Archivio

Posts Tagged ‘Sentenza’

L’Amministratore di sostegno è incompatibile con lo stato vegetativo

18 luglio 2010 admin Nessun commento

ADS E STATO VEGETATIVO

Il Tribunale di Varese approfondisce la disamina dell’istituto con questo interessante ed esaustivo nel quale si precisa che l’amministrazione di sostegno non è misura idonea alle ipotesi di Stato Vegetativo della persona e nelle ipotesi di coma, posto che la misura più adeguata, in tali frangenti, è l’interdizione che non è da ritenersi abrogata con l’entrata a regime dell’ADS.

Ciò viene dedotto dopo un interessante confronto fra l’orientamento favorevole e quello contrario all’Ads in caso di soggetto in svp.

Avv. Alberto Vigani


Tribunale di Varese

Ufficio Volontaria Giurisdizione

Decreto 17 novembre 2009

Il Tribunale di Varese, in persona del giudice tutelare dott. Giuseppe Buffone, nel procedimento iscritto al numero ….dell’anno 2009 N.C., a scioglimento della riserva espressa all’udienza del 12 novembre 2009,

ha pronunciato, fuori udienza, il seguente

Decreto

art. 407, comma III, c. c.

*****

Con ricorso depositato in data 1 agosto 2009, gli stretti congiunti del sig. YY hanno chiesto l’apertura di una amministrazione di sostegno in suo favore, rappresentati e difesi dall’Avv. … Si è costituita in giudizio la convivente del YY, sig.ra ZZ, assistita e difesa dall’Avv. … La contrapposizione di interessi tra le parti costituite riguarda sia il soggetto da designare quale amministratore di sostegno, sia i diritti della convivente in relazione alla suddetta amministrazione, nonché la configurabilità ed adeguatezza, nel caso di specie, di una amministrazione in luogo di una interdizione.

L’ultima delle questioni è preliminare poiché ove si concludesse nel senso della inadeguatezza dell’amministrazione di sostegno, per il caso del YY, le altre quaestiones non potrebbero essere scrutinate: all’udienza del 12 novembre 2009, pertanto, sentiti i difensori ed i congiunti comparsi, questo giudice tutelare ha riservato la decisione, con riserva di eventualmente emettere i provvedimenti necessari per il corso del giudizio.

1. I Fatti

Il YY è nato a Varese il … ed è, allo stato, ivi residente presso la Fondazione ….. Il 21 luglio del 2008, il suddetto YY, già trapiantato renale, è stato ricoverato a seguito di una improvvisa e violenta cefalea associata a nausea e vomito. All’esito degli accertamenti, è stata diagnosticata una emorragia cerebrale per rottura di un aneurisma. Il giorno seguente è stato, d’urgenza, sottoposto ad intervento chirurgico di clipping di aneurismi. Sono seguiti diversi ulteriori interventi chirurgici tra cui una craniotomia decompressiva, una tracheotomia temporanea e l’impianto di una derivazione ventricolo – peritoneale (DVP) destra con valvola a media pressione. Da quel momento in poi, lo stato clinico del YY è degenerato fino alla attuale diagnosi stabile di “stato vegetativo permanente in esito ad emorragia cerebrale per rottura di aneurisma dell’arteria comunicante anteriore”, alla luce della quale la Commissione sanitaria della Regione Lombardia lo ha dichiarato inabile al 100% “non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (v. doc.ti versati in atti).

Secondo la prospettazione della parte ricorrente – avversata dalla convivente del (potenziale) beneficiario – l’amministrazione di sostegno può essere ritenuta applicabile anche in ipotesi del genere, ove il soggetto versi in stato comatoso. La difesa dei ricorrenti dichiara di essere a conoscenza del dibattito in atto attorno all’applicabilità della misura di protezione de qua ai soggetti in SVP e, però, reputa che la soluzione debba essere affermativa aderendo a quella parte della giurisprudenza tutelare che ha già applicato l’istituto a beneficiari in stato di coma. Secondo la ricorrente, l’amministrazione va preferita poiché non stigmatizzante e socialmente repulsiva come l’interdizione.

Aggiunge la ricorrente che l’interdizione, in effetti, oggi può dirsi misura residuale per i soli casi in cui sussista il pericolo di atti autolesionisti personali, che per la loro eterogeneità sono difficilmente identificabili a priori.

