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	<title>Cassazione Archivi - AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</title>
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	<description>Informazioni e consigli per ADS - amministratori di sostegno</description>
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	<title>Cassazione Archivi - AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</title>
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		<title>Quali documenti servono per la nomina ADS?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 16:37:11 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Quali documenti servono per la nomina di un amministratore di sostegno? Per avviare il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, è necessario presentare una serie di documenti in allegato al ricorso al tribunale. Di seguito, elenco i documenti generalmente richiesti:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2023/10/quali-documenti-servono-per-la-nomina-ads/">Quali documenti servono per la nomina ADS?</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="">
<h2 class="" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><b>Quali documenti servono per la nomina di un amministratore di sostegno?</b></span></h2>
<div id="attachment_2394" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2394" class="size-medium wp-image-2394" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png" alt="ADS" width="300" height="150" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-768x384.png 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare.png 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2394" class="wp-caption-text">ADS</p></div>
<p class=""><span style="font-weight: 400;">Per avviare il procedimento di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, è necessario presentare una serie di documenti in allegato al ricorso al tribunale. Di seguito, elenco i documenti generalmente richiesti:</span></p>
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span class="" style="font-weight: 400;">Documenti d&#8217;identità: è necessario fornire copie dei documenti d&#8217;identità sia della persona da assistere (beneficiario) che &#8211; possibilmente &#8211; dell&#8217;amministratore di sostegno.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Codice fiscale: è necessario fornire copie dei codici fiscali sia della persona da assistere <span class="">(beneficiario)</span> che dei ricorrenti e dell&#8217;amministratore di sostegno nominando.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Certificato medico: è richiesta una relazione medica (uno  più certificati) che attesti la necessità dell&#8217;amministrazione di sostegno, giusta condizione psicofisica del soggetto beneficiario,  con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a sé stesso. Questo certificato deve essere emesso da un medico specializzato nella patologia in questione.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Dichiarazione di accettazione dell&#8217;incarico: è opportuno che l&#8217;amministratore di sostegno designando, ove già individuato, presenti una dichiarazione di accettazione dell&#8217;incarico.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;"><strong>La copia integrale dell’atto di nascita del destinatario della misura <span class="">(beneficiario)</span> ed il  suo certificato di residenza</strong>.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><strong>L&#8217;eventuale certificato di Stato famiglia originario del beneficiando. </strong></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le dichiarazioni di assenso dei familiari e/o parenti, ove possibili;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’inventario del patrimonio (conti correnti  e immobili) e dei redditi del beneficiario.</span></li>
<li class="" style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">I documenti di identità e codici fiscali dei ricorrenti.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’eventuale certificato medico, e/o dichiarazione, che attesti l&#8217;impossibilità del beneficiario non  deambulante di raggiungere il tribunale.   </span></li>
</ol>
<p><span style="font-weight: 400;">È importante notare che le procedure e i documenti necessari possono variare leggermente in base alla giurisdizione e alle specifiche circostanze del caso. Pertanto, è consigliabile consultare un avvocato esperto nel diritto delle amministrazioni di sostegno per ottenere una guida dettagliata e personalizzata attraverso il processo di nomina.</span></p>
</div>
<div id="apf_post_footer"><h4>Trova qui gli articoli collegati e più interessanti:</h4>
<ul><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2829">Il GT può prendere d’ufficio i provvedimenti per l’ADS</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2842">Violazione dell&#8217;art. 8  CEDU usare ADS come TSO a tempo indeterminato</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2836">Corte Costituzionale:  patrocinio a spese dello stato x ADS chiesto dal PM</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2830">ADS non può chiedere il pagamento del compenso professionale</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2714">Competenza del giudice tutelare per alienare immobili  da successione ereditaria</a></li></ul></div><p>PER SAPERNE DI PIU&#8217; SULL&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ORA GUARDA LA VIDEOGUIDA NELL&#8217;INTERVISTA QUI SOTTO 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/p3JAsH09Zw8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>





<p style="text-align: justify;">Ricorda che puoi anche <strong>scaricare gratis</strong> da questo sito la &#8220;<span style="color: #ff0000; background-color: #ffff99;"><strong>Guida Breve all&#8217;Amministratore di Sostegno</strong> </p><p style="text-align: justify;">Per farlo è sufficiente mandare soltanto un tweet di TWITTER; Ti basta cliccare sul tasto qui di seguito: &#8220;pay with a tweet&#8221;. Per Te è gratis, per noi è un contributo importante su Twitter a diffondere la cultura dell&#8217;ADS. <strong>CLICCACI ORA!</strong></p>

<p style="text-align: justify;"> 
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			</item>
		<item>
		<title>Il GT può prendere d’ufficio i provvedimenti per l’ADS</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2023/08/il-gt-puo-prendere-dufficio-i-provvedimenti-per-lads/</link>
					<comments>https://www.amministratoridisostegno.com/2023/08/il-gt-puo-prendere-dufficio-i-provvedimenti-per-lads/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 10:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
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		<category><![CDATA[Poteri ADS]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il GT può prendere d’ufficio i provvedimenti per l’ADS Ai sensi dell&#8217; art. 407, quarto comma, c.c., il giudice tutelare può modificare o integrare in ogni tempo, anche d&#8217;ufficio, le</p>
<div class="read-more"><a class="theme-btn" href="https://www.amministratoridisostegno.com/2023/10/quali-documenti-servono-per-la-nomina-ads/" >READ MORE</a></div>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="">
<h2 class="" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><b>Quali documenti servono per la nomina di un amministratore di sostegno?</b></span></h2>
<div id="attachment_2394" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2394" class="size-medium wp-image-2394" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png" alt="ADS" width="300" height="150" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-768x384.png 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare.png 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2394" class="wp-caption-text">ADS</p></div>
<p class=""><span style="font-weight: 400;">Per avviare il procedimento di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, è necessario presentare una serie di documenti in allegato al ricorso al tribunale. Di seguito, elenco i documenti generalmente richiesti:</span></p>
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span class="" style="font-weight: 400;">Documenti d&#8217;identità: è necessario fornire copie dei documenti d&#8217;identità sia della persona da assistere (beneficiario) che &#8211; possibilmente &#8211; dell&#8217;amministratore di sostegno.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Codice fiscale: è necessario fornire copie dei codici fiscali sia della persona da assistere <span class="">(beneficiario)</span> che dei ricorrenti e dell&#8217;amministratore di sostegno nominando.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Certificato medico: è richiesta una relazione medica (uno  più certificati) che attesti la necessità dell&#8217;amministrazione di sostegno, giusta condizione psicofisica del soggetto beneficiario,  con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a sé stesso. Questo certificato deve essere emesso da un medico specializzato nella patologia in questione.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Dichiarazione di accettazione dell&#8217;incarico: è opportuno che l&#8217;amministratore di sostegno designando, ove già individuato, presenti una dichiarazione di accettazione dell&#8217;incarico.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;"><strong>La copia integrale dell’atto di nascita del destinatario della misura <span class="">(beneficiario)</span> ed il  suo certificato di residenza</strong>.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><strong>L&#8217;eventuale certificato di Stato famiglia originario del beneficiando. </strong></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le dichiarazioni di assenso dei familiari e/o parenti, ove possibili;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’inventario del patrimonio (conti correnti  e immobili) e dei redditi del beneficiario.</span></li>
<li class="" style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">I documenti di identità e codici fiscali dei ricorrenti.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’eventuale certificato medico, e/o dichiarazione, che attesti l&#8217;impossibilità del beneficiario non  deambulante di raggiungere il tribunale.   </span></li>
</ol>
<p><span style="font-weight: 400;">È importante notare che le procedure e i documenti necessari possono variare leggermente in base alla giurisdizione e alle specifiche circostanze del caso. Pertanto, è consigliabile consultare un avvocato esperto nel diritto delle amministrazioni di sostegno per ottenere una guida dettagliata e personalizzata attraverso il processo di nomina.</span></p>
</div>
<div id="apf_post_footer"><h4>Trova qui gli articoli collegati e più interessanti:</h4>
<ul><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2829">Il GT può prendere d’ufficio i provvedimenti per l’ADS</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2842">Violazione dell&#8217;art. 8  CEDU usare ADS come TSO a tempo indeterminato</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2836">Corte Costituzionale:  patrocinio a spese dello stato x ADS chiesto dal PM</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2830">ADS non può chiedere il pagamento del compenso professionale</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2714">Competenza del giudice tutelare per alienare immobili  da successione ereditaria</a></li></ul></div><p>PER SAPERNE DI PIU&#8217; SULL&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ORA GUARDA LA VIDEOGUIDA NELL&#8217;INTERVISTA QUI SOTTO 
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			</item>
		<item>
		<title>ADS e SU: i decreti del giudice tutelare reclamabili solo in corte d&#8217;appello</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2021/09/ads-decreti-giudice-tutelare-reclamabili-corte-appello/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 18:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[appello]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Corte d'Appello]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[Sezioni Unite]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2698</guid>

					<description><![CDATA[<p>SEZIONI UNITE: I DECRETI DEL GIUDICE TUTELARE SI RECLAMANO SOLO IN CORTE D&#8217;APPELLO Amministrazione di sostegno e Cassazione a Sezioni Unite. Si cambia direzione: i decreti del giudice tutelare sempre</p>
