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	<title>Compenso Archivi - AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</title>
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	<description>Informazioni e consigli per ADS - amministratori di sostegno</description>
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	<title>Compenso Archivi - AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</title>
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	<item>
		<title>Violazione dell&#8217;art. 8  CEDU usare ADS come TSO a tempo indeterminato</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2023/08/corte-europea-diritti-delluomo-sez-i-06-07-2023-n-46412-21/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 10:57:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Violazione dell'art. 8  CEDU sottoporre una persona ad ADS quando la  legge italiana prevede il TSO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2023/08/corte-europea-diritti-delluomo-sez-i-06-07-2023-n-46412-21/">Violazione dell&#8217;art. 8  CEDU usare ADS come TSO a tempo indeterminato</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Violazione dell&#8217;<a style="color: #ff0000;" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000105470ART11?pathId=a93a9c9d8b41d8">art. 8</a>  CEDU sottoporre una persona ad ADS quando la  legge italiana prevede il TSO</strong></span></h2>
<div id="attachment_1764" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1764" class="wp-image-1764 size-medium" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ads-requisiti-300x111.png" alt="Corte Costituzionale:  patrocinio a spese dello stato x ADS chiesto dal PM" width="300" height="111" /><p id="caption-attachment-1764" class="wp-caption-text"><span style="font-weight: 400;">Violazione dell&#8217;</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000105470ART11?pathId=a93a9c9d8b41d8"><span style="font-weight: 400;">art. 8</span></a><span style="font-weight: 400;">  CEDU sottoporre una persona ad ADS quando la  legge italiana prevede il TSO</span></p></div>
<div> </div>
<div> </div>
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<div class="document-header-title">
<h2 class="title long-text-mobile">Corte europea diritti dell&#8217;uomo, Sez. I, 06/07/2023, n. 46412/21</h2>
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<div class="content">
<div class="wkit-doc-judgement">
<div class="wkit-parties">Costituisce violazione dell&#8217;<span id="i-RICH-LEGGE-1"><a id="i-RICH-LEGGE-1-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000105470ART11?pathId=a93a9c9d8b41d8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i11" data-oblink-type="document">art. 8</a></span> della <span id="i-RICH-LEGGE-2"><a id="i-RICH-LEGGE-2-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000105470SOMM?pathId=a93a9c9d8b41d8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i11" data-oblink-type="document">Convenzione EDU</a></span> sul diritto al rispetto della vita privata, sottoporre una persona ad <span class="wk-highlight">amministrazione di sostegno</span>, in ragione della sua condizione di prodigalità e di indebolimento fisico e mentale, laddove in concreto il Giudice tutelare abbia abusato della flessibilità dello strumento <span class="wk-highlight">dell&#8217;amministrazione di sostegno</span>, per perseguire finalità che la legge italiana assegna, entro limiti rigorosi, al trattamento sanitario obbligatorio (caso relativo ad una persona anziana, nei confronti della quale il giudice tutelare, su richiesta <span class="wk-highlight">dell&#8217;amministratore di sostegno</span>, aveva disposto il ricovero in una RSA, all&#8217;interno della quale era rimasta per circa tre anni, in condizioni di isolamento, non potendo comunicare con familiari ed amici se non attraverso <span class="wk-highlight">l&#8217;amministratore di sostegno</span>).</div>
<div class="wkit-magazine">
<div class="wkit-title"> </div>
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<h4>Avv. Alberto Vigani</h4>
<p>per Associazione Amministratoridisostegno.com</p>
<p style="text-align: center;"> </p>
</div>
<div class="wkit-case-oggetto">
<div class="wkit-accordion">
<section class="wkit-accordion-item">
<div class="wkit-item-text">
<p>****</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="wkit-align-center">CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL&#8217;UOMO</p>
<p class="wkit-align-center">PRIMA SEZIONE</p>
<p class="wkit-align-center">CAUSA C. E C.G. c. Italia</p>
<p class="wkit-align-center">(Ricorso n. 46412/21)</p>
<p class="wkit-align-center">SENTENZA</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Art 8 • Applicazione della misura dell&#8217;amministrazione di sostegno ad una persona anziana e ricovero di quest&#8217;ultima in una residenza sanitaria assistenziale in isolamento sociale dal mondo esterno per tre anni • Misura basata sulla sua eccessiva prodigalità e sul suo indebolimento fisico e psichico, senza che la persona interessata fosse stata dichiarata incapace • Interessato totalmente dipendente dal suo amministratore di sostegno in quasi tutti gli ambiti e senza limite di durata • Elusione del quadro legislativo della procedura iniziale del trattamento sanitario obbligatorio mediante ricorso abusivo all&#8217;amministrazione di sostegno • Assenza di un esame concreto e scrupoloso di tutti gli aspetti pertinenti della particolare situazione dell&#8217;interessato • Assenza di misure volte a permettere all&#8217;interessato di mantenere le sue relazioni sociali e a favorire il suo ritorno a casa • Assenza di garanzie effettive per prevenire gli abusi e garantire che fossero presi in considerazione i diritti, la volontà e le preferenze dell&#8217;interessato • Stati tenuti a favorire la partecipazione delle persone disabili o delle persone anziane &#8220;dipendenti&#8221; alla vita della comunità, e a prevenirne il loro isolamento o la loro segregazione • Misura non proporzionata né adeguata alla situazione individuale dell&#8217;interessato • Margine di apprezzamento oltrepassato</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Art 34 • Locus standi • Qualità di un parente (cugino) per sollevare delle doglianze a nome dell&#8217;interessato in una situazione che non gli consente di presentare direttamente il ricorso dinanzi alla Corte • Circostanze eccezionali • Potere di sostituzione dell&#8217;amministratore di sostegno nei confronti dell&#8217;interessato • Doglianza relativa alle restrizioni imposte dall&#8217;amministratore con l&#8217;autorizzazione del giudice tutelare • Rischio accertato di privazione di una protezione effettiva per quanto riguarda i diritti dell&#8217;interessato derivanti dalla Convenzione • Gravi questioni sollevate in merito alle condizioni di vita delle persone anziane nelle case di riposo, questioni che sono di interesse generale data la vulnerabilità di queste persone</p>
<p class="wkit-align-center">STRASBURGO</p>
<p class="wkit-align-center">6 luglio 2023</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8221; Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico, e dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court&#8217;s database HUDOC&#8221;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Questa sentenza diverrà definitiva nelle condizioni di cui all&#8217;articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Nella causa C. e C.G. c. Italia,</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">La Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo (prima sezione), riunita in una Camera composta da:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Marko Bošnjak, presidente,</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Alena Poláčková,</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Krzysztof Wojtyczek,</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Ivana Jelić,</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Gilberto Felici,</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Erik Wennerström,</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Raffaele Sabato, giudici,</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">e da Renata Degener, cancelliere di sezione,</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Visti:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">il ricorso (n. 46412/21) proposto contro la Repubblica italiana da due cittadini di questo Stato, i sigg. A.C. e C.G. (&#8220;i ricorrenti&#8221;), che il 20 settembre 2021 hanno adito la Corte ai sensi dell&#8217;articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali (&#8220;la Convenzione&#8221;),</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">la decisione di portare a conoscenza del governo italiano (&#8220;il Governo&#8221;), le doglianze fondate sugli articoli 5 § 1 e) e 8 della Convenzione,</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">le osservazioni delle parti,</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 27 giugno 2023,</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">INTRODUZIONE</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">1. Il ricorso riguarda l&#8217;applicazione della misura dell&#8217;amministrazione di sostegno nei confronti del ricorrente C.G. e l&#8217;isolamento sociale che è derivato dal suo ricovero in una residenza sanitaria assistenziale (&#8220;RSA&#8221;). Sono invocati gli articoli 5 e 8 della Convenzione.</p>
</div>
</section>
</div>
</div>
<div class="wkit-case-fatto">
<section id="fatto"><header>
<h2>Svolgimento del processo</h2>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">2. Il sig. A.C. (&#8220;il primo ricorrente&#8221;) agisce nel presente procedimento in nome proprio e a nome del cugino C. G. (&#8220;il secondo ricorrente&#8221;) che è sottoposto alla misura dell&#8217;amministrazione di sostegno disposta dal giudice tutelare e che, dal 30 ottobre 2020, è ricoverato in una residenza sanitaria per persone anziane dipendenti. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1956 e nel 1930, e risiedono a Lecco. Sono stati rappresentati dall&#8217;avvocato M. Alfano.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">3. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, L. D., avvocato dello Stato.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">4. Nel 2017 la sorella del secondo ricorrente presentò al giudice tutelare di Milano una domanda volta ad ottenere la nomina di un amministratore di sostegno che fosse incaricato di sostituirsi all&#8217;interessato nell&#8217;esercizio di alcuni diritti e di assisterlo per altri. Sosteneva che suo fratello era anziano e che, pur essendo in grado di badare a se stesso, mostrava un comportamento improntato alla prodigalità.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">5. Con un <span id="i-RICH-LEGGE-1"><a id="i-RICH-LEGGE-1-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/corte-europea-diritti-dell-uomo-sez-i-sent-data-ud-27-06-2023-06-07-2023-n-46412-21/10SE0002735207?pathId=dbaaeccde08dc&amp;docIds=10LX0000853557SOMM,10LX0000853563SOMM" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9 i9" data-oblink-type="document">Provv. del 9 maggio 2017</a></span>, dopo aver constatato la prodigalità del secondo ricorrente, che non sembrava essere pienamente consapevole delle situazioni di grave pregiudizio nelle quali poteva trovarsi, il giudice tutelare ritenne che una misura di amministrazione di sostegno costituisse una protezione adeguata. Il giudice tutelare rilevò che il secondo ricorrente seguiva i precetti &#8220;francescani&#8221;, vivendo in modo semplice e donando il suo denaro a coloro che ne avevano bisogno, ma che era incapace di gestire i limiti di questa pratica, il che lo metteva in situazione di vulnerabilità.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">6. Ritenendo che non fosse necessario ricorrere a misure più vincolanti che prevedessero un&#8217;interdizione o un&#8217;incapacità, il giudice tutelare nominò l&#8217;avvocato B. come amministratore di sostegno ai fini dell&#8217;amministrazione del patrimonio dell&#8217;interessato.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">7. Il 4 dicembre 2017 fu eseguita una perizia psicologica sul secondo ricorrente. L&#8217;esperto concluse che non aveva riscontrato alcun elemento che giustificasse un trattamento psichiatrico, precisando che l&#8217;interessato non era affetto da alcuna patologia psichiatrica.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">8. Il 3 gennaio 2018 il secondo ricorrente fu sottoposto a una seconda perizia. Il bilancio cognitivo indicò che le funzioni esecutive e i processi cognitivi e motivazionali necessari per compiere azioni quotidiane ordinarie e straordinarie erano intatti.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">9. 31 gennaio 2018 fu nominato un altro amministratore di sostegno al posto del precedente.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">10. 31 ottobre 2018, a seguito di una nuova valutazione psicologica, l&#8217;esperto che aveva esaminato il secondo ricorrente rilevò l&#8217;esistenza di un disturbo narcisistico della personalità che aveva raggiunto un livello tale da influire, anche se solo parzialmente, sulla sua capacità di prendersi cura di se stesso e di compiere determinate azioni.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">11. Il 6 novembre 2018 il secondo ricorrente e sua sorella chiesero al giudice di porre fine alla misura di protezione, sostenendo che erano cambiate le condizioni che ne avevano giustificato l&#8217;applicazione.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">12. Il 5 novembre 2019 una relazione dei servizi sociali concluse che era necessario l&#8217;intervento di un amministratore per sostenere il secondo ricorrente in vari aspetti della sua vita.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">13. Il 12 febbraio 2020 fu depositata presso la cancelleria del tribunale una relazione dei servizi sociali. Secondo questo documento, l&#8217;interessato era rattristato di non poter gestire il suo patrimonio come desiderava e di dover sottostare alle decisioni del giudice, cosa di cui riteneva responsabile sua sorella, con la quale non aveva contatti da diversi anni e nei confronti della quale provava rancore. Inoltre, i servizi sociali indicavano che il ricorrente non capiva di essere esposto al rischio che si abusasse della sua debolezza a causa della sua generosità, che aveva rifiutato di essere aiutato per quanto riguarda l&#8217;insalubrità del luogo in cui viveva, e che si spostava in bicicletta nonostante fosse quasi cieco.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">In conclusione, i servizi sociali ritenevano che fosse necessario proteggere il secondo ricorrente e raccomandavano di effettuare una perizia psichiatrica.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">14. Lo stesso giorno, il giudice tutelare nominò un esperto incaricato, da un lato, di valutare le condizioni di vita e di salute dell&#8217;interessato e, dall&#8217;altro, di stabilire se quest&#8217;ultimo soffrisse di una patologia di ordine psicofisico e se tale patologia potesse eventualmente influire sulle sue capacità, nonché, infine, di pronunciarsi sulla questione se la nomina di un amministratore di sostegno fosse ancora pertinente nel caso di specie.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">15. Con un Provv. del 27 maggio 2020, il giudice tutelare estese i poteri dell&#8217;amministratore di sostegno di C. G. a tutti gli aspetti delle cure personali di quest&#8217;ultimo, rilevando che la sua sicurezza fisica e il suo benessere erano gravemente compromessi e che faceva discorsi confusi e contraddittori. In particolare, il giudice tutelare autorizzò l&#8217;amministratore di sostegno a provvedere, in nome dell&#8217;interessato, a tutte le incombenze che riguardavano quest&#8217;ultimo, e lo incaricò, in particolare, di decidere la soluzione abitativa più adatta alla situazione di C. G. e di assicurarsi che lo stesso ricevesse cure e trattamenti che tenessero conto dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni. In virtù di tale decisione, l&#8217;amministratore doveva anche intrattenere rapporti con l&#8217;autorità socio-sanitaria ed esprimere i consensi e le autorizzazioni richiesti relativamente alle azioni necessarie alla protezione del benessere e della salute di C. G. Il giudice precisò a tal fine che, all&#8217;occorrenza, poteva essere previsto l&#8217;inserimento in una adeguata struttura di cura e ricovero, autorizzando quindi l&#8217;amministratore a prestare il consenso in nome dell&#8217;interessato.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">16. Un rapporto medico redatto nel giugno 2020 indicò che C. G. non sembrava soffrire di alcuna patologia psichica, che aveva conservato la sua capacità di giudizio, soprattutto quella di discernere le conseguenze civili e penali dei suoi atti, e che non era stato constatato alcun decadimento mentale o cognitivo.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">17. Invece, secondo una perizia eseguita il 24 settembre 2020 su richiesta del giudice tutelare, l&#8217;interessato manifestava un disturbo della personalità ossessivo-compulsivo, al quale si aggiungevano degli aspetti depressivi, si trovava in uno stato di malessere in ragione di richieste di denaro che gli pervenivano, e le sue condizioni di vita, fra cui, in particolare, le condizioni igieniche, erano molto scarse. Di conseguenza, l&#8217;esperto riteneva che fosse indispensabile collocarlo in una residenza sanitaria assistenziale, poiché questa misura era, a suo parere, l&#8217;unica che lo potesse proteggere. Inoltre, indicava che i suoi beni immobili erano ancora occupati da terzi.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">18. Il 2 ottobre 2020 fu nominato un altro amministratore di sostegno in sostituzione del precedente.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">19. Secondo una relazione redatta successivamente, l&#8217;8 ottobre 2020, la suddetta proposta di ricovero in una residenza sanitaria assistenziale era il risultato di una riflessione lunga e attenta, e derivava dall&#8217;osservazione del fallimento di tutti i progetti precedentemente messi in atto per salvaguardare e proteggere l&#8217;integrità fisica del secondo ricorrente.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">20. Il 26 ottobre 2020 l&#8217;amministratore di sostegno chiese al giudice tutelare l&#8217;autorizzazione a far ricoverare C. G. in una residenza sanitaria assistenziale con l&#8217;aiuto della forza pubblica, spiegando che l&#8217;interessato non aveva più un medico di base né una tessera sanitaria, e che era stato avviato un procedimento penale contro i suoi assistenti domiciliari per aver abusato della sua debolezza. Di conseguenza, l&#8217;amministratore di sostegno raccomandava che C. G. fosse sottoposto a visita medica e poi collocato in una residenza sanitaria assistenziale, e chiedeva al giudice di accordargli il potere di ricorrere alla forza pubblica nel caso le circostanze lo richiedessero.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">21. Lo stesso giorno, il giudice autorizzò l&#8217;amministratore di sostegno a compiere tutto quanto necessario per provvedere all&#8217;ingresso di C. G. in una residenza sanitaria assistenziale.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">22. Il giorno successivo, il 27 ottobre 2020, l&#8217;amministratore, accompagnato dal medico E.M. e dai carabinieri, si presentò a casa del badante dell&#8217;interessato. Quest&#8217;ultimo, informato della decisione di ricovero che era stata adottata nei suoi confronti, manifestò la sua opposizione alla suddetta misura. Tuttavia, dopo aver riacquistato la calma, accettò di seguire il medico per sottoporsi ad un controllo sanitario, acconsentendo ad entrare in una residenza sanitaria assistenziale solo a titolo provvisorio e nella prospettiva di un successivo ritorno a casa sua. Due giorni dopo, cominciò a rifiutare il cibo, ad eccezione del pane e dell&#8217;acqua, per protestare contro il suo ricovero.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">23. Secondo un rapporto inviato dall&#8217;amministratore al giudice, l&#8217;interessato ebbe un colloquio telefonico con il primo ricorrente il 21 novembre 2020, in presenza di un&#8217;assistente sociale. Egli avrebbe detto loro che era trattato bene, ma desiderava tornare a casa sua e che, poiché il suo avvocato, secondo lui, stava facendo il necessario a tal fine, non voleva che fosse chiamato un altro avvocato.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">24. Pochi giorni prima, il 17 novembre 2020, una troupe di un programma televisivo, &#8220;L.I.&#8221;, aveva realizzato un reportage che metteva in discussione la legalità del ricovero in una residenza sanitaria assistenziale del secondo ricorrente, e che fu trasmesso a livello nazionale. Di conseguenza, l&#8217;amministratore di sostegno decise di impedire qualsiasi comunicazione diretta tra C. G. e terze persone, ad eccezione del sindaco della città di A.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">25. Il 26 novembre 2020 il giudice tutelare, prendendo in considerazione la suddetta decisione dell&#8217;amministratore di sostegno, che mirava a proteggere l&#8217;interessato dalla divulgazione della sua storia personale e dalle ripercussioni mediatiche del reportage trasmesso, nonché la suddetta perizia dell&#8217;8 ottobre 2020, che aveva suggerito di procedere a una rivalutazione psichiatrica di C.G., a sua volta vietò ogni incontro e conversazione telefonica di terze persone con il secondo ricorrente, salvo volontà contraria di quest&#8217;ultimo.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">26. Dal fascicolo risulta che, il 15 dicembre 2020, il secondo ricorrente fu sentito dal giudice tutelare.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">27. Il 7 gennaio 2021 il primo ricorrente e la sorella di quest&#8217;ultimo chiesero al giudice tutelare l&#8217;autorizzazione a fare visita a C. G. nella residenza sanitaria assistenziale in cui era ricoverato.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">28. L&#8217;8 gennaio 2021 il giudice tutelare incaricò un esperto di effettuare una valutazione della situazione clinica dell&#8217;interessato, chiedendo, inoltre, che gli fosse fornita qualsiasi informazione utile.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">29. Il 9 gennaio 2021 il giudice autorizzò la visita dei parenti di C. G., previo consenso dei responsabili della struttura o dell&#8217;amministratore di sostegno, precisando che, eventualmente, le condizioni dell&#8217;incontro sarebbero state fissate dalla struttura.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">30. Il 13 gennaio 2021 il primo ricorrente fu informato del fatto che C.G. si rifiutava di ricevere la sua visita, e che quest&#8217;ultimo aveva scritto una lettera in cui affermava che non voleva più che la sua situazione fosse oggetto di attenzione da parte dei media, e che voleva tornare a casa sua, indicando che solo in questo caso sarebbe stato disposto a ricevere i suoi familiari nella sua città.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">31. Il 28 gennaio 2021 il primo ricorrente e sua sorella si rivolsero nuovamente al giudice tutelare, sostenendo che il secondo ricorrente non aveva mai affermato, nella sua lettera, di non volerli incontrare e che, eventualmente, si impegnavano a rispettare la riservatezza di un colloquio con lui.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">32. Il 2 febbraio 2021 l&#8217;esperto nominato (paragrafo 28 supra) presentò la sua relazione in cui sosteneva che lo stato fisico di C. G. era migliorato, ma osservava che permanevano le sue difficoltà di natura psicologica.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">33. Il 5 febbraio 2021 il secondo ricorrente scrisse un&#8217;altra lettera al primo ricorrente e a sua sorella. Li ringraziava per l&#8217;interesse che gli avevano dimostrato, li informava che qualcuno si occupava del suo caso e che aveva la speranza che la stampa lo dimenticasse, e prometteva loro di andare a trovarli una volta uscito dalla residenza sanitaria assistenziale.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">34. Con decreto del 13 febbraio 2021, il giudice tutelare respinse la richiesta di contatto degli interessati in ragione del fatto che il secondo ricorrente non aveva espresso il desiderio di incontrarli, che l&#8217;amministratore di sostegno aveva fatto sapere che il secondo ricorrente li avrebbe incontrati dopo essere rientrato a casa sua, e che quest&#8217;ultimo non voleva che la sua situazione personale fosse mediatizzata.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">35. Il 17 marzo 2021 il primo ricorrente presentò una nuova istanza al giudice tutelare e, sostenendo che erano trascorsi due mesi dall&#8217;ultima decisione del giudice e che la situazione poteva essere cambiata, chiese che gli fosse concesso di contattare telefonicamente il secondo ricorrente e che il giudice definisse le modalità del suo ricovero nella residenza sanitaria assistenziale, soprattutto per quanto riguardava la durata del ricovero.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">36. Il 18 marzo 2021 il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della Libertà personale, (&#8220;il Garante nazionale&#8221;) indirizzò alla procura della Repubblica presso il tribunale di Lecco una Raccomandazione con la quale la invitava a considerare l&#8217;opportunità di chiedere al giudice tutelare una rivalutazione completa del contesto di vita del secondo ricorrente nella prospettiva di porre fine al suo internamento nella residenza sanitaria assistenziale. Il Garante nazionale portava all&#8217;attenzione della procura diverse problematiche derivanti dalla misura di protezione disposta dal tribunale di Lecco nel 2017 e dal ricovero del secondo ricorrente in una residenza sanitaria assistenziale, raccomandando di rivedere le misure adottate per la sua protezione e di individuare per il futuro un sistema di sostegno più adeguato.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">La Raccomandazione era così redatta nei passaggi pertinenti nel caso di specie:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8220;Il documento riguarda in primo luogo le misure attuate nell&#8217;ambito dell&#8217;amministrazione di sostegno, che rientrano nella competenza del Garante nazionale. A tale riguardo, il documento verte sull&#8217;autonomia decisionale di C.G. rispetto alle proprie scelte di vita di fronte alle vicende che lo hanno visto sottoposto dapprima a un&#8217;amministrazione di sostegno sempre più intrusiva rispetto a tali scelte, e poi a un ricovero in una residenza sanitaria assistenziale, al quale si è ripetutamente opposto. Un ricovero che, fin dall&#8217;inizio, è apparso come una misura di segregazione, non solo per la mancanza di una preventiva alternativa [offerta al] ricorrente, ma anche per la privazione di ogni contatto con il mondo esterno, apparentemente imposta dai responsabili della struttura. In effetti, ogni comunicazione con l&#8217;esterno deve essere filtrata dal responsabile del centro. Un ricovero inizialmente indicato come una misura temporanea volta ad avviare un progetto di rientro a casa, [ma] che dura già da più di cinque mesi e, a quanto risulta al Garante nazionale, nelle stesse condizioni, compromettendo gravemente la protezione dei principi relativi all&#8217;autodeterminazione e alla libertà di compiere le proprie scelte, ivi compreso il diritto al sostegno della propria capacità di agire.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">In secondo luogo, questo documento riguarda la portata del mandato dell&#8217;amministratore di sostegno, che il decreto del giudice tutelare del 28 maggio 2020 estende al potere, attribuito in via esclusiva, di provvedere a tutte le incombenze connesse all&#8217;assistenza del beneficiario da un punto di vista personale, e di decidere la soluzione abitativa o di alloggio più appropriata, tenendo conto [dei] bisogni e [delle] aspirazioni [dell&#8217;interessato].</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">A tale riguardo, il Garante nazionale sottolinea, nella sua Raccomandazione alla procura della Repubblica, che le indicazioni contenute nella relazione dei servizi sociali del 5 novembre 2019, sulle quali si basava l&#8217;estensione dei poteri dell&#8217;amministratore di sostegno, avrebbero dovuto invece essere prese in considerazione dal giudice tutelare e dallo stesso amministratore di sostegno ai fini dell&#8217;elaborazione di un &#8220;progetto di vita&#8221; volto a sostenere in modo adeguato il percorso di vita di C.G. Un obiettivo che certamente sarebbe stato reso possibile dal ricorso a un servizio pubblico convenzionato di cure domiciliari in grado di garantire sia una quotidiana assistenza materiale igienica alla persona, sia una regolare valutazione medica e paramedica.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Infine, per quanto riguarda il protrarsi del ricovero che era stato presentato come temporaneo, il Garante nazionale, pur tenendo conto della comprensibile necessità di un termine per la formazione e il coordinamento del fascicolo, si stupisce, nella presente Raccomandazione, del fatto che l&#8217;amministratore di sostegno abbia lasciato trascorrere più di cinque mesi e mezzo dopo l&#8217;ingresso di C.G. in una residenza sanitaria assistenziale senza evocare concretamente la prospettiva di un ritorno al [suo] domicilio.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Un ritardo che, secondo il Garante nazionale, rende oggi tardiva la preparazione di un nuovo progetto di alloggio e di sostegno che risponda alle aspettative di C.G., con il coinvolgimento del servizio sociale territoriale e delle reti di prossimità. L&#8217;assenza di piani chiari per il rientro di C.G. nel suo ambiente domestico e per la gestione della sua vita quotidiana fa sì che, nonostante tutte le precauzioni peraltro prese, vi sia il rischio che si protragga a lungo un internamento ingiustificato, con una evidente violazione della libertà di autodeterminazione [dell&#8217;interessato] per quanto riguarda il suo corpo, la sua residenza e, in fin dei conti, la sua integrità fisica e psichica, che costituisce una forma di restrizione della libertà priva di base costituzionale.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">È per questo motivo che il presente documento indirizzato alla procura della Repubblica conclude raccomandando a quest&#8217;ultima di prendere in considerazione l&#8217;opportunità di esercitare le sue prerogative per chiedere al giudice tutelare una rivalutazione completa del contesto di vita di C.G. nella prospettiva di una cessazione del suo internamento in una residenza sanitaria assistenziale e, se del caso, [per pronunciare] la revoca o la sostituzione dell&#8217;amministratore di sostegno o, quanto meno, una modifica delle prescrizioni, delle limitazioni e delle soluzioni attualmente in vigore, visto che si sono rivelate inadeguate a proteggere pienamente il beneficiario e hanno, al contrario, [portato] all&#8217;alterazione della sua autonomia decisionale nell&#8217;esercizio di diritti fondamentali quali la scelta autonoma della residenza e la piena libertà di comunicare e stabilire relazioni sociali con altre persone.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">(&#8230;)&#8221;.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">37. Con decisione del 23 marzo 2021, il giudice tutelare respinse l&#8217;istanza del primo ricorrente (paragrafo 35 supra).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">38. Il 3 maggio 2021 il Garante nazionale effettuò una visita nella residenza sanitaria assistenziale dove era ricoverato il secondo ricorrente. In tale occasione, il Garante sottolineò che il collocamento di C. G. era stato deciso contro la volontà dell&#8217;interessato stesso e limitava fortemente la sua libertà personale, e invitò le autorità ad adottare delle misure idonee per attenuare il suo isolamento e assicurare la sua uscita dalla struttura in tempi brevi in vista del rientro a casa sua.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">39. Con decisione del 21 maggio 2021, il giudice tutelare si pronunciò sul ricorso che il primo ricorrente aveva proposto al fine di ottenere informazioni sulle modalità di uscita del secondo ricorrente.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il giudice tutelare rilevò che la situazione clinica dell&#8217;interessato non era stabile, che un procedimento penale per abuso di debolezza a suo danno era ancora pendente, che i suoi beni immobili erano ancora occupati, e che lo stesso si era opposto alle altre soluzioni abitative che gli erano state proposte, aggiungendo che era ormai ben inserito nella residenza sanitaria assistenziale, dove socializzava con gli altri residenti, e che aveva a sua disposizione un cellulare che gli permetteva di chiamare le persone che voleva incontrare.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">40. Il 18 ottobre 2021 il giudice tutelare ordinò una nuova perizia psichiatrica di C. G. Nella sua relazione del 7 novembre 2021, l&#8217;esperto constatò un miglioramento delle condizioni fisiche dell&#8217;interessato, che attribuì in parte alla kinesiterapia. L&#8217;esperto rilevò che C. G. partecipava volentieri a tutte le attività proposte anche se continuava a chiedere di tornare a casa sua, e notò che dopo essere stato informato della mediatizzazione del suo ricovero in una residenza sanitaria assistenziale, aveva espresso il desiderio che la sua vita non fosse resa pubblica. Per quanto riguarda il quadro psichico, l&#8217;esperto indicò che era stato evidenziato un leggero peggioramento della situazione relativamente agli aspetti interpretativi e persecutori, che, a suo parere, potevano essere stati in parte esacerbati dal ricovero in una residenza sanitaria assistenziale, che il ricorrente aveva percepito come coercitivo. L&#8217;esperto raccomandava di assegnargli piccoli compiti idonei a motivarlo e gratificarlo affinché si sentisse utile e importante all&#8217;interno della residenza sanitaria assistenziale, e di organizzare uscite in luoghi che fossero per lui interessanti, una volta soddisfatte le condizioni necessarie e indispensabili per farlo. L&#8217;esperto concluse che era auspicabile prevedere un ritorno graduale di C. G. al suo domicilio grazie al sostegno di un educatore e di uno psicologo, precisando che tale progetto doveva coinvolgere i servizi sociali, essere protratto nel tempo ed essere costantemente monitorato.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">41. Il 18 dicembre 2021 il Garante nazionale si recò nuovamente nella residenza sanitaria assistenziale dove alloggiava il secondo ricorrente. Prese atto dell&#8217;attenuazione delle misure di isolamento sociale alle quali l&#8217;interessato era stato sottoposto per più di dodici mesi e raccomandò di organizzare momenti di incontro sempre più frequenti al fine di mantenere le sue relazioni sociali. Tuttavia, confermò l&#8217;esistenza di problemi legati a un collocamento inadeguato di C. G. in una residenza sanitaria assistenziale e raccomandò la creazione di un dispositivo adeguato alle sue esigenze specifiche.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">42. Il 6 giugno 2022 il giudice per le indagini preliminari di Brescia archiviò una denuncia che era stata presentata contro il giudice tutelare per abuso di potere.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">43. Il 12 febbraio 2023 il Garante nazionale effettuò una nuova visita nella residenza sanitaria assistenziale dove si trovava il secondo ricorrente.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">44. Il 13 febbraio 2023 il Garante nazionale incontrò il sindaco del comune di A., il vicesindaco e il responsabile dei servizi sociali, per discutere con loro della necessità di adottare una pianificazione efficace che garantisse il necessario equilibrio tra il bisogno di protezione dell&#8217;interessato e le sue aspirazioni soggettive.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">45. La Corte non è stata informata di un eventuale seguito dato dalla procura alla raccomandazione del Garante nazionale del 18 marzo 2021 (paragrafo 35 supra). Invece, la Corte è stata informata che era stato avviato un procedimento penale per violazione di domicilio contro una terza persona sospettata di essere entrata nella residenza sanitaria assistenziale e di avervi incontrato il secondo ricorrente senza l&#8217;autorizzazione dell&#8217;amministratore di sostegno. A seguito dell&#8217;indagine, nel giugno 2023, questa persona era stata condannata a un anno e dieci mesi di reclusione.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">I. IL REGIME GIURIDICO INTERNO</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">46. La <span id="i-RICH-LEGGE-4"><a id="i-RICH-LEGGE-4-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000159441SOMM?pathId=a7c83d94fa02c" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">L. n. 6 del 9 gennaio 2004</a></span>, entrata in vigore il 19 marzo 2004, ha riformato le disposizioni del codice civile riguardanti la protezione dei maggiorenni, modificando alcuni degli articoli relativi alla tutela e alla curatela e introducendo una nuova misura di protezione, &#8220;l&#8217;amministrazione di sostegno&#8221;.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">47. Secondo l&#8217;articolo 1° di detta legge, questa misura riguarda le persone prive in tutto o in parte della loro autonomia, e mira a fornire loro un sostegno nell&#8217;espletamento delle funzioni della vita quotidiana, con la minore limitazione possibile della loro capacità di agire.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Essa ha lo scopo di proteggere le persone che una disabilità o un indebolimento, fisico o mentale, pone nell&#8217;impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai loro interessi.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">La suddetta misura è disposta dal giudice tutelare su richiesta della persona da proteggere, di un familiare o del pubblico ministero, dei servizi sociali e sanitari che hanno l&#8217;obbligo di informare quest&#8217;ultimo se sono a conoscenza di fatti che richiedono l&#8217;attuazione di una misura di protezione. Il giudice nomina un amministratore al quale attribuisce competenza per sostituirsi alla persona protetta nell&#8217;esercizio di alcuni diritti e per assisterla nell&#8217;attuazione di altri.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">La persona protetta conserva la capacità di agire per tutti gli atti diversi da quelli per i quali è stato nominato l&#8217;amministratore.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">48. Le disposizioni del codice civile che disciplinano l'&#8221;amministrazione di sostegno&#8221; sono così formulate nei loro passaggi pertinenti nel caso di specie:</p>
<p class="wkit-align-center">Articolo 404</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8220;La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.&#8221;</p>
