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	<title>AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO &#187; ricorso</title>
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	<description>Informazioni e consigli per ADS - amministratori di sostegno</description>
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		<title>Amministratore di Sostegno o Interdizione? Continua il dibattito.</title>
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		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 13:35:23 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Interdizione o Amministratore di sostegno? Distinzione di funzioni e requisiti. Il tribunale di Lamezia Terme torna sulla questione con un decreto che fà discutere limitando l'ADS solo ai casi in cui le questione da affrontare sono di facile risoluzione. La scelta pare non condivisibile: vediamona assieme perchè. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/09/continua-il-dibattito-che-contrappone-ads-e-interdizione/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #f00;"><strong>AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO O INTERDIZIONE? VEDIAMO UN&#8217;IPOTESI DI DISTINZIONE DI FUNZIONI E REQUISITI </strong></span></h2>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<div id="attachment_104" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/stemma_repubblica_italiana_grigio1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-104" title="Amministratore di Sostegno" src="http://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/stemma_repubblica_italiana_grigio1-150x150.jpg" alt="Amministratore di Sostegno" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Amministratore di Sostegno</p></div>
<p style="text-align: justify;">Da anni oramai si discute dell&#8217;opportunità, o meno di estendere l&#8217;amministrazione di sostegno a tutte quelle casistiche che vedono comparire particolari debolezze, fisiche o psichiche, in capo ad una persona. Spesso nella fase ultima della sua esistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">I tribunali italiani hanno preso posizioni estremamente poco omogenee, spaziando da un&#8217;applicazione tout court del&#8217;ADS ad ogni possibile patologia situazionale, ovvero dalla prodigalità all&#8217;alzheimer avanzato, sino ad una concezione estremamente meno estesa che limita l&#8217;amministrazione di sostegno all&#8217;esistenza di una residuale capacità di vita e relazione del beneficiato.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale dicotomia ha visto contrapporsi orientamenti giursprudenziali estremamente contrastanti e distribuiti a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale, spesso facendo succedere a pochi chilometri di distanza giurisprudenze opposte (si pensi a Venzia e Padova – a 25 km. L&#8217;una dall&#8217;altra – dove la prima ha cessato di fatto le interdizioni nel 2006 mentre la seconda ritiene ancora oggi l&#8217;ADS meno frequente dell&#8217;interdizione).</p>
<p style="text-align: justify;">Il tema è stato recentemente ripreso dal provvedimento del tribunale lameziano del marzo 2011 che riprende in chiave rafforzativa un discrimen fra i due istituti accennato ancora dalla sentenza Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584.</p>
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<p style="text-align: justify;">Si dice che è da apprezzare la misura dell’amministrazione di sostegno ove l’attività da compiere per la cura dell’interessato si presenti “semplice”, magari per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile o per la semplicità delle operazioni da svolgere, e o ancora per la propensione del beneficiario collaborare all&#8217;attività di sostegno da porre in essere a suo favore.</p>
<p style="text-align: justify;">In tali casi, invero, l&#8217;amministrazione di sostegno si ritiene più appropriata anche per maggiore duttilità che la contraddistingue sul piano dei contenuti, ma anche sul piano etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell&#8217;individuo che essa sottende, facendo salva, in linea di principio, una capacità “minima” del soggetto beneficiato, che può sempre compiere in via autonoma condotte inerenti la sua quotidianità.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente, quando la persona interessata soffra di abituale infermità psichica di gravità tale da renderla incapace di provvedere alle proprie cure, o nel caso in cui l&#8217;attività da svolgere sia ritenuta di significativa complessità (anche sotto il profilo economico &#8211; patrimoniale) o sia necessario escludere il beneficiario dal compiere atti a sé pregiudizievoli (o ad altri), è vista come prioritario l&#8217;istituto dell&#8217;interdizione. Del pari deve dirsi anche quando l&#8217;ADS possa non essere sufficiente a fornire quella tutela della persona debole che si vuole perseguire con la richiesta del provvedimento di limitazione della capacità personale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Alberto Vigani" href="http://www.avvocati.venezia.it/alberto-vigani.html" target="_blank">Avv. Alberto Vigani</a></p>
<p style="text-align: justify;">Ecco il caso:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Trib. Lamezia Terme</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> Ufficio Volontaria Giurisdizione, decreto 8 marzo 2011</strong></p>
<p style="text-align: justify;">(giudice tutelare, dott.ssa Giusi Ianni)</p>
<p style="text-align: justify;">La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno in favore di M, nato a Lamezia Terme il .. 1968, sulla scorta di una relazione presentata dal Responsabile del Centro Salute Mentale di Lamezia Terme, da cui si evince l’incapacità del M, a causa della patologia che lo affligge (“Psicosi Schizofrenica Grave”), a provvedere alla cura della propria persona e dei propri interessi. Il ricorso non merita accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, l’istruttoria condotta in corso di causa ha senza dubbio confermato la necessità di una misura di protezione in favore del M.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest’ultimo, infatti, risulta essere affetto da una grave forma di psicosi schizofrenica ormai cronicizzata, che lo porta ad un generale atteggiamento di isolamento verso l’esterno, a condotte pericolose verso terzi e verso se stesso, al rifiuto di cure e assistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso, inoltre, risulta vivere in precarie condizioni igieniche, non occupandosi (e non permettendo ad altri di occuparsi) della cura della sua persona e dell’ambiente in cui dimora. A riprova di ciò, il M, in sede di esame, è apparso trasandato, appoggiato sul letto in una stanza maleodorante e invasa da mozziconi di sigarette; la medesima situazione, del resto, si era presentata agli occhi degli operatori socio-sanitari che lo hanno avuto in cura, come dagli stessi confermati in corso di causa (cfr. dichiarazioni del medico G e dell’assistente sociale C). Il M, peraltro, a causa della malattia che lo affligge, risulta essere soggetto pericoloso, tanto da circolare in casa con armi e altri corpi contundenti (anche in sede di esame, sul comodino della stanza del beneficiario erano presenti taglieri e forbici da potatura, come evincibile dal relativo verbale).</p>
<p style="text-align: justify;">Ad aggravare il quadro istruttorio contribuisce il generale rifiuto del M di curare la propria malattia. La madre, infatti, sentita quale informatrice, oltre a confermare l’atteggiamento generalmente aggressivo del figlio, ha dichiarato che il figlio non prende le medicine che gli vengono prescritte, tanto da costringerla ad occultare le medicine stesse nel cibo e nelle bevande.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche l’informatrice GG, dirigente del Centro Salute Mentale occupatasi personalmente del caso, ha messo in evidenza il rifiuto ostinato di terapie psico-farmacologiche da parte del paziente, fonte di grave pericolo per la sua salute e lo stesso M, pur dichiarando di essere consapevole di avere problemi psicologici, ha escluso, in sede di esame, la propria disponibilità al ricovero in una struttura sanitaria, ritenuto, per contro, assolutamente necessario dai medici curanti (cfr. relazione CSM di Lamezia Terme). Tanto premesso, ritiene questo giudice che l’amministrazione di sostegno non sia misura idonea alla protezione del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova osservare al riguardo che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 1 marzo 2010, n. 4866; Cass. 22 aprile 2009, n. 9628; Cass. 12 giugno 2006, n. 13584) e come evincibile sulla base dell&#8217;interpretazione letterale e sistematica del complesso di norme oggi racchiuse sotto il titolo XII del libro primo del codice civile (&#8220;Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia&#8221;), a seguito dell’entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6, l&#8217;interdizione e l&#8217;inabilitazione si presentano quali misure di protezione di carattere residuale, di cui il Tribunale può fare applicazione solo una volta esclusa la possibilità di fare ricorso alla meno afflittiva misura dell’amministrazione di sostegno, che ha quale dichiarata finalità (art. 1 legge 6/2004) quella di &#8220;tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, nell&#8217;espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è, in particolare, chiarito che il criterio distintivo tra l’amministrazione di sostegno e gli altri istituti a tutela dell’incapace è qualitativo e non quantitativo e deve, quindi, essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, tenuto conto della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie, con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l’invocata misura protettiva si mirano a soddisfare, dato il carattere estremamente più duttile dell’amministrazione di sostegno rispetto alle misure dell’interdizione e dell’inabilitazione. L’amministratore di sostegno, infatti, diversamente da quanto accade nel caso della altre misure a protezione dell’incapace, non si sostituisce al rappresentato, ma sceglie “con questo” il suo best interest (Trib. Varese, decreto 6 ottobre 2009). Né la gravità della patologia può avere valenza nel senso di rendere preferibile l’interdizione (cfr., ad esempio, Cass. 22 aprile 2009, n. 9628, che ha cassato la decisione del giudice di merito di optare per l’interdizione a soggetto affetto da esiti di ematoma acuto subdurale e cardiopatia ischemica, pur a fronte di una situazione clinica di totale decadimento cognitivo ed alterazione abituale delle facoltà intellettive e volitive).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò, tuttavia, non significa che a seguito dell’entrata in vigore della legge 6/2004 gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione debbano considerarsi abrogati: come infatti chiarito anche dalla Corte Costituzionale (sentenza 9 dicembre 2005 n. 440) la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l’istituto che, nel caso concreto, garantisca all’incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la possibilità di ricorrere alle più invasive misure dell’inabilitazione o dell’interdizione &#8211; che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l’inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l’interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria – ove ciò risulti assolutamente necessario per la protezione della persona, in una prospettiva di constatata impossibilità di ricorso all’amministrazione di sostegno. A titolo esemplificativo &#8211; e fermo restando che la scelta della misura di protezione più adeguata dipende strettamente da un attento esame delle caratteristiche del caso concreto &#8211; la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la relativa valutazione va ancorata principalmente al tipo di attività che il rappresentante (tutore, curatore o amministratore di sostegno) è chiamato a compiere nell’interesse del beneficiario della misura protettiva, nel senso che deve preferirsi la misura dell’amministrazione di sostegno ove l’attività da compiere per la cura dell’interessato si presenti “semplice”, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l&#8217;attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell&#8217;attività di sostegno nei suoi confronti. A fronte di simili fattispecie, infatti, l&#8217;amministrazione di sostegno appare la misura più adeguata non solo sul piano pratico, in considerazione della maggiore duttilità che la contraddistingue sul piano dei contenuti, ma altresì sul piano etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell&#8217;individuo che essa sottende, facendo salva, in linea di principio,</p>
