Niente nomina di a.d.s. per minorazione solo ipotetica

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER ESIGENZE FUTURE? NON QUANDO MANCA IL PROBLEMA

Trib. Modena decr. 10 dicembre 2015 ADS e minorazione solo ipotetica

NO ADS senza patologia probabile

Il tribunale di Modena, con provvedimento del 10 dicembre 2015, ha rigettato il ricorso  presentato da una persona in perfetto stato di saluto  richiedente per sé la nomina di un a.d.s. “in previsione della propria eventuale futura incapacità”, intendendo “esercitare il diritto di autodeterminazione terapeutica”, in particolare, con riguardo alle decisioni afferenti le cure mediche alle quali potrebbe essere in futuro eventualmente essere sottoposto in caso di necessità.

Il ricorrente è privo di ogni esigenza attuale, anche solo ipotetica, di dotarsi di un supporto integrativo della propria autonomia e la richiesta ha il solo fine di esercitare il proprio diritto ad autodeterminare  il suo venturo percorso di vita con il del tutto probabilistico rischio del peggioramento delle condizioni di saluto dovuto all’avanzare dell’età.

Quale conseguenza?

Orbene, nonostante la nomina di a.d.s. non richieda il contestuale manifestarsi dell’esigenza di protezione del soggetto, essendo autorizzabile anche a favore di coloro che, nell’immediato futuro, plausibilmente verseranno in infermità tale da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi, non pare legittimare l’accoglimento della richiesta di nomina in previsione futura a favore di chi sia oggi in perfetto stato di salute e capacità: secondo il giudice tutelare, lo impedisce il trasparente ed contrario dato normativo (ovvero la disposizione che prevede quale finalità l’attuale “protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana” – art. 1, legge 6/2004).

Avv. Alberto Vigani

***

TRIBUNALE DI MODENA (Sezione II° civile)

Il G.T.

R.G. 3501/2014

I.

XXX XXX, nato a XXX il XX XX XXXX, pensionato, persona sola priva di parenti prossimi, ha richiesto per sé la nomina di un a.d.s. “in previsione della propria eventuale futura incapacità”, intendendo “esercitare il diritto di autodeterminazione terapeutica”, in particolare, con riguardo alle decisioni afferenti le cure mediche alle quali potrebbe essere in futuro eventualmente essere sottoposto in caso di necessità.
L’istante non trovasi in stato di disabilità nè risulta affetto da patologia di alcun genere ed allo stato è in grado di compiere gli atti della vita quotidiana e di curare i propri interessi.

II.

In diritto è noto l’orientamento nomofilattico più recente.

Risolvendo un’assai problematica quaestio iuris scaturente dalla nuova disciplina normativa in tema di protezione dei disabili, la giurisprudenza di legittimità pare avere superato in senso negativo la possibilità, in passato ammessa da talune curie (cfr., ad es., per primo, Trib. Modena, 5 novembre 2008, est. Stanzani, in Dir. fam. Pers., 2009, 277; in Giur. Merito, 2010, 102, avente ad oggetto nomina di a.d.s. a beneficio di persona perfettamente in salute fisica e psichica; Trib. Modena 23
dicembre 2008, ivi, 2009, 699; Trib. Cagliari 22 ottobre 2009, in Fam. dir., 2010, 161; Trib. Firenze 22 dicembre 2010, in Nuova giur. civ. comm, 2011, I, 483, con nota di INFANTINO), di procedere a nomina di a.d.s. “ora per allora”, in modo particolare, insegnando che: “il provvedimento di nomina dell’a.d.s. non può che essere contestuale al manifestarsi dell’esigenza di protezione del soggetto, dunque alla situazione di incapacità o infermità da cui quell’esigenza origina e che rappresenta il presupposto dello stesso istituto e non già dei suoi effetti” (Cass. 20 dicembre 2012, n. 23.707, in Foro it., 2013, I, 2918, con nota di CASABURI; in Nuova giur. comm., 2013, I, 421, con nota di GORGONI; in Fam. dir., 2013, 577, con nota della BETTI; in Giur. it., 2014, 2249, con nota critica della THOBANI).

Si legge nella motivazione della pronunzia che il provvedimento giudiziale di nomina va disposto “in modo da salvaguardare il diritto della persona alla tutela effettiva, necessaria in quel momento e in quella determinata situazione” (col. 2250).

III.

La soluzione cassazionale appare formalmente ineccepibile in diritto, a tenore del disposto affidato all’art. 404 c.c. che utilizza il verbo “trovare” all’indicativo presente (“…si trova nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi…”). Tuttavia, in presenza di persone per le quali sussiste rischio di ricaduta nella malattia o di aggravamento futuro della patologia, la soluzione negativa si porrebbe in contrasto con la finalità cui tende, secondo la richiamata pronunzia cassazionale, la misura protettiva, volta alla tutela a 360° degli interessi della persona; e, precisamente, consistente nella “salvaguardia del diritto della persona alla tutela effettiva”.

Si è così ritenuto che una formalistica soluzione ermeneutica, quale quella indicata in precedenza, non sarebbe accettabile ed il principio cassazionale ricordato in precedenza non potrebbe non risultare equo.

Perciò, si è ritenuto che la disciplina normativa in tema di protezione “mite” del disabile introdotta dalla l. n. 6 del 2004 vada intesa in termini consentanei alla finalità che ha presieduto alla sua introduzione nell’ordinamento; ovvero, quella di “protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana” (art. 1).

In concreto, l’Ufficio ha così più volte ribadito il principio secondo cui: “la nomina di a.d.s. non deve necessariamente essere contestuale al manifestarsi dell’esigenza di protezione del soggetto, ben potendo essere disposta anche a favore di chi, nell’immediato futuro, assai plausibilmente verserebbe altrimenti in infermità tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi” (Trib. Modena 24 febbraio 2014, in Giur. it., 2014, 1887 con nota di ATTADEMO; in Dir. Fam. Pers., 2014, 2, 771; Trib. Modena 30 novembre 2014, in www.personaedanno, con nota di GASPARRE; Trib. Modena 1 luglio 2015, ivi, con nota di CENDON; in Quotidiano giuridico, con mota di MANCUSO).

In definitiva, in presenza di situazioni personali patologiche in atto, ovvero ancora in fieri ma già ben presenti e riscontrate clinicamente, viene ammessa la nomina di a.d.s. nei termini testè ricordati.

Nella specie, invece, la piena sanità di corpo e di mente del ricorrente-beneficiario, non affetto da patologie clinico psichiatrico di sorta, il quale intenda con questa iniziativa giudiziaria sopperire al completo vacuum normativo esistente nell’ordinamento giuridico interno in tema di direttive anticipate di trattamento, non può legittimare l’accoglimento della divisata richiesta di nomina in previsione futura, a fronte del trasparente ed ostativo dato normativo.

Consegue perciò il rigetto del ricorso.

Si evidenzia da ultimo che, per sopperire a future necessità gestorie, l’ordinamento giuridico pone a disposizione degli interessati l’ampio ventaglio di strumenti negoziali previsti dal codice civile, non ultimo l’istituto della procura rappresentativa.

Rigetta la domanda.

Modena, 10 dicembre 2015

Il G.T.
(dott. R. Masoni)
P.Q.M.

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