<p class="wkit-align-center">Articolo 405</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8220;Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell&#8217;amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell&#8217;articolo 406.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">(&#8230;)</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d&#8217;ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l&#8217;amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il decreto di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno deve contenere l&#8217;indicazione:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">1. delle generalità della persona beneficiaria [della misura] e dell&#8217;amministratore di sostegno;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">2. della durata dell&#8217;incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">3. dell&#8217;oggetto dell&#8217;incarico e degli atti che l&#8217;amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">4. degli atti che il beneficiario può compiere solo con l&#8217;assistenza dell&#8217;amministratore di sostegno;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">5. dei limiti, anche periodici, delle spese che l&#8217;amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">6. della periodicità con cui l&#8217;amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l&#8217;attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Se la durata dell&#8217;incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d&#8217;ufficio prima della scadenza del termine.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">(&#8230;)&#8221;.</p>
<p class="wkit-align-center">Articolo 406</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8220;Il ricorso per l&#8217;istituzione dell&#8217;amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell&#8217;articolo 417.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata, il medesimo è presentato congiuntamente all&#8217;istanza di revoca dell&#8217;interdizione o dell&#8217;inabilitazione davanti al giudice competente per quest&#8217;ultima.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l&#8217;apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all&#8217;articolo 407 o a fornire comunque notizia al pubblico ministero [di tali fatti].&#8221;</p>
<p class="wkit-align-center">Articolo 409</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8220;Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l&#8217;assistenza necessaria dell&#8217;amministratore di sostegno.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.&#8221;</p>
<p class="wkit-align-center">Articolo 410</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8220;Nello svolgimento dei suoi compiti l&#8217;amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">L&#8217;amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l&#8217;interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all&#8217;articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">(&#8230;)&#8221;.</p>
<p class="wkit-align-center">Articolo 411</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8220;Si applicano all&#8217;amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">All&#8217; amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">(&#8230;)</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l&#8217;amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l&#8217;interdetto o l&#8217;inabilitato, si estendano al beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno, avuto riguardo all&#8217;interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.&#8221;</p>
<p class="wkit-align-center">Articolo 374</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8220;Il tutore non può, senza l&#8217;autorizzazione del giudice tutelare:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">(&#8230;)</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">promuovere giudizi, (&#8230;)&#8221;.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">49. La procedura iniziale di trattamento sanitario obbligatorio (&#8220;la TSO&#8221;) è disciplinata dalla <span id="i-RICH-LEGGE-5"><a id="i-RICH-LEGGE-5-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000120708SOMM?pathId=a7c83d94fa02c" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">L. n. 833 del 1978</a></span>, che dispone quanto segue nei suoi passaggi pertinenti nel caso di specie:</p>
<p class="wkit-align-center">Articolo 33</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8220;Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall&#8217;autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l&#8217;<span id="i-RICH-COD-1"><a id="i-RICH-COD-1-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009908?pathId=a7c83d94fa02c" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">articolo 32</a></span> della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.</p>
<p class="wkit-align-center">Articolo 34</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8220;(&#8230;) Le misure di cui al secondo comma dell&#8217;articolo precedente possono essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall&#8217;infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell&#8217;articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma. (&#8230;)&#8221;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Ai sensi dell&#8217;articolo 35 della legge, il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio deve essere notificato al giudice tutelare entro quarantotto ore. Quest&#8217;ultimo entro le successive quarantotto ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Nei casi in cui il TSO debba protrarsi oltre il settimo giorno, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico è tenuto a formulare in tempo utile una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNAZIONALI</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">A. Le Nazioni Unite</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">1. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">50. La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (&#8220;CRDPH&#8221;), adottata il 13 dicembre 2006 dall&#8217;Assemblea generale delle Nazioni Unite (Recueil des Traités des Nations unies, vol. 2515, p. 3) e poi firmata e ratificata dall&#8217;Italia rispettivamente il 30 marzo 2007 e il 15 maggio 2009, prevede, in particolare, quanto segue:</p>
<p class="wkit-align-center">Articolo 12 &#8211; Uguale riconoscimento dinanzi alla legge</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8220;1. Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">2. Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">3. Gli Stati Parti adottano misure adeguate per consentire l&#8217;accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">4. Gli Stati Parti assicurano che tutte le misure relative all&#8217;esercizio della capacità giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani. Tali garanzie devono assicurare che le misure relative all&#8217;esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle persone.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">(&#8230;)&#8221;.</p>
<p class="wkit-align-center">Articolo 19 &#8211; Vita indipendente ed inclusione nella società</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8220;Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">a. le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">b. le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l&#8217;assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">c. i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.&#8221;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">2. Il Comitato dei diritti delle persone con disabilità</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">51. Nell&#8217;aprile 2014, il Comitato dei diritti delle persone con disabilità (&#8220;il CDPD&#8221;) ha adottato il commento generale n. 1 relativo all&#8217;articolo 12 della Convenzione, riguardante il riconoscimento della personalità giuridica in condizioni di uguaglianza. Le parti pertinenti, riguardanti le persone ricoverate contro la loro volontà, sono così formulate:</p>
<p class="wkit-align-center">Articolo 5</p>
<p class="wkit-align-center">Uguaglianza e non discriminazione</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8220;28. Affinché la personalità giuridica possa essere riconosciuta, la capacità giuridica non deve essere negata in maniera discriminatoria. L&#8217;articolo 5 della Convenzione sancisce l&#8217;uguaglianza di tutte le persone dinanzi alla legge e in virtù di quest&#8217;ultima, nonché il diritto alla uguale protezione della legge. La discriminazione fondata sulla disabilità è definita dall&#8217;articolo 2 della Convenzione come &#8220;qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l&#8217;effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l&#8217;esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali&#8221;. Negare la capacità giuridica, allo scopo o con l&#8217;effetto di pregiudicare il diritto delle persone con disabilità al riconoscimento della loro personalità giuridica in condizioni di uguaglianza, costituisce una violazione degli articoli 5 e 12 della Convenzione. Di fatto, lo Stato è autorizzato a limitare la capacità giuridica di una persona in alcune circostanze, ad esempio in caso di fallimento o di condanna penale. Tuttavia, il diritto al riconoscimento della personalità giuridica in condizioni di uguaglianza, e il diritto di non essere oggetto di discriminazioni richiedono che il fatto che lo Stato neghi la capacità giuridica sia basato sugli stessi motivi per tutte le persone. Questo diniego non può essere basato su un attributo della personalità come il sesso, la razza o la disabilità, né può avere come scopo o per effetto quello di trattare una persona diversamente dalle altre.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">29. La non-discriminazione nel riconoscimento della capacità giuridica ristabilisce l&#8217;autonomia e il rispetto della dignità umana della persona conformemente ai principi sanciti dall&#8217;articolo 3 a) della Convenzione. La libertà di fare le proprie scelte presuppone nella maggior parte dei casi la capacità giuridica. L&#8217;indipendenza e l&#8217;autonomia implicano il potere di far sì che le proprie decisioni siano giuridicamente rispettate. Il bisogno di un accompagnamento o di un accomodamento ragionevole per prendere decisioni non deve essere invocato per contestare la capacità giuridica di una persona. Il rispetto della differenza e l&#8217;accettazione delle persone con disabilità in quanto facenti parte della diversità umana e dell&#8217;umanità (art. 3 d)) sono incompatibili con la concessione della capacità giuridica sulla base dell&#8217;assimilazione.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">30. La non discriminazione comprende il diritto a accomodamenti ragionevoli nell&#8217;esercizio della capacità giuridica (art. 5, par. 3). Ai sensi dell&#8217;articolo 2 della Convenzione per accomodamento ragionevole si intendono le &#8220;modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l&#8217;esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali&#8221;. Il diritto ad accomodamenti ragionevoli nell&#8217;esercizio della capacità giuridica è distinto e complementare rispetto al diritto a un accompagnamento nell&#8217;esercizio di tale capacità. Gli Stati sono tenuti a procedere alle modifiche e agli adattamenti necessari per permettere alle persone con disabilità di esercitare la loro capacità giuridica, a meno che questo non imponga loro un onere sproporzionato o indebito (&#8230;)&#8221;</p>
<p class="wkit-align-center">Articoli 14 e 25</p>
<p class="wkit-align-center">Libertà e sicurezza della persona e consenso</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8220;36. (&#8230;) Privare della capacità giuridica le persone con disabilità e trattenerle in istituti contro la loro volontà, senza il loro consenso o quello di una persona autorizzata a sostituirsi ad esse per prendere decisioni che le riguardano, è un problema molto attuale. Questa prassi costituisce una privazione arbitraria della libertà e viola gli articoli 12 e 14 della Convenzione (&#8230;)</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">37. Il diritto di godere del miglior stato di salute possibile (art. 25) implica il diritto a cure sanitarie sulla base del consenso libero e informato. Gli Stati parte hanno l&#8217;obbligo di esigere che tutti i medici e i professionisti sanitari (compresi gli psichiatri) ottengano il consenso libero e informato delle persone con disabilità prima di curarle.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">(&#8230;)&#8221;.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">52. Nel suo Commento generale n. 5 il CDPD ha formulato varie raccomandazioni volte a garantire l&#8217;applicazione integrale dell&#8217;articolo 19 negli Stati parte. IL CDPD ha raccomandato, tra l&#8217;altro, le seguenti misure:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8220;-abrogare tutte le leggi che impediscono a qualsiasi persona con disabilità, indipendentemente dal tipo di menomazione, di scegliere dove, con chi e come vivere, incluso il diritto di non essere confinati a causa di qualsiasi tipologia di disabilità;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8211; attuare e far rispettare leggi, norme e altre normative per rendere accessibili a tutte le persone con disabilità le collettività locali e l&#8217;ambiente urbano, comprese le informazioni e le comunicazioni;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8211; garantire che tutti i servizi sociali soddisfino le necessità delle varie tipologie di persone con disabilità sulla base dell&#8217;uguaglianza con gli altri;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8211; inserire il principio del design universale per ogni ambiente di vita, sia fisico che virtuale, nelle politiche, leggi, norme e altri provvedimenti;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8211; informare le persone con disabilità in merito al loro diritto di vivere in modo indipendente ed essere inclusi nella collettività per promuoverne la conoscenza, la diffusione, organizzando corsi per l&#8217;accrescimento della consapevolezza;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8211; adottare strategie chiare e mirate per la deistituzionalizzazione con scadenze e budget adeguati al fine di eliminare tutte le forme di isolamento, segregazione o istituzionalizzazione delle persone con disabilità;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8211; creare dei programmi di sensibilizzazione per contrastare i comportamenti e gli stereotipi negativi nei confronti delle persone con disabilità;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8211; avviare politiche per l&#8217;inclusione con linee guida apposite e allocare risorse finanziarie per la costruzione di abitazioni accessibili ed economiche, ambienti urbani, spazi pubblici e trasporti senza barriere rispettando i tempi stabiliti per la loro attuazione e applicando sanzioni efficaci, esemplari e proporzionate per le violazioni, anche da parte di autorità pubbliche o private;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8211; assegnare risorse per sviluppare servizi e sostegni rivolti alla persona / &#8220;utente&#8221;, piani personalizzati per l&#8217;assistenza personale autogestita, adeguati e sufficienti per tutte le persone con disabilità e altre figure di supporto ad esempio: guide, lettori, interpreti qualificati per la lingua dei segni e altri interpreti professionali competenti.&#8221;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">53. Nel settembre 2015, il CDPD ha adottato delle Direttive relative all&#8217;articolo 14 della Convenzione. Nelle loro parti pertinenti nel caso di specie, per quanto riguarda le persone internate contro la loro volontà, tali direttive sono così formulate:</p>
<p class="wkit-align-center">&#8220;B. Diritto alla libertà e alla sicurezza delle persone con disabilità&#8221;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">3. Il Comitato ribadisce che il diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona è uno dei diritti più preziosi ai quali ciascuno possa aspirare. Di fatto, tutte le persone con disabilità, in particolare le persone con disabilità mentale o psicosociale, hanno diritto alla libertà, in virtù dell&#8217;articolo 14 della Convenzione.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">4. L&#8217;articolo 14 è, di per sé, una disposizione relativa alla non-discriminazione. Esso precisa la portata del diritto alla libertà e alla sicurezza della persona nel caso delle persone con disabilità, e vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla disabilità nell&#8217;esercizio di tale diritto.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">(&#8230;)</p>
<p class="wkit-align-center">C. Divieto assoluto di detenzione fondata sulla disabilità</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">6. Esistono ancora negli Stati parte delle prassi che autorizzano la privazione della libertà in ragione di una disabilità reale o presunta. (&#8230;) Il Comitato ha stabilito che l&#8217;articolo 14 non prevedeva alcuna eccezione che permetta di privare delle persone della loro libertà sulla base di un deficit reale o percepito. Tuttavia, la legislazione di vari Stati parte, soprattutto le leggi sulla salute mentale, continua a prevedere dei casi in cui alcune persone possono essere collocate in un istituto sulla base di un deficit, reale o percepito, a condizione che esistano altri motivi per il loro ricovero, soprattutto il fatto che esse rappresentano un pericolo per loro stesse o per gli altri. Questa prassi non è compatibile con l&#8217;articolo 14; essa è per definizione discriminatoria e costituisce una privazione arbitraria della libertà.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">(&#8230;)</p>
<p class="wkit-align-center">D. Collocamento forzato o meno consentito in istituto psichiatrico</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">10. L&#8217;internamento forzato di persone con disabilità per motivi di salute è incompatibile con il divieto assoluto di privazione della libertà per motivi di deficit (art. 14, par. 1 b)) e con il principio del consenso libero e informato della persona interessata dalle cure sanitarie (art. 25). Il Comitato ha sottolineato varie volte che gli Stati parte dovrebbero abolire le disposizioni che prevedono che le persone con disabilità psichiatrica siano collocate in istituto senza il loro consenso, a causa di un deficit reale o presunto. L&#8217;internamento senza consenso priva la persona della sua capacità giuridica di decidere se desidera o meno essere oggetto di cure e trattamenti, essere ricoverata o collocata in istituto, e costituisce pertanto una violazione dell&#8217;articolo 12, in combinato con l&#8217;articolo 14.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">(&#8230;)</p>
<p class="wkit-align-center">G. Privazione della libertà in quanto la persona con disabilità rappresenta un pericolo, ha bisogno di cure o di trattamenti o per qualsiasi altro motivo</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">13. Nell&#8217;esame di tutti i rapporti degli Stati parte, il Comitato ha ritenuto che la detenzione di persone con disabilità in quanto queste ultime rappresentano un pericolo per loro stesse o per altri era contrario all&#8217;articolo 14. La detenzione forzata di persone con disabilità in quanto esse rappresentano un rischio o un pericolo, hanno bisogno di cure o trattamenti o per qualsiasi altro motivo legato al loro deficit o a una diagnosi, in particolare la gravità del loro deficit, o ancora per fini di osservazione, è contraria al diritto alla libertà e costituisce una privazione arbitraria della libertà.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">14. Si considera spesso che le persone che presentano dei disturbi intellettivi o psicosociali costituiscono un pericolo per loro stesse e per altri quando non acconsentono a essere oggetto di un trattamento medico o terapeutico o vi si oppongono. Ogni persona, anche con disabilità, ha l&#8217;obbligo di non causare pregiudizio, e i sistemi giuridici fondati sulla regola del diritto contengono delle leggi penali e di altro tipo per trattare qualsiasi inosservanza di tale obbligo. Le persone con disabilità spesso non sono protette su un piano di uguaglianza rispetto alle altre da tali leggi, in quanto dipendono da un insieme distinto di leggi, in particolare le leggi sulla salute mentale. Queste leggi e procedure prevedono in genere dei criteri meno rigorosi in materia di protezione dei diritti umani, in particolare per quanto riguarda il diritto a una procedura regolare e a un processo equo, e non sono conformi all&#8217;articolo 13 della Convenzione, in combinato con l&#8217;articolo 14.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">15. La libertà di fare le proprie scelte, posta come un principio nell&#8217;articolo 3 a) della Convenzione, comprende la libertà di assumere dei rischi e di fare errori, su un piano di uguaglianza con le altre persone. Nel suo commento generale n. 1, il Comitato ha indicato che le decisioni relative ai trattamenti medici e psichiatrici dovrebbero essere basate sul consenso libero e informato della persona interessata e rispettarne l&#8217;autonomia, la volontà e le preferenze. L&#8217;internamento in istituto psichiatrico fondato sul deficit, reale o presunto, o sulle condizioni di salute delle persone interessate, priva le persone con disabilità della loro capacità giuridica e costituisce una violazione dell&#8217;articolo 12 della Convenzione.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">(&#8230;)&#8221;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">54. Il 6 marzo 2015, il CDPD ha esaminato il rapporto sottoposto dall&#8217;Italia in applicazione dell&#8217;articolo 35 della Convenzione. Le parti del rapporto pertinenti nel caso di specie sono così formulate:</p>
<p class="wkit-align-center">Articolo 12</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Riconoscimento della personalità giuridica in condizioni di uguaglianza</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8220;31. Il quadro costituzionale normativo italiano intende impedire qualsiasi tipo di discriminazione davanti alla legge fondata sulla disabilità. L&#8217;uguaglianza di trattamento davanti alla legge è garantita a tutti i cittadini. Allo stesso tempo, nozioni giuridiche come l&#8217;interdizione e l&#8217;incapacità sono rilevanti solo se la persona interessata è parzialmente o totalmente sana di mente. Nel primo caso, il tribunale deve nominare un rappresentante legale, ossia un tutore. Nel secondo caso, la persona incapace è autorizzata, previa dichiarazione del tribunale, a compiere, in assoluta autonomia, tutte le attività ordinarie della vita quotidiana, ma deve essere accompagnata da un tutore nell&#8217;esercizio delle attività straordinarie.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">32. La professione di tutore nominato dal giudice, che consiste nell&#8217;accompagnare persone la cui capacità di agire è limitata o fortemente compromessa, è stata regolamentata nel 2004 (legge n. 6 de 2004) a seguito di alcuni casi particolari di giurisprudenza civile e dell&#8217;adozione di un nuovo approccio giuridico. La regolamentazione di questa professione ha come scopo finale quello di proteggere le persone che hanno perso totalmente o parzialmente la capacità di compiere da sole alcune attività quotidiane, fornendo loro un aiuto temporaneo o permanente che limita quantomeno possibile la loro capacità di agire autonomamente. Il tutore nominato dal giudice è un volontario incaricato di vigilare sugli interessi e sulla qualità di vita della persona che gli viene affidata e che non può intervenire in un conflitto di interessi come, ad esempio, un professionista sanitario che sia assunto dalla stessa persona. Le attribuzioni del tutore nominato dal giudice sono definite nell&#8217;atto di nomina del giudice tutelare che indica gli atti specifici che il tutore è incaricato di compiere in nome della persona beneficiaria e quelli che può compiere nell&#8217;ambito dell&#8217;assistenza fornita. Il giudice deve proteggere la persona interessata, rispondere alle sue necessità e rispettare le sue richieste nella misura in cui queste ultime non compromettono la sua protezione. La persona che è oggetto di questa misura di tutela mantiene la propria autonomia di azione nell&#8217;ambito delle attività volte a soddisfare le sue necessità quotidiane o che può compiere senza dover essere assistita. È importante sottolineare che il tutore nominato dal giudice ha orari flessibili e può essere dimesso dalle sue funzioni.&#8221;</p>
<p class="wkit-align-center">Articolo 14</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Libertà e sicurezza della persona</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8220;38. Nell&#8217;ordinamento giuridico interno, la libertà individuale è riconosciuta come un diritto inviolabile e costituzionalmente garantito. Il diritto alla libertà e alla sicurezza personale, protetto dall&#8217;articolo 14, paragrafo 1, lettera a) della Convenzione è sancito dall&#8217;<span id="i-RICH-COD-2"><a id="i-RICH-COD-2-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009957?pathId=a7c83d94fa02c" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">articolo 13</a></span> della Costituzione, nonché dalle norme del codice penale e del codice di procedura civile che contengono garanzie contro la privazione abusiva della libertà. L&#8217;articolo 14, paragrafo 1, lettera b) della Convenzione, trova il suo corrispettivo nell&#8217;<span id="i-RICH-COD-3"><a id="i-RICH-COD-3-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009957?pathId=a7c83d94fa02c" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">articolo 13</a></span> della Costituzione, ma anche nell&#8217;articolo 32 di quest&#8217;ultima che emette una riserva relativa ai trattamenti sanitari. Il ricovero delle persone con disabilità in istituti sanitari deve aver luogo conformemente alle garanzie procedurali previste dalla legge. Nel quadro normativo italiano, il principio generale di riserva legale è molto ampio e può dunque applicarsi a una vasta gamma di casi e ipotesi in materia di privazione della libertà personale.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">39. Per quanto riguarda l&#8217;articolo 14, paragrafo 2, relativo alla detenzione delle persone con disabilità e alla garanzia di essere posti in istituti penitenziari adeguati, è opportuno sottolineare che l&#8217;Italia non possiede una legislazione specifica riguardante la detenzione delle persone con disabilità. La <span id="i-RICH-LEGGE-6"><a id="i-RICH-LEGGE-6-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000103738SOMM?pathId=a7c83d94fa02c" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">L. n. 354 del 1975</a></span> contiene alcuni riferimenti normativi che proteggono indirettamente le persone con disabilità negli istituti penitenziari. L&#8217;articolo 47 ter, comma 3, in particolare, che riguarda gli arresti domiciliari, prevede che qualsiasi pena della reclusione di durata non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché qualsiasi pena dell&#8217;arresto, possono essere eseguite nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo pubblico di cura se la persona interessata è in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali. Delle misure alternative alla detenzione possono essere applicate quando le persone sottoposte alla giustizia sono affette da AIDS o da grave deficienza immunitaria (art. 47 quater). Inoltre, l&#8217;<span id="i-RICH-LEGGE-7"><a id="i-RICH-LEGGE-7-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000103738ART12?pathId=a7c83d94fa02c" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">articolo 11</a></span> della <span id="i-RICH-LEGGE-8"><a id="i-RICH-LEGGE-8-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000103738SOMM?pathId=a7c83d94fa02c" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">L. n. 354 del 1975</a></span> dispone che qualsiasi istituto penitenziario deve essere dotato di un servizio medico e di un servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura dei detenuti.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">40. L&#8217;<span id="i-RICH-LEGGE-9"><a id="i-RICH-LEGGE-9-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000113740ART1?pathId=a7c83d94fa02c" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">articolo 1</a></span> della <span id="i-RICH-LEGGE-10"><a id="i-RICH-LEGGE-10-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000113740SOMM?pathId=a7c83d94fa02c" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">L. n. 180 del 1978</a></span> prevede che nessuno può essere costretto a seguire un trattamento medico o a sottoporsi a un esame medico salvo che la <span id="i-RICH-LEGGE-11"><a id="i-RICH-LEGGE-11-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000120708SOMM?pathId=a7c83d94fa02c" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">L. n. 833 del 1978</a></span> (artt. 34 e 35) disponga diversamente. Allo scopo di garantire la legalità dei trattamenti obbligatori, la legge prevede che tali trattamenti devono rispettare la dignità delle persone e i diritti civili e politici protetti dalla Costituzione, ed essere dispensati da servizi sanitari locali. Quando si rende necessario il ricovero, le cure devono essere dispensate in ospedali pubblici o convenzionati. Il paziente deve partecipare al processo decisionale e deve poter esprimere il proprio consenso al trattamento. Inoltre, le cure sanitarie obbligatorie dispensate ai malati mentali non possono superare la durata di sette giorni. Se è necessario prolungarle, deve essere trasmessa una comunicazione motivata al sindaco e al giudice tutelare da parte del direttore dell&#8217;ospedale psichiatrico interessato.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">41. La <span id="i-RICH-LEGGE-12"><a id="i-RICH-LEGGE-12-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000101348SOMM?pathId=a7c83d94fa02c" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">L. n. 104 del 1992</a></span> impone ai ministeri interessati (Ministero della Giustizia, dell&#8217;Interno e della Difesa) di regolamentare, entro i limiti delle loro rispettive competenze, le modalità per la protezione delle persone con disabilità in locali sicuri, durante il procedimento penale, negli istituti di custodia cautelare e negli altri istituti penitenziari tenendo conto delle necessità terapeutiche e di comunicazione delle persone interessate. Delle misure specifiche relative ai condannati con disabilità fisiche o mentali sono riportate nel <span id="i-RICH-LEGGE-13"><a id="i-RICH-LEGGE-13-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000143319SOMM?pathId=a7c83d94fa02c" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">D.P.R. n. 230 del 2000</a></span>. L&#8217;articolo 20, in particolare, prevede che siano messe in atto misure che rafforzano la partecipazione dei condannati affetti da disturbi mentali lievi o gravi a tutte le attività, in particolare a quelle che permettono loro, e per quanto possibile, di mantenere, migliorare o ristabilire i loro rapporti con la loro famiglia e il loro ambiente sociale. Per fini di reinserimento sociale, i condannati affetti da disturbi mentali lievi o gravi, che, previo parere del personale sanitario, sono in grado di compiere un&#8217;attività produttiva o di rendere servizi utili, sono autorizzati a lavorare e ad esercitare i diritti riconducibili all&#8217;esercizio di un&#8217;attività. Coloro che non sono ancora in grado di compiere le attività sopra citate beneficiano di un sussidio e possono essere assegnati ad attività ergoterapiche.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">42. Il decreto del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008 ha l&#8217;effetto di centralizzare le decisioni relative alla protezione della salute dei condannati. L&#8217;allegato C di tale decreto contiene delle direttive dei Ministeri della Salute e della Giustizia riguardanti gli interventi negli ospedali psichiatrici (OPG) e negli istituti di cura. Tali direttive forniscono indicazioni particolari sulle terapie e sulle misure di reinserimento, nonché delle raccomandazioni inerenti alle azioni condotte dal Servizio sanitario nazionale nell&#8217;ambito della protezione della salute dei condannati, dei detenuti e dei minorenni durante il procedimento penale. Lo stesso documento definisce anche il processo di superamento del modello degli ospedali psichiatrici, che deve essere portato a termine entro il 1° febbraio 2013 ai sensi dell&#8217;articolo 3 ter della <span id="i-RICH-LEGGE-14"><a id="i-RICH-LEGGE-14-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000765156SOMM?pathId=a7c83d94fa02c" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">L. n. 9 del 2012</a></span>. Dal 3 marzo 2013 le misure di sicurezza relative agli internamenti negli ospedali psichiatrici e ai ricoveri negli istituti di cura non possono essere attuate se non in strutture sanitarie autorizzate. Le persone che non rappresentano più un pericolo per la società devono essere liberate e prese in carico dalle unità psichiatriche locali.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">43. È opportuno segnalare che non è ancora stato stabilito un quadro normativo che riguardi specificamente i detenuti con disabilità, e questo sebbene esistano norme regionali in materia. Un&#8217;iniziativa legislativa riguardante la <span id="i-RICH-LEGGE-15"><a id="i-RICH-LEGGE-15-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000103738SOMM?pathId=a7c83d94fa02c" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">L. n. 354 del 1975</a></span> sarebbe dunque auspicabile per garantire, per mezzo di accomodamenti ragionevoli conformemente all&#8217;articolo 14 della Convenzione, la protezione dei condannati affetti da disabilità diverse.&#8221;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il 14 giugno 2016, il Governo italiano ha sottoposto le proprie osservazioni in risposta al rapporto iniziale del CDPD. I passaggi pertinenti riguardanti gli articoli 12 e 14 sono così formulati:</p>
<p class="wkit-align-center">&#8220;Uguale riconoscimento davanti alla legge (art. 12)</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Risposta alle questioni sollevate nel paragrafo 11 dell&#8217;elenco delle questioni</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">21. Come specificato nel paragrafo 30 del Rapporto Nazionale Italiano, l&#8217;ordinamento italiano non consente discriminazioni basate sulla disabilità con riguardo alla capacità giuridica.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">22. La legge del 2004 sul cosiddetto &#8220;amministratore di sostegno&#8221; ha introdotto un meccanismo per sostenere la libertà decisionale delle persone con disabilità, aiutandole a svolgere i compiti quotidiani senza sostituire la loro volontà, sulla base di un decreto adottato da un giudice. Perciò, questo meccanismo appartiene alla categoria dei meccanismi legali di sostegno all&#8217;espressione della volontà libera e alla capacità legale della persona con disabilità. Il beneficiario della misura mantiene in ogni caso la propria sfera di capacità per quanto riguarda le esigenze della sua vita quotidiana, nonché quelle per le quali la sua capacità non ha subìto alcuna limitazione. La misura è flessibile nel tempo e soggetta a revisione, che può portare alla sua revoca.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">23. Nel 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha lanciato un progetto nazionale che coinvolge diverse Regioni sul tema &#8220;Amministratore di sostegno&#8221; per favorire le attività di formazione e introdurre la raccolta dei dati a livello nazionale.</p>
<p class="wkit-align-center">Libertà e sicurezza della persona (art. 14)</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Risposta alle questioni sollevate nel paragrafo 14 dell&#8217;elenco delle questioni</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">26. La legislazione italiana non consente la detenzione di una persona unicamente a causa della sua disabilità. Le misure restrittive di sicurezza sono previste solo per le persone socialmente pericolose (art. 199 e segg. c.p.p.) che hanno commesso un reato.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">(&#8230;)</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">29. La legislazione italiana prevede che nessuno possa essere sottoposto a visita medica o ricovero in ospedale contro la sua volontà. Il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) in caso di malattia mentale può verificarsi in ospedale solo se: a) ci sono alterazioni mentali che richiedono un trattamento terapeutico urgente; b) il paziente non vuole sottoporsi volontariamente al trattamento; c) è impossibile prendere misure straordinarie tempestive e appropriate senza ricorrere al ricovero in ospedale (si vedano la <span id="i-RICH-LEGGE-16"><a id="i-RICH-LEGGE-16-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000120708SOMM?pathId=a7c83d94fa02c" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">L. n. 833 del 1978</a></span>, <span id="i-RICH-LEGGE-17"><a id="i-RICH-LEGGE-17-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000120708ART33?pathId=a7c83d94fa02c" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">artt. 33</a></span>, <span id="i-RICH-LEGGE-18"><a id="i-RICH-LEGGE-18-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000120708ART34?pathId=a7c83d94fa02c" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">34</a></span> e <span id="i-RICH-LEGGE-19"><a id="i-RICH-LEGGE-19-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000120708ART35?pathId=a7c83d94fa02c" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">35</a></span> per dettagli sulla procedura richiesta per l&#8217;applicazione delle cure mediche obbligatorie, e la <span id="i-RICH-LEGGE-20"><a id="i-RICH-LEGGE-20-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000238065SOMM?pathId=a7c83d94fa02c" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i12" data-oblink-type="document">circolare del Ministero dell&#8217;Interno n. 3/2001</a></span> &#8211; Cure mediche obbligatorie per le persone con malattia mentale).&#8221;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">55. Il 6 ottobre 2016, il CDPD ha pubblicato le proprie osservazioni finali relative al rapporto iniziale riguardante l&#8217;Italia:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8220;Il Comitato ha preso visione del rapporto iniziale dell&#8217;Italia (CRPD/C/ITA/1) durante la sua 283a e 284a riunione (si veda CRPD/C/SR.283 e 284), tenutesi rispettivamente il 24 ed il 25 agosto 2016, e ha adottato le seguenti osservazioni finali durante la sua 294a riunione, tenutasi il 1 settembre 2016.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">2. Il Comitato accoglie positivamente il rapporto iniziale dell&#8217;Italia, che è stato redatto in conformità con le linee guida di rendicontazione del Comitato, e ringrazia lo Stato parte per le sue risposte scritte (CRPD/C/ITA/Q/1/Add.1) alla lista dei quesiti predisposti dal Comitato (CRPD/C/ITA/Q/1).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">3. Il Comitato apprezza il dialogo costruttivo tenuto con la delegazione dello Stato parte e accoglie con favore gli ulteriori chiarimenti forniti in risposta alle domande poste oralmente dal Comitato&#8221;.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">(&#8230;)</p>
<p class="wkit-align-center">III. Principali aree di preoccupazione e raccomandazioni</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">(&#8230;)</p>
<p class="wkit-align-center">Uguale riconoscimento davanti alla legge (art. 12)</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">27. Il Comitato è preoccupato che continui ad essere attuata la pratica della sostituzione nella presa di decisioni attraverso il meccanismo dell'&#8221;Amministrazione di sostegno&#8221;.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">28. Il Comitato raccomanda di abrogare tutte le norme che permettono la sostituzione nella presa di decisioni da parte dei tutori legali, compreso il meccanismo dell&#8217;amministratore di sostegno, e di emanare e attuare provvedimenti per il sostegno alla presa di decisioni, compresa la formazione dei professionisti che operano nei settori giudiziario, sanitario e sociale.</p>
