<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avvocato Archivi - AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</title>
	<atom:link href="https://www.amministratoridisostegno.com/tag/avvocato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.amministratoridisostegno.com/tag/avvocato/</link>
	<description>Informazioni e consigli per ADS - amministratori di sostegno</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Mar 2021 11:11:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-android-icon-36x36-1-32x32.png</url>
	<title>Avvocato Archivi - AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</title>
	<link>https://www.amministratoridisostegno.com/tag/avvocato/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Commissione Tributaria Trieste 2014: indennità dell&#8217;ADS non retributiva</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2021/03/commissione-tributaria-2014-indennita-ads-non-retributiva/</link>
					<comments>https://www.amministratoridisostegno.com/2021/03/commissione-tributaria-2014-indennita-ads-non-retributiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 10:43:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[Compenso]]></category>
		<category><![CDATA[Giudice Tutelare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Commissione Tributaria Trieste 2014: indennità dell'ADS non retributiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2021/03/commissione-tributaria-2014-indennita-ads-non-retributiva/">Commissione Tributaria Trieste 2014: indennità dell&#8217;ADS non retributiva</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">PER SUA NATURA L&#8217;ADS NON HA UN COMPENSO RETRIBUTIVO</span></h2>
<div id="attachment_1973" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1973" class="size-medium wp-image-1973" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg" alt="Quale COMPENSO per l'ADS?" width="300" height="111" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-768x284.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS.jpg 851w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1973" class="wp-caption-text">CTR Trieste: quale COMPENSO per l&#8217;ADS?</p></div>
<p>La Commissione Tributaria Regionale triestina, precisa la definizione della <strong>natura anche potenzialmente duplice dell&#8217;indennità ex art. 379 cod. civ.</strong>.</p>
<p>L&#8217;Agenzia delle Entrata con la risoluzione n. 2/E del 9.1.2012 della Direzione Centrale Normativa, aveva ritenuto  &#8220;<em>che la relativa indennità, anche se determinata in via equitativa e su base forfetaria, rappresenti comunque un compenso per lo svolgimento di un&#8217;attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell&#8217;art. 53 del testo unico dell&#8217;imposta sui redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633</em>&#8220;.</p>
<p>Anche richiamando la precedente Cass. civ. n. 7355/1991, di seguito riportata, invece, l<strong>a  Commissione ritiene che l&#8217;indennità ex art. 379 cod. civ. non perda la sua natura pur variando il soggetto che la percepisca, sia esso un parente, un conoscente, un professionista</strong>, <span style="text-decoration: underline;">salvo che non vengano attribuiti compiti specificaménte tipici della professione di appartenenza dell&#8217;amministratore di sostegno</span>, rappresentando prestazioni professionali, e come tali liquidati, nel rispetto della legge.</p>
<p>Pertanto, <strong><span style="text-decoration: underline;">il Giudice Tutelare può liquidare le due fattispecie di compensi uno compensativo l&#8217;altro remunerativo, al professionista avente funzione di amministratore di sostegno</span></strong>.</p>
<p>Solo dal compenso remunerativo conseguono gli adempimenti tributari propri della categoria reddituale del &#8220;lavoro autonomo&#8221; e l&#8217;ordinario adempimento IVA.</p>
<p>Il riferimento deve quindi essere sempre e solo il provvedimento liquidatorio del Giudie Tutelare: dalla qualificazione fatta dal magistrato discende la determinazione di quanto ha, se del caso, natura retributiva.</p>
<p>Di seguito si riporta il testo integrale della Cassazione n. 7355/1991 e della  Comm. trib. prov. Friuli-V. Giulia Trieste, Sez. II, Sent., 19/06/2014, n. 283.</p>
<h4>Alberto Vigani</h4>
<p>per Associazione Amministratoridisostegno.com.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /><br /><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /><br /><strong>LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRIESTE</strong><br /><br /><strong>SECONDA SEZIONE</strong></p>
<p>riunita con l&#8217;intervento dei Signori:<br /><br />ROVIS CLAUDIO &#8211; Presidente<br /><br />SODARO ANTONINO &#8211; Relatore<br /><br />ALLIGO SANTI &#8211; Giudice<br /><br />ha emesso la seguente</p>
<h4 style="text-align: center;">SENTENZA</h4>
<p>&#8211; sul ricorso n. 1/13<br /><br />depositato il 03/01/2013<br /><br />&#8211; avverso SIL.RIF.RIMB IVA-ALTRO 2012<br /><br />Contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TRIESTE<br /><br />proposto dal ricorrente<br /><br />(Omissis)<br /><br />avv.to (Omissis), avv.to (Omissis) nelle loro qualità di componenti dello Studio Legale (Omissis) con sede in Trieste</p>
<p>CONTROPARTE: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore in carica</p>
<p><strong>ATTO IMPUGNATO: Ricorso avverso il silenzio-rifiuto e istanza di mediazione &#8211; Periodo d&#8217;Imposta: 2012 &#8211; Tributo: IVA,</strong></p>
<p>Visto il ricorso e i relativi allegati;<br /><br />Udite le parti in causa;<br /><br />Udito il relatore, il Dott. Sodaro Antonino;<br />Svolgimento del processo &#8211; Motivi della decisione<br /><br />&#8211; Il 28/04/2009 l&#8217;avv. (Omissis) era confermata Amministratore di Sostegno (ADS) per l&#8217;amministrazione del patrimonio di persona impossibilitata a provvedere ai propri interessi al sensi dell&#8217;art. 405 c.c.<br /><br />&#8211; Il 10/05/2012 il Giudice Tutelare assegnava all&#8217;avvocato le indennità parta Euro 1.000 per l&#8217;attività prestata; Pur non ritenendolo dovuto, veniva emessa fattura di pari importi assoggettandolo a IVA per Euro 173,55.<br /><br />&#8211; Il giorno 17/07/2012 lo (Omissis) presentava istanza per il rimborso dell&#8217;Importo di Euro 173,65 versata a titolo di IVA sulla fattura (n. 207/2012)<br /><br />&#8211; Formatosi il rifiuto tacito al compimento del novantesimo giorno successivo alla presentazione dell&#8217;Istanza di rimborso, lo Studio presentava, in data 30/10/2012, il reclamo ex art. 17bis del D.Lgs. 546/1992,<br /><br />&#8211; In data 03/01/2013 lo Studio depositava il ricorso alla Commissione Tributaria di 1° Grado<br /><br />&#8211; La Direzione Provinciale di Trieste, in persona del suo Direttore pro-tempore si costituisce in data 05/02/2013</p>
<p><strong>Motivi d&#8217;impugnazione</strong></p>
<p>I ricorrenti fanno presente che il Giudice Tutelare nominando l&#8217;avv. (Omissis) amministratrice di sostegno della Sig.ra (Omissis), in data 10.5.2012 provvedeva alla liquidazione di un compenso per un periodo di due anni nella complessiva cifra di Euro 1.000,00 &#8211; puntualizzando espressamente che si trattava non di attività professionale ma dell&#8217;attività prevista dalla normativa che aveva istituito la figura dell&#8217;amministratore di sostegno e che quindi doveva ritenersi non soggetta né a IVA né a IRPEF. Tenuto conto della diversa interpretazione esistente fra Autorità Giudiziaria ordinaria e Agenzia delle Entrate, veniva emessa la fattura n. 207 del 04.06.2012, assoggettandola a IVA, e IRPEF presentando istanza di rimborso e, trascorso il termine del silenzio-rifiuto, presentando regolare reclamo contro il silenzio-rifiuto.</p>
<p>Come previsto dalla normativa ora in vigore,trattandosi di cifra inferiore a Euro 20.000,00.- la ricorrente ha dato corso ai procedimento di mediazione.<br /><br />Chiedono all&#8217;Agenzia delle Entrate di Trieste di fissare un incontro di mediazione, e con il presente atto propongono comunque ricorso avverso il silenzio &#8211; rifiuto della Agenzia delle Entrate di Trieste, alla Commissione Tributaria di 1° Grado chiedendo fin d&#8217;ora che la Commissione decida:</p>
<p>1) che l&#8217;indennità prevista dalla normativa quale compenso per l&#8217;amministratore di sostegno non è soggetta a IVA,<br /><br />2) condanni l&#8217;Agenzia delle Entrate al rimborso della somma richiesta di Euro 173,55;<br /><br />3) dichiari le spese del giudizio compensate fra le parti.</p>
<p>L&#8217;ufficio ritiene l&#8217;indennità, un compenso percepito nell&#8217;esercizio della sua professione, ossia una somma corrisposta, a un professionista, per lo svolgimento di mansioni attinenti al suo lavoro, sulla base di quanto previsto dal tariffario.</p>
<p>L&#8217;incarico di ADS, dunque rientra fra gli adempimenti dell&#8217;avvocato, espressamente previsti dalla tabella professionale, alla quale si correla un compenso circa l&#8217;impegno profuso in tale attività stragiudiziale, inquadrabile come reddito di lavoro autonomo ai sensi dell&#8217;art. 53 del P.P.R. 917/1980.<br /><br />Chiede di rigettare il ricorso e per l&#8217;effetto confermare la legittimità dell&#8217;operato dell&#8217;Ufficio; condannare il ricorrente al pagamento delle spese dei giudizio.</p>
<h4 style="text-align: center;">MOTIVI DELLA SENTENZA</h4>
<p><span style="text-decoration: underline;">il &#8220;compenso&#8221; dell&#8217;amministratore di sostegno è disciplinato dall&#8217;<strong>art. 379 cod. civ.</strong> con riferimento all&#8217;art. 411 co. 1 C.P.C., che determina rinvio formale alle norme in tema di tutela, &#8220;perché applicabili&#8221; quella in esame è norma dettata in tema d&#8217;interdizione statuendo che la cura della persona è al centro dell&#8217;istituto dell&#8217;amministrazione di sostegno</span>.</p>
<p>La disposizione afferma che &#8220;<strong>L&#8217;ufficio tutelare è gratuito</strong>&#8220;, e al secondo comma recita: &#8220;<strong>Il giudice tutelare tuttavia, considerando l&#8217;entità del patrimonio e le difficoltà dell&#8217;amministrazione, può assegnare al tutore un&#8217;equa indennità</strong>. Il riferimento alla gratuità dell&#8217;ufficio fa ritenere che l&#8217;indennità erogata non debba èssere assoggettata a tassazione (diretta o indiretta) perché non avente natura remunerativa e non erogata in sostituzione di altra categoria di redditi, come richiesto dall&#8217;art. 6, comma 2 del T.U.I.R.</p>
<p>L'&#8221;<strong>equa indennità</strong>&#8221; alla quale fa riferimento la norma è infatti erogata allo scopo di <span style="text-decoration: underline;">tenere indenne il destinatario dalle &#8220;perdite&#8221;,</span> patrimoniali subite in conseguenza dello svolgimento dell&#8217;incarico e mira a risarcire l&#8217;incaricato per la sua distrazione dalle occupazioni quotidiane a prescindere che si tratti di occupazioni remunerate a titolo di lavoro dipendente o ad altro titolo.</p>
<p>La Suprema Corte di Cassazione (<strong>sent. n. 7355 del 1991</strong>), chiamata dal Tribunale di Lecce, a giudicare della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 379; è intervenuta sull&#8217;istituto della indennità, prevista dal secondo comma dell&#8217;art. 379 cod. civ., in deroga alla regola della gratuità dell&#8217;ufficio tutelare. Si legge in motivazione che &#8220;<strong>indennità non vuol dire corrispettivo, né equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro</strong>.</p>
<p>La Corte non ha dubbi nel qualificare, come indennità l&#8217;importo riconosciuto al tutore.</p>
<p>L&#8217;Agenzia delle Entrata con la risoluzione n. 2/E del 9.1.2012 della Direzione Centrale Normativa, ritiene &#8220;che la relativa indennità, anche se determinata in via equitativa e su base forfetaria, rappresenti comunque un compenso per lo svolgimento di un&#8217;attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell&#8217;art. 53 del testo unico dell&#8217;imposta sui redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633&#8221;, a giudizio di questa Commissione, l&#8217;indennità non perde la sua natura indifferentemente dal soggetto che la percepisca, sia esso un parente, un conoscente, un professionista, salvo che non vengano attribuiti compiti specificaménte tipici della professione di appartenenza dell&#8217;amministratore di sostegno, rappresentando prestazioni professionali, e come tali liquidati, nel rispetto della legge. Il Giudice Tutelare può liquidare le due fattispecie di compensi uno compensativo l&#8217;altro remunerativo, al professionista avente funzione di amministratore di sostegno. Dal compenso remunerativo conseguono gli adempimenti tributari propri della categoria reddituale del &#8220;lavoro autonomo&#8221; e l&#8217;ordinario adempimento IVA. Questa commissione esaminato il decreto di nomina di amministratore di sostegno dell&#8217;Avv. (Omissis), del Foro di Trieste e il Decreto di liquidazione ex art. 379 cod. civ., vista l&#8217;attività concretamente svolta di assistenza e monitoraggio prestata nel periodo ultrabiennale con coinvolgimelo nell&#8217;assistenza e mantenimento di rapporti con il personale sodale e medico; concorda con il giudizio dato dal Giudice Tutelare dott. Sergio Camimeo che l&#8217;attività prestata non sia di tipo neppure prevalentemente professionale e che pertanto l&#8217;indennità liquidata non sia inquadrabile, secondo il dettato normativo dell&#8217;art. 379 c.c. in una forma di retribuzione.<br /><br />Questa commissione ritiene fondato il ricorso, condanna l&#8217;Agenzia delle Entrate al rimborso della somma richiesta di Euro 173,55 dichiara le spese del giudizio compensate fra le parti.<br />P.Q.M.<br /><br />LA COMMISSIONE ACCOGLIE IL RICORSO, CONDANNA L&#8217;AGENZIA DELLE ENTRATE AL RIMBORSO DELLA SOMMA RICHIESTA DI Euro 173.55 DICHIARA LE SPESE DEL GIUDIZIO COMPENSATE FRA LE PARTI.</p>
<p>Conclusione<br /><br />Così deciso in Trieste il 18 marzo 2014.<br /><br />Depositata in Segreteria il 19 giugno 2014.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<h3> </h3>
<div class="document-header-wrapper">
<div class="sticky-header-frozen">
<div class="document-header">
<div class="wk-page-content">
<div class="wkit-item-text">
<h3 class="title long-text-mobile">Cass. civ., Sez. I, (data ud. 04/07/1991) 04/07/1991, n. 7355</h3>
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE CIVILE
<p class="wkit-indentation-level-0">Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Giuseppe SCANZANO &#8211; Presidente &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Renato SGROI &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Vincenzo CARBONE &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Alfio FINOCCHIARO &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Giulio GRAZIADEI RELATORE &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">ha pronunciato la seguente</p>
<p class="wkit-align-center">SENTENZA</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">sul ricorso proposto</p>
<p class="wkit-align-center">da</p>
<p class="wkit-align-center">Randazzo Natale elett.te domiciliato in Roma v. Taro 35 c/o l&#8217;avv. Eduardo Di Giovanni, rappr. e difeso dall&#8217;avv. Vito Galuffo giusta delega in atti</p>
<p class="wkit-align-right">RICORRENTE</p>
<p class="wkit-align-center">CONTRO</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Di Martino Andrea n. Q. di tutore dello interdetto Di Martino A. Antonino</p>
<p class="wkit-align-right">INTIMATO</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Avverso il provvedimento del Tribunale di Palermo dell&#8217;8.11.86.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Udito la relazione del Cons. Graziadei.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Udito per il ric.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Udito per il res.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Udito il P.M. Dott. Amirante che ha concluso chiedendo l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">R.G.n. 1862/87; ud.19 settembre 1990;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Pres. G. Scanzano; rel. G. Graziadei;</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="content">
<div class="wkit-doc-case">
<div class="wkit-sentenza-document">
<div class="wkit-case-oggetto">
<div class="wkit-accordion"> </div>
</div>
<div class="wkit-case-fatto">
<section id="fatto"><header>
<h3>Svolgimento del processo</h3>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il Giudice tutelare di Palermo, con provvedimento del 30 giugno 1986, negava l&#8217;approvazione del rendiconto presentato dall&#8217;Avv. Natale Randazzo, in relazione alla precorsa attività di tutore, dell&#8217;interdetto Antonino Di Martino ,e gli riconosceva, per l&#8217;opera svolta, la somma di lire 2.000.000.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il Tribunale di Palermo, con pronuncia camerale del 7/8 novembre 1986, respingeva il reclamo dell&#8217;Avv. Randazzo. Il Tribunale, fra l&#8217;altro, escludeva la rimborsabilità di spese per la consumazione di pasti presso ristoranti od analoghi esercizi, in quanto, non necessarie all&#8217;espletamento della funzione; di spese di locomozione, postali e telefoniche, dato che, nell&#8217;ammontare richiesto, non erano giustificate, e, peraltro, non erano corredate da adeguata documentazione; di corrispettivi erogati a terzi, in qualità di collaboratori, perché la loro nomina non era stata preventivamente autorizzata. In ordine poi all&#8217;entità del compenso, il Tribunale riteneva equa la misura fissata dal Giudice tutelare, sul rilievo che l&#8217;incarico aveva avuto, la breve durata di circa due mesi, come indicato dallo stesso reclamante. Per la cassazione di detta pronuncia, l&#8217;Avv. Randazzo ha proposto ricorso sulla base di quattro censure, con atto notificato il 9 febbraio 1987 ad Andrea Di Martino, tutore di Antonino Di Martino.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">L&#8217;intimato non ha svolto attività difensiva.</p>
</section>
</div>
<div class="wkit-case-diritto">
<section id="diritto"><header>
<h3>Motivi della decisione</h3>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il ricorso è ammissibile, ai sensi dell&#8217;<span id="i-RICH-COD-1">art. 111</span> della Costituzione. Il provvedimento impugnato, ancorché reso con la forma del decreto in esito a procedimento in camera di consiglio, ha natura decisoria, perché riguarda diritti soggettivi, quali sono da qualificare i crediti discendenti dalla funzione tutelare, e statuisce su di essi, con attitudine ad acquistare autorità di giudicato, nel rapporto con il debitore, cioé l&#8217;interdetto, rappresentato dal nuovo tutore; il provvedimento medesimo, inoltre, non è altrimenti denunci abile, e, quindi, rientra nella previsione del secondo comma della citata norma della Costituzione (cfr. Cass. n. 4755 del 13 luglio 1983).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Con il primo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, il ricorrente deduce difetto di motivazione circa il mancato riconoscimento delle spese per vitto, mezzi di locomozione, comunicazioni postali e telefoniche.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Premettendo la propria qualità di avvocato esercente in una città (Trapani) diversa da quella, della tutela (Palermo), nonché allegando la partizione del patrimonio e degli interessi dell&#8217;interdetto (titolare di un&#8217;impresa, socio di una società commerciale, coinvolto in un elevatissimo numero di contese civili e penali), il Randazzo si duole che il Tribunale abbia del tutto trascurato le risultanze del fascicolo tutelare; queste, valutate in correlazione dei suddetti elementi, avrebbero evidenziato come indispensabili frequenti viaggi, lunghi soggiorni &#8220;fuori sede&#8221;, ripetute utilizzazioni del telefono e del servizio postale, e, pertanto, avrebbero imposto il pieno recupero dei relativi oneri (liquidabili in via forfettaria, per le voci non suscettibili di analitica dimostrazione).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Le riportate censure sono fondate, nei limiti delle seguenti considerazioni.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il Tribunale di Palermo, nel l&#8217;argomentare il diniego del rimborso delle spese in questione, si limita ad affermare, come sopra ricordato, che le une non erano necessarie e che le altre non erano giustificate o comunque provate.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Tali enunciati non integrano ottemperanza all&#8217;obbligo della motivazione; obbligo cui non si sottrae il provvedimento camerale, nella parte in cui assuma la rilevata consistenza di decisione su posizioni di diritto soggettivo in conflitto.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">In via generale va osservato che il tutore dell&#8217;incapace non opera quale mandatario e rappresentante in base a titolo negoziale, ma, in forza di nomina giudiziale, svolge una funzione con connotazioni anche pubblicistiche, e, in questa veste, è tenuto alla presentazione di rendiconto. Ne deriva che la decurtazione della &#8220;nota &#8211; spese&#8221; presentata dal tutore, con riferimento a voci potenzialmente riconducibili nell&#8217;ambito degli oneri inerenti all&#8217;espletamento dell&#8217;incarico (come appunto quelli in esame, trattandosi di legale esercente altrove la sua attività professionale),si traduce sostanzialmente in una contestazione della regolarità dell&#8217;operato del tutore medesimo, e, pertanto, non può prescindere da valutazioni circa la natura e portata dell&#8217;ufficio affidato e degli atti da esso richiesti.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Alla luce di detti rilievi si deve ritenere che il Tribunale, nel definire le questioni insorte sulla ripetibilità di esborsi per viaggi, soggiorni, telefonate e spedizioni postali, non poteva limitarsi alle indicate enunciazioni (come se si vertesse in tema di pretesa creditoria avanzata in sede ordinaria, per il cui rigetto è sufficiente riscontrare la mancata deduzione e dimostrazione dei suoi elementi costitutivi),ma era tenuto a vagliare gli atti della procedura tutelare, alla quale si correlava il rendiconto, per poi spiegare le ragioni dell&#8217;affermata esorbitanza o comunque eccedenza degli esborsi stessi rispetto ai compiti concreti del tutore ed agli atti da lui effettivamente posti in essere.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">L&#8217;indicato errore di impostazione e le carenze d&#8217;indagine ad esso conseguenti sono da ravvisarsi anche con riguardo al mancato rimborso dei pasti consumati dal Randazzo presso ristoranti, in Palermo, che il Tribunale ha argomentato con l&#8217;affermazione di non occorrenza di tali pasti all&#8217;adempimento dei compiti tutori. Questa affermazione, invero, sarebbe giustificata solo in esito all&#8217;accertamento della possibilità del tutore di ottemperare ai suoi obblighi con brevi soggiorni fuori sede, facendo ritorno alla propria residenza od ufficio prima del tempo normalmente destinato a soddisfare i bisogni alimentari. In caso contrario, il rimborso in esame deve essere accordato, non potendo ovviamente farsi carico al tutore di affrontare digiuni od altri disagi, salva restando poi la diversa questione, logicamente successiva al riscontro del collegamento causale fra spesa ed incarico, della congruità del &#8220;quantum&#8221;(questione da definirsi alla stregua delle circostanze del caso concreto, le quali, si ribadisce, sono state obliterate dal provvedimento impugnato).