieno delle sue facoltà fisiche e psichiche, con scrittura privata autenticata dal notaio Dott.ssa Fochetto in Rovereto in data 7 giugno 2010, ha designato C.G. e in subordine in sostituzione Paola Savona quale proprio amministratore di sostegno, in previsione di una propria futura ed eventuale incapacità, precisando nel contempo la propria volontà circa le cure mediche alle quali essere o non sottoposta in futuro, con pieni poteri all&#8217;amministratore di sostegno di decidere al riguardo.</p>
<p>Con ricorso del 26.10.2010 <strong>ha quindi chiesto nominarsi l&#8217;amministratore di sostegno; nella persona ed al fine indicati nella cennata scrittura, al giudice tutelare di Trento che con decreto 29.11.2010 ne ha dichiarato l&#8217;inammissibilità</strong>. La Corte d&#8217;appello di Trento, investita del reclamo proposto dalla P., ne ha disposto il <strong>rigetto con decreto n. 862 depositato il 19 aprile 2011, osservando che la richiesta in discorso non può provenire da persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica</strong>, <strong>presupponendo uno stato d&#8217;incapacità attuale e non futuro</strong>. Avverso questo provvedimento P.R. ha infine proposto ricorso per cassazione in base ad unico motivo cui non ha resistito il P.G. presso la Corte d&#8217;appello di Trento cui è stato indirizzato e notificato.</p>
<h5 style="text-align: center;"><strong>Motivi della decisione</strong></h5>
<p>La ricorrente denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 406 e 408 c.c., critica l&#8217;impugnato decreto sull&#8217;assunto che la designazione dell&#8217;amministratore di sostegno rappresenta strumento di tutela idoneo a garantire piena validità alle direttive anticipate di trattamento sanitario, difatti espresse specificamente nei termini riferiti nella scrittura privata allegata alla sua istanza (nel senso di escludere rianimazione cardiopolmonare, dialisi, trasfusione, terapia antibiotica, ventilazione o alimentazione forzata artificiale in caso di malattia allo stato terminale, lesione cerebrale irreversibile e invalidante comportanti trattamenti o sistemi artificiali impeditivi della normale vita di relazione, in cui avrebbero dovuto invece assumersi cure dirette ad alleviare il dolore, compreso l&#8217;uso di oppiacei, anche se comportanti l&#8217;anticipo del fine vita), che prescinde dall&#8217;attualità dello stato d&#8217;incapacità del designante, presupposto della produzione degli effetti dell&#8217;istituto e non della sua stessa introduzione. Richiama a conforto precedente di merito, che ammette siffatta designazione &#8220;de futuro&#8221; alla luce del disposto dell&#8217;art. 406 c.c., che legittima lo stesso beneficiario ad attivare la procedura senza predeterminati limiti cronologici.</p>
<h3>Il ricorso espone censura priva di pregio.</h3>
<p><strong>La decisione impugnata ha assunto a dato dirimente</strong>, al fine della nomina dell&#8217;amministratore di sostegno designato dall&#8217;odierna ricorrente nella scrittura privata indicata in narrativa, <strong>la sussistenza della condizione attuale d&#8217;incapacità della designante, che consente l&#8217;attivazione della procedura e l&#8217;ingresso dell&#8217;istituto.</strong> <strong>Designato in vista di una probabile futura situazione d&#8217;incapacità o infermità, l&#8217;amministratore di sostegno va dunque nominato dal giudice nella persona indicata nell&#8217;atto, a meno di motivate gravi ragioni ostative, ma se e quando tale condizione si sarà verificata.</strong></p>
<h3>Siffatta conclusione non si presta a critica.</h3>
<p>A lume del combinato disposto dell&#8217;art. 404 c.c., che prevede che &#8220;<strong>la persona che, per effetto di un&#8217;infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio</strong>&#8220;, e del successivo art. 407 c.c., comma 1, secondo cui &#8220;il ricorso per l&#8217;istituzione dell&#8217;amministrazione di sostegno deve indicare le ragioni per cui si richiede la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno&#8221;, e comma 2, che stabilisce che &#8220;il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa&#8221;, la procedura implica il manifestarsi della condizione d&#8217;infermità o incapacità della persona e l&#8217;insorgere coevo dell&#8217;esigenza di protezione cui è ispirata la ratio dell&#8217;istituto in discorso.</p>
<p>La sua introduzione con la L. n. 6 del 2004, come già affermato da questa Corte con sentenza n. 13584/2006, mira infatti ad offrire uno strumento d&#8217;assistenza alla persona carente di autonomìa a causa della condizione d&#8217;infermità o incapacità in cui versa che, calibrato dal giudice tutelare rispetto al grado d&#8217;intensità di tale situazione, consente di escludere gli interventi più invasivi degli istituti tradizionali posti a tutela degli incapaci, quali l&#8217;interdizione e l&#8217;inabilitazione.</p>
<p>L&#8217;intervento giudiziario, in coerenza con questa finalità, non può che essere contestuale al manifestarsi dell&#8217;esigenza di protezione del soggetto, dunque della situazione d&#8217;incapacità o infermità da cui quell&#8217;esigenza originacene, secondo il contesto normativo riferito, rappresenta presupposto dello stesso istituto e non già dei suoi soli effetti. Il provvedimento giudiziale, che, come previsto dal combinato disposto dell&#8217;art. 407 c.c., e art. 720 bis c.p.c., deve essere assunto all&#8217;esito del procedimento di volontaria giurisdizione cui sono connaturate trattazione sollecita e definizione allo stato, viene disposto &#8220;rebus sic stantibus&#8221;, perciò all&#8217;attualità, in modo da salvaguardare, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti legittimati ai sensi dell&#8217;art. 406 c.c., ad attivare l&#8217;istituto, il diritto della persona alla tutela effettiva, necessaria in quel momento e in quella determinata situazione. In logica consecuzione, non ne è ammessa l&#8217;adozione ora per allora, in vista di una condizione futura.</p>
<p>La legittimazione a proporre il ricorso per l&#8217;introduzione dell&#8217;istituto che l&#8217;art. 406 c.c., attribuisce anche al beneficiario, nella prospettazione della tesi difensiva della ricorrente munita di decisivo rilievo, e soprattutto la facoltà concessa dall&#8217;art. 408 c.c., allo stesso interessato di designare l&#8217;amministratore di sostegno in previsione della propria futura incapacità, non interferiscono nè immutano il riferito quadro ricostruttivo, operando su piani distinti. Ed invero, la designazione &#8220;de futuro&#8221;, che si esplica mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, resta circoscritta nell&#8217;ambito di un&#8217;iniziativa privata, i cui effetti si dispiegano sul medesimo piano privatistico dal momento che non postula l&#8217;intervento del giudice. Valida nel momento genetico, la sua funzione è però destinata a compiersi, mediante il dispiegarsi effettivo dei suoi effetti, al realizzarsi della condizione personale avuta presente, e nell&#8217;alveo del procedimento giurisdizionale conseguentemente attivato, attraverso la nomina conforme da parte del giudice tutelare.</p>
<p>La tesi difensiva della ricorrente e le puntuali osservazioni espresse a base della sua richiesta conclusiva dal Procuratore Generale sollecitano questa Corte ad affermare che, esplicazione del princìpio dell&#8217;autodeterminazione della persona, in cui a sua volta si esplica e si realizza il rispetto della dignità umana, la designazione preventiva di cui si discute mira a valorizzare, come testualmente recita l&#8217;art. 408 c.c., &#8220;previsione della propria eventuale futura incapacità&#8221;, il rapporto di fiducia interno al designante ed alla persona scelta che sarà tenuta ad esprimerne le intenzioni, se risultano esternate ad integrazione dell&#8217;atto, circa gli interventi di natura patrimoniale e personale che si rendessero necessari all&#8217;avverarsi di quella condizione. In tal caso sul designato, non quale fiduciario perchè non esclusivamente incaricato d&#8217;esternare la volontà del designante, non quale rappresentate legale al pari del tutore, nè infine quale mero sostituto del beneficiario, graverà il compito di agire non solo nell&#8217;interesse di quest&#8217;ultimo, esercitando la funzione di protezione e garanzia tipica della sua investitura, ma con esso, per attuarne il proposito dichiarato.</p>
<p>Ed il giudice tutelare, che in presenza di gravi motivi può motivatamente discostarsi dalla designazione, per logico corollario, analogamente, potrà discostarsi dalle scelte integrative espresse nell&#8217;atto di designazione, laddove se ne renda necessario l&#8217;intervento, soltanto se apprezza la sussistenza di gravi motivi.</p>
<p>Premessa l&#8217;estraneità al thema decidendum e quindi l&#8217;irrilevanza ai fini della presente decisione della problematica attinente alla natura ed agli effetti delle direttive anticipate di trattamento sanitario &#8211; c.d. D.A.P. -, sulle quali il nostro legislatore, diversamente da quello di altri Stati Europei &#8211; Francia, Germania, Austria e Spagna &#8211; non è ancora intervenuto, deve affermarsi che nel caso in considerazione l&#8217;intervento dell&#8217;amministratore di sostegno designato, pur con i limiti operanti in materia di diritti personalissimi, è vincolato alle indicazioni manifestate nella condizione di capacità dal soggetto, occorre aggiungere sempre revocabili, ed ha il potere ed il dovere di esternarle, senza che si ponga la necessità di ricostruire la volontà attraverso atti e/o fatti compiuti in stato di capacità.</p>
<p>L&#8217;art. 408 c.c., prevede che la scelta dell&#8217;amministratore di sostegno avvenga con &#8220;esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona&#8221; ed il successivo art. 410 c.c., comma 1, impone al predetto di agire tenendo conto dei bisogni e delle &#8220;aspirazioni&#8221; del beneficiario, a maggior ragione se questi le abbia già dichiarate con l&#8217;atto di designazione proprio in previsione della sua futura incapacità. Il diritto alla salute, secondo l&#8217;art. 32, comma 2, della Costituzione, prevede in senso preminentemente volontario il trattamento sanitario, in coerenza con i principi fondamentali e indeclinabili d&#8217;identità e libertà della persona umana senziente e non di cui agli artt. 2 e 13 Cost., dei quali in senso speculare è espressione il consenso informato quale libera e volontaria adesione al trattamento sanitario proposto dal medico.</p>
<p>E&#8217; la dignità umana il valore fondamentale a base dei dettami riferiti e su di essa converge il coacervo delle fonti giuridiche interne e sovranazionali, rappresentate dagli artt. 2, 3 e 35 della Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea, vincolante dopo l&#8217;entrata in vigore del Trattato di Lisbona, dai principi di cui agli artt. 5, 9 e 21 della Convenzione di Oviedo che impongono di tener conto, a proposito di un intervento medico, dei desideri del paziente non in grado di esprimere la sua volontà, dall&#8217;art. 38 del Codice Deontologico nella formulazione del 2006, che impone al medico di tener conto di quanto precedentemente manifestato dal paziente in modo certo e documentato, dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2008 che reca raccomandazioni alla Commissione sulla protezione giuridica degli adulti, dal documento del Comitato Nazionale per la Bioetica sulle c.c. D.A.P. del 18 dicembre 2003 che ammette &#8220;sia preferibile far prevalere le indicazioni espresse dal malato quando in possesso delle sue facoltà&#8221;, dagli arresti giurisprudenziali della Cassazione n. 21748/2007 sul caso di Eluana Englaro, della Corte Costituzionale n. 438 del 2008 in materia di consenso informato, della CEDU del 29 aprile 2002, Pretty contro R.U. ricorso n. 2346/2002.</p>
<p>Ancor più significativa è la Convenzione di New York ratificata con L. 3 marzo 2009, n. 18, che nel preambolo riconosce l&#8217;importanza per le persone con disabilità nell&#8217;autonomìa ed indipendenza individuale della libertà di scegliere le cure mediche, e ne promuove, garantisce e protegge il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, prevedendo all&#8217;art. 3 il rispetto della dignità del disabile attraverso l&#8217;eliminazione di barriere che ne determinino disuguaglianze, all&#8217;art. 17 il rispetto dell&#8217;integrità fisica, all&#8217;art. 12 l&#8217;esercizio effettivo della capacità giuridica, imponendo agli Stati d&#8217;assicurare tutte le misure relative.</p>
<p>Quale perno di questa copiosa produzione, che disvela l&#8217;attenzione sempre più avvertita alla tutela della persona tout court ed al rispetto della sua volontà, il valore della dignità riferito sia al soggetto capace sia all&#8217;incapace si esprìme nella autodeterminazione, che a sua volta rappresenta l&#8217;asse portante del rapporto che si estrinseca nella &#8220;alleanza terapeutica&#8221; e che esplicita l&#8217;impostazione che ad essa la persona capace intende dare attraverso l&#8217;atto di designazione.</p>
<p>A corollario, può sostenersi che siffatto atto:</p>
<p>1. &#8211; vincolerà l&#8217;amministratore di sostegno, seppur i suoi poteri non sono prestabiliti ma sono fissati dal giudice tutelare nell&#8217;esercizio del suo potere decisionale, nel perseguire la finalità della &#8220;cura&#8221; necessaria a garantire la protezione del beneficiario e nell&#8217;attuarne le &#8220;aspirazioni&#8221;, laddove ne venga in rilievo il diritto alla salute, prestando il consenso o il dissenso ; informato agli atti di cura che impongono trattamenti sanitari;</p>
<p>2. &#8211; orienterà l&#8217;intervento del sanitario;</p>
<p>3.- nè imporrà la delibazione da parte del giudice nell&#8217;esercizio dei suoi poteri, segnatamente nell&#8217;attribuzione di quelli da affidare all&#8217;amministratore di sostegno, ovvero in sede d&#8217;autorizzazione agli interventi che incidono sulla salvaguardia della salute del beneficiato in caso di sua incapacità.</p>
<p>Nel solco della sentenza n. 21748/2007, questo scrutinio non potrà però prescindere dalla verifica circa l&#8217;attualità della volontà del soggetto in stato d&#8217;incapacità che, sino al momento della perdita della coscienza, ha il potere di revocare quella scelta, nonchè, secondo quanto si è affermato nei precedenti nn. 4211/2007 e 23676/2008 in ordine al dissenso alla sottoposizione alle cure mediche trasfusionali da parte di un testimone di Geova, della sua univocità e specificità, in modo da fugare incertezze ricostruttive o interpretative. E&#8217; ovvio che, secondo quanto si è affermato in premessa, siffatto strumento necessita per la sua attuazione della nomina da parte del giudice tutelare della persona designata (che, intanto può disporsi, in quanto si realizza a sua volta la finalità indicata nell&#8217;art. 1 della stessa legge istitutiva n. 6 del 9 gennaio 2004 di garantire la tutela delle &#8220;persone prive in tutto in parte di autonomia nell&#8217;espletamento delle funzioni della vita quotidiana&#8221;, in presenza dunque del presupposto identificato a lume del combinato disposto degli artt. 404 e 408 c.c., come dianzi interpretato, che consente attivazione dell&#8217;istituto e non certo il mero dispiegarsi dei suoi effetti.</p>
