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	<title>AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO &#187; Sentenza</title>
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	<description>Informazioni e consigli per ADS - amministratori di sostegno</description>
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		<title>Amministrazione di sostegno e testamento: si può fare?</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:52:52 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
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		<description><![CDATA[La persona sottoposta ad amministrazione di sostegno può fare testamento? Si dice che se è incapace d’agire, pertanto, è tendenzialmente incapace a testare. Vediamo un caso deciso dal tribunale di Varese. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/12/amministrazione-di-sostegno-e-testamento-si-puo-fare/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">IL TESTAMENTO DEL BENEFICIATO NELLA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO</span></h2>
<p style="text-align: justify;">Certo è facile comprendere che una delle diminuzioni dell&#8217;autonomia della persona siano da ricondursi appunto al progredire dell&#8217;età. Con il sopraggiungere della vecchiaia aumentano infatti le patologie che inibiscono la piena ed indipendente determinazione del soggetto, purtroppo spesso anche confliggendo con il potenziale suo desiderio di voler disporre per la distribuzione del suo patrimonio dopo la sua morte (per info sull&#8217;argomento rinvio al sito <a title="Come fare testamento? Istruzioni per l'uso." href="http://www.faretestamento.com" target="_blank">www.faretestamento.com</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;amministratore di sostegno si trova perciò spesso a doversi porre la problematica relativa alla capacità della persona beneficiaria di redigere testamento e ciò con particolare riferimento al fatto che è controversa la piena capacità negoziale in capo al soggetto sottoposto alla procedura di ADS medesima.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto mi pare interessante censire un recentissimo provvedimento del Tribunale di Varese in un caso in cui si ritiene non sia possibile alla beneficiaria testare perché in capo alla stessa difetta la capacità di agire sul piano negoziale, nel senso che ella non comprende il significato giuridico del negozio e non è in grado di volerne coscientemente gli effetti.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">La persona beneficiaria incapace d’agire, pertanto, è tendenzialmente incapace a testare e alla stessa, in caso di accertata utilità della limitazione, deve potersi estendere la preclusione di cui all’art. 591 n. 2 c.c</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, in conclusione, la capacità di testare della beneficiaria deve essere esclusa, in applicazione dell&#8217;indicata norma, applicata all’amministrazione di sostegno sub iudice in forza dell’art. 411, comma IV c.c., rispondendo tale limitazione all’interesse della beneficiaria e sul presupposto che manchi, nella stessa, la capacità di agire in sede negoziale, come accertata nel rituale contraddittorio, anche alla presenza del difensore del soggetto vulnerabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
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</script></p>
<blockquote><p>Trib. Varese, uff. vol. giur., 19 ottobre 2011, g.t. G. Buffone -</p>
<p style="text-align: center;">“AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TESTARE”</p>
<p style="text-align: center;">D E C R E T O</p>
<p style="text-align: center;">Art. 411, comma IV, c.c., 742 c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione di sostegno in favore della beneficiaria è stata aperta in data 10 maggio 2011, con designazione di un Avvocato del Foro di Varese, come soggetto esterno preposto all’espletamento delle funzioni conferite in qualità di amministratore di sostegno. In quella sede, è sorta la problematica relativa alla capacità della persona beneficiaria di redigere testamento, poiché controversa la piena capacità negoziale in capo alla stessa e tenuto conto di un anomalo susseguirsi di schede testamentarie, prima depositate, poi revocate, ritenuto emersione della influenza indebita di terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">In funzione di una estensione delle limitazioni previste nel decreto originario, questo giudice ha disposto procedersi a Consulenza Tecnica d’Ufficio sulla persona della beneficiaria, al fine, soprattutto, di acclarare se, effettivamente, vi fosse difetto, nella stessa, dei presupposti cognitivi necessari per comprendere il significato giuridico di un testamento e volerne gli effetti, in funzione di una protezione del soggetto vulnerabile, altrimenti a rischio di pregiudicare sé stesso. Nella sua perizia, depositata in data 30 luglio 2011 ed esaminata in apposita udienza con tutte le parti, la Consulente ha concluso affermando che “dagli accertamenti attraverso colloqui clinici, somministrazione testistica (MMSE, Test di Rorschach,) la beneficiaria presenta una patologia identificabile alla luce del DSM IV-TR (disturbo istrionico di personalità) e pertanto vi sono limiti nella sua capacità di intendere e volere; il soggetto non è in grado di effettuare atti di vita quotidiana o di gestione organizzativa adeguati; a parere di questo consulente necessita di una amministrazione di sostegno in quanto il disturbo che la caratterizza la porta ad essere fortemente suggestionabile e condizionabile da figure terze. (…). La beneficiaria non è in grado di agire con capacità negoziale”.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce degli esiti dell’accertamento peritale, condivisibile per il pregio degli accertamenti e per la serietà dei riscontri oggettivi documentali, deve ritenersi che difetti, nella beneficiaria, la capacità di agire sul piano negoziale, nel senso che ella non comprende il significato giuridico del negozio e non è in grado di volerne coscientemente gli effetti.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 411, comma IV, c.c., espressamente prevede che il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l&#8217;amministratore di sostegno, o, come in questo caso, successivamente, possa “disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l&#8217;interdetto o l&#8217;inabilitato, si estendano al beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno, avuto riguardo all&#8217;interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni”. Nell’alveo delle limitazioni prese di mira dalla norma succitata, si colloca la disposizione di cui all’art. 591, comma II, n. 2 c.c. ove il Legislatore ha escluso la capacità di testare in capo all’interdetto per infermità di mente. Trattasi, allora, di enunciato positivo di protezione che, giusta gli artt. 411, 591 c.c., può essere esteso al beneficiario avuto riguardo al suo interesse e a quello preso di mira dalla disposizione applicata.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto a tale ultimo aspetto, la norma di cui al n. 2 del comma II dell’art. 591 c.c. risponde all’esigenza di garantire che il negozio testamentario sia sorretto da piena capacità negoziale, ripudiando l’Ordinamento il movimento patrimoniale (anche jure successionis) viziato da incapacità negoziale del disponente e costituendo la capacità di disporre un “elemento imprescindibile per la delazione testamentaria”, come la Dottrina afferma. Giova ricordare che, secondo gli scritti della manualistica classica, la capacità di disporre per testamento costituisce una estrinsecazione della capacità di agire, essendo il negozio di ultima volontà “l’espressione del diritto di autonomia privata”: ne consegue che incapace a testare è colui il quale non è capace di agire (come conferma l’art. 591, comma II, n. 1, c.c.). Sotto altro aspetto, la norma in esame vuole evitare che la testamentifactio non sia espressione della (valida) volontà dell’adulto vulnerabile ma veicolo, utilizzato da terzi anche in modo illecito, per profittare dei beni dell’incapace. Alla luce dei rilievi che precedono è evidente come la ratio sottesa alla previsione di cui all’art. 591 n. 2 c.c. possa richiedere tutela anche nel regime giuridico dell’amministrazione di sostegno, dove il beneficiario non sia solamente impedito fisicamente o vulnerabile nelle capacità gestionali, ma addirittura incapace d’agire a causa di una patologia invalidante o di un altro stato morboso.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto il primo aspetto (interesse del beneficiario), risponde sempre all’interesse della persona protetta la cautela contro atti negoziali che questa non avrebbe posto, se capace, ovvero dai quali, comunque, non consegue alcuna pratica utilità ma, anzi, può derivare un pregiudizio là dove, ad esempio, per il caso del testamento, in assenza di legittimari, la designazione testamentaria venga fatta ad un terzo estraneo alla famiglia così impedendo la chiamata per Legge dei prossimi parenti. Una scelta de qua può anche tradursi in un terreno pericoloso in cui le relazioni amicali e di compagnia sorgono non per affettività e sincero sentimento di amicizia bensì per ottenere il fine pratico di un lascito ereditario.</p>
<p style="text-align: justify;">La persona beneficiaria incapace d’agire, pertanto, è tendenzialmente incapace a testare e alla stessa, in caso di accertata utilità della limitazione, deve potersi estendere la preclusione di cui all’art. 591 n. 2 c.c. Nel caso di specie, il procedimento giurisdizionale è stato celebrato alla presenza dell’amministratore di sostegno della beneficiaria stessa e, soprattutto, in presenza dell’Avvocato designato da questa, con nomina che questo G.T. ha autorizzato e mantenuto vita. Giova ricordare, infatti, che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25366 del 2006, ha affermato il principio di diritto secondo cui &#8220;il procedimento per la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l&#8217;emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l&#8217;intervento dell&#8217;amministratore; necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell&#8217;interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l&#8217;interdetto o l&#8217;inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio”. Trattasi di principio di diritto che ha trovato l’avallo della giurisprudenza costituzionale (v. Corte cost., ordinanza 19 aprile 2007, n. 128). Da qui la precisa scelta, nell’odierno procedimento, di consentire (e, anzi, favorire) la presenza di un Avvocato ad hoc per la persona vulnerabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, in conclusione, la capacità di testare della beneficiaria deve essere esclusa, in applicazione dell’art. 591, comma II, n. 2 c.c., applicato all’amministrazione di sostegno sub iudice in forza dell’art. 411, comma IV c.c., rispondendo tale limitazione all’interesse della beneficiaria e sul presupposto che manchi, nella stessa, la capacità di agire in sede negoziale, come accertata nel rituale contraddittorio, anche alla presenza del difensore del soggetto vulnerabile.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ vero che certa Dottrina reputa che l’estensione della limitazione prevista per l’interdetto, in materia di testamento, non sia consentita ma trattasi di una opinione che non può essere condivisa: e, infatti, in presenza di una barriera del genere ad una esigenza di protezione dell’incapace, dovrebbe, allora, ritenersi necessaria l’interdizione, nel senso che il Giudice Tutelare, al fine di applicare quelle certe norme di protezione, sarebbe costretto a seguire il percorso interdittivo, così svilendosi la stessa funzionalità dell’amministrazione di sostegno, nel cui ventre si rintraccia una struttura morfologica del tutto adeguata ad assimilare limitazioni e decadenze analoghe a quelle previste a tutela dell’interdetto. Vi è, poi, che “una limitazione alla estensione delle limitazioni” potrebbe tutt’al più reputarsi giustificata per i diritti fondamentali della persona a contenuto non patrimoniale: quanto è accaduto, ad esempio, per il divieto a contrarre matrimonio, previsto dall’art. 85 c.c. per l’interdetto e ritenuto non applicabile al beneficiario (Trib. Varese, Ufficio Volontaria Giurisdizione, decreto 6 ottobre 2009 in Famiglia e Diritto, 2010, 3, 287 e in Giur. Italiana, 2010, IV, 846).</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Letti e applicati gli artt. 411, comma IV, 591, comma II, n. 2, c. c.,</p>
<p style="text-align: justify;">ESCLUDE in capo ad A, nata a …. il ….. 1914, la CAPACITÀ DI TESTARE, in applicazione dell’art. 591, comma II, n. 2 c.c., applicato in forza dell’art. 411, comma IV, c.c. La beneficiaria, pertanto, non potrà redigere testamento, fintanto che perdura lo stato di incapacità e salvo nuovo provvedimento del giudice di revoca o modifica dell’odierno decreto, ex art. 742 c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 405, comma VI, c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">MANDA alla cancelleria per le pubblicità previste dalla Legge</p>
<p style="text-align: justify;">DECRETO immediatamente esecutivo ex art. 741, comma II, c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;">DISPONE che la Cancelleria comunichi l’odierno provvedimento alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Varese lì 19 ottobre 2011</p>
<p style="text-align: justify;">IL GIUDICE TUTELARE</p>
<p style="text-align: justify;">dott. Giuseppe Buffone</p>
</blockquote>
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		<title>Amministratore di sostegno vicario: si può?</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:05:01 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Uno o due ADS? Spesso viene chiesto se è possibile condividere l'incarico di amministratore di sostegno per poter meglio garantire l'assistenza al soggetto beneficiato. Purtroppo la risposta deve essere negativa; vediamo perchè. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/11/amministratore-di-sostegno-vicario-si-puo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">DUE PERSONE PER L&#8217;AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?</span></h2>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Spesso viene chiesto se è possibile condividere l&#8217;incarico di amministratore di sostegno per poter meglio garantire l&#8217;assistenza al soggetto beneficiato. O quantomeno se è possibile avere un ADS vicario per i momenti in cui l&#8217;Amministratore di Sostegno è impossibilitato a prestare la sua attività funzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Purtroppo la risposta deve essere negativa perchè l&#8217;istituto dell&#8217;ADS non permette di nominare un co-amministratore per due ragioni giuridiche primarie:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>una testuale (che si ricollega ad una tassatività tipologica 	delle figure di sostegno previste dalla norma istitutiva);</li>
