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	<title>testamento Archivi - AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</title>
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	<description>Informazioni e consigli per ADS - amministratori di sostegno</description>
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	<title>testamento Archivi - AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</title>
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	<item>
		<title>Ads e capacità testamentaria</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2016 21:17:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E  TESTAMENTO: SI PUO'?<br />
Molto spesso sentiamo porre domande circa il testamento delle persone sottoposte ad ADS. Anzi, è pure già capitato di veder impugnato il testamento di persone sottoposte ad amministratore di sostegno.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2016/04/testamento/">Ads e capacità testamentaria</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E  TESTAMENTO: SI PUO&#8217;?</span></h2>
<div id="attachment_1456" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img fetchpriority="high" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1456" class="size-medium wp-image-1456" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/last-will-and-testament-ftr-300x188.jpg" alt="Testamento e Amministratore di sostegno" width="300" height="188" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/last-will-and-testament-ftr-300x188.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/last-will-and-testament-ftr-768x480.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/last-will-and-testament-ftr-1024x640.jpg 1024w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/last-will-and-testament-ftr.jpg 1240w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1456" class="wp-caption-text">Testamento e Amministratore di sostegno</p></div>
<p>Molto spesso sentiamo porre domande circa il testamento delle persone sottoposte ad ADS. Anzi, è pure già capitato di veder impugnato il testamento di persone sottoposte ad amministratore di sostegno.</p>
<p>Ebbene, in primis va ricordato che la persona sottoposta ad Amministratore di sostegno, sempre capace di agire in relazione al compimento di ogni atto non espressamente preclusole dalla legge o dal decreto di nomina (art. 409 c.c.), resta astrattamente capace di testare. <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2012/03/amministratore-di-sostegno-e-testamento-biologico/">Qui </a>abbiamo parlato anche di testamento biologico.</p>
<p>L&#8217;art. 591 del codice civile (rubricato &#8220;Casi d’incapacità&#8221;) dispone infatti che:</p>
<div id="stcpDiv">
<div class="articolo">
<div class="articolo-txt articolo-txt-banner">
<blockquote><p>Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.<br />
Sono incapaci di testare:<br />
1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;<br />
2) gli interdetti per infermità di mente;<br />
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.<br />
Nei casi d’incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.</p></blockquote>
</div>
</div>
</div>
<p>La capacità di testare può quindi può essere limitata solo dal Giudice tutelare con apposito provvedimento. Quindi, <span style="text-decoration: underline;">il beneficiario, capace di agire in relazione al compimento di ogni atto non espressamente preclusole dalla legge o dal decreto di nomina (art. 409 c.c.), è astrattamente capace di testare</span> (cfr. art. 591 c.c.).</p>
<p>Il Giudice se chiamato a decidere sulla capacità di testare del beneficiario deve valutare: 1) se le condizioni psicologiche del medesimo lo rendano soggetto a circonvenzione; 2) se sia in grado di comprendere la portata di tale atto e della propria decisione; 3) se possa decidere in autonomia.</p>
<p>Sul punto è di suffragio il decreto del Tribunale di vercelli di cui riportiamo di seguito il testo integrale.</p>
<p><strong>Avv. Alberto Vigani</strong></p>
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<!-- BIG ONE336 --><br />
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<p style="text-align: center;">***</p>
<blockquote><p>&#8211; Trib. Vercelli, 4.9.2015</p>
<p>IL TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI</p>
