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	<title>AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO &#187; amministratore di sostegno</title>
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	<description>Informazioni e consigli per ADS - amministratori di sostegno</description>
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		<title>Amministrazione di sostegno e testamento: si può fare?</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:52:52 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
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		<description><![CDATA[La persona sottoposta ad amministrazione di sostegno può fare testamento? Si dice che se è incapace d’agire, pertanto, è tendenzialmente incapace a testare. Vediamo un caso deciso dal tribunale di Varese. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/12/amministrazione-di-sostegno-e-testamento-si-puo-fare/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">IL TESTAMENTO DEL BENEFICIATO NELLA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO</span></h2>
<p style="text-align: justify;">Certo è facile comprendere che una delle diminuzioni dell&#8217;autonomia della persona siano da ricondursi appunto al progredire dell&#8217;età. Con il sopraggiungere della vecchiaia aumentano infatti le patologie che inibiscono la piena ed indipendente determinazione del soggetto, purtroppo spesso anche confliggendo con il potenziale suo desiderio di voler disporre per la distribuzione del suo patrimonio dopo la sua morte (per info sull&#8217;argomento rinvio al sito <a title="Come fare testamento? Istruzioni per l'uso." href="http://www.faretestamento.com" target="_blank">www.faretestamento.com</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;amministratore di sostegno si trova perciò spesso a doversi porre la problematica relativa alla capacità della persona beneficiaria di redigere testamento e ciò con particolare riferimento al fatto che è controversa la piena capacità negoziale in capo al soggetto sottoposto alla procedura di ADS medesima.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto mi pare interessante censire un recentissimo provvedimento del Tribunale di Varese in un caso in cui si ritiene non sia possibile alla beneficiaria testare perché in capo alla stessa difetta la capacità di agire sul piano negoziale, nel senso che ella non comprende il significato giuridico del negozio e non è in grado di volerne coscientemente gli effetti.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">La persona beneficiaria incapace d’agire, pertanto, è tendenzialmente incapace a testare e alla stessa, in caso di accertata utilità della limitazione, deve potersi estendere la preclusione di cui all’art. 591 n. 2 c.c</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, in conclusione, la capacità di testare della beneficiaria deve essere esclusa, in applicazione dell&#8217;indicata norma, applicata all’amministrazione di sostegno sub iudice in forza dell’art. 411, comma IV c.c., rispondendo tale limitazione all’interesse della beneficiaria e sul presupposto che manchi, nella stessa, la capacità di agire in sede negoziale, come accertata nel rituale contraddittorio, anche alla presenza del difensore del soggetto vulnerabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
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</script></p>
<blockquote><p>Trib. Varese, uff. vol. giur., 19 ottobre 2011, g.t. G. Buffone -</p>
<p style="text-align: center;">“AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TESTARE”</p>
<p style="text-align: center;">D E C R E T O</p>
<p style="text-align: center;">Art. 411, comma IV, c.c., 742 c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione di sostegno in favore della beneficiaria è stata aperta in data 10 maggio 2011, con designazione di un Avvocato del Foro di Varese, come soggetto esterno preposto all’espletamento delle funzioni conferite in qualità di amministratore di sostegno. In quella sede, è sorta la problematica relativa alla capacità della persona beneficiaria di redigere testamento, poiché controversa la piena capacità negoziale in capo alla stessa e tenuto conto di un anomalo susseguirsi di schede testamentarie, prima depositate, poi revocate, ritenuto emersione della influenza indebita di terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">In funzione di una estensione delle limitazioni previste nel decreto originario, questo giudice ha disposto procedersi a Consulenza Tecnica d’Ufficio sulla persona della beneficiaria, al fine, soprattutto, di acclarare se, effettivamente, vi fosse difetto, nella stessa, dei presupposti cognitivi necessari per comprendere il significato giuridico di un testamento e volerne gli effetti, in funzione di una protezione del soggetto vulnerabile, altrimenti a rischio di pregiudicare sé stesso. Nella sua perizia, depositata in data 30 luglio 2011 ed esaminata in apposita udienza con tutte le parti, la Consulente ha concluso affermando che “dagli accertamenti attraverso colloqui clinici, somministrazione testistica (MMSE, Test di Rorschach,) la beneficiaria presenta una patologia identificabile alla luce del DSM IV-TR (disturbo istrionico di personalità) e pertanto vi sono limiti nella sua capacità di intendere e volere; il soggetto non è in grado di effettuare atti di vita quotidiana o di gestione organizzativa adeguati; a parere di questo consulente necessita di una amministrazione di sostegno in quanto il disturbo che la caratterizza la porta ad essere fortemente suggestionabile e condizionabile da figure terze. (…). La beneficiaria non è in grado di agire con capacità negoziale”.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce degli esiti dell’accertamento peritale, condivisibile per il pregio degli accertamenti e per la serietà dei riscontri oggettivi documentali, deve ritenersi che difetti, nella beneficiaria, la capacità di agire sul piano negoziale, nel senso che ella non comprende il significato giuridico del negozio e non è in grado di volerne coscientemente gli effetti.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 411, comma IV, c.c., espressamente prevede che il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l&#8217;amministratore di sostegno, o, come in questo caso, successivamente, possa “disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l&#8217;interdetto o l&#8217;inabilitato, si estendano al beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno, avuto riguardo all&#8217;interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni”. Nell’alveo delle limitazioni prese di mira dalla norma succitata, si colloca la disposizione di cui all’art. 591, comma II, n. 2 c.c. ove il Legislatore ha escluso la capacità di testare in capo all’interdetto per infermità di mente. Trattasi, allora, di enunciato positivo di protezione che, giusta gli artt. 411, 591 c.c., può essere esteso al beneficiario avuto riguardo al suo interesse e a quello preso di mira dalla disposizione applicata.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto a tale ultimo aspetto, la norma di cui al n. 2 del comma II dell’art. 591 c.c. risponde all’esigenza di garantire che il negozio testamentario sia sorretto da piena capacità negoziale, ripudiando l’Ordinamento il movimento patrimoniale (anche jure successionis) viziato da incapacità negoziale del disponente e costituendo la capacità di disporre un “elemento imprescindibile per la delazione testamentaria”, come la Dottrina afferma. Giova ricordare che, secondo gli scritti della manualistica classica, la capacità di disporre per testamento costituisce una estrinsecazione della capacità di agire, essendo il negozio di ultima volontà “l’espressione del diritto di autonomia privata”: ne consegue che incapace a testare è colui il quale non è capace di agire (come conferma l’art. 591, comma II, n. 1, c.c.). Sotto altro aspetto, la norma in esame vuole evitare che la testamentifactio non sia espressione della (valida) volontà dell’adulto vulnerabile ma veicolo, utilizzato da terzi anche in modo illecito, per profittare dei beni dell’incapace. Alla luce dei rilievi che precedono è evidente come la ratio sottesa alla previsione di cui all’art. 591 n. 2 c.c. possa richiedere tutela anche nel regime giuridico dell’amministrazione di sostegno, dove il beneficiario non sia solamente impedito fisicamente o vulnerabile nelle capacità gestionali, ma addirittura incapace d’agire a causa di una patologia invalidante o di un altro stato morboso.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto il primo aspetto (interesse del beneficiario), risponde sempre all’interesse della persona protetta la cautela contro atti negoziali che questa non avrebbe posto, se capace, ovvero dai quali, comunque, non consegue alcuna pratica utilità ma, anzi, può derivare un pregiudizio là dove, ad esempio, per il caso del testamento, in assenza di legittimari, la designazione testamentaria venga fatta ad un terzo estraneo alla famiglia così impedendo la chiamata per Legge dei prossimi parenti. Una scelta de qua può anche tradursi in un terreno pericoloso in cui le relazioni amicali e di compagnia sorgono non per affettività e sincero sentimento di amicizia bensì per ottenere il fine pratico di un lascito ereditario.</p>
<p style="text-align: justify;">La persona beneficiaria incapace d’agire, pertanto, è tendenzialmente incapace a testare e alla stessa, in caso di accertata utilità della limitazione, deve potersi estendere la preclusione di cui all’art. 591 n. 2 c.c. Nel caso di specie, il procedimento giurisdizionale è stato celebrato alla presenza dell’amministratore di sostegno della beneficiaria stessa e, soprattutto, in presenza dell’Avvocato designato da questa, con nomina che questo G.T. ha autorizzato e mantenuto vita. Giova ricordare, infatti, che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25366 del 2006, ha affermato il principio di diritto secondo cui &#8220;il procedimento per la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l&#8217;emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l&#8217;intervento dell&#8217;amministratore; necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell&#8217;interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l&#8217;interdetto o l&#8217;inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio”. Trattasi di principio di diritto che ha trovato l’avallo della giurisprudenza costituzionale (v. Corte cost., ordinanza 19 aprile 2007, n. 128). Da qui la precisa scelta, nell’odierno procedimento, di consentire (e, anzi, favorire) la presenza di un Avvocato ad hoc per la persona vulnerabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, in conclusione, la capacità di testare della beneficiaria deve essere esclusa, in applicazione dell’art. 591, comma II, n. 2 c.c., applicato all’amministrazione di sostegno sub iudice in forza dell’art. 411, comma IV c.c., rispondendo tale limitazione all’interesse della beneficiaria e sul presupposto che manchi, nella stessa, la capacità di agire in sede negoziale, come accertata nel rituale contraddittorio, anche alla presenza del difensore del soggetto vulnerabile.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ vero che certa Dottrina reputa che l’estensione della limitazione prevista per l’interdetto, in materia di testamento, non sia consentita ma trattasi di una opinione che non può essere condivisa: e, infatti, in presenza di una barriera del genere ad una esigenza di protezione dell’incapace, dovrebbe, allora, ritenersi necessaria l’interdizione, nel senso che il Giudice Tutelare, al fine di applicare quelle certe norme di protezione, sarebbe costretto a seguire il percorso interdittivo, così svilendosi la stessa funzionalità dell’amministrazione di sostegno, nel cui ventre si rintraccia una struttura morfologica del tutto adeguata ad assimilare limitazioni e decadenze analoghe a quelle previste a tutela dell’interdetto. Vi è, poi, che “una limitazione alla estensione delle limitazioni” potrebbe tutt’al più reputarsi giustificata per i diritti fondamentali della persona a contenuto non patrimoniale: quanto è accaduto, ad esempio, per il divieto a contrarre matrimonio, previsto dall’art. 85 c.c. per l’interdetto e ritenuto non applicabile al beneficiario (Trib. Varese, Ufficio Volontaria Giurisdizione, decreto 6 ottobre 2009 in Famiglia e Diritto, 2010, 3, 287 e in Giur. Italiana, 2010, IV, 846).</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Letti e applicati gli artt. 411, comma IV, 591, comma II, n. 2, c. c.,</p>