<li>ed una logico-giuridica (che per argomentazione impone di ritenere che la 	necessità di due amministratori sia incompatibile con la disciplina tipica dell&#8217;ADS).</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">In riferimento al primo punto, è certo che la figura del co-amministratore non è in nessun modo prevista dalle norme della Legge 6/2004 che bene aveva davanti a sè il confronto con la fattispecie della tutela in cui, a chiare lettere, sono previsti due ruoli autonomi: il tutore ed il protutore.</p>
<p style="text-align: justify;">In riferimento al secondo punto, è opportuno segnalare che (vds. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) l’amministrazione può, in concreto, essere <span style="text-decoration: underline;">esclusa “in ragione della complessità dell’incarico ovvero qualora si tratti di gestire un’attività di tale complessità da doversi propagare in una molteplicità di direzioni</span>”. Per questo in tali casi si deve ritenere che l’amministratore di sostegno (unico) o possa essere bastevole a tutelare da solo il soggetto beneficiato o che la misura dell&#8217;ADS non sia idonea ed sufficiente, e si debba quindi utilizzare altra disciplina più impattante (inabilitazione o interdizione).</p>
<p style="text-align: justify;">Riporto quindi in dettaglio un interessante provvedimento del Tribunale di Varese che tratteggia con precisioni il perimetro della questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
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</script></p>
<p style="text-align: center;"><strong>***</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tribunale di Varese, Uff. Vol. Giur., decreto 13 luglio 2010</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il beneficiario versa in condizioni cliniche particolari che richiedono l’intervento di una amministrazione di sostegno, atteso che questo non è nella piena capacità di potersi orientare anche nella gestione del patrimonio (affetto da: morbo di Parkinson e decadimento cognitivo). Tanto è emerso all’esito dell’esame dove è risultato che il beneficiario ha difficoltà a realizzarsi nella realtà che lo circonda, non essendo in grado di indicare, ad esempio, il luogo in cui si trova. Il beneficiario non conosce, peraltro, neanche la moneta che ha corso legale e versa in evidente stato di bisogno. L’amministrazione si rende, dunque, opportuna, prima che necessaria, anche al fine di evitare che l’incidenza della patologia possa riverberarsi in modo negativo sulle condizioni personali e patrimoniali. Si prende atto della documentazione medica prodotta che, in uno con l’esame, sconsiglia misure di tutela diverse (es. interdizione).</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla situazione sopra descritta, discende che l’istanza debba trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha introdotto nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, nuove norme a disciplina ed istituzione dell&#8217;amministrazione di sostegno, con contestuale modifica degli articoli del cod. civ. in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali .</p>
<p style="text-align: justify;">E’ stato, così, istituto, quale nuova figura di ausilio per gli incapaci, l’amministratore di sostegno, attingendo da una legge che ha la dichiarata finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell&#8217;espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Più che di una riforma, si è trattato di una vera e propria rivoluzione istituzionale &#8211; come tale riconosciuta, nella sostanza, dalle Corti superiori (Corte Cost., 9 dicembre 2005, n. 440; Cass., 12 giugno 2006, n. 13584; Cass., 9 dicembre 2005, n. 440) &#8211; che ha confinato in uno spazio assai ristretto gli ormai “residuali” istituti della interdizione e dell’inabilitazione; la prima ormai soltanto operante (art. 414 c.c.) se ritenuta (e dimostrata) necessaria per assicurare adeguata protezione all’infermo di mente. Ai sensi del “nuovo” art. 404 c.c., la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita dal suddetto amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Ai sensi dell’art. 408 c.c., la scelta dell&#8217;amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo “alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”. L’amministratore di sostegno , in altri termini, differentemente dalle altre misure a protezione dell’incapace, non si sostituisce al rappresentato ma sceglie “con questo” il suo best interest.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, l’amministrazione risulta senz’altro adeguata atteso che si rivela in grado di offrire tutela opportuna al soggetto debole. Ed, infatti, secondo l’insegnamento dei giudici di legittimità (v. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) l’amministrazione può, in concreto, essere esclusa:</p>
<p style="text-align: justify;">a) in ragione della complessità dell’incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni;</p>
<p style="text-align: justify;">b) in ragione della potenzialità (auto o etero) lesiva dell’incapace: nei casi, quindi, in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l’esterno;</p>
<p style="text-align: justify;">c) inadeguatezza in concreto dell’amministrazione di sostegno: quale clausola generale residuale aperta, in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l’unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuno dei suddetti tre casi è qui in rilievo.</p>
<p style="text-align: justify;">Né la gravità della patologia ha valenza nel senso di rendere preferibile l’interdizione. Al riguardo, non può sottacersi come Cass. civ., 22.4.2009, n. 9628 abbia di recente cassato la decisione del giudice di merito di optare per l’interdizione a soggetto affetto da esiti di ematoma acuto subdurale e cardiopatia ischemica con totale decadimento cognitivo ed alterazione abituale delle facoltà intellettive e volitive.</p>
<p style="text-align: justify;">Onde fugar ogni dubbio, deve poi ricordarsi che non costituisce condizione necessaria per l&#8217;applicazione della misura dell&#8217;amministrazione di sostegno la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quanto meno accettato, il sostegno ed abbia indicato la persona da nominare. Né costituisce condizione necessaria per l’applicazione della misura dell’amministratore di sostegno, la circostanza che siano stati indicati i compiti da assegnare all’amministratore. Infatti, ai sensi dell&#8217;art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, è il giudice tutelare che, nel proprio decreto di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, indica l&#8217;oggetto dell&#8217;incarico, gli atti che lo stesso amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere solo con l&#8217;assistenza dell&#8217;amministratore, fermo restando che nell&#8217;applicazione della misura deve aversi riguardo alle esigenze del beneficiario stesso, alla cui cura e ai cui interessi deve essere esclusivamente orientata la scelta dell&#8217;amministratore di sostegno (art. 408, comma 1, c.c., su cui cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza 1 marzo 2010, n. 4866).</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, la non imprescindibilità del consenso del beneficiario risulta desumibile anche dalla considerazione che, in caso di dissenso con quest’ultimo, l’amministratore informa il giudice tutelare per l’adozione dei provvedimenti ritenuti necessari” (v. già cit., Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584).</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle concrete modalità “operative” dell’amministratore, reputa questo Giudice, condividendo le opinioni già da altri espresse, che debba farsi riferimento alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall’Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n. 18. Il trattato in esame riconosce espressamente (lett. n del preambolo) “l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte” (collocati nel novero dei “principi generali”, v. art. 3 della convenzione). La Convenzione, all’art. 12 (“uguale riconoscimento dinanzi alla legge), comma IV, chiaramente statuisce, poi: “Gli Stati devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed, allora, tutte le norme a tutela dell’incapace, da intendere come persona diversamente abile, (art. 1, comma II, Conv. New York: coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali) devono essere improntate ai seguenti principi: a) la misura deve essere proporzionata ed adatta alle condizioni della persona; b) la misura deve essere applicata per il più breve tempo possibile Nel caso di specie, la situazione patologia del beneficiario rende necessaria oltre che opportuna una nomina a tempo indeterminato.</p>
<p style="text-align: justify;">Si dà atto che, quanto ai compiti da assegnare all’amministratore, il ricorrente ha rinunciato a quelli che involgevano diritti personalissimi (testamento e capacità sponsale), su cui, quindi, non vi è pronuncia.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla nomina dell’amministratore occorre soffermarsi.</p>
<p style="text-align: justify;">La parte ricorrente chiede nominarsi un amministratore ed un co-amministratore di sostegno.</p>
<p style="text-align: justify;">La richiesta non può trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Come ricorda la Dottrina, la legge non contempla espressamente tale possibilità e, però, neppure la esclude. Nel silenzio del testo legislativo, alcuni Autori convengono per l’opportunità di una soluzione gestionale “a due”, “tutte le volte che emerga la necessità del possesso di particolari competenze tecniche, dal punto di vista finanziario, contabile, economico, oppure sul terreno della cura della persona, in relazione ad alcune (e non a tutte le) operazioni da compiersi”.</p>
<p style="text-align: justify;">Certa giurisprudenza tutelare ha condiviso tale impianto argomentativo Trib. Modena, decreto 24 ottobre 2005: Trib. Genova, decreto 10 ottobre 2006 e Trib. Trieste, decreto 14 gennaio 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">L’orientamento che propone la nomina di due amministratori non può essere condiviso per due ragioni giuridiche primarie: una testuale (che si ricollega ad una tassatività tipologica delle figure di sostegno); ed una logico-giuridica (che impone di ritenere che la necessità di due amministratori sia incompatibile con la misura di tutela de qua).</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al primo aspetto, è certo che la figura del co-amministratore non è in nessun modo prevista dalle norme della Legge 6/2004 che, opportuno ricordarlo, aveva piena memoria della misura della tutela in cui, expressis verbis, sono previsti due ruoli autonomi: il tutore ed il protutore. Il Legislatore, però, ha sempre focalizzato il baricentro dell’amministrazione attorno alla esclusiva figura dell’amministratore non lasciando mai emergere anche solo la possibilità velata di un’altra figura co-gestionale. Le figure del sostituto nelle scelte anche esistenziali altrui sono necessariamente tassative e sottoposte al vincolo della Legge, la quale sola, sovrana, deve “creare” e modellare i tipi soggettivi che possono ricoprire questo Ruolo. Accedere alla tesi di due amministratori o di un co-amministratore vorrebbe dire, in realtà, creare in via pretoria un profilo che la Legge ha respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al secondo aspetto, deve ricordarsi che (v. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) l’amministrazione può, in concreto, essere esclusa “in ragione della complessità dell’incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed, allora, delle due l’una: o l’amministratore (unico) è sufficiente a tutelare il soggetto debole o la misura de qua non è idonea ed adeguata.</p>
<p style="text-align: justify;">Vi è, poi, di più.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle concrete modalità gestionali nessuna norma esclude che l’amministratore possa avvalersi di ausiliari: è vero il contrario. L’art. 411, comma I, c.c. richiama espressamente l’art. 379 c.c. che, al comma II, prevede la possibilità per il tutore di avvalersi di una o più persone (per la cui nomina, se stipendiate, occorre l’autorizzazione del giudice tutelare).</p>
<p style="text-align: justify;">Ed, allora, va nominato amministratore di sostegno il sig. X e questi va autorizzato a nominare un ausiliario o collaboratore di cui avvalersi, da individuare nella sig.ra XX</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">visti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ.,</p>
<p style="text-align: justify;">Dichiara aperta l’amministrazione di sostegno in favore di XX, nato a …… il …… e residente in ..</p>
<p style="text-align: justify;">Nomina amministratore di sostegno ……., nato in ….. e residente in …..</p>
<p style="text-align: justify;">Autorizza l’amministratore di sostegno ad avvalersi di un ausiliario, nella gestione dell’amministrazione, da individuare in X, nata a …</p>
<p style="text-align: justify;">Assegna all’amministratore il compito di avere cura degli interessi patrimoniali e personali del beneficiario, con obbligo di assisterlo nelle attività quotidiane e nei trattamenti sanitari nonché con autorizzazione ad intraprendere iniziative con enti di assistenza o cura per garantire al soggetto protetto condizioni di vita ottimali. In particolare l’amministratore potrà assistere il beneficiario nel prestare il consenso ai trattamenti medici e nel prestare il consenso al trattamento dei dati personali; ove il beneficiario non sia in grado di firmare, l’amministratore potrà sottoscrivere in luogo di questi. Per singole o specifiche attività gestionali, l’amministratore potrà avvalersi dell’ausiliario, ma con documento scritto da entrambi gli interessati e reso noto al beneficiario, in cui di volta in volta indicati i compiti in cui richiesto l’intervento dell’ausiliario ed il tempo della collaborazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone che all’amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni:</p>
<p style="text-align: justify;">con rappresentanza esclusiva (art. 409, I, c.c.)</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore ha il compito di effettuare un puntuale e dettagliato rendiconto dello stato patrimoniale del beneficiario, mediante accesso ai registri pubblici, anche della Conservatoria, nonché accesso ad ogni istituto di credito, mediante spendita del potere qui conferito. Quanto ai conti intestati o cointestati al beneficiario, l’amministratore richiederà estratto conto e saldo e redigerà, all’esito, una completa relazione di sintesi dove indicate le entrate e le proprietà. Su ogni conto, l’amministratore avrà possibilità di intervento: prelievi, estratti conto ed ogni altra attività necessaria per la gestione del patrimonio. L’amministratore subentra nella gestione di:</p>