<p class="wkit-align-center">Libertà e sicurezza della persona (art. 14)</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">33. Il Comitato è preoccupato per le misure restrittive a carico delle persone &#8220;socialmente pericolose&#8221;, comprese le persone che sono ritenute pericolose per sé e per gli altri.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">34. Il Comitato raccomanda di riformare le norme e le politiche in atto al fine di vietare la detenzione, compresi il ricovero coatto in ospedale e/o il trattamento sanitario obbligatorio in base alla disabilità come descritto sopra, armonizzando così le leggi e le politiche con la dichiarazione del Comitato sull&#8217;articolo 14.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">35. Il Comitato è preoccupato perché la legge penale dello Stato parte consente, in deroga all&#8217;applicazione delle regole di un giusto processo, di dichiarare le persone con disabilità intellettive o psicosociali non idonee a ricorrere in giudizio. Allo stesso modo, il Comitato è preoccupato che le persone con disabilità dichiarate non idonee possano essere sottoposte per un tempo indefinito a misure di sicurezza che le privano forzatamente della libertà.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">36. Il Comitato raccomanda l&#8217;abrogazione delle leggi di diritto penale che consentono di dichiarare le persone con disabilità intellettiva o psicosociale inadatte a ricorrere in giudizio, concedendo la piena applicazione delle regole di un giusto processo. Allo stesso modo, le misure di sicurezza non devono implicare una privazione indefinita della libertà senza una prova di colpevolezza.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">37. Il Comitato è preoccupato per la mancanza di pari trattamento dei detenuti con disabilità rispetto a quelli senza disabilità.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">38. Il Comitato raccomanda che nelle prigioni o in altri centri di detenzione sia previsto un accomodamento ragionevole per i detenuti con disabilità, al fine di garantire la loro partecipazione e l&#8217;accesso a tutti i servizi e a tutte le attività su base di eguaglianza con gli altri detenuti.</p>
<p class="wkit-align-center">Vita indipendente e inclusione nella comunità (art. 19)</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">47. Il Comitato è seriamente preoccupato per la tendenza a re-inserire in istituti le persone con disabilità, e per la mancata riassegnazione di risorse economiche dagli istituti residenziali alla promozione e alla garanzia di accesso alla vita indipendente per tutte le persone con disabilità nelle loro comunità di appartenenza. Il Comitato inoltre nota con preoccupazione le conseguenze generate dalle attuali politiche, ove le donne sono &#8220;costrette&#8221; a restare in famiglia per accudire i propri familiari con disabilità, invece che essere impiegate nel mercato del lavoro.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">48. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di porre in atto garanzie del mantenimento del diritto ad una vita autonoma indipendente in tutte le regioni, di reindirizzare le risorse dall&#8217;istituzionalizzazione a servizi radicati nella comunità, e di aumentare il sostegno economico per consentire alle persone con disabilità di vivere in modo indipendente su tutto il territorio nazionale ed avere pari accesso a tutti i servizi, compresa l&#8217;assistenza personale.&#8221;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">B. Il Consiglio d&#8217;Europa</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">1. La Carta sociale europea</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">56. La Carta sociale europea riveduta (STE n. 163), aperta alla firma il 3 maggio 1996 e ratificata dall&#8217;Italia il 5 luglio 1999, prevede in particolare quanto segue:</p>
<p class="wkit-align-center">Articolo 15 &#8211; Diritto delle persone portatrici di handicap all&#8217;autonomia, all&#8217;integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8220;Per garantire alle persone portatrici di handicap l&#8217;effettivo esercizio del diritto all&#8217;autonomia, all&#8217;integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità, a prescindere dall&#8217;età e dalla natura ed origine della loro infermità, le Parti si impegnano in particolare:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">(&#8230;)</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">3. a favorire la loro completa integrazione e partecipazione alla vita sociale mediante misure, compresi i presidi tecnici, volte a sormontare gli ostacoli alla comunicazione ed alla mobilità ed a consentire loro di avere accesso ai trasporti, all&#8217;abitazione, alle attività culturali e del tempo libero.&#8221;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">57. In una decisione pubblicata il 17 aprile 2023, il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d&#8217;Europa (CEDS) ha constatato una violazione della Carta sociale europea da parte della Francia poiché, da un lato, le autorità non hanno adottato in un arco di tempo ragionevole misure efficaci allo scopo di garantire l&#8217;accessibilità degli edifici, delle infrastrutture e dei trasposti pubblici nonché l&#8217;accesso a servizi di assistenza sociale e aiuti finanziari, e, dall&#8217;altro, non hanno elaborato e adottato una politica coordinata per l&#8217;integrazione sociale e la partecipazione alla vita della comunità delle persone con disabilità (articolo 15 § 3). Il Comitato ha considerato, in particolare, che l&#8217;articolo 15 § 3 della Carta era stato violato a causa dell&#8217;assenza di misure efficaci volte a porre rimedio in tempi ragionevoli agli annosi problemi derivanti per le suddette persone da un accesso insufficiente ai servizi di assistenza sociale. Le parti pertinenti della decisione sono così formulate:</p>
<p class="wkit-align-center">&#8220;Servizi sociali di accompagnamento&#8221;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">L&#8217;articolo 15 § 3 esige che esistano dei servizi di assistenza sociale e di accompagnamento, e che tali servizi siano alla portata di tutte le persone con disabilità, in quanto sono necessari per favorire una vita indipendente e l&#8217;inclusione nella comunità, e per prevenire l&#8217;isolamento o la segregazione dalla comunità.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">La piena integrazione sociale e la partecipazione alla vita della comunità, ai sensi dell&#8217;articolo 15 § 3, rinviano all&#8217;autonomia personale, alla libertà di fare delle scelte riguardanti la propria vita, e al controllo della propria vita e delle proprie decisioni. Per molte persone con disabilità, l&#8217;accesso a una gamma di servizi di sostegno individualizzati è una condizione preliminare per l&#8217;integrazione e la partecipazione alla vita della comunità. Inoltre, l&#8217;inclusione delle persone con disabilità in una comunità in quanto &#8220;comuni cittadini&#8221; aventi gli stessi diritti degli altri, e la garanzia che tali persone dispongano di scelte uguali per determinare dove e con chi esse vivono, in un ambito comunitario, portano alla forte presunzione che qualsiasi pratica (intenzionale o meno) che implichi o comporti l&#8217;isolamento delle persone con disabilità non è conforme a tale diritto. Per il Comitato, in virtù dell&#8217;articolo 15 § 3, gli Stati hanno dunque l&#8217;obbligo di mettere a disposizione dei servizi di sostegno per garantire la piena integrazione e la partecipazione delle persone con disabilità alla vita della comunità.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">(&#8230;)</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il Comitato prende atto, in particolare, delle accuse delle organizzazioni reclamanti secondo le quali, a causa dell&#8217;assenza di servizi di sostegno sufficienti e dell&#8217;inadeguatezza di quelli esistenti, molte persone con disabilità sono state private del loro diritto di essere integrate nella comunità e poste in istituti anche se avrebbero potuto beneficiare del mantenimento nel loro ambiente normale se avessero ricevuto il sostegno sociale richiesto. Il Comitato prende atto anche delle partenze &#8220;involontarie&#8221; di persone con disabilità verso fondazioni e istituti in Belgio a causa della insufficiente capienza degli istituti medico-sociali in Francia.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">(&#8230;)</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il Comitato ha ribadito più volte che, quando un diritto è eccezionalmente complesso o particolarmente costoso da risolvere &#8211; come nel caso dell&#8217;articolo 15 § 3 della presente causa &#8211; gli Stati parte sono tenuti ad adottare tutte le misure possibili e misurabili per realizzare i diritti protetti dalla Carta, utilizzando al massimo le loro risorse disponibili con termini e punti di riferimento chiari. Il Comitato ribadisce, inoltre, i tre criteri: (i) un termine ragionevole, (ii) dei progressi misurabili, e (iii) un finanziamento compatibile con l&#8217;utilizzo massimo delle risorse disponibili alle quali devono rispondere le misure volte a raggiungere gli obiettivi della Carta, quando questa realizzazione è eccezionalmente complessa e particolarmente costosa da risolvere. (A.-E. c. Francia, reclamo n. 13/2002, op. cit., par. 53 e A. c. Francia, reclamo n. 81/2012, op. cit., par. 79). Tenuto conto delle molteplici misure adottate dal Governo francese sul lungo periodo, è il primo criterio ad assumere un&#8217;importanza particolare nella valutazione del rispetto, da parte della Francia, dell&#8217;articolo 15 § 3.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il Comitato osserva che l&#8217;emendamento &#8220;Creton&#8221; del 13 gennaio 1989 (che modifica la L. del 1975 sull&#8217;orientamento delle persone con disabilità) permette ai giovani adulti di rimanere negli edifici e nei servizi per minori con disabilità in attesa di trovare un posto nelle strutture per adulti (si veda il par. 65 supra). Tuttavia, come sottolinea il Difensore dei diritti nelle sue osservazioni, nonostante i numerosi progetti di creazione di alloggi in istituti per adulti e di promozione dei servizi di accompagnamento, previsti da vari decenni (ad esempio il piano di azione per la creazione di nuovi posti in istituti per adulti previsto dalla L. n. 97-1164 del 19 dicembre 1997), un numero importante di giovani adulti sono ancora accolti in istituti per minori, in mancanza di alternative. Il Comitato osserva che, tra il 2010 e il 2016 (ossia 20 e 26 anni dopo l&#8217;adozione dell&#8217;emendamento Creton), il numero di giovani adulti accolti nei servizi per l&#8217;infanzia in assenza di altre soluzioni non è cambiato (6000).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Alla luce di questi elementi, il Comitato conclude che non si può considerare che le misure adottate o previste per risolvere il problema dell&#8217;alloggio dei giovani adulti nei servizi per l&#8217;infanzia, in assenza di servizi disponibili, rispondano al criterio del &#8220;termine ragionevole&#8221;.&#8221;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">(&#8230;)&#8221;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">2. Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">58. Il 24 marzo 2023 il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) ha pubblicato il rapporto sulla sua visita periodica in Italia condotta nel periodo marzo/aprile 2022.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">59. Per quanto riguarda le residenze sanitarie assistenziali, il CPT osserva che, tenuto conto delle restrizioni associate al Covid-19 (in particolare la privazione di un accesso all&#8217;aria aperta, nonché la riduzione delle visite familiari e delle attività riabilitative e ricreative) e dell&#8217;assenza di alternative possibili nella società, i residenti delle due residenze sanitarie assistenziali nelle quali si è recato potevano essere considerati come de facto privati della loro libertà. Il Comitato osserva, in particolare, che le suddette restrizioni, che sono state applicate in maniera continua a partire da febbraio 2020 nelle due residenze sanitarie assistenziali visitate, hanno avuto effetti graduali e deleteri sullo stato di salute mentale e somatica dei residenti. Secondo il CPT, le autorità italiane dovrebbero adottare misure urgenti per alleviare le restrizioni istituite, migliorando l&#8217;accesso alla fisioterapia e ad attività di riabilitazione e assicurare, in futuro, un&#8217;interpretazione meno restrittiva delle norme applicabili, alla luce di chiare prove scientifiche e del particolare contesto epidemiologico territoriale. Le parti pertinenti del rapporto sono così formulate:</p>
<p class="wkit-align-center">&#8220;Residenze socio-assistenziali&#8221;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il CPT ritiene che, alla luce dell&#8217;elevato livello di segregazione dovuto alle prolungate e indefinite restrizioni legate al Covid-19 e alla mancanza di alternative possibili nella comunità, i residenti delle due RSA visitate si possono considerare de facto privati della loro libertà.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il rapporto fornisce una descrizione accurata del contesto in relazione all&#8217;applicazione delle misure di protezione e prevenzione nei confronti dei residenti delle RSA nel contesto della lotta contro la pandemia da Covid-19. In particolare, le restrizioni messe in atto nelle due RSA visitate da febbraio 2020 (soprattutto in termini di mancato accesso all&#8217;aria fresca, ridotte attività riabilitative e ricreative e meno visite familiari) hanno avuto effetti graduali e deleteri sullo stato di salute somatico e mentale dei residenti, in particolare nell&#8217;RSA Pio Albergo Trivulzio. Le autorità italiane dovrebbero prendere misure urgenti per ridurre le restrizioni in atto e per assicurare in futuro un&#8217;interpretazione meno restrittiva delle normative applicabili alla luce di chiare prove scientifiche e del particolare contesto epidemiologico territoriale.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Le unità abitative in entrambe le RSA erano in linea di principio in buono stato di manutenzione, adeguatamente arredate, spaziose e ben ventilate e il livello di igiene era impeccabile. Il CPT ha riscontrato alcune carenze presso l&#8217;Istituto Palazzolo, relativamente a un design complessivo di tipo ospedaliero, un insufficiente tasso di servizi igienici per residente e spazi comuni spersonalizzati e scarsamente decorati.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">I livelli di personale assegnato alle unità abitative pertinenti delle RSA visitate era in linea con i criteri previsti dalla legislazione regionale. Detto ciò, si raccomanda un rafforzamento della componente di infermieri e OSS presso l&#8217;Istituto Palazzolo al fine di migliorare l&#8217;assistenza ai residenti durante i pasti e per supervisionare la loro igiene personale. Inoltre, il ricorso a personale esterno (in appalto) dovrebbe essere limitato per prevenire il loro frequente turnover.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il CPT ha ricevuto un&#8217;ottima impressione del livello di assistenza sanitaria fornita ai residenti di entrambe le RSA. Detto ciò, il livello di interventi fisioterapeutici dovrebbe essere rafforzato.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Quanto al ricorso a mezzi di contenzione per i residenti delle RSA (ad esempio, sponde ai letti, cinture pelviche e tavolini per carrozzina), il rapporto indica che non si è registrato un ricorso eccessivo o sproporzionato, e raccomanda che questa pratica specifica sia regolata a livello nazionale in modo uniforme, data la sua potenziale natura invasiva e abusiva.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il rapporto raccomanda inoltre che i giudici tutelari dei tribunali territoriali competenti effettuino visite periodiche ai residenti delle RSA con amministratore di sostegno. Il Comitato ha inoltre accolto con favore gli sforzi compiuti dalle autorità italiane nell&#8217;assistere le persone anziane con autonomia limitata nell&#8217;elaborazione di un progetto di vita individuale che includa possibili alternative alla sistemazione in una struttura residenziale.</p>
<p class="wkit-align-center">D. Residenze sanitarie assistenziali</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Risposta alla pandemia di Covid-19 e restrizioni</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">244. Il CPT raccomanda alle autorità italiane di adottare misure urgenti per ridurre le restrizioni in vigore sulle modalità di visita, l&#8217;accesso all&#8217;aria aperta, le attività terapeutiche e collettive presso tutte le RSA a livello nazionale, e con particolare riferimento alla Regione Lombardia. Il Ministero della Salute, nell&#8217;ambito dell&#8217;attuazione della circolare n. 0012458 del 10 giugno 2022, dovrebbe prestare particolare attenzione a garantire che la clausola eccezionale che consente ai direttori delle RSA di adottare misure più rigorose in circostanze epidemiologiche eccezionali non sia interpretata e applicata in modo da introdurre restrizioni di natura indefinita e sproporzionata.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Inoltre, il CPT raccomanda che la Regione Lombardia garantisca una rapida ripresa dell&#8217;uso e del funzionamento delle palestre fisioterapiche sia nel Pio Albergo Trivulzio che nell&#8217;Istituto Palazzolo, consentendo l&#8217;accesso ai residenti in condizioni di sicurezza e permettendo interventi fisioterapeutici più complessi.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">(&#8230;)</p>
<p class="wkit-align-center">8. Misure di salvaguardia</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">268. Il collocamento in una RSA è volontario, e si basa sulla conclusione di un contratto standard di diritto privato tra il residente (o il suo amministratore di sostegno) e l&#8217;amministrazione della RSA in questione. La procedura consisteva in una richiesta di collocamento rivolta alla RSA, e l&#8217;ammissione della persona era subordinata al fatto di essere residente nel Comune di Milano o nell&#8217;area di competenza della relativa agenzia di tutela della salute (ATS). La maggior parte dei residenti ha presentato una richiesta a seguito del ricovero in una struttura sub-acuta, in un reparto di riabilitazione, in un SPDC o direttamente dal proprio domicilio.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">269. Al momento della visita, un certo numero di residenti di entrambe le RSA visitate erano sotto la responsabilità di un amministratore di sostegno. Dall&#8217;analisi di diversi decreti di nomina di amministratori di sostegno da parte del giudice tutelare è emerso che, in linea di principio, l&#8217;amministratore di sostegno era un membro della famiglia del residente, un avvocato o un delegato del sindaco del comune di residenza. Gli amministratori di sostegno sono stati nominati conformemente alle pertinenti disposizioni della <span id="i-RICH-LEGGE-21"><a id="i-RICH-LEGGE-21-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000159441SOMM?pathId=a7c83d94fa02c" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">L. n. 6 del 2004</a></span>, in pubblica udienza, alla presenza del beneficiario. Tutte le decisioni erano motivate, gli amministratori di sostegno avevano l&#8217;obbligo di riferire al giudice tutelare e la loro nomina era a tempo indeterminato, ma soggetta a revisione giudiziaria periodica una volta l&#8217;anno.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Inoltre, i decreti esaminati dal CPT hanno dimostrato che i giudici tutelari avevano delegato gli amministratori di sostegno a decidere su questioni relative alla cura e agli interventi terapeutici delle persone assistite. Il CPT ha potuto constatare che i giudici tutelari avevano contatti e relazioni agevoli con la direzione delle RSA visitate e con gli amministratori di sostegno (principalmente tramite videoconferenza). Ciò premesso, gli stessi non hanno fatto visite regolari alle RSA per incontrare i residenti di persona, in quanto erano oberati di lavoro e a causa delle restrizioni legate alla pandemia.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il CPT suggerisce che i giudici tutelari del tribunale territoriale competente effettuino visite regolari ai residenti delle RSA per i quali sono stati nominati degli amministratori di sostegno.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">270. Per quanto riguarda il consenso al trattamento, le cartelle dei residenti di entrambe le RSA contenevano moduli standard sul consenso informato (redatti in linea con la legislazione regionale) che riguardavano gli interventi terapeutici forniti nel contesto del collocamento nella RSA, come previsto dalla relativa autorizzazione. Inoltre, in relazione a interventi diagnostici e terapeutici più complessi (come esami diagnostici specifici, test per malattie infettive, ecc.) e a quelli con implicazioni etiche più forti, i moduli di consenso informato ad hoc sono stati firmati e debitamente inseriti nelle cartelle personali, e il personale sanitario si è occupato di spiegare la natura e il motivo degli interventi ai residenti o al loro amministratore di sostegno prima della firma. I medici sono stati particolarmente attenti a chiedere il consenso del rispettivo amministratore di sostegno del residente in caso di utilizzo di mezzi di contenzione.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">271. In entrambe le RSA erano ampiamente disponibili opuscoli informativi e volantini, che elencavano tutti gli aspetti della vita quotidiana presso la RSA. Inoltre, una copia della Carta dei Servizi è stata consegnata e accuratamente spiegata ai residenti al momento della procedura di ammissione. Per di più, gli opuscoli informativi e le Carte dei Servizi presso entrambe le RSA sono stati aggiornati per riflettere i cambiamenti provocati dalla pandemia.</p>
<p class="wkit-align-center">9. Altre questioni</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">272. Nell&#8217;ambito del loro obbligo di attuazione dell&#8217;UNCRPD, le autorità italiane, al momento della visita del CPT, si trovavano nel processo di elaborazione del diritto derivato della legge-quadro del 2021 sulla disabilità. In questo contesto, un gruppo di lavoro tematico sulla lotta contro i problemi di segregazione aveva formulato una serie di proposte per offrire alle persone anziane con autonomia limitata la possibilità di scegliere su un piano di parità con gli altri il loro luogo di residenza, senza essere di fatto costrette a una particolare soluzione di vita. La proposta in questione riguardava sia il modus operandi dei servizi sociali, che proponevano agli anziani con limitata autonomia, sulla base di un progetto di vita personalizzato, valide alternative al collocamento in una struttura residenziale, sia l&#8217;esistenza di risorse finanziarie adeguate per l&#8217;attuazione di tali progetti. Inoltre, il gruppo di lavoro raccomandava anche la revisione di un sistema nazionale di raccolta dei dati per monitorare l&#8217;applicazione degli articoli 14 e 19 dell&#8217;UNCRPD, nonché una revisione radicale dei criteri per l&#8217;ammissione nelle residenze sanitarie assistenziali e, di conseguenza, il loro monitoraggio a livello nazionale e regionale.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">A questo proposito, la delegazione ha preso atto positivamente del fatto che entrambe le RSA gestivano progetti RSA aperte, fornendo cure e assistenza socio-sanitaria agli anziani con autonomia limitata al loro domicilio in alternativa al loro collocamento in istituto.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">273. Il Comitato accoglie con favore l&#8217;operazione &#8220;RSA aperte&#8221;, e auspica di ricevere informazioni sugli sforzi di de-istituzionalizzazione intrapresi dalle autorità regionali della Lombardia e, più in generale, dalle autorità italiane, nel contesto dell&#8217;attuazione della legge-quadro 2021 sulla disabilità.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il Comitato, inoltre, desidera ricevere informazioni sui progressi compiuti verso l&#8217;adozione della legge di attuazione della legge-quadro sulla disabilità, in particolare per quanto riguarda il gruppo di lavoro sulle questioni relative alla lotta contro la segregazione.&#8221;</p>
</section>
</div>
<div class="wkit-case-diritto">
<section id="diritto"><header>
<h2>Motivi della decisione</h2>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">I. SULLA QUALITÀ PER AGIRE DEL PRIMO RICORRENTE PER PRESENTARE IL RICORSO IN NOME DEL SECONDO RICORRENTE</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">A. Tesi delle parti</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">60. Il Governo considera che il primo ricorrente non abbia la qualità per agire dinanzi alla Corte in nome del secondo ricorrente, in quanto non ha prodotto una procura scritta debitamente firmata dall&#8217;interessato. A tale riguardo, il Governo richiama la giurisprudenza della Corte secondo la quale è essenziale per il rappresentante dimostrare che ha ricevuto istruzioni precise ed esplicite da parte della presunta vittima, ai sensi dell&#8217;articolo 34 della Convenzione, in nome della quale intende agire dinanzi alla Corte.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">61. Inoltre, considerato il fatto che dei ricorsi presentati da singole persone in nome della o delle presunte vittime sono stati a volte dichiarati ricevibili dalla Corte sebbene non fosse stata presentata alcuna procura valida, il Governo afferma che, nel caso di specie, la realtà di un legame affettivo esistente tra il primo e il secondo ricorrente non è stata dimostrata. A questo proposito, afferma che il primo ricorrente non andava a trovare suo cugino prima che quest&#8217;ultimo fosse collocato nella residenza sanitaria assistenziale, e che si è interessato a lui soltanto dopo che è stato trasmesso il programma &#8220;L.I.&#8221;.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">62. Il primo ricorrente risponde che la Corte ammette in casi eccezionali che si possa agire in nome e per conto di un parente che è vittima diretta delle dedotte violazioni della Convenzione e, sottolineando che, nel caso di specie, suo cugino si trovava in una residenza sanitaria assistenziale da tre anni e si trovava nell&#8217;incapacità di comunicare liberamente con l&#8217;esterno senza l&#8217;autorizzazione del suo amministratore di sostegno e del giudice tutelare, argomenta che il secondo ricorrente non era in grado di adire la Corte in quanto solo l&#8217;amministratore di sostegno aveva il potere di farlo.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">63. 63. Per quanto riguarda la realtà del legame affettivo, egli ritiene che sia dimostrata dal contenuto della lettera che il secondo il ricorrente gli ha inviato.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">B. Valutazione della Corte</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">64. La Corte osserva che, nel diritto interno, il fatto di sottoporre una persona all&#8217;amministrazione di sostegno impedisce all&#8217;interessato di stipulare contratti o di agire in giudizio, poiché, ai sensi dell&#8217;<span id="i-RICH-COD-4"><a id="i-RICH-COD-4-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000557?pathId=a7c83d94fa02c" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">articolo 374</a></span> del codice civile, al quale fa riferimento l&#8217;articolo 411 (paragrafo 48, supra), l&#8217;amministratore non può avviare procedimenti giudiziari senza l&#8217;autorizzazione del giudice tutelare. La misura di protezione in questione serve dunque, tra l&#8217;altro, a premunire le persone interessate da qualsiasi alienazione dei loro diritti o dei loro beni a loro discapito.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">65. La Corte sottolinea che le condizioni che regolano i ricorsi individuali ad essa sottoposti non coincidono necessariamente con i criteri nazionali relativi alla qualità per agire in giudizio. Di fatto, le norme interne in materia possono servire per fini diversi da quelli dell&#8217;articolo 34 della Convenzione. Anche se a volte vi è analogia tra i rispettivi scopi, non è necessariamente sempre così (S. e G. c. Italia [GC], nn. 39221/98 e 41963/98, § 139, CEDU 2000-VIII).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">66. La Corte rammenta che un terzo può, in circostanze eccezionali, agire in nome e per conto di una persona vulnerabile se esiste il rischio che i diritti della vittima diretta siano privati di una protezione effettiva, e a condizione che non vi sia un conflitto di interessi tra l&#8217;autore del ricorso e la vittima (L. e altri c. Francia ([GC], n. 46043/14, § 102, CEDU 2015 (estratti)).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">67. Inoltre, come la Corte ha già affermato, quando il ricorso non viene presentato dalla vittima stessa, l&#8217;articolo 45 § 3 del suo regolamento prevede che deve essere prodotta una procura scritta debitamente firmata (H.J. e altri c. Italia [GC], n. 27765/09, §§ 52 e 53, CEDU 2012). Infatti, è fondamentale per il rappresentante dimostrare che ha ricevuto istruzioni precise ed esplicite da parte della presunta vittima in nome della quale intende agire dinanzi alla Corte. Tuttavia, la Corte ha considerato che alcuni ricorsi presentati da privati in nome di una o più vittime dedotte di violazioni degli articoli 2, 3 e 8 della Convenzione imputate alle autorità nazionali possono essere dichiarati ricevibili anche se non è stata presentata alcuna procura valida; in questi casi, una particolare attenzione è accordata, da una parte, ai fattori di vulnerabilità, come l&#8217;età, il sesso o la disabilità, idonei a impedire ad alcune vittime di sottoporre la loro causa alla Corte e, dall&#8217;altra, ai legami esistenti tra la vittima e l&#8217;autore del ricorso (L. e altri, sopra citata, §§ 91 e 92; si veda anche Centro di risorse giuridiche in nome di V.C. c. Romania [GC], n. 47848/08, §§ 102 e 103, CEDU 2014).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">68. Nella fattispecie, applicando i criteri esposti nella sentenza L. (sopra citata), la Corte osserva che il secondo ricorrente si trovava in una situazione che non gli permetteva di presentare direttamente il ricorso dinanzi alla Corte, in quanto l&#8217;amministratore di sostegno dispone nei suoi confronti di un potere di sostituzione e, per di più, la doglianza principale riguardava delle limitazioni che quest&#8217;ultimo gli aveva imposto con l&#8217;autorizzazione del giudice tutelare. Il rischio che il secondo ricorrente sia privato di una protezione effettiva per quanto riguarda i diritti che gli sono riconosciuti ai sensi della Convenzione è dunque comprovato nelle circostanze del caso di specie (mutatis mutandis B. c. Russia, n. 46401/08, §§ 41-44, 25 giugno 2019 e, a contrario (V.I. (dec.), n. 32264/96, 26 febbraio 2002). La Corte rileva, inoltre, una contraddizione evidente tra, da un lato, le posizioni adottate dall&#8217;amministratore e dalle giurisdizioni interne relativamente alle questioni oggetto del presente ricorso e, dall&#8217;altro, le argomentazioni proposte a sostegno di quel ricorso, secondo le quali le decisioni di sottoporre il secondo ricorrente a una misura di protezione in una residenza sanitaria assistenziale sarebbero contrarie alla Convenzione. Essa constata, inoltre, un&#8217;assenza di conflitto di interessi tra il primo ricorrente e il secondo ricorrente per quanto riguarda l&#8217;oggetto del ricorso stesso.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">69. La Corte osserva, infine, che la presente causa solleva, sotto il profilo degli articoli 5 e 8 della Convenzione, delle questioni gravi relativamente alle condizioni di vita delle persone anziane nelle residenze sanitarie assistenziali, che assumono un carattere di interesse generale data la vulnerabilità delle persone che risiedono in tali istituti. Il proseguimento dell&#8217;esame del presente ricorso offre dunque l&#8217;occasione di chiarire le norme convenzionali di protezione applicabili a tali persone, e permette di contribuire alla salvaguardia o allo sviluppo di tali norme.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">70. Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che esistano, nel caso di specie, circostanze eccezionali che permettono di riconoscere al primo ricorrente la qualità per agire dinanzi ad essa in quanto rappresentante di suo cugino nella misura in cui le doglianze riguardano gli articoli 5 e 8 della Convenzione. Di conseguenza, l&#8217;eccezione del Governo relativa all&#8217;assenza di qualità per agire del primo ricorrente deve essere respinta.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL&#8217;ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">71. Il primo ricorrente lamenta l&#8217;impossibilità di stabilire dei contatti con il secondo ricorrente, e contesta le decisioni del giudice tutelare. Il secondo ricorrente lamenta di essere stato collocato in una residenza sanitaria assistenziale dal 2020, e contesta l&#8217;impossibilità in cui si trova, da un lato, di ritornare al proprio domicilio e, dall&#8217;altro, di ricevere delle visite, nell&#8217;istituto in cui risiede, senza il consenso dell&#8217;amministratore di sostegno e del giudice tutelare. Egli ritiene che ciò costituisca una violazione del suo diritto alla vita privata.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">72. Quando è stato comunicato il ricorso al Governo, la Corte ha posto alle parti dei quesiti riguardanti anche l&#8217;articolo 5 della Convenzione.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">73. La Corte rammenta che può decidere la qualificazione giuridica da attribuire ai fatti che danno luogo alle doglianze formulate esaminando queste ultime sotto il profilo di disposizioni della Convenzione diverse da quelle invocate dal secondo ricorrente (R. e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, § 126, 20 marzo 2018). Tenuto conto della natura delle doglianze presentate dall&#8217;interessato, la Corte ritiene che le questioni sollevate nel caso di specie debbano essere esaminate unicamente sotto il profilo dell&#8217;articolo 8 della Convenzione, così formulato:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8220;1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell&#8217;esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell&#8217;ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.&#8221;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">A. Sulla ricevibilità</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">74. Il Governo afferma che il primo ricorrente non ha esaurito le vie di ricorso interne, spiegando che non ha presentato il reclamo previsto dall&#8217;<span id="i-RICH-COD-5"><a id="i-RICH-COD-5-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000011758?pathId=a7c83d94fa02c" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">articolo 720 bis</a></span>, comma 2, del codice di procedura civile avverso la decisione del giudice tutelare con la quale è stata respinta la sua domanda di poter incontrare il secondo ricorrente.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">75. Il primo ricorrente non ha presentato osservazioni su questo punto.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">76. Come il Governo, la Corte considera che l&#8217;esercizio del suddetto ricorso avrebbe potuto portare a invalidare la decisione del giudice tutelare di non autorizzare la visita richiesta. Di conseguenza, il primo ricorrente non ha esaurito le vie di ricorso interne disponibili. In queste circostanze, la Corte conclude che il ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile in applicazione dell&#8217;articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione per quanto riguarda le doglianze sollevate dal primo ricorrente in suo nome.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">77. Constatando che le doglianze sollevate in nome di C.G. non sono infondate né irricevibili per uno degli altri motivi di cui all&#8217;articolo 35 della Convenzione, la Corte le dichiara ricevibili. Per motivi di ordine pratico, la presente sentenza continuerà ad utilizzare il termine &#8220;secondo ricorrente&#8221; per indicarlo.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">B. Sul merito</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">1. Tesi delle parti</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">78. Il secondo ricorrente ritiene che la decisione del giudice tutelare e dell&#8217;amministratore di sostegno di negargli qualsiasi contatto con il primo ricorrente e con i suoi parenti costituisse un&#8217;ingerenza illegittima nel suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">79. Egli indica che non ha espressamente affermato di non volere incontrare la sua famiglia, e spiega che ha fatto sapere che vorrebbe incontrare il primo ricorrente e la sorella di quest&#8217;ultimo quando tornerà al proprio domicilio, in quanto la sua collocazione in una residenza sanitaria assistenziale gli era stata prospettata come una misura temporanea che doveva concludersi rapidamente.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">80. Egli afferma che la diffusione della registrazione della chiamata telefonica era una misura necessaria, in quanto i responsabili della residenza sanitaria assistenziale hanno secondo lui negato che egli fosse stato collocato nel loro istituto, ed era giustificata visto il comportamento del suo amministratore di sostegno e dell&#8217;amministrazione della residenza sanitaria assistenziale, che consisteva nel cercare di allontanarlo dalla sua famiglia. A tale proposito, egli argomenta che il giudice tutelare ha respinto anche l&#8217;ultima domanda formulata dal primo ricorrente, sebbene quest&#8217;ultimo si fosse impegnato a firmare un accordo di riservatezza prima della visita.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">81. Per quanto riguarda il suo collocamento nella residenza sanitaria assistenziale, il secondo ricorrente rammenta di avere già espresso varie volte la sua volontà di tornare a casa sua. Egli afferma che il Garante nazionale, che è andato a incontrarlo varie volte, ha tenuto conto del suo desiderio, e ha chiesto alle autorità di adottare una serie di misure alternative.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">82. Il Governo afferma che la decisione iniziale del giudice tutelare era basata su un rifiuto da parte del secondo ricorrente, e che la seconda decisione di rigetto era giustificata dal fatto che il primo ricorrente aveva autorizzato la diffusione della registrazione.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">83. Per quanto riguarda la decisione di collocare il secondo ricorrente nella residenza sanitaria assistenziale, il Governo argomenta che tale misura costituiva l&#8217;unica soluzione per salvaguardare gli interessi patrimoniali e personali dell&#8217;interessato alla luce delle circostanze. Secondo il Governo, l&#8217;ingerenza delle autorità è dunque rimasta entro i limiti del margine di apprezzamento di cui esse disponevano.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">2. Valutazione della Corte</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">a) Ingerenza, legalità e scopo legittimo</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">84. La Corte rammenta che la decisione di sottoporre una persona ad una misura di protezione giuridica può costituire un&#8217;ingerenza nella vita privata di tale persona, anche quando quest&#8217;ultima è stata privata solo in parte della sua capacità giuridica (I. c. Croazia, 13006/13, § 35, 18 settembre 2014). Essa ritiene dunque che la misura adottata nei confronti del secondo ricorrente costituisca un&#8217;ingerenza ai sensi dell&#8217;articolo 8 della Convenzione.