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	<title>Sentenza Archivi - AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</title>
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	<description>Informazioni e consigli per ADS - amministratori di sostegno</description>
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	<title>Sentenza Archivi - AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</title>
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		<title>Quali documenti servono per la nomina ADS?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 16:37:11 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Quali documenti servono per la nomina di un amministratore di sostegno? Per avviare il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, è necessario presentare una serie di documenti in allegato al ricorso al tribunale. Di seguito, elenco i documenti generalmente richiesti:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2023/10/quali-documenti-servono-per-la-nomina-ads/">Quali documenti servono per la nomina ADS?</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="">
<h2 class="" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><b>Quali documenti servono per la nomina di un amministratore di sostegno?</b></span></h2>
<div id="attachment_2394" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2394" class="size-medium wp-image-2394" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png" alt="ADS" width="300" height="150" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-768x384.png 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare.png 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2394" class="wp-caption-text">ADS</p></div>
<p class=""><span style="font-weight: 400;">Per avviare il procedimento di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, è necessario presentare una serie di documenti in allegato al ricorso al tribunale. Di seguito, elenco i documenti generalmente richiesti:</span></p>
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span class="" style="font-weight: 400;">Documenti d&#8217;identità: è necessario fornire copie dei documenti d&#8217;identità sia della persona da assistere (beneficiario) che &#8211; possibilmente &#8211; dell&#8217;amministratore di sostegno.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Codice fiscale: è necessario fornire copie dei codici fiscali sia della persona da assistere <span class="">(beneficiario)</span> che dei ricorrenti e dell&#8217;amministratore di sostegno nominando.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Certificato medico: è richiesta una relazione medica (uno  più certificati) che attesti la necessità dell&#8217;amministrazione di sostegno, giusta condizione psicofisica del soggetto beneficiario,  con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a sé stesso. Questo certificato deve essere emesso da un medico specializzato nella patologia in questione.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Dichiarazione di accettazione dell&#8217;incarico: è opportuno che l&#8217;amministratore di sostegno designando, ove già individuato, presenti una dichiarazione di accettazione dell&#8217;incarico.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;"><strong>La copia integrale dell’atto di nascita del destinatario della misura <span class="">(beneficiario)</span> ed il  suo certificato di residenza</strong>.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><strong>L&#8217;eventuale certificato di Stato famiglia originario del beneficiando. </strong></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le dichiarazioni di assenso dei familiari e/o parenti, ove possibili;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’inventario del patrimonio (conti correnti  e immobili) e dei redditi del beneficiario.</span></li>
<li class="" style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">I documenti di identità e codici fiscali dei ricorrenti.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’eventuale certificato medico, e/o dichiarazione, che attesti l&#8217;impossibilità del beneficiario non  deambulante di raggiungere il tribunale.   </span></li>
</ol>
<p><span style="font-weight: 400;">È importante notare che le procedure e i documenti necessari possono variare leggermente in base alla giurisdizione e alle specifiche circostanze del caso. Pertanto, è consigliabile consultare un avvocato esperto nel diritto delle amministrazioni di sostegno per ottenere una guida dettagliata e personalizzata attraverso il processo di nomina.</span></p>
</div>
<div id="apf_post_footer"><h4>Trova qui gli articoli collegati e più interessanti:</h4>
<ul><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2829">Il GT può prendere d’ufficio i provvedimenti per l’ADS</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2842">Violazione dell&#8217;art. 8  CEDU usare ADS come TSO a tempo indeterminato</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2836">Corte Costituzionale:  patrocinio a spese dello stato x ADS chiesto dal PM</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2830">ADS non può chiedere il pagamento del compenso professionale</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2714">Competenza del giudice tutelare per alienare immobili  da successione ereditaria</a></li></ul></div><p>PER SAPERNE DI PIU&#8217; SULL&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ORA GUARDA LA VIDEOGUIDA NELL&#8217;INTERVISTA QUI SOTTO 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/p3JAsH09Zw8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>





<p style="text-align: justify;">Ricorda che puoi anche <strong>scaricare gratis</strong> da questo sito la &#8220;<span style="color: #ff0000; background-color: #ffff99;"><strong>Guida Breve all&#8217;Amministratore di Sostegno</strong> </p><p style="text-align: justify;">Per farlo è sufficiente mandare soltanto un tweet di TWITTER; Ti basta cliccare sul tasto qui di seguito: &#8220;pay with a tweet&#8221;. Per Te è gratis, per noi è un contributo importante su Twitter a diffondere la cultura dell&#8217;ADS. <strong>CLICCACI ORA!</strong></p>

<p style="text-align: justify;"> 
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			</item>
		<item>
		<title>Il GT può prendere d’ufficio i provvedimenti per l’ADS</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2023/08/il-gt-puo-prendere-dufficio-i-provvedimenti-per-lads/</link>
					<comments>https://www.amministratoridisostegno.com/2023/08/il-gt-puo-prendere-dufficio-i-provvedimenti-per-lads/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 10:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
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		<category><![CDATA[Giudice Tutelare]]></category>
		<category><![CDATA[Poteri ADS]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il GT può prendere d’ufficio i provvedimenti per l’ADS Ai sensi dell&#8217; art. 407, quarto comma, c.c., il giudice tutelare può modificare o integrare in ogni tempo, anche d&#8217;ufficio, le</p>
<div class="read-more"><a class="theme-btn" href="https://www.amministratoridisostegno.com/2023/10/quali-documenti-servono-per-la-nomina-ads/" >READ MORE</a></div>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="">
<h2 class="" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><b>Quali documenti servono per la nomina di un amministratore di sostegno?</b></span></h2>
<div id="attachment_2394" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2394" class="size-medium wp-image-2394" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png" alt="ADS" width="300" height="150" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-768x384.png 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare.png 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2394" class="wp-caption-text">ADS</p></div>
<p class=""><span style="font-weight: 400;">Per avviare il procedimento di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, è necessario presentare una serie di documenti in allegato al ricorso al tribunale. Di seguito, elenco i documenti generalmente richiesti:</span></p>
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span class="" style="font-weight: 400;">Documenti d&#8217;identità: è necessario fornire copie dei documenti d&#8217;identità sia della persona da assistere (beneficiario) che &#8211; possibilmente &#8211; dell&#8217;amministratore di sostegno.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Codice fiscale: è necessario fornire copie dei codici fiscali sia della persona da assistere <span class="">(beneficiario)</span> che dei ricorrenti e dell&#8217;amministratore di sostegno nominando.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Certificato medico: è richiesta una relazione medica (uno  più certificati) che attesti la necessità dell&#8217;amministrazione di sostegno, giusta condizione psicofisica del soggetto beneficiario,  con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a sé stesso. Questo certificato deve essere emesso da un medico specializzato nella patologia in questione.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Dichiarazione di accettazione dell&#8217;incarico: è opportuno che l&#8217;amministratore di sostegno designando, ove già individuato, presenti una dichiarazione di accettazione dell&#8217;incarico.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;"><strong>La copia integrale dell’atto di nascita del destinatario della misura <span class="">(beneficiario)</span> ed il  suo certificato di residenza</strong>.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><strong>L&#8217;eventuale certificato di Stato famiglia originario del beneficiando. </strong></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le dichiarazioni di assenso dei familiari e/o parenti, ove possibili;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’inventario del patrimonio (conti correnti  e immobili) e dei redditi del beneficiario.</span></li>
<li class="" style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">I documenti di identità e codici fiscali dei ricorrenti.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’eventuale certificato medico, e/o dichiarazione, che attesti l&#8217;impossibilità del beneficiario non  deambulante di raggiungere il tribunale.   </span></li>
</ol>
<p><span style="font-weight: 400;">È importante notare che le procedure e i documenti necessari possono variare leggermente in base alla giurisdizione e alle specifiche circostanze del caso. Pertanto, è consigliabile consultare un avvocato esperto nel diritto delle amministrazioni di sostegno per ottenere una guida dettagliata e personalizzata attraverso il processo di nomina.</span></p>
</div>
<div id="apf_post_footer"><h4>Trova qui gli articoli collegati e più interessanti:</h4>
<ul><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2829">Il GT può prendere d’ufficio i provvedimenti per l’ADS</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2842">Violazione dell&#8217;art. 8  CEDU usare ADS come TSO a tempo indeterminato</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2836">Corte Costituzionale:  patrocinio a spese dello stato x ADS chiesto dal PM</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2830">ADS non può chiedere il pagamento del compenso professionale</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2714">Competenza del giudice tutelare per alienare immobili  da successione ereditaria</a></li></ul></div><p>PER SAPERNE DI PIU&#8217; SULL&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ORA GUARDA LA VIDEOGUIDA NELL&#8217;INTERVISTA QUI SOTTO 
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			</item>
		<item>
		<title>Quando non serve l&#8217;ADS?</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2021/11/quando-non-serve-lads/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2021 16:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
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		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;ADS non è sempre la soluzione. Quando si deve farne a meno? Lo dice la Cassazione. In taluni casi non sussistono i presupposti per la nomina di un Amministratore di</p>
<div class="read-more"><a class="theme-btn" href="https://www.amministratoridisostegno.com/2023/10/quali-documenti-servono-per-la-nomina-ads/" >READ MORE</a></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2023/10/quali-documenti-servono-per-la-nomina-ads/">Quali documenti servono per la nomina ADS?</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="">
<h2 class="" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><b>Quali documenti servono per la nomina di un amministratore di sostegno?</b></span></h2>
<div id="attachment_2394" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2394" class="size-medium wp-image-2394" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png" alt="ADS" width="300" height="150" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-768x384.png 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare.png 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2394" class="wp-caption-text">ADS</p></div>
<p class=""><span style="font-weight: 400;">Per avviare il procedimento di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, è necessario presentare una serie di documenti in allegato al ricorso al tribunale. Di seguito, elenco i documenti generalmente richiesti:</span></p>
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span class="" style="font-weight: 400;">Documenti d&#8217;identità: è necessario fornire copie dei documenti d&#8217;identità sia della persona da assistere (beneficiario) che &#8211; possibilmente &#8211; dell&#8217;amministratore di sostegno.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Codice fiscale: è necessario fornire copie dei codici fiscali sia della persona da assistere <span class="">(beneficiario)</span> che dei ricorrenti e dell&#8217;amministratore di sostegno nominando.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Certificato medico: è richiesta una relazione medica (uno  più certificati) che attesti la necessità dell&#8217;amministrazione di sostegno, giusta condizione psicofisica del soggetto beneficiario,  con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a sé stesso. Questo certificato deve essere emesso da un medico specializzato nella patologia in questione.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Dichiarazione di accettazione dell&#8217;incarico: è opportuno che l&#8217;amministratore di sostegno designando, ove già individuato, presenti una dichiarazione di accettazione dell&#8217;incarico.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;"><strong>La copia integrale dell’atto di nascita del destinatario della misura <span class="">(beneficiario)</span> ed il  suo certificato di residenza</strong>.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><strong>L&#8217;eventuale certificato di Stato famiglia originario del beneficiando. </strong></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le dichiarazioni di assenso dei familiari e/o parenti, ove possibili;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’inventario del patrimonio (conti correnti  e immobili) e dei redditi del beneficiario.</span></li>
<li class="" style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">I documenti di identità e codici fiscali dei ricorrenti.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’eventuale certificato medico, e/o dichiarazione, che attesti l&#8217;impossibilità del beneficiario non  deambulante di raggiungere il tribunale.   </span></li>
</ol>
<p><span style="font-weight: 400;">È importante notare che le procedure e i documenti necessari possono variare leggermente in base alla giurisdizione e alle specifiche circostanze del caso. Pertanto, è consigliabile consultare un avvocato esperto nel diritto delle amministrazioni di sostegno per ottenere una guida dettagliata e personalizzata attraverso il processo di nomina.</span></p>
</div>
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<ul><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2829">Il GT può prendere d’ufficio i provvedimenti per l’ADS</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2842">Violazione dell&#8217;art. 8  CEDU usare ADS come TSO a tempo indeterminato</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2836">Corte Costituzionale:  patrocinio a spese dello stato x ADS chiesto dal PM</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2830">ADS non può chiedere il pagamento del compenso professionale</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2714">Competenza del giudice tutelare per alienare immobili  da successione ereditaria</a></li></ul></div><p>PER SAPERNE DI PIU&#8217; SULL&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ORA GUARDA LA VIDEOGUIDA NELL&#8217;INTERVISTA QUI SOTTO 
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			</item>
		<item>
		<title>ADS e SU: i decreti del giudice tutelare reclamabili solo in corte d&#8217;appello</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2021/09/ads-decreti-giudice-tutelare-reclamabili-corte-appello/</link>
					<comments>https://www.amministratoridisostegno.com/2021/09/ads-decreti-giudice-tutelare-reclamabili-corte-appello/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 18:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[appello]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Corte d'Appello]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[Sezioni Unite]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2698</guid>

					<description><![CDATA[<p>SEZIONI UNITE: I DECRETI DEL GIUDICE TUTELARE SI RECLAMANO SOLO IN CORTE D&#8217;APPELLO Amministrazione di sostegno e Cassazione a Sezioni Unite. Si cambia direzione: i decreti del giudice tutelare sempre</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="">
<h2 class="" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><b>Quali documenti servono per la nomina di un amministratore di sostegno?</b></span></h2>