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Con il secondo motivo, il Randazzo, assumendo che l&#8217;<span id="i-RICH-COD-2">art. 379</span> cod.civ. richiede l&#8217;autorizzazione per l&#8217;assunzione di impiegati, non anche quindi per il conferimento a terzi di incarichi di prestazione, d&#8217;opera (professionale o meno), sostiene che il Tribunale non poteva negargli il ristoro di quanto pagato, per attività occorrenti alla gestione degli interessi dell&#8217;interdetto, a due saltuari collaboratori (una praticante procuratrice legale, cui era stata affidata una dettagliata relazione sulle pendenze giudiziali del Di Martino, ed un &#8220;uomo di fiducia&#8221;, con mansioni di domiciliatario, commesso e fattorino).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il motivo è fondato, sotto il profilo del mancato accertamento, da parte del Tribunale, dei presupposti per l&#8217;applicazione dell&#8217;<span id="i-RICH-COD-3">art. 379</span> secondo comma cod.civ..</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Detta disposizione richiede l&#8217;autorizzazione del giudice tutelare affinché il tutore possa &#8220;farsi coadiuvare nell&#8217;amministrazione da una o più persone stipendiate&#8221;.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">L&#8217;espressione &#8220;persone stipendiate&#8221;, vale a dire stabilmente retribuite per la loro opera, l&#8217;inequivoco riferimento della norma alle attività inerenti alla cura del patrimonio dell&#8217;interdetto, ed altresì la sua &#8220;ratio&#8221; (la tutela è un incarico strettamente fiduciario, e, quindi, per la delega dei relativi compiti, si esige un preventivo controllo sulla scelta del delegato) portano ad affermare che la norma medesima, ancorché non consenta distinzioni fra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi, riguarda esclusivamente il caso in cui gli uni o gli altri vengano affiancati al tutore, in via continuativa, nella cura degli interessi del rappresentato, non il caso in cui si occupino saltuariamente di incombenze esecutive e comunque accessorie rispetto all&#8217;attività tutoria.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il Tribunale, pertanto, avrebbe potuto negare la ricuperabilità delle spese per compensi a terzi, in difetto di autorizzazione, solo previo accertamento della ricorrenza della prima delle delineate ipotesi.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Con il quarto motivo, si critica la determinazione del &#8220;quantum&#8221; del compenso, deducendosi che il Tribunale ha errato nel fissare in soli due mesi la durata della tutela, per poi liquidare una semplice &#8220;mancia&#8221;, del tutto inadeguata alla pesantezza dell&#8217;incarico ed al suo espletamento da parte di un professionista.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il motivo è infondato.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">In deroga alla regola della gratuità dell&#8217;ufficio tutelare, posta dall&#8217;<span id="i-RICH-COD-4"><a id="i-RICH-COD-4-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000550?pathId=8d4002b89570c8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">art. 379</a></span> cod.civ. con il primo comma, la norma stessa, con il secondo comma, attribuisce al giudice, in correlazione del patrimonio e delle difficoltà dell&#8217;amministrazione, il potere di accordare un&#8217;indennità.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Considerando che indennità non vuol dire corrispettivo, né equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro al riguardo (ancorché; apprezzabile e non meramente simbolico), e che, inoltre, per l&#8217;indennità in esame, la citata disposizione contempla come unico parametro liquidatorio l&#8217;equità, così lasciando ampia discrezionalità, si deve rilevare l&#8217;inconsistenza delle censure del Randazzo, nella parte in cui fanno leva sull&#8217;inidoneità retributiva della somma in concreto attribuitagli dal Tribunale, nonché la loro inammissibilità, nella parte in cui tendono a rinnovare in questa sede l&#8217;apprezzamento, squisitamente di merito, circa la rispondenza ad equità di tale somma (peraltro con deduzioni generiche, non indicandosi quale maggiore durata avrebbe avuto l&#8217;incarico tutorio, rispetto ai due mesi riscontrati dal Tribunale, e quali elementi dovrebbero evidenziarla).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente ai primi tre motivi, per carenza di indagine e motivazione in punto di disconoscimento delle spese per viaggi, vitto, comunicazioni postali e telefoniche, nonché in punto di diniego del recupero delle spese per l&#8217;utilizzazione dell&#8217;opera di terzi.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il provvedimento impugnato deve essere cassato, per un riesame del reclamo del Randazzo,che colmi le lacune e tenga conto dei rilievi sopra effettuati.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Al giudice di rinvio, che si designa in altra Sezione del Tribunale di Palermo, si affida la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.</p>
</section>
</div>
<div class="wkit-case-dispositivo">
<section id="dispositivo"><header>
<h3>P.Q.M.</h3>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso e ne rigetta il quarto. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per la spese del presente giudizio ad altra Sezione del Tribunale di Palermo.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Roma,19 settembre 1990</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 LUGLIO 1991</p>
</section>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="document-navigation">
<div class="previous-element"> </div>
<div class="next-element"> </div>
</div>
<div id="apf_post_footer"><h4>Trova qui gli articoli collegati e più interessanti:</h4>
<ul><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2859">Quali documenti servono per la nomina ADS?</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2829">Il GT può prendere d’ufficio i provvedimenti per l’ADS</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2842">Violazione dell&#8217;art. 8  CEDU usare ADS come TSO a tempo indeterminato</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2836">Corte Costituzionale:  patrocinio a spese dello stato x ADS chiesto dal PM</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2830">ADS non può chiedere il pagamento del compenso professionale</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2714">Competenza del giudice tutelare per alienare immobili  da successione ereditaria</a></li></ul></div><p>PER SAPERNE DI PIU&#8217; SULL&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ORA GUARDA LA VIDEOGUIDA NELL&#8217;INTERVISTA QUI SOTTO 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/p3JAsH09Zw8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>





<p style="text-align: justify;">Ricorda che puoi anche <strong>scaricare gratis</strong> da questo sito la &#8220;<span style="color: #ff0000; background-color: #ffff99;"><strong>Guida Breve all&#8217;Amministratore di Sostegno</strong> </p><p style="text-align: justify;">Per farlo è sufficiente mandare soltanto un tweet di TWITTER; Ti basta cliccare sul tasto qui di seguito: &#8220;pay with a tweet&#8221;. Per Te è gratis, per noi è un contributo importante su Twitter a diffondere la cultura dell&#8217;ADS. <strong>CLICCACI ORA!</strong></p>

<p style="text-align: justify;"> 
<script async="async" id="button_568c7a9f-6ece-4af4-b34a-27341f3cf39b" src="//www.paywithatweet.com/embeds/568c7a9f-6ece-4af4-b34a-27341f3cf39b" charset="utf-8"></script> <!--more--></p></p><p><font color="#B4B4B4" size="-2">Post Footer automatically generated by <a href="http://www.freetimefoto.com/add_post_footer_plugin_wordpress" style="color: #B4B4B4; text-decoration:underline;">Add Post Footer Plugin</a> for wordpress.</font></p><p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2021/03/commissione-tributaria-2014-indennita-ads-non-retributiva/">Commissione Tributaria Trieste 2014: indennità dell&#8217;ADS non retributiva</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.amministratoridisostegno.com/2021/03/commissione-tributaria-2014-indennita-ads-non-retributiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cassazione &#038; natura del compenso dell&#8217;amministratore</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2020/09/natura-del-compenso-ammnistratore/</link>
					<comments>https://www.amministratoridisostegno.com/2020/09/natura-del-compenso-ammnistratore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 09:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Compenso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2404</guid>

					<description><![CDATA[<p>In tema di iva, posto che l'attività svolta all'amministratore di sostegno è precipuamente volta alla cura della persona, l'amministrazione del patrimonio non configura, di norma, attività economica e, quindi, imponibile, a meno che non sia volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, sia espletata a titolo oneroso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2020/09/natura-del-compenso-ammnistratore/">Cassazione &#038; natura del compenso dell&#8217;amministratore</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wkit-case-oggetto">
<div class="wkit-accordion">
<section class="wkit-accordion-item">
<div class="wkit-item-text">
<h2 class="" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">Cassazione, quale regime fiscale per il trattamento dell&#8217;equa indennità dell&#8217;Amministratore di Sostegno?</span></h2>
<p><div id="attachment_1973" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1973" class="size-medium wp-image-1973" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg" alt="Quale protocollo per l'ADS?" width="300" height="111" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-768x284.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS.jpg 851w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1973" class="wp-caption-text">Quale compenso per l&#8217;ADS?</p></div></p>
</div>
<p class=""><strong>Corte di Cassazione</strong>: l&#8217;indennità in questione non vuol dire corrispettivo, nè equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro, ancorchè apprezzabile e non meramente simbolico (<span id="i-RICH-SENT-6"><a id="i-RICH-SENT-6-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000212050?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Cass. 4 luglio 1991, n. 7355</a></span>), con finalità di compensazione degli oneri e delle spese non facilmente documentabili (<span id="i-RICH-SENT-7"><a id="i-RICH-SENT-7-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000256834?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Corte Cost., ord. 6 dicembre 1988, n. 1073</a></span>).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">A diverse conclusioni si perverrà, invece, allorquando, di là dal disegno del legislatore, l&#8217;attività di gestione del patrimonio del beneficiario dell&#8217;amministrazione, in luogo di rispondere alla fisionomia che s&#8217;è illustrata, risulti in concreto volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, espletata da un professionista a titolo oneroso, ossia per la produzione di reddito.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Quel che conta, dunque, quanto all&#8217;imponibilità ai fini iva, non è di per sè la connotazione soggettiva di professionalità, ossia la qualità di chi amministra i beni del soggetto beneficiario dell&#8217;amministrazione, bensì l&#8217;oggettiva natura economica dell&#8217;attività espletata.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Nel caso in esame il giudice tutelare di Trieste, si riferisce nella sentenza impugnata, ha espressamente escluso la natura retributiva della somma liquidata, e l&#8217;ha riferita ad &#8220;attività di assistenza e monitoraggio, con coinvolgimento nell&#8217;assistenza e mantenimento di rapporti con il personale sociale e medico&#8221;.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Secondo la Suprema Corte: &#8220;In tema di iva, posto che l&#8217;attività svolta all&#8217;amministratore di sostegno è precipuamente volta alla cura della persona, l&#8217;amministrazione del patrimonio non configura, di norma, attività economica e, quindi, imponibile, a meno che non sia volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, sia espletata a titolo oneroso&#8221;.</p>
<div class="wkit-item-text">
<div class="one-search-results-item">
<div class="one-search-results-item-title">
<h4>Le norme richiamate:</h4>
<ol>
<li>Codice civile art. 379 &#8211; Gratuità della tutela</li>
<li>Codice civile art. 411 &#8211; Norme applicabili all&#8217;amministrazione di sostegno
<div class="toggle-fav-form"></div>
</li>
<li>
<div class="toggle-fav-form">D.P.R. 26/10/1972, n. 633, Art. 1 &#8211; Operazioni imponibili</div>
</li>
<li>
<div class="toggle-fav-form">D.P.R. 26/10/1972, n. 633, Art. 3 &#8211; Prestazioni di servizi</div>
</li>
<li>
<div class="toggle-fav-form">D.P.R. 26/10/1972, n. 633, Art. 13 &#8211; Base imponibile</div>
</li>
</ol>
</div>
</div>
<div class="one-search-results-item">
<div>
<div class="one-search-results-item">
<h4 class="one-search-results-item-abstract">Avv. Alberto Vigani</h4>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: center;">***</p>
<h3 class="title long-text-mobile"><span class="">Cass. civ., Sez. V, Sent., (data ud. 26/11/2019) 13/07/2020, n. 14846</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p class="wkit-align-center" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="wkit-align-center" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<h3 class="wkit-align-center" style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</h3>
<p class="wkit-align-center" style="text-align: center;">SEZIONE TRIBUTARIA</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dott. VIRGILIO Biagio &#8211; Presidente &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dott. PERRINO Angelina Maria &#8211; rel. Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dott. NONNO Giacomo Maria &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dott. D’AQUINO Filippo &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dott. CATALLOZZI Paolo &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">ha pronunciato la seguente:</p>
<h4 class="wkit-align-center" style="text-align: center;">SENTENZA</h4>
<p class="wkit-indentation-level-0">sul ricorso iscritto al numero 4111 del ruolo generale dell&#8217;anno 2017, proposto da:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p class="wkit-align-center">contro</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Studio legale associato M., in persona degli avvocati Sergio Moze e Chiara Moze, rappresentato e difeso dai suddetti avvocati, i quali elettivamente si domiciliano in Roma, al viale Parioli, n. 63, presso lo studio dell&#8217;avv. Massimiliano Terrigno;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8211; controricorrente &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, depositata in data 4 luglio 2016, n. 218/2016;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 26 novembre 2019 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Luisa De Renzis, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">sentito per parte contribuente l&#8217;avv. Sergio Moze.</p>
</div>
</section>
</div>
</div>
<div class="wkit-case-fatto">
<section id="fatto">
<header>
<h3>Svolgimento del processo</h3>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">Si legge nella narrativa della sentenza impugnata che l&#8217;avv. M.C. è stata amministratrice di sostegno per oltre un biennio e che il giudice tutelare ha liquidato in suo favore l&#8217;indennità di 1000,00 Euro, che è stata fatturata. Successivamente l&#8217;avv. M. ha chiesto il rimborso della relativa iva corrisposta, ricevendone diniego dall&#8217;Agenzia delle entrate, che è stato oggetto d&#8217;impugnazione.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">La Commissione tributaria provinciale di Trieste ha accolto il ricorso e quella regionale del Friuli Venezia-Giulia ha rigettato l&#8217;appello proposto dall&#8217;Agenzia.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">A sostegno della decisione il giudice d&#8217;appello ha configurato l&#8217;erogazione dell&#8217;indennità, prevista dalla combinazione degli <span id="i-RICH-COD-1"><a id="i-RICH-COD-1-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000550?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">artt. 379</a></span> e <span id="i-RICH-COD-2"><a id="i-RICH-COD-2-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000515?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">411</a></span> c.c., come ristoro degli oneri e delle spese difficilmente documentabili che gravano sull&#8217;amministratore di sostegno, anche se concernono la cura della persona e non già la gestione del patrimonio di colui che fruisce dell&#8217;amministrazione. Indifferente è dunque, ha sottolineato la Commissione, la qualificazione dell&#8217;amministratore di sostegno, perchè, altrimenti, si realizzerebbe una disparità di trattamento tra l&#8217;amministratore di sostegno non titolare di reddito di lavoro autonomo, che sottrae a tassazione l&#8217;indennità corrispostagli, e quello titolare del reddito, che vedrebbe, invece, tassata l&#8217;indennità, nonostante si sia al cospetto della medesima attività.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Del resto, ha aggiunto il giudice d&#8217;appello, lo stesso giudice tutelare che ha liquidato l&#8217;indennità ha escluso che essa corrispondesse a una forma di retribuzione.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Contro questa sentenza propone ricorso l&#8217;Agenzia per ottenerne la cassazione, che articola in un unico motivo, cui lo studio associato risponde con controricorso.</p>
</section>
</div>
<div class="wkit-case-diritto">
<section id="diritto">
<header>
<h3>Motivi della decisione</h3>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">1.- Con l&#8217;unico motivo di ricorso l&#8217;Agenzia delle entrate denuncia la violazione o falsa applicazione del <span id="i-RICH-LEGGE-1"><a id="i-RICH-LEGGE-1-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109684SOMM?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633</a></span>, <span id="i-RICH-LEGGE-2"><a id="i-RICH-LEGGE-2-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109684ART1?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">artt. 1</a></span>, <span id="i-RICH-LEGGE-3"><a id="i-RICH-LEGGE-3-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109684ART3?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">3</a></span> e <span id="i-RICH-LEGGE-4"><a id="i-RICH-LEGGE-4-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109684ART14?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">13</a></span>, in relazione agli <span id="i-RICH-COD-3"><a id="i-RICH-COD-3-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000550?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">artt. 379</a></span> e <span id="i-RICH-COD-4"><a id="i-RICH-COD-4-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000515?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">411</a></span> c.c., in quanto, sostiene, le somme che l&#8217;amministratore di sostegno riceve si pongono in relazione sinallagmatica con la prestazione resa, come si evince, d&#8217;altronde, dalla facoltà, contemplata dall&#8217;<span id="i-RICH-COD-5"><a id="i-RICH-COD-5-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000550?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">art. 379</a><span id="tooltip-539" class="document-link-preview wk-tooltip wk-position-bottom"></span></span> c.c., che l&#8217;amministratore ha di farsi coadiuvare nell&#8217;amministrazione da una o più persone stipendiate.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">2.- A fondamento del ricorso v&#8217;è la qualificazione soggettiva, di avvocato, e, quindi, di professionista, di colui che ha svolto l&#8217;attività; irrilevante sarebbe, dunque, la natura, di amministrazione di sostegno, dell&#8217;attività svolta.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">In effetti, le operazioni imponibili ai fini dell&#8217;iva, per i profili rilevanti in giudizio, sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi svolte nell&#8217;esercizio di imprese o nell&#8217;esercizio di arti e professioni (<span id="i-RICH-LEGGE-5"><a id="i-RICH-LEGGE-5-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109684SOMM?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">D.P.R. n. 633 del 1972</a></span>, <span id="i-RICH-LEGGE-6"><a id="i-RICH-LEGGE-6-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109684ART1?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">art. 1</a></span>).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">E la Dir. iva, art. 9, (<span id="i-RICH-LEGGE-7"><a id="i-RICH-LEGGE-7-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000484094SOMM?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i8" data-oblink-type="document">Dir. n. 2006/112/CE</a></span>) stabilisce, per un verso, che &#8220;si considera &#8220;soggetto passivo&#8221; chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un&#8217;attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività&#8221; e, per altro verso, che &#8220;si considera &#8220;attività economica&#8221; ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonchè quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità&#8221;.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Non rileva, quindi, lo scopo dell&#8217;attività, ma occorre pur sempre che essa sia economica.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">3.- In questo contesto va sottolineato che il proprium dell&#8217;amministrazione di sostegno, rispetto all&#8217;interdizione, storicamente volta alla tutela del patrimonio, sta nella funzione di tutela della persona.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">La scelta tra interdizione e amministrazione di sostegno, difatti, dipende non già dal grado d&#8217;incapacità del soggetto, ma, di norma, dalla situazione patrimoniale del destinatario; di modo che, a fronte di una situazione patrimoniale che richieda, per la consistenza oppure per il carattere composito, continue e complesse decisioni, l&#8217;interdizione andrà preferita rispetto all&#8217;amministrazione di sostegno, anche per le interferenze tra le facoltà dell&#8217;interessato e i limitati poteri dell&#8217;amministratore (<span id="i-RICH-SENT-1"><a id="i-RICH-SENT-1-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001326412?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Cass. 26 luglio 2013, n. 18171 </a></span>Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 16/04/2013) 26/07/2013, n. 18171; 26 luglio 2018, n. 19866).