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	<title>AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO &#187; Tribunale</title>
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	<description>Informazioni e consigli per ADS - amministratori di sostegno</description>
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		<title>Amministratore di Sostegno o Interdizione? Continua il dibattito.</title>
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		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 13:35:23 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Interdizione o Amministratore di sostegno? Distinzione di funzioni e requisiti. Il tribunale di Lamezia Terme torna sulla questione con un decreto che fà discutere limitando l'ADS solo ai casi in cui le questione da affrontare sono di facile risoluzione. La scelta pare non condivisibile: vediamona assieme perchè. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/09/continua-il-dibattito-che-contrappone-ads-e-interdizione/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #f00;"><strong>AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO O INTERDIZIONE? VEDIAMO UN&#8217;IPOTESI DI DISTINZIONE DI FUNZIONI E REQUISITI </strong></span></h2>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<div id="attachment_104" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/stemma_repubblica_italiana_grigio1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-104" title="Amministratore di Sostegno" src="http://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/stemma_repubblica_italiana_grigio1-150x150.jpg" alt="Amministratore di Sostegno" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Amministratore di Sostegno</p></div>
<p style="text-align: justify;">Da anni oramai si discute dell&#8217;opportunità, o meno di estendere l&#8217;amministrazione di sostegno a tutte quelle casistiche che vedono comparire particolari debolezze, fisiche o psichiche, in capo ad una persona. Spesso nella fase ultima della sua esistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">I tribunali italiani hanno preso posizioni estremamente poco omogenee, spaziando da un&#8217;applicazione tout court del&#8217;ADS ad ogni possibile patologia situazionale, ovvero dalla prodigalità all&#8217;alzheimer avanzato, sino ad una concezione estremamente meno estesa che limita l&#8217;amministrazione di sostegno all&#8217;esistenza di una residuale capacità di vita e relazione del beneficiato.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale dicotomia ha visto contrapporsi orientamenti giursprudenziali estremamente contrastanti e distribuiti a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale, spesso facendo succedere a pochi chilometri di distanza giurisprudenze opposte (si pensi a Venzia e Padova – a 25 km. L&#8217;una dall&#8217;altra – dove la prima ha cessato di fatto le interdizioni nel 2006 mentre la seconda ritiene ancora oggi l&#8217;ADS meno frequente dell&#8217;interdizione).</p>
<p style="text-align: justify;">Il tema è stato recentemente ripreso dal provvedimento del tribunale lameziano del marzo 2011 che riprende in chiave rafforzativa un discrimen fra i due istituti accennato ancora dalla sentenza Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584.</p>
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<p style="text-align: justify;">Si dice che è da apprezzare la misura dell’amministrazione di sostegno ove l’attività da compiere per la cura dell’interessato si presenti “semplice”, magari per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile o per la semplicità delle operazioni da svolgere, e o ancora per la propensione del beneficiario collaborare all&#8217;attività di sostegno da porre in essere a suo favore.</p>
<p style="text-align: justify;">In tali casi, invero, l&#8217;amministrazione di sostegno si ritiene più appropriata anche per maggiore duttilità che la contraddistingue sul piano dei contenuti, ma anche sul piano etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell&#8217;individuo che essa sottende, facendo salva, in linea di principio, una capacità “minima” del soggetto beneficiato, che può sempre compiere in via autonoma condotte inerenti la sua quotidianità.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente, quando la persona interessata soffra di abituale infermità psichica di gravità tale da renderla incapace di provvedere alle proprie cure, o nel caso in cui l&#8217;attività da svolgere sia ritenuta di significativa complessità (anche sotto il profilo economico &#8211; patrimoniale) o sia necessario escludere il beneficiario dal compiere atti a sé pregiudizievoli (o ad altri), è vista come prioritario l&#8217;istituto dell&#8217;interdizione. Del pari deve dirsi anche quando l&#8217;ADS possa non essere sufficiente a fornire quella tutela della persona debole che si vuole perseguire con la richiesta del provvedimento di limitazione della capacità personale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Alberto Vigani" href="http://www.avvocati.venezia.it/alberto-vigani.html" target="_blank">Avv. Alberto Vigani</a></p>
<p style="text-align: justify;">Ecco il caso:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Trib. Lamezia Terme</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> Ufficio Volontaria Giurisdizione, decreto 8 marzo 2011</strong></p>
<p style="text-align: justify;">(giudice tutelare, dott.ssa Giusi Ianni)</p>
<p style="text-align: justify;">La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno in favore di M, nato a Lamezia Terme il .. 1968, sulla scorta di una relazione presentata dal Responsabile del Centro Salute Mentale di Lamezia Terme, da cui si evince l’incapacità del M, a causa della patologia che lo affligge (“Psicosi Schizofrenica Grave”), a provvedere alla cura della propria persona e dei propri interessi. Il ricorso non merita accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, l’istruttoria condotta in corso di causa ha senza dubbio confermato la necessità di una misura di protezione in favore del M.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest’ultimo, infatti, risulta essere affetto da una grave forma di psicosi schizofrenica ormai cronicizzata, che lo porta ad un generale atteggiamento di isolamento verso l’esterno, a condotte pericolose verso terzi e verso se stesso, al rifiuto di cure e assistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso, inoltre, risulta vivere in precarie condizioni igieniche, non occupandosi (e non permettendo ad altri di occuparsi) della cura della sua persona e dell’ambiente in cui dimora. A riprova di ciò, il M, in sede di esame, è apparso trasandato, appoggiato sul letto in una stanza maleodorante e invasa da mozziconi di sigarette; la medesima situazione, del resto, si era presentata agli occhi degli operatori socio-sanitari che lo hanno avuto in cura, come dagli stessi confermati in corso di causa (cfr. dichiarazioni del medico G e dell’assistente sociale C). Il M, peraltro, a causa della malattia che lo affligge, risulta essere soggetto pericoloso, tanto da circolare in casa con armi e altri corpi contundenti (anche in sede di esame, sul comodino della stanza del beneficiario erano presenti taglieri e forbici da potatura, come evincibile dal relativo verbale).</p>
<p style="text-align: justify;">Ad aggravare il quadro istruttorio contribuisce il generale rifiuto del M di curare la propria malattia. La madre, infatti, sentita quale informatrice, oltre a confermare l’atteggiamento generalmente aggressivo del figlio, ha dichiarato che il figlio non prende le medicine che gli vengono prescritte, tanto da costringerla ad occultare le medicine stesse nel cibo e nelle bevande.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche l’informatrice GG, dirigente del Centro Salute Mentale occupatasi personalmente del caso, ha messo in evidenza il rifiuto ostinato di terapie psico-farmacologiche da parte del paziente, fonte di grave pericolo per la sua salute e lo stesso M, pur dichiarando di essere consapevole di avere problemi psicologici, ha escluso, in sede di esame, la propria disponibilità al ricovero in una struttura sanitaria, ritenuto, per contro, assolutamente necessario dai medici curanti (cfr. relazione CSM di Lamezia Terme). Tanto premesso, ritiene questo giudice che l’amministrazione di sostegno non sia misura idonea alla protezione del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova osservare al riguardo che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 1 marzo 2010, n. 4866; Cass. 22 aprile 2009, n. 9628; Cass. 12 giugno 2006, n. 13584) e come evincibile sulla base dell&#8217;interpretazione letterale e sistematica del complesso di norme oggi racchiuse sotto il titolo XII del libro primo del codice civile (&#8220;Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia&#8221;), a seguito dell’entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6, l&#8217;interdizione e l&#8217;inabilitazione si presentano quali misure di protezione di carattere residuale, di cui il Tribunale può fare applicazione solo una volta esclusa la possibilità di fare ricorso alla meno afflittiva misura dell’amministrazione di sostegno, che ha quale dichiarata finalità (art. 1 legge 6/2004) quella di &#8220;tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, nell&#8217;espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è, in particolare, chiarito che il criterio distintivo tra l’amministrazione di sostegno e gli altri istituti a tutela dell’incapace è qualitativo e non quantitativo e deve, quindi, essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, tenuto conto della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie, con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l’invocata misura protettiva si mirano a soddisfare, dato il carattere estremamente più duttile dell’amministrazione di sostegno rispetto alle misure dell’interdizione e dell’inabilitazione. L’amministratore di sostegno, infatti, diversamente da quanto accade nel caso della altre misure a protezione dell’incapace, non si sostituisce al rappresentato, ma sceglie “con questo” il suo best interest (Trib. Varese, decreto 6 ottobre 2009). Né la gravità della patologia può avere valenza nel senso di rendere preferibile l’interdizione (cfr., ad esempio, Cass. 22 aprile 2009, n. 9628, che ha cassato la decisione del giudice di merito di optare per l’interdizione a soggetto affetto da esiti di ematoma acuto subdurale e cardiopatia ischemica, pur a fronte di una situazione clinica di totale decadimento cognitivo ed alterazione abituale delle facoltà intellettive e volitive).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò, tuttavia, non significa che a seguito dell’entrata in vigore della legge 6/2004 gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione debbano considerarsi abrogati: come infatti chiarito anche dalla Corte Costituzionale (sentenza 9 dicembre 2005 n. 440) la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l’istituto che, nel caso concreto, garantisca all’incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la possibilità di ricorrere alle più invasive misure dell’inabilitazione o dell’interdizione &#8211; che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l’inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l’interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria – ove ciò risulti assolutamente necessario per la protezione della persona, in una prospettiva di constatata impossibilità di ricorso all’amministrazione di sostegno. A titolo esemplificativo &#8211; e fermo restando che la scelta della misura di protezione più adeguata dipende strettamente da un attento esame delle caratteristiche del caso concreto &#8211; la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la relativa valutazione va ancorata principalmente al tipo di attività che il rappresentante (tutore, curatore o amministratore di sostegno) è chiamato a compiere nell’interesse del beneficiario della misura protettiva, nel senso che deve preferirsi la misura dell’amministrazione di sostegno ove l’attività da compiere per la cura dell’interessato si presenti “semplice”, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l&#8217;attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell&#8217;attività di sostegno nei suoi confronti. A fronte di simili fattispecie, infatti, l&#8217;amministrazione di sostegno appare la misura più adeguata non solo sul piano pratico, in considerazione della maggiore duttilità che la contraddistingue sul piano dei contenuti, ma altresì sul piano etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell&#8217;individuo che essa sottende, facendo salva, in linea di principio,</p>