<div id="attachment_2394" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2394" class="size-medium wp-image-2394" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png" alt="ADS" width="300" height="150" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-768x384.png 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare.png 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2394" class="wp-caption-text">ADS</p></div>
<p class=""><span style="font-weight: 400;">Per avviare il procedimento di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, è necessario presentare una serie di documenti in allegato al ricorso al tribunale. Di seguito, elenco i documenti generalmente richiesti:</span></p>
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span class="" style="font-weight: 400;">Documenti d&#8217;identità: è necessario fornire copie dei documenti d&#8217;identità sia della persona da assistere (beneficiario) che &#8211; possibilmente &#8211; dell&#8217;amministratore di sostegno.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Codice fiscale: è necessario fornire copie dei codici fiscali sia della persona da assistere <span class="">(beneficiario)</span> che dei ricorrenti e dell&#8217;amministratore di sostegno nominando.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Certificato medico: è richiesta una relazione medica (uno  più certificati) che attesti la necessità dell&#8217;amministrazione di sostegno, giusta condizione psicofisica del soggetto beneficiario,  con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a sé stesso. Questo certificato deve essere emesso da un medico specializzato nella patologia in questione.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Dichiarazione di accettazione dell&#8217;incarico: è opportuno che l&#8217;amministratore di sostegno designando, ove già individuato, presenti una dichiarazione di accettazione dell&#8217;incarico.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;"><strong>La copia integrale dell’atto di nascita del destinatario della misura <span class="">(beneficiario)</span> ed il  suo certificato di residenza</strong>.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><strong>L&#8217;eventuale certificato di Stato famiglia originario del beneficiando. </strong></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le dichiarazioni di assenso dei familiari e/o parenti, ove possibili;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’inventario del patrimonio (conti correnti  e immobili) e dei redditi del beneficiario.</span></li>
<li class="" style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">I documenti di identità e codici fiscali dei ricorrenti.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’eventuale certificato medico, e/o dichiarazione, che attesti l&#8217;impossibilità del beneficiario non  deambulante di raggiungere il tribunale.   </span></li>
</ol>
<p><span style="font-weight: 400;">È importante notare che le procedure e i documenti necessari possono variare leggermente in base alla giurisdizione e alle specifiche circostanze del caso. Pertanto, è consigliabile consultare un avvocato esperto nel diritto delle amministrazioni di sostegno per ottenere una guida dettagliata e personalizzata attraverso il processo di nomina.</span></p>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Sospensione feriale dei termini ed amministrazione di sostegno</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2021/07/sospensione-feriale-termini-ads/</link>
					<comments>https://www.amministratoridisostegno.com/2021/07/sospensione-feriale-termini-ads/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 15:15:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2673</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per l'ADS, la sospensione dei termini feriale vale solo per i casi in cui la sua ritardata trattazione produce grave pregiudizio per le parti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2021/07/sospensione-feriale-termini-ads/">Sospensione feriale dei termini ed amministrazione di sostegno</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class=" center-element">
<div>
<h2 class="" style="text-align: center;" data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo"><span style="color: #ff0000;">Quando computare la sospensione dei termini nell&#8217;ADS?</span></h2>
<div data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo">
<p><div id="attachment_2424" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2424" class="size-medium wp-image-2424" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-300x74.jpg" alt="Amministratore di Sostegno" width="300" height="74" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-300x74.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-1024x252.jpg 1024w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-768x189.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1.jpg 1260w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2424" class="wp-caption-text">Amministratore di Sostegno</p></div></p>
</div>
<p>La Cassazione precisa che, in materia di amministrazione di sostegno, l&#8217;eccezione alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale deve essere ristretta ai soli casi in cui la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, come avviene per i provvedimenti che dispongono l&#8217;apertura o la chiusura dell&#8217;amministrazione, ma non anche ai provvedimenti a carattere gestorio, come quello di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno&#8221;) come avviene per i provvedimenti che dispongono l&#8217;apertura o la chiusura dell&#8217;amministrazione.</p>
<p class="">Ciò non vale invece per i provvedimenti a carattere gestorio, come quello di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/guida-allamministratore-di-sostegno-trova-qui-gratis-le-book/">amministratore di sostegno</a>&#8220;).</p>
<p>Pertanto deve ritenersi che il provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare all&#8217;amministratore di sostegno, con ampliamento dei poteri, rispetto alla semplice gestione del patrimonio del beneficiario, esuli dal semplice ambito meramente amministrativo-gestorio ed avesse natura decisoria, in quanto incidente su diritti soggettivi personalissimi come la presentazione di domanda per avviare il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto (cfr. Cass. 14148/2017).</p>
<p>Come tale, essendo oggetto di urgente trattazione per definizione, esso non tollera la sospensione feriale dei termini di impugnazione, secondo l&#8217;eccezione alla regola generale dettata dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, per i procedimenti indicati dall&#8217;art. 92 dell&#8217;ordinamento giudiziario.</p>
</div>
<div class="" data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo">Invero, anche alla luce di quanto chiarito da questa Corte nella sentenza n. 784/2017 (&#8220;in tema di sospensione feriale dei termini processuali, il carattere di eccezionalità della L. n. 742 del 1969, art. 3, che, per i procedimenti di cui al R.D. n. 12 del 1941, art. 92 (ordinamento giudiziario) pone una precisa deroga al principio generale di sospensione dei termini durante il periodo feriale, comporta non solo che non possa esserne estesa l&#8217;applicazione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate, ma anche che le categorie sottratte all&#8217;operatività della regola generale vadano interpretate in senso restrittivo.</div>
<div data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo"></div>
<h4 data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo">Avv. Alberto Vigani</h4>
<div class="" data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo">per Amministratoridisostegno.com</div>
</div>
<div data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo"></div>
<div style="text-align: center;" data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo">***</div>
<div class=" center-element">
<div>
<h3 class="doc-giuri-titolo ng-scope" data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo"><span class="ng-binding" data-ng-bind="sub.wrapper.getAutorita()">Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 13/05/2021), n.12801</span></h3>
</div>
</div>
<div class="giuri-link center-element">
<div class="" data-ng-show="sub.wrapper.documento.massimeCorrelate"></div>
</div>
<div class="testo-sentenza">
<div id="fatto" class="">
<div class="wrapper-doc-elements-giuri">
<h4>FATTI DI CAUSA</h4>
<p class="ng-scope">La Corte d&#8217;appello di Perugia, con decreto depositato in data 29/3/2019, ha respinto il reclamo proposto da R.F., R.M. e B.F., rispettivamente figli e coniuge legalmente separata, dal 2015, a seguito di procedura consensuale, di R.L., beneficiario di amministrazione di sostegno, nei confronti dell&#8217;amministratore di sostegno di R.L., della compagna del beneficiario, con esso convivente, E.A., e di Ro.Ma. e Ro.Fe., rispettivamente fratello e padre di R.L., avverso il decreto emesso dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Perugia in data 11/2/2019, con il quale era stato autorizzato l&#8217;amministratore di sostegno nominato per il R. a &#8220;procedere, in nome e per conto del beneficiario, all&#8217;istanza e conseguente procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto, nonchè a nominare un avvocato ai fini della procedura&#8221;.</p>
<p class="ng-scope">In particolare, i giudici d&#8217;appello, premessa l&#8217;ammissibilità del reclamo, avendo il provvedimento impugnato natura decisoria, essendosi con esso ampliati i poteri dell&#8217;amministratore di sostegno, rispetto alla semplice gestione del patrimonio del beneficiario, con autorizzazione ad agire in nome e per conto dell&#8217;amministrato in riferimento a diritti soggettivi personalissimi, hanno sostenuto che era legittimo il conferimento all&#8217;amministratore di sostegno del potere di proporre, in nome e per conto dell&#8217;amministrato, un giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (in analogia a quanto già statuito dal giudice di legittimità con riguardo ad interdizione ed autorizzazione del tutore dell&#8217;interdetto) e che ciò corrispondeva alla volontà del beneficiario, il quale aveva iniziato a convivere con la E. anche prima della separazione personale dalla moglie, come emergente anche dalle trattative avviate dai legali dei coniugi prima della malattia del R..</p>
<p class="ng-scope">Avverso la suddetta pronuncia, non notificata, R.F., R.M. e B.F. propongono ricorso per cassazione, notificato via PEC il 22/10/2019, affidato a due motivi, nei confronti di R.L., in persona dell&#8217;Amministratore di sostegno, avvocato Andrea Savino, Ro.Ma., in proprio e quale erede di Ro.Fe., R.G. ed E.A. (che resistono con controricorso, notificato il 2/12/2019).</p>
</div>
</div>
<div id="diritto" class="">
<p><span class="sent-intestazione">Diritto</span></p>
<div class="wrapper-doc-elements-giuri">
<h4>RAGIONI DELLA DECISIONE</h4>
<p>1. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo, l&#8217;omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, rappresentato dalla contrarietà del provvedimento (che mutava una situazione di fatto consolidatasi dal 2014) agli interessi primari del beneficiario, in difetto anche di urgenza; con il secondo motivo, si lamenta poi, ex art. 360 c.p.c., n. 4, l&#8217;omessa pronuncia, in violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., sul motivo &#8220;autonomo&#8221; svolto dai reclamanti avverso il provvedimento del giudice tutelare, in punto di potere dell&#8217;amministratore di sostegno, un avvocato, di nominare un procuratore terzo che curasse il procedimento di divorzio, in nome e per conto dell&#8217;amministrato.</p>
<p>2. I controricorrenti eccepiscono, preliminarmente, l&#8217;inammissibilità del ricorso, per tardività, essendo stato lo stesso notificato oltre il termine ultimo, ex art. 327 c.p.c., del 30/9/2019 (sei mesi dalla pubblicazione del decreto impugnato), non operando la sospensione dei termini processuali, in relazione a provvedimento adottato in materia di amministrazione di sostegno, anche alla luce dell&#8217;interpretazione restrittiva offerta da questa Corte di legittimità (Cass. 784/2017) in punto di operatività, nella materia dell&#8217;amministrazione di sostegno, dell&#8217;eccezione alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale ai soli casi meritevoli di effettiva spedita trattazione, per evitare un grave pregiudizio tra le parti, quale il provvedimento nella specie impugnato del giudice tutelare, attinente a diritti personalissimi dell&#8217;amministrato idonei a modificarne in via definitiva la sfera giuridica personale.</p>
<p>3. Il ricorso è inammissibile per tardività della notifica, eseguita il 22/10/2019, a fronte di un termine lungo semestrale che scadeva il 30/9/2019.</p>
<p class="">Invero, non operava la sospensione dei termini processuali (tra il 1 ed il 31/8 di ogni anno, per effetto del Decreto L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 2014) in relazione a provvedimento adottato in materia di amministrazione di sostegno, atteso il tenore letterale del disposto della L. n. 742 del 1969, art. 3, e dell&#8217;art. 92 dell&#8217;ordinamento giudiziario20 gennaio 1941, n. 12.</p>
<p class="">Peraltro, anche alla luce di quanto chiarito da questa Corte nella sentenza n. 784/2017 (&#8220;in tema di sospensione feriale dei termini processuali, il carattere di eccezionalità della <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742!vig=">L. n. 742 del 1969, art. 3</a>, che, per i procedimenti di cui al R.D. n. 12 del 1941, art. 92 (<a class="dj-link-doc" href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742!vig=">ordinamento giudiziario</a>) pone una precisa deroga al principio generale di sospensione dei termini durante il periodo feriale, comporta non solo che non possa esserne estesa l&#8217;applicazione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate, ma anche che le categorie sottratte all&#8217;operatività della regola generale vadano interpretate in senso restrittivo.</p>
<p class="">Pertanto, con riferimento alle cause relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno, l&#8217;eccezione alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale deve essere ristretta ai soli casi in cui la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, come avviene per i provvedimenti che dispongono l&#8217;apertura o la chiusura dell&#8217;amministrazione, ma non anche ai provvedimenti a carattere gestorio, come quello di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno&#8221;), deve ritenersi che il provvedimento in oggetto (vale a dire l&#8217;autorizzazione del giudice tutelare all&#8217;amministratore di sostegno, con ampliamento dei poteri, rispetto alla semplice gestione del patrimonio del beneficiario, ad agire in nome e per conto dell&#8217;amministrato in riferimento a diritti soggettivi personalissimi, quali la presentazione di domanda per avviare il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto) esulasse dal semplice ambito meramente amministrativo-gestorio ed avesse natura decisoria, in quanto incidente su diritti soggettivi personalissimi (cfr. Cass. 14148/2017).</p>
<p>Come tale, essendo oggetto di urgente trattazione per definizione, esso non tollera la sospensione feriale dei termini di impugnazione, secondo l&#8217;eccezione alla regola generale dettata dalla <a class="dj-link-doc" href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742!vig=">L. n. 742 del 1969, art. 3,</a> per i procedimenti indicati dall&#8217;art. 92 dell&#8217;ordinamento giudiziario.</p>
<p>Peraltro, proprio sulla base di tale assunto, la Corte d&#8217;appello si è ritenuta competente sul reclamo ex art. 720 bis c.p.c. (con conseguente proponibilità del ricorso per cassazione, ai sensi del comma 3).</p>
<p>Inoltre, sempre questa Corte, sia pure con riguardo al diverso caso concernente la rappresentanza dell&#8217;interdetto per infermità di mente da parte del tutore in tutti gli atti civili, ai sensi dell&#8217;<a class="dj-link-doc" href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&amp;idDocMaster=166331&amp;idUnitaDoc=826630&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza">art. 357 c.c.</a>, richiamato dall&#8217;art. 424 stesso codice, comma 1, ha affermato che essa &#8220;non comprenda i c.d. atti personalissimi, che coinvolgono interessi strettamente legati alla persona dell&#8217;interessato, al quale solamente può essere rimessa la scelta in ordine alle determinazioni da adottare&#8221; e che &#8220;poichè il divorzio fa venire meno lo status di coniuge, comportando rilevanti effetti personali tra i coniugi, oltre che effetti patrimoniali, la domanda giudiziale volta ad ottenerlo non può non rientrare nella categoria degli atti personalissimi&#8221; (Cass. 9582/2000, ove si è ritenuto necessario per l&#8217;avvio di un procedimento di divorzio la nomina di un curatore speciale dell&#8217;interdetto; posizione poi superata da Cass. 14669/2018, con la quale si è invece ritenuto che il tutore può compiere in nome e per conto dell&#8217;interdetto anche un atto personalissimo, quale la promozione di un giudizio di separazione personale).</p>
<p>Il richiamo a tali precedenti viene operato solo a sostegno della natura decisoria e non meramente gestoria del provvedimento impugnato, ai fini dell&#8217;applicazione della deroga generale alla sospensione dei termini processuali, nell&#8217;interpretazione restrittiva espressa da questa Corte con la sentenza n. 784/2017, pur non essendo sovrapponibili la posizione dell&#8217;interdetto e quella del beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno.</p>
<p class="">Va quindi affermato il seguente principio di diritto: &#8220;in tema di sospensione feriale dei termini processuali, con riferimento alle cause relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno, l&#8217;eccezione alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale dettata dalla <a class="dj-link-doc" href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742!vig=">L. n. 742 del 1969, art. 3,</a> per i procedimenti indicati dall&#8217;art. 92 dell&#8217;ordinamento giudiziario, deve essere applicata a controversia concernente l&#8217;autorizzazione del giudice tutelare all&#8217;amministratore di sostegno ad agire in nome e per conto dell&#8217;amministrato, in riferimento a diritti soggettivi personalissimi, quali la presentazione di domanda per avviare il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto&#8221;.</p>
