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La querela per circonvenzione d’incapace del beneficiato

10 agosto 2010 admin Nessun commento

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO CIRCONVENZIONE D’INCAPACE: L’ADS DEVE PROPORRE QUERELA?

Sovente accade che l’amministratore di sostegno si trovi ad essere nominato in costanza di turbative nei confronti del beneficiato. O meglio si può persino dire che, in costanza di condotte non cristalline di taluni, i congiunti o altri interessati chiedano la nomina di un ADS proprio per dare la miglior tutela al beneficiato.

In tali frangenti ben può occorrere che l’Amministratore di sostegno possa trovarsi nelle condizioni di dover prendere posizione in merito alla possibile circonvenzione d’incapace nei confronti del proprio amministrato.

Per facilità di consultazione riportiamo di seguito il testo della norma di riferimento.

Art. 643 Circonvenzione di persone incapaci

Chiunque, per procurare a se’ o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermita’ o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, e’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 euro a 2065 euro.

Qualora che ne sussistenao i presupposti, l’amministratore di sostegno deve quindi reagire con le azioni di competenza. Dopo essersi fatto appositamente autorizzare dal Giudice Tutelare, l’ADS dovrà perciò predisporre e proporre specifica denuncia querela per ciconvenzione d’incapace contro i soggetti coinvolti, se identificati, oppure contro ignoti.

Al fine di consentire la miglior comprensione della dinamica fattuale e giuridica di cui si discorre, proponiamo di seguito un esempio di atto giudiziario (denuncia querela) all’uopo predisposto.

Avv. Alberto Vigani


ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA

(per il tramite della Stazione Carabinieri di San Donà di Piave)

*****

DENUNCIA-QUERELA

Atto di denuncia-querela proposto dalla Signora Caia Sempronia, nata a San Donà di Piave (VE), il 00.00.1977 e residente a San Donà di pIave, via Italia n. 20,

con l’assistenza

dell’Avv. Roberto Tumiotto in veste di Amministratore di sostegno, nominato con provvedimento del 00.00.2010 del Giudice Tutelare del Tribunale di Venezia – Sez. Dist. di S. Donà di Piave (doc. 1), e su autorizzazione del Giudice Tutelare (doc. 2).

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La Signora Caia Sempronia è in cura presso il Centro Salute Mentale dell’U.L.S.S. n. 15, di Venezia dal 1999, per “psicosi ______________” ed è seguita anche dal Ser.T. della medesima struttura per dipendenza da sostanze stupefacenti.

Nel mese di settembre 2009 i sanitari del C.S.M. suddetto segnalavano la sua situazione al Giudice Tutelare al fine della nomina urgente di un amministratore di sostegno (doc. 3), poiché “Nonostante il trattamento psicofarmacologico e psicoterapico di sostegno, la Sig.ra Sempronia tende a mantenere comportamenti e frequentazioni che la espongono a situazioni di plagio e truffa non essendo lei sempre in grado di valutare la gravità delle conseguenze”.

Dalla documentazione depositata e dalle dichiarazioni che la Dott.ssa Ipazia Ippocrate, psichiatra del C.S.M., rendeva all’udienza del 10.11.2009 è emerso che l’infermità psichica di cui sopra, unita all’uso di cocaina, fa sì che la Sig.ra Sempronia (odierna querelante) pur essendo in grado di attendere alle piccole occupazioni quotidiane, è “…in realtà del tutto incapace di compiere ogni atto che non sia di tipo elementare e di cogliere le possibili conseguenze delle azioni che compie”.

Nel corso del suo esame avanti il G.T. la querelante affermava di avere assunto nel 2009, dietro modesto compenso, la carica di amministratore unico della società TTTTTTTT SRL, sedente in Caorle (VE), alla via VERONA n. __, venendo così ad assumere un ruolo che non avrebbe mai potuto/dovuto ricoprire a causa delle proprie gravi condizioni psichiche; del pari dichiarava che nulla conosceva dell’attività svolta dal citato consorzio, nulla della sua situazione economico-patrimoniale, nulla dei dipendenti, nulla degli affari, ecc.