<p style="text-align: justify;">una contrattualità “minima” del beneficiario, che può compiere autonomamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Se, invece, il soggetto si trovi in condizioni di abituale infermità psichica che lo rendano assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi, perché si tratta di gestire un&#8217;attività di una certa complessità alla luce dell’entità del patrimonio del beneficiario o appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli, nei confronti di sé o altri, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l&#8217;esterno ovvero se, nel caso concreto, l’amministrazione di sostegno non appaia idonea ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, torna ad essere applicabile la misura dell’interdizione (Cass. 13584/2006 cit.). L’ipotesi derogatoria illustrata appare ricorrere nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">L’istruttoria svolta ha, infatti, messo in evidenza come l’amministrazione sarebbe inidonea a prevenire i gravissimi impulsi auto ed etero lesivi del beneficiario, anche alla luce dell’assoluta mancanza di disponibilità del M ad interagire con i terzi, che impedisce un giudizio prognostico positivo su una qualsiasi forma di collaborazione tra il beneficiario e il nominando amministratore.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione di sostegno appare, inoltre, misura di protezione inidonea anche in relazione ai fini per il perseguimento dei quali il ricorso introduttivo è stato presentato. La Procura ricorrente, infatti, sulla base delle relazioni del Centro Salute Mentale di Lamezia Terme, ha invocato la misura dell’ADS con scopi principalmente terapeutici, in quanto il M rifiuta il ricovero volontario per la cura della propria malattia psichica e rifiuta anche di prendere i farmaci che prescrittigli, mettendo così in pericolo se stesso e gli altri. Tale fine certo non potrebbe essere raggiunto con la nomina di un amministratore di sostegno, non potendosi conferire a quest’ultimo il potere di prestare il consenso al trattamento terapeutico in luogo del soggetto che manifesti il suo espresso dissenso.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altra parte, l’inidoneità del M. alla cura dei propri interessi, personali e patrimoniali, appare assoluta e totale, sicché non sarebbe neppure possibile limitare a talune soltanto le attività da compiere nell’interesse del beneficiario, come prescritto, invece, dall’art. 405 c.c. né sarebbe possibile in qualsiasi modo valorizzare la volontà del beneficiario medesimo, con conseguente frustrazione del fine proprio dell’istituto e del criterio qualitativo individuato dalla giurisprudenza di legittimità come discrimine con l’istituto dell’interdizione. Ciò anche alla luce della completa assenza di un’adeguata rete di protezione attorno al M, visto che il padre è molto anziano e malato e la madre si è dichiarata incapace di tenere a bada l’aggressività del figlio.</p>
<p style="text-align: justify;">La richiesta di nomina di un amministratore di sostegno in favore di M va, conclusivamente, allo stato, rigettata. Gli atti vengono nuovamente rimessi alla Procura della Repubblica in sede, affinché quest’ultima valuti l’opportunità della proposizione di un ricorso per l’interdizione del medesimo M.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M. </strong></p>
<p>visti gli artt. 404 e ss c.c., come modificati dalla l. 6/04 e gli artt. 712 e ss. c.p.c.;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RIGETTA </strong></p>
<p style="text-align: justify;">la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno in favore di M Giovanni, nato a Lamezia Terme il 7 maggio 1968;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DISPONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica in sede per le valutazioni di competenza; MANDA alla cancelleria per i relativi adempimenti e per la comunicazione alla Procura ricorrente del presente decreto. Lamezia Terme, 8 marzo 2011</p>
<p>Il giudice tutelare</p>
<p>dott.ssa Giusi Ianni</p>
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		<title>ADS: richiesta di autorizzazione di iscrizione ipotecaria su diritto reale immobiliare</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 10:11:01 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
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		<description><![CDATA[Esempio di Istanza dell'Amministratore di Sostegno per valorizzare i beni del beneficiato  e disporre dell'immobile in comunione: richiesta di autorizzazione all'iscrizione ipotecaria dell'avvocato Luigi Sclebin. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/08/ads-richiesta-di-autorizzazione-di-iscrizione-ipotecaria-su-diritto-reale-immobiliare/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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<p>Accade sovente che l&#8217;Amministratore di Sostegno si trovi a dover valorizzare i beni del beneficiato con il quale, magari condivide la proprietà di qualche immobile.</p>
<p>Infatti, i proventi personali del soggetto sottoposto ad Amministratore di Sostegno non sempre bastano a sostenere le spese di vita e/o di retta della struttura che lo ospita. Gli immobili perveneti nel corso di una vita di risparmi possono essere allora impiegati per consentire il raggiungimento di quelle entrate che sono bastevoli a garantire l&#8217;assolvimento dei bisogni dell&#8217;interessato.</p>
<p>L&#8217;atto di disposizione patrimoniale deve però essere autorizzato dal magistrato. In  questo frangente è pertanto passaggio obbligato il predisporre e presentare apposita  istanza al Giudice Tutelare per l&#8217;autorizzazione dell&#8217;Amministratore di  Sostegno a compiere gli atti notarili di riferimento. Il magistrato provvederà sul punto.</p>
<p>Do quindi segnalazione di un interessante ed esaustivo esempio di istanza nuovamente messa a disposizione dall&#8217;<strong>Avv. Luigi Sclebin </strong> di Jesolo (Venezia).</p>
<p>Avv. Alberto Vigani</p>
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<p style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI VENEZIA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Sezione distaccata di San Donà di Piave</strong></p>
<p>Ill.mo GIUDICE TUTELARE</p>
<p>ISTANZA URGENTE</p>
<p>Richiesta di autorizzazione di iscrizione ipotecaria su diritto reale immobiliare</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il sottoscritto G. S. (c.f. ), nato a &#8230;, residente a &#8230;, in via&#8230;, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Sclebin (c.f.), giusta mandato a margine del presente atto, e domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Jesolo (VE), via A. Aleardi n. 18,</p>
<p>premesso che</p>
<ul>
<li>con decreto del&#8230; il Giudice Tutelare mi ha nominato 	amministratore di sostegno del sig. S. P., mio padre, nato a &#8230;., 	(c.f. ), attualmente ricoverato presso la casa di riposo  “Monumento 	ai Caduti in guerra” di San Donà di Piave (VE);</li>
<li>la retta di permanenza in detto istituto ammonta ad 	euro &#8230; mensili, come risulta agli atti di Codesto ill.mo Giudice 	Tutelare (istanza del &#8230; n. reg. &#8230; A.S., all. sub 1));</li>
<li>il signor S. P. gode di entrate per pensione ed 	indennità di accompagnamento per circa euro &#8230; mensili (citata 	istanza del &#8230;);</li>
<li>date le somme liquide a disposizione e la necessità di 	copertura delle spese personali, il Giudice, già ha autorizzato il 	sottoscritto a cedere il diritto di usufrutto di immobile sito in 	&#8230; (vedesi autorizzazione in calce ad istanza del &#8230; n. reg. &#8230; 	A.S. per un valore di euro &#8230;);</li>
<li>il signor S. P. è inoltre proprietario per il 50 % dei 	diritti di usufrutto su altri due immobili siti in &#8230;, 	rispettivamente in via &#8230; ed in via &#8230; , censiti al catasto 	fabbricati come &#8230; (all. 2)</li>
<li>detti immobili a causa della crisi nel settore 	immobiliare e dell’esubero di immobili qualitativamente migliori 	in &#8230; sono sfitti e non produttivi di redditi. Essi sono anzi causa 	di continue spese di mantenimento;</li>
<li>in via prospettica sono da ritenersi insufficienti le 	somme disponibili in conto corrente al fine di garantire 	autosufficienza economica in assenza di altre entrate;</li>
<li>verosimilmente, si dovrà procedere alla richiesta di 	autorizzazioni per la vendita di detti diritti di usufrutto in capo 	al signor S. P., al fine di soddisfare le esigenze economiche future 	e  vi è, di conseguenza, il timore di perdere con il tempo tutto il 	patrimonio familiare;</li>
<li>il sottoscritto, nella figura di figlio di S. P., 	attualmente non ha la possibilità di intervenire economicamente ad 	integrazione delle necessità del padre in quanto si trova nella 	situazione di disoccupazione, così anche la moglie V. A.  La coppia 	 ha anche  una figlia a carico (v. certificato stato famiglia del 	deducente; all. 4);</li>
<li>il sottoscritto sta avviando nel contempo un’impresa 	commerciale di tipo alberghiero per la quale ha richiesto un 	finanziamento bancario per l’acquisto della struttura alberghiera 	in &#8230; da intestare a società  di capitale (S. Srl – visura 	camerale e Business Plan, allegati sub 3 e 3 bis) all’uopo 	costituita con soci  S. G. e la moglie V. A..</li>
<li>La concessione del finanziamento per l’investimento 	alberghiero, già autorizzato dalla banca, prevede la concessione in 	ipoteca  dell’immobile di via &#8230; del quale il sottoscritto è 	nudo proprietario. Che, tuttavia, da ultimo, è risultata  	pregiudiziale per la concessione del finanziamento da parte della 	banca anche la necessità di dare in ipoteca il diritto di usufrutto 	in capo al sig. S. P. e non solo la nuda proprietà del 	sottoscritto;</li>
<li>la signora S. A., moglie di S. P., proprietaria del 	rimanente 50 % del diritto di usufrutto sull’immobile de 	quo è favorevole alla iscrizione di ipoteca 	in favore della Banca a garanzia dell’investimento immobiliare di 	cui sopra e può testimoniare sulla volontà del marito di volersi 	da sempre impegnare per l’investimento nel settore alberghiero a 	favore del benessere della famiglia tutta;</li>
<li>vi è urgenza di procedere stante che l’atto di 	acquisto dell’albergo è fissato per il giorno &#8230; (vedesi 	allegato comunicazione del notaio dott.ssa T. di San Donà di Piave, 	all. sub 5).</li>
</ul>
<p>tutto ciò premesso</p>
<p>il sottoscritto S. G., come sopra rappresentato e difeso,</p>
<p>chiede</p>
<p>all’ill.mo Giudice di essere autorizzato ad iscrivere ipoteca sulla quota del 50 % del diritto di usufrutto dell’immobile sito in &#8230; via &#8230;,  a favore della “Banca XY” filiale di &#8230;. Ciò a garanzia dell’acquisto di struttura alberghiera in &#8230; in capo alla società S. Srl.</p>
<p>Il sottoscritto, quale amministratore di S. Srl, è disponibile al pagamento di una somma annuale che l’ill.mo Giudice voglia stabilire quale corrispettivo della garanzia che S. P., come da richiesta, rilascerebbe a favore della stessa S. Srl.</p>
<p>San Donà di Piave, lì&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Avv. Luigi Sclebin</p>
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		<title>Si può far cessare l&#8217;amministrazione di sostegno?</title>
		<link>http://www.amministratoridisostegno.com/2011/07/si-puo-far-cessare-lamministrazione-di-sostegno/</link>
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		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 22:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[esempio]]></category>
		<category><![CDATA[Istanza]]></category>
		<category><![CDATA[revoca amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>

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		<description><![CDATA[L'Amministratore di Sostegno può veder cessare le condizioni che ne hanno giustificato la nomina. Come fare allora? Serve un provvedimento del giudice per la revoca: per averlo si deve depositare apposita istanza. Vediamone un esempio predisposto dall'avvocato Stefano Scalettaris. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/07/si-puo-far-cessare-lamministrazione-di-sostegno/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">ISTANZA DI CESSAZIONE DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO</span></h2>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; di facile comprensione che l&#8217;Amministratore di Sostegno  non sia sia una funzione in sè perpetua ed anzi, proprio per la sua stessa fisiologia, che possa generarsi la condizione del venir meno delle necessità che la hanno giustificata. Come fare allora?</p>
<p style="text-align: justify;">Se l&#8217;ADS può veder superati i presupposti che hanno portato alla sua nomina ed il beneficiato può ritenere di non doversene più avvantaggiare, la modifica della condizione del beneficiaro non è però nella libera discrezionalità dell&#8217;amministratore di sostegno e tantomeno del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno. Vi deve infatti sempre essere autorizzazione del Giudice Tutelare a cessare l&#8217;ADS.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo caso è passaggio obbligato il predisporre e presentare apposita istanza al Giudice Tutelare per la revoca dell&#8217;Amministratore di Sostegno. Il magistrato provvederà sul punto.</p>
<p style="text-align: justify;">Do quindi segnalazione di un interessante ed esaustivo esempio di istanza nuovamente messa a disposizione dall&#8217;<strong>Avv. Stefano Scalettaris</strong> di San Donà di Piave (Venezia).</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
<blockquote><p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
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</script></p>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>AVANTI IL TRIBUNALE DI VENEZIA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>RICORSO PER REVOCA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">I signori               nata a        il        e residente a …&#8230; alla via&#8230;.. c.f.:         e …&#8230;&#8230;.nato a …&#8230;.. il …&#8230;&#8230;&#8230;..e residente a …&#8230;&#8230;. alla via ….., c.f.:</p>