2. I soggetti in stato vegetativo permanente.

Il YY è in situazione affine al coma: si tratta, in specie, di paziente in stato vegetativo permanente (Svp: persistent vegetative state[1]). Non è corretto associare la condizione dello SVP al coma: lo stato comatoso è infatti privo di veglia, mentre le persone in SVP, pur senza offrire chiari segni esteriori di coscienza, alternano fasi di sonno e fasi di veglia. E, però, ai fini dell’odierna decisione, le due condizioni possono essere trattate unitariamente, atteso che, in ambo i casi, si tratta di soggetti che sono in stato di totale incapacità e senza possibilità di porre in essere i cd. «atti minimi»

Con l’espressione SVP, di rilievo nel caso sottoposto a giudizio, si indicano i pazienti nei quali si è verificata la distruzione (non irreversibile) della maggior parte delle voci sopratentoriali, in assenza di lesioni del troncoencefalo. Questa situazione si distingue pertanto dalla cd. morte cerebrale (brain death), che presuppone invece una lesione completa e irreversibile di tutto l’encefalo. Questi pazienti sono significativamente apostrofati con il nome di living death. L’enunciato reca con sé l’intensità del problema: ed, infatti, come ebbe a sottolineare Lord Goff, nel celebre caso Bland, discusso dalla House of Lords nel 1993, nonostante il significativo nome suaccennato, “il paziente in stato vegetativo permanente è in ogni caso vivo”. Come si è pur scritto, sono soggetti al confine tra vita e morte che, in tempi recenti, hanno posto seri problemi etici e giuridici in punto di autodeterminazione terapeutica.

L’aggettivazione dello stato vegetativo (persistente; permanente) è, in realtà, respinta dalla classificazione internazione più recente che sottolinea come lo SV non sia, in realtà mai irreversibile (essendo tale solo il cd. coma irreversibile).

Sulla condizione dei pazienti in SVP (o in coma), la giurisprudenza tutelare non è apparsa unita, in merito, proprio, alla applicabilità dell’una (amministrazione di sostegno: ADS) o dell’altra misura di protezione (interdizione).

3. Amministrazione di sostegno ed interdizione: linea di confine

L’entrata in vigore dell’amministrazione di sostegno non ha soppresso l’interdizione. Tanto discende da una corretta lettura delle norme di riferimento, come fornita dalla Corte costituzionale con sentenza 9 dicembre 2005 n. 440[2]. In occasione della decisione ricordata, il giudice rimettente, nel porre la questione di costituzionalità degli artt. 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, aveva dedotto che, secondo il dato testuale dell’art. 404 cod. civ., l’amministrazione di sostegno è applicabile anche nel caso di incapacità totale e permanente del beneficiario di provvedere ai propri interessi per infermità o menomazione psichica, secondo una formulazione che di fatto coincide con quella della incapacità di provvedere ai propri interessi indotta da abituale infermità di mente richiesta dall’art. 414 cod. civ. per l’interdizione.

Sicché la protezione dell’inabile può essere così estesa da imporre, ove necessario, la presenza dell’amministratore di sostegno, vuoi come rappresentante, vuoi in funzione di integrazione della volontà dell’assistito, in pressoché tutti gli atti. È possibile pertanto che i poteri conferiti all’amministratore di sostegno siano così ampi da impedire al beneficiario di compiere da sé solo (senza l’assistenza o la rappresentanza di quello) validi atti giuridici. In tale caso, gli effetti dell’amministrazione di sostegno coincidono (salvo il compimento degli atti giuridici necessariamente personali) con quelli dell’interdizione, così come modulabili ai sensi dell’art. 427, primo comma, del codice civile. In definitiva, le disposizioni sopra richiamate, secondo il giudice rimettente, davano luogo, in assenza di criteri discriminanti espressi e chiaramente desumibili, a tre fattispecie normative che irragionevolmente coincidono.

La Consulta, rigettando la questione, ha fornito le chiavi ermeneutiche per differenziare l’amministrazione dall’interdizione. Secondo il giudice delle Leggi, la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l’istituto che, da un lato, garantisca all’incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall’altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull’amministrazione di sostegno, che l’ambito dei poteri dell’amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all’incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell’inabilitazione o dell’interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l’inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l’interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria.

Dalla decisione del giudice costituzionale sin qui richiamata, discende come non possa trovare accoglimento l’invito del difensore della parte ricorrente a considerare l’interdizione implicitamente abrogata e, cioè, concretamente non più operativa. Il problema giuridico da risolvere è, allora, l’esatta linea di confine tra gli istituti che passa per l’assegnazione di un esatto significato al concetto di “residualità” dell’interdizione[3].

Come già anticipato, sul punto si registra un contrasto di giurisprudenza.