<p style="text-align: justify;">ESCLUDE in capo ad A, nata a …. il ….. 1914, la CAPACITÀ DI TESTARE, in applicazione dell’art. 591, comma II, n. 2 c.c., applicato in forza dell’art. 411, comma IV, c.c. La beneficiaria, pertanto, non potrà redigere testamento, fintanto che perdura lo stato di incapacità e salvo nuovo provvedimento del giudice di revoca o modifica dell’odierno decreto, ex art. 742 c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 405, comma VI, c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">MANDA alla cancelleria per le pubblicità previste dalla Legge</p>
<p style="text-align: justify;">DECRETO immediatamente esecutivo ex art. 741, comma II, c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;">DISPONE che la Cancelleria comunichi l’odierno provvedimento alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Varese lì 19 ottobre 2011</p>
<p style="text-align: justify;">IL GIUDICE TUTELARE</p>
<p style="text-align: justify;">dott. Giuseppe Buffone</p>
</blockquote>
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		<title>Amministratore di sostegno vicario: si può?</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:05:01 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Uno o due ADS? Spesso viene chiesto se è possibile condividere l'incarico di amministratore di sostegno per poter meglio garantire l'assistenza al soggetto beneficiato. Purtroppo la risposta deve essere negativa; vediamo perchè. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/11/amministratore-di-sostegno-vicario-si-puo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">DUE PERSONE PER L&#8217;AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?</span></h2>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Spesso viene chiesto se è possibile condividere l&#8217;incarico di amministratore di sostegno per poter meglio garantire l&#8217;assistenza al soggetto beneficiato. O quantomeno se è possibile avere un ADS vicario per i momenti in cui l&#8217;Amministratore di Sostegno è impossibilitato a prestare la sua attività funzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Purtroppo la risposta deve essere negativa perchè l&#8217;istituto dell&#8217;ADS non permette di nominare un co-amministratore per due ragioni giuridiche primarie:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>una testuale (che si ricollega ad una tassatività tipologica 	delle figure di sostegno previste dalla norma istitutiva);</li>
<li>ed una logico-giuridica (che per argomentazione impone di ritenere che la 	necessità di due amministratori sia incompatibile con la disciplina tipica dell&#8217;ADS).</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">In riferimento al primo punto, è certo che la figura del co-amministratore non è in nessun modo prevista dalle norme della Legge 6/2004 che bene aveva davanti a sè il confronto con la fattispecie della tutela in cui, a chiare lettere, sono previsti due ruoli autonomi: il tutore ed il protutore.</p>
<p style="text-align: justify;">In riferimento al secondo punto, è opportuno segnalare che (vds. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) l’amministrazione può, in concreto, essere <span style="text-decoration: underline;">esclusa “in ragione della complessità dell’incarico ovvero qualora si tratti di gestire un’attività di tale complessità da doversi propagare in una molteplicità di direzioni</span>”. Per questo in tali casi si deve ritenere che l’amministratore di sostegno (unico) o possa essere bastevole a tutelare da solo il soggetto beneficiato o che la misura dell&#8217;ADS non sia idonea ed sufficiente, e si debba quindi utilizzare altra disciplina più impattante (inabilitazione o interdizione).</p>
<p style="text-align: justify;">Riporto quindi in dettaglio un interessante provvedimento del Tribunale di Varese che tratteggia con precisioni il perimetro della questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
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</script></p>
<p style="text-align: center;"><strong>***</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tribunale di Varese, Uff. Vol. Giur., decreto 13 luglio 2010</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il beneficiario versa in condizioni cliniche particolari che richiedono l’intervento di una amministrazione di sostegno, atteso che questo non è nella piena capacità di potersi orientare anche nella gestione del patrimonio (affetto da: morbo di Parkinson e decadimento cognitivo). Tanto è emerso all’esito dell’esame dove è risultato che il beneficiario ha difficoltà a realizzarsi nella realtà che lo circonda, non essendo in grado di indicare, ad esempio, il luogo in cui si trova. Il beneficiario non conosce, peraltro, neanche la moneta che ha corso legale e versa in evidente stato di bisogno. L’amministrazione si rende, dunque, opportuna, prima che necessaria, anche al fine di evitare che l’incidenza della patologia possa riverberarsi in modo negativo sulle condizioni personali e patrimoniali. Si prende atto della documentazione medica prodotta che, in uno con l’esame, sconsiglia misure di tutela diverse (es. interdizione).</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla situazione sopra descritta, discende che l’istanza debba trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha introdotto nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, nuove norme a disciplina ed istituzione dell&#8217;amministrazione di sostegno, con contestuale modifica degli articoli del cod. civ. in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali .</p>
<p style="text-align: justify;">E’ stato, così, istituto, quale nuova figura di ausilio per gli incapaci, l’amministratore di sostegno, attingendo da una legge che ha la dichiarata finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell&#8217;espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Più che di una riforma, si è trattato di una vera e propria rivoluzione istituzionale &#8211; come tale riconosciuta, nella sostanza, dalle Corti superiori (Corte Cost., 9 dicembre 2005, n. 440; Cass., 12 giugno 2006, n. 13584; Cass., 9 dicembre 2005, n. 440) &#8211; che ha confinato in uno spazio assai ristretto gli ormai “residuali” istituti della interdizione e dell’inabilitazione; la prima ormai soltanto operante (art. 414 c.c.) se ritenuta (e dimostrata) necessaria per assicurare adeguata protezione all’infermo di mente. Ai sensi del “nuovo” art. 404 c.c., la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita dal suddetto amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Ai sensi dell’art. 408 c.c., la scelta dell&#8217;amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo “alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”. L’amministratore di sostegno , in altri termini, differentemente dalle altre misure a protezione dell’incapace, non si sostituisce al rappresentato ma sceglie “con questo” il suo best interest.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, l’amministrazione risulta senz’altro adeguata atteso che si rivela in grado di offrire tutela opportuna al soggetto debole. Ed, infatti, secondo l’insegnamento dei giudici di legittimità (v. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) l’amministrazione può, in concreto, essere esclusa:</p>
<p style="text-align: justify;">a) in ragione della complessità dell’incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni;</p>
<p style="text-align: justify;">b) in ragione della potenzialità (auto o etero) lesiva dell’incapace: nei casi, quindi, in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l’esterno;</p>
<p style="text-align: justify;">c) inadeguatezza in concreto dell’amministrazione di sostegno: quale clausola generale residuale aperta, in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l’unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuno dei suddetti tre casi è qui in rilievo.</p>
<p style="text-align: justify;">Né la gravità della patologia ha valenza nel senso di rendere preferibile l’interdizione. Al riguardo, non può sottacersi come Cass. civ., 22.4.2009, n. 9628 abbia di recente cassato la decisione del giudice di merito di optare per l’interdizione a soggetto affetto da esiti di ematoma acuto subdurale e cardiopatia ischemica con totale decadimento cognitivo ed alterazione abituale delle facoltà intellettive e volitive.</p>