<p>4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
</div>
</div>
<div id="pqm" class="">
<h4 style="text-align: center;"><span class="sent-intestazione">PQM</span></h4>
<div class="wrapper-doc-elements-giuri">
<p>La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna delle controricorrenti, in complessivi Euro 2.500,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.</p>
<p>Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell&#8217;importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.</p>
<p>Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.</p>
<p class="">Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021</p>
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		<title>Commissione Tributaria Trieste 2014: indennità dell&#8217;ADS non retributiva</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 10:43:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Commissione Tributaria Trieste 2014: indennità dell'ADS non retributiva</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">PER SUA NATURA L&#8217;ADS NON HA UN COMPENSO RETRIBUTIVO</span></h2>
<div id="attachment_1973" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1973" class="size-medium wp-image-1973" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg" alt="Quale COMPENSO per l'ADS?" width="300" height="111" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-768x284.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS.jpg 851w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1973" class="wp-caption-text">CTR Trieste: quale COMPENSO per l&#8217;ADS?</p></div>
<p>La Commissione Tributaria Regionale triestina, precisa la definizione della <strong>natura anche potenzialmente duplice dell&#8217;indennità ex art. 379 cod. civ.</strong>.</p>
<p>L&#8217;Agenzia delle Entrata con la risoluzione n. 2/E del 9.1.2012 della Direzione Centrale Normativa, aveva ritenuto  &#8220;<em>che la relativa indennità, anche se determinata in via equitativa e su base forfetaria, rappresenti comunque un compenso per lo svolgimento di un&#8217;attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell&#8217;art. 53 del testo unico dell&#8217;imposta sui redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633</em>&#8220;.</p>
<p>Anche richiamando la precedente Cass. civ. n. 7355/1991, di seguito riportata, invece, l<strong>a  Commissione ritiene che l&#8217;indennità ex art. 379 cod. civ. non perda la sua natura pur variando il soggetto che la percepisca, sia esso un parente, un conoscente, un professionista</strong>, <span style="text-decoration: underline;">salvo che non vengano attribuiti compiti specificaménte tipici della professione di appartenenza dell&#8217;amministratore di sostegno</span>, rappresentando prestazioni professionali, e come tali liquidati, nel rispetto della legge.</p>
<p>Pertanto, <strong><span style="text-decoration: underline;">il Giudice Tutelare può liquidare le due fattispecie di compensi uno compensativo l&#8217;altro remunerativo, al professionista avente funzione di amministratore di sostegno</span></strong>.</p>
<p>Solo dal compenso remunerativo conseguono gli adempimenti tributari propri della categoria reddituale del &#8220;lavoro autonomo&#8221; e l&#8217;ordinario adempimento IVA.</p>
<p>Il riferimento deve quindi essere sempre e solo il provvedimento liquidatorio del Giudie Tutelare: dalla qualificazione fatta dal magistrato discende la determinazione di quanto ha, se del caso, natura retributiva.</p>
<p>Di seguito si riporta il testo integrale della Cassazione n. 7355/1991 e della  Comm. trib. prov. Friuli-V. Giulia Trieste, Sez. II, Sent., 19/06/2014, n. 283.</p>
<h4>Alberto Vigani</h4>
<p>per Associazione Amministratoridisostegno.com.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /><br /><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /><br /><strong>LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRIESTE</strong><br /><br /><strong>SECONDA SEZIONE</strong></p>
<p>riunita con l&#8217;intervento dei Signori:<br /><br />ROVIS CLAUDIO &#8211; Presidente<br /><br />SODARO ANTONINO &#8211; Relatore<br /><br />ALLIGO SANTI &#8211; Giudice<br /><br />ha emesso la seguente</p>
<h4 style="text-align: center;">SENTENZA</h4>
<p>&#8211; sul ricorso n. 1/13<br /><br />depositato il 03/01/2013<br /><br />&#8211; avverso SIL.RIF.RIMB IVA-ALTRO 2012<br /><br />Contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TRIESTE<br /><br />proposto dal ricorrente<br /><br />(Omissis)<br /><br />avv.to (Omissis), avv.to (Omissis) nelle loro qualità di componenti dello Studio Legale (Omissis) con sede in Trieste</p>
<p>CONTROPARTE: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore in carica</p>
<p><strong>ATTO IMPUGNATO: Ricorso avverso il silenzio-rifiuto e istanza di mediazione &#8211; Periodo d&#8217;Imposta: 2012 &#8211; Tributo: IVA,</strong></p>
<p>Visto il ricorso e i relativi allegati;<br /><br />Udite le parti in causa;<br /><br />Udito il relatore, il Dott. Sodaro Antonino;<br />Svolgimento del processo &#8211; Motivi della decisione<br /><br />&#8211; Il 28/04/2009 l&#8217;avv. (Omissis) era confermata Amministratore di Sostegno (ADS) per l&#8217;amministrazione del patrimonio di persona impossibilitata a provvedere ai propri interessi al sensi dell&#8217;art. 405 c.c.<br /><br />&#8211; Il 10/05/2012 il Giudice Tutelare assegnava all&#8217;avvocato le indennità parta Euro 1.000 per l&#8217;attività prestata; Pur non ritenendolo dovuto, veniva emessa fattura di pari importi assoggettandolo a IVA per Euro 173,55.<br /><br />&#8211; Il giorno 17/07/2012 lo (Omissis) presentava istanza per il rimborso dell&#8217;Importo di Euro 173,65 versata a titolo di IVA sulla fattura (n. 207/2012)<br /><br />&#8211; Formatosi il rifiuto tacito al compimento del novantesimo giorno successivo alla presentazione dell&#8217;Istanza di rimborso, lo Studio presentava, in data 30/10/2012, il reclamo ex art. 17bis del D.Lgs. 546/1992,<br /><br />&#8211; In data 03/01/2013 lo Studio depositava il ricorso alla Commissione Tributaria di 1° Grado<br /><br />&#8211; La Direzione Provinciale di Trieste, in persona del suo Direttore pro-tempore si costituisce in data 05/02/2013</p>
<p><strong>Motivi d&#8217;impugnazione</strong></p>
<p>I ricorrenti fanno presente che il Giudice Tutelare nominando l&#8217;avv. (Omissis) amministratrice di sostegno della Sig.ra (Omissis), in data 10.5.2012 provvedeva alla liquidazione di un compenso per un periodo di due anni nella complessiva cifra di Euro 1.000,00 &#8211; puntualizzando espressamente che si trattava non di attività professionale ma dell&#8217;attività prevista dalla normativa che aveva istituito la figura dell&#8217;amministratore di sostegno e che quindi doveva ritenersi non soggetta né a IVA né a IRPEF. Tenuto conto della diversa interpretazione esistente fra Autorità Giudiziaria ordinaria e Agenzia delle Entrate, veniva emessa la fattura n. 207 del 04.06.2012, assoggettandola a IVA, e IRPEF presentando istanza di rimborso e, trascorso il termine del silenzio-rifiuto, presentando regolare reclamo contro il silenzio-rifiuto.</p>
<p>Come previsto dalla normativa ora in vigore,trattandosi di cifra inferiore a Euro 20.000,00.- la ricorrente ha dato corso ai procedimento di mediazione.<br /><br />Chiedono all&#8217;Agenzia delle Entrate di Trieste di fissare un incontro di mediazione, e con il presente atto propongono comunque ricorso avverso il silenzio &#8211; rifiuto della Agenzia delle Entrate di Trieste, alla Commissione Tributaria di 1° Grado chiedendo fin d&#8217;ora che la Commissione decida:</p>
<p>1) che l&#8217;indennità prevista dalla normativa quale compenso per l&#8217;amministratore di sostegno non è soggetta a IVA,<br /><br />2) condanni l&#8217;Agenzia delle Entrate al rimborso della somma richiesta di Euro 173,55;<br /><br />3) dichiari le spese del giudizio compensate fra le parti.</p>
<p>L&#8217;ufficio ritiene l&#8217;indennità, un compenso percepito nell&#8217;esercizio della sua professione, ossia una somma corrisposta, a un professionista, per lo svolgimento di mansioni attinenti al suo lavoro, sulla base di quanto previsto dal tariffario.</p>
<p>L&#8217;incarico di ADS, dunque rientra fra gli adempimenti dell&#8217;avvocato, espressamente previsti dalla tabella professionale, alla quale si correla un compenso circa l&#8217;impegno profuso in tale attività stragiudiziale, inquadrabile come reddito di lavoro autonomo ai sensi dell&#8217;art. 53 del P.P.R. 917/1980.<br /><br />Chiede di rigettare il ricorso e per l&#8217;effetto confermare la legittimità dell&#8217;operato dell&#8217;Ufficio; condannare il ricorrente al pagamento delle spese dei giudizio.</p>
<h4 style="text-align: center;">MOTIVI DELLA SENTENZA</h4>
<p><span style="text-decoration: underline;">il &#8220;compenso&#8221; dell&#8217;amministratore di sostegno è disciplinato dall&#8217;<strong>art. 379 cod. civ.</strong> con riferimento all&#8217;art. 411 co. 1 C.P.C., che determina rinvio formale alle norme in tema di tutela, &#8220;perché applicabili&#8221; quella in esame è norma dettata in tema d&#8217;interdizione statuendo che la cura della persona è al centro dell&#8217;istituto dell&#8217;amministrazione di sostegno</span>.</p>
<p>La disposizione afferma che &#8220;<strong>L&#8217;ufficio tutelare è gratuito</strong>&#8220;, e al secondo comma recita: &#8220;<strong>Il giudice tutelare tuttavia, considerando l&#8217;entità del patrimonio e le difficoltà dell&#8217;amministrazione, può assegnare al tutore un&#8217;equa indennità</strong>. Il riferimento alla gratuità dell&#8217;ufficio fa ritenere che l&#8217;indennità erogata non debba èssere assoggettata a tassazione (diretta o indiretta) perché non avente natura remunerativa e non erogata in sostituzione di altra categoria di redditi, come richiesto dall&#8217;art. 6, comma 2 del T.U.I.R.</p>
<p>L'&#8221;<strong>equa indennità</strong>&#8221; alla quale fa riferimento la norma è infatti erogata allo scopo di <span style="text-decoration: underline;">tenere indenne il destinatario dalle &#8220;perdite&#8221;,</span> patrimoniali subite in conseguenza dello svolgimento dell&#8217;incarico e mira a risarcire l&#8217;incaricato per la sua distrazione dalle occupazioni quotidiane a prescindere che si tratti di occupazioni remunerate a titolo di lavoro dipendente o ad altro titolo.</p>
<p>La Suprema Corte di Cassazione (<strong>sent. n. 7355 del 1991</strong>), chiamata dal Tribunale di Lecce, a giudicare della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 379; è intervenuta sull&#8217;istituto della indennità, prevista dal secondo comma dell&#8217;art. 379 cod. civ., in deroga alla regola della gratuità dell&#8217;ufficio tutelare. Si legge in motivazione che &#8220;<strong>indennità non vuol dire corrispettivo, né equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro</strong>.</p>
<p>La Corte non ha dubbi nel qualificare, come indennità l&#8217;importo riconosciuto al tutore.</p>
<p>L&#8217;Agenzia delle Entrata con la risoluzione n. 2/E del 9.1.2012 della Direzione Centrale Normativa, ritiene &#8220;che la relativa indennità, anche se determinata in via equitativa e su base forfetaria, rappresenti comunque un compenso per lo svolgimento di un&#8217;attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell&#8217;art. 53 del testo unico dell&#8217;imposta sui redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633&#8221;, a giudizio di questa Commissione, l&#8217;indennità non perde la sua natura indifferentemente dal soggetto che la percepisca, sia esso un parente, un conoscente, un professionista, salvo che non vengano attribuiti compiti specificaménte tipici della professione di appartenenza dell&#8217;amministratore di sostegno, rappresentando prestazioni professionali, e come tali liquidati, nel rispetto della legge. Il Giudice Tutelare può liquidare le due fattispecie di compensi uno compensativo l&#8217;altro remunerativo, al professionista avente funzione di amministratore di sostegno. Dal compenso remunerativo conseguono gli adempimenti tributari propri della categoria reddituale del &#8220;lavoro autonomo&#8221; e l&#8217;ordinario adempimento IVA. Questa commissione esaminato il decreto di nomina di amministratore di sostegno dell&#8217;Avv. (Omissis), del Foro di Trieste e il Decreto di liquidazione ex art. 379 cod. civ., vista l&#8217;attività concretamente svolta di assistenza e monitoraggio prestata nel periodo ultrabiennale con coinvolgimelo nell&#8217;assistenza e mantenimento di rapporti con il personale sodale e medico; concorda con il giudizio dato dal Giudice Tutelare dott. Sergio Camimeo che l&#8217;attività prestata non sia di tipo neppure prevalentemente professionale e che pertanto l&#8217;indennità liquidata non sia inquadrabile, secondo il dettato normativo dell&#8217;art. 379 c.c. in una forma di retribuzione.<br /><br />Questa commissione ritiene fondato il ricorso, condanna l&#8217;Agenzia delle Entrate al rimborso della somma richiesta di Euro 173,55 dichiara le spese del giudizio compensate fra le parti.<br />P.Q.M.<br /><br />LA COMMISSIONE ACCOGLIE IL RICORSO, CONDANNA L&#8217;AGENZIA DELLE ENTRATE AL RIMBORSO DELLA SOMMA RICHIESTA DI Euro 173.55 DICHIARA LE SPESE DEL GIUDIZIO COMPENSATE FRA LE PARTI.</p>
<p>Conclusione<br /><br />Così deciso in Trieste il 18 marzo 2014.<br /><br />Depositata in Segreteria il 19 giugno 2014.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<h3> </h3>
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<div class="wk-page-content">
<div class="wkit-item-text">
<h3 class="title long-text-mobile">Cass. civ., Sez. I, (data ud. 04/07/1991) 04/07/1991, n. 7355</h3>
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE CIVILE
<p class="wkit-indentation-level-0">Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Giuseppe SCANZANO &#8211; Presidente &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Renato SGROI &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Vincenzo CARBONE &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Alfio FINOCCHIARO &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Giulio GRAZIADEI RELATORE &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">ha pronunciato la seguente</p>
<p class="wkit-align-center">SENTENZA</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">sul ricorso proposto</p>
<p class="wkit-align-center">da</p>
<p class="wkit-align-center">Randazzo Natale elett.te domiciliato in Roma v. Taro 35 c/o l&#8217;avv. Eduardo Di Giovanni, rappr. e difeso dall&#8217;avv. Vito Galuffo giusta delega in atti</p>
<p class="wkit-align-right">RICORRENTE</p>
<p class="wkit-align-center">CONTRO</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Di Martino Andrea n. Q. di tutore dello interdetto Di Martino A. Antonino</p>
<p class="wkit-align-right">INTIMATO</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Avverso il provvedimento del Tribunale di Palermo dell&#8217;8.11.86.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Udito la relazione del Cons. Graziadei.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Udito per il ric.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Udito per il res.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Udito il P.M. Dott. Amirante che ha concluso chiedendo l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">R.G.n. 1862/87; ud.19 settembre 1990;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Pres. G. Scanzano; rel. G. Graziadei;</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="content">
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<div class="wkit-case-oggetto">
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<div class="wkit-case-fatto">
<section id="fatto"><header>
<h3>Svolgimento del processo</h3>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il Giudice tutelare di Palermo, con provvedimento del 30 giugno 1986, negava l&#8217;approvazione del rendiconto presentato dall&#8217;Avv. Natale Randazzo, in relazione alla precorsa attività di tutore, dell&#8217;interdetto Antonino Di Martino ,e gli riconosceva, per l&#8217;opera svolta, la somma di lire 2.000.000.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il Tribunale di Palermo, con pronuncia camerale del 7/8 novembre 1986, respingeva il reclamo dell&#8217;Avv. Randazzo. Il Tribunale, fra l&#8217;altro, escludeva la rimborsabilità di spese per la consumazione di pasti presso ristoranti od analoghi esercizi, in quanto, non necessarie all&#8217;espletamento della funzione; di spese di locomozione, postali e telefoniche, dato che, nell&#8217;ammontare richiesto, non erano giustificate, e, peraltro, non erano corredate da adeguata documentazione; di corrispettivi erogati a terzi, in qualità di collaboratori, perché la loro nomina non era stata preventivamente autorizzata. In ordine poi all&#8217;entità del compenso, il Tribunale riteneva equa la misura fissata dal Giudice tutelare, sul rilievo che l&#8217;incarico aveva avuto, la breve durata di circa due mesi, come indicato dallo stesso reclamante. Per la cassazione di detta pronuncia, l&#8217;Avv. Randazzo ha proposto ricorso sulla base di quattro censure, con atto notificato il 9 febbraio 1987 ad Andrea Di Martino, tutore di Antonino Di Martino.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">L&#8217;intimato non ha svolto attività difensiva.</p>
</section>
</div>
<div class="wkit-case-diritto">
<section id="diritto"><header>