<p style="text-align: justify;">beni mobili, con obbligo di custodirli e, se denaro, evitarne la dispersione e, ove possibile, renderli produttivi di frutti;<br />
beni immobili, con obbligo di provvedere alla manutenzione e se necessario la ristrutturazione</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore avrà, anche, il potere di curare i rapporti giuridici della beneficiario con tutti gli Uffici pubblici, con autorizzazione alla firma in luogo del beneficiario e con l’esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, nell’interesse del beneficiario, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell’interesse del beneficiario. L’amministratore potrà stipulare contratti in nome del beneficiario, ove ciò necessario per il suo interesse, e con limite degli atti di ordinaria amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">con Assistenza (art. 409, I, c.c.)</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore ha il potere-dovere di assistere il beneficiario nella prestazione del consenso informato ai trattamenti dei dati personali ed ai trattamenti terapeutici.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone l’ablazione della capacità di agire del beneficiario per ogni negozio e atto economico-patrimoniale di straordinaria amministrazione, rammentando all’amministratore l’obbligo di chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice civile e quello di informare tempestivamente la persona circa gli atti da compiere, nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con essa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina all’amministratore di sostegno di riferire per iscritto al Giudice Tutelare, entro la fine di giugno di ogni anno, circa l’attività svolta e le condizioni di vita del beneficiario, con opportuno rendiconto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il beneficiario conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 405, comma VI, c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">Manda alla cancelleria per l’annotazione dell’odierno decreto nell’apposito registro e per la comunicazione del medesimo all&#8217;ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all&#8217;atto di nascita del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;articolo 3, comma 1, lettera p), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,</p>
<p style="text-align: justify;">Manda alla cancelleria affinché si provveda all’iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Fissa per il giuramento del nominato amministratore di sostegno,</p>
<p style="text-align: justify;">la data del ..</p>
<p style="text-align: justify;">Manda all’amministratore di notificare il decreto al beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Decreto immediatamente esecutivo</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone che l’amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.</p>
<p style="text-align: justify;">Varese lì 13 luglio 2010</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice Tutelare</p>
<p style="text-align: justify;">dott. Giuseppe Buffone</p>
</blockquote>
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		<title>Amministratore di Sostegno o Interdizione? Continua il dibattito.</title>
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		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 13:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
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		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
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		<description><![CDATA[Interdizione o Amministratore di sostegno? Distinzione di funzioni e requisiti. Il tribunale di Lamezia Terme torna sulla questione con un decreto che fà discutere limitando l'ADS solo ai casi in cui le questione da affrontare sono di facile risoluzione. La scelta pare non condivisibile: vediamona assieme perchè. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/09/continua-il-dibattito-che-contrappone-ads-e-interdizione/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<div id="attachment_104" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/stemma_repubblica_italiana_grigio1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-104" title="Amministratore di Sostegno" src="http://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/stemma_repubblica_italiana_grigio1-150x150.jpg" alt="Amministratore di Sostegno" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Amministratore di Sostegno</p></div>
<p style="text-align: justify;">Da anni oramai si discute dell&#8217;opportunità, o meno di estendere l&#8217;amministrazione di sostegno a tutte quelle casistiche che vedono comparire particolari debolezze, fisiche o psichiche, in capo ad una persona. Spesso nella fase ultima della sua esistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">I tribunali italiani hanno preso posizioni estremamente poco omogenee, spaziando da un&#8217;applicazione tout court del&#8217;ADS ad ogni possibile patologia situazionale, ovvero dalla prodigalità all&#8217;alzheimer avanzato, sino ad una concezione estremamente meno estesa che limita l&#8217;amministrazione di sostegno all&#8217;esistenza di una residuale capacità di vita e relazione del beneficiato.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale dicotomia ha visto contrapporsi orientamenti giursprudenziali estremamente contrastanti e distribuiti a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale, spesso facendo succedere a pochi chilometri di distanza giurisprudenze opposte (si pensi a Venzia e Padova – a 25 km. L&#8217;una dall&#8217;altra – dove la prima ha cessato di fatto le interdizioni nel 2006 mentre la seconda ritiene ancora oggi l&#8217;ADS meno frequente dell&#8217;interdizione).</p>
<p style="text-align: justify;">Il tema è stato recentemente ripreso dal provvedimento del tribunale lameziano del marzo 2011 che riprende in chiave rafforzativa un discrimen fra i due istituti accennato ancora dalla sentenza Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584.</p>
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<p style="text-align: justify;">Si dice che è da apprezzare la misura dell’amministrazione di sostegno ove l’attività da compiere per la cura dell’interessato si presenti “semplice”, magari per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile o per la semplicità delle operazioni da svolgere, e o ancora per la propensione del beneficiario collaborare all&#8217;attività di sostegno da porre in essere a suo favore.</p>
<p style="text-align: justify;">In tali casi, invero, l&#8217;amministrazione di sostegno si ritiene più appropriata anche per maggiore duttilità che la contraddistingue sul piano dei contenuti, ma anche sul piano etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell&#8217;individuo che essa sottende, facendo salva, in linea di principio, una capacità “minima” del soggetto beneficiato, che può sempre compiere in via autonoma condotte inerenti la sua quotidianità.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente, quando la persona interessata soffra di abituale infermità psichica di gravità tale da renderla incapace di provvedere alle proprie cure, o nel caso in cui l&#8217;attività da svolgere sia ritenuta di significativa complessità (anche sotto il profilo economico &#8211; patrimoniale) o sia necessario escludere il beneficiario dal compiere atti a sé pregiudizievoli (o ad altri), è vista come prioritario l&#8217;istituto dell&#8217;interdizione. Del pari deve dirsi anche quando l&#8217;ADS possa non essere sufficiente a fornire quella tutela della persona debole che si vuole perseguire con la richiesta del provvedimento di limitazione della capacità personale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Alberto Vigani" href="http://www.avvocati.venezia.it/alberto-vigani.html" target="_blank">Avv. Alberto Vigani</a></p>
<p style="text-align: justify;">Ecco il caso:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Trib. Lamezia Terme</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> Ufficio Volontaria Giurisdizione, decreto 8 marzo 2011</strong></p>
<p style="text-align: justify;">(giudice tutelare, dott.ssa Giusi Ianni)</p>
<p style="text-align: justify;">La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno in favore di M, nato a Lamezia Terme il .. 1968, sulla scorta di una relazione presentata dal Responsabile del Centro Salute Mentale di Lamezia Terme, da cui si evince l’incapacità del M, a causa della patologia che lo affligge (“Psicosi Schizofrenica Grave”), a provvedere alla cura della propria persona e dei propri interessi. Il ricorso non merita accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, l’istruttoria condotta in corso di causa ha senza dubbio confermato la necessità di una misura di protezione in favore del M.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest’ultimo, infatti, risulta essere affetto da una grave forma di psicosi schizofrenica ormai cronicizzata, che lo porta ad un generale atteggiamento di isolamento verso l’esterno, a condotte pericolose verso terzi e verso se stesso, al rifiuto di cure e assistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso, inoltre, risulta vivere in precarie condizioni igieniche, non occupandosi (e non permettendo ad altri di occuparsi) della cura della sua persona e dell’ambiente in cui dimora. A riprova di ciò, il M, in sede di esame, è apparso trasandato, appoggiato sul letto in una stanza maleodorante e invasa da mozziconi di sigarette; la medesima situazione, del resto, si era presentata agli occhi degli operatori socio-sanitari che lo hanno avuto in cura, come dagli stessi confermati in corso di causa (cfr. dichiarazioni del medico G e dell’assistente sociale C). Il M, peraltro, a causa della malattia che lo affligge, risulta essere soggetto pericoloso, tanto da circolare in casa con armi e altri corpi contundenti (anche in sede di esame, sul comodino della stanza del beneficiario erano presenti taglieri e forbici da potatura, come evincibile dal relativo verbale).</p>
<p style="text-align: justify;">Ad aggravare il quadro istruttorio contribuisce il generale rifiuto del M di curare la propria malattia. La madre, infatti, sentita quale informatrice, oltre a confermare l’atteggiamento generalmente aggressivo del figlio, ha dichiarato che il figlio non prende le medicine che gli vengono prescritte, tanto da costringerla ad occultare le medicine stesse nel cibo e nelle bevande.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche l’informatrice GG, dirigente del Centro Salute Mentale occupatasi personalmente del caso, ha messo in evidenza il rifiuto ostinato di terapie psico-farmacologiche da parte del paziente, fonte di grave pericolo per la sua salute e lo stesso M, pur dichiarando di essere consapevole di avere problemi psicologici, ha escluso, in sede di esame, la propria disponibilità al ricovero in una struttura sanitaria, ritenuto, per contro, assolutamente necessario dai medici curanti (cfr. relazione CSM di Lamezia Terme). Tanto premesso, ritiene questo giudice che l’amministrazione di sostegno non sia misura idonea alla protezione del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova osservare al riguardo che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 1 marzo 2010, n. 4866; Cass. 22 aprile 2009, n. 9628; Cass. 12 giugno 2006, n. 13584) e come evincibile sulla base dell&#8217;interpretazione letterale e sistematica del complesso di norme oggi racchiuse sotto il titolo XII del libro primo del codice civile (&#8220;Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia&#8221;), a seguito dell’entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6, l&#8217;interdizione e l&#8217;inabilitazione si presentano quali misure di protezione di carattere residuale, di cui il Tribunale può fare applicazione solo una volta esclusa la possibilità di fare ricorso alla meno afflittiva misura dell’amministrazione di sostegno, che ha quale dichiarata finalità (art. 1 legge 6/2004) quella di &#8220;tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, nell&#8217;espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è, in particolare, chiarito che il criterio distintivo tra l’amministrazione di sostegno e gli altri istituti a tutela dell’incapace è qualitativo e non quantitativo e deve, quindi, essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, tenuto conto della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie, con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l’invocata misura protettiva si mirano a soddisfare, dato il carattere estremamente più duttile dell’amministrazione di sostegno rispetto alle misure dell’interdizione e dell’inabilitazione. L’amministratore di sostegno, infatti, diversamente da quanto accade nel caso della altre misure a protezione dell’incapace, non si sostituisce al rappresentato, ma sceglie “con questo” il suo best interest (Trib. Varese, decreto 6 ottobre 2009). Né la gravità della patologia può avere valenza nel senso di rendere preferibile l’interdizione (cfr., ad esempio, Cass. 22 aprile 2009, n. 9628, che ha cassato la decisione del giudice di merito di optare per l’interdizione a soggetto affetto da esiti di ematoma acuto subdurale e cardiopatia ischemica, pur a fronte di una situazione clinica di totale decadimento cognitivo ed alterazione abituale delle facoltà intellettive e volitive).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò, tuttavia, non significa che a seguito dell’entrata in vigore della legge 6/2004 gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione debbano considerarsi abrogati: come infatti chiarito anche dalla Corte Costituzionale (sentenza 9 dicembre 2005 n. 440) la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l’istituto che, nel caso concreto, garantisca all’incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la possibilità di ricorrere alle più invasive misure dell’inabilitazione o dell’interdizione &#8211; che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l’inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l’interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria – ove ciò risulti assolutamente necessario per la protezione della persona, in una prospettiva di constatata impossibilità di ricorso all’amministrazione di sostegno. A titolo esemplificativo &#8211; e fermo restando che la scelta della misura di protezione più adeguata dipende strettamente da un attento esame delle caratteristiche del caso concreto &#8211; la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la relativa valutazione va ancorata principalmente al tipo di attività che il rappresentante (tutore, curatore o amministratore di sostegno) è chiamato a compiere nell’interesse del beneficiario della misura protettiva, nel senso che deve preferirsi la misura dell’amministrazione di sostegno ove l’attività da compiere per la cura dell’interessato si presenti “semplice”, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l&#8217;attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell&#8217;attività di sostegno nei suoi confronti. A fronte di simili fattispecie, infatti, l&#8217;amministrazione di sostegno appare la misura più adeguata non solo sul piano pratico, in considerazione della maggiore duttilità che la contraddistingue sul piano dei contenuti, ma altresì sul piano etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell&#8217;individuo che essa sottende, facendo salva, in linea di principio,</p>