<p style="text-align: justify;">Onde fugar ogni dubbio, deve poi ricordarsi che non costituisce condizione necessaria per l&#8217;applicazione della misura dell&#8217;amministrazione di sostegno la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quanto meno accettato, il sostegno ed abbia indicato la persona da nominare. Né costituisce condizione necessaria per l’applicazione della misura dell’amministratore di sostegno, la circostanza che siano stati indicati i compiti da assegnare all’amministratore. Infatti, ai sensi dell&#8217;art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, è il giudice tutelare che, nel proprio decreto di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, indica l&#8217;oggetto dell&#8217;incarico, gli atti che lo stesso amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere solo con l&#8217;assistenza dell&#8217;amministratore, fermo restando che nell&#8217;applicazione della misura deve aversi riguardo alle esigenze del beneficiario stesso, alla cui cura e ai cui interessi deve essere esclusivamente orientata la scelta dell&#8217;amministratore di sostegno (art. 408, comma 1, c.c., su cui cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza 1 marzo 2010, n. 4866).</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, la non imprescindibilità del consenso del beneficiario risulta desumibile anche dalla considerazione che, in caso di dissenso con quest’ultimo, l’amministratore informa il giudice tutelare per l’adozione dei provvedimenti ritenuti necessari” (v. già cit., Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584).</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle concrete modalità “operative” dell’amministratore, reputa questo Giudice, condividendo le opinioni già da altri espresse, che debba farsi riferimento alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall’Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n. 18. Il trattato in esame riconosce espressamente (lett. n del preambolo) “l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte” (collocati nel novero dei “principi generali”, v. art. 3 della convenzione). La Convenzione, all’art. 12 (“uguale riconoscimento dinanzi alla legge), comma IV, chiaramente statuisce, poi: “Gli Stati devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed, allora, tutte le norme a tutela dell’incapace, da intendere come persona diversamente abile, (art. 1, comma II, Conv. New York: coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali) devono essere improntate ai seguenti principi: a) la misura deve essere proporzionata ed adatta alle condizioni della persona; b) la misura deve essere applicata per il più breve tempo possibile Nel caso di specie, la situazione patologia del beneficiario rende necessaria oltre che opportuna una nomina a tempo indeterminato.</p>
<p style="text-align: justify;">Si dà atto che, quanto ai compiti da assegnare all’amministratore, il ricorrente ha rinunciato a quelli che involgevano diritti personalissimi (testamento e capacità sponsale), su cui, quindi, non vi è pronuncia.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla nomina dell’amministratore occorre soffermarsi.</p>
<p style="text-align: justify;">La parte ricorrente chiede nominarsi un amministratore ed un co-amministratore di sostegno.</p>
<p style="text-align: justify;">La richiesta non può trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Come ricorda la Dottrina, la legge non contempla espressamente tale possibilità e, però, neppure la esclude. Nel silenzio del testo legislativo, alcuni Autori convengono per l’opportunità di una soluzione gestionale “a due”, “tutte le volte che emerga la necessità del possesso di particolari competenze tecniche, dal punto di vista finanziario, contabile, economico, oppure sul terreno della cura della persona, in relazione ad alcune (e non a tutte le) operazioni da compiersi”.</p>
<p style="text-align: justify;">Certa giurisprudenza tutelare ha condiviso tale impianto argomentativo Trib. Modena, decreto 24 ottobre 2005: Trib. Genova, decreto 10 ottobre 2006 e Trib. Trieste, decreto 14 gennaio 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">L’orientamento che propone la nomina di due amministratori non può essere condiviso per due ragioni giuridiche primarie: una testuale (che si ricollega ad una tassatività tipologica delle figure di sostegno); ed una logico-giuridica (che impone di ritenere che la necessità di due amministratori sia incompatibile con la misura di tutela de qua).</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al primo aspetto, è certo che la figura del co-amministratore non è in nessun modo prevista dalle norme della Legge 6/2004 che, opportuno ricordarlo, aveva piena memoria della misura della tutela in cui, expressis verbis, sono previsti due ruoli autonomi: il tutore ed il protutore. Il Legislatore, però, ha sempre focalizzato il baricentro dell’amministrazione attorno alla esclusiva figura dell’amministratore non lasciando mai emergere anche solo la possibilità velata di un’altra figura co-gestionale. Le figure del sostituto nelle scelte anche esistenziali altrui sono necessariamente tassative e sottoposte al vincolo della Legge, la quale sola, sovrana, deve “creare” e modellare i tipi soggettivi che possono ricoprire questo Ruolo. Accedere alla tesi di due amministratori o di un co-amministratore vorrebbe dire, in realtà, creare in via pretoria un profilo che la Legge ha respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al secondo aspetto, deve ricordarsi che (v. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) l’amministrazione può, in concreto, essere esclusa “in ragione della complessità dell’incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed, allora, delle due l’una: o l’amministratore (unico) è sufficiente a tutelare il soggetto debole o la misura de qua non è idonea ed adeguata.</p>
<p style="text-align: justify;">Vi è, poi, di più.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle concrete modalità gestionali nessuna norma esclude che l’amministratore possa avvalersi di ausiliari: è vero il contrario. L’art. 411, comma I, c.c. richiama espressamente l’art. 379 c.c. che, al comma II, prevede la possibilità per il tutore di avvalersi di una o più persone (per la cui nomina, se stipendiate, occorre l’autorizzazione del giudice tutelare).</p>
<p style="text-align: justify;">Ed, allora, va nominato amministratore di sostegno il sig. X e questi va autorizzato a nominare un ausiliario o collaboratore di cui avvalersi, da individuare nella sig.ra XX</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">visti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ.,</p>
<p style="text-align: justify;">Dichiara aperta l’amministrazione di sostegno in favore di XX, nato a …… il …… e residente in ..</p>
<p style="text-align: justify;">Nomina amministratore di sostegno ……., nato in ….. e residente in …..</p>
<p style="text-align: justify;">Autorizza l’amministratore di sostegno ad avvalersi di un ausiliario, nella gestione dell’amministrazione, da individuare in X, nata a …</p>
<p style="text-align: justify;">Assegna all’amministratore il compito di avere cura degli interessi patrimoniali e personali del beneficiario, con obbligo di assisterlo nelle attività quotidiane e nei trattamenti sanitari nonché con autorizzazione ad intraprendere iniziative con enti di assistenza o cura per garantire al soggetto protetto condizioni di vita ottimali. In particolare l’amministratore potrà assistere il beneficiario nel prestare il consenso ai trattamenti medici e nel prestare il consenso al trattamento dei dati personali; ove il beneficiario non sia in grado di firmare, l’amministratore potrà sottoscrivere in luogo di questi. Per singole o specifiche attività gestionali, l’amministratore potrà avvalersi dell’ausiliario, ma con documento scritto da entrambi gli interessati e reso noto al beneficiario, in cui di volta in volta indicati i compiti in cui richiesto l’intervento dell’ausiliario ed il tempo della collaborazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone che all’amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni:</p>
<p style="text-align: justify;">con rappresentanza esclusiva (art. 409, I, c.c.)</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore ha il compito di effettuare un puntuale e dettagliato rendiconto dello stato patrimoniale del beneficiario, mediante accesso ai registri pubblici, anche della Conservatoria, nonché accesso ad ogni istituto di credito, mediante spendita del potere qui conferito. Quanto ai conti intestati o cointestati al beneficiario, l’amministratore richiederà estratto conto e saldo e redigerà, all’esito, una completa relazione di sintesi dove indicate le entrate e le proprietà. Su ogni conto, l’amministratore avrà possibilità di intervento: prelievi, estratti conto ed ogni altra attività necessaria per la gestione del patrimonio. L’amministratore subentra nella gestione di:</p>
<p style="text-align: justify;">beni mobili, con obbligo di custodirli e, se denaro, evitarne la dispersione e, ove possibile, renderli produttivi di frutti;<br />
beni immobili, con obbligo di provvedere alla manutenzione e se necessario la ristrutturazione</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore avrà, anche, il potere di curare i rapporti giuridici della beneficiario con tutti gli Uffici pubblici, con autorizzazione alla firma in luogo del beneficiario e con l’esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, nell’interesse del beneficiario, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell’interesse del beneficiario. L’amministratore potrà stipulare contratti in nome del beneficiario, ove ciò necessario per il suo interesse, e con limite degli atti di ordinaria amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">con Assistenza (art. 409, I, c.c.)</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore ha il potere-dovere di assistere il beneficiario nella prestazione del consenso informato ai trattamenti dei dati personali ed ai trattamenti terapeutici.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone l’ablazione della capacità di agire del beneficiario per ogni negozio e atto economico-patrimoniale di straordinaria amministrazione, rammentando all’amministratore l’obbligo di chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice civile e quello di informare tempestivamente la persona circa gli atti da compiere, nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con essa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina all’amministratore di sostegno di riferire per iscritto al Giudice Tutelare, entro la fine di giugno di ogni anno, circa l’attività svolta e le condizioni di vita del beneficiario, con opportuno rendiconto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il beneficiario conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 405, comma VI, c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">Manda alla cancelleria per l’annotazione dell’odierno decreto nell’apposito registro e per la comunicazione del medesimo all&#8217;ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all&#8217;atto di nascita del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;articolo 3, comma 1, lettera p), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,</p>
<p style="text-align: justify;">Manda alla cancelleria affinché si provveda all’iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Fissa per il giuramento del nominato amministratore di sostegno,</p>
<p style="text-align: justify;">la data del ..</p>
<p style="text-align: justify;">Manda all’amministratore di notificare il decreto al beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Decreto immediatamente esecutivo</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone che l’amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.</p>
<p style="text-align: justify;">Varese lì 13 luglio 2010</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice Tutelare</p>
<p style="text-align: justify;">dott. Giuseppe Buffone</p>
</blockquote>
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		<title>Amministratore di sostegno e slot machines</title>
