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	<title>decreto Archivi - AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</title>
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	<description>Informazioni e consigli per ADS - amministratori di sostegno</description>
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	<title>decreto Archivi - AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</title>
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		<title>Quali documenti servono per la nomina ADS?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 16:37:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
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		<category><![CDATA[Poteri ADS]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Quali documenti servono per la nomina di un amministratore di sostegno? Per avviare il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, è necessario presentare una serie di documenti in allegato al ricorso al tribunale. Di seguito, elenco i documenti generalmente richiesti:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2023/10/quali-documenti-servono-per-la-nomina-ads/">Quali documenti servono per la nomina ADS?</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="">
<h2 class="" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><b>Quali documenti servono per la nomina di un amministratore di sostegno?</b></span></h2>
<div id="attachment_2394" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2394" class="size-medium wp-image-2394" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png" alt="ADS" width="300" height="150" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-768x384.png 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare.png 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2394" class="wp-caption-text">ADS</p></div>
<p class=""><span style="font-weight: 400;">Per avviare il procedimento di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, è necessario presentare una serie di documenti in allegato al ricorso al tribunale. Di seguito, elenco i documenti generalmente richiesti:</span></p>
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span class="" style="font-weight: 400;">Documenti d&#8217;identità: è necessario fornire copie dei documenti d&#8217;identità sia della persona da assistere (beneficiario) che &#8211; possibilmente &#8211; dell&#8217;amministratore di sostegno.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Codice fiscale: è necessario fornire copie dei codici fiscali sia della persona da assistere <span class="">(beneficiario)</span> che dei ricorrenti e dell&#8217;amministratore di sostegno nominando.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Certificato medico: è richiesta una relazione medica (uno  più certificati) che attesti la necessità dell&#8217;amministrazione di sostegno, giusta condizione psicofisica del soggetto beneficiario,  con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a sé stesso. Questo certificato deve essere emesso da un medico specializzato nella patologia in questione.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Dichiarazione di accettazione dell&#8217;incarico: è opportuno che l&#8217;amministratore di sostegno designando, ove già individuato, presenti una dichiarazione di accettazione dell&#8217;incarico.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;"><strong>La copia integrale dell’atto di nascita del destinatario della misura <span class="">(beneficiario)</span> ed il  suo certificato di residenza</strong>.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><strong>L&#8217;eventuale certificato di Stato famiglia originario del beneficiando. </strong></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le dichiarazioni di assenso dei familiari e/o parenti, ove possibili;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’inventario del patrimonio (conti correnti  e immobili) e dei redditi del beneficiario.</span></li>
<li class="" style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">I documenti di identità e codici fiscali dei ricorrenti.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’eventuale certificato medico, e/o dichiarazione, che attesti l&#8217;impossibilità del beneficiario non  deambulante di raggiungere il tribunale.   </span></li>
</ol>
<p><span style="font-weight: 400;">È importante notare che le procedure e i documenti necessari possono variare leggermente in base alla giurisdizione e alle specifiche circostanze del caso. Pertanto, è consigliabile consultare un avvocato esperto nel diritto delle amministrazioni di sostegno per ottenere una guida dettagliata e personalizzata attraverso il processo di nomina.</span></p>
</div>
<div id="apf_post_footer"><h4>Trova qui gli articoli collegati e più interessanti:</h4>
<ul><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2829">Il GT può prendere d’ufficio i provvedimenti per l’ADS</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2842">Violazione dell&#8217;art. 8  CEDU usare ADS come TSO a tempo indeterminato</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2836">Corte Costituzionale:  patrocinio a spese dello stato x ADS chiesto dal PM</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2830">ADS non può chiedere il pagamento del compenso professionale</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2714">Competenza del giudice tutelare per alienare immobili  da successione ereditaria</a></li></ul></div><p>PER SAPERNE DI PIU&#8217; SULL&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ORA GUARDA LA VIDEOGUIDA NELL&#8217;INTERVISTA QUI SOTTO 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/p3JAsH09Zw8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>





<p style="text-align: justify;">Ricorda che puoi anche <strong>scaricare gratis</strong> da questo sito la &#8220;<span style="color: #ff0000; background-color: #ffff99;"><strong>Guida Breve all&#8217;Amministratore di Sostegno</strong> </p><p style="text-align: justify;">Per farlo è sufficiente mandare soltanto un tweet di TWITTER; Ti basta cliccare sul tasto qui di seguito: &#8220;pay with a tweet&#8221;. Per Te è gratis, per noi è un contributo importante su Twitter a diffondere la cultura dell&#8217;ADS. <strong>CLICCACI ORA!</strong></p>

<p style="text-align: justify;"> 
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			</item>
		<item>
		<title>Il GT può prendere d’ufficio i provvedimenti per l’ADS</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2023/08/il-gt-puo-prendere-dufficio-i-provvedimenti-per-lads/</link>
					<comments>https://www.amministratoridisostegno.com/2023/08/il-gt-puo-prendere-dufficio-i-provvedimenti-per-lads/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 10:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
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		<category><![CDATA[Poteri ADS]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il GT può prendere d’ufficio i provvedimenti per l’ADS Ai sensi dell&#8217; art. 407, quarto comma, c.c., il giudice tutelare può modificare o integrare in ogni tempo, anche d&#8217;ufficio, le</p>
<div class="read-more"><a class="theme-btn" href="https://www.amministratoridisostegno.com/2023/10/quali-documenti-servono-per-la-nomina-ads/" >READ MORE</a></div>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="">
<h2 class="" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><b>Quali documenti servono per la nomina di un amministratore di sostegno?</b></span></h2>
<div id="attachment_2394" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2394" class="size-medium wp-image-2394" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png" alt="ADS" width="300" height="150" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-768x384.png 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare.png 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2394" class="wp-caption-text">ADS</p></div>
<p class=""><span style="font-weight: 400;">Per avviare il procedimento di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, è necessario presentare una serie di documenti in allegato al ricorso al tribunale. Di seguito, elenco i documenti generalmente richiesti:</span></p>
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span class="" style="font-weight: 400;">Documenti d&#8217;identità: è necessario fornire copie dei documenti d&#8217;identità sia della persona da assistere (beneficiario) che &#8211; possibilmente &#8211; dell&#8217;amministratore di sostegno.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Codice fiscale: è necessario fornire copie dei codici fiscali sia della persona da assistere <span class="">(beneficiario)</span> che dei ricorrenti e dell&#8217;amministratore di sostegno nominando.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Certificato medico: è richiesta una relazione medica (uno  più certificati) che attesti la necessità dell&#8217;amministrazione di sostegno, giusta condizione psicofisica del soggetto beneficiario,  con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a sé stesso. Questo certificato deve essere emesso da un medico specializzato nella patologia in questione.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Dichiarazione di accettazione dell&#8217;incarico: è opportuno che l&#8217;amministratore di sostegno designando, ove già individuato, presenti una dichiarazione di accettazione dell&#8217;incarico.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;"><strong>La copia integrale dell’atto di nascita del destinatario della misura <span class="">(beneficiario)</span> ed il  suo certificato di residenza</strong>.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><strong>L&#8217;eventuale certificato di Stato famiglia originario del beneficiando. </strong></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le dichiarazioni di assenso dei familiari e/o parenti, ove possibili;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’inventario del patrimonio (conti correnti  e immobili) e dei redditi del beneficiario.</span></li>
