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Posts Tagged ‘Poteri ADS’

Amministratore di sostegno senza patologia del beneficiato

13 giugno 2010 admin Nessun commento

ADS e ASSENZA DI MALATTIA


Il Tribunale di Varese va oltre la consueta lettura dell’istituto innovando ed ampliando la portata operativa dello stesso affermandone un ruolo che arriva alla tutela delle capacità di realizzazione della persona. L’amministrazione di sostegno infatti non è più interpretata come una cura per una patologia ma come un input migliorativo alla vita del beneficiario.

Questo perché l’istituto viene letto con il principale fine di strumento atto a rimuovere quegli ostacoli che si frappongono alla libera esplicazione della personalità.


Pertanto, l’ADS non è solo qualcosa che rappresenta il beneficiario e ne potenzia la capacità volitiva ma può anche tradursi nella istituzione di “una persona che accompagna le scelte esistenziali”. In tale senso si aderisce a ciò che gli studiosi dell’Amministrazione tendono oggi a suggerire nell’elaborazione dottrinale più recente.

Si approda così ad un’evoluzione che vuole valorizzare l’autonomia dei soggetti deboli anche nella scelta di un futuro migliore. L’ADS non viene più visto come una terapia al deficit capacitivo della persona ma un mezzo per la sua realizzazione con l’esercizio dei diritti, in ossequi al principio per cui “se non vi è esercizio non vi è neppure titolarità”.

Si arriva così a dire che l’amministratore di sostegno può, e quindi deve, costituire un referente per le scelte esistenziali del beneficiario, vuoi nella ricerca di un nuovo inserimento lavorativo, vuoi nel recupero delle relazioni familiari sospese, fino a definirlo uno strumento per “riespandere la dignità del soggetto debole”.

In tal modo si sbiadisce sempre più la linea di demarcazione tra il ruolo dell’amministratore di sostegno e quello degli operatori sociali atteso che l’istituto viene condotto border line in una funzione che non gli è riconosciuta dalla mera lettura normativa.

Questo in ragione de disposto dell’art. 404 cod. civ. Ove si prevede che “La persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.

I presupposti, le condizioni che consentono l’applicazione dell’amministrazione di sostegno, sono pertanto:

  1. l’infermità – che determina un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi, oppure
  2. la menomazione fisica – che determina un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi,oppure
  3. la menomazione psichica – che determina un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi.

Il Giudicante Varesino sostiene però che, nonostante il difetto di una vera e propria patologia a sostegno dell’intervento dell’ADS nel caso di specie, permane evidente il distinguo dai servizi non appena si tiene presente che “l’apertura della amministrazione corrisponde ad uno strumento giuridico reso infungibile e non altrimenti surrogabile per la necessità di un’assistenza o rappresentanza giuridica (nell’interesse del beneficiario) che l’amministratore può offrire – alla luce dei compiti demandati – mentre l’operatore dei servizi sociali no”.

In questo si ha una posizione contrastante con quella del Tribunale modenese statuente che in assenza di necessità di completamento tecnico della volontà del beneficiato non vi è la fruibilità di ADS mentre permane il compito degli operatori assistenziali.

Avv. Alberto Vigani

Tribunale di Varese
Ufficio della volontaria Giurisdizione

Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in persona del Giudice Tutelare, dott. Giuseppe Buffone, ha pronunciato il seguente

D e c r e t o ex art. 405 cod. civ.
Nomina di Amministratore di Sostegno

nel procedimento camerale iscritto al n. 283 dell’anno 2009 R.G.V.G.,
Avente ad oggetto
Apertura dell’amministrazione di sostegno in favore di B, nato a … (Germania) il …e residente in ….

