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Che cosa può fare l’amministratore di sostegno? Che poteri ha?

POTERI ADS

La domanda deve in realtà partire da una premessa: ovvero bisogna chiedersi cos’è l’Amministratore di Sostegno e così capire quali sono i suoi poteri. Vediamo assieme.

Poteri inerenti gli aspetti patrimoniali

L’amministrazione di sostegno è un istituto che non configura alcuna limitazione della capacità della persona debole senza il corrispondente conferimento di poteri all’amministratore, né determina alcuna penalizzazione dei diritti e delle facoltà del soggetto che non risponda ad un’effettiva finalità di protezione del beneficiario.

Anche per tale motivo, una delle caratteristiche più significative dell’Amministratore di Sostegno è la continua adattabilità, sia qualitativa che quantitativa, alle richieste e alle esigenze della persona; esigenze che sono spesso destinate a modificarsi nel corso del tempo a seconda dell’evolversi delle condizioni di vita e psico-fisiche del soggetto amministrato.

Può affermarsi, quindi, che l’amministrazione di sostegno è una forma di tutela ampia (comprendente anche la cura della persona), propositiva e non interdittiva, espansiva e non inibitoria, personalizzata e modulabile, posta a protezione dei diritti delle fasce deboli della popolazione conformemente al fine costituzionale di promozione del pieno sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2, Cost.).

Quali distinzioni con l’amministratore di sostegno?

A differenza dell’interdizione, l’amministrazione di sostegno, infatti, non prevede l’amputazione indiscriminata delle facoltà e delle libertà della persona, ma bensì un intervento mirato, che potrebbe quasi definirsi ortopedico, calibrato sulle effettive esigenze del soggetto debole.

L’Amministratore di Sostegno può determinare un’incapacità del soggetto totale (atti per i quali occorre la rappresentanza esclusiva dell’amministratore) o parziale (atti per i quali occorre l’assistenza dell’amministratore), ma pur sempre settoriale, relativa.

Di tal che, in ordine ai poteri dell’amministratore, deve distinguersi fra l’assistenza e la rappresentanza e, riguardo a quest’ultima, tra rappresentanza non esclusiva ed esclusiva.

L’assistenza inerisce alle ipotesi in cui l’amministratore è incaricato solo di “affiancare” il soggetto debole (senza sostituirlo del tutto) nella conduzione di determinate attività.

Nella rappresentanza, invece, l’amministratore di sostegno è chiamato invece a “sostituire” in toto il beneficiario, con riguardo alle operazioni o agli atti che sono specificati nel decreto di nomina.

Qualora i poteri conferiti dal Giudice Tutelare siano di rappresentanza “esclusiva”, i negozi in questione non potranno in nessun modo venir compiuti dal beneficiario, dovrà provvedervi solo l’amministratore.

L’amministrato potrà porre in essere un certo atto o un gruppo di atti, operando di sua volontà e in maniera del tutto indipendente, solo quando si tratti di rappresentanza non esclusiva.

Sarà il Giudice, pertanto, a definire ogni volta nel decreto di nomina:

  • gli atti che rimangono di competenza esclusiva del beneficiario (fra questi, vi sono sempre quelli necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana);
  • le attività da compiersi necessariamente con l’assistenza dell’Amministratore di Sostegno;
  • le azioni per la cui attuabilità è previsto dal Giudice Tutelare un potere disgiunto e indipendente tanto dell’Amministratore quanto del Beneficiario;
  • infine quelli assegnati alla competenza esclusiva dell’A.d.S.

Poteri di rappresentanza dell’A.d.S. in relazione agli atti di natura personale.

I profili inerenti la cura della persona, nelle finalità del nuovo sistema di tutela del soggetto debole, sono prevalenti rispetto a quelli riguardanti il patrimonio.

A differenza dell’inabilitazione, ove il curatore non ha compiti di cura personale, ma soltanto funzioni di assistenza nel compimento degli atti patrimoniali di straordinaria amministrazione, l’amministrazione di sostegno non comporta una protezione dal solo punto di vista patrimoniale, ma anche da quello personale.

L’amministratore di sostegno, al pari del tutore, ha (o, meglio, può avere, se ciò sia disposto nel provvedimento di nomina) la cura della persona e quindi, il potere-dovere di:

  1. proporre la residenza o il domicilio del beneficiario;
  2. elaborare per il beneficiario un progetto di vita;
  3. esprimere il consenso informato ai trattamenti diagnostici o terapeutici.

