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Amministratore di sostegno senza patologia del beneficiato

13 giugno 2010 admin Nessun commento

ADS e ASSENZA DI MALATTIA


Il Tribunale di Varese va oltre la consueta lettura dell’istituto innovando ed ampliando la portata operativa dello stesso affermandone un ruolo che arriva alla tutela delle capacità di realizzazione della persona. L’amministrazione di sostegno infatti non è più interpretata come una cura per una patologia ma come un input migliorativo alla vita del beneficiario.

Questo perché l’istituto viene letto con il principale fine di strumento atto a rimuovere quegli ostacoli che si frappongono alla libera esplicazione della personalità.


Pertanto, l’ADS non è solo qualcosa che rappresenta il beneficiario e ne potenzia la capacità volitiva ma può anche tradursi nella istituzione di “una persona che accompagna le scelte esistenziali”. In tale senso si aderisce a ciò che gli studiosi dell’Amministrazione tendono oggi a suggerire nell’elaborazione dottrinale più recente.

Si approda così ad un’evoluzione che vuole valorizzare l’autonomia dei soggetti deboli anche nella scelta di un futuro migliore. L’ADS non viene più visto come una terapia al deficit capacitivo della persona ma un mezzo per la sua realizzazione con l’esercizio dei diritti, in ossequi al principio per cui “se non vi è esercizio non vi è neppure titolarità”.

Si arriva così a dire che l’amministratore di sostegno può, e quindi deve, costituire un referente per le scelte esistenziali del beneficiario, vuoi nella ricerca di un nuovo inserimento lavorativo, vuoi nel recupero delle relazioni familiari sospese, fino a definirlo uno strumento per “riespandere la dignità del soggetto debole”.

In tal modo si sbiadisce sempre più la linea di demarcazione tra il ruolo dell’amministratore di sostegno e quello degli operatori sociali atteso che l’istituto viene condotto border line in una funzione che non gli è riconosciuta dalla mera lettura normativa.

Questo in ragione de disposto dell’art. 404 cod. civ. Ove si prevede che “La persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.

I presupposti, le condizioni che consentono l’applicazione dell’amministrazione di sostegno, sono pertanto:

  1. l’infermità – che determina un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi, oppure
  2. la menomazione fisica – che determina un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi,oppure
  3. la menomazione psichica – che determina un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi.

Il Giudicante Varesino sostiene però che, nonostante il difetto di una vera e propria patologia a sostegno dell’intervento dell’ADS nel caso di specie, permane evidente il distinguo dai servizi non appena si tiene presente che “l’apertura della amministrazione corrisponde ad uno strumento giuridico reso infungibile e non altrimenti surrogabile per la necessità di un’assistenza o rappresentanza giuridica (nell’interesse del beneficiario) che l’amministratore può offrire – alla luce dei compiti demandati – mentre l’operatore dei servizi sociali no”.

In questo si ha una posizione contrastante con quella del Tribunale modenese statuente che in assenza di necessità di completamento tecnico della volontà del beneficiato non vi è la fruibilità di ADS mentre permane il compito degli operatori assistenziali.

Avv. Alberto Vigani

Tribunale di Varese
Ufficio della volontaria Giurisdizione

Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in persona del Giudice Tutelare, dott. Giuseppe Buffone, ha pronunciato il seguente

D e c r e t o ex art. 405 cod. civ.
Nomina di Amministratore di Sostegno

nel procedimento camerale iscritto al n. 283 dell’anno 2009 R.G.V.G.,
Avente ad oggetto
Apertura dell’amministrazione di sostegno in favore di B, nato a … (Germania) il …e residente in ….

- □■□ -

Il beneficiario è nato in Germania dove ha vissuto sino a un paio di anni fa e dove continuano a vivere le due figlie con le quali i rapporti familiari possono dirsi allo stato del tutto interrotti. Il beneficiario non presenta, all’esito di un primo esame, una delle tipiche condizioni al cospetto delle quali l’amministrazione di sostegno appare necessaria o quantomeno opportuna, trattandosi di un soggetto allo stato nullatenente, senza evidenti patologie psichiche e senza limitazioni tali da impedire lo svolgimento delle attività quotidiane. Il motivo che ha indotto il servizio sociale a presentare ricorso insta nella incapacità del B di adattarsi alla nuova situazione di ristrettezza e precarietà economica, atteso che questi ha sempre vissuto in situazione di estremo benessere. Il tracollo finanziario ha determinato un mutamento radicale dello stile di vita non seguito da un adattamento del beneficiario il quale infatti antepone spese non prioritarie a quelle essenziali come il riscaldamento. Il disagio denunciato dal Servizio involge lo stato di stasi in cui versa il beneficiario che, in ragione dell’attuale situazione peggiorativa è incapace di volgere uno sguardo ad una nuova prospettiva di vita, ad un nuovo programma di ricostruzione del sé. Il beneficiario si trova solo, senza famiglia; nullatenente, senza denaro; sfiduciato, senza attuali prospettive di benessere.
Reputa questo giudice, all’esito dell’esame, che l’amministrazione possa comunque essere aperta, seppur a tempo determinato.
L’amministrazione di sostegno infatti non deve essere interpretata necessariamente come una cura per una patologia o come un rimedio per uno strappo nel tessuto epidermico della vita del beneficiario. L’istituto ha il principale fine di rimuovere quegli ostacoli che si frappongono alla libera esplicazione della personalità come ha scritto autorevolmente la Dottrina e, dunque, oltre a poter costituire una figura che rappresenti il beneficiario può tradursi nella istituzione di “una persona che accompagna le scelte esistenziali”, come gli studiosi dell’Amministrazione tendono oggi a suggerire nell’elaborazione dottrinale più recente. Si tratta cioè di approdare ad un interpretazione che valorizzi l’autonomia dei soggetti deboli in una prospettiva per rendere effettivo l’esercizio dei diritti laddove, come giustamente si è scritto, “se non vi è esercizio non vi è neppure titolarità”.
In condizioni quali quelle del B, l’amministratore di sostegno può costituire un referente per le scelte esistenziali del beneficiario, vuoi nella ricerca di un nuovo inserimento lavorativo, vuoi nel recupero delle relazioni familiari sospese, così potendosi gradualmente riespandere la dignità del soggetto debole. E’ chiaro che occorre delineare una linea di demarcazione tra il ruolo dell’amministratore di sostegno e quello degli operatori sociali atteso che altrimenti l’istituto rischia di sconfinare in una funzione che non gli è propria. Ma la linea di confine tra assistenza sociale e amministrazione di sostegno è evidente ove si tenga presente che l’apertura della amministrazione, servente alle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, corrisponde ad uno strumento giuridico reso infungibile e non altrimenti surrogabile per la necessità di un’assistenza o rappresentanza giuridica (nell’interesse del beneficiario) che l’amministratore può offrire – alla luce dei compiti demandati – mentre l’operatore no.
Vi è, allora, solo da indagare, da un punto di vista ermeneutico, il concetto di persone “prive di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana”: come detto, guardando al fine dell’amministrazione, tale concetto non va inteso solo in senso fisico-statico ma anche giuridico-dinamico, nel senso che versa in tali condizioni non solo il soggetto fisicamente impedito o psicologicamente disturbato ma anche quello che per una ragione non necessariamente patologica non è nella condizione di assumere nel proprio interesse scelte di carattere esistenziale. Qui il ruolo dell’amministratore: contatti con gli operatori sociali, rapporti con gli uffici di collocamento, presentazione di istanze per assumere ruoli lavorativi, impegno a frequentare attività di risocializzazione; percorsi terapeutici.
Quanto alle concrete modalità “operative” dell’amministratore, reputa questo Giudice di assegnare i compiti di cui al dispositivo. Va nominato amministratore un terzo estraneo, poiché nessun altro ha dato la disponibilità. Si designa un avvocato iscritto nelle Liste del tribunale, attesa l’opportunità di un referente con un bagaglio professionale da cui attingere.
L’incarico è a tempo determinato, per la durata di un anno, prorogabile.