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		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:07:09 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[L’amministrazione di sostegno è indicata come misura adeguata ad affrontare la ludopatia (gioco d'azzardo e slot machine) che può sconfinare nella vera e propria patologia. A livello psicologico si assiste al repentino passaggio da euforia a depressione, con stati d’animo altalenanti e l’insorgenza, quindi, di una vera e propria dipendenza, del tutto simile per sintomi e caratteristiche a quella da sostanze stupefacenti. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/10/amministratore-di-sostegno-e-slot-machines/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">QUANDO l&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E&#8217; LA CURA PER IL GIOCO D&#8217;AZZARDO?</span></h2>
<div id="attachment_104" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/stemma_repubblica_italiana_grigio1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-104" title="Amministratore di Sostegno" src="http://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/stemma_repubblica_italiana_grigio1-150x150.jpg" alt="Amministratore di Sostegno" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Amministratore di Sostegno</p></div>
<p style="text-align: justify;">Il caso preso in esame dal tribunale di Varese fa capo ad una specifica ipotesi di dipendenza da gioco, ovvero una <strong>ludopatia</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per comprendere il contesto di cui si discute si deve sapere che secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità sono circa un milione e mezzo (il 3% della popolazione italiana) gli adulti a rischio ludopatia, trattandosi di fenomeno in costante incremento.</p>
<p style="text-align: justify;">Le cause possono essere molteplici e variare ma gli effetti, in genere, convergono in modo omologo verso una <strong>situazione che può sconfinare nella vera e propria patologia</strong>. Ed, infatti, come insegna la letteratura medico-legale, a livello psicologico si assiste al repentino passaggio da euforia a depressione, con stati d’animo altalenanti e l’insorgenza, quindi, di <strong><span style="text-decoration: underline;">una vera e propria dipendenza</span></strong>, d<span style="text-decoration: underline;">el tutto simile per sintomi e caratteristiche a quella da sostanze stupefacenti</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione di sostegno è perciò indicata come misura  assolutamente adeguata ad affrontare una problematica di tal fatta ed,  anzi, da consigliare.</p>
<p style="text-align: justify;">Un tanto anche perchè, oltre che essere duttilmente appropriata, non vi sono ragioni contrastanti: infatti, i 3 elementi che possono essere ostativi all&#8217;ADS (1. complessità dell’incarico, 2. potenzialità -auto o etero- lesiva dell’incapace, 3. inadeguatezza in concreto dell&#8217;ADS) qui non sussistono.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la situazione del beneficiario anzi rende necessaria, oltre che opportuna, una nomina a tempo determinato, per la durata di due anni, prorogabili; tale effetto a tempo non sarebbe raggiungibile in via predeterminata a mezzo altri istituti.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore dovrà quindi seguire un percorso con il beneficiario inteso a fargli riacquistare la propensione al risparmio, vigilando su come vengono investiti e spesi i soldi ed imponendo soglie limite di spesa: settimanali e mensili.</p>
<p style="text-align: justify;">Il graduale riacquisto della capacità di gestire il denaro, ove associata ad una riduzione della propensione al gioco, favorirà un recupero delle piene capacità del beneficiario e saranno maturi i tempi per estinguere la misura.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Avvocato Alberto Vigani" href="http://www.avvocati.venezia.it/alberto-vigani.html" target="_blank">Avv. Alberto Vigani</a></p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
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</script></p>
<blockquote>
<h2 style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">Tribunale di Varese</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">Ufficio della volontaria Giurisdizione</span></strong></h2>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in persona del Giudice Tutelare, dott. Giuseppe Buffone, ha pronunciato il seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">D e c r e t o </span></span></span></strong><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: x-small;">ex art. 405 cod. civ.</span></span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">Nomina di Amministratore di Sostegno</span></span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;">nel procedimento camerale iscritto al n. ..dell’anno 2009</p>
<p style="text-align: center;">R.G.V.G.,</p>
<p style="text-align: center;"><em>Avente ad oggetto </em></p>
<p style="text-align: center;">Apertura dell’amministrazione di sostegno in favore di <strong>SS,</strong> …</p>
<p style="text-align: center;">- □■□ -</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Il beneficiario dichiara, con lucidità e consapevolezza, di non avere buona capacità di gestione del denaro e di desiderare un amministratore di sostegno. La richiesta è convalidata dalla sorella che ricorda come il fratello, per pagare i debiti accumulati, abbia addirittura venduto la propria casa (vivendo ora presso abitazione della madre) e cambiato lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Stato clinico </strong></p>
<p style="text-align: justify;">La relazione del medico psicologo che ha in cura il beneficiario, conclude ritenendo che il beneficiario si esponga con facilità al rischio di impulsività, determinato da una tendenza a farsi coinvolgere ed a sperimentare emozioni senza razionalità</p>
<p style="text-align: justify;">Si osserva, per quanto qui interessa, che l’incapacità gestionale discende quasi prevalentemente dalla tendenza del beneficiario a dedicarsi ad attività di giuoco e scommesse, culminata in una irrefrenabile attività di dedizione alle cd. “macchinette” ovvero slot machines e altri strumenti ludici equivalenti.</p>
<p style="text-align: justify;">All’esito delle valutazioni medico-legali, la psicologa diagnostica una dipendenza da gioco, particolarmente “devastante” per la vita del beneficiario: è, addirittura, arrivato a dimettersi dal lavoro per poter beneficiare della liquidazione ed ottenere liquidità da reimpiegare.</p>
<p style="text-align: justify;">Da qui un percorso terapeutico cui ora si chiede venga affiancato un percorso giuridico di tutela e, cioè, una amministrazione di sostegno.</p>
<p style="text-align: justify;">L’esame ha confermato quanto in atti, atteso che è stato lo stesso beneficiario ad associarsi alla richiesta di amministrazione</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Amministrazione di sostegno</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dalla situazione sopra descritta, discende che l’istanza debba essere accolta.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge 9 gennaio 2004, n. 6 istituto, quale nuova figura di ausilio per gli incapaci, l’amministratore di sostegno, attingendo da una legge che ha la dichiarata finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell&#8217;espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Più che di una riforma, si è trattato di una vera e propria rivoluzione istituzionale &#8211; come tale riconosciuta, nella sostanza, dalle Corti superiori (Corte Cost., 9 dicembre 2005, n. 440; Cass., 12 giugno 2006, n. 13584; Cass., 9 dicembre 2005, n. 440) &#8211; che ha confinato in uno spazio assai ristretto gli ormai “residuali” istituti della interdizione e dell’inabilitazione; la prima ormai soltanto operante (art. 414 c.c.) se ritenuta (e dimostrata) necessaria per assicurare adeguata protezione all’infermo di mente.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Nel caso di specie</em>, l’amministrazione risulta senz’altro adeguata atteso che si rivela in grado di offrire tutela opportuna al soggetto debole. Ed, infatti, secondo l’insegnamento dei giudici di legittimità (v. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) l’amministrazione può, in concreto, essere esclusa:</p>
<p style="text-align: justify;">a) in ragione della complessità dell’incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni;</p>
<p style="text-align: justify;">b) in ragione della potenzialità (auto o etero) lesiva dell’incapace: nei casi, quindi, in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l’esterno;</p>
<p style="text-align: justify;">c) inadeguatezza in concreto dell’amministrazione di sostegno: quale clausola generale residuale aperta, in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l’unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuno dei suddetti tre casi è qui in rilievo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed, infatti, nel caso di specie, l’istituto ex art. 404 c.c. appare del tutto adeguato al caso concreto. Al riguardo, non può sottacersi come Cass. civ., 22.4.2009, n. 9628 abbia di recente cassato la decisione del giudice di merito di optare per l’interdizione a soggetto affetto da esiti di ematoma acuto subdurale e cardiopatia ischemica con totale decadimento cognitivo ed alterazione abituale delle facoltà intellettive e volitive.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Amministrazione di sostegno e Ludopatia</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Non va sottaciuto, invero, che il caso di specie non fa capo ad un classico soggetto incapace ovvero vulnerato nella propria esatta e corretta percezione della realtà ovvero inficiato nell’intelletto da disturbi più o meno intensi della personalità: viene in rilievo, infatti, una specifica ipotesi di dipendenza da gioco, ovvero una ludopatia.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò nondimeno l’amministrazione di sostegno è sicuramente misura assolutamente adeguata ed, anzi, da consigliare.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, va ricordato che secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità sono circa un milione e mezzo (il 3% della popolazione) gli adulti a rischio ludopatia, trattandosi di fenomeno in costante incremento.</p>
<p style="text-align: justify;">Le cause possono essere molteplici e variare ma gli effetti, in genere, convergono in modo omologo verso una situazione che può sconfinare nella vera e propria patologia. Ed, infatti, come insegna la letteratura medico-legale, a livello psicologico si assiste al repentino passaggio da euforia a depressione, con stati d’animo altalenanti e l’insorgenza, quindi, di <span style="text-decoration: underline;">una vera e propria dipendenza</span>, del tutto simile per sintomi e caratteristiche a quella da sostanze stupefacenti che può peggiorare e compromettere seriamente salute e qualità della vita. Ed, invero, vi sono precipui dati oggettivi che propendono verso una tale conclusione: mentre si gioca o si scommette, l’organismo rilascia endorfine e le sensazioni a livello neuronale sono simili a quelle provocate dalla droga e dall’alcol.</p>