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">4.- L&#8217;ufficio dell&#8217;amministrazione di sostegno è quindi innervato da un obbligo morale, di elevato valore sociale.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Occorre, allora, verificare se questa fisionomia dell&#8217;amministrazione di sostegno sia compatibile, o no, con un&#8217;attività imponibile ai fini iva.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">5.- Non dirimente è la connotazione di ufficio dell&#8217;amministratore di sostegno, poichè non tutti gli uffici sono gratuiti.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Si pensi, in via d&#8217;esempio, all&#8217;ufficio del curatore del(l&#8217;allora) fallimento, in relazione al quale la Corte costituzionale, facendo leva sulla qualificazione spettantegli di ausiliare della giustizia e non già del giudice, ha dichiarato incostituzionale il <span id="i-RICH-LEGGE-8"><a id="i-RICH-LEGGE-8-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122SOMM?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115</a><span id="tooltip-90" class="document-link-preview wk-tooltip wk-position-bottom"></span></span>, <span id="i-RICH-LEGGE-9"><a id="i-RICH-LEGGE-9-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122ART147?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">art. 146</a></span>, nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall&#8217;erario &#8220;le spese ed onorari&#8221; a lui dovuti (<span id="i-RICH-SENT-2"><a id="i-RICH-SENT-2-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000323051?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Corte Cost. 28 aprile 2006, n. 174</a></span>). La decisione è peraltro coerente con la natura dell&#8217;attività, precipuamente di gestione di patrimonio altrui, espletata dal curatore.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">5.1.- Dell&#8217;ufficio del tutore, e, quindi, di quello dell&#8217;amministratore di sostegno, il legislatore (con la combinazione degli <span id="i-RICH-COD-6"><a id="i-RICH-COD-6-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000550?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">artt. 379</a></span> e <span id="i-RICH-COD-7"><a id="i-RICH-COD-7-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000515?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">411</a></span> c.c.), tuttavia, ha espressamente stabilito la gratuità; e la Corte costituzionale ha sottolineato che non è prevista alcuna corresponsione d&#8217;indennità per le cure dedicate alla persona dell&#8217;incapace (<span id="i-RICH-SENT-3"><a id="i-RICH-SENT-3-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002012151?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Corte Cost. 10 ottobre 2018, n. 218  </a></span>Corte cost., Sent., (data ud. 10/10/2018) 29/11/2018, n. 218, sia pure con riguardo all&#8217;ufficio tutelare).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">6.- Un&#8217;indennità può essere assegnata dal giudice al cospetto di oneri derivanti dall&#8217;amministrazione di un patrimonio, in considerazione delle relative difficoltà.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Ma quest&#8217;attività di amministrazione, nel disegno del legislatore, non è indirizzata alla produzione di reddito, e, quindi, non è configurata come economica, ossia svolta a titolo oneroso (secondo i chiarimenti resi sulla nozione di attività economica da Corte giust. 3 luglio 2019, causa C-316/18, The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge, punto 29). 6.1.- E&#8217; infatti prevista la &#8220;possibilità&#8221; per il giudice di assegnare un&#8217;indennità, a fronte di difficoltà, e compatibilmente con l&#8217;entità del patrimonio: sicchè la corresponsione è soltanto eventuale.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Non solo: l&#8217;unico parametro fissato per la liquidazione è l&#8217;equità: il che implica ampia discrezionalità del giudice, chiamato a compiere una valutazione globale con metodo sintetico delle difficoltà nell&#8217;amministrazione, della consistenza del patrimonio del beneficiario e degli esborsi sostenuti dall&#8217;amministratore.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">E, ancora, l&#8217;amministratore di sostegno è di norma scelto preferibilmente entro la cerchia familiare del beneficiario dell&#8217;amministrazione: per cui il professionista che assuma quel ruolo va considerato come surrogato del parente.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">7.- Queste peculiarità comportano che l&#8217;indennità, nella fisionomia che ne ha fornito il legislatore, non è chiamata a rispondere a funzione di corrispettivo, ossia di effettivo controvalore del servizio fornito.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">E ciò sia in considerazione dell&#8217;eventualità della sua assegnazione, e dell&#8217;ampia discrezionalità in ordine alla sua quantificazione, che non consentono d&#8217;individuare tra amministratore di sostegno e beneficiario un rapporto nel corso del quale siano scambiate prestazioni reciproche (tra varie, sulla nozione di prestazione di servizi, v. Corte giust. 18 gennaio 2017, causa C-37/16, punto 25, e, nella giurisprudenza interna, tra varie, <span id="i-RICH-SENT-4"><a id="i-RICH-SENT-4-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001823294?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Cass. 9 giugno 2017, n. 14406</a></span></p>
<div class="wkit-link-preview">Cass. civ., Sez. V, Sent., (data ud. 07/03/2017) 09/06/2017, n. 14406); sia perchè l&#8217;attività dell&#8217;amministratore di sostegno non è configurata come destinata al ricavo di introiti aventi carattere di stabilità (secondo le precisazioni rese, da ultimo, da Corte giust. 22 febbraio 2018, causa C-182-17, Nagyszenas Telepulesszolgeltatesi Nonprofit Kft, punto 33).</div>
<p class="wkit-indentation-level-0">7.1.- La destinazione al ricavo di introiti con carattere di stabilità, in particolare, manca pur sempre per la strumentalità dell&#8217;attività alla cura della persona (in termini, <span id="i-RICH-SENT-5"><a id="i-RICH-SENT-5-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001062226?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Cass. 26 settembre 2011, n. 19596</a></span>), amplificata dalla peculiare fisionomia dell&#8217;amministrazione di sostegno sopra illustrata.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">7.2.- Si è già rilevato, d&#8217;altronde, che l&#8217;indennità in questione non vuol dire corrispettivo, nè equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro, ancorchè apprezzabile e non meramente simbolico (<span id="i-RICH-SENT-6"><a id="i-RICH-SENT-6-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000212050?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Cass. 4 luglio 1991, n. 7355</a></span>), con finalità di compensazione degli oneri e delle spese non facilmente documentabili (<span id="i-RICH-SENT-7"><a id="i-RICH-SENT-7-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000256834?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Corte Cost., ord. 6 dicembre 1988, n. 1073</a></span>).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">8.- Irrilevante è, quindi, la questione, posta in discussione dalla Procura generale, della prospettata disparità di trattamento tra il professionista che svolga attività di amministratore di sostegno e quello che espleti altra attività di gestione patrimoniale.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">8.1.- E parimenti irrilevante è il riferimento all&#8217;attività svolta dalle persone che coadiuvano chi esercita l&#8217;ufficio, che risponde a una funzione differente, proprio perchè non sono quelle persone a esercitarlo; sicchè conseguentemente il legislatore prevede che esse siano &#8220;stipendiate&#8221; da chi fruisce del loro lavoro.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">9.- A diverse conclusioni si perverrà, invece, allorquando, di là dal disegno del legislatore, l&#8217;attività di gestione del patrimonio del beneficiario dell&#8217;amministrazione, in luogo di rispondere alla fisionomia che s&#8217;è illustrata, risulti in concreto volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, espletata da un professionista a titolo oneroso, ossia per la produzione di reddito.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">9.1.- Quel che conta, dunque, quanto all&#8217;imponibilità ai fini iva, non è di per sè, come vorrebbero l&#8217;Agenzia e la Procura generale, la connotazione soggettiva di professionalità, ossia la qualità di chi amministra i beni del soggetto beneficiario dell&#8217;amministrazione, bensì l&#8217;oggettiva natura economica dell&#8217;attività espletata.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">10.- Nel caso in esame il giudice tutelare di Trieste, si riferisce nella sentenza impugnata, ha espressamente escluso la natura retributiva della somma liquidata, e l&#8217;ha riferita ad &#8220;attività di assistenza e monitoraggio, con coinvolgimento nell&#8217;assistenza e mantenimento di rapporti con il personale sociale e medico&#8221;.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">10.1.- L&#8217;Agenzia non contesta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell&#8217;indennità, ma soltanto l&#8217;imponibilità dell&#8217;attività relativa.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Tale imponibilità è senz&#8217;altro esclusa, poichè non sono emersi elementi in base ai quali affermare che l&#8217;attività sia qualificabile come economica, ai fini iva, e comunque diretta alla produzione di reddito del professionista.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">11.- Ne deriva il rigetto del ricorso, con l&#8217;applicazione del seguente principio di diritto:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0"><strong>&#8220;In tema di iva, posto che l&#8217;attività svolta all&#8217;amministratore di sostegno è precipuamente volta alla cura della persona, l&#8217;amministrazione del patrimonio non configura, di norma, attività economica e, quindi, imponibile, a meno che non sia volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, sia espletata a titolo oneroso&#8221;.</strong></p>
<p class="wkit-indentation-level-0">11.1.- La relativa novità della questione, tuttavia, comporta la compensazione delle spese di lite.</p>
</section>
</div>
<div class="wkit-case-dispositivo">
<section id="dispositivo">
<header>
<h2>P.Q.M.</h2>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.</p>
</section>
</div>
<div class="wkit-case-conclusione">
<section id="conclusione">
<header>
<h2>Conclusione</h2>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020</p>
</section>
</div>
<div id="apf_post_footer">
<h4>Trova qui gli articoli collegati e più interessanti:</h4>
<ul>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2859">Quali documenti servono per la nomina ADS?</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2829">Il GT può prendere d’ufficio i provvedimenti per l’ADS</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2842">Violazione dell&#8217;art. 8  CEDU usare ADS come TSO a tempo indeterminato</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2836">Corte Costituzionale:  patrocinio a spese dello stato x ADS chiesto dal PM</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2830">ADS non può chiedere il pagamento del compenso professionale</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2714">Competenza del giudice tutelare per alienare immobili  da successione ereditaria</a></li>
</ul>
</div>
<p>PER SAPERNE DI PIU&#8217; SULL&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ORA GUARDA LA VIDEOGUIDA NELL&#8217;INTERVISTA QUI SOTTO<br />
<iframe loading="lazy" width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/p3JAsH09Zw8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Ricorda che puoi anche <strong>scaricare gratis</strong> da questo sito la &#8220;<span style="color: #ff0000; background-color: #ffff99;"><strong>Guida Breve all&#8217;Amministratore di Sostegno</strong> </p>
<p style="text-align: justify;">Per farlo è sufficiente mandare soltanto un tweet di TWITTER; Ti basta cliccare sul tasto qui di seguito: &#8220;pay with a tweet&#8221;. Per Te è gratis, per noi è un contributo importante su Twitter a diffondere la cultura dell&#8217;ADS. <strong>CLICCACI ORA!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<script async="async" id="button_568c7a9f-6ece-4af4-b34a-27341f3cf39b" src="//www.paywithatweet.com/embeds/568c7a9f-6ece-4af4-b34a-27341f3cf39b" charset="utf-8"></script> <!--more--></p>
</p>
<p><font color="#B4B4B4" size="-2">Post Footer automatically generated by <a href="http://www.freetimefoto.com/add_post_footer_plugin_wordpress" style="color: #B4B4B4; text-decoration:underline;">Add Post Footer Plugin</a> for wordpress.</font></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2021/03/commissione-tributaria-2014-indennita-ads-non-retributiva/">Commissione Tributaria Trieste 2014: indennità dell&#8217;ADS non retributiva</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.amministratoridisostegno.com/2021/03/commissione-tributaria-2014-indennita-ads-non-retributiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amministratore di sostegno e difesa tecnica: quando serve l&#8217;Avvocato?</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2019/06/amministratore-sostegno-difesa-tecnica/</link>
					<comments>https://www.amministratoridisostegno.com/2019/06/amministratore-sostegno-difesa-tecnica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2019 20:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2159</guid>

					<description><![CDATA[<p>QUANDO SERVE L&#8217;AVVOCATO PER L&#8217;ADS? Quando si può presentare ricorso per nomina ADS senza Avvocato? A questa domanda la risposta la ha data la Corte di Cassazione diversi anni fa,</p>
<div class="read-more"><a class="theme-btn" href="https://www.amministratoridisostegno.com/2021/03/commissione-tributaria-2014-indennita-ads-non-retributiva/" >READ MORE</a></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2021/03/commissione-tributaria-2014-indennita-ads-non-retributiva/">Commissione Tributaria Trieste 2014: indennità dell&#8217;ADS non retributiva</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">PER SUA NATURA L&#8217;ADS NON HA UN COMPENSO RETRIBUTIVO</span></h2>
<div id="attachment_1973" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1973" class="size-medium wp-image-1973" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg" alt="Quale COMPENSO per l'ADS?" width="300" height="111" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-768x284.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS.jpg 851w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1973" class="wp-caption-text">CTR Trieste: quale COMPENSO per l&#8217;ADS?</p></div>
<p>La Commissione Tributaria Regionale triestina, precisa la definizione della <strong>natura anche potenzialmente duplice dell&#8217;indennità ex art. 379 cod. civ.</strong>.</p>
<p>L&#8217;Agenzia delle Entrata con la risoluzione n. 2/E del 9.1.2012 della Direzione Centrale Normativa, aveva ritenuto  &#8220;<em>che la relativa indennità, anche se determinata in via equitativa e su base forfetaria, rappresenti comunque un compenso per lo svolgimento di un&#8217;attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell&#8217;art. 53 del testo unico dell&#8217;imposta sui redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633</em>&#8220;.</p>
<p>Anche richiamando la precedente Cass. civ. n. 7355/1991, di seguito riportata, invece, l<strong>a  Commissione ritiene che l&#8217;indennità ex art. 379 cod. civ. non perda la sua natura pur variando il soggetto che la percepisca, sia esso un parente, un conoscente, un professionista</strong>, <span style="text-decoration: underline;">salvo che non vengano attribuiti compiti specificaménte tipici della professione di appartenenza dell&#8217;amministratore di sostegno</span>, rappresentando prestazioni professionali, e come tali liquidati, nel rispetto della legge.</p>
<p>Pertanto, <strong><span style="text-decoration: underline;">il Giudice Tutelare può liquidare le due fattispecie di compensi uno compensativo l&#8217;altro remunerativo, al professionista avente funzione di amministratore di sostegno</span></strong>.</p>
<p>Solo dal compenso remunerativo conseguono gli adempimenti tributari propri della categoria reddituale del &#8220;lavoro autonomo&#8221; e l&#8217;ordinario adempimento IVA.</p>
<p>Il riferimento deve quindi essere sempre e solo il provvedimento liquidatorio del Giudie Tutelare: dalla qualificazione fatta dal magistrato discende la determinazione di quanto ha, se del caso, natura retributiva.</p>
<p>Di seguito si riporta il testo integrale della Cassazione n. 7355/1991 e della  Comm. trib. prov. Friuli-V. Giulia Trieste, Sez. II, Sent., 19/06/2014, n. 283.</p>
<h4>Alberto Vigani</h4>
<p>per Associazione Amministratoridisostegno.com.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /><br /><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /><br /><strong>LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRIESTE</strong><br /><br /><strong>SECONDA SEZIONE</strong></p>
<p>riunita con l&#8217;intervento dei Signori:<br /><br />ROVIS CLAUDIO &#8211; Presidente<br /><br />SODARO ANTONINO &#8211; Relatore<br /><br />ALLIGO SANTI &#8211; Giudice<br /><br />ha emesso la seguente</p>
<h4 style="text-align: center;">SENTENZA</h4>
<p>&#8211; sul ricorso n. 1/13<br /><br />depositato il 03/01/2013<br /><br />&#8211; avverso SIL.RIF.RIMB IVA-ALTRO 2012<br /><br />Contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TRIESTE<br /><br />proposto dal ricorrente<br /><br />(Omissis)<br /><br />avv.to (Omissis), avv.to (Omissis) nelle loro qualità di componenti dello Studio Legale (Omissis) con sede in Trieste</p>
<p>CONTROPARTE: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore in carica</p>
<p><strong>ATTO IMPUGNATO: Ricorso avverso il silenzio-rifiuto e istanza di mediazione &#8211; Periodo d&#8217;Imposta: 2012 &#8211; Tributo: IVA,</strong></p>
<p>Visto il ricorso e i relativi allegati;<br /><br />Udite le parti in causa;<br /><br />Udito il relatore, il Dott. Sodaro Antonino;<br />Svolgimento del processo &#8211; Motivi della decisione<br /><br />&#8211; Il 28/04/2009 l&#8217;avv. (Omissis) era confermata Amministratore di Sostegno (ADS) per l&#8217;amministrazione del patrimonio di persona impossibilitata a provvedere ai propri interessi al sensi dell&#8217;art. 405 c.c.<br /><br />&#8211; Il 10/05/2012 il Giudice Tutelare assegnava all&#8217;avvocato le indennità parta Euro 1.000 per l&#8217;attività prestata; Pur non ritenendolo dovuto, veniva emessa fattura di pari importi assoggettandolo a IVA per Euro 173,55.<br /><br />&#8211; Il giorno 17/07/2012 lo (Omissis) presentava istanza per il rimborso dell&#8217;Importo di Euro 173,65 versata a titolo di IVA sulla fattura (n. 207/2012)<br /><br />&#8211; Formatosi il rifiuto tacito al compimento del novantesimo giorno successivo alla presentazione dell&#8217;Istanza di rimborso, lo Studio presentava, in data 30/10/2012, il reclamo ex art. 17bis del D.Lgs. 546/1992,<br /><br />&#8211; In data 03/01/2013 lo Studio depositava il ricorso alla Commissione Tributaria di 1° Grado<br /><br />&#8211; La Direzione Provinciale di Trieste, in persona del suo Direttore pro-tempore si costituisce in data 05/02/2013</p>
<p><strong>Motivi d&#8217;impugnazione</strong></p>
<p>I ricorrenti fanno presente che il Giudice Tutelare nominando l&#8217;avv. (Omissis) amministratrice di sostegno della Sig.ra (Omissis), in data 10.5.2012 provvedeva alla liquidazione di un compenso per un periodo di due anni nella complessiva cifra di Euro 1.000,00 &#8211; puntualizzando espressamente che si trattava non di attività professionale ma dell&#8217;attività prevista dalla normativa che aveva istituito la figura dell&#8217;amministratore di sostegno e che quindi doveva ritenersi non soggetta né a IVA né a IRPEF. Tenuto conto della diversa interpretazione esistente fra Autorità Giudiziaria ordinaria e Agenzia delle Entrate, veniva emessa la fattura n. 207 del 04.06.2012, assoggettandola a IVA, e IRPEF presentando istanza di rimborso e, trascorso il termine del silenzio-rifiuto, presentando regolare reclamo contro il silenzio-rifiuto.</p>
<p>Come previsto dalla normativa ora in vigore,trattandosi di cifra inferiore a Euro 20.000,00.- la ricorrente ha dato corso ai procedimento di mediazione.<br /><br />Chiedono all&#8217;Agenzia delle Entrate di Trieste di fissare un incontro di mediazione, e con il presente atto propongono comunque ricorso avverso il silenzio &#8211; rifiuto della Agenzia delle Entrate di Trieste, alla Commissione Tributaria di 1° Grado chiedendo fin d&#8217;ora che la Commissione decida:</p>
<p>1) che l&#8217;indennità prevista dalla normativa quale compenso per l&#8217;amministratore di sostegno non è soggetta a IVA,<br /><br />2) condanni l&#8217;Agenzia delle Entrate al rimborso della somma richiesta di Euro 173,55;<br /><br />3) dichiari le spese del giudizio compensate fra le parti.</p>
<p>L&#8217;ufficio ritiene l&#8217;indennità, un compenso percepito nell&#8217;esercizio della sua professione, ossia una somma corrisposta, a un professionista, per lo svolgimento di mansioni attinenti al suo lavoro, sulla base di quanto previsto dal tariffario.</p>
<p>L&#8217;incarico di ADS, dunque rientra fra gli adempimenti dell&#8217;avvocato, espressamente previsti dalla tabella professionale, alla quale si correla un compenso circa l&#8217;impegno profuso in tale attività stragiudiziale, inquadrabile come reddito di lavoro autonomo ai sensi dell&#8217;art. 53 del P.P.R. 917/1980.<br /><br />Chiede di rigettare il ricorso e per l&#8217;effetto confermare la legittimità dell&#8217;operato dell&#8217;Ufficio; condannare il ricorrente al pagamento delle spese dei giudizio.</p>
<h4 style="text-align: center;">MOTIVI DELLA SENTENZA</h4>
<p><span style="text-decoration: underline;">il &#8220;compenso&#8221; dell&#8217;amministratore di sostegno è disciplinato dall&#8217;<strong>art. 379 cod. civ.</strong> con riferimento all&#8217;art. 411 co. 1 C.P.C., che determina rinvio formale alle norme in tema di tutela, &#8220;perché applicabili&#8221; quella in esame è norma dettata in tema d&#8217;interdizione statuendo che la cura della persona è al centro dell&#8217;istituto dell&#8217;amministrazione di sostegno</span>.</p>
<p>La disposizione afferma che &#8220;<strong>L&#8217;ufficio tutelare è gratuito</strong>&#8220;, e al secondo comma recita: &#8220;<strong>Il giudice tutelare tuttavia, considerando l&#8217;entità del patrimonio e le difficoltà dell&#8217;amministrazione, può assegnare al tutore un&#8217;equa indennità</strong>. Il riferimento alla gratuità dell&#8217;ufficio fa ritenere che l&#8217;indennità erogata non debba èssere assoggettata a tassazione (diretta o indiretta) perché non avente natura remunerativa e non erogata in sostituzione di altra categoria di redditi, come richiesto dall&#8217;art. 6, comma 2 del T.U.I.R.</p>