<div class="read-more"><a class="theme-btn" href="https://www.amministratoridisostegno.com/2023/10/quali-documenti-servono-per-la-nomina-ads/" >READ MORE</a></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2023/10/quali-documenti-servono-per-la-nomina-ads/">Quali documenti servono per la nomina ADS?</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="">
<h2 class="" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><b>Quali documenti servono per la nomina di un amministratore di sostegno?</b></span></h2>
<div id="attachment_2394" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2394" class="size-medium wp-image-2394" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png" alt="ADS" width="300" height="150" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-768x384.png 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare.png 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2394" class="wp-caption-text">ADS</p></div>
<p class=""><span style="font-weight: 400;">Per avviare il procedimento di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, è necessario presentare una serie di documenti in allegato al ricorso al tribunale. Di seguito, elenco i documenti generalmente richiesti:</span></p>
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span class="" style="font-weight: 400;">Documenti d&#8217;identità: è necessario fornire copie dei documenti d&#8217;identità sia della persona da assistere (beneficiario) che &#8211; possibilmente &#8211; dell&#8217;amministratore di sostegno.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Codice fiscale: è necessario fornire copie dei codici fiscali sia della persona da assistere <span class="">(beneficiario)</span> che dei ricorrenti e dell&#8217;amministratore di sostegno nominando.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Certificato medico: è richiesta una relazione medica (uno  più certificati) che attesti la necessità dell&#8217;amministrazione di sostegno, giusta condizione psicofisica del soggetto beneficiario,  con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a sé stesso. Questo certificato deve essere emesso da un medico specializzato nella patologia in questione.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Dichiarazione di accettazione dell&#8217;incarico: è opportuno che l&#8217;amministratore di sostegno designando, ove già individuato, presenti una dichiarazione di accettazione dell&#8217;incarico.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;"><strong>La copia integrale dell’atto di nascita del destinatario della misura <span class="">(beneficiario)</span> ed il  suo certificato di residenza</strong>.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><strong>L&#8217;eventuale certificato di Stato famiglia originario del beneficiando. </strong></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le dichiarazioni di assenso dei familiari e/o parenti, ove possibili;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’inventario del patrimonio (conti correnti  e immobili) e dei redditi del beneficiario.</span></li>
<li class="" style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">I documenti di identità e codici fiscali dei ricorrenti.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’eventuale certificato medico, e/o dichiarazione, che attesti l&#8217;impossibilità del beneficiario non  deambulante di raggiungere il tribunale.   </span></li>
</ol>
<p><span style="font-weight: 400;">È importante notare che le procedure e i documenti necessari possono variare leggermente in base alla giurisdizione e alle specifiche circostanze del caso. Pertanto, è consigliabile consultare un avvocato esperto nel diritto delle amministrazioni di sostegno per ottenere una guida dettagliata e personalizzata attraverso il processo di nomina.</span></p>
</div>
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			</item>
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		<title>Sospensione feriale dei termini ed amministrazione di sostegno</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2021/07/sospensione-feriale-termini-ads/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 15:15:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Per l'ADS, la sospensione dei termini feriale vale solo per i casi in cui la sua ritardata trattazione produce grave pregiudizio per le parti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2021/07/sospensione-feriale-termini-ads/">Sospensione feriale dei termini ed amministrazione di sostegno</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class=" center-element">
<div>
<h2 class="" style="text-align: center;" data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo"><span style="color: #ff0000;">Quando computare la sospensione dei termini nell&#8217;ADS?</span></h2>
<div data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo">
<p><div id="attachment_2424" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2424" class="size-medium wp-image-2424" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-300x74.jpg" alt="Amministratore di Sostegno" width="300" height="74" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-300x74.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-1024x252.jpg 1024w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1-768x189.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/cropped-ADS-1.jpg 1260w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2424" class="wp-caption-text">Amministratore di Sostegno</p></div></p>
</div>
<p>La Cassazione precisa che, in materia di amministrazione di sostegno, l&#8217;eccezione alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale deve essere ristretta ai soli casi in cui la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, come avviene per i provvedimenti che dispongono l&#8217;apertura o la chiusura dell&#8217;amministrazione, ma non anche ai provvedimenti a carattere gestorio, come quello di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno&#8221;) come avviene per i provvedimenti che dispongono l&#8217;apertura o la chiusura dell&#8217;amministrazione.</p>
<p class="">Ciò non vale invece per i provvedimenti a carattere gestorio, come quello di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/guida-allamministratore-di-sostegno-trova-qui-gratis-le-book/">amministratore di sostegno</a>&#8220;).</p>
<p>Pertanto deve ritenersi che il provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare all&#8217;amministratore di sostegno, con ampliamento dei poteri, rispetto alla semplice gestione del patrimonio del beneficiario, esuli dal semplice ambito meramente amministrativo-gestorio ed avesse natura decisoria, in quanto incidente su diritti soggettivi personalissimi come la presentazione di domanda per avviare il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto (cfr. Cass. 14148/2017).</p>
<p>Come tale, essendo oggetto di urgente trattazione per definizione, esso non tollera la sospensione feriale dei termini di impugnazione, secondo l&#8217;eccezione alla regola generale dettata dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, per i procedimenti indicati dall&#8217;art. 92 dell&#8217;ordinamento giudiziario.</p>
</div>
<div class="" data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo">Invero, anche alla luce di quanto chiarito da questa Corte nella sentenza n. 784/2017 (&#8220;in tema di sospensione feriale dei termini processuali, il carattere di eccezionalità della L. n. 742 del 1969, art. 3, che, per i procedimenti di cui al R.D. n. 12 del 1941, art. 92 (ordinamento giudiziario) pone una precisa deroga al principio generale di sospensione dei termini durante il periodo feriale, comporta non solo che non possa esserne estesa l&#8217;applicazione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate, ma anche che le categorie sottratte all&#8217;operatività della regola generale vadano interpretate in senso restrittivo.</div>
<div data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo"></div>
<h4 data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo">Avv. Alberto Vigani</h4>
<div class="" data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo">per Amministratoridisostegno.com</div>
</div>
<div data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo"></div>
<div style="text-align: center;" data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo">***</div>
<div class=" center-element">
<div>
<h3 class="doc-giuri-titolo ng-scope" data-ng-if="!sub.wrapper.documento.titolo"><span class="ng-binding" data-ng-bind="sub.wrapper.getAutorita()">Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 13/05/2021), n.12801</span></h3>
</div>
</div>
<div class="giuri-link center-element">
<div class="" data-ng-show="sub.wrapper.documento.massimeCorrelate"></div>
</div>
<div class="testo-sentenza">
<div id="fatto" class="">
<div class="wrapper-doc-elements-giuri">
<h4>FATTI DI CAUSA</h4>
<p class="ng-scope">La Corte d&#8217;appello di Perugia, con decreto depositato in data 29/3/2019, ha respinto il reclamo proposto da R.F., R.M. e B.F., rispettivamente figli e coniuge legalmente separata, dal 2015, a seguito di procedura consensuale, di R.L., beneficiario di amministrazione di sostegno, nei confronti dell&#8217;amministratore di sostegno di R.L., della compagna del beneficiario, con esso convivente, E.A., e di Ro.Ma. e Ro.Fe., rispettivamente fratello e padre di R.L., avverso il decreto emesso dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Perugia in data 11/2/2019, con il quale era stato autorizzato l&#8217;amministratore di sostegno nominato per il R. a &#8220;procedere, in nome e per conto del beneficiario, all&#8217;istanza e conseguente procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto, nonchè a nominare un avvocato ai fini della procedura&#8221;.</p>
<p class="ng-scope">In particolare, i giudici d&#8217;appello, premessa l&#8217;ammissibilità del reclamo, avendo il provvedimento impugnato natura decisoria, essendosi con esso ampliati i poteri dell&#8217;amministratore di sostegno, rispetto alla semplice gestione del patrimonio del beneficiario, con autorizzazione ad agire in nome e per conto dell&#8217;amministrato in riferimento a diritti soggettivi personalissimi, hanno sostenuto che era legittimo il conferimento all&#8217;amministratore di sostegno del potere di proporre, in nome e per conto dell&#8217;amministrato, un giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (in analogia a quanto già statuito dal giudice di legittimità con riguardo ad interdizione ed autorizzazione del tutore dell&#8217;interdetto) e che ciò corrispondeva alla volontà del beneficiario, il quale aveva iniziato a convivere con la E. anche prima della separazione personale dalla moglie, come emergente anche dalle trattative avviate dai legali dei coniugi prima della malattia del R..</p>
<p class="ng-scope">Avverso la suddetta pronuncia, non notificata, R.F., R.M. e B.F. propongono ricorso per cassazione, notificato via PEC il 22/10/2019, affidato a due motivi, nei confronti di R.L., in persona dell&#8217;Amministratore di sostegno, avvocato Andrea Savino, Ro.Ma., in proprio e quale erede di Ro.Fe., R.G. ed E.A. (che resistono con controricorso, notificato il 2/12/2019).</p>
</div>
</div>
<div id="diritto" class="">
<p><span class="sent-intestazione">Diritto</span></p>
<div class="wrapper-doc-elements-giuri">
<h4>RAGIONI DELLA DECISIONE</h4>
<p>1. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo, l&#8217;omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, rappresentato dalla contrarietà del provvedimento (che mutava una situazione di fatto consolidatasi dal 2014) agli interessi primari del beneficiario, in difetto anche di urgenza; con il secondo motivo, si lamenta poi, ex art. 360 c.p.c., n. 4, l&#8217;omessa pronuncia, in violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., sul motivo &#8220;autonomo&#8221; svolto dai reclamanti avverso il provvedimento del giudice tutelare, in punto di potere dell&#8217;amministratore di sostegno, un avvocato, di nominare un procuratore terzo che curasse il procedimento di divorzio, in nome e per conto dell&#8217;amministrato.</p>