<h3>Motivi della decisione</h3>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il ricorso è ammissibile, ai sensi dell&#8217;<span id="i-RICH-COD-1">art. 111</span> della Costituzione. Il provvedimento impugnato, ancorché reso con la forma del decreto in esito a procedimento in camera di consiglio, ha natura decisoria, perché riguarda diritti soggettivi, quali sono da qualificare i crediti discendenti dalla funzione tutelare, e statuisce su di essi, con attitudine ad acquistare autorità di giudicato, nel rapporto con il debitore, cioé l&#8217;interdetto, rappresentato dal nuovo tutore; il provvedimento medesimo, inoltre, non è altrimenti denunci abile, e, quindi, rientra nella previsione del secondo comma della citata norma della Costituzione (cfr. Cass. n. 4755 del 13 luglio 1983).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Con il primo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, il ricorrente deduce difetto di motivazione circa il mancato riconoscimento delle spese per vitto, mezzi di locomozione, comunicazioni postali e telefoniche.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Premettendo la propria qualità di avvocato esercente in una città (Trapani) diversa da quella, della tutela (Palermo), nonché allegando la partizione del patrimonio e degli interessi dell&#8217;interdetto (titolare di un&#8217;impresa, socio di una società commerciale, coinvolto in un elevatissimo numero di contese civili e penali), il Randazzo si duole che il Tribunale abbia del tutto trascurato le risultanze del fascicolo tutelare; queste, valutate in correlazione dei suddetti elementi, avrebbero evidenziato come indispensabili frequenti viaggi, lunghi soggiorni &#8220;fuori sede&#8221;, ripetute utilizzazioni del telefono e del servizio postale, e, pertanto, avrebbero imposto il pieno recupero dei relativi oneri (liquidabili in via forfettaria, per le voci non suscettibili di analitica dimostrazione).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Le riportate censure sono fondate, nei limiti delle seguenti considerazioni.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il Tribunale di Palermo, nel l&#8217;argomentare il diniego del rimborso delle spese in questione, si limita ad affermare, come sopra ricordato, che le une non erano necessarie e che le altre non erano giustificate o comunque provate.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Tali enunciati non integrano ottemperanza all&#8217;obbligo della motivazione; obbligo cui non si sottrae il provvedimento camerale, nella parte in cui assuma la rilevata consistenza di decisione su posizioni di diritto soggettivo in conflitto.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">In via generale va osservato che il tutore dell&#8217;incapace non opera quale mandatario e rappresentante in base a titolo negoziale, ma, in forza di nomina giudiziale, svolge una funzione con connotazioni anche pubblicistiche, e, in questa veste, è tenuto alla presentazione di rendiconto. Ne deriva che la decurtazione della &#8220;nota &#8211; spese&#8221; presentata dal tutore, con riferimento a voci potenzialmente riconducibili nell&#8217;ambito degli oneri inerenti all&#8217;espletamento dell&#8217;incarico (come appunto quelli in esame, trattandosi di legale esercente altrove la sua attività professionale),si traduce sostanzialmente in una contestazione della regolarità dell&#8217;operato del tutore medesimo, e, pertanto, non può prescindere da valutazioni circa la natura e portata dell&#8217;ufficio affidato e degli atti da esso richiesti.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Alla luce di detti rilievi si deve ritenere che il Tribunale, nel definire le questioni insorte sulla ripetibilità di esborsi per viaggi, soggiorni, telefonate e spedizioni postali, non poteva limitarsi alle indicate enunciazioni (come se si vertesse in tema di pretesa creditoria avanzata in sede ordinaria, per il cui rigetto è sufficiente riscontrare la mancata deduzione e dimostrazione dei suoi elementi costitutivi),ma era tenuto a vagliare gli atti della procedura tutelare, alla quale si correlava il rendiconto, per poi spiegare le ragioni dell&#8217;affermata esorbitanza o comunque eccedenza degli esborsi stessi rispetto ai compiti concreti del tutore ed agli atti da lui effettivamente posti in essere.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">L&#8217;indicato errore di impostazione e le carenze d&#8217;indagine ad esso conseguenti sono da ravvisarsi anche con riguardo al mancato rimborso dei pasti consumati dal Randazzo presso ristoranti, in Palermo, che il Tribunale ha argomentato con l&#8217;affermazione di non occorrenza di tali pasti all&#8217;adempimento dei compiti tutori. Questa affermazione, invero, sarebbe giustificata solo in esito all&#8217;accertamento della possibilità del tutore di ottemperare ai suoi obblighi con brevi soggiorni fuori sede, facendo ritorno alla propria residenza od ufficio prima del tempo normalmente destinato a soddisfare i bisogni alimentari. In caso contrario, il rimborso in esame deve essere accordato, non potendo ovviamente farsi carico al tutore di affrontare digiuni od altri disagi, salva restando poi la diversa questione, logicamente successiva al riscontro del collegamento causale fra spesa ed incarico, della congruità del &#8220;quantum&#8221;(questione da definirsi alla stregua delle circostanze del caso concreto, le quali, si ribadisce, sono state obliterate dal provvedimento impugnato).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Con il secondo motivo, il Randazzo, assumendo che l&#8217;<span id="i-RICH-COD-2">art. 379</span> cod.civ. richiede l&#8217;autorizzazione per l&#8217;assunzione di impiegati, non anche quindi per il conferimento a terzi di incarichi di prestazione, d&#8217;opera (professionale o meno), sostiene che il Tribunale non poteva negargli il ristoro di quanto pagato, per attività occorrenti alla gestione degli interessi dell&#8217;interdetto, a due saltuari collaboratori (una praticante procuratrice legale, cui era stata affidata una dettagliata relazione sulle pendenze giudiziali del Di Martino, ed un &#8220;uomo di fiducia&#8221;, con mansioni di domiciliatario, commesso e fattorino).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il motivo è fondato, sotto il profilo del mancato accertamento, da parte del Tribunale, dei presupposti per l&#8217;applicazione dell&#8217;<span id="i-RICH-COD-3">art. 379</span> secondo comma cod.civ..</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Detta disposizione richiede l&#8217;autorizzazione del giudice tutelare affinché il tutore possa &#8220;farsi coadiuvare nell&#8217;amministrazione da una o più persone stipendiate&#8221;.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">L&#8217;espressione &#8220;persone stipendiate&#8221;, vale a dire stabilmente retribuite per la loro opera, l&#8217;inequivoco riferimento della norma alle attività inerenti alla cura del patrimonio dell&#8217;interdetto, ed altresì la sua &#8220;ratio&#8221; (la tutela è un incarico strettamente fiduciario, e, quindi, per la delega dei relativi compiti, si esige un preventivo controllo sulla scelta del delegato) portano ad affermare che la norma medesima, ancorché non consenta distinzioni fra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi, riguarda esclusivamente il caso in cui gli uni o gli altri vengano affiancati al tutore, in via continuativa, nella cura degli interessi del rappresentato, non il caso in cui si occupino saltuariamente di incombenze esecutive e comunque accessorie rispetto all&#8217;attività tutoria.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il Tribunale, pertanto, avrebbe potuto negare la ricuperabilità delle spese per compensi a terzi, in difetto di autorizzazione, solo previo accertamento della ricorrenza della prima delle delineate ipotesi.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Con il quarto motivo, si critica la determinazione del &#8220;quantum&#8221; del compenso, deducendosi che il Tribunale ha errato nel fissare in soli due mesi la durata della tutela, per poi liquidare una semplice &#8220;mancia&#8221;, del tutto inadeguata alla pesantezza dell&#8217;incarico ed al suo espletamento da parte di un professionista.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il motivo è infondato.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">In deroga alla regola della gratuità dell&#8217;ufficio tutelare, posta dall&#8217;<span id="i-RICH-COD-4"><a id="i-RICH-COD-4-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000550?pathId=8d4002b89570c8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">art. 379</a></span> cod.civ. con il primo comma, la norma stessa, con il secondo comma, attribuisce al giudice, in correlazione del patrimonio e delle difficoltà dell&#8217;amministrazione, il potere di accordare un&#8217;indennità.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Considerando che indennità non vuol dire corrispettivo, né equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro al riguardo (ancorché; apprezzabile e non meramente simbolico), e che, inoltre, per l&#8217;indennità in esame, la citata disposizione contempla come unico parametro liquidatorio l&#8217;equità, così lasciando ampia discrezionalità, si deve rilevare l&#8217;inconsistenza delle censure del Randazzo, nella parte in cui fanno leva sull&#8217;inidoneità retributiva della somma in concreto attribuitagli dal Tribunale, nonché la loro inammissibilità, nella parte in cui tendono a rinnovare in questa sede l&#8217;apprezzamento, squisitamente di merito, circa la rispondenza ad equità di tale somma (peraltro con deduzioni generiche, non indicandosi quale maggiore durata avrebbe avuto l&#8217;incarico tutorio, rispetto ai due mesi riscontrati dal Tribunale, e quali elementi dovrebbero evidenziarla).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente ai primi tre motivi, per carenza di indagine e motivazione in punto di disconoscimento delle spese per viaggi, vitto, comunicazioni postali e telefoniche, nonché in punto di diniego del recupero delle spese per l&#8217;utilizzazione dell&#8217;opera di terzi.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il provvedimento impugnato deve essere cassato, per un riesame del reclamo del Randazzo,che colmi le lacune e tenga conto dei rilievi sopra effettuati.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Al giudice di rinvio, che si designa in altra Sezione del Tribunale di Palermo, si affida la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.</p>
</section>
</div>
<div class="wkit-case-dispositivo">
<section id="dispositivo"><header>
<h3>P.Q.M.</h3>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso e ne rigetta il quarto. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per la spese del presente giudizio ad altra Sezione del Tribunale di Palermo.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Roma,19 settembre 1990</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 LUGLIO 1991</p>
</section>
</div>
</div>
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		<title>Commissione Tributaria Trieste: l&#8217;indennità dell&#8217;ADS non rileva ai fini IVA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 08:10:40 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Commissione Tributaria Trieste: l'indennità dell'ADS non rileva ai fini IVA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2021/03/commissione-tributaria-trieste-indennita-non-rileva-ai-fini-iva/">Commissione Tributaria Trieste: l&#8217;indennità dell&#8217;ADS non rileva ai fini IVA</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">NIENTE IVA SUL COMPENSO DELL&#8217;ADS</span></h2>
<div id="attachment_1973" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1973" class="size-medium wp-image-1973" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg" alt="Quale COMPENSO per l'ADS?" width="300" height="111" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-768x284.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS.jpg 851w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1973" class="wp-caption-text">Quale COMPENSO per l&#8217;ADS?</p></div>
<p><br /><br />Secondo la Comm. trib. regionale Friuli-V. Giulia Trieste,<span style="text-decoration: underline;"> l&#8217;indennità liquidata dal giudice tutelare a favore del libero professionista che ha svolto l&#8217;attività di amministratore di sostegno non ha natura retributiva</span> e, pertanto, non rileva ai fini IVA.</p>
<p>Visto che l&#8217;attività dell&#8217;ADS si è svolta in assistenza e monitoraggio, con coinvolgimento nell&#8217;assistenza e mantenimento di rapporti con il personale sociale e medico, con &#8216;completezza, tempestività e continuità&#8217;, il GT ha da ciò tratto la conseguenza, nell&#8217;apprezzamento delle attività svolte, che <span style="text-decoration: underline;">l&#8217;indennità liquidata non è inquadrabile in una forma di retribuzione</span>.</p>
<p>Peraltro, la  Corte costituzionale (ordinanza 1073 del 1988) aveva già precisato che<strong> la &#8216;equa indennità&#8217; che il giudice tutelare può assegnare al tutore (a norma art. 379 c.c., comma 2) non ha natura retributiva ma serve a compensare gli oneri e le spese difficilmente documentabili da cui è gravato il tutore a causa dell&#8217;attività di amministrazione del patrimonio del tutelato.</strong><br /><br />Pure la Corte di Cassazione (sentenza 7355 del 1991) ha precisato che &#8220;<em>indennità di cui all&#8217;art. 379, comma 2, c.c. non vuol dire corrispettivo, né equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro al riguardo (ancorché apprezzabile e non meramente simbolico), e che inoltre, per l&#8217;indennità in esame, la citata disposizione contempla come unico parametro liquidatorio l&#8217;equità, lasciando ampia discrezionalità</em>&#8220;.</p>
<p>Riportiamo di seguito il testo integrale della sentenza triestina.</p>
<h4>Alberto Vigani</h4>
<p>Associazione Amministratoridisostegno.com</p>
<h3>Comm. trib. regionale Friuli-V. Giulia Trieste, Sez. III, Sent., 04/07/2016, n. 218</h3>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br /><br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /><br />LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TRIESTE<br /><br />TERZA SEZIONE</p>
<p>riunita con l&#8217;intervento dei Signori:<br /><br />REINOTTI PIER VALERIO &#8211; Presidente<br /><br />LIESCH ERNESTO &#8211; Relatore<br /><br />MONDINI MARIA LUISA &#8211; Giudice<br /><br />ha emesso la seguente</p>
<h3 style="text-align: center;">SENTENZA</h3>
<p>&#8211; sull&#8217;appello n. 62/2015<br /><br />depositato il 05/02/2015<br /><br />&#8211; avverso la sentenza n. 283/2014 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TRIESTE<br /><br />contro: M.C.<br /><br />PER SE E PER LO STUDIO LEGALE M.<br /><br />VIA F. S. N. 16 34133 T.<br /><br />contro: M.S.<br /><br />PER SE E PER LO STUDIO LEGALE M.<br /><br />VIA F. S. N. 16 34133 T.<br /><br />contro: STUDIO LEGALE ASSOCIATO M.<br /><br />VIA F. S. 16 34133 T.<br /><br />proposto dall&#8217;appellante: AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TRIESTE</p>
<p>Atti impugnati: SIL.RIF.RIMB IVA-ALTRO 2012</p>
<p>Con sentenza 283/02/14 la Commissione Tributaria Provinciale di Trieste accoglieva il ricorso proposto dalle parti, in qualità di componenti dello studio legale associato M., avverso il provvedimento di diniego reso dall&#8217;Ufficio alla richiesta di rimborso dell&#8217;importo di Euro 173,55 versata a titolo di IVA sulla fattura (&#8230;) concernente compenso di Euro 1.000,00 su liquidazione disposta con decreto dal Giudice tutelare di Trieste per attività ultrabiennale svolta dall&#8217;avv. C.M. in qualità di amministratore di sostegno della sig.a D.K., fattura emessa tenuto conto della diversa interpretazione esistente tra A.G.O. ed Agenzia Entrate in ordine al trattamento fiscale dell&#8217;indennità all&#8217;amministratore di sostegno (ADS) laddove questi eserciti attività professionale.<br /><br />La C.T.P., richiamate le posizioni a sostegno delle opposte tesi (Cass. 7355/91 e risoluzione Ag. Ent. 2E/2012), esaminati il decreto di nomina ad amministratore di sostegno e il decreto di liquidazione del compenso ex art. 379 c.c. e vista l&#8217;attività concretamente svolta, concordava con il giudizio dato dal Giudice tutelare che l&#8217;attività prestata non fosse di tipo neppure prevalentemente professionale, con non inquadrabilità, secondo il dettato dell&#8217;art. 379 c.c., in una forma di retribuzione.</p>
<p>Per conseguenza il ricorso veniva accolto, con condanna dell&#8217;Ufficio al rimborso della somma richiesta. Le spese di giudizio venivano compensate.<br /><br />La <strong><span style="text-decoration: underline;">sentenza veniva appellata dall&#8217;Ufficio in data 5.02.2015</span>.</strong></p>
<p>Rappresentando che <strong><span style="text-decoration: underline;">nell&#8217;ordinamento fiscale una somma ricevuta a titolo di indennità viene normalmente assoggettata a tassazione, ragione per cui insussistenza di ragione giuridica per escludere la tassazione dell&#8217;indennità percepita da avvocato nello svolgimento dell&#8217;incarico di amministratore di sostegno, rientrando questo tra le prestazioni stragiudiziali svolte abitualmente dal professionista</span></strong>.</p>
<p>Concludendo per l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello e per la rifusione delle spese di lite.<br /><br />Lo studio associato ha depositato in data 4.03.2015 controdeduzioni, contrastando le argomentazioni dell&#8217;Ufficio e concludendo per la conferma della sentenza e per il rigetto del proposto appello. Richiesta compensazione di spese e di partecipazione alla discussione.</p>
<p>La richiesta di pubblica udienza è stata reiterata in data 14.12.2015.<br /><br />Alla pubblica udienza sono presenti ambo le parti, che &#8211; cadauna insistendo sulle proprie ragioni &#8211; concludono come rispettivamente in atti.</p>
<p>La controversia è quindi ritenuta in decisione.</p>
<p><strong>Svolgimento del processo &#8211; Motivi della decisione</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">L&#8217;art. 379, comma 1 c.c. prevede la gratuità degli uffici a protezione degli incapaci</span>.</p>
<p>Una indennità (comma 2) può essere riconosciuta al tutore (art. 424, comma 1 c.c. che richiama la norma ex art. 379 c.c.) o all&#8217;amministratore di sostegno (art. 411, comma 1 c.c. che richiama la norma ex art. 379 c.c.) in considerazione dell&#8217;entità del patrimonio e delle difficoltà dell&#8217;amministrazione.</p>