All’esito dell’udienza, verificato lo stato d’infermità della Signora Sempronia, il G.T. disponeva la nomina dell’avvocato Roberto Tumiotto ad amministratore di sostegno, con compiti d’assistenza sia morale che materiale, e con l’incarico “di curare e assistere il beneficiario e di compiere in nome e per conto dello stesso i seguenti atti:

  • assistere la beneficiaria nel compimento di ogni atto inerente alla sua qualifica di amministratore del TTTTTTTT SRL, con sede in CAORLE (VE) via Verona n. __;
  • assistere la beneficiaria nel compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • provvedere, in nome e per conto della beneficiaria, ad ogni adempimento di natura fiscale.”.

Esposto il contesto, allo stato attuale, la cosa che più preoccupa è la posizione d’amministratore di TTTTTTTT SRL rivestita dalla beneficiata.

Infatti paiono essersi eclissate le persone che hanno fatto assumere, verosimilmente in seguito a circonvenzione, alla Signora Sempronia la posizione di c.d. “testa di legno” dell’ente e quest’ultimo appare oggi, e presumibilmente versava già allora, in istato di decozione.

In ragione della descritta esposizione a pericolo della Signora Sempronia, il marito, Signor Sempronio Semproni, si induceva a presentare già nel mese di agosto 2009 un esposto alla Procura della Repubblica nel quale, paventando che la moglie potesse essere oggetto di circonvenzione o di plagio da parte d’ignoti, chiedeva che fossero disposte indagini;

In seguito al predetto esposto era avviato il procedimento penale n. 0000/10 Z, le cui indagini sono state dapprima coordinate dal Sost. Proc. Dott. _____________ e poi dal Dott. _________ , e saranno unificate ad altri procedimenti.

Dalle dichiarazioni della Signora Sempronia e dalle informazioni assunte risulta che la stessa era stata contattata, inizialmente, da un tale signor __________________ (doc. 4) che le fece la proposta di assumere il ruolo di amministratore e firmare la relativa documentazione; quest’ultimo provvedeva poi a tenersi in contatto con la beneficiata telefonandole ogni tanto e dicendole di farsi trovare presso _________________________ ove le faceva sottoscrivere dei documenti di cui non conosceva né il contenuto né la rilevanza.

In un’occasione fu fatto anche firmare all’odierna querelante un intero blocchetto di assegni in bianco.

La TTTTTTTT SRL, come accennato, appare trovarsi in fase di decozione (insolvenza desumibile dall’esistenza di posizioni debitorie, impossibilità di operare per incapacità dichiarata dell’amministratore, sfratto dalla sede operativa, dileguamento di fatto di chi vi operava o “vi ruotava attorno”, precedente istanza di fallimento abbandonata per desistenza del creditore, abbandono di documentazione contabile, ecc.) e vi sono diversi creditori che minacciano azioni di recupero dei loro crediti rivolgendosi anche direttamente alla Beneficiaria.

In data 20 dicembre 2009 l’Ufficio Depenalizzazione Assegni della Prefettura di Venezia contestava alla Signora Sempronia la violazione di norme depenalizzate ex art. 33 D. L.gs 30/12/1999, n. 507 – L. 15/12/1990 n. 386 e successive modificazioni per emissione di assegni senza provvista (doc. 5). Per le ragioni dedotte, tuttavia, la Signora, che qui querela, non può essere ritenuta responsabile per fatti compiuti in istato d’incapacità naturale.

Del resto, alla data d’emissione degli assegni, oggetto del verbale inviato dalla Prefettura, pendeva già la procedura per l’Amministrazione di Sostegno comprovante lo stato d’incapacità in cui l’odierna querelante già versava.

Per contro, a fronte della non imputabilità della Signora Sempronia, è invece ipotizzabile, a carico di IGNOTI, oltre il reato di circonvenzione di incapace, anche quelli di falsità in foglio firmato in bianco, truffa, ecc., per avere, gli stessi, fatto sottoscrivere all’odierna querelante un blocchetto di assegni in bianco ed averli in seguito indebitamente riempiti. Eventi, quelli dedotti, tempestivamente esposti dall’amministratore di sostegno al Giudice Tutelare per avere sue determinazioni in relazione all’attività da svolgere (doc. 6).

In ogni caso era chiesto alla Prefettura l’annullamento del verbale del 00/00/2010 per quanto riguarda la Signora Caia Sempronia obbligata principale e, in subordine, ne era chiesta la sua sospensione sino a quando non fossero concluse le indagini della Procura e definite le eventuali responsabilità.

