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	<title>indennità Archivi - AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</title>
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	<description>Informazioni e consigli per ADS - amministratori di sostegno</description>
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	<title>indennità Archivi - AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</title>
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	<item>
		<title>Liquidazione ADS: circolare del Tribunale di Venezia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 13:24:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>PRIMA CIRCOLARE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA'  / COMPENSI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (ADS)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2020/05/liquidazione-ads-circolare-tribunale-venezia/">Liquidazione ADS: circolare del Tribunale di Venezia</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">CIRCOLARE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA&#8217; DELL&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO</span></h2>
<div id="attachment_1973" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1973" class="size-medium wp-image-1973" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg" alt="Quale protocollo per l'ADS?" width="300" height="111" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-768x284.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS.jpg 851w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1973" class="wp-caption-text">Quale liquidazione per l&#8217;ADS?</p></div>
<p class="">Nelle more di ogni più ampia valutazione, <strong>il Tribunale di Venezia ha emesso una circolare per la liquidazione dell’equa indennità</strong> in materia di amministrazione di sostegno (ADS).</p>
<p>Ne riportiamo di seguito il testo integrale e copia del provvedimento sottoscritto dal presidnete dott. Roberto Simone.</p>
<h4>Alberto Vigani</h4>
<p>per Associazione Amministratoridisostegno.com</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<blockquote>
<p class="">Alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione</p>
<p>Per la comunicazione ai GOP addetti al settore VG</p>
<p>Considerato che, in attesa del completamento del procedimento per la stesura del protocollo per le amministrazioni di sostegno, che includerà una nuova parametrazione dell’equa indennità ex art. 379 c.c.;</p>
<p>ritenuto che il procedimento di amministrazione di sostegno nel corso degli anni ha assunto un ruolo dominante nel quadro delle misure a protezione dei soggetti deboli, rispondendo a più vari bisogni della persona fragile;</p>
<p>considerato che il procedimento di amministrazione di sostegno per la sua flessibilità e capacità di adattamento alle esigenze delle persone impone sempre più un notevole aggravio in termini di impegno per gli amministratori nominati e che il numero crescente di procedimenti rende necessario ampliare il numero di professionisti (avvocati o commercialisti) alla cui disponibilità attingere;</p>
<p>rilevato che è necessario procedere ad un aggiornamento della circolare vigente in merito ai parametri per la liquidazione dell’equa indennità risalente ad alcuni anni addietro;</p>
<p>atteso che, fermo il non assoggettamento ad iva e contributi previdenziali e fatta eccezione per situazioni assoluta incapienza, le liquidazioni dovranno comunque essere rapportate all&#8217;entità del patrimonio della persona beneficiaria sulla base dei seguenti parametri e che eventuali liquidazioni maggiori richiederanno la previa autorizzazione del Magistrato togato assegnatario.</p>
<ul>
<li>Minimo Euro 600</li>
<li>Medio Euro 1.800</li>
<li>Massimo Euro 3.000</li>
</ul>
<p>La presente circolare si applicherà immediatamente anche alle istanze già depositate.</p>
<p>Il Presidente della II sezione</p></blockquote>
<p style="text-align: center;">§§§</p>
<a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/NUOVA-CIRCOLARE-SU-EQUA-INDENNITà.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">NUOVA CIRCOLARE SU EQUA INDENNITà</a>
<div id="apf_post_footer">
<h4>Trova qui gli articoli collegati e più interessanti:</h4>
<ul>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2859">Quali documenti servono per la nomina ADS?</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2829">Il GT può prendere d’ufficio i provvedimenti per l’ADS</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2842">Violazione dell&#8217;art. 8  CEDU usare ADS come TSO a tempo indeterminato</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2836">Corte Costituzionale:  patrocinio a spese dello stato x ADS chiesto dal PM</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2830">ADS non può chiedere il pagamento del compenso professionale</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2806">Salute mentale e amministrazione di sostegno</a></li>