<p>L&#8217;ausilio di &#8216;collaboratori stipendiati&#8217; è facoltativamente ammesso dall&#8217;art. 379, comma 2, c.c.<br /><br />Per effetto del rinvio operato dall&#8217;art. 411 c.c., all&#8217;amministrazione di sostegno si applicano, &#8220;in quanto compatibili&#8221;, talune norme del codice civile riguardanti l&#8217;ufficio tutelare tra cui l&#8217;art. 379 c.c. secondo cui &#8220;<em>L&#8217;ufficio tutelare è gratuito. Il giudice tutelare tuttavia considerando l&#8217;entità del patrimonio e le difficoltà dell&#8217;amministrazione, può assegnare al tutore una equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell&#8217;amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da uno o più persone stipendiate</em>&#8220;.<br /><br />La Corte costituzionale (ordinanza 1073 del 1988) ha precisato che<strong><span style="text-decoration: underline;"> la &#8216;equa indennità&#8217; che il giudice tutelare può assegnare al tutore (a norma art. 379 c.c., comma 2) non ha natura retributiva ma serve a compensare gli oneri e le spese difficilmente documentabili da cui è gravato il tutore a causa dell&#8217;attività di amministrazione del patrimonio del tutelato.</span></strong><br /><br />La Corte di Cassazione (sentenza 7355 del 1991) ha precisato che &#8220;<em>indennità di cui all&#8217;art. 379, comma 2, c.c. non vuol dire corrispettivo, né equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro al riguardo (ancorché apprezzabile e non meramente simbolico), e che inoltre, per l&#8217;indennità in esame, la citata disposizione contempla come unico parametro liquidatorio l&#8217;equità, lasciando ampia discrezionalità</em>&#8220;.<br /><br />Le disposizioni inerenti la disciplina dell&#8217;amministratore di sostegno sono state introdotte nel codice civile con L. 9 gennaio 2004, n. 6.<br /><br />L&#8217;art. 1 della L. n. 6 del 2004 dispone che lo scopo dell&#8217;istituto dell&#8217;amministratore di sostegno è di &#8220;tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell&#8217;espletamento delle funzioni della vita quotidiana, medianti interventi di sostegno temporaneo o permanente&#8221;.</p>
<p>L&#8217;art. 408 c.c. effettua una graduazione preferenziale nella scelta dell&#8217;ADS, volta a privilegiare, in mancanza di soggetto designati dal beneficiario, i suoi conviventi e familiari, ferma la possibilità per il giudice tutelare di designare &#8220;altra persona idonea&#8221;, &#8220;quando ne ravvisa l&#8217;opportunità, e, nel caso di designazione dell&#8217;interessato, quando ricorrano gravi motivi&#8221;.<br /><br />La Corte di Cassazione con sentenza n. 19596 del 2011 ha affermato che <strong>i<span style="text-decoration: underline;">l criterio fondamentale da seguire nella scelta dell&#8217;amministratore di sostegno è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata e che detto criterio lascia al giudice tutelare ampia facoltà di valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere come amministratore</span>.</strong><br /><br />Con sentenza n. 14190 del 5/6/2013, la Cassazione ha precisato come nella procedura per la istituzione di un&#8217;amministrazione di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistano parti necessarie al di fuori del beneficiario dell&#8217;amministrazione.<br /><br />Sul piano generale nel prendersi cura della persona del beneficiario, l&#8217;ADS svolge le mansioni più varie: si prende cura della sua salute, tiene incontri con operatori sanitari/assistenziali, valuta le condizioni alloggiative e cerca soluzioni consone al rispetto della persona, oltre a svolgere adempimenti bancari, postali e fiscali: in generale cerca di migliorare la qualità della vita del soggetto debole.<br /><br />Sotto il profilo &#8220;patrimoniale&#8221;, l&#8217;amministratore di sostegno diligente dovrebbe cercare non solo di preservare il patrimonio del beneficiario, ma anche, ove l&#8217;entità lo consenta, di intraprendere forme di investimento e di accantonamento idonee a conservarlo, possibilmente incrementandolo.<br /><br />In buona sostanza <span style="text-decoration: underline;">la L. n. 4 del 2006 predilige la cura della persona rispetto ai profili &#8211; e quindi alle attività di gestione &#8211; patrimoniali</span>.<br /><br /><strong>Su qualsivoglia &#8220;persona idonea&#8221; cada, pertanto, la scelta del Giudice tutelare, i compiti dell&#8217;ADS restano eminentemente gli stessi: la cura della persona in primo luogo, e del patrimonio in secondo.</strong><br /><br />L&#8217;Agenzia delle Entrate, con risoluzione 2E/2012 a modifica di precedenti orientamenti resi da più Direzioni regionali su interpelli in materia tra il 2008 e il 2011, tutti concludenti per la intassabilità ha ritenuto che l&#8217;indennità ex art. 379 c.c., comma 2, <span style="text-decoration: underline;">allorquando il giudice tutelare scelga un avvocato quale ADS, rappresenti sempre e comunque, sotto il profilo dell&#8217;applicazione della normativa tributaria, un compenso per lo svolgimento di una attività professionale, inquadrabile pertanto tra i redditi di lavoro autonomo e rilevante ai fini IVA</span>.<br /><br /><span style="text-decoration: underline;">In risoluzione viene rappresentata l&#8217;inconferenza, rispetto alla questione all&#8217;atto proposta (interpello presentato da avvocato con &#8220;incarichi di amministratore di sostegno moltiplicati, tanto da divenire parte rilevante dell&#8217;attività svolta dal professionista&#8221;), della pronunzia della Consulta 1073/1988 &#8211; comunque anteriore all&#8217;entrata in vigore della L. n. 6 del 2004 &#8211; dappoichè la Corte, pronunciandosi in tema di interdizione, non si era occupata di soggetto libero professionista ma di un parente che pretendeva l&#8217;indennità con riferimento ad una assistenza personale piuttosto gravosa, indipendentemente dalla gestione del patrimonio</span>.<br /><br />La tesi sostenuta dall&#8217;Ufficio in appello, si è sostanziata, riprendendo dapprima i contenuti dell&#8217;ordinanza della Consulta 1073/1988, laddove la previsione di indennità ex art. 379 c.c., comma 2 è ravvisata correlata alla necessità di trovare un professionista per l&#8217;amministrazione del patrimonio, stante che: &#8220;tale funzione richiede una speciale disciplina che compensi in qualche misura le deficienze che dal punto di vista della gestione patrimoniale può comportare la scelta del tutore nella cerchia delle persone legate all&#8217;incapace da vincoli di affetto e di solidità familiare&#8221;.<br /><br /><strong>L&#8217;Ufficio sintetizza quindi il suo pensiero nel senso che se per l&#8217;attività amministrativa non può essere incaricata una persona legata da vincoli di affetto e solidarietà (gratuitamente) allora dovrà essere incaricato un professionista che svolga tale compito (con corresponsione di un&#8217;equa indennità), con differenza risiedente proprio nella professionalità del soggetto incaricato.</strong><br /><br />Nel caso di cui è controversia &#8211; evidenzia l&#8217;Ufficio &#8211; il secondo comma dell&#8217;art. 379 non dovrebbe neppure essere applicato, considerando che il tutelato, quasi novantenne e residente in una casa di riposo, non sembra essere nel possesso di un patrimonio che giustifichi l&#8217;indennità. Rappresentando altresì essere di tutta evidenza che, nonostante manchino gli estremi di legge per la liquidazione dell&#8217;indennità, la stessa venga erogata comunque per salvaguardare gli interessi del tutelato che, altrimenti non avrebbe nessuno che si interessi di compiere quei pochi atti di cui necessita una persona in vita benché in quelle condizioni: senza il compenso, anche se l&#8217;attività fosse minima (come nel caso) non ci sarebbe l&#8217;interesse di un professionista allo svolgimento di tale attività.<br /><br /><strong>Le affermazioni dell&#8217;Ufficio non sono convincenti sul piano logico, prima che sul piano giuridico.</strong><br /><br />Le attività da porre in essere dall&#8217;ADS, così come contemplate dalla legge, sono oggettivamente eguali quale che sia il soggetto che è chiamato ad assicurarle, sia esso persona legata da vincoli familiari e/o affettivi ovvero soggetto terzo (professionista o meno), dandosi e dovendosi dare prevalenza alla cura della persona rispetto ai profili &#8211; e quindi alle attività di gestione &#8211; patrimoniali.<br /><br /><strong>Il sostenere che se esse attività nella loro completezza, ove svolte da un parente/familiare/affine, debbano essere di per sé e comunque &#8220;gratuite&#8221; nel senso di non onerare in alcun modo il patrimonio del beneficiato rende(rebbe) di per sé priva di senso logico la previsione di cui al secondo comma dell&#8217;art. 379, ove è lasciata al prudente apprezzamento del Giudice tutelare sia an sia il quantum dell&#8217;attribuzione di una indennità equitativamente determinata.</strong><br /><br />Lo spostare la questione del regime fiscale applicabile dall&#8217;oggettività delle &#8216;attività&#8217; alla qualificazione soggettiva del &#8216;soggetto idoneo&#8217; (indennità compensativa se non professionista, retributiva se invece tale) non tiene sul piano logico.<br /><br />Qualora il familiare (o anche &#8216;soggetto idoneo&#8217; terzo estraneo all&#8217;ambito familiare) fosse egli stesso professionista, ingegnere, architetto, perito od altro, l&#8217;indennità muterebbe &#8216;ex se&#8217; (agli effetti fiscali e del tutto illogicamente) da compensativa a retributiva, ancorché in alcun modo l&#8217;attività esercitata in favore del beneficiario possa essere ritenuta direttamente riconducibile alle competenze proprie delle tali professioni.<br /><br />E la sostanza delle &#8216;attività&#8217; non muta &#8211; e non può mutare &#8211; allorquando l&#8217;ADS &#8216;soggetto idoneo&#8217;, deputato alla pari degli altri (familiari o meno) eminentemente &#8216;alla cura della persona&#8217;, sia un avvocato ovvero un commercialista.<br /><br />Sotto il profilo giuridico, <strong>accedendo alla tesi dell&#8217;Amministrazione, verrebbe a porsi duplice questione di disparità di trattamento (art. 3 Cost.), innanzi a diversificata applicazione dell&#8217;art. 379 II comma c.c. a parità di attività di ADS.</strong><br /><br /><strong>Dapprima tra soggetto non titolare di reddito di lavoro autonomo assegnatario eventuale di &#8216;indennità compensativa&#8217;, intassabile e soggetto titolare di reddito di lavoro autonomo assegnatario di &#8216;indennità comunque retributiva&#8217;, tassabile agli effetti delle imposte dirette ed indirette.</strong><br /><br />E quindi, nell&#8217;ambito dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo tra i soggetti per i quali l&#8217;attività non fosse riconducibile a quelle proprie delle libere professioni esercitate per i quali l&#8217;indennità diverrebbe comunque &#8216;retributiva&#8217; e i soggetti per i quali l&#8217;attività fosse ritenuta riconducibile a quelle proprie delle libere professioni esercitate indennità tout court &#8216;retributiva&#8217; e tassabile.<br /><br />E&#8217; ben vero che la Consulta (nel 1988) si era pronunciata allorquando la figura dell&#8217;amministratore di sostegno non era ancora entrata nell&#8217;ordinamento, pronunziandosi &#8211; a ben leggere &#8211; in relazione alla differenza &#8220;tra le due funzioni che l&#8217;art. 357 cod. civ. affida al tutore, quella della cura della persona e quella dell&#8217;amministrazione, con rappresentanza, del patrimonio: la seconda funzione richiede una speciale disciplina che compensi in qualche misura le deficienze che, dal punto di vista della gestione patrimoniale, può comportare la scelta del tutore nella cerchia delle persone legate all&#8217;incapace da vincoli di affetto e di solidarietà familiare, secondo un criterio di prevalenza dell&#8217;interesse di cura della persona&#8221;.</p>
<p>Precisato &#8220;<span style="text-decoration: underline;"><em>che l&#8217;equa indennità, che a norma dell&#8217;art. 379, secondo comma, il giudice tutelare può assegnare al tutore, considerando l&#8217;entità del patrimonio e le difficoltà dell&#8217;amministrazione, non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui e gravato il tutore a cagione dell&#8217;attività di amministrazione del patrimonio del pupillo, alla quale l&#8217;ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilità di nominare sostituti&#8221; ha quindi osservato che &#8220;l&#8217;obbligo di cura della persona non comporta oneri e spese quantificabili, sia pure forfetariamente, in denaro</em></span>&#8220;.<br /><br />Per quanto anteriormente esposto il Legislatore, con l&#8217;introduzione dell&#8217;ADS, ha eseguito un rovesciamento d&#8217;importanza unicamente agli effetti che nel caso di specie rilevano delle funzioni e specificamente delle attività a questa figura attribuite ai fini indennitari rispetto a quelle enunciate dalla Consulta, allora e specificamente in riferimento al tutore dell&#8217;incapace.<br /><br /><strong>Maggiore rilievo alla cura della persona e della sua dignità attività fondamentale rispetto all&#8217;attività di amministrazione del patrimonio attività eventuale</strong>.<br /><br />Dal che la rilevanza della già enunciata &#8216;applicazione in quanto compatibile&#8217; delle disposizioni dell&#8217;art. 379 c.c., l&#8217;interpretazione delle quali vanno eseguite non solo ed esclusivamente in relazione alle difficoltà dell&#8217;amministrazione del patrimonio, ma tenendo conto del complesso insieme delle attività svolte dall&#8217;ADS. Le quali attività, cui è attribuita sostanzialmente rilevanza pubblicistica atteso l&#8217;istituto, possono, molto plausibilmente, comportare oneri e spese non facilmente documentabili e, altresì, tempo sottratto ad altre attività, siano esse generatrici di reddito o meno.<br /><br />Ed è &#8211; e deve essere &#8211; lasciato esclusivamente all&#8217;apprezzamento del Giudice tutelare la differenziazione tra l&#8217;indennità per l&#8217;attività di amministratore di sostegno e il corrispettivo per una attività specificamente a contenuto intrinsecamente professionale quale essa sia, tecnica, economica o giuridica ove svolta da ADS libero professionista per la valutazione della natura della somma liquidata ai fini della tassazione.<br /><br /><span style="text-decoration: underline;">Nel caso di specie il Giudice tutelare di Trieste, come da decreto di liquidazione dd. 10.05.2012, ad eseguita ricognizione sull&#8217;attività di ADS prestata e tenuto conto che l&#8217;opera è stata connotata da &#8216;attività di assistenza e monitoraggio, con coinvolgimento nell&#8217;assistenza e mantenimento di rapporti con il personale sociale e medico&#8217;, svolta con &#8216;completezza, tempestività e continuità&#8217;, ha da ciò tratto la conseguenza, nell&#8217;apprezzamento delle attività svolte, che l&#8217;indennità liquidata non è inquadrabile in una forma di retribuzione. </span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Conseguenza pienamente condivisa</span>.<br /><br />E&#8217; da ultimo da osservarsi &#8211; in riferimento all&#8217;assunto dell&#8217;Ufficio sull&#8217;inesistenza degli estremi di legge per la liquidazione dell&#8217;indennità &#8211; che il Giudice tutelare ha tenuto conto dell&#8217;entità del patrimonio, come espressamente enunciato nel decreto di liquidazione stesso.<br /><br />In conclusione l&#8217;appello dell&#8217;Ufficio va rigettato e la sentenza di prime cure confermata. Le caratteristiche della vicenda giustificano la compensazione delle spese del grado.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>la Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia &#8211; Sezione III<br /><br />1) conferma l&#8217;impugnata sentenza e rigetta l&#8217;appello dell&#8217;Ufficio;<br /><br />2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />Conclusione<br /><br />Così deciso in Trieste, il 21 marzo 2016.<br /><br /></p>
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		<pubDate>Sun, 21 Mar 2021 19:43:59 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">IL COMPENSO DELL&#8217;AVVOCATO ADS NON VA IN ESENZIONE PER LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO</span></h2>
<div id="attachment_1973" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1973" class="size-medium wp-image-1973" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg" alt="Quale COMPENSO per l'ADS?" width="300" height="111" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-768x284.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS.jpg 851w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1973" class="wp-caption-text">Quale COMPENSO per l&#8217;ADS?</p></div>
<p>Secondo la commissione tributaria regionale di Milano non si può affermare che l&#8217;indennità percepita dall&#8217;ADS, in quanto tale, non è parte della base imponibile e, quindi, esente da imposte, perchè non si ravvedono norme di legge dalle quali trarre dette conclusioni.  Invero, i redditi possono essere considerati esenti da imposte quando una norma espressa ne qualifica l&#8217;esenzione e qui manca detta previsione.</p>
<p>Pertanto, l&#8217;indennità ricevuta quale amministratore di sostegno rientra, a pieno titolo, in un compenso riconosciuto al contribuente in quanto avvocato.</p>
<p>Allo stato, il percorso ermeneutico non sarebbe in grado di superare il fatto che nessuna norma qualifica come esenti le indennità ricevute da un libero professionista quale amministratore di sostegno. Di talché, i proventi percepiti dal contribuente per tale ruolo non sono esenti dalla base imponibile.</p>
<p>Infine, dando una lettura ad hoc all&#8217;art. 408 c.c., si ritiene che vi sia previsione della possibile nomina anche di un professionista (generalmente avvocato) per l&#8217;ufficio tutelare e che, per l&#8217;effetto, questo debba ritenersi da compensare come svolgente la sua attività professionale. Tale attività genererebbe perciò redditi imponibili.</p>