<p>SEZIONE CIVILE – UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE</p>
<p>Il Giudice tutelare, dott. Carlo Bianconi, a scioglimento della riserva odierna, letta l&#8217;istanza 24.6.2015 ex art. 411, u.c., c.c. avanzata dall&#8217;amministratore di sostegno, Avv. (omissis);<br />
richiamato il proprio decreto 25.6.2015;</p>
<p>letta la memoria 17.7.2015, depositata nell&#8217;interesse della beneficiaria dall&#8217;Avv. (omissis);<br />
udita personalmente la beneficiaria all&#8217;udienza odierna;</p>
<p>dato atto dell&#8217;intervento del P.M.;</p>
<p>osserva quanto segue.</p>
<p>Nel subprocedimento in corso si discute della <span style="text-decoration: underline;">opportunità di estensione, nell&#8217;interesse della beneficiaria, delle limitazioni legali circa la capacità di testare previste per gli interdetti (art. 591 c.c.)</span>. Si richiama il contenuto degli atti sopra indicati.</p>
<p>Svolgimento del processo &#8211; Motivi della decisione</p>
<p>Dal punto di vista giuridico, va premesso che <span style="text-decoration: underline;">la beneficiaria, capace di agire in relazione al compimento di ogni atto non espressamente preclusole dalla legge o dal decreto di nomina (art. 409 c.c.), è astrattamente capace di testare</span> (cfr. art. 591 c.c.).</p>
<p><strong>Tale capacità può essere privata solo dal Giudice tutelare</strong>, ciò che avvenuto in via cautelare ed urgente nel caso in esame, con decreto ex art. 405, comma 4, c.c., in data 25.6.2015, reso a seguito del deposito del ricorso avanzato ex art. 411, u.c., c.c. dall&#8217;amministratore di sostegno (volto ad estendere tale limitazione alla beneficiaria in via definitiva).</p>
<p>Tale facoltà, lungi dal costituire una sorta di &#8220;vessazione&#8221; o &#8220;umiliazione&#8221; della persona della beneficiaria, si inscrive piuttosto nel <span style="text-decoration: underline;">sistema di protezione caso per caso delineato dalla normativa in materia di amministrazione di sostegno</span>: ciò non sarebbe infatti ipotizzabile in caso di interdizione, laddove il soggetto tutelato è sempre e comunque legalmente privato della capacità di negoziare validamente un testamento (cfr. art. 591, comma 2, nr. 2, c.c.).</p>
<p>L&#8217;art. 411, u.c., c.c., che permette di estendere al beneficiario le limitazioni (ma anche &#8220;gli effetti&#8221;, magari benéfici) previste dalla legge per l&#8217;interdetto, assolve dunque appieno alla funzione, invero nobile, di approntare un sistema di tutela del caso singolo, così garantendo decisioni diverse per fattispecie diverse, concretizzando e sublimando il principio consacrato nell&#8217;art. 3 della Carta Costituzionale.</p>
<p>Con stretto riferimento alla materia testamentaria, dunque,<strong> il Giudice tutelare si trova investito di un – sia consentito – difficile, e per lui nuovo, compito: quello di decidere chi sia in grado di negoziare testamento, e chi, al contrario, non lo sia.</strong></p>
<p>Ritiene chi scrive che gli unici appigli positivi, utili per circoscrivere il campo di indagine evitando illegittimi e pericolosi arbitrii, siano da individuarsi nelle norme che regolano casi (almeno in parte) analoghi.</p>
<p>Non può non pensarsi, in primo luogo, alle disposizioni che disciplinano l&#8217;attività notarile di raccolta degli atti, che impongono al rogante &#8220;un&#8217;indagine sulla volontà delle parti&#8221; (art. 47 l.Not.; art. 67 r.Not.;); in secondo luogo, a tutte le norme che disciplinano l&#8217;invalidità del testamento o delle singole disposizioni (591, comma 2, nr. 3, c.c.; 624 e sgg. c.c.;), solitamente scrutinate dal Collegio investito di cause aventi ad oggetto l&#8217;impugnazione del negozio.<br />
Tutte le norme appena riportate, le quali prendono in considerazione le più diverse ipotesi di coartazione della volontà (infermità, dolo, violenza, errore, captazione, etc.) hanno un unico denominatore comune: impongono al Pubblico Ufficiale (Notaio o Tribunale) di vagliare che l’atto confezionato risponda effettivamente alla volontà che la parte ha esternato, e, che detta volontà sia stata, a monte, manifestata consapevolmente e liberamente; l&#8217;indagine, in altre parole, mira ad approfondire se la parte versi in condizioni di infermità o inferiorità tali da porla in stato di facile raggirabilità e che non le consentano di giovarsi di intervalli di lucidità; ovvero se comprenda in modo corretto o meno la natura dell’atto da compiersi; o ancora, se vi possa essere indotta sulla scorta di percorso psicologico non corretto, alterato da indebiti fattori devianti esterni.<br />