</ul>
</div>
<p>PER SAPERNE DI PIU&#8217; SULL&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ORA GUARDA LA VIDEOGUIDA NELL&#8217;INTERVISTA QUI SOTTO<br />
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</p>
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]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Ecco la circolare del tribunale di Roma  per i compensi dell&#8217;Amministratore di Sostegno?</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2019/01/ecco-la-circolare-del-tribunale-di-roma-per-i-compensi-dellamministratore-di-sostegno/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 22:48:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
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		<category><![CDATA[Compenso]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[indennità]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>COME LIQUIDARE L'INDENNITA' DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2019/01/ecco-la-circolare-del-tribunale-di-roma-per-i-compensi-dellamministratore-di-sostegno/">Ecco la circolare del tribunale di Roma  per i compensi dell&#8217;Amministratore di Sostegno?</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">LA CIRCOLARE DEL TRIBUNALE ROMANO E IL COMPENSO DELL&#8217;ADS!</span></h2>
<h3><img decoding="async" class="wp-image-1973 size-medium aligncenter" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg" alt="Quale indennità o compenso per l'ADS?" width="300" height="111" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-768x284.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS.jpg 851w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></h3>
<h3>Indennità o compenso per l&#8217;ADS?</h3>
<p>Abbiamo già raccontato che, di anno in anno, aumentano le amministrazioni di sostegno e crescono pure le correlate attività degli ADS, e le indennità.</p>
<p>Risulta percià interessante che, dopo gli esempi di Busto Arsizio &#8211; La Spezia &#8211; Verona, anche a Roma sia stata sottoscritta una circolare per determinare dei criteri uniformi per i compensi degli Amministratori di Sostegno. La scelta è adottta al fine di garantire l&#8217;omogeneità della risposta liquidatoria ed evitare provvedimento che, per situazioni più o meno analoghe, statuiscano soluzioni divergenti.</p>
<p>Il percorso proposto parte dalla possibilità consentita dalla disciplina codicistica di attribuire al tutore/ADS una equa indennità.</p>
<h3>La normativa</h3>
<p>Il richiamo contenuto dall&#8217;art. 411 del cod. civ. alle norme in materia di interdizione e tutela fa tecnicamente riferimento all&#8217;art. 379 del medesimo codice e detto articolo è rubricato <strong>&#8220;Gratuità della Tutela&#8221;</strong>.</p>
<p>Insomma, questa norma sancisce la gratuità dell&#8217;incarico, prevedendo però la&nbsp; possibilità che venga riconosciuta al tutore (e, dunque, all&#8217;amministratore di sostegno) un&#8217;equa indennità a gratificazione dell&#8217;impegno profuso in favore del tutelato/beneficiario. Infatti è la stessa legge che fornisce al giudice gli elementi fondamentali per parametrare l&#8217;eventuale indennità e ciò anche per evitare che la stessa possa trasformarsi in una controprestazione in senso tecnico; essi sono :</p>
<ol>
<li>l&#8217;entità del patrimonio</li>
<li>e la difficoltà della gestione incontrate da chi svolge l&#8217;incarico.</li>
</ol>
<h3>Come funziona?</h3>
<p>Il primo parametro ha natura oggettiva ed verificabile con il dato numerico derivante dall&#8217;inventario dell&#8217;ADS, mentre il secondo è un parametro che può essere verificato dal Giudce Tutelare con l&#8217;esame dell&#8217;attività effettivamente svolta in ragione delle necessità della procedura.</p>
<p>L&#8217;attività dell&#8217;Amministratore ai fini della liquidazione dovrà perciò essere valutata non solo in termini di gestione del patrimonio del beneficiario, ma anche di complessità delle effettive attività poste in essere e dei risultati raggiunti, nonchè sopratutto in riferimento alla gestione della persona ed alla cura dei suoi interessi personali.</p>
<p>La determinazione di ciò che significa &#8220;equa indennità&#8221; diventa perciò un parametrata con i suddetti criteri legali dettati dall&#8217;art. 379, II comma..</p>
<h3>La giurisprudenza</h3>
<p>Ricordiamo però che in questo non si può negare che si tratti di un corrispettivo o di una retribuzione per l&#8217;attività svolta: sul punto si supererebbe quanto affermato sia dalla Consulta che la Corte di Cassazione in materia di mero indennizzo. Tutto sommato tornando a valorizzare&nbsp; la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (2/2012). <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2016/12/compenso-dellamministratore-di-sostegno/">Della precedente posizione avevamo parlato qui</a> e <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2013/11/indennita-spettante-allamministrazione-di-sostegno-e-reddito/">qui.</a></p>