3.1 Orientamento contrario all’Ads in caso di soggetto in svp

Un primo orientamento giurisprudenziale esclude l’applicabilità dell’amministrazione di sostegno ai casi di patologie totalmente e permanentemente invalidanti adducendo diversi argomenti che così si possono sintetizzare:

1) l’art. 409, comma I, c.c.[4], nel prevedere che il beneficiario dell’amministrazione conservi la «capacità di agire» per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno, presuppone che l’amministrato conservi un nucleo minimo di attività da poter porre in essere da solo, sicché questi è soggetto di norma capace, la cui sfera di capacità viene limitata solo in relazione al compimento di alcuni atti determinati;

2) la previsione dell’art. 409, comma II, c.c.[5], stabilisce espressamente che il beneficiario può «in ogni caso» – e dunque a prescindere dalle specifiche limitazioni stabilite dal decreto – compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana: si tratta di grimaldello normativo che non si adatta alla condizione dei soggetti totalmente incapaci, come quelli in SVP;

3) la norma di cui al primo comma dell’art. 410 c.c.,[6] impone all’amministratore di sostegno, nello svolgimento dei suoi compiti, di tener conto dei bisogni e delle «aspirazioni» del beneficiario, presuppone che quest’ultimo debba poterle esprimere[7];

4) ancora più chiaramente, il comma II dell’art. 410 c.c. prevede che l’amministratore di sostegno debba tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso: orbene, non appare immaginabile una anche minima forma di comunicazione tra beneficiario e amministratore ove il primo versi in stato di coma;

5) quanto alle norme di procedura, l’art. 407, comma II, c.c. prevede espressamente che il Giudice Tutelare adito abbia l’obbligo di «sentire» la persona cui il procedimento si riferisce e di tenere conto «dei bisogni e delle richieste» di questa, così ipotizzandosi – come scritto in dottrina – “una sorta di dialogo tra il Giudice e la persona amministranda, attività processuale diversa dall’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando ex art. 714 c.p.c., che comporta (o può comportare) la presa d’atto di una condizione”.

3.2 Orientamento Favorevole all’Ads in caso di soggetto in svp

Un orientamento opposto al precedente (e maggioritario) reputa, invece, che l’amministrazione di sostegno possa configurarsi anche a favore di soggetti in stato comatoso. Alle argomentazioni del primo orientamento, si replica che:

1) la capacità di agire che l’amministrato mantiene è quella legale, non necessariamente quella naturale;

2) l’art 404 c.c. individua il beneficiario in ogni persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi: ciò vuol dire possono essere amministrate anche persone che, per effetto di una infermità, sono nell’impossibilità totale e permanente di provvedere ai propri interessi;

3) le norme che richiedono la presa di conoscenza delle aspirazioni e dei bisogni del consentono al Giudice Tutelare di ricavare tali dati dal complesso dell’istruttoria che egli è tenuto a compiere (con ampi poteri officiosi) e quindi anche dalle dichiarazioni dei parenti, o degli assistenti sociali.

Tra le pronunce che hanno applicato l’amministrazione di sostegno a soggetti in stato vegetativo v.: Tribunale Reggio Emilia, sez. II, sentenza 4.11.2005[8] e, più di recente, Trib. Trieste, 2 luglio 2008[9].

La giurisprudenza in esame (in particolare, v. Tribunale Bologna, sez. I civile, sentenza 3 ottobre 2006 n. 2288) fonda le sue conclusioni sull’indirizzo espresso dal giudice di legittimità con la sentenza Cass., sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584. In tale decisione, il Collegio ha escluso che il distinguo tra interdizione ed amministrazione possa fondarsi su un criterio quantitativo ovvero sul diverso grado di incapacità manifestato dal soggetto incapace.

Secondo la Suprema Corte occorre piuttosto valorizzare l’inciso contenuto nell’articolo 414 c.c., che collega la interdizione alla necessità di assicurare l’adeguata protezione del soggetto maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, “ciò che equivale ad affermare che l’ordito normativo esclude che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento della amministrazione di sostegno”. Sicché, conclude la Corte, «l’amministrazione di sostegno non si distingue dalla interdizione sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: ciò induce a non escludere che, in linea generale, in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all’uno che all’altro strumento di tutela, e che soltanto la specificità delle singole fattispecie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta, possano determinare la scelta tra i diversi istituti, con l’avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura».