<p style="text-align: justify;">una contrattualità “minima” del beneficiario, che può compiere autonomamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Se, invece, il soggetto si trovi in condizioni di abituale infermità psichica che lo rendano assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi, perché si tratta di gestire un&#8217;attività di una certa complessità alla luce dell’entità del patrimonio del beneficiario o appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli, nei confronti di sé o altri, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l&#8217;esterno ovvero se, nel caso concreto, l’amministrazione di sostegno non appaia idonea ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, torna ad essere applicabile la misura dell’interdizione (Cass. 13584/2006 cit.). L’ipotesi derogatoria illustrata appare ricorrere nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">L’istruttoria svolta ha, infatti, messo in evidenza come l’amministrazione sarebbe inidonea a prevenire i gravissimi impulsi auto ed etero lesivi del beneficiario, anche alla luce dell’assoluta mancanza di disponibilità del M ad interagire con i terzi, che impedisce un giudizio prognostico positivo su una qualsiasi forma di collaborazione tra il beneficiario e il nominando amministratore.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione di sostegno appare, inoltre, misura di protezione inidonea anche in relazione ai fini per il perseguimento dei quali il ricorso introduttivo è stato presentato. La Procura ricorrente, infatti, sulla base delle relazioni del Centro Salute Mentale di Lamezia Terme, ha invocato la misura dell’ADS con scopi principalmente terapeutici, in quanto il M rifiuta il ricovero volontario per la cura della propria malattia psichica e rifiuta anche di prendere i farmaci che prescrittigli, mettendo così in pericolo se stesso e gli altri. Tale fine certo non potrebbe essere raggiunto con la nomina di un amministratore di sostegno, non potendosi conferire a quest’ultimo il potere di prestare il consenso al trattamento terapeutico in luogo del soggetto che manifesti il suo espresso dissenso.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altra parte, l’inidoneità del M. alla cura dei propri interessi, personali e patrimoniali, appare assoluta e totale, sicché non sarebbe neppure possibile limitare a talune soltanto le attività da compiere nell’interesse del beneficiario, come prescritto, invece, dall’art. 405 c.c. né sarebbe possibile in qualsiasi modo valorizzare la volontà del beneficiario medesimo, con conseguente frustrazione del fine proprio dell’istituto e del criterio qualitativo individuato dalla giurisprudenza di legittimità come discrimine con l’istituto dell’interdizione. Ciò anche alla luce della completa assenza di un’adeguata rete di protezione attorno al M, visto che il padre è molto anziano e malato e la madre si è dichiarata incapace di tenere a bada l’aggressività del figlio.</p>
<p style="text-align: justify;">La richiesta di nomina di un amministratore di sostegno in favore di M va, conclusivamente, allo stato, rigettata. Gli atti vengono nuovamente rimessi alla Procura della Repubblica in sede, affinché quest’ultima valuti l’opportunità della proposizione di un ricorso per l’interdizione del medesimo M.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M. </strong></p>
<p>visti gli artt. 404 e ss c.c., come modificati dalla l. 6/04 e gli artt. 712 e ss. c.p.c.;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RIGETTA </strong></p>
<p style="text-align: justify;">la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno in favore di M Giovanni, nato a Lamezia Terme il 7 maggio 1968;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DISPONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica in sede per le valutazioni di competenza; MANDA alla cancelleria per i relativi adempimenti e per la comunicazione alla Procura ricorrente del presente decreto. Lamezia Terme, 8 marzo 2011</p>
<p>Il giudice tutelare</p>
<p>dott.ssa Giusi Ianni</p>
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		<title>Richiesta al Giudice di autorizzazione ad azioni legali</title>
		<link>http://www.amministratoridisostegno.com/2011/07/richiesta-al-giudice-di-autorizzazione-ad-azioni-legali/</link>
		<comments>http://www.amministratoridisostegno.com/2011/07/richiesta-al-giudice-di-autorizzazione-ad-azioni-legali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 10:20:24 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
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		<description><![CDATA[Come chiedere al giudice tutelare autorizzazione ad avviare una causa legale per l'ADS? Vediamo come fare seguendo un esempio di istanza predisposta dall'avvocato Stefano Scalettaris: ecco un esempio di richiesta di autorizzazione al giudice per avviare azioni legali a favore del beneficiato di amministrazione di sostegno. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/07/richiesta-al-giudice-di-autorizzazione-ad-azioni-legali/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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<p style="text-align: justify;">Molto spesso il nominato Amministratore di Sostegno trova situazioni patrimoniali complesse ed in pregiudizio del beneficiato. I beni a lui intestati sono magari utilizzati senza portargli alcun beneficio o parte del patrimonio è stato distratto da soggetti che lo attorniavano interessati, magari fino ad averlo circonvenuto in un momento di debolezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è perciò raro che l&#8217;ADS debba pensare a dare tutela al proprio amministrato ricorrendo alle vie di giustizia ed eventualmente interessando la procura della Repubblica per quanto accaduto.</p>
<p style="text-align: justify;">La scelta non è però nella libera discrezionalità dell&#8217;amministratore di sostegno ed è opportuno che via sia la chiara autorizzazione del Giudice Tutelare a compiere i passaggi conseguenti anche quanto la stessa nomina sia stata realizzata appositamente per assistere il benficiato nella gestione della propria congiuturale situazione economica.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; allora necessario farsi autorizzare specificamente alle dette attività predisponendo e presentanto apposita istanza al Giudice Tutelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Do quindi segnalazione di un interessante ed esaustivo esempio di istanza messa a disposizione dall&#8217;<strong>Avv. Stefano Scalettaris</strong> di San Donà di Piave.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
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<p style="text-align: center;"><strong>AL SIGNOR GIUDICE TUTELARE PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AD AZIONI LEGALI</strong></p>
<p style="text-align: justify;">nel procedimento RG&#8230;..  &#8211; Ads a favore di …..<br />
La signora …&#8230;.. (…&#8230;..) nata a ….. il …&#8230;, domiciliata presso lo studio dell&#8217;avv. Stefano Scalettaris (SCLSFN70S30G914C) in San Donà di Piave, via Battisti 11, nella sua qualità di Amministatrice di Sostegno di …&#8230; nata a …&#8230; il …&#8230;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PREMESSO</strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">CHE l&#8217;istante veniva nominata Amministratrice di Sostegno di …&#8230;. con provvedimento del …&#8230;. del Giudice Tutelare, dr&#8230;&#8230;.;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li> CHE tale nomina seguiva alla rimozione della precedente Ads signora …&#8230;.., il cui “comportamento riprovevole” &#8211; consistente nella sottrazione di somme di spettanza della beneficiaria &#8211; ha determinato la formazione di un consistente debito verso la Struttura&#8230;&#8230;ove l&#8217;anziana risiede;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li> CHE nel provvedimento di nomina il Giudice autorizzava la nuova Ads a “ verificare le iniziative più idonee a recuperare le somme sottratte ed eventuali azioni di responsabilità”;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li> CHE lo stesso Giudice evidenziava, in esito all&#8217;istruttoria svolta, inequivocabili profili di responsabilità civile e penale a carico della signora ….. (“Considerato infatti che la stessa senza fornire alcuna giustificazione ha trattenuto per sé i ratei della pensione spettante alla beneficiaria senza provvedere al versamento presso la casa di riposo ove attualmente la predetta beneficiaria risiede”);</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li> CHE attualmente la signora …&#8230; parrebbe ancora risiedere, senza alcun titolo, presso l&#8217;immobile di proprietà dell&#8217;anziana …&#8230;., in …&#8230;, situazione questa, ostativa della possibilità di trarre reddito dall&#8217;unico cespite di spettanza della beneficiaria;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li> CHE nel frattempo il creditore ….., a mezzo del proprio Legale, ha manifestato altresì l&#8217;intenzione di procedere esecutivamente a danno dell&#8217;anziana ;</li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"> CHE preso atto delle gravi problematiche di cui sopra l&#8217;Ads intenderebbe procedere come segue: contattare a mezzo del proprio Legale la signora …&#8230;. chiedendo in via bonaria l&#8217;immediata restituzione di tutto ciò che è di spettanza della signora&#8230;.. oltre alla liberazione spontanea dell&#8217;immobile in …&#8230;..;</li>
</ul>
<p>indi, in ipotesi di mancato o insoddisfacente riscontro agire:</p>
<ol>
<li>in sede penale presentando all&#8217;Autorità Giudiziaria una denuncia/querela contro la signora …&#8230;&#8230;;</li>
<li>in sede civile per ottenere, da un lato il rilascio dell&#8217;immobile in …&#8230;.. e dall&#8217;altro, ove ritenuto economicamente conveniente valutata la capienza del patrimonio della signora …..,  la restituzione del denaro e dei beni di spettanza della signora ….. con il riconoscimento del conseguente danno patito;</li>
</ol>
<ul>
<li>CHE in ogni caso, verificata nel più breve tempo possibile la situazione patrimoniale dell&#8217;anziana, l&#8217;Ads dovrà far fronte alle pretese creditorie di&#8230;.. proponendo eventuali dilazioni di pagamento ovvero convenendo con ….. altre soluzioni &#8211; compresa, in estrema ratio, la vendita dell&#8217;immobile di cui sopra &#8211; idonee a scongiurare l&#8217;esperimento di inutili, costose e punitive azioni esecutive contro la signora …&#8230;,</li>
</ul>
<p>tutto ciò premesso la signora&#8230;&#8230;., ut supra</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CHIEDE</strong></p>
<p>che l&#8217;Ill.mo Giudice Tutelare adito, letto il presente ricorso, ritenuta la propria competenza, rilevata l&#8217;urgenza, voglia così disporre:<br />
autorizzare l&#8217;ADS …&#8230; a presentare, ove necessario, a mezzo del proprio legale avv. …&#8230;. del Foro di ….., una denuncia/querela contro la signora …&#8230;, nata a …. il ….. per i fatti di cui in narrativa con espressa autorizzazione a costituirsi parte civile, in nome e per conto della beneficiaria, …&#8230;, nell&#8217;instaurando procedimento;<br />