<p>2. I controricorrenti eccepiscono, preliminarmente, l&#8217;inammissibilità del ricorso, per tardività, essendo stato lo stesso notificato oltre il termine ultimo, ex art. 327 c.p.c., del 30/9/2019 (sei mesi dalla pubblicazione del decreto impugnato), non operando la sospensione dei termini processuali, in relazione a provvedimento adottato in materia di amministrazione di sostegno, anche alla luce dell&#8217;interpretazione restrittiva offerta da questa Corte di legittimità (Cass. 784/2017) in punto di operatività, nella materia dell&#8217;amministrazione di sostegno, dell&#8217;eccezione alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale ai soli casi meritevoli di effettiva spedita trattazione, per evitare un grave pregiudizio tra le parti, quale il provvedimento nella specie impugnato del giudice tutelare, attinente a diritti personalissimi dell&#8217;amministrato idonei a modificarne in via definitiva la sfera giuridica personale.</p>
<p>3. Il ricorso è inammissibile per tardività della notifica, eseguita il 22/10/2019, a fronte di un termine lungo semestrale che scadeva il 30/9/2019.</p>
<p class="">Invero, non operava la sospensione dei termini processuali (tra il 1 ed il 31/8 di ogni anno, per effetto del Decreto L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 2014) in relazione a provvedimento adottato in materia di amministrazione di sostegno, atteso il tenore letterale del disposto della L. n. 742 del 1969, art. 3, e dell&#8217;art. 92 dell&#8217;ordinamento giudiziario20 gennaio 1941, n. 12.</p>
<p class="">Peraltro, anche alla luce di quanto chiarito da questa Corte nella sentenza n. 784/2017 (&#8220;in tema di sospensione feriale dei termini processuali, il carattere di eccezionalità della <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742!vig=">L. n. 742 del 1969, art. 3</a>, che, per i procedimenti di cui al R.D. n. 12 del 1941, art. 92 (<a class="dj-link-doc" href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742!vig=">ordinamento giudiziario</a>) pone una precisa deroga al principio generale di sospensione dei termini durante il periodo feriale, comporta non solo che non possa esserne estesa l&#8217;applicazione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate, ma anche che le categorie sottratte all&#8217;operatività della regola generale vadano interpretate in senso restrittivo.</p>
<p class="">Pertanto, con riferimento alle cause relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno, l&#8217;eccezione alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale deve essere ristretta ai soli casi in cui la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, come avviene per i provvedimenti che dispongono l&#8217;apertura o la chiusura dell&#8217;amministrazione, ma non anche ai provvedimenti a carattere gestorio, come quello di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno&#8221;), deve ritenersi che il provvedimento in oggetto (vale a dire l&#8217;autorizzazione del giudice tutelare all&#8217;amministratore di sostegno, con ampliamento dei poteri, rispetto alla semplice gestione del patrimonio del beneficiario, ad agire in nome e per conto dell&#8217;amministrato in riferimento a diritti soggettivi personalissimi, quali la presentazione di domanda per avviare il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto) esulasse dal semplice ambito meramente amministrativo-gestorio ed avesse natura decisoria, in quanto incidente su diritti soggettivi personalissimi (cfr. Cass. 14148/2017).</p>
<p>Come tale, essendo oggetto di urgente trattazione per definizione, esso non tollera la sospensione feriale dei termini di impugnazione, secondo l&#8217;eccezione alla regola generale dettata dalla <a class="dj-link-doc" href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742!vig=">L. n. 742 del 1969, art. 3,</a> per i procedimenti indicati dall&#8217;art. 92 dell&#8217;ordinamento giudiziario.</p>
<p>Peraltro, proprio sulla base di tale assunto, la Corte d&#8217;appello si è ritenuta competente sul reclamo ex art. 720 bis c.p.c. (con conseguente proponibilità del ricorso per cassazione, ai sensi del comma 3).</p>
<p>Inoltre, sempre questa Corte, sia pure con riguardo al diverso caso concernente la rappresentanza dell&#8217;interdetto per infermità di mente da parte del tutore in tutti gli atti civili, ai sensi dell&#8217;<a class="dj-link-doc" href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&amp;idDocMaster=166331&amp;idUnitaDoc=826630&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza">art. 357 c.c.</a>, richiamato dall&#8217;art. 424 stesso codice, comma 1, ha affermato che essa &#8220;non comprenda i c.d. atti personalissimi, che coinvolgono interessi strettamente legati alla persona dell&#8217;interessato, al quale solamente può essere rimessa la scelta in ordine alle determinazioni da adottare&#8221; e che &#8220;poichè il divorzio fa venire meno lo status di coniuge, comportando rilevanti effetti personali tra i coniugi, oltre che effetti patrimoniali, la domanda giudiziale volta ad ottenerlo non può non rientrare nella categoria degli atti personalissimi&#8221; (Cass. 9582/2000, ove si è ritenuto necessario per l&#8217;avvio di un procedimento di divorzio la nomina di un curatore speciale dell&#8217;interdetto; posizione poi superata da Cass. 14669/2018, con la quale si è invece ritenuto che il tutore può compiere in nome e per conto dell&#8217;interdetto anche un atto personalissimo, quale la promozione di un giudizio di separazione personale).</p>
<p>Il richiamo a tali precedenti viene operato solo a sostegno della natura decisoria e non meramente gestoria del provvedimento impugnato, ai fini dell&#8217;applicazione della deroga generale alla sospensione dei termini processuali, nell&#8217;interpretazione restrittiva espressa da questa Corte con la sentenza n. 784/2017, pur non essendo sovrapponibili la posizione dell&#8217;interdetto e quella del beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno.</p>
<p class="">Va quindi affermato il seguente principio di diritto: &#8220;in tema di sospensione feriale dei termini processuali, con riferimento alle cause relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno, l&#8217;eccezione alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale dettata dalla <a class="dj-link-doc" href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742!vig=">L. n. 742 del 1969, art. 3,</a> per i procedimenti indicati dall&#8217;art. 92 dell&#8217;ordinamento giudiziario, deve essere applicata a controversia concernente l&#8217;autorizzazione del giudice tutelare all&#8217;amministratore di sostegno ad agire in nome e per conto dell&#8217;amministrato, in riferimento a diritti soggettivi personalissimi, quali la presentazione di domanda per avviare il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto&#8221;.</p>
<p>4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
</div>
</div>
<div id="pqm" class="">
<h4 style="text-align: center;"><span class="sent-intestazione">PQM</span></h4>
<div class="wrapper-doc-elements-giuri">
<p>La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna delle controricorrenti, in complessivi Euro 2.500,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.</p>
<p>Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell&#8217;importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.</p>
<p>Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.</p>
<p class="">Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021</p>
</div>
</div>
</div>
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<div class="titolo">Sentenze similari</div>
<div class="position-right"></div>
</div>
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<div class="footer-corr-elem ng-scope"><span class="ng-binding ng-scope">Cassazione civile sez. I, 13/01/2017, n. 784</span></div>
</div>
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<div class="correlato-box-header">
<div class="center-element">
<p><img decoding="async" src="https://dejure.it/Content/images/doc-fonti-normative.svg" /></p>
<div class="titolo ng-binding">Fonti Normative</div>
<div class="position-right"></div>
</div>
</div>
<div class="footer-corr-elem ng-scope">L 7 ottobre 1969 n. 742, Art. 3</div>
<div class="footer-corr-elem ng-scope">RD 30 gennaio 1941 n. 12, Art. 92</div>
<div class="footer-corr-elem ng-scope">Codice Civile, Art. 404</div>
<div class="footer-corr-elem ng-scope">Codice Civile, Art. 405</div>
<div class="footer-corr-elem ng-scope">Codice Civile, Art. 411</div>
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		<title>Commissione Tributaria Trieste: l&#8217;indennità dell&#8217;ADS non rileva ai fini IVA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 08:10:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Commissione Tributaria Trieste: l'indennità dell'ADS non rileva ai fini IVA</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">NIENTE IVA SUL COMPENSO DELL&#8217;ADS</span></h2>
<div id="attachment_1973" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1973" class="size-medium wp-image-1973" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg" alt="Quale COMPENSO per l'ADS?" width="300" height="111" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-768x284.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS.jpg 851w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1973" class="wp-caption-text">Quale COMPENSO per l&#8217;ADS?</p></div>
<p><br /><br />Secondo la Comm. trib. regionale Friuli-V. Giulia Trieste,<span style="text-decoration: underline;"> l&#8217;indennità liquidata dal giudice tutelare a favore del libero professionista che ha svolto l&#8217;attività di amministratore di sostegno non ha natura retributiva</span> e, pertanto, non rileva ai fini IVA.</p>
<p>Visto che l&#8217;attività dell&#8217;ADS si è svolta in assistenza e monitoraggio, con coinvolgimento nell&#8217;assistenza e mantenimento di rapporti con il personale sociale e medico, con &#8216;completezza, tempestività e continuità&#8217;, il GT ha da ciò tratto la conseguenza, nell&#8217;apprezzamento delle attività svolte, che <span style="text-decoration: underline;">l&#8217;indennità liquidata non è inquadrabile in una forma di retribuzione</span>.</p>
<p>Peraltro, la  Corte costituzionale (ordinanza 1073 del 1988) aveva già precisato che<strong> la &#8216;equa indennità&#8217; che il giudice tutelare può assegnare al tutore (a norma art. 379 c.c., comma 2) non ha natura retributiva ma serve a compensare gli oneri e le spese difficilmente documentabili da cui è gravato il tutore a causa dell&#8217;attività di amministrazione del patrimonio del tutelato.</strong><br /><br />Pure la Corte di Cassazione (sentenza 7355 del 1991) ha precisato che &#8220;<em>indennità di cui all&#8217;art. 379, comma 2, c.c. non vuol dire corrispettivo, né equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro al riguardo (ancorché apprezzabile e non meramente simbolico), e che inoltre, per l&#8217;indennità in esame, la citata disposizione contempla come unico parametro liquidatorio l&#8217;equità, lasciando ampia discrezionalità</em>&#8220;.</p>
<p>Riportiamo di seguito il testo integrale della sentenza triestina.</p>
<h4>Alberto Vigani</h4>
<p>Associazione Amministratoridisostegno.com</p>
<h3>Comm. trib. regionale Friuli-V. Giulia Trieste, Sez. III, Sent., 04/07/2016, n. 218</h3>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br /><br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /><br />LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TRIESTE<br /><br />TERZA SEZIONE</p>
<p>riunita con l&#8217;intervento dei Signori:<br /><br />REINOTTI PIER VALERIO &#8211; Presidente<br /><br />LIESCH ERNESTO &#8211; Relatore<br /><br />MONDINI MARIA LUISA &#8211; Giudice<br /><br />ha emesso la seguente</p>
<h3 style="text-align: center;">SENTENZA</h3>
<p>&#8211; sull&#8217;appello n. 62/2015<br /><br />depositato il 05/02/2015<br /><br />&#8211; avverso la sentenza n. 283/2014 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TRIESTE<br /><br />contro: M.C.<br /><br />PER SE E PER LO STUDIO LEGALE M.<br /><br />VIA F. S. N. 16 34133 T.<br /><br />contro: M.S.<br /><br />PER SE E PER LO STUDIO LEGALE M.<br /><br />VIA F. S. N. 16 34133 T.<br /><br />contro: STUDIO LEGALE ASSOCIATO M.<br /><br />VIA F. S. 16 34133 T.<br /><br />proposto dall&#8217;appellante: AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TRIESTE</p>