4. Decisione del caso concreto

Questo giudice condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte[10], nella decisione ricordata, ma reputa che proprio la sua fedele applicazione conduca a dovere escludere l’adeguatezza dell’amministrazione di sostegno a soggetti in SVP o coma. Ed, allora, non si tratta di mettere i discussione il criterio distintivo, a monte, ma di farne buona applicazione alle situazioni di SVP, a valle.

Va, infatti, rilevato che proprio la decisione del Supremo Collegio, afferma che lo status di interdetto/inabilitato” non è «riconoscibile in capo al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilità di compiere, ove ne sia in grado, quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità minima, attraverso il riconoscimento allo stesso, a norma dell’articolo 409, comma 2, della legge n. 6, della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana». Per converso, aggiunge il Collegio «ove si tratti – sempre, ovviamente, che il soggetto si trovi in “condizioni di abituale infermità”che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi – di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l’esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito (…)[11] ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l’unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest’ultimo e non già l’amministrazione di sostegno, l’istituto che deve trovare applicazione». Secondo l’insegnamento dei giudici di legittimità, quindi, l’amministrazione può, in concreto, essere esclusa:

a) in ragione della complessità dell’incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni;

b) in ragione della potenzialità (auto o etero) lesiva dell’incapace: nei casi, quindi, in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l’esterno;

c) inadeguatezza in concreto dell’amministrazione di sostegno: quale clausola generale residuale aperta, in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l’unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona

Orbene: per il soggetto in SVP viene di certo in rilievo un’attività complessa formata da una pluralità di direzioni (v. sub. a) semplicemente perché il rappresentante dell’incapace dovrà porre in essere ogni attività per conto e nell’interesse del pupillo (vuoi di gestione del patrimonio, vuoi di cura della persona). Vi è, allora, un’aporia logico-giuridica tra amministrazione di sostegno (che presuppone alcuni e determinati compiti) e tutela della persona vegetativa (che presuppone l’affidamento di tutti i compiti). Va, ancora, considerato che l’amministratore di sostegno (proprio per le finalità dell’istituto), come si è scritto autorevolmente in dottrina, non si sostituisce al beneficiario, ma sceglie con lui, verso il suo best interest. Ciò vuol dire che, salvo la previsione eccezione dell’art. 411, ult. comma, c.c., il beneficiario conserva l’esercizio uti singuli dei diritti personalissimi e, in particolare, la propria autodeterminazione terapeutica, su cui il rappresentante può incidere, ma caso per caso e, in genere, con l’intermediazione del giudice tutelare. Ma tale tutela non appare adeguata al cospetto del soggetto in SVP per il quale vi è costante e continua esigenza di un vero e proprio sostituto nelle scelte terapeutiche, alla stregua della teoria del substituted judgement.

E’ vero, poi, che il soggetto in SVP non può recare nocumento alcuno alla propria sfera giuridica, atteso che non è in grado di sottoscrivere contratti o porre in essere contegni offesivi della propria persona e della persona altrui: ma il problema, in realtà, non è (solo) se l’incapace abbia o non una potenzialità (auto o etero)offensiva (v. sub b): ma se, per il suo stato, l’amministrazione di sostegno possa offrire o meno adeguata protezione (v. sub c).

Questo giudice non ignora come Cass. civ., 22 aprile 2009, n. 9628[12] abbia di recente cassato la decisione del giudice di merito di optare per l’interdizione a carico di soggetto affetto da esiti di ematoma acuto subdurale e cardiopatia ischemica con totale decadimento cognitivo ed alterazione abituale delle facoltà intellettive e volitive. Ma, trattasi di situazioni diverse poiché solo nella seconda – e non anche nella prima – si recide totalmente e definitivamente ogni contatto tra l’incapace ed il mondo esterno: nel primo caso si è al cospetto, pur sempre, si condizioni di male habitus, nel secondo caso, invece, è venuto meno lo stesso stato di benessere psico-fisico.

E’ vero che secondo Cass. civ. 13584/2006[13], il dialogo giudice – amministratore di sostegno – beneficiario, va percorso solo dove possibile (nel senso che, secondo il Collegio, esso non è, dunque, un presupposto), ma la Corte ha sempre discusso di “patologie”, prendendo sempre in esame, dunque, stati morbosi invalidanti (anche con totalità) ma non anche affrontando expressis verbis il tema più delicato dei soggetti in SVP.

Si è, poi, sempre proposto il seguente sillogismo: situazione flessibile, misura di protezione flessibile. Sillogismo, però, che viene a cadere ove si sia al cospetto di una situazione, invece, “rigida” come lo SVP.