autorizzare l&#8217;ADS …&#8230;.,  a mezzo del proprio Legale avv. …&#8230; di ….., a convenire in giudizio presso il Tribunale Civile di …. la signora …&#8230;, ove necessario, per ottenere il rilascio dell&#8217;immobile in ….. di proprietà della signora …&#8230;;<br />
autorizzare l&#8217;ADS …&#8230;.,  a mezzo del proprio Legale avv. …..di …., a convenire in giudizio presso il Tribunale Civile di …. la signora …&#8230;.., ove necessario, per ottenere la restituzione del denaro e dei beni di spettanza della signora …&#8230; con espressa facoltà in capo all&#8217;Ads di far precedere la programmata azione da una richiesta cautelare ante causam, ove ritenuta opportuna sulla base della capienza patrimoniale della destinataria del provvedimento;<br />
autorizzare l&#8217;Ads a convenire stragiudizialmente con il creditore ….., ove possibile,  dilazioni di pagamento del credito da esso vantato;<br />
MUNIRE l&#8217;emanando decreto di immediata esecutività stante l&#8217;estrema urgenza di porre rimedio, in tempi assai rapidi, alla gravissima situazione venutasi a creare siccome rappresentata nella superiore premessa.</p>
<p>Si dichiara di voler ricevere ogni avviso al seguente numero di fax: …. o all&#8217;indirizzo di posta elettronica: …&#8230;</p>
<p>Con osservanza.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Relazione finale alla morte del beneficiato</title>
		<link>http://www.amministratoridisostegno.com/2010/12/relazione-finale-alla-morte-del-beneficiato/</link>
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		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 15:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[formulario]]></category>
		<category><![CDATA[modulo]]></category>
		<category><![CDATA[Morte]]></category>
		<category><![CDATA[relazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>

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		<description><![CDATA[Dopo la morte del beneficiato, l'ultimo atto dell'amministratore di sostegno è il deposito della predisposta relazione finale a consuntivo che documenta la gestione intercorsa: Vediamo assieme un esempio facsimile. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2010/12/relazione-finale-alla-morte-del-beneficiato/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><blockquote>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Cosa fare quando muore il beneficiato?</strong></span></h2>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">La vita ha un percorso lineare monodirezionale: c&#8217;è un tempo per seminare ed uno per raccogliere. Ed alla vità segue la morte.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo è purtroppo ancor più vero per l&#8217;amministratore di sostegno che spesso si trova a dover svolgere la sua funzione a seguito di patologie del beneficiato che ne hanno compromesso gravemente lo stato di salute e comportano in breve tempo ll raggiungimento del fine vita. Ogni Amministratore di Sostegno deve perciò considerare che il proprio incarico può finire in corso di svolgimento, e l&#8217;eventuale nomina a termine effettuata dal magistrato va ritenuta davvero &#8220;eventuale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questa ragione si devono avere ben chiare le conseguenze dell&#8217;evento morte sulla procedura: come ogni fatto giuridico essa vede generarsi effetti giuridici. Quali sono?</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, la morte del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno fa venire meno la procedura medesima causando l&#8217;estinzione della stessa e privando l&#8217;amministratore di ogni e qualsivoglia potere.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, <span style="text-decoration: underline;">con la morte del soggetto per cui era stata disposta l&#8217;amministrazione di sostegno si deve predisporre il resoconto di quanto è stato svolto nell&#8217;esercizio della funzione e consegnare il patrimonio gestito agli eredi</span> o, se questi mancano, al possibile curatore dell&#8217;eredità giacente.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ultimo atto dell&#8217;amministratore di sostegno è quindi il deposito della predisposta relazione finale affinchè questa venga valutata ed approvata dal Giudice Tutelare. Essa non è altro che <span style="text-decoration: underline;">la relazione finale a consuntivo che documenta la gestione intercorsa dal momento della nomina o dal più recente deposito della relazione annuale</span> precedente.</p>
<p style="text-align: justify;">Per rispondere a molte delle domande che pervengono via mail e nei commenti produciamo qui di seguito un facsimile di atto per la stesura dell&#8217;ultima attività dell&#8217;ADS.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Alberto Vigani" href="http://www.avvocati.venezia.it/alberto-vigani.html">Avv. Alberto Vigani</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
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</script></p>
<blockquote>
<h3 style="text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Tribunale di Venezia</span></strong></h3>
<h3 style="text-align: center;"><strong>Relazione Finale </strong></h3>
<h3 style="text-align: center;"><strong>dell&#8217;Amministratore Di Sostegno</strong></h3>
<p>Amministrazione di sostegno  N. ____________</p>
<p>- BENEFICIATO:</p>
<p>_____________________________</p>
<p>- AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:</p>
<p>______________________________</p>
<p>grado di parentela ________________</p>
<p>Rendiconto relativo al periodo dal _______ al _________</p>
<p>1. CONDIZIONI DELLA PERSONA BENEFICIATA</p>
<p>L&#8217;ADS dichiara che la persona sottoposta a ad amministrazione è venuta meno il   ______________  in _________________ a seguito di  _____________________________________  ______________________________________________  NOTE__________________________________________  _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________</p>
<p>Si allega certificato di morte della persona sottoposta a ADS.</p>
<p>2. SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA PERSONA SOTTOPOSTA AD ADS</p>
<p>STATO PATRIMONIALE ALL’INIZIO DEL PERIODO OGGETTO DI RENDICONTO</p>
<p>Lo scrivente ADS  dichiara che lo stato patrimoniale della persona sottoposta ad amministrazione al momento</p>
<ul>
<li>di 	avvio della procedura;</li>
<li>di 	approvazione del precedente rendiconto in data 	_______________________ era il seguente:</li>
</ul>
<ul>
<li>immobili 	________________________________________</li>
<li>il 	saldo sul conto/libretto n. ________________ (cc bancario o postale, 	libretto deposito bancario o postale, &#8230;) presso l’Istituto 	_____________________ alla data del _________ era di Euro__________</li>
<li>titoli 	(titoli di stato, quote, fondi, &#8230;.) __________________________ per 	Euro_________ ››</li>
<li> liquidità di cassa di 	Euro___________________________________››</li>
<li>altro __________________________________ per Euro_______________ 	››</li>
<li>altro __________________________________ per 	Euro_______________</li>
</ul>
<p>MOVIMENTI PATRIMONIALI</p>
<p>Lo scrivente ADS dichiara che il precedente saldo attivo era pari a Euro____________________ e che nel periodo relativo al presente rendiconto vi sono state le seguenti:</p>
<p>ENTRATE:</p>
<ul>
<li>pensioni: 	reversibilità Euro _______________________ doc. n. 	__________________</li>
<li>invalidità 	Euro _________________________ doc. n. __________________ 	&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. Euro _________________________ doc. n. 	__________________ &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. Euro 	_________________________ doc. n. __________________ ››</li>
<li>indennità 	di accompagnamento Euro ____________________ doc. n. ______________ 	››</li>
<li>interessi 	sul capitale a risparmio Euro __________________ doc. n. 	_______________ ››</li>
<li>titoli 	scaduti Euro _____________________________ doc. n. 	__________________</li>
<li>interessi 	sui titoli Euro _________________________ doc. n. __________________</li>
<li>canoni 	di locazione: &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. Euro 	_______________________ doc. n. ________________</li>
<li>altro 	______________________ Euro ____________________ doc. n. 	____________</li>
<li>TOTALE 	ENTRATE Euro _________________________</li>
</ul>
<p>e le seguenti: USCITE: ››</p>
<ul>
<li>retta 	della struttura Euro ___________________________ doc. n. 	_____________ ››</li>
<li>utenze 	e spese condominiali Euro _____________________ doc. n. ___________ 	››</li>
<li>spese 	di abbigliamento e altri generi di conforto E _____________ doc. n. 	__________ ››</li>
<li>titoli 	acquistati Euro ___________________________ doc. n. __________ ››</li>
<li>altro 	Euro ___________________________ doc. n. ________________ ››</li>
<li>altro 	Euro ___________________________ doc. n. ________________</li>
</ul>
<p>TOTALE 	USCITE Euro ______________________________</p>
<p>LA DIFFERENZA ENTRATE – USCITE E’ PARI AD EURO:______________________</p>
<p>STATO PATRIMONIALE ALLA FINE DEL PERIODO OGGETTO DEL RENDICONTO</p>
<p>Lo scrivente Amministratore di Sostegno dichiara che lo stato patrimoniale attuale della persona sottoposta a tutela è il seguente:</p>
<p>›› immobili:	__  invariato o __ variato ____________________________________________</p>
<p>›› il saldo sul conto/libretto sopra indicato è di Euro ________________ doc. n. ___________</p>
<p>›› titoli (titoli di stato, quote, fondi, &#8230;) di Euro _____________________ doc. n. ___________</p>
<p>›› liquidità di cassa di Euro______________________________________</p>
<p>›› altro _____________________________________</p>
<p>Annotazioni. _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________  Eraclea, __,__ , 2011  L&#8217;Amministratore di sostegno ________________________________________</p></blockquote>
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		</item>
		<item>
		<title>Amministratore di sostegno senza patologia del beneficiato</title>
		<link>http://www.amministratoridisostegno.com/2010/06/amministratore-di-sostegno-senza-patologia-del-beneficiato/</link>
		<comments>http://www.amministratoridisostegno.com/2010/06/amministratore-di-sostegno-senza-patologia-del-beneficiato/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[nomina]]></category>
		<category><![CDATA[Poteri ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Tribunale di Varese nomina un ADS, ne innova ed amplia la portata operativa  affermando un ruolo in tutela delle capacità di realizzazione della persona. L'amministrazione di sostegno non è più interpretata come una cura per una patologia ma come un input migliorativo alla vita del beneficiario. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2010/06/amministratore-di-sostegno-senza-patologia-del-beneficiato/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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</ol>

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			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">ADS e ASSENZA DI MALATTIA</span></h1>
<p><span style="color: #ff0000;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Varese va oltre la consueta lettura dell&#8217;istituto innovando ed ampliando la portata operativa dello stesso affermandone un ruolo che arriva alla tutela delle capacità di realizzazione della persona.  L&#8217;amministrazione di sostegno infatti non è più interpretata come una cura per una patologia ma come un input migliorativo alla vita del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo perché l&#8217;istituto viene letto con il principale fine di strumento atto a rimuovere quegli ostacoli che si frappongono alla libera esplicazione della personalità.</p>