<p style="text-align: justify;">Se si considera che il fattore che stimola la ludopatia è l’offerta di gioco, è facile intuire come colui che ne soffra sia, oggi, esposto ad un rischio costante: presso ogni esercizio commerciale – in specie, bar e tabacchi &#8211; sono in vendita giochi e scommessi, anche di facile accesso. E manca, allo stato, una Legislazione che incida, in modo diretto, sul contenimento delle ludopatie.</p>
<p style="text-align: justify;">Da qui l’utilità della amministrazione di sostegno per chi sia affetto dalla propensione irrazionale al giuoco.</p>
<p><strong>Modalità operative</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle concrete modalità “operative” dell’amministratore, reputa questo Giudice, condividendo le opinioni già da altri espresse, che debba farsi riferimento alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall’Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n. 18. Il trattato in esame riconosce espressamente (lett. n del preambolo) “<em>l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte</em>” (collocati nel novero dei “principi generali”, v. art. 3 della convenzione). La Convenzione, all’art. 12 (“uguale riconoscimento dinanzi alla legge), comma IV, chiaramente statuisce, poi: “<em>Gli Stati devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed, allora, tutte le norme a tutela dell’incapace, da intendere come persona diversamente abile, (art. 1, comma II, Conv. New York: coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali) devono essere improntate ai seguenti principi: a) la misura deve essere proporzionata ed adatta alle condizioni della persona; b) la misura deve essere applicata per il più breve tempo possibile</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la situazione del beneficiario rende necessaria oltre che opportuna una nomina a tempo determinato, per la durata di due anni, prorogabili.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore dovrà seguire un percorso con il beneficiario inteso a fargli riacquistare la propensione al risparmio, vigilando su come vengono investiti e spesi i soldi ed imponendo soglie limite di spesa: settimanali e mensili. Il graduale riacquisto della capacità di gestire il denaro, ove associata ad una riduzione della propensione al gioco, favorirà un recupero delle piene capacità del beneficiario e saranno maturi i tempi per estinguere la misura.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali motivi, si provvede come da dispositivo, sentite tutte le parti comparse in udienza ed ascoltati i <em>desiderata </em>del beneficiario che si è dimostrato fermo nel voler dimostrare, prima a sé stesso che agli altri, di poter sconfiggere la dipendenze che lo ha colpito, privandolo della possibilità di una vita non solo normale ma anche felice.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>visti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ., </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dichiara </strong>aperta l’amministrazione di sostegno in favore di<strong> SS,</strong> …</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nomina </strong>amministratore di sostegno l’Avv. …., con studio in ….</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L’incarico è a termine: anni due</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Assegna </strong>all’amministratore il compito di avere cura degli interessi patrimoniali e personali del beneficiario, con obbligo di assisterlo nelle attività quotidiane e nonché con autorizzazione ad intraprendere iniziative con enti di assistenza o cura per garantire condizioni di vita ottimali.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dispone </strong>che all’amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>gestione patrimonio</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore ha il potere-dovere di fare visione e rendiconto dello stato patrimoniale del beneficiario; avrà cura di far sospendere, con l’intermediazione dell’istituto di credito (Banco ..) ove custoditi i fondi, le carte di credito e debito attualmente in essere con accensione di una unica carta vincolata ai seguenti <em>plafonds, </em>al fine di garantire un minimo risparmio coattivo: settimanalmente, la somma di Euro 200,00 con onere per il beneficiario di dare conto, all’amministratore, di come le somme vengono spese (offrendo ricevute fiscali e scontrini) e con autorizzazione, per l’amministratore, di coinvolgere nelle attività di vigilanza la sorella DD; l’amministratore ha diritto di estrarre, in ogni momento, estratto conto; mensilmente, la somma massima è di Euro 800,00. Ogni prelievo che superi le suddette somme non può essere effettuato se non con l’assistenza dell’amministratore, intesa quale firma per autorizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore ha il potere di autorizzare prelievi ulteriori, anche con prelievo diretto o con autorizzazione rilasciata alla banca, ma con motivazione puntuale. L’amministratore avrà, anche, il potere di curare i rapporti giuridici del beneficiario con tutti gli Uffici pubblici, con l’esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, nell’interesse del beneficiario, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell’interesse del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto, anche e soprattutto, al fine di verificare quali atti negoziali significativi siano stati posti in essere sino ad oggi ed eventualmente verificarne la validità giuridica. L’amministratore potrà conferire direttamente con la dr.ssa GG, psicologa, per concertare un piano di sostegno terapeutico e giuridico.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle spese per le cure psicologiche, l’amministratore concerterà con l’istituto di credito che la sorella del beneficiario, DD, possa, ove autorizzata dall’amministratore, effettuare prelievi per pagarle, salvo che – come è preferibile in linea di principio – il beneficiario riesca a farvi fronte con il budget già in essere.</p>
<ol>
<li>
<p style="text-align: justify;"><strong>con assistenza necessaria (art. 409, I, 	c.c.)</strong></p>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il beneficiario non può sottoscrivere contratti ed impegnare il patrimonio verso l’esterno se non con l’assistenza dell’amministratore, da intendere in senso stretto (presenza dell’amministratore di sostegno all’atto giuridico e sua sottoscrizione). Altrimenti detto: nessun contratto acquista efficacia se non con la firma della amministratrice. Eccezion fatta per l’eventuale sottoscrizione di un contratto di locazione: in quel caso, sin da ora, si autorizza il beneficiario a sottoscrivere il contratto ove l’amministratore abbia preventivamente dato il proprio consenso per iscritto con trasmissione degli atti a questo giudice tutelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Eccezion fatta per la vendita della automobile di proprietà: in quel caso, varranno le regole come per la stipula della locazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dispone </strong>l’ablazione della capacità di agire del beneficiario per ogni negozio e atto economico-patrimoniale di straordinaria amministrazione, rammentando all’amministratore l’obbligo di chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice civile e quello di informare tempestivamente la persona circa gli atti da compiere, nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con essa.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ordina </strong>all’amministratore di sostegno di riferire per iscritto al Giudice Tutelare, entro la fine di settembre di ogni anno, circa l’attività svolta e le condizioni di vita del beneficiario, con opportuno rendiconto. In questa relazione prospetterà l’eventuale <span style="text-decoration: underline;">opportunità di una proroga</span> del mandato indicando il termine auspicato. L’incarico scade in data 1 dicembre 2011.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Il beneficiario conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dispone </strong>che il beneficiario, entro il termine di un tre mesi dalla scadenza dell’incarico, si sottoponga a visita medico-legale, con l’assistenza dell’amministratore, onde acquisire una perizia di aggiornamento sulla sua situazione fisio-psichica. Del rifiuto il Giudice terrà conto nella valutazione dell’eventuale rinnovo dell’incarico.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Visto l’art. 405, comma VI, c.c.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Manda </strong>alla cancelleria per l’annotazione dell’odierno decreto nell’apposito registro e per la comunicazione del medesimo all&#8217;ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all&#8217;atto di nascita del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Visto l&#8217;articolo 3, comma 1, lettera p), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Manda </strong>alla cancelleria affinché si provveda all’iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fissa </strong>per il giuramento del nominato amministratore di sostegno l’udienza in data 27 novembre 2009<strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto </strong>immediatamente esecutivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Si comunichi</p>
<p style="text-align: justify;">Varese lì 25 novembre 2009</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice Tutelare</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>dott. Giuseppe Buffone </strong></p>
</blockquote>
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		<title>Amministratore di Sostegno o Interdizione? Continua il dibattito.</title>
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		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 13:35:23 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Interdizione o Amministratore di sostegno? Distinzione di funzioni e requisiti. Il tribunale di Lamezia Terme torna sulla questione con un decreto che fà discutere limitando l'ADS solo ai casi in cui le questione da affrontare sono di facile risoluzione. La scelta pare non condivisibile: vediamona assieme perchè. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/09/continua-il-dibattito-che-contrappone-ads-e-interdizione/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<div id="attachment_104" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/stemma_repubblica_italiana_grigio1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-104" title="Amministratore di Sostegno" src="http://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/stemma_repubblica_italiana_grigio1-150x150.jpg" alt="Amministratore di Sostegno" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Amministratore di Sostegno</p></div>