<p>Inoltre, secondo il giudicante, <strong>non può essere presa in considerazione, l&#8217;ordinanza n. 10673/ 1988 della Corte Costituzionale</strong> (che aveva evidenziato come l&#8217;equa indennità di cui all&#8217;art. 379 c.c., comma 2 &#8211; che il giudice tutelare può assegnare al tutore, considerando l&#8217;entità del patrimonio e le difficoltà dell&#8217;amministrazione &#8211; non ha natura retributiva ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore, in ragione dell&#8217;attività di amministrazione del patrimonio della persona beneficiata). Secondo il giudice tributario l&#8217;ordinanza della Consulta risale al lontano 1988 e le norme in materia di amministrazione di sostegno sono state introdotte con la L. n. 6 del 2004, così superando la statuizione del giudce costituzionale.</p>
<p>Si specifica altresì che, nella citata ordinanza  del 1988, il caso era riferito ad una persona interdetta affidata ad un parente, e relativa all&#8217;assistenza personale particolarmente gravosa, mentre l&#8217;indennità che detta norma prevede invece è a favore del tutore in considerazione delle difficoltà dell&#8217;amministrazione del patrimonio, così deducendo un conflitto che non permette di estendere l&#8217;eslusione dall&#8217;imponibile nel caso di nomina di un avvocato, esterno alla famiglia, che percepisca compensi appunto ancorati alla  gestione del patrimonio.</p>
<p>Si riporta di seguito il testo integrale della sentenza.</p>
<h4>Avv. Alberto Vigani</h4>
<p style="text-align: center;">***</p>
<h3>Comm. trib. regionale Lombardia Milano, Sez. III, Sent., 25/05/2018, n. 2388</h3>
<p style="text-align: center;">***<br /><br />REPUBBLICA ITALIANA<br /><br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /><br />LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LOMBARDIA<br /><br />TERZA SEZIONE</p>
<p>riunita con l&#8217;intervento dei Signori:<br /><br />ROLLERO GIOVANNI BATTISTA &#8211; Presidente<br /><br />CHIAMETTI GUIDO &#8211; Relatore<br /><br />CASSONE ADRIANA &#8211; Giudice<br /><br />ha emesso la seguente</p>
<h3 style="text-align: center;">SENTENZA</h3>
<p>&#8211; sull&#8217;appello n. 6892/2016<br /><br />depositato il 23/11/2016<br /><br />&#8211; avverso la pronuncia sentenza n. 5046/2016 Sez:43 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO<br /><br />contro:<br /><br />C.G.P.M.<br /><br />VIA B. C. 3 20129 M.<br /><br />difeso da:<br /><br />CAPELLINI MARCO<br /><br />VIA AURELIO SAFFI 29 20123 MILANO<br /><br />e da<br /><br />ZONTA DR.SSA LIVIA<br /><br />CAPPELLINI DR. MARCO<br /><br />VIA AURELIO SAFFI 29 20100 MILANO<br /><br />proposto dall&#8217;appellante:</p>
<p>AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO</p>
<p>Atti impugnati:<br /><br />AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (&#8230;) IRPEF-ADD.REG. 2009<br /><br />AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (&#8230;) IRPEF-ALTRO 2009<br /><br />AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (&#8230;) IVA-ALTRO 2009<br /><br />Appello per l&#8217;annullamento/riforma della sentenza n. 5046, Sezione 43 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, del 10 giugno 2016.</p>
<p>Svolgimento del processo &#8211; Motivi della decisione</p>
<p>La controversia traeva origine dalla notificazione dell&#8217;avviso di accertamento attraverso il quale l&#8217;agenzia delle entrate rideterminava il reddito per il 2009 del sig. C., esercente attività di avvocato, accertando un reddito complessivo di Euro. 70.909,00., ed un volume d&#8217;affari di Euro. 56.000,00..</p>
<p>In sede di contraddittorio l&#8217;ufficio rilevava due accrediti, uno di Euro. 32.000,00. e l&#8217;altro di Euro. 24.000,00., riferibili ad &#8220;indennità di amministratore di sostegno&#8221; classificandoli tra i redditi ex art. 53 TUIR, ovvero, redditi da lavoro autonomo. Il contribuente presentava ricorso che veniva accolto dal Giudici di prime cure, i quali statuivano come l&#8217;indennità in questione non aveva natura retributiva e non era inquadrabile tra i redditi di lavoro autonomo.</p>
<p>L&#8217;ufficio delle entrate a tale decisione interponeva appello, affidandosi a tali motivi.</p>
<h3>Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 53 e 3 TUIR.</h3>
<p>I Giudici di prime cure, esordiva l&#8217;ufficio, <strong>erravano nel considerare che l&#8217;indennità, in quanto tale, era esente dalle imposte aggiungendo che non vi era nessuna disposizione che propendeva per tale assunto.</strong><br /><br />Chiariva come <strong>l&#8217;indennità rientrava a pieno titolo in un compenso riconosciuto all&#8217;avvocato e che nessuna norma qualificava come esenti i compensi ricevuti da un avvocato quale amministratore di sostegno</strong> e che l&#8217;art. 53 del TUIR riteneva imponibili i compensi percepiti nell&#8217;esercizio di arti e professioni svolte in forma abituale. Concludeva tale doglianza affermando come, anche in virtù dell&#8217;art. 3 del medesimo testo unico, tali indennità erano reddito tassabile a tutti gli effetti.</p>
<h3>Eccepiva altresì la violazione degli artt. 379, 404, 408, e 411 c.c..</h3>
<p>Sul punto, l&#8217;ente si doleva del fatto che i Giudici del grado inferiore avevano formato la loro decisione, oltre che sugli articoli citati, anche sull&#8217;Ordinanza della Consulta n. 1073/1988 le cui attribuzioni non erano state superate dalle considerazioni mosse dall&#8217;ufficio nella risoluzione n. 2 del 9 gennaio 2012.</p>
<p>Ancora si doleva del fatto che l&#8217;accoglimento del ricorso non poggiava, come sembrava dalla lettura della sentenza, sul mancato superamento della citata ordinanza, ad opera della pur già citata risoluzione.<br /><br />Ripercorreva per sommi capi l&#8217;istituito civilistico dell&#8217;amministratore di sostegno evidenziando come l&#8217;art. 411 c.c. che, rinvia all&#8217;art. 379 c.c., era da applicare sulla base della concreta situazione.</p>
<p>L&#8217;ufficio concludeva anche sulla base della risoluzione n. 2/2012 che l&#8217;indennità percepita dall&#8217;avvocato, anche se determinata in via equitativa e su base forfettaria doveva rientrare a tutti gli effetti tra i redditi di cui all&#8217;art. 53 del TUIR.</p>
<p>Sulla preminenza dell&#8217;ordinanza della Consulta, la quale, nella sentenza impugnata è stata grandemente valorizzata dai Giudici di primo grado, l&#8217;Ufficio ricordava come la stessa era del 1988 e che le leggi in materia di amministrazione di sostegno erano state introdotte solo nel 2004.</p>
<p>Ancora aggiungeva la totale irrilevanza del richiamo a detta ordinanza poiché afferente un caso di interdizione.</p>
<h3>Insisteva per l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello in quanto, tali indennità erano compensi tassabili ex art. 53 TUIR.</h3>
<p>In data 10 gennaio 2017 il contribuente depositava proprio atto di controdeduzioni contenente al loro interno, anche un atto di appello incidentale condizionato.</p>
<p>Esordiva ripercorrendo brevemente i fatti, affermando poi come in realtà vi era un chiaro quadro normativo (art. 379 c.c. anche in virtù del richiamo operato dall&#8217;art. 411 c.c.) atto ad escludere l&#8217;imponibilità di dette indennità e che i Giudici del primo grado avevano rilevato come l&#8217;espresso riferimento ad un equa indennità, operato dal legislatore, non esigeva nessuna interpretazione posta la sua chiarezza.</p>
<p>La natura non reddituale di tale indennità, seguitava l&#8217;appellato era stata sancita anche dalla Corte Costituzionale con l&#8217;ordinanza n. 1073 del 1988, la quale appunto stabiliva come l&#8217;indennità non aveva natura retributiva. Citava altresì della giurisprudenza oltre che dottrina le quali, a suo dire, erano univoci nel considerare tali indennità non imponibili.</p>
<p>Ancora aggiungeva come nel 2009 non poteva essere a conoscenza della risoluzione del 2012 che, al di là di quanto argomentato dall&#8217;A.F., è il presupposto posto a base dell&#8217;accertamento.</p>
<p>Citava poi della giurisprudenza che chiariva come le risoluzione e le circolari dell&#8217;agenzia erano solo dei documenti interpretativi non vincolanti.</p>
<h3>Sulla natura non reddituale dell&#8217;indennità citava dei provvedimenti del direttore regionale entrate del Friuli Venezia Giulia oltre che delle sentenze di merito.</h3>
<p>Sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 379, 404, 408, e 411 il contribuente riteneva come l&#8217;ufficio delle entrate abbia mal interpretato le disposizioni dei Giudici di prime cure sul punto affermando come gli stessi decisori siano partiti dall&#8217; esame del quadro normativo vigente concludendo come lo stesso non era stato superato dalla risoluzione n. 2/12.<br /><br />Eccepiva poi, in via incidentale, la manifesta erroneità della sentenza laddove non aveva rilevato la violazione del contraddittorio endo-procedimentale. Sviluppava poi le proprie argomentazioni sul punto e concludeva chiedendo il rigetto integrale dell&#8217;appello dell&#8217;ufficio e conseguente conferma della sentenza n. 5046/43/2016.<br /><br />Il Collegio giudicante accoglie l&#8217;appello dell&#8217;ufficio alla stregua delle seguenti argomentazioni e motivazioni.</p>
<p>La controversia verteva sul fatto che l&#8217;ufficio aveva determinato il reddito per l&#8217;anno 2009 dell&#8217;odierno ricorrente che svolgeva la professione di avvocato, in Euro 43.871,00 (a fronte di una perdita dichiarata pari a Euro 12.129,00) accertando un reddito complessivo di Euro 70.909,00 ed un volume d&#8217;affari di Euro 56.000,00.</p>
<p>In sede di controllo da parte dell&#8217;ufficio, nella documentazione prodotta il 3 giugno 2014 venivano riscontrate due movimentazioni bancarie (accrediti), avvenute il 30 marzo 2009 per Euro 32.000,00, e il 10 dicembre 2009 per Euro 24.000,00, collegate e riferibili ad &#8220;indennità di amministrazione di sostegno&#8221; per l&#8217;attività svolta dal ricorrente in favore di una determinata signora, in seguito alla nomina ottenuta con decreto dal tribunale di Milano.<br /><br />Ebbene, l&#8217;ufficio accertatore rilevava che tali indennità costituivano reddito di lavoro autonomo ex-art. 53 D.P.R. n. 917 del 1986 da assoggettare interamente a tassazione, nel rispetto delle norme di legge che disciplinano i singoli tributi.</p>
<p>Il contribuente impugnava immediatamente in Commissione tributaria l&#8217;avviso di accertamento notificatogli e, i<strong>l primo giudice accogliendo il ricorso, considerava meritevoli di essere condivise le doglianze di merito del contribuente,</strong> affermando, fra le altre cose &#8220;..<strong>.l&#8217;indennità in questione, proprio perché non avente natura retributiva, non è in alcun modo inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell&#8217;art. 53 del testo unico sulle imposte sui redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli artt. 3 e 5 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633&#8243;</strong>.</p>
<p>L&#8217;ufficio appellava tale sentenza per i seguenti motivi.</p>
<p>Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 53 e 3 TUIR</p>
<p>Questo Giudice d&#8217;appello non condivide l&#8217;assunto preso dal primo collegio laddove sosteneva: &#8220;&#8230;.la semplice circostanza di fatto costituita dalla qualifica professionale di avvocato rivestita dalla persona prescelta dal giudice tutelare per l&#8217;incarico di amministratore di sostegno non può essere, infatti, di per sé sola, sufficiente a modificare la natura della erogazione fino al punto di tramutarla in vero e proprio compenso per l&#8217;attività professionale svolta&#8221; e concludeva che &#8220;&#8230;La Commissione ritiene che l&#8217;indennità in questione, proprio perché non avente natura retributiva, non è in alcun modo inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell&#8217;art. 53 del Testo Unico sulle imposte sui redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli artt. 3 e 5 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633&#8221;.</p>
<p>A giudizio di questo Consesso giudicante d&#8217;appello, <strong>il primo giudice ha posto le proprie considerazioni sul presupposto che l&#8217;indennità, in quanto tale, non è parte della base imponibile e, quindi, esente da imposte, non indicando le norme di legge dalle quali trarre dette conclusioni.</strong></p>
<p>Difatti, tali norme non esistono.</p>
<p>Da questo punto di vista è opportuno osservare che i redditi possono essere considerati esenti da imposte quando una norma espressa ne qualifica l&#8217;esenzione. Ebbene, l&#8217;indennità in parola rientra, a pieno titolo, in un compenso riconosciuto al contribuente in quanto avvocato.</p>
<p>Sul punto, nessuna norma qualifica come esenti le indennità ricevute da un libero professionista quale amministratore di sostegno.</p>
<p>Per cui, i proventi percepiti dal contribuente per tale ruolo non sono esenti dalla base imponibile, poiché <strong>l&#8217;art. 53 TUIR prevede che: &#8220;Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall&#8217;esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l&#8217;esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l&#8217;esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell&#8217;articolo 5&#8230;&#8221;</strong><br /><br />Nel caso in esame, l&#8217;odierno contribuente, <span style="text-decoration: underline;">in veste di avvocato</span>, era stato nominato a svolgere l&#8217;attività di amministratore di sostegno a favore di una certa signora in seguito alla nomina del tribunale.</p>
<p><strong>Per il contribuente che svolge una professione che, ai sensi dell&#8217;art. 53 TUIR, genera reddito di lavoro autonomo, anche quanto percepito dallo svolgimento della carica di amministratore di sostegno, è assoggettabile totalmente a tassazione poiché attratto nella sfera di redditi da lavoro autonomo</strong>.<br /><br />L&#8217;art. 3 TUIR prevede che: &#8220;L&#8217;imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati &#8230;..&#8221;. Come anzidetto, i proventi percepiti dal contribuente quale amministratore di sostegno non sono esenti dalla base imponibile. Ne consegue che l&#8217;indennità percepita dal contribuente nel caso de quo costituisce un compenso (reddito di lavoro autonomo ex-art. 53 TUIR) da assoggettare interamente a tassazione, nel rispetto della legge. Alla luce di ciò, l&#8217;operato dell&#8217;ufficio era corretto.</p>
<h3>Violazione e falsa applicazione degli articoli 379, 404 e 408 codice civile</h3>
<p><span style="text-decoration: underline;">Il primo collegio giudicante aveva avvalorato la tesi che riteneva di natura indennitaria la somma di complessivi Euro 56.000,00 percepita dal contribuente per la carica di amministratore di sostegno</span>.<br /><br /><strong>Nel proprio verdetto aveva scritto che l&#8217;erogazione percepita dall&#8217;avvocato, come amministratore di sostegno, non poteva essere tramutata in un vero e proprio compenso per l&#8217;attività svolta.</strong></p>
<p>Per questo Giudice d&#8217;appello, quanto scritto nel primo grado di giudizio, non è corretto. Ciò perché <strong>gli articoli del codice civile sopra citati, attribuiscono al giudice tutelare ampia autonomia nello scegliere l&#8217;amministratore di sostegno, anche al di fuori dell&#8217;ambito dei familiari o conviventi, prevedendo la possibilità di nominare terzi, e di ricorrere ad adiuvandum a professionisti e non, di poterli anche stipendiare.</strong><br /><br />L&#8217;art. 379 c.c. prevede la gratuità dell&#8217;ufficio tutelare e il giudice può autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell&#8217;amministrazione, da personale anche stipendiato. Se particolari circostanze lo richiedono, il giudice può assegnare al tutore un&#8217;equa indennità.</p>
<p>L&#8217;art. 404 c.c. stabilisce la figura dell&#8217;amministratore di sostegno, quale gestore degli interessi della persona beneficiaria. Infine, l&#8217;art. 408 c.c. stabilisce la nomina anche di un professionista (generalmente avvocato) per l&#8217;ufficio tutelare. Che va evidenziato è il fatto che l&#8217;amministratore di sostegno deve interessarsi, con diligenza, delle cure, dell&#8217;amministrazione degli interessi e del patrimonio della persona beneficiata.</p>
<h3>Indennità da assoggettare a tassazione</h3>
<p>In deroga al principio della gratuità dell&#8217;ufficio tutelare, consentita in ragione dell&#8217;entità del patrimonio e delle difficoltà della sua gestione, sembra che l&#8217;indennizzo debba riferirsi alla sola attività del patrimonio della persona beneficiata, così che nessuna indennità dovrebbe ritenersi dovuta per l&#8217;opera prestata dal tutore per la cura personale della persona ammalata.</p>
<p>Non costituisce, invece, deroga al suddetto principio, il rimborso delle spese sostenute direttamente dal tutore per l&#8217;attività di amministrazione del patrimonio. L&#8217;equa indennità come indica la stessa espressione, non deve essere considerata come un corrispettivo dell&#8217;opera prestata, sebbene essa possa includere, oltre al rimborso delle spese, anche un ristoro per i mancati guadagni derivanti al tutore che si è dedicato, anziché alle sue normali occupazioni, all&#8217;espletamento dell&#8217;incarico.<br /><br />Ebbene, <strong>qualora il giudice tutelare scelga direttamente un avvocato quale amministratore di sostegno, va detto che la relativa indennità anche se determinata in via equitativa e su base forfetaria, è da inquadrare quale reddito di lavoro autonomo a&#8217; sensi dell&#8217;art. 53 TUIR e altresì rilevante ai fini IVA, secondo il D.P.R. n. 633 del 1972.</strong><br /><br />Ancora, per questo Collegio giudicante, <strong>non può essere presa in considerazione, così come sostiene parte appellata, l&#8217;ordinanza n. 10673/ 1988 della Corte Costituzionale</strong> (che aveva evidenziato come l&#8217;equa indennità di cui all&#8217;art. 379 c.c., comma 2 &#8211; che il giudice tutelare può assegnare al tutore, considerando l&#8217;entità del patrimonio e le difficoltà dell&#8217;amministrazione &#8211; non ha natura retributiva ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore, in ragione dell&#8217;attività di amministrazione del patrimonio della persona beneficiata).</p>
<p><strong>Tale ordinanza risale al 1988, mentre le norme in materia di amministrazione di sostegno sono state introdotte con la L. n. 6 del 2004.</strong></p>