Con una precisazione, sottile ma decisiva: se il Notaio interviene al momento stesso della redazione dell&#8217;atto; ed il Tribunale, eventualmente, in epoca successiva all&#8217;apertura della successione;<strong> il Giudice tutelare, dal canto suo, è chiamato a pronunciarsi in epoca addirittura precedente alla negoziazione del testamento.</strong></p>
<p>Il rilievo non è di poco conto, se si pone mente al fatto che: i) lo scrutinio circa l&#8217;incapacità naturale del testatore è ben possibile, seppur con tutte le difficoltà del caso, a priori (ossia in epoca precedente la redazione del testamento) ed indipendemente dal contenuto concreto dell&#8217;atto e dal comportamento altrui; ii) l&#8217;indagine circa l&#8217;eventuale coartazione della volontà del testatore per effetto di violenza, dolo, errore o captazione, al contrario, è per sua natura strutturata quale indagine successiva, o tutt&#8217;al più contestuale, alla redazione dell&#8217;atto, non potendosi mai, a priori ed indipendentemente dalla concreta esegesi delle disposizioni di ultima volontà, ritenere con certezza che siano in corso condotte abusive da parte di terze persone (condotte che oltretutto potrebbero essere destinate a cessare), né tantomeno escludere che esse, all&#8217;attualità inesistenti, possano manifestarsi in futuro.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>***</strong></p>
<p>Ciò detto, si prende in considerazione il caso concreto.<br />
La beneficiaria, oggi ascoltata dal G.t., si è mostrata invero ben orientata, tanto nello spazio, quanto nel tempo; dopo un breve lasso di agitazione (confermato dalla continua ricerca dello sguardo di conforto del proprio Legale), ha parlato in maniera piuttosto distesa della sua vita, del suo menage odierno, dei rapporti con i parenti, con il personale di assistenza, e con l&#8217;amministratore di sostegno.</p>
<p>Si è mostrata a tratti precisissima: ricordava il nome del geriatra che oltre due mesi orsono la sottopose a visita (dott. Laguzzi), somministrandole il test mmse, e ha ben collocato nel tempo l&#8217;evento; parimenti, ricordava alla perfezione il nome del Notaio rogante (dott. Oneto di Alessandria), e le circostanze di tempo, oltre che i motivi, dell&#8217;incontro preliminare con il medesimo.<br />
Proprio circa la decisione di rivedere le ultime volontà (a suo tempo evidentemente già espresse; la circostanza è confermata dal Difensore della beneficiaria, cfr. pag. 3 memoria 17.7.2015, ove si fa riferimento ad una &#8220;postilla&#8221;), non si è mai contraddetta, mostrandosi sostanzialmente coerente e conscia della portata del negozio da compiere: ha messo in relazione la volontà di modificare il proprio testamento con il comportamento della cugina nei suoi confronti, a lei non gradito, e con l&#8217;affetto che prova per la badante che da lungo tempo la segue.</p>
<p>Ha in due occasioni ripetuto di voler &#8220;cambiare solo due voci&#8221;, dando così coerente dimostrazione di ricordare, da un lato, eventuali previe manifestazioni di ultime volontà, e di avere meditato ed individuato le disposizioni da modificare.<br />
Ha esposto il tutto senza fare precisi riferimenti alle persone concretamente individuate ed istituite (o da istituirsi;) quali eredi o legatari, ma ciò su implicita determinazione del Giudice scrivente, il quale ha ritenuto non proficuo, ed anzi indebitamente lesivo della privacy della beneficiaria, scendere nei dettagli circa il contenuto delle singole disposizioni.<br />
Le risultanze dell&#8217;esame sono ampiamente confortate dagli esiti della perizia geriatrica svolta dal dott. Laguzzi (23.6.2015), su scrupoloso incarico dell&#8217;amministratore di sostegno; il medico ha descritto la beneficiaria come &#8220;vigile, collaborante, orientata nel tempo e nello spazio, in grado di esprimere le proprie emozioni e volontà&#8221;; il mmse test ha fornito un risultato di 28/30, ben più che soddisfacente per un soggetto di età molto avanzata, affetto da esiti di ictus ischemico.</p>
