Amministrazione di sostegno: capacità di donare del beneficiario

ADS E DONAZIONE: COME FARE?

Ads e donazione

Spesso viene chiesto se il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno può donare.

Ebbene, residua al beneficiario di amministrazione di sostegno, che mai diviene formalmente incapace, la capacità di fare donazione.

Risulta quindi che nell’amministrazione di affiancamento il beneficiario possa liberamente fare donazione, salvo che il giudice ritenga di dover inserire nel decreto la limitazione a tale facoltà, ex art. 411, 4o comma, c.c. (TRIB. LA SPEZIA, decr. 2.10.2010)

Peraltro, un tanto vale anche nel caso di amministrazione sostitutiva, qualora sia accertato con sicurezza l’intento liberale del beneficiario e non si ravveda nocumento alla sua posizione (a parte il depauperamento patrimoniale in sé conseguente all’atto di liberalità), e vi sia sempre previa specifica autorizzazione del giudice.

Infatti, devesi preferibilmente ritenere, per indefettibili esigenze di tutela, che quest’ultima, quando si impone specifica autorizzazione per il compimento degli atti di cui agli artt. 374-375, c.c. sia necessaria anche per la donazione.

Sul punto ecco un interessante provvedimento del Giudice Tutelare di La Spezia.

Avv. Alberto Vigani



***

Il fatto. I motivi. Nel fascicolo relativo all’amministrazione di sostegno di M.N. (benefi- ciaria);

vista l’istanza del figlio amministratore M.G., di nominare un co-amministratore (rectius, pro-amministratore) per valutare la possibilità di effettuare la donazione della quota parte del diritto di proprietà della beneficiaria su di un immobile sito in (Omissis) alla propria nipote in linea retta G., essendo egli in evidente conflitto di interessi (in quanto padre della donataria);

vista la nomina del coamministratore nella persona dell’avv. S.T. del locale Foro;

vista la relazione del co-amministratore, ove si segnala:
– che l’immobile in questione è sito in (Omissis) ed è in regime di piena proprietà in capo alla beneficiaria (e non per soli 3⁄4 come erroneamente scritto nel provv.to cron. n. 3279 dep. il 9 set. 2010),
– che la beneficiaria ha un solo figlio (il citato M.) ed una sola nipote in linea retta, figlia del figlio (la citata G.),

– che il rapporto tra nonna e nipote è sempre stato strettissimo e molto profondo, tanto che, durante gli anni universitari della seconda, la prima rimase a (Omissis) abitando con lei, facendole compagnia e provvedendo alle sue esigenze quotidiane e domestiche (mentre il marito, in oggi deceduto, viveva (Omissis) presso il figlio M., in appartamento di proprietà sito nello stesso stabile in (Omissis) ed ove attualmente risiede la beneficiaria),

– che la beneficiaria più volte, quando le condizioni di salute erano molto migliori e sicura la sua capacità di intendere e di volere, ha manifestato nella cerchia parentale e degli amici la volontà, mai ritrattata, di donare il detto immobile alla nipote,

– che l’immobile di (Omissis) non è oggi di utilità alcuna per la beneficiaria, che abita stabilmente (Omissis) vicino al figlio (il quale le presta continua assistenza, essendo affetta da morbo di Alzheimer), ove risiede anche anagraficamente,

– che l’appartamento ove oggi risiede la beneficiaria è di sua proprietà per la quota di 3⁄4 e, nel resto, di proprietà, per successione, del figlio M.,

– che non vi è quindi pericolo che la beneficia- ria venga a perdere la propria abitazione, ovvero subisca, in senso ampio, un nocumento dal- la donazione;

ritenuto che non vi è ragione di dubitare di quanto emerso dalle indagini del co-amministratore;

considerato che la donazione si rappresenta sicuramente come conforme alla volontà della beneficiaria;

osservato, ritenuto e considerato, quanto alla problematica se il beneficiario di amministrazione di sostegno possa effettuare donazioni, che:

– l’art. 774, 1o comma, c.c., richiede, per donare, la «piena capacità», col che si esclude che possano procedervi l’interdetto, l’inabilitato ed il minore emancipato (salvo quanto dispone il 2o comma),

– il beneficiario di amministrazione di sostegno, se pure può venir limitato nella sua autonomia negoziale, non di meno non diviene mai formalmente incapace (non si pronunzia sentenza costitutiva di limitazione totale o parziale della capacità; v. art. 1, L. n. 6 del 2004, art. 409, c.c.; a contrario, per interdizione ed inabi- litazione, gli artt. 421 e 423, c.c.),

– l’amministrazione di sostegno è volta a consentire al beneficiario di superare le limitazioni che egli incontra, a causa di menomazioni psico-fisiche, per soddisfare appieno le sue esigenze ed aspirazioni e per tutelare i suoi interessi (in senso non soltanto patrimoniale),

– l’ottica interpretativa in cui ci si deve porre è quella che l’amministrazione di sostegno intende garantire e quindi realizzare l’autonomia, anche negoziale, del beneficiario, con l’assistenza dell’amministratore o con la sostituzione a lui di quest’ultimo [art. 405, 5o comma, nn. 4) e 3), c.c.]; in tale ottica, vanno privilegia- te soluzioni ermeneutiche che conservano facoltà e poteri in capo al beneficiario, laddove non vi siano limitazioni e divieti di legge e ex decreto del giudice,