<p>Secondo la giursprudenza la liquidazione precedente faceva intendere che si trattasse di corresponsione finalizzata a compensare il patrimonio perduto, in termini di spesa e di tempo (sotratto ad altre attività), da parte del&#8217;amministratore di sostegno: oggi, la liquidazione commisurata e proporzionata all&#8217;effettiva attività svolta dall&#8217;ADS può essere invece intesa quale ristoro anche di energie effettivamente impiegate e quindi vale quale retribuzione delle stesse.</p>
<h3>La liquidazione dell&#8217;indennità</h3>
<p>Secondo la circolare del tribunale capitolino, il Giudice può liquidare discrezionalmente quanto di spettanza dell&#8217;ADS. In particolare, il GT &#8211; orientandosi con i parametri indicati &#8211; evita quantificazioni ingiustificatamente variabili, diseguali o poco gratificanti per chi ha speso a volte in modo impegnativo le proprie energie nell&#8217;assolvimento dell&#8217;incarico.</p>
<p>Per questa ragione è sempre da valorizzarsi l&#8217;identificazione di un criterio omogeneo. Questo, seppur in assenza di parametri strettamente normativi, consente liquidazioni proporzionate a riconoscere valorzzazione delle pretsazioni svolte.</p>
<h3>La regolazione circondariale</h3>
<p>In assenza anche di normazione primaria, i<span style="text-decoration: underline;">l percorso da scegliere non può che essere quello di valorizzare le scelte circodariali che danno impulso ad una quantificazione secondo concretezza</span>.</p>
<p><strong>Andando oltre il primo esempio di parametro condiviso</strong> a mezzo protocollo raggiunto nel circondario di <strong>La Spezia, vale riportare l&#8217;esempio del tribunale di Roma. In quest&#8217;ultimo si è ribadito</strong> <strong>un sistema di liquidazione proporzionato alle difficoltà incontrate ed al patrimonio della gestione</strong>.</p>
<p>Per consentirne la miglior conoscenza provvediamo di seguito a riportare di seguito il testo della circolare romana e del precedente protocollo veronese.</p>
 
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<h3>L&#8217;esempio</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

<a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Protocollo-indennità-ads-e-tutori.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Protocollo-indennità-ads-e-tutori</a>
<p class="wp-block-pdfemb-pdf-embedder-viewer"></p>


<a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Circolare_ADS_Roma.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Circolare_ADS_Roma</a>
<p class="wp-block-pdfemb-pdf-embedder-viewer"></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Come liquidare l&#8217;indennità dell&#8217;Amministratore di Sostegno?</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2018/03/indennita-amministratore-di-sostegno/</link>
					<comments>https://www.amministratoridisostegno.com/2018/03/indennita-amministratore-di-sostegno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2018 17:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Compenso]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[indennità]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amministratoridisostegno.com/?p=1964</guid>

					<description><![CDATA[<p>COME LIQUIDARE L'INDENNITA' DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2018/03/indennita-amministratore-di-sostegno/">Come liquidare l&#8217;indennità dell&#8217;Amministratore di Sostegno?</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">IL COMPENSO DELL&#8217;ADS: ECCO A LA SPEZIA UN METODO DI LIQUIDAZIONE CONDIVISA!</span></h2>
<p><div id="attachment_1973" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1973" class="wp-image-1973 size-medium" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg" alt="Quale indennità o compenso per l'ADS?" width="300" height="111" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-768x284.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS.jpg 851w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1973" class="wp-caption-text">Quale indennità o compenso per l&#8217;ADS?</p></div></p>
<p>Aumentano le amministrazioni di sostegno ed aumentano le correlate attività degli ADS, e le indennità?</p>
<p>Invero, conseguenza immediata dell&#8217;aumento del lavoro dell&#8217;ADS è la necessità, da un lato, di esatta quantificazione di quanto svolto dagli amministratori di sostegno e, dall&#8217;altro, di corretta <strong>computazione delle idennità spettanti</strong> agli ADS.</p>
<h3>La normativa</h3>
<p>Il richiamo contenuto dall&#8217;art. 411 del cod. civ. alle norme in materia di interdizione e tutela fa implicitamente richiamo all&#8217;art. 379 del medesimo codice e detto articolo è rubricatp <strong>&#8220;Gratuità della Tutela&#8221;</strong>.</p>