<p>Atti impugnati: SIL.RIF.RIMB IVA-ALTRO 2012</p>
<p>Con sentenza 283/02/14 la Commissione Tributaria Provinciale di Trieste accoglieva il ricorso proposto dalle parti, in qualità di componenti dello studio legale associato M., avverso il provvedimento di diniego reso dall&#8217;Ufficio alla richiesta di rimborso dell&#8217;importo di Euro 173,55 versata a titolo di IVA sulla fattura (&#8230;) concernente compenso di Euro 1.000,00 su liquidazione disposta con decreto dal Giudice tutelare di Trieste per attività ultrabiennale svolta dall&#8217;avv. C.M. in qualità di amministratore di sostegno della sig.a D.K., fattura emessa tenuto conto della diversa interpretazione esistente tra A.G.O. ed Agenzia Entrate in ordine al trattamento fiscale dell&#8217;indennità all&#8217;amministratore di sostegno (ADS) laddove questi eserciti attività professionale.<br /><br />La C.T.P., richiamate le posizioni a sostegno delle opposte tesi (Cass. 7355/91 e risoluzione Ag. Ent. 2E/2012), esaminati il decreto di nomina ad amministratore di sostegno e il decreto di liquidazione del compenso ex art. 379 c.c. e vista l&#8217;attività concretamente svolta, concordava con il giudizio dato dal Giudice tutelare che l&#8217;attività prestata non fosse di tipo neppure prevalentemente professionale, con non inquadrabilità, secondo il dettato dell&#8217;art. 379 c.c., in una forma di retribuzione.</p>
<p>Per conseguenza il ricorso veniva accolto, con condanna dell&#8217;Ufficio al rimborso della somma richiesta. Le spese di giudizio venivano compensate.<br /><br />La <strong><span style="text-decoration: underline;">sentenza veniva appellata dall&#8217;Ufficio in data 5.02.2015</span>.</strong></p>
<p>Rappresentando che <strong><span style="text-decoration: underline;">nell&#8217;ordinamento fiscale una somma ricevuta a titolo di indennità viene normalmente assoggettata a tassazione, ragione per cui insussistenza di ragione giuridica per escludere la tassazione dell&#8217;indennità percepita da avvocato nello svolgimento dell&#8217;incarico di amministratore di sostegno, rientrando questo tra le prestazioni stragiudiziali svolte abitualmente dal professionista</span></strong>.</p>
<p>Concludendo per l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello e per la rifusione delle spese di lite.<br /><br />Lo studio associato ha depositato in data 4.03.2015 controdeduzioni, contrastando le argomentazioni dell&#8217;Ufficio e concludendo per la conferma della sentenza e per il rigetto del proposto appello. Richiesta compensazione di spese e di partecipazione alla discussione.</p>
<p>La richiesta di pubblica udienza è stata reiterata in data 14.12.2015.<br /><br />Alla pubblica udienza sono presenti ambo le parti, che &#8211; cadauna insistendo sulle proprie ragioni &#8211; concludono come rispettivamente in atti.</p>
<p>La controversia è quindi ritenuta in decisione.</p>
<p><strong>Svolgimento del processo &#8211; Motivi della decisione</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">L&#8217;art. 379, comma 1 c.c. prevede la gratuità degli uffici a protezione degli incapaci</span>.</p>
<p>Una indennità (comma 2) può essere riconosciuta al tutore (art. 424, comma 1 c.c. che richiama la norma ex art. 379 c.c.) o all&#8217;amministratore di sostegno (art. 411, comma 1 c.c. che richiama la norma ex art. 379 c.c.) in considerazione dell&#8217;entità del patrimonio e delle difficoltà dell&#8217;amministrazione.</p>
<p>L&#8217;ausilio di &#8216;collaboratori stipendiati&#8217; è facoltativamente ammesso dall&#8217;art. 379, comma 2, c.c.<br /><br />Per effetto del rinvio operato dall&#8217;art. 411 c.c., all&#8217;amministrazione di sostegno si applicano, &#8220;in quanto compatibili&#8221;, talune norme del codice civile riguardanti l&#8217;ufficio tutelare tra cui l&#8217;art. 379 c.c. secondo cui &#8220;<em>L&#8217;ufficio tutelare è gratuito. Il giudice tutelare tuttavia considerando l&#8217;entità del patrimonio e le difficoltà dell&#8217;amministrazione, può assegnare al tutore una equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell&#8217;amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da uno o più persone stipendiate</em>&#8220;.<br /><br />La Corte costituzionale (ordinanza 1073 del 1988) ha precisato che<strong><span style="text-decoration: underline;"> la &#8216;equa indennità&#8217; che il giudice tutelare può assegnare al tutore (a norma art. 379 c.c., comma 2) non ha natura retributiva ma serve a compensare gli oneri e le spese difficilmente documentabili da cui è gravato il tutore a causa dell&#8217;attività di amministrazione del patrimonio del tutelato.</span></strong><br /><br />La Corte di Cassazione (sentenza 7355 del 1991) ha precisato che &#8220;<em>indennità di cui all&#8217;art. 379, comma 2, c.c. non vuol dire corrispettivo, né equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro al riguardo (ancorché apprezzabile e non meramente simbolico), e che inoltre, per l&#8217;indennità in esame, la citata disposizione contempla come unico parametro liquidatorio l&#8217;equità, lasciando ampia discrezionalità</em>&#8220;.<br /><br />Le disposizioni inerenti la disciplina dell&#8217;amministratore di sostegno sono state introdotte nel codice civile con L. 9 gennaio 2004, n. 6.<br /><br />L&#8217;art. 1 della L. n. 6 del 2004 dispone che lo scopo dell&#8217;istituto dell&#8217;amministratore di sostegno è di &#8220;tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell&#8217;espletamento delle funzioni della vita quotidiana, medianti interventi di sostegno temporaneo o permanente&#8221;.</p>
<p>L&#8217;art. 408 c.c. effettua una graduazione preferenziale nella scelta dell&#8217;ADS, volta a privilegiare, in mancanza di soggetto designati dal beneficiario, i suoi conviventi e familiari, ferma la possibilità per il giudice tutelare di designare &#8220;altra persona idonea&#8221;, &#8220;quando ne ravvisa l&#8217;opportunità, e, nel caso di designazione dell&#8217;interessato, quando ricorrano gravi motivi&#8221;.<br /><br />La Corte di Cassazione con sentenza n. 19596 del 2011 ha affermato che <strong>i<span style="text-decoration: underline;">l criterio fondamentale da seguire nella scelta dell&#8217;amministratore di sostegno è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata e che detto criterio lascia al giudice tutelare ampia facoltà di valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere come amministratore</span>.</strong><br /><br />Con sentenza n. 14190 del 5/6/2013, la Cassazione ha precisato come nella procedura per la istituzione di un&#8217;amministrazione di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistano parti necessarie al di fuori del beneficiario dell&#8217;amministrazione.<br /><br />Sul piano generale nel prendersi cura della persona del beneficiario, l&#8217;ADS svolge le mansioni più varie: si prende cura della sua salute, tiene incontri con operatori sanitari/assistenziali, valuta le condizioni alloggiative e cerca soluzioni consone al rispetto della persona, oltre a svolgere adempimenti bancari, postali e fiscali: in generale cerca di migliorare la qualità della vita del soggetto debole.<br /><br />Sotto il profilo &#8220;patrimoniale&#8221;, l&#8217;amministratore di sostegno diligente dovrebbe cercare non solo di preservare il patrimonio del beneficiario, ma anche, ove l&#8217;entità lo consenta, di intraprendere forme di investimento e di accantonamento idonee a conservarlo, possibilmente incrementandolo.<br /><br />In buona sostanza <span style="text-decoration: underline;">la L. n. 4 del 2006 predilige la cura della persona rispetto ai profili &#8211; e quindi alle attività di gestione &#8211; patrimoniali</span>.<br /><br /><strong>Su qualsivoglia &#8220;persona idonea&#8221; cada, pertanto, la scelta del Giudice tutelare, i compiti dell&#8217;ADS restano eminentemente gli stessi: la cura della persona in primo luogo, e del patrimonio in secondo.</strong><br /><br />L&#8217;Agenzia delle Entrate, con risoluzione 2E/2012 a modifica di precedenti orientamenti resi da più Direzioni regionali su interpelli in materia tra il 2008 e il 2011, tutti concludenti per la intassabilità ha ritenuto che l&#8217;indennità ex art. 379 c.c., comma 2, <span style="text-decoration: underline;">allorquando il giudice tutelare scelga un avvocato quale ADS, rappresenti sempre e comunque, sotto il profilo dell&#8217;applicazione della normativa tributaria, un compenso per lo svolgimento di una attività professionale, inquadrabile pertanto tra i redditi di lavoro autonomo e rilevante ai fini IVA</span>.<br /><br /><span style="text-decoration: underline;">In risoluzione viene rappresentata l&#8217;inconferenza, rispetto alla questione all&#8217;atto proposta (interpello presentato da avvocato con &#8220;incarichi di amministratore di sostegno moltiplicati, tanto da divenire parte rilevante dell&#8217;attività svolta dal professionista&#8221;), della pronunzia della Consulta 1073/1988 &#8211; comunque anteriore all&#8217;entrata in vigore della L. n. 6 del 2004 &#8211; dappoichè la Corte, pronunciandosi in tema di interdizione, non si era occupata di soggetto libero professionista ma di un parente che pretendeva l&#8217;indennità con riferimento ad una assistenza personale piuttosto gravosa, indipendentemente dalla gestione del patrimonio</span>.<br /><br />La tesi sostenuta dall&#8217;Ufficio in appello, si è sostanziata, riprendendo dapprima i contenuti dell&#8217;ordinanza della Consulta 1073/1988, laddove la previsione di indennità ex art. 379 c.c., comma 2 è ravvisata correlata alla necessità di trovare un professionista per l&#8217;amministrazione del patrimonio, stante che: &#8220;tale funzione richiede una speciale disciplina che compensi in qualche misura le deficienze che dal punto di vista della gestione patrimoniale può comportare la scelta del tutore nella cerchia delle persone legate all&#8217;incapace da vincoli di affetto e di solidità familiare&#8221;.<br /><br /><strong>L&#8217;Ufficio sintetizza quindi il suo pensiero nel senso che se per l&#8217;attività amministrativa non può essere incaricata una persona legata da vincoli di affetto e solidarietà (gratuitamente) allora dovrà essere incaricato un professionista che svolga tale compito (con corresponsione di un&#8217;equa indennità), con differenza risiedente proprio nella professionalità del soggetto incaricato.</strong><br /><br />Nel caso di cui è controversia &#8211; evidenzia l&#8217;Ufficio &#8211; il secondo comma dell&#8217;art. 379 non dovrebbe neppure essere applicato, considerando che il tutelato, quasi novantenne e residente in una casa di riposo, non sembra essere nel possesso di un patrimonio che giustifichi l&#8217;indennità. Rappresentando altresì essere di tutta evidenza che, nonostante manchino gli estremi di legge per la liquidazione dell&#8217;indennità, la stessa venga erogata comunque per salvaguardare gli interessi del tutelato che, altrimenti non avrebbe nessuno che si interessi di compiere quei pochi atti di cui necessita una persona in vita benché in quelle condizioni: senza il compenso, anche se l&#8217;attività fosse minima (come nel caso) non ci sarebbe l&#8217;interesse di un professionista allo svolgimento di tale attività.<br /><br /><strong>Le affermazioni dell&#8217;Ufficio non sono convincenti sul piano logico, prima che sul piano giuridico.</strong><br /><br />Le attività da porre in essere dall&#8217;ADS, così come contemplate dalla legge, sono oggettivamente eguali quale che sia il soggetto che è chiamato ad assicurarle, sia esso persona legata da vincoli familiari e/o affettivi ovvero soggetto terzo (professionista o meno), dandosi e dovendosi dare prevalenza alla cura della persona rispetto ai profili &#8211; e quindi alle attività di gestione &#8211; patrimoniali.<br /><br /><strong>Il sostenere che se esse attività nella loro completezza, ove svolte da un parente/familiare/affine, debbano essere di per sé e comunque &#8220;gratuite&#8221; nel senso di non onerare in alcun modo il patrimonio del beneficiato rende(rebbe) di per sé priva di senso logico la previsione di cui al secondo comma dell&#8217;art. 379, ove è lasciata al prudente apprezzamento del Giudice tutelare sia an sia il quantum dell&#8217;attribuzione di una indennità equitativamente determinata.