- □■□ -

Il beneficiario è nato in Germania dove ha vissuto sino a un paio di anni fa e dove continuano a vivere le due figlie con le quali i rapporti familiari possono dirsi allo stato del tutto interrotti. Il beneficiario non presenta, all’esito di un primo esame, una delle tipiche condizioni al cospetto delle quali l’amministrazione di sostegno appare necessaria o quantomeno opportuna, trattandosi di un soggetto allo stato nullatenente, senza evidenti patologie psichiche e senza limitazioni tali da impedire lo svolgimento delle attività quotidiane. Il motivo che ha indotto il servizio sociale a presentare ricorso insta nella incapacità del B di adattarsi alla nuova situazione di ristrettezza e precarietà economica, atteso che questi ha sempre vissuto in situazione di estremo benessere. Il tracollo finanziario ha determinato un mutamento radicale dello stile di vita non seguito da un adattamento del beneficiario il quale infatti antepone spese non prioritarie a quelle essenziali come il riscaldamento. Il disagio denunciato dal Servizio involge lo stato di stasi in cui versa il beneficiario che, in ragione dell’attuale situazione peggiorativa è incapace di volgere uno sguardo ad una nuova prospettiva di vita, ad un nuovo programma di ricostruzione del sé. Il beneficiario si trova solo, senza famiglia; nullatenente, senza denaro; sfiduciato, senza attuali prospettive di benessere.
Reputa questo giudice, all’esito dell’esame, che l’amministrazione possa comunque essere aperta, seppur a tempo determinato.
L’amministrazione di sostegno infatti non deve essere interpretata necessariamente come una cura per una patologia o come un rimedio per uno strappo nel tessuto epidermico della vita del beneficiario. L’istituto ha il principale fine di rimuovere quegli ostacoli che si frappongono alla libera esplicazione della personalità come ha scritto autorevolmente la Dottrina e, dunque, oltre a poter costituire una figura che rappresenti il beneficiario può tradursi nella istituzione di “una persona che accompagna le scelte esistenziali”, come gli studiosi dell’Amministrazione tendono oggi a suggerire nell’elaborazione dottrinale più recente. Si tratta cioè di approdare ad un interpretazione che valorizzi l’autonomia dei soggetti deboli in una prospettiva per rendere effettivo l’esercizio dei diritti laddove, come giustamente si è scritto, “se non vi è esercizio non vi è neppure titolarità”.
In condizioni quali quelle del B, l’amministratore di sostegno può costituire un referente per le scelte esistenziali del beneficiario, vuoi nella ricerca di un nuovo inserimento lavorativo, vuoi nel recupero delle relazioni familiari sospese, così potendosi gradualmente riespandere la dignità del soggetto debole. E’ chiaro che occorre delineare una linea di demarcazione tra il ruolo dell’amministratore di sostegno e quello degli operatori sociali atteso che altrimenti l’istituto rischia di sconfinare in una funzione che non gli è propria. Ma la linea di confine tra assistenza sociale e amministrazione di sostegno è evidente ove si tenga presente che l’apertura della amministrazione, servente alle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, corrisponde ad uno strumento giuridico reso infungibile e non altrimenti surrogabile per la necessità di un’assistenza o rappresentanza giuridica (nell’interesse del beneficiario) che l’amministratore può offrire – alla luce dei compiti demandati – mentre l’operatore no.
Vi è, allora, solo da indagare, da un punto di vista ermeneutico, il concetto di persone “prive di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana”: come detto, guardando al fine dell’amministrazione, tale concetto non va inteso solo in senso fisico-statico ma anche giuridico-dinamico, nel senso che versa in tali condizioni non solo il soggetto fisicamente impedito o psicologicamente disturbato ma anche quello che per una ragione non necessariamente patologica non è nella condizione di assumere nel proprio interesse scelte di carattere esistenziale. Qui il ruolo dell’amministratore: contatti con gli operatori sociali, rapporti con gli uffici di collocamento, presentazione di istanze per assumere ruoli lavorativi, impegno a frequentare attività di risocializzazione; percorsi terapeutici.
Quanto alle concrete modalità “operative” dell’amministratore, reputa questo Giudice di assegnare i compiti di cui al dispositivo. Va nominato amministratore un terzo estraneo, poiché nessun altro ha dato la disponibilità. Si designa un avvocato iscritto nelle Liste del tribunale, attesa l’opportunità di un referente con un bagaglio professionale da cui attingere.
L’incarico è a tempo determinato, per la durata di un anno, prorogabile.