<p>Insomma, questa norma prevede la gratuità dell&#8217;incarico, disponendo però la  possibilità che venga riconosciuta al tutore (e, dunque, all&#8217;amministratore di sostegno) un&#8217;equa indennità, considerata:</p>
<ol>
<li>l&#8217;entità del patrimonio</li>
<li>e la difficoltà della gestione incontrate da chi svolge l&#8217;incarico.</li>
</ol>
<p>La determinazione di ciò che significa &#8220;equa indennità&#8221; è perciò la questione che ci interessa e che viene risolta senza uniformità nei vari circondari di tribunale della Repubblica.</p>
<h3>La giurisprudenza</h3>
<p>Innanzitutto è da dirsi che non tratta di un corrispettivo o di una retribuzione per l&#8217;attività svolta: sul punto concordano sia la Consulta che la Corte di Cassazione, nonostante la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (2/2012), poi superata anche dal merito. <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2016/12/compenso-dellamministratore-di-sostegno/">Ne avevamo parlato qui</a> e <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2013/11/indennita-spettante-allamministrazione-di-sostegno-e-reddito/">qui.</a></p>
<p>Secondo la lettura interpretativa fornita dalla Corte costituzionale (Corte Cost. 6 dicembre 1988 n. 1073, GC 1989, I, 258) l’“equa indennità”, che a norma dell’art. 379, secondo comma, c.c., il giudice tutelare può assegnare al tutore, “<em>considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione</em>”, «<em><strong>non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore a cagione dell’attività di amministrazione del patrimonio del pupillo, alla quale l’ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilità di nominare sostituti</strong></em>».</p>
<p>Ebbene, questo porta a ritenere che si tratti di una corresponsione finalizzata a compensare il patrimonio perduto, in termini di spesa e di tempo (sotratto ad altre attività), da parte del&#8217;amministratore di sostegno: l&#8217;indennità deve essere quindi <strong>equa</strong>, ovvero non irrisoria o minima, ma sempre tale da esser commisurata e proporzionata all&#8217;effettiva attività svolta dall&#8217;ADS.</p>
<h3>La liquidazione dell&#8217;indennità</h3>
<p>Il Giudice ha quindi un potere discrezionale nell&#8217;individuare l&#8217;entità di quanto è da ritenersi idoneo ad indennizzare l&#8217;ADS delle energie impiegate per svolgere la sua funzione e per il rimborso delle spese sostenute. Questa discrezionalità, purtroppo, porta a liquidazione estremamente variabili, diseguali e, sovente, poco gratificanti per chi ha impiegato il proprio tempo e le proprie energie nell&#8217;espletamento di un compito che il più delle volte è poco rappresentabile nel suo impegno attraverso scarna enumerazione di cose fatte da indicarsi in istanza di liquidazione.</p>
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<p>Per questa ragione è da valorizzarsi il più possibile l&#8217;identificazione di un criterio unico che, seppur in assenza di parametri normativi, consenta la determinazione di un criterio condivisoche sappia tener conto delle effettive difficoltà incontrate e delle energie profuse dall&#8217;ADS.</p>
<h3>I protocolli</h3>
<p>In assenza anche di strumenti giursprudenziali omogenei, i<span style="text-decoration: underline;">l percorso da scegliere non può che essere quello della redazione di protocolli fra i soggetti interessati</span>:</p>
<ol>
<li>Tribunale,</li>
<li>Ordine degli avvocati e</li>
<li>rappresentanze degli amministratori operativi sul territorio.</li>
</ol>
<p>Un <strong>primo esempio di parametro condiviso</strong> a mezzo protocollo è stato raggiunto nel circondario di <strong>La Spezia</strong> dove si è concordato con il tribunale spezzino <strong>un sistema di liquidazione proporzionato alle difficoltà incontrate ed al patrimonio della gestione</strong>.</p>
<p>Secondo il metodo messo a punto a La Spezia il Giudice Tutelare &#8220;<em>deve tener conto della capienza del patrimonio del beneficiario (motivo che porta a non liquidare alcunchè in caso di carenza patrimoniale della procedura)  della difficoltà della sua gestione, intermini di impegno profuso per la conservazione del patrimonio stesso, di tempo speso, di costi sostenuti</em>&#8220;.</p>
<p>Anche se non serviva nemmeno richiamarlo, perchè scontato ed implicito, si precisa che l&#8217;attività dell&#8217;aministratore di sostegno deve essere valutata, ai fini della liquidazione dell&#8217;indennità, non solo in termini di gestione del patrimonio e, ove previsto, anche in termini di gestione della persona e di cura dei suoi interessi personali oltrechè patrimoniali.</p>
<p>Il percorso pare davvero valido e si può solo prenderlo a lezione auspicando che venga clonato in tutta la penisola.</p>
<p>Per consentirne la miglior diffusione, provvediamo di seguito a riportare di seguito il testo integrale del protocollo spezzino.</p>
<h4>Avv. Alberto Vigani</h4>
<p style="text-align: center;">***</p>
<h3>L&#8217;esempio</h3>