<p style="text-align: justify;">Da anni oramai si discute dell&#8217;opportunità, o meno di estendere l&#8217;amministrazione di sostegno a tutte quelle casistiche che vedono comparire particolari debolezze, fisiche o psichiche, in capo ad una persona. Spesso nella fase ultima della sua esistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">I tribunali italiani hanno preso posizioni estremamente poco omogenee, spaziando da un&#8217;applicazione tout court del&#8217;ADS ad ogni possibile patologia situazionale, ovvero dalla prodigalità all&#8217;alzheimer avanzato, sino ad una concezione estremamente meno estesa che limita l&#8217;amministrazione di sostegno all&#8217;esistenza di una residuale capacità di vita e relazione del beneficiato.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale dicotomia ha visto contrapporsi orientamenti giursprudenziali estremamente contrastanti e distribuiti a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale, spesso facendo succedere a pochi chilometri di distanza giurisprudenze opposte (si pensi a Venzia e Padova – a 25 km. L&#8217;una dall&#8217;altra – dove la prima ha cessato di fatto le interdizioni nel 2006 mentre la seconda ritiene ancora oggi l&#8217;ADS meno frequente dell&#8217;interdizione).</p>
<p style="text-align: justify;">Il tema è stato recentemente ripreso dal provvedimento del tribunale lameziano del marzo 2011 che riprende in chiave rafforzativa un discrimen fra i due istituti accennato ancora dalla sentenza Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584.</p>
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</script></p>
<p style="text-align: justify;">Si dice che è da apprezzare la misura dell’amministrazione di sostegno ove l’attività da compiere per la cura dell’interessato si presenti “semplice”, magari per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile o per la semplicità delle operazioni da svolgere, e o ancora per la propensione del beneficiario collaborare all&#8217;attività di sostegno da porre in essere a suo favore.</p>
<p style="text-align: justify;">In tali casi, invero, l&#8217;amministrazione di sostegno si ritiene più appropriata anche per maggiore duttilità che la contraddistingue sul piano dei contenuti, ma anche sul piano etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell&#8217;individuo che essa sottende, facendo salva, in linea di principio, una capacità “minima” del soggetto beneficiato, che può sempre compiere in via autonoma condotte inerenti la sua quotidianità.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente, quando la persona interessata soffra di abituale infermità psichica di gravità tale da renderla incapace di provvedere alle proprie cure, o nel caso in cui l&#8217;attività da svolgere sia ritenuta di significativa complessità (anche sotto il profilo economico &#8211; patrimoniale) o sia necessario escludere il beneficiario dal compiere atti a sé pregiudizievoli (o ad altri), è vista come prioritario l&#8217;istituto dell&#8217;interdizione. Del pari deve dirsi anche quando l&#8217;ADS possa non essere sufficiente a fornire quella tutela della persona debole che si vuole perseguire con la richiesta del provvedimento di limitazione della capacità personale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Alberto Vigani" href="http://www.avvocati.venezia.it/alberto-vigani.html" target="_blank">Avv. Alberto Vigani</a></p>
<p style="text-align: justify;">Ecco il caso:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Trib. Lamezia Terme</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> Ufficio Volontaria Giurisdizione, decreto 8 marzo 2011</strong></p>
<p style="text-align: justify;">(giudice tutelare, dott.ssa Giusi Ianni)</p>
<p style="text-align: justify;">La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno in favore di M, nato a Lamezia Terme il .. 1968, sulla scorta di una relazione presentata dal Responsabile del Centro Salute Mentale di Lamezia Terme, da cui si evince l’incapacità del M, a causa della patologia che lo affligge (“Psicosi Schizofrenica Grave”), a provvedere alla cura della propria persona e dei propri interessi. Il ricorso non merita accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, l’istruttoria condotta in corso di causa ha senza dubbio confermato la necessità di una misura di protezione in favore del M.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest’ultimo, infatti, risulta essere affetto da una grave forma di psicosi schizofrenica ormai cronicizzata, che lo porta ad un generale atteggiamento di isolamento verso l’esterno, a condotte pericolose verso terzi e verso se stesso, al rifiuto di cure e assistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso, inoltre, risulta vivere in precarie condizioni igieniche, non occupandosi (e non permettendo ad altri di occuparsi) della cura della sua persona e dell’ambiente in cui dimora. A riprova di ciò, il M, in sede di esame, è apparso trasandato, appoggiato sul letto in una stanza maleodorante e invasa da mozziconi di sigarette; la medesima situazione, del resto, si era presentata agli occhi degli operatori socio-sanitari che lo hanno avuto in cura, come dagli stessi confermati in corso di causa (cfr. dichiarazioni del medico G e dell’assistente sociale C). Il M, peraltro, a causa della malattia che lo affligge, risulta essere soggetto pericoloso, tanto da circolare in casa con armi e altri corpi contundenti (anche in sede di esame, sul comodino della stanza del beneficiario erano presenti taglieri e forbici da potatura, come evincibile dal relativo verbale).</p>
<p style="text-align: justify;">Ad aggravare il quadro istruttorio contribuisce il generale rifiuto del M di curare la propria malattia. La madre, infatti, sentita quale informatrice, oltre a confermare l’atteggiamento generalmente aggressivo del figlio, ha dichiarato che il figlio non prende le medicine che gli vengono prescritte, tanto da costringerla ad occultare le medicine stesse nel cibo e nelle bevande.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche l’informatrice GG, dirigente del Centro Salute Mentale occupatasi personalmente del caso, ha messo in evidenza il rifiuto ostinato di terapie psico-farmacologiche da parte del paziente, fonte di grave pericolo per la sua salute e lo stesso M, pur dichiarando di essere consapevole di avere problemi psicologici, ha escluso, in sede di esame, la propria disponibilità al ricovero in una struttura sanitaria, ritenuto, per contro, assolutamente necessario dai medici curanti (cfr. relazione CSM di Lamezia Terme). Tanto premesso, ritiene questo giudice che l’amministrazione di sostegno non sia misura idonea alla protezione del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova osservare al riguardo che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 1 marzo 2010, n. 4866; Cass. 22 aprile 2009, n. 9628; Cass. 12 giugno 2006, n. 13584) e come evincibile sulla base dell&#8217;interpretazione letterale e sistematica del complesso di norme oggi racchiuse sotto il titolo XII del libro primo del codice civile (&#8220;Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia&#8221;), a seguito dell’entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6, l&#8217;interdizione e l&#8217;inabilitazione si presentano quali misure di protezione di carattere residuale, di cui il Tribunale può fare applicazione solo una volta esclusa la possibilità di fare ricorso alla meno afflittiva misura dell’amministrazione di sostegno, che ha quale dichiarata finalità (art. 1 legge 6/2004) quella di &#8220;tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, nell&#8217;espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è, in particolare, chiarito che il criterio distintivo tra l’amministrazione di sostegno e gli altri istituti a tutela dell’incapace è qualitativo e non quantitativo e deve, quindi, essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, tenuto conto della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie, con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l’invocata misura protettiva si mirano a soddisfare, dato il carattere estremamente più duttile dell’amministrazione di sostegno rispetto alle misure dell’interdizione e dell’inabilitazione. L’amministratore di sostegno, infatti, diversamente da quanto accade nel caso della altre misure a protezione dell’incapace, non si sostituisce al rappresentato, ma sceglie “con questo” il suo best interest (Trib. Varese, decreto 6 ottobre 2009). Né la gravità della patologia può avere valenza nel senso di rendere preferibile l’interdizione (cfr., ad esempio, Cass. 22 aprile 2009, n. 9628, che ha cassato la decisione del giudice di merito di optare per l’interdizione a soggetto affetto da esiti di ematoma acuto subdurale e cardiopatia ischemica, pur a fronte di una situazione clinica di totale decadimento cognitivo ed alterazione abituale delle facoltà intellettive e volitive).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò, tuttavia, non significa che a seguito dell’entrata in vigore della legge 6/2004 gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione debbano considerarsi abrogati: come infatti chiarito anche dalla Corte Costituzionale (sentenza 9 dicembre 2005 n. 440) la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l’istituto che, nel caso concreto, garantisca all’incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la possibilità di ricorrere alle più invasive misure dell’inabilitazione o dell’interdizione &#8211; che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l’inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l’interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria – ove ciò risulti assolutamente necessario per la protezione della persona, in una prospettiva di constatata impossibilità di ricorso all’amministrazione di sostegno. A titolo esemplificativo &#8211; e fermo restando che la scelta della misura di protezione più adeguata dipende strettamente da un attento esame delle caratteristiche del caso concreto &#8211; la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la relativa valutazione va ancorata principalmente al tipo di attività che il rappresentante (tutore, curatore o amministratore di sostegno) è chiamato a compiere nell’interesse del beneficiario della misura protettiva, nel senso che deve preferirsi la misura dell’amministrazione di sostegno ove l’attività da compiere per la cura dell’interessato si presenti “semplice”, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l&#8217;attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell&#8217;attività di sostegno nei suoi confronti. A fronte di simili fattispecie, infatti, l&#8217;amministrazione di sostegno appare la misura più adeguata non solo sul piano pratico, in considerazione della maggiore duttilità che la contraddistingue sul piano dei contenuti, ma altresì sul piano etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell&#8217;individuo che essa sottende, facendo salva, in linea di principio,</p>