<p style="text-align: justify;">assistiti e rappresentati per mandato a margine del presente atto dall’<strong>Avv. Stefano Scalettaris</strong> SCLSFN70S30G914C del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio in San Donà di Piave (VE) via Battisti 11,</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PREMESSO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> i ricorrenti, tra loro germani, sono entrambi parenti in linea collaterale di quinto grado della signora …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. già residente in …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.; il tutto come da dichiarazioni in autocertificazione che si allegano al presente ricorso sub doc 1;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> la signora …&#8230;&#8230;&#8230;, di anni &#8230;, percettrice di una pensione che viene mensilmente e regolarmente accreditata su un libretto di deposito bancario, si trova dal …&#8230;&#8230; ospite della Residenza…&#8230;&#8230;&#8230;. di …&#8230;.;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> i responsabili della Struttura, in relazione alla non più giovane età della loro ospite, peraltro comunque capace di intendere e di volere, ebbero per essa a richiedere, a Codesto Giudice Tutelare, la nomina di un Amministratore di Sostegno;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> l&#8217;invocata procedura (RG …&#8230;&#8230;) portò, in data …&#8230;&#8230;.., alla nomina di tale signora …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; nella summenzionata veste;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> gli odierni ricorrenti, da sempre in contatto con la propria congiunta, ebbero ad apprendere dalla medesima un sempre maggiore disagio verso la sua attuale condizione, disagio peraltro sfociato nel corso delle ultime conversazioni telefoniche, in esplicite richieste di aiuto,</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> vieppiù, conversando con persone informate sui fatti all&#8217;interno della Struttura, gli odierni ricorrenti vennero casualmente a conoscenza di un consistente debito della signora …&#8230;&#8230; pari attualmente ad €&#8230;&#8230;.. e derivante dall&#8217;asserito mancato pagamento delle rette a favore dell&#8217;&#8230;..;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> la circostanza veniva peraltro ribadita al difensore dei ricorrenti, nel corso di una conversazione telefonica, dal Collega …&#8230;&#8230;. del Foro di …&#8230;. il quale confermava addirittura di aver utilmente iniziato, nell&#8217;interesse della sua assistita …&#8230;, specifiche azioni esecutive contro l&#8217;anziana, volte al soddisfacimento dell&#8217;asserito credito;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> tale situazione appare alquanto paradossale e non certo in linea con un&#8217;oculata gestione patrimoniale ove si consideri che l&#8217;importo della pensione della signora …&#8230;.. pari ad Euro ….apparirebbe di per sé sufficiente al pagamento della retta mensile della Struttura che dovrebbe ammontare ad Euro …&#8230;;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> non è peraltro dato a sapere chi attualmente occupi e a quale titolo l&#8217;appartamento di proprietà dell&#8217;anziana in …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.senza peraltro versare  alcun canone all&#8217;avente diritto;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> per quanto sopra, alla luce del disagio personale della beneficiaria che più volte ha espresso il desiderio di fare ritorno a casa propria essendo in grado di attendere alle proprie necessità e tenuto conto del grave ed oggettivo pregiudizio patrimoniale venutosi a creare, apparirebbe quanto mai opportuna una nuova valutazione da parte di Codesto Giudice Tutelare sulla persistenza delle condizioni che portarono alla nomina dell&#8217;attuale ADS ed all&#8217;adozione delle determinazioni contenute nel relativo provvedimento;</p>
<p style="text-align: justify;">tutto ciò premesso i signori …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., ut supra assistiti e rappresentati</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CHIEDONO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">che l&#8217;Ill.mo Giudice Tutelare adito, letto il presente ricorso, ritenuta la propria competenza, acquisita ogni documentazione utile od opportuna presso&#8230;&#8230;.. o altrove, valutata l&#8217;opportunità di assumere nuovi provvedimenti a favore della beneficiaria &#8211; rebus sic stantibus ed alla luce della grave situazione illustrata &#8211; , ascoltate comunque la signora …&#8230;&#8230;. e l&#8217;attuale Ads signora&#8230;&#8230;&#8230;., voglia così disporre:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IN PRINCIPALITA&#8217;</strong>: dichiarare cessata l&#8217;amministrazione di Sostegno disposta a beneficio della signora …&#8230;&#8230; in data …&#8230;.. (RG …..) od in subordine sostituire l&#8217;attuale nominata Ads signora …&#8230;&#8230;.. con altra persona, benevisa alla beneficiaria ed in grado di assumere l&#8217;incarico;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IN OGNI CASO</strong> adottare a favore della beneficiaria tutti i provvedimenti che dovesse ritenere  utili ed opportuni per i bisogni di vita della medesima e per la conservazione del proprio patrimonio ivi compresa l&#8217;adozione delle più opportune e strumentali azioni legali;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>MUNIRE</strong> l&#8217;emanando decreto di immediata esecutività stante l&#8217;urgenza di porre rimedio in tempi assai rapidi alla situazione venutasi creare siccome rappresentata nella superiore premessa.</p>
<p>Si dichiara di voler ricevere gli avvisi di rito al seguente numero di fax: …&#8230;..</p>
<p>Con osservanza</p>
<p>…&#8230;&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si offrono in comunicazione:</p>
<ol>
<li>Autocertificazioni 	dei ricorrenti</li>
<li>documenti 	anagrafici dei ricorrenti</li>
</ol>
</blockquote>
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		<title>Amministratore di Sostegno: il reclamo contro il decreto del giudice</title>
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		<pubDate>Sun, 22 May 2011 13:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[esempio]]></category>
		<category><![CDATA[formulario]]></category>
		<category><![CDATA[modulo]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>

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		<description><![CDATA[COSA FARE SE IL GIUDICE TUTELARE SBAGLIA? Talvolta le scelte del magistrato non possono essere condivise e si rende necessario impedire la vigenza del provvedimento emesso attraverso la sua impugnativa. Vediamo un esempio di reclamo alla corte d'appello. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/05/amministratore-di-sostegno-il-reclamo-contro-il-decreto-del-giudice/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>COSA FARE SE IL GIUDICE SBAGLIA?</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Talvolta le scelte del magistrato non possono essere condivise e si rende necessario impedire la vigenza del provvedimento emesso per il tramite della sua impugnativa. Per questa ragione ci si può trovare nelle circostanze che richiedono di dover presentare domanda per far modificare in tutto o in parte il contenuto del decreto pronunciato dal giudice Tutelare. Tale istanza si deve presentare avanti la Corte d&#8217;Appello a cui appartiene il circondario di tribunale in cui svolge la sua funzione il detto Giudice Tutelare. La stessa deve essere presentata con il patrocinio obbligatorio di un avvocato e con la forma del</p>
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</script></p>
<h1 style="text-align: center;">Reclamo alla Corte di appello avverso decreto del Giudice Tutelare (art. 720-bis c.p.c.)</h1>
<p lang="it-IT">Per consentire una miglior rapidità di intervento riportiamo di seguito un esempio di atto di reclamo in impugnativa di un decreto del GT.</p>
<p style="text-align: center;" lang="it-IT"><strong>Avanti la Corte d’appello di Venezia</strong></p>
<p style="text-align: center;" lang="it-IT">Reclamo avverso il decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Venezia &#8211; Sezione Distaccata di Portogruaro</p>
<p lang="it-IT">(ai sensi e per gli effetti dell’art. 720-bis c.p.c.)</p>
<p>Il sig. Paolo Rossi, nato a &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., in data &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., residente in &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., alla via &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., c.f. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;, elettivamente domiciliato in &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., alla via &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., presso lo Studio del sottoscritto procuratore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto</p>
<p lang="it-IT">premesso che:</p>
<p>1) Il sig. Paolo Rossi è beneficiario dell’ amministrazione di sostegno aperta con decreto n. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;../&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., in data &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di Venezia &#8211; Sezione Distaccata di Portogruaro con cui, tra l’altro, è stato nominato amministratore di sostegno il sig. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., nato a &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. il &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. e residente in &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., via &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., n. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..;</p>
<p>2) l&#8217;indicato decreto del G.T. si appalesa erroneo sotto diversi profili, ed in particolare &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;;</p>
<p>3) lo scrivente intende proporre, come in effetti propone, reclamo avverso il detto decreto che si fonda sui seguenti</p>
<p lang="it-IT">motivi</p>
<p>In fatto</p>
<p>A) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>B) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>C) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>In diritto</p>
<p>1) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>2) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>3) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>Tanto premesso, in fatto e in diritto, il sig. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. nella sua qualità ut supra, come elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso con il presente atto, formalmente e ad ogni effetto di legge propone</p>
<p style="text-align: center;" lang="it-IT"><strong>reclamo</strong></p>
<p>avverso il decreto n. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;../&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;, emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., in data &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., per gli effetti rispettosamente chiedendo che Codesta Ecc.ma Corte d’Appello adita Voglia revocare il decreto di che trattasi e conseguentemente &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>Con osservanza.</p>
<p>Si allega: copia del decreto n. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;../&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di Venezia &#8211; Sezione Distaccata di Portogruaro in data &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>Portogruaro, 15. 5. 2011</p>
<p>Sig. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>avv. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Depositato in cancelleria oggi &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>Il cancelliere &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
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		<title>Istanza per la revoca dell&#8217;Amministratore di Sostegno</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 17:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[esempio]]></category>
		<category><![CDATA[formulario]]></category>
		<category><![CDATA[revoca amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>

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		<description><![CDATA[COSA FARE QUANDO SONO VENUTI MENO I MOTIVI CHE AVEVANO NECESSITATO L&#8217;ADS? L&#8217;amministratore di Sostegno è concepito come un supporto temporaneo alle necessità del beneficiario: ciò implica che l&#8217;ADS sia funzionalmente non definitivo e possa essere revocato in ogni momento.La &#8230; <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/01/istanza-per-la-revoca-dellamministratore-di-sostegno/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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<h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">COSA FARE QUANDO SONO VENUTI MENO I MOTIVI CHE AVEVANO NECESSITATO L&#8217;ADS?</span></h2>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;amministratore di Sostegno è concepito come un supporto temporaneo  alle necessità del beneficiario: ciò implica che l&#8217;ADS sia  funzionalmente non definitivo e possa essere revocato in ogni momento.La revoca deve però essere sempre disposta dal magistrato, salvo i casi in cui la nomina sia stata a tempo determinato e sia già scaduto il termine.</p>
<p style="text-align: justify;">Per consentire al Giudice di avere conoscenza dei sopraggiunti fatti che giustificano la revoca vi deve perciò essere apposita &#8220;<strong>Istanza per la revoca dell’amministrazione di sostegno </strong>(art. 413 c.c.)&#8221;; per facilità di consultazione riportiamo di seguito il dettato normativo:</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
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// ]]&gt;</script><br />