P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ.,

Dichiara aperta l’amministrazione di sostegno in favore di B….
L’amministrazione è a tempo determinato: sino al 16 aprile 2011.
Nomina amministratore di sostegno l’Avv. ….

Assegna all’amministratore il compito di avere cura degli interessi del beneficiario,
Dispone che all’amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni:
A)con rappresentanza esclusiva (art. 409, I, c.c.)
L’amministratore ha il compito di presentare, in luogo del beneficiario, istanze verso Enti preposti al reinserimento lavorativo dei soggetti in stato di disoccupazione, previo colloquio con il beneficiario stesso per comprendere le esigenze del medesimo, i desiderata. In particolare, tenuto conto della conoscenza perfetta della lingua tedesca, l’amministratore provvederà, previa redazione di un Curriculum, a sfruttare tale strumento anche nel settore commerciale, tenuto conto dei rapporti transfrontalieri del territorio di Varese con la Svizzera. L’amministratore, in sostituzione del beneficiario, provvederà ad accertare le condizioni economiche delle figlie in Svizzera e, all’esito, valutati gli atti, proporrà a questo giudice di esercitare o meno l’azione per l’erogazione dell’assegno alimentare, alla luce della legislazione vigente.
L’amministratore potrà anche, organizzandosi con gli Enti di assistenza programmare attività di recupero, sostegno, sussidio. L’amministratore è autorizzato a presentare in sostituzione del beneficiario istanza per la quanto necessario ove emergente un interesse del tutelato (ad es. bonus, fondi, pensioni, etc..) L’amministratore avrà, anche, il potere di curare i rapporti giuridici della beneficiario con tutti gli Uffici pubblici, con autorizzazione alla firma in luogo del beneficiario e con l’esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, nell’interesse del beneficiario, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell’interesse del beneficiario. L’amministratore dovrà accertare la capacità gestionale del denaro da parte del beneficiario. A tal fine è autorizzato ad accedere liberamente al conto corrente del soggetto protetto per vigilare sulle movimentazioni. In caso di bisogno, proporrà una gestione esclusiva del conto in luogo del beneficiario.

B)con Assistenza (art. 409, I, c.c.)
L’amministratore ha il potere-dovere di assistere il beneficiario nelle attività di recupero sociale e programmerà incontri con lo stesso intesi a monitorare la sua situazione. Con i Servizi sociali, programmerà eventualmente attività di volontariato per impegnare il beneficiario fintanto che non trovi una occupazione lavorativa.
Ordina all’amministratore di sostegno di riferire per iscritto al Giudice Tutelare, circa l’attività svolta e le condizioni di vita del beneficiario, con opportuno rendiconto. Soglie di rendiconto: settembre 2010; dicembre 2010; marzo 2011.
Il beneficiario conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento.
Visto l’art. 405, comma VI, c.c.
Manda alla cancelleria per l’annotazione dell’odierno decreto nell’apposito registro e per la comunicazione del medesimo all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario.
Visto l’articolo 3, comma 1, lettera p), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,
Manda alla cancelleria affinché si provveda all’iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale.
Fissa per il giuramento del nominato amministratore di sostegno, la data del…. Manda all’amministratore di notificare il decreto al beneficiario.
Decreto immediatamente esecutivo

Visto il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Dispone che l’amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.

Varese lì 16 aprile 2010

Il Giudice Tutelare

dott. Giuseppe Buffone

Decreto di Nomina di ADS ad alcolista

8 giugno 2010 admin Nessun commento

L’amministrazione di sostegno e l’alcolismo


A partire dalla sua prima comparsa sul palcoscenico giuridico nazionale, l’amministratore di sostegno è stato chiamato a svolgere ruoli sempre diversi, a vestire i panni di personaggi differenti, a recitare un copione adattato di volta in volta sul caso di specie.

L’entusiasmo per la riforma introdotta con la legge n. 6 del 9.1.2004 ha portato a ricorsi variegati ed a volte fantasiosi, ben poco rispettosi della ratio e della lettera della norma. Nell’immaginario collettivo l’ADS si presenta infatti come un eroe dei tempi moderni, con la toga per mantello ed il codice come arma segreta, pronto a portare pace ed armonia nelle guerre domestiche.

È evidente che l’ADS non ha affatto poteri da supereroe e non è in grado di risolvere questioni che sono al di là della sua effettiva portata. Eppure c’è un campo in cui l’amministrazione di sostegno, invocata coraggiosamente da familiari portati dalla disperazione a sfidare l’iniziale ritrosia dei giudici tutelari, ha trovato fertile applicazione: quello dei soggetti affetti da tossicodipendenze o da alcolismo.

Da tempo dottrina e giurisprudenza discutono sul grado di incapacità di chi dipenda da sostanze (di qualunque natura esse siano) e sul rimedio da adottare, senza pervenire a un risultato unanimemente condiviso.

L’anoressica che rifiuta di nutrirsi, il cocainomane posseduto dalla droga, il ludopatico incapace di smettere di giocare, l’alcolizzato mai sobrio, in quale misura sono incapaci di attendere ai propri interessi? Devono essere interdetti o è sufficiente il ricorso ad un amministratore di sostegno? E quest’ultimo sarà idonea soluzione per il soddisfacimento degli interessi del beneficiario?

La domanda in sé non conosce una risposta universale. In verità la materia impone di scrutare il problema nelle specifiche caratteristiche del caso concreto, al fine di valutare se ed in quale misura l’amministratore di sostegno possa essere considerato una valida soluzione.

Così, il Tribunale di Bologna nella sentenza n. 2914/2008 ha dichiarato l’interdizione di un tossicodipendente, ritenendo la misura più restrittiva maggiormente protettiva per la persona. Il Tribunale di Modena (decreto 8.2.2006), certamente più illuminato, ha ritenuto opportuna la nomina di un ADS in favore di una giovane donna tossicodipendente e bisognosa di sostegno nella gestione dell’eredità paterna. Il Tribunale di Varese (decreto del 25.11.2009) ha ravvisato gli estremi della legge 6/04 in un caso di ludopatia.

Seguendo il sentiero normativo dinanzi tracciato è pervenuto al Tribunale di San Dona’ di Piave il ricorso di una moglie disperata che chiedeva la nomina di un amministratore di sostegno per il marito, alcolista da anni. L’esame del beneficiario e dei suoi familiari ha costituito l’elemento essenziale nella scelta del percorso da seguire per garantire la più efficace tutela al beneficiario stesso.

L’uomo si presentava trasandato, lento nei movimenti, consapevole del proprio problema ma incapace di reagire, riluttante a seguire un percorso di cura serio. La moglie e le figlie, raro esempio di unità familiare e di amore ostinato, apparivano gravemente provate dall’inaspettata alterazione dell’equilibrio domestico ma decise a trovare una soluzione a qualunque costo.

Dopo un’attenta analisi del caso, il giudice tutelare ha nominato un CTU affinché valutasse le effettive possibilità di recupero del beneficiario, indicando il percorso di cura più adeguato. All’esito dell’accertamento il G.T. ha ritenuto opportuno nominare un ADS, che avesse non solo il compito di amministrare il patrimonio del beneficiario e di curarne gli interessi economici, ma anche di seguire il soggetto nel percorso di recupero. Attese le peculiarità del caso di specie, la nomina è ricaduta sul medico curante del paziente, figura competente e gradita al beneficiario.

È bene sottolineare tuttavia che non sempre l’amministratore di sostegno costituisce adeguato rimedio per problematiche di questo spessore. In alcuni casi il processo di autodistruzione del soggetto può essere così avanzato da imporre il ricorso all’interdizione e in altri casi neppure tali rimedi possono risultare esaustivi.

La decisione del giudice tutelare risente inevitabilmente delle molteplici variabili del caso concreto ed è volta ad individuare la misura meno afflittiva a maggiormente satisfattiva delle esigenze del beneficiario.