<p><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Protocollo-indennità-ads-e-tutori.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Protocollo indennità ads e tutori</a></p>
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<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2830">ADS non può chiedere il pagamento del compenso professionale</a></li>
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</ul>
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			</item>
		<item>
		<title>Indennità dell&#8217;Amministratore di sostegno</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2016/12/compenso-dellamministratore-di-sostegno/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2016 23:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Compenso]]></category>
		<category><![CDATA[indennità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amministratoridisostegno.com/?p=1472</guid>

					<description><![CDATA[<p>E’ previsto un compenso per l&#8217;amministratore di sostegno? L’amministratore di sostegno svolge un&#8217;attività che si presume prestata con animo di gratuità. Essa quindi viene liquidata dal Giudice in via forfetaria</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">CIRCOLARE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA&#8217; DELL&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO</span></h2>
<p><div id="attachment_1973" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1973" class="size-medium wp-image-1973" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg" alt="Quale protocollo per l'ADS?" width="300" height="111" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-768x284.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS.jpg 851w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1973" class="wp-caption-text">Quale liquidazione per l&#8217;ADS?</p></div></p>
<p class="">Nelle more di ogni più ampia valutazione, <strong>il Tribunale di Venezia ha emesso una circolare per la liquidazione dell’equa indennità</strong> in materia di amministrazione di sostegno (ADS).</p>
<p>Ne riportiamo di seguito il testo integrale e copia del provvedimento sottoscritto dal presidnete dott. Roberto Simone.</p>
<h4>Alberto Vigani</h4>
<p>per Associazione Amministratoridisostegno.com</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<blockquote>
<p class="">Alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione</p>
<p>Per la comunicazione ai GOP addetti al settore VG</p>
<p>Considerato che, in attesa del completamento del procedimento per la stesura del protocollo per le amministrazioni di sostegno, che includerà una nuova parametrazione dell’equa indennità ex art. 379 c.c.;</p>
<p>ritenuto che il procedimento di amministrazione di sostegno nel corso degli anni ha assunto un ruolo dominante nel quadro delle misure a protezione dei soggetti deboli, rispondendo a più vari bisogni della persona fragile;</p>
<p>considerato che il procedimento di amministrazione di sostegno per la sua flessibilità e capacità di adattamento alle esigenze delle persone impone sempre più un notevole aggravio in termini di impegno per gli amministratori nominati e che il numero crescente di procedimenti rende necessario ampliare il numero di professionisti (avvocati o commercialisti) alla cui disponibilità attingere;</p>
<p>rilevato che è necessario procedere ad un aggiornamento della circolare vigente in merito ai parametri per la liquidazione dell’equa indennità risalente ad alcuni anni addietro;</p>
<p>atteso che, fermo il non assoggettamento ad iva e contributi previdenziali e fatta eccezione per situazioni assoluta incapienza, le liquidazioni dovranno comunque essere rapportate all&#8217;entità del patrimonio della persona beneficiaria sulla base dei seguenti parametri e che eventuali liquidazioni maggiori richiederanno la previa autorizzazione del Magistrato togato assegnatario.</p>
<ul>
<li>Minimo Euro 600</li>
<li>Medio Euro 1.800</li>
<li>Massimo Euro 3.000</li>
</ul>
<p>La presente circolare si applicherà immediatamente anche alle istanze già depositate.</p>
<p>Il Presidente della II sezione</p></blockquote>
<p style="text-align: center;">§§§</p>
<p><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/NUOVA-CIRCOLARE-SU-EQUA-INDENNITà.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">NUOVA CIRCOLARE SU EQUA INDENNITà</a></p>
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		<item>
		<title>Indennità spettante all&#8217;Amministrazione di Sostegno: è reddito?</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2013/11/indennita-spettante-allamministrazione-di-sostegno-e-reddito/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2013 09:15:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[Giudice Tutelare]]></category>
		<category><![CDATA[indennità]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amministratoridisostegno.com/?p=1105</guid>