Considerato il grave pregiudizio che ne deriva all’odierna querelante e la malafede d’ignoti nel farle assumere il ruolo d’amministratore di TTTTTTTT SRL, la stessa, con l’ausilio dell’amministratore di sostegno e previa autorizzazione del G.T., si riserva di promuovere istanza al Tribunale volta ad ottenere l’annullamento della nomina ad amministratore del Consorzio con effetti retroattivi, atteso che si trovava in stato d’incapacità naturale, ex art. 428 cod. civ. già all’epoca dell’accettazione della carica, per effetto della patologia e della tossicodipendenza predette.

Tanto premesso, l’esponente, assistita dall’amministratore di sostegno, Avv. Rooberto Tumiotto, con studio in Eraclea (VE), via Fausta, n. 52, ritenuto che dai fatti suesposti emergano concrete responsabilità in ordine diversi reati sporge formale

DENUNCIA-QUERELA

nei confronti di IGNOTI, chiedendo che siano penalmente perseguiti per i reati di circonvenzione di incapace (643 c.p.), e/o di falsità in foglio firmato in bianco (art. 486, 489), e/o di truffa (640 c.p.) per avere, gli stessi fatto sottoscrivere all’esponente un blocchetto di assegni in bianco ed averli in seguito indebitamente riempiti e/o per tutti quei reati che la S.V. Ill.ma Vorrà ravvisare nei sopra esposti comportamenti, con riserva espressa di costituirsi parte civile nell’istaurando procedimento penale per il risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti e patiendi.

Dichiara di nominare quale difensore di fiducia l’Avv. Alberto A. Vigani del Foro di Venezia, con Studio in Eraclea (VE), via Fausta, 52, presso il quale elegge domicilio.

La querelante, assistita dall’amministratore di sostegno, chiede di essere informata, ai sensi dell’art. 408, co. 2 c.p.p., dell’eventuale richiesta d’archiviazione, alla quale fin d’ora si oppone, nonché, a norma dell’’art. 406, co. 3 c.p.p. dell’eventuale richiesta di proroga delle indagini.

Manifesta sin d’ora opposizione all’emissione del decreto penale di condanna, nonché alla declaratoria d’improcedibilità per particolare tenuità del fatto (ipotesi peraltro inverosimile), a norma dell’art. 34 D.Lgs. 28.08.2000 n. 271, nel caso il fatto integri un reato attribuito alla competenza del Giudice di Pace.

Indica quali persone in grado di riferire sui fatti:

  • Dott.ssa Ipazia Ippocrate del Centro Salute mentale ULSS n. 10;
  • Dott. Gaio Ippocrate del Centro Salute mentale ULSS n. 10;
  • Assistente Sociale Signora Liberia Ippocrate;
  • Sempronia Libera Semproni, madre di Caia Sempronia;
  • Tizia Sempronia, sorella di Caia;
  • Sempronio, marito di Caia Sempronia.

Allega copia dei seguenti documenti:

  1. provvedimento di nomina ad amministratore di sostegno;
  2. autorizzazione del Giudice Tutelare a proporre querela contro ignoti.
  3. istanza di nomina ad amministratore di sostegno da parte del C.S.M. U.L.S.S. n. 15 di Venezia
  4. fotocopia del biglietto da visita di ________________.
  5. verbale della Prefettura notificato in data 00.00.2010;
  6. istanza a Giudice Tutelare per chiarimenti sull’attività da svolgere.

Con Osservanza.

Eraclea, lì 14 agosto 2010

Caia Sempronia

L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Avv. Roberto Tumiotto

Istanza dell’Amministratore di Sostegno per l’acquisto di un immobile

17 aprile 2010 admin Nessun commento

ISTANZA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER L'ACQUISTO

DI UN BENE IMMOBILE IN NOME E PER CONTO DEL BENEFICIATO

 

Per quanto possa più facilmente accadere il contrario, ovvero che si debba chiedere l'autorizzazione a vendere un immobile del beneficiato per fare fronte alle esigenza di vita dello stesso, a volte ci si può trovare a dover acquistare un edificio o un terreno proprio al fine di consentire la tutela degli interessi della persona sottoposta ad Amministrazione di Sostegno.

Per consentire di orientarsi facilmente in tale situazione, riportiamo di seguito un facsimile di esempio di istanza da depositare al Giudice del Tribunale.


Tribunale di Venezia

Istanza ex artt. 374 e 411 cod. civ.