<li class="" style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">I documenti di identità e codici fiscali dei ricorrenti.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’eventuale certificato medico, e/o dichiarazione, che attesti l&#8217;impossibilità del beneficiario non  deambulante di raggiungere il tribunale.   </span></li>
</ol>
<p><span style="font-weight: 400;">È importante notare che le procedure e i documenti necessari possono variare leggermente in base alla giurisdizione e alle specifiche circostanze del caso. Pertanto, è consigliabile consultare un avvocato esperto nel diritto delle amministrazioni di sostegno per ottenere una guida dettagliata e personalizzata attraverso il processo di nomina.</span></p>
</div>
<div id="apf_post_footer"><h4>Trova qui gli articoli collegati e più interessanti:</h4>
<ul><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2829">Il GT può prendere d’ufficio i provvedimenti per l’ADS</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2842">Violazione dell&#8217;art. 8  CEDU usare ADS come TSO a tempo indeterminato</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2836">Corte Costituzionale:  patrocinio a spese dello stato x ADS chiesto dal PM</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2830">ADS non può chiedere il pagamento del compenso professionale</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2714">Competenza del giudice tutelare per alienare immobili  da successione ereditaria</a></li></ul></div><p>PER SAPERNE DI PIU&#8217; SULL&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ORA GUARDA LA VIDEOGUIDA NELL&#8217;INTERVISTA QUI SOTTO 
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			</item>
		<item>
		<title>ADS e SU: i decreti del giudice tutelare reclamabili solo in corte d&#8217;appello</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2021/09/ads-decreti-giudice-tutelare-reclamabili-corte-appello/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 18:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[appello]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Corte d'Appello]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[Sezioni Unite]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2698</guid>

					<description><![CDATA[<p>SEZIONI UNITE: I DECRETI DEL GIUDICE TUTELARE SI RECLAMANO SOLO IN CORTE D&#8217;APPELLO Amministrazione di sostegno e Cassazione a Sezioni Unite. Si cambia direzione: i decreti del giudice tutelare sempre</p>
<div class="read-more"><a class="theme-btn" href="https://www.amministratoridisostegno.com/2023/10/quali-documenti-servono-per-la-nomina-ads/" >READ MORE</a></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2023/10/quali-documenti-servono-per-la-nomina-ads/">Quali documenti servono per la nomina ADS?</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="">
<h2 class="" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><b>Quali documenti servono per la nomina di un amministratore di sostegno?</b></span></h2>
<div id="attachment_2394" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2394" class="size-medium wp-image-2394" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png" alt="ADS" width="300" height="150" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-768x384.png 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare.png 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2394" class="wp-caption-text">ADS</p></div>
<p class=""><span style="font-weight: 400;">Per avviare il procedimento di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, è necessario presentare una serie di documenti in allegato al ricorso al tribunale. Di seguito, elenco i documenti generalmente richiesti:</span></p>
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span class="" style="font-weight: 400;">Documenti d&#8217;identità: è necessario fornire copie dei documenti d&#8217;identità sia della persona da assistere (beneficiario) che &#8211; possibilmente &#8211; dell&#8217;amministratore di sostegno.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Codice fiscale: è necessario fornire copie dei codici fiscali sia della persona da assistere <span class="">(beneficiario)</span> che dei ricorrenti e dell&#8217;amministratore di sostegno nominando.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Certificato medico: è richiesta una relazione medica (uno  più certificati) che attesti la necessità dell&#8217;amministrazione di sostegno, giusta condizione psicofisica del soggetto beneficiario,  con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a sé stesso. Questo certificato deve essere emesso da un medico specializzato nella patologia in questione.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Dichiarazione di accettazione dell&#8217;incarico: è opportuno che l&#8217;amministratore di sostegno designando, ove già individuato, presenti una dichiarazione di accettazione dell&#8217;incarico.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;"><strong>La copia integrale dell’atto di nascita del destinatario della misura <span class="">(beneficiario)</span> ed il  suo certificato di residenza</strong>.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><strong>L&#8217;eventuale certificato di Stato famiglia originario del beneficiando. </strong></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le dichiarazioni di assenso dei familiari e/o parenti, ove possibili;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’inventario del patrimonio (conti correnti  e immobili) e dei redditi del beneficiario.</span></li>
<li class="" style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">I documenti di identità e codici fiscali dei ricorrenti.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’eventuale certificato medico, e/o dichiarazione, che attesti l&#8217;impossibilità del beneficiario non  deambulante di raggiungere il tribunale.   </span></li>
</ol>
<p><span style="font-weight: 400;">È importante notare che le procedure e i documenti necessari possono variare leggermente in base alla giurisdizione e alle specifiche circostanze del caso. Pertanto, è consigliabile consultare un avvocato esperto nel diritto delle amministrazioni di sostegno per ottenere una guida dettagliata e personalizzata attraverso il processo di nomina.</span></p>
</div>
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<ul><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2829">Il GT può prendere d’ufficio i provvedimenti per l’ADS</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2842">Violazione dell&#8217;art. 8  CEDU usare ADS come TSO a tempo indeterminato</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2836">Corte Costituzionale:  patrocinio a spese dello stato x ADS chiesto dal PM</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2830">ADS non può chiedere il pagamento del compenso professionale</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2714">Competenza del giudice tutelare per alienare immobili  da successione ereditaria</a></li></ul></div><p>PER SAPERNE DI PIU&#8217; SULL&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ORA GUARDA LA VIDEOGUIDA NELL&#8217;INTERVISTA QUI SOTTO 
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			</item>
		<item>
		<title>Ecco la circolare del tribunale di Roma  per i compensi dell&#8217;Amministratore di Sostegno?</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2019/01/ecco-la-circolare-del-tribunale-di-roma-per-i-compensi-dellamministratore-di-sostegno/</link>
					<comments>https://www.amministratoridisostegno.com/2019/01/ecco-la-circolare-del-tribunale-di-roma-per-i-compensi-dellamministratore-di-sostegno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 22:48:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Compenso]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[indennità]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2019</guid>

					<description><![CDATA[<p>COME LIQUIDARE L'INDENNITA' DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2019/01/ecco-la-circolare-del-tribunale-di-roma-per-i-compensi-dellamministratore-di-sostegno/">Ecco la circolare del tribunale di Roma  per i compensi dell&#8217;Amministratore di Sostegno?</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">LA CIRCOLARE DEL TRIBUNALE ROMANO E IL COMPENSO DELL&#8217;ADS!</span></h2>
<h3><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-1973 size-medium aligncenter" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg" alt="Quale indennità o compenso per l'ADS?" width="300" height="111" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-768x284.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS.jpg 851w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></h3>
<h3>Indennità o compenso per l&#8217;ADS?</h3>
<p>Abbiamo già raccontato che, di anno in anno, aumentano le amministrazioni di sostegno e crescono pure le correlate attività degli ADS, e le indennità.</p>
<p>Risulta percià interessante che, dopo gli esempi di Busto Arsizio &#8211; La Spezia &#8211; Verona, anche a Roma sia stata sottoscritta una circolare per determinare dei criteri uniformi per i compensi degli Amministratori di Sostegno. La scelta è adottta al fine di garantire l&#8217;omogeneità della risposta liquidatoria ed evitare provvedimento che, per situazioni più o meno analoghe, statuiscano soluzioni divergenti.</p>