<p style="text-align: justify;">una contrattualità “minima” del beneficiario, che può compiere autonomamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Se, invece, il soggetto si trovi in condizioni di abituale infermità psichica che lo rendano assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi, perché si tratta di gestire un&#8217;attività di una certa complessità alla luce dell’entità del patrimonio del beneficiario o appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli, nei confronti di sé o altri, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l&#8217;esterno ovvero se, nel caso concreto, l’amministrazione di sostegno non appaia idonea ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, torna ad essere applicabile la misura dell’interdizione (Cass. 13584/2006 cit.). L’ipotesi derogatoria illustrata appare ricorrere nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">L’istruttoria svolta ha, infatti, messo in evidenza come l’amministrazione sarebbe inidonea a prevenire i gravissimi impulsi auto ed etero lesivi del beneficiario, anche alla luce dell’assoluta mancanza di disponibilità del M ad interagire con i terzi, che impedisce un giudizio prognostico positivo su una qualsiasi forma di collaborazione tra il beneficiario e il nominando amministratore.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione di sostegno appare, inoltre, misura di protezione inidonea anche in relazione ai fini per il perseguimento dei quali il ricorso introduttivo è stato presentato. La Procura ricorrente, infatti, sulla base delle relazioni del Centro Salute Mentale di Lamezia Terme, ha invocato la misura dell’ADS con scopi principalmente terapeutici, in quanto il M rifiuta il ricovero volontario per la cura della propria malattia psichica e rifiuta anche di prendere i farmaci che prescrittigli, mettendo così in pericolo se stesso e gli altri. Tale fine certo non potrebbe essere raggiunto con la nomina di un amministratore di sostegno, non potendosi conferire a quest’ultimo il potere di prestare il consenso al trattamento terapeutico in luogo del soggetto che manifesti il suo espresso dissenso.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altra parte, l’inidoneità del M. alla cura dei propri interessi, personali e patrimoniali, appare assoluta e totale, sicché non sarebbe neppure possibile limitare a talune soltanto le attività da compiere nell’interesse del beneficiario, come prescritto, invece, dall’art. 405 c.c. né sarebbe possibile in qualsiasi modo valorizzare la volontà del beneficiario medesimo, con conseguente frustrazione del fine proprio dell’istituto e del criterio qualitativo individuato dalla giurisprudenza di legittimità come discrimine con l’istituto dell’interdizione. Ciò anche alla luce della completa assenza di un’adeguata rete di protezione attorno al M, visto che il padre è molto anziano e malato e la madre si è dichiarata incapace di tenere a bada l’aggressività del figlio.</p>
<p style="text-align: justify;">La richiesta di nomina di un amministratore di sostegno in favore di M va, conclusivamente, allo stato, rigettata. Gli atti vengono nuovamente rimessi alla Procura della Repubblica in sede, affinché quest’ultima valuti l’opportunità della proposizione di un ricorso per l’interdizione del medesimo M.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M. </strong></p>
<p>visti gli artt. 404 e ss c.c., come modificati dalla l. 6/04 e gli artt. 712 e ss. c.p.c.;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RIGETTA </strong></p>
<p style="text-align: justify;">la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno in favore di M Giovanni, nato a Lamezia Terme il 7 maggio 1968;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DISPONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica in sede per le valutazioni di competenza; MANDA alla cancelleria per i relativi adempimenti e per la comunicazione alla Procura ricorrente del presente decreto. Lamezia Terme, 8 marzo 2011</p>
<p>Il giudice tutelare</p>
<p>dott.ssa Giusi Ianni</p>
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		<title>Amministratore di Sostegno e Separazione dei Coniugi</title>
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		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 22:25:27 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[L&#8217;ADS PUO&#8217; CHIEDERE LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI? L&#8217;Amministratore di sostegno è concepito per dare supporto al beneficiato in tutte quelle attività che lo limitano nella vita quotidiana. Ma a volte può essere necessario spingersi oltre ed affrontare questioni che sono &#8230; <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/04/amministratore-di-sostegno-e-separazione-dei-coniugi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministratore di sostegno è concepito per dare supporto al beneficiato in tutte quelle attività che lo limitano nella vita quotidiana. Ma a volte può essere necessario spingersi oltre ed affrontare questioni che sono certamente di carattere personalissimo e straordinario: questo anche perchè Corte di Cassazione aveva già precisato che la regola stabilita per l’ipotesi in cui l’interdetto infermo di mente sia convenuto in un giudizio di divorzio, offre il modello applicabile per la ricorrenza della stessa ratio anche nel caso in cui l’interessato al divorzio assuma la veste di attore.</p>
<p style="text-align: justify;">Riportiamo di seguito un&#8217;esaustiva pronuncia del Tribunale di Cagliari che conferma quanto detto riconsocendo la possibilità, per l’amministratore di sostegno di un soggetto incapace, di farsi autorizzare dal Giudice Tutelare a presentare ricorso per la separazione personale dell’incapace dal suo coniuge.</p>
<p style="text-align: justify;">Si deve però ricordare che l’iniziativa dell’amministratore di sostegno del coniuge ricorrente nel giudizio di separazione o divorzio, in quanto volta all’esercizio di quei diritti personalissimi che, esprimendo fondamentali scelte lato sensu di vita, devono rimanere necessariamente e rigorosamente ancorate all’espressione della esclusiva volontà del titolare del diritto, dovrà quindi passare attraverso una valutazione giudiziale che accerti in concreto la corrispondenza quanto chiesto dall’amministratore e l&#8217;esatta volontà manifestata dal soggetto mentre era in condizioni di piena capacità, anche se in seguito queste sono venute meno.</p>
<p style="text-align: justify;">La valutazione ora detta si può realizzare con la ricostruzione del vissuto dell’incapace (riepilogando le sue opinioni espresse  e le scelte compiute ante amministrazione) che, esplicitando l&#8217;essenza degli “orientamenti esistenziali” del beneficiato all&#8217;epoca in cui era  in condizioni di piena capacità, consenta la ricostruzione della (presumibile permanente) sua volontà (come afferma il giudicante: dalla prova storica di fatti noti si risale al presunto contenuto della volontà che il soggetto avrebbe espresso se non fosse sopravvenuta la incapacità).</p>
<p>L&#8217;amministratore di sostegno ha quindi l&#8217;onere di fornire al magistrato tutti gli elementi storico-fattuali utili a cosentire tale ricostruzione della volontà preusnta del beneficiato, e ciò anche perchè egli è generalmente individuato tra i parenti prossimi che, quindi, meglio conoscono o che hanno avuto modo di conoscere la vita pregressa del soggetto quando era ancora capace.</p>
<p style="text-align: justify;">La verifica giudiziale che può portare all&#8217;autorizzazione all&#8217;amministratore di sostegno a presentare ricorso per separazione si svolge, prima della proposizione del ricorso medesimo, avanti al Giudice Tutelare: questi è anche competente per autorizzare tale istanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
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</script></p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Cagliari</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Sezione Civile</strong></p>
<p>Decreto 10-15 giugno 2010</p>
<p>Composto dei Signori:</p>
<p>Dott.ssa Maria Mura – Presidente</p>
<p>Dott. Giorgio Latti – Giudice</p>
<p>Dott.ssa Claudia Belelli – Giudice rel.</p>
<p>ha pronunciato il seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DECRETO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">nella causa iscritta al n. 570 del Registro della Volontaria giurisdizione per l’anno 2010, promossa da:</p>
<p style="text-align: justify;">… residente in Carbonia, nella sua qualità di amministratrice di sostegno di …. elettivamente domiciliata in Carbonia nella Via C. presso lo studio dell’Avv. … che, unitamente all’Avv. … del Foro di …, la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo</p>
<p style="text-align: justify;">ricorrente</p>
<p style="text-align: justify;">e con l’intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">intervenuto per legge</p>
<p style="text-align: justify;">Letti gli atti del procedimento, a scioglimento della riserva,</p>
<p style="text-align: center;">osserva</p>
<p>In fatto ed in diritto</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso depositato il 29 gennaio 2010 la ricorrente ha proposto tempestivo reclamo avverso il decreto emesso dal Giudice tutelare del Tribunale di Cagliari, sezione distaccata di Carbonia in data 18 settembre 2009, non comunicato o notificato alla stessa, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente, nella sua qualità di amministratrice di sostegno della sorella …, volta ad ottenere l’autorizzazione al deposito – in nome e per conto della beneficiaria – del ricorso per separazione personale dal coniuge di quest’ultima, …, a tal fine nominando un legale di fiducia.</p>
<p style="text-align: justify;">Là ricorrente, all’indicato fine, aveva rappresentato nell’istanza al G.T. il contenuto del ricorso per separazione, evidenziando, altresì, di essere stata nominata amministratrice di sostegno della sorella, in luogo del marito …, in seguito ad impugnazione del provvedimento di nomina di quest’ultimo davanti alla Corte d’Appello di Bologna; il decreto della Corte era stato anch’esso impugnato ed ancora al vaglio della Corte di Cassazione. Con il decreto oggetto del presente reclamo il GT – previamente disposta la personale audizione della beneficiaria in ragione della natura degli interessi coinvolti e preso atto dell’impossibilità di farvi luogo a causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute della stessa – aveva quindi rigettato l’istanza, ritenuta l’imprescindibilità dell’incombente suddetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso la ricorrente ha contestato la motivazione addotta dal GT a fondamento dell’impugnato decreto, domandandone, conseguentemente la revoca.</p>
<p style="text-align: justify;">La reclamante ha, in particolare, rilevato che il Giudice, dopo aver correttamente recepito ed applicato l’ormai consolidato principio secondo cui non vi sarebbe ostacolo alla presentazione da parte di un terzo – ed, in specie, dell’amministratore di sostegno – del ricorso per separazione personale dal coniuge, ha poi erroneamente affermato che all’indicato fine sarebbe necessario acquisire il consenso del titolare del diritto ed accertarne la reale volontà.</p>
<p style="text-align: justify;">….. ha rilevato come l’accertamento della volontà del titolare del diritto ben potrebbe essere compiuta mediante un processo di ricostruzione della stessa che prescinda da una espressa manifestazione da parte della beneficiaria e si basi, invece, sull’esame complessivo della situazione di quest’ultima e della corrispondenza di quanto richiesto alla sua volontà ed interesse. Diversamente opinando la beneficiaria, incapace di esprimere il proprio consenso, rimarrebbe privata di tutela in evidente contrasto con la finalità dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, volto a garantire il più ampio margine di “protezione” del soggetto debole senza, peraltro, precluderne del tutto la capacità. In tale ottica la reclamante ha quindi evidenziato che la volontà della Sig.ra …. di procedere alla separazione personale dal proprio coniuge sarebbe ricostruibile, oltre che sulla scorta di dati oggetti inequivocabilmente indicativi del venir meno dell’affectio coniugalis, altresì in considerazione delle manifestazioni in tal senso esternate dalla beneficiaria a soggetti terzi prima del sopraggiungere della causa “incapacitante”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il positivo accertamento di detta volontà e la corrispondenza della stessa al reale interesse della beneficiaria surrogherebbe, dunque, l’impossibilità di ottenere una esplicita manifestazione di intenti da parte della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto esposto … ha quindi chiesto che, riformato l’impugnato decreto, le sia concessa l’autorizzazione – quale amministratrice di sostegno della sorella …… – a proporre in nome e per conto di quest’ultima ricorso per separazione personale consensuale o giudiziale, nominando un legale di fiducia ed, in particolare, a domandare l’affidamento esclusivo della minore figlia R. al padre con regolamentazione del diritto di visita della madre, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge ed il riconoscimento di un assegno a carico di questi a titolo di contributo per il mantenimento della beneficiaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che il reclamo proposto da … nella sua qualità di amministratrice di sostegno di … debba trovare accoglimento, per l’effetto revocandosi il decreto impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo giova prendere le mosse dalla pronuncia della Cassazione (Corte Cass. I sez. civile 21.7.2000 n. 9582) che, ribadito il principio secondo cui il tutore non è titolare dei poteri sostitutivi dell’incapace in tema di atti ed. personalissimi, ha ritenuto – con interpretazione analogica, costituzionalmente orientata, dell’art. 4, 5 comma della L. n. 898/1970 in relazione agli artt. 78 e 79 c.p.c. – che “la regola stabilita per l’ipotesi in cui l’interdetto infermo di mente sia convenuto in un giudizio di divorzio, offre il modello applicabile per la ricorrenza della stessa ratio anche nel caso in cui l’interessato al divorzio assuma la veste di attore”, giungendo, pertanto, alla conclusione che “in mancanza di una specifica disposizione normativa che prevede il relativo potere, il tutore dell’interdetto per infermità di mente non può proporre domanda di divorzio per l’interdetto … ma può solo chiedere la nomina di un curatore speciale ai finì della proposizione della domanda di divorzio da parte di quest’ultimo”.