Ill.mo Sig. Giudice Tutelare,
lo scrivente Avv. Alberto Vigani, con studio in Eraclea, alla via Fausta, nella sua qualità di amministratore di sostegno del sig. ……………….., nato a……………….., in data ……………….. e residente in ……………….., alla via ……………….., nominato con decreto n. ………………../……………….. emesso dal Giudice dott. Lina Tosi del Tribunale di venezia Sezione Distaccata di San Donà di Piave in data …………………

premesso che

1) ad oggi l’assistito sig. ……………….. vive in un edificio rurale sito in San Donà di Piave, alla via ……………….. il quale a causa della vetustà e della mancata manutenzione versa oggi in condizioni di dissesto e di inadeguatezza sanitaria: lo stesso, infatti, necessiterebbe di essere integralmente messo a norma e ristrutturato sia negli impianti che negli isolamenti e rivestimenti. Non si poi sottacere che anche da un punto di vista strutturale lo stabile lascia a desiderare e richiederebbe a breve degli interventi ai fini della sua conservazione statica e del suo risanamento edilizio (segnatamente, …………………);

2) L'edificio è anche molto isolato ed è raggiungibile esclusivamente percorrendo una stretta viuzza di campagna che lo rende difficoltoso da raggiungere per tutti coloro che devono prestare assistenza al beneficiato, oltre a poco consentire il monitoraggio continuo delle sue condizioni di salute;

3)  lo scrivente Amministratore ha appreso da bando pubblico della messa in vendita nel medesimo Comune di San Donà di Piave, alla via ……………….., di un appartamento di proprietà dell'ATER di circa mq 50, realizzato nell’anno 2008, luminoso e privo di barriere architettoniche, per un prezzo di € 110.000,00;

4) l'edificio ove è sito l'appartamento in vendita è stato costruito dal medesimo ATER al fine di darvi ospitalità a persone indigenti o con problematiche necessitanti il costante monitoraggio dei Servizi Sociali che, pertanto, saranno presenti in loco con modalità costanti;

5) l’acquisto dell'indicato appartamento risulta perciò essere conveniente per il beneficiato per ragioni sanitarie e logistiche nonchè in quanto …………………;

6) il beneficiato ha ricevuto dall'INAIL il saldo di quanto spettantegli a titolo di indennità e perciò possiede una somma di molto superiore di ciò che sarebbe necessario per l’acquisto dell'appartamento;

7) il beneficiato ha quindi a Sua disposizione l'importo di € 350.000,00 versato interamente sul c.c.p. n. …………………, acceso presso l'Ufficio Postale di San Donà di Piave, a lui intestato e vincolato all’ordine del Giudice Tutelare;

Tanto premesso l’istante ADS nella sua predetta qualità

FORMULA ISTANZA

affinchè la S.V. Ill.ma, giusta il disposto di cui artt. 374 e 411 c.c., Voglia autorizzarlo ad acquistare in nome e per conto dell’assistito sig. ……………….. l’appartamento de quo prelevando a tal fine la somma di € 110.000,00 (oltre ad imposte: per come conteggiate nell'allegato bando), dal conto corrente n. ……………….. . Voglia quindi autorizzare il presenziare in nome e per conto del beneficiato sottoposto ad Amministrazione di sostegno avanti il Notaio Valeria Terracina di San Donà di Piave per acquistare il predetto ed individuato immobile.

Con osservanza.
Si allega:

  • documentazione fotografica dell'immobile ad oggi occupato;
  • dichiarazione del Geom. Rossi in merito alla carenza dei requisiti igienico sanitari dell'edificio rurale;
  • copia del bando per la vendita dell'Appartamento in Condominio ATER;
  • parere favorevole dei Servizi Sociali del Comune di San Donà di Piave;
  • bozza atto di compravendita immobiliare predisposta dal Notaio Valeria Terracina.

Eraclea, 21.10.2010

L’amministratore  di sostegno

Avv. Alberto Vigani

Depositato in cancelleria oggi ………………..
Il cancelliere ………………..

Relazione dell’Amministratore di Sostegno al Giudice Tutelare

17 marzo 2010 admin Nessun commento

MODELLO RELAZIONE ANNUALE ADS

Riportiamo di seguito un secondo esempio facsimile di "Relazione al Giudice Tutelare" al fine di permettere a tutti coloro che hanno da poco assunto la funzione di avere un modello da cui partire per la elaborazione dell'annuale documento espositivo dell'attività svolta e dello stato del rapporto con il beneficiato.