<p>Il percorso proposto parte dalla possibilità consentita dalla disciplina codicistica di attribuire al tutore/ADS una equa indennità.</p>
<h3>La normativa</h3>
<p>Il richiamo contenuto dall&#8217;art. 411 del cod. civ. alle norme in materia di interdizione e tutela fa tecnicamente riferimento all&#8217;art. 379 del medesimo codice e detto articolo è rubricato <strong>&#8220;Gratuità della Tutela&#8221;</strong>.</p>
<p>Insomma, questa norma sancisce la gratuità dell&#8217;incarico, prevedendo però la&nbsp; possibilità che venga riconosciuta al tutore (e, dunque, all&#8217;amministratore di sostegno) un&#8217;equa indennità a gratificazione dell&#8217;impegno profuso in favore del tutelato/beneficiario. Infatti è la stessa legge che fornisce al giudice gli elementi fondamentali per parametrare l&#8217;eventuale indennità e ciò anche per evitare che la stessa possa trasformarsi in una controprestazione in senso tecnico; essi sono :</p>
<ol>
<li>l&#8217;entità del patrimonio</li>
<li>e la difficoltà della gestione incontrate da chi svolge l&#8217;incarico.</li>
</ol>
<h3>Come funziona?</h3>
<p>Il primo parametro ha natura oggettiva ed verificabile con il dato numerico derivante dall&#8217;inventario dell&#8217;ADS, mentre il secondo è un parametro che può essere verificato dal Giudce Tutelare con l&#8217;esame dell&#8217;attività effettivamente svolta in ragione delle necessità della procedura.</p>
<p>L&#8217;attività dell&#8217;Amministratore ai fini della liquidazione dovrà perciò essere valutata non solo in termini di gestione del patrimonio del beneficiario, ma anche di complessità delle effettive attività poste in essere e dei risultati raggiunti, nonchè sopratutto in riferimento alla gestione della persona ed alla cura dei suoi interessi personali.</p>
<p>La determinazione di ciò che significa &#8220;equa indennità&#8221; diventa perciò un parametrata con i suddetti criteri legali dettati dall&#8217;art. 379, II comma..</p>
<h3>La giurisprudenza</h3>
<p>Ricordiamo però che in questo non si può negare che si tratti di un corrispettivo o di una retribuzione per l&#8217;attività svolta: sul punto si supererebbe quanto affermato sia dalla Consulta che la Corte di Cassazione in materia di mero indennizzo. Tutto sommato tornando a valorizzare&nbsp; la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (2/2012). <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2016/12/compenso-dellamministratore-di-sostegno/">Della precedente posizione avevamo parlato qui</a> e <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2013/11/indennita-spettante-allamministrazione-di-sostegno-e-reddito/">qui.</a></p>
<p>Secondo la giursprudenza la liquidazione precedente faceva intendere che si trattasse di corresponsione finalizzata a compensare il patrimonio perduto, in termini di spesa e di tempo (sotratto ad altre attività), da parte del&#8217;amministratore di sostegno: oggi, la liquidazione commisurata e proporzionata all&#8217;effettiva attività svolta dall&#8217;ADS può essere invece intesa quale ristoro anche di energie effettivamente impiegate e quindi vale quale retribuzione delle stesse.</p>
<h3>La liquidazione dell&#8217;indennità</h3>
<p>Secondo la circolare del tribunale capitolino, il Giudice può liquidare discrezionalmente quanto di spettanza dell&#8217;ADS. In particolare, il GT &#8211; orientandosi con i parametri indicati &#8211; evita quantificazioni ingiustificatamente variabili, diseguali o poco gratificanti per chi ha speso a volte in modo impegnativo le proprie energie nell&#8217;assolvimento dell&#8217;incarico.</p>
<p>Per questa ragione è sempre da valorizzarsi l&#8217;identificazione di un criterio omogeneo. Questo, seppur in assenza di parametri strettamente normativi, consente liquidazioni proporzionate a riconoscere valorzzazione delle pretsazioni svolte.</p>
<h3>La regolazione circondariale</h3>
<p>In assenza anche di normazione primaria, i<span style="text-decoration: underline;">l percorso da scegliere non può che essere quello di valorizzare le scelte circodariali che danno impulso ad una quantificazione secondo concretezza</span>.</p>
<p><strong>Andando oltre il primo esempio di parametro condiviso</strong> a mezzo protocollo raggiunto nel circondario di <strong>La Spezia, vale riportare l&#8217;esempio del tribunale di Roma. In quest&#8217;ultimo si è ribadito</strong> <strong>un sistema di liquidazione proporzionato alle difficoltà incontrate ed al patrimonio della gestione</strong>.</p>
<p>Per consentirne la miglior conoscenza provvediamo di seguito a riportare di seguito il testo della circolare romana e del precedente protocollo veronese.</p>
 
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<h3>L&#8217;esempio</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

<a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Protocollo-indennità-ads-e-tutori.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Protocollo-indennità-ads-e-tutori</a>
<p class="wp-block-pdfemb-pdf-embedder-viewer"></p>


<a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Circolare_ADS_Roma.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Circolare_ADS_Roma</a>
<p class="wp-block-pdfemb-pdf-embedder-viewer"></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Come liquidare l&#8217;indennità dell&#8217;Amministratore di Sostegno?</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2018/03/indennita-amministratore-di-sostegno/</link>
					<comments>https://www.amministratoridisostegno.com/2018/03/indennita-amministratore-di-sostegno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2018 17:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Compenso]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[indennità]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amministratoridisostegno.com/?p=1964</guid>

					<description><![CDATA[<p>COME LIQUIDARE L'INDENNITA' DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2018/03/indennita-amministratore-di-sostegno/">Come liquidare l&#8217;indennità dell&#8217;Amministratore di Sostegno?</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">IL COMPENSO DELL&#8217;ADS: ECCO A LA SPEZIA UN METODO DI LIQUIDAZIONE CONDIVISA!</span></h2>
<p><div id="attachment_1973" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1973" class="wp-image-1973 size-medium" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg" alt="Quale indennità o compenso per l'ADS?" width="300" height="111" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-768x284.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS.jpg 851w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1973" class="wp-caption-text">Quale indennità o compenso per l&#8217;ADS?</p></div></p>
<p>Aumentano le amministrazioni di sostegno ed aumentano le correlate attività degli ADS, e le indennità?</p>
<p>Invero, conseguenza immediata dell&#8217;aumento del lavoro dell&#8217;ADS è la necessità, da un lato, di esatta quantificazione di quanto svolto dagli amministratori di sostegno e, dall&#8217;altro, di corretta <strong>computazione delle idennità spettanti</strong> agli ADS.</p>
<h3>La normativa</h3>
<p>Il richiamo contenuto dall&#8217;art. 411 del cod. civ. alle norme in materia di interdizione e tutela fa implicitamente richiamo all&#8217;art. 379 del medesimo codice e detto articolo è rubricatp <strong>&#8220;Gratuità della Tutela&#8221;</strong>.</p>
<p>Insomma, questa norma prevede la gratuità dell&#8217;incarico, disponendo però la  possibilità che venga riconosciuta al tutore (e, dunque, all&#8217;amministratore di sostegno) un&#8217;equa indennità, considerata:</p>
<ol>
<li>l&#8217;entità del patrimonio</li>
<li>e la difficoltà della gestione incontrate da chi svolge l&#8217;incarico.</li>
</ol>
<p>La determinazione di ciò che significa &#8220;equa indennità&#8221; è perciò la questione che ci interessa e che viene risolta senza uniformità nei vari circondari di tribunale della Repubblica.</p>
<h3>La giurisprudenza</h3>
<p>Innanzitutto è da dirsi che non tratta di un corrispettivo o di una retribuzione per l&#8217;attività svolta: sul punto concordano sia la Consulta che la Corte di Cassazione, nonostante la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (2/2012), poi superata anche dal merito. <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2016/12/compenso-dellamministratore-di-sostegno/">Ne avevamo parlato qui</a> e <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2013/11/indennita-spettante-allamministrazione-di-sostegno-e-reddito/">qui.</a></p>
<p>Secondo la lettura interpretativa fornita dalla Corte costituzionale (Corte Cost. 6 dicembre 1988 n. 1073, GC 1989, I, 258) l’“equa indennità”, che a norma dell’art. 379, secondo comma, c.c., il giudice tutelare può assegnare al tutore, “<em>considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione</em>”, «<em><strong>non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore a cagione dell’attività di amministrazione del patrimonio del pupillo, alla quale l’ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilità di nominare sostituti</strong></em>».</p>
<p>Ebbene, questo porta a ritenere che si tratti di una corresponsione finalizzata a compensare il patrimonio perduto, in termini di spesa e di tempo (sotratto ad altre attività), da parte del&#8217;amministratore di sostegno: l&#8217;indennità deve essere quindi <strong>equa</strong>, ovvero non irrisoria o minima, ma sempre tale da esser commisurata e proporzionata all&#8217;effettiva attività svolta dall&#8217;ADS.</p>
<h3>La liquidazione dell&#8217;indennità</h3>