<p style="text-align: justify;">una contrattualità “minima” del beneficiario, che può compiere autonomamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Se, invece, il soggetto si trovi in condizioni di abituale infermità psichica che lo rendano assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi, perché si tratta di gestire un&#8217;attività di una certa complessità alla luce dell’entità del patrimonio del beneficiario o appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli, nei confronti di sé o altri, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l&#8217;esterno ovvero se, nel caso concreto, l’amministrazione di sostegno non appaia idonea ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, torna ad essere applicabile la misura dell’interdizione (Cass. 13584/2006 cit.). L’ipotesi derogatoria illustrata appare ricorrere nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">L’istruttoria svolta ha, infatti, messo in evidenza come l’amministrazione sarebbe inidonea a prevenire i gravissimi impulsi auto ed etero lesivi del beneficiario, anche alla luce dell’assoluta mancanza di disponibilità del M ad interagire con i terzi, che impedisce un giudizio prognostico positivo su una qualsiasi forma di collaborazione tra il beneficiario e il nominando amministratore.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione di sostegno appare, inoltre, misura di protezione inidonea anche in relazione ai fini per il perseguimento dei quali il ricorso introduttivo è stato presentato. La Procura ricorrente, infatti, sulla base delle relazioni del Centro Salute Mentale di Lamezia Terme, ha invocato la misura dell’ADS con scopi principalmente terapeutici, in quanto il M rifiuta il ricovero volontario per la cura della propria malattia psichica e rifiuta anche di prendere i farmaci che prescrittigli, mettendo così in pericolo se stesso e gli altri. Tale fine certo non potrebbe essere raggiunto con la nomina di un amministratore di sostegno, non potendosi conferire a quest’ultimo il potere di prestare il consenso al trattamento terapeutico in luogo del soggetto che manifesti il suo espresso dissenso.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altra parte, l’inidoneità del M. alla cura dei propri interessi, personali e patrimoniali, appare assoluta e totale, sicché non sarebbe neppure possibile limitare a talune soltanto le attività da compiere nell’interesse del beneficiario, come prescritto, invece, dall’art. 405 c.c. né sarebbe possibile in qualsiasi modo valorizzare la volontà del beneficiario medesimo, con conseguente frustrazione del fine proprio dell’istituto e del criterio qualitativo individuato dalla giurisprudenza di legittimità come discrimine con l’istituto dell’interdizione. Ciò anche alla luce della completa assenza di un’adeguata rete di protezione attorno al M, visto che il padre è molto anziano e malato e la madre si è dichiarata incapace di tenere a bada l’aggressività del figlio.</p>
<p style="text-align: justify;">La richiesta di nomina di un amministratore di sostegno in favore di M va, conclusivamente, allo stato, rigettata. Gli atti vengono nuovamente rimessi alla Procura della Repubblica in sede, affinché quest’ultima valuti l’opportunità della proposizione di un ricorso per l’interdizione del medesimo M.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M. </strong></p>
<p>visti gli artt. 404 e ss c.c., come modificati dalla l. 6/04 e gli artt. 712 e ss. c.p.c.;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RIGETTA </strong></p>
<p style="text-align: justify;">la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno in favore di M Giovanni, nato a Lamezia Terme il 7 maggio 1968;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DISPONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica in sede per le valutazioni di competenza; MANDA alla cancelleria per i relativi adempimenti e per la comunicazione alla Procura ricorrente del presente decreto. Lamezia Terme, 8 marzo 2011</p>
<p>Il giudice tutelare</p>
<p>dott.ssa Giusi Ianni</p>
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		<title>ADS: richiesta di autorizzazione di iscrizione ipotecaria su diritto reale immobiliare</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 10:11:01 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
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		<description><![CDATA[Esempio di Istanza dell'Amministratore di Sostegno per valorizzare i beni del beneficiato  e disporre dell'immobile in comunione: richiesta di autorizzazione all'iscrizione ipotecaria dell'avvocato Luigi Sclebin. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/08/ads-richiesta-di-autorizzazione-di-iscrizione-ipotecaria-su-diritto-reale-immobiliare/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL&#8217;ISCRIZIONE IPOTECARIA</span></h2>
<p>Accade sovente che l&#8217;Amministratore di Sostegno si trovi a dover valorizzare i beni del beneficiato con il quale, magari condivide la proprietà di qualche immobile.</p>
<p>Infatti, i proventi personali del soggetto sottoposto ad Amministratore di Sostegno non sempre bastano a sostenere le spese di vita e/o di retta della struttura che lo ospita. Gli immobili perveneti nel corso di una vita di risparmi possono essere allora impiegati per consentire il raggiungimento di quelle entrate che sono bastevoli a garantire l&#8217;assolvimento dei bisogni dell&#8217;interessato.</p>
<p>L&#8217;atto di disposizione patrimoniale deve però essere autorizzato dal magistrato. In  questo frangente è pertanto passaggio obbligato il predisporre e presentare apposita  istanza al Giudice Tutelare per l&#8217;autorizzazione dell&#8217;Amministratore di  Sostegno a compiere gli atti notarili di riferimento. Il magistrato provvederà sul punto.</p>
<p>Do quindi segnalazione di un interessante ed esaustivo esempio di istanza nuovamente messa a disposizione dall&#8217;<strong>Avv. Luigi Sclebin </strong> di Jesolo (Venezia).</p>
<p>Avv. Alberto Vigani</p>
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<p style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI VENEZIA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Sezione distaccata di San Donà di Piave</strong></p>
<p>Ill.mo GIUDICE TUTELARE</p>
<p>ISTANZA URGENTE</p>
<p>Richiesta di autorizzazione di iscrizione ipotecaria su diritto reale immobiliare</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il sottoscritto G. S. (c.f. ), nato a &#8230;, residente a &#8230;, in via&#8230;, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Sclebin (c.f.), giusta mandato a margine del presente atto, e domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Jesolo (VE), via A. Aleardi n. 18,</p>
<p>premesso che</p>
<ul>
<li>con decreto del&#8230; il Giudice Tutelare mi ha nominato 	amministratore di sostegno del sig. S. P., mio padre, nato a &#8230;., 	(c.f. ), attualmente ricoverato presso la casa di riposo  “Monumento 	ai Caduti in guerra” di San Donà di Piave (VE);</li>
<li>la retta di permanenza in detto istituto ammonta ad 	euro &#8230; mensili, come risulta agli atti di Codesto ill.mo Giudice 	Tutelare (istanza del &#8230; n. reg. &#8230; A.S., all. sub 1));</li>
<li>il signor S. P. gode di entrate per pensione ed 	indennità di accompagnamento per circa euro &#8230; mensili (citata 	istanza del &#8230;);</li>
<li>date le somme liquide a disposizione e la necessità di 	copertura delle spese personali, il Giudice, già ha autorizzato il 	sottoscritto a cedere il diritto di usufrutto di immobile sito in 	&#8230; (vedesi autorizzazione in calce ad istanza del &#8230; n. reg. &#8230; 	A.S. per un valore di euro &#8230;);</li>
<li>il signor S. P. è inoltre proprietario per il 50 % dei 	diritti di usufrutto su altri due immobili siti in &#8230;, 	rispettivamente in via &#8230; ed in via &#8230; , censiti al catasto 	fabbricati come &#8230; (all. 2)</li>
<li>detti immobili a causa della crisi nel settore 	immobiliare e dell’esubero di immobili qualitativamente migliori 	in &#8230; sono sfitti e non produttivi di redditi. Essi sono anzi causa 	di continue spese di mantenimento;</li>
<li>in via prospettica sono da ritenersi insufficienti le 	somme disponibili in conto corrente al fine di garantire 	autosufficienza economica in assenza di altre entrate;</li>
<li>verosimilmente, si dovrà procedere alla richiesta di 	autorizzazioni per la vendita di detti diritti di usufrutto in capo 	al signor S. P., al fine di soddisfare le esigenze economiche future 	e  vi è, di conseguenza, il timore di perdere con il tempo tutto il 	patrimonio familiare;</li>
<li>il sottoscritto, nella figura di figlio di S. P., 	attualmente non ha la possibilità di intervenire economicamente ad 	integrazione delle necessità del padre in quanto si trova nella 	situazione di disoccupazione, così anche la moglie V. A.  La coppia 	 ha anche  una figlia a carico (v. certificato stato famiglia del 	deducente; all. 4);</li>
<li>il sottoscritto sta avviando nel contempo un’impresa 	commerciale di tipo alberghiero per la quale ha richiesto un 	finanziamento bancario per l’acquisto della struttura alberghiera 	in &#8230; da intestare a società  di capitale (S. Srl – visura 	camerale e Business Plan, allegati sub 3 e 3 bis) all’uopo 	costituita con soci  S. G. e la moglie V. A..</li>
<li>La concessione del finanziamento per l’investimento 	alberghiero, già autorizzato dalla banca, prevede la concessione in 	ipoteca  dell’immobile di via &#8230; del quale il sottoscritto è 	nudo proprietario. Che, tuttavia, da ultimo, è risultata  	pregiudiziale per la concessione del finanziamento da parte della 	banca anche la necessità di dare in ipoteca il diritto di usufrutto 	in capo al sig. S. P. e non solo la nuda proprietà del 	sottoscritto;</li>
<li>la signora S. A., moglie di S. P., proprietaria del 	rimanente 50 % del diritto di usufrutto sull’immobile de 	quo è favorevole alla iscrizione di ipoteca 	in favore della Banca a garanzia dell’investimento immobiliare di 	cui sopra e può testimoniare sulla volontà del marito di volersi 	da sempre impegnare per l’investimento nel settore alberghiero a 	favore del benessere della famiglia tutta;</li>
<li>vi è urgenza di procedere stante che l’atto di 	acquisto dell’albergo è fissato per il giorno &#8230; (vedesi 	allegato comunicazione del notaio dott.ssa T. di San Donà di Piave, 	all. sub 5).</li>
</ul>
<p>tutto ciò premesso</p>
<p>il sottoscritto S. G., come sopra rappresentato e difeso,</p>
<p>chiede</p>
<p>all’ill.mo Giudice di essere autorizzato ad iscrivere ipoteca sulla quota del 50 % del diritto di usufrutto dell’immobile sito in &#8230; via &#8230;,  a favore della “Banca XY” filiale di &#8230;. Ciò a garanzia dell’acquisto di struttura alberghiera in &#8230; in capo alla società S. Srl.</p>
<p>Il sottoscritto, quale amministratore di S. Srl, è disponibile al pagamento di una somma annuale che l’ill.mo Giudice voglia stabilire quale corrispettivo della garanzia che S. P., come da richiesta, rilascerebbe a favore della stessa S. Srl.</p>
<p>San Donà di Piave, lì&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Avv. Luigi Sclebin</p>
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		<title>Si può far cessare l&#8217;amministrazione di sostegno?</title>
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		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 22:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
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		<category><![CDATA[esempio]]></category>
