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Ricorso per Amministratore Di Sostegno senza avvocato

19 giugno 2010 admin Nessun commento

Come si è già detto la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno può essere proposta anche senza il patrocinio tecnico, ovvero senza la presenza obbligatoria di un procuratore (avvocato), nei casi in cui non vi è una particolare complessità delle vicende giuridiche da trattare in fondamento della nomina per cui è ricorso. Ciò è ritenuto possibile in tutti quei casi in cui non vi sia conflittualità fra i congiunti o quando la vicenda d’origne o da gestire successivamente non implichi l’affrontare difficili problematiche giuridiche.

La scelta sull’ammettere o meno il ricorso per la nomina di ADS con o senza patrocinio tecnico (con o senza avvocato) è rimessa in esclusiva alla discrezione del magistrato designato.

Per consentire a tutti coloro che necessitano di un esempio da cui trarre spunto, riportiamo un facsimile di Ricorso per la Nomina di Amministratore di Sostegno senza ausilio di un procuratore.

Il ricorso deve poi essere depositato avanti la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale (o sua sezione distaccata) ove ha la residenza la persona per cui si chiede la nomina dell’amministratore di sostegno.

Avv. Alberto Vigani


Tribunale di Venezia

Sezione Distaccata di San Donà di Piave

RICORSO PER LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Ill.mo Signor  Giudice Tutelare, dott. Viviana Mele

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………,

nato a…………………………………………………..il………………………………………….e

residente in………………………………………………….……………………………………….

via…………………………………………………………, n ………………………………………

tel..……………………………………, fax …………..………………, e-mail……………………

nella sua qualità …………………………………………………………………………………

del/lla signor/a…………………………………………………………………………………….

nato/a a………………………………………………………………………………………………

e residente (o domiciliato) in ……………………………………………………………………,

via …………………………………………………………., n …………………………………….,

ed avente dimora in ………………………………………………………………………,

alla via……………………………………………………………, n …………………………..………).

premesso

che il predetto signor………………………………………………………………………………

si trova nell’impossibilità …………………………………………………………………………

di provvedere ai propri interessi a causa dell’essere affetto dalla seguente patologia  …………………………………………

che, infatti, lo stesso signor………………………………………………………………………

come risulta dalla certificazione medica che si allega, è affetto da…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il predetto soggetto non è pertanto in grado di provvedere in via autonoma alla cura dei propri interessi.

Che si rende pertanto necessario disporre la nomina di un amministratore di sostegno che possa assistere l’indicato  signor………………………………………………………………………………………………… nel compimento degli atti descritti;

tutto ciò premesso,

chiede

l’assoggettare  ad AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ai sensi della legge 09/01/04, n. 6

il signor…………………………………………………………….

nato a ………………………………………………………….., il …………………………………

residente a ……………………………………………………………………………………………

via………………………………………………………………, n. ………………………………….

o domiciliato a……………………………………………………………………………………….

Via………………………………………………………………,n. …………………………………

e propone per la nomina ad AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

il/la signor/a…………………………………………………………………………………………

residente a ………………………………………………………………………………………….

via…………………………………………………………………, n………………………………..

tel………………………………, cell. …………………, e-mail……………………………………

A sostegno di quanto richiesto in ricorso dimette:

  1. Certificato di nascita, stato famiglia e residenzadel beneficiario;
  2. Documentazione sulle condizioni di vita personale (sanitarie, sociali, psicologiche ed educative/scolastiche, ecc.)
  3. Documentazione relativa alla sua situazione patrimoniale .
  4. Documenti inerenti l’eventuale opposizione al procedimento da parte di parenti stretti.
  5. Certificazione attestante che il sig. ………………………. è non deambulante e quindi non è in grado di presenziare alle udienze che si terranno nel Palazzo del Tribunale.

Inoltre indica le generalità e gli indirizzi dei parenti stretti (genitori, fratelli, figli e coniugi) a lui noti :

  1. …………………………………………………………………………………………………
  2. …………………………………………………………………………………………………
  3. …………………………………………………………………………………………………
  4. …………………………………………………………………………………………………
  5. …………………………………………………………………………………………………
  6. …………………………………………………………………………………………………
  7. …………………………………………………………………………………………………

A sostegno della presente richiesta, il ricorrente, con riferimento alle condizioni di vita quotidiana ed alle intercorrenti relazioni sociali e psicologiche del sig. ……………………………………… precisa:

  • Le azioni che il beneficiario è in grado di compiere in modo autonomo

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • Le azioni che il beneficiario è in grado di compiere solo con l’assistenza di un Amministratore di Sostegno

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • Le azioni che il beneficiario non è in grado di compiere

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Le principali spese che si presumono da sostenersi

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………..

Eraclea, lì 10 giugno 2010

Firma del ricorrente

……………………………….

L’amministratore di sostegno può rifiutare cure salvavita.

9 dicembre 2009 admin Nessun commento

Il diritto fondamentale di autodeterminazione nelle scelte inerenti alla salute tutelato dagli artt. 2, 13 e 32 Cost. comprende anche il diritto di rifiutare (o di chiedere la sospensione di) terapie c.d. salvavita.

Può essere disposta la nomina di amministratore di sostegno designato dall’interessato, ex art. 408 c.c., per l’eventualità in cui la persona – attualmente non affetta da alcuna infermità fisica o psichica che ne limiti l’autonomia – venga a trovarsi in futuro in uno stato di perdita irreversibile della coscienza.

Nel provvedimento di nomina il giudice tutelare può attribuire all’amministratore di sostegno il potere di negare il consenso ai trattamenti medici salvavita che l’interessato ha espressamente dichiarato di rifiutare e di richiedere ai medici l’applicazione delle cure palliative più efficaci.

Riferimenti normativi

Costituzione art. 2

Costituzione art. 13

Costituzione art. 32

Codice civile art. 408

Tribunale Modena, 05-11-2008 -

Persone e famiglia – Infermità mentale – Amministrazione di sostegno – Testamento biologico – Capacità della persona fisica – Amministratore di sostegno – Nomina in funzione di eventuale e futuro stato di incapacità – Autorizzazione a negare il consenso a trattamenti sanitari – Ammissibilità.

Legittimamente un soggetto capace nomina un amministratore di sostegno per l’ipotesi di propria eventuale, futura incapacità, con l’incarico, in caso di malattia allo stato terminale, ovvero di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione, di far rispettare la propria volontà di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico volto a prolungare artificialmente la propria vita, richiedendo preventivamente al giudice tutelare l’autorizzazione per l’eventuale futura attuazione concreta del proprio testamento biologico.

L’amministratore di sostegno può essere nominato, su istanza dell’interessato, anche in funzione di un eventuale e futuro stato di incapacità, con espressa autorizzazione del giudice tutelare a negare il consenso a trattamenti sanitari rianimatori e salvavita.

Riferimenti normativi

Codice civile art. 406

Codice civile art. 408

Codice civile art. 410

Tribunale Modena, 13-05-2008 (decr.) – V.S. (massima 1)

Trattamento sanitario – Rifiuto di cure – Autodeterminazione individuale – Paziente capace – Amministratore di sostegno Nomina

Si nomina il marito della paziente quale suo amministratore di sostegno, con l’attribuzione del potere- dovere di negare, in nome e per conto dell’interessata, l’autorizzazione ai sanitari di procedere alla ventilazione forzata e alla tracheostomia nel momento in cui la malata si verrà a trovare in uno stato di incapacità. Lo specifico potere-dovere andrà esercitato a condizione che la beneficiaria non manifesti una volontà opposta quando ancora le resti coscienza. Entrata in uno stato di incoscienza senza che questo sia accaduto, dovranno essere rispettati gli intenti espressi a nulla valendo la trita obiezione di un possibile e non manifestato ripensamento all’atto del passaggio nello stato di incoscienza.