					<description><![CDATA[<p>INDENNITA’ DELL’ADS: VA TASSATA? In contrasto con quanto ritenuto dall'Agenzia delle Entrate, che viene anche ridimensionata nelle sue ambizioni interpretative, la natura di quanto liquidato all'ADS viene qualificata sotto il profilo indennitario e non sotto quello retributivo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2013/11/indennita-spettante-allamministrazione-di-sostegno-e-reddito/">Indennità spettante all&#8217;Amministrazione di Sostegno: è reddito?</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">INDENNITA’ DELL’ADS: VA TASSATA?</span></h2>
</blockquote>
<p><div id="attachment_1117" style="width: 160px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/NOTAX.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1117" class="size-thumbnail wp-image-1117" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/NOTAX-150x150.jpg" alt="NO REDDITO = NO TASSE" width="150" height="150" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/NOTAX-150x150.jpg 150w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/NOTAX-300x300.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/NOTAX.jpg 376w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p id="caption-attachment-1117" class="wp-caption-text">NO REDDITO = NO TASSE</p></div></p>
<p style="text-align: justify;">Indennità spettante all&#8217;Amministrazione di Sostegno: è reddito? Ancora una volta è il Tribunale di Varese, con il dott. Giuseppe Buffone, a fare ordine ed a dare la risposta che risolve il marasma cagionato dalla burocrazia fiscale italiana: la questione affrontata è quella della <strong>natura dell&#8217;indennizzo spettante all&#8217;amministratore di sostegno</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In contrasto con quanto ritenuto dall&#8217;Agenzia delle Entrate, che viene anche ridimensionata nelle sue ambizioni interpretative,<strong> la natura di quanto liquidato all&#8217;ADS viene qualificata sotto il profilo indennitario e non sotto quello retributivo </strong>come invece erroneamente affermato dall&#8217;amministrazione finanziaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, si precisa che <strong>può essere ritenuto retributivo ciò che è corrispettivo di una prestazione in arrichimento del percipiente e non una dazione che è reintegra di risorse già spese</strong> come nel caso di tempo ed energie investite nell&#8217;assolvimento della funzione. L&#8217;indennità, non avendo carattere retributivo, va perciò intesa come rimborso delle spese sostenute e dei mancati guadagni del tutore/amministratore che non ha avuto la possibilità di occuparsi pienamente della cura dei propri interessi.</p>
<p style="text-align: justify;">La soluzione della Agenzia presenta, poi, nel merito, profili di incostituzionalità, nel senso che suggerisce l’adozione di una interpretazione dell’art. 379 c.c. in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è, dunque, condivisibile la lettura offerta dell’istituto dall’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 2 del 2012, che deve essere disattesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice conclude precisando che, se il professionista scegliesse però di qualificare l’indennità ex art. 379 c.c. come posta retributiva, allora egli deve imputare nella somma complessivamente corrisposta tutti i cosidetti accessori di legge senza poter chiedere alcuna maggiorazione per i medesimi.</p>
<p style="text-align: justify;">Riportiamo di seguito il testo integrale dell&#8217;interessante provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
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<blockquote><p>Trib. Varese, Ufficio Vol. Giur., decreto 20 marzo 2012 (Giudice tutelare, G. Buffone)</p>
<p>L’indennità che il giudice tutelare liquida all’amministratore di sostegno, ex artt. 379,  comma II, 411, comma I, c.c. non ha valore retributivo ma indennitario; non è, dunque, condivisibile la lettura offerta dell’istituto dall’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 2 del 2012</p>
<p>O s s e r v a</p>
<p>In fatto.</p>
<p>Con decreto del 20 febbraio 2012, questo GT ha liquidato, in favore della istante, una indennità ex art. 379 c.c., quantificata in totali Euro 1.000,00. Con istanza del 14 marzo 2012, l’istante chiede che la somma venga maggiorata degli accessori di Legge, ovvero CPA ed IVA.</p>
<p>L’istanza non può trovare accoglimento.</p>
<p>In Diritto.</p>
<p>Giova premettere che gli uffici a protezione degli incapaci sono gratuiti (art. 379, comma I, c.c.).</p>
<p>Ciò nondimeno, il giudice tutelare può riconoscere una indennità al tutore (v. art. 424, comma I, c.c. che richiama la norma ex art. 379 c.c.) o all’amministratore di sostegno (artt. 411, comma I, c.c., che richiama l’art. 379 c.c.) considerando l&#8217;entità del patrimonio e le difficoltà dell&#8217;amministrazione (essendo l’Ufficio gratuito); resta salva, la facoltà di chiedere l’ausilio di collaboratori stipendiati ai sensi dell’art. 379, comma II, cod. civ.</p>