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</script></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Art. 413. – (Revoca dell’amministrazione di sostegno). – Quando il  beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o  taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano  determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di  sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza  motivata al giudice tutelare.&#8221;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Quando cessano le condizioni che hanno giustificato la nomina di un amministratore di sostegno si deve chiedere la revoca dell&#8217;ADS e, all&#8217;uopo,  risulta necessario saper predisporre apposita istanza da depositare al Giudice Tutelare.</p>
<p>Eccone un esempio:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Venezia</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Sezione Distaccata di San Donà di Piave</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Istanza per la revoca dell’ amministrazione sostegno<br />
(ai sensi dell’art. 413 c.c.)</p>
<p style="text-align: justify;">Ill.mo Sig. Giudice Tutelare,<br />
lo scrivente sig. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., residente in &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., alla via &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., assistito e difeso dall&#8217;Avv. Alberto Vigani, con studio in Eraclea alla  via Fausta 52, e con domicilio ivi eletto giusta mandato a margine della  presente istanza,</p>
<p style="text-align: justify;">dimette la presente istanza nella sua qualità di amministratore di sostegno del sig.  &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., nato a &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., in data  &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. e residente in &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., alla via  &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., nominato con decreto n. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;../&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. emesso dalla S.V. Ill.ma in data &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>premesso che</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1) si sono oramai determinati i presupposti di legge per la cessazione dell’amministrazione di sostegno in quanto &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..;<br />
2) l’istante in ragione di quanto innanzi ritiene sussistenti le condizioni per l’applicazione dell’art. 413 c.c.;</p>
<p style="text-align: justify;">3) sono in ogni caso variate le condizioni in fatto che hanno giustificato la nomina dello scrivente ad amministratore di sostegno poichè &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto ciò premesso, l’istante ut supra rappresentato e difeso rispettosamente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>chiede</strong></p>
<p style="text-align: justify;">che la S.V. Ill.ma, letto ed applicato l’art. 413 c.c., Voglia provvedere con decreto motivato, in ragione di quanto  premesso e acquisite le necessarie informazioni nonchè disposti i mezzi istruttori ritenuti opportuni, <span style="text-decoration: underline;">a revocare l’ amministrazione di sostegno di cui al decreto di nomina, all&#8217;uopo disponendone la chiusura</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con osservanza.<br />
Si allega:</p>
<ol>
<li>certificazione &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</li>
<li>dichiarazione  &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Luogo: Eraclea</p>
<p style="text-align: justify;">Data: 01.01.2011</p>
<p style="text-align: right;">Avv. Alberto Vigani</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore di sostegno &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Depositato in cancelleria oggi &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
Il cancelliere &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
</blockquote>
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		<title>Scarica gratis la &#8220;Guida Breve all&#8217;Amministratore di Sostegno&#8221;</title>
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		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 15:14:35 +0000</pubDate>
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<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>SCARICA QUI IL  MANUALE</strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong> </strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>SULL&#8217;AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO</strong><br />
<strong> </strong><br />
</span></h2>
</blockquote>
<p><strong><span style="color: #ff0000;"> </span></strong><strong>Scarica  l’e-Book Gratuito</strong>:</p>
<h1 style="text-align: center;"><strong>&#8220;</strong><span style="text-decoration: underline;"><strong>Guida </strong></span><span style="text-decoration: underline;"><strong>Breve all&#8217;Amministrazione di Sostegno</strong></span><strong>&#8220;</strong></h1>
<p style="text-align: justify;">
<ul>
<li>Devi <span style="text-decoration: underline;">assistere una persona cara non più autonoma</span> e vuoi sapere come gestire i rapporti con banche e istituti?</li>
<li><span style="text-decoration: underline;">Tuo nonno o Tua suocera non sono più in grado di provvedere a se stessi</span> e non sai cosa fare?</li>
<li><span style="text-decoration: underline;">Devi purtroppo sottoporti ad un delicato intervento  chirurgico</span>, che magari prevede un lungo decorso post operatorio, e vuoi sapere  già ora chi dovrà decidere per Te durante la convalescenza?</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_104" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.amministratoridisostegno.com/?attachment_id=104"><img class="size-thumbnail wp-image-104" title="Amministratore di Sostegno" src="http://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/stemma_repubblica_italiana_grigio1-150x150.jpg" alt="Amministratore di Sostegno" width="150" height="150" /></a></span><p class="wp-caption-text">Amministratore di Sostegno</p></div>
<p>Oggi hai lo strumento adatto per affrontare al meglio quei difficili momenti. La riforma dell&#8217;<strong>Amministrazione di Sostegno, </strong>anche con l&#8217;ausilio del patrocinio a spese dello Stato, Ti permette di prepararti  agli imprevisti della vita senza perdere il controllo di quanto accade attorno a Te.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Per essere informato su <strong>cosa fare</strong> e <strong>come farlo</strong>, ora  <strong>puoi scaricare</strong> il nostro nuovo ebook</span> &#8220;<a title="Guida all'amministratore di sostegno" href="http://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Guida_Breve_amministrazione_di_sostegno.pdf" target="_blank"><strong>Guida  Breve all&#8217;Amministrazione di Sostegno</strong></a>&#8221; (gratuitamente e con facoltà di distribuirlo) <span style="text-decoration: underline;">o semplicemente  visionarlo a video</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Hai  così la possibilità di scaricare un <a title="Guida all'amministratore di sostegno " href="http://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Guida_Breve_amministrazione_di_sostegno.pdf" target="_blank"><strong><strong>PDF</strong></strong></a> di 66 pagine  con tutto quello che  Ti serve sull&#8217;<strong><span style="text-decoration: underline;">Amministrazione di Sostegno</span></strong>, anche con i riferimenti al gratuito  patrocinio.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Avrai così a disposizione anche una serie di utili  informazioni, il facsimile di ricorso, riferimenti normativi  oltre a  utili suggerimenti tecnici per orientarti da subito in quei momenti  particolari e non perdere tempo ed opportunità</span></strong>.</p>
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<h3><strong>Cosa troverai in questa prima edizione?</strong></h3>
<p>In <span style="text-decoration: underline;">66 pagine</span> e <span style="text-decoration: underline;">7 Sezioni</span> trovi riassunti i principi della  disciplina dell&#8217;Amministratore di Sostegno  e gli  strumenti indispensabili per gestirti in quei frangenti. Trovi anche un esempio di ricorso per la nomina dell&#8217;Amministratore di Sostegno e, in appendice, il testo integrale della riforma. Questo manuale ha già aiutato molte persone e Ti tornerà davvero utile!</p>
<p style="text-align: justify;">Non aspettare perchè:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>se Ti hanno riempito di voci e consigli, ma vuoi qualche riferimento certo e  magari un semplice breviario di quello che è la disciplina normativa,</li>
<li style="text-align: justify;">o se hai già letto alcuni nostri articoli e vorresti  trovare un loro riepilogo con tutti i riferimenti all&#8217;Amministrazione Di Sostegno,</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Adesso hai l&#8217;occasione di scaricare gratis la prima edizione della</strong></p>
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<h2 style="text-align: center;"><strong>“</strong><span style="color: #ff0000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Guida </strong></span><span style="text-decoration: underline;"><strong>Breve all&#8217;AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO</strong></span></span><strong>”</strong></h2>
<h2 style="text-align: justify;">e in  formato E- book (PDF) <strong>cliccando </strong><a title="Guida all'amministratore di sostegno " href="http://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Guida_Breve_amministrazione_di_sostegno.pdf" target="_blank"><strong><strong>QUI</strong></strong></a> oppure sfogliarla per consultazione qui sotto.</h2>
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<p style="text-align: left;">Buona  lettura.</p>
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<div style="text-align: center; padding-left: 90px;">Pubblicazione su <a title="Scarica gratis la GUIDA ALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO" href="http://www.amministratoridisostegno.com">www.amministratoridisostegno.com </a></div>
<div style="text-align: center; padding-left: 90px;"><a title="Scarica gratis la GUIDA ALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO" href="http://www.amministratoridisostegno.com"></a> sotto  licenza Creative Commons</div>
<p style="text-align: justify;">Avv.  Alberto Vigani</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Consulente  del Lavoro</span> e <span style="text-decoration: underline;">Avvocato</span> specializzato in Diritto del Lavoro ed  in Procedure Arbitrali in Venezia, è co-fondatore della Camera  Arbitrale della Venezia Orientale. È <span style="text-decoration: underline;">iscritto agli &#8220;elenchi degli  avvocati abilitati al Patrocinio a spese dello Stato</span> dell&#8217;Ordine  degli Avvocati di Venezia&#8221;.  È anche il segretario della Camera Avvocati  di San Donà di Piave e il redattore di <a title="www.amministratoridisostegno.com" href="http://www.amministratoridisostegno.com" target="_blank">www.amministratoridisostegno.com</a>, dove scrive in materia di ADS e  questioni connesse.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Ricorso per Amministratore Di Sostegno senza avvocato</title>
		<link>http://www.amministratoridisostegno.com/2010/06/ricorso-per-amministratore-di-sostegno-senza-avvocato/</link>
		<comments>http://www.amministratoridisostegno.com/2010/06/ricorso-per-amministratore-di-sostegno-senza-avvocato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 13:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[modulo]]></category>
		<category><![CDATA[revoca amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amministratoridisostegno.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Quando un parente non è più in grado di provvedere a sè stesso, la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno può essere proposta anche senza il patrocinio tecnico, ovvero senza la presenza obbligatoria di un procuratore (avvocato). Vediamo come fare. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2010/06/ricorso-per-amministratore-di-sostegno-senza-avvocato/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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</ol>

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			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Come si è già detto la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno può essere proposta anche senza il patrocinio tecnico, ovvero senza la presenza obbligatoria di un procuratore (avvocato), nei casi in cui non vi è una particolare complessità delle vicende giuridiche da trattare in fondamento della nomina per cui è ricorso. Ciò è ritenuto possibile in tutti quei casi in cui non vi sia conflittualità fra i congiunti o quando la vicenda d&#8217;origne o da gestire successivamente non implichi l&#8217;affrontare difficili problematiche giuridiche.</p>
<p style="text-align: justify;">La scelta sull&#8217;ammettere o meno il ricorso per la nomina di ADS con o senza patrocinio tecnico (con o senza avvocato) è rimessa in esclusiva alla discrezione del magistrato designato.</p>
<p style="text-align: justify;">Per consentire a tutti coloro che necessitano di un esempio da cui trarre spunto, riportiamo un facsimile di Ricorso per la Nomina di Amministratore di Sostegno senza ausilio di un procuratore.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso deve poi essere depositato avanti la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale (o sua sezione distaccata) ove ha la residenza la persona per cui si chiede la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