<p>Tutto ciò premesso, deve disporsi il rigetto del ricorso senza farsi luogo alla pronuncia sulle spese del presente giudizio non potendo l&#8217;ufficio del P.M. esserne destinatario.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>La Corte:</p>
<p>rigetta il ricorso. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.</p></blockquote>
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		<title>Quale presupposti per la nomina dell’amministratore di sostegno?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 22:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
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		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie mentali]]></category>
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		<category><![CDATA[Nomina Amministratore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>LA CONDIZIONE DI INFERMITÀ E' NECESSARIA PER LA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">LA CONDIZIONE DI INFERMITÀ E&#8217; NECESSARIA PER LA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?</span></h2>
<div id="attachment_1102" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/psicosi.jpg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1102" class="size-medium wp-image-1102" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/psicosi-300x262.jpg" alt="ADS &amp; psicosi" width="300" height="262" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/psicosi-300x262.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/psicosi.jpg 330w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p id="caption-attachment-1102" class="wp-caption-text">ADS &amp; psicosi</p></div>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;assogettamento a proceduta di amministrazione di sostegno non richiede in via esclusiva la deficienza psichica del beneficiario perchè è per essa è possibile che basti una minor idoneità mentale o fisica sufficiente a rappresentare una connessa incapacità di curare i propri interessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Riprtiamo di seguito un&#8217;interessanate pronuncia di legittimità che fa il punto della situazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv.  Alberto Vigani</p>
<p>Cass. civ., sez. I, sentenza 2 agosto 2012 n. 13917 (Pres. Luccioli, rel. Piccinini)<br />
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<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Svolgimento del processo<br />
Con ricorso del 27.11.2006 A..R. , nipote di F.M. , chiedeva<br />
che fosse aperta nei confronti di quest&#8217;ultima una procedura di amministrazione di sostegno, e ciò in quanto la zia aveva posto in essere atti di disposizione patrimoniale in favore di M..L.S. , che fra l&#8217;altro era stato imputato del delitto di circonvenzione di incapace in danno della predetta F. .<br />
Con decreto dell&#8217;8.3.2007 il giudice tutelare di Torino adito disponeva quindi l&#8217;apertura della richiesta procedura ritenendo che, sulla base della perizia disposta nel corso del procedimento penale contro L.S., la F. avesse manifestato una condizione di deficienza psichica tale da indurla a porre in essere atti per sé pregiudizievoli.<br />
Il provvedimento, reclamato dall&#8217;interessata, veniva confermato dalla Corte di Appello di Torino, che in particolare affermava la legittimità dell&#8217;avvenuta utilizzazione di prove raccolte in diverso giudizio (nella specie quello penale contro L.S. ) e riteneva nel merito infondate le doglianze prospettate, essendo emersa una menomazione psichica della F. , incidente sulla sua autonomia nel provvedere alla cura dei propri interessi.</p>
<p>Avverso la decisione F. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva con controricorso R.A. .</p>
<p>La controversia veniva quindi decisa all&#8217;esito dell&#8217;udienza pubblica del 2.7.2012.</p>
<p>Motivi della decisione</p>
<p>Con i motivi di impugnazione F. ha rispettivamente denunciato:</p>
<p style="text-align: justify;">1) violazione dell&#8217;art. 404 c.c., per il fatto che <span style="text-decoration: underline;">l&#8217;apertura della procedura avrebbe presupposto una impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi e tale impossibilità non sarebbe stata invece configurabile</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">2) violazione dell&#8217;art. 407, comma 3, c.c. per essere la decisione basata su accertamenti peritali effettuati in sede penale (più esattamente CTU prof. Freilone). La Corte di Appello, cui era stata sottoposta analoga censura, ne aveva ravvisato l&#8217;infondatezza sotto il profilo della utilizzabilità nel giudizio civile di prove assunte in un procedimento penale. La detta valutazione sarebbe tuttavia errata per la diversità dell&#8217;oggetto di accertamento nei due giudizi, l&#8217;uno (quello penale) consistente nella verifica circa le condizioni di circonvenibilità del soggettopassivo, l&#8217;altro (quello in esame) attinente alla possibilità di autodeterminazione del soggetto nei cui confronti è invocata la tutela;</p>
<p style="text-align: justify;">3) vizio di motivazione del provvedimento impugnato, atteso che dall&#8217;esame peritale sarebbe emerso che la F. non presentava infermità o menomazioni fisiche o psichiche, e ciò avrebbe dovuto comportare il rigetto e non l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p>Le doglianze sono infondate.</p>
<p>Più precisamente, con il primo motivo la F. ha denunciato l&#8217;insussistenza del presupposto idoneo a legittimare la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno.</p>
<p>Secondo la ricorrente, infatti, detto presupposto dovrebbe essere individuato nell&#8217;impossibilità per il destinatario del provvedimento di curare i propri interessi, impossibilità che nella specie non sarebbe configurabile, essendo viceversa ravvisabile soltanto l&#8217;eventualità che gli atti dispositivi posti in essere potessero determinare effetti pregiudizievoli per il suo patrimonio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rilievo è tuttavia privo di pregio atteso che, come ha correttamente osservato la Corte di Appello, <span style="text-decoration: underline;"><strong>l&#8217;amministrazione di sostegno non presuppone necessariamente l&#8217;accertamento di una condizione di infermità di mente, ma contempla anche l’ipotesi che sia riscontrata una menomazione fisica o psichica della persona sottoposta ad esame, che determini, pur se in ipotesi temporaneamente o parzialmente, una incapacità nella cura dei propri interessi.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ed è proprio questa la situazione riscontrata nel caso in esame dalla Corte di Appello, che per l&#8217;appunto ha ritenuto che la F. , pur essendo &#8220;in possesso di facoltà cognitive solo lievemente compromesse&#8221; versasse in una condizione di dipendenza psicologica nei confronti di M..L.S. , in cui favore si era &#8220;spogliata di tutti i suoi beni, passando da una situazione di agiatezza ad una di sostanziale povertà&#8221; (p. 14).</p>
<p style="text-align: justify;">È dunque in relazione alla ingiustificata influenza esercitata da L.S. nei confronti della donna che la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha ravvisato dapprima l&#8217;incapacità della donna di avere la corretta percezione delle ricadute sul suo patrimonio degli atti di gestione posti in essere, e quindi la necessità di neutralizzare gli eventuali effetti pregiudizievoli che si sarebbero potuti determinare, con la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno.</p>
<p style="text-align: justify;">Per di più non sembra inutile rilevare che il profilo relativo all&#8217;affermata dipendenza psicologica della F. nei confronti del L.S. , e le conseguenze dalla stessa derivanti, non sono stati oggetto di specifica impugnazione, essendosi la ricorrente limitata a negare di essere impossibilitata a curare i propri interessi invocando, a sostegno del proprio assunto, gli accertamenti tecnici che avrebbero deposto nel senso di una contenuta compromissione delle facoltà cognitive, tali cioè da non darluogo all&#8217;impossibilità di gestione prevista dall&#8217;art. 404 c.c..</p>
<p style="text-align: justify;">Ad identiche conclusioni di infondatezza deve poi pervenirsi per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione, incentrato sulla valorizzazione degli esiti della perizia eseguita nel giudizio penale promosso nei confronti del L.S. , per circonvenzione di incapaci.<br />
Secondo la F., infatti, la Corte avrebbe errato nel tener conto del detto accertamento, per essere diversi i parametri valutativi da adottare in sede penale e in quella civile ai fini di stabilire le capacità cognitive del soggetto meritevole di protezione.<br />
Il giudizio, tuttavia, non può essere condiviso.<br />
Ed invero in proposito occorre precisare che la Corte di Appello non ha acquisito acriticamente le risultanze degli accertamenti svolti nel corso del giudizio penale (relazione prof. Freilone), ma ne ha piuttosto apprezzato gli esiti alla luce delle conside<br />
razioni svolte dal consulente tecnico nominato in sede civile (dr. M. ), evidenziando in particolare come le conclusioni dei due consulenti (ulteriormente confortate anche dalla relazione del consulente tecnico del P.M., Dott. G.D.L.) fossero sostanzialmente coincidenti e come entrambi, per la parte di specifico interesse, avessero &#8220;colto nel rapporto tra la F. ed i L.S. l&#8217;aspetto più delicato della situazione psichica della periziata,<br />
poiché è in esso che per lo più la F. manifesta una caduta del livello<br />
di critica&#8221; (p. 12).</p>
<p style="text-align: justify;">È infine inammissibile il terzo motivo di ricorso, con il quale la F. ha denunciato vizio di<br />
motivazione con riferimento all&#8217;affermata legittimità della nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, poiché la Corte di Appello ha motivato adeguatamente in ordine all&#8217;assenza di lucidità che sarebbe riscontrabile nei comportamenti tenuti dalla ricorrente nei confronti del L.S. , evidenziando in particolare i diversi atti di disposizione patrimoniale posti in essere in ristretto arco temporale, gli esiti (di sostanziale povertà) che da essi erano derivati, la totale assenza di criticità relativamente alle pregiudizievoli iniziative adottate.<br />
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.</p>
</blockquote>
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		<title>Amministrazione di sostegno e Dipendenza da alcool</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2014 22:12:16 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[revoca amministratore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER DIPENDENZA DA ALCOOL Il Tribunale di Varese entra nel merito della vicenda di una persona con problemi di alcolismo e del ricorso presentato per nominarle</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">QUANDO SI PUO&#8217; DESIGNARE IL PROPRIO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?</span></h2>
<div id="attachment_1791" style="width: 861px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1791" class="wp-image-1791 size-full" src="https://amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Designazione-ADS.jpg" alt="Auto designazione ADS" width="851" height="315" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Designazione-ADS.jpg 851w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Designazione-ADS-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Designazione-ADS-768x284.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 851px) 100vw, 851px" /><p id="caption-attachment-1791" class="wp-caption-text">Auto designazione ADS</p></div>
<p>L&#8217;art. 408 cod. civ. dispone che in materia di &#8220;Scelta dell&#8217;amministratore di sostegno&#8221;:<br />
&#8220;La scelta dell&#8217;amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. <span style="text-decoration: underline;">L&#8217;amministratore di sostegno può essere oggetto di Designazione dello stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata</span>. In mancanza di Designazione  ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può dare designazione con decreto motivato a un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.</p>
<p>La designazione di cui al primo comma possono essere revocate dall&#8217;autore con le stesse forme.<br />
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.</p>
<p>Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l&#8217;opportunità, e nel caso di designazione dell&#8217;interessato quando ricorrano gravi motivi, può <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2015/03/nomina-dellamministratore-di-sostegno-esterno-per-conflitto-endofamigliare/">chiamare all&#8217;incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea</a>, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l&#8217;ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.&#8221;</p>
<p>La Cassazione civile, con la sentenza 20.12.2012 n° 23707, ribadisce che il <strong>dato dirimente</strong>, al fine della nomina dell&#8217;amministratore di sostegno designato dal ricorrente nella scrittura privata indicata in narrativa, è <strong>la sussistenza della condizione attuale d&#8217;incapacità della designante, che consente l&#8217;attivazione della procedura e l&#8217;ingresso dell&#8217;istituto.</strong> <strong>Designato in vista di una probabile futura situazione d&#8217;incapacità o infermità, l&#8217;amministratore di sostegno va dunque nominato dal giudice nella persona indicata nell&#8217;atto, a meno di motivate gravi ragioni ostative, ma se e quando tale condizione si sarà verificata.</strong></p>
<p>Resta perciò inammissibile richiedere per sè la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno pro futuro qualora il ricorrente sia nella piena capacità psico-fisica e ciò in quanto l&#8217;assogettamento a ADS presuppone la sussistenza di una condizione attuale d&#8217;incapacità: l&#8217;intervento giudiziario non può essere che contestuale al manifestarsi dell&#8217;esigenza di protezione del soggetto. (Cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 12 giugno 2006, n. 13584, Cass. Civ., sez. I, sentenza 22 aprile 2009, n. 9628 e Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 ottobre 2011, n. 22332.)</p>
<p>Avv. Victor Rampazzo</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
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<blockquote><p>SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONE I CIVILE</p>
<p>Sentenza 20 dicembre 2012, n. 23707</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONE PRIMA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella &#8211; Presidente &#8211;</p>
<p>Dott. PICCININNI Carlo &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. CULTRERA Maria Rosaria &#8211; rel. Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. DE CHIARA Carlo &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. ACIERNO Maria &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p>sentenza</p>
<p>sul ricorso 12208/2011 proposto da:</p>