P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ.,

Dichiara aperta l’amministrazione di sostegno in favore di B….
L’amministrazione è a tempo determinato: sino al 16 aprile 2011.
Nomina amministratore di sostegno l’Avv. ….

Assegna all’amministratore il compito di avere cura degli interessi del beneficiario,
Dispone che all’amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni:
A)con rappresentanza esclusiva (art. 409, I, c.c.)
L’amministratore ha il compito di presentare, in luogo del beneficiario, istanze verso Enti preposti al reinserimento lavorativo dei soggetti in stato di disoccupazione, previo colloquio con il beneficiario stesso per comprendere le esigenze del medesimo, i desiderata. In particolare, tenuto conto della conoscenza perfetta della lingua tedesca, l’amministratore provvederà, previa redazione di un Curriculum, a sfruttare tale strumento anche nel settore commerciale, tenuto conto dei rapporti transfrontalieri del territorio di Varese con la Svizzera. L’amministratore, in sostituzione del beneficiario, provvederà ad accertare le condizioni economiche delle figlie in Svizzera e, all’esito, valutati gli atti, proporrà a questo giudice di esercitare o meno l’azione per l’erogazione dell’assegno alimentare, alla luce della legislazione vigente.
L’amministratore potrà anche, organizzandosi con gli Enti di assistenza programmare attività di recupero, sostegno, sussidio. L’amministratore è autorizzato a presentare in sostituzione del beneficiario istanza per la quanto necessario ove emergente un interesse del tutelato (ad es. bonus, fondi, pensioni, etc..) L’amministratore avrà, anche, il potere di curare i rapporti giuridici della beneficiario con tutti gli Uffici pubblici, con autorizzazione alla firma in luogo del beneficiario e con l’esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, nell’interesse del beneficiario, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell’interesse del beneficiario. L’amministratore dovrà accertare la capacità gestionale del denaro da parte del beneficiario. A tal fine è autorizzato ad accedere liberamente al conto corrente del soggetto protetto per vigilare sulle movimentazioni. In caso di bisogno, proporrà una gestione esclusiva del conto in luogo del beneficiario.

B)con Assistenza (art. 409, I, c.c.)
L’amministratore ha il potere-dovere di assistere il beneficiario nelle attività di recupero sociale e programmerà incontri con lo stesso intesi a monitorare la sua situazione. Con i Servizi sociali, programmerà eventualmente attività di volontariato per impegnare il beneficiario fintanto che non trovi una occupazione lavorativa.
Ordina all’amministratore di sostegno di riferire per iscritto al Giudice Tutelare, circa l’attività svolta e le condizioni di vita del beneficiario, con opportuno rendiconto. Soglie di rendiconto: settembre 2010; dicembre 2010; marzo 2011.
Il beneficiario conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento.
Visto l’art. 405, comma VI, c.c.
Manda alla cancelleria per l’annotazione dell’odierno decreto nell’apposito registro e per la comunicazione del medesimo all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario.
Visto l’articolo 3, comma 1, lettera p), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,
Manda alla cancelleria affinché si provveda all’iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale.
Fissa per il giuramento del nominato amministratore di sostegno, la data del…. Manda all’amministratore di notificare il decreto al beneficiario.
Decreto immediatamente esecutivo

Visto il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Dispone che l’amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.

Varese lì 16 aprile 2010

Il Giudice Tutelare

dott. Giuseppe Buffone

Decreto di Nomina di ADS ad alcolista

8 giugno 2010 admin Nessun commento

L’amministrazione di sostegno e l’alcolismo


A partire dalla sua prima comparsa sul palcoscenico giuridico nazionale, l’amministratore di sostegno è stato chiamato a svolgere ruoli sempre diversi, a vestire i panni di personaggi differenti, a recitare un copione adattato di volta in volta sul caso di specie.