</strong><br /><br />Lo spostare la questione del regime fiscale applicabile dall&#8217;oggettività delle &#8216;attività&#8217; alla qualificazione soggettiva del &#8216;soggetto idoneo&#8217; (indennità compensativa se non professionista, retributiva se invece tale) non tiene sul piano logico.<br /><br />Qualora il familiare (o anche &#8216;soggetto idoneo&#8217; terzo estraneo all&#8217;ambito familiare) fosse egli stesso professionista, ingegnere, architetto, perito od altro, l&#8217;indennità muterebbe &#8216;ex se&#8217; (agli effetti fiscali e del tutto illogicamente) da compensativa a retributiva, ancorché in alcun modo l&#8217;attività esercitata in favore del beneficiario possa essere ritenuta direttamente riconducibile alle competenze proprie delle tali professioni.<br /><br />E la sostanza delle &#8216;attività&#8217; non muta &#8211; e non può mutare &#8211; allorquando l&#8217;ADS &#8216;soggetto idoneo&#8217;, deputato alla pari degli altri (familiari o meno) eminentemente &#8216;alla cura della persona&#8217;, sia un avvocato ovvero un commercialista.<br /><br />Sotto il profilo giuridico, <strong>accedendo alla tesi dell&#8217;Amministrazione, verrebbe a porsi duplice questione di disparità di trattamento (art. 3 Cost.), innanzi a diversificata applicazione dell&#8217;art. 379 II comma c.c. a parità di attività di ADS.</strong><br /><br /><strong>Dapprima tra soggetto non titolare di reddito di lavoro autonomo assegnatario eventuale di &#8216;indennità compensativa&#8217;, intassabile e soggetto titolare di reddito di lavoro autonomo assegnatario di &#8216;indennità comunque retributiva&#8217;, tassabile agli effetti delle imposte dirette ed indirette.</strong><br /><br />E quindi, nell&#8217;ambito dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo tra i soggetti per i quali l&#8217;attività non fosse riconducibile a quelle proprie delle libere professioni esercitate per i quali l&#8217;indennità diverrebbe comunque &#8216;retributiva&#8217; e i soggetti per i quali l&#8217;attività fosse ritenuta riconducibile a quelle proprie delle libere professioni esercitate indennità tout court &#8216;retributiva&#8217; e tassabile.<br /><br />E&#8217; ben vero che la Consulta (nel 1988) si era pronunciata allorquando la figura dell&#8217;amministratore di sostegno non era ancora entrata nell&#8217;ordinamento, pronunziandosi &#8211; a ben leggere &#8211; in relazione alla differenza &#8220;tra le due funzioni che l&#8217;art. 357 cod. civ. affida al tutore, quella della cura della persona e quella dell&#8217;amministrazione, con rappresentanza, del patrimonio: la seconda funzione richiede una speciale disciplina che compensi in qualche misura le deficienze che, dal punto di vista della gestione patrimoniale, può comportare la scelta del tutore nella cerchia delle persone legate all&#8217;incapace da vincoli di affetto e di solidarietà familiare, secondo un criterio di prevalenza dell&#8217;interesse di cura della persona&#8221;.</p>
<p>Precisato &#8220;<span style="text-decoration: underline;"><em>che l&#8217;equa indennità, che a norma dell&#8217;art. 379, secondo comma, il giudice tutelare può assegnare al tutore, considerando l&#8217;entità del patrimonio e le difficoltà dell&#8217;amministrazione, non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui e gravato il tutore a cagione dell&#8217;attività di amministrazione del patrimonio del pupillo, alla quale l&#8217;ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilità di nominare sostituti&#8221; ha quindi osservato che &#8220;l&#8217;obbligo di cura della persona non comporta oneri e spese quantificabili, sia pure forfetariamente, in denaro</em></span>&#8220;.<br /><br />Per quanto anteriormente esposto il Legislatore, con l&#8217;introduzione dell&#8217;ADS, ha eseguito un rovesciamento d&#8217;importanza unicamente agli effetti che nel caso di specie rilevano delle funzioni e specificamente delle attività a questa figura attribuite ai fini indennitari rispetto a quelle enunciate dalla Consulta, allora e specificamente in riferimento al tutore dell&#8217;incapace.<br /><br /><strong>Maggiore rilievo alla cura della persona e della sua dignità attività fondamentale rispetto all&#8217;attività di amministrazione del patrimonio attività eventuale</strong>.<br /><br />Dal che la rilevanza della già enunciata &#8216;applicazione in quanto compatibile&#8217; delle disposizioni dell&#8217;art. 379 c.c., l&#8217;interpretazione delle quali vanno eseguite non solo ed esclusivamente in relazione alle difficoltà dell&#8217;amministrazione del patrimonio, ma tenendo conto del complesso insieme delle attività svolte dall&#8217;ADS. Le quali attività, cui è attribuita sostanzialmente rilevanza pubblicistica atteso l&#8217;istituto, possono, molto plausibilmente, comportare oneri e spese non facilmente documentabili e, altresì, tempo sottratto ad altre attività, siano esse generatrici di reddito o meno.<br /><br />Ed è &#8211; e deve essere &#8211; lasciato esclusivamente all&#8217;apprezzamento del Giudice tutelare la differenziazione tra l&#8217;indennità per l&#8217;attività di amministratore di sostegno e il corrispettivo per una attività specificamente a contenuto intrinsecamente professionale quale essa sia, tecnica, economica o giuridica ove svolta da ADS libero professionista per la valutazione della natura della somma liquidata ai fini della tassazione.<br /><br /><span style="text-decoration: underline;">Nel caso di specie il Giudice tutelare di Trieste, come da decreto di liquidazione dd. 10.05.2012, ad eseguita ricognizione sull&#8217;attività di ADS prestata e tenuto conto che l&#8217;opera è stata connotata da &#8216;attività di assistenza e monitoraggio, con coinvolgimento nell&#8217;assistenza e mantenimento di rapporti con il personale sociale e medico&#8217;, svolta con &#8216;completezza, tempestività e continuità&#8217;, ha da ciò tratto la conseguenza, nell&#8217;apprezzamento delle attività svolte, che l&#8217;indennità liquidata non è inquadrabile in una forma di retribuzione. </span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Conseguenza pienamente condivisa</span>.<br /><br />E&#8217; da ultimo da osservarsi &#8211; in riferimento all&#8217;assunto dell&#8217;Ufficio sull&#8217;inesistenza degli estremi di legge per la liquidazione dell&#8217;indennità &#8211; che il Giudice tutelare ha tenuto conto dell&#8217;entità del patrimonio, come espressamente enunciato nel decreto di liquidazione stesso.<br /><br />In conclusione l&#8217;appello dell&#8217;Ufficio va rigettato e la sentenza di prime cure confermata. Le caratteristiche della vicenda giustificano la compensazione delle spese del grado.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>la Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia &#8211; Sezione III<br /><br />1) conferma l&#8217;impugnata sentenza e rigetta l&#8217;appello dell&#8217;Ufficio;<br /><br />2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />Conclusione<br /><br />Così deciso in Trieste, il 21 marzo 2016.<br /><br /></p>
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<ul><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2628">Commissione Tributaria Trieste: l&#8217;indennità dell&#8217;ADS non rileva ai fini IVA</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2400">Alle SU la competenza per impugnare i reclami non decisori in materia di ADS</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2202">ADS e trattamento sanitario del beneficiario</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2159">Amministratore di sostegno e difesa tecnica: quando serve l&#8217;Avvocato?</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2173">Designazione anticipata dell’amministratore di sostegno e rifiuto alle cure</a></li><li class="apf_footer"><a href="https://www.amministratoridisostegno.com/?p=2164">Gratuito Patrocinio: vale anche per l&#8217;Amministratore di Sostegno?</a></li></ul></div><p>PER SAPERNE DI PIU&#8217; SULL&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ORA GUARDA LA VIDEOGUIDA NELL&#8217;INTERVISTA QUI SOTTO 
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		<title>Cassazione &#038; natura del compenso dell&#8217;amministratore</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 09:22:23 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
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		<category><![CDATA[Compenso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In tema di iva, posto che l'attività svolta all'amministratore di sostegno è precipuamente volta alla cura della persona, l'amministrazione del patrimonio non configura, di norma, attività economica e, quindi, imponibile, a meno che non sia volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, sia espletata a titolo oneroso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2020/09/natura-del-compenso-ammnistratore/">Cassazione &#038; natura del compenso dell&#8217;amministratore</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="wkit-case-oggetto">
<div class="wkit-accordion">
<section class="wkit-accordion-item">
<div class="wkit-item-text">
<h2 class="" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">Cassazione, quale regime fiscale per il trattamento dell&#8217;equa indennità dell&#8217;Amministratore di Sostegno?</span></h2>
<p><div id="attachment_1973" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1973" class="size-medium wp-image-1973" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg" alt="Quale protocollo per l'ADS?" width="300" height="111" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-300x111.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS-768x284.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Quale-compenso-per-lADS.jpg 851w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1973" class="wp-caption-text">Quale compenso per l&#8217;ADS?</p></div></p>
</div>
<p class=""><strong>Corte di Cassazione</strong>: l&#8217;indennità in questione non vuol dire corrispettivo, nè equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro, ancorchè apprezzabile e non meramente simbolico (<span id="i-RICH-SENT-6"><a id="i-RICH-SENT-6-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000212050?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Cass. 4 luglio 1991, n. 7355</a></span>), con finalità di compensazione degli oneri e delle spese non facilmente documentabili (<span id="i-RICH-SENT-7"><a id="i-RICH-SENT-7-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000256834?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Corte Cost., ord. 6 dicembre 1988, n. 1073</a></span>).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">A diverse conclusioni si perverrà, invece, allorquando, di là dal disegno del legislatore, l&#8217;attività di gestione del patrimonio del beneficiario dell&#8217;amministrazione, in luogo di rispondere alla fisionomia che s&#8217;è illustrata, risulti in concreto volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, espletata da un professionista a titolo oneroso, ossia per la produzione di reddito.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Quel che conta, dunque, quanto all&#8217;imponibilità ai fini iva, non è di per sè la connotazione soggettiva di professionalità, ossia la qualità di chi amministra i beni del soggetto beneficiario dell&#8217;amministrazione, bensì l&#8217;oggettiva natura economica dell&#8217;attività espletata.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Nel caso in esame il giudice tutelare di Trieste, si riferisce nella sentenza impugnata, ha espressamente escluso la natura retributiva della somma liquidata, e l&#8217;ha riferita ad &#8220;attività di assistenza e monitoraggio, con coinvolgimento nell&#8217;assistenza e mantenimento di rapporti con il personale sociale e medico&#8221;.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Secondo la Suprema Corte: &#8220;In tema di iva, posto che l&#8217;attività svolta all&#8217;amministratore di sostegno è precipuamente volta alla cura della persona, l&#8217;amministrazione del patrimonio non configura, di norma, attività economica e, quindi, imponibile, a meno che non sia volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, sia espletata a titolo oneroso&#8221;.</p>