Questa versione è semplificata e molto più documentale, rinviando all'allegazione degli scontrini e delel copie degli estratti di quanto pervenuto (pensioni, indennità, rendite etc.).

 

Relazione dell’amministratore di sostegno (art. 405, comma 4, n. 6 c.c.)

Tribunale di Venezia

 

In ossequio al disposto dell’art. 405, comma 4, n. 6 cod. civ. si provvede agli adempimenti richiesti alla funzione..

Ill.mo Sig. Giudice Tutelare,
lo scrivente avv. ……………….. nella sua qualità di amministratore di sostegno del sig./sig.ra ……………….., nato/a a Eraclea il ……………….. dimorante in San Donà di Piave, via ……………….., n. ……………….., giusta nomina  del Tribunale di Venezia Sezione Distaccata di San Donà di Piave con decreto del ……………….. viene ad esporre quanto occorso nel periodo di a esercizio dell'amministrazione nel periodo intercorrente dalla nomina al 31.12.2010.

Segnatamente:

  • in merito all’attività di assistenza e amministrazione svolta: ………………..

 

  • in merito alle condizioni di vita personale del beneficiario sig./sig.ra: ……………

 

  • in merito alle condizioni di vita sociale del beneficiario sig./sig.ra: ……………….. ;

 

  • in merito alla gestione del patrimonio del beneficiario sig./sig.ra: ………………..

Allega alla presente analitico rendiconto (relativo al periodo dal ……………….. al ………………..) e documentazione attestante i proventi attivi e le voci di spesa di seguito sommariamente elencati in riepilogo:

VOCI DI ATTIVITÀ    

€ ……………….. (………………..)   

€ ……………….. (………………..)   

€ ……………….. (………………..)   

Totale Attività € ………………..

VOCI DI PASSIVITÀ

€ ……………….. (………………..)   

€ ……………….. (………………..)   

€ ……………….. (………………..)   

Totale Passività  € ………………..

Residuo                € ………………..    (………………..)

Il residuo attivo predetto è stato versato nel conto corrente postale ……………….. acceso presso l'Ufficio di ………………..   di ……………….., via ……………….., n. ……………….. intestato al predetto beneficiario su autorizzazione del Giudice Tutelare e per la movimentazione del quale vi deve essere disposizione della medesima autorizzazione giudiziaria.

Si resta a disposizione per relazionare ulteriormente quanto l'Ill.mo Giudice ritenesse di approfondire in dettaglio.

Con osservanza.

Eraclea, 31.12.2010

L’amministratore di sostegno

Avv. _____________________

Ricorso per nomina amministratore di sostegno

27 agosto 2009 admin Nessun commento

Tribunale di Venezia

RICORSO PER LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Ill.mo Signor  Giudice Tutelare

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………,

nato a…………………………………………………..il………………………………………….e

residente in………………………………………………….……………………………………….

via…………………………………………………………, n ………………………………………

tel..……………………………………, fax …………..………………, e-mail……………………

nella sua qualità dii…………………………………………………………………………………

del/lla signor/a…………………………………………………………………………………….

nato/a a………………………………………………………………………………………………

e residente (o domiciliato) in ……………………………………………………………………,

via …………………………………………………………., n …………………………………….,

ed ivi abitualmente dimorante.

(oppure: con abituale dimora in…………………………………………………………………

via……………………………………………………………, n …………………………..………).

premesso

che il predetto signor………………………………………………………………………………

si trova nell’impossibilità …………………………………………………………………………

di provvedere ai propri interessi a causa di infermità ………………………………………

che, infatti, lo stesso signor………………………………………………………………………

come risulta dalla certificazione medica che si allega, è affetto da…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il suddetto soggetto non è pertanto in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi.

Che si rende necessario, conseguentemente, provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno che possa assistere il predetto signor………………………………………………………………………………………………… nel compimento degli atti precisati;

tutto ciò premesso,

chiede

l’applicazione della misura di protezione dell’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ai sensi della legge 09/01/04, n. 6 per il signor…………………………………………………………….

nato a ………………………………………………………….., il …………………………………

residente a ……………………………………………………………………………………………

via………………………………………………………………, n. ………………………………….

o domiciliato a……………………………………………………………………………………….