</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che la fattispecie sottoposta all’esame della Corte concerneva ipotesi analoga a quella oggetto di esame nella presente sede, in cui la condizione di incapacità riguarda la Sig.ra …, soggetta ad amministrazione di sostegno, nel cui interesse la sorella, odierna reclamante, ha chiesto al Giudice Tutelare l’autorizzazione alla proposizione del ricorso per separazione per conto della beneficiaria, deve in primo luogo osservarsi che l’esigenza della nomina di un “curatore speciale” dell’incapace, legittimato ad agire per la proposizione del ricorso per separazione personale ovvero di divorzio dei coniugi, appare fondata sulla presunzione di un potenziale conflitto di interessi tra il tutore e l’incapace in ordine all’esercizio dei diritti cd. personalissimi. Tuttavia detto conflitto non è necessariamente sempre sussistente: invero, l’esistenza del conflitto di interessi tra incapace e tutore se indubbiamente deve ritenersi sussistente nel caso in cui l’ufficio di tutore (o amministratore di sostegno) sia rivestito dal coniuge non incapace, deve – per contro – presuntivamente escludersi quando le funzioni suddette siano esercitate o da un soggetto estraneo alla famiglia o, come nel caso in esame, estraneo al rapporto di coniugio.</p>
<p style="text-align: justify;">In riferimento alle ipotesi da ultimo richiamate ritiene, pertanto, questo Tribunale di condividere l’interpretazione evolutiva fatta propria dalla recente pronuncia di merito (Tribunale di Modena II sez. civile dep. in data 26.10.2007), citata anche dalla reclamante, secondo cui “in buona sostanza l’Amministratore di sostegno (che non sia coniuge dell’incapace) potrebbe svolgere in parte qua la medesima funzione del curatore speciale che l’art. 4 comma 5 legge n. 898/1970 prevede sia nominato nel giudizio di divorzio all’interdetto”.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle modalità secondo cui l’amministratore di sostegno può svolgere detta funzione nell’attuazione del suo compito con particolare riferimento alla “cura degli interessi non patrimoniali”, deve ritenersi che il coordinamento tra il compito suddetto ed principi (applicabili a tutti gli atti ed. personalissimi riferibili al soggetto incapace) affermati dalla Suprema Corte (cfr. Corte Cass. sez. I civile ord. 20.4.2005 n. 8291; Corte Cass. sez. I civile 16.10.2007 n. 21748), secondo cui la permanenza in capo all’incapace del potere di determinare la cessazione della materiale convivenza coniugale ovvero lo scioglimento definitivo del rapporto coniugale trova fondamento nella esigenza di salvaguardare – con riferimento agli atti in questione e proprio per la caratteristica di attenere alla essenza più intima della persona – un ambito insopprimibile di libertà personale dei singoli insuscettibile di subire limitazioni ad opera del provvedimento interdittivo della capacità di agire del soggetto, comporta che l’iniziativa dell’amministratore di sostegno del coniuge ricorrente o convenuto nel giudizio di separazione o divorzio, in quanto volta all’esercizio di quei diritti personalissimi che, esprimendo fondamentali scelte lato sensu di vita, devono rimanere necessariamente e rigorosamente ancorate all’espressione della volontà del titolare del diritto, dovrà necessariamente passare attraverso una valutazione giudiziale che accerti positivamente la corrispondenza della iniziativa assunta dall’amministratore alla volontà manifestata dal soggetto in condizioni di piena capacità in seguito per qualsiasi causa venute meno.</p>
<p style="text-align: justify;">La finalità sopra indicata può essere raggiunta mediante un procedimento di ricostruzione del vissuto dell’incapace (ossia delle opinioni espresse e delle scelte compiute durante il periodo anteriore alla condizione psico-fisica incapacitante) che, fornendo un quadro degli “orientamenti esistenziali” manifestati dal soggetto in condizioni di piena capacità, consenta per tale via un accertamento della (presumibile permanente) volontà dello stesso sulla scorta di argomentazioni logico-presuntive (dalla prova storica di fatti noti si risale, cioè, al presunto contenuto della volontà che il soggetto avrebbe espresso se non fosse sopravvenuta la incapacità).</p>
<p style="text-align: justify;">Il compito di fare emergere tutti gli elementi a tal fine rilevanti è affidato al soggetto che svolge le funzioni di tutore o amministratore di sostegno, generalmente individuato tra i parenti prossimi che, quindi, meglio conoscono o che hanno avuto modo di conoscere la vita pregressa del soggetto quando era ancora capace.</p>
<p style="text-align: justify;">La verifica giudiziale circa la rispondenza dell’iniziativa assunta dall’amministratore di sostegno alla volontà del beneficiario compete, prima della proposizione del ricorso o della costituzione in giudizio del beneficiario, al Giudice Tutelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto osservato e premesso che il reclamo ex art. 739 c.p.c. ha natura di mezzo di gravame con effetto devolutivo al giudice superiore di tutte le questioni di fatto o di diritto prospettate nel procedimento concluso con il provvedimento reclamato, onde il provvedimento reso dal giudice del reclamo ha carattere sostitutivo ed implica il riesame della domanda nel suo complesso e non del solo provvedimento reso dal giudice di “prime cure”, deve ritenersi che l’istanza proposta dalla … al Giudice Tutelare sia suscettibile di accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, avuto riguardo alle risultanze della attività istruttoria compiuta nel corso del presente procedimento e, segnatamente, al tenore delle dichiarazioni rese dalle Sig.re … sorella della beneficiaria, e …, collega di lavoro ed amica della beneficiaria, nonché degli elementi emergenti dal verbale d’udienza svoltasi in data 21.3.2007 davanti il Giudice Tutelare di Reggio Emilia, non pare possa dubitarsi e della corrispondenza della iniziativa processuale assunta dall’amministratrice di sostegno alla volontà della beneficiaria, quale dalla medesima espressamente manifestata in condizioni di piena capacità, e della evidente rispondenza di detta iniziativa all’interesse della beneficiaria, tenute in specifica considerazione le richieste nel suo interesse formulate nel ricorso per separazione sia in riferimento al rapporto con la minore figlia … che alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali con il coniuge. Tanto … quanto … hanno ricordato che sin dall’anno 2005 aveva espressamente manifestato la propria ferma volontà di separarsi dal marito, …, confidando in particolare alla … che ha frequentato la beneficiaria dal 1998 sino al 2005 quando quest’ultima iniziò a stare poco bene, la propria condizione di disagio rispetto alla vita matrimoniale nel corso della quale la … lamentava di soffrire di solitudine a causa dell’assenza del marito per ragioni di lavoro, e di essere insofferente rispetto all’invadenza della famiglia del marito (in specie della suocera) soprattutto dopo la nascita della figlia …, avvenuta nell’ottobre 2004, attualmente convivente con il padre.</p>
<p style="text-align: justify;">Le circostanze sopra esposte hanno trovato conferma nelle dichiarazioni della sorella della beneficiaria la quale ha riferito di aver personalmente constatato la situazione di assoluto disinteresse palesato dal … nei confronti della coniuge e della figlia di due anni le quali venivano lasciate “abbandonate a sé stesse” nonostante la beneficiaria – a causa dell’insorgere dei primi sintomi della patologia di cui soffre – sin da allora necessitasse di cura ed assistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa ha inoltre confermato le dichiarazioni già rese davanti al Giudice Tutelare di Reggio Emilia nei medesimi termini sopra riportati per quanto attiene specificamente la volontà della Sig.ra … di separarsi dal coniuge per incompatibilità caratteriali e per la continua ingerenza dei suoceri che stava diventando insostenibile (v. verbale udienza 21.3.2007 – Tribunale di Reggio Emilia, prodotto in atti).</p>
<p style="text-align: justify;">Appare, infine, significativo quanto precisato dalla Sig.ra … la quale ha sottolineato che la beneficiaria è sempre stata una persona molta discreta e riservata cosicché le confidenze fattele nei termini sopra riportati appaiono indicative dello stato di estremo disagio in cui si trovava e di insofferenza rispetto alla prosecuzione della convivenza matrimoniale.</p>
<p style="text-align: justify;">Da quanto sopra esposto emerge, dunque, che la beneficiaria già qualche anno prima del progressivo aggravarsi delle condizioni di salute, in condizioni di piena capacità aveva espresso la volontà di porre fine all’unione coniugale.</p>
<p style="text-align: justify;">La predetta circostanza unitamente alla considerazione del rilevante lasso di tempo trascorso senza che i coniugi abbiano avuto alcuna frequentazione, la mancanza da parte della beneficiaria e del coniuge della stessa, in tutto il predetto periodo, della volontà di tentare la ricostituzione del rapporto familiare ed, in particolare, la assenza di rapporti di natura quantomeno assistenziale tra i coniugi i quali, di fatto, vivono separati, sin dal 2007, quando la beneficiaria fu ricoverata presso la RSA di Scandiano (Re) per essere successivamente trasferita presso l’abitazione dei propri familiari, in Carbonia, mentre il coniuge ha mantenuto la residenza nell’abitazione coniugale in Rubiera ove convive con la minore …, inducono a ritenere raggiunta la prova presuntiva in ordine all’attuale volontà della Sig.ra … di porre fine all’unione coniugale.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve allora conclusivamente ritenersi che non sussistano impedimenti alla esternazione della indicata volontà presunta della beneficiaria … da parte dell’amministratrice di sostegno … mediante proposizione del ricorso giudiziale o congiunto volto ad ottenere la pronuncia della separazione personale della prima dal proprio coniuge …</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale accoglie il reclamo proposto da … avverso il decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Cagliari, sezione distaccata di Carbonia in data 18 settembre 2009 e, per l’effetto, in riforma del decreto reclamato, dichiara che nulla osta ad autorizzare la Sig.ra …, nella sua qualità di amministratrice di sostegno della Sig.ra … alla proposizione, in nome e nell’interesse della predetta beneficiaria, del ricorso giudiziale o congiunto per separazione personale della prima dal proprio coniuge … sottoscrivendo l’atto introduttivo e rilasciando ove occorra la procura ad litem a legale di fiducia.</p>
<p>Si comunichi a …, ed al P.M.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale, in data 10 giugno 2010.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>L&#8217;Amministratore di sostegno è incompatibile con lo stato vegetativo</title>
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		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 16:07:28 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[L’amministrazione di sostegno non è misura idonea alle ipotesi di Stato Vegetativo della persona e nelle ipotesi di coma, posto che la misura più adeguata, in tali frangenti, è l’interdizione che non è da ritenersi abrogata con l'entrata a regime dell'ADS. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2010/07/lamministratore-di-sostegno-e-incompatibile-con-lo-stato-vegetativo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">ADS E STATO VEGETATIVO</span></h1>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Varese approfondisce la disamina dell&#8217;istituto con questo interessante ed esaustivo nel quale si precisa che l’amministrazione di sostegno non è misura idonea alle ipotesi di Stato Vegetativo della persona e nelle ipotesi di coma, posto che la misura più adeguata, in tali frangenti, è l’interdizione che non è da ritenersi abrogata con l&#8217;entrata a regime dell&#8217;ADS.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò viene dedotto dopo un interessante confronto fra l&#8217;orientamento favorevole e quello contrario all’Ads in caso di soggetto in svp.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
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<blockquote><p style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Varese</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Ufficio Volontaria Giurisdizione</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Decreto 17 novembre 2009</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Varese, in persona del giudice tutelare dott. Giuseppe Buffone, nel procedimento iscritto al numero ….dell’anno 2009 N.C., a scioglimento della riserva espressa all’udienza del 12 novembre 2009,</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato, fuori udienza, il seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Decreto</strong></p>
<p style="text-align: justify;">art. 407, comma III, c. c.</p>