<p>Sulla scorta di tutto quanto emerso dall&#8217;istruttoria, può dunque affermarsi senza tema di smentita che la beneficiaria, quand&#8217;anche affetta da patologie, per lo più fisiche, che le rendono in parte impossibile provvedere ai propri interessi (art. 404 c.c.), non risulta affetta, allo stato, da infermità mentale tale da privarla della capacità naturale di testare; in ogni caso, anche a voler pensare il contrario (per mero amor di scrupolo), è comunque innegabile che la medesima sia – quantomeno – in grado di giovarsi di amplissimi intervalli di lucidità, evidentemente idonei alla manifestazione libera e serena delle proprie ultime volontà.<br />
Con riferimento ad altri possibili pregiudizi e coartazioni della volontà della beneficiaria, non è invece possibile – per le ragioni esposte al paragrafo che precede – pronunciarsi in termini di certezza all&#8217;attualità; come spiegato, ipotesi di violenza e/o di dolo e/o di errore nella manifestazione delle disposizioni di ultima volontà, sono del tutto impronosticabili (peraltro, nel caso di specie, non appaiono verosimili); lo stesso è a dirsi quanto ad eventuali contegni di captazione da parte di terzi, al momento non nitidamente riscontrabili, e comunque auspicabilmente neutralizzabili dalla beneficiaria stessa, la quale ha mostrato di conservare una buona capacità di autodeterminazione; con riguardo a quest’ultimo aspetto, si ricorda in ogni caso come i contegni idonei ad inficiare la libera determinazione del testatore debbano corrispondere a veri e propri contegni ingannatori e fraudolenti intesi ad ingenerare una falsa rappresentazione della realtà, e non possano sostanziarsi nelle mere blandizie, nei suggerimenti e nei consigli, i quali – quand&#8217;anche moralmente ripugnanti, laddove interessati – non hanno giuridica rilevanza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>***</strong></p>
<p>Per tutti i motivi sopra esposti, il ricorso dell&#8217;amministratore di sostegno deve essere rigettato, con contestuale immediata revoca del decreto 24.6.2015 di questo Giudice; per l&#8217;effetto, la beneficiaria si intende reimmessa nel pieno possesso ed esercizio della propria capacità di negoziare testamento in qualsiasi forma.</p>
<p>Non vi è luogo a provvedere sulle spese in siffatta materia.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Il Giudice tutelare, definitivamente pronunciando sull&#8217;istanza ex art. 411, u.c., c.c. depositata dall&#8217;amministratore di sostegno in data 24.6.2015, previa revoca in ogni sua parte del proprio decreto 25.6.2015, così provvede:</p>
<p>– rigetta il ricorso;</p>
<p>&#8211; nulla sulle spese.</p>
<p>Provvedimento immediatamente esecutivo ex art. 741 comma 2, c.p.c.</p>
<p>Si comunichi:</p>
<p>&#8211; all&#8217;amministratore di sostegno;</p>
<p>&#8211; alla beneficiaria (c/o Avv. Tiziana Rota);</p>
<p>&#8211; al Sig. Pubblico Ministero in sede.</p>
<p>Vercelli, lì 03.9.2015</p>
<p>Il Giudice Tutelare Dott. Carlo Bianconi</p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
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			</item>
		<item>
		<title>Amministrazione di sostegno e testamento: si può fare?</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2011/12/amministrazione-di-sostegno-e-testamento-si-puo-fare/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie mentali]]></category>
		<category><![CDATA[Poteri ADS]]></category>
		<category><![CDATA[revoca amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[testamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La persona sottoposta ad amministrazione di sostegno può fare testamento? Si dice che se è incapace d’agire, pertanto, è tendenzialmente incapace a testare. Vediamo un caso deciso dal tribunale di Varese.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">IL TESTAMENTO DEL BENEFICIATO NELLA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO</span></h2>
<div id="attachment_2424" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2424" class="size-medium wp-image-2424" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-300x74.jpg" alt="Amministrazione di sostegno e testamento" width="300" height="74" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-300x74.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-1024x252.jpg 1024w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-768x189.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1.jpg 1260w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2424" class="wp-caption-text">Amministrazione di sostegno e testamento</p></div>