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">85. La Corte rammenta che una lesione del diritto di una persona al rispetto della sua vita privata viola l&#8217;articolo 8 se non è &#8220;prevista dalla legge&#8221;, se non persegue uno o più scopi legittimi ai sensi del paragrafo 2, o se non è &#8220;necessaria in una società democratica&#8221;, nel senso che non è proporzionata agli scopi perseguiti (si veda, tra altre, C. c. Russia, n. 44009/05, § 85, CEDU 2008 sopra citata).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">86. Nel caso di specie, il secondo ricorrente è stato sottoposto al regime di amministrazione di sostegno previsto dagli <span id="i-RICH-COD-6"><a id="i-RICH-COD-6-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000523?pathId=a7c83d94fa02c" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">articoli 404</a></span> e <span id="i-RICH-COD-7"><a id="i-RICH-COD-7-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000515?pathId=a7c83d94fa02c" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">411</a></span> del codice civile (paragrafo 44 supra).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">87. La Corte considera che l&#8217;ingerenza perseguisse lo &#8220;scopo legittimo&#8221;, ai sensi del secondo paragrafo dell&#8217;articolo 8, della protezione del secondo ricorrente contro, in un primo tempo, il rischio di indigenza e, a partire dal 2020, un indebolimento di ordine fisico e mentale.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">b) Proporzionalità</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">88. La Corte rammenta che privare una persona della sua capacità giuridica, anche in parte, è una misura molto grave che dovrebbe essere riservata a circostanze eccezionali (I., sopra citata, § 38). Tuttavia, deve essere lasciato inevitabilmente un margine di apprezzamento alle autorità nazionali che, a causa del loro contatto diretto e continuo con le forze vive del loro paese, si trovano in linea di principio in una posizione migliore rispetto a una giurisdizione internazionale per valutare i bisogni e le condizioni locali (M. c. Francia [GC], n. 11810/03, § 117, CEDU 2005 IX). Questo margine varierà in funzione della natura del diritto della Convenzione che è in causa, della sua importanza per la persona e della natura delle attività limitate, così come della natura dello scopo perseguito dalle restrizioni. Il margine tenderà a essere più ristretto quando il diritto in gioco è fondamentale per il godimento effettivo da parte della persona di diritti intimi o essenziali (-M.V. c. Finlandia, n. 53251/13, § 83, 23 marzo 2017).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">89. Le garanzie procedurali di cui dispone la persona saranno particolarmente importanti per determinare se lo Stato convenuto sia rimasto entro i limiti del proprio margine di apprezzamento. In particolare, la Corte deve esaminare se il processo decisionale che ha condotto alle misure di ingerenza sia stato equo e tale da assicurare il rispetto degli interessi che l&#8217;articolo 8 garantisce alle persone (ibidem, § 84, e i riferimenti ivi citati).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">90. Nella fattispecie, si deve constatare che la decisione di sottoporre il secondo ricorrente all&#8217;amministrazione di sostegno e dunque, se del caso, di privarlo in parte della sua capacità giuridica, non era basata su una constatazione di alterazione delle sue facoltà mentali attestata da medici (si veda, a contrario, I., sopra citata), ma su una eccessiva prodigalità, e sull&#8217;indebolimento fisico e psichico da lui dimostrato a partire dal 2020.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">91. In queste circostanze, la Corte ritiene di dover verificare con maggiore attenzione se i giudici nazionali abbiano scrupolosamente soppesato tutti i fattori pertinenti prima di prendere le decisioni di sottoporlo alla suddetta misura di protezione giuridica e di farlo ammettere in una residenza sanitaria assistenziale, limitando i suoi contatti con l&#8217;esterno.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">92. La Corte osserva che, nel diritto italiano, quando viene nominato un amministratore di sostegno, la persona protetta mantiene una capacità di esercitare tutti gli atti diversi da quelli per i quali il giudice ha accordato competenza all&#8217;amministratore per sostituirsi ad essa o per assisterla. La portata dei poteri dell&#8217;amministratore dipende, del resto, dalla situazione del beneficiario della misura, che non può in nessun caso essere totalmente privato della sua capacità di esercizio.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">93. Nel caso di specie, la Corte osserva che a partire dal maggio 2020 l&#8217;amministratore di sostegno disponeva di un mandato esclusivo che gli ha permesso di chiedere al giudice, nell&#8217;ottobre 2020, l&#8217;autorizzazione a procedere al collocamento del secondo ricorrente nella residenza sanitaria assistenziale. La decisione del giudice tutelare di accordare tale autorizzazione era basata sul fatto che il secondo ricorrente non comprendeva le conseguenze della sua prodigalità, era affetto da un disturbo della personalità ossessivo-compulsivo con tratti depressivi, viveva in condizioni di povertà e non curava la propria igiene.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">94. La Corte osserva che, dopo che il secondo ricorrente era stato collocato nell&#8217;istituto nel 2020, un regime di isolamento rigoroso era stato deciso dall&#8217;amministratore di sostegno sebbene l&#8217;interessato chiedesse di poter ritornare a casa propria. Quest&#8217;ultimo è stato perciò privato, al di fuori di alcune eccezioni, di ogni contatto con l&#8217;esterno, e qualsiasi domanda di colloquio telefonico o di visita era sottoposta a un filtro da parte dell&#8217;amministratore di sostegno o del giudice tutelare. Inoltre, sebbene alcuni esperti avessero raccomandato fin dal 2021 un ritorno progressivo al suo domicilio (paragrafo 40, supra), questa misura non è stata mai messa in atto.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">95. La Corte osserva che anche il Garante nazionale è intervenuto a tale proposito, denunciando l&#8217;isolamento al quale il secondo ricorrente era sottoposto e chiedendo (si veda il paragrafo 36 supra), invano, alla procura di esercitare le sue prerogative per porvi fine.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">96. La Corte rammenta di avere considerato, sotto il profilo dell&#8217;articolo 5 della Convenzione, che in alcune circostanze il benessere di una persona affetta da disturbi mentali poteva costituire un fattore addizionale di cui tenere conto, oltre agli elementi medici, al momento di valutare la necessità di collocare tale persona in un istituto. Tuttavia, il bisogno oggettivo di un alloggio e di un&#8217;assistenza sociale non deve portare automaticamente a imporre misure privative della libertà. Secondo la Corte, qualsiasi misura di protezione adottata nei confronti di una persona capace di esprimere la propria volontà deve, per quanto possibile, rispecchiare i suoi desideri. Le fonti internazionali confermano questo approccio (si vedano i paragrafi 51‑53 supra).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">97. La Corte rammenta, inoltre, che quando sono in gioco delle implicazioni così importanti per la vita privata di una persona, il giudice deve bilanciare scrupolosamente tutti i fattori pertinenti per valutare la proporzionalità della misura da adottare. Le garanzie procedurali necessarie in materia impongono che qualsiasi rischio di arbitrarietà sia ridotto al minimo (X e Y c. Croazia, n. 5193/09, § 85, 3 novembre 2011).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">98. Tenuto conto dell&#8217;impatto che la misura di protezione giuridica ha avuto per il secondo ricorrente e la sua vita privata, la Corte osserva che le autorità giudiziarie, anche se hanno compiuto una valutazione approfondita della situazione dell&#8217;interessato prima di procedere al suo collocamento nella residenza sanitaria assistenziale, non hanno cercato, nel corso della sua permanenza in tale struttura, data la vulnerabilità particolare che ritenevano di aver individuato, di adottare misure ai fini del mantenimento dei suoi rapporti sociali e di mettere in atto un percorso idoneo a favorire il suo ritorno presso il suo domicilio.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">99. Al contrario, a seguito del suo collocamento nella residenza sanitaria assistenziale, il secondo ricorrente è stato sottoposto a un isolamento dal mondo esterno, e in particolare dalla sua famiglia e dai suoi amici &#8211; come ha rilevato anche il Garante nazionale (paragrafo 35, supra). Tutte le visite e tutte le chiamate telefoniche erano filtrate dal suo amministratore o dal giudice tutelare, e una delle rare persone autorizzate a vederlo durante questi tre anni era il sindaco della città di sua residenza. La Corte osserva che questo filtro è stato messo in atto fin dal suo arrivo nell&#8217;istituto, ossia prima della trasmissione nelle reti televisive del programma &#8220;L.I.&#8221;. Successivamente, il giudice tutelare si è basato unicamente sui rapporti presentati dall&#8217;amministratore di sostegno, non ritenendo di dover sentire il secondo ricorrente, e ha respinto le domande di contatti presentate dal primo ricorrente, conformandosi al parere negativo dell&#8217;amministratore.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">100. La Corte osserva anche che, nel giugno 2022, una persona è stata condannata a un anno e dieci mesi di reclusione per violazione di domicilio per essersi introdotta nella residenza sanitaria assistenziale e aver incontrato il secondo ricorrente senza il consenso dell&#8217;amministratore di sostegno.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">101. A questo proposito, la Corte osserva che il Governo non ha fornito alcuna spiegazione sulla necessità di sottoporre qualsiasi incontro all&#8217;autorizzazione dell&#8217;amministratore o del giudice tutelare, e di isolare l&#8217;interessato dai suoi parenti per un periodo così lungo. La Corte è del parere che la decisione di limitare i contatti in questione non sia stata presa sulla base di un esame concreto e scrupoloso di tutti gli aspetti pertinenti della situazione particolare del secondo ricorrente, e rammenta, su questo punto, che gli esperti si erano pronunciati in favore di uscite da parte dell&#8217;interessato in luoghi di svago (paragrafo 40, supra).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">102. Inoltre, la Corte osserva che non sembra essere stata prevista alcuna misura volta al ritorno da parte dell&#8217;interessato nel suo domicilio durante i tre anni trascorsi, sebbene il collocamento fosse stato deciso in via provvisoria. La Corte attribuisce un&#8217;importanza particolare al fatto che il secondo ricorrente non è stato dichiarato incapace e non è stato oggetto di alcuna interdizione, in quanto le perizie hanno indicato, al contrario, che aveva una buona capacità di socializzare. Essa constata che, nonostante questi elementi, egli si è trovato a dipendere completamente dal suo amministratore in quasi tutti gli ambiti e senza alcun limite di durata. La Corte osserva con preoccupazione che, nel caso di specie, le autorità, in pratica, hanno abusato della flessibilità dell&#8217;amministrazione di sostegno per perseguire finalità che la legge italiana attribuisce, con limiti molto rigorosi, alla T.S.O. (paragrafo 49, supra), e che l&#8217;inquadramento legislativo di quest&#8217;ultima è stato dunque caratterizzato da un ricorso abusivo all&#8217;amministrazione di sostegno.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">103. La Corte rammenta che, nel rapporto che ha pubblicato a seguito della sua visita in Italia nel marzo e aprile 2022, il CPT ha espresso delle preoccupazioni per quanto riguarda le residenze sanitarie assistenziali, ritenendo che, tenuto conto delle restrizioni associate al Covid-19 (in particolare la privazione di accesso all&#8217;aria aperta e la riduzione delle attività riabilitative e ricreative e delle visite familiari), e dell&#8217;assenza di alternative possibili nella società, i residenti delle due R.S.A. nelle quali si era recato potevano essere considerati di fatto come privati della libertà. Il CPT ha osservato, in particolare, che le restrizioni che erano state applicate in maniera continua a partire da febbraio 2020 nei due istituti visitati avevano avuto un effetto pregiudizievole sempre maggiore per la salute mentale e somatica dei residenti.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">104. La Corte è pienamente consapevole della difficoltà che rappresenta per le autorità interne la necessità di giungere a conciliare, in determinate circostanze, il rispetto della dignità e dell&#8217;autodeterminazione della persona con le esigenze di protezione e di salvaguardia degli interessi di quest&#8217;ultimo, in particolare nei casi in cui l&#8217;interessato, per il suo atteggiamento e la sua situazione individuale, si trova in uno stato di grande vulnerabilità. La Corte ritiene che non sia stato garantito un giusto equilibrio nel caso di specie. Essa constata che non esistevano, nel procedimento interno, garanzie effettive proprie a prevenire gli abusi, come richiedono le norme del diritto internazionale relativo ai diritti dell&#8217;uomo, che avrebbero potuto assicurare, nel caso di specie, che fossero presi in considerazione i diritti, la volontà e le preferenze del secondo ricorrente. Quest&#8217;ultimo non ha partecipato alle decisioni che sono state prese nelle diverse fasi del procedimento (si veda, a contrario, K. c. Lussemburgo, n. 51746/18, § 66, 18 maggio 2021), è stato sentito personalmente solo una volta nel corso della sua permanenza nella RSA, d è stato sottoposto a restrizioni per quanto concerne i suoi contatti con i suoi parenti, e tutte le decisioni che lo riguardano sono state prese dall&#8217;amministratore di sostegno.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">105. A questo proposito, la Corte rammenta che il CPT ha raccomandato delle visite regolari da parte dei giudici tutelari dei tribunali territoriali competenti ai residenti delle residenze sanitarie assistenziali sottoposti alla misura di amministrazione di sostegno (paragrafo 49 supra).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">106. Inoltre, la Corte osserva che il CDPD ha constatato con preoccupazione che la prassi della decisione sostitutiva continuava ad essere diffusa nell&#8217;ambito dell&#8217;amministrazione di sostegno (paragrafo 48 supra), e ha raccomandato, in particolare, alle autorità di abrogare tutte le leggi che autorizzano questo tipo di prassi decisionale da parte dei tutori legali, e di adottare e applicare dei dispositivi di assistenza alla presa di decisioni, anche attraverso la formazione dei professionisti della giustizia, della salute e dei servizi sociali.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">107. La Corte condivide le preoccupazioni del CDPD riguardanti la detenzione &#8211; di cui esso raccomanda il divieto &#8211; di persone a causa della loro disabilità, alla quale assimila il ricovero e/o il trattamento senza consenso. A tale riguardo, tenuto conto anche delle constatazioni del CPT e della giurisprudenza della Carta sociale europea (paragrafi 50-59, supra), essa è del parere che gli Stati siano tenuti a favorire la partecipazione delle persone disabili o delle persone anziane &#8220;dipendenti&#8221; alla vita della comunità, e di prevenire il loro isolamento o la loro segregazione.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">108. La Corte conclude che, nel caso di specie, anche se l&#8217;ingerenza perseguiva lo scopo legittimo di proteggere il benessere, in senso ampio, del secondo ricorrente, essa non era tuttavia, in riferimento alla gamma delle misure che le autorità potevano adottare, né proporzionata né adeguata alla sua situazione individuale. Pertanto, l&#8217;ingerenza non è rimasta entro i limiti del margine di apprezzamento di cui le autorità giudiziarie beneficiavano nel caso di specie.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">109. In queste circostanze, la Corte conclude che vi è stata violazione dell&#8217;articolo 8 della Convenzione.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">III. SULL&#8217;APPLICAZIONE DELL&#8217;ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">110. Ai sensi dell&#8217;articolo 41 della Convenzione:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8220;Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell&#8217;Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un&#8217;equa soddisfazione alla parte lesa.&#8221;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">111. Il secondo ricorrente non ha presentato alcuna domanda a titolo di equa soddisfazione. Di conseguenza, la Corte ritiene di non dovergli accordare alcuna somma a questo titolo.</p>
</section>
</div>
<div class="wkit-case-dispositivo">
<section id="dispositivo"><header>
<h2>P.Q.M.</h2>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">1. Dichiara irricevibili le doglianze presentate dal primo ricorrente e ricevibili le doglianze presentate dal secondo ricorrente;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">2. Dichiara che vi è stata violazione dell&#8217;articolo 8 della Convenzione nei confronti del secondo ricorrente;</p>
</section>
</div>
<div class="wkit-case-conclusione">
<section id="conclusione"><header>
<h2>Conclusione</h2>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 6 luglio 2023, in applicazione dell&#8217;articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Marko Bošnjak Presidente</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Renata Degener Cancelliere</p>
</section>
</div>
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		<item>
		<title>Corte Costituzionale:  patrocinio a spese dello stato x ADS chiesto dal PM</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2023/08/corte-costituzionale-patrocinio-a-spese-dello-stato-x-ads-chiesto-dal-pm/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 10:14:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Compenso]]></category>
		<category><![CDATA[Giudice Tutelare]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Corte Costituzionale:  patrocinio a spese dello stato x ADS chiesto dal PM</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2023/08/corte-costituzionale-patrocinio-a-spese-dello-stato-x-ads-chiesto-dal-pm/">Corte Costituzionale:  patrocinio a spese dello stato x ADS chiesto dal PM</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">Corte Costituzionale: patrocinio a spese dello stato anche per l&#8217;ausiliario del giudice nella procedura di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno richiesto dal Pubblico Ministero</span></h2>
<div id="attachment_1764" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1764" class="wp-image-1764 size-medium" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ads-requisiti-300x111.png" alt="Corte Costituzionale:  patrocinio a spese dello stato x ADS chiesto dal PM" width="300" height="111" /><p id="caption-attachment-1764" class="wp-caption-text">Corte Costituzionale: patrocinio a spese dello stato x ADS chiesto dal PM</p></div>
<div> </div>
<div> </div>
<p><span style="font-weight: 400;">E’  dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale, per violazione dell&#8217;art. 3 Cost., dell&#8217;art. 145, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spettanze &#8211; e quindi l&#8217;onorario, le spese e le indennità indicati nell&#8217;art. 49 T.U. spese di giustizia &#8211; dell&#8217;ausiliario del magistrato siano anticipate dall&#8217;erario.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">In dettaglio, la Corte Costituzionale con sentenza 7 giugno &#8211; 27 luglio 2023,  n. 167 (in G.U. 1ª  s.s.  del  2  agosto  2023,  n.  31)  ha  dichiarato &#8220;l&#8217;illegittimita&#8217; costituzionale dell&#8217;</span><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115~art145-com1"><span style="font-weight: 400;">art. 145, comma 1, del  decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115</span></a><span style="font-weight: 400;">,  recante «</span><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115"><span style="font-weight: 400;">Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in </span></a><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115"><span style="font-weight: 400;">materia di spese di giustizia</span></a><span style="font-weight: 400;">. (Testo A)», nella  parte  in  cui  non prevede che anche nel procedimento di nomina  dell&#8217;amministratore  di sostegno promosso dal pubblico ministero le spettanze dell&#8217;ausiliario del magistrato siano anticipate dall&#8217;erario;&#8221; </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">  [&#8230;] &#8220;in via consequenziale, ai sensi dell&#8217;</span><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27"><span style="font-weight: 400;">art. 27 della legge  11 marzo 1953, n. 87</span></a><span style="font-weight: 400;"> (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l&#8217;illegittimita&#8217; costituzionale dell&#8217;</span><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002;115~art145-com2"><span style="font-weight: 400;">art. 145,comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002</span></a><span style="font-weight: 400;">, nella parte in cui si  riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non  anche a quello di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno;&#8221; </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">  [&#8230;] in via consequenziale, ai sensi dell&#8217;</span><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953;87~art27"><span style="font-weight: 400;">art. 27 della  legge  n. 87 del 1953</span></a><span style="font-weight: 400;">, l&#8217;illegittimita&#8217; costituzionale dell&#8217;</span><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002;115~art145-com3"><span style="font-weight: 400;">art. 145, comma  3, del d.P.R. n. 115 del 2002</span></a><span style="font-weight: 400;">, nella parte in cui si riferisce  ai  soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno&#8221;.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">L&#8217;art. 145, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002 ammette l&#8217;anticipazione erariale delle spese processuali &#8211; e, dunque, anche delle spettanze dell&#8217;ausiliario del magistrato &#8211; con esclusivo riferimento ai procedimenti di interdizione e di inabilitazione promossi dal pubblico ministero, senza includere, quindi, nel suo ambito di applicazione quello di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno introdotto dallo stesso organo giudiziario. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La mancata considerazione di quest&#8217;ultimo procedimento determina una differenziazione del regime del carico delle spese non supportata da una ragionevole giustificazione. Ciò in quanto anche nel procedimento ex artt. 404 e seguenti cod. civ., così come in quelli di interdizione e di inabilitazione, sussiste l&#8217;esigenza di scongiurare il rischio che l&#8217;esclusione dell&#8217;organo propulsore dal carico delle spese processuali, da un lato, e le condizioni di indigenza in cui versa, il più delle volte, il beneficiario, dall&#8217;altro, possano comportare la frustrazione, in concreto, delle ragioni creditorie del professionista incaricato dal giudice.</span></p>
<h4> </h4>
<h4 style="text-align: left;">Avv. Alberto Vigani</h4>
<h4 style="text-align: left;">per Associazione Amministratoridisostegno.com</h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>***</p>
<h3 class="xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs x126k92a">LE NORME</h3>
<p><span style="font-weight: 400;">ART. 145 (L) </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">(Processo di interdizione e inabilitazione ad  istanza  del  pubblico ministero) </span></p>
<ol>
<li><span style="font-weight: 400;"> Nel processo di interdizione e di inabilitazione  promosso  dal pubblico ministero le spese sono regolate dall&#8217;articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti  al consulente  tecnico  dell&#8217;interdicendo  o dell&#8217;inabilitando, e all&#8217;ausiliario  del  magistrato,  i  quali  sono anticipati dall&#8217;erario. ((87)) </span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> Passata in giudicato la sentenza,l&#8217;ufficio richiede a tutori e curatori,  nella  qualita&#8217;, di presentare entro   un   mese la documentazione prevista dall&#8217;articolo 79, comma 1, lettera  c);  alla scadenza del termine, l&#8217;ufficio chiede  all&#8217;ufficio  finanziario  gli adempimenti di cui all&#8217;articolo 98, comma 2, trasmettendo l&#8217;eventuale documentazione pervenuta.((87)) </span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> Lo Stato ha diritto di ripetere  le  spese  nei  confronti  dei tutori e curatori, nella  qualita&#8217;,  se  il  magistrato  con  decreto accerta  il  superamento  dei  limiti   di   reddito   previsti   per l&#8217;ammissione al patrocinio nei  processi  civili,  sulla  base  della documentazione  richiesta  ai  beneficiari   o   sulla   base   degli </span>accertamenti finanziari.((87)) </li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p class="nero">ART. 49 (L) (Elenco delle spettanze)</p>
<p class="nero">1. Agli ausiliari del magistrato spettano l&#8217;onorario, l&#8217;indennita&#8217; di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l&#8217;adempimento dell&#8217;incarico. 2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="titoloAtto">
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115</p>
</div>
<p>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).</p>
<p><small>note:</small> entrata in vigore del decreto: 1-7-2002 (Ultimo aggiornamento all&#8217;atto pubblicato il 02/08/2023)</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
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<div class="wk-page-container">
<div class="wk-row">
<div class="wkit-col-12">
<div class="document-header-title">
<h3> </h3>
<h3> </h3>
<h3><strong>Corte cost., Sent., (data ud. 07/07/2023) 27/07/2023, n. 167</strong></h3>
<h3 class="title long-text-mobile"> </h3>
<p><span style="font-weight: 400;">REPUBBLICA ITALIANA</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">LA CORTE COSTITUZIONALE</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">composta dai signori:</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Presidente: Silvana SCIARRA;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Giudici: Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D&#8217;ALBERTI,</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ha pronunciato la seguente</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Svolgimento del processo</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">SENTENZA</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122ART146?pathId=8c56e90a1ff1b8"><span style="font-weight: 400;">art. 145</span></a><span style="font-weight: 400;">, comma 1, del</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122SOMM?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115</span></a><span style="font-weight: 400;">, recante &#8220;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)&#8221;, promosso dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Macerata, sezione civile, sull&#8217;istanza proposta da I. P., con ordinanza del 23 novembre 2022, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2023.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2023 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">deliberato nella camera di consiglio del 7 giugno 2023.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">1.- Con ordinanza del 23 novembre 2022, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 2022, il Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Macerata, sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009922?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">artt. 1</span></a><span style="font-weight: 400;">, 3, 4, 24, 35, primo comma, e</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009904?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">36</span></a><span style="font-weight: 400;"> della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122ART146?pathId=8c56e90a1ff1b8"><span style="font-weight: 400;">art. 145</span></a><span style="font-weight: 400;">, comma 1, del</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122SOMM?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115</span></a><span style="font-weight: 400;">, recante &#8220;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)&#8221;.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">1.1.- Il rimettente premette di essere investito della decisione sul ricorso con il quale il pubblico ministero presso il medesimo Tribunale ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno in favore di una cittadina ucraina che gode della protezione temporanea ai sensi della</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000207844SOMM?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">direttiva 2001/55/CE</span></a><span style="font-weight: 400;"> del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell&#8217;equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell&#8217;accoglienza degli stessi, della</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000923564SOMM?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">decisione di esecuzione (UE) n. 2022/382</span></a><span style="font-weight: 400;"> del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l&#8217;esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall&#8217;Ucraina ai sensi dell&#8217;</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000207844ART6?pathId=8c56e90a1ff1b8"><span style="font-weight: 400;">articolo 5</span></a><span style="font-weight: 400;"> della</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000207844SOMM?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">direttiva 2001/55/CE</span></a><span style="font-weight: 400;"> e che ha come effetto l&#8217;introduzione di una protezione temporanea, e del</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000925741SOMM?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022</span></a><span style="font-weight: 400;"> (Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall&#8217;Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso).</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Il giudice a quo riferisce, inoltre, di avere, con ordinanza del 21 ottobre 2022, nominato un interprete per procedere all&#8217;ascolto della beneficiaria ai sensi dell&#8217;</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000519?pathId=8c56e90a1ff1b8"><span style="font-weight: 400;">art. 407</span></a><span style="font-weight: 400;">, secondo comma, del codice civile, non parlando quest&#8217;ultima la lingua italiana.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Espone, ancora, che, espletata l&#8217;audizione all&#8217;udienza del 15 novembre 2022, l&#8217;ausiliario designato, con istanza depositata il 21 novembre 2022, ha richiesto la liquidazione dell&#8217;onorario per l&#8217;opera prestata.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">1.2.- Tanto premesso, il rimettente ritiene che l&#8217;</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122ART146?pathId=8c56e90a1ff1b8"><span style="font-weight: 400;">art. 145</span></a><span style="font-weight: 400;">, comma 1,</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122SOMM?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">t.u. spese di giustizia</span></a><span style="font-weight: 400;">, nella parte in cui &#8211; nel prevedere che &#8220;[n]el processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall&#8217;articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell&#8217;interdicendo o dell&#8217;inabilitando, e all&#8217;ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall&#8217;erario&#8221; &#8211; non contempla il procedimento per l&#8217;apertura dell&#8217;amministrazione di sostegno promosso dal pubblico ministero, determini una evidente disparità di trattamento tra gli ausiliari nominati nel procedimento ex</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000523?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">artt. 404</span></a><span style="font-weight: 400;"> e seguenti cod. civ. e quelli designati nei procedimenti di interdizione e di inabilitazione, in contrasto con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all&#8217;</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009900?pathId=8c56e90a1ff1b8"><span style="font-weight: 400;">art. 3</span></a><span style="font-weight: 400;"> Cost., non ravvisandosi ragioni che giustifichino una disciplina differenziata degli istituti posti a confronto.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Osserva il giudice a quo che, all&#8217;epoca dell&#8217;adozione del</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122SOMM?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">D.P.R. n. 115 del 2002</span></a><span style="font-weight: 400;">, il procedimento per la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno non era ancora contemplato dall&#8217;ordinamento, essendo stato introdotto soltanto con la</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000159441SOMM?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">L. 9 gennaio 2004, n. 6</span></a></p>
<p><span style="font-weight: 400;">(Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all&#8217;istituzione dell&#8217;amministrazione di sostegno e modifica degli</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000540?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">articoli 388</span></a><span style="font-weight: 400;">,</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000512?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">414</span></a><span style="font-weight: 400;">,</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000508?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">417</span></a><span style="font-weight: 400;">,</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000507?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">418</span></a><span style="font-weight: 400;">,</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000501?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">424</span></a><span style="font-weight: 400;">,</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000498?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">426</span></a><span style="font-weight: 400;">,</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000497?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">427</span></a><span style="font-weight: 400;"> e</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000495?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">429</span></a><span style="font-weight: 400;"> del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali).</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Si rileva nell&#8217;ordinanza di rimessione che &#8220;tale spiegazione ovviamente non giustifica la lacuna e la conseguente disparità di trattamento che in tal modo si sono venute a creare&#8221;.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Tuttavia, all&#8217;evidenziata lacuna non potrebbe porsi rimedio in via ermeneutica, attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata, ostandovi, secondo il rimettente, il tenore testuale del citato</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122ART146?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">art. 145</span></a><span style="font-weight: 400;">, comma 1,</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122SOMM?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">t.u. spese di giustizia</span></a><span style="font-weight: 400;">, il quale si riferisce soltanto all&#8217;interdizione e all&#8217;inabilitazione, nonché la &#8220;diversità dell&#8217;istituto dell&#8217;amministrazione di sostegno&#8221; rispetto alla interdizione e alla inabilitazione. Solo una pronuncia di illegittimità costituzionale additiva o l&#8217;intervento del legislatore potrebbero, quindi, emendare il vizio denunciato.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">1.2.1.- Osserva, inoltre, il rimettente che, considerata la natura del procedimento di cui si tratta, non vi sono altri soggetti a carico dei quali possa essere posto l&#8217;onorario spettante all&#8217;interprete, né tale compenso può gravare sulla persona in favore della quale è stata chiesta l&#8217;apertura dell&#8217;amministrazione di sostegno &#8220;specie là dove il ricorso del pubblico ministero sia rigettato&#8221;.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">1.3.- Sotto altro profilo, la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009922?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">artt. 1</span></a><span style="font-weight: 400;">, 4, 24, 35, primo comma, e</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009904?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">36</span></a><span style="font-weight: 400;"> Cost., in quanto, alla stregua del suo contenuto precettivo, nel caso di specie, l&#8217;ausiliario del giudice dovrebbe svolgere la propria opera gratuitamente.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">1.4.- Da ultimo, il giudice a quo, nel presupposto che le questioni sollevate assumano rilevanza soltanto ai fini della pronuncia sull&#8217;istanza avanzata dall&#8217;interprete designato, e non anche della decisione sul ricorso per la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, ha ritenuto di disporre la sospensione, ai sensi dell&#8217;</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000105881ART23?pathId=8c56e90a1ff1b8"><span style="font-weight: 400;">art. 23</span></a><span style="font-weight: 400;"> della</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000105881SOMM?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">L. 11 marzo 1953, n. 87</span></a><span style="font-weight: 400;"> (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), del solo procedimento di liquidazione del compenso per l&#8217;ausiliario.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">2.- Le parti del giudizio a quo non si sono costituite nel presente giudizio, né in esso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Motivi della decisione</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">1.- Il Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Macerata, sezione civile, dubita della legittimità costituzionale dell&#8217;</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122ART146?pathId=8c56e90a1ff1b8"><span style="font-weight: 400;">art. 145</span></a><span style="font-weight: 400;">, comma 1, del</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122SOMM?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">D.P.R. n. 115 del 2002</span></a><span style="font-weight: 400;">, in riferimento agli</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009922?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">artt. 1</span></a><span style="font-weight: 400;">, 3, 4, 24, 35, primo comma, e</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009904?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">36</span></a><span style="font-weight: 400;"> Cost.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La disposizione censurata stabilisce che &#8220;[n]el processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall&#8217;articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell&#8217;interdicendo o dell&#8217;inabilitando, e all&#8217;ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall&#8217;erario&#8221;.