Intervento medico e stato di necessità nell’amministrazione di sostegno

SERVE L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PER L’INTERVENTO MEDICO NELLO  STATO DI NECESSITA?

ADS & intervento urgente

Spesso ci chiedono se l’Amministrazione di sostegno è sempre necessaria in caso di ricovero urgente di un anziano. In particolare, si vuole sapere se per ottenere consenso dell’interessato a trattamento medico serve disporre di un amministratore di sostegno all’uopo autorizzato.

Soccorre ad indirizzarci ad una risposta il seguente provvedimento del Tribunale di Modena, ove si precisa la carenza di necessaria nomina di a.d.s. legittimato ad esprimere il consenso al posto del beneficiario in tutti i casi in cui il paziente sia in stato di necessità.

Nel provvedimento di cui si riporta il testo integrale qui sotto, il Giudice modenese interviene a seguito di ricorso richiedente la nomina di un amministratore di sostegno in via di urgenza per veder così autorizzare un intervento chirurgico indispensabile per garantirne la sopravvivenza ed evitare il “pericolo attuale di un danno grave alla persona”.

Il magistrato ha respinto la richiesta nomina di ADS precisando che, essendo l’intervento necessario per garantire la tutela della vita del paziente, si debba ritenere vi sia già autorizzazione per il medico intervenire “a prescindere dal consenso espresso dal paziente”, in quanto il medesimo si trova in stato di necessità.

Sarà quindi parimenti da rigettarsi, da parte dei familiari del soggetto ricoverato, la richiesta pressante formulata dalla struttura di degenza per nominare un ADS con la sola giustificazione di autorizzare scelte terapeutiche urgenti.

Avv. Alberto Vigani


T R I B U N A L E D I M O D E N A

(Sezione II° civile)

R.G. ***/15

Il G.T.

I. letto il ricorso avanzato da -omissis-, volto alla nomina urgente ex art. 405 c.c. di a.d.s. per la madre – omissis -, affetta da “omissis”, affinchè l’a.d.s. autorizzi l’intervento medico necessario;

      1. che la beneficiaria, come si legge nel certificato medico in atti, stante la descritta patologia, “necessita di posizionamento PORT con sollecitudine per nutrizione parenterale totale”;

      1. ritenuto che, stante difficoltà di alimentazione della F., “scarsamente collaborante” e che non si alimenta (in quanto affetta da “omissis”), l’intervento di posizionamento di port appare indispensabile per garantirne la sopravvivenza ed evitare il “pericolo attuale di un danno grave alla persona” (art. 2045 c.c.);

IV. che l’intervento del sanitario di posizionamento port appare necessitato ed il medico è autorizzato ad intervenire (a norma degli artt. 2045 c.c. e 54 c.p.) a prescindere dal consenso espresso dal paziente, in quanto lo stesso trovasi in stato di necessità;

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Modena, 27 novembre 2015

Il G.T.

(dott. R. Masoni)

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