<p style="text-align: justify;">Certo è facile comprendere che una delle diminuzioni dell&#8217;autonomia della persona siano da ricondursi appunto al progredire dell&#8217;età. Con il sopraggiungere della vecchiaia aumentano infatti le patologie che inibiscono la piena ed indipendente determinazione del soggetto, purtroppo spesso anche confliggendo con il potenziale suo desiderio di voler disporre per la distribuzione del suo patrimonio dopo la sua morte (per info sull&#8217;argomento rinvio al sito <a title="Come fare testamento? Istruzioni per l'uso." href="http://www.faretestamento.com" target="_blank" rel="noopener">www.faretestamento.com</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;amministratore di sostegno si trova perciò spesso a doversi porre la problematica relativa alla capacità della persona beneficiaria di redigere testamento e ciò con particolare riferimento al fatto che è controversa la piena capacità negoziale in capo al soggetto sottoposto alla procedura di ADS medesima.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto mi pare interessante censire un recentissimo provvedimento del Tribunale di Varese in un caso in cui si ritiene non sia possibile alla beneficiaria testare perché in capo alla stessa difetta la capacità di agire sul piano negoziale, nel senso che ella non comprende il significato giuridico del negozio e non è in grado di volerne coscientemente gli effetti.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">La persona beneficiaria incapace d’agire, pertanto, è tendenzialmente incapace a testare e alla stessa, in caso di accertata utilità della limitazione, deve potersi estendere la preclusione di cui all’art. 591 n. 2 c.c</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, in conclusione, la capacità di testare della beneficiaria deve essere esclusa, in applicazione dell&#8217;indicata norma, applicata all’amministrazione di sostegno sub iudice in forza dell’art. 411, comma IV c.c., rispondendo tale limitazione all’interesse della beneficiaria e sul presupposto che manchi, nella stessa, la capacità di agire in sede negoziale, come accertata nel rituale contraddittorio, anche alla presenza del difensore del soggetto vulnerabile.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</h4>
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<blockquote><p>Trib. Varese, uff. vol. giur., 19 ottobre 2011, g.t. G. Buffone &#8211;</p>
<p style="text-align: center;">“AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TESTARE”</p>
<p style="text-align: center;">D E C R E T O</p>
<p style="text-align: center;">Art. 411, comma IV, c.c., 742 c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione di sostegno in favore della beneficiaria è stata aperta in data 10 maggio 2011, con designazione di un Avvocato del Foro di Varese, come soggetto esterno preposto all’espletamento delle funzioni conferite in qualità di amministratore di sostegno. In quella sede, è sorta la problematica relativa alla capacità della persona beneficiaria di redigere testamento, poiché controversa la piena capacità negoziale in capo alla stessa e tenuto conto di un anomalo susseguirsi di schede testamentarie, prima depositate, poi revocate, ritenuto emersione della influenza indebita di terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">In funzione di una estensione delle limitazioni previste nel decreto originario, questo giudice ha disposto procedersi a Consulenza Tecnica d’Ufficio sulla persona della beneficiaria, al fine, soprattutto, di acclarare se, effettivamente, vi fosse difetto, nella stessa, dei presupposti cognitivi necessari per comprendere il significato giuridico di un testamento e volerne gli effetti, in funzione di una protezione del soggetto vulnerabile, altrimenti a rischio di pregiudicare sé stesso. Nella sua perizia, depositata in data 30 luglio 2011 ed esaminata in apposita udienza con tutte le parti, la Consulente ha concluso affermando che “dagli accertamenti attraverso colloqui clinici, somministrazione testistica (MMSE, Test di Rorschach,) la beneficiaria presenta una patologia identificabile alla luce del DSM IV-TR (disturbo istrionico di personalità) e pertanto vi sono limiti nella sua capacità di intendere e volere; il soggetto non è in grado di effettuare atti di vita quotidiana o di gestione organizzativa adeguati; a parere di questo consulente necessita di una amministrazione di sostegno in quanto il disturbo che la caratterizza la porta ad essere fortemente suggestionabile e condizionabile da figure terze. (…). La beneficiaria non è in grado di agire con capacità negoziale”.