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">1.1.- Ad avviso del rimettente, tale previsione, non contemplando anche il procedimento relativo alla istituzione dell&#8217;amministrazione di sostegno introdotto dal pubblico ministero, realizzerebbe una irragionevole disparità di trattamento &#8220;rispetto agli ausiliari nominati nei procedimenti di interdizione e di inabilitazione instaurati su ricorso del pubblico ministero, in palese contrasto con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all&#8217;</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009900?pathId=8c56e90a1ff1b8"><span style="font-weight: 400;">art. 3</span></a><span style="font-weight: 400;"> Cost.&#8221;, non essendo ravvisabili ragioni che giustifichino una disciplina differenziata delle fattispecie in comparazione.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">1.2.- L&#8217;</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122ART146?pathId=8c56e90a1ff1b8"><span style="font-weight: 400;">art. 145</span></a><span style="font-weight: 400;">, comma 1,</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122SOMM?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">t.u. spese di giustizia</span></a><span style="font-weight: 400;"> violerebbe, altresì, gli</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009922?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">artt. 1</span></a><span style="font-weight: 400;">, 4, 24, 35, primo comma, e</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009904?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">36</span></a><span style="font-weight: 400;"> Cost., in quanto, non essendo individuabili, nel procedimento di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero, soggetti ai quali possa imputarsi l&#8217;onere delle spettanze dell&#8217;ausiliario del giudice, la mancata inclusione di tale procedimento tra quelli espressamente previsti dalla norma censurata comporterebbe che il professionista designato svolga la sua opera a titolo gratuito.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">2.- Lo scrutinio delle questioni sollevate richiede una ricostruzione della portata e della ratio della disposizione oggetto di censura, oltre che delle caratteristiche essenziali del sistema normativo in cui essa si inserisce.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">2.1.- L&#8217;</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122ART146?pathId=8c56e90a1ff1b8"><span style="font-weight: 400;">art. 145</span></a><span style="font-weight: 400;">, comma 1, del</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122SOMM?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">D.P.R. n. 115 del 2002</span></a><span style="font-weight: 400;">, introducendo un&#8217;eccezione al principio generale espresso dall&#8217;art. 8 dello stesso testo unico, secondo il quale, nei processi civile, amministrativo, contabile e tributario, ciascuna parte è onerata di &#8220;provvede[re] alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede&#8221; e di anticiparle per gli atti necessari al processo &#8220;quando l&#8217;anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato&#8221;, detta una speciale disciplina delle spese processuali, in forza della quale, nei procedimenti di interdizione e di inabilitazione promossi dal pubblico ministero, opera ex lege il regime degli effetti dell&#8217;ammissione al patrocinio a spese dello Stato dettato dall&#8217;art. 131 del medesimo testo unico.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Si fa eccezione per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell&#8217;interdicendo o dell&#8217;inabilitando, e all&#8217;ausiliario del magistrato, che sono anticipati dall&#8217;erario. Nella previsione originaria del citato art. 131, comma 3, in effetti, gli onorari e le indennità dovuti al consulente tecnico di parte e all&#8217;ausiliario del magistrato erano prenotati a debito, a domanda, qualora non fosse stata possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale erano poste le spese processuali.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Questa Corte, con la sentenza n. 217 del 2019, ha poi dichiarato la illegittimità costituzionale della citata disposizione nella parte in cui non prevedeva, per le spese ivi indicate, l&#8217;anticipazione da parte dell&#8217;erario, per contrasto con il principio di ragionevolezza, alla stregua del rilievo che essa solo assicura l&#8217;effettività del pagamento dei compensi di cui si tratta, sottraendolo all&#8217;alea dell&#8217;annotazione a futura memoria, condizionata alla eventualità del recupero della somma.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">2.2.- L&#8217;</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122ART146?pathId=8c56e90a1ff1b8"><span style="font-weight: 400;">art. 145</span></a><span style="font-weight: 400;">, comma 1,</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122SOMM?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">t.u. spese di giustizia</span></a><span style="font-weight: 400;">, del resto, come evidenziato dalla relazione illustrativa che accompagna lo schema dello stesso d.P.R., ha recepito la statuizione additiva della sentenza n. 112 del 1967, con la quale questa Corte aveva dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale del previgente art. 436 del</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000406125SOMM?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">R.D. 23 dicembre 1865, n. 2700</span></a><span style="font-weight: 400;"> (Col quale è approvata la Tariffa per gli atti giudiziari in materia civile), abrogato dal testo unico in materia di spese di giustizia del 2002, nei limiti in cui non prevedeva l&#8217;anticipazione, da parte dell&#8217;erario, degli onorari spettanti al consulente tecnico e agli altri ausiliari del giudice nei processi di interdizione e di inabilitazione promossi dal pubblico ministero.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La citata pronuncia aveva osservato che la disposizione censurata, per come interpretata, recava vulnus al principio di eguaglianza, &#8220;non risultando giustificata la destinazione (recte: distinzione) operata fra processo penale e processo civile, allorquando il P.M., esercitando in entrambi i casi il diritto di azione nel pubblico interesse, richiede l&#8217;opera di un ausiliare. Il P.M. che promuove l&#8217;azione civile per la tutela degli interessi delle persone incapaci, e cioè di quegli stessi interessi che sono tutelati dalla legge, esercita una funzione non dissimile da quella penale&#8221;.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Ne derivava, a giudizio della Corte, &#8220;una identità di posizione &#8211; avvalorata altresì dagli argomenti addotti dalla giurisprudenza a sostegno della tesi che il P.M. non può essere condannato al pagamento delle spese in caso di soccombenza -, la quale non consente discriminazioni, per quanto attiene alla anticipazione di onorari, tra gli ausiliari la cui opera viene richiesta da un identico organo&#8221;.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">2.3.- In continuità con la disciplina derivata dalla pronuncia ora ricordata, l&#8217;</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122ART146?pathId=8c56e90a1ff1b8"><span style="font-weight: 400;">art. 145</span></a><span style="font-weight: 400;"> del</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122SOMM?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">D.P.R. n. 115 del 2002</span></a><span style="font-weight: 400;"> ha istituito, dunque, per quanto interessa il presente giudizio, un&#8217;ipotesi di anticipazione erariale del compenso spettante all&#8217;ausiliario nominato nei procedimenti di interdizione e di inabilitazione promossi dal pubblico ministero, che si giustifica in ragione della impossibilità di porre il relativo onere economico a carico della parte attrice.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">2.4.- L&#8217;ammissione d&#8217;ufficio dell&#8217;interdicendo e dell&#8217;inabilitando al patrocinio a spese dello Stato e alla conseguente anticipazione erariale delle stesse spettanze dell&#8217;ausiliario del magistrato viene seguita, peraltro, da una verifica dei dati reddituali del soggetto della cui capacità si discute, prodromica all&#8217;eventuale recupero delle somme anticipate.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Lo stesso art. 145, al comma 2, dispone, infatti, che, &#8220;[p]assata in giudicato la sentenza, l&#8217;ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall&#8217;articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l&#8217;ufficio chiede all&#8217;ufficio finanziario gli adempimenti di cui all&#8217;articolo 98, comma 2, trasmettendo l&#8217;eventuale documentazione pervenuta&#8221;.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Il comma 3 della medesima disposizione stabilisce, infine, che &#8220;[l]o Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l&#8217;ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari&#8221;.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">2.4.1.- Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l&#8217;ufficio del pubblico ministero non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nell&#8217;ipotesi di soccombenza, trattandosi di un organo propulsore dell&#8217;attività giurisdizionale cui sono attribuiti poteri, diversi da quelli delle parti, meramente processuali ed esercitati per dovere d&#8217;ufficio e nell&#8217;interesse pubblico (ex aliis, da ultimo, Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 19 novembre 2021, n. 35513).</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La stessa Corte di cassazione ha precisato che il pubblico ministero, così come non può sostenere l&#8217;onere delle spese processuali nell&#8217;ipotesi di soccombenza, non può neppure essere destinatario di una pronuncia di condanna alla rifusione delle spese quando risulti soccombente uno dei suoi contraddittori (</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000494721?pathId=8c56e90a1ff1b8"><span style="font-weight: 400;">Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 12 marzo 2004, n. 5165</span></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">2.4.2.- Tali affermazioni muovono dal presupposto per il quale il pubblico ministero, quando promuove l&#8217;azione civile, rimane estraneo alla res controversa, tanto che il giudicato che si forma all&#8217;esito del giudizio riguarda soltanto i soggetti del rapporto sostanziale in esso dedotto.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Ciò in quanto, i casi, tassativamente previsti dalla legge, in cui tale organo è legittimato a esperire l&#8217;azione civile, riflettono l&#8217;interesse pubblico alla tutela di determinate situazioni giuridiche soggettive, per l&#8217;eventualità in cui manchi, o rimanga inerte ovvero non sia in grado di agire in giudizio, un titolare che faccia valere dette situazioni.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">2.5.- Poiché, dunque, il pubblico ministero è escluso dal riparto delle spese dei processi di interdizione e di inabilitazione in cui è attore, in caso di sua soccombenza, l&#8217;ausiliario del giudice, valendosi del carattere solidale &#8211; derivante dalla finalizzazione della propria attività all&#8217;interesse comune di tutte le parti (ex aliis, Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 9 febbraio 2018, n. 3239) &#8211; dell&#8217;obbligazione di pagamento delle proprie spettanze, potrebbe richiederne l&#8217;adempimento all&#8217;interdicendo e all&#8217;inabilitando, ma tali soggetti non potrebbero, nei rapporti interni, rivalersi sul loro contraddittore.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">2.5.1.- Inoltre, come confermato dalla stessa relazione illustrativa che accompagna lo schema del testo unico in materia di spese di giustizia, l&#8217;introduzione, ad opera della norma in scrutinio, di una ipotesi di anticipazione erariale ex lege sottende la valutazione secondo la quale, alla stregua della comune esperienza, se l&#8217;azione viene esercitata dal pubblico ministero, è verosimile che la persona della cui capacità si discute versi in una situazione di solitudine e di indigenza, non avendo parenti che possano esperirla a protezione dei suoi interessi.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">3.- Alla luce di tali premesse va esaminata la questione di legittimità costituzionale oggi sollevata.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">3.1.- Essa è fondata in riferimento all&#8217;</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009900?pathId=8c56e90a1ff1b8"><span style="font-weight: 400;">art. 3</span></a><span style="font-weight: 400;"> Cost.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">L&#8217;</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122ART146?pathId=8c56e90a1ff1b8"><span style="font-weight: 400;">art. 145</span></a><span style="font-weight: 400;">, comma 1, del</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122SOMM?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">D.P.R. n. 115 del 2002</span></a><span style="font-weight: 400;"> ammette l&#8217;anticipazione erariale delle spese processuali &#8211; e, dunque, per quanto specificamente interessa il presente giudizio, anche delle spettanze dell&#8217;ausiliario del magistrato &#8211; con esclusivo riferimento ai procedimenti di interdizione e di inabilitazione promossi dal pubblico ministero, senza includere, quindi, nel suo ambito di applicazione quello di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno introdotto dallo stesso organo giudiziario.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Proprio tale limitazione comporta la violazione del principio di eguaglianza evocato dal giudice rimettente.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">3.2.- La mancata considerazione, nella disposizione censurata, di quest&#8217;ultimo procedimento determina, infatti, una differenziazione del regime del carico delle spese non supportata da una ragionevole giustificazione.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Come già evidenziato, la ratio dell&#8217;impegno erariale ivi previsto va rinvenuta nella esigenza di correggere l&#8217;irrazionalità delle conseguenze derivanti dalla impossibilità di imputare le spese processuali all&#8217;organo propulsore dell&#8217;attività giurisdizionale, in quanto titolare di una legittimazione ex lege svincolata dal rapporto sostanziale dedotto in giudizio e strumentale alla tutela di un interesse pubblico.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">3.3.- Ebbene, anche il procedimento di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, quando è introdotto su ricorso del pubblico ministero, soggiace al principio secondo il quale, nei processi civili instaurati da tale organo, la parte attrice è sottratta al carico delle spese processuali.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Va, ancora, considerato che all&#8217;amministrazione di sostegno richiesta dal pubblico ministero può essere riferita la stessa valutazione, sottesa alla fattispecie di patrocinio ope legis oggetto di scrutinio, per la quale, secondo la comune esperienza, qualora il procedimento venga instaurato su iniziativa del pubblico ministero, il soggetto interessato versa presumibilmente in condizioni di solitudine e non dispone di mezzi economici sufficienti per sostenere i costi del processo.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Anche in questa ipotesi, infatti, l&#8217;obbligo di pagamento del compenso per l&#8217;ausiliario del giudice, avendo carattere solidale, ma non potendo in nessun caso essere posto a carico del ricorrente, sarebbe destinato a gravare sullo stesso destinatario della misura di protezione, il quale, tuttavia, come già rilevato, con ogni probabilità è insolvibile.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">In definitiva, nel procedimento ex</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000523?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">artt. 404</span></a><span style="font-weight: 400;"> e seguenti cod. civ., così come in quelli di interdizione e di inabilitazione, sussiste l&#8217;esigenza di scongiurare il rischio che l&#8217;esclusione dell&#8217;organo propulsore dal carico delle spese processuali, da un lato, e le condizioni di indigenza in cui versa, il più delle volte, il beneficiario, dall&#8217;altro, possano comportare la frustrazione, in concreto, delle ragioni creditorie del professionista incaricato dal giudice.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">3.4.- Né la diversa regolazione delle spese processuali nei procedimenti in comparazione può giustificarsi in ragione dei pur significativi profili di specificità che connotano l&#8217;amministrazione di sostegno rispetto agli istituti di protezione considerati dalla norma censurata.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">È pur vero che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, inaugurato dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 12 giugno 2006, n. 13584, in linea con la sentenza n. 440 del 2005 di questa Corte, il procedimento ex</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000523?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">artt. 404</span></a><span style="font-weight: 400;"> e seguenti cod. civ. è finalizzato ad offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, in forza di tale specifica funzione, dall&#8217;interdizione e dall&#8217;inabilitazione. Rispetto a tali istituti, l&#8217;ambito applicativo dell&#8217;amministrazione di sostegno va, infatti, individuato non già in base al diverso, e meno intenso, grado di infermità del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del beneficiario, in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">3.5.- Deve, tuttavia, considerarsi che il raffronto tra fattispecie normative diverse inteso a verificare se, rispetto al principio di eguaglianza, sia o meno giustificata la scelta legislativa alla base della disciplina non uniforme, da un lato, postula l&#8217;omogeneità delle situazioni in comparazione (ex plurimis, sentenze n. 91 e n. 43 del 2022), e, dall&#8217;altro, implica che la valutazione degli elementi di differenziazione sia condotta tenendo presente la ratio delle disposizioni censurate, le finalità perseguite dal legislatore e il più ampio contesto normativo in cui tali disposizioni si collocano (sentenza n. 32 del 2018).</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">3.5.1.- Nel caso in esame, i profili di autonomia funzionale e strutturale che caratterizzano &#8211; come pure sottolineato dal giudice rimettente &#8211; l&#8217;amministrazione di sostegno rispetto all&#8217;interdizione e all&#8217;inabilitazione, da un lato, non valgono ad escluderne la sussunzione nella medesima categoria delle &#8220;misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia&#8221; (così essendo stata sostituita, a seguito della entrata in vigore della</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000159441SOMM?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">L. n. 6 del 2004</span></a><span style="font-weight: 400;">, la rubrica del Titolo dodicesimo del Libro I cod. civ., che oggi ricomprende gli istituti in esame); dall&#8217;altro, non assumono rilevanza rispetto alla specifica ratio che sorregge l&#8217;</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122ART146?pathId=8c56e90a1ff1b8"><span style="font-weight: 400;">art. 145</span></a><span style="font-weight: 400;">, comma 1,</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122SOMM?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">t.u. spese di giustizia</span></a><span style="font-weight: 400;">. Questa è, infatti, correlata alla peculiare conformazione soggettiva dei procedimenti disciplinati dalla norma censurata, nei quali &#8211; è bene ribadirlo &#8211; la parte attrice è un organo appartenente all&#8217;ordine giudiziario e la parte per la quale è richiesta la misura di protezione potrebbe versare, oltre che in una situazione di incapacità, totale o parziale, ad attendere ai propri interessi, in condizioni di indigenza.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">4.- Per tutto quanto esposto, assorbita ogni altra censura, deve essere dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale, per violazione dell&#8217;</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009900?pathId=8c56e90a1ff1b8"><span style="font-weight: 400;">art. 3</span></a><span style="font-weight: 400;"> Cost., dell&#8217;</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122ART146?pathId=8c56e90a1ff1b8"><span style="font-weight: 400;">art. 145</span></a><span style="font-weight: 400;">, comma 1, del</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122SOMM?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">D.P.R. n. 115 del 2002</span></a><span style="font-weight: 400;">, nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spettanze &#8211; e quindi l&#8217;onorario, le spese e le indennità indicati nell&#8217;</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122ART50?pathId=8c56e90a1ff1b8"><span style="font-weight: 400;">art. 49</span></a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122SOMM?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">t.u. spese di giustizia</span></a><span style="font-weight: 400;"> &#8211; dell&#8217;ausiliario del magistrato siano anticipate dall&#8217;erario.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">5.- La dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei limiti anzidetti, dell&#8217;</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122ART146?pathId=8c56e90a1ff1b8"><span style="font-weight: 400;">art. 145</span></a><span style="font-weight: 400;">, comma 1, del</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122SOMM?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">D.P.R. n. 115 del 2002</span></a><span style="font-weight: 400;"> si riflette anche sui commi 2 e 3 della medesima disposizione, recanti la disciplina della fase, successiva all&#8217;ammissione d&#8217;ufficio dell&#8217;interdicendo o dell&#8217;inabilitando al patrocinio erariale, della verifica reddituale finalizzata all&#8217;eventuale recupero, da parte dello Stato, delle somme anticipate.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">In particolare, il comma 2 dispone che, &#8220;[p]assata in giudicato la sentenza, l&#8217;ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall&#8217;articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l&#8217;ufficio chiede all&#8217;ufficio finanziario gli adempimenti di cui all&#8217;articolo 98, comma 2, trasmettendo l&#8217;eventuale documentazione pervenuta&#8221;.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Il comma 3 dello stesso</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122ART146?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">art. 145</span></a><span style="font-weight: 400;"> del</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122SOMM?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">D.P.R. n. 115 del 2002</span></a><span style="font-weight: 400;"> stabilisce che &#8220;[l]o Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l&#8217;ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari&#8221;.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Il rapporto di stretta ed esclusiva dipendenza funzionale che lega le proposizioni normative dell&#8217;</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122ART146?pathId=8c56e90a1ff1b8"><span style="font-weight: 400;">art. 145</span></a><span style="font-weight: 400;"> del</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122SOMM?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">D.P.R. n. 115 del 2002</span></a><span style="font-weight: 400;"> comporta che la dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei limiti anzidetti, del comma 1, si estenda in via consequenziale, ai sensi dell&#8217;</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000105881ART27?pathId=8c56e90a1ff1b8"><span style="font-weight: 400;">art. 27</span></a><span style="font-weight: 400;"> della</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000105881SOMM?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">L. n. 87 del 1953</span></a><span style="font-weight: 400;">, ai commi 2 e 3 della medesima disposizione, nella parte in cui si riferiscono ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">P.Q.M.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">LA CORTE COSTITUZIONALE</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">1) dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122ART146?pathId=8c56e90a1ff1b8"><span style="font-weight: 400;">art. 145</span></a><span style="font-weight: 400;">, comma 1, del</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122SOMM?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115</span></a><span style="font-weight: 400;">, recante &#8220;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)&#8221;, nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spettanze dell&#8217;ausiliario del magistrato siano anticipate dall&#8217;erario;</span></p>
<h3 class="title long-text-mobile"><span style="font-weight: 400;">2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell&#8217;</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000105881ART27?pathId=8c56e90a1ff1b8"><span style="font-weight: 400;">art. 27</span></a><span style="font-weight: 400;"> della</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000105881SOMM?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">L. 11 marzo 1953, n. 87</span></a><span style="font-weight: 400;"> (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122ART146?pathId=8c56e90a1ff1b8"><span style="font-weight: 400;">art. 145</span></a><span style="font-weight: 400;">, comma 2, del</span><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122SOMM?pathId=8c56e90a1ff1b8"> <span style="font-weight: 400;">D.P.R. n. 115 del 2002</span></a><span style="font-weight: 400;">, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno;</span></h3>
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		<title>ADS non può chiedere il pagamento del compenso professionale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 10:52:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Compenso]]></category>
		<category><![CDATA[Giudice Tutelare]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'amministratore di sostegno non può agire in giudizio chiedendo il pagamento del compenso professionale</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">L&#8217;amministratore di sostegno non può agire in giudizio chiedendo il pagamento del compenso professionale</span></h2>
<div id="attachment_1764" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1764" class="wp-image-1764 size-medium" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ads-requisiti-300x111.png" alt="ADS non può chiedere il pagamento del compenso professionale" width="300" height="111" /><p id="caption-attachment-1764" class="wp-caption-text">ADS non può chiedere il pagamento del compenso professionale</p></div>
<div> </div>
<div> </div>
<div class="xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs x126k92a">L&#8217;amministratore di sostegno che, in possesso dell&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività forense, si costituisca in giudizio personalmente in rappresentanza del beneficiario, come consentitogli dall&#8217;art. 86 c.p.c., a tanto provvede non già in virtù dell&#8217;instaurazione di un rapporto contrattuale professionale, bensì esercitando le funzioni di amministratore di sostegno e, pertanto, non può agire in giudizio chiedendo il pagamento del compenso professionale ma, in base al combinato disposto degli artt. 411 e 379 c.c., può rivolgersi al giudice tutelare per ottenere un&#8217;equa indennità per l&#8217;opera prestata nella detta qualità.</div>
<div class="xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs x126k92a">L&#8217;ADS non può agire in giudizio chiedendo il pagamento del compenso professionale in assenza di un rapporto pattizio, poichè non viene stipulato alcun contratto d&#8217;opera intellettuale tra rappresentata e rappresentante, bensì il rappresentante ritiene d&#8217;avvalersi della facoltà di difendere se stesso da solo, ex <span id="i-RICH-COD-17">art. 86</span> c.p.c., ossia esercitò le funzioni di amministratore di sostegno e, non già, di patrono del cliente.</div>
<div class="xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs x126k92a">
<div dir="auto">(Rigetta, CORTE D&#8217;APPELLO VENEZIA, 03/06/2016)</div>
</div>
<div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a">
<div dir="auto">Fonti:</div>
</div>
<div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a">
<div dir="auto">CED Cassazione, 2021 </div>
</div>
<h4>Avv. Alberto Vigani</h4>
<p>per Associazione Amministratoridisostegno.com</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<div class="document-header-wrapper">
<div class="sticky-header-frozen">
<div class="document-header">
<div class="wk-page-container">
<div class="wk-row">
<div class="wkit-col-12">
<div class="document-header-title">
<h3 class="title long-text-mobile">Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 11/01/2021) 05/03/2021, n. 6197</h3>
<p class="title long-text-mobile">REPUBBLICA ITALIANA</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="wkit-case-oggetto">
<div class="wkit-accordion">
<section class="wkit-accordion-item">
<div class="wkit-item-text">
<p class="wkit-align-center">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="wkit-align-center">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p class="wkit-align-center">SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dott. GORJAN Sergio &#8211; rel. Presidente &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dott. COSENTINO Antonello &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dott. TEDESCO Giuseppe &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dott. SCARPA Antonio &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dott. VARRONE Luca &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">ha pronunciato la seguente:</p>
<p class="wkit-align-center">ORDINANZA</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">sul ricorso 20600/2016 proposto da:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCIONE n. 71, presso lo studio dell&#8217;avvocato MASSIMO GARUTTI, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato TITO BORTOLATO;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p class="wkit-align-center">contro</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">N.I., N.F., N.L., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA TORTONA 4, presso lo studio dell&#8217;avvocato SILVIA STIVALI, rappresentate e difese dall&#8217;avvocato CRISTINA NAPOLEONI;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8211; controricorrenti &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">avverso la sentenza n. 1292/2016 della CORTE D&#8217;APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/06/2016;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2021 dal Presidente SERGIO GORJAN;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
</div>
</section>
</div>
</div>
<div class="wkit-case-fatto">
<section id="fatto"><header>
<h3>Svolgimento del processo</h3>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">P.M. ebbe a chiedere ed ottenere decreto ingiuntivo per la somma di Euro 38.562,90 a carico di C.M. a titolo di pagamento di competenze professionali per la difesa in giudizio in vari contenziosi civili.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">La C. propose opposizione al provvedimento monitorio a ministero del suo nuovo amministratore di sostegno ed il Tribunale di Venezia revocò il decreto ingiuntivo ottenuto dall&#8217;avv. Perissinotti poichè nulla era dovuto.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">La P. interpose gravame avanti la Corte d&#8217;Appello di Venezia che, resistendo N.L., F. ed I. &#8211; figlie ed eredi della C. -, rigettò l&#8217;impugnazione.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Osservava la Corte lagunare come l&#8217;opposizione era da ritenersi tempestiva poichè il termine ex <span id="i-RICH-COD-1">art. 641</span> c.p.c., poteva scorrere solo dalla data di nomina del nuovo amministratore di sostegno della C. e, non già, dalla notifica del decreto ingiuntivo effettuata all&#8217;incapace quando priva di assistenza. Quanto al merito della questione, il Collegio marciano rilevava come non concorreva ultra petizione avendo il Tribunale applicato la norma ex <span id="i-RICH-COD-2">art. 1395</span> c.c., mentre l&#8217;opponente aveva invocato la norma ex <span id="i-RICH-COD-3">art. 412</span> c.c., posto che trattavasi di mera qualificazione giuridica della domanda, poichè i fatti costitutivi ed il preteso erano rimasti inalterati.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Infine i Giudici serenissimi osservavano come l&#8217;avv. P. aveva agito quale difensore in giudizio della C., la quale però era anche sua assistita quale amministratore di sostegno, sicchè si profilava un conflitto d&#8217;interessi &#8211; il munus pubblico era gratuito, mentre il mandato professionale oneroso &#8211; che rendeva nullo il mandato professionale e quindi inesistente la pretesa di pagamento del compenso.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Avverso detta sentenza la P. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Le consorti N. hanno resistito con controricorso, illustrato con nota difensiva.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">E&#8217; intervenuto il P.G. nella persona del Dott. Carmelo Sgroi che, con nota scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.</p>
</section>
</div>
<div class="wkit-case-diritto">
<section id="diritto"><header>
<h3>Motivi della decisione</h3>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il ricorso proposto da P.M. s&#8217;appalesa privo di fondamento.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Con il primo mezzo d&#8217;impugnazione parte ricorrente deduce malgoverno dell&#8217;<span id="i-RICH-COD-4">art. 409</span> c.c., in quanto la Corte lagunare ha ritenuto che anche la mera ricezione della notifica del decreto ingiuntivo sia atto che l&#8217;amministrato non poteva validamente compiere e ciò in contrasto con il dettato dell&#8217;<span id="i-RICH-COD-5">art. 409</span> c.c., che pone in evidenza come l&#8217;amministrato ha propria capacità d&#8217;agire, salvo il limite segnato dagli atti che richiedono la rappresentanza dell&#8217;amministratore.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">La censura è priva di fondamento posto che è dato pacifico che la C., quando venne attinta dalla notificazione del decreto ingiuntivo, era incapace posto che l&#8217;avv. P., già nominata sua amministratore di sostegno era cessata dall&#8217;incarico ed era in corso la procedura di sua sostituzione.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dunque è dato certo che la C. era &#8211; al momento dell&#8217;avvio della lite con la notifica del decreto ingiuntivo &#8211; incapace ed abbisognevole di assistenza per agire in giudizio poichè già sottoposta ad amministrazione di sostegno.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">A ciò consegue che risulta indifferente il dato materiale della consegna dell&#8217;atto notificato ed assume rilievo il rispetto del termine per l&#8217;opposizione ossia l&#8217;effetto giuridico conseguente a detto atto materiale, che tuttavia richiede per l&#8217;incapace l&#8217;assistenza dell&#8217;amministratore ex <span id="i-RICH-COD-6">art. 75</span> c.p.c., comma 2.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Di conseguenza la notificazione di decreto ingiuntivo si configura siccome procedimento che necessariamente impone che sia raggiunto il rappresentante legale dell&#8217;incapace &#8211; Cass. sez. 1 n 701/80 &#8211; affinchè sia completo e quindi comincino a scorrere i termini per l&#8217;opposizione.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Nella specie è la stessa ricorrente a rimarcare come l&#8217;atto fu dapprima notificato personalmente all&#8217;incapace e solo successivamente al suo nuovo amministratore di sostegno, sicchè il procedimento notificatorio comunque s&#8217;è concluso con la ricezione dell&#8217;atto da parte del soggetto che, ex <span id="i-RICH-COD-7">art. 75</span> c.p.c., poteva rappresentare la C. in giudizio.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Con la seconda ragione di doglianza la P. deduce malgoverno dell&#8217;<span id="i-RICH-COD-8">art. 112</span> c.p.c., con conseguente nullità della sentenza poichè la Corte marciana non ha rilevato che l&#8217;opposizione, svolta dalla parte, era fondata sul richiamo all&#8217;<span id="i-RICH-COD-9">art. 412</span> c.c., mentre il Tribunale ha ravvisato l&#8217;applicabilità dell&#8217;<span id="i-RICH-COD-10">art. 1395</span> c.c.; sicchè ad un rapporto di rappresentanza conseguente a norma di legge è stato &#8211; inammissibilmente &#8211; sostituito un rapporto pattizio quale fonte della rappresentanza, situazione fondata su fatto della vita diverso. La censura appare intrinsecamente inammissibile posto che in effetti non propone confronto con la motivazione sul punto esposta dalla Corte serenissima, la quale ha affrontato il motivo di gravame partitamente.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">La ricorrente si limita a contestare, in modo generico senza puntuale riferimento ai passi degli scritti difensivi delle parti &#8211; ai fini dell&#8217;autosufficienza del motivo di contestazione &#8211; dai quali desume l&#8217;immutazione della domanda, la ricostruzione della domanda siccome operata dal Giudice del gravame nell&#8217;esercizio della sua facoltà di qualificazione della stessa.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Con il terzo mezzo d&#8217;impugnazione la P. lamenta omesso esame di fatto decisivo ex <span id="i-RICH-COD-11">art. 360</span> c.p.c., n. 5, in quanto il Collegio marciano non ha affrontato il tema critico, fondato sul disposto ex <span id="i-RICH-COD-12">art. 86</span> c.p.c., da lei proposto, che l&#8217;investiva ex lege della facoltà di difesa personale in giudizio senza la necessità di un mandato da parte del soggetto rappresentato.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Con la quarta ragione di doglianza la ricorrente lamenta violazione dell&#8217;<span id="i-RICH-COD-13">art. 86</span> c.p.c., poichè la Corte lagunare ha ritenuto concorrente un conflitto d&#8217;interessi laddove questo non poteva sussistere in radice, in quanto l&#8217;<span id="i-RICH-COD-14">art. 86</span> c.p.c. abilitava l&#8217;amministratore di sostegno, anche avvocato, a difendere la parte in giudizio senza il bisogno di un mandato dell&#8217;amministrata, sicchè non è venuto in essere alcun rapporto contrattuale tra lei e la C. per le liti regolarmente autorizzate dal Giudice tutelare.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Le due censure attingendo da profili diversi la medesima questione possono essere trattate unitariamente e sono prive di pregio giuridico, anche se questa Suprema Corte deve, ex <span id="i-RICH-COD-15">art. 384</span> c.p.c., u.c., correggere la motivazione al riguardo esposta dalla Corte marciana.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Difatti il Collegio serenissimo ha comunque fondato la non debenza del compenso professionale sull&#8217;invalidità del mandato professionale poichè autoconferito dall&#8217;avv. P., quale amministratore di sostegno, pur versando in situazione di conflitto d&#8217;interessi.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Tuttavia è opinione di questo Collegio che nella fattispecie non si possa configurare un conflitto d&#8217;interessi tra rappresentante e rappresentata in forza delle stesse argomentazioni esposte dalla ricorrente, ossia che non venne conferito alcun mandato professionale dalla rappresentata e, quindi, non venne in essere alcun contratto tra le parti, bensì l&#8217;avv. P. agì quale amministratore di sostegno, che difendeva se stessa ex <span id="i-RICH-COD-16">art. 86</span> c.p.c..</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Detta norma &#8211; <span id="i-RICH-SENT-1">Cass. sez. 1 n. 6618/19</span> &#8211; consente al rappresentante legale, quando anche in possesso dell&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività forense &#8211; come nella specie pacifico -, di difendersi in giudizio personalmente, sicchè nella specie alcun rapporto contrattuale professionale venne ad instaurarsi tra la C. &#8211; rappresentata &#8211; e l&#8217;avv. P. &#8211; suo difensore e legale rappresentante -.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">A ciò consegue necessariamente che la ricorrente non poteva agire in giudizio chiedendo il pagamento del compenso professionale in assenza &#8211; come dalla stessa sottolineato &#8211; di un rapporto pattizio, poichè non venne stipulato alcun contratto d&#8217;opera intellettuale tra rappresentata e rappresentante, bensì il rappresentante ritenne d&#8217;avvalersi della facoltà di difendere se stesso da solo, ex <span id="i-RICH-COD-17">art. 86</span> c.p.c., ossia esercitò le funzioni di amministratore di sostegno e, non già, di patrono del cliente.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il compenso per l&#8217;opera in questione dunque non può trovar soddisfazione nell&#8217;ambito del rapporto contrattuale avvocato &#8211; cliente regolato dalle tariffe professionali, bensì nell&#8217;ambito dell&#8217;equa indennità ex <span id="i-RICH-COD-18">art. 379</span> c.c., in quanto richiamato ex <span id="i-RICH-COD-19">art. 411</span> c.c., che deve esser richiesta al Giudice tutelare a compenso dell&#8217;opera prestata quale amministratore di sostegno.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Di conseguenza, comunque, corretta appare la statuizione di rigetto della pretesa portata sul decreto ingiuntivo revocato &#8211; statuizione confermata dalla Corte marciana &#8211; poichè fondata su titolo &#8211; rapporto di contratto d&#8217;opera &#8211; non esistente.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Atteso il rigetto dell&#8217;impugnazione, la P. va condannata a rifondere alle consorti N., in solido fra loro, le spese di lite per questo giudizio di legittimità, tassate in Euro 5.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Concorrono in capo alla ricorrente le condizioni processuali per il pagamento dell&#8217;ulteriore contributo unificato.</p>