Dott. Viviana Mele

Giudice presso il Tribunale di Venezia

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE DISTACCATA DI SAN DONA’ DI PIAVE

Il Giudice Tutelare,

letto il ricorso presentato da MEVIA MEVII per la nomina di un amministratore di sostegno in favore del sig. LIBERIO LIBERI;

sentito personalmente il beneficiario e i di lui prossimi congiunti;

esaminata la documentazione prodotta;

espletata una CTU medico-legale;

sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 19.4.2010,

ha emesso il seguente

DECRETO.

Dall’esame del beneficiario, dalla documentazione in atti nonché dalle dichiarazioni dei prossimi congiunti e del CTU dott. ROSSI è risultato che il sig. LIBERIO LIBERI non è in grado di provvedere in maniera autonoma alle proprie necessità in quanto è affetto da infermità con deficit settoriali conseguenti alla dipendenza da alcool.

Il beneficiario è, quindi, in uno stato di infermità sia psichica che fisica che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi, di tal ché appare opportuna la nomina di un amministratore di sostegno con compiti di assistenza sia morale che materiale.

La nomina dell’ADS è rivolta in prevalenza all’accertamento delle terapie più idonee per la cura e la tutela della salute del beneficiario.

In attese dall’individuazione di soggetto competente in materia medica, la nomina ricade in via provvisoria sulla ricorrente.

P.Q.M.

visto l’art. 405 co. 5 e 6 c.c., in relazione agli artt. 1 L. 6/2004 e 404 c.c., nonché agli artt. 409 e 410 c.c.,

nomina a favore del beneficiario LIBERIO LIBERI, nato a Eraclea (VE) il 27.12.1969 e residente a Eraclea (VE) via Jesolo n° 49, amministratore di sostegno la sig.ra MEVIA MEVII, nata a Eraclea il 6.11.1955 e residente in Eraclea (VE) via Jesolo n° 47

Dà incarico all’amministratore di sostegno di curare e assistere il beneficiario e di compiere in favore dello stesso i seguenti atti:

  • rappresentare il beneficiario nell’espletamento di ogni adempimento burocratico-amministrativo inerente ai rapporti con enti pubblici o istituti privati, in particolare per ciò che attiene alla presentazione di atti e/o istanze dirette al conseguimento di sussidi e/o prestazioni sanitarie o previdenziali cui il beneficiario abbia diritto;
  • compiere in nome e per conto del beneficiario tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
  • riscuotere, in nome e per conto del beneficiario, gli emolumenti allo stesso dovuti a titolo pensionistico-previdenziale, con successivo accredito delle somme medesime sul conto corrente bancario intestato al beneficiario stesso;
  • provvedere, in nome e per conto del beneficiario, ad ogni adempimento di natura fiscale;
  • provvedere all’individuazione ed alla scelta delle terapie ritenute più idonee per la tutela e la cura della salute del beneficiario, ivi compresa l’autorizzazione – previa istanza da rivolgere al G.T. – al ricovero presso struttura idonea alla cura del beneficiario.

Sono fatte salve le autorizzazioni specifiche previste dagli artt. 374, 375 e 376 c.c., richiamati dall’art. 411 c.c., di competenza del G.T..

Dispone che l’incarico sia a tempo determinato e cessi in data 12.12.2011.

Rinvia all’udienza del 16.11.2011 ad ore 9.30 per individuazione di eventuale soggetto, competente in relazione alle peculiari esigenze di cura del beneficiario, da nominare quale ADS a tempo indeterminato.

Dispone che l’amministratore di sostegno presenti all’udienza indicata a questo G.T. una relazione sull’attività svolta e sull’evoluzione delle condizioni di vita del beneficiario, alla quale va allegata una sintetica illustrazione della situazione economica che varrà come rendiconto ai sensi degli artt. 411 e 380 c.c..

Si invita l’amministratore di sostegno a riferire a questo G.T., entro il termine di quindici giorni, i mutamenti esistenziali più rilevanti della vita del beneficiario e a richiedere specifica preventiva autorizzazione per gli spostamenti (residenziale/assistenziale) dello stesso (salvo l’urgenza di provvedere; in tal caso, deve richiedersi autorizzazione entro il termine di quindici giorni ed il trasferimento effettuato avrà carattere temporaneo sino alla autorizzazione del G.T.).

Si dà atto che il beneficiario, ai sensi dell’art. 409 co. 2 c.c., può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, nei limiti delle sue concrete possibilità.

L’amministratore di sostegno è invitato a valorizzare bisogni e aspirazioni del beneficiario ai sensi dell’art. 410 co 1 c.c. ed a garantire alla stessa l’informazione concretamente possibile anche ai fini di cui all’art. 410 co. 2 c.c., comunicando al G.T. eventuali diversità di scelte, contrasti o difficoltà.

L’amministratore di sostegno coinvolgerà nell’attuazione del suo incarico, nei limiti più ampi possibili, i servizi sociali e assistenziali territorialmente competenti.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Si annoti a cura della cancelleria ai sensi dell’art. 405 co. 7 c.c..

Si comunichi all’Ufficiale dello Stato Civile, al Casellario Giudiziale, al P.M. nonché alle parti costituite.

San Donà di Piave, 15.3.2010

Il Giudice Tutelare

dott.ssa Viviana Mele

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Rendita Inail del beneficiario riservata pro quota alle figlie minori

17 aprile 2010 admin Nessun commento

FIGLI MINORI TUTELATI ANCHE NEI CONFRONTI DEL BENEFICIATO

Il Giudice Tutelare di Vallo della Lucania precisa che l'indennità INAIL non è da ritenersi fonte di reddito da riservarsi al beneficiato.

Dall'esistenza di questa redditualità il Giudice presume che una parte dei futuri ratei mensili che percepirà, ed ammontanti ad Euro 3062,32, mensili debbano essere destinati al mantenimento delle di lui figlie minori che vedono a loro riservata la somma di Euro 1500,00 mensili. Questa quota parte della più grande somma sopra indicata, verrà versata, mese per mese, dall’amministratore di sostegno nominato nelle mani della madre e moglie, che la utilizzerà per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione delle figlie minori.

Il Giudice precisa che tutto ciò è conforme ai principi costituzionali (in particolare con riferimento agli artt. 29 e ss. Cost.) ed a quanto disposto dagli art. 147 e 148 del codice civile.

Per questa ragione, viene autorizzato l’amministratore di sostegno nominato alla riscossione dei suddetti ratei mensili e così imposto un vincolo di destinazione di parte della somma mensilmente riscossa nei termini appena detti.

La restante somma verrà invece impiegata, con il consueto obbligo di rendiconto annuale, dall'Amministrazione di Sostegno per la cura ed i bisogni del beneficiario.

Si realizza così un equo contemperamento degli interessi tutelati.