E, peraltro, al riguardo, pare rilevante anche il più recente decisum della Corte delle Leggi. Secondo questo giudice, infatti, al fine di verificare quale dei due indirizzi appaia di maggiore conformità al formante legislativo nonché alla ratio legis che ha ispirato l’amministrazione di sostegno, è di utilità rievocare anche i principi più di recente espressi dalla Consulta nella pronuncia n. 4 del 19 gennaio 2007[14].

Nel caso di specie, il giudice rimettente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 410 del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 “nella parte in cui non subordinano al consenso dell’interessato l’attivazione della predetta misura ed il compimento dei singoli atti gestionali, o comunque non attribuiscono efficacia paralizzante al suo dissenso in ordine a tale attivazione e al compimento di tali atti”.

La Corte costituzionale, rigettando la questione sollevata, ha affermato che il dato normativo (artt. 407, 410), contrariamente all’assunto del rimettente, non esclude, “ma anzi chiaramente attribuisce al giudice, anche il potere di non procedere alla nomina dell’amministratore di sostegno in presenza del dissenso dell’interessato”, ove l’autorità giudiziaria, nell’ambito della discrezionalità riconosciutale dalla norma censurata, ritenga detto dissenso – nel contesto della fattispecie sottoposta al suo giudizio – giustificato e prevalente su ogni altra diversa considerazione, “senza che la sottoposizione del rilievo del dissenso alla condizione della sua compatibilità con gli interessi e con le esigenze di protezione della persona integri violazione dei parametri costituzionali denunciati (artt. 2 e 3 della Costituzione), i quali, invece, sono in questo modo realizzati”.

La pronuncia che si richiama appare di particolare interesse per come ha collocato il “dissenso” del beneficiario nel procedimento che approda all’amministrazione: ne ha, infatti, tratteggiato rilevanza e limiti di incidenza nel giudizio, assegnando alla volontà del beneficiario un precipuo ruolo nel processo che volge verso la decisione nell’uno o nell’altro senso. Altrimenti detto: la Consulta ha presupposto il dialogo tra giudice e amministrando e imposto che il giudice tutelare debba prendere atto della volontà del beneficiario.

In effetti, a ben vedere, è come se tutte le Alte Corti, nelle loro importanti pronunce, abbiano sempre fatto riferimento ad un modello ideale ed astratto di incapace: logorato nelle facoltà psichiche, disgregato nella personalità o del tutto impedito a livello fisico, ma pur sempre “vigile” e non anche ridotto in condizioni di living death.

Si può, infatti, discutere in ordine ad un contenuto “minimo” negoziale (fare la spesa al mercato); ad un contenuto “minimo” gestionale (ritirare la pensione; effettuare prelievi); ma, pare, pur sempre, imprescindibile un nucleo di «minimo vitale», se non altro per l’esplicito inciso di cui al secondo comma dell’art. 409 c.c.: il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Da una lettura a contrario, si ricava che il soggetto incapace preso di mira dal legislatore, è persona che, qualunque sia il contenuto del decreto, può, comunque, nonostante la patologia, ritenersi, quanto meno, vigile, collocato nel contesto di un minimum di vita quotidiana.

Vi è, infatti, che l’assenza di vita cosciente rende, di fatto, inadeguata l’amministrazione anche per il contenuto instabile del decreto: pure là dove il ricorrente chieda, in origine, determinati compiti, è chiaro che il provvedimento di apertura della misura di protezione dovrà essere costantemente arricchito di nuove mansioni (ex art. 407, comma IV, c.c.), atteso che, per qualunque tipo di attività che si renda necessaria e sia sopravvenuta, il soggetto è totalmente inibito a provvedere ex se.

Alla luce delle considerazioni che precedono, a parere di questo giudice tutelare, l’amministrazione di sostegno non appare adeguata al caso di specie, non potendo trovare applicazione nelle ipotesi di Stato Vegetativo e nelle ipotesi di coma, posto che la misura più idonea, in tali casi, è l’interdizione. Ciò non si traduce nell’apporre “un marchio” a tali soggetti: a prescindere dal fatto che questi non hanno neanche modo di percepire la misura applicata, è sufficiente il rilievo per cui, nella rinnovata concezione della protezione dell’incapace, ogni strumento di tutela è servente alla dignità della persona umana, quale “misura di protezione” e che come tale, ogni misura prevista, anche l’interdizione, va socialmente allontanata dalla vecchia concezione di elemento di disistima sociale.

P.q.m.

Letto ed applicato l’art. 407 c.p.c.

Rigetta il ricorso

Manda alla cancelleria perché si comunichi a ….

Si comunichi anche all’ufficio di Procura ….