<p>L&#8217;indennità, ex art. 379 cod. civ., non avendo carattere retributivo, va intesa come rimborso delle spese sostenute e dei mancati guadagni del tutore/amministratore che non ha avuto la possibilità di occuparsi pienamente della cura dei propri interessi. E, infatti, secondo la lettura interpretativa autorevolmente fornita dalla Corte costituzionale (Corte Cost. 6 dicembre 1988 n. 1073, GC 1989, I, 258) l’“equa indennità”, che a norma dell&#8217;art. 379, secondo comma, c.c., il giudice tutelare può assegnare al tutore, “considerando l&#8217;entità del patrimonio e le difficoltà dell&#8217;amministrazione”, «non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore a cagione dell&#8217;attività di amministrazione del patrimonio del pupillo, alla quale l&#8217;ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilità di nominare sostituti», i &#8220;coadiuvanti&#8221; previsti nell&#8217;ultima parte della norma in esame non essendo sostituti nel senso dell&#8217;art. 1717, secondo comma, cod. civ., bensì semplici ausiliari dell&#8217;obbligato nel senso dell&#8217;art. 1228 c.c.</p>
<p>Secondo il Giudice delle Leggi, dunque, l&#8217;art. 379 comma 2 c.c. prevede una “riparazione” del patrimonio del rappresentante, mediante ristoro del denaro che compensa delle attività perdute e delle spese sostenute.</p>
<p>Da ciò discende, come primo effetto, che l’indennità non può essere calcolata sulle Tariffe Forensi degli Avvocati, poiché non ha natura retributiva (tariffe, peraltro, abrogate dall’art. 9 dl. 1/2012): guardare a parametri modulati con taglio “retributivo” non è, cioè, corretto.</p>
<p>Il giudice tutelare deve liquidare l’indennità “Caso per Caso”, in ragione delle effettive attività poste in essere e, anche, dei successi e risultati raggiunti dall’amministratore.</p>
<p>La liquidazione “per casi” può, però, presentare un inconveniente dove manchino un minimo di “criteri comuni” con la funzione di garantire una omogeneità nella risposta liquidatoria ed evitare decreti che, per situazioni più o meno analoghe, statuiscano soluzioni sostanzialmente divergenti. Da qui l’introduzione di alcuni protocolli (come per questo ufficio). Ma qui interviene l’eventuale scelta del singolo Tribunale che, pur istituendo criteri per una liquidazione “di massima”, non determina certo “la trasformazione” della indennità ex art. 379 cc. da posta indennitaria a posta retributiva. In altri termini – immutato l’oggetto (una indennità) &#8211; appurato l’an, il giudice tutelare, in ordine al quantum, può seguire i criteri interni all’Ufficio, elaborati sulla base di una campionatura della giurisprudenza tutelare.</p>
<p>La funzione dell’indennità corrisposta ex art. 379, comma II, c.c., in conclusione, propende univocamente per la sua esclusione dal novero dei compensi a carattere retributivo, posto che non viene applicato il criterio della proporzionalità (art. 36 Cost.) ma quello dell’equità e della ragionevolezza e tenuto conto del fatto che la somma concessa all’amministratore non lo “paga” delle attività svolte ma delle attività “perdute”, nel senso che lo ristora di un pregiudizio al patrimonio (tant’è che i parametri liquidatori previsti dall’art. 379 c.c. non sono l’attività e l’impegno del rappresentante, ma il patrimonio e la situazione economica del rappresentato).</p>
<p>Da qui, dunque, l’inclusione dell’importo nell’ambito delle indennità a carattere non retributivo. Si tratta di una linea interpretativa conforme all’insegnamento della Corte Costituzionale (v. ordinanza n. 1073 del 24 novembre1988).</p>
<p>Tuttavia, di recente, una Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (2/2012) ha optato per la soluzione opposta ritenendo che l’indennità ex art. 379 c.c. rappresenti comunque, sotto il profilo dell&#8217;applicazione della normativa tributaria, un compenso per lo svolgimento di una attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell&#8217;art. 53 del testo unico della imposte sui redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.</p>
<p>Depurando la risoluzione dalle parti teoriche non utili, la motivazione del provvedimento è il seguente:</p>
<p>1) il provvedimento di assegnazione dell&#8217;equa indennità si basa su criteri retributivi, come le Tariffe forensi degli Avvocati;</p>
<p>2) l’ordinanza della Corte costituzionale n. 1073 del 1988 contiene principi di diritto non applicabili all’amministrazione di sostegno in quanto la Consulta si è pronunciata in materia di interdizione.</p>
<p>La delibera non è condivisibile per i seguenti motivi.</p>
<p>Argomento 1. L’indennità costituisce comunque un compenso. «Nell&#8217;ipotesi in cui il giudice tutelare scelga direttamente un avvocato quale amministratore di sostegno, si ritiene che la relativa indennità, anche se determinata in via equitativa e su base forfetaria, rappresenti comunque, sotto il profilo dell&#8217;applicazione della normativa tributaria di competenza della scrivente, un compenso per lo svolgimento di una attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell&#8217;art. 53 del testo unico della imposte sui redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633».<br />