Edita in Danno e Resp., 2008, 8-9, 903; Corriere Giur., 2008, 9, 1287

Tribunale Modena, 13-05-2008 (decr.) – V.S.

In fatto

1) Con ricorso, depositato in data 9 maggio 2008, la dott.ssa C.Z., Responsabile dell’Ufficio Tutele dell’Azienda USL di Modena, ha chiesto la nomina di amministratore di sostegno a V.S., settantenne; coniugata con N.B.G.; con quattro figli adulti, L., V., G. e A.G.; affetta da “sclerosi laterale amiotropica con grave insufficienza respiratoria in ventilazione meccanica non invasiva continua”; ricoverata presso la clinica di Neurologia dell’Ospedale Sant’Agostino – Estense di Baggiovara (MO) dal 06/03/2008 per astenia generalizzata, inappetenza, denutrizione, deflessione del tono dell’umore, sindrome ansiosa, insonnia e broncopolmonite bilaterale.

2) Parte ricorrente ha allegato al ricorso tre documenti:

- il primo, consistente in una relazione clinica datata 5 maggio 2008 a firma della neurologa dott.ssa M., dà conto dell’esistenza di un “quadro neurologico “(che) ha mostrato l’attesa progressione (del morbo con) obiettività neurologica (che) rileva disfonia, ipomobilità del velo, ipostemia della muscolatura del collo, di sternocleidomastideo e trapezio, tetraparesi flaccida di grado 1-2 (non solleva contro gravità) ai quattro arti, ROT diffusamente ipoevocabili, ipotrofia muscolare, fascicolazione diffuse”;

- nella relazione, dopo aver sottolineato che la malattia non determina alla persona alcun deficit cognitivo, si precisa che la medesima, ampiamente informata delle proprie condizioni di salute e delle future implicazioni della malattia consistenti nel dover far ricorso, a tempi brevi, a ventilazione invasiva ( ventilazione forzata con tracheostomia) ha espresso più volte un fermo rifiuto in proposito;

- il secondo documento, consistente in una relazione redatta dallo psichiatra dott. F.M. in data 6 maggio 2008, così si esprime: ” Paziente vigile orientata, collaborante, in grado di intendere e volere…interrogata rispetto alla possibilità di dover sottoporre a manovre rianimatorie invasive, intubazione, che la porterebbero ad essere tracheostomizzata, la paziente esprime la chiara volontà di non essere sottoposta a tali manovre…”;

- il terzo documento è una dichiarazione -richiesta datata 2 maggio 2008 del coniuge della persona, sottoscritta per adesione dai suoi quattro figli, del seguente testuale tenore: “accogliendo la volontà di mia moglie, chiedo che non venga effettuato l’intervento di tracheostomia, in caso di necessità. Ribadisco che tale volontà è stata espressa da mia moglie in presenza mia e dei nostri figli”.

3) Secondo parte istante le segnalate disabilità determinerebbero, per la persona, il serio rischio di una totale sua impossibilità di far valere la propria volontà nei termini soprariferiti qualora, verificandosi una crisi respiratoria non superabile con i mezzi di cura in atto ed entrando essa in stato confusionale per la mancanza di ossigeno, i sanitari procedessero a una ventilazione forzata invasiva con tracheostomia; di qui la richiesta di un indispensabile sostegno per sostituirla, una volta sopravvenuta la sua incapacità, nell’atto di diniego del consenso alla specifica pratica medica.

4) In data 12 maggio 2008 sono stati interrogati il coniuge e i quattro figli della beneficiaria che hanno univocamente confermato la dichiarazione sottoscritta il 2 maggio 2008 precisando che nel corso dell’ultimo mese hanno sovente affrontato con l’interessata il doloroso argomento e che mai una volta hanno colto dubbi di essa in ordine al costantemente ribadito proposito di esclusione di una sua dipendenza vitale da un ventilatore in stato di tracheostomatizzazione.

I quattro figli hanno individuato il padre, che si è dichiarato disponibile, come auspicato amministratore di sostegno.

5) Sempre in data 12 maggio 2008 questo Giudice Tutelare si è recato a visitare la persona e, avvalendosi dell’ausilio interpretativo dei figli per la difficoltà di essa di articolare le parole, si è sentito comunicare, senza tentennamenti, con piena lucidità e con coerenza delle risposte alle domande, la volontà precisa di non intendere di essere sottoposta alla pratica invasiva di cui si è detto contestualmente manifestando una coraggiosa coscienza delle conseguenze probabilmente infauste della propria scelta.

6) In sede di visita, presenti il marito e i quattro figli della beneficiaria, lo psichiatra dott. M. e il Direttore della Clinica Neurologica Prof. P.M., dopo aver confermato l’irreversibilità delle condizioni della ammalata e l’ineluttabile e rapida progressione del morbo, hanno così descritto la prevedibile evoluzione della patologia: quando la muscolatura del torace non sarà più in grado di aspirare aria e non daranno esito gli interventi di rianimazione ordinaria, la situazione di soffocamento progredirà sino a indurre nella persona uno stato confusionale che la priverà di capacità autodeterminativa con esigenza, per farla sopravvivere, di intervenire, in quel momento, per praticarle, tracheostomatizzandola, la ventilazione forzata.

In diritto

A) Ritiene il giudicante che l’approccio giuridicamente corretto alla questione portata in sua valutazione consista nel richiamo immediato alle norme costituzionali che, consacrando (e dando tutela a) diritti primari della persona, individuano i veri principi che l’ordinamento vigente ritiene insuscettibili, per usare un’espressione oggi corrente, di negoziabilità.

Con riferimento alla fattispecie e nella condivisione della approfondita analisi recentemente compiuta dalla magistratura di legittimità (Cass. 4-16 ottobre 2007, n. 21748), entrano così in gioco gli artt. 2, 13 e 32 della Carta costituzionale e l’ormai indefettibile regola per cui è precluso al medico di eseguire trattamenti sanitari senza che si dia quel consenso libero e informato del paziente che si concretizza in un diritto fondamentale di quest’ultimo sotto il triplice e tutelato profilo di accettare la terapia, di rifiutarla nonché di interromperla.

Si tratta di un diritto, come la Cassazione ha lucidamente precisato, che è e resta assoluto anche quando si esprime nelle ultime due direzioni perché improntato alla sovrana esigenza di rispetto dell’individuo e dell’insieme delle convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che ne improntano le determinazioni.

B) Seguono da questa premessa alcune considerazioni di giuridico pregio.

La prima: tutte le norme costituzionali, e l’art. 32 è fra queste, che consacrano diritti primari sono imperative e di immediata operatività ed applicabilità senza che occorra, a questi fini, intervento alcuno del legislatore ordinario.

La seconda: nella sfera di un diritto primario qual è quello considerato rientra il rifiuto (e la volontà interruttiva) di ipotetiche terapie salvifiche, atteso che il principio personalistico che lo consacra a livello costituzionale esclude la possibilità che sia disatteso nel nome di un supposto dovere pubblico di cura proprio di uno Stato etico, peraltro ripudiato dai costituenti.

La terza: l’eventuale rifiuto, e l’eventuale espressione di volontà interruttiva, di terapie, che conducano in ipotesi alla morte tutto possono essere considerate salvo fenomeni eutanasici trattandosi di atti che, come è dato desumere dalla statuizione della Corte di legittimità, si traducono esclusivamente nel rigoroso rispetto del percorso biologico naturale.