<p>L'&#8221;<strong>equa indennità</strong>&#8221; alla quale fa riferimento la norma è infatti erogata allo scopo di <span style="text-decoration: underline;">tenere indenne il destinatario dalle &#8220;perdite&#8221;,</span> patrimoniali subite in conseguenza dello svolgimento dell&#8217;incarico e mira a risarcire l&#8217;incaricato per la sua distrazione dalle occupazioni quotidiane a prescindere che si tratti di occupazioni remunerate a titolo di lavoro dipendente o ad altro titolo.</p>
<p>La Suprema Corte di Cassazione (<strong>sent. n. 7355 del 1991</strong>), chiamata dal Tribunale di Lecce, a giudicare della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 379; è intervenuta sull&#8217;istituto della indennità, prevista dal secondo comma dell&#8217;art. 379 cod. civ., in deroga alla regola della gratuità dell&#8217;ufficio tutelare. Si legge in motivazione che &#8220;<strong>indennità non vuol dire corrispettivo, né equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro</strong>.</p>
<p>La Corte non ha dubbi nel qualificare, come indennità l&#8217;importo riconosciuto al tutore.</p>
<p>L&#8217;Agenzia delle Entrata con la risoluzione n. 2/E del 9.1.2012 della Direzione Centrale Normativa, ritiene &#8220;che la relativa indennità, anche se determinata in via equitativa e su base forfetaria, rappresenti comunque un compenso per lo svolgimento di un&#8217;attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell&#8217;art. 53 del testo unico dell&#8217;imposta sui redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633&#8221;, a giudizio di questa Commissione, l&#8217;indennità non perde la sua natura indifferentemente dal soggetto che la percepisca, sia esso un parente, un conoscente, un professionista, salvo che non vengano attribuiti compiti specificaménte tipici della professione di appartenenza dell&#8217;amministratore di sostegno, rappresentando prestazioni professionali, e come tali liquidati, nel rispetto della legge. Il Giudice Tutelare può liquidare le due fattispecie di compensi uno compensativo l&#8217;altro remunerativo, al professionista avente funzione di amministratore di sostegno. Dal compenso remunerativo conseguono gli adempimenti tributari propri della categoria reddituale del &#8220;lavoro autonomo&#8221; e l&#8217;ordinario adempimento IVA. Questa commissione esaminato il decreto di nomina di amministratore di sostegno dell&#8217;Avv. (Omissis), del Foro di Trieste e il Decreto di liquidazione ex art. 379 cod. civ., vista l&#8217;attività concretamente svolta di assistenza e monitoraggio prestata nel periodo ultrabiennale con coinvolgimelo nell&#8217;assistenza e mantenimento di rapporti con il personale sodale e medico; concorda con il giudizio dato dal Giudice Tutelare dott. Sergio Camimeo che l&#8217;attività prestata non sia di tipo neppure prevalentemente professionale e che pertanto l&#8217;indennità liquidata non sia inquadrabile, secondo il dettato normativo dell&#8217;art. 379 c.c. in una forma di retribuzione.<br /><br />Questa commissione ritiene fondato il ricorso, condanna l&#8217;Agenzia delle Entrate al rimborso della somma richiesta di Euro 173,55 dichiara le spese del giudizio compensate fra le parti.<br />P.Q.M.<br /><br />LA COMMISSIONE ACCOGLIE IL RICORSO, CONDANNA L&#8217;AGENZIA DELLE ENTRATE AL RIMBORSO DELLA SOMMA RICHIESTA DI Euro 173.55 DICHIARA LE SPESE DEL GIUDIZIO COMPENSATE FRA LE PARTI.</p>
<p>Conclusione<br /><br />Così deciso in Trieste il 18 marzo 2014.<br /><br />Depositata in Segreteria il 19 giugno 2014.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<h3> </h3>
<div class="document-header-wrapper">
<div class="sticky-header-frozen">
<div class="document-header">
<div class="wk-page-content">
<div class="wkit-item-text">
<h3 class="title long-text-mobile">Cass. civ., Sez. I, (data ud. 04/07/1991) 04/07/1991, n. 7355</h3>
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE CIVILE
<p class="wkit-indentation-level-0">Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Giuseppe SCANZANO &#8211; Presidente &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Renato SGROI &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Vincenzo CARBONE &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Alfio FINOCCHIARO &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Giulio GRAZIADEI RELATORE &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">ha pronunciato la seguente</p>
<p class="wkit-align-center">SENTENZA</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">sul ricorso proposto</p>
<p class="wkit-align-center">da</p>
<p class="wkit-align-center">Randazzo Natale elett.te domiciliato in Roma v. Taro 35 c/o l&#8217;avv. Eduardo Di Giovanni, rappr. e difeso dall&#8217;avv. Vito Galuffo giusta delega in atti</p>
<p class="wkit-align-right">RICORRENTE</p>
<p class="wkit-align-center">CONTRO</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Di Martino Andrea n. Q. di tutore dello interdetto Di Martino A. Antonino</p>
<p class="wkit-align-right">INTIMATO</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Avverso il provvedimento del Tribunale di Palermo dell&#8217;8.11.86.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Udito la relazione del Cons. Graziadei.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Udito per il ric.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Udito per il res.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Udito il P.M. Dott. Amirante che ha concluso chiedendo l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">R.G.n. 1862/87; ud.19 settembre 1990;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Pres. G. Scanzano; rel. G. Graziadei;</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="content">
<div class="wkit-doc-case">
<div class="wkit-sentenza-document">
<div class="wkit-case-oggetto">
<div class="wkit-accordion"> </div>
</div>
<div class="wkit-case-fatto">
<section id="fatto"><header>
<h3>Svolgimento del processo</h3>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il Giudice tutelare di Palermo, con provvedimento del 30 giugno 1986, negava l&#8217;approvazione del rendiconto presentato dall&#8217;Avv. Natale Randazzo, in relazione alla precorsa attività di tutore, dell&#8217;interdetto Antonino Di Martino ,e gli riconosceva, per l&#8217;opera svolta, la somma di lire 2.000.000.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il Tribunale di Palermo, con pronuncia camerale del 7/8 novembre 1986, respingeva il reclamo dell&#8217;Avv. Randazzo. Il Tribunale, fra l&#8217;altro, escludeva la rimborsabilità di spese per la consumazione di pasti presso ristoranti od analoghi esercizi, in quanto, non necessarie all&#8217;espletamento della funzione; di spese di locomozione, postali e telefoniche, dato che, nell&#8217;ammontare richiesto, non erano giustificate, e, peraltro, non erano corredate da adeguata documentazione; di corrispettivi erogati a terzi, in qualità di collaboratori, perché la loro nomina non era stata preventivamente autorizzata. In ordine poi all&#8217;entità del compenso, il Tribunale riteneva equa la misura fissata dal Giudice tutelare, sul rilievo che l&#8217;incarico aveva avuto, la breve durata di circa due mesi, come indicato dallo stesso reclamante. Per la cassazione di detta pronuncia, l&#8217;Avv. Randazzo ha proposto ricorso sulla base di quattro censure, con atto notificato il 9 febbraio 1987 ad Andrea Di Martino, tutore di Antonino Di Martino.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">L&#8217;intimato non ha svolto attività difensiva.</p>
</section>
</div>
<div class="wkit-case-diritto">
<section id="diritto"><header>
<h3>Motivi della decisione</h3>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il ricorso è ammissibile, ai sensi dell&#8217;<span id="i-RICH-COD-1">art. 111</span> della Costituzione. Il provvedimento impugnato, ancorché reso con la forma del decreto in esito a procedimento in camera di consiglio, ha natura decisoria, perché riguarda diritti soggettivi, quali sono da qualificare i crediti discendenti dalla funzione tutelare, e statuisce su di essi, con attitudine ad acquistare autorità di giudicato, nel rapporto con il debitore, cioé l&#8217;interdetto, rappresentato dal nuovo tutore; il provvedimento medesimo, inoltre, non è altrimenti denunci abile, e, quindi, rientra nella previsione del secondo comma della citata norma della Costituzione (cfr. Cass. n. 4755 del 13 luglio 1983).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Con il primo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, il ricorrente deduce difetto di motivazione circa il mancato riconoscimento delle spese per vitto, mezzi di locomozione, comunicazioni postali e telefoniche.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Premettendo la propria qualità di avvocato esercente in una città (Trapani) diversa da quella, della tutela (Palermo), nonché allegando la partizione del patrimonio e degli interessi dell&#8217;interdetto (titolare di un&#8217;impresa, socio di una società commerciale, coinvolto in un elevatissimo numero di contese civili e penali), il Randazzo si duole che il Tribunale abbia del tutto trascurato le risultanze del fascicolo tutelare; queste, valutate in correlazione dei suddetti elementi, avrebbero evidenziato come indispensabili frequenti viaggi, lunghi soggiorni &#8220;fuori sede&#8221;, ripetute utilizzazioni del telefono e del servizio postale, e, pertanto, avrebbero imposto il pieno recupero dei relativi oneri (liquidabili in via forfettaria, per le voci non suscettibili di analitica dimostrazione).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Le riportate censure sono fondate, nei limiti delle seguenti considerazioni.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il Tribunale di Palermo, nel l&#8217;argomentare il diniego del rimborso delle spese in questione, si limita ad affermare, come sopra ricordato, che le une non erano necessarie e che le altre non erano giustificate o comunque provate.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Tali enunciati non integrano ottemperanza all&#8217;obbligo della motivazione; obbligo cui non si sottrae il provvedimento camerale, nella parte in cui assuma la rilevata consistenza di decisione su posizioni di diritto soggettivo in conflitto.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">In via generale va osservato che il tutore dell&#8217;incapace non opera quale mandatario e rappresentante in base a titolo negoziale, ma, in forza di nomina giudiziale, svolge una funzione con connotazioni anche pubblicistiche, e, in questa veste, è tenuto alla presentazione di rendiconto. Ne deriva che la decurtazione della &#8220;nota &#8211; spese&#8221; presentata dal tutore, con riferimento a voci potenzialmente riconducibili nell&#8217;ambito degli oneri inerenti all&#8217;espletamento dell&#8217;incarico (come appunto quelli in esame, trattandosi di legale esercente altrove la sua attività professionale),si traduce sostanzialmente in una contestazione della regolarità dell&#8217;operato del tutore medesimo, e, pertanto, non può prescindere da valutazioni circa la natura e portata dell&#8217;ufficio affidato e degli atti da esso richiesti.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Alla luce di detti rilievi si deve ritenere che il Tribunale, nel definire le questioni insorte sulla ripetibilità di esborsi per viaggi, soggiorni, telefonate e spedizioni postali, non poteva limitarsi alle indicate enunciazioni (come se si vertesse in tema di pretesa creditoria avanzata in sede ordinaria, per il cui rigetto è sufficiente riscontrare la mancata deduzione e dimostrazione dei suoi elementi costitutivi),ma era tenuto a vagliare gli atti della procedura tutelare, alla quale si correlava il rendiconto, per poi spiegare le ragioni dell&#8217;affermata esorbitanza o comunque eccedenza degli esborsi stessi rispetto ai compiti concreti del tutore ed agli atti da lui effettivamente posti in essere.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">L&#8217;indicato errore di impostazione e le carenze d&#8217;indagine ad esso conseguenti sono da ravvisarsi anche con riguardo al mancato rimborso dei pasti consumati dal Randazzo presso ristoranti, in Palermo, che il Tribunale ha argomentato con l&#8217;affermazione di non occorrenza di tali pasti all&#8217;adempimento dei compiti tutori. Questa affermazione, invero, sarebbe giustificata solo in esito all&#8217;accertamento della possibilità del tutore di ottemperare ai suoi obblighi con brevi soggiorni fuori sede, facendo ritorno alla propria residenza od ufficio prima del tempo normalmente destinato a soddisfare i bisogni alimentari. In caso contrario, il rimborso in esame deve essere accordato, non potendo ovviamente farsi carico al tutore di affrontare digiuni od altri disagi, salva restando poi la diversa questione, logicamente successiva al riscontro del collegamento causale fra spesa ed incarico, della congruità del &#8220;quantum&#8221;(questione da definirsi alla stregua delle circostanze del caso concreto, le quali, si ribadisce, sono state obliterate dal provvedimento impugnato).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Con il secondo motivo, il Randazzo, assumendo che l&#8217;<span id="i-RICH-COD-2">art. 379</span> cod.civ. richiede l&#8217;autorizzazione per l&#8217;assunzione di impiegati, non anche quindi per il conferimento a terzi di incarichi di prestazione, d&#8217;opera (professionale o meno), sostiene che il Tribunale non poteva negargli il ristoro di quanto pagato, per attività occorrenti alla gestione degli interessi dell&#8217;interdetto, a due saltuari collaboratori (una praticante procuratrice legale, cui era stata affidata una dettagliata relazione sulle pendenze giudiziali del Di Martino, ed un &#8220;uomo di fiducia&#8221;, con mansioni di domiciliatario, commesso e fattorino).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il motivo è fondato, sotto il profilo del mancato accertamento, da parte del Tribunale, dei presupposti per l&#8217;applicazione dell&#8217;<span id="i-RICH-COD-3">art. 379</span> secondo comma cod.civ..</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Detta disposizione richiede l&#8217;autorizzazione del giudice tutelare affinché il tutore possa &#8220;farsi coadiuvare nell&#8217;amministrazione da una o più persone stipendiate&#8221;.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">L&#8217;espressione &#8220;persone stipendiate&#8221;, vale a dire stabilmente retribuite per la loro opera, l&#8217;inequivoco riferimento della norma alle attività inerenti alla cura del patrimonio dell&#8217;interdetto, ed altresì la sua &#8220;ratio&#8221; (la tutela è un incarico strettamente fiduciario, e, quindi, per la delega dei relativi compiti, si esige un preventivo controllo sulla scelta del delegato) portano ad affermare che la norma medesima, ancorché non consenta distinzioni fra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi, riguarda esclusivamente il caso in cui gli uni o gli altri vengano affiancati al tutore, in via continuativa, nella cura degli interessi del rappresentato, non il caso in cui si occupino saltuariamente di incombenze esecutive e comunque accessorie rispetto all&#8217;attività tutoria.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il Tribunale, pertanto, avrebbe potuto negare la ricuperabilità delle spese per compensi a terzi, in difetto di autorizzazione, solo previo accertamento della ricorrenza della prima delle delineate ipotesi.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Con il quarto motivo, si critica la determinazione del &#8220;quantum&#8221; del compenso, deducendosi che il Tribunale ha errato nel fissare in soli due mesi la durata della tutela, per poi liquidare una semplice &#8220;mancia&#8221;, del tutto inadeguata alla pesantezza dell&#8217;incarico ed al suo espletamento da parte di un professionista.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il motivo è infondato.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">In deroga alla regola della gratuità dell&#8217;ufficio tutelare, posta dall&#8217;<span id="i-RICH-COD-4"><a id="i-RICH-COD-4-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000550?pathId=8d4002b89570c8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">art. 379</a></span> cod.civ. con il primo comma, la norma stessa, con il secondo comma, attribuisce al giudice, in correlazione del patrimonio e delle difficoltà dell&#8217;amministrazione, il potere di accordare un&#8217;indennità.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Considerando che indennità non vuol dire corrispettivo, né equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro al riguardo (ancorché; apprezzabile e non meramente simbolico), e che, inoltre, per l&#8217;indennità in esame, la citata disposizione contempla come unico parametro liquidatorio l&#8217;equità, così lasciando ampia discrezionalità, si deve rilevare l&#8217;inconsistenza delle censure del Randazzo, nella parte in cui fanno leva sull&#8217;inidoneità retributiva della somma in concreto attribuitagli dal Tribunale, nonché la loro inammissibilità, nella parte in cui tendono a rinnovare in questa sede l&#8217;apprezzamento, squisitamente di merito, circa la rispondenza ad equità di tale somma (peraltro con deduzioni generiche, non indicandosi quale maggiore durata avrebbe avuto l&#8217;incarico tutorio, rispetto ai due mesi riscontrati dal Tribunale, e quali elementi dovrebbero evidenziarla).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente ai primi tre motivi, per carenza di indagine e motivazione in punto di disconoscimento delle spese per viaggi, vitto, comunicazioni postali e telefoniche, nonché in punto di diniego del recupero delle spese per l&#8217;utilizzazione dell&#8217;opera di terzi.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il provvedimento impugnato deve essere cassato, per un riesame del reclamo del Randazzo,che colmi le lacune e tenga conto dei rilievi sopra effettuati.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Al giudice di rinvio, che si designa in altra Sezione del Tribunale di Palermo, si affida la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.</p>
</section>
</div>
<div class="wkit-case-dispositivo">
<section id="dispositivo"><header>
<h3>P.Q.M.</h3>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso e ne rigetta il quarto. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per la spese del presente giudizio ad altra Sezione del Tribunale di Palermo.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Roma,19 settembre 1990</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 LUGLIO 1991</p>
</section>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="document-navigation">
<div class="previous-element"> </div>
<div class="next-element"> </div>
</div>
<div id="apf_post_footer"><h4>Trova qui gli articoli collegati e più interessanti:</h4>
<ul><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2859">Quali documenti servono per la nomina ADS?</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2829">Il GT può prendere d’ufficio i provvedimenti per l’ADS</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2842">Violazione dell&#8217;art. 8  CEDU usare ADS come TSO a tempo indeterminato</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2836">Corte Costituzionale:  patrocinio a spese dello stato x ADS chiesto dal PM</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2830">ADS non può chiedere il pagamento del compenso professionale</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2714">Competenza del giudice tutelare per alienare immobili  da successione ereditaria</a></li></ul></div><p>PER SAPERNE DI PIU&#8217; SULL&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ORA GUARDA LA VIDEOGUIDA NELL&#8217;INTERVISTA QUI SOTTO 
<iframe loading="lazy" width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/p3JAsH09Zw8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>





<p style="text-align: justify;">Ricorda che puoi anche <strong>scaricare gratis</strong> da questo sito la &#8220;<span style="color: #ff0000; background-color: #ffff99;"><strong>Guida Breve all&#8217;Amministratore di Sostegno</strong> </p><p style="text-align: justify;">Per farlo è sufficiente mandare soltanto un tweet di TWITTER; Ti basta cliccare sul tasto qui di seguito: &#8220;pay with a tweet&#8221;. Per Te è gratis, per noi è un contributo importante su Twitter a diffondere la cultura dell&#8217;ADS. <strong>CLICCACI ORA!</strong></p>

<p style="text-align: justify;"> 
<script async="async" id="button_568c7a9f-6ece-4af4-b34a-27341f3cf39b" src="//www.paywithatweet.com/embeds/568c7a9f-6ece-4af4-b34a-27341f3cf39b" charset="utf-8"></script> <!--more--></p></p><p><font color="#B4B4B4" size="-2">Post Footer automatically generated by <a href="http://www.freetimefoto.com/add_post_footer_plugin_wordpress" style="color: #B4B4B4; text-decoration:underline;">Add Post Footer Plugin</a> for wordpress.</font></p><p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2021/03/commissione-tributaria-2014-indennita-ads-non-retributiva/">Commissione Tributaria Trieste 2014: indennità dell&#8217;ADS non retributiva</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.amministratoridisostegno.com/2021/03/commissione-tributaria-2014-indennita-ads-non-retributiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gratuito Patrocinio: vale anche per l&#8217;Amministratore di Sostegno?</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2019/06/gratuito-patrocinio-vale-anche-per-lamministratore-di-sostegno/</link>
					<comments>https://www.amministratoridisostegno.com/2019/06/gratuito-patrocinio-vale-anche-per-lamministratore-di-sostegno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 21:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2164</guid>

					<description><![CDATA[<p>È possibile avvalersi del GRATUITO PATROCINIO nel ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno (ADS)? La Suprema Corte di Cassazione è tornata sull’argomento dell&#8217;ammissione dell&#8217;ADS al gratuito patrocinio</p>
<div class="read-more"><a class="theme-btn" href="https://www.amministratoridisostegno.com/2021/03/commissione-tributaria-2014-indennita-ads-non-retributiva/" >READ MORE</a></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2021/03/commissione-tributaria-2014-indennita-ads-non-retributiva/">Commissione Tributaria Trieste 2014: indennità dell&#8217;ADS non retributiva</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">PER SUA NATURA L&#8217;ADS NON HA UN COMPENSO RETRIBUTIVO</span></h2>
<div id="attachment_1973" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1973" class="size-medium wp-image-1973" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg" alt="Quale COMPENSO per l'ADS?" width="300" height="111" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-768x284.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS.jpg 851w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1973" class="wp-caption-text">CTR Trieste: quale COMPENSO per l&#8217;ADS?</p></div>