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</script></p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, l&#8217;ADS non è solo qualcosa che rappresenta il beneficiario e ne potenzia la capacità volitiva ma può anche tradursi  nella istituzione di “una persona che accompagna le scelte esistenziali”. In tale senso si aderisce a ciò che gli studiosi dell&#8217;Amministrazione tendono oggi a suggerire nell&#8217;elaborazione dottrinale più recente.</p>
<p style="text-align: justify;">Si approda così ad un&#8217;evoluzione che vuole valorizzare l&#8217;autonomia dei soggetti deboli anche nella scelta di un futuro migliore. L&#8217;ADS non viene più visto come una terapia al deficit capacitivo della persona ma  un mezzo per la sua realizzazione con l’esercizio dei diritti, in ossequi al principio per cui “se non vi è esercizio non vi è neppure titolarità”.</p>
<p style="text-align: justify;">Si arriva così a dire che l&#8217;amministratore di sostegno può, e quindi deve, costituire un referente per le scelte esistenziali del beneficiario, vuoi nella ricerca di un nuovo inserimento lavorativo, vuoi nel recupero delle relazioni familiari sospese, fino a definirlo uno strumento per “<em>riespandere la dignità del soggetto debole</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal modo si sbiadisce sempre più la linea di demarcazione tra il ruolo dell&#8217;amministratore di sostegno e quello degli operatori sociali atteso che  l&#8217;istituto viene condotto <em>border line</em> in una funzione che non gli è riconosciuta  dalla mera lettura normativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo in ragione de disposto dell’art. 404 cod. civ. Ove si prevede che “<em>La persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">I presupposti, le condizioni che consentono l’applicazione dell’amministrazione di sostegno, sono pertanto:</p>
<ol>
<li> l’infermità – che determina un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi, oppure</li>
<li>la menomazione fisica – che determina un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi,oppure</li>
<li> la menomazione psichica – che determina un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il Giudicante Varesino sostiene però che, nonostante il difetto di una vera e propria patologia a sostegno dell&#8217;intervento dell&#8217;ADS nel caso di specie, permane evidente il distinguo dai servizi non appena si tiene presente che “<em>l&#8217;apertura della amministrazione corrisponde ad uno strumento giuridico reso infungibile e non altrimenti surrogabile per la necessità  di un&#8217;assistenza o rappresentanza giuridica (nell’interesse del beneficiario) che l&#8217;amministratore può offrire – alla luce dei compiti demandati &#8211; mentre l&#8217;operatore dei servizi sociali no</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo si ha una posizione contrastante con quella del Tribunale modenese statuente che in assenza di necessità di completamento tecnico della volontà del beneficiato non vi è la fruibilità di ADS mentre permane il compito degli operatori assistenziali.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a id="Alberto Vigani" title="Alberto Vigani" href="http://www.avvocati.venezia.it/alberto-vigani.html" target="Alberto Vigani">Avv. Alberto Vigani</a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Varese<br />
Ufficio della volontaria Giurisdizione</strong></p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in persona del Giudice Tutelare, dott. Giuseppe Buffone, ha pronunciato il seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>D e c r e t o ex art. 405 cod. civ.<br />
Nomina di Amministratore di Sostegno</strong></p>
<p>nel procedimento camerale iscritto al n. 283 dell’anno 2009 R.G.V.G.,<br />
Avente ad oggetto<br />
Apertura dell’amministrazione di sostegno in favore di B, nato a … (Germania) il …e   residente in ….</p>
<p style="text-align: center;">- □■□ -</p>
<p style="text-align: justify;">Il beneficiario è nato in Germania dove ha vissuto sino a un paio di anni fa e dove continuano a vivere le due figlie con le quali i rapporti familiari possono dirsi allo stato del tutto interrotti. Il beneficiario non presenta, all’esito di un primo esame, una delle tipiche condizioni al cospetto delle quali l&#8217;amministrazione di sostegno appare necessaria o quantomeno opportuna, trattandosi di un soggetto allo stato nullatenente, senza evidenti patologie psichiche e senza limitazioni tali da impedire lo svolgimento delle attività quotidiane. Il motivo che ha indotto il servizio sociale a presentare ricorso insta nella incapacità del B di adattarsi alla nuova situazione di ristrettezza e precarietà economica, atteso che questi ha sempre vissuto in situazione di estremo benessere. Il tracollo finanziario ha determinato un mutamento radicale dello stile di vita non seguito da un adattamento del beneficiario il quale infatti antepone spese non prioritarie a quelle essenziali come il riscaldamento. Il disagio denunciato dal Servizio involge lo stato di stasi in cui versa il beneficiario che, in ragione dell’attuale situazione peggiorativa è incapace di volgere uno sguardo ad una nuova prospettiva di vita, ad un nuovo programma di ricostruzione del sé. Il beneficiario si trova solo, senza famiglia; nullatenente, senza denaro; sfiduciato, senza attuali prospettive di benessere.<br />
Reputa questo giudice, all&#8217;esito dell&#8217;esame, che l&#8217;amministrazione possa comunque essere aperta, seppur a tempo determinato.<br />
L&#8217;amministrazione di sostegno infatti non deve essere interpretata necessariamente come una cura per una patologia o come un rimedio per uno strappo nel tessuto epidermico della vita del beneficiario. L&#8217;istituto ha il principale fine di rimuovere quegli ostacoli che si frappongono alla libera esplicazione della personalità come ha scritto autorevolmente la Dottrina e, dunque, oltre a poter costituire una figura che rappresenti il beneficiario può tradursi  nella istituzione di “una persona che accompagna le scelte esistenziali”, come gli studiosi dell&#8217;Amministrazione tendono oggi a suggerire nell&#8217;elaborazione dottrinale più recente. Si tratta cioè di approdare ad un interpretazione che valorizzi l&#8217;autonomia dei soggetti deboli in una prospettiva per rendere effettivo l’esercizio dei diritti laddove, come giustamente si è scritto, “se non vi è esercizio non vi è neppure titolarità”.<br />
In condizioni quali quelle del B, l&#8217;amministratore di sostegno può costituire un referente per le scelte esistenziali del beneficiario, vuoi nella ricerca di un nuovo inserimento lavorativo, vuoi nel recupero delle relazioni familiari sospese, così   potendosi gradualmente riespandere la dignità del soggetto debole. E’ chiaro che occorre delineare una linea di demarcazione tra il ruolo dell&#8217;amministratore di sostegno e quello degli operatori sociali atteso che altrimenti l&#8217;istituto rischia di sconfinare in una funzione che non gli è propria. Ma la linea di confine tra assistenza sociale e amministrazione di sostegno è evidente ove si tenga presente che l&#8217;apertura della amministrazione, servente alle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell&#8217;espletamento delle funzioni della vita quotidiana, corrisponde ad uno strumento giuridico reso infungibile e non altrimenti surrogabile per la necessità  di un&#8217;assistenza o rappresentanza giuridica (nell’interesse del beneficiario) che l&#8217;amministratore può offrire – alla luce dei compiti demandati &#8211; mentre l&#8217;operatore no.<br />
Vi è, allora, solo da indagare, da un punto di vista ermeneutico, il concetto di persone “prive di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana”: come detto, guardando al fine dell’amministrazione, tale concetto non va inteso solo in senso fisico-statico ma anche giuridico-dinamico, nel senso che versa in tali condizioni non solo il soggetto fisicamente impedito o psicologicamente disturbato ma anche quello che per una ragione non necessariamente patologica non è nella condizione di assumere nel proprio interesse scelte di carattere esistenziale. Qui il ruolo dell’amministratore: contatti con gli operatori sociali, rapporti con gli uffici di collocamento, presentazione di istanze per assumere ruoli lavorativi, impegno a frequentare attività di risocializzazione; percorsi terapeutici.<br />
Quanto alle concrete modalità “operative” dell’amministratore, reputa questo Giudice di assegnare i compiti di cui al dispositivo. Va nominato amministratore un terzo estraneo, poiché nessun altro ha dato la disponibilità. Si designa un avvocato iscritto nelle Liste del tribunale, attesa l’opportunità di un referente con un bagaglio professionale da cui attingere.<br />
L’incarico è a tempo determinato, per la durata di un anno, prorogabile.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.<br />
visti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ.,</strong></p>
<p>Dichiara aperta l’amministrazione di sostegno in favore di  B….<br />
L’amministrazione è a tempo determinato: sino al 16 aprile 2011.<br />
Nomina amministratore di sostegno l’Avv. ….</p>
<p style="text-align: justify;">Assegna all’amministratore il compito di avere cura degli interessi del beneficiario,<br />
Dispone che all’amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni:<br />
A)con rappresentanza esclusiva (art. 409, I, c.c.)<br />
L’amministratore ha il compito di presentare, in luogo del beneficiario, istanze verso Enti preposti al reinserimento lavorativo dei soggetti in stato di disoccupazione, previo colloquio con il beneficiario stesso per comprendere le esigenze del medesimo, i desiderata. In particolare, tenuto conto della conoscenza perfetta della lingua tedesca, l’amministratore provvederà, previa redazione di un Curriculum, a sfruttare tale strumento anche nel settore commerciale, tenuto conto dei rapporti transfrontalieri del territorio di Varese con la Svizzera. L’amministratore, in sostituzione del beneficiario, provvederà ad accertare le condizioni economiche delle figlie in Svizzera e, all’esito, valutati gli atti, proporrà a questo giudice di esercitare o meno l’azione per l’erogazione dell’assegno alimentare, alla luce della legislazione vigente.<br />
L’amministratore potrà anche, organizzandosi con gli Enti di assistenza programmare attività di recupero, sostegno, sussidio. L’amministratore è autorizzato a presentare in sostituzione del beneficiario istanza per la quanto necessario ove emergente un interesse del tutelato (ad es. bonus, fondi, pensioni, etc..) L’amministratore avrà, anche, il potere di curare i rapporti giuridici della beneficiario con tutti gli Uffici pubblici, con autorizzazione alla firma in luogo del beneficiario e con l’esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, nell’interesse del beneficiario, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell’interesse del beneficiario. L’amministratore dovrà accertare la capacità gestionale del denaro da parte del beneficiario. A tal fine è autorizzato ad accedere liberamente al conto corrente del soggetto protetto per vigilare sulle movimentazioni. In caso di bisogno, proporrà una gestione esclusiva del conto in luogo del beneficiario.</p>
<p>B)con Assistenza (art. 409, I, c.c.)<br />
L’amministratore ha il potere-dovere di assistere il beneficiario nelle attività di recupero sociale e programmerà incontri con lo stesso intesi a monitorare la sua situazione. Con i Servizi sociali, programmerà eventualmente attività di volontariato per impegnare il beneficiario fintanto che non trovi una occupazione lavorativa.<br />
Ordina all’amministratore di sostegno di riferire per iscritto al Giudice Tutelare, circa l’attività svolta e le condizioni di vita del beneficiario, con opportuno rendiconto. Soglie di rendiconto: settembre 2010; dicembre 2010; marzo 2011.<br />
Il beneficiario conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento.<br />
Visto l’art. 405, comma VI, c.c.<br />
Manda alla cancelleria per l’annotazione dell’odierno decreto nell’apposito registro e per la comunicazione del medesimo all&#8217;ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all&#8217;atto di nascita del beneficiario.<br />