Avv. Alberto Vigani

 

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Ufficio del Giudice Tutelare

 

 

Il Giudice Tutelare dott. Nicola Graziano

 

osserva quanto segue

 

1 ) CG, nato ad Agropoli il –/–/1976 si trova in stato vegetativo post – traumatico (Stato vegetativo permanente – Portatore di PEG) in quanto è rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale avvenuto il giorno 21 giugno 2005, alle ore 13.15 circa, alla via Craparizzo del Comune di Castellabate nel mentre era alla guida del motociclo targato ——–;

2 ) CG è sposato con AX ed ha due figlie minori: FA (nata ad Agropoli il –/–/2003) e FB (nata ad Agropoli il –/–/2004);

3 ) In data 20 gennaio 2006 la moglie di CG veniva nominata amministratore di sostegno dello stesso, incarico che veniva reso a tempo indeterminato con decreto del 22 gennaio 2008;

4 ) Il 18 febbraio 2009 la madre di CG, LY, presentava istanza allo scrivente Giudice Tutelare per la revoca dell’amministratore di sostegno allo stesso nominato dichiarandosi disponibile ad assumere l’incarico in sostituzione del revocando amministratore di sostegno rilevando che il figlio in data 24 settembre 2008 era stato dimesso dal ricovero presso la casa di cura “Istituto S. Anna” di Crotone per rientrare al domicilio della madre presso il quale attualmente dimora e ponendo a base della richiesta di revoca il disinteresse e la colpevole negligenza della moglie dello stesso nella sua qualità di amministratore di sostegno;

5 ) Fissata l’udienza di comparizione delle parti, AX si opponeva all’istanza di revoca depositando apposita memoria del 16 marzo 2009, sostenendo di essere impossibilitata a vedere il proprio marito perché impedita dalla LY che, con il suo atteggiamento ostruzionistico, interferiva anche nei rapporti tra CG e le sue figliole FA e FB;

6 ) Dopo una serie di udienze, tutte disposte per la ricerca di una soluzione condivisa, AX presentava in data 2 luglio 2009 formale rinuncia all’incarico di amministratore di sostegno e consenso alla nomina della madre del proprio marito CG quale nuovo amministratore di sostegno, chiedendo, però, una regolamentazione dei poteri del nominando amministratore di sostegno che, nel riscuotere i ratei mensili pari ad Euro 3062,32 a versarsi dall’INAIL – Sede di Salerno – Battipaglia in favore del CG, potesse far fronte al mantenimento delle figlie del CG stesso nonché che potesse prevedere una destinazione della di Euro 111.733,87 oltre interessi stabilita dall’INAIL a titolo di ratei di rendita, maturati e non ancora riscossi, per l’incidente occorso a CG;

7 ) E’ evidente che l’accordo tra le parti rende pacifico l’accoglimento della rinuncia della AX dall’incarico di amministratore di sostegno con conseguente nomina del nuovo amministratore di sostegno nella persona di LY, madre del beneficiario, nata ad Angri il –/–/1955 e residente in Castellabate alla via Contrada Valle CPL snc presso la quale oggi si trova CG e dove quindi lo stesso rimarrà, con diritto della di lui moglie e delle figlie minori FA e FB a fargli visita in ogni momento e per ogni evenienza;

8 ) All’amministratore di sostegno appena nominato, in primo luogo, spetterà il compito di compiere tutti gli atti attinenti alla cura ed alla tutela ed al soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana del beneficiario CG;

9 ) Allo stesso amministratore di sostegno appena nominato spetterà anche il compito di porre in essere tutti gli atti di ordinaria amministrazione relativi al patrimonio del beneficiario stesso ed anche il compimento, in nome e per conto del beneficiario, anche di ogni altro atto di straordinaria amministrazione ma ciò solo previa distinta autorizzazione del Giudice Tutelare e deposito di adeguata documentazione;

10 ) Si presume il consenso del CG a che una parte dei futuri ratei mensili che percepirà ed ammontanti ad Euro 3062,32 vengano destinati al mantenimento delle proprie figlie minori FA e FB per cui lo scrivente Giudice Tutelare stabilisce fin da adesso che la somma di Euro 1500,00 mensili, quota parte della più grande somma sopra indicata, verrà versata, mese per mese, dall’amministratore di sostegno nominato nelle mani della AX, madre e moglie, che la utilizzerà per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione delle figlie minori FA e FB. Tutto ciò è conforme ai principi costituzionali (art. 29 e ss. Cost.) ed a quanto disposto dagli art. 147 e 148 c.c. La somma sopra indicata sarà rivalutata anno per anno in modo proporzionale alla rivalutazione dei ratei mensili che percepirà dall’INAIL il beneficiario CG.

Va quindi autorizzato l’amministratore di sostegno nominato alla riscossione dei suddetti ratei mensili ed imposto un vincolo di destinazione di parte della somma mensilmente riscossa nei termini appena detti. La restante somma verrà impiegata, con obbligo di rendiconto annuale, per la cura ed i bisogni del beneficiario CG;

11 ) L’amministratore di sostegno LY è altresì autorizzata a riscuotere la somma di Euro 111.733,87 oltre interessi che l’INAIL pagherà al beneficiario a titolo di ratei di rendita, già maturati e non riscossi fino al 27 aprile 2009. Tale somma sarà vincolata da parte dell’amministratore di sostegno a favore delle minori FA e FB mediante l’acquisto di buoni fruttiferi postali intestati alle predette minori al fine di assicurare una serenità economica alle sopra dette minori;

12 ) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito, tra cui quella al PM sede.

Vallo della Lucania, lì 16 luglio 2009

Il Giudice Tutelare

dott. Nicola Graziano

 

Istanza dell’Amministratore di Sostegno per l’acquisto di un immobile

17 aprile 2010 admin Nessun commento

ISTANZA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER L'ACQUISTO

DI UN BENE IMMOBILE IN NOME E PER CONTO DEL BENEFICIATO

 

Per quanto possa più facilmente accadere il contrario, ovvero che si debba chiedere l'autorizzazione a vendere un immobile del beneficiato per fare fronte alle esigenza di vita dello stesso, a volte ci si può trovare a dover acquistare un edificio o un terreno proprio al fine di consentire la tutela degli interessi della persona sottoposta ad Amministrazione di Sostegno.

Per consentire di orientarsi facilmente in tale situazione, riportiamo di seguito un facsimile di esempio di istanza da depositare al Giudice del Tribunale.


Tribunale di Venezia

Istanza ex artt. 374 e 411 cod. civ.

Ill.mo Sig. Giudice Tutelare,
lo scrivente Avv. Alberto Vigani, con studio in Eraclea, alla via Fausta, nella sua qualità di amministratore di sostegno del sig. ……………….., nato a……………….., in data ……………….. e residente in ……………….., alla via ……………….., nominato con decreto n. ………………../……………….. emesso dal Giudice dott. Lina Tosi del Tribunale di venezia Sezione Distaccata di San Donà di Piave in data …………………

premesso che

1) ad oggi l’assistito sig. ……………….. vive in un edificio rurale sito in San Donà di Piave, alla via ……………….. il quale a causa della vetustà e della mancata manutenzione versa oggi in condizioni di dissesto e di inadeguatezza sanitaria: lo stesso, infatti, necessiterebbe di essere integralmente messo a norma e ristrutturato sia negli impianti che negli isolamenti e rivestimenti. Non si poi sottacere che anche da un punto di vista strutturale lo stabile lascia a desiderare e richiederebbe a breve degli interventi ai fini della sua conservazione statica e del suo risanamento edilizio (segnatamente, …………………);

2) L'edificio è anche molto isolato ed è raggiungibile esclusivamente percorrendo una stretta viuzza di campagna che lo rende difficoltoso da raggiungere per tutti coloro che devono prestare assistenza al beneficiato, oltre a poco consentire il monitoraggio continuo delle sue condizioni di salute;

3)  lo scrivente Amministratore ha appreso da bando pubblico della messa in vendita nel medesimo Comune di San Donà di Piave, alla via ……………….., di un appartamento di proprietà dell'ATER di circa mq 50, realizzato nell’anno 2008, luminoso e privo di barriere architettoniche, per un prezzo di € 110.000,00;

4) l'edificio ove è sito l'appartamento in vendita è stato costruito dal medesimo ATER al fine di darvi ospitalità a persone indigenti o con problematiche necessitanti il costante monitoraggio dei Servizi Sociali che, pertanto, saranno presenti in loco con modalità costanti;

5) l’acquisto dell'indicato appartamento risulta perciò essere conveniente per il beneficiato per ragioni sanitarie e logistiche nonchè in quanto …………………;

6) il beneficiato ha ricevuto dall'INAIL il saldo di quanto spettantegli a titolo di indennità e perciò possiede una somma di molto superiore di ciò che sarebbe necessario per l’acquisto dell'appartamento;

7) il beneficiato ha quindi a Sua disposizione l'importo di € 350.000,00 versato interamente sul c.c.p. n. …………………, acceso presso l'Ufficio Postale di San Donà di Piave, a lui intestato e vincolato all’ordine del Giudice Tutelare;

Tanto premesso l’istante ADS nella sua predetta qualità

FORMULA ISTANZA

affinchè la S.V. Ill.ma, giusta il disposto di cui artt. 374 e 411 c.c., Voglia autorizzarlo ad acquistare in nome e per conto dell’assistito sig. ……………….. l’appartamento de quo prelevando a tal fine la somma di € 110.000,00 (oltre ad imposte: per come conteggiate nell'allegato bando), dal conto corrente n. ……………….. . Voglia quindi autorizzare il presenziare in nome e per conto del beneficiato sottoposto ad Amministrazione di sostegno avanti il Notaio Valeria Terracina di San Donà di Piave per acquistare il predetto ed individuato immobile.