Varese lì 17 novembre 2009

Il giudice tutelare

dott. Giuseppe Buffone

[1] Nella seduta plenaria del 30 settembre 2005 il Comitato nazionale per la bioetica ha approvato a maggioranza un testo sul tema “L’alimentazione e l’idratazione di pazienti in stato vegetativo persistente”. Nel documento si legge, fra l’altro, che «con l’espressione stato vegetativo persistente (un tempo denominato coma vigile) si indica un quadro clinico (derivante da compromissione neurologica grave) caratterizzato da un apparente stato di vigilanza senza coscienza, con occhi aperti, frequenti movimenti afinalistici di masticazione, attività motoria degli arti limitata a riflessi di retrazione agli stimoli nocicettivi senza movimenti finalistici. I pazienti in SVP talora sorridono senza apparente motivo; gli occhi e il capo possono ruotare verso suoni e oggetti in movimento, senza fissazione dello sguardo. La vocalizzazione, se presente, consiste in suoni incomprensibili; sono presenti spasticità, contratture, incontinenza urinaria e fecale. Le funzioni cardiocircolatorie e respiratorie sono conservate e il paziente non necessita di sostegni strumentali. E’ conservata anche la funzione gastro-intestinale, anche se il paziente è incapace di nutrirsi per bocca a causa di disfunzioni gravi a carico della masticazione e della deglutizione. Se è vero che alcuni malati terminali possono diventare malati in SVP, è pur vero che le persone in SVP non sono sempre malati terminali (potendo sopravvivere per anni se opportunamente assistite). Non è corretto nemmeno associare la condizione dello SVP al coma: lo stato comatoso è infatti privo di veglia, mentre le persone in SVP, pur senza offrire chiari segni esteriori di coscienza, alternano fasi di sonno e fasi di veglia».

[2] Gazz. Uff. 14 dicembre 2005, n. 50 – Prima serie speciale.

[3] Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584: l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all’apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie.

[4] Art. 409, comma I, c.c.: Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

[5] Art. 409, comma II, c.c.: Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

[6] Art. 410, comma I, c.c.: Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

[7] Alcuni giudici tutelare, sulla base di questa considerazione, hanno addirittura affermato l’inammissibilità del ricorso per la nomina di un Amministratore di sostegno qualora l’aspirante beneficiario non possa esprimersi verbalmente in modo chiaro e comprensibile.

[8] Che però non motiva specificamente sul rapporto tra SVP ed amministrazione di sostegno.

[9] Entrambe le pronunce, su www.personaedanno.it.

[10] Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n.13584 in Corriere Giur., 2006, 11, 1529. Si veda anche la recente Cass. civ., 22.4.2009, n. 9628, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 10/2009, I, 963 ss.

[11] Con una valutazione che compete a lui solo e che deve essere logicamente e congruamente motivata.

[12] in La nuova giurisprudenza civile commentata, 10/2009, I, 963 ss.

[13] Il Collegio ha affermato: “non osta a siffatta impostazione il rilievo che l’amministrazione di sostegno postula un continuo confronto tra il beneficiario, l’amministratore e il giudice (…). L’argomento non ha carattere decisivo, dovendosi ritenere detta previsione riferibile alle sole ipotesi in cui un dialogo sia concretamente possibile per le condizioni psico fisiche del beneficiato, e non operativa in caso contrario”.

[14] in Fam. Pers. Succ., 2007, 5, 458.

Disabile psichico e ADS: scelta del luogo di ricovero

3 gennaio 2010 admin Nessun commento

Il Tribunale di Modena, in un interessante provvedimento in materia di nomina di amministratore di sostegno, entra nello specifico e qualifica analiticamente i provvedimenti inerenti la salute del beneficiato che l'amministratore potrà adottare.

All’amministratore di sostegno vengono così demandati i poteri-doveri di compiere, in nome e per conto della beneficiaria, operazioni non solo avente carattere di gestione delle rendite della persona ma anche di tutto ciò che riguarderà il ricovero presso struttura assistenziale e l'assoggettamento a percorsi terapeutici.

In particolare l'amministratore di sostegno potrà:

  • prestare il consenso informato necessario ad adottare modifiche terapeutiche per la cura della persona e disporre le dimissioni dall’attuale luogo di ricovero di essa nonché deciderne l’inserimento in strutture residenziali o in altre a minore intensità di cura;

  • individuare far intraprendere il miglior supporto psichiatrico, psicoterapico e terapeutico;

  • assumere ogni iniziativa necessaria per le esigenze di protezione e per i bisogni e le richieste della persona;

  • presentazione di istanze ad Uffici ed Enti per richieste di assistenza economica e/o sanitaria;

  • compimento di ogni eventuale atto di natura fiscale.