L’entusiasmo per la riforma introdotta con la legge n. 6 del 9.1.2004 ha portato a ricorsi variegati ed a volte fantasiosi, ben poco rispettosi della ratio e della lettera della norma. Nell’immaginario collettivo l’ADS si presenta infatti come un eroe dei tempi moderni, con la toga per mantello ed il codice come arma segreta, pronto a portare pace ed armonia nelle guerre domestiche.

È evidente che l’ADS non ha affatto poteri da supereroe e non è in grado di risolvere questioni che sono al di là della sua effettiva portata. Eppure c’è un campo in cui l’amministrazione di sostegno, invocata coraggiosamente da familiari portati dalla disperazione a sfidare l’iniziale ritrosia dei giudici tutelari, ha trovato fertile applicazione: quello dei soggetti affetti da tossicodipendenze o da alcolismo.

Da tempo dottrina e giurisprudenza discutono sul grado di incapacità di chi dipenda da sostanze (di qualunque natura esse siano) e sul rimedio da adottare, senza pervenire a un risultato unanimemente condiviso.

L’anoressica che rifiuta di nutrirsi, il cocainomane posseduto dalla droga, il ludopatico incapace di smettere di giocare, l’alcolizzato mai sobrio, in quale misura sono incapaci di attendere ai propri interessi? Devono essere interdetti o è sufficiente il ricorso ad un amministratore di sostegno? E quest’ultimo sarà idonea soluzione per il soddisfacimento degli interessi del beneficiario?

La domanda in sé non conosce una risposta universale. In verità la materia impone di scrutare il problema nelle specifiche caratteristiche del caso concreto, al fine di valutare se ed in quale misura l’amministratore di sostegno possa essere considerato una valida soluzione.

Così, il Tribunale di Bologna nella sentenza n. 2914/2008 ha dichiarato l’interdizione di un tossicodipendente, ritenendo la misura più restrittiva maggiormente protettiva per la persona. Il Tribunale di Modena (decreto 8.2.2006), certamente più illuminato, ha ritenuto opportuna la nomina di un ADS in favore di una giovane donna tossicodipendente e bisognosa di sostegno nella gestione dell’eredità paterna. Il Tribunale di Varese (decreto del 25.11.2009) ha ravvisato gli estremi della legge 6/04 in un caso di ludopatia.

Seguendo il sentiero normativo dinanzi tracciato è pervenuto al Tribunale di San Dona’ di Piave il ricorso di una moglie disperata che chiedeva la nomina di un amministratore di sostegno per il marito, alcolista da anni. L’esame del beneficiario e dei suoi familiari ha costituito l’elemento essenziale nella scelta del percorso da seguire per garantire la più efficace tutela al beneficiario stesso.

L’uomo si presentava trasandato, lento nei movimenti, consapevole del proprio problema ma incapace di reagire, riluttante a seguire un percorso di cura serio. La moglie e le figlie, raro esempio di unità familiare e di amore ostinato, apparivano gravemente provate dall’inaspettata alterazione dell’equilibrio domestico ma decise a trovare una soluzione a qualunque costo.

Dopo un’attenta analisi del caso, il giudice tutelare ha nominato un CTU affinché valutasse le effettive possibilità di recupero del beneficiario, indicando il percorso di cura più adeguato. All’esito dell’accertamento il G.T. ha ritenuto opportuno nominare un ADS, che avesse non solo il compito di amministrare il patrimonio del beneficiario e di curarne gli interessi economici, ma anche di seguire il soggetto nel percorso di recupero. Attese le peculiarità del caso di specie, la nomina è ricaduta sul medico curante del paziente, figura competente e gradita al beneficiario.

È bene sottolineare tuttavia che non sempre l’amministratore di sostegno costituisce adeguato rimedio per problematiche di questo spessore. In alcuni casi il processo di autodistruzione del soggetto può essere così avanzato da imporre il ricorso all’interdizione e in altri casi neppure tali rimedi possono risultare esaustivi.