<p><strong>E&#8217; da specificare che nell&#8217;ordinanza sopra citata, il caso era riferito ad una persona interdetta affidata ad un parente, e relativa all&#8217;assistenza personale particolarmente gravosa, mentre l&#8217;indennità che detta norma prevede invece è a favore del tutore in considerazione delle difficoltà dell&#8217;amministrazione del patrimonio. Per cui, il richiamo all&#8217;ordinanza sopra citata è irrilevante.</strong><br /><br />Nel caso de quo, per l&#8217;odierno ricorrente, esercitando la professione di avvocato, con regolare partita IVA, l&#8217;indennizzo rientra pacificamente nella tassazione di reddito di lavoro autonomo, da aggiungersi a quelli percepiti nello svolgimento dell&#8217;attività forense.<br /><br />Il compenso di complessivi Euro 56.000,00 non può essere definito &#8220;equa indennità&#8221;<br /><br />Entrando più nello specifico, questo Giudice non può definire l&#8217;indennità percepita, di complessivi Euro 56.000,00, come equa indennità.</p>
<p>Le definizioni di &#8220;equo&#8221; e quella di &#8220;indennità&#8221; sono ben distanti dalla cifra sopra esposta. Infatti, per indennità si intende il risarcimento in denaro del danno sofferto o delle perdite subite.</p>
<p>L&#8217;importo così elevato non ha natura indennitaria, e, quindi, le considerazioni addotte dall&#8217;appellato, non possono essere accolte. Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente (pag. 8 delle controdeduzioni del contribuente), l&#8217;importo di complessivi Euro 56.000,00 così elargito all&#8217;amministratore di sostegno, ha la caratteristica di essere definito &#8220;retributivo&#8221; come previsto dall&#8217;art. 36 della Costituzione.</p>
<p>Senza dubbio tale cifra è stata liquidata dal giudice tutelare, tenendo conto dell&#8217;attività prestata dall&#8217;avvocato, (come tempo dedicato a tale funzione e all&#8217;impegno profuso) e ciò sarà stata proporzionata all&#8217;opera prestata, oltre all&#8217;entità del patrimonio e alla difficoltà della sua amministrazione.</p>
<p>Per ottenere una liquidazione di indennità così elevata, l&#8217;odierno appellato deve aver sottratto gran tempo alla propria professione di avvocato. Se invece di svolgere tale ruolo, si fosse dedicato totalmente al proprio studio, il professionista avrebbe potuto svolgere delle consulenze a favore dei propri clienti e alla fine dei lavori avrebbe emesso delle parcelle.</p>
<p>Di conseguenza, non si capiscono le ragioni per le quali, tale redditi debbano essere esclusi dalla tassazione del reddito di lavoro autonomo. Cosa diversa sarebbe stata qualora il percettore dell&#8217;equo indennizzo fosse stato un individuo non esercente la libera professione.<br /><br />Sono queste le ragioni per le quali l&#8217;appello viene accolto e, quindi, quanto percepito dall&#8217;amministratore di sostegno, essendo come nel caso di specie un professionista, deve essere attratto nella sfera di reddito di lavoro autonomo.<br /><br />Spese di giudizio<br /><br />Le spese di giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo.<br /><br />Il Collegio giudicante<br />P.Q.M.<br /><br />accoglie l&#8217;appello dell&#8217;ufficio. Condanna parte soccombente alle spese di lite che quantifica in complessivi Euro 1.000,00.<br />Conclusione<br /><br />Milano, il 7 maggio 2018.</p>
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		<title>Cassazione &#038; natura del compenso dell&#8217;amministratore</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2020/09/natura-del-compenso-ammnistratore/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 09:22:23 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Compenso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In tema di iva, posto che l'attività svolta all'amministratore di sostegno è precipuamente volta alla cura della persona, l'amministrazione del patrimonio non configura, di norma, attività economica e, quindi, imponibile, a meno che non sia volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, sia espletata a titolo oneroso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2020/09/natura-del-compenso-ammnistratore/">Cassazione &#038; natura del compenso dell&#8217;amministratore</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="wkit-case-oggetto">
<div class="wkit-accordion">
<section class="wkit-accordion-item">
<div class="wkit-item-text">
<h2 class="" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">Cassazione, quale regime fiscale per il trattamento dell&#8217;equa indennità dell&#8217;Amministratore di Sostegno?</span></h2>
<p><div id="attachment_1973" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1973" class="size-medium wp-image-1973" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg" alt="Quale protocollo per l'ADS?" width="300" height="111" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-768x284.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS.jpg 851w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1973" class="wp-caption-text">Quale compenso per l&#8217;ADS?</p></div></p>
</div>
<p class=""><strong>Corte di Cassazione</strong>: l&#8217;indennità in questione non vuol dire corrispettivo, nè equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro, ancorchè apprezzabile e non meramente simbolico (<span id="i-RICH-SENT-6"><a id="i-RICH-SENT-6-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000212050?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Cass. 4 luglio 1991, n. 7355</a></span>), con finalità di compensazione degli oneri e delle spese non facilmente documentabili (<span id="i-RICH-SENT-7"><a id="i-RICH-SENT-7-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000256834?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Corte Cost., ord. 6 dicembre 1988, n. 1073</a></span>).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">A diverse conclusioni si perverrà, invece, allorquando, di là dal disegno del legislatore, l&#8217;attività di gestione del patrimonio del beneficiario dell&#8217;amministrazione, in luogo di rispondere alla fisionomia che s&#8217;è illustrata, risulti in concreto volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, espletata da un professionista a titolo oneroso, ossia per la produzione di reddito.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Quel che conta, dunque, quanto all&#8217;imponibilità ai fini iva, non è di per sè la connotazione soggettiva di professionalità, ossia la qualità di chi amministra i beni del soggetto beneficiario dell&#8217;amministrazione, bensì l&#8217;oggettiva natura economica dell&#8217;attività espletata.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Nel caso in esame il giudice tutelare di Trieste, si riferisce nella sentenza impugnata, ha espressamente escluso la natura retributiva della somma liquidata, e l&#8217;ha riferita ad &#8220;attività di assistenza e monitoraggio, con coinvolgimento nell&#8217;assistenza e mantenimento di rapporti con il personale sociale e medico&#8221;.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Secondo la Suprema Corte: &#8220;In tema di iva, posto che l&#8217;attività svolta all&#8217;amministratore di sostegno è precipuamente volta alla cura della persona, l&#8217;amministrazione del patrimonio non configura, di norma, attività economica e, quindi, imponibile, a meno che non sia volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, sia espletata a titolo oneroso&#8221;.</p>
<div class="wkit-item-text">
<div class="one-search-results-item">
<div class="one-search-results-item-title">
<h4>Le norme richiamate:</h4>
<ol>
<li>Codice civile art. 379 &#8211; Gratuità della tutela</li>
<li>Codice civile art. 411 &#8211; Norme applicabili all&#8217;amministrazione di sostegno
<div class="toggle-fav-form"></div>
</li>
<li>
<div class="toggle-fav-form">D.P.R. 26/10/1972, n. 633, Art. 1 &#8211; Operazioni imponibili</div>
</li>
<li>
<div class="toggle-fav-form">D.P.R. 26/10/1972, n. 633, Art. 3 &#8211; Prestazioni di servizi</div>
</li>
<li>
<div class="toggle-fav-form">D.P.R. 26/10/1972, n. 633, Art. 13 &#8211; Base imponibile</div>
</li>
</ol>
</div>
</div>
<div class="one-search-results-item">
<div>
<div class="one-search-results-item">
<h4 class="one-search-results-item-abstract">Avv. Alberto Vigani</h4>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: center;">***</p>
<h3 class="title long-text-mobile"><span class="">Cass. civ., Sez. V, Sent., (data ud. 26/11/2019) 13/07/2020, n. 14846</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p class="wkit-align-center" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="wkit-align-center" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<h3 class="wkit-align-center" style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</h3>
<p class="wkit-align-center" style="text-align: center;">SEZIONE TRIBUTARIA</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dott. VIRGILIO Biagio &#8211; Presidente &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dott. PERRINO Angelina Maria &#8211; rel. Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dott. NONNO Giacomo Maria &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dott. D’AQUINO Filippo &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dott. CATALLOZZI Paolo &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">ha pronunciato la seguente:</p>
<h4 class="wkit-align-center" style="text-align: center;">SENTENZA</h4>
<p class="wkit-indentation-level-0">sul ricorso iscritto al numero 4111 del ruolo generale dell&#8217;anno 2017, proposto da:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p class="wkit-align-center">contro</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Studio legale associato M., in persona degli avvocati Sergio Moze e Chiara Moze, rappresentato e difeso dai suddetti avvocati, i quali elettivamente si domiciliano in Roma, al viale Parioli, n. 63, presso lo studio dell&#8217;avv. Massimiliano Terrigno;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8211; controricorrente &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, depositata in data 4 luglio 2016, n. 218/2016;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 26 novembre 2019 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Luisa De Renzis, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">sentito per parte contribuente l&#8217;avv. Sergio Moze.</p>
</div>
</section>
</div>
</div>
<div class="wkit-case-fatto">
<section id="fatto">
<header>
<h3>Svolgimento del processo</h3>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">Si legge nella narrativa della sentenza impugnata che l&#8217;avv. M.C. è stata amministratrice di sostegno per oltre un biennio e che il giudice tutelare ha liquidato in suo favore l&#8217;indennità di 1000,00 Euro, che è stata fatturata. Successivamente l&#8217;avv. M. ha chiesto il rimborso della relativa iva corrisposta, ricevendone diniego dall&#8217;Agenzia delle entrate, che è stato oggetto d&#8217;impugnazione.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">La Commissione tributaria provinciale di Trieste ha accolto il ricorso e quella regionale del Friuli Venezia-Giulia ha rigettato l&#8217;appello proposto dall&#8217;Agenzia.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">A sostegno della decisione il giudice d&#8217;appello ha configurato l&#8217;erogazione dell&#8217;indennità, prevista dalla combinazione degli <span id="i-RICH-COD-1"><a id="i-RICH-COD-1-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000550?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">artt. 379</a></span> e <span id="i-RICH-COD-2"><a id="i-RICH-COD-2-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000515?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">411</a></span> c.c., come ristoro degli oneri e delle spese difficilmente documentabili che gravano sull&#8217;amministratore di sostegno, anche se concernono la cura della persona e non già la gestione del patrimonio di colui che fruisce dell&#8217;amministrazione. Indifferente è dunque, ha sottolineato la Commissione, la qualificazione dell&#8217;amministratore di sostegno, perchè, altrimenti, si realizzerebbe una disparità di trattamento tra l&#8217;amministratore di sostegno non titolare di reddito di lavoro autonomo, che sottrae a tassazione l&#8217;indennità corrispostagli, e quello titolare del reddito, che vedrebbe, invece, tassata l&#8217;indennità, nonostante si sia al cospetto della medesima attività.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Del resto, ha aggiunto il giudice d&#8217;appello, lo stesso giudice tutelare che ha liquidato l&#8217;indennità ha escluso che essa corrispondesse a una forma di retribuzione.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Contro questa sentenza propone ricorso l&#8217;Agenzia per ottenerne la cassazione, che articola in un unico motivo, cui lo studio associato risponde con controricorso.</p>
</section>
</div>
<div class="wkit-case-diritto">
<section id="diritto">
<header>
<h3>Motivi della decisione</h3>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">1.- Con l&#8217;unico motivo di ricorso l&#8217;Agenzia delle entrate denuncia la violazione o falsa applicazione del <span id="i-RICH-LEGGE-1"><a id="i-RICH-LEGGE-1-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109684SOMM?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633</a></span>, <span id="i-RICH-LEGGE-2"><a id="i-RICH-LEGGE-2-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109684ART1?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">artt. 1</a></span>, <span id="i-RICH-LEGGE-3"><a id="i-RICH-LEGGE-3-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109684ART3?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">3</a></span> e <span id="i-RICH-LEGGE-4"><a id="i-RICH-LEGGE-4-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109684ART14?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">13</a></span>, in relazione agli <span id="i-RICH-COD-3"><a id="i-RICH-COD-3-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000550?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">artt. 379</a></span> e <span id="i-RICH-COD-4"><a id="i-RICH-COD-4-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000515?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">411</a></span> c.c., in quanto, sostiene, le somme che l&#8217;amministratore di sostegno riceve si pongono in relazione sinallagmatica con la prestazione resa, come si evince, d&#8217;altronde, dalla facoltà, contemplata dall&#8217;<span id="i-RICH-COD-5"><a id="i-RICH-COD-5-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000550?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">art. 379</a><span id="tooltip-539" class="document-link-preview wk-tooltip wk-position-bottom"></span></span> c.c., che l&#8217;amministratore ha di farsi coadiuvare nell&#8217;amministrazione da una o più persone stipendiate.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">2.- A fondamento del ricorso v&#8217;è la qualificazione soggettiva, di avvocato, e, quindi, di professionista, di colui che ha svolto l&#8217;attività; irrilevante sarebbe, dunque, la natura, di amministrazione di sostegno, dell&#8217;attività svolta.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">In effetti, le operazioni imponibili ai fini dell&#8217;iva, per i profili rilevanti in giudizio, sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi svolte nell&#8217;esercizio di imprese o nell&#8217;esercizio di arti e professioni (<span id="i-RICH-LEGGE-5"><a id="i-RICH-LEGGE-5-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109684SOMM?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">D.P.R. n. 633 del 1972</a></span>, <span id="i-RICH-LEGGE-6"><a id="i-RICH-LEGGE-6-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109684ART1?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">art. 1</a></span>).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">E la Dir. iva, art. 9, (<span id="i-RICH-LEGGE-7"><a id="i-RICH-LEGGE-7-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000484094SOMM?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i8" data-oblink-type="document">Dir. n. 2006/112/CE</a></span>) stabilisce, per un verso, che &#8220;si considera &#8220;soggetto passivo&#8221; chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un&#8217;attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività&#8221; e, per altro verso, che &#8220;si considera &#8220;attività economica&#8221; ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonchè quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità&#8221;.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Non rileva, quindi, lo scopo dell&#8217;attività, ma occorre pur sempre che essa sia economica.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">3.- In questo contesto va sottolineato che il proprium dell&#8217;amministrazione di sostegno, rispetto all&#8217;interdizione, storicamente volta alla tutela del patrimonio, sta nella funzione di tutela della persona.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">La scelta tra interdizione e amministrazione di sostegno, difatti, dipende non già dal grado d&#8217;incapacità del soggetto, ma, di norma, dalla situazione patrimoniale del destinatario; di modo che, a fronte di una situazione patrimoniale che richieda, per la consistenza oppure per il carattere composito, continue e complesse decisioni, l&#8217;interdizione andrà preferita rispetto all&#8217;amministrazione di sostegno, anche per le interferenze tra le facoltà dell&#8217;interessato e i limitati poteri dell&#8217;amministratore (<span id="i-RICH-SENT-1"><a id="i-RICH-SENT-1-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001326412?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Cass. 26 luglio 2013, n. 18171 </a></span>Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 16/04/2013) 26/07/2013, n. 18171; 26 luglio 2018, n. 19866).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">4.- L&#8217;ufficio dell&#8217;amministrazione di sostegno è quindi innervato da un obbligo morale, di elevato valore sociale.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Occorre, allora, verificare se questa fisionomia dell&#8217;amministrazione di sostegno sia compatibile, o no, con un&#8217;attività imponibile ai fini iva.