    Nel compimento di queste attività l’amministratore di sostegno ha il dovere di tenere informato passo passo e per iscritto il Giudice Tutelare circa le decisioni assunte per la tutela e la cura della salute della beneficiaria.

Resta onere dell’amministratore il richiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per tutti gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice civile nonché quello di informare tempestivamente la persona circa gli atti da compiere, ed il Giudice Tutelare in caso di dissenso della beneficiaria.

Come sovente accade, è stato conservata alla persona beneficiata la facoltà di compiere in autonomia quegli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli non esclusi dal provvedimento di nomina.

Avv. Alberto Vigani

Riportiamo per esteso, qui sotto, il decreto di nomina.

 

 

 

 

TRIBUNALE DI MODENA

Il Presidente di Sezione Dott. Guido Stanzani in funzione di Giudice Tutelare ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso

1. Con ricorso, depositato in data 07/07/2008, M.B. e A.B. hanno chiesto la nomina di amministratore di sostegno a P.B., propria figlia trentacinquenne; nubile; senza figli; con un fratello, M.B.; diplomata in pittura; che ha svolto lavori saltuari e di modesta portata; che dopo aver vissuto da sola per un breve periodo (2002-2003) è oggi stabilmente residente con i genitori in (…); che, allo stato, non lavora e non percepisce rendita alcuna; che ha subito, nel tempo, più trattamenti sanitari obbligatori e che è attualmente ricoverata presso l’ Ospedale Privato Villa Igea di Modena.

2. A supporto della richiesta sono state addotte, e documentate, disabilità consistenti in psicosi schizofrenica di notevole entità con disturbi deliranti di personalità.

3. Secondo parte istante queste disabilità determinerebbero, per la persona, l’impossibilità parziale ma stabile di provvedere ai propri interessi con conseguente necessità di sostegno per sostituirla nel compimento dei seguenti atti:

(a) riscossione delle eventuali, future rendite,

(b) utilizzo di queste rendite per le esigenze personali e l’amministrazione ordinaria dei beni (la B. non possiede immobili e, come già detto, non ha, attualmente, rendita alcuna),

(c) prestazione del consenso informato per cure e trattamenti sanitari necessari per la salute,

(d) presentazione di istanze assistenziali.

Osservato e deliberato

A. In sede di esame della persona, effettuato da questo Giudice in data 31/07/08 è emerso che la stessa, solo apparentemente orientata nel tempo e nello spazio, si trova, a causa delle constatate patologie di affezione, in una situazione di effettiva impossibilità di compiere in modo autonomo gli atti di cui in premessa. Una precisa conferma in tal senso si è avuta dalla espletata consulenza medico legale con cui il perito, sottolineata la psicosi schizofrenica di affezione, ha concluso per l’esigenza, a miglior tutela della persona, della nomina di un amministratore di sostegno, da identificarsi in una persona ad essa vicina e gradita, con attribuzione di poteri sostitutivi anche e soprattutto per prestazione di consenso a terapie e collocazioni in luoghi di cura.

B. Sono conseguentemente ravvisabili i presupposti di legge che, pur nell’attenta ablazione minima della capacità d’agire della persona, impongono che le si nomini, a sua tutela, un amministratore di sostegno con potere di compiere in suo nome e per conto gli atti di cui alla parte dispositiva, i più incisivi fra questi vengono autorizzati in applicazione dell’art. 371 c.c., norma sicuramente applicabile ad un istituto ( l’amministrazione di sostegno ) il cui scopo primario è la tutela della persona e la cui mancata menzione nell’art. 411, comma 1°, c.c. (come novellato dalla legge n. 6 del 2004) dipende, ragionevolmente, dalla circostanza che il precetto è destinato a trovare applicazione nei soli casi ritenuti dal magistrato a differenza di quelli espressamente nominati dalla norma ( “articoli da 349 a 353 e da 374 a 376”) che, pur col limite della compatibilità, sono di doverosa operatività ove si configurino le relative fattispecie.

