Amministratore di sostegno: difesa con avvocato o senza?

Amministratore di sostegno: difesa con avvocato o senza?

ADS e difesa tecnica

La Cassazione civile, sez. I, con la sentenza del 29-11-2006, n. 25366, ha preso posizione sulla necessità di avvalersi di un avvocato anche nel procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno quando si verificano alcuni presupposti.

Quali sono i casi in cui serve l’avvocato? Vediamoli assieme.

La Suprema Corte afferma che il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede ex lege il ministero del difensore (ovvero dell’avvocato) solo in quelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l’emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministratore.

Diventa invece necessario, per contro, detta difesa con il patrocinio dell’avvocato ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della persona.

Ciò accade quando nel provvedimento di ammissione all’amministrazione di sostegno vi è la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.

(Cassa con rinvio, App. Venezia, 2 Febbraio 2006)

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admin112

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  • Nell'amministrazione di sostegno non vige mai la sostituzione da parte dell'amministratore di sostegno (nemmeno quando l'amministrazione di sostegno è sostitutiva) perchè la legge dice
    Art. 404. - (Amministrazione di sostegno). - La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilita', anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

    Quindi si tratta di assistenza e non di sostituzione, e si tratta di assistenza a soggetto non interdetto e non inabilitato, ovvero l'istituto va inteso come supporto nella gestione dei diritti che restano nella totale disponibilità del titolare che, se non fosse in grado di tutelarli, sarebbe interdetto o inabilitato.

    Se la legge definisce la persona di supporto amministratore significa che non vi è alcun trasferimento di titolarità di diritti. Ma solo gestione degli eventi in cui tali diritti si esplicano. Quindi la Cassazione ha emesso una sentenza priva di senso e che altera e annichilisce l'istituto giuridico dell'amministratore di sostegno.

    L'amministratore di sostegno è stato ipotizzato proprio per coadiuvare, chi non ha efficienza di capacità, nell'amministrare i fatti della vita che in un mondo sempre più complesso ed articolato possono diventare insormontabili anche per persone perfettamente capaci di intendere e di volere.

    Esempio una persona di 60 anni può essere perfettamente integrata con il mondo contemporaneo, ovvero: avere nozioni di giurisprudenza adeguate (senza non si hanno reali diritti costituzionali), nozioni di informatica e di cultura generale oppure può non averne proprio.

    Nel primo caso non avrà problemi a vivere le propria vita, nel secondo caso anche solo decidere in merito ad un contratto di fornitura per il libero mercato sarà una sorta di suicidio economico.

    Dato che lo stato non promulga leggi perentorie a tutela dei cittadini e contro le imprese, dato che non ci non sono vincoli e limitazioni preventivi ai rapporti giuridici, ecco che l'amministratore di sostegno diventa un istituto fondamentale per cittadini perfettamente in grado di intendere e di volere. La temporanea infermità mentale, se temporanea, non richiede il trasferimento di diritti se tale trasferimento deve avvenire si deve applicare l'inabilitazione e non l'amministrazione di sostegno.

    In italia la maccheronicità non è nelle leggi ma in chi le applica.

  • Buon giorno,
    complimenti per il sito. Mi è stato di grande aiuto.
    Vorrei sapere secondo voi a quanto potrebbe ammontare il compenso per un avvocato che ha curato una procedura di amministrazione di sostegno?
    Guardo le nuove tariffe ma non mi pae di trovare alcunchè.
    Grazie mille

  • Gentilissimi,
    grazie infinitamente per la risposta. Ho fatto come da voi consigliato usando la voce "volontaria giurisdizione" con valore indeterminato.
    Ho inoltre scaricato la vostra utilissima guida.
    Mi sorgono due domande: 1) il ricorso in ADS è stato presentato a nome della figlia della beneficianda (la madre ammalata) pertanto la fattura la dovrò intestare alla figlia. La figlia però (in cassa integrazione e non ha molte possibilità) può pagare tramite il conto della madre beneficianda? Se sì va fatta apposita istanza al giudice?
    2) nel decreto di ammissione all'ADS il giudice ha autorizzato la figlia, come di consueto, a compiere tutti gli atti ordinari. Mi chiedo se l'acquisto di condizionatori per l'aria condizionata per la madre possa in base alla vostra esperienza rientrare o debba essere preceduto da autorizzazione del Giudice.
    Grazie mille ancora del prezioso confronto e supporto.

  • Scusate io ho un fratello che ha avuto un incidente stradale e i dottori hanno chiesto un aministratore di sostegno. Qualcuno gentilmente mi potrebbe chiamare per spiegarmi come funziona aministratore del sostegno.
    3891974782

  • Buonasera
    Vorrei fare domanda di revoca dell'amministratore di sostegno
    Vorrei sapere:
    1) Ho bisogno di un avvocato?
    2) esiste un modello cui attenersi per presentare la domanda?
    Grazie
    Mauro

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