<p>Il Giudice ha quindi un potere discrezionale nell&#8217;individuare l&#8217;entità di quanto è da ritenersi idoneo ad indennizzare l&#8217;ADS delle energie impiegate per svolgere la sua funzione e per il rimborso delle spese sostenute. Questa discrezionalità, purtroppo, porta a liquidazione estremamente variabili, diseguali e, sovente, poco gratificanti per chi ha impiegato il proprio tempo e le proprie energie nell&#8217;espletamento di un compito che il più delle volte è poco rappresentabile nel suo impegno attraverso scarna enumerazione di cose fatte da indicarsi in istanza di liquidazione.</p>
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<p>Per questa ragione è da valorizzarsi il più possibile l&#8217;identificazione di un criterio unico che, seppur in assenza di parametri normativi, consenta la determinazione di un criterio condivisoche sappia tener conto delle effettive difficoltà incontrate e delle energie profuse dall&#8217;ADS.</p>
<h3>I protocolli</h3>
<p>In assenza anche di strumenti giursprudenziali omogenei, i<span style="text-decoration: underline;">l percorso da scegliere non può che essere quello della redazione di protocolli fra i soggetti interessati</span>:</p>
<ol>
<li>Tribunale,</li>
<li>Ordine degli avvocati e</li>
<li>rappresentanze degli amministratori operativi sul territorio.</li>
</ol>
<p>Un <strong>primo esempio di parametro condiviso</strong> a mezzo protocollo è stato raggiunto nel circondario di <strong>La Spezia</strong> dove si è concordato con il tribunale spezzino <strong>un sistema di liquidazione proporzionato alle difficoltà incontrate ed al patrimonio della gestione</strong>.</p>
<p>Secondo il metodo messo a punto a La Spezia il Giudice Tutelare &#8220;<em>deve tener conto della capienza del patrimonio del beneficiario (motivo che porta a non liquidare alcunchè in caso di carenza patrimoniale della procedura)  della difficoltà della sua gestione, intermini di impegno profuso per la conservazione del patrimonio stesso, di tempo speso, di costi sostenuti</em>&#8220;.</p>
<p>Anche se non serviva nemmeno richiamarlo, perchè scontato ed implicito, si precisa che l&#8217;attività dell&#8217;aministratore di sostegno deve essere valutata, ai fini della liquidazione dell&#8217;indennità, non solo in termini di gestione del patrimonio e, ove previsto, anche in termini di gestione della persona e di cura dei suoi interessi personali oltrechè patrimoniali.</p>
<p>Il percorso pare davvero valido e si può solo prenderlo a lezione auspicando che venga clonato in tutta la penisola.</p>
<p>Per consentirne la miglior diffusione, provvediamo di seguito a riportare di seguito il testo integrale del protocollo spezzino.</p>
<h4>Avv. Alberto Vigani</h4>
<p style="text-align: center;">***</p>
<h3>L&#8217;esempio</h3>
<p><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Protocollo-indennità-ads-e-tutori.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Protocollo indennità ads e tutori</a></p>
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<h4>Trova qui gli articoli collegati e più interessanti:</h4>
<ul>
<li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2829">Il GT può prendere d’ufficio i provvedimenti per l’ADS</a></li>
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		<title>Indennità spettante all&#8217;Amministrazione di Sostegno: è reddito?</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2013/11/indennita-spettante-allamministrazione-di-sostegno-e-reddito/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2013 09:15:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[Giudice Tutelare]]></category>
		<category><![CDATA[indennità]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>INDENNITA’ DELL’ADS: VA TASSATA? In contrasto con quanto ritenuto dall'Agenzia delle Entrate, che viene anche ridimensionata nelle sue ambizioni interpretative, la natura di quanto liquidato all'ADS viene qualificata sotto il profilo indennitario e non sotto quello retributivo.</p>
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<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">INDENNITA’ DELL’ADS: VA TASSATA?</span></h2>
</blockquote>
<p><div id="attachment_1117" style="width: 160px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/NOTAX.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1117" class="size-thumbnail wp-image-1117" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/NOTAX-150x150.jpg" alt="NO REDDITO = NO TASSE" width="150" height="150" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/NOTAX-150x150.jpg 150w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/NOTAX-300x300.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/NOTAX.jpg 376w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p id="caption-attachment-1117" class="wp-caption-text">NO REDDITO = NO TASSE</p></div></p>
<p style="text-align: justify;">Indennità spettante all&#8217;Amministrazione di Sostegno: è reddito? Ancora una volta è il Tribunale di Varese, con il dott. Giuseppe Buffone, a fare ordine ed a dare la risposta che risolve il marasma cagionato dalla burocrazia fiscale italiana: la questione affrontata è quella della <strong>natura dell&#8217;indennizzo spettante all&#8217;amministratore di sostegno</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In contrasto con quanto ritenuto dall&#8217;Agenzia delle Entrate, che viene anche ridimensionata nelle sue ambizioni interpretative,<strong> la natura di quanto liquidato all&#8217;ADS viene qualificata sotto il profilo indennitario e non sotto quello retributivo </strong>come invece erroneamente affermato dall&#8217;amministrazione finanziaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, si precisa che <strong>può essere ritenuto retributivo ciò che è corrispettivo di una prestazione in arrichimento del percipiente e non una dazione che è reintegra di risorse già spese</strong> come nel caso di tempo ed energie investite nell&#8217;assolvimento della funzione. L&#8217;indennità, non avendo carattere retributivo, va perciò intesa come rimborso delle spese sostenute e dei mancati guadagni del tutore/amministratore che non ha avuto la possibilità di occuparsi pienamente della cura dei propri interessi.</p>
<p style="text-align: justify;">La soluzione della Agenzia presenta, poi, nel merito, profili di incostituzionalità, nel senso che suggerisce l’adozione di una interpretazione dell’art. 379 c.c. in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è, dunque, condivisibile la lettura offerta dell’istituto dall’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 2 del 2012, che deve essere disattesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice conclude precisando che, se il professionista scegliesse però di qualificare l’indennità ex art. 379 c.c. come posta retributiva, allora egli deve imputare nella somma complessivamente corrisposta tutti i cosidetti accessori di legge senza poter chiedere alcuna maggiorazione per i medesimi.</p>
<p style="text-align: justify;">Riportiamo di seguito il testo integrale dell&#8217;interessante provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
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<blockquote><p>Trib. Varese, Ufficio Vol. Giur., decreto 20 marzo 2012 (Giudice tutelare, G. Buffone)</p>
<p>L’indennità che il giudice tutelare liquida all’amministratore di sostegno, ex artt. 379,  comma II, 411, comma I, c.c. non ha valore retributivo ma indennitario; non è, dunque, condivisibile la lettura offerta dell’istituto dall’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 2 del 2012</p>
<p>O s s e r v a</p>
<p>In fatto.</p>
<p>Con decreto del 20 febbraio 2012, questo GT ha liquidato, in favore della istante, una indennità ex art. 379 c.c., quantificata in totali Euro 1.000,00. Con istanza del 14 marzo 2012, l’istante chiede che la somma venga maggiorata degli accessori di Legge, ovvero CPA ed IVA.</p>
<p>L’istanza non può trovare accoglimento.</p>
<p>In Diritto.</p>
<p>Giova premettere che gli uffici a protezione degli incapaci sono gratuiti (art. 379, comma I, c.c.).</p>
<p>Ciò nondimeno, il giudice tutelare può riconoscere una indennità al tutore (v. art. 424, comma I, c.c. che richiama la norma ex art. 379 c.c.) o all’amministratore di sostegno (artt. 411, comma I, c.c., che richiama l’art. 379 c.c.) considerando l&#8217;entità del patrimonio e le difficoltà dell&#8217;amministrazione (essendo l’Ufficio gratuito); resta salva, la facoltà di chiedere l’ausilio di collaboratori stipendiati ai sensi dell’art. 379, comma II, cod. civ.</p>
<p>L&#8217;indennità, ex art. 379 cod. civ., non avendo carattere retributivo, va intesa come rimborso delle spese sostenute e dei mancati guadagni del tutore/amministratore che non ha avuto la possibilità di occuparsi pienamente della cura dei propri interessi. E, infatti, secondo la lettura interpretativa autorevolmente fornita dalla Corte costituzionale (Corte Cost. 6 dicembre 1988 n. 1073, GC 1989, I, 258) l’“equa indennità”, che a norma dell&#8217;art. 379, secondo comma, c.c., il giudice tutelare può assegnare al tutore, “considerando l&#8217;entità del patrimonio e le difficoltà dell&#8217;amministrazione”, «non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore a cagione dell&#8217;attività di amministrazione del patrimonio del pupillo, alla quale l&#8217;ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilità di nominare sostituti», i &#8220;coadiuvanti&#8221; previsti nell&#8217;ultima parte della norma in esame non essendo sostituti nel senso dell&#8217;art. 1717, secondo comma, cod. civ., bensì semplici ausiliari dell&#8217;obbligato nel senso dell&#8217;art. 1228 c.c.</p>