Con osservanza.
Si allega:

  • documentazione fotografica dell'immobile ad oggi occupato;
  • dichiarazione del Geom. Rossi in merito alla carenza dei requisiti igienico sanitari dell'edificio rurale;
  • copia del bando per la vendita dell'Appartamento in Condominio ATER;
  • parere favorevole dei Servizi Sociali del Comune di San Donà di Piave;
  • bozza atto di compravendita immobiliare predisposta dal Notaio Valeria Terracina.

Eraclea, 21.10.2010

L’amministratore  di sostegno

Avv. Alberto Vigani

Depositato in cancelleria oggi ………………..
Il cancelliere ………………..

Amministratore di sostegno: servizi sociali e revoca della nomina

13 febbraio 2010 admin 1 commento

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NON E' UN SURROGATO DEI SERVIZI SOCIALI

Il Tribunale modenese torna protagonista con una pronuncia in tema di amministrazione di sostegno e reale necessità dell'istituto al momento della sua operatività.

Ecco un primo caso in cui il Giudice Tutelare di Modena limita l'utilizzo dell'Amministratore quando lo stesso viene utilizzato come un surrogato delle competenze dei servizi sociali e non più come un soggetto che completa le deficienze della sfera di volontà dei beneficiati.

Nella fattispecie concreta per la quale si è emesso il provvedimento, si ha la revoca dell'originario provvedimento di nomina dell'Amministratore di Sostegno proprio perchè la sua nomina, dopo la disamina svolta dall'avvocato incaricato, risultava non richiesta per l’esigenza di un reale sostegno della persona ma, invece ed incredibilmente, di tutela della “società nei confronti del (lo specifico) nucleo familiare di persone per cui era amministrazione”.

Il Giudice, correttamente, rileva che la vicenda concreta oggetto d'esame restava al di fuori dell'ambito per cui era applicabile la figura giuridica dell’amministrazione di sostegno e che le problematiche descritte dai servizi sociali istanti il ricorso, lungi dal comportare e imporre limitazioni della capacità d’agire dell’interessato, dovevano e devono trovare organica e naturale gestione da parte dei pubblici organismi deputati allo scopo e, cioè, i Servizi Sociali e quelli di Salute Mentale.

Riepilogando: risulta finalmente chiaro che i servizi sociali, spesso unico soggetto richiedente la nomina dell'amministratore di sostegno a favore di persone emarginate e sole, non possono usare l'istituto e l'incaricato per creare in via giudiziaria un loro surrogato a cui demandare le attività che solo essi vedono ricadere nell'area di precipua operatività.

 

Avv. Alberto Vigani


 

 

Trib. Modena, decr. 6 luglio 2009

 

TRIBUNALE DI MODENA

 

Il dott. Guido Stanzani in funzione di Giudice Tutelare ha pronunciato il seguente

 

DECRETO

 

1. Con decreto in data 5 marzo 2009, qui integralmente richiamato, l’Avv. Marco Zanasi veniva nominato amministratore di sostegno di AG con l’incarico del “compimento di una approfondita analisi della situazione di vita, salute ed economica del beneficiario, analisi da condursi dall’ amministratore in stretto coordinamento con i Servizi Sociale e di Salute Mentale allo scopo di verificare se si diano i presupposti per l’opportunità di una stabile amministrazione di sostegno e, per il caso di esito positivo della verifica, rispetto a quali esigenze della persona e, sempre in tal caso, se sotto la forma dell’assistenza ovvero della rappresentanza.

 

2. Con decreto in pari data il professionista veniva nominato, con l’attribuzione di identici compiti, amministratore di sostegno di MB, moglie del AG, convivente con esso insieme ai due figli maggiorenni della coppia, XX e YY, in un appartamento in Modena recentemente acquistato, costituente l’unico cespite patrimoniale dell’intera famiglia e del quale proprietari i due figli con diritto di abitazione in capo ai genitori.

 

3. AG è affetto da disturbi della personalità; MB soffre di disturbo bipolare con comportamenti maniacali; anche i due figli hanno problemi di comportamento e non lavorano; l’unica rendita dell’intera famiglia è la pensione mensile del AG di poco inferiore ad € 2.000,00; il nucleo è seguito da tempo dal Servizio Sociale e da quello di Salute Mentale; il AG si è opposto alla nomina di un amministratore di sostegno mentre la moglie ha aderito all’ipotesi.

 

4. In data 2 luglio 2009 l’amministratore ha ottemperato all’incarico demandatogli ed ha depositato articolata relazione con la quale ha esposto e chiarito che: (a) la famiglia “G-B sembra vivere sostanzialmente ai margini della legalità in una situazione di evidente e caotico disagio”; (b) la salute mentale dei componenti evidenzia turbe non clamorose ma abbastanza significative; (c) i due coniugi (i soggetti, cioè, per i quali i Servizi richiedono l’amministrazione di sostegno) sono privi di patrimonio null’altro possedendo aldilà del diritto di abitazione dell’appartamento in cui vivono con i figli che ne sono i proprietari: (d) la sola rendita dell’intera famiglia é rappresentata dalla pensione mensile del AG, rendita di importo appena sufficiente a soddisfare i bisogni primari dei quattro componenti: (e) padre e figlio integrano le entrate con saltuarie prestazioni lavorative da imbianchini; (f) esistono debiti per contravvenzioni stradali e omessi pagamenti di tasse automobilistiche e dei rifiuti e utenze.

 

5. Tracciato così il quadro della situazione, l’amministratore, dopo aver sottolineato la mancanza di concrete esigenze di un sostegno sul piano economico-patrimoniale (i coniugi nulla possiedono oltre la pensione del AG con cui a stento può essere mantenuta la famiglia) ma anche il sostanziale difetto della necessità di un sostegno sul piano della tutela e della cura della salute (compiti che rientrano nella sfera delle funzioni istituzionali dei Servizi coinvolti), ha concluso per la non ravvisabilità dei presupposti di legge per l’ istituzione di uno stabile regime di amministrazione di sostegno.

 

6. Queste conclusioni vengono condivise dal giudicante e rappresentano l’avvallo dei forti dubbi che lo indussero, all’esito della fase dell’interrogatorio del AG e dell’assunzione delle informazioni, ad assumere la decisione concretizzatasi nel decreto del 5 marzo 2009.

 

7. Fatta propria da questo Giudice Tutelare la valutazione di sintesi dell’amministratore secondo cui la fattispecie non si qualifica per l’esigenza di un sostegno della persona ma, più propriamente, di tutela della “società nei confronti del (lo specifico) nucleo familiare”, si snoda la deduzione che la fattispecie stessa esula dalla figura giuridica dell’amministrazione di sostegno e che le relative problematiche, lungi dal comportare e imporre limitazioni della capacità d’agire dell’interessato, devono trovare organica e naturale gestione da parte dei pubblici organismi deputati allo scopo e, cioè, i Servizi Sociali e quelli di Salute Mentale,

 

8. Da quanto si è venuto dicendo conseguono: inaccoglibilità dell’originario ricorso; revoca dell’amministratore nominato col decreto del 5 marzo 2009; disposizione di chiusura dell’amministrazione.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inaccoglibile il ricorso che, per l’effetto, respinge; revoca la nomina dell’amministratore effettuata in data 5 marzo 2009;

dispone la chiusura dell’amministrazione.