Sebbene, infatti, l’art. 411, comma 1, non richiami l’art. 357 c.c. (che indica, tra i compiti del tutore, oltre a quelli di rappresentanza e di amministrazione anche quello di cura), il potere-dovere di cura dell’amministratore nei confronti del beneficiario si evince dall’art. 405, comma 4, che prevede, tra i provvedimenti urgenti da assumersi nell’interesse della persona debole, quelli relativi alla cura della stessa, dall’art. 408 c.c., a mente del quale la scelta dell’amministratore avviene “con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”, dall’art. 405 comma 5 n. 6, che prevede che l’amministratore debba periodicamente riferire al giudice tutelare circa “le condizioni di vita personale e sociale” del beneficiario.

Di qui la necessità che sia conseguibile, nella misura del possibile, ogni risultato di natura personale di cui il beneficiario abbisogni, e che lo stesso non sarebbe in grado di raggiungere da solo; basta pensare agli atti che toccano le scelte relative ai rapporti di famiglia, e alla disposizione dei propri beni.

In dettaglio sull’Amministratore di Sostegno

Al tempo stesso andranno assicurate la protezione e l’assistenza che occorrono, onde evitare che eventuali determinazioni personali errate possano arrecare pregiudizio. Il che significa che dovranno potersi assegnare all’Amministratore di Sostegno, facoltà rappresentative pur riguardo a iniziative di natura non patrimoniale.

Escludere tale possibilità impedirebbe, di fatto, l’esercizio di prerogative dell’essere umano tanto importanti quanto non negoziabili. Molteplici le attribuzione all’AdS di poteri di rappresentanza di vario tipo, in relazione ad una pluralità di atti personalissimi. Si possono ricordare:

  • il potere di avanzare, in nome e nell’interesse del beneficiario, domanda di divorzio congiunto;
  • quello di rinunciare ad un’eredità;
  • il potere di rappresentanza anche esclusiva riguardo alle scelte relative alla separazione personale;
  • infine quello di manifestare il consenso informato in ambito sanitario.

Avv. Alberto Vigani

www.avvocati.venezia.it

 

 

 

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PER SAPERNE DI PIU’ SULL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ORA GUARDA LA VIDEOGUIDA NELL’INTERVISTA QUI SOTTO

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admin112

View Comments

  • Salve Staff,
    ma se io non vado a giurare viene annullato l'amministratore di sostegno?
    Grazie mille.
    Franco

  • Salve, Staff.
    Sono amministratore di sostegno di mia zia che ha avuto degli ictus e l' alhzeimer, ora in struttura perchè psicotica e violenta, ora succede che dietro autorizzazione del giudice tutelare ho venduto la sua casa ( cosa che lei aveva già deciso parlando con il giudice stesso ) e le nipoti ogni volta che vanno a trovarla la inbottiscono contro di me dicendole che sto dilapidando i suoi averi, che finirà a fare la barbone etc etc ..cosa ancor più grave le hanno detto che il fratello ottantenne sta morendo e lei giustamente vorrebbe andare a trovarlo ma il fratello non la vuole vedere ...ora vorrei sapere che poteri ho per evitare che queste persone possano continuare a far star male mia zia ?
    Grazie infinite.
    Dstinti saluti.
    Tiziana.

  • Buongiorno,
    mesi fa una mia cugina che non sentivo da secoli si fa viva, con un messaggio, dicendomi che una mia zia che pure non vedo da secoli abitante a Bolzano è tornata nella sua città natale, perchè vedova e senza figli ha voluto avvicinarsi hai nipoti; mia cugina mi fa sapere che la zia e stata ricoverata in un istituto per anziani, e che per ciò lei ha deciso di farle da amministratore di sostegno, mi dice che devo firmare delle carte dove acconsento a ciò e non mi da più nessun tipo di notizia, riguardante i beni della zia io non sapendo cosa fosse un amministratore, di sostegno e per paura di dovermi accollare le spese del ricovero non avendo possibilità, non le risposto; mia cugina allora mia ha fatto pervenire un istanza da parte del giudice tutelare che mi devo presentare in tribunale perchè penso lei voglia che io firmi queste carte per forza.
    Allora io vorrei sapere se io non mi presento oppure non firmo cosa vado in contro?
    La ringrazio
    Renata

  • Gentile Staff,
    io sono al momento un amministratore di sostegno ma ho fatto istanza di rinuncia ormai 10 mesi fa e non riesco a liberarmi da questo incarico nonostante i miei gravi motivi personali. In quale maniera potrei procedere? Si tutelano i diritti dei beneficiari ma a quanto sembra non quelli degli amministratori, per cui nonostante tutte le mie problematiche io devo provvedere quotidianamente all'assistenza della mia beneficiaria! Grazie.
    Elisabetta.