Via………………………………………………………………,n. …………………………………

ed indica come AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

il/la signor/a…………………………………………………………………………………………

residente a ………………………………………………………………………………………….

via…………………………………………………………………, n………………………………..

tel………………………………, cell. …………………, e-mail……………………………………

A corredo del ricorso produce:

  1. Certificato di nascita del beneficiario;

  2. Eventuale certificato che attesti l’impossibilità del beneficiario di raggiungere il Palazzo di Giustizia;

  3. Documentazione sulle condizioni di vita personale (sanitarie, sociali, psicologiche ed educative/scolastiche, ecc.)

  4. Documentazione relativa alla sua situazione patrimoniale .

  5. Documenti attestanti l’eventuale opposizione al procedimento da parte di parenti stretti.

Inoltre indica le generalità e gli indirizzi dei parenti stretti (genitori, fratelli, figli e coniugi) a lui noti :

  1. …………………………………………………………………………………………………

  2. …………………………………………………………………………………………………

  3. …………………………………………………………………………………………………

  4. …………………………………………………………………………………………………

  5. …………………………………………………………………………………………………

  6. …………………………………………………………………………………………………

  7. …………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto si impegna ad informare detti parenti dell’udienza fissata dal Giudice Tutelare e fornirà prova di averli informati nel corso dell’udienza stessa.

A sostegno della presente richiesta, il ricorrente, con riferimento all’esperienza di vita quotidiana ed alle relazioni sociali, sanitarie, psicologiche ed educative indica:

  • Le azioni che il beneficiario è in grado di compiere in modo autonomo

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • Le azioni che il beneficiario è in grado di compiere solo con l’assistenza di un Amministratore di Sostegno

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • Le azioni che il beneficiario non è in grado di compiere

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Le principali spese che si presumono da sostenersi

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………..

Luogo e data di sottoscrizione

Firma del ricorrente

……………………………….


La normativa civilistica in materia di ADS

2 luglio 2009 admin Nessun commento
GLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE  CHE RIGUARDANO L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia
Capo I — Dell’amministrazione di sostegno

404. Amministrazione di sostegno. — [1] La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
405. Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità.
— [1] Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’articolo 406.
[2] Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.
[3] Se l’interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione.
[4] Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.
[5] Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione:
1) delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;
2) della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
3) dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
6) della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
[6] Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d’ufficio prima della scadenza del termine.
[7] Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro. Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.
406. Soggetti. — [1] Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417.
[2] Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al giudice competente per quest’ultima.
[3] I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all’articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
407. Procedimento. — [1] Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
[2] Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
[3] Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all’articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
[4] Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.
[5] In ogni caso, nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.
408. Scelta dell’amministratore di sostegno. — [1] La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
[2] Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse forme.
[3] Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
[4] Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.
409. Effetti dell’amministrazione di sostegno. — [1] Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.
[2] Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
410. Doveri dell’amministratore di sostegno. — [1] Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
[2] L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.
[3] L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
411. Norme applicabili all’amministrazione di sostegno. — [1] Si applicano all’amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.
[2] All’amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.
[3] Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.
[4] Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.
412. Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice.
— [1] Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.
[2] Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno.
[3] Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno.
413. Revoca dell’amministrazione di sostegno. — [1] Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.
[2] L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno.
[3] Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.
[4] Il giudice tutelare provvede altresì, anche d’ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l’amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell’articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.