<p>P.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 141, presso l&#8217;avvocato GAGGIOTTI LUCA, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato FILZ ANNELISE, giusta procura a margine del ricorso;</p>
<p>&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p>contro</p>
<p>PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO;</p>
<p>&#8211; intimata &#8211;</p>
<p>avverso il provvedimento della CORTE D&#8217;APPELLO di TRENTO, depositato il 19/04/2011;</p>
<p>udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2012 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;</p>
<p>udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<h3>Svolgimento del processo</h3>
<p>P.R., nel pieno delle sue facoltà fisiche e psichiche, con scrittura privata autenticata dal notaio Dott.ssa Fochetto in Rovereto in data 7 giugno 2010, ha designato C.G. e in subordine in sostituzione Paola Savona quale proprio amministratore di sostegno, in previsione di una propria futura ed eventuale incapacità, precisando nel contempo la propria volontà circa le cure mediche alle quali essere o non sottoposta in futuro, con pieni poteri all&#8217;amministratore di sostegno di decidere al riguardo.</p>
<p>Con ricorso del 26.10.2010 <strong>ha quindi chiesto nominarsi l&#8217;amministratore di sostegno; nella persona ed al fine indicati nella cennata scrittura, al giudice tutelare di Trento che con decreto 29.11.2010 ne ha dichiarato l&#8217;inammissibilità</strong>. La Corte d&#8217;appello di Trento, investita del reclamo proposto dalla P., ne ha disposto il <strong>rigetto con decreto n. 862 depositato il 19 aprile 2011, osservando che la richiesta in discorso non può provenire da persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica</strong>, <strong>presupponendo uno stato d&#8217;incapacità attuale e non futuro</strong>. Avverso questo provvedimento P.R. ha infine proposto ricorso per cassazione in base ad unico motivo cui non ha resistito il P.G. presso la Corte d&#8217;appello di Trento cui è stato indirizzato e notificato.</p>
<h5 style="text-align: center;"><strong>Motivi della decisione</strong></h5>
<p>La ricorrente denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 406 e 408 c.c., critica l&#8217;impugnato decreto sull&#8217;assunto che la designazione dell&#8217;amministratore di sostegno rappresenta strumento di tutela idoneo a garantire piena validità alle direttive anticipate di trattamento sanitario, difatti espresse specificamente nei termini riferiti nella scrittura privata allegata alla sua istanza (nel senso di escludere rianimazione cardiopolmonare, dialisi, trasfusione, terapia antibiotica, ventilazione o alimentazione forzata artificiale in caso di malattia allo stato terminale, lesione cerebrale irreversibile e invalidante comportanti trattamenti o sistemi artificiali impeditivi della normale vita di relazione, in cui avrebbero dovuto invece assumersi cure dirette ad alleviare il dolore, compreso l&#8217;uso di oppiacei, anche se comportanti l&#8217;anticipo del fine vita), che prescinde dall&#8217;attualità dello stato d&#8217;incapacità del designante, presupposto della produzione degli effetti dell&#8217;istituto e non della sua stessa introduzione. Richiama a conforto precedente di merito, che ammette siffatta designazione &#8220;de futuro&#8221; alla luce del disposto dell&#8217;art. 406 c.c., che legittima lo stesso beneficiario ad attivare la procedura senza predeterminati limiti cronologici.</p>
<h3>Il ricorso espone censura priva di pregio.</h3>
<p><strong>La decisione impugnata ha assunto a dato dirimente</strong>, al fine della nomina dell&#8217;amministratore di sostegno designato dall&#8217;odierna ricorrente nella scrittura privata indicata in narrativa, <strong>la sussistenza della condizione attuale d&#8217;incapacità della designante, che consente l&#8217;attivazione della procedura e l&#8217;ingresso dell&#8217;istituto.</strong> <strong>Designato in vista di una probabile futura situazione d&#8217;incapacità o infermità, l&#8217;amministratore di sostegno va dunque nominato dal giudice nella persona indicata nell&#8217;atto, a meno di motivate gravi ragioni ostative, ma se e quando tale condizione si sarà verificata.</strong></p>
<h3>Siffatta conclusione non si presta a critica.</h3>
<p>A lume del combinato disposto dell&#8217;art. 404 c.c., che prevede che &#8220;<strong>la persona che, per effetto di un&#8217;infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio</strong>&#8220;, e del successivo art. 407 c.c., comma 1, secondo cui &#8220;il ricorso per l&#8217;istituzione dell&#8217;amministrazione di sostegno deve indicare le ragioni per cui si richiede la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno&#8221;, e comma 2, che stabilisce che &#8220;il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa&#8221;, la procedura implica il manifestarsi della condizione d&#8217;infermità o incapacità della persona e l&#8217;insorgere coevo dell&#8217;esigenza di protezione cui è ispirata la ratio dell&#8217;istituto in discorso.</p>
<p>La sua introduzione con la L. n. 6 del 2004, come già affermato da questa Corte con sentenza n. 13584/2006, mira infatti ad offrire uno strumento d&#8217;assistenza alla persona carente di autonomìa a causa della condizione d&#8217;infermità o incapacità in cui versa che, calibrato dal giudice tutelare rispetto al grado d&#8217;intensità di tale situazione, consente di escludere gli interventi più invasivi degli istituti tradizionali posti a tutela degli incapaci, quali l&#8217;interdizione e l&#8217;inabilitazione.</p>
<p>L&#8217;intervento giudiziario, in coerenza con questa finalità, non può che essere contestuale al manifestarsi dell&#8217;esigenza di protezione del soggetto, dunque della situazione d&#8217;incapacità o infermità da cui quell&#8217;esigenza originacene, secondo il contesto normativo riferito, rappresenta presupposto dello stesso istituto e non già dei suoi soli effetti. Il provvedimento giudiziale, che, come previsto dal combinato disposto dell&#8217;art. 407 c.c., e art. 720 bis c.p.c., deve essere assunto all&#8217;esito del procedimento di volontaria giurisdizione cui sono connaturate trattazione sollecita e definizione allo stato, viene disposto &#8220;rebus sic stantibus&#8221;, perciò all&#8217;attualità, in modo da salvaguardare, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti legittimati ai sensi dell&#8217;art. 406 c.c., ad attivare l&#8217;istituto, il diritto della persona alla tutela effettiva, necessaria in quel momento e in quella determinata situazione. In logica consecuzione, non ne è ammessa l&#8217;adozione ora per allora, in vista di una condizione futura.</p>
<p>La legittimazione a proporre il ricorso per l&#8217;introduzione dell&#8217;istituto che l&#8217;art. 406 c.c., attribuisce anche al beneficiario, nella prospettazione della tesi difensiva della ricorrente munita di decisivo rilievo, e soprattutto la facoltà concessa dall&#8217;art. 408 c.c., allo stesso interessato di designare l&#8217;amministratore di sostegno in previsione della propria futura incapacità, non interferiscono nè immutano il riferito quadro ricostruttivo, operando su piani distinti. Ed invero, la designazione &#8220;de futuro&#8221;, che si esplica mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, resta circoscritta nell&#8217;ambito di un&#8217;iniziativa privata, i cui effetti si dispiegano sul medesimo piano privatistico dal momento che non postula l&#8217;intervento del giudice. Valida nel momento genetico, la sua funzione è però destinata a compiersi, mediante il dispiegarsi effettivo dei suoi effetti, al realizzarsi della condizione personale avuta presente, e nell&#8217;alveo del procedimento giurisdizionale conseguentemente attivato, attraverso la nomina conforme da parte del giudice tutelare.</p>
<p>La tesi difensiva della ricorrente e le puntuali osservazioni espresse a base della sua richiesta conclusiva dal Procuratore Generale sollecitano questa Corte ad affermare che, esplicazione del princìpio dell&#8217;autodeterminazione della persona, in cui a sua volta si esplica e si realizza il rispetto della dignità umana, la designazione preventiva di cui si discute mira a valorizzare, come testualmente recita l&#8217;art. 408 c.c., &#8220;previsione della propria eventuale futura incapacità&#8221;, il rapporto di fiducia interno al designante ed alla persona scelta che sarà tenuta ad esprimerne le intenzioni, se risultano esternate ad integrazione dell&#8217;atto, circa gli interventi di natura patrimoniale e personale che si rendessero necessari all&#8217;avverarsi di quella condizione. In tal caso sul designato, non quale fiduciario perchè non esclusivamente incaricato d&#8217;esternare la volontà del designante, non quale rappresentate legale al pari del tutore, nè infine quale mero sostituto del beneficiario, graverà il compito di agire non solo nell&#8217;interesse di quest&#8217;ultimo, esercitando la funzione di protezione e garanzia tipica della sua investitura, ma con esso, per attuarne il proposito dichiarato.</p>
<p>Ed il giudice tutelare, che in presenza di gravi motivi può motivatamente discostarsi dalla designazione, per logico corollario, analogamente, potrà discostarsi dalle scelte integrative espresse nell&#8217;atto di designazione, laddove se ne renda necessario l&#8217;intervento, soltanto se apprezza la sussistenza di gravi motivi.</p>
<p>Premessa l&#8217;estraneità al thema decidendum e quindi l&#8217;irrilevanza ai fini della presente decisione della problematica attinente alla natura ed agli effetti delle direttive anticipate di trattamento sanitario &#8211; c.d. D.A.P. -, sulle quali il nostro legislatore, diversamente da quello di altri Stati Europei &#8211; Francia, Germania, Austria e Spagna &#8211; non è ancora intervenuto, deve affermarsi che nel caso in considerazione l&#8217;intervento dell&#8217;amministratore di sostegno designato, pur con i limiti operanti in materia di diritti personalissimi, è vincolato alle indicazioni manifestate nella condizione di capacità dal soggetto, occorre aggiungere sempre revocabili, ed ha il potere ed il dovere di esternarle, senza che si ponga la necessità di ricostruire la volontà attraverso atti e/o fatti compiuti in stato di capacità.</p>
<p>L&#8217;art. 408 c.c., prevede che la scelta dell&#8217;amministratore di sostegno avvenga con &#8220;esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona&#8221; ed il successivo art. 410 c.c., comma 1, impone al predetto di agire tenendo conto dei bisogni e delle &#8220;aspirazioni&#8221; del beneficiario, a maggior ragione se questi le abbia già dichiarate con l&#8217;atto di designazione proprio in previsione della sua futura incapacità. Il diritto alla salute, secondo l&#8217;art. 32, comma 2, della Costituzione, prevede in senso preminentemente volontario il trattamento sanitario, in coerenza con i principi fondamentali e indeclinabili d&#8217;identità e libertà della persona umana senziente e non di cui agli artt. 2 e 13 Cost., dei quali in senso speculare è espressione il consenso informato quale libera e volontaria adesione al trattamento sanitario proposto dal medico.</p>
<p>E&#8217; la dignità umana il valore fondamentale a base dei dettami riferiti e su di essa converge il coacervo delle fonti giuridiche interne e sovranazionali, rappresentate dagli artt. 2, 3 e 35 della Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea, vincolante dopo l&#8217;entrata in vigore del Trattato di Lisbona, dai principi di cui agli artt. 5, 9 e 21 della Convenzione di Oviedo che impongono di tener conto, a proposito di un intervento medico, dei desideri del paziente non in grado di esprimere la sua volontà, dall&#8217;art. 38 del Codice Deontologico nella formulazione del 2006, che impone al medico di tener conto di quanto precedentemente manifestato dal paziente in modo certo e documentato, dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2008 che reca raccomandazioni alla Commissione sulla protezione giuridica degli adulti, dal documento del Comitato Nazionale per la Bioetica sulle c.c. D.A.P. del 18 dicembre 2003 che ammette &#8220;sia preferibile far prevalere le indicazioni espresse dal malato quando in possesso delle sue facoltà&#8221;, dagli arresti giurisprudenziali della Cassazione n. 21748/2007 sul caso di Eluana Englaro, della Corte Costituzionale n. 438 del 2008 in materia di consenso informato, della CEDU del 29 aprile 2002, Pretty contro R.U. ricorso n. 2346/2002.</p>
<p>Ancor più significativa è la Convenzione di New York ratificata con L. 3 marzo 2009, n. 18, che nel preambolo riconosce l&#8217;importanza per le persone con disabilità nell&#8217;autonomìa ed indipendenza individuale della libertà di scegliere le cure mediche, e ne promuove, garantisce e protegge il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, prevedendo all&#8217;art. 3 il rispetto della dignità del disabile attraverso l&#8217;eliminazione di barriere che ne determinino disuguaglianze, all&#8217;art. 17 il rispetto dell&#8217;integrità fisica, all&#8217;art. 12 l&#8217;esercizio effettivo della capacità giuridica, imponendo agli Stati d&#8217;assicurare tutte le misure relative.</p>
<p>Quale perno di questa copiosa produzione, che disvela l&#8217;attenzione sempre più avvertita alla tutela della persona tout court ed al rispetto della sua volontà, il valore della dignità riferito sia al soggetto capace sia all&#8217;incapace si esprìme nella autodeterminazione, che a sua volta rappresenta l&#8217;asse portante del rapporto che si estrinseca nella &#8220;alleanza terapeutica&#8221; e che esplicita l&#8217;impostazione che ad essa la persona capace intende dare attraverso l&#8217;atto di designazione.</p>
<p>A corollario, può sostenersi che siffatto atto:</p>
<p>1. &#8211; vincolerà l&#8217;amministratore di sostegno, seppur i suoi poteri non sono prestabiliti ma sono fissati dal giudice tutelare nell&#8217;esercizio del suo potere decisionale, nel perseguire la finalità della &#8220;cura&#8221; necessaria a garantire la protezione del beneficiario e nell&#8217;attuarne le &#8220;aspirazioni&#8221;, laddove ne venga in rilievo il diritto alla salute, prestando il consenso o il dissenso ; informato agli atti di cura che impongono trattamenti sanitari;</p>
<p>2. &#8211; orienterà l&#8217;intervento del sanitario;</p>
<p>3.- nè imporrà la delibazione da parte del giudice nell&#8217;esercizio dei suoi poteri, segnatamente nell&#8217;attribuzione di quelli da affidare all&#8217;amministratore di sostegno, ovvero in sede d&#8217;autorizzazione agli interventi che incidono sulla salvaguardia della salute del beneficiato in caso di sua incapacità.</p>