<p>La Commissione Tributaria Regionale triestina, precisa la definizione della <strong>natura anche potenzialmente duplice dell&#8217;indennità ex art. 379 cod. civ.</strong>.</p>
<p>L&#8217;Agenzia delle Entrata con la risoluzione n. 2/E del 9.1.2012 della Direzione Centrale Normativa, aveva ritenuto  &#8220;<em>che la relativa indennità, anche se determinata in via equitativa e su base forfetaria, rappresenti comunque un compenso per lo svolgimento di un&#8217;attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell&#8217;art. 53 del testo unico dell&#8217;imposta sui redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633</em>&#8220;.</p>
<p>Anche richiamando la precedente Cass. civ. n. 7355/1991, di seguito riportata, invece, l<strong>a  Commissione ritiene che l&#8217;indennità ex art. 379 cod. civ. non perda la sua natura pur variando il soggetto che la percepisca, sia esso un parente, un conoscente, un professionista</strong>, <span style="text-decoration: underline;">salvo che non vengano attribuiti compiti specificaménte tipici della professione di appartenenza dell&#8217;amministratore di sostegno</span>, rappresentando prestazioni professionali, e come tali liquidati, nel rispetto della legge.</p>
<p>Pertanto, <strong><span style="text-decoration: underline;">il Giudice Tutelare può liquidare le due fattispecie di compensi uno compensativo l&#8217;altro remunerativo, al professionista avente funzione di amministratore di sostegno</span></strong>.</p>
<p>Solo dal compenso remunerativo conseguono gli adempimenti tributari propri della categoria reddituale del &#8220;lavoro autonomo&#8221; e l&#8217;ordinario adempimento IVA.</p>
<p>Il riferimento deve quindi essere sempre e solo il provvedimento liquidatorio del Giudie Tutelare: dalla qualificazione fatta dal magistrato discende la determinazione di quanto ha, se del caso, natura retributiva.</p>
<p>Di seguito si riporta il testo integrale della Cassazione n. 7355/1991 e della  Comm. trib. prov. Friuli-V. Giulia Trieste, Sez. II, Sent., 19/06/2014, n. 283.</p>
<h4>Alberto Vigani</h4>
<p>per Associazione Amministratoridisostegno.com.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /><br /><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /><br /><strong>LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRIESTE</strong><br /><br /><strong>SECONDA SEZIONE</strong></p>
<p>riunita con l&#8217;intervento dei Signori:<br /><br />ROVIS CLAUDIO &#8211; Presidente<br /><br />SODARO ANTONINO &#8211; Relatore<br /><br />ALLIGO SANTI &#8211; Giudice<br /><br />ha emesso la seguente</p>
<h4 style="text-align: center;">SENTENZA</h4>
<p>&#8211; sul ricorso n. 1/13<br /><br />depositato il 03/01/2013<br /><br />&#8211; avverso SIL.RIF.RIMB IVA-ALTRO 2012<br /><br />Contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TRIESTE<br /><br />proposto dal ricorrente<br /><br />(Omissis)<br /><br />avv.to (Omissis), avv.to (Omissis) nelle loro qualità di componenti dello Studio Legale (Omissis) con sede in Trieste</p>
<p>CONTROPARTE: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore in carica</p>
<p><strong>ATTO IMPUGNATO: Ricorso avverso il silenzio-rifiuto e istanza di mediazione &#8211; Periodo d&#8217;Imposta: 2012 &#8211; Tributo: IVA,</strong></p>
<p>Visto il ricorso e i relativi allegati;<br /><br />Udite le parti in causa;<br /><br />Udito il relatore, il Dott. Sodaro Antonino;<br />Svolgimento del processo &#8211; Motivi della decisione<br /><br />&#8211; Il 28/04/2009 l&#8217;avv. (Omissis) era confermata Amministratore di Sostegno (ADS) per l&#8217;amministrazione del patrimonio di persona impossibilitata a provvedere ai propri interessi al sensi dell&#8217;art. 405 c.c.<br /><br />&#8211; Il 10/05/2012 il Giudice Tutelare assegnava all&#8217;avvocato le indennità parta Euro 1.000 per l&#8217;attività prestata; Pur non ritenendolo dovuto, veniva emessa fattura di pari importi assoggettandolo a IVA per Euro 173,55.<br /><br />&#8211; Il giorno 17/07/2012 lo (Omissis) presentava istanza per il rimborso dell&#8217;Importo di Euro 173,65 versata a titolo di IVA sulla fattura (n. 207/2012)<br /><br />&#8211; Formatosi il rifiuto tacito al compimento del novantesimo giorno successivo alla presentazione dell&#8217;Istanza di rimborso, lo Studio presentava, in data 30/10/2012, il reclamo ex art. 17bis del D.Lgs. 546/1992,<br /><br />&#8211; In data 03/01/2013 lo Studio depositava il ricorso alla Commissione Tributaria di 1° Grado<br /><br />&#8211; La Direzione Provinciale di Trieste, in persona del suo Direttore pro-tempore si costituisce in data 05/02/2013</p>
<p><strong>Motivi d&#8217;impugnazione</strong></p>
<p>I ricorrenti fanno presente che il Giudice Tutelare nominando l&#8217;avv. (Omissis) amministratrice di sostegno della Sig.ra (Omissis), in data 10.5.2012 provvedeva alla liquidazione di un compenso per un periodo di due anni nella complessiva cifra di Euro 1.000,00 &#8211; puntualizzando espressamente che si trattava non di attività professionale ma dell&#8217;attività prevista dalla normativa che aveva istituito la figura dell&#8217;amministratore di sostegno e che quindi doveva ritenersi non soggetta né a IVA né a IRPEF. Tenuto conto della diversa interpretazione esistente fra Autorità Giudiziaria ordinaria e Agenzia delle Entrate, veniva emessa la fattura n. 207 del 04.06.2012, assoggettandola a IVA, e IRPEF presentando istanza di rimborso e, trascorso il termine del silenzio-rifiuto, presentando regolare reclamo contro il silenzio-rifiuto.</p>
<p>Come previsto dalla normativa ora in vigore,trattandosi di cifra inferiore a Euro 20.000,00.- la ricorrente ha dato corso ai procedimento di mediazione.<br /><br />Chiedono all&#8217;Agenzia delle Entrate di Trieste di fissare un incontro di mediazione, e con il presente atto propongono comunque ricorso avverso il silenzio &#8211; rifiuto della Agenzia delle Entrate di Trieste, alla Commissione Tributaria di 1° Grado chiedendo fin d&#8217;ora che la Commissione decida:</p>
<p>1) che l&#8217;indennità prevista dalla normativa quale compenso per l&#8217;amministratore di sostegno non è soggetta a IVA,<br /><br />2) condanni l&#8217;Agenzia delle Entrate al rimborso della somma richiesta di Euro 173,55;<br /><br />3) dichiari le spese del giudizio compensate fra le parti.</p>
<p>L&#8217;ufficio ritiene l&#8217;indennità, un compenso percepito nell&#8217;esercizio della sua professione, ossia una somma corrisposta, a un professionista, per lo svolgimento di mansioni attinenti al suo lavoro, sulla base di quanto previsto dal tariffario.</p>
<p>L&#8217;incarico di ADS, dunque rientra fra gli adempimenti dell&#8217;avvocato, espressamente previsti dalla tabella professionale, alla quale si correla un compenso circa l&#8217;impegno profuso in tale attività stragiudiziale, inquadrabile come reddito di lavoro autonomo ai sensi dell&#8217;art. 53 del P.P.R. 917/1980.<br /><br />Chiede di rigettare il ricorso e per l&#8217;effetto confermare la legittimità dell&#8217;operato dell&#8217;Ufficio; condannare il ricorrente al pagamento delle spese dei giudizio.</p>
<h4 style="text-align: center;">MOTIVI DELLA SENTENZA</h4>
<p><span style="text-decoration: underline;">il &#8220;compenso&#8221; dell&#8217;amministratore di sostegno è disciplinato dall&#8217;<strong>art. 379 cod. civ.</strong> con riferimento all&#8217;art. 411 co. 1 C.P.C., che determina rinvio formale alle norme in tema di tutela, &#8220;perché applicabili&#8221; quella in esame è norma dettata in tema d&#8217;interdizione statuendo che la cura della persona è al centro dell&#8217;istituto dell&#8217;amministrazione di sostegno</span>.</p>
<p>La disposizione afferma che &#8220;<strong>L&#8217;ufficio tutelare è gratuito</strong>&#8220;, e al secondo comma recita: &#8220;<strong>Il giudice tutelare tuttavia, considerando l&#8217;entità del patrimonio e le difficoltà dell&#8217;amministrazione, può assegnare al tutore un&#8217;equa indennità</strong>. Il riferimento alla gratuità dell&#8217;ufficio fa ritenere che l&#8217;indennità erogata non debba èssere assoggettata a tassazione (diretta o indiretta) perché non avente natura remunerativa e non erogata in sostituzione di altra categoria di redditi, come richiesto dall&#8217;art. 6, comma 2 del T.U.I.R.</p>
<p>L'&#8221;<strong>equa indennità</strong>&#8221; alla quale fa riferimento la norma è infatti erogata allo scopo di <span style="text-decoration: underline;">tenere indenne il destinatario dalle &#8220;perdite&#8221;,</span> patrimoniali subite in conseguenza dello svolgimento dell&#8217;incarico e mira a risarcire l&#8217;incaricato per la sua distrazione dalle occupazioni quotidiane a prescindere che si tratti di occupazioni remunerate a titolo di lavoro dipendente o ad altro titolo.</p>
<p>La Suprema Corte di Cassazione (<strong>sent. n. 7355 del 1991</strong>), chiamata dal Tribunale di Lecce, a giudicare della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 379; è intervenuta sull&#8217;istituto della indennità, prevista dal secondo comma dell&#8217;art. 379 cod. civ., in deroga alla regola della gratuità dell&#8217;ufficio tutelare. Si legge in motivazione che &#8220;<strong>indennità non vuol dire corrispettivo, né equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro</strong>.</p>
<p>La Corte non ha dubbi nel qualificare, come indennità l&#8217;importo riconosciuto al tutore.</p>
<p>L&#8217;Agenzia delle Entrata con la risoluzione n. 2/E del 9.1.2012 della Direzione Centrale Normativa, ritiene &#8220;che la relativa indennità, anche se determinata in via equitativa e su base forfetaria, rappresenti comunque un compenso per lo svolgimento di un&#8217;attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell&#8217;art. 53 del testo unico dell&#8217;imposta sui redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633&#8221;, a giudizio di questa Commissione, l&#8217;indennità non perde la sua natura indifferentemente dal soggetto che la percepisca, sia esso un parente, un conoscente, un professionista, salvo che non vengano attribuiti compiti specificaménte tipici della professione di appartenenza dell&#8217;amministratore di sostegno, rappresentando prestazioni professionali, e come tali liquidati, nel rispetto della legge. Il Giudice Tutelare può liquidare le due fattispecie di compensi uno compensativo l&#8217;altro remunerativo, al professionista avente funzione di amministratore di sostegno. Dal compenso remunerativo conseguono gli adempimenti tributari propri della categoria reddituale del &#8220;lavoro autonomo&#8221; e l&#8217;ordinario adempimento IVA. Questa commissione esaminato il decreto di nomina di amministratore di sostegno dell&#8217;Avv. (Omissis), del Foro di Trieste e il Decreto di liquidazione ex art. 379 cod. civ., vista l&#8217;attività concretamente svolta di assistenza e monitoraggio prestata nel periodo ultrabiennale con coinvolgimelo nell&#8217;assistenza e mantenimento di rapporti con il personale sodale e medico; concorda con il giudizio dato dal Giudice Tutelare dott. Sergio Camimeo che l&#8217;attività prestata non sia di tipo neppure prevalentemente professionale e che pertanto l&#8217;indennità liquidata non sia inquadrabile, secondo il dettato normativo dell&#8217;art. 379 c.c. in una forma di retribuzione.<br /><br />Questa commissione ritiene fondato il ricorso, condanna l&#8217;Agenzia delle Entrate al rimborso della somma richiesta di Euro 173,55 dichiara le spese del giudizio compensate fra le parti.<br />P.Q.M.<br /><br />LA COMMISSIONE ACCOGLIE IL RICORSO, CONDANNA L&#8217;AGENZIA DELLE ENTRATE AL RIMBORSO DELLA SOMMA RICHIESTA DI Euro 173.55 DICHIARA LE SPESE DEL GIUDIZIO COMPENSATE FRA LE PARTI.</p>
<p>Conclusione<br /><br />Così deciso in Trieste il 18 marzo 2014.<br /><br />Depositata in Segreteria il 19 giugno 2014.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<h3> </h3>
<div class="document-header-wrapper">
<div class="sticky-header-frozen">
<div class="document-header">
<div class="wk-page-content">
<div class="wkit-item-text">
<h3 class="title long-text-mobile">Cass. civ., Sez. I, (data ud. 04/07/1991) 04/07/1991, n. 7355</h3>
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE CIVILE
<p class="wkit-indentation-level-0">Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Giuseppe SCANZANO &#8211; Presidente &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Renato SGROI &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Vincenzo CARBONE &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Alfio FINOCCHIARO &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Giulio GRAZIADEI RELATORE &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">ha pronunciato la seguente</p>
<p class="wkit-align-center">SENTENZA</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">sul ricorso proposto</p>
<p class="wkit-align-center">da</p>
<p class="wkit-align-center">Randazzo Natale elett.te domiciliato in Roma v. Taro 35 c/o l&#8217;avv. Eduardo Di Giovanni, rappr. e difeso dall&#8217;avv. Vito Galuffo giusta delega in atti</p>
<p class="wkit-align-right">RICORRENTE</p>
<p class="wkit-align-center">CONTRO</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Di Martino Andrea n. Q. di tutore dello interdetto Di Martino A. Antonino</p>
<p class="wkit-align-right">INTIMATO</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Avverso il provvedimento del Tribunale di Palermo dell&#8217;8.11.86.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Udito la relazione del Cons. Graziadei.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Udito per il ric.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Udito per il res.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Udito il P.M. Dott. Amirante che ha concluso chiedendo l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">R.G.n. 1862/87; ud.19 settembre 1990;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Pres. G. Scanzano; rel. G. Graziadei;</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="content">
<div class="wkit-doc-case">
<div class="wkit-sentenza-document">
<div class="wkit-case-oggetto">
<div class="wkit-accordion"> </div>
</div>
<div class="wkit-case-fatto">
<section id="fatto"><header>
<h3>Svolgimento del processo</h3>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il Giudice tutelare di Palermo, con provvedimento del 30 giugno 1986, negava l&#8217;approvazione del rendiconto presentato dall&#8217;Avv. Natale Randazzo, in relazione alla precorsa attività di tutore, dell&#8217;interdetto Antonino Di Martino ,e gli riconosceva, per l&#8217;opera svolta, la somma di lire 2.000.000.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il Tribunale di Palermo, con pronuncia camerale del 7/8 novembre 1986, respingeva il reclamo dell&#8217;Avv. Randazzo. Il Tribunale, fra l&#8217;altro, escludeva la rimborsabilità di spese per la consumazione di pasti presso ristoranti od analoghi esercizi, in quanto, non necessarie all&#8217;espletamento della funzione; di spese di locomozione, postali e telefoniche, dato che, nell&#8217;ammontare richiesto, non erano giustificate, e, peraltro, non erano corredate da adeguata documentazione; di corrispettivi erogati a terzi, in qualità di collaboratori, perché la loro nomina non era stata preventivamente autorizzata. In ordine poi all&#8217;entità del compenso, il Tribunale riteneva equa la misura fissata dal Giudice tutelare, sul rilievo che l&#8217;incarico aveva avuto, la breve durata di circa due mesi, come indicato dallo stesso reclamante. Per la cassazione di detta pronuncia, l&#8217;Avv. Randazzo ha proposto ricorso sulla base di quattro censure, con atto notificato il 9 febbraio 1987 ad Andrea Di Martino, tutore di Antonino Di Martino.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">L&#8217;intimato non ha svolto attività difensiva.</p>
</section>
</div>
<div class="wkit-case-diritto">
<section id="diritto"><header>
<h3>Motivi della decisione</h3>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il ricorso è ammissibile, ai sensi dell&#8217;<span id="i-RICH-COD-1">art. 111</span> della Costituzione. Il provvedimento impugnato, ancorché reso con la forma del decreto in esito a procedimento in camera di consiglio, ha natura decisoria, perché riguarda diritti soggettivi, quali sono da qualificare i crediti discendenti dalla funzione tutelare, e statuisce su di essi, con attitudine ad acquistare autorità di giudicato, nel rapporto con il debitore, cioé l&#8217;interdetto, rappresentato dal nuovo tutore; il provvedimento medesimo, inoltre, non è altrimenti denunci abile, e, quindi, rientra nella previsione del secondo comma della citata norma della Costituzione (cfr. Cass. n. 4755 del 13 luglio 1983).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Con il primo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, il ricorrente deduce difetto di motivazione circa il mancato riconoscimento delle spese per vitto, mezzi di locomozione, comunicazioni postali e telefoniche.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Premettendo la propria qualità di avvocato esercente in una città (Trapani) diversa da quella, della tutela (Palermo), nonché allegando la partizione del patrimonio e degli interessi dell&#8217;interdetto (titolare di un&#8217;impresa, socio di una società commerciale, coinvolto in un elevatissimo numero di contese civili e penali), il Randazzo si duole che il Tribunale abbia del tutto trascurato le risultanze del fascicolo tutelare; queste, valutate in correlazione dei suddetti elementi, avrebbero evidenziato come indispensabili frequenti viaggi, lunghi soggiorni &#8220;fuori sede&#8221;, ripetute utilizzazioni del telefono e del servizio postale, e, pertanto, avrebbero imposto il pieno recupero dei relativi oneri (liquidabili in via forfettaria, per le voci non suscettibili di analitica dimostrazione).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Le riportate censure sono fondate, nei limiti delle seguenti considerazioni.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il Tribunale di Palermo, nel l&#8217;argomentare il diniego del rimborso delle spese in questione, si limita ad affermare, come sopra ricordato, che le une non erano necessarie e che le altre non erano giustificate o comunque provate.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Tali enunciati non integrano ottemperanza all&#8217;obbligo della motivazione; obbligo cui non si sottrae il provvedimento camerale, nella parte in cui assuma la rilevata consistenza di decisione su posizioni di diritto soggettivo in conflitto.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">In via generale va osservato che il tutore dell&#8217;incapace non opera quale mandatario e rappresentante in base a titolo negoziale, ma, in forza di nomina giudiziale, svolge una funzione con connotazioni anche pubblicistiche, e, in questa veste, è tenuto alla presentazione di rendiconto. Ne deriva che la decurtazione della &#8220;nota &#8211; spese&#8221; presentata dal tutore, con riferimento a voci potenzialmente riconducibili nell&#8217;ambito degli oneri inerenti all&#8217;espletamento dell&#8217;incarico (come appunto quelli in esame, trattandosi di legale esercente altrove la sua attività professionale),si traduce sostanzialmente in una contestazione della regolarità dell&#8217;operato del tutore medesimo, e, pertanto, non può prescindere da valutazioni circa la natura e portata dell&#8217;ufficio affidato e degli atti da esso richiesti.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Alla luce di detti rilievi si deve ritenere che il Tribunale, nel definire le questioni insorte sulla ripetibilità di esborsi per viaggi, soggiorni, telefonate e spedizioni postali, non poteva limitarsi alle indicate enunciazioni (come se si vertesse in tema di pretesa creditoria avanzata in sede ordinaria, per il cui rigetto è sufficiente riscontrare la mancata deduzione e dimostrazione dei suoi elementi costitutivi),ma era tenuto a vagliare gli atti della procedura tutelare, alla quale si correlava il rendiconto, per poi spiegare le ragioni dell&#8217;affermata esorbitanza o comunque eccedenza degli esborsi stessi rispetto ai compiti concreti del tutore ed agli atti da lui effettivamente posti in essere.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">L&#8217;indicato errore di impostazione e le carenze d&#8217;indagine ad esso conseguenti sono da ravvisarsi anche con riguardo al mancato rimborso dei pasti consumati dal Randazzo presso ristoranti, in Palermo, che il Tribunale ha argomentato con l&#8217;affermazione di non occorrenza di tali pasti all&#8217;adempimento dei compiti tutori. Questa affermazione, invero, sarebbe giustificata solo in esito all&#8217;accertamento della possibilità del tutore di ottemperare ai suoi obblighi con brevi soggiorni fuori sede, facendo ritorno alla propria residenza od ufficio prima del tempo normalmente destinato a soddisfare i bisogni alimentari. In caso contrario, il rimborso in esame deve essere accordato, non potendo ovviamente farsi carico al tutore di affrontare digiuni od altri disagi, salva restando poi la diversa questione, logicamente successiva al riscontro del collegamento causale fra spesa ed incarico, della congruità del &#8220;quantum&#8221;(questione da definirsi alla stregua delle circostanze del caso concreto, le quali, si ribadisce, sono state obliterate dal provvedimento impugnato).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Con il secondo motivo, il Randazzo, assumendo che l&#8217;<span id="i-RICH-COD-2">art. 379</span> cod.civ. richiede l&#8217;autorizzazione per l&#8217;assunzione di impiegati, non anche quindi per il conferimento a terzi di incarichi di prestazione, d&#8217;opera (professionale o meno), sostiene che il Tribunale non poteva negargli il ristoro di quanto pagato, per attività occorrenti alla gestione degli interessi dell&#8217;interdetto, a due saltuari collaboratori (una praticante procuratrice legale, cui era stata affidata una dettagliata relazione sulle pendenze giudiziali del Di Martino, ed un &#8220;uomo di fiducia&#8221;, con mansioni di domiciliatario, commesso e fattorino).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il motivo è fondato, sotto il profilo del mancato accertamento, da parte del Tribunale, dei presupposti per l&#8217;applicazione dell&#8217;<span id="i-RICH-COD-3">art. 379</span> secondo comma cod.civ..</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Detta disposizione richiede l&#8217;autorizzazione del giudice tutelare affinché il tutore possa &#8220;farsi coadiuvare nell&#8217;amministrazione da una o più persone stipendiate&#8221;.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">L&#8217;espressione &#8220;persone stipendiate&#8221;, vale a dire stabilmente retribuite per la loro opera, l&#8217;inequivoco riferimento della norma alle attività inerenti alla cura del patrimonio dell&#8217;interdetto, ed altresì la sua &#8220;ratio&#8221; (la tutela è un incarico strettamente fiduciario, e, quindi, per la delega dei relativi compiti, si esige un preventivo controllo sulla scelta del delegato) portano ad affermare che la norma medesima, ancorché non consenta distinzioni fra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi, riguarda esclusivamente il caso in cui gli uni o gli altri vengano affiancati al tutore, in via continuativa, nella cura degli interessi del rappresentato, non il caso in cui si occupino saltuariamente di incombenze esecutive e comunque accessorie rispetto all&#8217;attività tutoria.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il Tribunale, pertanto, avrebbe potuto negare la ricuperabilità delle spese per compensi a terzi, in difetto di autorizzazione, solo previo accertamento della ricorrenza della prima delle delineate ipotesi.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Con il quarto motivo, si critica la determinazione del &#8220;quantum&#8221; del compenso, deducendosi che il Tribunale ha errato nel fissare in soli due mesi la durata della tutela, per poi liquidare una semplice &#8220;mancia&#8221;, del tutto inadeguata alla pesantezza dell&#8217;incarico ed al suo espletamento da parte di un professionista.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il motivo è infondato.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">In deroga alla regola della gratuità dell&#8217;ufficio tutelare, posta dall&#8217;<span id="i-RICH-COD-4"><a id="i-RICH-COD-4-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000550?pathId=8d4002b89570c8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">art. 379</a></span> cod.civ. con il primo comma, la norma stessa, con il secondo comma, attribuisce al giudice, in correlazione del patrimonio e delle difficoltà dell&#8217;amministrazione, il potere di accordare un&#8217;indennità.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Considerando che indennità non vuol dire corrispettivo, né equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro al riguardo (ancorché; apprezzabile e non meramente simbolico), e che, inoltre, per l&#8217;indennità in esame, la citata disposizione contempla come unico parametro liquidatorio l&#8217;equità, così lasciando ampia discrezionalità, si deve rilevare l&#8217;inconsistenza delle censure del Randazzo, nella parte in cui fanno leva sull&#8217;inidoneità retributiva della somma in concreto attribuitagli dal Tribunale, nonché la loro inammissibilità, nella parte in cui tendono a rinnovare in questa sede l&#8217;apprezzamento, squisitamente di merito, circa la rispondenza ad equità di tale somma (peraltro con deduzioni generiche, non indicandosi quale maggiore durata avrebbe avuto l&#8217;incarico tutorio, rispetto ai due mesi riscontrati dal Tribunale, e quali elementi dovrebbero evidenziarla).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente ai primi tre motivi, per carenza di indagine e motivazione in punto di disconoscimento delle spese per viaggi, vitto, comunicazioni postali e telefoniche, nonché in punto di diniego del recupero delle spese per l&#8217;utilizzazione dell&#8217;opera di terzi.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il provvedimento impugnato deve essere cassato, per un riesame del reclamo del Randazzo,che colmi le lacune e tenga conto dei rilievi sopra effettuati.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Al giudice di rinvio, che si designa in altra Sezione del Tribunale di Palermo, si affida la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.</p>