Decreto immediatamente esecutivo

Modena, 6 luglio 2009

IL GIUDICE TUTELARE

Amministratore di sostegno: difesa con avvocato o senza?

2 ottobre 2009 admin Nessun commento

La Cassazione civile, sez. I, con la sentenza del 29-11-2006, n. 25366, ha preso posizione sulla necessità di avvalersi di un avvocato anche nel procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno quando si verificano alcuni presupposti.

Quali sono i casi in cui serve l’avvocato? Vediamoli assieme.

La Suprema Corte afferma che il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede ex lege il ministero del difensore (ovvero dell’avvocato) solo in quelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l’emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministratore.

Diventa invece necessario, per contro, detta difesa con il patrocinio dell’avvocato ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della persona.

Ciò accade quando nel provvedimento di ammissione all’amministrazione di sostegno vi è la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.

(Cassa con rinvio, App. Venezia, 2 Febbraio 2006)

Ricorso per contratto di vitalizio oneroso da parte dell’amministratore di sostegno

8 luglio 2009 admin Nessun commento

La persona affetta dal morbo di Alzheimer può essere sostituita da un amministratore di sostegno per stipulare un contratto di vitalizio oneroso dietro autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale.

Tribunale di Udine

Sentenza 8 maggio 2007

Il Giudice Tutelere,

Letto il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno a xxxxx xxxxxx proposto in data 21.02.07 dal marito xxxxxx che ha richiesto l’emissione del provvedimento esclusivamente al fine di procedere alla costituzione, a titolo oneroso, di un vitalizio alimentare in favore della beneficiaria, . mediante alienazione al figlio xxxxxxxx della nuda proprietà della quota di un mezzo di un immobile sito in xxxxxxxxx della quale l’amministrata è proprietaria.

● sentito il ricorrente, nonché xxxx, figlio dello beneficiaria, che ha aderito al ricorso,

sentiti xxx xxx xxx altri figli della beneficiaria,che si sono opposti al provvedimento sostenendo che la richiesta di nomina non era conforme agli interessi della beneficiaria. in quanto l’avrebbe privata di un cespite patrimoniale valorizzabile nel momento in cui doveseo rendersi necessarie spese per la sua assistenza in strutture,

esaminata l’amministranda e dato atto che è apparso tutta evidenza che la stessa non è in grado di esprimere la propria volontà,

visto il certificato medico dimesso, nel quale si attesta una diagnosi di morbo di Alzheimer”.

Visto il parere favorevole del P.M,

ritenuto che dagli esperiti accertamenti è risultato che la beneficiaria da oltre quattro anni vive in casa del figlio XXXXX, ed è continuativamente assistita da una badante il cui costo è di euro 850,00 al mese,

considerato che il suo reddito di euro 900,00 mensili non è sufficiente al suo mantenimento , quantificato in circa euro 1,500,00 dal ricorrente , che provvede a coprire la differenza in ciò aiutato dal figlio xxx,

ritenuto pertanto che la richiesta costituzione di vitalizio è conforme agli interessi della beneficiaria, che continuerebbe a ricevere assitenza per tutto il residuo periodo di vita la cui entità è imprecisabile, dal momento che la stessa ha 82 anni ed è affetta da una malattia che, pur grave, non è mortale,

P.Q.M.

Visti gli artt. 404 e segg. c.c.

Nomina

a xxxx, nata a xxxxx, il xxxx , un amministratore di sostegno nella persona di xxxxxxx , nato a xxxx, ilxxxxx, ed ivi residente in via xxxx,

stabilisce che l’incarico abbia il seguente oggetto: stipulare , in nome o per conto della beneficiaria e senza ulteriore autorizzazione, un contratto avente ad oggetto la costituzione di un vitalizio alimentare, con il quale il figlio xxx,si obbligherà a provvedere , per tutta la vita della beneficiaria vitaliziata, alla sua assitenza morale ed al suo mantenimento nella propria casa e, se questo divenisse impossibile in idoneo istituto , dietro cessione della quota di un mezzo della nuda proprietà dell’immobile in cui la vitaliziata è proprietaria in comune xxxx , via xxx,( mapp. xx) , con l’uso promiscuo del passaggio pedonale , secondo le modalità stabilite nella bozza di contratto depositata in data 08/05/2007, nonché compiere tutte le operazioni accessorie e conseguenti,

quantifica la durata dell’incarico in mesi 6, decorrenti dalla data di prestazione del giuramento,

dispone che l’amministratore renda conto della propria gestione al compimento dell’incarico,

il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ex lege

convoca

davanti a sé l’amministratore di sostegno ai fini di riceverne il giuramento di cui all’art. 349 c.c., per il giorno 14/05/2007 ad ore 10,30.

Si comunichi, anche a mezzo telefono / fax.

Data Udine 08/05/07

il Giudice Tutelare


Istanza per la sostituzione e revoca di Amministratore di sostegno

4 luglio 2009 admin 1 commento

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
AL GIUDICE TUTELARE

Istanza di revoca della nomina ad Amministratore di Sostegno
Ill.mo Signor Giudice,
il sottoscritto—————–, residente a ————- (VE), via —————–  n. xx, nominato dalla S.V., con provvedimento del xx.xx.2009 (N.C. xxxx/09; cron. xxxx; A.d.S. xx/09; Vol. xxx/09), amministratore di sostegno della sig.ra ——————-, nata a ————– —————  (VE), il xx.xx.1971 e residente ad —————, via —————- n. xx,

PREMESSO

1.che lo scrivente, fra gli atti da compiere in nome e per conto della beneficiaria, aveva ricevuto anche l’incarico di addivenire alla conclusione della divisione / vendita dell’immobile sito in ————— (VE), via —————- n. xx, cosicché alla beneficiaria, alle sorelle/fratelli e alla madre fosse assegnata la quota di (corrispettivo) loro spettanza dell’immobile prima in comproprietà;

2.che tale atto pubblico di divisione/vendita è stato compiuto, con soddisfazione di tutte le parti interessate, ed ora la signora ———————- e le sue figlie/figli sono finalmente divenuti comproprietari (pro diviso) dell’immobile da loro abitato;

3.che, tuttavia, salva l’attività svolta nella menzionata divisione/vendita, ampiamente voluta dalla beneficiaria, dalle sorelle, dai fratelli e dalla madre, signora ———–, per il resto sono sorti ostacoli insormontabili nell’adempiere alle funzioni demandate a questo A.d.S., in quanto la signora —————–disconosce che sia lei che le figlie/figli abbiano bisogno di qualsiasi supporto e/o assistenza;

4.che tale atteggiamento ostile della signora —————— impedisce anche il corretto rapportarsi con la Beneficiaria;

5.che comunque si sono fortemente incrinati i buoni rapporti che prima esistevano;

Tutto questo premesso, lo scrivente svolge cortese

ISTANZA

all’Ill.mo Giudice Tutelare affinché, nel prendere atto della propria volontà di rinunciare all’incarico di Amministratore di Sostegno di ——————————– conferitogli perché impossibilitato a svolgere le funzioni, Voglia provvedere alla revoca della nomina e – se lo ritiene – disporre, in sostituzione, la nomina di altro soggetto più autorevole e meno legato da rapporti familiari.
Con Osservanza.

Venezia, xx xxxxxx 2009
l’A.d.S. di ——————-

———————————–


ADS: necessità della difesa tecnica

3 luglio 2009 admin Nessun commento

La tesi della necessità della difesa tecnica ai fini della proposizione del ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno trova conferma in questa sentenza del Tribunale di venezia a firma del dott. Marinai, Giudice della Sezione Distaccata di Dolo.