E non è improprio osservare, di fronte all’utilizzo così confuso e improprio del termine eutanasia nell’attuale dibattito italiano, che nessuno dei vari casi su cui oggi si controverte è riferibile a quella fattispecie, che è la sola ragionevolmente appropriata, introdotta e regolamentata dagli ordinamenti olandese e belga che hanno legittimato l’accelerazione del percorso biologico naturale per la persona capace di intendere e volere, che, affetta da sofferenze insopportabili e senza prospettive di miglioramento, chiede le venga praticato un farmaco mortale, se non in grado di autosomministrarselo, ovvero ( e si parla, nell’ipotesi, di suicidio assistito) di fornirglielo in modo che possa assumerlo.

Rientrano, all’opposto, nel diritto, allo stato dell’ordinamento già compiutamente ed esaurientemente tutelato dagli art. 2,13 e 32 Cost., di autodeterminazione della persona al rispetto del percorso biologico naturale il caso del capace che rifiuti o chieda di interrompere un trattamento salvifico e il caso dell’incapace che, senza aver lasciato alcuna disposizione scritta si trovi in una situazione vegetativa clinicamente valutata irreversibile e rispetto al quale il Giudice si formi il convincimento, sulla base di elementi probatori convincenti, che la complessiva personalità dell’individuo cosciente era nel senso di ritener lesiva della concezione stessa della sua dignità la permanenza e la protrazione di una vita vegetativa.

Resta un’ultima ipotesti: quella dell’incapace che, trovandosi nella situazione appena descritta, abbia lasciato specifiche disposizioni di volontà volte ad escludere trattamenti salvifici artificiali che lo mantengano in vita in stato vegetativo.

Nessun dubbio che anche in tal caso debba valere, a maggior ragione, il dovere dell’ordinamento al rispetto di una espressione autodeterminativa che null’altro chiede se non che il processo biologico, lungi dal venir forzato, si dipani secondo il suo “iter” naturale.

E sol che si richiami il secondo comma del vigente art. 408 cc (“L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata”), appare di difficile confutazione la conclusione dell’assoluta superfluità di un intervento del legislatore volto a introdurre e disciplinare il c.d. testamentario biologico.

Già esistono, infatti, il diritto sostanziale (artt. 2, 13 e 32 Cost.), lo strumento a mezzo del quale dare espressione alle proprie volontà (l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, art. 408, comma 2°, c.c. cit.) e, infine, l’istituto processuale di cui avvalersi (l’amministrazione di sostegno, legge n. 6 del 2004).

Ed è soltanto per completezza che si osserva che la novellata disposizione codicistica (l’art. 408, comma 2°, appunto) ben consente che l’interessato possa dare disposizioni del tipo di quelle considerate per trovare collocazione la norma nella “ratio” di una legge che ha innovativamente privilegiato la persona rispetto al patrimonio, ai creditori e alla stessa famiglia.

C) L’analisi svolta permette di collocare la beneficiaria di questo procedimento in una posizione di doverosa tutela della volontà, lucidamente e inequivocabilmente espressa, che non le venga praticata la ventilazione forzata e la tracheostomia nel momento in cui si verrà a trovare in uno stato di incapacità.

Tutela doverosa perché l’art. 32 della Costituzione non garantisce il diritto a morire ma il diritto che il naturale evento della morte si attui con modalità coerenti all’autocoscienza della dignità personale quale costruita dall’individuo nel corso della vita attraverso le sue ricerche razionali e le sue esperienze emozionali.

Quell’autocoscienza di personale dignità di cui V.S. ha reclamato e reclama, con coraggio prima ancora che con orgoglio, il riconoscimento e il rispetto da parte delle Istituzioni.

Per l’effetto, va nominato il marito come suo amministratore di sostegno con attribuzione del potere-dovere di negare, in nome e per conto della persona, l’autorizzazione ai sanitari di procedere alla ormai più volte ricordata terapia invasiva.

Lo specifico potere-dovere andrà esercitato a condizione che la beneficiaria non manifesti una volontà opposta quando ancora le resti coscienza.

Entrata in uno stato di incoscienza senza che questo sia accaduto, dovranno essere rispettati gli intenti espressi a nulla valendo la trita obiezione di un possibile e non manifestato ripensamento all’atto del passaggio nello stato di incoscienza.

Mentre costituisce, da un lato, principio consolidatosi “ab immemorabile” nell’ordinamento giuridico quello per cui la volontà resta ferma fino a sua revoca da manifestarsi nella stessa forma in cui fu espressa, non si scorge la ragione, dall’altro, di un presunto regime delle disposizioni sul proprio corpo difforme da quello delle volontà testamentarie patrimoniali.

D) E’ stato appurato che, in coincidenza col precipitare della situazione respiratoria, si determinerà una situazione di grave sofferenza fisica prodotta dal soffocamento per incapacità di respirazione autonoma.

Si ritiene di dover ricordare l’obbligo deontologico dei sanitari coinvolti ad apprestare alla persona le cure palliative più efficaci con la maggior tempestività, e anticipatamente, consentite.

Il Pubblico Ministero, notiziato, non è intervenuto all’udienza

P.Q.M.

Nomina il Sig. N.B.G. nato a Foggia il –omissis–, residente a Foggia via Treggiari 10

amministratore di sostegno della sig.ra V.S. nata a Foggia il –omissis– e residente a Foggia via Treggiari 10

con le seguenti prescrizioni:

a) L’incarico è a tempo determinato: compimento degli atti sub (b).

b) L’amministratore di sostegno viene autorizzato a compiere, in nome e per conto della beneficiaria, le seguenti operazioni:

- negazione di consenso ai sanitari coinvolti a praticare ventilazione forzata e tracheostomia all’atto in cui, senza che sia stata manifestata contraria volontà della persona, l’evolversi della malattia imponesse, la specifica terapia salvifica;

- richiesta ai sanitari di apprestare, con la maggiore tempestività e anticipazioni consentite, le cure palliative più efficaci al fine di annullare ogni sofferenza alla persona.

c) L’amministratore di sostegno dovrà quotidianamente tenersi in contatto con l’Ufficio del Giudice Tutelare per informare sull’evolversi della situazione segnalando mutamenti che comportino l’esigenza di eventuali provvedimenti e, comunque, relazionando per iscritto all’esito dell’espletamento del demandatogli incarico di sostegno.

Riferimenti normativi

Costituzione art. 2

Costituzione art. 13

Costituzione art. 32

Codice civile art. 404

Codice civile art. 408

www.avvocati.venezia.it


L’amministratore di sostegno può chiedere il divorzio?

20 novembre 2009 admin Nessun commento

Con l’amministratore di sostegno cambia la giurisprudenza in materia di divorzio della persona incapace.

Il mutamento di prospettiva portato dalla nuova figura dell’ADS induce a ritenere la preminenza della cura della persona rispetto a quella del patrimonio, con la conseguenza che in via d’interpretazione non si può impedire al disabile di compiere atti inerenti ai rapporti di famiglia, in quanto tali atti sono espressione di diritti fondamentali della persona. Niente forse è appunto più personale della libertà di sposarsi e di liberarsi da un matrimonio oramai intollerabile.

Nello stesso tempo vi è la necessità di garantire al disabile tutta la protezione e l’assistenza necessarie per evitare che l’esercizio di tali diritti fondamentali possa ledere i suoi interessi o quelli altrui.