</section>
</div>
<div class="wkit-case-dispositivo">
<section id="dispositivo"><header>
<h3>P.Q.M.</h3>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso e ne rigetta il quarto. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per la spese del presente giudizio ad altra Sezione del Tribunale di Palermo.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Roma,19 settembre 1990</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 LUGLIO 1991</p>
</section>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="document-navigation">
<div class="previous-element"> </div>
<div class="next-element"> </div>
</div>
<div id="apf_post_footer"><h4>Trova qui gli articoli collegati e più interessanti:</h4>
<ul><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2859">Quali documenti servono per la nomina ADS?</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2829">Il GT può prendere d’ufficio i provvedimenti per l’ADS</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2842">Violazione dell&#8217;art. 8  CEDU usare ADS come TSO a tempo indeterminato</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2836">Corte Costituzionale:  patrocinio a spese dello stato x ADS chiesto dal PM</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2830">ADS non può chiedere il pagamento del compenso professionale</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2714">Competenza del giudice tutelare per alienare immobili  da successione ereditaria</a></li></ul></div><p>PER SAPERNE DI PIU&#8217; SULL&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ORA GUARDA LA VIDEOGUIDA NELL&#8217;INTERVISTA QUI SOTTO 
<iframe loading="lazy" width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/p3JAsH09Zw8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>





<p style="text-align: justify;">Ricorda che puoi anche <strong>scaricare gratis</strong> da questo sito la &#8220;<span style="color: #ff0000; background-color: #ffff99;"><strong>Guida Breve all&#8217;Amministratore di Sostegno</strong> </p><p style="text-align: justify;">Per farlo è sufficiente mandare soltanto un tweet di TWITTER; Ti basta cliccare sul tasto qui di seguito: &#8220;pay with a tweet&#8221;. Per Te è gratis, per noi è un contributo importante su Twitter a diffondere la cultura dell&#8217;ADS. <strong>CLICCACI ORA!</strong></p>

<p style="text-align: justify;"> 
<script async="async" id="button_568c7a9f-6ece-4af4-b34a-27341f3cf39b" src="//www.paywithatweet.com/embeds/568c7a9f-6ece-4af4-b34a-27341f3cf39b" charset="utf-8"></script> <!--more--></p></p><p><font color="#B4B4B4" size="-2">Post Footer automatically generated by <a href="http://www.freetimefoto.com/add_post_footer_plugin_wordpress" style="color: #B4B4B4; text-decoration:underline;">Add Post Footer Plugin</a> for wordpress.</font></p><p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2021/03/commissione-tributaria-2014-indennita-ads-non-retributiva/">Commissione Tributaria Trieste 2014: indennità dell&#8217;ADS non retributiva</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.amministratoridisostegno.com/2021/03/commissione-tributaria-2014-indennita-ads-non-retributiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anche la Consulta torna sul patrocinio tecnico per l&#8217;ADS</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2017/05/consulta-patrocinio-tecnico-ads/</link>
					<comments>https://www.amministratoridisostegno.com/2017/05/consulta-patrocinio-tecnico-ads/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2017 19:27:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amministratoridisostegno.com/?p=1528</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo la Consulta l'Amministratore di Sostegno necessita della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della persona.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2017/05/consulta-patrocinio-tecnico-ads/">Anche la Consulta torna sul patrocinio tecnico per l&#8217;ADS</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">CONSULTA: SERVE L&#8217;AVVOCATO PER LA PROCEDURA DI ADS?</span></h2>
<p><div id="attachment_1715" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1715" class="size-medium wp-image-1715" src="https://amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ads-consulta-300x111.jpg" alt="Ads &amp; Consulta" width="300" height="111" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ads-consulta-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ads-consulta-768x284.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/ads-consulta.jpg 851w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1715" class="wp-caption-text">Patrocinio tecnico per l&#8217;ADS</p></div></p>
<p><span style="color: #000000;">Patrocinio tecnico per l&#8217;ADS: dopo la Corte di Cassazione (<a href="https://amministratoridisostegno.com/2016/03/ads-obbligatorieta-avvocato/">che trovi qui</a>)  anche la <strong>Corte Costituzionale è intervenuta</strong> in <strong><span style="text-decoration: underline;">risposta al </span></strong></span><strong><span style="text-decoration: underline;">Giudice tutelare presso il Tribunale di Venezia</span></strong>, sezione distaccata di Chioggia, <span style="text-decoration: underline;">che dubitava della legittimità costituzionale degli articoli 407 e 408 del codice civile</span>, nel testo introdotto dall’art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6  e 716 del codice di procedura civile, <strong><span style="text-decoration: underline;">nella parte in cui non impongono, a favore della persona interessata, l’assistenza tecnica da parte di un patrocinatore legale nel procedimento per la istituzione dell’amministrazione di sostegno</span></strong>.</p>
<h3>Patrocinio tecnico per l&#8217;ADS</h3>
<p>Il giudice veneziano sosteneva:</p>
<ul>
<li style="padding-left: 60px;">la <strong>violazione dell’art. 2 della Costituzione, in quanto <span style="text-decoration: underline;">l&#8217;amministrazione di sostegno delinea un procedimento che dà luogo a provvedimenti incidenti sulla capacità legale della persona</span></strong> – situazione giuridica tutelabile in giudizio alla stregua di un diritto soggettivo, in quanto bene giuridico attribuito direttamente dall’ordinamento, che impinge nella sfera di libertà e di autodeterminazione del singolo tutelata dalla Costituzione quale espressione diretta della persona umana – <strong>in assenza della osservanza delle regole in tema di patrocinio delle parti nel giudizio; </strong></li>
<li style="padding-left: 60px;"><strong>la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., per la mancata garanzia della difesa in giudizio dell’interessato</strong>.</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Pertanto, il Giudice rimettente riteneva che il procedimento per l’apertura dell’amministrazione di sostegno dovrebbe richiedere l’obbligatoria difesa tecnica</strong></span> – pena la incostituzionalità della relativa normativa.</p>
<p>Purtroppo, secondo la Consulta, il Giudice veneziano dà conto del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito sulla interpretazione della normativa censurata, senza, però, farsi carico di chiarire le ragioni per le quali non condivide la opzione ermeneutica seguita da <span style="text-decoration: underline;">alcuni giudici di merito, che, parimenti convinti della necessità dell’assistenza del difensore, hanno dato una lettura costituzionalmente orientata della normativa medesima, interpretandola nel senso che essa richiede tale assistenza</span>;</p>
<p><b>Per l&#8217;effetto,  secondo la Corte Costituzionale, il giudice <i>a quo</i> ha quindi omesso di verificare la possibilità di pervenire, in via interpretativa, ad una soluzione conforme a Costituzione</b> (si vedano, tra le altre, le <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0244o-06.html">ordinanze n. 244</a> e <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0187o-06.html">n. 187 del 2006</a>).</p>
<p>In merito va richiamato quanto statuito, successivamente all’ordinanza di rimessione, la Corte di cassazione, la quale, con la sentenza n. 25366 del 2006, ha affermato il principio di diritto secondo cui:</p>
<ol>
<li><b>«il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, <span style="text-decoration: underline;">non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l’emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministratore</span>; </b></li>
<li><b><span style="text-decoration: underline;">necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della persona</span>, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio».</b></li>
</ol>
<p>Avv. Alberto Vigani</p>
<p><strong>ADS &#8211; Associazione Amministratoridisostegno.com</strong></p>
<p><script type="text/javascript">
    google_ad_client = "ca-pub-6301574831535848";
    google_ad_slot = "4614428378";
    google_ad_width = 336;
    google_ad_height = 280;
</script><br />
<!-- BIG ONE336 --><br />
<script type="text/javascript" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<blockquote>
<p align="center">ORDINANZA N. 128</p>
<p align="center">ANNO 2007</p>
<h1 align="center">REPUBBLICA ITALIANA</h1>
<p align="center">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p align="center">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>composta dai Signori:</p>
<p>&#8211;         Franco                                          BILE                                      Presidente</p>
<p>&#8211;         Giovanni Maria                            FLICK                                               Giudice</p>
<p>&#8211;         Francesco                                     AMIRANTE                               &#8221;</p>
<p>&#8211;         Ugo                                              DE SIERVO                               &#8221;</p>
<p>&#8211;         Romano                                        VACCARELLA                        &#8221;</p>
<p>&#8211;         Paolo                                            MADDALENA                          &#8221;</p>
<p>&#8211;         Alfio                                            FINOCCHIARO                        &#8221;</p>
<p>&#8211;         Alfonso                                        QUARANTA                             &#8221;</p>
<p>&#8211;         Franco                                          GALLO                                      &#8221;</p>
<p>&#8211;         Luigi                                            MAZZELLA                              &#8221;</p>
<p>&#8211;         Gaetano                                        SILVESTRI                                &#8221;</p>
<p>&#8211;         Sabino                                          CASSESE                                   &#8221;</p>
<p>&#8211;         Giuseppe                                      TESAURO                                 &#8221;</p>
<p>&#8211;         Paolo Maria                                  NAPOLITANO                          &#8221;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center">ORDINANZA</p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 408 del codice civile e dell’art. 716 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 6 febbraio 2006 dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, nel procedimento relativo a B.R., iscritta al n. 476 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2006.</p>
<p><i>Visto</i> l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p><i>udito</i> nella camera di consiglio del 7 marzo 2007 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.</p>
<p><i>Ritenuto </i>che il Giudice tutelare presso il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, nel corso del procedimento originato dal ricorso presentato personalmente da B.U. nell’interesse della sorella B.R., «e così, ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c., secondo quanto ritenuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, ove l’atto era stato depositato» – ricorso nel quale è stata rappresentata la condizione di invalidità al 100 per cento, documentata da certificato medico-legale, nella quale irrimediabilmente versava B.R., affetta da «cerebropatia con oligofrenia ed afasia per cui è totalmente compromessa la vita di relazione e necessita di accompagnamento» –, con ordinanza del 6 febbraio 2006, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 407 e 408 del codice civile, nel testo introdotto dall’art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all&#8217;istituzione dell&#8217;amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), e 716 del codice di procedura civile, nella parte in cui non impongono, a favore della persona interessata, l’assistenza tecnica da parte di un patrocinatore legale nel procedimento per la istituzione dell’amministrazione di sostegno;</p>
<p>che il giudice <i>a quo</i>,<i> </i>rilevato che il ricorso introduttivo non è stato presentato da un legale patrocinatore munito di procura, e che l’interessata è priva dell’assistenza di un difensore con il quale stare in giudizio, ai sensi dell’art. 82 cod. proc. civ., nella procedura di cui si tratta, afferma di aderire alla tesi, che definisce prevalente tra i giudici di merito, secondo la quale la sfera di applicazione dell’amministrazione di sostegno non è coincidente con quella dei due tradizionali istituti della interdizione e della inabilitazione;</p>
<p>che detti istituti, quindi, secondo il rimettente, conservano un proprio ambito di operatività, che i giudici devono essere in grado di individuare alla luce dei parametri generali della necessità/adeguatezza e della minore invasività possibile della misura di protezione da applicare;</p>
<p>che, in particolare, il rimettente pone l’accento sulla estensione del potere interdittivo del giudice, sulla natura e sulla quantità degli atti e negozi giuridici del beneficiario sui quali la misura di protezione è destinata ad incidere, quali elementi decisivi ai fini della distinzione tra i diversi ambiti di applicazione degli istituti in esame;</p>
<p>che tale impostazione si pone in contrasto – come segnalato dallo stesso rimettente – con altra opzione ermeneutica, secondo la quale <b>all’amministratore di sostegno, ove necessario e per il tempo necessario, possono essere affidati gli stessi generalizzati poteri di rappresentanza esclusiva che competono al tutore, potendo detto amministratore sostituire il beneficiario nel compimento di alcuni atti giuridicamente rilevanti, o perfino della generalità di tali atti;</b></p>
<p>che, peraltro, l’adesione a tale indirizzo ermeneutico comporterebbe che il <b>procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno mantenga comunque la propria natura amministrativa</b>, <b>non svolgendo il giudice tutelare che provvede a detta nomina compiti giurisdizionali né di accertamento sullo stato di capacità/incapacità del beneficiario</b>, <b>con la conseguenza che il procedimento in questione non richiederebbe il patrocinio difensivo obbligatorio della persona interessata, non trovando in esso applicazione l’art. 82 cod. proc. civ.;</b></p>
<p>che <u>il giudice <i>a quo </i>contesta, anzitutto, la riduzione della funzione del giudice tutelare a organo amministrativo che si limita a dare quanto gli viene richiesto, senza avere il potere-dovere di accertare la sussistenza del presupposto giustificativo della misura di protezione</u>, al fine di valutare se, ed in quale misura, conferire all’amministratore di sostegno poteri di rappresentanza esclusiva e di assistenza necessaria, ovvero se detti poteri debbano essere così estesi e generalizzati da rendere necessaria la nomina di un tutore, e di avvalersi, per compiere tale valutazione, dell’ausilio della scienza medica, attraverso l’affidamento di incarico peritale;</p>
<p>che <u>il rimettente non ritiene fungibili i generalizzati poteri di rappresentanza ed assistenza facenti capo al tutore con quelli attribuiti all’amministratore di sostegno, invocando, a sostegno della propria tesi, la sentenza della Corte costituzionale n. 440 del 2005, e sostenendo che essa ha escluso che la misura dell’amministrazione di sostegno attribuisca al beneficiario uno <i>status</i> di incapacità,</u> determinato, invece, dagli istituti tradizionali dell’interdizione e della inabilitazione, e ritenendo che l’amministrazione di sostegno comporti solo una limitazione della capacità di agire;</p>
<p>che, ciò premesso, rileva il giudice <i>a quo </i>che, ogni volta che oggetto sostanziale del procedimento sia una situazione soggettiva consistente in uno <i>status</i>, incidente sulla capacità legale della persona, la relativa tutela non può prescindere dalla osservanza delle regole in tema di patrocinio delle parti nel giudizio, trattandosi di situazione giuridica tutelabile in giudizio alla stregua di un diritto soggettivo, in quanto bene giuridico attribuito direttamente dall’ordinamento, che impinge nella sfera di libertà ed autodeterminazione del singolo tutelata dalla Costituzione quale espressione diretta della persona umana;</p>
<p>che la minore invasività dell’amministrazione di sostegno nella sfera di libertà della persona, prosegue il rimettente, limita, senza, però, escluderla, la incidenza sulla capacità di agire del soggetto, giustificando il ragionamento analogico che estende al nuovo istituto di protezione le garanzie difensive previste per il procedimento di interdizione;</p>
<p>che nessuna incidenza eserciterebbe sulla esigenza del rispetto delle garanzie difensive la forma camerale del procedimento, dovendosi piuttosto avere riguardo all’oggetto sostanziale dello stesso;</p>
<p>che, peraltro, aggiunge il giudice <i>a quo</i>, la legge istitutiva dell’amministrazione di sostegno non contiene alcuna previsione che consenta di sopperire alla mancata nomina di un difensore, la cui presenza è prevista solo come facoltativa, in quanto l’art. 716 cod. proc. civ., applicabile anche all’amministratore di sostegno, ai sensi del richiamo ad esso operato dall’art. 720-<i>bis </i>dello stesso codice, inserito dall’art. 17 della legge n. 6 del 2004, abilita anche il beneficiario a stare in giudizio e compiere da solo tutti gli atti del procedimento;</p>
<p>che la situazione sarebbe, poi, aggravata dalla circostanza che nel procedimento in questione, contrariamente a quanto avviene nella interdizione, l’audizione del beneficiario non deve necessariamente svolgersi alla presenza del pubblico ministero;</p>
<p>che la esigenza dell’assistenza del difensore verrebbe meno solo se si ridimensionasse la portata operativa degli effetti della misura di cui si tratta: ma ciò non sarebbe possibile, poiché al beneficiario dell’amministrazione di sostegno viene “interdetto” il compimento di determinati atti di straordinaria amministrazione, e lo stesso viene “inabilitato” al compimento, senza assistenza, di determinati atti di ordinaria amministrazione;</p>
<p>che la citata legge n. 6 del 2004 non consentirebbe, secondo il giudice <i>a quo</i>, di attribuire alla volontà ed alla libera determinazione del beneficiario un potere paralizzante nei confronti della procedura di nomina dell’amministratore, in assenza di una espressa disposizione in tal senso;</p>
<p>che dalle riportate considerazioni deriva al rimettente il dubbio di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 24 Cost., degli articoli 407 e 408 cod. civ. e 716 cod. proc. civ., regolanti il procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno;</p>
<p>che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione.</p>