<div class="wkit-item-text">
<div class="one-search-results-item">
<div class="one-search-results-item-title">
<h4>Le norme richiamate:</h4>
<ol>
<li>Codice civile art. 379 &#8211; Gratuità della tutela</li>
<li>Codice civile art. 411 &#8211; Norme applicabili all&#8217;amministrazione di sostegno
<div class="toggle-fav-form"></div>
</li>
<li>
<div class="toggle-fav-form">D.P.R. 26/10/1972, n. 633, Art. 1 &#8211; Operazioni imponibili</div>
</li>
<li>
<div class="toggle-fav-form">D.P.R. 26/10/1972, n. 633, Art. 3 &#8211; Prestazioni di servizi</div>
</li>
<li>
<div class="toggle-fav-form">D.P.R. 26/10/1972, n. 633, Art. 13 &#8211; Base imponibile</div>
</li>
</ol>
</div>
</div>
<div class="one-search-results-item">
<div>
<div class="one-search-results-item">
<h4 class="one-search-results-item-abstract">Avv. Alberto Vigani</h4>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: center;">***</p>
<h3 class="title long-text-mobile"><span class="">Cass. civ., Sez. V, Sent., (data ud. 26/11/2019) 13/07/2020, n. 14846</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p class="wkit-align-center" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="wkit-align-center" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<h3 class="wkit-align-center" style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</h3>
<p class="wkit-align-center" style="text-align: center;">SEZIONE TRIBUTARIA</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dott. VIRGILIO Biagio &#8211; Presidente &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dott. PERRINO Angelina Maria &#8211; rel. Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dott. NONNO Giacomo Maria &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dott. D’AQUINO Filippo &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dott. CATALLOZZI Paolo &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">ha pronunciato la seguente:</p>
<h4 class="wkit-align-center" style="text-align: center;">SENTENZA</h4>
<p class="wkit-indentation-level-0">sul ricorso iscritto al numero 4111 del ruolo generale dell&#8217;anno 2017, proposto da:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p class="wkit-align-center">contro</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Studio legale associato M., in persona degli avvocati Sergio Moze e Chiara Moze, rappresentato e difeso dai suddetti avvocati, i quali elettivamente si domiciliano in Roma, al viale Parioli, n. 63, presso lo studio dell&#8217;avv. Massimiliano Terrigno;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">&#8211; controricorrente &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, depositata in data 4 luglio 2016, n. 218/2016;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 26 novembre 2019 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Luisa De Renzis, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">sentito per parte contribuente l&#8217;avv. Sergio Moze.</p>
</div>
</section>
</div>
</div>
<div class="wkit-case-fatto">
<section id="fatto">
<header>
<h3>Svolgimento del processo</h3>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">Si legge nella narrativa della sentenza impugnata che l&#8217;avv. M.C. è stata amministratrice di sostegno per oltre un biennio e che il giudice tutelare ha liquidato in suo favore l&#8217;indennità di 1000,00 Euro, che è stata fatturata. Successivamente l&#8217;avv. M. ha chiesto il rimborso della relativa iva corrisposta, ricevendone diniego dall&#8217;Agenzia delle entrate, che è stato oggetto d&#8217;impugnazione.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">La Commissione tributaria provinciale di Trieste ha accolto il ricorso e quella regionale del Friuli Venezia-Giulia ha rigettato l&#8217;appello proposto dall&#8217;Agenzia.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">A sostegno della decisione il giudice d&#8217;appello ha configurato l&#8217;erogazione dell&#8217;indennità, prevista dalla combinazione degli <span id="i-RICH-COD-1"><a id="i-RICH-COD-1-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000550?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">artt. 379</a></span> e <span id="i-RICH-COD-2"><a id="i-RICH-COD-2-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000515?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">411</a></span> c.c., come ristoro degli oneri e delle spese difficilmente documentabili che gravano sull&#8217;amministratore di sostegno, anche se concernono la cura della persona e non già la gestione del patrimonio di colui che fruisce dell&#8217;amministrazione. Indifferente è dunque, ha sottolineato la Commissione, la qualificazione dell&#8217;amministratore di sostegno, perchè, altrimenti, si realizzerebbe una disparità di trattamento tra l&#8217;amministratore di sostegno non titolare di reddito di lavoro autonomo, che sottrae a tassazione l&#8217;indennità corrispostagli, e quello titolare del reddito, che vedrebbe, invece, tassata l&#8217;indennità, nonostante si sia al cospetto della medesima attività.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Del resto, ha aggiunto il giudice d&#8217;appello, lo stesso giudice tutelare che ha liquidato l&#8217;indennità ha escluso che essa corrispondesse a una forma di retribuzione.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Contro questa sentenza propone ricorso l&#8217;Agenzia per ottenerne la cassazione, che articola in un unico motivo, cui lo studio associato risponde con controricorso.</p>
</section>
</div>
<div class="wkit-case-diritto">
<section id="diritto">
<header>
<h3>Motivi della decisione</h3>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">1.- Con l&#8217;unico motivo di ricorso l&#8217;Agenzia delle entrate denuncia la violazione o falsa applicazione del <span id="i-RICH-LEGGE-1"><a id="i-RICH-LEGGE-1-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109684SOMM?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633</a></span>, <span id="i-RICH-LEGGE-2"><a id="i-RICH-LEGGE-2-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109684ART1?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">artt. 1</a></span>, <span id="i-RICH-LEGGE-3"><a id="i-RICH-LEGGE-3-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109684ART3?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">3</a></span> e <span id="i-RICH-LEGGE-4"><a id="i-RICH-LEGGE-4-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109684ART14?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">13</a></span>, in relazione agli <span id="i-RICH-COD-3"><a id="i-RICH-COD-3-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000550?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">artt. 379</a></span> e <span id="i-RICH-COD-4"><a id="i-RICH-COD-4-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000515?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">411</a></span> c.c., in quanto, sostiene, le somme che l&#8217;amministratore di sostegno riceve si pongono in relazione sinallagmatica con la prestazione resa, come si evince, d&#8217;altronde, dalla facoltà, contemplata dall&#8217;<span id="i-RICH-COD-5"><a id="i-RICH-COD-5-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000550?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">art. 379</a><span id="tooltip-539" class="document-link-preview wk-tooltip wk-position-bottom"></span></span> c.c., che l&#8217;amministratore ha di farsi coadiuvare nell&#8217;amministrazione da una o più persone stipendiate.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">2.- A fondamento del ricorso v&#8217;è la qualificazione soggettiva, di avvocato, e, quindi, di professionista, di colui che ha svolto l&#8217;attività; irrilevante sarebbe, dunque, la natura, di amministrazione di sostegno, dell&#8217;attività svolta.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">In effetti, le operazioni imponibili ai fini dell&#8217;iva, per i profili rilevanti in giudizio, sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi svolte nell&#8217;esercizio di imprese o nell&#8217;esercizio di arti e professioni (<span id="i-RICH-LEGGE-5"><a id="i-RICH-LEGGE-5-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109684SOMM?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">D.P.R. n. 633 del 1972</a></span>, <span id="i-RICH-LEGGE-6"><a id="i-RICH-LEGGE-6-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109684ART1?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">art. 1</a></span>).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">E la Dir. iva, art. 9, (<span id="i-RICH-LEGGE-7"><a id="i-RICH-LEGGE-7-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000484094SOMM?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i8" data-oblink-type="document">Dir. n. 2006/112/CE</a></span>) stabilisce, per un verso, che &#8220;si considera &#8220;soggetto passivo&#8221; chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un&#8217;attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività&#8221; e, per altro verso, che &#8220;si considera &#8220;attività economica&#8221; ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonchè quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità&#8221;.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Non rileva, quindi, lo scopo dell&#8217;attività, ma occorre pur sempre che essa sia economica.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">3.- In questo contesto va sottolineato che il proprium dell&#8217;amministrazione di sostegno, rispetto all&#8217;interdizione, storicamente volta alla tutela del patrimonio, sta nella funzione di tutela della persona.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">La scelta tra interdizione e amministrazione di sostegno, difatti, dipende non già dal grado d&#8217;incapacità del soggetto, ma, di norma, dalla situazione patrimoniale del destinatario; di modo che, a fronte di una situazione patrimoniale che richieda, per la consistenza oppure per il carattere composito, continue e complesse decisioni, l&#8217;interdizione andrà preferita rispetto all&#8217;amministrazione di sostegno, anche per le interferenze tra le facoltà dell&#8217;interessato e i limitati poteri dell&#8217;amministratore (<span id="i-RICH-SENT-1"><a id="i-RICH-SENT-1-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001326412?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Cass. 26 luglio 2013, n. 18171 </a></span>Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 16/04/2013) 26/07/2013, n. 18171; 26 luglio 2018, n. 19866).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">4.- L&#8217;ufficio dell&#8217;amministrazione di sostegno è quindi innervato da un obbligo morale, di elevato valore sociale.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Occorre, allora, verificare se questa fisionomia dell&#8217;amministrazione di sostegno sia compatibile, o no, con un&#8217;attività imponibile ai fini iva.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">5.- Non dirimente è la connotazione di ufficio dell&#8217;amministratore di sostegno, poichè non tutti gli uffici sono gratuiti.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Si pensi, in via d&#8217;esempio, all&#8217;ufficio del curatore del(l&#8217;allora) fallimento, in relazione al quale la Corte costituzionale, facendo leva sulla qualificazione spettantegli di ausiliare della giustizia e non già del giudice, ha dichiarato incostituzionale il <span id="i-RICH-LEGGE-8"><a id="i-RICH-LEGGE-8-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122SOMM?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115</a><span id="tooltip-90" class="document-link-preview wk-tooltip wk-position-bottom"></span></span>, <span id="i-RICH-LEGGE-9"><a id="i-RICH-LEGGE-9-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000151122ART147?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">art. 146</a></span>, nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall&#8217;erario &#8220;le spese ed onorari&#8221; a lui dovuti (<span id="i-RICH-SENT-2"><a id="i-RICH-SENT-2-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000323051?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Corte Cost. 28 aprile 2006, n. 174</a></span>). La decisione è peraltro coerente con la natura dell&#8217;attività, precipuamente di gestione di patrimonio altrui, espletata dal curatore.