La decisione del giudice tutelare risente inevitabilmente delle molteplici variabili del caso concreto ed è volta ad individuare la misura meno afflittiva a maggiormente satisfattiva delle esigenze del beneficiario.

Dott. Viviana Mele

Giudice presso il Tribunale di Venezia

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE DISTACCATA DI SAN DONA’ DI PIAVE

Il Giudice Tutelare,

letto il ricorso presentato da MEVIA MEVII per la nomina di un amministratore di sostegno in favore del sig. LIBERIO LIBERI;

sentito personalmente il beneficiario e i di lui prossimi congiunti;

esaminata la documentazione prodotta;

espletata una CTU medico-legale;

sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 19.4.2010,

ha emesso il seguente

DECRETO.

Dall’esame del beneficiario, dalla documentazione in atti nonché dalle dichiarazioni dei prossimi congiunti e del CTU dott. ROSSI è risultato che il sig. LIBERIO LIBERI non è in grado di provvedere in maniera autonoma alle proprie necessità in quanto è affetto da infermità con deficit settoriali conseguenti alla dipendenza da alcool.

Il beneficiario è, quindi, in uno stato di infermità sia psichica che fisica che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi, di tal ché appare opportuna la nomina di un amministratore di sostegno con compiti di assistenza sia morale che materiale.

La nomina dell’ADS è rivolta in prevalenza all’accertamento delle terapie più idonee per la cura e la tutela della salute del beneficiario.

In attese dall’individuazione di soggetto competente in materia medica, la nomina ricade in via provvisoria sulla ricorrente.

P.Q.M.

visto l’art. 405 co. 5 e 6 c.c., in relazione agli artt. 1 L. 6/2004 e 404 c.c., nonché agli artt. 409 e 410 c.c.,

nomina a favore del beneficiario LIBERIO LIBERI, nato a Eraclea (VE) il 27.12.1969 e residente a Eraclea (VE) via Jesolo n° 49, amministratore di sostegno la sig.ra MEVIA MEVII, nata a Eraclea il 6.11.1955 e residente in Eraclea (VE) via Jesolo n° 47

Dà incarico all’amministratore di sostegno di curare e assistere il beneficiario e di compiere in favore dello stesso i seguenti atti:

  • rappresentare il beneficiario nell’espletamento di ogni adempimento burocratico-amministrativo inerente ai rapporti con enti pubblici o istituti privati, in particolare per ciò che attiene alla presentazione di atti e/o istanze dirette al conseguimento di sussidi e/o prestazioni sanitarie o previdenziali cui il beneficiario abbia diritto;
  • compiere in nome e per conto del beneficiario tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
  • riscuotere, in nome e per conto del beneficiario, gli emolumenti allo stesso dovuti a titolo pensionistico-previdenziale, con successivo accredito delle somme medesime sul conto corrente bancario intestato al beneficiario stesso;
  • provvedere, in nome e per conto del beneficiario, ad ogni adempimento di natura fiscale;
  • provvedere all’individuazione ed alla scelta delle terapie ritenute più idonee per la tutela e la cura della salute del beneficiario, ivi compresa l’autorizzazione – previa istanza da rivolgere al G.T. – al ricovero presso struttura idonea alla cura del beneficiario.

Sono fatte salve le autorizzazioni specifiche previste dagli artt. 374, 375 e 376 c.c., richiamati dall’art. 411 c.c., di competenza del G.T..

Dispone che l’incarico sia a tempo determinato e cessi in data 12.12.2011.

Rinvia all’udienza del 16.11.2011 ad ore 9.30 per individuazione di eventuale soggetto, competente in relazione alle peculiari esigenze di cura del beneficiario, da nominare quale ADS a tempo indeterminato.

Dispone che l’amministratore di sostegno presenti all’udienza indicata a questo G.T. una relazione sull’attività svolta e sull’evoluzione delle condizioni di vita del beneficiario, alla quale va allegata una sintetica illustrazione della situazione economica che varrà come rendiconto ai sensi degli artt. 411 e 380 c.c..