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce degli esiti dell’accertamento peritale, condivisibile per il pregio degli accertamenti e per la serietà dei riscontri oggettivi documentali, deve ritenersi che difetti, nella beneficiaria, la capacità di agire sul piano negoziale, nel senso che ella non comprende il significato giuridico del negozio e non è in grado di volerne coscientemente gli effetti.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 411, comma IV, c.c., espressamente prevede che il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l&#8217;amministratore di sostegno, o, come in questo caso, successivamente, possa “disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l&#8217;interdetto o l&#8217;inabilitato, si estendano al beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno, avuto riguardo all&#8217;interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni”. Nell’alveo delle limitazioni prese di mira dalla norma succitata, si colloca la disposizione di cui all’art. 591, comma II, n. 2 c.c. ove il Legislatore ha escluso la capacità di testare in capo all’interdetto per infermità di mente. Trattasi, allora, di enunciato positivo di protezione che, giusta gli artt. 411, 591 c.c., può essere esteso al beneficiario avuto riguardo al suo interesse e a quello preso di mira dalla disposizione applicata.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto a tale ultimo aspetto, la norma di cui al n. 2 del comma II dell’art. 591 c.c. risponde all’esigenza di garantire che il negozio testamentario sia sorretto da piena capacità negoziale, ripudiando l’Ordinamento il movimento patrimoniale (anche jure successionis) viziato da incapacità negoziale del disponente e costituendo la capacità di disporre un “elemento imprescindibile per la delazione testamentaria”, come la Dottrina afferma. Giova ricordare che, secondo gli scritti della manualistica classica, la capacità di disporre per testamento costituisce una estrinsecazione della capacità di agire, essendo il negozio di ultima volontà “l’espressione del diritto di autonomia privata”: ne consegue che incapace a testare è colui il quale non è capace di agire (come conferma l’art. 591, comma II, n. 1, c.c.). Sotto altro aspetto, la norma in esame vuole evitare che la testamentifactio non sia espressione della (valida) volontà dell’adulto vulnerabile ma veicolo, utilizzato da terzi anche in modo illecito, per profittare dei beni dell’incapace. Alla luce dei rilievi che precedono è evidente come la ratio sottesa alla previsione di cui all’art. 591 n. 2 c.c. possa richiedere tutela anche nel regime giuridico dell’amministrazione di sostegno, dove il beneficiario non sia solamente impedito fisicamente o vulnerabile nelle capacità gestionali, ma addirittura incapace d’agire a causa di una patologia invalidante o di un altro stato morboso.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto il primo aspetto (interesse del beneficiario), risponde sempre all’interesse della persona protetta la cautela contro atti negoziali che questa non avrebbe posto, se capace, ovvero dai quali, comunque, non consegue alcuna pratica utilità ma, anzi, può derivare un pregiudizio là dove, ad esempio, per il caso del testamento, in assenza di legittimari, la designazione testamentaria venga fatta ad un terzo estraneo alla famiglia così impedendo la chiamata per Legge dei prossimi parenti. Una scelta de qua può anche tradursi in un terreno pericoloso in cui le relazioni amicali e di compagnia sorgono non per affettività e sincero sentimento di amicizia bensì per ottenere il fine pratico di un lascito ereditario.</p>