Per questi motivi è da ritenersi ammissibile la domanda congiunta di divorzio presentata dall’amministratore di sostegno in luogo della parte incapace ed in Giudice non può respingerla perchè non proposta personalmente.

Del resto, sostenere diverse opinioni comporterebbe un inspiegabile contrasto tra la posizione della persona comunque interdetta, che attraverso la nomina di un curatore speciale potrebbe farsi parte attiva di una domanda di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio, ovvero di una procedura consensuale,

Tribunale sez. II Modena, 26-10-2007

FATTO E DIRITTO

Occorre preliminarmente esaminare la legittimazione in capo all’amministratore di sostegno ad avanzare in nome e per conto dell’assistita una domanda, sia pure in via congiunta, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Giova premettere che in esito alI’udienza, che ha visto la partecipazione personale della beneficiata, la quale ha espresso la volontà di aderire alla richiesta del marito di addivenire al divorzio su istanza congiunta, manifestando al contempo la preferenza che “dell’intera pratica si occupi in suo nome e per conto l’amministratore di sostegno”, il Giudice Tutelare con provvedimento del 14.12.2006 ha demandato all’amministratore il compito di gestire in nome e per conto della beneficiaria la pratica di divorzio congiunto, tenendo conto come parametro di riferimento quanto già pattuito in sede della omologata separazione consensuale.
Il problema che si pone ha, quindi, una doppia valenza sia sostanziale che processuale.

Sotto quest’ultimo aspetto soccorrono le previsioni degli artt. 75 e segg. del codice di rito, in particolare l’art. 75 cit. prevede la capacità a stare in giudizio delle persone che hanno il libero esercizio dei diritti che si fanno valere e che le persone prive di tale libero esercizio non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate, secondo le norme che regolano la loro capacità. In mancanza della persona cui spetti la rappresentanza o l’assistenza ed in presenza di ragioni d’urgenza, può essere nominato un curatore speciale, come prevede l’art. 78 cit.
In linea astratta, quindi, al codice di rito non è estranea l’evenienza che un soggetto diverso dal titolare del diritto possa in taluni casi agire o resistere in un giudizio in vece od in assistenza di quest’ultimo.
L’indagine si sposta, quindi, sul piano sostanziale e si mostra particolarmente complessa perché viene in rilievo una situazione soggettiva attiva rientrante nella categoria dei così detti diritti personalissimi, rispetto ai quali si è sempre insegnato che non è possibile alcuna forma di esercizio disgiunto dalla titolarità.

Passando ad esaminare la fattispecie concretamente posta all’attenzione del Collegio, si afferma che, poiché il divorzio fa venire meno lo status di coniuge, comportando rilevanti effetti personali tra i coniugi, oltre che effetti patrimoniali, la domanda giudiziale volta ad ottenerlo non può non rientrare nella categoria degli atti personalissimi.
Tale affermazione di principio, tuttavia, non ha o non ha più carattere assoluto, così come più volte non ha mancato di sottolineare la dottrina più avveduta e come si ricava da alcuni testuali dati normativi e da una interessante pronuncia della Suprema Corte, che ha consentito un’importante apertura alla possibilità per una persona interdetta di domandare, oltre che di resistere ex art. 4, 5^ co., L. 898/70, lo scioglimento del matrimonio.

Infatti, secondo la Suprema Corte “in mancanza di una specifica disposizione normativa che preveda il relativo potere, il tutore dell’interdetto per infermità di mente non può proporre domanda di divorzio per lo stesso; in applicazione analogica dell’art. 4, comma 5, della I. n. 898 del 1970 – che regola l’ipotesi in cui l’interdetto infermo di mente sia convenuto in un giudizio di divorzio -in relazione agli art. 78 e 79 c.p.c., legittimato a proporre la domanda di divorzio per l’interdetto è un curatore speciale, la cui nomina può essere richiesta dal tutore” (Cassazione civile, sez. I, 21 luglio 2000, n. 9582).
Si tratta di una notevole apertura pratica, volta alla risoluzione dell’annoso problema che impediva di riconoscere alI’interdetto la possibilità di domandare il divorzio, problema appunto risolto dal Supremo Consesso con il ricorso all’analogia.
Dal punto di vista legislativo, poi, sempre in materia d’interdizione è il caso di rilevare che l’ordinamento contiene varie norme che conferiscono al tutore poteri specifici in materie che riguardano interessi di carattere strettamente personale dell’interdetto per infermità di mente (art. 119 c.c., per l’impugnazione del matrimonio, art. 245 c.c., in tema di disconoscimento della paternità, art. 264 c.c, in tema di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale da parte di chi è stato riconosciuto, art. 273, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, art. 13 della legge 22 maggio 1978 n. 194, in tema di interruzione della gravidanza).

In questo quadro normativo si è inserita la L. 2004 n. 6, introduttiva dell’istituto dell’amministratore di sostegno, la quale ha la dichiarata finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte, di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente (art. 1). Come ha sottolineato la più attenta dottrina, la ratio di un siffatto intervento è sostanzialmente quella che ha ispirato le leggi europee che l’hanno preceduta, ossia introdurre uno strumento duttile e massimamente flessibile per far fronte alla varietà delle situazioni di debolezza e fragilità; una sorta di “vestito su misura” tagliato per rispondere alle esigenze individuali, le più variegate possibili, di cura ed assistenza della persona e del patrimonio del bisognoso; una sorta di “regime di protezione”, tale da comprimere al minimo diritti, poteri e facoltà della persona disabile, e tale da offrire “tutti gli strumenti di assistenza o di sostituzione che possano occorrere di volta in volta per colmare i momenti più o meno lunghi di crisi, di inerzia, di inettitudine del disabile stesso”. Infatti, il nuovo istituto è strutturato in modo profondamente differente rispetto agli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, originariamente previsti dal codice del 1942 a protezione dei disabili, fondati esclusivamente sulla tecnica dell’incapacità legale, creativa di un vero e proprio status, e la nomina di un tutore come conseguenza del riconoscimento di tale status, ossia del riconoscimento dell’assoluta o relativa, incapacità della persona, che viene conseguentemente esclusa dal traffico giuridico e sostituita dal rappresentante legale.
Si tratta di una sostanziale inversione di tendenza, di una completa inversione di rotta rispetto al passato, di una rottura molto forte, incentrata sul porre in rilievo la valorizzazione dell’individuo, della sua personalità in quanto tale anche se disabile e della sua volontà anche se espressione di un soggetto in difficoltà e, quindi, bisognoso di protezione e non di una generale limitazione. La prospettiva è completamente rovesciata in quanto il soggetto in difficoltà non viene protetto con una limitazione frutto di una previsione astratta e generica, l’incapacità legale, ma viene protetto valorizzando direttamente la sua personalità e le manifestazioni di essa, che possono esplicarsi direttamente anche se con alcune parziali limitazioni di volta in volta specificamente individuate. Ciò in quanto la novella legislativa si propone di proteggere il disabile “con la minore limitazione possibile della capacità di agire” (art. 1) , e la nomina di un amministratore di sostegno non presuppone una declaratoria di incapacità del beneficiario, che conserva la propria capacità per quegli atti che “non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’amministratore di sostegno” (art. 409 cc).
Infatti, da una situazione generalizzata d’incapacità si passa ad una condizione generale di capacità in cui si possono enucleare alcune specifiche attività che il beneficiato non può compiere o che non può compiere da solo. E” il provvedimento di nomina che di volta in volta individua I’”oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario”, come previsto dall’ art. 405 c. 5 n. 3 cc, norma questa di carattere ampio e che si lega a quella d’altrettanto ampia portata dell’art. 408, 1^ co., cc, secondo la quale “la scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario” , norme queste che vanno lette anche alla luce della disposizione transitoria posta all’art. 44, ultima parte, così come novellato dall’art. 12 L. 6/2004, che assegna al Giudice tutelare il potere-dovere di impartire le “istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario”.

