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	Commenti a: Decreto di Nomina di ADS ad alcolista	</title>
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	<description>Informazioni e consigli per ADS - amministratori di sostegno</description>
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		<title>
		Di: Paola		</title>
		<link>https://www.amministratoridisostegno.com/2010/06/decreto-di-nomina-di-ads-ad-alcolista/comment-page-1/#comment-149</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paola]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 16:45:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amministratoridisostegno.com/?p=218#comment-149</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.amministratoridisostegno.com/2010/06/decreto-di-nomina-di-ads-ad-alcolista/comment-page-1/#comment-146&quot;&gt;Maurizio&lt;/a&gt;.

Caro Maurizio salve,

il disposto dell&#039;art. 408 del codice civile prevede che: 



&lt;blockquote&gt;La scelta dell&#039;amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L&#039;amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall&#039;autore con le stesse forme.
&lt;strong&gt;Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.&lt;/strong&gt;
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l&#039;opportunità, e nel caso di designazione dell&#039;interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all&#039;incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l&#039;ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.&lt;/blockquote&gt;

In grassetto ho evidenziato quanto da lei rilevato. Le do risposta richiamando la Guida Breve all&#039;Amministratore di Sostegno che abbiamo pubblicato &lt;a href=&quot;https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;QUI&lt;/a&gt;:
 dalla norma deriva che l&#039;ufficio di amministratore è tassativamente incompatibile con le funzioni svolte dagli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario (l&#039;art. 354 prevede, invece, la possibilità che il Giudice Tutelare possa deferire la tutela ad un ente assistenziale o «all&#039;ospizio in cui è ricoverato il minore»). È infatti evidente il sorgere di un possibile conflitto di interessi.
I Giudici Tutelari, tuttavia, adottano due differenti prassi: 
1) o escludono in toto la nomina dei servizi pubblici che hanno in cura o in carico il beneficiario;
2) o nominano, all’interno del servizio, operatori diversi da quelli che stanno direttamente seguendo il beneficiando.
Rientrano, comunque, tra i possibili amministratori anche i legali rappresentanti delle fondazioni e delle associazioni dotate di personalità giuridica, ma anche quelle prive di tale riconoscimento. Si tratta, infatti, di soggetti tutti aventi natura non lucrativa che consente di conferire all&#039;ufficio contenuti conformi ai principi di solidarietà che si intendono privilegiare.
In generale il Giudice Tutelare, dopo attenta analisi (riguardante l&#039;infermità o la menomazione fisica o psichica del beneficiario, le sue capacità, la sua situazione familiare e sociale, il rapporto con servizi, nonché indicazione del possibile amministratore di sostegno e la valutazione degli atti che questi dovrà compiere in assistenza del beneficiario nonché di quelli che dovrà compiere al posto del beneficiario), nel rispetto dell’esigenza di cura e valorizzazione della persona e della volontà di quest’ultima, ove consapevole, provvederà alla nomina della persona più adeguata a tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, il beneficiario.

Speriamo di esserle stati di aiuto e per darci il suo sostegno le chiediamo di cliccare su mi piace sulla pagina facebook di www.amministratoridisostegno.com che trova qui: http://www.facebook.com/amministratoredisostegno
Grazie mille.
Cordialità.


&lt;strong&gt;Paola&lt;/strong&gt;
&lt;a href=&quot;https://www.amministratoridisostegno.com/chi-siamo/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Staff Associazione AMMINISTRATORIDISOSTEGNO.COM&lt;/a&gt;

&lt;a href=&quot;http://twitter.com/avvocatogratis&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Puoi seguirci con Avvocatogratis.com anche su TWITTER cliccando QUI&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2010/06/decreto-di-nomina-di-ads-ad-alcolista/comment-page-1/#comment-146">Maurizio</a>.</p>
<p>Caro Maurizio salve,</p>
<p>il disposto dell&#8217;art. 408 del codice civile prevede che: </p>
<blockquote><p>La scelta dell&#8217;amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L&#8217;amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.<br />
Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall&#8217;autore con le stesse forme.<br />
<strong>Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.</strong><br />
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l&#8217;opportunità, e nel caso di designazione dell&#8217;interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all&#8217;incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l&#8217;ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.</p></blockquote>
<p>In grassetto ho evidenziato quanto da lei rilevato. Le do risposta richiamando la Guida Breve all&#8217;Amministratore di Sostegno che abbiamo pubblicato <a href="https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/" rel="nofollow">QUI</a>:<br />
 dalla norma deriva che l&#8217;ufficio di amministratore è tassativamente incompatibile con le funzioni svolte dagli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario (l&#8217;art. 354 prevede, invece, la possibilità che il Giudice Tutelare possa deferire la tutela ad un ente assistenziale o «all&#8217;ospizio in cui è ricoverato il minore»). È infatti evidente il sorgere di un possibile conflitto di interessi.<br />
I Giudici Tutelari, tuttavia, adottano due differenti prassi:<br />
1) o escludono in toto la nomina dei servizi pubblici che hanno in cura o in carico il beneficiario;<br />
2) o nominano, all’interno del servizio, operatori diversi da quelli che stanno direttamente seguendo il beneficiando.<br />
Rientrano, comunque, tra i possibili amministratori anche i legali rappresentanti delle fondazioni e delle associazioni dotate di personalità giuridica, ma anche quelle prive di tale riconoscimento. Si tratta, infatti, di soggetti tutti aventi natura non lucrativa che consente di conferire all&#8217;ufficio contenuti conformi ai principi di solidarietà che si intendono privilegiare.<br />
In generale il Giudice Tutelare, dopo attenta analisi (riguardante l&#8217;infermità o la menomazione fisica o psichica del beneficiario, le sue capacità, la sua situazione familiare e sociale, il rapporto con servizi, nonché indicazione del possibile amministratore di sostegno e la valutazione degli atti che questi dovrà compiere in assistenza del beneficiario nonché di quelli che dovrà compiere al posto del beneficiario), nel rispetto dell’esigenza di cura e valorizzazione della persona e della volontà di quest’ultima, ove consapevole, provvederà alla nomina della persona più adeguata a tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, il beneficiario.</p>
<p>Speriamo di esserle stati di aiuto e per darci il suo sostegno le chiediamo di cliccare su mi piace sulla pagina facebook di <a href="https://www.amministratoridisostegno.com" rel="ugc">https://www.amministratoridisostegno.com</a> che trova qui: <a href="http://www.facebook.com/amministratoredisostegno" rel="nofollow ugc">http://www.facebook.com/amministratoredisostegno</a><br />
Grazie mille.<br />
Cordialità.</p>
<p><strong>Paola</strong><br />
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		Di: Maurizio		</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Maurizio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 14:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amministratoridisostegno.com/?p=218#comment-146</guid>

					<description><![CDATA[Innanzitutto complimenti vivissimi per il sito, è molto utile e interessante.
Volevo capire come è stato possibile, in questo caso, aggirare l&#039;articolo 408 c.c. che prescrive l&#039;impedimento alla nomina per gli operatori dei servizi pubblici e privati che hanno in cura il beneficiario. Il medico curante non è uno di questi?
Grazie.
Distinti saluti.
Maurizio.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innanzitutto complimenti vivissimi per il sito, è molto utile e interessante.<br />
Volevo capire come è stato possibile, in questo caso, aggirare l&#8217;articolo 408 c.c. che prescrive l&#8217;impedimento alla nomina per gli operatori dei servizi pubblici e privati che hanno in cura il beneficiario. Il medico curante non è uno di questi?<br />
Grazie.<br />
Distinti saluti.<br />
Maurizio.</p>
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