Visto l&#8217;articolo 3, comma 1, lettera p), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,<br />
Manda alla cancelleria affinché si provveda all’iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale.<br />
Fissa per il giuramento del nominato amministratore di sostegno, la data del…. Manda all’amministratore di notificare il decreto al beneficiario.<br />
Decreto immediatamente esecutivo</p>
<p>Visto il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone che l’amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.</p>
<p>Varese lì  16 aprile 2010</p>
<p>Il Giudice Tutelare</p>
<p>dott. Giuseppe Buffone</p>
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		<title>Decreto di Nomina di ADS ad alcolista</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie mentali]]></category>
		<category><![CDATA[Poteri ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Tribunale di San Dona’ di Piave ha accolto il ricorso di una moglie disperata che chiedeva la nomina di un amministratore di sostegno per il marito, alcolista da anni. Vediamone i presupposti e la motivazione. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2010/06/decreto-di-nomina-di-ads-ad-alcolista/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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<p></br></p>
<p style="text-align: justify;">A partire dalla sua prima comparsa sul palcoscenico giuridico nazionale, l’<a name="amministratore di sostegno"></a><strong>amministratore di sostegno</strong> è stato chiamato a svolgere ruoli sempre diversi, a vestire i panni di personaggi differenti, a recitare un copione adattato di volta in volta sul caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">L’entusiasmo per la riforma introdotta con la legge n. 6 del 9.1.2004 ha portato a ricorsi variegati ed a volte fantasiosi, ben poco rispettosi della ratio e della lettera della norma. Nell’immaginario collettivo l’<strong>ADS<a name="amministratore di sostegno"></a></strong> si presenta infatti come un eroe dei tempi moderni, con la toga per mantello ed il codice come arma segreta, pronto a portare pace ed armonia nelle guerre domestiche.</p>
<p style="text-align: justify;">È evidente che <span style="text-decoration: underline;">l’ADS<a name="amministratore di sostegno"></a> non ha affatto poteri da supereroe e non è in grado di risolvere questioni che sono al di là della sua effettiva portata</span>. Eppure c’è un campo in cui l’amministrazione di sostegno, invocata coraggiosamente da familiari portati dalla disperazione a sfidare l’iniziale ritrosia dei giudici tutelari, <span style="text-decoration: underline;">ha trovato fertile applicazione: quello dei soggetti affetti da tossicodipendenze o da alcolismo</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Da tempo dottrina e giurisprudenza discutono sul grado di incapacità di chi dipenda da sostanze (di qualunque natura esse siano) e sul rimedio da adottare, senza pervenire a un risultato unanimemente condiviso.</p>
<p style="text-align: justify;">L’anoressica che rifiuta di nutrirsi, il cocainomane posseduto dalla droga, il ludopatico incapace di smettere di giocare, l’alcolizzato mai sobrio, in quale misura sono incapaci di attendere ai propri interessi? Devono essere interdetti o è sufficiente il ricorso ad un amministratore di sostegno?<a name="amministratore di sostegno"></a> E quest’ultimo sarà idonea soluzione per il soddisfacimento degli interessi del beneficiario?</p>
<p style="text-align: justify;">La domanda in sé non conosce una risposta universale. In verità l<span style="text-decoration: underline;">a materia impone di scrutare il problema nelle specifiche caratteristiche del caso concreto, al fine di valutare se ed in quale misura l’amministratore di sostegno<a name="amministratore di sostegno"></a> possa essere considerato una valida soluzione</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Così, <span style="text-decoration: underline;">il Tribunale di Bologna nella sentenza n. 2914/2008 ha dichiarato l’interdizione di un tossicodipendente, ritenendo la misura più restrittiva maggiormente protettiva per la persona</span>. Il Tribunale di Modena (decreto 8.2.2006), certamente più illuminato, ha ritenuto opportuna la nomina di un <strong>ADS</strong> <strong>in favore di una giovane donna tossicodipendente e bisognosa di sostegno nella gestione dell’eredità paterna</strong>. Il Tribunale di Varese (decreto del 25.11.2009) ha ravvisato gli estremi della legge 6/04 in un caso di ludopatia.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Seguendo il sentiero normativo dinanzi tracciato  è pervenuto al Tribunale di San Dona’ di Piave il ricorso di una moglie disperata che chiedeva la nomina di un amministratore di sostegno per il marito, alcolista da anni</strong></span>. <span style="text-decoration: underline;">L’esame del beneficiario e dei suoi familiari ha costituito l’elemento essenziale nella scelta del percorso da seguire per garantire la più efficace tutela al beneficiario stesso</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’uomo si presentava trasandato, lento nei movimenti, consapevole del proprio problema ma incapace di reagire, riluttante a seguire un percorso di cura serio. <strong>La moglie e le figlie, raro esempio di unità familiare e di amore ostinato, apparivano gravemente provate dall’inaspettata alterazione dell’equilibrio domestico ma decise a trovare una soluzione a qualunque costo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo un’attenta analisi del caso, <span style="text-decoration: underline;">il giudice tutelare ha nominato un CTU</span><strong> affinché valutasse le effettive possibilità di recupero</strong> del beneficiario, indicando il percorso di cura più adeguato. All’esito dell’accertamento il G.T. ha ritenuto opportuno <span style="text-decoration: underline;">nominare un ADS</span><a name="amministratore di sostegno"></a>, che avesse non solo il compito di amministrare il patrimonio del beneficiario e di curarne gli interessi economici, <span style="text-decoration: underline;">ma anche di seguire il soggetto nel percorso di recupero</span>. Attese le peculiarità del caso di specie, <strong><span style="text-decoration: underline;">la nomina è ricaduta sul medico curante del paziente</span></strong>, <span style="text-decoration: underline;">figura competente e gradita al beneficiario.</span></p>
<p style="text-align: justify;">È bene sottolineare tuttavia che non sempre l’amministratore di sostegno<a name="amministratore di sostegno"></a> costituisce adeguato rimedio per problematiche di questo spessore. In alcuni casi il processo di autodistruzione del soggetto può essere così avanzato da imporre il ricorso all’interdizione e in altri casi neppure tali rimedi possono risultare esaustivi.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">La decisione del giudice tutelare risente inevitabilmente delle molteplici variabili del caso concreto ed è volta ad individuare la misura meno afflittiva </span>a maggiormente satisfattiva delle esigenze del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Dott. Viviana Mele</p>
<p style="text-align: justify;">Giudice presso il Tribunale di Venezia</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<blockquote>
<h2 style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI VENEZIA</strong></h2>
<h2 style="text-align: center;"><strong>SEZIONE DISTACCATA DI SAN DONA’ DI PIAVE</strong></h2>
<p>Il Giudice Tutelare,</p>
<p>letto il ricorso presentato da MEVIA MEVII per la nomina di un amministratore di sostegno in favore del sig. LIBERIO LIBERI;</p>
<p>sentito personalmente il beneficiario e i di lui prossimi congiunti;</p>
<p>esaminata la documentazione prodotta;</p>
<p>espletata una CTU medico-legale;</p>
<p>sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 19.4.2010,</p>
<p>ha emesso il seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DECRETO</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall’esame del beneficiario, dalla documentazione in atti nonché dalle dichiarazioni dei prossimi congiunti e del CTU dott. ROSSI è risultato che il sig. LIBERIO LIBERI non è in grado di provvedere in maniera autonoma alle proprie necessità in quanto è affetto da infermità con deficit settoriali conseguenti alla dipendenza da alcool.</p>
<p style="text-align: justify;">Il beneficiario è, quindi, in uno stato di infermità sia psichica che fisica che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi, di tal ché appare opportuna la nomina di un amministratore di sostegno con compiti di assistenza sia morale che materiale.</p>
<p style="text-align: justify;">La nomina dell’ADS è rivolta in prevalenza all’accertamento delle terapie più idonee per la cura e la tutela della salute del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">In attese dall’individuazione di soggetto competente in materia medica, la nomina ricade in via provvisoria sulla ricorrente.</p>
<p style="text-align: center;" lang="en-GB"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">visto l’art. 405 co. 5 e 6 c.c., in relazione agli artt. 1 L. 6/2004 e 404 c.c., nonché agli artt. 409 e 410 c.c.,</p>
<p style="text-align: justify;">nomina a favore del beneficiario LIBERIO LIBERI, nato a Eraclea  (VE) il 27.12.1969 e residente a Eraclea (VE) via Jesolo n° 49, amministratore di sostegno la sig.ra MEVIA MEVII, nata a Eraclea il 6.11.1955 e residente in Eraclea (VE) via Jesolo n° 47</p>
<p style="text-align: justify;">Dà incarico all’amministratore di sostegno di curare e assistere il beneficiario e di compiere in favore dello stesso i seguenti atti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>rappresentare 	il beneficiario nell’espletamento di ogni adempimento 	burocratico-amministrativo inerente ai rapporti con enti pubblici o 	istituti privati, in particolare per ciò che attiene alla 	presentazione di atti e/o istanze dirette al conseguimento di 	sussidi e/o prestazioni sanitarie o previdenziali cui il 	beneficiario abbia diritto;</li>
<li>compiere 	in nome e per conto del beneficiario tutti gli atti di ordinaria 	amministrazione;</li>
<li>riscuotere, 	in nome e per conto del beneficiario, gli emolumenti allo stesso 	dovuti a titolo pensionistico-previdenziale, con successivo 	accredito delle somme medesime sul conto corrente bancario intestato 	al beneficiario stesso;</li>
<li>provvedere, 	in nome e per conto del beneficiario, ad ogni adempimento di natura 	fiscale;</li>
<li>provvedere 	all’individuazione ed alla scelta delle terapie ritenute più 	idonee per la tutela e la cura della salute del beneficiario, ivi 	compresa l’autorizzazione – previa istanza da rivolgere al G.T. 	– al ricovero presso struttura idonea alla cura del beneficiario.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sono fatte salve le autorizzazioni specifiche previste dagli artt. 374, 375 e 376 c.c., richiamati dall’art. 411 c.c., di competenza del G.T..</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone che l’incarico sia a tempo determinato e cessi in data 12.12.2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Rinvia all’udienza del 16.11.2011 ad ore 9.30 per individuazione di eventuale soggetto, competente in relazione alle peculiari esigenze di cura del beneficiario, da nominare quale ADS a tempo indeterminato.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone che l’amministratore di sostegno presenti all’udienza indicata a questo G.T. una relazione sull’attività svolta e sull’evoluzione delle condizioni di vita del beneficiario, alla quale va allegata una sintetica illustrazione della situazione economica che varrà come rendiconto ai sensi degli artt. 411 e 380 c.c..</p>