Considerato e ritenuto che

- sempre in data 31/07/2008 sono state acquisite informazioni attraverso l’interrogatorio dei ricorrenti nonché del fratello della beneficiaria; i primi due hanno ribadito le domande proposte col ricorso; il terzo ha concordato nel procedimento e nell’attribuzione dell’incarico di amministratore di sostegno della sorella alla madre, dichiaratasi disponibile;

- la persona si è rapportata al Giudice Tutelare depositando in sede di udienza una tormentata e, per alcuni aspetti, confusa, esposizione scritta delle proprie vicende, risalenti e attuali, connesse ai disturbi psichici di affezione;

- non sono emerse esigenze di cura e protezione tali da legittimare il ricorso ai residuali, ed ormai eccezionali, istituti dell’interdizione o dell’inabilitazione dopo l’introduzione nell’ordinamento di quello generale dell’amministrazione di sostegno;

- mentre non si danno controindicazioni alla designazione come amministratore di A.B., madre della beneficiaria, le acquisizioni istruttorie inducono a ritenere che si tratti di soggetto più che idoneo per sopperire alle esigenze di vita ed economiche della persona e per porre in essere ogni iniziativa utile per la sua tutela; depongono in tal senso i riferiti rilievi del consulente; le considerazioni svolte dai ricorrenti nella memoria scritta depositata, all’esito della consulenza, in data 24/11/2008, le considerazioni, infine, della consulente di parte dott. Patrizia Zavatti;

- natura e finalità dell’incarico suggeriscono di attribuirlo, allo stato, a tempo determinato: sei mesi dalla data del presente provvedimento; questo termine viene fissato in quanto, di fronte ad una severa ablazione della capacità di agire della persona, seppur necessitata da esigenze di sua tutela, risulterà più pregnante il controllo di questo Giudice e potranno essere più tempestive, in ipotesi, le eventuali modifiche dei provvedimenti oggi resi. Il Pubblico Ministero, notiziato, non è intervenuto all’udienza

P.Q.M.

Nomina la Sig.ra A.B. nata a (…) il (…) 1944 e res. A (…) via (…) amministratore di sostegno di P.B. nata a (…) il (…)1973 ed ivi residente via (…) con le seguenti prescrizioni:

1. L’incarico è a tempo determinato: sei mesi dalla data del presente provvedimento.

2. All’amministratore di sostegno vengono demandati i poteri-doveri di compiere, in nome e per conto della beneficiaria, le seguenti operazioni:

  • riscossione delle eventuali rendite della persona delle quali il Giudice Tutelare dovrà essere sollecitamente informato allo scopo di emanare le direttive di utilizzazione;

  • prestazione del consenso informato ai fini di (b1) deliberare le più opportune modifiche terapeutiche per la cura della persona; (b2) programmare le dimissioni dall’attuale luogo di ricovero di essa e, quindi, deliberarne l’inserimento in strutture residenziali o in altre a minore intensità di cura; (b3) individuare il miglior supporto psichiatrico, psicoterapico e terapeutico;

  • assunzione di ogni iniziativa necessaria per le esigenze di protezione e per i bisogni e le richieste della persona;

  • presentazione di istanze ad Uffici ed Enti per richieste di assistenza economica e/o sanitaria;

  • compimento di ogni eventuale atto di natura fiscale.

  • L’amministratore di sostegno dovrà tenere costantemente informato per iscritto il Giudice Tutelare circa le decisioni assunte per la tutela e la cura della salute della beneficiaria; riferirà, quindi e sempre per iscritto con allegazione di rendiconto, dieci giorni prima la scadenza dell’incarico circa la complessiva attività svolta nel corso del periodo precedente e le condizioni di vita personale e sociale della medesima; in questa relazione prospetterà l’eventuale opportunità di una proroga del mandato indicando il termine auspicato.

3. Si rammentano all’amministratore l’obbligo di chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice civile e quello di informare tempestivamente la persona circa gli atti da compiere, nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con essa.

4. La persona conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento.

Decreto esecutivo per legge.

Modena, 26/11/2008

IL PRESIDENTE – GIUDICE TUTELARE

Dr. Guido Stanzani


Amministratore di sostegno: difesa con avvocato o senza?

2 ottobre 2009 admin Nessun commento

La Cassazione civile, sez. I, con la sentenza del 29-11-2006, n. 25366, ha preso posizione sulla necessità di avvalersi di un avvocato anche nel procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno quando si verificano alcuni presupposti.

Quali sono i casi in cui serve l’avvocato? Vediamoli assieme.

La Suprema Corte afferma che il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede ex lege il ministero del difensore (ovvero dell’avvocato) solo in quelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l’emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministratore.

Diventa invece necessario, per contro, detta difesa con il patrocinio dell’avvocato ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della persona.

Ciò accade quando nel provvedimento di ammissione all’amministrazione di sostegno vi è la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.

(Cassa con rinvio, App. Venezia, 2 Febbraio 2006)