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</script></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Venezia</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Sezione Distaccata di San Donà di Piave<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>RICORSO PER LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO</strong></p>
<p>Ill.mo Signor  Giudice Tutelare, dott. Viviana Mele</p>
<p>Il sottoscritto………………………………………………………………………………………,</p>
<p>nato a…………………………………………………..il………………………………………….e</p>
<p>residente in………………………………………………….……………………………………….</p>
<p>via…………………………………………………………, n  ………………………………………</p>
<p>tel..……………………………………, fax …………..………………, e-mail……………………</p>
<p>nella sua qualità  …………………………………………………………………………………</p>
<p>del/lla signor/a…………………………………………………………………………………….</p>
<p>nato/a a………………………………………………………………………………………………</p>
<p>e residente (o domiciliato) in ……………………………………………………………………,</p>
<p>via …………………………………………………………., n …………………………………….,</p>
<p>ed avente dimora in &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;,</p>
<p>alla via……………………………………………………………, n …………………………..………).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>premesso</strong></p>
<p>che il predetto signor………………………………………………………………………………</p>
<p>si trova nell’impossibilità<sup> </sup>…………………………………………………………………………</p>
<p>di provvedere ai propri interessi a causa dell&#8217;essere affetto dalla seguente patologia  &#8230;………………………………………</p>
<p>che, infatti, lo stesso signor………………………………………………………………………</p>
<p>come risulta dalla certificazione medica che si allega, è affetto da<sup><a name="sdendnote4anc" href="../2009/08/ricorso-per-nomina-amministratore-di-sostegno/#sdendnote4sym"></a></sup>…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………</p>
<p>Il predetto soggetto non è pertanto in grado di provvedere in via autonoma alla cura dei propri interessi<sup><a name="sdendnote5anc" href="../2009/08/ricorso-per-nomina-amministratore-di-sostegno/#sdendnote5sym"></a></sup>.</p>
<p>Che si rende pertanto necessario disporre la nomina di un amministratore di sostegno che possa assistere l&#8217;indicato  signor………………………………………………………………………………………………… nel compimento degli atti descritti;</p>
<p>tutto ciò premesso,</p>
<p style="text-align: center;"><strong>chiede</strong></p>
<p>l&#8217;assoggettare  ad AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ai sensi della legge 09/01/04, n. 6</p>
<p>il signor…………………………………………………………….</p>
<p>nato a ………………………………………………………….., il …………………………………</p>
<p>residente a ……………………………………………………………………………………………</p>
<p>via………………………………………………………………, n. ………………………………….</p>
<p>o domiciliato a……………………………………………………………………………………….</p>
<p>Via………………………………………………………………,n. …………………………………</p>
<p>e propone per la nomina ad AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO<sup> </sup></p>
<p>il/la signor/a…………………………………………………………………………………………</p>
<p>residente a ………………………………………………………………………………………….</p>
<p>via…………………………………………………………………, n………………………………..</p>
<p>tel………………………………, cell. …………………, e-mail……………………………………</p>
<p>A sostegno di quanto richiesto in ricorso dimette:</p>
<ol>
<li>Certificato di nascita, stato famiglia e residenzadel 	beneficiario;<sup><br />
</sup></li>
<li>Documentazione 	sulle condizioni di vita personale (sanitarie, sociali, psicologiche 	ed educative/scolastiche, ecc.)<sup> </sup></li>
<li>Documentazione 	relativa alla sua situazione patrimoniale<sup> </sup>.</li>
<li>Documenti inerenti l’eventuale opposizione al procedimento da parte di 	parenti stretti.</li>
<li>Certificazione attestante che il sig. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. è non deambulante e quindi non è in grado di presenziare alle udienze che si terranno nel Palazzo del Tribunale.</li>
</ol>
<p>Inoltre indica le generalità e gli indirizzi dei parenti stretti (genitori, fratelli, figli e coniugi) a lui noti<sup> </sup>:</p>
<ol>
<li>…………………………………………………………………………………………………</li>
<li>…………………………………………………………………………………………………</li>
<li>…………………………………………………………………………………………………</li>
<li>…………………………………………………………………………………………………</li>
<li>…………………………………………………………………………………………………</li>
<li>…………………………………………………………………………………………………</li>
<li>…………………………………………………………………………………………………</li>
</ol>
<p>A sostegno della presente richiesta, il ricorrente, con riferimento alle condizioni di vita quotidiana ed alle intercorrenti relazioni sociali e psicologiche del sig. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; precisa:</p>
<ul>
<li>Le 	azioni che il beneficiario è in grado di compiere in modo autonomo<sup> </sup></li>
</ul>
<p>……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….</p>
<ul>
<li>Le 	azioni che il beneficiario è in grado di compiere solo con 	l’assistenza di un Amministratore di Sostegno<sup> </sup></li>
</ul>
<p>……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….</p>
<ul>
<li>Le 	azioni che il beneficiario non è in grado di compiere<sup> </sup></li>
</ul>
<p>………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………</p>
<ul>
<li>Le 	principali spese che si presumono da sostenersi<sup><br />
</sup></li>
</ul>
<p>………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..</p>
<p>……………………………..</p>
<p>Eraclea, lì 10 giugno 2010</p>
<p>Firma del ricorrente<sup> </sup></p>
<p>……………………………….<br />
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		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;amministratore di sostegno può rifiutare cure salvavita.</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 23:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amministratoridisostegno.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[ Amministrazione di sostegno - Nomina in previsione di incapacità futura - Ammissibilità - Trattamenti medici - Rifiuto di cure - Terapia salvavita- Direttive anticipate - poteri dell'amministratore di sostegno  <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2009/12/lamministratore-di-sostegno-puo-rifiutare-cure-salvavita/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A:link { so-language: zxx } --></p>
<p style="text-align: justify;">Il diritto fondamentale di autodeterminazione nelle scelte inerenti alla salute tutelato dagli artt. 2, 13 e 32 Cost. comprende anche il diritto di rifiutare (o di chiedere la sospensione di) terapie c.d. salvavita.</p>
<p style="text-align: justify;">Può essere disposta la nomina di amministratore di sostegno designato dall&#8217;interessato, ex art. 408 c.c., per l&#8217;eventualità in cui la persona &#8211; attualmente non affetta da alcuna infermità fisica o psichica che ne limiti l&#8217;autonomia &#8211; venga a trovarsi in futuro in uno stato di perdita irreversibile della coscienza.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Nel provvedimento di nomina il giudice tutelare può attribuire all&#8217;amministratore di sostegno il potere di negare il consenso ai trattamenti medici salvavita che l&#8217;interessato ha espressamente dichiarato di rifiutare e di richiedere ai medici l&#8217;applicazione delle cure palliative più efficaci.<br />
</span></p>
<p>Riferimenti normativi</p>
<p>Costituzione art. 2</p>
<p>Costituzione art. 13</p>
<p>Costituzione art. 32</p>
<p>Codice civile art. 408</p>
<p>Tribunale Modena, 05-11-2008 -</p>
<p>Persone e famiglia &#8211; Infermità mentale &#8211; Amministrazione di sostegno &#8211; Testamento biologico &#8211; Capacità della persona fisica &#8211; Amministratore di sostegno &#8211; Nomina in funzione di eventuale e futuro stato di incapacità &#8211; Autorizzazione a negare il consenso a trattamenti sanitari &#8211; Ammissibilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Legittimamente un soggetto capace nomina un amministratore di sostegno per l&#8217;ipotesi di propria eventuale, futura incapacità, con l&#8217;incarico, in caso di malattia allo stato terminale, ovvero di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione, di far rispettare la propria volontà di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico volto a prolungare artificialmente la propria vita, richiedendo preventivamente al giudice tutelare l&#8217;autorizzazione per l&#8217;eventuale futura attuazione concreta del proprio testamento biologico.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;amministratore di sostegno può essere nominato, su istanza dell&#8217;interessato, anche in funzione di un eventuale e futuro stato di incapacità, con espressa autorizzazione del giudice tutelare a negare il consenso a trattamenti sanitari rianimatori e salvavita.</p>
<p style="text-align: justify;">Riferimenti normativi</p>
<p>Codice civile art. 406</p>
<p>Codice civile art. 408</p>
<p>Codice civile art. 410</p>
<p>Tribunale Modena, 13-05-2008 (decr.) &#8211; V.S. (massima 1)</p>
<p>Trattamento sanitario &#8211; Rifiuto di cure &#8211; Autodeterminazione individuale &#8211; Paziente capace &#8211; Amministratore di sostegno Nomina</p>
<p style="text-align: justify;">Si nomina il marito della paziente quale suo amministratore di sostegno, con l&#8217;attribuzione del potere- dovere di negare, in nome e per conto dell&#8217;interessata, l&#8217;autorizzazione ai sanitari di procedere alla ventilazione forzata e alla tracheostomia nel momento in cui la malata si verrà a trovare in uno stato di incapacità. Lo specifico potere-dovere andrà esercitato a condizione che la beneficiaria non manifesti una volontà opposta quando ancora le resti coscienza. Entrata in uno stato di incoscienza senza che questo sia accaduto, dovranno essere rispettati gli intenti espressi a nulla valendo la trita obiezione di un possibile e non manifestato ripensamento all&#8217;atto del passaggio nello stato di incoscienza.</p>
<p>Edita in Danno e Resp., 2008, 8-9, 903; Corriere Giur., 2008, 9, 1287</p>
<p><strong>Tribunale Modena, 13-05-2008</strong> (decr.) &#8211; V.S.</p>
<p>In fatto</p>
<p>1) Con ricorso, depositato in data 9 maggio 2008, la dott.ssa C.Z., Responsabile dell&#8217;Ufficio Tutele dell&#8217;Azienda USL di Modena, ha chiesto la nomina di amministratore di sostegno a V.S., settantenne; coniugata con N.B.G.; con quattro figli adulti, L., V., G. e A.G.; affetta da &#8220;sclerosi laterale amiotropica con grave insufficienza respiratoria in ventilazione meccanica non invasiva continua&#8221;; ricoverata presso la clinica di Neurologia dell&#8217;Ospedale Sant&#8217;Agostino &#8211; Estense di Baggiovara (MO) dal 06/03/2008 per astenia generalizzata, inappetenza, denutrizione, deflessione del tono dell&#8217;umore, sindrome ansiosa, insonnia e broncopolmonite bilaterale.</p>
<p>2) Parte ricorrente ha allegato al ricorso tre documenti:</p>
<p>- il primo, consistente in una relazione clinica datata 5 maggio 2008 a firma della neurologa dott.ssa M., dà conto dell&#8217;esistenza di un &#8220;quadro neurologico &#8220;(che) ha mostrato l&#8217;attesa progressione (del morbo con) obiettività neurologica (che) rileva disfonia, ipomobilità del velo, ipostemia della muscolatura del collo, di sternocleidomastideo e trapezio, tetraparesi flaccida di grado 1-2 (non solleva contro gravità) ai quattro arti, ROT diffusamente ipoevocabili, ipotrofia muscolare, fascicolazione diffuse&#8221;;</p>
<p>- nella relazione, dopo aver sottolineato che la malattia non determina alla persona alcun deficit cognitivo, si precisa che la medesima, ampiamente informata delle proprie condizioni di salute e delle future implicazioni della malattia consistenti nel dover far ricorso, a tempi brevi, a ventilazione invasiva ( ventilazione forzata con tracheostomia) ha espresso più volte un fermo rifiuto in proposito;</p>
<p>- il secondo documento, consistente in una relazione redatta dallo psichiatra dott. F.M. in data 6 maggio 2008, così si esprime: &#8221; Paziente vigile orientata, collaborante, in grado di intendere e volere&#8230;interrogata rispetto alla possibilità di dover sottoporre a manovre rianimatorie invasive, intubazione, che la porterebbero ad essere tracheostomizzata, la paziente esprime la chiara volontà di non essere sottoposta a tali manovre&#8230;&#8221;;</p>
<p>- il terzo documento è una dichiarazione -richiesta datata 2 maggio 2008 del coniuge della persona, sottoscritta per adesione dai suoi quattro figli, del seguente testuale tenore: &#8220;accogliendo la volontà di mia moglie, chiedo che non venga effettuato l&#8217;intervento di tracheostomia, in caso di necessità. Ribadisco che tale volontà è stata espressa da mia moglie in presenza mia e dei nostri figli&#8221;.</p>
<p>3) Secondo parte istante le segnalate disabilità determinerebbero, per la persona, il serio rischio di una totale sua impossibilità di far valere la propria volontà nei termini soprariferiti qualora, verificandosi una crisi respiratoria non superabile con i mezzi di cura in atto ed entrando essa in stato confusionale per la mancanza di ossigeno, i sanitari procedessero a una ventilazione forzata invasiva con tracheostomia; di qui la richiesta di un indispensabile sostegno per sostituirla, una volta sopravvenuta la sua incapacità, nell&#8217;atto di diniego del consenso alla specifica pratica medica.</p>
<p>4) In data 12 maggio 2008 sono stati interrogati il coniuge e i quattro figli della beneficiaria che hanno univocamente confermato la dichiarazione sottoscritta il 2 maggio 2008 precisando che nel corso dell&#8217;ultimo mese hanno sovente affrontato con l&#8217;interessata il doloroso argomento e che mai una volta hanno colto dubbi di essa in ordine al costantemente ribadito proposito di esclusione di una sua dipendenza vitale da un ventilatore in stato di tracheostomatizzazione.</p>
<p>I quattro figli hanno individuato il padre, che si è dichiarato disponibile, come auspicato amministratore di sostegno.</p>