<p style="text-align: justify;">Si invita l’amministratore di sostegno a riferire a questo G.T., entro il termine di quindici giorni, i mutamenti esistenziali più rilevanti della vita del beneficiario e a richiedere specifica preventiva autorizzazione per gli spostamenti (residenziale/assistenziale) dello stesso (salvo l’urgenza di provvedere; in tal caso, deve richiedersi autorizzazione entro il termine di quindici giorni ed il trasferimento effettuato avrà carattere temporaneo sino alla autorizzazione del G.T.).</p>
<p style="text-align: justify;">Si dà atto che il beneficiario, ai sensi dell’art. 409 co. 2 c.c., può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, nei limiti delle sue concrete possibilità.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore di sostegno è invitato a valorizzare bisogni e aspirazioni del beneficiario ai sensi dell’art. 410 co 1 c.c. ed a garantire alla stessa l’informazione concretamente possibile anche ai fini di cui all’art. 410 co. 2 c.c., comunicando al G.T. eventuali diversità di scelte, contrasti o difficoltà.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore di sostegno coinvolgerà nell’attuazione del suo incarico, nei limiti più ampi possibili, i servizi sociali e assistenziali territorialmente competenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Si annoti a cura della cancelleria ai sensi dell’art. 405 co. 7 c.c..</p>
<p style="text-align: justify;">Si comunichi all’Ufficiale dello Stato Civile, al Casellario Giudiziale, al P.M. nonché alle parti costituite.</p>
<p style="text-align: justify;">San Donà di Piave, 15.3.2010</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice Tutelare</p>
<p style="text-align: justify;">dott.ssa Viviana Mele</p>
</blockquote>
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		<title>Rendita Inail del beneficiario riservata pro quota alle figlie minori</title>
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		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 20:18:32 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
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		<description><![CDATA[FIGLI MINORI TUTELATI ANCHE NEI CONFRONTI DEL BENEFICIATO: il Giudice Tutelare di Vallo della Lucania precisa che l'indennità INAIL non è da ritenersi fonte di reddito da riservarsi al beneficiato. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2010/04/rendita-inail-del-beneficiario-riservata-pro-quota-alle-figlie-minori/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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</p>
<blockquote>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>FIGLI MINORI TUTELATI ANCHE NEI CONFRONTI DEL BENEFICIATO<br />
		</strong></span></h2>
</blockquote>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><u>Il Giudice Tutelare di Vallo della Lucania precisa che l&#39;indennit&agrave; INAIL non &egrave; da ritenersi fonte di reddito da riservarsi al beneficiato</u>.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">Dall&#39;esistenza di questa redditualit&agrave; <u>il Giudice presume che una parte dei futuri ratei mensili che percepir&agrave;, ed ammontanti ad Euro 3062,32, mensili debbano essere destinati al mantenimento delle di lui figlie minori che vedono a loro riservata la somma di Euro 1500,00 mensili.</u> Questa quota parte della pi&ugrave; grande somma sopra indicata, verr&agrave; versata, mese per mese, dall&rsquo;amministratore di sostegno nominato nelle mani della madre e moglie, che la utilizzer&agrave; per il mantenimento, l&rsquo;istruzione e l&rsquo;educazione delle figlie minori.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">Il Giudice precisa che tutto ci&ograve; &egrave; conforme ai principi costituzionali (in particolare con riferimento agli artt. 29 e ss. Cost.) ed a quanto disposto dagli art. 147 e 148 del codice civile.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">Per questa ragione, viene autorizzato l&rsquo;amministratore di sostegno nominato alla riscossione dei suddetti ratei mensili e cos&igrave; imposto <u>un vincolo di destinazione di parte della somma mensilmente riscossa</u> nei termini appena detti.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">La restante somma verr&agrave; invece impiegata, con il consueto obbligo di rendiconto annuale, dall&#39;Amministrazione di Sostegno per la cura ed i bisogni del beneficiario.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">Si realizza cos&igrave; un equo contemperamento degli interessi tutelati.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
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<p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p>
<p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;"><strong>TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA</strong></p>
<p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;"><strong>Ufficio del Giudice Tutelare</strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Il Giudice Tutelare dott. Nicola Graziano</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p>
<p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">osserva quanto segue</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">1 ) CG, nato ad Agropoli il &#8211;/&#8211;/1976 si trova in stato vegetativo post &ndash; traumatico (Stato vegetativo permanente &ndash; Portatore di PEG) in quanto &egrave; rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale avvenuto il giorno 21 giugno 2005, alle ore 13.15 circa, alla via Craparizzo del Comune di Castellabate nel mentre era alla guida del motociclo targato &#8212;&#8212;&#8211;;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">2 ) CG &egrave; sposato con AX ed ha due figlie minori: FA (nata ad Agropoli il &#8211;/&#8211;/2003) e FB (nata ad Agropoli il &#8211;/&#8211;/2004);</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">3 ) In data 20 gennaio 2006 la moglie di CG veniva nominata amministratore di sostegno dello stesso, incarico che veniva reso a tempo indeterminato con decreto del 22 gennaio 2008;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">4 ) Il 18 febbraio 2009 la madre di CG, LY, presentava istanza allo scrivente Giudice Tutelare per la revoca dell&rsquo;amministratore di sostegno allo stesso nominato dichiarandosi disponibile ad assumere l&rsquo;incarico in sostituzione del revocando amministratore di sostegno rilevando che il figlio in data 24 settembre 2008 era stato dimesso dal ricovero presso la casa di cura &ldquo;Istituto S. Anna&rdquo; di Crotone per rientrare al domicilio della madre presso il quale attualmente dimora e ponendo a base della richiesta di revoca il disinteresse e la colpevole negligenza della moglie dello stesso nella sua qualit&agrave; di amministratore di sostegno;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">5 ) Fissata l&rsquo;udienza di comparizione delle parti, AX si opponeva all&rsquo;istanza di revoca depositando apposita memoria del 16 marzo 2009, sostenendo di essere impossibilitata a vedere il proprio marito perch&eacute; impedita dalla LY che, con il suo atteggiamento ostruzionistico, interferiva anche nei rapporti tra CG e le sue figliole FA e FB;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">6 ) Dopo una serie di udienze, tutte disposte per la ricerca di una soluzione condivisa, AX presentava in data 2 luglio 2009 formale rinuncia all&rsquo;incarico di amministratore di sostegno e consenso alla nomina della madre del proprio marito CG quale nuovo amministratore di sostegno, chiedendo, per&ograve;, una regolamentazione dei poteri del nominando amministratore di sostegno che, nel riscuotere i ratei mensili pari ad Euro 3062,32 a versarsi dall&rsquo;INAIL &ndash; Sede di Salerno &ndash; Battipaglia in favore del CG, potesse far fronte al mantenimento delle figlie del CG stesso nonch&eacute; che potesse prevedere una destinazione della di Euro 111.733,87 oltre interessi stabilita dall&rsquo;INAIL a titolo di ratei di rendita, maturati e non ancora riscossi, per l&rsquo;incidente occorso a CG;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">7 ) E&rsquo; evidente che l&rsquo;accordo tra le parti rende pacifico l&rsquo;accoglimento della rinuncia della AX dall&rsquo;incarico di amministratore di sostegno con conseguente nomina del nuovo amministratore di sostegno nella persona di LY, madre del beneficiario, nata ad Angri il &#8211;/&#8211;/1955 e residente in Castellabate alla via Contrada Valle CPL snc presso la quale oggi si trova CG e dove quindi lo stesso rimarr&agrave;, con diritto della di lui moglie e delle figlie minori FA e FB a fargli visita in ogni momento e per ogni evenienza;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">8 ) All&rsquo;amministratore di sostegno appena nominato, in primo luogo, spetter&agrave; il compito di compiere tutti gli atti attinenti alla cura ed alla tutela ed al soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana del beneficiario CG;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">9 ) Allo stesso amministratore di sostegno appena nominato spetter&agrave; anche il compito di porre in essere tutti gli atti di ordinaria amministrazione relativi al patrimonio del beneficiario stesso ed anche il compimento, in nome e per conto del beneficiario, anche di ogni altro atto di straordinaria amministrazione ma ci&ograve; solo previa distinta autorizzazione del Giudice Tutelare e deposito di adeguata documentazione;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">10 ) Si presume il consenso del CG a che una parte dei futuri ratei mensili che percepir&agrave; ed ammontanti ad Euro 3062,32 vengano destinati al mantenimento delle proprie figlie minori FA e FB per cui lo scrivente Giudice Tutelare stabilisce fin da adesso che la somma di Euro 1500,00 mensili, quota parte della pi&ugrave; grande somma sopra indicata, verr&agrave; versata, mese per mese, dall&rsquo;amministratore di sostegno nominato nelle mani della AX, madre e moglie, che la utilizzer&agrave; per il mantenimento, l&rsquo;istruzione e l&rsquo;educazione delle figlie minori FA e FB. Tutto ci&ograve; &egrave; conforme ai principi costituzionali (art. 29 e ss. Cost.) ed a quanto disposto dagli art. 147 e 148 c.c. La somma sopra indicata sar&agrave; rivalutata anno per anno in modo proporzionale alla rivalutazione dei ratei mensili che percepir&agrave; dall&rsquo;INAIL il beneficiario CG.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">Va quindi autorizzato l&rsquo;amministratore di sostegno nominato alla riscossione dei suddetti ratei mensili ed imposto un vincolo di destinazione di parte della somma mensilmente riscossa nei termini appena detti. La restante somma verr&agrave; impiegata, con obbligo di rendiconto annuale, per la cura ed i bisogni del beneficiario CG;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">11 ) L&rsquo;amministratore di sostegno LY &egrave; altres&igrave; autorizzata a riscuotere la somma di Euro 111.733,87 oltre interessi che l&rsquo;INAIL pagher&agrave; al beneficiario a titolo di ratei di rendita, gi&agrave; maturati e non riscossi fino al 27 aprile 2009. Tale somma sar&agrave; vincolata da parte dell&rsquo;amministratore di sostegno a favore delle minori FA e FB mediante l&rsquo;acquisto di buoni fruttiferi postali intestati alle predette minori al fine di assicurare una serenit&agrave; economica alle sopra dette minori;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">12 ) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito, tra cui quella al PM sede.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">Vallo della Lucania, l&igrave; 16 luglio 2009</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">Il Giudice Tutelare</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">dott. Nicola Graziano</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">&nbsp;</p>
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		<title>Istanza dell&#8217;Amministratore di Sostegno per l&#8217;acquisto di un immobile</title>
		<link>http://www.amministratoridisostegno.com/2010/04/istanza-dellamministratore-di-sostegno-per-lacquisto-di-un-immobile/</link>