Il significato e la portata complessivamente rivoluzionari rispetto alI’antico regime si possono cogliere appieno soltanto se ci si colloca nell’angolo prospettico della garanzia dei diritti fondamentali e della dignità della persona, ove per diritti si devono intendere sia quelli che ruotano intorno alla persona, quindi, anche e soprattutto con riferimento agli atti e diritti personalissimi, sia quelli a carattere prettamente economico-patrimoniale. Mentre nella visione e nella logica del codice civile gli istituti della tutela e della curatela erano essenzialmente rapportati alla cura del patrimonio dell’interdetto o dell’inabilitato, in funzione dei suoi interessi, in quelle della L. 6/2004 invece la cura della persona del disabile diviene compito centrale e prioritario del Giudice Tutelare, prima, e dell’amministratore nominato, poi. Del resto “la scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario” (cfr. art. 408, 1^ co., cc), dove per cura ed interessi devono intendersi, data l’ampiezza voluta del dettato legislativo specie se letto alla luce delle finalità della legge, sia quelli patrimoniali sia e soprattutto quelli personali. Ed il riferimento contenuto nell’art. 44 disp. Trans. Cit. evidenzia, se ciò fosse necessario, l’ampiezza dei poteri discrezionali attribuiti al giudice tutelare nella scelta dell’amministratore, nella definizione dei compiti e nella formulazione delle “istruzioni” di volta in volta più opportune o necessarie per la cura degli interessi personali e patrimoniali del beneficiario.

Il mutamento di prospettiva deve indurre, quindi, a ritenere la preminenza della cura della persona rispetto a quella del patrimonio, con la conseguenza che in via d’interpretazione non si dovrebbe impedire al disabile di compiere atti inerenti ai rapporti di famiglia, in quanto tali atti sono espressione di diritti fondamentali della persona. Niente forse è più personale della libertà di sposarsi e di liberarsi da un matrimonio oramai intollerabile. Nello stesso tempo vi è la necessità di garantire al disabile tutta la protezione e l’assistenza necessarie per evitare che l’esercizio di tali diritti fondamentali possa ledere i suoi interessi o quelli altrui.
Del resto liberarsi di una unione coniugale oramai insostenibile è atto che rientra con maggiore dignità nell’ambito della cura della persona ossia di salvaguardia della salute psico-fisica della stessa, e la legge certamente valorizza questi poteri in capo all’amministratore di sostegno. Per la realizzazione di questi interessi la legge, quindi, non può essere interpretata in maniera difforme rispetto a quelli che sono i propri enunciati scopi.

Del resto, opinare diversamente, comporterebbe un assordante contrasto tra la posizione della persona comunque interdetta, che attraverso la nomina di un curatore speciale potrebbe farsi parte attiva di una domanda di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio, ovvero di una procedura consensuale, ciò secondo l’interpretazione costituzionalmente corretta sostenuta dalla già vista Cass. 9582/00, mentre una persona non interdetta, laddove però bisognosa dell’assistenza dell’amministratore di sostegno, non potrebbe avvalersi di quest’ultimo, ossia dello strumento che la legge pone a sua tutela e beneficio, per intraprendere quelle medesime azioni, perché si verserebbe nel campo dei cosi detti diritti personalissimi, che non ammettono sostituzione. Contraddizione questa che a parere del Tribunale deve essere superata, fornendo una interpretazione ampia degli istituti approntati dalla L. n. 6/2004, che intendono valorizzare ed accentuare l’aspetto di protezione e salvaguardia della personalità dell’amministrato, così prevedendo che le azioni de qua possano essere esperite in nome e nell’interesse di quest’ultimo dal proprio amministratore di sostegno all’uopo ritualmente investito in base agli ampi poteri discrezionali affidati al Giudice Tutelare nel definire i compiti dell’amministratore di sostegno (art. 405 cc) e nel dare in ogni momento istruzioni sulla cura degli interessi anche personali del disabile (art. 44 disp. Att. Cc).

In buona sostanza l’amministratore di sostegno svolgerebbe in parte qua la medesima funzione del curatore speciale, che l’art. 4, 5^ co., L. 898/70 prevede sia nominato nel giudizio di divorzio all’interdetto.

Rilevato inoltre che è stato depositato nella Cancelleria del Tribunale ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg. XX n. a Milano il 29.9.1974 e YY n. a Crotone (Kr) il 05.9.1974;
- che essi contrassero matrimonio in data 07.5.1994, con atto successivamente trascritto nei registri dell’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cassano d’Adda (Mi) dell’anno 1994, Parte I n. 4;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che gli istanti sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale in data 18.11.1997, poi ritualmente omologata il 12.12.1997;
- che, da allora e sino a tutt’oggi, in assenza di eccezione di avvenuta riconciliazione (su cui cfr. Cass. 5.2.1985 n. 789), la separazione si presume protrattasi ininterrottamente (art. 3, 4° comma, parte finale, l. div.);
- che non appare pertanto possibile la ricostituzione della comunione di vita spirituale e materiale che è a fondamento del matrimonio (artt 1 e 2 I. div.);
- che è intervenuto in causa il P.M. che ha concluso non opponendosi alla domanda;
- che ricorrono tutte le condizioni per la pronuncia di divorzio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, sul ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 21.3.2007, sub R.G. 2281/07,

A. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07.5.1994, con atto successivamente trascritto nei registri dell’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cassano d’Adda (Mi) dell’anno 1994, Parte I n. 4, dai sigg.ri XX e YY , alle seguenti condizioni:

1. i coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto di natura patrimoniale e di non aver nulla a pretendere reciprocamente;
2. la casa coniugale di Milano via Cesarotti n. 2 è di proprietà esclusiva del marito ed a lui viene assegnata;
3. spese legali interamente compensate tra le parti.

B. Ordina all’ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione ed alle annotazioni della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, ex art. 63 comma 2 lett. g) ed art. 69 comma 1 lett. d) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

C. Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza in copia autentica.
Così deciso in Modena, il 04.06.2007.

Depositata in Cancelleria e pubblicata il 26/10/2007.

Riferimenti normativi
Legge 01-12-1970, n. 898, art. 4

Avvocato Alberto Vigani

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Ricorso per nomina amministratore di sostegno

27 agosto 2009 admin Nessun commento

Tribunale di Venezia

RICORSO PER LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Ill.mo Signor  Giudice Tutelare

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………,

nato a…………………………………………………..il………………………………………….e

residente in………………………………………………….……………………………………….

via…………………………………………………………, n ………………………………………

tel..……………………………………, fax …………..………………, e-mail……………………

nella sua qualità dii…………………………………………………………………………………

del/lla signor/a…………………………………………………………………………………….

nato/a a………………………………………………………………………………………………

e residente (o domiciliato) in ……………………………………………………………………,

via …………………………………………………………., n …………………………………….,

ed ivi abitualmente dimorante.

(oppure: con abituale dimora in…………………………………………………………………

via……………………………………………………………, n …………………………..………).

premesso

che il predetto signor………………………………………………………………………………

si trova nell’impossibilità …………………………………………………………………………

di provvedere ai propri interessi a causa di infermità ………………………………………

che, infatti, lo stesso signor………………………………………………………………………

come risulta dalla certificazione medica che si allega, è affetto da…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il suddetto soggetto non è pertanto in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi.