– pare dunque confliggere con lo spirito e l’impostazione della L. n. 6 del 2004 valorizza- re l’espressione letterale di cui all’art. 409, 1o comma, c.c. («… <il> beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza o l’assistenza necessaria dell’amministratore…»), per concludere che il beneficiario non può mai donare, poiché diviene, ancorché senza emissione di sentenza, non pienamente capace; in caso contrario, dovrebbe trarsene la conclusione, non conforme al complessivo impianto normativo, che anche il beneficiario di amministrazione di affiancamento è un incapace,

– invece, devesi ritenere che sicuramente nell’amministrazione di affiancamento il beneficiario possa liberamente fare donazione, salvo che il giudice ritenga di dover inserire nel decreto la limitazione a tale facoltà, ex art. 411, 4o comma, c.c.,

– ma pure nell’amministrazione sostitutiva (come è in questo caso: v. il decreto di nomina cron. n. 2060 dep. il 24 mag. 2010), qualora sia accertato con sicurezza l’intento liberale del beneficiario e non si ravveda nocumento alla sua posizione (a parte il depauperamento patrimoniale in sé conseguente all’atto di liberalità), non vi sono ostacoli alla donazione, previa specifica autorizzazione del giudice; invero, devesi preferibilmente ritenere, per indefettibili esigenze di tutela, che quest’ultima, quando si impone specifica autorizzazione per il compimento degli atti di cui agli artt. 374-375, c.c. (come è questo il caso), sia necessaria anche per la donazione, quantunque nulla dica sul punto il decreto,

– sotto altro profilo, in linea generale, vi è il divieto di ricevere per donazione per il già tutore ed il già protutore prima dell’approvazione del conto (ovvero prima dell’estinzione del- la relativa azione): art. 779, 1o comma, c.c.; tale divieto è esteso anche all’amministratore di sostegno (art. 411, 2o comma, c.c.): non si tratta di un impedimento, per il protetto, a donare, che, in ipotesi, sarebbe rimuovibile dal giudice, ma di una incapacità a ricevere del destinata- rio, che discende dalla legge e che il giudice non può superare; inoltre, applicandosi alla donazione l’art. 599, c.c. (ex art. 779, 2o com- ma), sono considerate persone interposte, colpite dalla medesima incapacità, tra gli altri, «i discendenti»,

– sempre in generale, tale divieto varrebbe, a maggior ragione, quando la procedura è ancora in corso, sebbene il problema, nel sistema originario del codice, non si ponga, poiché, co- me visto, l’interdetto e l’inabilitato non possono fare donazione (e, fino al 2004, non esisteva l’amministrazione di sostegno),

– l’art. 411, 3o comma, specifico per l’amministrazione, ammette invece «le convenzioni» tra il beneficiario e l’amministratore, quando costui ne sia coniuge o parente entro il quarto grado; essendo ammissibili, in questi termini, le convenzioni, non sussiste l’incapacità neppure per le persone considerate interposte dal- l’art. 599,

– nel concetto di «convenzioni» può farsi rientrare anche la donazione, che è un contratto (art. 769, c.c.): anche questa considerazione rafforza la conclusione che il beneficiario può fare donazione (e, come visto, può farla anche all’amministratore od a un parente di costui so- lo se il primo rientra nelle categorie di cui al- l’art. 411, 3o comma),

– non pare decisivo obiettare che la donazione è atto personalissimo, che non ammette sostituzione, posto che viene ammessa amministrazione sostitutiva per certi atti personalissimi (p. es., rilasciare il consenso informato: ex multis, Trib. Modena, decr. 20 mar. 2008, Trib. Siena, decr. 18 giu. 2007, Trib. Milano, decr. 5 apr. 2007, tutti in P. Cendon ed A. Rossi, Amministrazione di sostegno, Milano 2009, 691 ss.) e che l’intervento dell’amministratore serve, piuttosto, a dare attuazione ad un’aspirazione ed ad una volontà personale del beneficiario, che, altrimenti, rimarrebbe frustrata,

– nel caso di specie, l’amministratore è figlio della beneficiaria e padre della donataria, quindi sarebbe possibile tra essi e la beneficiaria una convenzione,

– sempre nel caso di specie, la beneficiaria necessita dell’autorizzazione a mezzo del co-amministratore, è sicura la sua volontà, non vi sono pregiudizi per la tutela dei suoi interessi personali e patrimoniali,

– la donazione può quindi essere autorizzata; visti gli atti del fascicolo;
visti gli artt. 404 ss., c.c.;
visto l’art. 774, c.c.;

vista la L. n. 6 del 2004, autorizza

la beneficiaria M.N. e, per essa, il co-amministratore avv. S.T., a procedere, in nome e per conto della beneficiaria, alla donazione ed a donare la piena proprietà dell’immobile della beneficiaria sito in (Omissis), a favore di G., nata a (Omissis), prestando e ricevendo il con- senso e facendo quant’altro necessario allo scopo, con oneri a carico della donataria, salvo quanto eventualmente per legge a carico del donante;

dispone

che il co-amministratore depositi copia della documentazione attestante l’esecuzione del suo incarico entro il successivo termine di giorni trenta. (Omissis)

[Panico G. Tut.]

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