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">5.1.- Dell&#8217;ufficio del tutore, e, quindi, di quello dell&#8217;amministratore di sostegno, il legislatore (con la combinazione degli <span id="i-RICH-COD-6"><a id="i-RICH-COD-6-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000550?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">artt. 379</a></span> e <span id="i-RICH-COD-7"><a id="i-RICH-COD-7-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000515?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">411</a></span> c.c.), tuttavia, ha espressamente stabilito la gratuità; e la Corte costituzionale ha sottolineato che non è prevista alcuna corresponsione d&#8217;indennità per le cure dedicate alla persona dell&#8217;incapace (<span id="i-RICH-SENT-3"><a id="i-RICH-SENT-3-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002012151?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Corte Cost. 10 ottobre 2018, n. 218  </a></span>Corte cost., Sent., (data ud. 10/10/2018) 29/11/2018, n. 218, sia pure con riguardo all&#8217;ufficio tutelare).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">6.- Un&#8217;indennità può essere assegnata dal giudice al cospetto di oneri derivanti dall&#8217;amministrazione di un patrimonio, in considerazione delle relative difficoltà.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Ma quest&#8217;attività di amministrazione, nel disegno del legislatore, non è indirizzata alla produzione di reddito, e, quindi, non è configurata come economica, ossia svolta a titolo oneroso (secondo i chiarimenti resi sulla nozione di attività economica da Corte giust. 3 luglio 2019, causa C-316/18, The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge, punto 29). 6.1.- E&#8217; infatti prevista la &#8220;possibilità&#8221; per il giudice di assegnare un&#8217;indennità, a fronte di difficoltà, e compatibilmente con l&#8217;entità del patrimonio: sicchè la corresponsione è soltanto eventuale.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Non solo: l&#8217;unico parametro fissato per la liquidazione è l&#8217;equità: il che implica ampia discrezionalità del giudice, chiamato a compiere una valutazione globale con metodo sintetico delle difficoltà nell&#8217;amministrazione, della consistenza del patrimonio del beneficiario e degli esborsi sostenuti dall&#8217;amministratore.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">E, ancora, l&#8217;amministratore di sostegno è di norma scelto preferibilmente entro la cerchia familiare del beneficiario dell&#8217;amministrazione: per cui il professionista che assuma quel ruolo va considerato come surrogato del parente.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">7.- Queste peculiarità comportano che l&#8217;indennità, nella fisionomia che ne ha fornito il legislatore, non è chiamata a rispondere a funzione di corrispettivo, ossia di effettivo controvalore del servizio fornito.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">E ciò sia in considerazione dell&#8217;eventualità della sua assegnazione, e dell&#8217;ampia discrezionalità in ordine alla sua quantificazione, che non consentono d&#8217;individuare tra amministratore di sostegno e beneficiario un rapporto nel corso del quale siano scambiate prestazioni reciproche (tra varie, sulla nozione di prestazione di servizi, v. Corte giust. 18 gennaio 2017, causa C-37/16, punto 25, e, nella giurisprudenza interna, tra varie, <span id="i-RICH-SENT-4"><a id="i-RICH-SENT-4-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001823294?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Cass. 9 giugno 2017, n. 14406</a></span></p>
<div class="wkit-link-preview">Cass. civ., Sez. V, Sent., (data ud. 07/03/2017) 09/06/2017, n. 14406); sia perchè l&#8217;attività dell&#8217;amministratore di sostegno non è configurata come destinata al ricavo di introiti aventi carattere di stabilità (secondo le precisazioni rese, da ultimo, da Corte giust. 22 febbraio 2018, causa C-182-17, Nagyszenas Telepulesszolgeltatesi Nonprofit Kft, punto 33).</div>
<p class="wkit-indentation-level-0">7.1.- La destinazione al ricavo di introiti con carattere di stabilità, in particolare, manca pur sempre per la strumentalità dell&#8217;attività alla cura della persona (in termini, <span id="i-RICH-SENT-5"><a id="i-RICH-SENT-5-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001062226?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Cass. 26 settembre 2011, n. 19596</a></span>), amplificata dalla peculiare fisionomia dell&#8217;amministrazione di sostegno sopra illustrata.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">7.2.- Si è già rilevato, d&#8217;altronde, che l&#8217;indennità in questione non vuol dire corrispettivo, nè equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro, ancorchè apprezzabile e non meramente simbolico (<span id="i-RICH-SENT-6"><a id="i-RICH-SENT-6-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000212050?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Cass. 4 luglio 1991, n. 7355</a></span>), con finalità di compensazione degli oneri e delle spese non facilmente documentabili (<span id="i-RICH-SENT-7"><a id="i-RICH-SENT-7-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000256834?pathId=4623610d4eaaa8" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i14" data-oblink-type="document">Corte Cost., ord. 6 dicembre 1988, n. 1073</a></span>).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">8.- Irrilevante è, quindi, la questione, posta in discussione dalla Procura generale, della prospettata disparità di trattamento tra il professionista che svolga attività di amministratore di sostegno e quello che espleti altra attività di gestione patrimoniale.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">8.1.- E parimenti irrilevante è il riferimento all&#8217;attività svolta dalle persone che coadiuvano chi esercita l&#8217;ufficio, che risponde a una funzione differente, proprio perchè non sono quelle persone a esercitarlo; sicchè conseguentemente il legislatore prevede che esse siano &#8220;stipendiate&#8221; da chi fruisce del loro lavoro.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">9.- A diverse conclusioni si perverrà, invece, allorquando, di là dal disegno del legislatore, l&#8217;attività di gestione del patrimonio del beneficiario dell&#8217;amministrazione, in luogo di rispondere alla fisionomia che s&#8217;è illustrata, risulti in concreto volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, espletata da un professionista a titolo oneroso, ossia per la produzione di reddito.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">9.1.- Quel che conta, dunque, quanto all&#8217;imponibilità ai fini iva, non è di per sè, come vorrebbero l&#8217;Agenzia e la Procura generale, la connotazione soggettiva di professionalità, ossia la qualità di chi amministra i beni del soggetto beneficiario dell&#8217;amministrazione, bensì l&#8217;oggettiva natura economica dell&#8217;attività espletata.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">10.- Nel caso in esame il giudice tutelare di Trieste, si riferisce nella sentenza impugnata, ha espressamente escluso la natura retributiva della somma liquidata, e l&#8217;ha riferita ad &#8220;attività di assistenza e monitoraggio, con coinvolgimento nell&#8217;assistenza e mantenimento di rapporti con il personale sociale e medico&#8221;.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">10.1.- L&#8217;Agenzia non contesta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell&#8217;indennità, ma soltanto l&#8217;imponibilità dell&#8217;attività relativa.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Tale imponibilità è senz&#8217;altro esclusa, poichè non sono emersi elementi in base ai quali affermare che l&#8217;attività sia qualificabile come economica, ai fini iva, e comunque diretta alla produzione di reddito del professionista.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">11.- Ne deriva il rigetto del ricorso, con l&#8217;applicazione del seguente principio di diritto:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0"><strong>&#8220;In tema di iva, posto che l&#8217;attività svolta all&#8217;amministratore di sostegno è precipuamente volta alla cura della persona, l&#8217;amministrazione del patrimonio non configura, di norma, attività economica e, quindi, imponibile, a meno che non sia volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, sia espletata a titolo oneroso&#8221;.</strong></p>
<p class="wkit-indentation-level-0">11.1.- La relativa novità della questione, tuttavia, comporta la compensazione delle spese di lite.</p>
</section>
</div>
<div class="wkit-case-dispositivo">
<section id="dispositivo">
<header>
<h2>P.Q.M.</h2>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.</p>
</section>
</div>
<div class="wkit-case-conclusione">
<section id="conclusione">
<header>
<h2>Conclusione</h2>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020</p>
</section>
</div>
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		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 21:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>È possibile avvalersi del GRATUITO PATROCINIO nel ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno (ADS)? La Suprema Corte di Cassazione è tornata sull’argomento dell&#8217;ammissione dell&#8217;ADS al gratuito patrocinio</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="">
<h2 class="" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><b>Quali documenti servono per la nomina di un amministratore di sostegno?</b></span></h2>
<div id="attachment_2394" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2394" class="size-medium wp-image-2394" src="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png" alt="ADS" width="300" height="150" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-300x150.png 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare-768x384.png 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Competenza-del-Giudice-Tutelare.png 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-2394" class="wp-caption-text">ADS</p></div>
<p class=""><span style="font-weight: 400;">Per avviare il procedimento di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, è necessario presentare una serie di documenti in allegato al ricorso al tribunale. Di seguito, elenco i documenti generalmente richiesti:</span></p>
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span class="" style="font-weight: 400;">Documenti d&#8217;identità: è necessario fornire copie dei documenti d&#8217;identità sia della persona da assistere (beneficiario) che &#8211; possibilmente &#8211; dell&#8217;amministratore di sostegno.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Codice fiscale: è necessario fornire copie dei codici fiscali sia della persona da assistere <span class="">(beneficiario)</span> che dei ricorrenti e dell&#8217;amministratore di sostegno nominando.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Certificato medico: è richiesta una relazione medica (uno  più certificati) che attesti la necessità dell&#8217;amministrazione di sostegno, giusta condizione psicofisica del soggetto beneficiario,  con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a sé stesso. Questo certificato deve essere emesso da un medico specializzato nella patologia in questione.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Dichiarazione di accettazione dell&#8217;incarico: è opportuno che l&#8217;amministratore di sostegno designando, ove già individuato, presenti una dichiarazione di accettazione dell&#8217;incarico.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;"><strong>La copia integrale dell’atto di nascita del destinatario della misura <span class="">(beneficiario)</span> ed il  suo certificato di residenza</strong>.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><strong>L&#8217;eventuale certificato di Stato famiglia originario del beneficiando. </strong></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le dichiarazioni di assenso dei familiari e/o parenti, ove possibili;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’inventario del patrimonio (conti correnti  e immobili) e dei redditi del beneficiario.</span></li>