<p>Nel solco della sentenza n. 21748/2007, questo scrutinio non potrà però prescindere dalla verifica circa l&#8217;attualità della volontà del soggetto in stato d&#8217;incapacità che, sino al momento della perdita della coscienza, ha il potere di revocare quella scelta, nonchè, secondo quanto si è affermato nei precedenti nn. 4211/2007 e 23676/2008 in ordine al dissenso alla sottoposizione alle cure mediche trasfusionali da parte di un testimone di Geova, della sua univocità e specificità, in modo da fugare incertezze ricostruttive o interpretative. E&#8217; ovvio che, secondo quanto si è affermato in premessa, siffatto strumento necessita per la sua attuazione della nomina da parte del giudice tutelare della persona designata (che, intanto può disporsi, in quanto si realizza a sua volta la finalità indicata nell&#8217;art. 1 della stessa legge istitutiva n. 6 del 9 gennaio 2004 di garantire la tutela delle &#8220;persone prive in tutto in parte di autonomia nell&#8217;espletamento delle funzioni della vita quotidiana&#8221;, in presenza dunque del presupposto identificato a lume del combinato disposto degli artt. 404 e 408 c.c., come dianzi interpretato, che consente attivazione dell&#8217;istituto e non certo il mero dispiegarsi dei suoi effetti.</p>
<p>Tutto ciò premesso, deve disporsi il rigetto del ricorso senza farsi luogo alla pronuncia sulle spese del presente giudizio non potendo l&#8217;ufficio del P.M. esserne destinatario.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>La Corte:</p>
<p>rigetta il ricorso. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.</p></blockquote>
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		<title>Amministrazione di sostegno: nomina del coniuge legalmente separato</title>
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		<pubDate>Sat, 28 Dec 2013 11:22:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
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		<category><![CDATA[Nomina Amministratore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Amministrazione di sostegno – Nomina dell’amministratore di sostegno – Nomina del coniuge legalmente separato - Condizioni</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">PUO&#8217; L&#8217;EX CONIUGE ESSERE NOMINATO ADS?</span></h2>
<p>La scelta dell&#8217;Amministratore di Sostegno è sempre più spesso il momento di maggior contrasto e conflittualità nell&#8217;avvio della procedura: i familiari si pongono interrogativi sulle reali intenzioni del nominando quando esso non è espressione della loro diretta scelta.</p>
<p>Sovente si nascondono anche questioni inerenti la gestione del patrimonio odierno del benefociario o  le scelte che si potranno fare sugli eventuali proventi di future successioni.</p>
<p>In tale contesto si palesa di intuitiva comprensione la conflittualità che possa nascere quando il nominando amministratore di sostegno sia proprio il coniuge legalmente separato.</p>
<p>Alle opposizioni di parenti consaguinei arriva la risposta del giudice tutelare del tribunale di Varese che precisa di poter nominare il coniuge legalmente separato quale amministratore di sostegno del beneficiario quando è accertata l’assenza di conflitti di interessi e l’adeguatezza della designazione, specie se la nomina è fatta dal beneficiario stesso.</p>
<p><strong>Avv. Alberto Vigani</strong><br />
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</script></p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>Trib. Varese, Ufficio Vol. Giur., decreto 13 marzo 2012 (Giudice tutelare, G. Buffone)</p>
<p>In Fatto</p>
<p>Con ricorso depositato in Cancelleria in data 10 gennaio 2012, …. &#8211; nato a …. 1950 e residente in …, alla via ..3 – richiedeva, in suo favore, l’apertura di una amministrazione di sostegno. Segnalava di essere stato colpito da ictus cerebrale ischemico nel maggio 2010, con esiti di persistente disabilità che lo aveva costretto ad avvalersi di carrozzina pieghevole. In conseguenza del complessivo quadro patologico, il …. riferiva di essere stato riconosciuto portatore di handicap con invalidità civile superiore a 2/3 e con necessità di assistenza permanente. Specificava che la patologia di cui portatore lo rendeva incapace di provvedere, da solo, a diversi atti gestionali ed amministrativi per cui richiedeva la nomina di un amministratore di sostegno. Con decreto del 17 gennaio 2012, il giudice tutelare fissava l’udienza in data 20 febbraio 2012 per l’esame del beneficiario e l’audizione delle persone ritenute portatrici di informazioni utili ai fini del procedimento. Il ricorso veniva notificato ai fratelli del beneficiario ed alla moglie: all’udienza del 20 febbraio 2012, non compariva nessuno dei due fratelli (… e …) mentre compariva la moglie …. Durante l’audizione, il beneficiario, come da atto di ricorso, richiedeva che la moglie fosse nominata amministratrice di sostegno in suo favore, ritenendola idonea a svolgere tale ruolo. Segnalava, al riguardo, che, per le sue condizioni, non era stato in grado di occuparsi di una procedura amministrativa in corso con l’Esatri e della stessa, quindi, si era occupata proprio la moglie riuscendo ad ottenere una rateizzazione della posizione debitoria. Specificava, ancora, di godere di una pensione di invalidità pari a 1.000,00 Euro mensili e di non essere proprietario di case. Riferiva che la moglie …. gli aveva offerto ospitalità accogliendolo in casa propria dove viveva anche il loro figlio, …., nato in costanza di matrimonio ed appena dodicenne. Esaurito l’esame, gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero per le sue conclusioni. Il P.M., con parere del 2 marzo 2012, proponeva di valutare l’opportunità di nominare, quale amministratore di sostegno, la moglie del beneficiario, rimettendo al G.T. i provvedimenti da emettere per la realizzazione della nomina.</p>
<p>In Diritto</p>
<p>Va premesso che sussistono i presupposti per l’apertura della amministrazione di sostegno. E’ emerso in modo chiaro, all’esito degli accertamenti condotti dal Tribunale, che …. versa in una condizione di limitata capacità di agire, soprattutto per quanto concerne gli aspetti amministrativi e burocratici, in conseguenza dello stato patologico che lo ha reso vulnerabile, anche se non incapace. Tanto emerge, ad esempio, dalla questione relativa alla posizione debitoria con l’Esatri, risolta, in suo favore, solo grazie all’intervento della moglie. Peraltro, la domanda è stata dallo stesso proposta ed ha trovato il consenso della congiunta che abita con lui. Non vi sono dubbi circa l’adeguatezza della misura di protezione dell’amministrazione di sostegno, essendo l’istituto dell’interdizione, oramai, non solo residuale nella sua astratta configurazione, ma anche in via di progressiva abrogazione applicativa, in concreto. Nell’ipotesi di specie, l’ADS offre all’adulto vulnerabile lo strumento di protezione che realizza nel modo migliore il suo best interest.</p>
<p>Quando al soggetto da designare, occorre segnalare quanto segue.</p>
<p>Il beneficiario abita assieme alla moglie e al figlio; <span style="text-decoration: underline;">la moglie si occupa in via esclusiva delle esigenze del marito e ha addirittura ottenuto un lungo congedo dal lavoro per poterlo assistere</span>. Si tratta, insomma, di persona adeguata per ricoprire il ruolo di amministratore, anche perché è in questa direzione la volontà del beneficiario.</p>
<p>Tuttavia, la moglie è attualmente legalmente separata. Vi è, però, che dalla separazione non nasce alcun conflitto di interessi. La separazione è intervenuta in modo consensuale con accordo omologato dal Tribunale di Varese con decreto n. 21/2007; l’accordo non prevede alcuna obbligazione reciproca; è esclusa anche la forma di mantenimento indiretto del figlio: ognuno lo mantiene direttamente secondo le sue sostanze. Ancora: il beneficiario non ha intenzione di divorziare dal coniuge, allo stato. Escluso ogni conflitto di interessi, va, però, rammentato che l&#8217;art. 408 c.c. recita espressamente che &#8220;la scelta dell&#8217;amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario (&#8230;). Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata&#8221;.</p>
<p>Ad una prima lettura, sembrerebbe doversi ritenere che il coniuge legalmente separato va escluso dal novero dei soggetti nominabili. Così non è.</p>
<p><strong>La struttura dell’art. 408 c.c., a ben vedere, depone nel senso di rimettere alla discrezionalità del giudice tutelare, la valutazione in ordine alla possibilità di nominare il coniuge separato.</strong></p>
<p>Infatti, l’art. 408 c.c., al primo comma, detta una regola fondamentale: “la scelta dell&#8217;amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”. Si precisa, quindi, che “l’&#8217;amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato”. Orbene: la regola generale, dunque, è che il designato va individuato in quello scelto dal beneficiario, tenuto conto del suo best interest. Dove non ci sia designazione dell’interessato – o dove il GT non reputi la scelta del beneficiario adeguata -, il giudice può provvedere al successivo ordine di designabili. Quivi, il GT ha dalla Legge una discrezionalità nella nomina posto che l’articolo espressamente recita: “il giudice tutelare preferisce, ove possibile”. Quindi: <strong>se possibile, il giudice deve preferire il coniuge non separato.</strong> Dove ciò non è, però, possibile, allora è ovvio che il GT può nominare anche quello separato. Vi è piena conferma di questo ragionamento logico, nel comma IV dell’art. 408 c.c.: “non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario”. Ebbene, come si vede, qui sì, il Legislatore ha introdotto un vincolo alla scelta del giudice tutelare prevedendo espressamente un divieto di nomina. Ma, allora, dal raffronto della disposizione prevista per i responsabili dei servizi con quella prevista per il coniuge separato, è chiaro come vi sia una regola per gli uni e una regola diversa per l’altro. Altrimenti il legislatore avrebbe introdotto il nome del coniuge separato nel comma IV (divieto di nomina) e non nel primo (preferenza di nomina).</p>
<p>L’impostazione qui seguita trova conferma nella giurisprudenza di Cassazione. Il Supremo Collegio, infatti, ha affermato (v. Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 settembre 2011, n. 19596 in www.tribunale.varese.it) che il criterio fondamentale che il giudice deve seguire nella scelta dell&#8217;amministratore di sostegno è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata (così: Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 26 settembre 2011, n. 19596), cosicché l&#8217;indicazione delle persone nell’art. 408 c.c. non riveste un ordine preferenziale né un carattere esclusivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>letti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ., 720-bis c.p.c.</p>
<p>Dichiara aperta l’amministrazione di sostegno a tempo indeterminato in favore di ….., nato …. 1950 e residente in …., alla via ….. Il soggetto beneficiario, salvo modifiche autorizzate dal G.T., avrà residenza abituale nell’attuale domicilio.</p>
<p>Nomina amministratore di sostegno la moglie della persona beneficiaria, …., nata …. 1969 e residente in …., alla via …., che viene invitato, tramite la Cancelleria, a presentarsi davanti al G.T., senza indugio, per prestare il giuramento di rito, ex artt. 411, comma I, 349 c.c. Ricorda che non può essere nominato amministratore e se nominato deve cessare dall’incarico, il soggetto per cui ricorra una delle previsioni di cui all’art. 350 c.c.</p>
<p>Disponeche l’amministratore di sostegno, depositi nel fascicolo del procedimento, entro trenta giorni dal Giuramento, l’inventario dei beni della persona beneficiaria, secondo il modulo disponibile in Cancelleria (mod. 362 c.c.).</p>
<p>Ricorda i Doveri dell’Amministratore.</p>
<p>Coinvolgimento del beneficiario. Nello svolgimento dei suoi compiti, l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario (410, comma I, c.c.), pertanto questi dovrà periodicamente conferire per il beneficiario, secondo i tempi e le circostanze specifiche del caso concreto, riferendo al Giudice Tutelare, in occasione del rendiconto ovvero senza indugio se è necessario segnalare eventi o fatti rilevanti per l’amministrazione di sostegno.</p>
<p>Partecipazione del beneficiario L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l&#8217;interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all&#8217;articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti (410, comma II, c.c.).</p>
<p>Conflitto di interessi (411, comma II, c.c.). L’amministratore di sostegno, dal momento della nomina, non può essere nominato erede dal beneficiario (596 c.c.), nemmeno per interposta persona (599 c.c.) a meno che non sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore. L’amministratore di sostegno non può essere nominato erede dal beneficiario (596 c.c.), nemmeno per interposta persona (599 c.c.) se non dopo che sia stato approvato il conto finale o sia estinta l’azione per il rendiconto medesimo.</p>
<p>Adeguatezza della protezione. (413 c.c.). L’amministratore di sostegno è tenuto a riferire, senza indugio, al giudice tutelare le circostanze sopravvenute o gli altri eventi di cui abbia avuto notizia che depongono nel senso della sopravvenuta inidoneità della amministrazione di sostegno, in vista di una sua revoca oppure in funzione dell’applicazione di una misura di protezione diversa (es. interdizione).</p>
<p>Dispone che all’amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni, secondo il regime giuridico indicato e per la cura della persona interessata e per la conservazione e l&#8217;amministrazione del suo patrimonio.</p>
<table width="749" cellspacing="0" cellpadding="8">
<colgroup> </colgroup>
<tbody>
<tr valign="TOP">
<td bgcolor="#000000" width="356">
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><b>Rappresentanza esclusiva </b></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><b>Artt. 405, V, n. 3 &#8211; 409, I, c.c.</b></span></span></p>
</td>
<td bgcolor="#000000" width="358">
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><b>Assistenza necessaria (409, I, c.c.)</b></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><b>Artt. 405, V, n. 4 &#8211; 409, I, c.c.</b></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="356">
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Atti che l’amministratore può compiere, da solo, in nome e per conto del beneficiario, sostituendosi a lui</span></span></p>
</td>
<td width="358">
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Atti che il beneficiario può compiere alla presenza dell’amministratore oppure con la sua firma in aggiunta </span></span></p>
</td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="356">
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><b>Pubblica Amministrazione</b></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">L’amministratore ha il potere di curare i rapporti giuridici della persona beneficiaria con tutti gli Uffici pubblici con l’esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, che siano necessarie, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell’interesse della persona beneficiaria.</span></span></p>
</td>
<td width="358">
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><b>Capacità negoziale</b></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Il beneficiario conserva la capacità negoziale, ma non potrà stipulare alcun atto giuridico in cui il partener è contraente, anche indiretto.</span></span></p>
</td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="356">