Il Giudice sostiene che, in difetto normativa in negazione, l’art. 82 c. 3 c.p.c., laddove prevede che davanti “al tribunale e alla corte d’appello le parti devono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente”, ha portata generale e deve trovare applicazione anche nella procedura di nomina dell’amministratore di sostegno. Ne consegue che per il deposito del ricorso per la nomina di un ADS o per istanze tese a ottenere provvedimenti integrativi o modificativi di quello di nomina, è necessario munirsi di difesa tecnica ovvero si deve essere  assistiti da un avvocato.

Tribunale di Venezia

Sezione distaccata di Dolo

Il Giudice tutelare, sciogliendo la riserva che precede, esaminati gli atti, osserva:

l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, nonché le prime esperienze applicative della l. n. 6/2004, istitutiva della figura dell’amministratore di sostegno, rendono non più procrastinabile una presa di posizione di questo giudice sulla questione della necessità della difesa tecnica ai fini della proposizione del ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno.

La tesi della necessità della difesa tecnica, avanzata dal Tribunale di Livorno – sez. dist. di Piombino (decr. 28.4.2004), dal Tribunale di Padova (sez. I, decr. 21.5.2004 e successive conformi), dal Tribunale di Milano (sez. IX, 2.3.2005, giudice Marini) e dalla Corte d’Appello di Milano (decr. 11.1.2005, unica pronuncia di un giudice d’appello sinora nota che abbia affrontato ex professo il problema) è pienamente condivisa da questo Tribunale.

È, infatti, corretto sostenere che, in assenza di disposizione contraria, l’art. 82 c. 3 c.p.c., laddove prevede che davanti “al tribunale e alla corte d’appello le parti devono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente”, ha portata generale e deve trovare applicazione anche nella procedura di nomina dell’amministratore di sostegno.

La difesa tecnica è obbligatoria al fine della piena ed effettiva esplicazione del diritto di difesa ai sensi dell’art. 24 Cost. (cfr. Cass., sez. I, 26-08-2004, n. 17008), al fine di ottenere un equo processo ai sensi dell’art. 111 Cost., nonché al fine di evitare che la nomina dell’amministratore di sostegno possa comportare una violazione dei diritti fondamentali della persona ai sensi dell’art. 2 Cost. e dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo del 1950.

Come messo in rilevo da App. Milano 2.3.2005, infatti, il procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno comporta “effetti che incidono sulla possibilità di un soggetto di operare nel mondo giuridico e che coinvolgono situazioni soggettive a contenuto patrimoniale […] che fanno parte di quel nucleo ristretto di «diritti inviolabili dell’uomo» cui fa riferimento l’art. 2 Cost.”, e la costante interpretazione che la Corte Europea dà dell’art. 8 C.E.D.U. “impone che il provvedimento giurisdizionale volto ad incidere sulla capacità di un soggetto di operare nel mondo giuridico e, quindi, ad influire sull’identità della persona, debba essere il risultato di un procedimento in cui operi il principio del contraddittorio […] così da evitare che la decisione [non riesca ad] assicurare al destinatario degli effetti del provvedimento la possibilità di esporre le proprie ragioni e di espletare un controllo pieno sulla legalità degli atti del procedimento medesimo attraverso l’esercizio del diritto di difesa, che non può che essere attuato, vista la natura dei diritti coinvolti, attraverso lo strumento della difesa tecnica”.

La Cassazione, poi, è pacifica nel ritenere necessaria la difesa tecnica anche per procedimenti diversi dai procedimenti contenziosi ordinari.

In particolare, in un caso di inabilitazione, la Suprema Corte ha affermato che tale procedimento “ha per oggetto un accertamento della capacità di agire che incide sullo status della persona, la cui tutela non può prescindere dal rispetto delle norme in tema di patrocinio delle parti nel giudizio, e segnatamente di quella che impone il ministero di un procuratore legalmente esercente.

Le peculiarità di detto procedimento – determinate dalla natura e non disponibilità degli interessi coinvolti, dalla posizione dei soggetti legittimati a presentare il ricorso e ad impugnare la sentenza, dagli ampi poteri inquisitori del giudice, dalla particolare pubblicità della sentenza, dalla sua stessa revocabilità –, non escludono che esso si configuri come un procedimento contenzioso speciale e resti disciplinato, con le specificazioni ed integrazioni espressamente previste, dalle forme del giudizio contenzioso.

Una chiara indicazione circa la natura del processo in esame è peraltro desumibile dalla pronuncia della corte Costituzionale n. 87 del 1968, che nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 713 c.p.c. nella parte in cui consentiva al presidente del tribunale di rigettare, senza istituire il contraddittorio con la parte istante, la domanda di interdizione o di inabilitazione ove il pubblico ministero ne facesse richiesta, ha inteso garantire che già nella fase preliminare ogni soggetto potenzialmente titolare di posizioni contrastanti potesse prospettare le proprie ragioni” (Cass., sez. I, 22-06-1994, n. 5967).

Ad analoghe conclusioni la S.C. è pervenuta allorché ha statuito che l’opposizione al provvedimento che dichiara lo stato di adottabilità del minore sottoscritta dall’opponente, senza recare la sottoscrizione del procuratore legalmente esercente, è radicalmente nulla (Cass., 23-01-1985, n. 276) e che, più in generale, qualora il procedimento camerale tipico, disciplinato dagli art. 737 seg. c.p.c., sia previsto per la tutela di situazioni sostanziali di diritti o di status, esso deve essere completato con le forme adeguate all’oggetto, tra le quali rientra il patrocinio di un procuratore legalmente esercente (Cass., sez. I, 30-07-1996, n. 6900, Cass., sez. I, 29-05-1990, n. 5025).

Priva di pregio è, d’altra parte, l’eccezione di chi sostiene che il procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno non incida sullo status della persona.

Militano in contrario sia argomenti testuali, sia argomenti sistematici.

Testualmente, l’art. 1 l. 6/2004 prevede che la finalità della legge sia quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, il che presuppone che il beneficiario dell’ads subisca una limitazione – sia pur minima – della capacità d’agire.

L’art. 409 c.c., dispone che “il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno”, il che, all’evidenza, implica che, quantomeno per gli atti che richiedono la rappresentanza esclusiva, il beneficiario perda la capacità d’agire.

In via sistematica, poi, l’istituto dell’amministratore di sostegno appare certamente omogeneo all’interdizione e all’inabilitazione, i quali, pacificamente, implicano la perdita totale o parziale della capacità d’agire.

Sotto il profilo sostanziale, oltre ai dati testuali indicati, da cui – come detto – si evince che l’amministrazione di sostegno, al pari di interdizione e inabilitazione, è istituto idoneo ad incidere certamente sulla capacità di agire, va ricordato che l’art. 411 c.c. prevede l’applicabilità all’amministratore di sostegno, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 (scelta del tutore) e da 374 a 388 c.c. (gestione della tutela, responsabilità del tutore, rendimento del conto).

Sotto il profilo processuale, l’omogeneità degli istituti emerge chiaramente dal richiamo operato dall’art. 720-bis c.p.c. delle disposizioni dettate per il procedimento di interdizione e inabilitazione (con la clausola di compatibilità) di cui agli artt. 712, 713, 716, 719 e 720 c.p.c..

In particolare, il richiamo dell’art. 712 c.p.c. (sulla forma della domanda) e dell’art. 713 (che disciplina la notifica a cura del ricorrente e la comunicazione al PM del decreto di fissazione dell’udienza) non sembrano lasciare dubbi sulla necessità che tali atti siano compiuti con l’assistenza di un difensore, visto anche il tecnicismo insito nella redazione del ricorso e nell’espletamento dell’attività di notifica.

Né appare significativa l’obiezione secondo cui l’art. 406 c. 3 c.c. legittima alla proposizione del ricorso per ads i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno. Come affermato da Trib. Padova, infatti, tale norma – analogamente all’art. 417 c.c. in tema di interdizione e inabilitazione (norma, tra l’altro, richiamata dall’art. 406 c.c.) – riguarda la legittimazione attiva ed elenca, quindi, i soggetti che hanno la legittimazione a proporre il ricorso, ma non la forma dello stesso (disciplinata, come detto, dall’art. 720-bis c.p.c.).