<p style="text-align: center;">*****</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso depositato in data 1 agosto 2009, gli stretti congiunti del sig. YY hanno chiesto l’apertura di una amministrazione di sostegno in suo favore, rappresentati e difesi dall’Avv. &#8230; Si è costituita in giudizio la convivente del YY, sig.ra ZZ, assistita e difesa dall’Avv. … La contrapposizione di interessi tra le parti costituite riguarda sia il soggetto da designare quale amministratore di sostegno, sia i diritti della convivente in relazione alla suddetta amministrazione, nonché la configurabilità ed adeguatezza, nel caso di specie, di una amministrazione in luogo di una interdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’ultima delle questioni è preliminare poiché ove si concludesse nel senso della inadeguatezza dell’amministrazione di sostegno, per il caso del YY, le altre quaestiones non potrebbero essere scrutinate: all’udienza del 12 novembre 2009, pertanto, sentiti i difensori ed i congiunti comparsi, questo giudice tutelare ha riservato la decisione, con riserva di eventualmente emettere i provvedimenti necessari per il corso del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. I Fatti</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il YY è nato a Varese il … ed è, allo stato, ivi residente presso la Fondazione ….. Il 21 luglio del 2008, il suddetto YY, già trapiantato renale, è stato ricoverato a seguito di una improvvisa e violenta cefalea associata a nausea e vomito. All’esito degli accertamenti, è stata diagnosticata una emorragia cerebrale per rottura di un aneurisma. Il giorno seguente è stato, d’urgenza, sottoposto ad intervento chirurgico di clipping di aneurismi. Sono seguiti diversi ulteriori interventi chirurgici tra cui una craniotomia decompressiva, una tracheotomia temporanea e l’impianto di una derivazione ventricolo – peritoneale (DVP) destra con valvola a media pressione. Da quel momento in poi, lo stato clinico del YY è degenerato fino alla attuale diagnosi stabile di “stato vegetativo permanente in esito ad emorragia cerebrale per rottura di aneurisma dell’arteria comunicante anteriore”, alla luce della quale la Commissione sanitaria della Regione Lombardia lo ha dichiarato inabile al 100% “non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (v. doc.ti versati in atti).</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la prospettazione della parte ricorrente – avversata dalla convivente del (potenziale) beneficiario – l’amministrazione di sostegno può essere ritenuta applicabile anche in ipotesi del genere, ove il soggetto versi in stato comatoso. La difesa dei ricorrenti dichiara di essere a conoscenza del dibattito in atto attorno all’applicabilità della misura di protezione de qua ai soggetti in SVP e, però, reputa che la soluzione debba essere affermativa aderendo a quella parte della giurisprudenza tutelare che ha già applicato l’istituto a beneficiari in stato di coma. Secondo la ricorrente, l’amministrazione va preferita poiché non stigmatizzante e socialmente repulsiva come l’interdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Aggiunge la ricorrente che l’interdizione, in effetti, oggi può dirsi misura residuale per i soli casi in cui sussista il pericolo di atti autolesionisti personali, che per la loro eterogeneità sono difficilmente identificabili a priori.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. I soggetti in stato vegetativo permanente.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il YY è in situazione affine al coma: si tratta, in specie, di paziente in stato vegetativo permanente (Svp: persistent vegetative state[1]). Non è corretto associare la condizione dello SVP al coma: lo stato comatoso è infatti privo di veglia, mentre le persone in SVP, pur senza offrire chiari segni esteriori di coscienza, alternano fasi di sonno e fasi di veglia. E, però, ai fini dell’odierna decisione, le due condizioni possono essere trattate unitariamente, atteso che, in ambo i casi, si tratta di soggetti che sono in stato di totale incapacità e senza possibilità di porre in essere i cd. «atti minimi»</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’espressione SVP, di rilievo nel caso sottoposto a giudizio, si indicano i pazienti nei quali si è verificata la distruzione (non irreversibile) della maggior parte delle voci sopratentoriali, in assenza di lesioni del troncoencefalo. Questa situazione si distingue pertanto dalla cd. morte cerebrale (brain death), che presuppone invece una lesione completa e irreversibile di tutto l’encefalo. Questi pazienti sono significativamente apostrofati con il nome di living death. L’enunciato reca con sé l’intensità del problema: ed, infatti, come ebbe a sottolineare Lord Goff, nel celebre caso Bland, discusso dalla House of Lords nel 1993, nonostante il significativo nome suaccennato, “il paziente in stato vegetativo permanente è in ogni caso vivo”. Come si è pur scritto, sono soggetti al confine tra vita e morte che, in tempi recenti, hanno posto seri problemi etici e giuridici in punto di autodeterminazione terapeutica.</p>
<p style="text-align: justify;">L’aggettivazione dello stato vegetativo (persistente; permanente) è, in realtà, respinta dalla classificazione internazione più recente che sottolinea come lo SV non sia, in realtà mai irreversibile (essendo tale solo il cd. coma irreversibile).</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla condizione dei pazienti in SVP (o in coma), la giurisprudenza tutelare non è apparsa unita, in merito, proprio, alla applicabilità dell’una (amministrazione di sostegno: ADS) o dell’altra misura di protezione (interdizione).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. Amministrazione di sostegno ed interdizione: linea di confine</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’entrata in vigore dell’amministrazione di sostegno non ha soppresso l’interdizione. Tanto discende da una corretta lettura delle norme di riferimento, come fornita dalla Corte costituzionale con sentenza 9 dicembre 2005 n. 440[2]. In occasione della decisione ricordata, il giudice rimettente, nel porre la questione di costituzionalità degli artt. 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, aveva dedotto che, secondo il dato testuale dell&#8217;art. 404 cod. civ., l&#8217;amministrazione di sostegno è applicabile anche nel caso di incapacità totale e permanente del beneficiario di provvedere ai propri interessi per infermità o menomazione psichica, secondo una formulazione che di fatto coincide con quella della incapacità di provvedere ai propri interessi indotta da abituale infermità di mente richiesta dall&#8217;art. 414 cod. civ. per l&#8217;interdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sicché la protezione dell&#8217;inabile può essere così estesa da imporre, ove necessario, la presenza dell&#8217;amministratore di sostegno, vuoi come rappresentante, vuoi in funzione di integrazione della volontà dell&#8217;assistito, in pressoché tutti gli atti. È possibile pertanto che i poteri conferiti all&#8217;amministratore di sostegno siano così ampi da impedire al beneficiario di compiere da sé solo (senza l&#8217;assistenza o la rappresentanza di quello) validi atti giuridici. In tale caso, gli effetti dell&#8217;amministrazione di sostegno coincidono (salvo il compimento degli atti giuridici necessariamente personali) con quelli dell&#8217;interdizione, così come modulabili ai sensi dell&#8217;art. 427, primo comma, del codice civile. In definitiva, le disposizioni sopra richiamate, secondo il giudice rimettente, davano luogo, in assenza di criteri discriminanti espressi e chiaramente desumibili, a tre fattispecie normative che irragionevolmente coincidono.</p>
<p style="text-align: justify;">La Consulta, rigettando la questione, ha fornito le chiavi ermeneutiche per differenziare l’amministrazione dall’interdizione. Secondo il giudice delle Leggi, la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l&#8217;istituto che, da un lato, garantisca all&#8217;incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall&#8217;altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull&#8217;amministrazione di sostegno, che l&#8217;ambito dei poteri dell&#8217;amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all&#8217;incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell&#8217;inabilitazione o dell&#8217;interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l&#8217;inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l&#8217;interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla decisione del giudice costituzionale sin qui richiamata, discende come non possa trovare accoglimento l’invito del difensore della parte ricorrente a considerare l’interdizione implicitamente abrogata e, cioè, concretamente non più operativa. Il problema giuridico da risolvere è, allora, l’esatta linea di confine tra gli istituti che passa per l’assegnazione di un esatto significato al concetto di “residualità” dell’interdizione[3].</p>
<p style="text-align: justify;">Come già anticipato, sul punto si registra un contrasto di giurisprudenza.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3.1 Orientamento contrario all’Ads in caso di soggetto in svp</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Un primo orientamento giurisprudenziale esclude l&#8217;applicabilità dell&#8217;amministrazione di sostegno ai casi di patologie totalmente e permanentemente invalidanti adducendo diversi argomenti che così si possono sintetizzare:</p>
<p style="text-align: justify;">1) l&#8217;art. 409, comma I, c.c.[4], nel prevedere che <span style="text-decoration: underline;">il beneficiario dell&#8217;amministrazione conservi la «capacità di agire» per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l&#8217;assistenza necessaria dell&#8217;amministratore di sostegno, presuppone che l&#8217;amministrato conservi un nucleo minimo di attività</span> da poter porre in essere da solo, sicché questi è soggetto di norma capace, la cui sfera di capacità viene limitata solo in relazione al compimento di alcuni atti determinati;</p>
<p style="text-align: justify;">2) la previsione dell&#8217;art. 409, comma II, c.c.[5], stabilisce espressamente che <span style="text-decoration: underline;">il beneficiario può «in ogni caso»</span> &#8211; e dunque a prescindere dalle specifiche limitazioni stabilite dal decreto &#8211; <span style="text-decoration: underline;">compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana: si tratta di grimaldello normativo che non si adatta alla condizione dei soggetti totalmente incapaci</span>, come quelli in SVP;</p>
<p style="text-align: justify;">3) la norma di cui al primo comma dell’art. 410 c.c.,[6] <span style="text-decoration: underline;">impone all’amministratore di sostegno, nello svolgimento dei suoi compiti, di tener conto dei bisogni e delle «aspirazioni» del beneficiario, presuppone che quest&#8217;ultimo debba poterle esprimere</span>[7];</p>
<p style="text-align: justify;">4) ancora più chiaramente, il comma II dell’art. 410 c.c. prevede che <span style="text-decoration: underline;">l’amministratore di sostegno debba tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso: orbene, non appare immaginabile una anche minima forma di comunicazione tra beneficiario e amministratore ove il primo versi in stato di coma</span>;</p>
<p style="text-align: justify;">5) quanto alle norme di procedura, l’art. 407, comma II, c.c. prevede espressamente che i<span style="text-decoration: underline;">l Giudice Tutelare adito abbia l’obbligo di «sentire» la persona cui il procedimento si riferisce e di tenere conto «dei bisogni e delle richieste» di questa</span>, così ipotizzandosi – come scritto in dottrina – “una sorta di dialogo tra il Giudice e la persona amministranda, attività processuale diversa dall&#8217;esame dell&#8217;interdicendo o dell&#8217;inabilitando ex art. 714 c.p.c., che comporta (o può comportare) la presa d&#8217;atto di una condizione”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3.2 Orientamento Favorevole all’Ads in caso di soggetto in svp</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Un orientamento opposto al precedente (e maggioritario) reputa, invece, che l’amministrazione di sostegno possa configurarsi anche a favore di soggetti in stato comatoso. Alle argomentazioni del primo orientamento, si replica che:</p>
<p style="text-align: justify;">1) <span style="text-decoration: underline;">la capacità di agire che l&#8217;amministrato mantiene è quella legale, non necessariamente quella naturale</span>;</p>
<p style="text-align: justify;">2) l’art 404 c.c. individua<span style="text-decoration: underline;"> il beneficiario in ogni persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell&#8217;impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi</span>: ciò vuol dire possono essere amministrate anche persone che, per effetto di una infermità, sono nell&#8217;impossibilità totale e permanente di provvedere ai propri interessi;</p>
<p style="text-align: justify;">3) <span style="text-decoration: underline;">le norme che richiedono la presa di conoscenza delle aspirazioni e dei bisogni del consentono al Giudice Tutelare di ricavare tali dati dal complesso dell&#8217;istruttoria che egli è tenuto a compiere</span> (con ampi poteri officiosi) e quindi anche dalle dichiarazioni dei parenti, o degli assistenti sociali.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le pronunce che hanno applicato l’amministrazione di sostegno a soggetti in stato vegetativo v.: Tribunale Reggio Emilia, sez. II, sentenza 4.11.2005[8] e, più di recente, Trib. Trieste, 2 luglio 2008[9].</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza in esame (in particolare, v. Tribunale Bologna, sez. I civile, sentenza 3 ottobre 2006 n. 2288) fonda le sue conclusioni sull’<strong>indirizzo espresso dal giudice di legittimità con la sentenza Cass., sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584</strong>. In tale decisione,<span style="text-decoration: underline;"> il Collegio ha escluso che il distinguo tra interdizione ed amministrazione possa fondarsi su un criterio quantitativo ovvero sul diverso grado di incapacità manifestato dal soggetto incapace</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la Suprema Corte occorre piuttosto valorizzare l’inciso contenuto nell’articolo 414 c.c., che collega la interdizione alla necessità di assicurare l’adeguata protezione del soggetto maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, “ciò che equivale ad affermare che l’ordito normativo esclude che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento della amministrazione di sostegno”. Sicché, conclude la Corte, «l’amministrazione di sostegno non si distingue dalla interdizione sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: ciò induce a non escludere che, in linea generale, in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all’uno che all’altro strumento di tutela, e che soltanto la specificità delle singole fattispecie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta, possano determinare la scelta tra i diversi istituti, con l’avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura».</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. Decisione del caso concreto</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Questo giudice condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte[10], nella decisione ricordata, ma reputa che proprio la sua fedele applicazione conduca a dovere escludere l’adeguatezza dell’amministrazione di sostegno a soggetti in SVP o coma. Ed, allora, non si tratta di mettere i discussione il criterio distintivo, a monte, ma di farne buona applicazione alle situazioni di SVP, a valle.</p>