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><b>Istituti di credito e Uffici Postali</b></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">L’amministratore subentra nella gestione dei conti correnti e dei depositi della persona beneficiaria, custoditi e in essere presso Banche o Poste. L’istituto consentirà all’amministratore tutte le operazioni volute, previa esibizione del decreto odierno. Quanto ai prelievi, l’amministratore può prelevare, mensilmente, il solo limite di spesa e ogni prelievo oltre la soglia deve essere autorizzato dal Giudice Tutelare.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Limite di spesa (</span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">405, V, n. 5, c.c.): la pensione mensile percepita dalla persona beneficiaria, con ogni accessorio e beneficio annesso.</span></span></p>
</td>
<td width="358">
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><b>Cura della persona </b></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">L’amministratore ha il potere-dovere di assistere la persona beneficiaria nella prestazione del consenso informato ai trattamenti dei dati personali ed ai trattamenti terapeutici. Quanto alle cure e ai trattamenti sanitari, l’amministratore può prestare il consenso in luogo del beneficiario, alla presenza di questi, se impossibilitato. Il rifiuto alla cura non può essere prestato dall’amministratore se non su provvedimento del Giudice Tutelare. In caso di urgenza improcrastinabile o di impossibilità assoluta del beneficiario a dialogare con i medici, l’amministratore presterà il consenso informato in sua sostituzione riferendo al giudice tutelare successivamente.</span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Capacità residuale del beneficiario. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l&#8217;assistenza necessaria dell&#8217;amministratore di sostegno. Il beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (409, comma II, c.c.). Il Giudice tutelare, sin da ora, invita l’amministratore di sostegno a riferire immediatamente se il beneficiario abbia compiuto personalmente atti giuridici in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nell’odierno decreto, in funzione delle eventuali azioni invalidatoria (412 c.c.).</p>
<p>Si precisa che le autorizzazioni contenuto nell’odierno decreto sono cd. dinamiche: il rappresentante potrà compiere, senza necessità di specifica autorizzazione del giudice tutelare, anche tutti i singoli atti strettamente collegati e necessari per il perseguimento e la realizzazione dell’obbiettivo finale autorizzato (v. ad es., Cass. civ., sez. I, 13 maggio 2011 n. 10654 in Diritto &amp; Giustizia 2011, 30 giugno).</p>
<p>Dispone che l’amministratore di sostegno riferisca annualmente al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, avvalendosi del modello di Cancelleria (Mod. 380). Termine entro cui depositare il rendiconto annuale: Aprile.</p>
<p>Visto l’art. 405, comma VI, c.c.</p>
<p>Manda alla cancelleria per l’annotazione dell’odierno decreto nell’apposito registro e per la comunicazione del medesimo all&#8217;ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all&#8217;atto di nascita del beneficiario.</p>
<p>Visto l&#8217;articolo 3, comma 1, lettera p), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,</p>
<p>Manda alla cancelleria affinché si provveda all’iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale e per i provvedimenti di competenza.</p>
<p>Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196</p>
<p>Dispone che l’amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.</p>
<p>Decreto immediatamente esecutivo (art. 405, comma I, c.c.)</p>
<p>Comunicazioni</p>
<p>all’amministratore di sostegno, a cura della Cancelleria</p>
<p>alle persone intervenute nel procedimento, a cura dell’amministratore</p>
<p>al Pubblico Ministero, a cura della Cancelleria</p>
<p>alla persona beneficiaria, a cura dell’Amministratore di Sostegno,</p>
<p>Varese lì 13 marzo 2012</p>
<p>Il Giudice Tutelare</p>
<p>Giuseppe Buffone</p></blockquote>
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		<title>Opposizione a nomina di amministratore di sostegno</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 15:56:10 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
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		<category><![CDATA[Nomina Amministratore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Come opporsi alla nomina di amministratore di sostegno? Ecco un esempio di come può essere impostata una comparsa di costituzione richiedente il rigetto della nomina di ADS con l'eccezione di mancata notifica del ricorso e di violazione del contraddittorio.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;" align="CENTER"><span style="color: #ff0000;">COSA FARE SE NON VENGONO COMUNICATI I MOTIVI PER CUI E&#8217; CHIESTA LA NOMINA DI ADS? OPPOSIZIONE?<br />
</span></h2>
<p style="text-align: justify;" align="CENTER">Molto spesso i servizi sociali danno impulso ad attività di richiesta di nomina amministratore di sostegno senza mettere il possibile beneficiato nelle effettive condizioni di affrontare con cognizione di causa quanto si chiede in sua avversione.</p>
<p style="text-align: justify;" align="CENTER">Gli interessati devono però potersi informare ed hanno diritto di esercitare appieno il proprio diritto di difesa non conoscendo le esatte motivazioni che hanno indotto gli uffici (e per loro il PM) a chiedere la nomina di un amministratore di sostegno a suo favore.</p>
<p style="text-align: justify;" align="CENTER">In questo frangente, in carenza della notifica del ricorso con cui si richiede la nomina di ADS, si può fare <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2017/12/opposizione-ads-esterno/"><strong>opposizione</strong></a> alla detta nomina.</p>
<p style="text-align: justify;" align="CENTER">Ecco un esempio di come può essere impostata una comparsa di costituzione in <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2017/12/opposizione-ads-esterno/">opposizione</a> richiedente il rigetto della nomina di ADS con l&#8217;eccezione di mancata notifica del ricorso e di violazione del contraddittorio.</p>
<p style="text-align: justify;" align="CENTER">Avv. Alberto Vigani</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[ google_ad_client = "ca-pub-6301574831535848"; /* 468x60, creato 16/10/09 */ google_ad_slot = "7671660500"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60; // ]]&gt;</script><br />
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<h3 align="CENTER">FACSIMILE <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2017/12/opposizione-ads-esterno/">OPPOSIZIONE</a></h3>
<blockquote>
<p align="CENTER"><strong>TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA</strong></p>
<p align="CENTER">+++</p>
<p align="JUSTIFY">Nel procedimento per nomina di Amministratore di Sostegno (R.G. 000/13 – G.O.T. Dott. Verdi) a favore di:</p>
<p align="CENTER">PAOLO ROSSI</p>
<p align="JUSTIFY">rappresentato e difeso, per delega a margine del presente atto, dall&#8217;Avv. Alberto A. Vigani di Venezia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Via ________ n.__ (con ivi autorizzazione a comunicazioni e notifiche al fax n. 0421.232444; e-mail info [@] avvocati.venezia.it e PEC a.vigani [@] pec.avvocati.venezia.it.)</p>
<h3 align="CENTER"><strong>MEMORIA DIFENSIVA</strong></h3>
<p align="JUSTIFY">1 – Sulla nullità della notifica del decreto di fissazione udienza</p>
<p align="JUSTIFY">Il 10.1.2013 veniva notificato al sig. Paolo Rossi (nato ad Verona (VR) il 1 maggio 1945 ed ivi residente in via Milano n. 1) decreto di fissazione udienza in relazione ad un procedimento per nomina di A.D.S..</p>
<p align="JUSTIFY">Nulla in più è dato a sapersi.</p>
<p align="JUSTIFY">Nonostante lo stesso decreto notificato faccia riferimento ad un ricorso presentato da un P.M. ed il provvedimento disponga la notifica dello stesso, la Cancelleria provvedeva a notificare il solo decreto di fissazione udienza.</p>
<p align="JUSTIFY">Il sig. Rossi, pertanto, ad oggi, non può esercitare appieno il proprio diritto di difesa non sapendo le motivazioni che hanno indotto il P.M. a chiedere la nomina di un amministratore di sostegno a suo favore.</p>
<p align="JUSTIFY">Si chiede, pertanto, che venga fissata una nuova udienza, previa notifica del decreto di fissazione udienza in unione al ricorso del redatto dal P.M. come disposto dal Giudice adito.</p>
<p align="JUSTIFY">In ogni caso, pur non accettando il contraddittorio su quanto non comunicato e non conosciuto, ci si oppone al disporsi la chiesta ADS deducendo quanto segue in ordine alle condizioni cliniche del sig. Rossi.</p>
<p align="JUSTIFY">2 – Sui presupposti per la nomina di un A. D. S.</p>
<p align="JUSTIFY">Ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;istituto dell&#8217;amministrazione di sostengo si richiede la contemporanea presenza di due condizioni: la sussistenza di uno stato di infermità (ovvero una menomazione fisica o psichica) e la conseguente impossibilità di provvedere ai propri interessi (art. 404 segg. c.c.).</p>
<p align="JUSTIFY">Il sig. Rossi non è affetto da infermità o menomazione alcuna, né è incapace di provvedere ai propri interessi.</p>
<p align="JUSTIFY">Da ciò si potrà quindi far conseguire il rigetto di quanto ex adverso richiesto.</p>
<p align="CENTER">+++</p>
<p align="JUSTIFY">Tutto quanto premesso, si assumono le seguenti</p>
<h4 align="CENTER"><strong>CONCLUSIONI</strong></h4>
<p align="JUSTIFY">Voglial’Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:</p>
<p align="JUSTIFY"><strong>In via preliminare:</strong></p>
<p align="JUSTIFY">Accertata la mancata notifica del ricorso, ordinarsi la notifica dello stesso e, per l&#8217;effetto, previa concessione di un termine adeguato a difesa, fissarsi nuova udienza.</p>
<p align="JUSTIFY"><strong>Nel merito:</strong></p>
<p align="JUSTIFY">Respingersi fin da subito a domanda di nomina di amministratore di sostegno in favore del sig. Rossi in quanto infondata in fatto ed in diritto.</p>
<p align="JUSTIFY">Con osservanza.</p>
<p align="JUSTIFY">Eraclea, 28 gennaio 2013</p>
<p style="text-align: right;" align="JUSTIFY">Avv.  Alberto A. Vigani</p>
</blockquote>
<p><strong>Associazione “<span style="color: #ff0000;">Amministratori di Sostegno</span>”</strong></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Esempio di ricorso per ADS proposto dal Tribunale di Milano</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2012/09/esempio-di-ricorso-per-ads-proposto-dal-tribunale-di-milano/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 14:49:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina ADS]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Designazione Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[esempio]]></category>
		<category><![CDATA[formulario]]></category>
		<category><![CDATA[modulo]]></category>
		<category><![CDATA[nomina]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Tribunale di Milano ha predisposto un modello di ricorso per la nomina di amministratore di sostegno che può essere utilizzato con sicurezza da coloro che hanno la necessità far intervenire un ADS per eprsone residenti e domiciliate nel circondario milanese. Ecco il modulo per il download.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2012/09/esempio-di-ricorso-per-ads-proposto-dal-tribunale-di-milano/">Esempio di ricorso per ADS proposto dal Tribunale di Milano</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">MODELLO DI RICORSO PER ADS </span></h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">DEL TRIBUNALE DI MILANO</span></h1>
<div id="attachment_2394" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2394" class="size-medium wp-image-2394" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png" alt="ricorso al giudice tutelare per sostituzione ADS" width="300" height="150" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-768x384.png 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare.png 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2394" class="wp-caption-text">ricorso al giudice tutelare per ADS</p></div></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Milano ha predisposto un modello di ricorso per la nomina di amministratore di sostegno che può essere utilizzato con sicurezza da coloro che hanno la necessità far intervenire un ADS per persone residenti e domiciliate nel circondario milanese.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo è utile per coloro che, avendo la necessità di far nominare un ADS senza poter ricorrere ad un avvocato, vogliono esser sicuri di presentare un&#8217;istanza conforme alla prassi del tribunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo riportiamo qui di seguito (Esempio di ricorso per ADS proposto dal Tribunale di Milano) perchè sia a disposizione di chi dovesse intervenire per persone per cui è competente il tribunale milanese.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Associazione WWW.AMMINISTRATORIDISOSTEGNO.COM</strong></p>
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<p>&nbsp;</p>
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<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Associazione “<span style="color: #ff0000;">Amministratori di Sostegno</span>”</strong></p>
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		<title>L&#8217;Amministratore di sostegno: NO con stato vegetativo</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2010/07/lamministratore-di-sostegno-e-incompatibile-con-lo-stato-vegetativo/</link>
					<comments>https://www.amministratoridisostegno.com/2010/07/lamministratore-di-sostegno-e-incompatibile-con-lo-stato-vegetativo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 16:07:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[nomina]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’amministrazione di sostegno non è misura idonea alle ipotesi di Stato Vegetativo della persona e nelle ipotesi di coma, posto che la misura più adeguata, in tali frangenti, è l’interdizione che non è da ritenersi abrogata con l'entrata a regime dell'ADS.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2010/07/lamministratore-di-sostegno-e-incompatibile-con-lo-stato-vegetativo/">L&#8217;Amministratore di sostegno: NO con stato vegetativo</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">ADS E STATO VEGETATIVO</span></h1>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministratore di sostegno: NO con stato vegetativo: il Tribunale di Varese approfondisce la disamina dell&#8217;istituto con questo interessante ed esaustivo nel quale si precisa che l’amministrazione di sostegno non è misura idonea alle ipotesi di Stato Vegetativo della persona e nelle ipotesi di coma, posto che la misura più adeguata, in tali frangenti, è l’interdizione che non è da ritenersi abrogata con l&#8217;entrata a regime dell&#8217;ADS.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò viene dedotto dopo un interessante confronto fra l&#8217;orientamento favorevole e quello contrario all’Ads in caso di soggetto in svp.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