<p>5) Sempre in data 12 maggio 2008 questo Giudice Tutelare si è recato a visitare la persona e, avvalendosi dell&#8217;ausilio interpretativo dei figli per la difficoltà di essa di articolare le parole, si è sentito comunicare, senza tentennamenti, con piena lucidità e con coerenza delle risposte alle domande, la volontà precisa di non intendere di essere sottoposta alla pratica invasiva di cui si è detto contestualmente manifestando una coraggiosa coscienza delle conseguenze probabilmente infauste della propria scelta.</p>
<p>6) In sede di visita, presenti il marito e i quattro figli della beneficiaria, lo psichiatra dott. M. e il Direttore della Clinica Neurologica Prof. P.M., dopo aver confermato l&#8217;irreversibilità delle condizioni della ammalata e l&#8217;ineluttabile e rapida progressione del morbo, hanno così descritto la prevedibile evoluzione della patologia: quando la muscolatura del torace non sarà più in grado di aspirare aria e non daranno esito gli interventi di rianimazione ordinaria, la situazione di soffocamento progredirà sino a indurre nella persona uno stato confusionale che la priverà di capacità autodeterminativa con esigenza, per farla sopravvivere, di intervenire, in quel momento, per praticarle, tracheostomatizzandola, la ventilazione forzata.</p>
<p>In diritto</p>
<p>A) Ritiene il giudicante che l&#8217;approccio giuridicamente corretto alla questione portata in sua valutazione consista nel richiamo immediato alle norme costituzionali che, consacrando (e dando tutela a) diritti primari della persona, individuano i veri principi che l&#8217;ordinamento vigente ritiene insuscettibili, per usare un&#8217;espressione oggi corrente, di negoziabilità.</p>
<p>Con riferimento alla fattispecie e nella condivisione della approfondita analisi recentemente compiuta dalla magistratura di legittimità (Cass. 4-16 ottobre 2007, n. 21748), entrano così in gioco gli artt. 2, 13 e 32 della Carta costituzionale e l&#8217;ormai indefettibile regola per cui è precluso al medico di eseguire trattamenti sanitari senza che si dia quel consenso libero e informato del paziente che si concretizza in un diritto fondamentale di quest&#8217;ultimo sotto il triplice e tutelato profilo di accettare la terapia, di rifiutarla nonché di interromperla.</p>
<p>Si tratta di un diritto, come la Cassazione ha lucidamente precisato, che è e resta assoluto anche quando si esprime nelle ultime due direzioni perché improntato alla sovrana esigenza di rispetto dell&#8217;individuo e dell&#8217;insieme delle convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che ne improntano le determinazioni.</p>
<p>B) Seguono da questa premessa alcune considerazioni di giuridico pregio.</p>
<p>La prima: tutte le norme costituzionali, e l&#8217;art. 32 è fra queste, che consacrano diritti primari sono imperative e di immediata operatività ed applicabilità senza che occorra, a questi fini, intervento alcuno del legislatore ordinario.</p>
<p>La seconda: nella sfera di un diritto primario qual è quello considerato rientra il rifiuto (e la volontà interruttiva) di ipotetiche terapie salvifiche, atteso che il principio personalistico che lo consacra a livello costituzionale esclude la possibilità che sia disatteso nel nome di un supposto dovere pubblico di cura proprio di uno Stato etico, peraltro ripudiato dai costituenti.</p>
<p>La terza: l&#8217;eventuale rifiuto, e l&#8217;eventuale espressione di volontà interruttiva, di terapie, che conducano in ipotesi alla morte tutto possono essere considerate salvo fenomeni eutanasici trattandosi di atti che, come è dato desumere dalla statuizione della Corte di legittimità, si traducono esclusivamente nel rigoroso rispetto del percorso biologico naturale.</p>
<p>E non è improprio osservare, di fronte all&#8217;utilizzo così confuso e improprio del termine eutanasia nell&#8217;attuale dibattito italiano, che nessuno dei vari casi su cui oggi si controverte è riferibile a quella fattispecie, che è la sola ragionevolmente appropriata, introdotta e regolamentata dagli ordinamenti olandese e belga che hanno legittimato l&#8217;accelerazione del percorso biologico naturale per la persona capace di intendere e volere, che, affetta da sofferenze insopportabili e senza prospettive di miglioramento, chiede le venga praticato un farmaco mortale, se non in grado di autosomministrarselo, ovvero ( e si parla, nell&#8217;ipotesi, di suicidio assistito) di fornirglielo in modo che possa assumerlo.</p>
<p>Rientrano, all&#8217;opposto, nel diritto, allo stato dell&#8217;ordinamento già compiutamente ed esaurientemente tutelato dagli art. 2,13 e 32 Cost., di autodeterminazione della persona al rispetto del percorso biologico naturale il caso del capace che rifiuti o chieda di interrompere un trattamento salvifico e il caso dell&#8217;incapace che, senza aver lasciato alcuna disposizione scritta si trovi in una situazione vegetativa clinicamente valutata irreversibile e rispetto al quale il Giudice si formi il convincimento, sulla base di elementi probatori convincenti, che la complessiva personalità dell&#8217;individuo cosciente era nel senso di ritener lesiva della concezione stessa della sua dignità la permanenza e la protrazione di una vita vegetativa.</p>
<p>Resta un&#8217;ultima ipotesti: quella dell&#8217;incapace che, trovandosi nella situazione appena descritta, abbia lasciato specifiche disposizioni di volontà volte ad escludere trattamenti salvifici artificiali che lo mantengano in vita in stato vegetativo.</p>
<p>Nessun dubbio che anche in tal caso debba valere, a maggior ragione, il dovere dell&#8217;ordinamento al rispetto di una espressione autodeterminativa che null&#8217;altro chiede se non che il processo biologico, lungi dal venir forzato, si dipani secondo il suo &#8220;iter&#8221; naturale.</p>
<p>E sol che si richiami il secondo comma del vigente art. 408 cc (&#8220;L&#8217;amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata&#8221;), appare di difficile confutazione la conclusione dell&#8217;assoluta superfluità di un intervento del legislatore volto a introdurre e disciplinare il c.d. testamentario biologico.</p>
<p>Già esistono, infatti, il diritto sostanziale (artt. 2, 13 e 32 Cost.), lo strumento a mezzo del quale dare espressione alle proprie volontà (l&#8217;atto pubblico o la scrittura privata autenticata, art. 408, comma 2°, c.c. cit.) e, infine, l&#8217;istituto processuale di cui avvalersi (l&#8217;amministrazione di sostegno, legge n. 6 del 2004).</p>
<p>Ed è soltanto per completezza che si osserva che la novellata disposizione codicistica (l&#8217;art. 408, comma 2°, appunto) ben consente che l&#8217;interessato possa dare disposizioni del tipo di quelle considerate per trovare collocazione la norma nella &#8220;ratio&#8221; di una legge che ha innovativamente privilegiato la persona rispetto al patrimonio, ai creditori e alla stessa famiglia.</p>
<p>C) L&#8217;analisi svolta permette di collocare la beneficiaria di questo procedimento in una posizione di doverosa tutela della volontà, lucidamente e inequivocabilmente espressa, che non le venga praticata la ventilazione forzata e la tracheostomia nel momento in cui si verrà a trovare in uno stato di incapacità.</p>
<p>Tutela doverosa perché l&#8217;art. 32 della Costituzione non garantisce il diritto a morire ma il diritto che il naturale evento della morte si attui con modalità coerenti all&#8217;autocoscienza della dignità personale quale costruita dall&#8217;individuo nel corso della vita attraverso le sue ricerche razionali e le sue esperienze emozionali.</p>
<p>Quell&#8217;autocoscienza di personale dignità di cui V.S. ha reclamato e reclama, con coraggio prima ancora che con orgoglio, il riconoscimento e il rispetto da parte delle Istituzioni.</p>
<p>Per l&#8217;effetto, va nominato il marito come suo amministratore di sostegno con attribuzione del potere-dovere di negare, in nome e per conto della persona, l&#8217;autorizzazione ai sanitari di procedere alla ormai più volte ricordata terapia invasiva.</p>
<p>Lo specifico potere-dovere andrà esercitato a condizione che la beneficiaria non manifesti una volontà opposta quando ancora le resti coscienza.</p>
<p>Entrata in uno stato di incoscienza senza che questo sia accaduto, dovranno essere rispettati gli intenti espressi a nulla valendo la trita obiezione di un possibile e non manifestato ripensamento all&#8217;atto del passaggio nello stato di incoscienza.</p>
<p>Mentre costituisce, da un lato, principio consolidatosi &#8220;ab immemorabile&#8221; nell&#8217;ordinamento giuridico quello per cui la volontà resta ferma fino a sua revoca da manifestarsi nella stessa forma in cui fu espressa, non si scorge la ragione, dall&#8217;altro, di un presunto regime delle disposizioni sul proprio corpo difforme da quello delle volontà testamentarie patrimoniali.</p>
<p>D) E&#8217; stato appurato che, in coincidenza col precipitare della situazione respiratoria, si determinerà una situazione di grave sofferenza fisica prodotta dal soffocamento per incapacità di respirazione autonoma.</p>
<p>Si ritiene di dover ricordare l&#8217;obbligo deontologico dei sanitari coinvolti ad apprestare alla persona le cure palliative più efficaci con la maggior tempestività, e anticipatamente, consentite.</p>
<p>Il Pubblico Ministero, notiziato, non è intervenuto all&#8217;udienza</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Nomina il Sig. N.B.G. nato a Foggia il &#8211;omissis&#8211;, residente a Foggia via Treggiari 10</p>
<p>amministratore di sostegno della sig.ra V.S. nata a Foggia il &#8211;omissis&#8211; e residente a Foggia via Treggiari 10</p>
<p>con le seguenti prescrizioni:</p>
<p>a) L&#8217;incarico è a tempo determinato: compimento degli atti sub (b).</p>
<p>b) L&#8217;amministratore di sostegno viene autorizzato a compiere, in nome e per conto della beneficiaria, le seguenti operazioni:</p>
<p>- negazione di consenso ai sanitari coinvolti a praticare ventilazione forzata e tracheostomia all&#8217;atto in cui, senza che sia stata manifestata contraria volontà della persona, l&#8217;evolversi della malattia imponesse, la specifica terapia salvifica;</p>
<p>- richiesta ai sanitari di apprestare, con la maggiore tempestività e anticipazioni consentite, le cure palliative più efficaci al fine di annullare ogni sofferenza alla persona.</p>
<p>c) L&#8217;amministratore di sostegno dovrà quotidianamente tenersi in contatto con l&#8217;Ufficio del Giudice Tutelare per informare sull&#8217;evolversi della situazione segnalando mutamenti che comportino l&#8217;esigenza di eventuali provvedimenti e, comunque, relazionando per iscritto all&#8217;esito dell&#8217;espletamento del demandatogli incarico di sostegno.</p>
<p>Riferimenti normativi</p>
<p>Costituzione art. 2</p>
<p>Costituzione art. 13</p>
<p>Costituzione art. 32</p>
<p>Codice civile art. 404</p>
<p>Codice civile art. 408</p>
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		<title>L&#8217;amministratore di sostegno può chiedere il divorzio?</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 22:08:46 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Domanda congiunta di divorzio - Amministrazione di sostegno - Tutela dell'amministrato  <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2009/11/lamministratore-di-sostegno-puo-chiedere-il-divorzio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Con l&#8217;amministratore di sostegno cambia la giurisprudenza in materia di divorzio della persona incapace</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il mutamento di prospettiva portato dalla nuova figura dell&#8217;ADS induce a ritenere la <strong>preminenza della cura della persona rispetto a quella del patrimonio, con la conseguenza che in via d&#8217;interpretazione non si può impedire al disabile di compiere atti inerenti ai rapporti di famiglia</strong>, in quanto tali atti sono espressione di diritti fondamentali della persona. Niente forse è appunto più personale della libertà di sposarsi e di liberarsi da un matrimonio oramai intollerabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello stesso tempo vi è la necessità di garantire al disabile tutta la protezione e l&#8217;assistenza necessarie per evitare che l&#8217;esercizio di tali diritti fondamentali possa ledere i suoi interessi o quelli altrui.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questi motivi è da ritenersi <strong>ammissibile la domanda congiunta di divorzio presentata dall&#8217;amministratore di sostegno in luogo della parte incapace ed in Giudice non può respingerla perchè non proposta personalmente</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, sostenere diverse opinioni comporterebbe un inspiegabile contrasto tra la posizione della persona comunque interdetta, che attraverso la nomina di un curatore speciale potrebbe farsi parte attiva di una domanda di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio, ovvero di una procedura consensuale,</p>
<p style="text-align: justify;">Tribunale sez. II Modena, 26-10-2007</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO E DIRITTO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Occorre preliminarmente esaminare la legittimazione in capo all&#8217;amministratore di sostegno ad avanzare in nome e per conto dell&#8217;assistita una domanda, sia pure in via congiunta, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.<br />