<p>Secondo il Giudice delle Leggi, dunque, l&#8217;art. 379 comma 2 c.c. prevede una “riparazione” del patrimonio del rappresentante, mediante ristoro del denaro che compensa delle attività perdute e delle spese sostenute.</p>
<p>Da ciò discende, come primo effetto, che l’indennità non può essere calcolata sulle Tariffe Forensi degli Avvocati, poiché non ha natura retributiva (tariffe, peraltro, abrogate dall’art. 9 dl. 1/2012): guardare a parametri modulati con taglio “retributivo” non è, cioè, corretto.</p>
<p>Il giudice tutelare deve liquidare l’indennità “Caso per Caso”, in ragione delle effettive attività poste in essere e, anche, dei successi e risultati raggiunti dall’amministratore.</p>
<p>La liquidazione “per casi” può, però, presentare un inconveniente dove manchino un minimo di “criteri comuni” con la funzione di garantire una omogeneità nella risposta liquidatoria ed evitare decreti che, per situazioni più o meno analoghe, statuiscano soluzioni sostanzialmente divergenti. Da qui l’introduzione di alcuni protocolli (come per questo ufficio). Ma qui interviene l’eventuale scelta del singolo Tribunale che, pur istituendo criteri per una liquidazione “di massima”, non determina certo “la trasformazione” della indennità ex art. 379 cc. da posta indennitaria a posta retributiva. In altri termini – immutato l’oggetto (una indennità) &#8211; appurato l’an, il giudice tutelare, in ordine al quantum, può seguire i criteri interni all’Ufficio, elaborati sulla base di una campionatura della giurisprudenza tutelare.</p>
<p>La funzione dell’indennità corrisposta ex art. 379, comma II, c.c., in conclusione, propende univocamente per la sua esclusione dal novero dei compensi a carattere retributivo, posto che non viene applicato il criterio della proporzionalità (art. 36 Cost.) ma quello dell’equità e della ragionevolezza e tenuto conto del fatto che la somma concessa all’amministratore non lo “paga” delle attività svolte ma delle attività “perdute”, nel senso che lo ristora di un pregiudizio al patrimonio (tant’è che i parametri liquidatori previsti dall’art. 379 c.c. non sono l’attività e l’impegno del rappresentante, ma il patrimonio e la situazione economica del rappresentato).</p>
<p>Da qui, dunque, l’inclusione dell’importo nell’ambito delle indennità a carattere non retributivo. Si tratta di una linea interpretativa conforme all’insegnamento della Corte Costituzionale (v. ordinanza n. 1073 del 24 novembre1988).</p>
<p>Tuttavia, di recente, una Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (2/2012) ha optato per la soluzione opposta ritenendo che l’indennità ex art. 379 c.c. rappresenti comunque, sotto il profilo dell&#8217;applicazione della normativa tributaria, un compenso per lo svolgimento di una attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell&#8217;art. 53 del testo unico della imposte sui redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.</p>
<p>Depurando la risoluzione dalle parti teoriche non utili, la motivazione del provvedimento è il seguente:</p>
<p>1) il provvedimento di assegnazione dell&#8217;equa indennità si basa su criteri retributivi, come le Tariffe forensi degli Avvocati;</p>
<p>2) l’ordinanza della Corte costituzionale n. 1073 del 1988 contiene principi di diritto non applicabili all’amministrazione di sostegno in quanto la Consulta si è pronunciata in materia di interdizione.</p>
<p>La delibera non è condivisibile per i seguenti motivi.</p>
<p>Argomento 1. L’indennità costituisce comunque un compenso. «Nell&#8217;ipotesi in cui il giudice tutelare scelga direttamente un avvocato quale amministratore di sostegno, si ritiene che la relativa indennità, anche se determinata in via equitativa e su base forfetaria, rappresenti comunque, sotto il profilo dell&#8217;applicazione della normativa tributaria di competenza della scrivente, un compenso per lo svolgimento di una attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell&#8217;art. 53 del testo unico della imposte sui redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633».<br />
L’argomento non è condivisibile. In primo luogo, sarebbe singolare (stando alla risoluzione) far dipendere l’applicazione del prelievo fiscale dalla qualità soggettiva dell’amministratore, nel senso che si applicherebbe l’imposta per l’Avvocato e non anche per il familiare che non esercita una professione, con buona pace dell’art. 3 della Costituzione.</p>
<p>Ad ogni modo, sotto il profilo dell’applicazione della normativa tributaria, in tanto una elargizione può costituire un compenso in quanto accresca il patrimonio del percettore e non costituisca, invece, una “riparazione monetaria” per una perdita che va compensata.</p>
<p>Orbene, nel caso di specie, con l’indennità il giudice, accertate le spese sostenute dall’amministratore e le perdite causate dall’impegno con il beneficiario, lo rimborsa – e non integralmente – per evitare che tragga pregiudizio dall’attività solidaristica svolta in favore del soggetto debole.</p>
<p>Argomento 2. Applicazione variabile dell’art. 379 c.c. «Si ritiene che la conclusione non sia inficiata dalla ordinanza della Corte costituzionale n. 1073 del 1988. L&#8217;intervento della Corte costituzionale è del 1988, mentre le norme in materia di amministrazione dei sostegno sono state introdotte con la legge n. 6 del 2004, e l&#8217;art. 411 c.c. rinvia all&#8217;art. 379 c.c., in quanto compatibile, facendo con ciò presumere che l&#8217;applicazione di quest&#8217;ultimo comporta comunque una verifica di detto requisito da parte dell&#8217;interprete in relazione alla situazione concreta».</p>
<p>L’argomento non convince.</p>
<p>La Risoluzione, dovendo necessariamente confrontarsi con la decisione della Corte Costituzionale del 1998 che ha affermato la natura non retributiva dell’indennità, osserva che la pronuncia riguarda l’interdizione e non l’amministrazione di sostegno. Orbene, <strong>l’art. 379 comma I c.c., richiamato dall’art. 411, comma I, c.c. è integralmente compatibile con l’amministrazione di sostegno</strong> ed apparirebbe, anche qui, assolutamente singolare immaginare che, in caso di interdizione, valendo Corte cost. 1998, l’indennità ha valore indennitario mentre in caso di amministrazione, non valendo Corte cost. 1998, l’indennità ha valore retributivo.</p>
<p>Anche qui con una foce interpretativa che si infrange contro il principio di uguaglianza dinanzi alla Legge.</p>
<p>La soluzione della Agenzia presenta, poi, nel merito, profili di incostituzionalità, nel senso che suggerisce l’adozione di una interpretazione dell’art. 379 c.c. in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 Cost.</p>
<p>Non è difficile rilevare, infatti, come essa rischi di pregiudicare la tutela del soggetto debole perché, con la fatturazione e l’incameramento delle somme nel reddito imponibile, viene svilita la funzione stessa dell’istituto ex art. 379 c.c. che non arricchisce per una attività ma risana per una perdita.</p>
<p><strong>Aderendo, peraltro, ad una impostazione retributiva, occorrerebbe rispettare l’art. 36 Cost. ed elargire al professionista quanto “effettivamente gli spetta”</strong> e, quindi, magari, somme che il soggetto debole non può sostenere: un conto è liquidare una minima indennità sul patrimonio disponibile, un contro è liquidare un compenso sull’attività svolta.</p>
<p>In questo senso non sarebbe nemmeno possibile rigettare l’istanza ex art. 379 c.c., circostanza ricorrente e che avviene ogni qual volta il beneficiario abbia patrimoni ridotti.</p>
<p>Alla luce delle considerazioni che precedono, la risoluzione – non avente ovviamente valore normativo – va considerata come una mera opinione dell’Agenzia che, in quanto in contrasto con fonti sovraordinate, non può orientare l’attività interpretativa del giudice.</p>
<p>Ciò vuol dire che, nel caso di specie, l’indennità è riconosciuta e liquidata con funzione e spirito di indennità. Se, tuttavia, il professionista, per sua libera interpretazione, opta per qualificare l’indennità ex art. 379 c.c. come posta retributiva, allora è nella somma stessa che deve ricercare gli accessori di legge e non in un compenso ulteriore.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Letto e applicato l’art. 379 cod. civ..</p>
<p>Rigetta l’istanza<br />
Varese, lì 20 marzo 2012<br />
Il Giudice Tutelare<br />
Dr. Giuseppe Buffone</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Amministrazione di sostegno – Indennità ex art. 379 c.c. – Carattere retributivo – Esclusione – Carattere indennitario – Sussiste – Risoluzione Agenzia entrate, n. 2/2012 – Erroneità &#8211; Sussiste</p></blockquote>
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		<title>Nomina ADS, poteri dell&#8217;amministratore e incasso polizze</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 22:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[Designazione Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[esempio]]></category>
		<category><![CDATA[Poteri ADS]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Interessante decreto del tribunale modenese con nomina a tempo determinato di Amministratore di sostegno non esterno al nucleo familiare e completa  ed esaustiva individuazione dei compiti con conferimento dei poteri.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2012/11/nomina-ads-poteri-dellamministratore-e-incasso-polizze/">Nomina ADS, poteri dell&#8217;amministratore e incasso polizze</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">QUALI POTERI ALL&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NON FAMILIARE?</span></h2>