		<comments>http://www.amministratoridisostegno.com/2010/04/istanza-dellamministratore-di-sostegno-per-lacquisto-di-un-immobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 16:50:12 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[esempio]]></category>
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		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>

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		<description><![CDATA[Facsimile di esempio di istanza da depositare al Giudice del Tribunale per essere autorizzati ad acquistare un immobile per una persona sottoposta ad Amministratore di Sostegno. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2010/04/istanza-dellamministratore-di-sostegno-per-lacquisto-di-un-immobile/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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<h2 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>DI UN BENE IMMOBILE IN NOME E PER CONTO DEL BENEFICIATO</strong></span></h2>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto possa pi&ugrave; facilmente accadere il contrario, ovvero che si debba chiedere l&#39;autorizzazione a vendere un immobile del beneficiato per fare fronte alle esigenza di vita dello stesso, a volte <u>ci si pu&ograve; trovare a dover acquistare un edificio o un terreno proprio al fine di consentire la tutela degli interessi della persona sottoposta ad Amministrazione di Sostegno</u>.</p>
<p>Per consentire di orientarsi facilmente in tale situazione, riportiamo di seguito un facsimile di esempio di istanza da depositare al Giudice del Tribunale.</p>
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</script><br />
<h2 style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Venezia<br />
	</strong></h2>
<h3 style="text-align: center;"><strong>Istanza ex artt. 374 e 411 cod. civ.</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">
	Ill.mo Sig. Giudice Tutelare, <br />
	lo scrivente Avv. Alberto Vigani, con studio in Eraclea, alla via Fausta, nella sua qualit&agrave; di amministratore di sostegno del sig. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., nato a&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., in data &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. e residente in &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., alla via &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., nominato con decreto n. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;../&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. emesso dal Giudice dott. Lina Tosi del Tribunale di venezia Sezione Distaccata di San Don&agrave; di Piave in data &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>premesso che</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1) ad oggi l&rsquo;assistito sig. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. vive in un edificio rurale sito in San Don&agrave; di Piave, alla via &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. il quale a causa della vetust&agrave; e della mancata manutenzione versa oggi in condizioni di dissesto e di inadeguatezza sanitaria: lo stesso, infatti, necessiterebbe di essere integralmente messo a norma e ristrutturato sia negli impianti che negli isolamenti e rivestimenti. Non si poi sottacere che anche da un punto di vista strutturale lo stabile lascia a desiderare e richiederebbe a breve degli interventi ai fini della sua conservazione statica e del suo risanamento edilizio (segnatamente, &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;);</p>
<p style="text-align: justify;">2) L&#39;edificio &egrave; anche molto isolato ed &egrave; raggiungibile esclusivamente percorrendo una stretta viuzza di campagna che lo rende difficoltoso da raggiungere per tutti coloro che devono prestare assistenza al beneficiato, oltre a poco consentire il monitoraggio continuo delle sue condizioni di salute;</p>
<p style="text-align: justify;">3)&nbsp; lo scrivente Amministratore ha appreso da bando pubblico della messa in vendita nel medesimo Comune di San Don&agrave; di Piave, alla via &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., di un appartamento di propriet&agrave; dell&#39;ATER di circa mq 50, realizzato nell&rsquo;anno 2008, luminoso e privo di barriere architettoniche, per un prezzo di &euro; 110.000,00;</p>
<p style="text-align: justify;">4) l&#39;edificio ove &egrave; sito l&#39;appartamento in vendita &egrave; stato costruito dal medesimo ATER al fine di darvi ospitalit&agrave; a persone indigenti o con problematiche necessitanti il costante monitoraggio dei Servizi Sociali che, pertanto, saranno presenti in loco con modalit&agrave; costanti;</p>
<p style="text-align: justify;">5) l&rsquo;acquisto dell&#39;indicato appartamento risulta perci&ograve; essere conveniente per il beneficiato per ragioni sanitarie e logistiche nonch&egrave; in quanto &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;;</p>
<p style="text-align: justify;">6) il beneficiato ha ricevuto dall&#39;INAIL il saldo di quanto spettantegli a titolo di indennit&agrave; e perci&ograve; possiede una somma di molto superiore di ci&ograve; che sarebbe necessario per l&rsquo;acquisto dell&#39;appartamento;</p>
<p style="text-align: justify;">7) il beneficiato ha quindi a Sua disposizione l&#39;importo di &euro; 350.000,00 versato interamente sul c.c.p. n. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;, acceso presso l&#39;Ufficio Postale di San Don&agrave; di Piave, a lui intestato e vincolato all&rsquo;ordine del Giudice Tutelare;</p>
<p style="text-align: center;">Tanto premesso l&rsquo;istante ADS nella sua predetta qualit&agrave;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FORMULA ISTANZA<br />
	</strong></p>
<p style="text-align: justify;">affinch&egrave; la S.V. Ill.ma, giusta il disposto di cui artt. 374 e 411 c.c., Voglia autorizzarlo ad acquistare in nome e per conto dell&rsquo;assistito sig. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. l&rsquo;appartamento de quo prelevando a tal fine la somma di &euro; 110.000,00 (oltre ad imposte: per come conteggiate nell&#39;allegato bando), dal conto corrente n. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. . Voglia quindi autorizzare il presenziare in nome e per conto del beneficiato sottoposto ad Amministrazione di sostegno avanti il Notaio Valeria Terracina di San Don&agrave; di Piave per acquistare il predetto ed individuato immobile.</p>
<p>	Con osservanza.<br />
	Si allega:</p>
<ul>
<li>documentazione fotografica dell&#39;immobile ad oggi occupato;</li>
<li>dichiarazione del Geom. Rossi in merito alla carenza dei requisiti igienico sanitari dell&#39;edificio rurale;</li>
<li>copia del bando per la vendita dell&#39;Appartamento in Condominio ATER;</li>
<li>parere favorevole dei Servizi Sociali del Comune di San Don&agrave; di Piave;</li>
<li>bozza atto di compravendita immobiliare predisposta dal Notaio Valeria Terracina.</li>
</ul>
<p>Eraclea, 21.10.2010</p>
<p>L&rsquo;amministratore&nbsp; di sostegno</p>
<p>Avv. Alberto Vigani</p>
<p>Depositato in cancelleria oggi &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. <br />
	Il cancelliere &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
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		<title>Amministratore di sostegno: servizi sociali e revoca della nomina</title>
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		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 19:02:58 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Amministratore di sostegno: il Giudice Tutelare di Modena limita l'utilizzo dell'Amministratore quando lo stesso viene utilizzato come un surrogato delle competenze dei servizi sociali e non più come un soggetto che completa le deficienze della sfera di volontà dei beneficiati. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2010/02/amministratore-di-sostegno-servizi-sociali-e-revoca-della-nomina/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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</p>
<blockquote>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>L&#39;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NON E&#39; UN SURROGATO DEI SERVIZI SOCIALI<br />
		</strong></span></p>
</blockquote>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">Il Tribunale modenese torna protagonista con una pronuncia in tema di amministrazione di sostegno e reale necessit&agrave; dell&#39;istituto al momento della sua operativit&agrave;.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">Ecco un primo caso in cui il <strong>Giudice Tutelare di Modena limita l&#39;utilizzo dell&#39;Amministratore quando lo stesso viene utilizzato come un surrogato delle competenze dei servizi sociali e non pi&ugrave; come un soggetto che completa le deficienze della sfera di volont&agrave; dei beneficiati</strong>.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">Nella fattispecie concreta per la quale si &egrave; emesso il provvedimento, si ha la <u>revoca dell&#39;originario provvedimento di nomina dell&#39;Amministratore di Sostegno proprio perch&egrave; la sua nomina</u>, dopo la disamina svolta dall&#39;avvocato incaricato, <u>risultava non richiesta per l&rsquo;esigenza di un reale sostegno della persona ma, invece ed incredibilmente, di tutela della &ldquo;societ&agrave; nei confronti del (lo specifico) nucleo familiare di persone per cui era amministrazione</u>&rdquo;.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">Il Giudice, correttamente, rileva che la vicenda concreta oggetto d&#39;esame restava al di fuori dell&#39;ambito per cui era applicabile la figura giuridica dell&rsquo;amministrazione di sostegno e che <u>le problematiche descritte dai servizi sociali istanti il ricorso</u>, lungi dal comportare e imporre limitazioni della capacit&agrave; d&rsquo;agire dell&rsquo;interessato, <u>dovevano e devono trovare organica e naturale gestione da parte dei pubblici organismi deputati allo scopo e, cio&egrave;, i Servizi Sociali e quelli di Salute Mentale</u>.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">Riepilogando: <u>risulta finalmente chiaro che i servizi sociali,</u> spesso unico soggetto richiedente la nomina dell&#39;amministratore di sostegno a favore di persone emarginate e sole, <u>non possono usare l&#39;istituto e l&#39;incaricato per creare in via giudiziaria un loro surrogato a cui demandare le attivit&agrave; che solo essi vedono ricadere nell&#39;area di precipua operativit&agrave;</u>.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
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<p style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p>
<p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">Trib. Modena, decr. 6 luglio 2009</p>
<p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p>
<p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;"><b>TRIBUNALE DI MODENA</b></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Il dott. Guido Stanzani in funzione di Giudice Tutelare ha pronunciato il seguente</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p>