    • Gentile Elisabetta,

      Così come per ogni autorizzazione che bisogna richiedere al Giudice Tutelare nello svolgimento dell’incarico (ad es., per procedere alla vendita o all’acquisto di un immobile, all’investimento di somme di denaro, ecc.), anche per la sostituzione dell’AdS è necessario presentare al Giudice stesso un’apposita istanza.

      Tale richiesta dovrà essere adeguatamente motivata ed indicare in maniera puntuale le ragioni del cambiamento, che certamente dovranno essere serie. In ogni caso, infatti, prima di procedere alla nomina di un altro Amministratore, il Giudice Tutelare deve tenere in considerazione i bisogni del beneficiario, al quale deve essere assicurata in ogni caso un’assistenza continua.
      Così, ad es., potrà essere richiesta la sostituzione nel caso di dissensi tra il beneficiario e l’AdS nello svolgimento dell’incarico, oppure qualora l’incarico stesso sia divenuto particolarmente gravoso.

  • Gentile Staff,
    Se con il padre in regime di ADS ci sono delle proprietà condivise con i vari figli (immobili, titoli bancari, auto) si deve intervenire?
    L'amministratore di sostegno come può comportarsi?
    ad esempio se uno dei figli vive nell'appartamento cointestato dovrà pagare un affitto? e stesso discorso per l'auto? e i titoli sì è obbligati alla vendita e alla divisione?
    Grazie per la cortese risposta che mi potrete dare.
    Distintamente.
    Andy

  • Buongiorno
    vorrei sapere che ruolo ha l'amministratore di sostegno quando il beneficiario muore. Riguardo a chi erediterà gli eventuali i beni rimasti
    grazie Roberta

  • Buongiorno, avrei un quesito da sottoporre alla Vostra spettabile attenzione. A mio padre di 89 anni, è stato assegnato un amministratore di sostegno, su richiesta di mio fratello e mia sorella. L'amministratore di sostegno ha ritenuto che fosse meglio che mio padre, che prima viveva con me, andasse a vivere presso l'abitazione di mio fratello. Mio padre è titolare del diritto di usufrutto di un piccolo appartamento dove risiedeva prima di venire a stare con me. Abbiamo vissuto insieme lui e io 16 anni presso questo appartamento dove anch'io risiedevo e dove tuttora sono presenti parecchi beni mobili di mia proprietà. I nudi proprietari dell'appartamento siamo io e mio fratello (il quale si è sempre disinteressato dell'amministrazione dell'appartamento). Purtroppo per motivi di lavoro ho dovuto andarmene nel 2012, cambiando anche la mia residenza. Però ho continuato a seguire tutta la parte amministrativa delle utenze e delle dinamiche condominiali. Adesso l'amministratore di sostegno ha deciso di vendere questo appartamento. Premetto che mio padre ha circa 100.000 euro di liquidità immediatamente disponibile e ha una pensione dell'INPS di circa 1000 euro al mese più una pensione di invalidità emessa da ente francese di circa 1100 euro ogni 3 mesi. Quindi non si trova in stato di necessità economica impellente. Chiedo:
    - può l'amministratore di sostegno decidere di vendere un immobile di cui il beneficiario è usufruttuario?
    - se sì, io che ne sono nudo proprietario al 50% ho un qualche diritto di prelazione sull'acquisto dell'immobile?
    - siccome, invece, io mi trovo in una situazione lavorativa (e quindi reddituale) molto precaria, non potendo accendere un mutuo né chiedere un prestito proprio perché non ho un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che azioni posso fare a tutela dei diritti di possesso delle cose mobili presenti nell'appartamento di cui io ho sostenuto le spese negli anni di abitazione presso detto immobile?
    Vi ringrazio per la Vostra risposta e colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

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