<p><div id="attachment_2424" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2424" class="size-medium wp-image-2424" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-300x74.jpg" alt="Nomina ADS, poteri dell'amministratore e incasso polizze" width="300" height="74" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-300x74.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-1024x252.jpg 1024w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-768x189.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1.jpg 1260w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2424" class="wp-caption-text">Nomina ADS, poteri dell&#8217;amministratore e incasso polizze</p></div></p>
<p style="text-align: justify;">Nomina ADS, poteri dell&#8217;amministratore e incasso polizze: Interessante decreto del tribunale modenese con nomina a tempo determinato di Amministratore di sostegno esterno al nucleo familiare e completa  ed esaustiva individuazione dei compiti con conferimento dei poteri quali:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>riscossione della pensione rilasciando quietanza;</li>
<li>versamento di queste rendite nonché dei frutti dei titoli (le polizze) nel conto corrente bancario intestato alla persona e rispetto al quale vengono attribuiti all’amministratore pieni poteri di gestione ordinaria; identici poteri gli vengono attribuiti per quanto concerne le due polizze vita della persona;</li>
<li>utilizzo delle rendite per le esigenze ordinarie tutte della persona nell’importo mensile necessario al pagamento di ogni spesa di residenza nella Casa Protetta, cui l’amministratore sarà tenuto, con obbligo di accantonamento del residuo;</li>
<li>assunzione di ogni iniziativa necessaria per le esigenze di protezione e per i bisogni e le richieste della persona;</li>
<li>prestazione del consenso informato per cure e trattamenti sanitari “ordinari” che si rendessero necessari per la salute;</li>
<li>presentazione di istanze ad Uffici ed Enti per richieste di assistenza economica e/o sanitaria (segnatamente, rinnovo della domanda di riconoscimento dell’ indennità di accompagnamento);</li>
<li>compimento di ogni eventuale atto di natura fiscale;</li>
<li>verifica della possibilità e dell’opportunità di riscatto delle polizze vita della persona con conseguente accredito degli importi, ad operazioni in ipotesi realizzate, sul conto corrente di essa;</li>
<li>verifica della configurabilità di danni, patrimoniali e/o di altra natura, in capo al beneficiario, per effetto delle modalità a mezzo delle quali si pervenne alla stipulazione delle polizze con Axa MPS Financial nonché per i contenuti delle stesse.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Segue anche l&#8217;individuazione degli oneri collegati alla funzione con l&#8217;obbligo di riferire per iscritto al Giudice Tutelare, entro sessanta giorni dalla data del giuramento, sulla situazione esistente e obbligo di riferire sempre per iscritto periodicamente, allegando rendiconto, circa l’attività svolta nel corso del periodo precedente e le condizioni di vita personale e sociale della persona; in questa relazione l&#8217;ADS prospetterà l’eventuale opportunità di una proroga del mandato indicando il termine auspicato.</p>
<p><strong>Avv. Alberto Vigani</strong><br />
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</script><br />
<strong><br />
</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI MODENA</strong></p>
<p>Il Dott. Guido Stanzani in funzione di Giudice Tutelare ha pronunciato il seguente</p>
<p style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso<br />
1.    Con ricorso, depositato in data 20 aprile 2009 il dott. Rino Bellori nella ricoperta veste di Responsabile del “Centro Servizi la Terza Età Francesco e Chiara Srl” ha chiesto la nomina di amministratore di sostegno a F.M., ottantaseienne; celibe; senza figli; stabilmente domiciliato presso la Struttura Protetta “Francesco e Chiara” di Pavullo con una retta giornaliera di € 65,00 circa.<br />
2.  A supporto della richiesta parte istante ha addotto, e documentato, tra le disabilità più significative, un deficit cognitivo abbastanza rilevante per vasculopatia cerebrale cronica con note di atrofia e sindrome parkinsoniana.<br />
3. Secondo il ricorrente queste disabilità determinerebbero, per la persona, l’impossibilità parziale ma stabile di provvedere ai propri interessi con conseguente necessità di sostegno per sostituirla nel compimento dei seguenti atti: (a) riscossione della pensione mensile (gli è stata di recente negata la richiesta indennità di accompagnamento) per circa € 1.600,00, (b) utilizzo di queste rendite per le esigenze personali e l’amministrazione ordinaria dei beni (la persona non è proprietaria di immobili; è intestatario di conto corrente, senza deleghe, su cui viene versata la rendita mensile e con provvista di circa € 8.300,00 presso Banco Popolare, Filiale di Pavullo; è intestatario di due polizze vita con premi unici, rispettivamente, di € 117.500,00 e 257.500,00 con decorrenza 28 aprile 2008 e scadenza 28 aprile 2014 stipulate nelle condizioni a dir poco sospette su cui, più ampiamente, sub5), (c) prestazione del consenso informato per cure e trattamenti sanitari necessari per la salute, (d) presentazione di istanze assistenziali, (e) presentazione delle eventuali dichiarazioni dei redditi e sottoscrizioni di atti di natura fiscale, (f) verifica sull’opportunità di mantenere o meno gli investimenti assicurativi.<br />
4. Si è costituita, aderendo al ricorso A.C., nipote del beneficiario ed unica parente che ha mantenuto nel tempo rapporti di vicinanza, cura e affetto con esso.<br />
5. La vicenda della stipulazione delle due polizze vita va descritta, sulla base dei riferimenti di A.C. e delle risultanze della documentazione in atti, nei termini che seguono: (a) nell’anno 1998 il Martinelli, all’epoca settantantacinquenne, dopo aver venduto la casa di sua proprietà e unito al ricavato i suoi risparmi, si trasferì a San Giovanni Rotondo dove aveva deciso di trascorrere l’ultimo periodo della sua vita per la devozione nutrita nei confronti di Padre Pio; (b) negli anni che seguirono la nipote A.C. e il marito, V.Z., gli fecero visite abbastanza frequenti finché, in una di queste occasioni (giugno 2008), il M., manifestando preoccupazione e turbamento, riferì loro che aveva sottoscritto, contro la sua volontà, due polizze assicurative con la Axa MPS Financial con un investimento che aveva prosciugato pressoché integralmente i suoi risparmi e nelle quali venivano individuati come beneficiari A.B., per il caso vita, e F. Di G., per il caso morte, tanto l’uno quanto l’altro religiosi appartenenti alla Struttura ospitante di San Giovanni Rotondo; (c) la C. e il coniuge si attivarono per prestare al M. l’aiuto loro richiesto e riuscirono, pienamente consenziente l’anziano, a concordare con il Direttore della Banca Monte dei Paschi di Siena, dove le polizze erano state sottoscritte, il cambiamento dei beneficiari che furono contrattualmente individuati, per il caso vita, nel M. stesso e, per il caso morte, nella nipote A.C.; (d) l’operazione ebbe esecuzione con indubbio risultato tutelante per la persona che si trovò ad acquisire la veste di beneficiario in un momento in cui non poteva ancora essere esercitato il riscatto del capitale per infrannualità rispetto al momento della decorrenza (28 aprile 2008) delle polizze; (e) la fiducia, sicuramente ben riposta, dell’anziano nella nipote e nel coniuge di essa lo indusse ad incaricarla della custodia della documentazione tutta riguardante le polizze e del reperimento, nella zona di Modena, dove manifestò il fermo intento di ritornare a vivere, una decorosa Struttura Protetta che fu individuata nella casa “Francesco e Chiara” di Pavullo nella quale oggi alloggia dopo che, dall’inizio del mese di agosto 2008, si allontanò da Monte Rotondo fruendo, nel primo periodo, dell’ospitalità dei coniugi Z. nell’abitazione di costoro in Modena.</p>
<p style="text-align: justify;">Osservato e deliberato<br />
6.     In sede di esame della persona, effettuato da questo Giudice in data 29 luglio 2009, è emerso che la stessa, ormai poco orientata nel tempo e nello spazio, si trova, a causa delle constatate patologie di affezione, in una situazione di effettiva impossibilità di compiere in modo autonomo gli atti di cui in premessa.<br />
7.     Sono conseguentemente ravvisabili i presupposti di legge che, pur nell’attenta ablazione minima della capacità d’agire della persona, impongono che le si nomini, a sua tutela, un amministratore di sostegno con potere di compiere in Suo nome e per conto gli atti di cui alla parte dispositiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato e ritenuto<br />
8. Sempre in data 29 luglio 2009 sono state acquisite informazioni attraverso l’interrogatorio del ricorrente e della nipote del beneficiario A.C. che hanno ribadito quanto esposto nei rispettivi atti insistendo entrambi per l’attribuzione dell’incarico di amministratore di sostegno ad un professionista di fiducia del Giudice Tutelare.<br />
9.     La persona non è stata in grado di esprimere adesione criticamente cosciente rispetto alla attivazione dell’istituto.<br />
10.     Non sono emerse esigenze di cura e protezione tali da legittimare il ricorso ai residuali, ed ormai eccezionali, istituti dell’interdizione o dell’inabilitazione dopo l’introduzione nell’ordinamento di quello generale dell’amministrazione di sostegno.<br />
11.  La peculiarità della fattispecie in una con le concordi richieste del ricorrente e di A.C. &#8211; che per il comportamento tenuto nella vicenda di cui si è dato conto al n. 5 della premessa sarebbe da reputarsi più che idonea a ricoprire l’ incarico di amministratore di sostegno dello zio ma della quale va accolta la richiesta di esonero per comprensione e rispetto del timore di apparire mossa da interessi economici- induce questo Giudice Tutelare, a demandare il mandato ad un professionista di propria fiducia apparendo la soluzione più appropriata per la tutela della persona.<br />