Si invita l’amministratore di sostegno a riferire a questo G.T., entro il termine di quindici giorni, i mutamenti esistenziali più rilevanti della vita del beneficiario e a richiedere specifica preventiva autorizzazione per gli spostamenti (residenziale/assistenziale) dello stesso (salvo l’urgenza di provvedere; in tal caso, deve richiedersi autorizzazione entro il termine di quindici giorni ed il trasferimento effettuato avrà carattere temporaneo sino alla autorizzazione del G.T.).

Si dà atto che il beneficiario, ai sensi dell’art. 409 co. 2 c.c., può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, nei limiti delle sue concrete possibilità.

L’amministratore di sostegno è invitato a valorizzare bisogni e aspirazioni del beneficiario ai sensi dell’art. 410 co 1 c.c. ed a garantire alla stessa l’informazione concretamente possibile anche ai fini di cui all’art. 410 co. 2 c.c., comunicando al G.T. eventuali diversità di scelte, contrasti o difficoltà.

L’amministratore di sostegno coinvolgerà nell’attuazione del suo incarico, nei limiti più ampi possibili, i servizi sociali e assistenziali territorialmente competenti.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Si annoti a cura della cancelleria ai sensi dell’art. 405 co. 7 c.c..

Si comunichi all’Ufficiale dello Stato Civile, al Casellario Giudiziale, al P.M. nonché alle parti costituite.

San Donà di Piave, 15.3.2010

Il Giudice Tutelare

dott.ssa Viviana Mele

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Che cosa può fare l’amministratore di sostegno? Che poteri ha?

9 ottobre 2009 admin Nessun commento

La domanda deve in realtà partire da una premessa: ovvero bisogna chiedersi cos’è l’Amministrazione di Sostegno e così capire quali sono i suoi poteri. Vediamo assieme.

Poteri inerenti gli aspetti patrimoniali

L’amministrazione di sostegno è un istituto che non configura alcuna limitazione della capacità della persona debole senza il corrispondente conferimento di poteri all’amministratore, né determina alcuna penalizzazione dei diritti e delle facoltà del soggetto che non risponda ad un’effettiva finalità di protezione del beneficiario.

Anche per tale motivo, una delle caratteristiche più significative dell’A.d.S. è la continua adattabilità, sia qualitativa che quantitativa, alle richieste e alle esigenze della persona; esigenze che sono spesso destinate a modificarsi nel corso del tempo a seconda dell’evolversi delle condizioni di vita e psico-fisiche del soggetto amministrato.

Può affermarsi, quindi, che l’amministrazione di sostegno è una forma di tutela ampia (comprendente anche la cura della persona), propositiva e non interdittiva, espansiva e non inibitoria, personalizzata e modulabile, posta a protezione dei diritti delle fasce deboli della popolazione conformemente al fine costituzionale di promozione del pieno sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2, Cost.).

A differenza dell’interdizione, l’amministrazione di sostegno, infatti, non prevede l’amputazione indiscriminata delle facoltà e delle libertà della persona, ma bensì un intervento mirato, che potrebbe quasi definirsi ortopedico, calibrato sulle effettive esigenze del soggetto debole.

L’ADS può determinare un’incapacità del soggetto totale (atti per i quali occorre la rappresentanza esclusiva dell’amministratore) o parziale (atti per i quali occorre l’assistenza dell’amministratore), ma pur sempre settoriale, relativa.

Di tal che, in ordine ai poteri dell’amministratore, deve distinguersi fra l’assistenza e la rappresentanza e, riguardo a quest’ultima, tra rappresentanza non esclusiva ed esclusiva.

L’assistenza inerisce alle ipotesi in cui l’amministratore è incaricato solo di “affiancare” il soggetto debole (senza sostituirlo del tutto) nella conduzione di determinate attività.