<p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;"><b>DECRETO</b></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">1. Con decreto in data 5 marzo 2009, qui integralmente richiamato, l&rsquo;Avv. Marco Zanasi veniva nominato amministratore di sostegno di AG con l&rsquo;incarico del &ldquo;compimento di una approfondita analisi della situazione di vita, salute ed economica del beneficiario, analisi da condursi dall&rsquo; amministratore in stretto coordinamento con i Servizi Sociale e di Salute Mentale allo scopo di verificare se si diano i presupposti per l&rsquo;opportunit&agrave; di una stabile amministrazione di sostegno e, per il caso di esito positivo della verifica, rispetto a quali esigenze della persona e, sempre in tal caso, se sotto la forma dell&rsquo;assistenza ovvero della rappresentanza.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">2. Con decreto in pari data il professionista veniva nominato, con l&rsquo;attribuzione di identici compiti, amministratore di sostegno di MB, moglie del AG, convivente con esso insieme ai due figli maggiorenni della coppia, XX e YY, in un appartamento in Modena recentemente acquistato, costituente l&rsquo;unico cespite patrimoniale dell&rsquo;intera famiglia e del quale proprietari i due figli con diritto di abitazione in capo ai genitori.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">3. AG &egrave; affetto da disturbi della personalit&agrave;; MB soffre di disturbo bipolare con comportamenti maniacali; anche i due figli hanno problemi di comportamento e non lavorano; l&rsquo;unica rendita dell&rsquo;intera famiglia &egrave; la pensione mensile del AG di poco inferiore ad &euro; 2.000,00; il nucleo &egrave; seguito da tempo dal Servizio Sociale e da quello di Salute Mentale; il AG si &egrave; opposto alla nomina di un amministratore di sostegno mentre la moglie ha aderito all&rsquo;ipotesi.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">4. In data 2 luglio 2009 l&rsquo;amministratore ha ottemperato all&rsquo;incarico demandatogli ed ha depositato articolata relazione con la quale ha esposto e chiarito che: (a) la famiglia &ldquo;G-B sembra vivere sostanzialmente ai margini della legalit&agrave; in una situazione di evidente e caotico disagio&rdquo;; (b) la salute mentale dei componenti evidenzia turbe non clamorose ma abbastanza significative; (c) i due coniugi (i soggetti, cio&egrave;, per i quali i Servizi richiedono l&rsquo;amministrazione di sostegno) sono privi di patrimonio null&rsquo;altro possedendo aldil&agrave; del diritto di abitazione dell&rsquo;appartamento in cui vivono con i figli che ne sono i proprietari: (d) la sola rendita dell&rsquo;intera famiglia &eacute; rappresentata dalla pensione mensile del AG, rendita di importo appena sufficiente a soddisfare i bisogni primari dei quattro componenti: (e) padre e figlio integrano le entrate con saltuarie prestazioni lavorative da imbianchini; (f) esistono debiti per contravvenzioni stradali e omessi pagamenti di tasse automobilistiche e dei rifiuti e utenze.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">5. Tracciato cos&igrave; il quadro della situazione, l&rsquo;amministratore, dopo aver sottolineato la mancanza di concrete esigenze di un sostegno sul piano economico-patrimoniale (i coniugi nulla possiedono oltre la pensione del AG con cui a stento pu&ograve; essere mantenuta la famiglia) ma anche il sostanziale difetto della necessit&agrave; di un sostegno sul piano della tutela e della cura della salute (compiti che rientrano nella sfera delle funzioni istituzionali dei Servizi coinvolti), ha concluso per la non ravvisabilit&agrave; dei presupposti di legge per l&rsquo; istituzione di uno stabile regime di amministrazione di sostegno.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">6. Queste conclusioni vengono condivise dal giudicante e rappresentano l&rsquo;avvallo dei forti dubbi che lo indussero, all&rsquo;esito della fase dell&rsquo;interrogatorio del AG e dell&rsquo;assunzione delle informazioni, ad assumere la decisione concretizzatasi nel decreto del 5 marzo 2009.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">7. Fatta propria da questo Giudice Tutelare la valutazione di sintesi dell&rsquo;amministratore secondo cui la fattispecie non si qualifica per l&rsquo;esigenza di un sostegno della persona ma, pi&ugrave; propriamente, di tutela della &ldquo;societ&agrave; nei confronti del (lo specifico) nucleo familiare&rdquo;, si snoda la deduzione che la fattispecie stessa esula dalla figura giuridica dell&rsquo;amministrazione di sostegno e che le relative problematiche, lungi dal comportare e imporre limitazioni della capacit&agrave; d&rsquo;agire dell&rsquo;interessato, devono trovare organica e naturale gestione da parte dei pubblici organismi deputati allo scopo e, cio&egrave;, i Servizi Sociali e quelli di Salute Mentale,</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">8. Da quanto si &egrave; venuto dicendo conseguono: inaccoglibilit&agrave; dell&rsquo;originario ricorso; revoca dell&rsquo;amministratore nominato col decreto del 5 marzo 2009; disposizione di chiusura dell&rsquo;amministrazione.</p>
<p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p>
<p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Dichiara inaccoglibile il ricorso che, per l&rsquo;effetto, respinge; revoca la nomina dell&rsquo;amministratore effettuata in data 5 marzo 2009;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">dispone la chiusura dell&rsquo;amministrazione.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Decreto immediatamente esecutivo</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Modena, 6 luglio 2009</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">IL GIUDICE TUTELARE</p>
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		<title>Amministratore di sostegno: difesa con avvocato o senza?</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:48:16 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La Cassazione civile, sez. I, con la sentenza del 29-11-2006, n. 25366, ha preso posizione sulla necessità di avvalersi di un avvocato anche nel procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno quando si verificano alcuni presupposti.  <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2009/10/amministratore-di-sostegno-difesa-con-avvocato-o-senza/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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<blockquote><p>
<strong>Quali sono i casi in cui serve l&#8217;avvocato? Vediamoli assieme.</strong></p></blockquote>
<p><strong> </strong> La Suprema Corte afferma che il procedimento per la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede ex lege il ministero del difensore (ovvero dell&#8217;avvocato) solo in quelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l&#8217;emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l&#8217;intervento dell&#8217;amministratore.</p>
<p>Diventa invece necessario, per contro, detta difesa con il patrocinio dell&#8217;avvocato ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell&#8217;interessato, incida sui diritti fondamentali della persona.</p>
<p>Ciò accade quando nel provvedimento di ammissione all&#8217;amministrazione di sostegno vi è la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l&#8217;interdetto o l&#8217;inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.</p>
<p>(Cassa con rinvio, App. Venezia, 2 Febbraio 2006)  <script type="text/javascript">// <![CDATA[
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		<title>Ricorso per contratto di vitalizio oneroso da parte dell&#8217;amministratore di sostegno</title>
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		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 22:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>

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		<description><![CDATA[La persona affetta dal morbo di Alzheimer può essere sostituita da un amministratore di sostegno per stipulare un contratto di vitalizio oneroso dietro autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2009/07/ricorso-contratto-di-vitalizio-oneroso-amministratore-di-sostegno/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">La persona affetta dal morbo di Alzheimer può essere sostituita da un amministratore di sostegno per stipulare un contratto di vitalizio oneroso dietro autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale.</p>
<p style="text-align: center;">Tribunale di Udine</p>
<p style="text-align: center;">Sentenza 8 maggio 2007</p>
<p style="text-align: center;">Il Giudice Tutelere,</p>
<p style="text-align: center;">Letto il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno a xxxxx xxxxxx proposto in data 21.02.07 dal marito xxxxxx che ha richiesto l&#8217;emissione del provvedimento esclusivamente al fine di procedere alla costituzione, a titolo oneroso, di un vitalizio alimentare in favore della beneficiaria, . mediante alienazione al figlio xxxxxxxx della nuda proprietà della quota di un mezzo di un immobile sito in xxxxxxxxx della quale l&#8217;amministrata è proprietaria.</p>
<p style="text-align: center;">● sentito il ricorrente, nonché xxxx, figlio dello beneficiaria, che ha aderito al ricorso,</p>
<p style="text-align: center;">sentiti xxx xxx xxx altri figli della beneficiaria,che si sono opposti al provvedimento sostenendo che la richiesta di nomina non era conforme agli interessi della beneficiaria. in quanto l&#8217;avrebbe privata di un cespite patrimoniale valorizzabile nel momento in cui doveseo rendersi necessarie spese per la sua assistenza in strutture,</p>
<p style="text-align: center;">esaminata l&#8217;amministranda e dato atto che è apparso tutta evidenza che la stessa non è in grado di esprimere la propria volontà,</p>
<p style="text-align: center;">visto il certificato medico dimesso, nel quale si attesta una diagnosi di morbo di Alzheimer&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;">Visto il parere favorevole del P.M,</p>
<p style="text-align: center;">ritenuto che dagli esperiti accertamenti è risultato che la beneficiaria da oltre quattro anni vive in casa del figlio XXXXX, ed è continuativamente assistita da una badante il cui costo è di euro 850,00 al mese,</p>
<p style="text-align: center;">considerato che il suo reddito di euro 900,00 mensili non è sufficiente al suo mantenimento , quantificato in circa euro 1,500,00 dal ricorrente , che provvede a coprire la differenza in ciò aiutato dal figlio xxx,</p>
<p style="text-align: center;">ritenuto pertanto che la richiesta costituzione di vitalizio è conforme agli interessi della beneficiaria, che continuerebbe a ricevere assitenza per tutto il residuo periodo di vita la cui entità è imprecisabile, dal momento che la stessa ha 82 anni ed è affetta da una malattia che, pur grave, non è mortale,</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: center;">Visti gli artt. 404 e segg. c.c.</p>
<p style="text-align: center;">Nomina</p>
<p style="text-align: center;">a xxxx, nata a xxxxx, il xxxx , un amministratore di sostegno nella persona di xxxxxxx , nato a xxxx, ilxxxxx, ed ivi residente in via xxxx,</p>
<p style="text-align: center;">stabilisce che l&#8217;incarico abbia il seguente oggetto: stipulare , in nome o per conto della beneficiaria e senza ulteriore autorizzazione, un contratto avente ad oggetto la costituzione di un vitalizio alimentare, con il quale il figlio xxx,si obbligherà a provvedere , per tutta la vita della beneficiaria vitaliziata, alla sua assitenza morale ed al suo mantenimento nella propria casa e, se questo divenisse impossibile in idoneo istituto , dietro cessione della quota di un mezzo della nuda proprietà dell&#8217;immobile in cui la vitaliziata è proprietaria in comune xxxx , via xxx,( mapp. xx) , con l&#8217;uso promiscuo del passaggio pedonale , secondo le modalità stabilite nella bozza di contratto depositata in data 08/05/2007, nonché compiere tutte le operazioni accessorie e conseguenti,</p>
<p style="text-align: center;">quantifica la durata dell&#8217;incarico in mesi 6, decorrenti dalla data di prestazione del giuramento,</p>
<p style="text-align: center;">dispone che l&#8217;amministratore renda conto della propria gestione al compimento dell&#8217;incarico,</p>
<p style="text-align: center;">il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ex lege</p>
<p style="text-align: center;">convoca</p>
<p style="text-align: center;">davanti a sé l&#8217;amministratore di sostegno ai fini di riceverne il giuramento di cui all&#8217;art. 349 c.c., per il giorno 14/05/2007 ad ore 10,30.</p>
<p style="text-align: left;">Si comunichi, anche a mezzo telefono / fax.</p>
<p style="text-align: left;">Data Udine 08/05/07</p>
<p style="text-align: left;">il Giudice Tutelare</p>
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