Che si rende necessario, conseguentemente, provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno che possa assistere il predetto signor………………………………………………………………………………………………… nel compimento degli atti precisati;

tutto ciò premesso,

chiede

l’applicazione della misura di protezione dell’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ai sensi della legge 09/01/04, n. 6 per il signor…………………………………………………………….

nato a ………………………………………………………….., il …………………………………

residente a ……………………………………………………………………………………………

via………………………………………………………………, n. ………………………………….

o domiciliato a……………………………………………………………………………………….

Via………………………………………………………………,n. …………………………………

ed indica come AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

il/la signor/a…………………………………………………………………………………………

residente a ………………………………………………………………………………………….

via…………………………………………………………………, n………………………………..

tel………………………………, cell. …………………, e-mail……………………………………

A corredo del ricorso produce:

  1. Certificato di nascita del beneficiario;

  2. Eventuale certificato che attesti l’impossibilità del beneficiario di raggiungere il Palazzo di Giustizia;

  3. Documentazione sulle condizioni di vita personale (sanitarie, sociali, psicologiche ed educative/scolastiche, ecc.)

  4. Documentazione relativa alla sua situazione patrimoniale .

  5. Documenti attestanti l’eventuale opposizione al procedimento da parte di parenti stretti.

Inoltre indica le generalità e gli indirizzi dei parenti stretti (genitori, fratelli, figli e coniugi) a lui noti :

  1. …………………………………………………………………………………………………

  2. …………………………………………………………………………………………………

  3. …………………………………………………………………………………………………

  4. …………………………………………………………………………………………………

  5. …………………………………………………………………………………………………

  6. …………………………………………………………………………………………………

  7. …………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto si impegna ad informare detti parenti dell’udienza fissata dal Giudice Tutelare e fornirà prova di averli informati nel corso dell’udienza stessa.

A sostegno della presente richiesta, il ricorrente, con riferimento all’esperienza di vita quotidiana ed alle relazioni sociali, sanitarie, psicologiche ed educative indica:

  • Le azioni che il beneficiario è in grado di compiere in modo autonomo

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • Le azioni che il beneficiario è in grado di compiere solo con l’assistenza di un Amministratore di Sostegno

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • Le azioni che il beneficiario non è in grado di compiere

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Le principali spese che si presumono da sostenersi

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………..

Luogo e data di sottoscrizione

Firma del ricorrente

……………………………….


Ricorso per contratto di vitalizio oneroso da parte dell’amministratore di sostegno

8 luglio 2009 admin Nessun commento

La persona affetta dal morbo di Alzheimer può essere sostituita da un amministratore di sostegno per stipulare un contratto di vitalizio oneroso dietro autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale.

Tribunale di Udine

Sentenza 8 maggio 2007

Il Giudice Tutelere,

Letto il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno a xxxxx xxxxxx proposto in data 21.02.07 dal marito xxxxxx che ha richiesto l’emissione del provvedimento esclusivamente al fine di procedere alla costituzione, a titolo oneroso, di un vitalizio alimentare in favore della beneficiaria, . mediante alienazione al figlio xxxxxxxx della nuda proprietà della quota di un mezzo di un immobile sito in xxxxxxxxx della quale l’amministrata è proprietaria.

● sentito il ricorrente, nonché xxxx, figlio dello beneficiaria, che ha aderito al ricorso,

sentiti xxx xxx xxx altri figli della beneficiaria,che si sono opposti al provvedimento sostenendo che la richiesta di nomina non era conforme agli interessi della beneficiaria. in quanto l’avrebbe privata di un cespite patrimoniale valorizzabile nel momento in cui doveseo rendersi necessarie spese per la sua assistenza in strutture,

esaminata l’amministranda e dato atto che è apparso tutta evidenza che la stessa non è in grado di esprimere la propria volontà,

visto il certificato medico dimesso, nel quale si attesta una diagnosi di morbo di Alzheimer”.

Visto il parere favorevole del P.M,

ritenuto che dagli esperiti accertamenti è risultato che la beneficiaria da oltre quattro anni vive in casa del figlio XXXXX, ed è continuativamente assistita da una badante il cui costo è di euro 850,00 al mese,

considerato che il suo reddito di euro 900,00 mensili non è sufficiente al suo mantenimento , quantificato in circa euro 1,500,00 dal ricorrente , che provvede a coprire la differenza in ciò aiutato dal figlio xxx,

ritenuto pertanto che la richiesta costituzione di vitalizio è conforme agli interessi della beneficiaria, che continuerebbe a ricevere assitenza per tutto il residuo periodo di vita la cui entità è imprecisabile, dal momento che la stessa ha 82 anni ed è affetta da una malattia che, pur grave, non è mortale,

P.Q.M.

Visti gli artt. 404 e segg. c.c.

Nomina

a xxxx, nata a xxxxx, il xxxx , un amministratore di sostegno nella persona di xxxxxxx , nato a xxxx, ilxxxxx, ed ivi residente in via xxxx,

stabilisce che l’incarico abbia il seguente oggetto: stipulare , in nome o per conto della beneficiaria e senza ulteriore autorizzazione, un contratto avente ad oggetto la costituzione di un vitalizio alimentare, con il quale il figlio xxx,si obbligherà a provvedere , per tutta la vita della beneficiaria vitaliziata, alla sua assitenza morale ed al suo mantenimento nella propria casa e, se questo divenisse impossibile in idoneo istituto , dietro cessione della quota di un mezzo della nuda proprietà dell’immobile in cui la vitaliziata è proprietaria in comune xxxx , via xxx,( mapp. xx) , con l’uso promiscuo del passaggio pedonale , secondo le modalità stabilite nella bozza di contratto depositata in data 08/05/2007, nonché compiere tutte le operazioni accessorie e conseguenti,

quantifica la durata dell’incarico in mesi 6, decorrenti dalla data di prestazione del giuramento,

dispone che l’amministratore renda conto della propria gestione al compimento dell’incarico,

il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ex lege

convoca

davanti a sé l’amministratore di sostegno ai fini di riceverne il giuramento di cui all’art. 349 c.c., per il giorno 14/05/2007 ad ore 10,30.

Si comunichi, anche a mezzo telefono / fax.

Data Udine 08/05/07

il Giudice Tutelare


ADS: necessità della difesa tecnica

3 luglio 2009 admin Nessun commento

La tesi della necessità della difesa tecnica ai fini della proposizione del ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno trova conferma in questa sentenza del Tribunale di venezia a firma del dott. Marinai, Giudice della Sezione Distaccata di Dolo.

Il Giudice sostiene che, in difetto normativa in negazione, l’art. 82 c. 3 c.p.c., laddove prevede che davanti “al tribunale e alla corte d’appello le parti devono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente”, ha portata generale e deve trovare applicazione anche nella procedura di nomina dell’amministratore di sostegno. Ne consegue che per il deposito del ricorso per la nomina di un ADS o per istanze tese a ottenere provvedimenti integrativi o modificativi di quello di nomina, è necessario munirsi di difesa tecnica ovvero si deve essere  assistiti da un avvocato.

Tribunale di Venezia

Sezione distaccata di Dolo

Il Giudice tutelare, sciogliendo la riserva che precede, esaminati gli atti, osserva:

l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, nonché le prime esperienze applicative della l. n. 6/2004, istitutiva della figura dell’amministratore di sostegno, rendono non più procrastinabile una presa di posizione di questo giudice sulla questione della necessità della difesa tecnica ai fini della proposizione del ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno.