Giova premettere che in esito alI&#8217;udienza, che ha visto la partecipazione personale della beneficiata, la quale ha espresso la volontà di aderire alla richiesta del marito di addivenire al divorzio su istanza congiunta, manifestando al contempo la preferenza che &#8220;dell&#8217;intera pratica si occupi in suo nome e per conto l&#8217;amministratore di sostegno&#8221;, il Giudice Tutelare con provvedimento del 14.12.2006 ha demandato all&#8217;amministratore il compito di gestire in nome e per conto della beneficiaria la pratica di divorzio congiunto, tenendo conto come parametro di riferimento quanto già pattuito in sede della omologata separazione consensuale.<br />
Il problema che si pone ha, quindi, una doppia valenza sia sostanziale che processuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto quest&#8217;ultimo aspetto soccorrono le previsioni degli artt. 75 e segg. del codice di rito, in particolare l&#8217;art. 75 cit. prevede la capacità a stare in giudizio delle persone che hanno il libero esercizio dei diritti che si fanno valere e che le persone prive di tale libero esercizio non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate, secondo le norme che regolano la loro capacità. In mancanza della persona cui spetti la rappresentanza o l&#8217;assistenza ed in presenza di ragioni d&#8217;urgenza, può essere nominato un curatore speciale, come prevede l&#8217;art. 78 cit.<br />
In linea astratta, quindi, al codice di rito non è estranea l&#8217;evenienza che un soggetto diverso dal titolare del diritto possa in taluni casi agire o resistere in un giudizio in vece od in assistenza di quest&#8217;ultimo.<br />
L&#8217;indagine si sposta, quindi, sul piano sostanziale e si mostra particolarmente complessa perché viene in rilievo una situazione soggettiva attiva rientrante nella categoria dei così detti diritti personalissimi, rispetto ai quali si è sempre insegnato che non è possibile alcuna forma di esercizio disgiunto dalla titolarità.</p>
<p style="text-align: justify;">Passando ad esaminare la fattispecie concretamente posta all&#8217;attenzione del Collegio, si afferma che, poiché il divorzio fa venire meno lo status di coniuge, comportando rilevanti effetti personali tra i coniugi, oltre che effetti patrimoniali, la domanda giudiziale volta ad ottenerlo non può non rientrare nella categoria degli atti personalissimi.<br />
Tale affermazione di principio, tuttavia, non ha o non ha più carattere assoluto, così come più volte non ha mancato di sottolineare la dottrina più avveduta e come si ricava da alcuni testuali dati normativi e da una interessante pronuncia della Suprema Corte, che ha consentito un&#8217;importante apertura alla possibilità per una persona interdetta di domandare, oltre che di resistere ex art. 4, 5^ co., L. 898/70, lo scioglimento del matrimonio.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, secondo la Suprema Corte &#8220;in mancanza di una specifica disposizione normativa che preveda il relativo potere, il tutore dell&#8217;interdetto per infermità di mente non può proporre domanda di divorzio per lo stesso; in applicazione analogica dell&#8217;art. 4, comma 5, della I. n. 898 del 1970 &#8211; che regola l&#8217;ipotesi in cui l&#8217;interdetto infermo di mente sia convenuto in un giudizio di divorzio -in relazione agli art. 78 e 79 c.p.c., legittimato a proporre la domanda di divorzio per l&#8217;interdetto è un curatore speciale, la cui nomina può essere richiesta dal tutore&#8221; (Cassazione civile, sez. I, 21 luglio 2000, n. 9582).<br />
Si tratta di una notevole apertura pratica, volta alla risoluzione dell&#8217;annoso problema che impediva di riconoscere alI&#8217;interdetto la possibilità di domandare il divorzio, problema appunto risolto dal Supremo Consesso con il ricorso all&#8217;analogia.<br />
Dal punto di vista legislativo, poi, sempre in materia d&#8217;interdizione è il caso di rilevare che l&#8217;ordinamento contiene varie norme che conferiscono al tutore poteri specifici in materie che riguardano interessi di carattere strettamente personale dell&#8217;interdetto per infermità di mente (art. 119 c.c., per l&#8217;impugnazione del matrimonio, art. 245 c.c., in tema di disconoscimento della paternità, art. 264 c.c, in tema di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale da parte di chi è stato riconosciuto, art. 273, in tema di dichiarazione giudiziale di paternitÃ  o maternità naturale, art. 13 della legge 22 maggio 1978 n. 194, in tema di interruzione della gravidanza).</p>
<p style="text-align: justify;">In questo quadro normativo si è inserita la L. 2004 n. 6, introduttiva dell&#8217;istituto dell&#8217;amministratore di sostegno, la quale ha la dichiarata finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte, di autonomia nell&#8217;espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente (art. 1). Come ha sottolineato la più attenta dottrina, la ratio di un siffatto intervento è sostanzialmente quella che ha ispirato le leggi europee che l&#8217;hanno preceduta, ossia introdurre uno strumento duttile e massimamente flessibile per far fronte alla varietà delle situazioni di debolezza e fragilità; una sorta di &#8220;vestito su misura&#8221; tagliato per rispondere alle esigenze individuali, le più variegate possibili, di cura ed assistenza della persona e del patrimonio del bisognoso; una sorta di &#8220;regime di protezione&#8221;, tale da comprimere al minimo diritti, poteri e facoltà della persona disabile, e tale da offrire &#8220;tutti gli strumenti di assistenza o di sostituzione che possano occorrere di volta in volta per colmare i momenti più o meno lunghi di crisi, di inerzia, di inettitudine del disabile stesso&#8221;. Infatti, il nuovo istituto è strutturato in modo profondamente differente rispetto agli istituti dell&#8217;interdizione e dell&#8217;inabilitazione, originariamente previsti dal codice del 1942 a protezione dei disabili, fondati esclusivamente sulla tecnica dell&#8217;incapacità legale, creativa di un vero e proprio status, e la nomina di un tutore come conseguenza del riconoscimento di tale status, ossia del riconoscimento dell&#8217;assoluta o relativa, incapacità della persona, che viene conseguentemente esclusa dal traffico giuridico e sostituita dal rappresentante legale.<br />
Si tratta di una sostanziale inversione di tendenza, di una completa inversione di rotta rispetto al passato, di una rottura molto forte, incentrata sul porre in rilievo la valorizzazione dell&#8217;individuo, della sua personalità in quanto tale anche se disabile e della sua volontà anche se espressione di un soggetto in difficoltà e, quindi, bisognoso di protezione e non di una generale limitazione. La prospettiva è completamente rovesciata in quanto il soggetto in difficoltà non viene protetto con una limitazione frutto di una previsione astratta e generica, l&#8217;incapacità legale, ma viene protetto valorizzando direttamente la sua personalità e le manifestazioni di essa, che possono esplicarsi direttamente anche se con alcune parziali limitazioni di volta in volta specificamente individuate. Ciò in quanto la novella legislativa si propone di proteggere il disabile &#8220;con la minore limitazione possibile della capacità di agire&#8221; (art. 1) , e la nomina di un amministratore di sostegno non presuppone una declaratoria di incapacità del beneficiario, che conserva la propria capacità per quegli atti che &#8220;non richiedono la rappresentanza esclusiva o l&#8217;assistenza dell&#8217;amministratore di sostegno&#8221; (art. 409 cc).<br />
Infatti, da una situazione generalizzata d&#8217;incapacità si passa ad una condizione generale di capacità in cui si possono enucleare alcune specifiche attività che il beneficiato non può compiere o che non può compiere da solo. E&#8221; il provvedimento di nomina che di volta in volta individua I&#8217;&#8221;oggetto dell&#8217;incarico e gli atti che l&#8217;amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario&#8221;, come previsto dall&#8217; art. 405 c. 5 n. 3 cc, norma questa di carattere ampio e che si lega a quella d&#8217;altrettanto ampia portata dell&#8217;art. 408, 1^ co., cc, secondo la quale &#8220;la scelta dell&#8217;amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario&#8221; , norme queste che vanno lette anche alla luce della disposizione transitoria posta all&#8217;art. 44, ultima parte, così come novellato dall&#8217;art. 12 L. 6/2004, che assegna al Giudice tutelare il potere-dovere di impartire le &#8220;istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il significato e la portata complessivamente rivoluzionari rispetto alI&#8217;antico regime si possono cogliere appieno soltanto se ci si colloca nell&#8217;angolo prospettico della garanzia dei diritti fondamentali e della dignità della persona, ove per diritti si devono intendere sia quelli che ruotano intorno alla persona, quindi, anche e soprattutto con riferimento agli atti e diritti personalissimi, sia quelli a carattere prettamente economico-patrimoniale. Mentre nella visione e nella logica del codice civile gli istituti della tutela e della curatela erano essenzialmente rapportati alla cura del patrimonio dell&#8217;interdetto o dell&#8217;inabilitato, in funzione dei suoi interessi, in quelle della L. 6/2004 invece la cura della persona del disabile diviene compito centrale e prioritario del Giudice Tutelare, prima, e dell&#8217;amministratore nominato, poi. Del resto &#8220;la scelta dell&#8217;amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario&#8221; (cfr. art. 408, 1^ co., cc), dove per cura ed interessi devono intendersi, data l&#8217;ampiezza voluta del dettato legislativo specie se letto alla luce delle finalità della legge, sia quelli patrimoniali sia e soprattutto quelli personali. Ed il riferimento contenuto nell&#8217;art. 44 disp. Trans. Cit. evidenzia, se ciò fosse necessario, l&#8217;ampiezza dei poteri discrezionali attribuiti al giudice tutelare nella scelta dell&#8217;amministratore, nella definizione dei compiti e nella formulazione delle &#8220;istruzioni&#8221; di volta in volta più opportune o necessarie per la cura degli interessi personali e patrimoniali del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Il mutamento di prospettiva deve indurre, quindi, a ritenere la preminenza della cura della persona rispetto a quella del patrimonio, con la conseguenza che in via d&#8217;interpretazione non si dovrebbe impedire al disabile di compiere atti inerenti ai rapporti di famiglia, in quanto tali atti sono espressione di diritti fondamentali della persona. Niente forse è più personale della libertà di sposarsi e di liberarsi da un matrimonio oramai intollerabile. Nello stesso tempo vi è la necessità di garantire al disabile tutta la protezione e l&#8217;assistenza necessarie per evitare che l&#8217;esercizio di tali diritti fondamentali possa ledere i suoi interessi o quelli altrui.<br />
Del resto liberarsi di una unione coniugale oramai insostenibile è atto che rientra con maggiore dignità nell&#8217;ambito della cura della persona ossia di salvaguardia della salute psico-fisica della stessa, e la legge certamente valorizza questi poteri in capo all&#8217;amministratore di sostegno. Per la realizzazione di questi interessi la legge, quindi, non può essere interpretata in maniera difforme rispetto a quelli che sono i propri enunciati scopi.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, opinare diversamente, comporterebbe un assordante contrasto tra la posizione della persona comunque interdetta, che attraverso la nomina di un curatore speciale potrebbe farsi parte attiva di una domanda di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio, ovvero di una procedura consensuale, ciò secondo l&#8217;interpretazione costituzionalmente corretta sostenuta dalla già vista Cass. 9582/00, mentre una persona non interdetta, laddove però bisognosa dell&#8217;assistenza dell&#8217;amministratore di sostegno, non potrebbe avvalersi di quest&#8217;ultimo, ossia dello strumento che la legge pone a sua tutela e beneficio, per intraprendere quelle medesime azioni, perché si verserebbe nel campo dei cosi detti diritti personalissimi, che non ammettono sostituzione. Contraddizione questa che a parere del Tribunale deve essere superata, fornendo una interpretazione ampia degli istituti approntati dalla L. n. 6/2004, che intendono valorizzare ed accentuare l&#8217;aspetto di protezione e salvaguardia della personalità dell&#8217;amministrato, così prevedendo che le azioni de qua possano essere esperite in nome e nell&#8217;interesse di quest&#8217;ultimo dal proprio amministratore di sostegno all&#8217;uopo ritualmente investito in base agli ampi poteri discrezionali affidati al Giudice Tutelare nel definire i compiti dell&#8217;amministratore di sostegno (art. 405 cc) e nel dare in ogni momento istruzioni sulla cura degli interessi anche personali del disabile (art. 44 disp. Att. Cc).</p>
<p style="text-align: justify;">In buona sostanza l&#8217;amministratore di sostegno svolgerebbe in parte qua la medesima funzione del curatore speciale, che l&#8217;art. 4, 5^ co., L. 898/70 prevede sia nominato nel giudizio di divorzio all&#8217;interdetto.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Rilevato inoltre che è stato depositato nella Cancelleria del Tribunale ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg. XX n. a Milano il 29.9.1974 e YY n. a Crotone (Kr) il 05.9.1974;<br />
- che essi contrassero matrimonio in data 07.5.1994, con atto successivamente trascritto nei registri dell&#8217;Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cassano d&#8217;Adda (Mi) dell&#8217;anno 1994, Parte I n. 4;<br />
- che dalla loro unione non sono nati figli;<br />
- che gli istanti sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale in data 18.11.1997, poi ritualmente omologata il 12.12.1997;<br />