<p><i>Considerato </i>che il Giudice tutelare presso il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, dubita della legittimità costituzionale degli articoli 407 e 408 del codice civile, nel testo introdotto dall’art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all&#8217;istituzione dell&#8217;amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali) e 716 del codice di procedura civile, nella parte in cui non impongono, a favore della persona interessata, l’assistenza tecnica da parte di un patrocinatore legale nel procedimento per la istituzione dell’amministrazione di sostegno, per violazione: dell’art. 2 della Costituzione, in quanto delineano un procedimento che dà luogo a provvedimenti incidenti sulla capacità legale della persona – situazione giuridica tutelabile in giudizio alla stregua di un diritto soggettivo, in quanto bene giuridico attribuito direttamente dall’ordinamento, che impinge nella sfera di libertà e di autodeterminazione del singolo tutelata dalla Costituzione quale espressione diretta della persona umana – in assenza della osservanza delle regole in tema di patrocinio delle parti nel giudizio; degli artt. 3 e 24 Cost., per la mancata garanzia della difesa in giudizio dell’interessato;</p>
<p>che il rimettente, nel ritenere che il procedimento per l’apertura dell’amministrazione di sostegno dovrebbe richiedere l’obbligatoria difesa tecnica – pena la incostituzionalità della relativa normativa – dà conto del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito sulla interpretazione della normativa censurata, senza, però, in alcun modo farsi carico di chiarire le ragioni per le quali non condivide la opzione ermeneutica seguita da alcuni giudici di merito, che, parimenti convinti della necessità dell’assistenza del difensore, hanno dato una lettura costituzionalmente orientata della normativa medesima, interpretandola nel senso che essa richiede tale assistenza;</p>
<p><b>che il giudice <i>a quo</i> ha quindi omesso di verificare la possibilità di pervenire, in via interpretativa, ad una soluzione conforme a Costituzione</b> (si vedano, tra le altre, le <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0244o-06.html">ordinanze n. 244</a> e <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0187o-06.html">n. 187 del 2006</a>), come del resto ha fatto, successivamente all’ordinanza di rimessione, la Corte di cassazione, la quale, con la sentenza n. 25366 del 2006, ha affermato il principio di diritto secondo cui <b>«il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l’emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministratore; necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio»;</b></p>
<p><b>che la mancata verifica da parte del giudice <i>a quo</i> della possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa censurata rende manifestamente inammissibile la questione.</b></p>
<p><i>Visti </i>gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</p>
<p align="center">PER QUESTI MOTIVI</p>
<p align="center">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p><i>dichiara </i>la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 407 e 408 del codice civile, nel testo introdotto dall’art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all&#8217;istituzione dell&#8217;amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), e 716 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, con l’ordinanza in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2007.</p>
<p><a href="http://F.to">F.to</a>:</p>
<p>Franco BILE, Presidente</p>
<p>Alfio FINOCCHIARO, Redattore</p>
<p>Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere</p></blockquote>
</div>
<blockquote><p>Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2007.</p></blockquote>
<div id="apf_post_footer">
<h4>Trova qui gli articoli collegati e più interessanti:</h4>
<ul>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2628">Commissione Tributaria Trieste: l&#8217;indennità dell&#8217;ADS non rileva ai fini IVA</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2400">Alle SU la competenza per impugnare i reclami non decisori in materia di ADS</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2202">ADS e trattamento sanitario del beneficiario</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2159">Amministratore di sostegno e difesa tecnica: quando serve l&#8217;Avvocato?</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2173">Designazione anticipata dell’amministratore di sostegno e rifiuto alle cure</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2164">Gratuito Patrocinio: vale anche per l&#8217;Amministratore di Sostegno?</a></li>
</ul>
</div>
<p>PER SAPERNE DI PIU&#8217; SULL&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ORA GUARDA LA VIDEOGUIDA NELL&#8217;INTERVISTA QUI SOTTO<br />
<iframe loading="lazy" width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/p3JAsH09Zw8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Ricorda che puoi anche <strong>scaricare gratis</strong> da questo sito la &#8220;<span style="color: #ff0000; background-color: #ffff99;"><strong>Guida Breve all&#8217;Amministratore di Sostegno</strong> </p>
<p style="text-align: justify;">Per farlo è sufficiente mandare soltanto un tweet di TWITTER; Ti basta cliccare sul tasto qui di seguito: &#8220;pay with a tweet&#8221;. Per Te è gratis, per noi è un contributo importante su Twitter a diffondere la cultura dell&#8217;ADS. <strong>CLICCACI ORA!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<script async="async" id="button_568c7a9f-6ece-4af4-b34a-27341f3cf39b" src="//www.paywithatweet.com/embeds/568c7a9f-6ece-4af4-b34a-27341f3cf39b" charset="utf-8"></script> <!--more--></p>
</p>
<p><font color="#B4B4B4" size="-2">Post Footer automatically generated by <a href="http://www.freetimefoto.com/add_post_footer_plugin_wordpress" style="color: #B4B4B4; text-decoration:underline;">Add Post Footer Plugin</a> for wordpress.</font></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2021/03/commissione-tributaria-2014-indennita-ads-non-retributiva/">Commissione Tributaria Trieste 2014: indennità dell&#8217;ADS non retributiva</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.amministratoridisostegno.com/2021/03/commissione-tributaria-2014-indennita-ads-non-retributiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Epub &#8211; Guida Breve all&#8217;Amministrazione di sostegno &#8211; III° ed.</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2017/04/epub-guida-breve-amministrazione-di-sostegno/</link>
					<comments>https://www.amministratoridisostegno.com/2017/04/epub-guida-breve-amministrazione-di-sostegno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 20:43:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[formulario]]></category>
		<category><![CDATA[Guida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amministratoridisostegno.com/?p=1640</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guida Breve all'Amministrazione di sostegno, anche con il gratuito patrocinio - III edition 2017.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2017/04/epub-guida-breve-amministrazione-di-sostegno/">New Epub &#8211; Guida Breve all&#8217;Amministrazione di sostegno &#8211; III° ed.</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">Guida Breve all&#8217;Amministrazione di sostegno, anche con il gratuito patrocinio &#8211; III edition 2017.</span></h2>
</blockquote>
<p><div id="attachment_1930" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1930" class="size-medium wp-image-1930" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/New-Epub-Guida-Breve-allAmministrazione-di-sostegno-300x237.png" alt="New Epub - Guida Breve all'Amministrazione di sostegno" width="300" height="237" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/New-Epub-Guida-Breve-allAmministrazione-di-sostegno-300x237.png 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/New-Epub-Guida-Breve-allAmministrazione-di-sostegno-768x606.png 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/New-Epub-Guida-Breve-allAmministrazione-di-sostegno-1024x808.png 1024w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/New-Epub-Guida-Breve-allAmministrazione-di-sostegno.png 1070w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1930" class="wp-caption-text">New Epub &#8211; Guida Breve all&#8217;Amministrazione di sostegno</p></div></p>
<h3 style="text-align: center;"><strong>Nuova release: New Epub &#8211; Guida Breve all&#8217;Amministrazione di sostegno &#8211; pdf &#8211; kindle.</strong></h3>
<p>Le generazioni invecchiano e i problemi sociali aumentano.  Oggi però hai lo strumento adatto per affrontare al meglio quei difficili momenti. La riforma dell’<strong>Amministrazione di Sostegno, </strong>anche con l’ausilio del patrocinio a spese dello Stato, Ti permette di prepararti agli imprevisti della vita senza perdere il controllo di quanto accade attorno a Te.</p>
<p>Scopriamo assieme gli strumenti giusti per affrontarli anche con il gratuito patrocinio: l&#8217;Amministrazione di sostegno in alternativa ad interdizione ed inabilitazione.</p>
<h3>Come Fare?</h3>
<p>Per essere informato su <strong>cosa fare</strong> e <strong>come farlo</strong>, ora <strong>puoi scaricare</strong> il nostro nuovo ebook <strong>“Guida all’amministratore di sostegno” </strong> (<strong>gratuitamente</strong> e con facoltà di distribuirlo).</p>
<p><strong>Avrai così a disposizione anche una serie di utili informazioni, il facsimile di ricorso, riferimenti normativi oltre a utili suggerimenti tecnici per orientarti da subito in quei momenti particolari e non perdere tempo ed opportunità</strong>.</p>
<h3 style="text-align: center;"><strong>Download gratuito.</strong></h3>
<div class="smashwords-widget" style="width: 550px; height: 480px; text-align: center;" data-type="single" data-items="book:609659" data-font="sans" data-ribboncolor="#4181c3" data-bgcolor="#fafafa" data-buttoncolor="#ffc801" data-width="550" data-height="480" data-headline="Guida Breve all'Amministrazione di sostegno, anche con il gratuito patrocinio - III edition 2017." data-body="Le generazioni invecchiano e i problemi sociali aumentano. Scopriamo gli strumenti giusti per affrontarli anche con il gratuito patrocinio: l'Amministrazione di sostegno in implementazione ad interdizione ed inabilitazione."></div>
<p><script id="smashwords-widget-js" src="//www.smashwidgets.com/1/widgets.js" async="async"></script></p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p><script type="text/javascript"><br />
    google_ad_client = "ca-pub-6301574831535848";<br />
    google_ad_slot = "4614428378";<br />
    google_ad_width = 336;<br />
    google_ad_height = 280;<br />
</script></p>
<p><!-- BIG ONE336 --><br />
<script src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"><br />
</script></p>
<div id="apf_post_footer">
<h4>Trova qui gli articoli collegati e più interessanti:</h4>
<ul>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2859">Quali documenti servono per la nomina ADS?</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2829">Il GT può prendere d’ufficio i provvedimenti per l’ADS</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2842">Violazione dell&#8217;art. 8  CEDU usare ADS come TSO a tempo indeterminato</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2836">Corte Costituzionale:  patrocinio a spese dello stato x ADS chiesto dal PM</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2830">ADS non può chiedere il pagamento del compenso professionale</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2806">Salute mentale e amministrazione di sostegno</a></li>
</ul>
</div>
<p>PER SAPERNE DI PIU&#8217; SULL&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ORA GUARDA LA VIDEOGUIDA NELL&#8217;INTERVISTA QUI SOTTO<br />
<iframe loading="lazy" width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/p3JAsH09Zw8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Ricorda che puoi anche <strong>scaricare gratis</strong> da questo sito la &#8220;<span style="color: #ff0000; background-color: #ffff99;"><strong>Guida Breve all&#8217;Amministratore di Sostegno</strong> </p>
<p style="text-align: justify;">Per farlo è sufficiente mandare soltanto un tweet di TWITTER; Ti basta cliccare sul tasto qui di seguito: &#8220;pay with a tweet&#8221;. Per Te è gratis, per noi è un contributo importante su Twitter a diffondere la cultura dell&#8217;ADS. <strong>CLICCACI ORA!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<script async="async" id="button_568c7a9f-6ece-4af4-b34a-27341f3cf39b" src="//www.paywithatweet.com/embeds/568c7a9f-6ece-4af4-b34a-27341f3cf39b" charset="utf-8"></script> <!--more--></p>
</p>
<p><font color="#B4B4B4" size="-2">Post Footer automatically generated by <a href="http://www.freetimefoto.com/add_post_footer_plugin_wordpress" style="color: #B4B4B4; text-decoration:underline;">Add Post Footer Plugin</a> for wordpress.</font></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2021/03/commissione-tributaria-2014-indennita-ads-non-retributiva/">Commissione Tributaria Trieste 2014: indennità dell&#8217;ADS non retributiva</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.amministratoridisostegno.com/2021/03/commissione-tributaria-2014-indennita-ads-non-retributiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ads: obbligatorietà della difesa tecnica?</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2016/03/ads-obbligatorieta-avvocato/</link>
					<comments>https://www.amministratoridisostegno.com/2016/03/ads-obbligatorieta-avvocato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 21:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amministratoridisostegno.com/?p=1436</guid>

					<description><![CDATA[<p>In molti ci chiedono se vi sia una posizione certa  sulla necessità dell'assistenza tecnica nel procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno. Vediamo cosa dice la cassazione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2016/03/ads-obbligatorieta-avvocato/">Ads: obbligatorietà della difesa tecnica?</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: </span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">SERVE L&#8217;AVVOCATO?</span></h2>
<p><div id="attachment_1445" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1445" class="size-medium wp-image-1445" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Types-of-Lawyers-in-the-UK-300x180.jpg" alt="Assistenza tecnica con l'avvocato?" width="300" height="180" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Types-of-Lawyers-in-the-UK-300x180.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Types-of-Lawyers-in-the-UK.jpg 460w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1445" class="wp-caption-text">Assistenza tecnica con l&#8217;avvocato?</p></div></p>
<p>In molti ci chiedono se vi sia una posizione certa  sulla necessità dell&#8217;assistenza tecnica nel procedimento per la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno.<br />
Per esser più precisi la domanda più frequente è: quando è obbligatoria l&#8217;assistenza di un avvocato per la proposizione del ricorso per la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno?</p>
<p>Ebbene, sul punto è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con una ormai celebre pronuncia:</p>
<ul>
<li>Cassazione – Sezione I° Civile- Sentenza 10 ottobre &#8211; 29 novembre 2006, n. 25366 (Pres. Olla- est. San Giorgio)</li>
</ul>
<p>La Suprema Corte ha precisato che:</p>
<p>«<em>Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l’emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministratore; necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio</em>».</p>
<p>Di seguito riportiamo il testo integrale del provvedimento.</p>
<p>Avv. Alberto Vigani</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[ google_ad_client = "ca-pub-6301574831535848"; google_ad_slot = "4614428378"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; // ]]&gt;</script><br />
<!-- BIG ONE336 --><br />
<script src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">// <![CDATA[ // ]]&gt;</script></p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<blockquote><p>Svolgimento del processo<br />
1.1. &#8211; La Corte d’appello di Venezia, con decreto depositato il 2 febbraio 2006, respingendo il reclamo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, il quale riteneva che la procedura per la nomina dell’amministratore di sostegno non potesse essere attivata senza necessità del patrocinio del difensore, confermò il provvedimento del Giudice tutelare di Padova &#8211; Sezione distaccata di Cittadella &#8211; che, su richiesta presentata personalmente da (…), aveva nominato un amministratore di sostegno in favore di (&#8230;) individuato nella persona della stessa richiedente.</p>
<p>1.2. &#8211; La decisione della Corte muove dalla considerazione della finalità della legge 6/2004, che ha comportato una rottura con il precedente sistema fondato sullainterdizione dell’incapace, intesa soprattutto a proteggere la famiglia e la societàdall’infermo più che l’infermo stesso, che veniva totalmente emarginato, essendogli preclusa ogni attività: un cosi radicale cambiamento non poteva non richiedere l’intervento del patrocinio legale nel relativo procedimento. La legge sull’amministrazione di sostegno &#8211; rileva la Corte veneta -introduce un procedimento semplificato, improntato alla massima rapidità e sburocratizzazione, correlato ai principi costituzionali di cui agli articoli 2 e 3 Costituzione, teso, com’è, ad espandere, invece che a comprimere, le potenzialità del beneficiario. L’amministrazione di sostegno è diretta infatti ad eliminare ostacoli all’esercizio dei diritti del soggetto debole più che a limitarlo nell’esercizio dei suoi diritti, come l’interdizione.</p>
<p>1.2. Dunque, non sarebbe ipotizzabile alcuna omogeneità tra l’uno e l’altro istituto. La nuova legge è stata concepita per venire incontro a coloro che si trovano in difficoltà nell’esercizio dei diritti. Tale finalità verrebbe frustrata se si imponessero rallentamenti al procedimento ed al contatto diretto del soggetto con il Giudice tutelare.(omissis)</p>
<p>&#8211; Del resto, le deroghe alla disposizione dell’articolo 82 Cpc &#8211; che stabilisce il principio in base al quale le parti possono stare in giudizio innanzi al Tribunale solo con il ministero di un procuratore legalmente esercente &#8211; non sono solo quelle previste espressamente dalla legge, ma tutte quelle in cui l’esclusione del patrocinio si desume in via interpretativa dal sistema.(omissis)</p>
<p>Per di più, secondo la Corte, dalla stessa lettera della legge sarebbe desumibile la esclusione della necessità del patrocinio legale per proporre il ricorso per la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno.<br />
Infatti, l’articolo 411, ultimo comma, Cc, nel testo introdotto dalla legge in esame, prevede un ricorso particolare, che può essere presentato anche successivamente a quello per detta nomina, inteso ad estendere all’amministrazione di sostegno<br />
alcuni effetti o limitazioni proprie dell’interdizione: tale ricorso può essere presentato direttamente dal beneficiario. L’espressione «direttamente» equivarrebbe all’altra «personalmente»: sicché, non sarebbe concepibile che il ricorso base richieda il patrocinio del difensore.<br />
(omissis)</p>
<p>Motivi della decisione</p>
<p>(omissis)</p>
<p>2. &#8211; La doglianza è fondata nei sensi e nei limiti che saranno di seguito precisati.</p>
<p>2.1.- La questione, sottoposta per la prima volta all’esame della Corte, riguarda la possibilità di presentare la richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno e, più in generale, di partecipare al relativo procedimento, in primo grado, senza il<br />
ministero di un difensore. Il problema trae origine dalla mancanza, nella legge6/2004, la quale ha introdotto nell’ordinamento l’istituto dell’amministrazione di sostegno, di alcuna disposizione che espressamente preveda la difesa tecnica nel procedimento di cui si tratta, né che ne escluda dichiaratamente la necessità.</p>
<p>2.2. &#8211; La soluzione della questione richiede una premessa sulla portata della regola dell’onere del patrocinio, posta, in via generale, dall’articolo 82, comma 3, Cpc, il quale stabilisce che, «salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte di appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente-&#8230;». Alcune delle eccezioni alla regola &#8211; la quale comporta la nullità della domanda giudiziale priva della sottoscrizione del difensore &#8211; sono disposte dallo stesso codice di rito, in relazione, generalmente, alla minore rilevanza sociale ed economica della controversia, ovvero alla sua particolare natura: si pensi, per un verso, ai procedimenti davanti al giudice di pace (articolo 82, primo comma, Cpc), o alle controversie di lavoro innanzi alsiccome dirette ad integrare o assicurare l’autonomia del soggetto &#8211; e comunque espressamente prevista dall’articolo 407, ultimo comma, Cc nel testo introdotto dalla legge 6/2004, nonché dall’articolo 406 novellato, il quale annovera, mediante il rinvio all’articolo 417 dello stesso codice, il Pm tra i soggetti legittimati a proporre il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno.</p>
<p>In definitiva, il modello procedimentale prescelto dal legislatore sarebbe quello, già sperimentato per la interdizione e la inabilitazione, del giudizio contenzioso, con la presenza del Pm e del/i privato/i interessato/i, in cui la decisione compete al giudice terzo, chiamato a dirimere un giudizio conflittuale tra parti contrapposte, senza che rilevi la circostanza che, in concreto, la posizione delle parti non sia conflittuale. Nessun pregio avrebbe, poi, l’accostamento, operato dalla Corte territoriale, tra il procedimento di cui si tratta e quello in materia di trattamento sanitario obbligatorio, in relazione al quale l’articolo 35, comma 6, della legge 833/78 prevede che il giudice tutelare adotti, anche di ufficio, e quindi senza assistenza legale, i provvedimenti urgenti per la cura della persona e la conservazione o amministrazione del suo patrimonio, trattandosi, in detta ipotesi, di intervento ad esclusiva tutela della libertà personale del soggetto, senza che il<br />
provvedimento emesso, puramente conservativo ed assolutamente urgente, incidain alcun modo sullo stato e sulla capacità del&#8217;interessato; né l’altro accostamento con la previsione, contenuta nella legge sulla interruzione volontaria della gravidanza, secondo la quale la minore può essere autorizzata dal giudice tutelare, quando manchi o si opponga chi esercita la potestà, o quando sia sconsigliabile la consultazione o se i pareri siano difformi. In tal caso, infatti, il conflitto &#8211; che, comunque, non incide sullo stato e la capacità delle persone &#8211; è escluso dalla legge, che riconosce la prevalenza della volontà della donna, sulla cui serietà si pronuncia il giudice tutelare, senza intervento del Pm o di difensore, in considerazione del carattere strettamente privato della situazione.<br />
Infine, la Corte di merito avrebbe ignorato l’ulteriore argomento a favore della tesi della natura contenziosa del procedimento di cui si tratta, e del caratteredecisorio del provvedimento che lo definisce, costituito dalla esplicita previsione della ricorribilità in Cassazione del decreto emesso in sede di reclamo (articolo 720bis Cpc).</p>