12.      Natura e finalità dell’incarico ne consigliano l’attribuzione, allo stato, a tempo determinato: dodici mesi dalla data del presente provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Pubblico Ministero, notiziato, non e’ intervenuto all’udienza</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nomina l’Avv. Federico Neppi del Foro di Bologna</p>
<p style="text-align: justify;">amministratore di sostegno di F.M., nato a Modena il (…) 1923 e domiciliato presso la Casa Protetta “Francesco e Chiara” di Pavullo</p>
<p style="text-align: justify;">con le seguenti prescrizioni:</p>
<p style="text-align: justify;">a)    L’incarico è a tempo determinato: dodici mesi dalla data del presente provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">b)    All’amministratore di sostegno vengono demandati i poteri-doveri di compiere, in nome e per conto della persona beneficiaria, le seguenti operazioni:<br />
&#8211;         riscossione della pensione rilasciando quietanza;<br />
&#8211;        versamento di queste rendite nonché dei frutti dei titoli (le polizze) nel conto corrente bancario intestato alla persona e rispetto al quale vengono attribuiti all’amministratore pieni poteri di gestione ordinaria; identici poteri gli vengono attribuiti per quanto concerne le due polizze vita della persona;<br />
&#8211;       utilizzo delle rendite per le esigenze ordinarie tutte della persona nell’importo mensile necessario al pagamento di ogni spesa di residenza nella Casa Protetta, cui l’amministratore sarà tenuto, con obbligo di accantonamento del residuo;<br />
&#8211;        assunzione di ogni iniziativa necessaria per le esigenze di protezione e per i bisogni e le richieste della persona;<br />
&#8211;        prestazione del consenso informato per cure e trattamenti sanitari “ordinari” che si rendessero necessari per la salute;<br />
&#8211;       presentazione di istanze ad Uffici ed Enti per richieste di assistenza economica e/o sanitaria (segnatamente, rinnovo della domanda di riconoscimento dell’ indennità di accompagnamento);<br />
&#8211;        compimento di ogni eventuale atto di natura fiscale;<br />
&#8211; verifica della possibilità e dell’opportunità di riscatto delle polizze vita della persona con conseguente accredito degli importi, ad operazioni in ipotesi realizzate, sul conto corrente di essa;<br />
&#8211; verifica della configurabilità di danni, patrimoniali e/o di altra natura, in capo al beneficiario, per effetto delle modalità a mezzo delle quali si pervenne alla stipulazione delle polizze con Axa MPS Financial nonché per i contenuti delle stesse.</p>
<p style="text-align: justify;">c)     L’amministratore di sostegno dovrà (1) riferire per iscritto al Giudice Tutelare, entro sessanta giorni dalla data del giuramento, (1a) sulla situazione concernente le polizze assicurative del beneficiario, (1b) sulla possibilità di un riscatto delle stesse e, in caso affermativo, a quali condizioni, (1c) sulla configurabilità di eventuali danni, patrimoniali e/ o di altra natura, derivati alla persona in dipendenza delle modalità degli accordi e dei contenuti dello specifico regolamento negoziale; in prosieguo (2) riferirà, sempre per iscritto e allegando rendiconto, circa l’attività svolta nel corso del periodo precedente e le condizioni di vita personale e sociale della persona; in questa relazione prospetterà l’eventuale opportunità di una proroga del mandato indicando il termine auspicato.</p>
<p style="text-align: justify;">d)    Si rammentano all’amministratore l’obbligo di chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice civile e quello di informare tempestivamente la persona circa gli atti da compiere, nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con essa.</p>
<p style="text-align: justify;">e)     La persona conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Decreto esecutivo per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Modena, 29 luglio 2009<br />
IL GIUDICE TUTELARE<br />
(Dr. Guido Stanzani)</p>
</blockquote>
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		<title>ADS e ASSENZA DI MALATTIA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
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		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[nomina]]></category>
		<category><![CDATA[Poteri ADS]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Tribunale di Varese nomina un ADS, ne innova ed amplia la portata operativa  affermando un ruolo in tutela delle capacità di realizzazione della persona. L'amministrazione di sostegno non è più interpretata come una cura per una patologia ma come un input migliorativo alla vita del beneficiario.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2010/06/amministratore-di-sostegno-senza-patologia-del-beneficiato/">ADS e ASSENZA DI MALATTIA</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">ADS e ASSENZA DI MALATTIA</span></h1>
<p><div id="attachment_1317" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1317" class="size-medium wp-image-1317" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/surgery-300x200.jpg" alt="ADS &amp; intervento urgente" width="300" height="200" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/surgery-300x200.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/surgery-768x511.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/surgery.jpg 849w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1317" class="wp-caption-text">ADS &amp; intervento urgente</p></div></p>
<p><span style="color: #ff0000;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Varese va oltre la consueta lettura dell&#8217;istituto innovando ed ampliando la portata operativa dello stesso affermandone un ruolo che arriva alla tutela delle capacità di realizzazione della persona. L&#8217;amministrazione di sostegno infatti non è più interpretata come una cura per una patologia ma come un input migliorativo alla vita del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo perché l&#8217;istituto viene letto con il principale fine di strumento atto a rimuovere quegli ostacoli che si frappongono alla libera esplicazione della personalità.</p>
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</script></p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, l&#8217;ADS non è solo qualcosa che rappresenta il beneficiario e ne potenzia la capacità volitiva ma può anche tradursi nella istituzione di “una persona che accompagna le scelte esistenziali”. In tale senso si aderisce a ciò che gli studiosi dell&#8217;Amministrazione tendono oggi a suggerire nell&#8217;elaborazione dottrinale più recente.</p>
<p style="text-align: justify;">Si approda così ad un&#8217;evoluzione che vuole valorizzare l&#8217;autonomia dei soggetti deboli anche nella scelta di un futuro migliore. L&#8217;ADS non viene più visto come una terapia al deficit capacitivo della persona ma un mezzo per la sua realizzazione con l’esercizio dei diritti, in ossequi al principio per cui “se non vi è esercizio non vi è neppure titolarità”.</p>
<p style="text-align: justify;">Si arriva così a dire che l&#8217;amministratore di sostegno può, e quindi deve, costituire un referente per le scelte esistenziali del beneficiario, vuoi nella ricerca di un nuovo inserimento lavorativo, vuoi nel recupero delle relazioni familiari sospese, fino a definirlo uno strumento per “<em>riespandere la dignità del soggetto debole</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal modo si sbiadisce sempre più la linea di demarcazione tra il ruolo dell&#8217;amministratore di sostegno e quello degli operatori sociali atteso che l&#8217;istituto viene condotto <em>border line</em> in una funzione che non gli è riconosciuta dalla mera lettura normativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo in ragione de disposto dell’art. 404 cod. civ. Ove si prevede che “<em>La persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">I presupposti, le condizioni che consentono l’applicazione dell’amministrazione di sostegno, sono pertanto:</p>
<ol>
<li>l’infermità – che determina un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi, oppure</li>
<li>la menomazione fisica – che determina un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi,oppure</li>
<li>la menomazione psichica – che determina un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il Giudicante Varesino sostiene però che, nonostante il difetto di una vera e propria patologia a sostegno dell&#8217;intervento dell&#8217;ADS nel caso di specie, permane evidente il distinguo dai servizi non appena si tiene presente che “<em>l&#8217;apertura della amministrazione corrisponde ad uno strumento giuridico reso infungibile e non altrimenti surrogabile per la necessità di un&#8217;assistenza o rappresentanza giuridica (nell’interesse del beneficiario) che l&#8217;amministratore può offrire – alla luce dei compiti demandati &#8211; mentre l&#8217;operatore dei servizi sociali no</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo si ha una posizione contrastante con quella del Tribunale modenese statuente che in assenza di necessità di completamento tecnico della volontà del beneficiato non vi è la fruibilità di ADS mentre permane il compito degli operatori assistenziali.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a id="Alberto Vigani" title="Alberto Vigani" href="http://www.avvocati.venezia.it/alberto-vigani.html" target="Alberto Vigani" rel="noopener">Avv. Alberto Vigani</a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Varese<br />