La tesi della necessità della difesa tecnica, avanzata dal Tribunale di Livorno – sez. dist. di Piombino (decr. 28.4.2004), dal Tribunale di Padova (sez. I, decr. 21.5.2004 e successive conformi), dal Tribunale di Milano (sez. IX, 2.3.2005, giudice Marini) e dalla Corte d’Appello di Milano (decr. 11.1.2005, unica pronuncia di un giudice d’appello sinora nota che abbia affrontato ex professo il problema) è pienamente condivisa da questo Tribunale.

È, infatti, corretto sostenere che, in assenza di disposizione contraria, l’art. 82 c. 3 c.p.c., laddove prevede che davanti “al tribunale e alla corte d’appello le parti devono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente”, ha portata generale e deve trovare applicazione anche nella procedura di nomina dell’amministratore di sostegno.

La difesa tecnica è obbligatoria al fine della piena ed effettiva esplicazione del diritto di difesa ai sensi dell’art. 24 Cost. (cfr. Cass., sez. I, 26-08-2004, n. 17008), al fine di ottenere un equo processo ai sensi dell’art. 111 Cost., nonché al fine di evitare che la nomina dell’amministratore di sostegno possa comportare una violazione dei diritti fondamentali della persona ai sensi dell’art. 2 Cost. e dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo del 1950.

Come messo in rilevo da App. Milano 2.3.2005, infatti, il procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno comporta “effetti che incidono sulla possibilità di un soggetto di operare nel mondo giuridico e che coinvolgono situazioni soggettive a contenuto patrimoniale […] che fanno parte di quel nucleo ristretto di «diritti inviolabili dell’uomo» cui fa riferimento l’art. 2 Cost.”, e la costante interpretazione che la Corte Europea dà dell’art. 8 C.E.D.U. “impone che il provvedimento giurisdizionale volto ad incidere sulla capacità di un soggetto di operare nel mondo giuridico e, quindi, ad influire sull’identità della persona, debba essere il risultato di un procedimento in cui operi il principio del contraddittorio […] così da evitare che la decisione [non riesca ad] assicurare al destinatario degli effetti del provvedimento la possibilità di esporre le proprie ragioni e di espletare un controllo pieno sulla legalità degli atti del procedimento medesimo attraverso l’esercizio del diritto di difesa, che non può che essere attuato, vista la natura dei diritti coinvolti, attraverso lo strumento della difesa tecnica”.

La Cassazione, poi, è pacifica nel ritenere necessaria la difesa tecnica anche per procedimenti diversi dai procedimenti contenziosi ordinari.

In particolare, in un caso di inabilitazione, la Suprema Corte ha affermato che tale procedimento “ha per oggetto un accertamento della capacità di agire che incide sullo status della persona, la cui tutela non può prescindere dal rispetto delle norme in tema di patrocinio delle parti nel giudizio, e segnatamente di quella che impone il ministero di un procuratore legalmente esercente.

Le peculiarità di detto procedimento – determinate dalla natura e non disponibilità degli interessi coinvolti, dalla posizione dei soggetti legittimati a presentare il ricorso e ad impugnare la sentenza, dagli ampi poteri inquisitori del giudice, dalla particolare pubblicità della sentenza, dalla sua stessa revocabilità –, non escludono che esso si configuri come un procedimento contenzioso speciale e resti disciplinato, con le specificazioni ed integrazioni espressamente previste, dalle forme del giudizio contenzioso.

Una chiara indicazione circa la natura del processo in esame è peraltro desumibile dalla pronuncia della corte Costituzionale n. 87 del 1968, che nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 713 c.p.c. nella parte in cui consentiva al presidente del tribunale di rigettare, senza istituire il contraddittorio con la parte istante, la domanda di interdizione o di inabilitazione ove il pubblico ministero ne facesse richiesta, ha inteso garantire che già nella fase preliminare ogni soggetto potenzialmente titolare di posizioni contrastanti potesse prospettare le proprie ragioni” (Cass., sez. I, 22-06-1994, n. 5967).

Ad analoghe conclusioni la S.C. è pervenuta allorché ha statuito che l’opposizione al provvedimento che dichiara lo stato di adottabilità del minore sottoscritta dall’opponente, senza recare la sottoscrizione del procuratore legalmente esercente, è radicalmente nulla (Cass., 23-01-1985, n. 276) e che, più in generale, qualora il procedimento camerale tipico, disciplinato dagli art. 737 seg. c.p.c., sia previsto per la tutela di situazioni sostanziali di diritti o di status, esso deve essere completato con le forme adeguate all’oggetto, tra le quali rientra il patrocinio di un procuratore legalmente esercente (Cass., sez. I, 30-07-1996, n. 6900, Cass., sez. I, 29-05-1990, n. 5025).

Priva di pregio è, d’altra parte, l’eccezione di chi sostiene che il procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno non incida sullo status della persona.

Militano in contrario sia argomenti testuali, sia argomenti sistematici.

Testualmente, l’art. 1 l. 6/2004 prevede che la finalità della legge sia quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, il che presuppone che il beneficiario dell’ads subisca una limitazione – sia pur minima – della capacità d’agire.

L’art. 409 c.c., dispone che “il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno”, il che, all’evidenza, implica che, quantomeno per gli atti che richiedono la rappresentanza esclusiva, il beneficiario perda la capacità d’agire.

In via sistematica, poi, l’istituto dell’amministratore di sostegno appare certamente omogeneo all’interdizione e all’inabilitazione, i quali, pacificamente, implicano la perdita totale o parziale della capacità d’agire.

Sotto il profilo sostanziale, oltre ai dati testuali indicati, da cui – come detto – si evince che l’amministrazione di sostegno, al pari di interdizione e inabilitazione, è istituto idoneo ad incidere certamente sulla capacità di agire, va ricordato che l’art. 411 c.c. prevede l’applicabilità all’amministratore di sostegno, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 (scelta del tutore) e da 374 a 388 c.c. (gestione della tutela, responsabilità del tutore, rendimento del conto).

Sotto il profilo processuale, l’omogeneità degli istituti emerge chiaramente dal richiamo operato dall’art. 720-bis c.p.c. delle disposizioni dettate per il procedimento di interdizione e inabilitazione (con la clausola di compatibilità) di cui agli artt. 712, 713, 716, 719 e 720 c.p.c..

In particolare, il richiamo dell’art. 712 c.p.c. (sulla forma della domanda) e dell’art. 713 (che disciplina la notifica a cura del ricorrente e la comunicazione al PM del decreto di fissazione dell’udienza) non sembrano lasciare dubbi sulla necessità che tali atti siano compiuti con l’assistenza di un difensore, visto anche il tecnicismo insito nella redazione del ricorso e nell’espletamento dell’attività di notifica.

Né appare significativa l’obiezione secondo cui l’art. 406 c. 3 c.c. legittima alla proposizione del ricorso per ads i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno. Come affermato da Trib. Padova, infatti, tale norma – analogamente all’art. 417 c.c. in tema di interdizione e inabilitazione (norma, tra l’altro, richiamata dall’art. 406 c.c.) – riguarda la legittimazione attiva ed elenca, quindi, i soggetti che hanno la legittimazione a proporre il ricorso, ma non la forma dello stesso (disciplinata, come detto, dall’art. 720-bis c.p.c.).

In più, la tesi contraria sembra essere smentita dal secondo comma del medesimo art. 406 c.c., che dispone che “se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al giudice competente per quest’ultima”: ora, essendo pacifico che la domanda di revoca dell’interdizione/inabilitazione (come il ricorso per la nomina) dev’essere proposta da un procuratore abilitato, non si capisce come si possa sostenere che il ricorso congiunto ex art. 406 c. 2 c.c. in parte debba essere presentato da un avvocato e in parte possa essere presentato senza difensore.