Nella rappresentanza, invece, l’amministratore di sostegno è chiamato invece a “sostituire” in toto il beneficiario, con riguardo alle operazioni o agli atti che sono specificati nel decreto di nomina.

Qualora i poteri conferiti dal Giudice Tutelare siano di rappresentanza “esclusiva”, i negozi in questione non potranno in nessun modo venir compiuti dal beneficiario, dovrà provvedervi solo l’amministratore.

L’amministrato potrà porre in essere un certo atto o un gruppo di atti, operando di sua volontà e in maniera del tutto indipendente, solo quando si tratti di rappresentanza non esclusiva.

Sarà il Giudice, pertanto, a definire ogni volta nel decreto di nomina:

  • gli atti che rimangono di competenza esclusiva del beneficiario (fra questi, vi sono sempre quelli necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana);

  • gli atti da compiersi necessariamente con l’assistenza dell’Amministratore di Sostegno;

  • gli atti per la cui attuabilità è previsto dal Giudice Tutelare un potere disgiunto e indipendente tanto dell’Amministratore quanto del Beneficiario;

  • gli atti assegnati alla competenza esclusiva dell’A.d.S.

Poteri di rappresentanza dell’A.d.S. in relazione agli atti di natura personale.

I profili inerenti la cura della persona, nelle finalità del nuovo sistema di tutela del soggetto debole, sono prevalenti rispetto a quelli riguardanti il patrimonio.

A differenza dell’inabilitazione, ove il curatore non ha compiti di cura personale, ma soltanto funzioni di assistenza nel compimento degli atti patrimoniali di straordinaria amministrazione, l’amministrazione di sostegno non comporta una protezione dal solo punto di vista patrimoniale, ma anche da quello personale.

L’amministratore di sostegno, al pari del tutore, ha (o, meglio, può avere, se ciò sia disposto nel provvedimento di nomina) la cura della persona e quindi, il potere-dovere di:

  1. proporre la residenza o il domicilio del beneficiario;
  2. elaborare per il beneficiario un progetto di vita;
  3. esprimere il consenso informato ai trattamenti diagnostici o terapeutici.

Sebbene, infatti, l’art. 411, comma 1, non richiami l’art. 357 c.c. (che indica, tra i compiti del tutore, oltre a quelli di rappresentanza e di amministrazione anche quello di cura), il potere-dovere di cura dell’amministratore nei confronti del beneficiario si evince dall’art. 405, comma 4, che prevede, tra i provvedimenti urgenti da assumersi nell’interesse della persona debole, quelli relativi alla cura della stessa, dall’art. 408 c.c., a mente del quale la scelta dell’amministratore avviene “con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”, dall’art. 405 comma 5 n. 6, che prevede che l’amministratore debba periodicamente riferire al giudice tutelare circa “le condizioni di vita personale e sociale” del beneficiario.

Di qui la necessità che sia conseguibile, nella misura del possibile, ogni risultato di natura personale di cui il beneficiario abbisogni, e che lo stesso non sarebbe in grado di raggiungere da solo; basta pensare agli atti che toccano le scelte relative ai rapporti di famiglia, e alla disposizione dei propri beni.

Al tempo stesso andranno assicurate la protezione e l’assistenza che occorrono, onde evitare che eventuali determinazioni personali errate possano arrecare pregiudizio. Il che significa che dovranno potersi assegnare all’A.d.S., facoltà rappresentative pur riguardo a iniziative di natura non patrimoniale.

Escludere tale possibilità impedirebbe, di fatto, l’esercizio di prerogative dell’essere umano tanto importanti quanto non negoziabili. Molteplici le attribuzione all’AdS di poteri di rappresentanza di vario tipo, in relazione ad una pluralità di atti personalissimi. Si possono ricordare:

  • il potere di avanzare, in nome e nell’interesse del beneficiario, domanda di divorzio congiunto;
  • il potere di rinunciare ad un’eredità;
  • il potere di rappresentanza anche esclusiva riguardo alle scelte relative alla separazione personale;
  • il potere di manifestare il consenso informato in ambito sanitario.

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