Capo II. — Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale

414. Persone che possono essere interdette. — [1] Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.
415. Persone che possono essere inabilitate. — [1] Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione, può essere inabilitato.
[2] Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
[3] Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, salva l’applicazione dell’articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.
416. Interdizione e inabilitazione nell’ultimo anno di minore età. — [1] Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell’ultimo anno della sua minore età. L’interdizione o l’inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l’età maggiore.
417. Istanza d’interdizione o di inabilitazione. — [1] L’interdizione o l’inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.
[2] Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la patria potestà [ora: potestà dei genitori] o ha per curatore uno dei genitori, l’interdizione o l’inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.
418. Poteri dell’autorità giudiziaria. — [1] Promosso il giudizio di interdizione, può essere dichiarata anche d’ufficio l’inabilitazione per infermità di mente.
[2] Se nel corso del giudizio d’inabilitazione si rivela l’esistenza delle condizioni richieste per l’interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l’interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l’istruttoria necessaria.
[3] Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l’interdizione o per l’inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell’articolo 405.
419. Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori. — [1] Non si può pronunziare l’interdizione o l’inabilitazione senza che si sia proceduto all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando.
[2] Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d’ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell’interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.
[3] Dopo l’esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all’interdicendo o un curatore provvisorio all’inabilitando.
420. Internamento definitivo in manicomio. [Articolo abrogato]
421. Decorrenza degli effetti dell’interdizione e dell’inabilitazione. — [1] L’interdizione e l’inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall’articolo 416.
422. Cessazione del tutore e del curatore provvisorio. — [1] Nella sentenza che rigetta l’istanza d’interdizione o d’inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.
423. Pubblicità. — [1] Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d’interdizione o d’inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro e comunicati entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita.
424. Tutela dell’interdetto e curatela dell’inabilitato. — [1] Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati.
[2] Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell’interdicendo e del curatore provvisorio dell’inabilitando a norma dell’articolo 419. Per l’interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.
[3] Nella scelta del tutore dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato il giudice tutelare  individua di preferenza la persona più idonea all’incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell’articolo 408.
425. Esercizio dell’impresa commerciale da parte dell’inabilitato. — [1] L’inabilitato può continuare l’esercizio dell’impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare. L’autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore.
426. Durata dell’ufficio. — [1] Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell’interdetto o nella curatela dell’inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.
427. Atti compiuti dall’interdetto e dall’inabilitato. — [1] Nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore.
[2] Gli atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell’interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall’interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione.
[3] Possono essere annullati su istanza dell’inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione fatti dall’inabilitato, senza l’osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza d’inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l’inabilitazione.
[4] Per gli atti compiuti dall’interdetto prima della sentenza d’interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell’articolo seguente.
428. Atti compiuti da persona incapace d’intendere o di volere. — [1] Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore.
[2] L’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente.
[3] L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato compiuto.
[4] Resta salva ogni diversa disposizione di legge.
429. Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione. — [1] Quando cessa la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell’interdetto, del curatore dell’inabilitato o su istanza del pubblico ministero.
[2] Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.
[3] Se nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di sostegno, il tribunale, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare.
430. Pubblicità. — [1] Alla sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si applica l’articolo 423.
431. Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca. — [1] La sentenza che revoca l’interdizione o l’inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato.
[2] Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.
432. Inabilitazione nel giudizio di revoca dell’interdizione. — [1] L’autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l’istanza di revoca dell’interdizione, non crede che l’infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l’interdizione e dichiarare inabilitato l’infermo medesimo.
[2] Si applica anche in questo caso il primo comma dell’articolo precedente.
[3] Gli atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti dall’inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l’interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.


Esempio di ricorso ADS

27 giugno 2009 admin Nessun commento

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Sezione distaccata di San Donà di Piave

Ufficio del Giudice Tutelare

Ricorso ex art.407 c.c. e 720 bis c.p.c.

per l’istituzione di amministratore di sostegno

I sottoscritti signori

Tutti rappresentati e difesi dall’avvocato ……………………………….. del foro di Venezia, presso di lui domiciliati nello studio in San Donà di Piave,

in forza di mandato in calce al presente atto

Espongono quanto segue.

I ricorrenti sono rispettivamente la moglie e i figli del signor

Purtroppo, a causa di malattia il signor

è incapace di provvedere ai propri interessi e pertanto, ricorrono i presupposti legali e l’opportunità concreta di provvedere per il beneficiario alla nomina di un amministratore di sostegno.

Infatti il signor

è affetto da

(documentazione medica)

Da ultimo si rende noto all’ufficio che il signor

dimorato abitualmente in ………………………. è impossibilitato a muoversi.

Si indica quale opportuno amministratore di sostegno la signora

ricorrente, che già gestiva la ordinaria amministrazione per conto del beneficiario stesso prima della sua incapacità.

Tanto premesso

i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi

chiedono che il giudice tutelate, disposti gli eventuali accertamenti

v o g l i a

a) designare a tutela del beneficiario signor

un amministratore di sostegno nella persona di

Si allegano i seguenti documenti : 1 e 2 (certificato di residenza e stato di famiglia); 3 (certificato medico), 4 (stato di famiglia originario)

Ai sensi dell’art. 10 n.3 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 il presente ricorso è esente dal contributo unico.

San Donà di Piave

Con osservanza

Avvocato Alberto Vigani