<p style="text-align: justify;">La persona beneficiaria incapace d’agire, pertanto, è tendenzialmente incapace a testare e alla stessa, in caso di accertata utilità della limitazione, deve potersi estendere la preclusione di cui all’art. 591 n. 2 c.c. Nel caso di specie, il procedimento giurisdizionale è stato celebrato alla presenza dell’amministratore di sostegno della beneficiaria stessa e, soprattutto, in presenza dell’Avvocato designato da questa, con nomina che questo G.T. ha autorizzato e mantenuto vita. Giova ricordare, infatti, che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25366 del 2006, ha affermato il principio di diritto secondo cui &#8220;il procedimento per la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l&#8217;emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l&#8217;intervento dell&#8217;amministratore; necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell&#8217;interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l&#8217;interdetto o l&#8217;inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio”. Trattasi di principio di diritto che ha trovato l’avallo della giurisprudenza costituzionale (v. Corte cost., ordinanza 19 aprile 2007, n. 128). Da qui la precisa scelta, nell’odierno procedimento, di consentire (e, anzi, favorire) la presenza di un Avvocato ad hoc per la persona vulnerabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, in conclusione, la capacità di testare della beneficiaria deve essere esclusa, in applicazione dell’art. 591, comma II, n. 2 c.c., applicato all’amministrazione di sostegno sub iudice in forza dell’art. 411, comma IV c.c., rispondendo tale limitazione all’interesse della beneficiaria e sul presupposto che manchi, nella stessa, la capacità di agire in sede negoziale, come accertata nel rituale contraddittorio, anche alla presenza del difensore del soggetto vulnerabile.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ vero che certa Dottrina reputa che l’estensione della limitazione prevista per l’interdetto, in materia di testamento, non sia consentita ma trattasi di una opinione che non può essere condivisa: e, infatti, in presenza di una barriera del genere ad una esigenza di protezione dell’incapace, dovrebbe, allora, ritenersi necessaria l’interdizione, nel senso che il Giudice Tutelare, al fine di applicare quelle certe norme di protezione, sarebbe costretto a seguire il percorso interdittivo, così svilendosi la stessa funzionalità dell’amministrazione di sostegno, nel cui ventre si rintraccia una struttura morfologica del tutto adeguata ad assimilare limitazioni e decadenze analoghe a quelle previste a tutela dell’interdetto. Vi è, poi, che “una limitazione alla estensione delle limitazioni” potrebbe tutt’al più reputarsi giustificata per i diritti fondamentali della persona a contenuto non patrimoniale: quanto è accaduto, ad esempio, per il divieto a contrarre matrimonio, previsto dall’art. 85 c.c. per l’interdetto e ritenuto non applicabile al beneficiario (Trib. Varese, Ufficio Volontaria Giurisdizione, decreto 6 ottobre 2009 in Famiglia e Diritto, 2010, 3, 287 e in Giur. Italiana, 2010, IV, 846).</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Letti e applicati gli artt. 411, comma IV, 591, comma II, n. 2, c. c.,</p>
<p style="text-align: justify;">ESCLUDE in capo ad A, nata a …. il ….. 1914, la CAPACITÀ DI TESTARE, in applicazione dell’art. 591, comma II, n. 2 c.c., applicato in forza dell’art. 411, comma IV, c.c. La beneficiaria, pertanto, non potrà redigere testamento, fintanto che perdura lo stato di incapacità e salvo nuovo provvedimento del giudice di revoca o modifica dell’odierno decreto, ex art. 742 c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 405, comma VI, c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">MANDA alla cancelleria per le pubblicità previste dalla Legge</p>
<p style="text-align: justify;">DECRETO immediatamente esecutivo ex art. 741, comma II, c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;">DISPONE che la Cancelleria comunichi l’odierno provvedimento alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Varese lì 19 ottobre 2011</p>
<p style="text-align: justify;">IL GIUDICE TUTELARE</p>
<p style="text-align: justify;">dott. Giuseppe Buffone</p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
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