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">5.- Non dirimente è la connotazione di ufficio dell&#8217;amministratore di sostegno, poichè non tutti gli uffici sono gratuiti.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Si pensi, in via d&#8217;esempio, all&#8217;ufficio del curatore del(l&#8217;allora) fallimento, in relazione al quale la Corte costituzionale, facendo leva sulla qualificazione spettantegli di ausiliare della giustizia e non già del giudice, ha dichiarato incostituzionale il <span id="i-RICH-LEGGE-8"><a id="i-RICH-LEGGE-8-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122SOMM?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115</a><span id="tooltip-90" class="document-link-preview wk-tooltip wk-position-bottom"></span></span>, <span id="i-RICH-LEGGE-9"><a id="i-RICH-LEGGE-9-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122ART147?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">art. 146</a></span>, nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall&#8217;erario &#8220;le spese ed onorari&#8221; a lui dovuti (<span id="i-RICH-SENT-2"><a id="i-RICH-SENT-2-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000323051?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Corte Cost. 28 aprile 2006, n. 174</a></span>). La decisione è peraltro coerente con la natura dell&#8217;attività, precipuamente di gestione di patrimonio altrui, espletata dal curatore.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">5.1.- Dell&#8217;ufficio del tutore, e, quindi, di quello dell&#8217;amministratore di sostegno, il legislatore (con la combinazione degli <span id="i-RICH-COD-6"><a id="i-RICH-COD-6-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000550?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">artt. 379</a></span> e <span id="i-RICH-COD-7"><a id="i-RICH-COD-7-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000515?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">411</a></span> c.c.), tuttavia, ha espressamente stabilito la gratuità; e la Corte costituzionale ha sottolineato che non è prevista alcuna corresponsione d&#8217;indennità per le cure dedicate alla persona dell&#8217;incapace (<span id="i-RICH-SENT-3"><a id="i-RICH-SENT-3-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002012151?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Corte Cost. 10 ottobre 2018, n. 218  </a></span>Corte cost., Sent., (data ud. 10/10/2018) 29/11/2018, n. 218, sia pure con riguardo all&#8217;ufficio tutelare).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">6.- Un&#8217;indennità può essere assegnata dal giudice al cospetto di oneri derivanti dall&#8217;amministrazione di un patrimonio, in considerazione delle relative difficoltà.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Ma quest&#8217;attività di amministrazione, nel disegno del legislatore, non è indirizzata alla produzione di reddito, e, quindi, non è configurata come economica, ossia svolta a titolo oneroso (secondo i chiarimenti resi sulla nozione di attività economica da Corte giust. 3 luglio 2019, causa C-316/18, The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge, punto 29). 6.1.- E&#8217; infatti prevista la &#8220;possibilità&#8221; per il giudice di assegnare un&#8217;indennità, a fronte di difficoltà, e compatibilmente con l&#8217;entità del patrimonio: sicchè la corresponsione è soltanto eventuale.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Non solo: l&#8217;unico parametro fissato per la liquidazione è l&#8217;equità: il che implica ampia discrezionalità del giudice, chiamato a compiere una valutazione globale con metodo sintetico delle difficoltà nell&#8217;amministrazione, della consistenza del patrimonio del beneficiario e degli esborsi sostenuti dall&#8217;amministratore.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">E, ancora, l&#8217;amministratore di sostegno è di norma scelto preferibilmente entro la cerchia familiare del beneficiario dell&#8217;amministrazione: per cui il professionista che assuma quel ruolo va considerato come surrogato del parente.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">7.- Queste peculiarità comportano che l&#8217;indennità, nella fisionomia che ne ha fornito il legislatore, non è chiamata a rispondere a funzione di corrispettivo, ossia di effettivo controvalore del servizio fornito.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">E ciò sia in considerazione dell&#8217;eventualità della sua assegnazione, e dell&#8217;ampia discrezionalità in ordine alla sua quantificazione, che non consentono d&#8217;individuare tra amministratore di sostegno e beneficiario un rapporto nel corso del quale siano scambiate prestazioni reciproche (tra varie, sulla nozione di prestazione di servizi, v. Corte giust. 18 gennaio 2017, causa C-37/16, punto 25, e, nella giurisprudenza interna, tra varie, <span id="i-RICH-SENT-4"><a id="i-RICH-SENT-4-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001823294?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Cass. 9 giugno 2017, n. 14406</a></span></p>
<div class="wkit-link-preview">Cass. civ., Sez. V, Sent., (data ud. 07/03/2017) 09/06/2017, n. 14406); sia perchè l&#8217;attività dell&#8217;amministratore di sostegno non è configurata come destinata al ricavo di introiti aventi carattere di stabilità (secondo le precisazioni rese, da ultimo, da Corte giust. 22 febbraio 2018, causa C-182-17, Nagyszenas Telepulesszolgeltatesi Nonprofit Kft, punto 33).</div>
<p class="wkit-indentation-level-0">7.1.- La destinazione al ricavo di introiti con carattere di stabilità, in particolare, manca pur sempre per la strumentalità dell&#8217;attività alla cura della persona (in termini, <span id="i-RICH-SENT-5"><a id="i-RICH-SENT-5-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001062226?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Cass. 26 settembre 2011, n. 19596</a></span>), amplificata dalla peculiare fisionomia dell&#8217;amministrazione di sostegno sopra illustrata.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">7.2.- Si è già rilevato, d&#8217;altronde, che l&#8217;indennità in questione non vuol dire corrispettivo, nè equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro, ancorchè apprezzabile e non meramente simbolico (<span id="i-RICH-SENT-6"><a id="i-RICH-SENT-6-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000212050?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Cass. 4 luglio 1991, n. 7355</a></span>), con finalità di compensazione degli oneri e delle spese non facilmente documentabili (<span id="i-RICH-SENT-7"><a id="i-RICH-SENT-7-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000256834?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Corte Cost., ord. 6 dicembre 1988, n. 1073</a></span>).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">8.- Irrilevante è, quindi, la questione, posta in discussione dalla Procura generale, della prospettata disparità di trattamento tra il professionista che svolga attività di amministratore di sostegno e quello che espleti altra attività di gestione patrimoniale.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">8.1.- E parimenti irrilevante è il riferimento all&#8217;attività svolta dalle persone che coadiuvano chi esercita l&#8217;ufficio, che risponde a una funzione differente, proprio perchè non sono quelle persone a esercitarlo; sicchè conseguentemente il legislatore prevede che esse siano &#8220;stipendiate&#8221; da chi fruisce del loro lavoro.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">9.- A diverse conclusioni si perverrà, invece, allorquando, di là dal disegno del legislatore, l&#8217;attività di gestione del patrimonio del beneficiario dell&#8217;amministrazione, in luogo di rispondere alla fisionomia che s&#8217;è illustrata, risulti in concreto volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, espletata da un professionista a titolo oneroso, ossia per la produzione di reddito.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">9.1.- Quel che conta, dunque, quanto all&#8217;imponibilità ai fini iva, non è di per sè, come vorrebbero l&#8217;Agenzia e la Procura generale, la connotazione soggettiva di professionalità, ossia la qualità di chi amministra i beni del soggetto beneficiario dell&#8217;amministrazione, bensì l&#8217;oggettiva natura economica dell&#8217;attività espletata.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">10.- Nel caso in esame il giudice tutelare di Trieste, si riferisce nella sentenza impugnata, ha espressamente escluso la natura retributiva della somma liquidata, e l&#8217;ha riferita ad &#8220;attività di assistenza e monitoraggio, con coinvolgimento nell&#8217;assistenza e mantenimento di rapporti con il personale sociale e medico&#8221;.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">10.1.- L&#8217;Agenzia non contesta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell&#8217;indennità, ma soltanto l&#8217;imponibilità dell&#8217;attività relativa.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Tale imponibilità è senz&#8217;altro esclusa, poichè non sono emersi elementi in base ai quali affermare che l&#8217;attività sia qualificabile come economica, ai fini iva, e comunque diretta alla produzione di reddito del professionista.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">11.- Ne deriva il rigetto del ricorso, con l&#8217;applicazione del seguente principio di diritto:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0"><strong>&#8220;In tema di iva, posto che l&#8217;attività svolta all&#8217;amministratore di sostegno è precipuamente volta alla cura della persona, l&#8217;amministrazione del patrimonio non configura, di norma, attività economica e, quindi, imponibile, a meno che non sia volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, sia espletata a titolo oneroso&#8221;.</strong></p>
<p class="wkit-indentation-level-0">11.1.- La relativa novità della questione, tuttavia, comporta la compensazione delle spese di lite.</p>
</section>
</div>
<div class="wkit-case-dispositivo">
<section id="dispositivo">
<header>
<h2>P.Q.M.</h2>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.</p>
</section>
</div>
<div class="wkit-case-conclusione">
<section id="conclusione">
<header>
<h2>Conclusione</h2>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020</p>
</section>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Il Giudice Tutelare decide il conflitto  fra Amministratore di sostegno e Struttura Sanitaria (RSA)</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2020/07/giudice-tutelare-decide-conflitto-ads-rsa/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 14:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
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		<category><![CDATA[Autorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Giudice Tutelare]]></category>
		<category><![CDATA[Malattia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Giudice Tutelare decide il conflitto  fra Amministratore di sostegno e Struttura Sanitaria (RSA)</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class=" center-element">
<div>
<div data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo">
<div class="header">
<table id="page-title" class="page__title title">
<tbody>
<tr>
<td>
<h1 class="" style="text-align: center;" title="Competente il Giudice tutelare in caso di conflitto tra ads e struttura sanitaria"><span style="color: #ff0000;">Il Giudice tutelare decide sul conflitto ADS / RSA </span></h1>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<article class="node-2480 node node-articolo view-mode-full clearfix">
<div class="sub-header clearfix">
<div class="socialnode">
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-2394" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png" alt="" width="300" height="150" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-768x384.png 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare.png 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p class="">Il tribunale mantovano precisa gli ambiti di competenza del <strong>Giudice Tutelare</strong>.</p>
<p class="">In presenza di un&#8217;incombente scelta terapeutica da assumersi nell&#8217;interesse del beneficiario, in riferimento al trattamento sanitario da adottarsi sul medesimo, si deve rilevare l&#8217;esistenza di un conflitto fra l’amministratore di sostegno e la struttura sanitaria ove è ospitato il detto beneficiario qualora vi sia un diniego dell&#8217;ADS a prestare il consenso per l&#8217;adozione trattamento sanitario.</p>
<p class="">In tale frangente,  la decisione per la risoluzione del conflitto deve essere assunta, ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 5, l. n. 219/2017, dal <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2010/03/relazione-dellamministratore-di-sostegno-al-giudice-tutelare/">Giudice Tutelare</a>.</p>
</div>
</div>
</article>
</div>
<h4 data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo">Avv. Alberto Vigani</h4>
<div data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo">per Associazione Amministratoridisostegno.com</div>
<div data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo"></div>
<h3 class="doc-giuri-titolo ng-scope" data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo"><span class="ng-binding" data-ng-bind="sub.wrapper.getAutorita()">Tribunale Mantova sez. I, 06/12/2018</span></h3>
</div>
</div>
<div class="giuri-link center-element"></div>
<div class="testo-sentenza">
<div class="center-element"></div>
<div id="fatto" class="">
<h4><span class="sent-intestazione">Fatto</span></h4>
<div class="wrapper-doc-elements-giuri">
<ol>
<li>esaminati i verbali di udienza;</li>
<li class="">osservato che sussiste contrasto fra l&#8217;amministratore di sostegno di F. B. e la struttura sanitaria che lo ha attualmente in cura circa la necessità di immediato posizionamento della p.e.g. al paziente (operazione per la quale l&#8217;amministratore di sostegno ha motivatamente negato il consenso) e che tale conflitto deve essere risolto dal <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2010/03/relazione-dellamministratore-di-sostegno-al-giudice-tutelare/">Giudice Tutelare</a> ai sensi dell&#8217;art. 3 co. 5 della legge n. 219/2917;</li>
<li>visti i chiarimenti rilasciati dal medico responsabile della ASST di Mantova dott. P. P. il quale ha ribadito, fra l&#8217;altro, l&#8217;opportunità di immediato posizionamento della p.e.g. al paziente e ciò onde evitare di dover effettuare tale operazione (rappresentata come inevitabile in futuro) in condizioni di urgenza e, quindi, di maggior pericolo per la persona;</li>
<li>letta la relazione redatta il 3-12-2018 dal dott. A. S. e la ulteriore documentazione sanitaria allegata dalla ricorrente;</li>
<li>rilevato che le condizioni del beneficiario F. B. sono attualmente stazionarie e che non ricorre una situazione di emergenza o di urgenza, nella quale eventualità la struttura sanitaria che ha in cura il B. dovrà comunque di iniziativa assicurare le cure necessarie (v. <a class="dj-link-doc" href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=7095071&amp;idUnitaDoc=36262401&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza">art. 1 co. 7 della legge n. 219/2017</a>);</li>
<li>rilevato che lo specialista interpellato dal ricorrente, dott. A. S. (che risulta essere in contatto con la ASST di Mantova), alla stregua degli accertamenti compiuti, ha evidenziato che, al momento, non appare indispensabile la nutrizione tramite sonda e suggerito invece il monitoraggio semestrale del quadro polmonare e degli indici nutrizionali, attenta pulizia del cavo orale e riduzione della quantità di alimento per singolo bolo (cucchiaio di dimensioni minori) e che la decisione sull&#8217;eventuale posizionamento della p.e.g. può essere differita al peggioramento di uno degli indici oggetto di monitoraggio;</li>
<li>considerato che la decisione in ordine al conflitto esistente va risolta tenendo conto dei profili menzionati dall&#8217;art. 1 co. 3 della legge n. 219/2017 e, quanto alla fattispecie in esame, avendo particolare riguardo ai rischi e ai benefici (anche relativi alle più generali condizioni di vita del paziente) della terapia proposta dai medici curanti e di quella alternativa suggerita dal dott. S.;</li>
<li>ritenuto che, allo stato, pur non potendosi sottovalutare le ragioni poste a fondamento della terapia proposta dalla struttura sanitaria che ha in cura il paziente, deve ritenersi nondimeno fondato il rifiuto opposto da M. B. quale amministratore di sostegno di F. B. alla terapia proposta dalla ASST di Mantova e riguardante l&#8217;immediato posizionamento della p.e.g. al beneficiario, potendosi rinviare tale operazione a un momento successivo come appurato da medico specialista di struttura pubblica, ciò che garantisce al paziente (ospitato per diverse ore al giorno in una struttura assistenziale e, quindi, continuativamente assistito da personale specializzato) migliori condizioni di vita senza che sia messa in pericolo la sua salute e che scongiura il paventato pericolo di doverlo trasferire in altra e più lontana struttura, consentendosi così al B. di intrattenere più frequenti rapporti con i propri familiari, facilitati nelle visite e nella sua assistenza;</li>
<li>ritenuto che la natura del conflitto e la novità della questione prospettata giustificano la compensazione delle spese di lite;</li>
</ol>
</div>
</div>
<div id="pqm" class="">
<h4 style="text-align: center;"><span class="sent-intestazione">PQM</span></h4>
<div class="wrapper-doc-elements-giuri">
<p>p.t.m.</p>
<p class="dj-para-center">&#8211; visto l&#8217;art. 3 co. 5 della legge n. 219/2917, autorizza M. B., quale amministratore di sostegno di F. B., a rifiutare il consenso alla terapia proposta dalla ASST di Mantova e concernente l&#8217;immediato posizionamento della p.e.g. al beneficiario e la invita a seguire le indicazioni suggerite dal dott. S.;</p>
<p class="dj-para-center">&#8211; spese compensate.</p>
<p class="dj-para-center">Si comunichi.</p>
<p class="dj-para-center">Mantova, 6 dicembre 2018.</p>
</div>
</div>
</div>
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