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<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Varese</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Ufficio Volontaria Giurisdizione</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Decreto 17 novembre 2009</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Varese, in persona del giudice tutelare dott. Giuseppe Buffone, nel procedimento iscritto al numero ….dell’anno 2009 N.C., a scioglimento della riserva espressa all’udienza del 12 novembre 2009,</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato, fuori udienza, il seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Decreto</strong></p>
<p style="text-align: justify;">art. 407, comma III, c. c.</p>
<p style="text-align: center;">*****</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso depositato in data 1 agosto 2009, gli stretti congiunti del sig. YY hanno chiesto l’apertura di una amministrazione di sostegno in suo favore, rappresentati e difesi dall’Avv. &#8230; Si è costituita in giudizio la convivente del YY, sig.ra ZZ, assistita e difesa dall’Avv. … La contrapposizione di interessi tra le parti costituite riguarda sia il soggetto da designare quale amministratore di sostegno, sia i diritti della convivente in relazione alla suddetta amministrazione, nonché la configurabilità ed adeguatezza, nel caso di specie, di una amministrazione in luogo di una interdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’ultima delle questioni è preliminare poiché ove si concludesse nel senso della inadeguatezza dell’amministrazione di sostegno, per il caso del YY, le altre quaestiones non potrebbero essere scrutinate: all’udienza del 12 novembre 2009, pertanto, sentiti i difensori ed i congiunti comparsi, questo giudice tutelare ha riservato la decisione, con riserva di eventualmente emettere i provvedimenti necessari per il corso del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. I Fatti</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il YY è nato a Varese il … ed è, allo stato, ivi residente presso la Fondazione ….. Il 21 luglio del 2008, il suddetto YY, già trapiantato renale, è stato ricoverato a seguito di una improvvisa e violenta cefalea associata a nausea e vomito. All’esito degli accertamenti, è stata diagnosticata una emorragia cerebrale per rottura di un aneurisma. Il giorno seguente è stato, d’urgenza, sottoposto ad intervento chirurgico di clipping di aneurismi. Sono seguiti diversi ulteriori interventi chirurgici tra cui una craniotomia decompressiva, una tracheotomia temporanea e l’impianto di una derivazione ventricolo – peritoneale (DVP) destra con valvola a media pressione. Da quel momento in poi, lo stato clinico del YY è degenerato fino alla attuale diagnosi stabile di “stato vegetativo permanente in esito ad emorragia cerebrale per rottura di aneurisma dell’arteria comunicante anteriore”, alla luce della quale la Commissione sanitaria della Regione Lombardia lo ha dichiarato inabile al 100% “non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (v. doc.ti versati in atti).</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la prospettazione della parte ricorrente – avversata dalla convivente del (potenziale) beneficiario – l’amministrazione di sostegno può essere ritenuta applicabile anche in ipotesi del genere, ove il soggetto versi in stato comatoso. La difesa dei ricorrenti dichiara di essere a conoscenza del dibattito in atto attorno all’applicabilità della misura di protezione de qua ai soggetti in SVP e, però, reputa che la soluzione debba essere affermativa aderendo a quella parte della giurisprudenza tutelare che ha già applicato l’istituto a beneficiari in stato di coma. Secondo la ricorrente, l’amministrazione va preferita poiché non stigmatizzante e socialmente repulsiva come l’interdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Aggiunge la ricorrente che l’interdizione, in effetti, oggi può dirsi misura residuale per i soli casi in cui sussista il pericolo di atti autolesionisti personali, che per la loro eterogeneità sono difficilmente identificabili a priori.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. I soggetti in stato vegetativo permanente.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il YY è in situazione affine al coma: si tratta, in specie, di paziente in stato vegetativo permanente (Svp: persistent vegetative state[1]). Non è corretto associare la condizione dello SVP al coma: lo stato comatoso è infatti privo di veglia, mentre le persone in SVP, pur senza offrire chiari segni esteriori di coscienza, alternano fasi di sonno e fasi di veglia. E, però, ai fini dell’odierna decisione, le due condizioni possono essere trattate unitariamente, atteso che, in ambo i casi, si tratta di soggetti che sono in stato di totale incapacità e senza possibilità di porre in essere i cd. «atti minimi»</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’espressione SVP, di rilievo nel caso sottoposto a giudizio, si indicano i pazienti nei quali si è verificata la distruzione (non irreversibile) della maggior parte delle voci sopratentoriali, in assenza di lesioni del troncoencefalo. Questa situazione si distingue pertanto dalla cd. morte cerebrale (brain death), che presuppone invece una lesione completa e irreversibile di tutto l’encefalo. Questi pazienti sono significativamente apostrofati con il nome di living death. L’enunciato reca con sé l’intensità del problema: ed, infatti, come ebbe a sottolineare Lord Goff, nel celebre caso Bland, discusso dalla House of Lords nel 1993, nonostante il significativo nome suaccennato, “il paziente in stato vegetativo permanente è in ogni caso vivo”. Come si è pur scritto, sono soggetti al confine tra vita e morte che, in tempi recenti, hanno posto seri problemi etici e giuridici in punto di autodeterminazione terapeutica.</p>
<p style="text-align: justify;">L’aggettivazione dello stato vegetativo (persistente; permanente) è, in realtà, respinta dalla classificazione internazione più recente che sottolinea come lo SV non sia, in realtà mai irreversibile (essendo tale solo il cd. coma irreversibile).</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla condizione dei pazienti in SVP (o in coma), la giurisprudenza tutelare non è apparsa unita, in merito, proprio, alla applicabilità dell’una (amministrazione di sostegno: ADS) o dell’altra misura di protezione (interdizione).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. Amministrazione di sostegno ed interdizione: linea di confine</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’entrata in vigore dell’amministrazione di sostegno non ha soppresso l’interdizione. Tanto discende da una corretta lettura delle norme di riferimento, come fornita dalla Corte costituzionale con sentenza 9 dicembre 2005 n. 440[2]. In occasione della decisione ricordata, il giudice rimettente, nel porre la questione di costituzionalità degli artt. 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, aveva dedotto che, secondo il dato testuale dell&#8217;art. 404 cod. civ., l&#8217;amministrazione di sostegno è applicabile anche nel caso di incapacità totale e permanente del beneficiario di provvedere ai propri interessi per infermità o menomazione psichica, secondo una formulazione che di fatto coincide con quella della incapacità di provvedere ai propri interessi indotta da abituale infermità di mente richiesta dall&#8217;art. 414 cod. civ. per l&#8217;interdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sicché la protezione dell&#8217;inabile può essere così estesa da imporre, ove necessario, la presenza dell&#8217;amministratore di sostegno, vuoi come rappresentante, vuoi in funzione di integrazione della volontà dell&#8217;assistito, in pressoché tutti gli atti. È possibile pertanto che i poteri conferiti all&#8217;amministratore di sostegno siano così ampi da impedire al beneficiario di compiere da sé solo (senza l&#8217;assistenza o la rappresentanza di quello) validi atti giuridici. In tale caso, gli effetti dell&#8217;amministrazione di sostegno coincidono (salvo il compimento degli atti giuridici necessariamente personali) con quelli dell&#8217;interdizione, così come modulabili ai sensi dell&#8217;art. 427, primo comma, del codice civile. In definitiva, le disposizioni sopra richiamate, secondo il giudice rimettente, davano luogo, in assenza di criteri discriminanti espressi e chiaramente desumibili, a tre fattispecie normative che irragionevolmente coincidono.</p>
<p style="text-align: justify;">La Consulta, rigettando la questione, ha fornito le chiavi ermeneutiche per differenziare l’amministrazione dall’interdizione. Secondo il giudice delle Leggi, la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l&#8217;istituto che, da un lato, garantisca all&#8217;incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall&#8217;altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull&#8217;amministrazione di sostegno, che l&#8217;ambito dei poteri dell&#8217;amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all&#8217;incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell&#8217;inabilitazione o dell&#8217;interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l&#8217;inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l&#8217;interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla decisione del giudice costituzionale sin qui richiamata, discende come non possa trovare accoglimento l’invito del difensore della parte ricorrente a considerare l’interdizione implicitamente abrogata e, cioè, concretamente non più operativa. Il problema giuridico da risolvere è, allora, l’esatta linea di confine tra gli istituti che passa per l’assegnazione di un esatto significato al concetto di “residualità” dell’interdizione[3].</p>
<p style="text-align: justify;">Come già anticipato, sul punto si registra un contrasto di giurisprudenza.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3.1 Orientamento contrario all’Ads in caso di soggetto in svp</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Un primo orientamento giurisprudenziale esclude l&#8217;applicabilità dell&#8217;amministrazione di sostegno ai casi di patologie totalmente e permanentemente invalidanti adducendo diversi argomenti che così si possono sintetizzare:</p>
<p style="text-align: justify;">1) l&#8217;art. 409, comma I, c.c.[4], nel prevedere che <span style="text-decoration: underline;">il beneficiario dell&#8217;amministrazione conservi la «capacità di agire» per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l&#8217;assistenza necessaria dell&#8217;amministratore di sostegno, presuppone che l&#8217;amministrato conservi un nucleo minimo di attività</span> da poter porre in essere da solo, sicché questi è soggetto di norma capace, la cui sfera di capacità viene limitata solo in relazione al compimento di alcuni atti determinati;</p>
<p style="text-align: justify;">2) la previsione dell&#8217;art. 409, comma II, c.c.[5], stabilisce espressamente che <span style="text-decoration: underline;">il beneficiario può «in ogni caso»</span> &#8211; e dunque a prescindere dalle specifiche limitazioni stabilite dal decreto &#8211; <span style="text-decoration: underline;">compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana: si tratta di grimaldello normativo che non si adatta alla condizione dei soggetti totalmente incapaci</span>, come quelli in SVP;</p>
<p style="text-align: justify;">3) la norma di cui al primo comma dell’art. 410 c.c.,[6] <span style="text-decoration: underline;">impone all’amministratore di sostegno, nello svolgimento dei suoi compiti, di tener conto dei bisogni e delle «aspirazioni» del beneficiario, presuppone che quest&#8217;ultimo debba poterle esprimere</span>[7];</p>
<p style="text-align: justify;">4) ancora più chiaramente, il comma II dell’art. 410 c.c. prevede che <span style="text-decoration: underline;">l’amministratore di sostegno debba tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso: orbene, non appare immaginabile una anche minima forma di comunicazione tra beneficiario e amministratore ove il primo versi in stato di coma</span>;</p>
<p style="text-align: justify;">5) quanto alle norme di procedura, l’art. 407, comma II, c.c. prevede espressamente che i<span style="text-decoration: underline;">l Giudice Tutelare adito abbia l’obbligo di «sentire» la persona cui il procedimento si riferisce e di tenere conto «dei bisogni e delle richieste» di questa</span>, così ipotizzandosi – come scritto in dottrina – “una sorta di dialogo tra il Giudice e la persona amministranda, attività processuale diversa dall&#8217;esame dell&#8217;interdicendo o dell&#8217;inabilitando ex art. 714 c.p.c., che comporta (o può comportare) la presa d&#8217;atto di una condizione”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3.2 Orientamento Favorevole all’Ads in caso di soggetto in svp</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Un orientamento opposto al precedente (e maggioritario) reputa, invece, che l’amministrazione di sostegno possa configurarsi anche a favore di soggetti in stato comatoso. Alle argomentazioni del primo orientamento, si replica che:</p>
<p style="text-align: justify;">1) <span style="text-decoration: underline;">la capacità di agire che l&#8217;amministrato mantiene è quella legale, non necessariamente quella naturale</span>;</p>
<p style="text-align: justify;">2) l’art 404 c.c. individua<span style="text-decoration: underline;"> il beneficiario in ogni persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell&#8217;impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi</span>: ciò vuol dire possono essere amministrate anche persone che, per effetto di una infermità, sono nell&#8217;impossibilità totale e permanente di provvedere ai propri interessi;</p>
<p style="text-align: justify;">3) <span style="text-decoration: underline;">le norme che richiedono la presa di conoscenza delle aspirazioni e dei bisogni del consentono al Giudice Tutelare di ricavare tali dati dal complesso dell&#8217;istruttoria che egli è tenuto a compiere</span> (con ampi poteri officiosi) e quindi anche dalle dichiarazioni dei parenti, o degli assistenti sociali.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le pronunce che hanno applicato l’amministrazione di sostegno a soggetti in stato vegetativo v.: Tribunale Reggio Emilia, sez. II, sentenza 4.11.2005[8] e, più di recente, Trib. Trieste, 2 luglio 2008[9].</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza in esame (in particolare, v. Tribunale Bologna, sez. I civile, sentenza 3 ottobre 2006 n. 2288) fonda le sue conclusioni sull’<strong>indirizzo espresso dal giudice di legittimità con la sentenza Cass., sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584</strong>. In tale decisione,<span style="text-decoration: underline;"> il Collegio ha escluso che il distinguo tra interdizione ed amministrazione possa fondarsi su un criterio quantitativo ovvero sul diverso grado di incapacità manifestato dal soggetto incapace</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la Suprema Corte occorre piuttosto valorizzare l’inciso contenuto nell’articolo 414 c.c., che collega la interdizione alla necessità di assicurare l’adeguata protezione del soggetto maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, “ciò che equivale ad affermare che l’ordito normativo esclude che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento della amministrazione di sostegno”. Sicché, conclude la Corte, «l’amministrazione di sostegno non si distingue dalla interdizione sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: ciò induce a non escludere che, in linea generale, in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all’uno che all’altro strumento di tutela, e che soltanto la specificità delle singole fattispecie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta, possano determinare la scelta tra i diversi istituti, con l’avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura».</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. Decisione del caso concreto</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Questo giudice condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte[10], nella decisione ricordata, ma reputa che proprio la sua fedele applicazione conduca a dovere escludere l’adeguatezza dell’amministrazione di sostegno a soggetti in SVP o coma. Ed, allora, non si tratta di mettere i discussione il criterio distintivo, a monte, ma di farne buona applicazione alle situazioni di SVP, a valle.</p>