<p>2.3. &#8211; Altre deroghe alla regola generale di cui si tratta sono state ravvisate in via interpretativa con riguardo ad ipotesi in cui, per le peculiarità dei procedimenti, il ricorso al patrocinio si risolverebbe in un pregiudizio alla parte. In tale ottica, questa Corte ha ritenuto che nei procedimenti di volontaria giurisdizione, in cui manca una contesa su diritti, soggetta al rito camerale, e che dà luogo a provvedimenti sostanzialmente amministrativi, e solo soggettivamente giudiziari, in quanto attribuiti alla competenza di un giudice anziché di un’autorità amministrativa, non sia necessario il ministero del procuratore (v. Cassazione, sentenza 5814/87).<br />
E tuttavia ritiene il Collegio che il richiamo alla natura del procedimento come di volontaria giurisdizione non sia risolutivo al fine di stabilire se il ricorrente debba farsi rappresentare da un avvocato, stante la ricorrente introduzione da parte del legislatore, nell’ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, di norme impositive dell’onere del patrocinio, in ragione della esigenza sempre più avvertita del rispetto delle garanzie dirette a realizzare la pienezza del diritto di difesa anche in relazione a procedimenti siffatti: possono al riguardo richiamarsi, in materia di adozione, il articolo 10 della legge 184/83, come modificato dall’articolo 10 della legge 149/01 &#8211; la cui efficacia, quanto alle disposizioni processuali nella stessa contenute, è, peraltro, tuttora sospesa, per effetto delle reiterate proroghe disposte &#8211; , il quale impone la presenza del difensore sin dal primo atto del procedimento relativo all’accertamento dello stato di abbandono del minore, nonché la prescrizione, contenuta nell’articolo 37 della stessa legge, che nei procedimenti camerali di ablazione o di limitazione della potestà genitoriale regolati dal codice civile (articoli 330, 333, 336) i genitori e il minore siano assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge. Ed ancora la nuova disciplina del processo societario prevede la necessità della difesa tecnica per tutti i procedimenti camerali di giurisdizione volontaria bio plurilaterali, mentre la considera facoltativa per i procedimenti unilaterali (articolo 25 comma 3, del D.Lgs 5/2003).<br />
Appare pertanto evidente che 11 equivalenza tra rito della giurisdizione volontaria ed attività amministrativa del giudice deve considerarsi ampiamente superata e che anche il binomio rito camerale &#8211; atecnicità della difesa non è ulteriormente<br />
sostenibile, attesa la sempre più estesa utilizzazione da parte del legislatore di detto rito camerale, in ragione della sua maggiore funzionalità rispetto ad esigenze di semplificazione e concentrazione. il rito camerale è invero divenuto<br />
una sorta di contenitore neutro ( secondo la felice espressione di Su 5629/96), nel quale possono svolgersi non soltanto questioni inter volentes, ma vere e proprie controversie su diritti o status.</p>
<p>2.4. &#8211; In definitiva, il discrimen ai fini della affermazione, ovvero della negazione, della necessità della difesa tecnica, nelle ipotesi di mancata previsione legislativa espressa in un senso o nell’altro, non può essere individuato nel carattere<br />
contenzioso ovvero di volontaria giurisdizione della procedura di cui si tratta.<br />
Come me sarà poi detto, dovrà essere rapportato, invece, alla consistenza delle situazioni soggettive coinvolte.</p>
<p>2.5. &#8211; Ciò posto, la risposta al quesito se tale ministero debba ritenersi obbligatorio anche con riguardo alla procedura diretta alla istituzione dell’amministrazione di sostegno &#8211; quesito in ordine alla cui soluzione si sono manifestate in dottrina, come nelle pronunce dei giudici di merito, posizioni divergenti &#8211; postula la approfondita analisi della natura, della sfera di operatività dell’istituto di cui si tratta e delle sue finalità peculiari.<br />
Il tema della perimetrazione e dell’ambito di applicabilità dell’amministrazione di sostegno in rapporto agli istituti della interdizione e della inabilitazione è stato affrontato da questa Corte con la sentenza 13584/06, nella quale si è sottolineato<br />
che il nuovo istituto ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire,<br />
distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti di protezione, quali, appunto, la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla legge 6/2004. Rispetto a tali istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno, secondo le affermazioni della predetta sentenza, che il Collegio intende ribadire, va peraltro individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. In particolare, con l’amministrazione di sostegno il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: ciò induce a non escludere che, in linea generale, anche in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all’uno che all’altro<br />
strumento di tutela, e che soltanto la specificità delle singole fattispecie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta, possa determinare la scelta tra i diversi istituti, con l’avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura.<br />
Una tale scelta, ha avvertito la Corte nella citata sentenza, non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione. Ad un’attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, ed, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità dell’interessato, corrisponderà l’amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione della maggiore snellezza della procedura, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità<br />
dell’individuo che essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure della inabilitazione e della interdizione, le quali attribuiscono uno status di incapacità, concernente, nel primo caso, i soli atti di straordinaria amministrazione, ed estesa, per l’interdizione, anche a quelli di. amministrazione ordinaria. Al contrario, la disciplina della legge 6/2004 delinea una generale<br />
capacità di agire del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, con esclusione di quei soli atti espressamente menzionati nel decreto con il quale viene istituita l’amministrazione medesima. Ne consegue che il giudice &#8211; che, non casualmente, è il giudice tutelare, e cioè una figura cui sono normalmente affidate funzioni riconducibili all’amministrazione di interessi ed alla vigilanza ed al controllo( più che alla soluzione di controversie tra parti che contendano su di un diritto), da esercitare attraverso un procedimento in relazione al quale l’ordinamento non conosce casi in cui sia richiesto l’onere della difesa tecnica &#8211; il quale, anche ad istanza dello stesso interessato, procede alla nomina dell’amministratore, si<br />
limita, in via di principio, ad individuare gli atti in relazione ai quali ne ritiene necessario l’intervento, senza peraltro determinare una limitazione generale della capacità di agire del beneficiario. Egli, infatti, non si muove, come il giudice della interdizione, nell’ottica del l’accertamento della incapacità di agire della persona sottoposta al suo esame &#8211; finalizzato essenzialmente alla difesa degli interessi dei familiari, che potrebbero subire pregiudizio dalla sua condotta, oltre che dei terzi che vengano con essa in contatto &#8211; ma nella diversa direzione della individuazione, nell’interesse del beneficiario, dei necessari strumenti di sostegnocon riferimento alle sole categorie di atti al cui compimento lo ritenga inidoneo.</p>
<p>2.6. &#8211; In sintesi, deve quindi direi che la legge 6/2004 ha introdotto un istituto la cui disciplina presenta caratteristiche che lo distinguono, e lo contrappongono, nella sua stessa essenza ontologica, alle altre figure di “protezione degli impediti<br />
ad agire” ed ai corrispondenti modelli procedimentali già presenti nel nostro ordinamento positivo e rimasti peraltro in vigore.<br />
Sul piano sostanziale, l’istituto attiene a situazioni intrinsecamente ed essenzialmente diverse tra loro che, come si è visto, si estendono dalla mera impossibilità &#8211; anche solo fisica e transeunte &#8211; di porre in essere atti giuridici di pochissimo momento (la materiale riscossione della pensione) a fattispecie di vera e propria incapacità fisica o psichica, omologhe a quelle giustificanti<br />
l’inabilitazione o l’interdizione; correlativamente, prevede e consente interventi che si estendono dalla semplice attribuzione all’amministratore di sostegno di compiti di mera “assistenza”, talvolta soltanto fattuale, alla possibilità, “dell’estensione al beneficiario dell’amministrazione di sostegno” di “determinati effetti, limitazioni o decadenze previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato” (articolo 411, comma 3, Cc). Il tutto, peraltro, senza mai comportare l’incapacità generale, totale o parziale, dell’amministrato, ma solo una limitazione rispetto a determinate attività.<br />
Sul piano del “modello del procedimento”, relativo all’amministrazione di sostegno si individuano precetti che- mentre sono sicuramente armonici e coerenti al nuovo istituto &#8211; risultano del tutto antinomici rispetto al .pregresso sistema<br />
processuale ed alla sua ricostruzione da parte della dottrina e dellagiurisprudenza. Valga ad esempio la finora ritenuta impossibilità di coniugare &#8211; secondo il diritto vivente &#8211; l’ammissibilità del ricorso per cassazione con la non definitività dei provvedimenti connessa alla loro revocabilità e modificabilità, laddove per la legge 6/2004 è previsto il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno (articolo 720bis, comma 3, Cpc) nonostante questi siano sempre modificabili o revocabili (articolo 407,comma 3, Cc).Vale a dire che l’amministrazione di sostegno si configura come un istituto nel cui contenitore sono riunite ed unificate fattispecie che secondo il sistema previgente erano considerate tra loro ontologicamente diverse; e che prevede rimedi e forme di tutela, anch’essi radicalmente nuovi e non compatibili con le preesistenti &#8211; ma rimaste in vigore &#8211; figure normative di protezione degli incapaci.<br />
Ne discende anzitutto l’impossibilità di far ricorso, ai fini interpretativi e ricostruttivi (sia in generale sia in relazione ala specifica questione di cui si tratta), al canone sistematico ed agli arresti giurisprudenziali (anche se delle Su) in materie sostanziali e processuali sostanzialmente similari; e la necessità di utilizzare a quel fini unicamente le regole dettate in modo espresso per l’istituto che ne occupa, apprezzate alla luce dei principi cardine del nostro sistema costituzionale.<br />
Ed è proprio la mancata considerazione della coesistenza in un unicum di ipotesi diverse, della atipicità rispetto al sistema preesistente del modello procedimentale, e della radicale novità sostanziale e formale, dell’istituto, che ha determinato e determina il contrasto (finora) inconciliabile ed insanabile della dottrina e della giurisprudenza in ordine alla questione che ne occupa.<br />
Da una parte e dall’altra si ipotizza un’unica soluzione valida per tutti i casi indistintamente; ed in questa prospettiva si contrappongono, a sostegno, precedenti precetti positivi ed arresti giurisprudenziali che però possono valere<br />
esclusivamente per taluna delle fattispecie assoggettabili alla amministrazione di sostegno, ma non per tutte. Ma ne discende, anche, l’impossibilità di (ed addirittura la preclusione ad) una soluzione unitaria del problema applicabile indistintamente a tutte le ipotesi.<br />
Si impone, pertanto, l’adozione di soluzioni differenziate a seconda delle variefattispecie per le quali è richiesta l’amministrazione di sostegno.<br />
Si tratta di una soluzione che &#8211; stante il radicale silenzio della legge sulla questione di cui si tratta &#8211; non solo non è preclusa, ma è del tutto legittima.<br />
Nel medesimo senso, del resto, sono indirizzati gli studi più recenti, la cui indagine infatti &#8211; dimostrata ed acquisita la insostenibilità delle dottrine prospettanti una soluzione unitaria in un senso o nell’altro -è diretta sia a giustificare l’ammissibilità della soluzione differenziata, che ad individuare il relativo discrimen.</p>
<p>2.7. &#8211; Invero, in presenza di interventi che, come si è visto, si limitano all’attribuzione all’amministratore di sostegno di compiti di mera “assistenza”, a volte solo fattuale, si profila del tutto incongrua &#8211; ferma. ovviamente, la<br />
possibilità, da riconoscersi a chiunque, di farsi assistere da un patrocinante, ove lo ritenga opportuno &#8211; la previsione del necessario ministero del difensore a favore di un soggetto che non fa valere una sua pretesa nei confronti di un altro<br />
soggetto, ma chiede l’intervento del giudice in funzione attuativa di un proprio interesse, tra l’altro coincidente con l’interesse generale. Ed invero una tale previsione appare incompatibile con quelle esigenze di rapidità, semplificazione, non onerosità che sono a base del nuovo istituto, non solo &#8211; e con maggiore evidenza &#8211; con riguardo ai casi in cui il provvedimento sia richiesto dallo stesso interessato, non essendo ragionevolmente ipotizzabile una necessità di assistenza a favore di chi non debba difendere un suo diritto da una contestazione, ma piuttosto ricevere un aiuto nel compimento di un’attività nel suo stesso interesse; ma anche, in via generale, quando la richiesta sia avanzata da persona diversa dal beneficiario, atteso che in tale ipotesi la difesa tecnica, predisposta sostanzialmenteper la stesura della istanza introduttiva della procedura e per<br />
l’assistenza del richiedente in ogni fase della stessa, avrebbe l’effetto di assicurare il diritto di difesa non già a favore del soggetto nei cui confronti la misura è destinata ad operare, ma di altro soggetto (in ipotesi anche in posizione di<br />
contrasto con il primo proprio quanto alla valutazione della opportunità della applicazione della misura stessa). Né vale osservare, come fa il ricorrente, che l’articolo 720bis Cpc stabilisce che ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni processuali che concernono le procedure di interdizione e di inabilitazione. Ed invero il riferimento all’articolo 720bis Cpc si<br />
risolve in un argomento di scarso rilievo, atteso che la clausola di non incompatibilità delle norme richiamate non esime l’interprete dal compito di accertare la sussistenza del requisito di compatibilità. Peraltro il regime di stabilità del provvedimento, suscettibile in ogni tempo di modifica o integrazione, anche di ufficio, ed anche per effetto di una rivalutazione delle circostanze già esaminate, nonché la previsione del reclamo contro il decreto del giudice tutelare a norma dell’articolo 739 Cpc già valgono a restringere l’ambito di compatibilità della normativa richiamata.<br />
Nemmeno può attribuirsi rilievo decisivo alla previsione della ricorribilità per cassazione, contenuta nell’articolo 720bis, comma 3, Cpc, contro il decreto della Corte d’appello pronunciato in sede di reclamo avverso il provvedimento di<br />
nomina dell’amministratore di sostegno, atteso che l’ammissione di tale strumento impugnatorio, che ovviamente esige la presenza di un difensore, non comporta necessariamente l’obbligatorietà del patrocinio sin dall’inizio della procedura e non può alterare il dato sostanziale costituito dall’assenza di una litetra parti contrapposte. Del resto, l’ordinamento conosce diverse ipotesi in cui è previsto il ricorso per cassazione &#8211; con conseguente obbligo di patrocinio legale &#8211; nonostante la esclusione della necessità del patrocinio medesimo in primo grado (si pensi a tutte le cause davanti al giudice di pace il cui valore non eccede euro 516,46, ovvero in cui comunque sia lo stesso giudicante ad autorizzare la parte a stare in giudizio: articolo 82, commi 1 e 2, Cpc; ovvero alle controversie in materia di tributi di importo inferiore ad curo 2.582,28, in cui le parti possono stare in giudizio dinanzi alle commissioni tributarie anche senza assistenza tecnica: articolo 12, comma 5, del D.Lgs 546/92).<br />
Né può ancora ritenersi che la previsione della partecipazione obbligatoria del Pm al procedimento stesso comporti, quale necessario contrappeso, la presenza del difensore del beneficiario, trovando tale partecipazione fondamento nella funzione di verifica della osservanza della legge, che non richiede necessariamente la garanzia del contraddittorio attraverso la difesa tecnica.<br />
A conferma della soluzione accolta non può infine non trarsi argomento dai lavori preparatori, atteso che in sede di dibattito parlamentare sulla legge 6/2004 un emendamento all’articolo 407, comma 2, diretto ad inserire una previsione in tal<br />
senso, dapprima presentato, venne successivamente ritirato.<br />
2.7. &#8211; La riferita costruzione entra, però, in crisi allorché il provvedimento invocato comporti una limitazione della capacità di agire del soggetto interessato, e dunque una compressione della sua libertà ed autonomia, tale da incidere nella sfera dei diritti inviolabili dell’uomo.<br />
Ed invero, nell’esercizio degli ampi poteri discrezionali affidati al giudice tutelare nella individuazione delle misure idonee a garantire la migliore tutela del beneficiario, ed in particolare nell’avvalersi del potere, previsto dall’articolo 411,<br />
ultimo comma, Cc, di disporre che «determinati effetti, limitazioni o decadenzeprevisti da disposizioni di legge per l’Interdetto o l’inabilitato si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno», ben può detto giudice emettere provvedimenti incidenti nella sfera giuridica dell’interessato con effetti analoghi a quelli “incapacitanti” dei due tradizionali istituti di protezione: a fronte di detta possibilità, consentita dalla riconosciuta permeabilità dell’istituto rispetto alle altre forme di tutela degli incapaci, una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento esige che il destinatario della misura ablativa di diritti disponga delle medesime garanzie che assistono le procedure di interdizione o di inabilitazione, con particolare riferimento al rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, non potendo ragionevolmente riconoscersi garanzie differenziate in relazione a provvedimenti che spieghino pari effetti sostanziali. Tale diritto di difesa, che nemmeno viene in giuoco allorché gli interventi siano non già limitativi, ma di solo sostegno, deve pertanto trovare completa attuazione ove si tratti di provvedimenti incidenti su diritti fondamentali riconducibili alla esplicazione della personalità dell’individuo, che non possono essere adottati, nel rispetto della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, se non a seguito di un contraddittorio pieno, nel quale solo l’assistenza tecnica è in grado di garantire il rispetto della legalità.<br />
Ciò vale a dire che, se pure la natura, la struttura e la funzione del procedimento in esame impediscono in linea di principio l’applicazione della disciplina generale in materia di difesa tecnica, va tuttavia fatta salva l’esigenza di tale difesa e del<br />
contraddittorio, quali garanzie fondamentali offerte dal giusto processo, in ogni caso in cui- il provvedimento da emettere, sia o non corrispondente alla misura richiesta, incida in maniera diretta sui diritti inviolabili della persona. In tali casi il giudice è pertanto tenuto ad invitare la parte a nominare un difensore.<br />
2.8. &#8211; Nella specie, la Corte di appello veneta, la quale correttamente ha escluso una totale assimilazione strutturale e funzionale tra l’istituto dell’amministrazione di sostegno da un lato e la interdizione e la inabilitazione dall’altro, facendone scaturire la conseguenza della esclusione, in linea di principio, della necessità della difesa tecnica, non si è, poi, però, fatta carico di accertare se nella specie si versasse in una situazione tale da rendere necessario il ricorso ad alcune delle limitazioni previste per l’interdetto e l’inabilitato, ed ha fatto, pertanto, non corretta applicazione dei principi sopra affermati.</p>
<p>(omissis)<br />
3. &#8211; Il ricorso deve essere, nei sensi indicati, accolto. Il decreto impugnato va pertanto cassato e la causa rinviata alla Ca di Venezia, in diversa composizione, che riesaminerà la questione della necessità a meno della difesa tecnica nel giudizio de quo alla luce del seguente principio di diritto: «Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l’emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministratore; necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio».</p>
<p>PQM</p>
<p>La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa il decreto impugnato e<br />
rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.</p></blockquote>
<div id="apf_post_footer">
<h4>Trova qui gli articoli collegati e più interessanti:</h4>
<ul>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2628">Commissione Tributaria Trieste: l&#8217;indennità dell&#8217;ADS non rileva ai fini IVA</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2400">Alle SU la competenza per impugnare i reclami non decisori in materia di ADS</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2202">ADS e trattamento sanitario del beneficiario</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2159">Amministratore di sostegno e difesa tecnica: quando serve l&#8217;Avvocato?</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2173">Designazione anticipata dell’amministratore di sostegno e rifiuto alle cure</a></li>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2164">Gratuito Patrocinio: vale anche per l&#8217;Amministratore di Sostegno?</a></li>
</ul>
</div>
<p>PER SAPERNE DI PIU&#8217; SULL&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ORA GUARDA LA VIDEOGUIDA NELL&#8217;INTERVISTA QUI SOTTO<br />
<iframe loading="lazy" width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/p3JAsH09Zw8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Ricorda che puoi anche <strong>scaricare gratis</strong> da questo sito la &#8220;<span style="color: #ff0000; background-color: #ffff99;"><strong>Guida Breve all&#8217;Amministratore di Sostegno</strong> </p>
<p style="text-align: justify;">Per farlo è sufficiente mandare soltanto un tweet di TWITTER; Ti basta cliccare sul tasto qui di seguito: &#8220;pay with a tweet&#8221;. Per Te è gratis, per noi è un contributo importante su Twitter a diffondere la cultura dell&#8217;ADS. <strong>CLICCACI ORA!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<script async="async" id="button_568c7a9f-6ece-4af4-b34a-27341f3cf39b" src="//www.paywithatweet.com/embeds/568c7a9f-6ece-4af4-b34a-27341f3cf39b" charset="utf-8"></script> <!--more--></p>
</p>
<p><font color="#B4B4B4" size="-2">Post Footer automatically generated by <a href="http://www.freetimefoto.com/add_post_footer_plugin_wordpress" style="color: #B4B4B4; text-decoration:underline;">Add Post Footer Plugin</a> for wordpress.</font></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2021/03/commissione-tributaria-2014-indennita-ads-non-retributiva/">Commissione Tributaria Trieste 2014: indennità dell&#8217;ADS non retributiva</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.amministratoridisostegno.com/2021/03/commissione-tributaria-2014-indennita-ads-non-retributiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