<p style="text-align: justify;">Va, infatti, rilevato che proprio la decisione del Supremo Collegio, afferma che lo status di interdetto/inabilitato” non è «riconoscibile in capo al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilità di compiere, ove ne sia in grado, quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità minima, attraverso il riconoscimento allo stesso, a norma dell’articolo 409, comma 2, della legge n. 6, della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana». Per converso, aggiunge il Collegio «ove si tratti &#8211; sempre, ovviamente, che il soggetto si trovi in “condizioni di abituale infermità”che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi &#8211; di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l’esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito (…)[11] ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l’unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest’ultimo e non già l’amministrazione di sostegno, l’istituto che deve trovare applicazione». Secondo l’insegnamento dei giudici di legittimità, quindi, l’amministrazione può, in concreto, essere esclusa:</p>
<p style="text-align: justify;">a) in ragione della complessità dell’incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni;</p>
<p style="text-align: justify;">b) in ragione della potenzialità (auto o etero) lesiva dell’incapace: nei casi, quindi, in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l’esterno;</p>
<p style="text-align: justify;">c) inadeguatezza in concreto dell’amministrazione di sostegno: quale clausola generale residuale aperta, in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l’unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene: per il soggetto in SVP viene di certo in rilievo un’attività complessa formata da una pluralità di direzioni (v. sub. a) semplicemente perché il rappresentante dell’incapace dovrà porre in essere ogni attività per conto e nell’interesse del pupillo (vuoi di gestione del patrimonio, vuoi di cura della persona). Vi è, allora, un’aporia logico-giuridica tra amministrazione di sostegno (che presuppone alcuni e determinati compiti) e tutela della persona vegetativa (che presuppone l’affidamento di tutti i compiti). Va, ancora, considerato che l’amministratore di sostegno (proprio per le finalità dell’istituto), come si è scritto autorevolmente in dottrina, non si sostituisce al beneficiario, ma sceglie con lui, verso il suo best interest. Ciò vuol dire che, salvo la previsione eccezione dell’art. 411, ult. comma, c.c., il beneficiario conserva l’esercizio uti singuli dei diritti personalissimi e, in particolare, la propria autodeterminazione terapeutica, su cui il rappresentante può incidere, ma caso per caso e, in genere, con l’intermediazione del giudice tutelare. Ma tale tutela non appare adeguata al cospetto del soggetto in SVP per il quale vi è costante e continua esigenza di un vero e proprio sostituto nelle scelte terapeutiche, alla stregua della teoria del substituted judgement.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ vero, poi, che il soggetto in SVP non può recare nocumento alcuno alla propria sfera giuridica, atteso che non è in grado di sottoscrivere contratti o porre in essere contegni offesivi della propria persona e della persona altrui: ma il problema, in realtà, non è (solo) se l’incapace abbia o non una potenzialità (auto o etero)offensiva (v. sub b): ma se, per il suo stato, l’amministrazione di sostegno possa offrire o meno adeguata protezione (v. sub c).</p>
<p style="text-align: justify;">Questo giudice non ignora come Cass. civ., 22 aprile 2009, n. 9628[12] abbia di recente cassato la decisione del giudice di merito di optare per l’interdizione a carico di soggetto affetto da esiti di ematoma acuto subdurale e cardiopatia ischemica con totale decadimento cognitivo ed alterazione abituale delle facoltà intellettive e volitive. Ma, trattasi di situazioni diverse poiché solo nella seconda – e non anche nella prima – si recide totalmente e definitivamente ogni contatto tra l’incapace ed il mondo esterno: nel primo caso si è al cospetto, pur sempre, si condizioni di male habitus, nel secondo caso, invece, è venuto meno lo stesso stato di benessere psico-fisico.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ vero che secondo Cass. civ. 13584/2006[13], il dialogo giudice – amministratore di sostegno – beneficiario, va percorso solo dove possibile (nel senso che, secondo il Collegio, esso non è, dunque, un presupposto), ma la Corte ha sempre discusso di “patologie”, prendendo sempre in esame, dunque, stati morbosi invalidanti (anche con totalità) ma non anche affrontando expressis verbis il tema più delicato dei soggetti in SVP.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è, poi, sempre proposto il seguente sillogismo: situazione flessibile, misura di protezione flessibile. Sillogismo, però, che viene a cadere ove si sia al cospetto di una situazione, invece, “rigida” come lo SVP.</p>
<p style="text-align: justify;">E, peraltro, al riguardo, pare rilevante anche il più recente decisum della Corte delle Leggi. Secondo questo giudice, infatti, al fine di verificare quale dei due indirizzi appaia di maggiore conformità al formante legislativo nonché alla ratio legis che ha ispirato l’amministrazione di sostegno, è di utilità rievocare anche i principi più di recente espressi dalla Consulta nella pronuncia n. 4 del 19 gennaio 2007[14].</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, il giudice rimettente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 410 del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 “nella parte in cui non subordinano al consenso dell&#8217;interessato l&#8217;attivazione della predetta misura ed il compimento dei singoli atti gestionali, o comunque non attribuiscono efficacia paralizzante al suo dissenso in ordine a tale attivazione e al compimento di tali atti”.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte costituzionale, rigettando la questione sollevata, ha affermato che il dato normativo (artt. 407, 410), contrariamente all&#8217;assunto del rimettente, non esclude, “ma anzi chiaramente attribuisce al giudice, anche il potere di non procedere alla nomina dell&#8217;amministratore di sostegno in presenza del dissenso dell&#8217;interessato”, ove l&#8217;autorità giudiziaria, nell&#8217;ambito della discrezionalità riconosciutale dalla norma censurata, ritenga detto dissenso &#8211; nel contesto della fattispecie sottoposta al suo giudizio &#8211; giustificato e prevalente su ogni altra diversa considerazione, “senza che la sottoposizione del rilievo del dissenso alla condizione della sua compatibilità con gli interessi e con le esigenze di protezione della persona integri violazione dei parametri costituzionali denunciati (artt. 2 e 3 della Costituzione), i quali, invece, sono in questo modo realizzati”.</p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia che si richiama appare di particolare interesse per come ha collocato il “dissenso” del beneficiario nel procedimento che approda all’amministrazione: ne ha, infatti, tratteggiato rilevanza e limiti di incidenza nel giudizio, assegnando alla volontà del beneficiario un precipuo ruolo nel processo che volge verso la decisione nell’uno o nell’altro senso. Altrimenti detto: la Consulta ha presupposto il dialogo tra giudice e amministrando e imposto che il giudice tutelare debba prendere atto della volontà del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">In effetti, a ben vedere, è come se tutte le Alte Corti, nelle loro importanti pronunce, abbiano sempre fatto riferimento ad un modello ideale ed astratto di incapace: logorato nelle facoltà psichiche, disgregato nella personalità o del tutto impedito a livello fisico, ma pur sempre “vigile” e non anche ridotto in condizioni di living death.</p>
<p style="text-align: justify;">Si può, infatti, discutere in ordine ad un contenuto “minimo” negoziale (fare la spesa al mercato); ad un contenuto “minimo” gestionale (ritirare la pensione; effettuare prelievi); ma, pare, pur sempre, imprescindibile un nucleo di «minimo vitale», se non altro per l’esplicito inciso di cui al secondo comma dell’art. 409 c.c.: il beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Da una lettura a contrario, si ricava che il soggetto incapace preso di mira dal legislatore, è persona che, qualunque sia il contenuto del decreto, può, comunque, nonostante la patologia, ritenersi, quanto meno, vigile, collocato nel contesto di un minimum di vita quotidiana.</p>
<p style="text-align: justify;">Vi è, infatti, che l’assenza di vita cosciente rende, di fatto, inadeguata l’amministrazione anche per il contenuto instabile del decreto: pure là dove il ricorrente chieda, in origine, determinati compiti, è chiaro che il provvedimento di apertura della misura di protezione dovrà essere costantemente arricchito di nuove mansioni (ex art. 407, comma IV, c.c.), atteso che, per qualunque tipo di attività che si renda necessaria e sia sopravvenuta, il soggetto è totalmente inibito a provvedere ex se.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce delle considerazioni che precedono, a parere di questo giudice tutelare, l’amministrazione di sostegno non appare adeguata al caso di specie, non potendo trovare applicazione nelle ipotesi di Stato Vegetativo e nelle ipotesi di coma, posto che la misura più idonea, in tali casi, è l’interdizione. Ciò non si traduce nell’apporre “un marchio” a tali soggetti: a prescindere dal fatto che questi non hanno neanche modo di percepire la misura applicata, è sufficiente il rilievo per cui, nella rinnovata concezione della protezione dell’incapace, ogni strumento di tutela è servente alla dignità della persona umana, quale “misura di protezione” e che come tale, ogni misura prevista, anche l’interdizione, va socialmente allontanata dalla vecchia concezione di elemento di disistima sociale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.q.m.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Letto ed applicato l’art. 407 c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Rigetta il ricorso</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Manda alla cancelleria perché si comunichi a ….</p>
<p style="text-align: justify;">Si comunichi anche all’ufficio di Procura ….</p>
<p style="text-align: justify;">Varese lì 17 novembre 2009</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice tutelare</p>
<p style="text-align: justify;">dott. Giuseppe Buffone</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">[1] Nella seduta plenaria del 30 settembre 2005 il Comitato nazionale per la bioetica ha approvato a maggioranza un testo sul tema “L’alimentazione e l’idratazione di pazienti in stato vegetativo persistente”. Nel documento si legge, fra l’altro, che «con l’espressione stato vegetativo persistente (un tempo denominato coma vigile) si indica un quadro clinico (derivante da compromissione neurologica grave) caratterizzato da un apparente stato di vigilanza senza coscienza, con occhi aperti, frequenti movimenti afinalistici di masticazione, attività motoria degli arti limitata a riflessi di retrazione agli stimoli nocicettivi senza movimenti finalistici. I pazienti in SVP talora sorridono senza apparente motivo; gli occhi e il capo possono ruotare verso suoni e oggetti in movimento, senza fissazione dello sguardo. La vocalizzazione, se presente, consiste in suoni incomprensibili; sono presenti spasticità, contratture, incontinenza urinaria e fecale. Le funzioni cardiocircolatorie e respiratorie sono conservate e il paziente non necessita di sostegni strumentali. E’ conservata anche la funzione gastro-intestinale, anche se il paziente è incapace di nutrirsi per bocca a causa di disfunzioni gravi a carico della masticazione e della deglutizione. Se è vero che alcuni malati terminali possono diventare malati in SVP, è pur vero che le persone in SVP non sono sempre malati terminali (potendo sopravvivere per anni se opportunamente assistite). Non è corretto nemmeno associare la condizione dello SVP al coma: lo stato comatoso è infatti privo di veglia, mentre le persone in SVP, pur senza offrire chiari segni esteriori di coscienza, alternano fasi di sonno e fasi di veglia».</p>
<p>[2] Gazz. Uff. 14 dicembre 2005, n. 50 &#8211; Prima serie speciale.</p>
<p>[3] Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584: l&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all&#8217;apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie.</p>
<p>[4] Art. 409, comma I, c.c.: Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l&#8217;assistenza necessaria dell&#8217;amministratore di sostegno.</p>
<p>[5] Art. 409, comma II, c.c.: Il beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.</p>
<p>[6] Art. 410, comma I, c.c.: Nello svolgimento dei suoi compiti l&#8217;amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.</p>
<p>[7] Alcuni giudici tutelare, sulla base di questa considerazione, hanno addirittura affermato l&#8217;inammissibilità del ricorso per la nomina di un Amministratore di sostegno qualora l&#8217;aspirante beneficiario non possa esprimersi verbalmente in modo chiaro e comprensibile.</p>
<p>[8] Che però non motiva specificamente sul rapporto tra SVP ed amministrazione di sostegno.</p>
<p>[9] Entrambe le pronunce, su www.personaedanno.it.</p>
<p>[10] Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n.13584 in Corriere Giur., 2006, 11, 1529. Si veda anche la recente Cass. civ., 22.4.2009, n. 9628, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 10/2009, I, 963 ss.</p>
<p>[11] Con una valutazione che compete a lui solo e che deve essere logicamente e congruamente motivata.</p>
<p>[12] in La nuova giurisprudenza civile commentata, 10/2009, I, 963 ss.</p>
<p>[13] Il Collegio ha affermato: “non osta a siffatta impostazione il rilievo che l’amministrazione di sostegno postula un continuo confronto tra il beneficiario, l’amministratore e il giudice (…). L’argomento non ha carattere decisivo, dovendosi ritenere detta previsione riferibile alle sole ipotesi in cui un dialogo sia concretamente possibile per le condizioni psico fisiche del beneficiato, e non operativa in caso contrario”.</p>
<p>[14] in Fam. Pers. Succ., 2007, 5, 458.</p>
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		<title>Disabile psichico e ADS: scelta del luogo di ricovero</title>