<p style="text-align: justify;">Va, infatti, rilevato che proprio la decisione del Supremo Collegio, afferma che lo status di interdetto/inabilitato” non è «riconoscibile in capo al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilità di compiere, ove ne sia in grado, quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità minima, attraverso il riconoscimento allo stesso, a norma dell’articolo 409, comma 2, della legge n. 6, della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana». Per converso, aggiunge il Collegio «ove si tratti &#8211; sempre, ovviamente, che il soggetto si trovi in “condizioni di abituale infermità”che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi &#8211; di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l’esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito (…)[11] ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l’unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest’ultimo e non già l’amministrazione di sostegno, l’istituto che deve trovare applicazione». Secondo l’insegnamento dei giudici di legittimità, quindi, l’amministrazione può, in concreto, essere esclusa:</p>
<p style="text-align: justify;">a) in ragione della complessità dell’incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni;</p>
<p style="text-align: justify;">b) in ragione della potenzialità (auto o etero) lesiva dell’incapace: nei casi, quindi, in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l’esterno;</p>
<p style="text-align: justify;">c) inadeguatezza in concreto dell’amministrazione di sostegno: quale clausola generale residuale aperta, in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l’unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene: per il soggetto in SVP viene di certo in rilievo un’attività complessa formata da una pluralità di direzioni (v. sub. a) semplicemente perché il rappresentante dell’incapace dovrà porre in essere ogni attività per conto e nell’interesse del pupillo (vuoi di gestione del patrimonio, vuoi di cura della persona). Vi è, allora, un’aporia logico-giuridica tra amministrazione di sostegno (che presuppone alcuni e determinati compiti) e tutela della persona vegetativa (che presuppone l’affidamento di tutti i compiti). Va, ancora, considerato che l’amministratore di sostegno (proprio per le finalità dell’istituto), come si è scritto autorevolmente in dottrina, non si sostituisce al beneficiario, ma sceglie con lui, verso il suo best interest. Ciò vuol dire che, salvo la previsione eccezione dell’art. 411, ult. comma, c.c., il beneficiario conserva l’esercizio uti singuli dei diritti personalissimi e, in particolare, la propria autodeterminazione terapeutica, su cui il rappresentante può incidere, ma caso per caso e, in genere, con l’intermediazione del giudice tutelare. Ma tale tutela non appare adeguata al cospetto del soggetto in SVP per il quale vi è costante e continua esigenza di un vero e proprio sostituto nelle scelte terapeutiche, alla stregua della teoria del substituted judgement.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ vero, poi, che il soggetto in SVP non può recare nocumento alcuno alla propria sfera giuridica, atteso che non è in grado di sottoscrivere contratti o porre in essere contegni offesivi della propria persona e della persona altrui: ma il problema, in realtà, non è (solo) se l’incapace abbia o non una potenzialità (auto o etero)offensiva (v. sub b): ma se, per il suo stato, l’amministrazione di sostegno possa offrire o meno adeguata protezione (v. sub c).</p>
<p style="text-align: justify;">Questo giudice non ignora come Cass. civ., 22 aprile 2009, n. 9628[12] abbia di recente cassato la decisione del giudice di merito di optare per l’interdizione a carico di soggetto affetto da esiti di ematoma acuto subdurale e cardiopatia ischemica con totale decadimento cognitivo ed alterazione abituale delle facoltà intellettive e volitive. Ma, trattasi di situazioni diverse poiché solo nella seconda – e non anche nella prima – si recide totalmente e definitivamente ogni contatto tra l’incapace ed il mondo esterno: nel primo caso si è al cospetto, pur sempre, si condizioni di male habitus, nel secondo caso, invece, è venuto meno lo stesso stato di benessere psico-fisico.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ vero che secondo Cass. civ. 13584/2006[13], il dialogo giudice – amministratore di sostegno – beneficiario, va percorso solo dove possibile (nel senso che, secondo il Collegio, esso non è, dunque, un presupposto), ma la Corte ha sempre discusso di “patologie”, prendendo sempre in esame, dunque, stati morbosi invalidanti (anche con totalità) ma non anche affrontando expressis verbis il tema più delicato dei soggetti in SVP.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è, poi, sempre proposto il seguente sillogismo: situazione flessibile, misura di protezione flessibile. Sillogismo, però, che viene a cadere ove si sia al cospetto di una situazione, invece, “rigida” come lo SVP.</p>
<p style="text-align: justify;">E, peraltro, al riguardo, pare rilevante anche il più recente decisum della Corte delle Leggi. Secondo questo giudice, infatti, al fine di verificare quale dei due indirizzi appaia di maggiore conformità al formante legislativo nonché alla ratio legis che ha ispirato l’amministrazione di sostegno, è di utilità rievocare anche i principi più di recente espressi dalla Consulta nella pronuncia n. 4 del 19 gennaio 2007[14].</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, il giudice rimettente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 410 del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 “nella parte in cui non subordinano al consenso dell&#8217;interessato l&#8217;attivazione della predetta misura ed il compimento dei singoli atti gestionali, o comunque non attribuiscono efficacia paralizzante al suo dissenso in ordine a tale attivazione e al compimento di tali atti”.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte costituzionale, rigettando la questione sollevata, ha affermato che il dato normativo (artt. 407, 410), contrariamente all&#8217;assunto del rimettente, non esclude, “ma anzi chiaramente attribuisce al giudice, anche il potere di non procedere alla nomina dell&#8217;amministratore di sostegno in presenza del dissenso dell&#8217;interessato”, ove l&#8217;autorità giudiziaria, nell&#8217;ambito della discrezionalità riconosciutale dalla norma censurata, ritenga detto dissenso &#8211; nel contesto della fattispecie sottoposta al suo giudizio &#8211; giustificato e prevalente su ogni altra diversa considerazione, “senza che la sottoposizione del rilievo del dissenso alla condizione della sua compatibilità con gli interessi e con le esigenze di protezione della persona integri violazione dei parametri costituzionali denunciati (artt. 2 e 3 della Costituzione), i quali, invece, sono in questo modo realizzati”.</p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia che si richiama appare di particolare interesse per come ha collocato il “dissenso” del beneficiario nel procedimento che approda all’amministrazione: ne ha, infatti, tratteggiato rilevanza e limiti di incidenza nel giudizio, assegnando alla volontà del beneficiario un precipuo ruolo nel processo che volge verso la decisione nell’uno o nell’altro senso. Altrimenti detto: la Consulta ha presupposto il dialogo tra giudice e amministrando e imposto che il giudice tutelare debba prendere atto della volontà del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">In effetti, a ben vedere, è come se tutte le Alte Corti, nelle loro importanti pronunce, abbiano sempre fatto riferimento ad un modello ideale ed astratto di incapace: logorato nelle facoltà psichiche, disgregato nella personalità o del tutto impedito a livello fisico, ma pur sempre “vigile” e non anche ridotto in condizioni di living death.</p>
<p style="text-align: justify;">Si può, infatti, discutere in ordine ad un contenuto “minimo” negoziale (fare la spesa al mercato); ad un contenuto “minimo” gestionale (ritirare la pensione; effettuare prelievi); ma, pare, pur sempre, imprescindibile un nucleo di «minimo vitale», se non altro per l’esplicito inciso di cui al secondo comma dell’art. 409 c.c.: il beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Da una lettura a contrario, si ricava che il soggetto incapace preso di mira dal legislatore, è persona che, qualunque sia il contenuto del decreto, può, comunque, nonostante la patologia, ritenersi, quanto meno, vigile, collocato nel contesto di un minimum di vita quotidiana.</p>
<p style="text-align: justify;">Vi è, infatti, che l’assenza di vita cosciente rende, di fatto, inadeguata l’amministrazione anche per il contenuto instabile del decreto: pure là dove il ricorrente chieda, in origine, determinati compiti, è chiaro che il provvedimento di apertura della misura di protezione dovrà essere costantemente arricchito di nuove mansioni (ex art. 407, comma IV, c.c.), atteso che, per qualunque tipo di attività che si renda necessaria e sia sopravvenuta, il soggetto è totalmente inibito a provvedere ex se.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce delle considerazioni che precedono, a parere di questo giudice tutelare, l’amministrazione di sostegno non appare adeguata al caso di specie, non potendo trovare applicazione nelle ipotesi di Stato Vegetativo e nelle ipotesi di coma, posto che la misura più idonea, in tali casi, è l’interdizione. Ciò non si traduce nell’apporre “un marchio” a tali soggetti: a prescindere dal fatto che questi non hanno neanche modo di percepire la misura applicata, è sufficiente il rilievo per cui, nella rinnovata concezione della protezione dell’incapace, ogni strumento di tutela è servente alla dignità della persona umana, quale “misura di protezione” e che come tale, ogni misura prevista, anche l’interdizione, va socialmente allontanata dalla vecchia concezione di elemento di disistima sociale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.q.m.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Letto ed applicato l’art. 407 c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Rigetta il ricorso</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Manda alla cancelleria perché si comunichi a ….</p>
<p style="text-align: justify;">Si comunichi anche all’ufficio di Procura ….</p>
<p style="text-align: justify;">Varese lì 17 novembre 2009</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice tutelare</p>
<p style="text-align: justify;">dott. Giuseppe Buffone</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">[1] Nella seduta plenaria del 30 settembre 2005 il Comitato nazionale per la bioetica ha approvato a maggioranza un testo sul tema “L’alimentazione e l’idratazione di pazienti in stato vegetativo persistente”. Nel documento si legge, fra l’altro, che «con l’espressione stato vegetativo persistente (un tempo denominato coma vigile) si indica un quadro clinico (derivante da compromissione neurologica grave) caratterizzato da un apparente stato di vigilanza senza coscienza, con occhi aperti, frequenti movimenti afinalistici di masticazione, attività motoria degli arti limitata a riflessi di retrazione agli stimoli nocicettivi senza movimenti finalistici. I pazienti in SVP talora sorridono senza apparente motivo; gli occhi e il capo possono ruotare verso suoni e oggetti in movimento, senza fissazione dello sguardo. La vocalizzazione, se presente, consiste in suoni incomprensibili; sono presenti spasticità, contratture, incontinenza urinaria e fecale. Le funzioni cardiocircolatorie e respiratorie sono conservate e il paziente non necessita di sostegni strumentali. E’ conservata anche la funzione gastro-intestinale, anche se il paziente è incapace di nutrirsi per bocca a causa di disfunzioni gravi a carico della masticazione e della deglutizione. Se è vero che alcuni malati terminali possono diventare malati in SVP, è pur vero che le persone in SVP non sono sempre malati terminali (potendo sopravvivere per anni se opportunamente assistite). Non è corretto nemmeno associare la condizione dello SVP al coma: lo stato comatoso è infatti privo di veglia, mentre le persone in SVP, pur senza offrire chiari segni esteriori di coscienza, alternano fasi di sonno e fasi di veglia».</p>
<p>[2] Gazz. Uff. 14 dicembre 2005, n. 50 &#8211; Prima serie speciale.</p>
<p>[3] Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584: l&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all&#8217;apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie.</p>
<p>[4] Art. 409, comma I, c.c.: Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l&#8217;assistenza necessaria dell&#8217;amministratore di sostegno.</p>
<p>[5] Art. 409, comma II, c.c.: Il beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.</p>
<p>[6] Art. 410, comma I, c.c.: Nello svolgimento dei suoi compiti l&#8217;amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.</p>
<p>[7] Alcuni giudici tutelare, sulla base di questa considerazione, hanno addirittura affermato l&#8217;inammissibilità del ricorso per la nomina di un Amministratore di sostegno qualora l&#8217;aspirante beneficiario non possa esprimersi verbalmente in modo chiaro e comprensibile.</p>
<p>[8] Che però non motiva specificamente sul rapporto tra SVP ed amministrazione di sostegno.</p>
<p>[9] Entrambe le pronunce, su www.personaedanno.it.</p>
<p>[10] Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n.13584 in Corriere Giur., 2006, 11, 1529. Si veda anche la recente Cass. civ., 22.4.2009, n. 9628, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 10/2009, I, 963 ss.</p>
<p>[11] Con una valutazione che compete a lui solo e che deve essere logicamente e congruamente motivata.</p>
<p>[12] in La nuova giurisprudenza civile commentata, 10/2009, I, 963 ss.</p>
<p>[13] Il Collegio ha affermato: “non osta a siffatta impostazione il rilievo che l’amministrazione di sostegno postula un continuo confronto tra il beneficiario, l’amministratore e il giudice (…). L’argomento non ha carattere decisivo, dovendosi ritenere detta previsione riferibile alle sole ipotesi in cui un dialogo sia concretamente possibile per le condizioni psico fisiche del beneficiato, e non operativa in caso contrario”.</p>