- che, da allora e sino a tutt&#8217;oggi, in assenza di eccezione di avvenuta riconciliazione (su cui cfr. Cass. 5.2.1985 n. 789), la separazione si presume protrattasi ininterrottamente (art. 3, 4° comma, parte finale, l. div.);<br />
- che non appare pertanto possibile la ricostituzione della comunione di vita spirituale e materiale che è a fondamento del matrimonio (artt 1 e 2 I. div.);<br />
- che è intervenuto in causa il P.M. che ha concluso non opponendosi alla domanda;<br />
- che ricorrono tutte le condizioni per la pronuncia di divorzio.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, sul ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 21.3.2007, sub R.G. 2281/07,</p>
<p style="text-align: justify;">A. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07.5.1994, con atto successivamente trascritto nei registri dell&#8217;Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cassano d&#8217;Adda (Mi) dell&#8217;anno 1994, Parte I n. 4, dai sigg.ri XX e YY , alle seguenti condizioni:</p>
<p style="text-align: justify;">1. i coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto di natura patrimoniale e di non aver nulla a pretendere reciprocamente;<br />
2. la casa coniugale di Milano via Cesarotti n. 2 è di proprietà esclusiva del marito ed a lui viene assegnata;<br />
3. spese legali interamente compensate tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">B. Ordina all&#8217;ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione ed alle annotazioni della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, ex art. 63 comma 2 lett. g) ed art. 69 comma 1 lett. d) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.</p>
<p style="text-align: justify;">C. Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza in copia autentica.<br />
Così deciso in Modena, il 04.06.2007.</p>
<p style="text-align: justify;">Depositata in Cancelleria e pubblicata il 26/10/2007.</p>
<p style="text-align: justify;">Riferimenti normativi<br />
Legge 01-12-1970, n. 898, art. 4</p>
<p style="text-align: justify;">Avvocato Alberto Vigani</p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p><a href="http://www.avvocati.venezia.it"><strong>www.avvocati.venezia.it </strong></a></p></blockquote>
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		<title>Ricorso per nomina amministratore di sostegno</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 20:43:48 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Esempio di ricorso per la nomina di amministratore di sostegno. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2009/08/ricorso-per-nomina-amministratore-di-sostegno/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: center;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><strong>RICORSO PER LA NOMINA DELL&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO</strong></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: center;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><strong>Ill.mo Signor  Giudice Tutelare<br />
</strong></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Il sottoscritto………………………………………………………………………………………,</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">nato a…………………………………………………..il………………………………………….e</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">residente in………………………………………………….……………………………………&#8230;.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">via………………………………………………………&#8230;, n  ………………………………………</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">tel..……………………………………, fax …………..………………, e-mail……………………</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">nella sua qualità di</span><sup><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><a name="sdendnote1anc" href="#sdendnote1sym"><sup>i</sup></a></span></sup><span style="font-family: Arial,sans-serif;">………………………………………………………………………………&#8230;</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">del/lla signor/a…………………………………………………………………………………….</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">nato/a a………………………………………………………………………………………………</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">e residente (o domiciliato) in ……………………………………………………………………,</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">via …………………………………………………………., n …………………………………….,</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">ed ivi abitualmente dimorante. </span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">(oppure: con abituale dimora in…………………………………………………………………</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">via……………………………………………………………, n …………………………..………).</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="CENTER"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>premesso</strong></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">che il predetto signor……………………………………………………………………………&#8230;</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">si trova nell’impossibilità</span><sup><span style="font-family: Arial,sans-serif;"> </span></sup><span style="font-family: Arial,sans-serif;">………………………………………………………………………&#8230;</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">di provvedere ai propri interessi a causa di infermità</span><sup><span style="font-family: Arial,sans-serif;"> </span></sup><span style="font-family: Arial,sans-serif;">……………………………………&#8230;</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">che, infatti, lo stesso signor……………………………………………………………………&#8230;</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">come risulta dalla certificazione medica che si allega, è affetto da</span><sup><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><a name="sdendnote4anc" href="#sdendnote4sym"></a></span></sup><span style="font-family: Arial,sans-serif;">…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Il suddetto soggetto non è pertanto in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi</span><sup><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><a name="sdendnote5anc" href="#sdendnote5sym"></a></span></sup><span style="font-family: Arial,sans-serif;">.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Che si rende necessario, conseguentemente, provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno che possa assistere il predetto signor………………………………………………………………………………………………… nel compimento degli atti precisati;</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">tutto ciò premesso,</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="CENTER"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>chiede</strong></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="CENTER">
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">l’applicazione della misura di protezione dell’</span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><strong>AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO </strong></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;">ai sensi della legge 09/01/04, n. 6 per il signor…………………………………………………………….</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">nato a ………………………………………………………….., il …………………………………</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">residente a …………………………………………………………………………………………&#8230;</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">via……………………………………………………………&#8230;, n. ………………………………….</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">o domiciliato a……………………………………………………………………………………….</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Via………………………………………………………………,n. …………………………………</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">ed indica come AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO</span><sup><span style="font-family: Arial,sans-serif;"> </span></sup></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">il/la signor/a…………………………………………………………………………………………</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">residente a ………………………………………………………………………………………….</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">via…………………………………………………………………, n………………………………..</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">tel………………………………, cell. …………………, e-mail……………………………………</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">A corredo del ricorso produce:</span></p>
<ol>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Certificato di nascita del 	beneficiario;</span></p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Eventuale 	certificato che attesti l’impossibilità del beneficiario di 	raggiungere il Palazzo di Giustizia;</span><sup><span style="font-family: Arial,sans-serif;"> </span></sup></p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Documentazione 	sulle condizioni di vita personale (sanitarie, sociali, psicologiche 	ed educative/scolastiche, ecc.)</span><sup><span style="font-family: Arial,sans-serif;"> </span></sup></p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Documentazione 	relativa alla sua situazione patrimoniale</span><sup><span style="font-family: Arial,sans-serif;"> </span></sup><span style="font-family: Arial,sans-serif;">.</span></p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Documenti 	attestanti l’eventuale opposizione al procedimento da parte di 	parenti stretti.</span></p>
</li>
</ol>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Inoltre indica le generalità e gli indirizzi dei parenti stretti (genitori, fratelli, figli e coniugi) a lui noti</span><sup><span style="font-family: Arial,sans-serif;"> </span></sup><span style="font-family: Arial,sans-serif;">:</span></p>
<ol>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">…………………………………………………………………………………………………</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">…………………………………………………………………………………………………</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">…………………………………………………………………………………………………</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">…………………………………………………………………………………………………</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">…………………………………………………………………………………………………</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">…………………………………………………………………………………………………</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">…………………………………………………………………………………………………</p>
</li>
</ol>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Il sottoscritto si impegna ad informare detti parenti dell’udienza fissata dal Giudice Tutelare e fornirà prova di averli informati nel corso dell’udienza stessa</span><sup><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><a name="sdendnote11anc" href="#sdendnote11sym"></a></span></sup><span style="font-family: Arial,sans-serif;">.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">A sostegno della presente richiesta, il ricorrente, con riferimento all’esperienza di vita quotidiana ed alle relazioni sociali, sanitarie, psicologiche ed educative indica:</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">
<ul>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="text-decoration: underline;">Le 	azioni che il beneficiario è in grado di compiere in modo autonomo</span></span><sup><span style="font-family: Arial,sans-serif;"> </span></sup></p>
</li>
</ul>
<p style="margin-left: 0.64cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<span style="font-family: Arial,sans-serif;">.</span></p>
<p style="margin-left: 0.64cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">
<ul>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="text-decoration: underline;">Le 	azioni che il beneficiario è in grado di compiere solo con 	l’assistenza di un Amministratore di Sostegno</span></span><sup><span style="font-family: Arial,sans-serif;"> </span></sup></p>
</li>
</ul>
<p style="margin-left: 0.64cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<span style="font-family: Arial,sans-serif;">.</span></p>
<p style="margin-left: 0.64cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">
<ul>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="text-decoration: underline;">Le 	azioni che il beneficiario non è in grado di compiere</span></span><sup><span style="font-family: Arial,sans-serif;"> </span></sup></p>
</li>
</ul>
<p style="margin-left: 0.64cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………</p>
<p style="margin-left: 0.64cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">
<ul>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="text-decoration: underline;">Le 	principali spese che si presumono da sostenersi</span></span><sup><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><br />
</span></sup></li>
</ul>
<p style="margin-left: 0.64cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<span style="font-family: Arial,sans-serif;">..</span></p>
<p style="margin-left: 0.64cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">
<p style="margin-left: 0.64cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">
<p style="margin-left: 0.64cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">
<p style="margin-left: 0.64cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">……………………………<span style="font-family: Arial,sans-serif;">..</span></p>
<p style="margin-left: 0.64cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Luogo e data di sottoscrizione</span></p>
<p style="margin-left: 0.64cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="RIGHT"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Firma del ricorrente</span><sup><span style="font-family: Arial,sans-serif;"> </span></sup></p>
<p style="margin-left: 0.64cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="RIGHT">………………………………<span style="font-family: Arial,sans-serif;">.</span></p>
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</div>
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