L’argomento non è condivisibile. In primo luogo, sarebbe singolare (stando alla risoluzione) far dipendere l’applicazione del prelievo fiscale dalla qualità soggettiva dell’amministratore, nel senso che si applicherebbe l’imposta per l’Avvocato e non anche per il familiare che non esercita una professione, con buona pace dell’art. 3 della Costituzione.</p>
<p>Ad ogni modo, sotto il profilo dell’applicazione della normativa tributaria, in tanto una elargizione può costituire un compenso in quanto accresca il patrimonio del percettore e non costituisca, invece, una “riparazione monetaria” per una perdita che va compensata.</p>
<p>Orbene, nel caso di specie, con l’indennità il giudice, accertate le spese sostenute dall’amministratore e le perdite causate dall’impegno con il beneficiario, lo rimborsa – e non integralmente – per evitare che tragga pregiudizio dall’attività solidaristica svolta in favore del soggetto debole.</p>
<p>Argomento 2. Applicazione variabile dell’art. 379 c.c. «Si ritiene che la conclusione non sia inficiata dalla ordinanza della Corte costituzionale n. 1073 del 1988. L&#8217;intervento della Corte costituzionale è del 1988, mentre le norme in materia di amministrazione dei sostegno sono state introdotte con la legge n. 6 del 2004, e l&#8217;art. 411 c.c. rinvia all&#8217;art. 379 c.c., in quanto compatibile, facendo con ciò presumere che l&#8217;applicazione di quest&#8217;ultimo comporta comunque una verifica di detto requisito da parte dell&#8217;interprete in relazione alla situazione concreta».</p>
<p>L’argomento non convince.</p>
<p>La Risoluzione, dovendo necessariamente confrontarsi con la decisione della Corte Costituzionale del 1998 che ha affermato la natura non retributiva dell’indennità, osserva che la pronuncia riguarda l’interdizione e non l’amministrazione di sostegno. Orbene, <strong>l’art. 379 comma I c.c., richiamato dall’art. 411, comma I, c.c. è integralmente compatibile con l’amministrazione di sostegno</strong> ed apparirebbe, anche qui, assolutamente singolare immaginare che, in caso di interdizione, valendo Corte cost. 1998, l’indennità ha valore indennitario mentre in caso di amministrazione, non valendo Corte cost. 1998, l’indennità ha valore retributivo.</p>
<p>Anche qui con una foce interpretativa che si infrange contro il principio di uguaglianza dinanzi alla Legge.</p>
<p>La soluzione della Agenzia presenta, poi, nel merito, profili di incostituzionalità, nel senso che suggerisce l’adozione di una interpretazione dell’art. 379 c.c. in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 Cost.</p>
<p>Non è difficile rilevare, infatti, come essa rischi di pregiudicare la tutela del soggetto debole perché, con la fatturazione e l’incameramento delle somme nel reddito imponibile, viene svilita la funzione stessa dell’istituto ex art. 379 c.c. che non arricchisce per una attività ma risana per una perdita.</p>
<p><strong>Aderendo, peraltro, ad una impostazione retributiva, occorrerebbe rispettare l’art. 36 Cost. ed elargire al professionista quanto “effettivamente gli spetta”</strong> e, quindi, magari, somme che il soggetto debole non può sostenere: un conto è liquidare una minima indennità sul patrimonio disponibile, un contro è liquidare un compenso sull’attività svolta.</p>
<p>In questo senso non sarebbe nemmeno possibile rigettare l’istanza ex art. 379 c.c., circostanza ricorrente e che avviene ogni qual volta il beneficiario abbia patrimoni ridotti.</p>
<p>Alla luce delle considerazioni che precedono, la risoluzione – non avente ovviamente valore normativo – va considerata come una mera opinione dell’Agenzia che, in quanto in contrasto con fonti sovraordinate, non può orientare l’attività interpretativa del giudice.</p>
<p>Ciò vuol dire che, nel caso di specie, l’indennità è riconosciuta e liquidata con funzione e spirito di indennità. Se, tuttavia, il professionista, per sua libera interpretazione, opta per qualificare l’indennità ex art. 379 c.c. come posta retributiva, allora è nella somma stessa che deve ricercare gli accessori di legge e non in un compenso ulteriore.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Letto e applicato l’art. 379 cod. civ..</p>
<p>Rigetta l’istanza<br />
Varese, lì 20 marzo 2012<br />
Il Giudice Tutelare<br />
Dr. Giuseppe Buffone</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Amministrazione di sostegno – Indennità ex art. 379 c.c. – Carattere retributivo – Esclusione – Carattere indennitario – Sussiste – Risoluzione Agenzia entrate, n. 2/2012 – Erroneità &#8211; Sussiste</p></blockquote>
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