In più, la tesi contraria sembra essere smentita dal secondo comma del medesimo art. 406 c.c., che dispone che “se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al giudice competente per quest’ultima”: ora, essendo pacifico che la domanda di revoca dell’interdizione/inabilitazione (come il ricorso per la nomina) dev’essere proposta da un procuratore abilitato, non si capisce come si possa sostenere che il ricorso congiunto ex art. 406 c. 2 c.c. in parte debba essere presentato da un avvocato e in parte possa essere presentato senza difensore.

Inoltre, le norme che disciplinano la possibilità di passaggio dall’interdizione/inabilita­zione all’amministrazione di sostegno e viceversa presuppongono, perché abbiano senso, che i tre istituiti abbiano la stessa natura: si pensi all’art. 418 c.c. (se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare), all’art. 413 c.c. (che prevede la possibilità per il giudice tutelare di dichiarare la cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario ed eventualmente di informare il pubblico ministero, affinché provveda a promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione), all’art. 429 c.c. (che prevede la possibilità del tribunale, adito per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione, di trasmettere gli atti al giudice tutelare se appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di sostegno).

Non c’è dubbio, infine, che il ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d’appello in sede di reclamo (art. 720-bis, c. 3, c.p.c.) debba essere proposto a mezzo di difensore abilitato: ma la previsione stessa della ricorribilità per cassazione rende chiara la volontà del legislatore di assicurare al beneficiario dell’ads il massimo della tutela, come nell’interdizione e inabilitazione, proprio in quanto il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno incide sullo status personale.

Ancora, chi sostiene che l’ads non incida sullo status del beneficiario presuppone che quest’ultimo sia una invariabilmente un soggetto pienamente in grado di esplicare autonomamente tutte o quasi tutte le sue esigenze di vita e che necessiti solo di un aiuto per il compimento di singoli e determinati atti.

La realtà applicativa – al contrario – ha dimostrato che spesso i beneficiari sono soggetti che necessitano di assistenza continuativa anche per l’esplicazione delle elementari esigenze di vita e che abbisognano di essere sostituiti in interi gruppi o categorie di atti, se non addirittura (com’è avvenuto nell’esperienza del Tribunale di Venezia) per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Se questa lettura della normativa è – forse – autorizzata dalla modifica dell’art. 414 c.c. (che ha reso la pronuncia di interdizione solo facoltativa e l’ha ammessa per i casi in cui l’interdizione sia necessaria per assicurare l’adeguata protezione dell’interdicendo), è inevitabile che ciò conduce a nominare un amministratore di sostegno a soggetti che prima della l. 6/2004 dovevano essere interdetti (o inabilitati) e che, pertanto, erano incapaci, in tutto o in parte, di agire. Ciò conferma che la nomina dell’amministratore di sostegno limita la capacità d’agire e quindi incide sullo status personale.

Neppure condivisibile è l’argomentazione secondo cui la difesa tecnica non sarebbe necessaria in quanto quello per la nomina dell’amministratore di sostegno non sarebbe un provvedimento contenzioso, ma di mera giurisdizione volontaria, senza contrapposizione di diritti o interessi contrapposti a quelli del beneficiario, destinato a concludersi con un decreto sempre revocabile.

Innanzitutto non pare che il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno sia assoggettato alla disciplina della revocabilità in ogni tempo dei decreti emessi in camera di consiglio ex art. 742 c.p.c.. Tant’è vero che è stata inserita nel capo sull’amministrazione di sostegno una norma specifica, l’art. 413 c.c., che, però, prevede la revoca solo in caso di mutamento di circostanze: non quindi revoca in senso tecnico, con effetti ex tunc, ma piuttosto “cessazione”, con effetti ex nunc. Ed infatti la parola “revoca” compare (impropriamente) solo nella rubrica dell’art. 413 c.c., mentre nel testo si parla per due volte, appunto, di “cessazione”. E, d’altra parte, l’art. 407 c. 4 c.c., dispone che “il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno”, ma non revocare il decreto in seguito ad una nuova valutazione dei presupposti per l’emissione.

A ben vedere, quindi, gli effetti del decreto ex art. 405 c.c., sono assai simili a quelli del giudicato rebus sic stantibus delle sentenze di interdizione e inabilitazione, che sono sempre revocabili o modificabili in caso di mutamento delle circostanze.

Per quanto detto sull’incidenza sullo status, poi, appare senz’altro da escludere che il procedimento ex art. 404 ss. c.c. si risolva in un procedimento di mera natura volontaria, tranne, forse, il caso in cui lo stesso sia proposto direttamente dal beneficiario ed assuma, quindi, una sicura fisionomia unilaterale.

Ma, com’è stato osservato da recente dottrina, non è neppure certo che la natura volontaria del procedimento renda – di per sé – facoltativa la difesa tecnica.

Se, infatti, appare pacifico che le istanze relative alla gestione del patrimonio e, più in generale, le istanze proposte al g.t. successivamente alla nomina del tutore/curatore/am­ministratore di sostegno, possano essere avanzate senza ministero di difensore, vi sono elementi normativi che potrebbero far propendere per la facoltatività della difesa tecnica solo nei casi di procedimenti camerali di volontaria giurisdizione unilaterali, e quindi per l’obbligo di difesa tecnica per i procedimenti di volontaria giurisdizione plurilaterali (si veda l’art. 25 c. 3 d.lgs. 5/2003 in tema di procedimenti in camera di consiglio nel nuovo processo societario).

In conclusione, nessuna rilevanza può assumere la divergente forma del provvedimento conclusivo (decreto anziché la sentenza), la competenza (attribuita al giudice tutelare anziché al collegio) e la diversa disciplina delle impugnazioni, attuata con il sistema del reclamo, introdotte per mere esigenze di semplificazione nel procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno e che non ne modificano la natura di istituto che incide sullo status personale e che necessita, per questo motivo, della struttura contenziosa.

Il ricorso, pertanto, è affetto da nullità insanabile e tale nullità è rilevabile d’ufficio dal giudice attenendo alla regolare costituzione del rapporto processuale.

P.Q.M.

Dichiara la nullità del ricorso.

Si comunichi.

Dolo, 13 giugno 2005.

Il Giudice

Dott. Gianmarco Marinai

Esempio di ricorso ADS

27 giugno 2009 admin Nessun commento

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Sezione distaccata di San Donà di Piave

Ufficio del Giudice Tutelare

Ricorso ex art.407 c.c. e 720 bis c.p.c.

per l’istituzione di amministratore di sostegno

I sottoscritti signori

Tutti rappresentati e difesi dall’avvocato ……………………………….. del foro di Venezia, presso di lui domiciliati nello studio in San Donà di Piave,

in forza di mandato in calce al presente atto

Espongono quanto segue.

I ricorrenti sono rispettivamente la moglie e i figli del signor

Purtroppo, a causa di malattia il signor

è incapace di provvedere ai propri interessi e pertanto, ricorrono i presupposti legali e l’opportunità concreta di provvedere per il beneficiario alla nomina di un amministratore di sostegno.

Infatti il signor

è affetto da

(documentazione medica)

Da ultimo si rende noto all’ufficio che il signor

dimorato abitualmente in ………………………. è impossibilitato a muoversi.

Si indica quale opportuno amministratore di sostegno la signora

ricorrente, che già gestiva la ordinaria amministrazione per conto del beneficiario stesso prima della sua incapacità.

Tanto premesso

i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi

chiedono che il giudice tutelate, disposti gli eventuali accertamenti

v o g l i a

a) designare a tutela del beneficiario signor

un amministratore di sostegno nella persona di

Si allegano i seguenti documenti : 1 e 2 (certificato di residenza e stato di famiglia); 3 (certificato medico), 4 (stato di famiglia originario)

Ai sensi dell’art. 10 n.3 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 il presente ricorso è esente dal contributo unico.

San Donà di Piave

Con osservanza

Avvocato Alberto Vigani