Ufficio della volontaria Giurisdizione</strong></p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in persona del Giudice Tutelare, dott. Giuseppe Buffone, ha pronunciato il seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>D e c r e t o ex art. 405 cod. civ.<br />
Nomina di Amministratore di Sostegno</strong></p>
<p>nel procedimento camerale iscritto al n. 283 dell’anno 2009 R.G.V.G.,<br />
Avente ad oggetto<br />
Apertura dell’amministrazione di sostegno in favore di B, nato a … (Germania) il …e residente in ….</p>
<p style="text-align: center;">&#8211; □■□ &#8211;</p>
<p style="text-align: justify;">Il beneficiario è nato in Germania dove ha vissuto sino a un paio di anni fa e dove continuano a vivere le due figlie con le quali i rapporti familiari possono dirsi allo stato del tutto interrotti. Il beneficiario non presenta, all’esito di un primo esame, una delle tipiche condizioni al cospetto delle quali l&#8217;amministrazione di sostegno appare necessaria o quantomeno opportuna, trattandosi di un soggetto allo stato nullatenente, senza evidenti patologie psichiche e senza limitazioni tali da impedire lo svolgimento delle attività quotidiane. Il motivo che ha indotto il servizio sociale a presentare ricorso insta nella incapacità del B di adattarsi alla nuova situazione di ristrettezza e precarietà economica, atteso che questi ha sempre vissuto in situazione di estremo benessere. Il tracollo finanziario ha determinato un mutamento radicale dello stile di vita non seguito da un adattamento del beneficiario il quale infatti antepone spese non prioritarie a quelle essenziali come il riscaldamento. Il disagio denunciato dal Servizio involge lo stato di stasi in cui versa il beneficiario che, in ragione dell’attuale situazione peggiorativa è incapace di volgere uno sguardo ad una nuova prospettiva di vita, ad un nuovo programma di ricostruzione del sé. Il beneficiario si trova solo, senza famiglia; nullatenente, senza denaro; sfiduciato, senza attuali prospettive di benessere.<br />
Reputa questo giudice, all&#8217;esito dell&#8217;esame, che l&#8217;amministrazione possa comunque essere aperta, seppur a tempo determinato.<br />
L&#8217;amministrazione di sostegno infatti non deve essere interpretata necessariamente come una cura per una patologia o come un rimedio per uno strappo nel tessuto epidermico della vita del beneficiario. L&#8217;istituto ha il principale fine di rimuovere quegli ostacoli che si frappongono alla libera esplicazione della personalità come ha scritto autorevolmente la Dottrina e, dunque, oltre a poter costituire una figura che rappresenti il beneficiario può tradursi nella istituzione di “una persona che accompagna le scelte esistenziali”, come gli studiosi dell&#8217;Amministrazione tendono oggi a suggerire nell&#8217;elaborazione dottrinale più recente. Si tratta cioè di approdare ad un interpretazione che valorizzi l&#8217;autonomia dei soggetti deboli in una prospettiva per rendere effettivo l’esercizio dei diritti laddove, come giustamente si è scritto, “se non vi è esercizio non vi è neppure titolarità”.<br />
In condizioni quali quelle del B, l&#8217;amministratore di sostegno può costituire un referente per le scelte esistenziali del beneficiario, vuoi nella ricerca di un nuovo inserimento lavorativo, vuoi nel recupero delle relazioni familiari sospese, così potendosi gradualmente riespandere la dignità del soggetto debole. E’ chiaro che occorre delineare una linea di demarcazione tra il ruolo dell&#8217;amministratore di sostegno e quello degli operatori sociali atteso che altrimenti l&#8217;istituto rischia di sconfinare in una funzione che non gli è propria. Ma la linea di confine tra assistenza sociale e amministrazione di sostegno è evidente ove si tenga presente che l&#8217;apertura della amministrazione, servente alle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell&#8217;espletamento delle funzioni della vita quotidiana, corrisponde ad uno strumento giuridico reso infungibile e non altrimenti surrogabile per la necessità di un&#8217;assistenza o rappresentanza giuridica (nell’interesse del beneficiario) che l&#8217;amministratore può offrire – alla luce dei compiti demandati &#8211; mentre l&#8217;operatore no.<br />
Vi è, allora, solo da indagare, da un punto di vista ermeneutico, il concetto di persone “prive di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana”: come detto, guardando al fine dell’amministrazione, tale concetto non va inteso solo in senso fisico-statico ma anche giuridico-dinamico, nel senso che versa in tali condizioni non solo il soggetto fisicamente impedito o psicologicamente disturbato ma anche quello che per una ragione non necessariamente patologica non è nella condizione di assumere nel proprio interesse scelte di carattere esistenziale. Qui il ruolo dell’amministratore: contatti con gli operatori sociali, rapporti con gli uffici di collocamento, presentazione di istanze per assumere ruoli lavorativi, impegno a frequentare attività di risocializzazione; percorsi terapeutici.<br />
Quanto alle concrete modalità “operative” dell’amministratore, reputa questo Giudice di assegnare i compiti di cui al dispositivo. Va nominato amministratore un terzo estraneo, poiché nessun altro ha dato la disponibilità. Si designa un avvocato iscritto nelle Liste del tribunale, attesa l’opportunità di un referente con un bagaglio professionale da cui attingere.<br />
L’incarico è a tempo determinato, per la durata di un anno, prorogabile.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.<br />
visti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ.,</strong></p>
<p>Dichiara aperta l’amministrazione di sostegno in favore di B….<br />
L’amministrazione è a tempo determinato: sino al 16 aprile 2011.<br />
Nomina amministratore di sostegno l’Avv. ….</p>
<p style="text-align: justify;">Assegna all’amministratore il compito di avere cura degli interessi del beneficiario,<br />
Dispone che all’amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni:<br />
A)con rappresentanza esclusiva (art. 409, I, c.c.)<br />
L’amministratore ha il compito di presentare, in luogo del beneficiario, istanze verso Enti preposti al reinserimento lavorativo dei soggetti in stato di disoccupazione, previo colloquio con il beneficiario stesso per comprendere le esigenze del medesimo, i desiderata. In particolare, tenuto conto della conoscenza perfetta della lingua tedesca, l’amministratore provvederà, previa redazione di un Curriculum, a sfruttare tale strumento anche nel settore commerciale, tenuto conto dei rapporti transfrontalieri del territorio di Varese con la Svizzera. L’amministratore, in sostituzione del beneficiario, provvederà ad accertare le condizioni economiche delle figlie in Svizzera e, all’esito, valutati gli atti, proporrà a questo giudice di esercitare o meno l’azione per l’erogazione dell’assegno alimentare, alla luce della legislazione vigente.<br />
L’amministratore potrà anche, organizzandosi con gli Enti di assistenza programmare attività di recupero, sostegno, sussidio. L’amministratore è autorizzato a presentare in sostituzione del beneficiario istanza per la quanto necessario ove emergente un interesse del tutelato (ad es. bonus, fondi, pensioni, etc..) L’amministratore avrà, anche, il potere di curare i rapporti giuridici della beneficiario con tutti gli Uffici pubblici, con autorizzazione alla firma in luogo del beneficiario e con l’esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, nell’interesse del beneficiario, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell’interesse del beneficiario. L’amministratore dovrà accertare la capacità gestionale del denaro da parte del beneficiario. A tal fine è autorizzato ad accedere liberamente al conto corrente del soggetto protetto per vigilare sulle movimentazioni. In caso di bisogno, proporrà una gestione esclusiva del conto in luogo del beneficiario.</p>
<p>B)con Assistenza (art. 409, I, c.c.)<br />
L’amministratore ha il potere-dovere di assistere il beneficiario nelle attività di recupero sociale e programmerà incontri con lo stesso intesi a monitorare la sua situazione. Con i Servizi sociali, programmerà eventualmente attività di volontariato per impegnare il beneficiario fintanto che non trovi una occupazione lavorativa.<br />
Ordina all’amministratore di sostegno di riferire per iscritto al Giudice Tutelare, circa l’attività svolta e le condizioni di vita del beneficiario, con opportuno rendiconto. Soglie di rendiconto: settembre 2010; dicembre 2010; marzo 2011.<br />
Il beneficiario conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento.<br />
Visto l’art. 405, comma VI, c.c.<br />
Manda alla cancelleria per l’annotazione dell’odierno decreto nell’apposito registro e per la comunicazione del medesimo all&#8217;ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all&#8217;atto di nascita del beneficiario.<br />
Visto l&#8217;articolo 3, comma 1, lettera p), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,<br />
Manda alla cancelleria affinché si provveda all’iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale.<br />
Fissa per il giuramento del nominato amministratore di sostegno, la data del…. Manda all’amministratore di notificare il decreto al beneficiario.<br />
Decreto immediatamente esecutivo</p>
<p>Visto il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone che l’amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.</p>
<p>Varese lì 16 aprile 2010</p>
<p>Il Giudice Tutelare</p>
<p>dott. Giuseppe Buffone</p>
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