</section>
</div>
<div class="wkit-case-dispositivo">
<section id="dispositivo"><header>
<h3>P.Q.M.</h3>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">Rigetta il ricorso e condanna la P. a rifondere le spese di questo giudizio di legittimità in favore solidale delle consorti N., che tassa in Euro 5.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense nella misura del 15%.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Ai sensi del <span id="i-RICH-LEGGE-1">D.P.R. n. 115 del 2002</span>, <span id="i-RICH-LEGGE-2">art. 13</span>, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del <span id="i-RICH-LEGGE-3">D.P.R. n. 115 del 2002</span>, <span id="i-RICH-LEGGE-4">art. 13</span>, comma 1 bis.</p>
</section>
</div>
<div class="wkit-case-conclusione">
<section id="conclusione"><header>
<h4>Conclusione</h4>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2021.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021</p>
</section>
</div>
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]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Venezia: firmato il protocollo in materia di Amministrazione di Sostegno</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2022/01/venezia-protocollo-amministratore-di-sostegno/</link>
					<comments>https://www.amministratoridisostegno.com/2022/01/venezia-protocollo-amministratore-di-sostegno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 16:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Compenso]]></category>
		<category><![CDATA[esempio]]></category>
		<category><![CDATA[Protocollo]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2755</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli Avvocati ed il Tribunale di Venezia, in data 29.11.2021, hanno siglato un nuovo Protocollo in materia di Amministratori di Sostegno.</p>
<p>In questa intesa è prevista la creazione di una lista di persone disponibili per assumere il pubblico ufficio dell'amministratore di sostegno ed è stata concordata una modalità di computo dell'indennità per lo svolgimento del medesimo ufficio al fine di consentire un criterio uniforme di determinazione del compenso.</p>
<p>In particolare si elabora un MODELLO SPERIMENTALE DI LIQUIDAZIONE INDENNITA' che consente il calcolo dell'indennità di base a partire dal patrimonio "liquido" del beneficiario e dalla attività svolte.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2022/01/venezia-protocollo-amministratore-di-sostegno/">Venezia: firmato il protocollo in materia di Amministrazione di Sostegno</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="entry-title fusion-post-title" style="text-align: center;" data-fontsize="20" data-lineheight="33"><span style="color: #ff0000;">Protocollo in materia di Amministratori di Sostegno</span></h2>
<div class="post-content">
<p><div id="attachment_1973" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1973" class="size-medium wp-image-1973" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg" alt="Quale COMPENSO per l'ADS?" width="300" height="111" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-768x284.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS.jpg 851w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1973" class="wp-caption-text">Quale indennità per l&#8217;ADS?</p></div></p>
<p class="">Anche gli <strong>Avvocati veneziani</strong> ed il <strong>Tribunale </strong>di <strong>Venezia in data 29.11.2021</strong>, hanno siglato un<strong class=""> Protocollo procedimentale in materia di Amministrazioni di Sostegno (con tabella indicativa delle indennità).</strong></p>
<p>In questa intesa è prevista pure la creazione di una lista di persone disponibili per assumere il pubblico ufficio dell&#8217;amministratore di sostegno ed è stata concordata una modalità di computo dell&#8217;indennità per lo svolgimento del medesimo ufficio al fine di consentire un criterio uniforme di determinazione del compenso.</p>
<h4>Il foglio di calcolo</h4>
<p class="">In oltre in appendice al protocollo è stato elaborato un <strong><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/indennità-ADS-Venezia.xlsx">foglio EXCEL per consentire l&#8217;esatta LIQUIDAZIONE delle INDENNITA</a>&#8216;</strong> con il calcolo dell&#8217;indennità di base a partire dal patrimonio &#8220;liquido&#8221; del beneficiario e dalle attività svolte.</p>
<h4>Il protocollo in download</h4>
</div>
<div class="post-content">
<p class="">Riportiamo di seguito la<strong> <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Protocollo-procedimentale-in-materia-di-Amministrazioni-di-Sostegno.pdf">copia in libero download del medesimo </a>Protocollo di Venezia sulll&#8217;Amministratore di Sostegno sottoscritto dai presidenti dell&#8217;Ordine degli Avvocati e del Tribunale veneziani.</strong></p>
<p>Qui sotto il protocollo può anche essere sfogliato on line.</p>
<h4>Avv. Alberto Vigani</h4>
</div>
<p>per Associazione Amministratoridisostegno.com</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
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<p>&nbsp;</p>
<div class="post-content">
<p class=""><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Protocollo-procedimentale-in-materia-di-Amministrazioni-di-Sostegno.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Protocollo procedimentale in materia di Amministrazioni di Sostegno Venezia</a></p>
<p class=""><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/indennità-ADS-Venezia.xlsx">Foglio excel calcolo indennità ADS Venezia</a></p>
</div>
<div id="apf_post_footer">
<h4>Trova qui gli articoli collegati e più interessanti:</h4>
<ul>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2859">Quali documenti servono per la nomina ADS?</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2829">Il GT può prendere d’ufficio i provvedimenti per l’ADS</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2836">Corte Costituzionale:  patrocinio a spese dello stato x ADS chiesto dal PM</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2830">ADS non può chiedere il pagamento del compenso professionale</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2806">Salute mentale e amministrazione di sostegno</a></li>
</ul>
</div>
<p>PER SAPERNE DI PIU&#8217; SULL&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ORA GUARDA LA VIDEOGUIDA NELL&#8217;INTERVISTA QUI SOTTO<br />
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]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Chieti: firmato il protocollo sul compenso dell&#8217;Amministratore di sostegno</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2021/08/chieti-firmato-il-protocollo-sul-compenso-dellamministratore-di-sostegno/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 16:11:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Compenso]]></category>
		<category><![CDATA[esempio]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2692</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli Avvocati ed il Tribunale di Padova, in data 26.9.2019, hanno siglato un nuovo Protocollo in materia di Amministratori di Sostegno.</p>
<p>In questa intesa è prevista la creazione di una lista di persone disponibili per assumere il pubblico ufficio dell'amministratore di sostegno ed è stata concordata una modalità di computo dell'indennità per lo svolgimento del medesimo ufficio al fine di consentire un criterio uniforme di determinazione del compenso.</p>
<p>In particolare si elabora un MODELLO SPERIMENTALE DI LIQUIDAZIONE INDENNITA' che consente il calcolo dell'indennità di base a partire dal patrimonio "liquido" del beneficiario e dalla attività svolte.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2021/08/chieti-firmato-il-protocollo-sul-compenso-dellamministratore-di-sostegno/">Chieti: firmato il protocollo sul compenso dell&#8217;Amministratore di sostegno</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="entry-title fusion-post-title" style="text-align: center;" data-fontsize="20" data-lineheight="33"><span style="color: #ff0000;">Protocollo in materia di Amministratori di Sostegno</span></h2>
<div class="post-content">
<p><div id="attachment_1973" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1973" class="size-medium wp-image-1973" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg" alt="Quale COMPENSO per l'ADS?" width="300" height="111" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-768x284.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS.jpg 851w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1973" class="wp-caption-text">Quale COMPENSO per l&#8217;ADS?</p></div></p>
<p class="">Gli Avvocati ed il <a href="https://www.tribunale.chieti.giustizia.it/it/Content/Index/56293">Tribunale di Chieti</a>, <strong>in data 25.05.2020</strong>, hanno siglato un<strong> nuovo Protocollo sul compenso dell&#8217;Amministratore di Sostegno.</strong></p>
<p>In questa intesa è prevista la creazione di una lista di persone disponibili per assumere il pubblico ufficio dell&#8217;amministratore di sostegno ed è stata concordata una modalità di computo dell&#8217;indennità per lo svolgimento del medesimo ufficio al fine di consentire un criterio uniforme di determinazione del compenso.</p>
<p>In particolare si elabora un <strong>MODELLO DI LIQUIDAZIONE INDENNITA&#8217;</strong> che consente il calcolo dell&#8217;indennità di base a partire dal patrimonio &#8220;liquido&#8221; del beneficiario e dalla attività svolte.</p>
<p>Giova sempre rammentare che permane l&#8217;ovvia difficoltà di riconoscere l&#8217;indennità laddove le attività volte alla cura e alla gestione degli interessi della persona sono molteplici ma il patrimonio è carente.</p>
</div>
<div class="post-content">
<p class="">Riportiamo di seguito la copia del <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Amministrazione-di-sostegno-Protocollo-CHIETI.pdf">protocollo in libero download</a> del medesimo <strong>Protocollo sul compenso dell&#8217;Amministratore di Sostegno.</strong></p>
<h4>Avv. Alberto Vigani</h4>
</div>
<p>per Associazione Amministratoridisostegno.com</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
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<p>&nbsp;</p>
<div class="post-content">
<p class=""><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Amministrazione-di-sostegno-Protocollo-CHIETI.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Amministrazione di sostegno Protocollo CHIETI</a></p>
</div>
<div id="apf_post_footer">
<h4>Trova qui gli articoli collegati e più interessanti:</h4>
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<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2859">Quali documenti servono per la nomina ADS?</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2829">Il GT può prendere d’ufficio i provvedimenti per l’ADS</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2836">Corte Costituzionale:  patrocinio a spese dello stato x ADS chiesto dal PM</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2830">ADS non può chiedere il pagamento del compenso professionale</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2806">Salute mentale e amministrazione di sostegno</a></li>
</ul>
</div>
<p>PER SAPERNE DI PIU&#8217; SULL&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ORA GUARDA LA VIDEOGUIDA NELL&#8217;INTERVISTA QUI SOTTO<br />
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<p style="text-align: justify;">Ricorda che puoi anche <strong>scaricare gratis</strong> da questo sito la &#8220;<span style="color: #ff0000; background-color: #ffff99;"><strong>Guida Breve all&#8217;Amministratore di Sostegno</strong> </p>
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]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.amministratoridisostegno.com/2023/08/corte-europea-diritti-delluomo-sez-i-06-07-2023-n-46412-21/feed/</wfw:commentRss>
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			</item>
		<item>
		<title>Commissione Tributaria Trieste 2014: indennità dell&#8217;ADS non retributiva</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2021/03/commissione-tributaria-2014-indennita-ads-non-retributiva/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 10:43:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[Compenso]]></category>
		<category><![CDATA[Giudice Tutelare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Commissione Tributaria Trieste 2014: indennità dell'ADS non retributiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2021/03/commissione-tributaria-2014-indennita-ads-non-retributiva/">Commissione Tributaria Trieste 2014: indennità dell&#8217;ADS non retributiva</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">PER SUA NATURA L&#8217;ADS NON HA UN COMPENSO RETRIBUTIVO</span></h2>
<div id="attachment_1973" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1973" class="size-medium wp-image-1973" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg" alt="Quale COMPENSO per l'ADS?" width="300" height="111" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-768x284.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS.jpg 851w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1973" class="wp-caption-text">CTR Trieste: quale COMPENSO per l&#8217;ADS?</p></div>
<p>La Commissione Tributaria Regionale triestina, precisa la definizione della <strong>natura anche potenzialmente duplice dell&#8217;indennità ex art. 379 cod. civ.</strong>.</p>
<p>L&#8217;Agenzia delle Entrata con la risoluzione n. 2/E del 9.1.2012 della Direzione Centrale Normativa, aveva ritenuto  &#8220;<em>che la relativa indennità, anche se determinata in via equitativa e su base forfetaria, rappresenti comunque un compenso per lo svolgimento di un&#8217;attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell&#8217;art. 53 del testo unico dell&#8217;imposta sui redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633</em>&#8220;.</p>
<p>Anche richiamando la precedente Cass. civ. n. 7355/1991, di seguito riportata, invece, l<strong>a  Commissione ritiene che l&#8217;indennità ex art. 379 cod. civ. non perda la sua natura pur variando il soggetto che la percepisca, sia esso un parente, un conoscente, un professionista</strong>, <span style="text-decoration: underline;">salvo che non vengano attribuiti compiti specificaménte tipici della professione di appartenenza dell&#8217;amministratore di sostegno</span>, rappresentando prestazioni professionali, e come tali liquidati, nel rispetto della legge.</p>
<p>Pertanto, <strong><span style="text-decoration: underline;">il Giudice Tutelare può liquidare le due fattispecie di compensi uno compensativo l&#8217;altro remunerativo, al professionista avente funzione di amministratore di sostegno</span></strong>.</p>
<p>Solo dal compenso remunerativo conseguono gli adempimenti tributari propri della categoria reddituale del &#8220;lavoro autonomo&#8221; e l&#8217;ordinario adempimento IVA.</p>
<p>Il riferimento deve quindi essere sempre e solo il provvedimento liquidatorio del Giudie Tutelare: dalla qualificazione fatta dal magistrato discende la determinazione di quanto ha, se del caso, natura retributiva.</p>
<p>Di seguito si riporta il testo integrale della Cassazione n. 7355/1991 e della  Comm. trib. prov. Friuli-V. Giulia Trieste, Sez. II, Sent., 19/06/2014, n. 283.</p>
<h4>Alberto Vigani</h4>
<p>per Associazione Amministratoridisostegno.com.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /><br /><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /><br /><strong>LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRIESTE</strong><br /><br /><strong>SECONDA SEZIONE</strong></p>
<p>riunita con l&#8217;intervento dei Signori:<br /><br />ROVIS CLAUDIO &#8211; Presidente<br /><br />SODARO ANTONINO &#8211; Relatore<br /><br />ALLIGO SANTI &#8211; Giudice<br /><br />ha emesso la seguente</p>
<h4 style="text-align: center;">SENTENZA</h4>
<p>&#8211; sul ricorso n. 1/13<br /><br />depositato il 03/01/2013<br /><br />&#8211; avverso SIL.RIF.RIMB IVA-ALTRO 2012<br /><br />Contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TRIESTE<br /><br />proposto dal ricorrente<br /><br />(Omissis)<br /><br />avv.to (Omissis), avv.to (Omissis) nelle loro qualità di componenti dello Studio Legale (Omissis) con sede in Trieste</p>
<p>CONTROPARTE: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore in carica</p>
<p><strong>ATTO IMPUGNATO: Ricorso avverso il silenzio-rifiuto e istanza di mediazione &#8211; Periodo d&#8217;Imposta: 2012 &#8211; Tributo: IVA,</strong></p>
<p>Visto il ricorso e i relativi allegati;<br /><br />Udite le parti in causa;<br /><br />Udito il relatore, il Dott. Sodaro Antonino;<br />Svolgimento del processo &#8211; Motivi della decisione<br /><br />&#8211; Il 28/04/2009 l&#8217;avv. (Omissis) era confermata Amministratore di Sostegno (ADS) per l&#8217;amministrazione del patrimonio di persona impossibilitata a provvedere ai propri interessi al sensi dell&#8217;art. 405 c.c.<br /><br />&#8211; Il 10/05/2012 il Giudice Tutelare assegnava all&#8217;avvocato le indennità parta Euro 1.000 per l&#8217;attività prestata; Pur non ritenendolo dovuto, veniva emessa fattura di pari importi assoggettandolo a IVA per Euro 173,55.<br /><br />&#8211; Il giorno 17/07/2012 lo (Omissis) presentava istanza per il rimborso dell&#8217;Importo di Euro 173,65 versata a titolo di IVA sulla fattura (n. 207/2012)<br /><br />&#8211; Formatosi il rifiuto tacito al compimento del novantesimo giorno successivo alla presentazione dell&#8217;Istanza di rimborso, lo Studio presentava, in data 30/10/2012, il reclamo ex art. 17bis del D.Lgs. 546/1992,<br /><br />&#8211; In data 03/01/2013 lo Studio depositava il ricorso alla Commissione Tributaria di 1° Grado<br /><br />&#8211; La Direzione Provinciale di Trieste, in persona del suo Direttore pro-tempore si costituisce in data 05/02/2013</p>
<p><strong>Motivi d&#8217;impugnazione</strong></p>
<p>I ricorrenti fanno presente che il Giudice Tutelare nominando l&#8217;avv. (Omissis) amministratrice di sostegno della Sig.ra (Omissis), in data 10.5.2012 provvedeva alla liquidazione di un compenso per un periodo di due anni nella complessiva cifra di Euro 1.000,00 &#8211; puntualizzando espressamente che si trattava non di attività professionale ma dell&#8217;attività prevista dalla normativa che aveva istituito la figura dell&#8217;amministratore di sostegno e che quindi doveva ritenersi non soggetta né a IVA né a IRPEF. Tenuto conto della diversa interpretazione esistente fra Autorità Giudiziaria ordinaria e Agenzia delle Entrate, veniva emessa la fattura n. 207 del 04.06.2012, assoggettandola a IVA, e IRPEF presentando istanza di rimborso e, trascorso il termine del silenzio-rifiuto, presentando regolare reclamo contro il silenzio-rifiuto.</p>
<p>Come previsto dalla normativa ora in vigore,trattandosi di cifra inferiore a Euro 20.000,00.- la ricorrente ha dato corso ai procedimento di mediazione.<br /><br />Chiedono all&#8217;Agenzia delle Entrate di Trieste di fissare un incontro di mediazione, e con il presente atto propongono comunque ricorso avverso il silenzio &#8211; rifiuto della Agenzia delle Entrate di Trieste, alla Commissione Tributaria di 1° Grado chiedendo fin d&#8217;ora che la Commissione decida:</p>
<p>1) che l&#8217;indennità prevista dalla normativa quale compenso per l&#8217;amministratore di sostegno non è soggetta a IVA,<br /><br />2) condanni l&#8217;Agenzia delle Entrate al rimborso della somma richiesta di Euro 173,55;<br /><br />3) dichiari le spese del giudizio compensate fra le parti.</p>
<p>L&#8217;ufficio ritiene l&#8217;indennità, un compenso percepito nell&#8217;esercizio della sua professione, ossia una somma corrisposta, a un professionista, per lo svolgimento di mansioni attinenti al suo lavoro, sulla base di quanto previsto dal tariffario.</p>
<p>L&#8217;incarico di ADS, dunque rientra fra gli adempimenti dell&#8217;avvocato, espressamente previsti dalla tabella professionale, alla quale si correla un compenso circa l&#8217;impegno profuso in tale attività stragiudiziale, inquadrabile come reddito di lavoro autonomo ai sensi dell&#8217;art. 53 del P.P.R. 917/1980.<br /><br />Chiede di rigettare il ricorso e per l&#8217;effetto confermare la legittimità dell&#8217;operato dell&#8217;Ufficio; condannare il ricorrente al pagamento delle spese dei giudizio.</p>
<h4 style="text-align: center;">MOTIVI DELLA SENTENZA</h4>
<p><span style="text-decoration: underline;">il &#8220;compenso&#8221; dell&#8217;amministratore di sostegno è disciplinato dall&#8217;<strong>art. 379 cod. civ.</strong> con riferimento all&#8217;art. 411 co. 1 C.P.C., che determina rinvio formale alle norme in tema di tutela, &#8220;perché applicabili&#8221; quella in esame è norma dettata in tema d&#8217;interdizione statuendo che la cura della persona è al centro dell&#8217;istituto dell&#8217;amministrazione di sostegno</span>.</p>
<p>La disposizione afferma che &#8220;<strong>L&#8217;ufficio tutelare è gratuito</strong>&#8220;, e al secondo comma recita: &#8220;<strong>Il giudice tutelare tuttavia, considerando l&#8217;entità del patrimonio e le difficoltà dell&#8217;amministrazione, può assegnare al tutore un&#8217;equa indennità</strong>. Il riferimento alla gratuità dell&#8217;ufficio fa ritenere che l&#8217;indennità erogata non debba èssere assoggettata a tassazione (diretta o indiretta) perché non avente natura remunerativa e non erogata in sostituzione di altra categoria di redditi, come richiesto dall&#8217;art. 6, comma 2 del T.U.I.R.</p>
<p>L'&#8221;<strong>equa indennità</strong>&#8221; alla quale fa riferimento la norma è infatti erogata allo scopo di <span style="text-decoration: underline;">tenere indenne il destinatario dalle &#8220;perdite&#8221;,</span> patrimoniali subite in conseguenza dello svolgimento dell&#8217;incarico e mira a risarcire l&#8217;incaricato per la sua distrazione dalle occupazioni quotidiane a prescindere che si tratti di occupazioni remunerate a titolo di lavoro dipendente o ad altro titolo.</p>
<p>La Suprema Corte di Cassazione (<strong>sent. n. 7355 del 1991</strong>), chiamata dal Tribunale di Lecce, a giudicare della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 379; è intervenuta sull&#8217;istituto della indennità, prevista dal secondo comma dell&#8217;art. 379 cod. civ., in deroga alla regola della gratuità dell&#8217;ufficio tutelare. Si legge in motivazione che &#8220;<strong>indennità non vuol dire corrispettivo, né equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro</strong>.</p>
<p>La Corte non ha dubbi nel qualificare, come indennità l&#8217;importo riconosciuto al tutore.</p>
<p>L&#8217;Agenzia delle Entrata con la risoluzione n. 2/E del 9.1.2012 della Direzione Centrale Normativa, ritiene &#8220;che la relativa indennità, anche se determinata in via equitativa e su base forfetaria, rappresenti comunque un compenso per lo svolgimento di un&#8217;attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell&#8217;art. 53 del testo unico dell&#8217;imposta sui redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633&#8221;, a giudizio di questa Commissione, l&#8217;indennità non perde la sua natura indifferentemente dal soggetto che la percepisca, sia esso un parente, un conoscente, un professionista, salvo che non vengano attribuiti compiti specificaménte tipici della professione di appartenenza dell&#8217;amministratore di sostegno, rappresentando prestazioni professionali, e come tali liquidati, nel rispetto della legge. Il Giudice Tutelare può liquidare le due fattispecie di compensi uno compensativo l&#8217;altro remunerativo, al professionista avente funzione di amministratore di sostegno. Dal compenso remunerativo conseguono gli adempimenti tributari propri della categoria reddituale del &#8220;lavoro autonomo&#8221; e l&#8217;ordinario adempimento IVA. Questa commissione esaminato il decreto di nomina di amministratore di sostegno dell&#8217;Avv. (Omissis), del Foro di Trieste e il Decreto di liquidazione ex art. 379 cod. civ., vista l&#8217;attività concretamente svolta di assistenza e monitoraggio prestata nel periodo ultrabiennale con coinvolgimelo nell&#8217;assistenza e mantenimento di rapporti con il personale sodale e medico; concorda con il giudizio dato dal Giudice Tutelare dott. Sergio Camimeo che l&#8217;attività prestata non sia di tipo neppure prevalentemente professionale e che pertanto l&#8217;indennità liquidata non sia inquadrabile, secondo il dettato normativo dell&#8217;art. 379 c.c. in una forma di retribuzione.<br /><br />Questa commissione ritiene fondato il ricorso, condanna l&#8217;Agenzia delle Entrate al rimborso della somma richiesta di Euro 173,55 dichiara le spese del giudizio compensate fra le parti.<br />P.Q.M.<br /><br />LA COMMISSIONE ACCOGLIE IL RICORSO, CONDANNA L&#8217;AGENZIA DELLE ENTRATE AL RIMBORSO DELLA SOMMA RICHIESTA DI Euro 173.55 DICHIARA LE SPESE DEL GIUDIZIO COMPENSATE FRA LE PARTI.</p>
<p>Conclusione<br /><br />Così deciso in Trieste il 18 marzo 2014.<br /><br />Depositata in Segreteria il 19 giugno 2014.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<h3> </h3>
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<div class="document-header">
<div class="wk-page-content">
<div class="wkit-item-text">
<h3 class="title long-text-mobile">Cass. civ., Sez. I, (data ud. 04/07/1991) 04/07/1991, n. 7355</h3>
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE CIVILE
<p class="wkit-indentation-level-0">Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Giuseppe SCANZANO &#8211; Presidente &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Renato SGROI &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Vincenzo CARBONE &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Alfio FINOCCHIARO &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Giulio GRAZIADEI RELATORE &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">ha pronunciato la seguente</p>
<p class="wkit-align-center">SENTENZA</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">sul ricorso proposto</p>
<p class="wkit-align-center">da</p>
<p class="wkit-align-center">Randazzo Natale elett.te domiciliato in Roma v. Taro 35 c/o l&#8217;avv. Eduardo Di Giovanni, rappr. e difeso dall&#8217;avv. Vito Galuffo giusta delega in atti</p>
<p class="wkit-align-right">RICORRENTE</p>
<p class="wkit-align-center">CONTRO</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Di Martino Andrea n. Q. di tutore dello interdetto Di Martino A. Antonino</p>
<p class="wkit-align-right">INTIMATO</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Avverso il provvedimento del Tribunale di Palermo dell&#8217;8.11.86.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Udito la relazione del Cons. Graziadei.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Udito per il ric.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Udito per il res.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Udito il P.M. Dott. Amirante che ha concluso chiedendo l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">R.G.n. 1862/87; ud.19 settembre 1990;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Pres. G. Scanzano; rel. G. Graziadei;</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="content">
<div class="wkit-doc-case">
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<div class="wkit-case-oggetto">
<div class="wkit-accordion"> </div>
</div>
<div class="wkit-case-fatto">
<section id="fatto"><header>
<h3>Svolgimento del processo</h3>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il Giudice tutelare di Palermo, con provvedimento del 30 giugno 1986, negava l&#8217;approvazione del rendiconto presentato dall&#8217;Avv. Natale Randazzo, in relazione alla precorsa attività di tutore, dell&#8217;interdetto Antonino Di Martino ,e gli riconosceva, per l&#8217;opera svolta, la somma di lire 2.000.000.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il Tribunale di Palermo, con pronuncia camerale del 7/8 novembre 1986, respingeva il reclamo dell&#8217;Avv. Randazzo. Il Tribunale, fra l&#8217;altro, escludeva la rimborsabilità di spese per la consumazione di pasti presso ristoranti od analoghi esercizi, in quanto, non necessarie all&#8217;espletamento della funzione; di spese di locomozione, postali e telefoniche, dato che, nell&#8217;ammontare richiesto, non erano giustificate, e, peraltro, non erano corredate da adeguata documentazione; di corrispettivi erogati a terzi, in qualità di collaboratori, perché la loro nomina non era stata preventivamente autorizzata. In ordine poi all&#8217;entità del compenso, il Tribunale riteneva equa la misura fissata dal Giudice tutelare, sul rilievo che l&#8217;incarico aveva avuto, la breve durata di circa due mesi, come indicato dallo stesso reclamante. Per la cassazione di detta pronuncia, l&#8217;Avv. Randazzo ha proposto ricorso sulla base di quattro censure, con atto notificato il 9 febbraio 1987 ad Andrea Di Martino, tutore di Antonino Di Martino.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">L&#8217;intimato non ha svolto attività difensiva.</p>
</section>
</div>
<div class="wkit-case-diritto">
<section id="diritto"><header>
<h3>Motivi della decisione</h3>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il ricorso è ammissibile, ai sensi dell&#8217;<span id="i-RICH-COD-1">art. 111</span> della Costituzione. Il provvedimento impugnato, ancorché reso con la forma del decreto in esito a procedimento in camera di consiglio, ha natura decisoria, perché riguarda diritti soggettivi, quali sono da qualificare i crediti discendenti dalla funzione tutelare, e statuisce su di essi, con attitudine ad acquistare autorità di giudicato, nel rapporto con il debitore, cioé l&#8217;interdetto, rappresentato dal nuovo tutore; il provvedimento medesimo, inoltre, non è altrimenti denunci abile, e, quindi, rientra nella previsione del secondo comma della citata norma della Costituzione (cfr. Cass. n. 4755 del 13 luglio 1983).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Con il primo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, il ricorrente deduce difetto di motivazione circa il mancato riconoscimento delle spese per vitto, mezzi di locomozione, comunicazioni postali e telefoniche.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Premettendo la propria qualità di avvocato esercente in una città (Trapani) diversa da quella, della tutela (Palermo), nonché allegando la partizione del patrimonio e degli interessi dell&#8217;interdetto (titolare di un&#8217;impresa, socio di una società commerciale, coinvolto in un elevatissimo numero di contese civili e penali), il Randazzo si duole che il Tribunale abbia del tutto trascurato le risultanze del fascicolo tutelare; queste, valutate in correlazione dei suddetti elementi, avrebbero evidenziato come indispensabili frequenti viaggi, lunghi soggiorni &#8220;fuori sede&#8221;, ripetute utilizzazioni del telefono e del servizio postale, e, pertanto, avrebbero imposto il pieno recupero dei relativi oneri (liquidabili in via forfettaria, per le voci non suscettibili di analitica dimostrazione).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Le riportate censure sono fondate, nei limiti delle seguenti considerazioni.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il Tribunale di Palermo, nel l&#8217;argomentare il diniego del rimborso delle spese in questione, si limita ad affermare, come sopra ricordato, che le une non erano necessarie e che le altre non erano giustificate o comunque provate.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Tali enunciati non integrano ottemperanza all&#8217;obbligo della motivazione; obbligo cui non si sottrae il provvedimento camerale, nella parte in cui assuma la rilevata consistenza di decisione su posizioni di diritto soggettivo in conflitto.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">In via generale va osservato che il tutore dell&#8217;incapace non opera quale mandatario e rappresentante in base a titolo negoziale, ma, in forza di nomina giudiziale, svolge una funzione con connotazioni anche pubblicistiche, e, in questa veste, è tenuto alla presentazione di rendiconto. Ne deriva che la decurtazione della &#8220;nota &#8211; spese&#8221; presentata dal tutore, con riferimento a voci potenzialmente riconducibili nell&#8217;ambito degli oneri inerenti all&#8217;espletamento dell&#8217;incarico (come appunto quelli in esame, trattandosi di legale esercente altrove la sua attività professionale),si traduce sostanzialmente in una contestazione della regolarità dell&#8217;operato del tutore medesimo, e, pertanto, non può prescindere da valutazioni circa la natura e portata dell&#8217;ufficio affidato e degli atti da esso richiesti.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Alla luce di detti rilievi si deve ritenere che il Tribunale, nel definire le questioni insorte sulla ripetibilità di esborsi per viaggi, soggiorni, telefonate e spedizioni postali, non poteva limitarsi alle indicate enunciazioni (come se si vertesse in tema di pretesa creditoria avanzata in sede ordinaria, per il cui rigetto è sufficiente riscontrare la mancata deduzione e dimostrazione dei suoi elementi costitutivi),ma era tenuto a vagliare gli atti della procedura tutelare, alla quale si correlava il rendiconto, per poi spiegare le ragioni dell&#8217;affermata esorbitanza o comunque eccedenza degli esborsi stessi rispetto ai compiti concreti del tutore ed agli atti da lui effettivamente posti in essere.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">L&#8217;indicato errore di impostazione e le carenze d&#8217;indagine ad esso conseguenti sono da ravvisarsi anche con riguardo al mancato rimborso dei pasti consumati dal Randazzo presso ristoranti, in Palermo, che il Tribunale ha argomentato con l&#8217;affermazione di non occorrenza di tali pasti all&#8217;adempimento dei compiti tutori. Questa affermazione, invero, sarebbe giustificata solo in esito all&#8217;accertamento della possibilità del tutore di ottemperare ai suoi obblighi con brevi soggiorni fuori sede, facendo ritorno alla propria residenza od ufficio prima del tempo normalmente destinato a soddisfare i bisogni alimentari. In caso contrario, il rimborso in esame deve essere accordato, non potendo ovviamente farsi carico al tutore di affrontare digiuni od altri disagi, salva restando poi la diversa questione, logicamente successiva al riscontro del collegamento causale fra spesa ed incarico, della congruità del &#8220;quantum&#8221;(questione da definirsi alla stregua delle circostanze del caso concreto, le quali, si ribadisce, sono state obliterate dal provvedimento impugnato).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Con il secondo motivo, il Randazzo, assumendo che l&#8217;<span id="i-RICH-COD-2">art. 379</span> cod.civ. richiede l&#8217;autorizzazione per l&#8217;assunzione di impiegati, non anche quindi per il conferimento a terzi di incarichi di prestazione, d&#8217;opera (professionale o meno), sostiene che il Tribunale non poteva negargli il ristoro di quanto pagato, per attività occorrenti alla gestione degli interessi dell&#8217;interdetto, a due saltuari collaboratori (una praticante procuratrice legale, cui era stata affidata una dettagliata relazione sulle pendenze giudiziali del Di Martino, ed un &#8220;uomo di fiducia&#8221;, con mansioni di domiciliatario, commesso e fattorino).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il motivo è fondato, sotto il profilo del mancato accertamento, da parte del Tribunale, dei presupposti per l&#8217;applicazione dell&#8217;<span id="i-RICH-COD-3">art. 379</span> secondo comma cod.civ..</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Detta disposizione richiede l&#8217;autorizzazione del giudice tutelare affinché il tutore possa &#8220;farsi coadiuvare nell&#8217;amministrazione da una o più persone stipendiate&#8221;.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">L&#8217;espressione &#8220;persone stipendiate&#8221;, vale a dire stabilmente retribuite per la loro opera, l&#8217;inequivoco riferimento della norma alle attività inerenti alla cura del patrimonio dell&#8217;interdetto, ed altresì la sua &#8220;ratio&#8221; (la tutela è un incarico strettamente fiduciario, e, quindi, per la delega dei relativi compiti, si esige un preventivo controllo sulla scelta del delegato) portano ad affermare che la norma medesima, ancorché non consenta distinzioni fra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi, riguarda esclusivamente il caso in cui gli uni o gli altri vengano affiancati al tutore, in via continuativa, nella cura degli interessi del rappresentato, non il caso in cui si occupino saltuariamente di incombenze esecutive e comunque accessorie rispetto all&#8217;attività tutoria.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il Tribunale, pertanto, avrebbe potuto negare la ricuperabilità delle spese per compensi a terzi, in difetto di autorizzazione, solo previo accertamento della ricorrenza della prima delle delineate ipotesi.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Con il quarto motivo, si critica la determinazione del &#8220;quantum&#8221; del compenso, deducendosi che il Tribunale ha errato nel fissare in soli due mesi la durata della tutela, per poi liquidare una semplice &#8220;mancia&#8221;, del tutto inadeguata alla pesantezza dell&#8217;incarico ed al suo espletamento da parte di un professionista.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il motivo è infondato.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">In deroga alla regola della gratuità dell&#8217;ufficio tutelare, posta dall&#8217;<span id="i-RICH-COD-4"><a id="i-RICH-COD-4-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000550?pathId=8d4002b89570c8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">art. 379</a></span> cod.civ. con il primo comma, la norma stessa, con il secondo comma, attribuisce al giudice, in correlazione del patrimonio e delle difficoltà dell&#8217;amministrazione, il potere di accordare un&#8217;indennità.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Considerando che indennità non vuol dire corrispettivo, né equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro al riguardo (ancorché; apprezzabile e non meramente simbolico), e che, inoltre, per l&#8217;indennità in esame, la citata disposizione contempla come unico parametro liquidatorio l&#8217;equità, così lasciando ampia discrezionalità, si deve rilevare l&#8217;inconsistenza delle censure del Randazzo, nella parte in cui fanno leva sull&#8217;inidoneità retributiva della somma in concreto attribuitagli dal Tribunale, nonché la loro inammissibilità, nella parte in cui tendono a rinnovare in questa sede l&#8217;apprezzamento, squisitamente di merito, circa la rispondenza ad equità di tale somma (peraltro con deduzioni generiche, non indicandosi quale maggiore durata avrebbe avuto l&#8217;incarico tutorio, rispetto ai due mesi riscontrati dal Tribunale, e quali elementi dovrebbero evidenziarla).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente ai primi tre motivi, per carenza di indagine e motivazione in punto di disconoscimento delle spese per viaggi, vitto, comunicazioni postali e telefoniche, nonché in punto di diniego del recupero delle spese per l&#8217;utilizzazione dell&#8217;opera di terzi.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il provvedimento impugnato deve essere cassato, per un riesame del reclamo del Randazzo,che colmi le lacune e tenga conto dei rilievi sopra effettuati.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Al giudice di rinvio, che si designa in altra Sezione del Tribunale di Palermo, si affida la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.</p>