<li class="" style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">I documenti di identità e codici fiscali dei ricorrenti.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’eventuale certificato medico, e/o dichiarazione, che attesti l&#8217;impossibilità del beneficiario non  deambulante di raggiungere il tribunale.   </span></li>
</ol>
<p><span style="font-weight: 400;">È importante notare che le procedure e i documenti necessari possono variare leggermente in base alla giurisdizione e alle specifiche circostanze del caso. Pertanto, è consigliabile consultare un avvocato esperto nel diritto delle amministrazioni di sostegno per ottenere una guida dettagliata e personalizzata attraverso il processo di nomina.</span></p>
</div>
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		<title>Nomina dell&#8217;amministratore di sostegno per eccessiva generosità del benficiario</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2017/09/nomina-ads-eccessiva-generosita-benficiario/</link>
					<comments>https://www.amministratoridisostegno.com/2017/09/nomina-ads-eccessiva-generosita-benficiario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin112]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2017 21:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’amministrazione di sostegno non presuppone necessariamente l’accertamento di una condizione di infermità di mente ma contempla anche l’ipotesi che sia riscontrata una menomazione fisica o psichica della persona sottoposta ad esame, che determini, pur se in ipotesi temporaneamente o parzialmente, una incapacità nella cura dei propri interessi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2017/09/nomina-ads-eccessiva-generosita-benficiario/">Nomina dell&#8217;amministratore di sostegno per eccessiva generosità del benficiario</a> proviene da <a href="https://www.amministratoridisostegno.com">AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">PRODIGALITA&#8217; DI COPPIA?  L&#8217;ADS CONSENTE DI INTERVENIRE</span></h2>
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<p><div id="attachment_1773" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1773" class="size-medium wp-image-1773" src="https://amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/anzieni-ads_Fotor-300x158.jpg" alt="ADS = Anziani e prodigalità." width="300" height="158" srcset="https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/anzieni-ads_Fotor-300x158.jpg 300w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/anzieni-ads_Fotor-768x404.jpg 768w, https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/anzieni-ads_Fotor.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-1773" class="wp-caption-text">ADS = Anziani e prodigalità.</p></div></p>
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<h3>Ads e Prodigalita&#8217;</h3>
<p>La Corte di legittimità interviene su una questione spinosa in materia di prodigalita&#8217;: per la prima volta si afferma che si può ottenere la nomina di un ADS (amministratore di sostegno) verso un futuro beneficiario che è stato eccessivamente prodigo e generoso verso la persona affettivamente più vicina.</p>
<h3>Quali comportamenti del beneficiario?</h3>
<p>Sintomo del comportamento che legittima la nomina dell&#8217;ADS è il porre in essere atti patrimoniali seriali a favore del compagno di entità tale da portare in una situazione negativa la situazione patrimonaile del disponente.</p>
<p>Infatti, l&#8217;incapacità del beneficiario di avere la corretta percezione delle ricadute sul suo patrimonio degli atti di gestione posti in essere palesa la necessità di neutralizzare gli eventuali effetti pregiudizievoli che si sarebbero potuti determinare: detta necessità si risolve appunto con la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno.</p>
<p>Per l&#8217;importanza del principio enunciato riportiamo per esteso il testo integrae di Cassazione civile , sez. I, sentenza 02.08.2012 n° 13917.</p>
<p><strong>Avv. Alberto Vigani</strong></p>
<blockquote dir="ltr"><p>(*) Riferimenti normativi: <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/legge-9-gennaio-2004-n-6/">art. 404 c.c.</a></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
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<p>&nbsp;</p>
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<blockquote>
<p align="center"><b>SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE</b></p>
<p align="center"><b>SEZIONE I CIVILE</b></p>
<h3 align="center"><b>Sentenza 2 luglio – 2 agosto 2012, n. 13917</b></h3>
<p><em>(Presidente Luccioli – Relatore Piccinini)</em></p>
<h3 align="center"><b>Svolgimento del processo</b></h3>
<p>Con ricorso del 27.11.2006 A.R., nipote di F.M., chiedeva che fosse aperta nei confronti di quest&#8217;ultima una procedura di amministrazione di sostegno, e ciò in quanto la zia aveva posto in essere atti di disposizione patrimoniale in favore di M.L.S., che fra l&#8217;altro era stato imputato del delitto di circonvenzione di incapace in danno della predetta F.</p>
<p>Con decreto dell&#8217;8.3.2007 il giudice tutelare di Torino adito disponeva quindi l&#8217;apertura della richiesta procedura ritenendo che, sulla base della perizia disposta nel corso del procedimento penale contro L.S., la F. avesse manifestato una condizione di deficienza psichica tale da indurla a porre in essere atti per sé pregiudizievoli.</p>
<p>Il provvedimento, reclamato dall&#8217;interessata, veniva confermato dalla Corte di Appello di Torino, che in particolare affermava la legittimità dell&#8217;avvenuta utilizzazione di prove raccolte in diverso giudizio (nella specie quello penale contro L.S.) e riteneva nel merito infondate le doglianze prospettate, essendo emersa una menomazione psichica della F., incidente sulla sua autonomia nel provvedere alla cura dei propri interessi.</p>
<p>Avverso la decisione F. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva con controricorso R.A.</p>
<p>La controversia veniva quindi decisa all&#8217;esito dell&#8217;udienza pubblica del 2.7.2012.</p>
<h3 align="center"><b>Motivi della decisione</b></h3>
<p>Con i motivi di impugnazione F. ha rispettivamente denunciato: 1) violazione dell&#8217;art. 404 c.c., per il fatto che l&#8217;apertura della procedura avrebbe presupposto una impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi e tale impossibilità non sarebbe stata invece configurabile.</p>
<p>2) violazione dell&#8217;art. 407, comma 3, c.c. per essere la decisione basata su accertamenti peritali effettuati in sede penale (più esattamente CTU prof. Freilone).</p>
<p>La Corte di Appello, cui era stata sottoposta analoga censura, ne aveva ravvisato l&#8217;infondatezza sotto il profilo della utilizzabilità nel giudizio civile di prove assunte in un procedimento penale. La detta valutazione sarebbe tuttavia errata per la diversità dell&#8217;oggetto di accertamento nei due giudizi, l&#8217;uno (quello penale) consistente nella verifica circa le condizioni di circonvenibilità del soggetto passivo, l&#8217;altro (quello in esame) attinente alla possibilità di autodeterminazione del soggetto nei cui confronti è invocata la tutela;</p>
<p>3) vizio di motivazione del provvedimento impugnato, atteso che dall&#8217;esame peritale sarebbe emerso che la F. non presentava infermità o menomazioni fisiche o psichiche, e ciò avrebbe dovuto comportare il rigetto e non l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<h3>Le doglianze sono infondate.</h3>
<p>Più precisamente, con il primo motivo la F. ha denunciato l&#8217;insussistenza del presupposto idoneo a legittimare la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno.</p>
<p>Secondo la ricorrente, infatti, detto presupposto dovrebbe essere individuato nell&#8217;impossibilità per il destinatario del provvedimento di curare i propri interessi, impossibilità che nella specie non sarebbe configurabile, essendo viceversa ravvisabile soltanto l&#8217;eventualità che gli atti dispositivi posti in essere potessero determinare effetti pregiudizievoli per il suo patrimonio.</p>
<p>Il rilievo è tuttavia privo di pregio atteso che, come ha correttamente osservato la Corte di Appello, l&#8217;amministrazione di sostegno non presuppone necessariamente l&#8217;accertamento di una condizione di infermità di mente, ma contempla anche l’ipotesi che sia riscontrata una menomazione fisica o psichica della persona sottoposta ad esame, che determini, pur se in ipotesi temporaneamente o parzialmente, una incapacità nella cura dei propri interessi.</p>
<p>Ed è proprio questa la situazione riscontrata nel caso in esame dalla Corte di Appello, che per l&#8217;appunto ha ritenuto che la F., pur essendo &#8220;in possesso di facoltà cognitive solo lievemente compromesse&#8221; versasse in una condizione di dipendenza psicologica nei confronti di M.L.S., in cui favore si era &#8220;spogliata di tutti i suoi beni, passando da una situazione di agiatezza ad una di sostanziale povertà&#8221; (p. 14).</p>
<p>È dunque in relazione alla ingiustificata influenza esercitata da L.S. nei confronti della donna che la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha ravvisato dapprima l&#8217;incapacità della donna di avere la corretta percezione delle ricadute sul suo patrimonio degli atti di gestione posti in essere, e quindi la necessità di neutralizzare gli eventuali effetti pregiudizievoli che si sarebbero potuti determinare, con la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno.</p>
<p>Per di più non sembra inutile rilevare che il profilo relativo all&#8217;affermata dipendenza psicologica della F. nei confronti del L.S., e le conseguenze dalla stessa derivanti, non sono stati oggetto di specifica impugnazione, essendosi la ricorrente limitata a negare di essere impossibilitata a curare i propri interessi invocando, a sostegno del proprio assunto, gli accertamenti tecnici che avrebbero deposto nel senso di una contenuta compromissione delle facoltà cognitive, tali cioè da non dar luogo all&#8217;impossibilità di gestione prevista dall&#8217;art. 404 c.c.</p>
<p>Ad identiche conclusioni di infondatezza deve poi pervenirsi per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione, incentrato sulla valorizzazione degli esiti della perizia eseguita nel giudizio penale promosso nei confronti del L.S., per circonvenzione di incapaci.</p>
<p>Secondo la F., infatti, la Corte avrebbe errato nel tener conto del detto accertamento, per essere diversi i parametri valutativi da adottare in sede penale e in quella civile ai fini di stabilire le capacità cognitive del soggetto meritevole di protezione.</p>
<p>Il giudizio, tuttavia, non può essere condiviso.</p>
<p>Ed invero in proposito occorre precisare che la Corte di Appello non ha acquisito acriticamente le risultanze degli accertamenti svolti nel corso del giudizio penale (relazione prof. Freilone), ma ne ha piuttosto apprezzato gli esiti alla luce delle considerazioni svolte dal consulente tecnico nominato in sede civile (dr. M.), evidenziando in particolare come le conclusioni dei due consulenti (ulteriormente confortate anche dalla relazione del consulente tecnico del P.M., Dott. G.D.L. ) fossero sostanzialmente coincidenti e come entrambi, per la parte di specifico interesse, avessero &#8220;colto nel rapporto tra la F. ed i L.S. l&#8217;aspetto più delicato della situazione psichica della periziata, poiché è in esso che per lo più la F. manifesta una caduta del livello di critica&#8221; (p. 12).</p>
<p>È infine inammissibile il terzo motivo di ricorso, con il quale la F. ha denunciato vizio di motivazione con riferimento all&#8217;affermata legittimità della nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, poiché la Corte di Appello ha motivato adeguatamente in ordine all&#8217;assenza di lucidità che sarebbe riscontrabile nei comportamenti tenuti dalla ricorrente nei confronti del L.S., evidenziando in particolare i diversi atti di disposizione patrimoniale posti in essere in ristretto arco temporale, gli esiti (di sostanziale povertà) che da essi erano derivati, la totale assenza di criticità relativamente alle pregiudizievoli iniziative adottate.</p>
<p>Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.</p>
<h3 align="center"><b>P.Q.M.</b></h3>
<p><b>Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.</b></p></blockquote>
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