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		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 00:00:34 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Amministratore di sostegno: Il Tribunale di Modena, in un interessante decreto di nomina di amministratore di sostegno, entra nello specifico e qualifica analiticamente i provvedimenti inerenti la salute del beneficiato che l'amministratore potrà adottare. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2010/01/disabile-psichico-e-ads-scelta-del-luogo-di-ricovero/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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</p>
<p align="JUSTIFY"><strong><span style="font-weight: normal;">Il Tribunale di Modena, in un interessante provvedimento in materia di <u>nomina di amministratore di sostegno</u>, entra nello specifico e </span></strong><span style="font-weight: normal;"><u>qualifica analiticamente i provvedimenti inerenti la salute del beneficiato che l&#39;amministratore potr&agrave; adottare</u></span><strong><span style="font-weight: normal;">.</span></strong></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">All&rsquo;amministratore di sostegno vengono cos&igrave; demandati i poteri-doveri di compiere, in nome e per conto della beneficiaria, operazioni non solo avente carattere di gestione delle rendite della persona ma anche di tutto ci&ograve; che riguarder&agrave; il ricovero presso struttura assistenziale e l&#39;assoggettamento a percorsi terapeutici.</p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">In particolare l&#39;amministratore di sostegno potr&agrave;:</p>
<ul>
<li>
<p align="JUSTIFY">prestare il consenso informato necessario ad adottare modifiche terapeutiche per la cura della persona e disporre le dimissioni dall&rsquo;attuale luogo di ricovero di essa nonch&eacute; deciderne l&rsquo;inserimento in strutture residenziali o in altre a minore intensit&agrave; di cura;</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">individuare far intraprendere il miglior supporto psichiatrico, psicoterapico e terapeutico;</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">assumere ogni iniziativa necessaria per le esigenze di protezione e per i bisogni e le richieste della persona;</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">presentazione di istanze ad Uffici ed Enti per richieste di assistenza economica e/o sanitaria;</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">compimento di ogni eventuale atto di natura fiscale.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel compimento di queste attivit&agrave; l&rsquo;amministratore di sostegno ha il dovere di tenere informato passo passo e per iscritto il Giudice Tutelare circa le decisioni assunte per la tutela e la cura della salute della beneficiaria.</p>
</li>
</ul>
<p align="JUSTIFY">Resta onere dell&rsquo;amministratore il richiedere l&rsquo;autorizzazione al Giudice Tutelare per tutti gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice civile nonch&eacute; quello di informare tempestivamente la persona circa gli atti da compiere, ed il Giudice Tutelare in caso di dissenso della beneficiaria.</p>
<p align="JUSTIFY"><strong><span style="font-weight: normal;">Come sovente accade, &egrave; stato conservata alla persona beneficiata la facolt&agrave; di compiere in autonomia quegli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli non esclusi dal provvedimento di nomina.</span></strong></p>
<p align="JUSTIFY">Avv. Alberto Vigani</p>
<p align="JUSTIFY"><strong><span style="font-weight: normal;">Riportiamo per esteso, qui sotto, il decreto di nomina.</span></strong></p>
<p align="JUSTIFY">
	&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY">
	&nbsp;</p>
<p align="CENTER">
	&nbsp;</p>
<p align="CENTER">
	&nbsp;</p>
<p align="CENTER"><strong>TRIBUNALE DI MODENA</strong></p>
<p align="JUSTIFY">Il Presidente di Sezione Dott. Guido Stanzani in funzione di Giudice Tutelare ha pronunciato il seguente</p>
<p align="CENTER"><strong>DECRETO</strong></p>
<p align="CENTER">Premesso</p>
<p align="JUSTIFY">1. Con ricorso, depositato in data 07/07/2008, M.B. e A.B. hanno chiesto la nomina di amministratore di sostegno a P.B., propria figlia trentacinquenne; nubile; senza figli; con un fratello, M.B.; diplomata in pittura; che ha svolto lavori saltuari e di modesta portata; che dopo aver vissuto da sola per un breve periodo (2002-2003) &egrave; oggi stabilmente residente con i genitori in (&hellip;); che, allo stato, non lavora e non percepisce rendita alcuna; che ha subito, nel tempo, pi&ugrave; trattamenti sanitari obbligatori e che &egrave; attualmente ricoverata presso l&rsquo; Ospedale Privato Villa Igea di Modena.</p>
<p align="JUSTIFY">2. A supporto della richiesta sono state addotte, e documentate, disabilit&agrave; consistenti in psicosi schizofrenica di notevole entit&agrave; con disturbi deliranti di personalit&agrave;.</p>
<p align="JUSTIFY">3. Secondo parte istante queste disabilit&agrave; determinerebbero, per la persona, l&rsquo;impossibilit&agrave; parziale ma stabile di provvedere ai propri interessi con conseguente necessit&agrave; di sostegno per sostituirla nel compimento dei seguenti atti:</p>
<p align="JUSTIFY">(a) riscossione delle eventuali, future rendite,</p>
<p align="JUSTIFY">(b) utilizzo di queste rendite per le esigenze personali e l&rsquo;amministrazione ordinaria dei beni (la B. non possiede immobili e, come gi&agrave; detto, non ha, attualmente, rendita alcuna),</p>
<p align="JUSTIFY">(c) prestazione del consenso informato per cure e trattamenti sanitari necessari per la salute,</p>
<p align="JUSTIFY">(d) presentazione di istanze assistenziali.</p>
<p align="JUSTIFY">Osservato e deliberato</p>
<p align="JUSTIFY">A. In sede di esame della persona, effettuato da questo Giudice in data 31/07/08 &egrave; emerso che la stessa, solo apparentemente orientata nel tempo e nello spazio, si trova, a causa delle constatate patologie di affezione, in una situazione di effettiva impossibilit&agrave; di compiere in modo autonomo gli atti di cui in premessa. Una precisa conferma in tal senso si &egrave; avuta dalla espletata consulenza medico legale con cui il perito, sottolineata la psicosi schizofrenica di affezione, ha concluso per l&rsquo;esigenza, a miglior tutela della persona, della nomina di un amministratore di sostegno, da identificarsi in una persona ad essa vicina e gradita, <b>con attribuzione di poteri sostitutivi anche e soprattutto per prestazione di consenso a terapie e collocazioni in luoghi di cura</b>.</p>
<p align="JUSTIFY">B. Sono conseguentemente ravvisabili i presupposti di legge che, pur nell&rsquo;attenta ablazione minima della capacit&agrave; d&rsquo;agire della persona, impongono che le si nomini, a sua tutela, un amministratore di sostegno con potere di compiere in suo nome e per conto gli atti di cui alla parte dispositiva, i pi&ugrave; incisivi fra questi vengono autorizzati in applicazione dell&rsquo;art. 371 c.c., norma sicuramente applicabile ad un istituto ( l&rsquo;amministrazione di sostegno ) il cui scopo primario &egrave; la tutela della persona e la cui mancata menzione nell&rsquo;art. 411, comma 1&deg;, c.c. (come novellato dalla legge n. 6 del 2004) dipende, ragionevolmente, dalla circostanza che il precetto &egrave; destinato a trovare applicazione nei soli casi ritenuti dal magistrato a differenza di quelli espressamente nominati dalla norma ( &ldquo;articoli da 349 a 353 e da 374 a 376&rdquo;) che, pur col limite della compatibilit&agrave;, sono di doverosa operativit&agrave; ove si configurino le relative fattispecie.</p>
<p align="CENTER">Considerato e ritenuto che</p>
<p align="JUSTIFY">- sempre in data 31/07/2008 sono state acquisite informazioni attraverso l&rsquo;interrogatorio dei ricorrenti nonch&eacute; del fratello della beneficiaria; i primi due hanno ribadito le domande proposte col ricorso; il terzo ha concordato nel procedimento e nell&rsquo;attribuzione dell&rsquo;incarico di amministratore di sostegno della sorella alla madre, dichiaratasi disponibile;</p>
<p align="JUSTIFY">- la persona si &egrave; rapportata al Giudice Tutelare depositando in sede di udienza una tormentata e, per alcuni aspetti, confusa, esposizione scritta delle proprie vicende, risalenti e attuali, connesse ai disturbi psichici di affezione;</p>
<p align="JUSTIFY">- non sono emerse esigenze di cura e protezione tali da legittimare il ricorso ai residuali, ed ormai eccezionali, istituti dell&rsquo;interdizione o dell&rsquo;inabilitazione dopo l&rsquo;introduzione nell&rsquo;ordinamento di quello generale dell&rsquo;amministrazione di sostegno;</p>
<p align="JUSTIFY">- mentre non si danno controindicazioni alla designazione come amministratore di A.B., madre della beneficiaria, le acquisizioni istruttorie inducono a ritenere che si tratti di soggetto pi&ugrave; che idoneo per sopperire alle esigenze di vita ed economiche della persona e per porre in essere ogni iniziativa utile per la sua tutela; depongono in tal senso i riferiti rilievi del consulente; le considerazioni svolte dai ricorrenti nella memoria scritta depositata, all&rsquo;esito della consulenza, in data 24/11/2008, le considerazioni, infine, della consulente di parte dott. Patrizia Zavatti;</p>
<p align="JUSTIFY">- natura e finalit&agrave; dell&rsquo;incarico suggeriscono di attribuirlo, allo stato, a tempo determinato: sei mesi dalla data del presente provvedimento; questo termine viene fissato in quanto, di fronte ad una severa ablazione della capacit&agrave; di agire della persona, seppur necessitata da esigenze di sua tutela, risulter&agrave; pi&ugrave; pregnante il controllo di questo Giudice e potranno essere pi&ugrave; tempestive, in ipotesi, le eventuali modifiche dei provvedimenti oggi resi. Il Pubblico Ministero, notiziato, non &egrave; intervenuto all&rsquo;udienza</p>
<p align="CENTER"><b>P.Q.M.</b></p>
<p align="JUSTIFY">Nomina la Sig.ra A.B. nata a (&hellip;) il (&hellip;) 1944 e res. A (&hellip;) via (&hellip;) amministratore di sostegno di P.B. nata a (&hellip;) il (&hellip;)1973 ed ivi residente via (&hellip;) con le seguenti prescrizioni:</p>
<p align="JUSTIFY">1. L&rsquo;incarico &egrave; a tempo determinato: sei mesi dalla data del presente provvedimento.</p>
<p align="JUSTIFY">2. All&rsquo;amministratore di sostegno vengono demandati i poteri-doveri di compiere, in nome e per conto della beneficiaria, le seguenti operazioni:</p>
<ul>
<li>
<p align="JUSTIFY">riscossione delle eventuali rendite della persona delle quali il Giudice Tutelare dovr&agrave; essere sollecitamente informato allo scopo di emanare le direttive di utilizzazione;</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">prestazione del consenso informato ai fini di (b1) deliberare le pi&ugrave; opportune modifiche terapeutiche per la cura della persona; (b2) programmare le dimissioni dall&rsquo;attuale luogo di ricovero di essa e, quindi, deliberarne l&rsquo;inserimento in strutture residenziali o in altre a minore intensit&agrave; di cura; (b3) individuare il miglior supporto psichiatrico, psicoterapico e terapeutico;</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">assunzione di ogni iniziativa necessaria per le esigenze di protezione e per i bisogni e le richieste della persona;</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">presentazione di istanze ad Uffici ed Enti per richieste di assistenza economica e/o sanitaria;</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">compimento di ogni eventuale atto di natura fiscale.</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">L&rsquo;amministratore di sostegno dovr&agrave; tenere costantemente informato per iscritto il Giudice Tutelare circa le decisioni assunte per la tutela e la cura della salute della beneficiaria; riferir&agrave;, quindi e sempre per iscritto con allegazione di rendiconto, dieci giorni prima la scadenza dell&rsquo;incarico circa la complessiva attivit&agrave; svolta nel corso del periodo precedente e le condizioni di vita personale e sociale della medesima; in questa relazione prospetter&agrave; l&rsquo;eventuale opportunit&agrave; di una proroga del mandato indicando il termine auspicato.</p>
</li>
</ul>
<p align="JUSTIFY">3. Si rammentano all&rsquo;amministratore l&rsquo;obbligo di chiedere l&rsquo;autorizzazione al Giudice Tutelare per gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice civile e quello di informare tempestivamente la persona circa gli atti da compiere, nonch&eacute; il Giudice Tutelare in caso di dissenso con essa.</p>
<p align="JUSTIFY">4. La persona conserva la facolt&agrave; di compiere senza l&rsquo;amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacit&agrave; di agire non viene limitata dal presente provvedimento.</p>
<p align="JUSTIFY">Decreto esecutivo per legge.</p>
<p align="JUSTIFY">Modena, 26/11/2008</p>
<p align="RIGHT">IL PRESIDENTE &#8211; GIUDICE TUTELARE</p>
<p align="RIGHT">Dr. Guido Stanzani<font face="Tahoma">﻿ </font></p>
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		<title>Amministratore di sostegno: difesa con avvocato o senza?</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:48:16 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La Cassazione civile, sez. I, con la sentenza del 29-11-2006, n. 25366, ha preso posizione sulla necessità di avvalersi di un avvocato anche nel procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno quando si verificano alcuni presupposti.  <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2009/10/amministratore-di-sostegno-difesa-con-avvocato-o-senza/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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<blockquote><p>
<strong>Quali sono i casi in cui serve l&#8217;avvocato? Vediamoli assieme.</strong></p></blockquote>
<p><strong> </strong> La Suprema Corte afferma che il procedimento per la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede ex lege il ministero del difensore (ovvero dell&#8217;avvocato) solo in quelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l&#8217;emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l&#8217;intervento dell&#8217;amministratore.</p>
<p>Diventa invece necessario, per contro, detta difesa con il patrocinio dell&#8217;avvocato ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell&#8217;interessato, incida sui diritti fondamentali della persona.</p>
<p>Ciò accade quando nel provvedimento di ammissione all&#8217;amministrazione di sostegno vi è la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l&#8217;interdetto o l&#8217;inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.</p>
<p>(Cassa con rinvio, App. Venezia, 2 Febbraio 2006)  <script type="text/javascript">// <![CDATA[
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