Inoltre, le norme che disciplinano la possibilità di passaggio dall’interdizione/inabilita­zione all’amministrazione di sostegno e viceversa presuppongono, perché abbiano senso, che i tre istituiti abbiano la stessa natura: si pensi all’art. 418 c.c. (se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare), all’art. 413 c.c. (che prevede la possibilità per il giudice tutelare di dichiarare la cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario ed eventualmente di informare il pubblico ministero, affinché provveda a promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione), all’art. 429 c.c. (che prevede la possibilità del tribunale, adito per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione, di trasmettere gli atti al giudice tutelare se appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di sostegno).

Non c’è dubbio, infine, che il ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d’appello in sede di reclamo (art. 720-bis, c. 3, c.p.c.) debba essere proposto a mezzo di difensore abilitato: ma la previsione stessa della ricorribilità per cassazione rende chiara la volontà del legislatore di assicurare al beneficiario dell’ads il massimo della tutela, come nell’interdizione e inabilitazione, proprio in quanto il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno incide sullo status personale.

Ancora, chi sostiene che l’ads non incida sullo status del beneficiario presuppone che quest’ultimo sia una invariabilmente un soggetto pienamente in grado di esplicare autonomamente tutte o quasi tutte le sue esigenze di vita e che necessiti solo di un aiuto per il compimento di singoli e determinati atti.

La realtà applicativa – al contrario – ha dimostrato che spesso i beneficiari sono soggetti che necessitano di assistenza continuativa anche per l’esplicazione delle elementari esigenze di vita e che abbisognano di essere sostituiti in interi gruppi o categorie di atti, se non addirittura (com’è avvenuto nell’esperienza del Tribunale di Venezia) per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Se questa lettura della normativa è – forse – autorizzata dalla modifica dell’art. 414 c.c. (che ha reso la pronuncia di interdizione solo facoltativa e l’ha ammessa per i casi in cui l’interdizione sia necessaria per assicurare l’adeguata protezione dell’interdicendo), è inevitabile che ciò conduce a nominare un amministratore di sostegno a soggetti che prima della l. 6/2004 dovevano essere interdetti (o inabilitati) e che, pertanto, erano incapaci, in tutto o in parte, di agire. Ciò conferma che la nomina dell’amministratore di sostegno limita la capacità d’agire e quindi incide sullo status personale.

Neppure condivisibile è l’argomentazione secondo cui la difesa tecnica non sarebbe necessaria in quanto quello per la nomina dell’amministratore di sostegno non sarebbe un provvedimento contenzioso, ma di mera giurisdizione volontaria, senza contrapposizione di diritti o interessi contrapposti a quelli del beneficiario, destinato a concludersi con un decreto sempre revocabile.

Innanzitutto non pare che il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno sia assoggettato alla disciplina della revocabilità in ogni tempo dei decreti emessi in camera di consiglio ex art. 742 c.p.c.. Tant’è vero che è stata inserita nel capo sull’amministrazione di sostegno una norma specifica, l’art. 413 c.c., che, però, prevede la revoca solo in caso di mutamento di circostanze: non quindi revoca in senso tecnico, con effetti ex tunc, ma piuttosto “cessazione”, con effetti ex nunc. Ed infatti la parola “revoca” compare (impropriamente) solo nella rubrica dell’art. 413 c.c., mentre nel testo si parla per due volte, appunto, di “cessazione”. E, d’altra parte, l’art. 407 c. 4 c.c., dispone che “il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno”, ma non revocare il decreto in seguito ad una nuova valutazione dei presupposti per l’emissione.

A ben vedere, quindi, gli effetti del decreto ex art. 405 c.c., sono assai simili a quelli del giudicato rebus sic stantibus delle sentenze di interdizione e inabilitazione, che sono sempre revocabili o modificabili in caso di mutamento delle circostanze.

Per quanto detto sull’incidenza sullo status, poi, appare senz’altro da escludere che il procedimento ex art. 404 ss. c.c. si risolva in un procedimento di mera natura volontaria, tranne, forse, il caso in cui lo stesso sia proposto direttamente dal beneficiario ed assuma, quindi, una sicura fisionomia unilaterale.

Ma, com’è stato osservato da recente dottrina, non è neppure certo che la natura volontaria del procedimento renda – di per sé – facoltativa la difesa tecnica.

Se, infatti, appare pacifico che le istanze relative alla gestione del patrimonio e, più in generale, le istanze proposte al g.t. successivamente alla nomina del tutore/curatore/am­ministratore di sostegno, possano essere avanzate senza ministero di difensore, vi sono elementi normativi che potrebbero far propendere per la facoltatività della difesa tecnica solo nei casi di procedimenti camerali di volontaria giurisdizione unilaterali, e quindi per l’obbligo di difesa tecnica per i procedimenti di volontaria giurisdizione plurilaterali (si veda l’art. 25 c. 3 d.lgs. 5/2003 in tema di procedimenti in camera di consiglio nel nuovo processo societario).

In conclusione, nessuna rilevanza può assumere la divergente forma del provvedimento conclusivo (decreto anziché la sentenza), la competenza (attribuita al giudice tutelare anziché al collegio) e la diversa disciplina delle impugnazioni, attuata con il sistema del reclamo, introdotte per mere esigenze di semplificazione nel procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno e che non ne modificano la natura di istituto che incide sullo status personale e che necessita, per questo motivo, della struttura contenziosa.

Il ricorso, pertanto, è affetto da nullità insanabile e tale nullità è rilevabile d’ufficio dal giudice attenendo alla regolare costituzione del rapporto processuale.

P.Q.M.

Dichiara la nullità del ricorso.

Si comunichi.

Dolo, 13 giugno 2005.

Il Giudice

Dott. Gianmarco Marinai

Esempio di ricorso ADS

27 giugno 2009 admin Nessun commento

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Sezione distaccata di San Donà di Piave

Ufficio del Giudice Tutelare

Ricorso ex art.407 c.c. e 720 bis c.p.c.

per l’istituzione di amministratore di sostegno

I sottoscritti signori

Tutti rappresentati e difesi dall’avvocato ……………………………….. del foro di Venezia, presso di lui domiciliati nello studio in San Donà di Piave,

in forza di mandato in calce al presente atto

Espongono quanto segue.

I ricorrenti sono rispettivamente la moglie e i figli del signor

Purtroppo, a causa di malattia il signor

è incapace di provvedere ai propri interessi e pertanto, ricorrono i presupposti legali e l’opportunità concreta di provvedere per il beneficiario alla nomina di un amministratore di sostegno.

Infatti il signor

è affetto da

(documentazione medica)

Da ultimo si rende noto all’ufficio che il signor

dimorato abitualmente in ………………………. è impossibilitato a muoversi.

Si indica quale opportuno amministratore di sostegno la signora

ricorrente, che già gestiva la ordinaria amministrazione per conto del beneficiario stesso prima della sua incapacità.

Tanto premesso

i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi

chiedono che il giudice tutelate, disposti gli eventuali accertamenti

v o g l i a

a) designare a tutela del beneficiario signor

un amministratore di sostegno nella persona di

Si allegano i seguenti documenti : 1 e 2 (certificato di residenza e stato di famiglia); 3 (certificato medico), 4 (stato di famiglia originario)

Ai sensi dell’art. 10 n.3 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 il presente ricorso è esente dal contributo unico.

San Donà di Piave

Con osservanza

Avvocato Alberto Vigani