<p>[14] in Fam. Pers. Succ., 2007, 5, 458.</p>
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		<title>ADS e ASSENZA DI MALATTIA</title>
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		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:19:36 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il Tribunale di Varese nomina un ADS, ne innova ed amplia la portata operativa  affermando un ruolo in tutela delle capacità di realizzazione della persona. L'amministrazione di sostegno non è più interpretata come una cura per una patologia ma come un input migliorativo alla vita del beneficiario.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2010/06/amministratore-di-sostegno-senza-patologia-del-beneficiato/">ADS e ASSENZA DI MALATTIA</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">ADS e ASSENZA DI MALATTIA</span></h1>
<div id="attachment_1317" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1317" class="size-medium wp-image-1317" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/surgery-300x200.jpg" alt="ADS &amp; intervento urgente" width="300" height="200" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/surgery-300x200.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/surgery-768x511.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/surgery.jpg 849w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1317" class="wp-caption-text">ADS &amp; intervento urgente</p></div>
<p><span style="color: #ff0000;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Varese va oltre la consueta lettura dell&#8217;istituto innovando ed ampliando la portata operativa dello stesso affermandone un ruolo che arriva alla tutela delle capacità di realizzazione della persona. L&#8217;amministrazione di sostegno infatti non è più interpretata come una cura per una patologia ma come un input migliorativo alla vita del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo perché l&#8217;istituto viene letto con il principale fine di strumento atto a rimuovere quegli ostacoli che si frappongono alla libera esplicazione della personalità.</p>
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<p style="text-align: justify;">Pertanto, l&#8217;ADS non è solo qualcosa che rappresenta il beneficiario e ne potenzia la capacità volitiva ma può anche tradursi nella istituzione di “una persona che accompagna le scelte esistenziali”. In tale senso si aderisce a ciò che gli studiosi dell&#8217;Amministrazione tendono oggi a suggerire nell&#8217;elaborazione dottrinale più recente.</p>
<p style="text-align: justify;">Si approda così ad un&#8217;evoluzione che vuole valorizzare l&#8217;autonomia dei soggetti deboli anche nella scelta di un futuro migliore. L&#8217;ADS non viene più visto come una terapia al deficit capacitivo della persona ma un mezzo per la sua realizzazione con l’esercizio dei diritti, in ossequi al principio per cui “se non vi è esercizio non vi è neppure titolarità”.</p>
<p style="text-align: justify;">Si arriva così a dire che l&#8217;amministratore di sostegno può, e quindi deve, costituire un referente per le scelte esistenziali del beneficiario, vuoi nella ricerca di un nuovo inserimento lavorativo, vuoi nel recupero delle relazioni familiari sospese, fino a definirlo uno strumento per “<em>riespandere la dignità del soggetto debole</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal modo si sbiadisce sempre più la linea di demarcazione tra il ruolo dell&#8217;amministratore di sostegno e quello degli operatori sociali atteso che l&#8217;istituto viene condotto <em>border line</em> in una funzione che non gli è riconosciuta dalla mera lettura normativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo in ragione de disposto dell’art. 404 cod. civ. Ove si prevede che “<em>La persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">I presupposti, le condizioni che consentono l’applicazione dell’amministrazione di sostegno, sono pertanto:</p>
<ol>
<li>l’infermità – che determina un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi, oppure</li>
<li>la menomazione fisica – che determina un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi,oppure</li>
<li>la menomazione psichica – che determina un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il Giudicante Varesino sostiene però che, nonostante il difetto di una vera e propria patologia a sostegno dell&#8217;intervento dell&#8217;ADS nel caso di specie, permane evidente il distinguo dai servizi non appena si tiene presente che “<em>l&#8217;apertura della amministrazione corrisponde ad uno strumento giuridico reso infungibile e non altrimenti surrogabile per la necessità di un&#8217;assistenza o rappresentanza giuridica (nell’interesse del beneficiario) che l&#8217;amministratore può offrire – alla luce dei compiti demandati &#8211; mentre l&#8217;operatore dei servizi sociali no</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo si ha una posizione contrastante con quella del Tribunale modenese statuente che in assenza di necessità di completamento tecnico della volontà del beneficiato non vi è la fruibilità di ADS mentre permane il compito degli operatori assistenziali.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a id="Alberto Vigani" title="Alberto Vigani" href="http://www.avvocati.venezia.it/alberto-vigani.html" target="Alberto Vigani" rel="noopener">Avv. Alberto Vigani</a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Varese<br />
Ufficio della volontaria Giurisdizione</strong></p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in persona del Giudice Tutelare, dott. Giuseppe Buffone, ha pronunciato il seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>D e c r e t o ex art. 405 cod. civ.<br />
Nomina di Amministratore di Sostegno</strong></p>
<p>nel procedimento camerale iscritto al n. 283 dell’anno 2009 R.G.V.G.,<br />
Avente ad oggetto<br />
Apertura dell’amministrazione di sostegno in favore di B, nato a … (Germania) il …e residente in ….</p>
<p style="text-align: center;">&#8211; □■□ &#8211;</p>
<p style="text-align: justify;">Il beneficiario è nato in Germania dove ha vissuto sino a un paio di anni fa e dove continuano a vivere le due figlie con le quali i rapporti familiari possono dirsi allo stato del tutto interrotti. Il beneficiario non presenta, all’esito di un primo esame, una delle tipiche condizioni al cospetto delle quali l&#8217;amministrazione di sostegno appare necessaria o quantomeno opportuna, trattandosi di un soggetto allo stato nullatenente, senza evidenti patologie psichiche e senza limitazioni tali da impedire lo svolgimento delle attività quotidiane. Il motivo che ha indotto il servizio sociale a presentare ricorso insta nella incapacità del B di adattarsi alla nuova situazione di ristrettezza e precarietà economica, atteso che questi ha sempre vissuto in situazione di estremo benessere. Il tracollo finanziario ha determinato un mutamento radicale dello stile di vita non seguito da un adattamento del beneficiario il quale infatti antepone spese non prioritarie a quelle essenziali come il riscaldamento. Il disagio denunciato dal Servizio involge lo stato di stasi in cui versa il beneficiario che, in ragione dell’attuale situazione peggiorativa è incapace di volgere uno sguardo ad una nuova prospettiva di vita, ad un nuovo programma di ricostruzione del sé. Il beneficiario si trova solo, senza famiglia; nullatenente, senza denaro; sfiduciato, senza attuali prospettive di benessere.<br />
Reputa questo giudice, all&#8217;esito dell&#8217;esame, che l&#8217;amministrazione possa comunque essere aperta, seppur a tempo determinato.<br />
L&#8217;amministrazione di sostegno infatti non deve essere interpretata necessariamente come una cura per una patologia o come un rimedio per uno strappo nel tessuto epidermico della vita del beneficiario. L&#8217;istituto ha il principale fine di rimuovere quegli ostacoli che si frappongono alla libera esplicazione della personalità come ha scritto autorevolmente la Dottrina e, dunque, oltre a poter costituire una figura che rappresenti il beneficiario può tradursi nella istituzione di “una persona che accompagna le scelte esistenziali”, come gli studiosi dell&#8217;Amministrazione tendono oggi a suggerire nell&#8217;elaborazione dottrinale più recente. Si tratta cioè di approdare ad un interpretazione che valorizzi l&#8217;autonomia dei soggetti deboli in una prospettiva per rendere effettivo l’esercizio dei diritti laddove, come giustamente si è scritto, “se non vi è esercizio non vi è neppure titolarità”.<br />
In condizioni quali quelle del B, l&#8217;amministratore di sostegno può costituire un referente per le scelte esistenziali del beneficiario, vuoi nella ricerca di un nuovo inserimento lavorativo, vuoi nel recupero delle relazioni familiari sospese, così potendosi gradualmente riespandere la dignità del soggetto debole. E’ chiaro che occorre delineare una linea di demarcazione tra il ruolo dell&#8217;amministratore di sostegno e quello degli operatori sociali atteso che altrimenti l&#8217;istituto rischia di sconfinare in una funzione che non gli è propria. Ma la linea di confine tra assistenza sociale e amministrazione di sostegno è evidente ove si tenga presente che l&#8217;apertura della amministrazione, servente alle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell&#8217;espletamento delle funzioni della vita quotidiana, corrisponde ad uno strumento giuridico reso infungibile e non altrimenti surrogabile per la necessità di un&#8217;assistenza o rappresentanza giuridica (nell’interesse del beneficiario) che l&#8217;amministratore può offrire – alla luce dei compiti demandati &#8211; mentre l&#8217;operatore no.<br />
Vi è, allora, solo da indagare, da un punto di vista ermeneutico, il concetto di persone “prive di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana”: come detto, guardando al fine dell’amministrazione, tale concetto non va inteso solo in senso fisico-statico ma anche giuridico-dinamico, nel senso che versa in tali condizioni non solo il soggetto fisicamente impedito o psicologicamente disturbato ma anche quello che per una ragione non necessariamente patologica non è nella condizione di assumere nel proprio interesse scelte di carattere esistenziale. Qui il ruolo dell’amministratore: contatti con gli operatori sociali, rapporti con gli uffici di collocamento, presentazione di istanze per assumere ruoli lavorativi, impegno a frequentare attività di risocializzazione; percorsi terapeutici.<br />
Quanto alle concrete modalità “operative” dell’amministratore, reputa questo Giudice di assegnare i compiti di cui al dispositivo. Va nominato amministratore un terzo estraneo, poiché nessun altro ha dato la disponibilità. Si designa un avvocato iscritto nelle Liste del tribunale, attesa l’opportunità di un referente con un bagaglio professionale da cui attingere.<br />
L’incarico è a tempo determinato, per la durata di un anno, prorogabile.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.<br />
visti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ.,</strong></p>
<p>Dichiara aperta l’amministrazione di sostegno in favore di B….<br />
L’amministrazione è a tempo determinato: sino al 16 aprile 2011.<br />
Nomina amministratore di sostegno l’Avv. ….</p>
<p style="text-align: justify;">Assegna all’amministratore il compito di avere cura degli interessi del beneficiario,<br />
Dispone che all’amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni:<br />
A)con rappresentanza esclusiva (art. 409, I, c.c.)<br />
L’amministratore ha il compito di presentare, in luogo del beneficiario, istanze verso Enti preposti al reinserimento lavorativo dei soggetti in stato di disoccupazione, previo colloquio con il beneficiario stesso per comprendere le esigenze del medesimo, i desiderata. In particolare, tenuto conto della conoscenza perfetta della lingua tedesca, l’amministratore provvederà, previa redazione di un Curriculum, a sfruttare tale strumento anche nel settore commerciale, tenuto conto dei rapporti transfrontalieri del territorio di Varese con la Svizzera. L’amministratore, in sostituzione del beneficiario, provvederà ad accertare le condizioni economiche delle figlie in Svizzera e, all’esito, valutati gli atti, proporrà a questo giudice di esercitare o meno l’azione per l’erogazione dell’assegno alimentare, alla luce della legislazione vigente.<br />
L’amministratore potrà anche, organizzandosi con gli Enti di assistenza programmare attività di recupero, sostegno, sussidio. L’amministratore è autorizzato a presentare in sostituzione del beneficiario istanza per la quanto necessario ove emergente un interesse del tutelato (ad es. bonus, fondi, pensioni, etc..) L’amministratore avrà, anche, il potere di curare i rapporti giuridici della beneficiario con tutti gli Uffici pubblici, con autorizzazione alla firma in luogo del beneficiario e con l’esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, nell’interesse del beneficiario, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell’interesse del beneficiario. L’amministratore dovrà accertare la capacità gestionale del denaro da parte del beneficiario. A tal fine è autorizzato ad accedere liberamente al conto corrente del soggetto protetto per vigilare sulle movimentazioni. In caso di bisogno, proporrà una gestione esclusiva del conto in luogo del beneficiario.</p>
<p>B)con Assistenza (art. 409, I, c.c.)<br />
L’amministratore ha il potere-dovere di assistere il beneficiario nelle attività di recupero sociale e programmerà incontri con lo stesso intesi a monitorare la sua situazione. Con i Servizi sociali, programmerà eventualmente attività di volontariato per impegnare il beneficiario fintanto che non trovi una occupazione lavorativa.<br />
Ordina all’amministratore di sostegno di riferire per iscritto al Giudice Tutelare, circa l’attività svolta e le condizioni di vita del beneficiario, con opportuno rendiconto. Soglie di rendiconto: settembre 2010; dicembre 2010; marzo 2011.<br />
Il beneficiario conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento.<br />
Visto l’art. 405, comma VI, c.c.<br />
Manda alla cancelleria per l’annotazione dell’odierno decreto nell’apposito registro e per la comunicazione del medesimo all&#8217;ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all&#8217;atto di nascita del beneficiario.<br />
Visto l&#8217;articolo 3, comma 1, lettera p), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,<br />
Manda alla cancelleria affinché si provveda all’iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale.<br />
Fissa per il giuramento del nominato amministratore di sostegno, la data del…. Manda all’amministratore di notificare il decreto al beneficiario.<br />
Decreto immediatamente esecutivo</p>
<p>Visto il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone che l’amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.</p>
<p>Varese lì 16 aprile 2010</p>
<p>Il Giudice Tutelare</p>
<p>dott. Giuseppe Buffone</p>
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