</section>
</div>
<div class="wkit-case-dispositivo">
<section id="dispositivo"><header>
<h3>P.Q.M.</h3>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso e ne rigetta il quarto. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per la spese del presente giudizio ad altra Sezione del Tribunale di Palermo.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Roma,19 settembre 1990</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 LUGLIO 1991</p>
</section>
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		<title>Commissione Tributaria Trieste: l&#8217;indennità dell&#8217;ADS non rileva ai fini IVA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 08:10:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Commissione Tributaria Trieste: l'indennità dell'ADS non rileva ai fini IVA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2021/03/commissione-tributaria-trieste-indennita-non-rileva-ai-fini-iva/">Commissione Tributaria Trieste: l&#8217;indennità dell&#8217;ADS non rileva ai fini IVA</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">NIENTE IVA SUL COMPENSO DELL&#8217;ADS</span></h2>
<div id="attachment_1973" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1973" class="size-medium wp-image-1973" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg" alt="Quale COMPENSO per l'ADS?" width="300" height="111" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-768x284.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS.jpg 851w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1973" class="wp-caption-text">Quale COMPENSO per l&#8217;ADS?</p></div>
<p><br /><br />Secondo la Comm. trib. regionale Friuli-V. Giulia Trieste,<span style="text-decoration: underline;"> l&#8217;indennità liquidata dal giudice tutelare a favore del libero professionista che ha svolto l&#8217;attività di amministratore di sostegno non ha natura retributiva</span> e, pertanto, non rileva ai fini IVA.</p>
<p>Visto che l&#8217;attività dell&#8217;ADS si è svolta in assistenza e monitoraggio, con coinvolgimento nell&#8217;assistenza e mantenimento di rapporti con il personale sociale e medico, con &#8216;completezza, tempestività e continuità&#8217;, il GT ha da ciò tratto la conseguenza, nell&#8217;apprezzamento delle attività svolte, che <span style="text-decoration: underline;">l&#8217;indennità liquidata non è inquadrabile in una forma di retribuzione</span>.</p>
<p>Peraltro, la  Corte costituzionale (ordinanza 1073 del 1988) aveva già precisato che<strong> la &#8216;equa indennità&#8217; che il giudice tutelare può assegnare al tutore (a norma art. 379 c.c., comma 2) non ha natura retributiva ma serve a compensare gli oneri e le spese difficilmente documentabili da cui è gravato il tutore a causa dell&#8217;attività di amministrazione del patrimonio del tutelato.</strong><br /><br />Pure la Corte di Cassazione (sentenza 7355 del 1991) ha precisato che &#8220;<em>indennità di cui all&#8217;art. 379, comma 2, c.c. non vuol dire corrispettivo, né equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro al riguardo (ancorché apprezzabile e non meramente simbolico), e che inoltre, per l&#8217;indennità in esame, la citata disposizione contempla come unico parametro liquidatorio l&#8217;equità, lasciando ampia discrezionalità</em>&#8220;.</p>
<p>Riportiamo di seguito il testo integrale della sentenza triestina.</p>
<h4>Alberto Vigani</h4>
<p>Associazione Amministratoridisostegno.com</p>
<h3>Comm. trib. regionale Friuli-V. Giulia Trieste, Sez. III, Sent., 04/07/2016, n. 218</h3>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br /><br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /><br />LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TRIESTE<br /><br />TERZA SEZIONE</p>
<p>riunita con l&#8217;intervento dei Signori:<br /><br />REINOTTI PIER VALERIO &#8211; Presidente<br /><br />LIESCH ERNESTO &#8211; Relatore<br /><br />MONDINI MARIA LUISA &#8211; Giudice<br /><br />ha emesso la seguente</p>
<h3 style="text-align: center;">SENTENZA</h3>
<p>&#8211; sull&#8217;appello n. 62/2015<br /><br />depositato il 05/02/2015<br /><br />&#8211; avverso la sentenza n. 283/2014 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TRIESTE<br /><br />contro: M.C.<br /><br />PER SE E PER LO STUDIO LEGALE M.<br /><br />VIA F. S. N. 16 34133 T.<br /><br />contro: M.S.<br /><br />PER SE E PER LO STUDIO LEGALE M.<br /><br />VIA F. S. N. 16 34133 T.<br /><br />contro: STUDIO LEGALE ASSOCIATO M.<br /><br />VIA F. S. 16 34133 T.<br /><br />proposto dall&#8217;appellante: AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TRIESTE</p>
<p>Atti impugnati: SIL.RIF.RIMB IVA-ALTRO 2012</p>
<p>Con sentenza 283/02/14 la Commissione Tributaria Provinciale di Trieste accoglieva il ricorso proposto dalle parti, in qualità di componenti dello studio legale associato M., avverso il provvedimento di diniego reso dall&#8217;Ufficio alla richiesta di rimborso dell&#8217;importo di Euro 173,55 versata a titolo di IVA sulla fattura (&#8230;) concernente compenso di Euro 1.000,00 su liquidazione disposta con decreto dal Giudice tutelare di Trieste per attività ultrabiennale svolta dall&#8217;avv. C.M. in qualità di amministratore di sostegno della sig.a D.K., fattura emessa tenuto conto della diversa interpretazione esistente tra A.G.O. ed Agenzia Entrate in ordine al trattamento fiscale dell&#8217;indennità all&#8217;amministratore di sostegno (ADS) laddove questi eserciti attività professionale.<br /><br />La C.T.P., richiamate le posizioni a sostegno delle opposte tesi (Cass. 7355/91 e risoluzione Ag. Ent. 2E/2012), esaminati il decreto di nomina ad amministratore di sostegno e il decreto di liquidazione del compenso ex art. 379 c.c. e vista l&#8217;attività concretamente svolta, concordava con il giudizio dato dal Giudice tutelare che l&#8217;attività prestata non fosse di tipo neppure prevalentemente professionale, con non inquadrabilità, secondo il dettato dell&#8217;art. 379 c.c., in una forma di retribuzione.</p>
<p>Per conseguenza il ricorso veniva accolto, con condanna dell&#8217;Ufficio al rimborso della somma richiesta. Le spese di giudizio venivano compensate.<br /><br />La <strong><span style="text-decoration: underline;">sentenza veniva appellata dall&#8217;Ufficio in data 5.02.2015</span>.</strong></p>
<p>Rappresentando che <strong><span style="text-decoration: underline;">nell&#8217;ordinamento fiscale una somma ricevuta a titolo di indennità viene normalmente assoggettata a tassazione, ragione per cui insussistenza di ragione giuridica per escludere la tassazione dell&#8217;indennità percepita da avvocato nello svolgimento dell&#8217;incarico di amministratore di sostegno, rientrando questo tra le prestazioni stragiudiziali svolte abitualmente dal professionista</span></strong>.</p>
<p>Concludendo per l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello e per la rifusione delle spese di lite.<br /><br />Lo studio associato ha depositato in data 4.03.2015 controdeduzioni, contrastando le argomentazioni dell&#8217;Ufficio e concludendo per la conferma della sentenza e per il rigetto del proposto appello. Richiesta compensazione di spese e di partecipazione alla discussione.</p>
<p>La richiesta di pubblica udienza è stata reiterata in data 14.12.2015.<br /><br />Alla pubblica udienza sono presenti ambo le parti, che &#8211; cadauna insistendo sulle proprie ragioni &#8211; concludono come rispettivamente in atti.</p>
<p>La controversia è quindi ritenuta in decisione.</p>
<p><strong>Svolgimento del processo &#8211; Motivi della decisione</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">L&#8217;art. 379, comma 1 c.c. prevede la gratuità degli uffici a protezione degli incapaci</span>.</p>
<p>Una indennità (comma 2) può essere riconosciuta al tutore (art. 424, comma 1 c.c. che richiama la norma ex art. 379 c.c.) o all&#8217;amministratore di sostegno (art. 411, comma 1 c.c. che richiama la norma ex art. 379 c.c.) in considerazione dell&#8217;entità del patrimonio e delle difficoltà dell&#8217;amministrazione.</p>
<p>L&#8217;ausilio di &#8216;collaboratori stipendiati&#8217; è facoltativamente ammesso dall&#8217;art. 379, comma 2, c.c.<br /><br />Per effetto del rinvio operato dall&#8217;art. 411 c.c., all&#8217;amministrazione di sostegno si applicano, &#8220;in quanto compatibili&#8221;, talune norme del codice civile riguardanti l&#8217;ufficio tutelare tra cui l&#8217;art. 379 c.c. secondo cui &#8220;<em>L&#8217;ufficio tutelare è gratuito. Il giudice tutelare tuttavia considerando l&#8217;entità del patrimonio e le difficoltà dell&#8217;amministrazione, può assegnare al tutore una equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell&#8217;amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da uno o più persone stipendiate</em>&#8220;.<br /><br />La Corte costituzionale (ordinanza 1073 del 1988) ha precisato che<strong><span style="text-decoration: underline;"> la &#8216;equa indennità&#8217; che il giudice tutelare può assegnare al tutore (a norma art. 379 c.c., comma 2) non ha natura retributiva ma serve a compensare gli oneri e le spese difficilmente documentabili da cui è gravato il tutore a causa dell&#8217;attività di amministrazione del patrimonio del tutelato.</span></strong><br /><br />La Corte di Cassazione (sentenza 7355 del 1991) ha precisato che &#8220;<em>indennità di cui all&#8217;art. 379, comma 2, c.c. non vuol dire corrispettivo, né equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro al riguardo (ancorché apprezzabile e non meramente simbolico), e che inoltre, per l&#8217;indennità in esame, la citata disposizione contempla come unico parametro liquidatorio l&#8217;equità, lasciando ampia discrezionalità</em>&#8220;.<br /><br />Le disposizioni inerenti la disciplina dell&#8217;amministratore di sostegno sono state introdotte nel codice civile con L. 9 gennaio 2004, n. 6.<br /><br />L&#8217;art. 1 della L. n. 6 del 2004 dispone che lo scopo dell&#8217;istituto dell&#8217;amministratore di sostegno è di &#8220;tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell&#8217;espletamento delle funzioni della vita quotidiana, medianti interventi di sostegno temporaneo o permanente&#8221;.</p>
<p>L&#8217;art. 408 c.c. effettua una graduazione preferenziale nella scelta dell&#8217;ADS, volta a privilegiare, in mancanza di soggetto designati dal beneficiario, i suoi conviventi e familiari, ferma la possibilità per il giudice tutelare di designare &#8220;altra persona idonea&#8221;, &#8220;quando ne ravvisa l&#8217;opportunità, e, nel caso di designazione dell&#8217;interessato, quando ricorrano gravi motivi&#8221;.<br /><br />La Corte di Cassazione con sentenza n. 19596 del 2011 ha affermato che <strong>i<span style="text-decoration: underline;">l criterio fondamentale da seguire nella scelta dell&#8217;amministratore di sostegno è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata e che detto criterio lascia al giudice tutelare ampia facoltà di valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere come amministratore</span>.</strong><br /><br />Con sentenza n. 14190 del 5/6/2013, la Cassazione ha precisato come nella procedura per la istituzione di un&#8217;amministrazione di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistano parti necessarie al di fuori del beneficiario dell&#8217;amministrazione.<br /><br />Sul piano generale nel prendersi cura della persona del beneficiario, l&#8217;ADS svolge le mansioni più varie: si prende cura della sua salute, tiene incontri con operatori sanitari/assistenziali, valuta le condizioni alloggiative e cerca soluzioni consone al rispetto della persona, oltre a svolgere adempimenti bancari, postali e fiscali: in generale cerca di migliorare la qualità della vita del soggetto debole.<br /><br />Sotto il profilo &#8220;patrimoniale&#8221;, l&#8217;amministratore di sostegno diligente dovrebbe cercare non solo di preservare il patrimonio del beneficiario, ma anche, ove l&#8217;entità lo consenta, di intraprendere forme di investimento e di accantonamento idonee a conservarlo, possibilmente incrementandolo.<br /><br />In buona sostanza <span style="text-decoration: underline;">la L. n. 4 del 2006 predilige la cura della persona rispetto ai profili &#8211; e quindi alle attività di gestione &#8211; patrimoniali</span>.<br /><br /><strong>Su qualsivoglia &#8220;persona idonea&#8221; cada, pertanto, la scelta del Giudice tutelare, i compiti dell&#8217;ADS restano eminentemente gli stessi: la cura della persona in primo luogo, e del patrimonio in secondo.</strong><br /><br />L&#8217;Agenzia delle Entrate, con risoluzione 2E/2012 a modifica di precedenti orientamenti resi da più Direzioni regionali su interpelli in materia tra il 2008 e il 2011, tutti concludenti per la intassabilità ha ritenuto che l&#8217;indennità ex art. 379 c.c., comma 2, <span style="text-decoration: underline;">allorquando il giudice tutelare scelga un avvocato quale ADS, rappresenti sempre e comunque, sotto il profilo dell&#8217;applicazione della normativa tributaria, un compenso per lo svolgimento di una attività professionale, inquadrabile pertanto tra i redditi di lavoro autonomo e rilevante ai fini IVA</span>.<br /><br /><span style="text-decoration: underline;">In risoluzione viene rappresentata l&#8217;inconferenza, rispetto alla questione all&#8217;atto proposta (interpello presentato da avvocato con &#8220;incarichi di amministratore di sostegno moltiplicati, tanto da divenire parte rilevante dell&#8217;attività svolta dal professionista&#8221;), della pronunzia della Consulta 1073/1988 &#8211; comunque anteriore all&#8217;entrata in vigore della L. n. 6 del 2004 &#8211; dappoichè la Corte, pronunciandosi in tema di interdizione, non si era occupata di soggetto libero professionista ma di un parente che pretendeva l&#8217;indennità con riferimento ad una assistenza personale piuttosto gravosa, indipendentemente dalla gestione del patrimonio</span>.<br /><br />La tesi sostenuta dall&#8217;Ufficio in appello, si è sostanziata, riprendendo dapprima i contenuti dell&#8217;ordinanza della Consulta 1073/1988, laddove la previsione di indennità ex art. 379 c.c., comma 2 è ravvisata correlata alla necessità di trovare un professionista per l&#8217;amministrazione del patrimonio, stante che: &#8220;tale funzione richiede una speciale disciplina che compensi in qualche misura le deficienze che dal punto di vista della gestione patrimoniale può comportare la scelta del tutore nella cerchia delle persone legate all&#8217;incapace da vincoli di affetto e di solidità familiare&#8221;.<br /><br /><strong>L&#8217;Ufficio sintetizza quindi il suo pensiero nel senso che se per l&#8217;attività amministrativa non può essere incaricata una persona legata da vincoli di affetto e solidarietà (gratuitamente) allora dovrà essere incaricato un professionista che svolga tale compito (con corresponsione di un&#8217;equa indennità), con differenza risiedente proprio nella professionalità del soggetto incaricato.</strong><br /><br />Nel caso di cui è controversia &#8211; evidenzia l&#8217;Ufficio &#8211; il secondo comma dell&#8217;art. 379 non dovrebbe neppure essere applicato, considerando che il tutelato, quasi novantenne e residente in una casa di riposo, non sembra essere nel possesso di un patrimonio che giustifichi l&#8217;indennità. Rappresentando altresì essere di tutta evidenza che, nonostante manchino gli estremi di legge per la liquidazione dell&#8217;indennità, la stessa venga erogata comunque per salvaguardare gli interessi del tutelato che, altrimenti non avrebbe nessuno che si interessi di compiere quei pochi atti di cui necessita una persona in vita benché in quelle condizioni: senza il compenso, anche se l&#8217;attività fosse minima (come nel caso) non ci sarebbe l&#8217;interesse di un professionista allo svolgimento di tale attività.<br /><br /><strong>Le affermazioni dell&#8217;Ufficio non sono convincenti sul piano logico, prima che sul piano giuridico.</strong><br /><br />Le attività da porre in essere dall&#8217;ADS, così come contemplate dalla legge, sono oggettivamente eguali quale che sia il soggetto che è chiamato ad assicurarle, sia esso persona legata da vincoli familiari e/o affettivi ovvero soggetto terzo (professionista o meno), dandosi e dovendosi dare prevalenza alla cura della persona rispetto ai profili &#8211; e quindi alle attività di gestione &#8211; patrimoniali.<br /><br /><strong>Il sostenere che se esse attività nella loro completezza, ove svolte da un parente/familiare/affine, debbano essere di per sé e comunque &#8220;gratuite&#8221; nel senso di non onerare in alcun modo il patrimonio del beneficiato rende(rebbe) di per sé priva di senso logico la previsione di cui al secondo comma dell&#8217;art. 379, ove è lasciata al prudente apprezzamento del Giudice tutelare sia an sia il quantum dell&#8217;attribuzione di una indennità equitativamente determinata.</strong><br /><br />Lo spostare la questione del regime fiscale applicabile dall&#8217;oggettività delle &#8216;attività&#8217; alla qualificazione soggettiva del &#8216;soggetto idoneo&#8217; (indennità compensativa se non professionista, retributiva se invece tale) non tiene sul piano logico.<br /><br />Qualora il familiare (o anche &#8216;soggetto idoneo&#8217; terzo estraneo all&#8217;ambito familiare) fosse egli stesso professionista, ingegnere, architetto, perito od altro, l&#8217;indennità muterebbe &#8216;ex se&#8217; (agli effetti fiscali e del tutto illogicamente) da compensativa a retributiva, ancorché in alcun modo l&#8217;attività esercitata in favore del beneficiario possa essere ritenuta direttamente riconducibile alle competenze proprie delle tali professioni.<br /><br />E la sostanza delle &#8216;attività&#8217; non muta &#8211; e non può mutare &#8211; allorquando l&#8217;ADS &#8216;soggetto idoneo&#8217;, deputato alla pari degli altri (familiari o meno) eminentemente &#8216;alla cura della persona&#8217;, sia un avvocato ovvero un commercialista.<br /><br />Sotto il profilo giuridico, <strong>accedendo alla tesi dell&#8217;Amministrazione, verrebbe a porsi duplice questione di disparità di trattamento (art. 3 Cost.), innanzi a diversificata applicazione dell&#8217;art. 379 II comma c.c. a parità di attività di ADS.</strong><br /><br /><strong>Dapprima tra soggetto non titolare di reddito di lavoro autonomo assegnatario eventuale di &#8216;indennità compensativa&#8217;, intassabile e soggetto titolare di reddito di lavoro autonomo assegnatario di &#8216;indennità comunque retributiva&#8217;, tassabile agli effetti delle imposte dirette ed indirette.</strong><br /><br />E quindi, nell&#8217;ambito dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo tra i soggetti per i quali l&#8217;attività non fosse riconducibile a quelle proprie delle libere professioni esercitate per i quali l&#8217;indennità diverrebbe comunque &#8216;retributiva&#8217; e i soggetti per i quali l&#8217;attività fosse ritenuta riconducibile a quelle proprie delle libere professioni esercitate indennità tout court &#8216;retributiva&#8217; e tassabile.<br /><br />E&#8217; ben vero che la Consulta (nel 1988) si era pronunciata allorquando la figura dell&#8217;amministratore di sostegno non era ancora entrata nell&#8217;ordinamento, pronunziandosi &#8211; a ben leggere &#8211; in relazione alla differenza &#8220;tra le due funzioni che l&#8217;art. 357 cod. civ. affida al tutore, quella della cura della persona e quella dell&#8217;amministrazione, con rappresentanza, del patrimonio: la seconda funzione richiede una speciale disciplina che compensi in qualche misura le deficienze che, dal punto di vista della gestione patrimoniale, può comportare la scelta del tutore nella cerchia delle persone legate all&#8217;incapace da vincoli di affetto e di solidarietà familiare, secondo un criterio di prevalenza dell&#8217;interesse di cura della persona&#8221;.</p>
<p>Precisato &#8220;<span style="text-decoration: underline;"><em>che l&#8217;equa indennità, che a norma dell&#8217;art. 379, secondo comma, il giudice tutelare può assegnare al tutore, considerando l&#8217;entità del patrimonio e le difficoltà dell&#8217;amministrazione, non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui e gravato il tutore a cagione dell&#8217;attività di amministrazione del patrimonio del pupillo, alla quale l&#8217;ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilità di nominare sostituti&#8221; ha quindi osservato che &#8220;l&#8217;obbligo di cura della persona non comporta oneri e spese quantificabili, sia pure forfetariamente, in denaro</em></span>&#8220;.<br /><br />Per quanto anteriormente esposto il Legislatore, con l&#8217;introduzione dell&#8217;ADS, ha eseguito un rovesciamento d&#8217;importanza unicamente agli effetti che nel caso di specie rilevano delle funzioni e specificamente delle attività a questa figura attribuite ai fini indennitari rispetto a quelle enunciate dalla Consulta, allora e specificamente in riferimento al tutore dell&#8217;incapace.<br /><br /><strong>Maggiore rilievo alla cura della persona e della sua dignità attività fondamentale rispetto all&#8217;attività di amministrazione del patrimonio attività eventuale</strong>.<br /><br />Dal che la rilevanza della già enunciata &#8216;applicazione in quanto compatibile&#8217; delle disposizioni dell&#8217;art. 379 c.c., l&#8217;interpretazione delle quali vanno eseguite non solo ed esclusivamente in relazione alle difficoltà dell&#8217;amministrazione del patrimonio, ma tenendo conto del complesso insieme delle attività svolte dall&#8217;ADS. Le quali attività, cui è attribuita sostanzialmente rilevanza pubblicistica atteso l&#8217;istituto, possono, molto plausibilmente, comportare oneri e spese non facilmente documentabili e, altresì, tempo sottratto ad altre attività, siano esse generatrici di reddito o meno.<br /><br />Ed è &#8211; e deve essere &#8211; lasciato esclusivamente all&#8217;apprezzamento del Giudice tutelare la differenziazione tra l&#8217;indennità per l&#8217;attività di amministratore di sostegno e il corrispettivo per una attività specificamente a contenuto intrinsecamente professionale quale essa sia, tecnica, economica o giuridica ove svolta da ADS libero professionista per la valutazione della natura della somma liquidata ai fini della tassazione.<br /><br /><span style="text-decoration: underline;">Nel caso di specie il Giudice tutelare di Trieste, come da decreto di liquidazione dd. 10.05.2012, ad eseguita ricognizione sull&#8217;attività di ADS prestata e tenuto conto che l&#8217;opera è stata connotata da &#8216;attività di assistenza e monitoraggio, con coinvolgimento nell&#8217;assistenza e mantenimento di rapporti con il personale sociale e medico&#8217;, svolta con &#8216;completezza, tempestività e continuità&#8217;, ha da ciò tratto la conseguenza, nell&#8217;apprezzamento delle attività svolte, che l&#8217;indennità liquidata non è inquadrabile in una forma di retribuzione. </span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Conseguenza pienamente condivisa</span>.<br /><br />E&#8217; da ultimo da osservarsi &#8211; in riferimento all&#8217;assunto dell&#8217;Ufficio sull&#8217;inesistenza degli estremi di legge per la liquidazione dell&#8217;indennità &#8211; che il Giudice tutelare ha tenuto conto dell&#8217;entità del patrimonio, come espressamente enunciato nel decreto di liquidazione stesso.<br /><br />In conclusione l&#8217;appello dell&#8217;Ufficio va rigettato e la sentenza di prime cure confermata. Le caratteristiche della vicenda giustificano la compensazione delle spese del grado.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>la Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia &#8211; Sezione III<br /><br />1) conferma l&#8217;impugnata sentenza e rigetta l&#8217;appello dell&#8217;Ufficio;<br /><br />2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />Conclusione<br /><br />Così deciso in Trieste, il 21 marzo 2016.<br /><br /></p>
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		<title>I proventi percepiti dall&#8217;ADS avvocato per tale ruolo non sono esenti</title>
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		<pubDate>Sun, 21 Mar 2021 19:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Compenso]]></category>
		<category><![CDATA[Designazione Amministratore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>IL COMPENSO DELL'AVVOCATO ADS NON VA IN ESENZIONE ALL'IMPONIBILE PER LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2021/03/i-proventi-percepiti-dallads-avvocato-per-tale-ruolo-non-sono-esenti/">I proventi percepiti dall&#8217;ADS avvocato per tale ruolo non sono esenti</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">IL COMPENSO DELL&#8217;AVVOCATO ADS NON VA IN ESENZIONE PER LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO</span></h2>
<div id="attachment_1973" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1973" class="size-medium wp-image-1973" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg" alt="Quale COMPENSO per l'ADS?" width="300" height="111" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-768x284.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS.jpg 851w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1973" class="wp-caption-text">Quale COMPENSO per l&#8217;ADS?</p></div>
<p>Secondo la commissione tributaria regionale di Milano non si può affermare che l&#8217;indennità percepita dall&#8217;ADS, in quanto tale, non è parte della base imponibile e, quindi, esente da imposte, perchè non si ravvedono norme di legge dalle quali trarre dette conclusioni.  Invero, i redditi possono essere considerati esenti da imposte quando una norma espressa ne qualifica l&#8217;esenzione e qui manca detta previsione.</p>
<p>Pertanto, l&#8217;indennità ricevuta quale amministratore di sostegno rientra, a pieno titolo, in un compenso riconosciuto al contribuente in quanto avvocato.</p>
<p>Allo stato, il percorso ermeneutico non sarebbe in grado di superare il fatto che nessuna norma qualifica come esenti le indennità ricevute da un libero professionista quale amministratore di sostegno. Di talché, i proventi percepiti dal contribuente per tale ruolo non sono esenti dalla base imponibile.</p>
<p>Infine, dando una lettura ad hoc all&#8217;art. 408 c.c., si ritiene che vi sia previsione della possibile nomina anche di un professionista (generalmente avvocato) per l&#8217;ufficio tutelare e che, per l&#8217;effetto, questo debba ritenersi da compensare come svolgente la sua attività professionale. Tale attività genererebbe perciò redditi imponibili.</p>
<p>Inoltre, secondo il giudicante, <strong>non può essere presa in considerazione, l&#8217;ordinanza n. 10673/ 1988 della Corte Costituzionale</strong> (che aveva evidenziato come l&#8217;equa indennità di cui all&#8217;art. 379 c.c., comma 2 &#8211; che il giudice tutelare può assegnare al tutore, considerando l&#8217;entità del patrimonio e le difficoltà dell&#8217;amministrazione &#8211; non ha natura retributiva ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore, in ragione dell&#8217;attività di amministrazione del patrimonio della persona beneficiata). Secondo il giudice tributario l&#8217;ordinanza della Consulta risale al lontano 1988 e le norme in materia di amministrazione di sostegno sono state introdotte con la L. n. 6 del 2004, così superando la statuizione del giudce costituzionale.</p>
<p>Si specifica altresì che, nella citata ordinanza  del 1988, il caso era riferito ad una persona interdetta affidata ad un parente, e relativa all&#8217;assistenza personale particolarmente gravosa, mentre l&#8217;indennità che detta norma prevede invece è a favore del tutore in considerazione delle difficoltà dell&#8217;amministrazione del patrimonio, così deducendo un conflitto che non permette di estendere l&#8217;eslusione dall&#8217;imponibile nel caso di nomina di un avvocato, esterno alla famiglia, che percepisca compensi appunto ancorati alla  gestione del patrimonio.</p>
<p>Si riporta di seguito il testo integrale della sentenza.</p>
<h4>Avv. Alberto Vigani</h4>
<p style="text-align: center;">***</p>
<h3>Comm. trib. regionale Lombardia Milano, Sez. III, Sent., 25/05/2018, n. 2388</h3>
<p style="text-align: center;">***<br /><br />REPUBBLICA ITALIANA<br /><br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /><br />LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LOMBARDIA<br /><br />TERZA SEZIONE</p>
<p>riunita con l&#8217;intervento dei Signori:<br /><br />ROLLERO GIOVANNI BATTISTA &#8211; Presidente<br /><br />CHIAMETTI GUIDO &#8211; Relatore<br /><br />CASSONE ADRIANA &#8211; Giudice<br /><br />ha emesso la seguente</p>
<h3 style="text-align: center;">SENTENZA</h3>
<p>&#8211; sull&#8217;appello n. 6892/2016<br /><br />depositato il 23/11/2016<br /><br />&#8211; avverso la pronuncia sentenza n. 5046/2016 Sez:43 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO<br /><br />contro:<br /><br />C.G.P.M.<br /><br />VIA B. C. 3 20129 M.<br /><br />difeso da:<br /><br />CAPELLINI MARCO<br /><br />VIA AURELIO SAFFI 29 20123 MILANO<br /><br />e da<br /><br />ZONTA DR.SSA LIVIA<br /><br />CAPPELLINI DR. MARCO<br /><br />VIA AURELIO SAFFI 29 20100 MILANO<br /><br />proposto dall&#8217;appellante:</p>
<p>AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO</p>
<p>Atti impugnati:<br /><br />AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (&#8230;) IRPEF-ADD.REG. 2009<br /><br />AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (&#8230;) IRPEF-ALTRO 2009<br /><br />AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (&#8230;) IVA-ALTRO 2009<br /><br />Appello per l&#8217;annullamento/riforma della sentenza n. 5046, Sezione 43 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, del 10 giugno 2016.</p>
<p>Svolgimento del processo &#8211; Motivi della decisione</p>
<p>La controversia traeva origine dalla notificazione dell&#8217;avviso di accertamento attraverso il quale l&#8217;agenzia delle entrate rideterminava il reddito per il 2009 del sig. C., esercente attività di avvocato, accertando un reddito complessivo di Euro. 70.909,00., ed un volume d&#8217;affari di Euro. 56.000,00..</p>
<p>In sede di contraddittorio l&#8217;ufficio rilevava due accrediti, uno di Euro. 32.000,00. e l&#8217;altro di Euro. 24.000,00., riferibili ad &#8220;indennità di amministratore di sostegno&#8221; classificandoli tra i redditi ex art. 53 TUIR, ovvero, redditi da lavoro autonomo. Il contribuente presentava ricorso che veniva accolto dal Giudici di prime cure, i quali statuivano come l&#8217;indennità in questione non aveva natura retributiva e non era inquadrabile tra i redditi di lavoro autonomo.</p>
<p>L&#8217;ufficio delle entrate a tale decisione interponeva appello, affidandosi a tali motivi.</p>
<h3>Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 53 e 3 TUIR.</h3>
<p>I Giudici di prime cure, esordiva l&#8217;ufficio, <strong>erravano nel considerare che l&#8217;indennità, in quanto tale, era esente dalle imposte aggiungendo che non vi era nessuna disposizione che propendeva per tale assunto.</strong><br /><br />Chiariva come <strong>l&#8217;indennità rientrava a pieno titolo in un compenso riconosciuto all&#8217;avvocato e che nessuna norma qualificava come esenti i compensi ricevuti da un avvocato quale amministratore di sostegno</strong> e che l&#8217;art. 53 del TUIR riteneva imponibili i compensi percepiti nell&#8217;esercizio di arti e professioni svolte in forma abituale. Concludeva tale doglianza affermando come, anche in virtù dell&#8217;art. 3 del medesimo testo unico, tali indennità erano reddito tassabile a tutti gli effetti.</p>
<h3>Eccepiva altresì la violazione degli artt. 379, 404, 408, e 411 c.c..</h3>
<p>Sul punto, l&#8217;ente si doleva del fatto che i Giudici del grado inferiore avevano formato la loro decisione, oltre che sugli articoli citati, anche sull&#8217;Ordinanza della Consulta n. 1073/1988 le cui attribuzioni non erano state superate dalle considerazioni mosse dall&#8217;ufficio nella risoluzione n. 2 del 9 gennaio 2012.</p>
<p>Ancora si doleva del fatto che l&#8217;accoglimento del ricorso non poggiava, come sembrava dalla lettura della sentenza, sul mancato superamento della citata ordinanza, ad opera della pur già citata risoluzione.<br /><br />Ripercorreva per sommi capi l&#8217;istituito civilistico dell&#8217;amministratore di sostegno evidenziando come l&#8217;art. 411 c.c. che, rinvia all&#8217;art. 379 c.c., era da applicare sulla base della concreta situazione.</p>
<p>L&#8217;ufficio concludeva anche sulla base della risoluzione n. 2/2012 che l&#8217;indennità percepita dall&#8217;avvocato, anche se determinata in via equitativa e su base forfettaria doveva rientrare a tutti gli effetti tra i redditi di cui all&#8217;art. 53 del TUIR.</p>
<p>Sulla preminenza dell&#8217;ordinanza della Consulta, la quale, nella sentenza impugnata è stata grandemente valorizzata dai Giudici di primo grado, l&#8217;Ufficio ricordava come la stessa era del 1988 e che le leggi in materia di amministrazione di sostegno erano state introdotte solo nel 2004.</p>
<p>Ancora aggiungeva la totale irrilevanza del richiamo a detta ordinanza poiché afferente un caso di interdizione.</p>
<h3>Insisteva per l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello in quanto, tali indennità erano compensi tassabili ex art. 53 TUIR.</h3>
<p>In data 10 gennaio 2017 il contribuente depositava proprio atto di controdeduzioni contenente al loro interno, anche un atto di appello incidentale condizionato.</p>
<p>Esordiva ripercorrendo brevemente i fatti, affermando poi come in realtà vi era un chiaro quadro normativo (art. 379 c.c. anche in virtù del richiamo operato dall&#8217;art. 411 c.c.) atto ad escludere l&#8217;imponibilità di dette indennità e che i Giudici del primo grado avevano rilevato come l&#8217;espresso riferimento ad un equa indennità, operato dal legislatore, non esigeva nessuna interpretazione posta la sua chiarezza.</p>
<p>La natura non reddituale di tale indennità, seguitava l&#8217;appellato era stata sancita anche dalla Corte Costituzionale con l&#8217;ordinanza n. 1073 del 1988, la quale appunto stabiliva come l&#8217;indennità non aveva natura retributiva. Citava altresì della giurisprudenza oltre che dottrina le quali, a suo dire, erano univoci nel considerare tali indennità non imponibili.</p>
<p>Ancora aggiungeva come nel 2009 non poteva essere a conoscenza della risoluzione del 2012 che, al di là di quanto argomentato dall&#8217;A.F., è il presupposto posto a base dell&#8217;accertamento.</p>
<p>Citava poi della giurisprudenza che chiariva come le risoluzione e le circolari dell&#8217;agenzia erano solo dei documenti interpretativi non vincolanti.</p>
<h3>Sulla natura non reddituale dell&#8217;indennità citava dei provvedimenti del direttore regionale entrate del Friuli Venezia Giulia oltre che delle sentenze di merito.</h3>
<p>Sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 379, 404, 408, e 411 il contribuente riteneva come l&#8217;ufficio delle entrate abbia mal interpretato le disposizioni dei Giudici di prime cure sul punto affermando come gli stessi decisori siano partiti dall&#8217; esame del quadro normativo vigente concludendo come lo stesso non era stato superato dalla risoluzione n. 2/12.<br /><br />Eccepiva poi, in via incidentale, la manifesta erroneità della sentenza laddove non aveva rilevato la violazione del contraddittorio endo-procedimentale. Sviluppava poi le proprie argomentazioni sul punto e concludeva chiedendo il rigetto integrale dell&#8217;appello dell&#8217;ufficio e conseguente conferma della sentenza n. 5046/43/2016.<br /><br />Il Collegio giudicante accoglie l&#8217;appello dell&#8217;ufficio alla stregua delle seguenti argomentazioni e motivazioni.</p>
<p>La controversia verteva sul fatto che l&#8217;ufficio aveva determinato il reddito per l&#8217;anno 2009 dell&#8217;odierno ricorrente che svolgeva la professione di avvocato, in Euro 43.871,00 (a fronte di una perdita dichiarata pari a Euro 12.129,00) accertando un reddito complessivo di Euro 70.909,00 ed un volume d&#8217;affari di Euro 56.000,00.</p>
<p>In sede di controllo da parte dell&#8217;ufficio, nella documentazione prodotta il 3 giugno 2014 venivano riscontrate due movimentazioni bancarie (accrediti), avvenute il 30 marzo 2009 per Euro 32.000,00, e il 10 dicembre 2009 per Euro 24.000,00, collegate e riferibili ad &#8220;indennità di amministrazione di sostegno&#8221; per l&#8217;attività svolta dal ricorrente in favore di una determinata signora, in seguito alla nomina ottenuta con decreto dal tribunale di Milano.<br /><br />Ebbene, l&#8217;ufficio accertatore rilevava che tali indennità costituivano reddito di lavoro autonomo ex-art. 53 D.P.R. n. 917 del 1986 da assoggettare interamente a tassazione, nel rispetto delle norme di legge che disciplinano i singoli tributi.</p>
<p>Il contribuente impugnava immediatamente in Commissione tributaria l&#8217;avviso di accertamento notificatogli e, i<strong>l primo giudice accogliendo il ricorso, considerava meritevoli di essere condivise le doglianze di merito del contribuente,</strong> affermando, fra le altre cose &#8220;..<strong>.l&#8217;indennità in questione, proprio perché non avente natura retributiva, non è in alcun modo inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell&#8217;art. 53 del testo unico sulle imposte sui redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli artt. 3 e 5 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633&#8243;</strong>.</p>
<p>L&#8217;ufficio appellava tale sentenza per i seguenti motivi.</p>
<p>Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 53 e 3 TUIR</p>
<p>Questo Giudice d&#8217;appello non condivide l&#8217;assunto preso dal primo collegio laddove sosteneva: &#8220;&#8230;.la semplice circostanza di fatto costituita dalla qualifica professionale di avvocato rivestita dalla persona prescelta dal giudice tutelare per l&#8217;incarico di amministratore di sostegno non può essere, infatti, di per sé sola, sufficiente a modificare la natura della erogazione fino al punto di tramutarla in vero e proprio compenso per l&#8217;attività professionale svolta&#8221; e concludeva che &#8220;&#8230;La Commissione ritiene che l&#8217;indennità in questione, proprio perché non avente natura retributiva, non è in alcun modo inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell&#8217;art. 53 del Testo Unico sulle imposte sui redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli artt. 3 e 5 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633&#8221;.</p>
<p>A giudizio di questo Consesso giudicante d&#8217;appello, <strong>il primo giudice ha posto le proprie considerazioni sul presupposto che l&#8217;indennità, in quanto tale, non è parte della base imponibile e, quindi, esente da imposte, non indicando le norme di legge dalle quali trarre dette conclusioni.</strong></p>
<p>Difatti, tali norme non esistono.</p>
<p>Da questo punto di vista è opportuno osservare che i redditi possono essere considerati esenti da imposte quando una norma espressa ne qualifica l&#8217;esenzione. Ebbene, l&#8217;indennità in parola rientra, a pieno titolo, in un compenso riconosciuto al contribuente in quanto avvocato.</p>
<p>Sul punto, nessuna norma qualifica come esenti le indennità ricevute da un libero professionista quale amministratore di sostegno.</p>
<p>Per cui, i proventi percepiti dal contribuente per tale ruolo non sono esenti dalla base imponibile, poiché <strong>l&#8217;art. 53 TUIR prevede che: &#8220;Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall&#8217;esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l&#8217;esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l&#8217;esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell&#8217;articolo 5&#8230;&#8221;</strong><br /><br />Nel caso in esame, l&#8217;odierno contribuente, <span style="text-decoration: underline;">in veste di avvocato</span>, era stato nominato a svolgere l&#8217;attività di amministratore di sostegno a favore di una certa signora in seguito alla nomina del tribunale.</p>
<p><strong>Per il contribuente che svolge una professione che, ai sensi dell&#8217;art. 53 TUIR, genera reddito di lavoro autonomo, anche quanto percepito dallo svolgimento della carica di amministratore di sostegno, è assoggettabile totalmente a tassazione poiché attratto nella sfera di redditi da lavoro autonomo</strong>.<br /><br />L&#8217;art. 3 TUIR prevede che: &#8220;L&#8217;imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati &#8230;..&#8221;. Come anzidetto, i proventi percepiti dal contribuente quale amministratore di sostegno non sono esenti dalla base imponibile. Ne consegue che l&#8217;indennità percepita dal contribuente nel caso de quo costituisce un compenso (reddito di lavoro autonomo ex-art. 53 TUIR) da assoggettare interamente a tassazione, nel rispetto della legge. Alla luce di ciò, l&#8217;operato dell&#8217;ufficio era corretto.</p>
<h3>Violazione e falsa applicazione degli articoli 379, 404 e 408 codice civile</h3>
<p><span style="text-decoration: underline;">Il primo collegio giudicante aveva avvalorato la tesi che riteneva di natura indennitaria la somma di complessivi Euro 56.000,00 percepita dal contribuente per la carica di amministratore di sostegno</span>.<br /><br /><strong>Nel proprio verdetto aveva scritto che l&#8217;erogazione percepita dall&#8217;avvocato, come amministratore di sostegno, non poteva essere tramutata in un vero e proprio compenso per l&#8217;attività svolta.</strong></p>
<p>Per questo Giudice d&#8217;appello, quanto scritto nel primo grado di giudizio, non è corretto. Ciò perché <strong>gli articoli del codice civile sopra citati, attribuiscono al giudice tutelare ampia autonomia nello scegliere l&#8217;amministratore di sostegno, anche al di fuori dell&#8217;ambito dei familiari o conviventi, prevedendo la possibilità di nominare terzi, e di ricorrere ad adiuvandum a professionisti e non, di poterli anche stipendiare.</strong><br /><br />L&#8217;art. 379 c.c. prevede la gratuità dell&#8217;ufficio tutelare e il giudice può autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell&#8217;amministrazione, da personale anche stipendiato. Se particolari circostanze lo richiedono, il giudice può assegnare al tutore un&#8217;equa indennità.</p>
<p>L&#8217;art. 404 c.c. stabilisce la figura dell&#8217;amministratore di sostegno, quale gestore degli interessi della persona beneficiaria. Infine, l&#8217;art. 408 c.c. stabilisce la nomina anche di un professionista (generalmente avvocato) per l&#8217;ufficio tutelare. Che va evidenziato è il fatto che l&#8217;amministratore di sostegno deve interessarsi, con diligenza, delle cure, dell&#8217;amministrazione degli interessi e del patrimonio della persona beneficiata.</p>
<h3>Indennità da assoggettare a tassazione</h3>
<p>In deroga al principio della gratuità dell&#8217;ufficio tutelare, consentita in ragione dell&#8217;entità del patrimonio e delle difficoltà della sua gestione, sembra che l&#8217;indennizzo debba riferirsi alla sola attività del patrimonio della persona beneficiata, così che nessuna indennità dovrebbe ritenersi dovuta per l&#8217;opera prestata dal tutore per la cura personale della persona ammalata.</p>
<p>Non costituisce, invece, deroga al suddetto principio, il rimborso delle spese sostenute direttamente dal tutore per l&#8217;attività di amministrazione del patrimonio. L&#8217;equa indennità come indica la stessa espressione, non deve essere considerata come un corrispettivo dell&#8217;opera prestata, sebbene essa possa includere, oltre al rimborso delle spese, anche un ristoro per i mancati guadagni derivanti al tutore che si è dedicato, anziché alle sue normali occupazioni, all&#8217;espletamento dell&#8217;incarico.<br /><br />Ebbene, <strong>qualora il giudice tutelare scelga direttamente un avvocato quale amministratore di sostegno, va detto che la relativa indennità anche se determinata in via equitativa e su base forfetaria, è da inquadrare quale reddito di lavoro autonomo a&#8217; sensi dell&#8217;art. 53 TUIR e altresì rilevante ai fini IVA, secondo il D.P.R. n. 633 del 1972.</strong><br /><br />Ancora, per questo Collegio giudicante, <strong>non può essere presa in considerazione, così come sostiene parte appellata, l&#8217;ordinanza n. 10673/ 1988 della Corte Costituzionale</strong> (che aveva evidenziato come l&#8217;equa indennità di cui all&#8217;art. 379 c.c., comma 2 &#8211; che il giudice tutelare può assegnare al tutore, considerando l&#8217;entità del patrimonio e le difficoltà dell&#8217;amministrazione &#8211; non ha natura retributiva ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore, in ragione dell&#8217;attività di amministrazione del patrimonio della persona beneficiata).</p>
<p><strong>Tale ordinanza risale al 1988, mentre le norme in materia di amministrazione di sostegno sono state introdotte con la L. n. 6 del 2004.</strong></p>
<p><strong>E&#8217; da specificare che nell&#8217;ordinanza sopra citata, il caso era riferito ad una persona interdetta affidata ad un parente, e relativa all&#8217;assistenza personale particolarmente gravosa, mentre l&#8217;indennità che detta norma prevede invece è a favore del tutore in considerazione delle difficoltà dell&#8217;amministrazione del patrimonio. Per cui, il richiamo all&#8217;ordinanza sopra citata è irrilevante.</strong><br /><br />Nel caso de quo, per l&#8217;odierno ricorrente, esercitando la professione di avvocato, con regolare partita IVA, l&#8217;indennizzo rientra pacificamente nella tassazione di reddito di lavoro autonomo, da aggiungersi a quelli percepiti nello svolgimento dell&#8217;attività forense.<br /><br />Il compenso di complessivi Euro 56.000,00 non può essere definito &#8220;equa indennità&#8221;<br /><br />Entrando più nello specifico, questo Giudice non può definire l&#8217;indennità percepita, di complessivi Euro 56.000,00, come equa indennità.</p>
<p>Le definizioni di &#8220;equo&#8221; e quella di &#8220;indennità&#8221; sono ben distanti dalla cifra sopra esposta. Infatti, per indennità si intende il risarcimento in denaro del danno sofferto o delle perdite subite.</p>
<p>L&#8217;importo così elevato non ha natura indennitaria, e, quindi, le considerazioni addotte dall&#8217;appellato, non possono essere accolte. Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente (pag. 8 delle controdeduzioni del contribuente), l&#8217;importo di complessivi Euro 56.000,00 così elargito all&#8217;amministratore di sostegno, ha la caratteristica di essere definito &#8220;retributivo&#8221; come previsto dall&#8217;art. 36 della Costituzione.</p>
<p>Senza dubbio tale cifra è stata liquidata dal giudice tutelare, tenendo conto dell&#8217;attività prestata dall&#8217;avvocato, (come tempo dedicato a tale funzione e all&#8217;impegno profuso) e ciò sarà stata proporzionata all&#8217;opera prestata, oltre all&#8217;entità del patrimonio e alla difficoltà della sua amministrazione.</p>
<p>Per ottenere una liquidazione di indennità così elevata, l&#8217;odierno appellato deve aver sottratto gran tempo alla propria professione di avvocato. Se invece di svolgere tale ruolo, si fosse dedicato totalmente al proprio studio, il professionista avrebbe potuto svolgere delle consulenze a favore dei propri clienti e alla fine dei lavori avrebbe emesso delle parcelle.</p>
<p>Di conseguenza, non si capiscono le ragioni per le quali, tale redditi debbano essere esclusi dalla tassazione del reddito di lavoro autonomo. Cosa diversa sarebbe stata qualora il percettore dell&#8217;equo indennizzo fosse stato un individuo non esercente la libera professione.<br /><br />Sono queste le ragioni per le quali l&#8217;appello viene accolto e, quindi, quanto percepito dall&#8217;amministratore di sostegno, essendo come nel caso di specie un professionista, deve essere attratto nella sfera di reddito di lavoro autonomo.<br /><br />Spese di giudizio<br /><br />Le spese di giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo.<br /><br />Il Collegio giudicante<br />P.Q.M.<br /><br />accoglie l&#8217;appello dell&#8217;ufficio. Condanna parte soccombente alle spese di lite che quantifica in complessivi Euro 1.000,00.<br />Conclusione<br /><br />Milano, il 7 maggio 2018.</p>
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		<title>Cassazione &#038; natura del compenso dell&#8217;amministratore</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 09:22:23 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Avvocato]]></category>
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		<category><![CDATA[Compenso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In tema di iva, posto che l'attività svolta all'amministratore di sostegno è precipuamente volta alla cura della persona, l'amministrazione del patrimonio non configura, di norma, attività economica e, quindi, imponibile, a meno che non sia volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, sia espletata a titolo oneroso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2020/09/natura-del-compenso-ammnistratore/">Cassazione &#038; natura del compenso dell&#8217;amministratore</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="wkit-case-oggetto">
<div class="wkit-accordion">
<section class="wkit-accordion-item">
<div class="wkit-item-text">
<h2 class="" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">Cassazione, quale regime fiscale per il trattamento dell&#8217;equa indennità dell&#8217;Amministratore di Sostegno?</span></h2>
<p><div id="attachment_1973" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1973" class="size-medium wp-image-1973" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg" alt="Quale protocollo per l'ADS?" width="300" height="111" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-768x284.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS.jpg 851w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1973" class="wp-caption-text">Quale compenso per l&#8217;ADS?</p></div></p>
</div>
<p class=""><strong>Corte di Cassazione</strong>: l&#8217;indennità in questione non vuol dire corrispettivo, nè equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro, ancorchè apprezzabile e non meramente simbolico (<span id="i-RICH-SENT-6"><a id="i-RICH-SENT-6-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000212050?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Cass. 4 luglio 1991, n. 7355</a></span>), con finalità di compensazione degli oneri e delle spese non facilmente documentabili (<span id="i-RICH-SENT-7"><a id="i-RICH-SENT-7-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000256834?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Corte Cost., ord. 6 dicembre 1988, n. 1073</a></span>).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">A diverse conclusioni si perverrà, invece, allorquando, di là dal disegno del legislatore, l&#8217;attività di gestione del patrimonio del beneficiario dell&#8217;amministrazione, in luogo di rispondere alla fisionomia che s&#8217;è illustrata, risulti in concreto volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, espletata da un professionista a titolo oneroso, ossia per la produzione di reddito.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Quel che conta, dunque, quanto all&#8217;imponibilità ai fini iva, non è di per sè la connotazione soggettiva di professionalità, ossia la qualità di chi amministra i beni del soggetto beneficiario dell&#8217;amministrazione, bensì l&#8217;oggettiva natura economica dell&#8217;attività espletata.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Nel caso in esame il giudice tutelare di Trieste, si riferisce nella sentenza impugnata, ha espressamente escluso la natura retributiva della somma liquidata, e l&#8217;ha riferita ad &#8220;attività di assistenza e monitoraggio, con coinvolgimento nell&#8217;assistenza e mantenimento di rapporti con il personale sociale e medico&#8221;.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Secondo la Suprema Corte: &#8220;In tema di iva, posto che l&#8217;attività svolta all&#8217;amministratore di sostegno è precipuamente volta alla cura della persona, l&#8217;amministrazione del patrimonio non configura, di norma, attività economica e, quindi, imponibile, a meno che non sia volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, sia espletata a titolo oneroso&#8221;.</p>
<div class="wkit-item-text">
<div class="one-search-results-item">
<div class="one-search-results-item-title">
<h4>Le norme richiamate:</h4>
<ol>
<li>Codice civile art. 379 &#8211; Gratuità della tutela</li>
<li>Codice civile art. 411 &#8211; Norme applicabili all&#8217;amministrazione di sostegno
<div class="toggle-fav-form"></div>
</li>
<li>
<div class="toggle-fav-form">D.P.R. 26/10/1972, n. 633, Art. 1 &#8211; Operazioni imponibili</div>
</li>
<li>
<div class="toggle-fav-form">D.P.R. 26/10/1972, n. 633, Art. 3 &#8211; Prestazioni di servizi</div>
</li>
<li>
<div class="toggle-fav-form">D.P.R. 26/10/1972, n. 633, Art. 13 &#8211; Base imponibile</div>
</li>
</ol>
</div>
</div>
<div class="one-search-results-item">
<div>
<div class="one-search-results-item">
<h4 class="one-search-results-item-abstract">Avv. Alberto Vigani</h4>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: center;">***</p>
<h3 class="title long-text-mobile"><span class="">Cass. civ., Sez. V, Sent., (data ud. 26/11/2019) 13/07/2020, n. 14846</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p class="wkit-align-center" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="wkit-align-center" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<h3 class="wkit-align-center" style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</h3>
<p class="wkit-align-center" style="text-align: center;">SEZIONE TRIBUTARIA</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dott. VIRGILIO Biagio &#8211; Presidente &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dott. PERRINO Angelina Maria &#8211; rel. Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dott. NONNO Giacomo Maria &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dott. D’AQUINO Filippo &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dott. CATALLOZZI Paolo &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">ha pronunciato la seguente:</p>
<h4 class="wkit-align-center" style="text-align: center;">SENTENZA</h4>
<p class="wkit-indentation-level-0">sul ricorso iscritto al numero 4111 del ruolo generale dell&#8217;anno 2017, proposto da:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p class="wkit-align-center">contro</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Studio legale associato M., in persona degli avvocati Sergio Moze e Chiara Moze, rappresentato e difeso dai suddetti avvocati, i quali elettivamente si domiciliano in Roma, al viale Parioli, n. 63, presso lo studio dell&#8217;avv. Massimiliano Terrigno;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8211; controricorrente &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, depositata in data 4 luglio 2016, n. 218/2016;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 26 novembre 2019 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Luisa De Renzis, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">sentito per parte contribuente l&#8217;avv. Sergio Moze.</p>
</div>
</section>
</div>
</div>
<div class="wkit-case-fatto">
<section id="fatto">
<header>
<h3>Svolgimento del processo</h3>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">Si legge nella narrativa della sentenza impugnata che l&#8217;avv. M.C. è stata amministratrice di sostegno per oltre un biennio e che il giudice tutelare ha liquidato in suo favore l&#8217;indennità di 1000,00 Euro, che è stata fatturata. Successivamente l&#8217;avv. M. ha chiesto il rimborso della relativa iva corrisposta, ricevendone diniego dall&#8217;Agenzia delle entrate, che è stato oggetto d&#8217;impugnazione.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">La Commissione tributaria provinciale di Trieste ha accolto il ricorso e quella regionale del Friuli Venezia-Giulia ha rigettato l&#8217;appello proposto dall&#8217;Agenzia.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">A sostegno della decisione il giudice d&#8217;appello ha configurato l&#8217;erogazione dell&#8217;indennità, prevista dalla combinazione degli <span id="i-RICH-COD-1"><a id="i-RICH-COD-1-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000550?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">artt. 379</a></span> e <span id="i-RICH-COD-2"><a id="i-RICH-COD-2-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000515?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">411</a></span> c.c., come ristoro degli oneri e delle spese difficilmente documentabili che gravano sull&#8217;amministratore di sostegno, anche se concernono la cura della persona e non già la gestione del patrimonio di colui che fruisce dell&#8217;amministrazione. Indifferente è dunque, ha sottolineato la Commissione, la qualificazione dell&#8217;amministratore di sostegno, perchè, altrimenti, si realizzerebbe una disparità di trattamento tra l&#8217;amministratore di sostegno non titolare di reddito di lavoro autonomo, che sottrae a tassazione l&#8217;indennità corrispostagli, e quello titolare del reddito, che vedrebbe, invece, tassata l&#8217;indennità, nonostante si sia al cospetto della medesima attività.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Del resto, ha aggiunto il giudice d&#8217;appello, lo stesso giudice tutelare che ha liquidato l&#8217;indennità ha escluso che essa corrispondesse a una forma di retribuzione.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Contro questa sentenza propone ricorso l&#8217;Agenzia per ottenerne la cassazione, che articola in un unico motivo, cui lo studio associato risponde con controricorso.</p>
</section>
</div>
<div class="wkit-case-diritto">
<section id="diritto">
<header>
<h3>Motivi della decisione</h3>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">1.- Con l&#8217;unico motivo di ricorso l&#8217;Agenzia delle entrate denuncia la violazione o falsa applicazione del <span id="i-RICH-LEGGE-1"><a id="i-RICH-LEGGE-1-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109684SOMM?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633</a></span>, <span id="i-RICH-LEGGE-2"><a id="i-RICH-LEGGE-2-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109684ART1?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">artt. 1</a></span>, <span id="i-RICH-LEGGE-3"><a id="i-RICH-LEGGE-3-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109684ART3?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">3</a></span> e <span id="i-RICH-LEGGE-4"><a id="i-RICH-LEGGE-4-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109684ART14?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">13</a></span>, in relazione agli <span id="i-RICH-COD-3"><a id="i-RICH-COD-3-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000550?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">artt. 379</a></span> e <span id="i-RICH-COD-4"><a id="i-RICH-COD-4-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000515?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">411</a></span> c.c., in quanto, sostiene, le somme che l&#8217;amministratore di sostegno riceve si pongono in relazione sinallagmatica con la prestazione resa, come si evince, d&#8217;altronde, dalla facoltà, contemplata dall&#8217;<span id="i-RICH-COD-5"><a id="i-RICH-COD-5-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000550?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">art. 379</a><span id="tooltip-539" class="document-link-preview wk-tooltip wk-position-bottom"></span></span> c.c., che l&#8217;amministratore ha di farsi coadiuvare nell&#8217;amministrazione da una o più persone stipendiate.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">2.- A fondamento del ricorso v&#8217;è la qualificazione soggettiva, di avvocato, e, quindi, di professionista, di colui che ha svolto l&#8217;attività; irrilevante sarebbe, dunque, la natura, di amministrazione di sostegno, dell&#8217;attività svolta.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">In effetti, le operazioni imponibili ai fini dell&#8217;iva, per i profili rilevanti in giudizio, sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi svolte nell&#8217;esercizio di imprese o nell&#8217;esercizio di arti e professioni (<span id="i-RICH-LEGGE-5"><a id="i-RICH-LEGGE-5-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109684SOMM?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">D.P.R. n. 633 del 1972</a></span>, <span id="i-RICH-LEGGE-6"><a id="i-RICH-LEGGE-6-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109684ART1?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">art. 1</a></span>).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">E la Dir. iva, art. 9, (<span id="i-RICH-LEGGE-7"><a id="i-RICH-LEGGE-7-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000484094SOMM?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i8" data-oblink-type="document">Dir. n. 2006/112/CE</a></span>) stabilisce, per un verso, che &#8220;si considera &#8220;soggetto passivo&#8221; chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un&#8217;attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività&#8221; e, per altro verso, che &#8220;si considera &#8220;attività economica&#8221; ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonchè quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità&#8221;.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Non rileva, quindi, lo scopo dell&#8217;attività, ma occorre pur sempre che essa sia economica.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">3.- In questo contesto va sottolineato che il proprium dell&#8217;amministrazione di sostegno, rispetto all&#8217;interdizione, storicamente volta alla tutela del patrimonio, sta nella funzione di tutela della persona.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">La scelta tra interdizione e amministrazione di sostegno, difatti, dipende non già dal grado d&#8217;incapacità del soggetto, ma, di norma, dalla situazione patrimoniale del destinatario; di modo che, a fronte di una situazione patrimoniale che richieda, per la consistenza oppure per il carattere composito, continue e complesse decisioni, l&#8217;interdizione andrà preferita rispetto all&#8217;amministrazione di sostegno, anche per le interferenze tra le facoltà dell&#8217;interessato e i limitati poteri dell&#8217;amministratore (<span id="i-RICH-SENT-1"><a id="i-RICH-SENT-1-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001326412?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Cass. 26 luglio 2013, n. 18171 </a></span>Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 16/04/2013) 26/07/2013, n. 18171; 26 luglio 2018, n. 19866).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">4.- L&#8217;ufficio dell&#8217;amministrazione di sostegno è quindi innervato da un obbligo morale, di elevato valore sociale.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Occorre, allora, verificare se questa fisionomia dell&#8217;amministrazione di sostegno sia compatibile, o no, con un&#8217;attività imponibile ai fini iva.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">5.- Non dirimente è la connotazione di ufficio dell&#8217;amministratore di sostegno, poichè non tutti gli uffici sono gratuiti.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Si pensi, in via d&#8217;esempio, all&#8217;ufficio del curatore del(l&#8217;allora) fallimento, in relazione al quale la Corte costituzionale, facendo leva sulla qualificazione spettantegli di ausiliare della giustizia e non già del giudice, ha dichiarato incostituzionale il <span id="i-RICH-LEGGE-8"><a id="i-RICH-LEGGE-8-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122SOMM?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115</a><span id="tooltip-90" class="document-link-preview wk-tooltip wk-position-bottom"></span></span>, <span id="i-RICH-LEGGE-9"><a id="i-RICH-LEGGE-9-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122ART147?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">art. 146</a></span>, nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall&#8217;erario &#8220;le spese ed onorari&#8221; a lui dovuti (<span id="i-RICH-SENT-2"><a id="i-RICH-SENT-2-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000323051?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Corte Cost. 28 aprile 2006, n. 174</a></span>). La decisione è peraltro coerente con la natura dell&#8217;attività, precipuamente di gestione di patrimonio altrui, espletata dal curatore.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">5.1.- Dell&#8217;ufficio del tutore, e, quindi, di quello dell&#8217;amministratore di sostegno, il legislatore (con la combinazione degli <span id="i-RICH-COD-6"><a id="i-RICH-COD-6-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000550?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">artt. 379</a></span> e <span id="i-RICH-COD-7"><a id="i-RICH-COD-7-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000515?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">411</a></span> c.c.), tuttavia, ha espressamente stabilito la gratuità; e la Corte costituzionale ha sottolineato che non è prevista alcuna corresponsione d&#8217;indennità per le cure dedicate alla persona dell&#8217;incapace (<span id="i-RICH-SENT-3"><a id="i-RICH-SENT-3-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002012151?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Corte Cost. 10 ottobre 2018, n. 218  </a></span>Corte cost., Sent., (data ud. 10/10/2018) 29/11/2018, n. 218, sia pure con riguardo all&#8217;ufficio tutelare).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">6.- Un&#8217;indennità può essere assegnata dal giudice al cospetto di oneri derivanti dall&#8217;amministrazione di un patrimonio, in considerazione delle relative difficoltà.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Ma quest&#8217;attività di amministrazione, nel disegno del legislatore, non è indirizzata alla produzione di reddito, e, quindi, non è configurata come economica, ossia svolta a titolo oneroso (secondo i chiarimenti resi sulla nozione di attività economica da Corte giust. 3 luglio 2019, causa C-316/18, The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge, punto 29). 6.1.- E&#8217; infatti prevista la &#8220;possibilità&#8221; per il giudice di assegnare un&#8217;indennità, a fronte di difficoltà, e compatibilmente con l&#8217;entità del patrimonio: sicchè la corresponsione è soltanto eventuale.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Non solo: l&#8217;unico parametro fissato per la liquidazione è l&#8217;equità: il che implica ampia discrezionalità del giudice, chiamato a compiere una valutazione globale con metodo sintetico delle difficoltà nell&#8217;amministrazione, della consistenza del patrimonio del beneficiario e degli esborsi sostenuti dall&#8217;amministratore.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">E, ancora, l&#8217;amministratore di sostegno è di norma scelto preferibilmente entro la cerchia familiare del beneficiario dell&#8217;amministrazione: per cui il professionista che assuma quel ruolo va considerato come surrogato del parente.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">7.- Queste peculiarità comportano che l&#8217;indennità, nella fisionomia che ne ha fornito il legislatore, non è chiamata a rispondere a funzione di corrispettivo, ossia di effettivo controvalore del servizio fornito.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">E ciò sia in considerazione dell&#8217;eventualità della sua assegnazione, e dell&#8217;ampia discrezionalità in ordine alla sua quantificazione, che non consentono d&#8217;individuare tra amministratore di sostegno e beneficiario un rapporto nel corso del quale siano scambiate prestazioni reciproche (tra varie, sulla nozione di prestazione di servizi, v. Corte giust. 18 gennaio 2017, causa C-37/16, punto 25, e, nella giurisprudenza interna, tra varie, <span id="i-RICH-SENT-4"><a id="i-RICH-SENT-4-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001823294?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Cass. 9 giugno 2017, n. 14406</a></span></p>
<div class="wkit-link-preview">Cass. civ., Sez. V, Sent., (data ud. 07/03/2017) 09/06/2017, n. 14406); sia perchè l&#8217;attività dell&#8217;amministratore di sostegno non è configurata come destinata al ricavo di introiti aventi carattere di stabilità (secondo le precisazioni rese, da ultimo, da Corte giust. 22 febbraio 2018, causa C-182-17, Nagyszenas Telepulesszolgeltatesi Nonprofit Kft, punto 33).</div>
<p class="wkit-indentation-level-0">7.1.- La destinazione al ricavo di introiti con carattere di stabilità, in particolare, manca pur sempre per la strumentalità dell&#8217;attività alla cura della persona (in termini, <span id="i-RICH-SENT-5"><a id="i-RICH-SENT-5-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001062226?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Cass. 26 settembre 2011, n. 19596</a></span>), amplificata dalla peculiare fisionomia dell&#8217;amministrazione di sostegno sopra illustrata.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">7.2.- Si è già rilevato, d&#8217;altronde, che l&#8217;indennità in questione non vuol dire corrispettivo, nè equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro, ancorchè apprezzabile e non meramente simbolico (<span id="i-RICH-SENT-6"><a id="i-RICH-SENT-6-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000212050?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Cass. 4 luglio 1991, n. 7355</a></span>), con finalità di compensazione degli oneri e delle spese non facilmente documentabili (<span id="i-RICH-SENT-7"><a id="i-RICH-SENT-7-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000256834?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Corte Cost., ord. 6 dicembre 1988, n. 1073</a></span>).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">8.- Irrilevante è, quindi, la questione, posta in discussione dalla Procura generale, della prospettata disparità di trattamento tra il professionista che svolga attività di amministratore di sostegno e quello che espleti altra attività di gestione patrimoniale.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">8.1.- E parimenti irrilevante è il riferimento all&#8217;attività svolta dalle persone che coadiuvano chi esercita l&#8217;ufficio, che risponde a una funzione differente, proprio perchè non sono quelle persone a esercitarlo; sicchè conseguentemente il legislatore prevede che esse siano &#8220;stipendiate&#8221; da chi fruisce del loro lavoro.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">9.- A diverse conclusioni si perverrà, invece, allorquando, di là dal disegno del legislatore, l&#8217;attività di gestione del patrimonio del beneficiario dell&#8217;amministrazione, in luogo di rispondere alla fisionomia che s&#8217;è illustrata, risulti in concreto volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, espletata da un professionista a titolo oneroso, ossia per la produzione di reddito.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">9.1.- Quel che conta, dunque, quanto all&#8217;imponibilità ai fini iva, non è di per sè, come vorrebbero l&#8217;Agenzia e la Procura generale, la connotazione soggettiva di professionalità, ossia la qualità di chi amministra i beni del soggetto beneficiario dell&#8217;amministrazione, bensì l&#8217;oggettiva natura economica dell&#8217;attività espletata.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">10.- Nel caso in esame il giudice tutelare di Trieste, si riferisce nella sentenza impugnata, ha espressamente escluso la natura retributiva della somma liquidata, e l&#8217;ha riferita ad &#8220;attività di assistenza e monitoraggio, con coinvolgimento nell&#8217;assistenza e mantenimento di rapporti con il personale sociale e medico&#8221;.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">10.1.- L&#8217;Agenzia non contesta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell&#8217;indennità, ma soltanto l&#8217;imponibilità dell&#8217;attività relativa.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Tale imponibilità è senz&#8217;altro esclusa, poichè non sono emersi elementi in base ai quali affermare che l&#8217;attività sia qualificabile come economica, ai fini iva, e comunque diretta alla produzione di reddito del professionista.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">11.- Ne deriva il rigetto del ricorso, con l&#8217;applicazione del seguente principio di diritto:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0"><strong>&#8220;In tema di iva, posto che l&#8217;attività svolta all&#8217;amministratore di sostegno è precipuamente volta alla cura della persona, l&#8217;amministrazione del patrimonio non configura, di norma, attività economica e, quindi, imponibile, a meno che non sia volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, sia espletata a titolo oneroso&#8221;.</strong></p>
<p class="wkit-indentation-level-0">11.1.- La relativa novità della questione, tuttavia, comporta la compensazione delle spese di lite.</p>
</section>
</div>
<div class="wkit-case-dispositivo">
<section id="dispositivo">
<header>
<h2>P.Q.M.</h2>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.</p>
</section>
</div>
<div class="wkit-case-conclusione">
<section id="conclusione">
<header>
<h2>Conclusione</h2>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020</p>
</section>
</div>
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		<title>Liquidazione ADS: circolare del Tribunale di Venezia</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2020/05/liquidazione-ads-circolare-tribunale-venezia/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 13:24:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Compenso]]></category>
		<category><![CDATA[indennità]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>PRIMA CIRCOLARE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA'  / COMPENSI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (ADS)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2020/05/liquidazione-ads-circolare-tribunale-venezia/">Liquidazione ADS: circolare del Tribunale di Venezia</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">CIRCOLARE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA&#8217; DELL&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO</span></h2>
<p><div id="attachment_1973" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1973" class="size-medium wp-image-1973" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg" alt="Quale protocollo per l'ADS?" width="300" height="111" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-768x284.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS.jpg 851w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1973" class="wp-caption-text">Quale liquidazione per l&#8217;ADS?</p></div></p>
<p class="">Nelle more di ogni più ampia valutazione, <strong>il Tribunale di Venezia ha emesso una circolare per la liquidazione dell’equa indennità</strong> in materia di amministrazione di sostegno (ADS).</p>
<p>Ne riportiamo di seguito il testo integrale e copia del provvedimento sottoscritto dal presidnete dott. Roberto Simone.</p>
<h4>Alberto Vigani</h4>
<p>per Associazione Amministratoridisostegno.com</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<blockquote>
<p class="">Alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione</p>
<p>Per la comunicazione ai GOP addetti al settore VG</p>
<p>Considerato che, in attesa del completamento del procedimento per la stesura del protocollo per le amministrazioni di sostegno, che includerà una nuova parametrazione dell’equa indennità ex art. 379 c.c.;</p>
<p>ritenuto che il procedimento di amministrazione di sostegno nel corso degli anni ha assunto un ruolo dominante nel quadro delle misure a protezione dei soggetti deboli, rispondendo a più vari bisogni della persona fragile;</p>
<p>considerato che il procedimento di amministrazione di sostegno per la sua flessibilità e capacità di adattamento alle esigenze delle persone impone sempre più un notevole aggravio in termini di impegno per gli amministratori nominati e che il numero crescente di procedimenti rende necessario ampliare il numero di professionisti (avvocati o commercialisti) alla cui disponibilità attingere;</p>
<p>rilevato che è necessario procedere ad un aggiornamento della circolare vigente in merito ai parametri per la liquidazione dell’equa indennità risalente ad alcuni anni addietro;</p>
<p>atteso che, fermo il non assoggettamento ad iva e contributi previdenziali e fatta eccezione per situazioni assoluta incapienza, le liquidazioni dovranno comunque essere rapportate all&#8217;entità del patrimonio della persona beneficiaria sulla base dei seguenti parametri e che eventuali liquidazioni maggiori richiederanno la previa autorizzazione del Magistrato togato assegnatario.</p>
<ul>
<li>Minimo Euro 600</li>
<li>Medio Euro 1.800</li>
<li>Massimo Euro 3.000</li>
</ul>
<p>La presente circolare si applicherà immediatamente anche alle istanze già depositate.</p>
<p>Il Presidente della II sezione</p></blockquote>
<p style="text-align: center;">§§§</p>
<p><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/NUOVA-CIRCOLARE-SU-EQUA-INDENNITà.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">NUOVA CIRCOLARE SU EQUA INDENNITà</a></p>
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