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		<description><![CDATA[L'Amministratore di Sostegno può veder cessare le condizioni che ne hanno giustificato la nomina. Come fare allora? Serve un provvedimento del giudice per la revoca: per averlo si deve depositare apposita istanza. Vediamone un esempio predisposto dall'avvocato Stefano Scalettaris. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/07/si-puo-far-cessare-lamministrazione-di-sostegno/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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<p style="text-align: justify;">E&#8217; di facile comprensione che l&#8217;Amministratore di Sostegno  non sia sia una funzione in sè perpetua ed anzi, proprio per la sua stessa fisiologia, che possa generarsi la condizione del venir meno delle necessità che la hanno giustificata. Come fare allora?</p>
<p style="text-align: justify;">Se l&#8217;ADS può veder superati i presupposti che hanno portato alla sua nomina ed il beneficiato può ritenere di non doversene più avvantaggiare, la modifica della condizione del beneficiaro non è però nella libera discrezionalità dell&#8217;amministratore di sostegno e tantomeno del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno. Vi deve infatti sempre essere autorizzazione del Giudice Tutelare a cessare l&#8217;ADS.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo caso è passaggio obbligato il predisporre e presentare apposita istanza al Giudice Tutelare per la revoca dell&#8217;Amministratore di Sostegno. Il magistrato provvederà sul punto.</p>
<p style="text-align: justify;">Do quindi segnalazione di un interessante ed esaustivo esempio di istanza nuovamente messa a disposizione dall&#8217;<strong>Avv. Stefano Scalettaris</strong> di San Donà di Piave (Venezia).</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
<blockquote><p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
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</script></p>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>AVANTI IL TRIBUNALE DI VENEZIA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>RICORSO PER REVOCA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">I signori               nata a        il        e residente a …&#8230; alla via&#8230;.. c.f.:         e …&#8230;&#8230;.nato a …&#8230;.. il …&#8230;&#8230;&#8230;..e residente a …&#8230;&#8230;. alla via ….., c.f.:</p>
<p style="text-align: justify;">assistiti e rappresentati per mandato a margine del presente atto dall’<strong>Avv. Stefano Scalettaris</strong> SCLSFN70S30G914C del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio in San Donà di Piave (VE) via Battisti 11,</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PREMESSO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> i ricorrenti, tra loro germani, sono entrambi parenti in linea collaterale di quinto grado della signora …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. già residente in …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.; il tutto come da dichiarazioni in autocertificazione che si allegano al presente ricorso sub doc 1;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> la signora …&#8230;&#8230;&#8230;, di anni &#8230;, percettrice di una pensione che viene mensilmente e regolarmente accreditata su un libretto di deposito bancario, si trova dal …&#8230;&#8230; ospite della Residenza…&#8230;&#8230;&#8230;. di …&#8230;.;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> i responsabili della Struttura, in relazione alla non più giovane età della loro ospite, peraltro comunque capace di intendere e di volere, ebbero per essa a richiedere, a Codesto Giudice Tutelare, la nomina di un Amministratore di Sostegno;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> l&#8217;invocata procedura (RG …&#8230;&#8230;) portò, in data …&#8230;&#8230;.., alla nomina di tale signora …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; nella summenzionata veste;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> gli odierni ricorrenti, da sempre in contatto con la propria congiunta, ebbero ad apprendere dalla medesima un sempre maggiore disagio verso la sua attuale condizione, disagio peraltro sfociato nel corso delle ultime conversazioni telefoniche, in esplicite richieste di aiuto,</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> vieppiù, conversando con persone informate sui fatti all&#8217;interno della Struttura, gli odierni ricorrenti vennero casualmente a conoscenza di un consistente debito della signora …&#8230;&#8230; pari attualmente ad €&#8230;&#8230;.. e derivante dall&#8217;asserito mancato pagamento delle rette a favore dell&#8217;&#8230;..;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> la circostanza veniva peraltro ribadita al difensore dei ricorrenti, nel corso di una conversazione telefonica, dal Collega …&#8230;&#8230;. del Foro di …&#8230;. il quale confermava addirittura di aver utilmente iniziato, nell&#8217;interesse della sua assistita …&#8230;, specifiche azioni esecutive contro l&#8217;anziana, volte al soddisfacimento dell&#8217;asserito credito;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> tale situazione appare alquanto paradossale e non certo in linea con un&#8217;oculata gestione patrimoniale ove si consideri che l&#8217;importo della pensione della signora …&#8230;.. pari ad Euro ….apparirebbe di per sé sufficiente al pagamento della retta mensile della Struttura che dovrebbe ammontare ad Euro …&#8230;;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> non è peraltro dato a sapere chi attualmente occupi e a quale titolo l&#8217;appartamento di proprietà dell&#8217;anziana in …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.senza peraltro versare  alcun canone all&#8217;avente diritto;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> per quanto sopra, alla luce del disagio personale della beneficiaria che più volte ha espresso il desiderio di fare ritorno a casa propria essendo in grado di attendere alle proprie necessità e tenuto conto del grave ed oggettivo pregiudizio patrimoniale venutosi a creare, apparirebbe quanto mai opportuna una nuova valutazione da parte di Codesto Giudice Tutelare sulla persistenza delle condizioni che portarono alla nomina dell&#8217;attuale ADS ed all&#8217;adozione delle determinazioni contenute nel relativo provvedimento;</p>
<p style="text-align: justify;">tutto ciò premesso i signori …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., ut supra assistiti e rappresentati</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CHIEDONO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">che l&#8217;Ill.mo Giudice Tutelare adito, letto il presente ricorso, ritenuta la propria competenza, acquisita ogni documentazione utile od opportuna presso&#8230;&#8230;.. o altrove, valutata l&#8217;opportunità di assumere nuovi provvedimenti a favore della beneficiaria &#8211; rebus sic stantibus ed alla luce della grave situazione illustrata &#8211; , ascoltate comunque la signora …&#8230;&#8230;. e l&#8217;attuale Ads signora&#8230;&#8230;&#8230;., voglia così disporre:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IN PRINCIPALITA&#8217;</strong>: dichiarare cessata l&#8217;amministrazione di Sostegno disposta a beneficio della signora …&#8230;&#8230; in data …&#8230;.. (RG …..) od in subordine sostituire l&#8217;attuale nominata Ads signora …&#8230;&#8230;.. con altra persona, benevisa alla beneficiaria ed in grado di assumere l&#8217;incarico;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IN OGNI CASO</strong> adottare a favore della beneficiaria tutti i provvedimenti che dovesse ritenere  utili ed opportuni per i bisogni di vita della medesima e per la conservazione del proprio patrimonio ivi compresa l&#8217;adozione delle più opportune e strumentali azioni legali;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>MUNIRE</strong> l&#8217;emanando decreto di immediata esecutività stante l&#8217;urgenza di porre rimedio in tempi assai rapidi alla situazione venutasi creare siccome rappresentata nella superiore premessa.</p>
<p>Si dichiara di voler ricevere gli avvisi di rito al seguente numero di fax: …&#8230;..</p>
<p>Con osservanza</p>
<p>…&#8230;&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si offrono in comunicazione:</p>
<ol>
<li>Autocertificazioni 	dei ricorrenti</li>
<li>documenti 	anagrafici dei ricorrenti</li>
</ol>
</blockquote>
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</ol></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Richiesta al Giudice di autorizzazione ad azioni legali</title>
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		<comments>http://www.amministratoridisostegno.com/2011/07/richiesta-al-giudice-di-autorizzazione-ad-azioni-legali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 10:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[esempio]]></category>
		<category><![CDATA[formulario]]></category>
		<category><![CDATA[Poteri ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>

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		<description><![CDATA[Come chiedere al giudice tutelare autorizzazione ad avviare una causa legale per l'ADS? Vediamo come fare seguendo un esempio di istanza predisposta dall'avvocato Stefano Scalettaris: ecco un esempio di richiesta di autorizzazione al giudice per avviare azioni legali a favore del beneficiato di amministrazione di sostegno. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/07/richiesta-al-giudice-di-autorizzazione-ad-azioni-legali/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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</ol>

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			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">L&#8217;ADS deve chiedere al Giudice l&#8217;autorizzazione ad avviare azioni legali con apposita istanza.</span></h2>
<p style="text-align: justify;">Molto spesso il nominato Amministratore di Sostegno trova situazioni patrimoniali complesse ed in pregiudizio del beneficiato. I beni a lui intestati sono magari utilizzati senza portargli alcun beneficio o parte del patrimonio è stato distratto da soggetti che lo attorniavano interessati, magari fino ad averlo circonvenuto in un momento di debolezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è perciò raro che l&#8217;ADS debba pensare a dare tutela al proprio amministrato ricorrendo alle vie di giustizia ed eventualmente interessando la procura della Repubblica per quanto accaduto.</p>
<p style="text-align: justify;">La scelta non è però nella libera discrezionalità dell&#8217;amministratore di sostegno ed è opportuno che via sia la chiara autorizzazione del Giudice Tutelare a compiere i passaggi conseguenti anche quanto la stessa nomina sia stata realizzata appositamente per assistere il benficiato nella gestione della propria congiuturale situazione economica.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; allora necessario farsi autorizzare specificamente alle dette attività predisponendo e presentanto apposita istanza al Giudice Tutelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Do quindi segnalazione di un interessante ed esaustivo esempio di istanza messa a disposizione dall&#8217;<strong>Avv. Stefano Scalettaris</strong> di San Donà di Piave.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
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<p style="text-align: center;"><strong>AL SIGNOR GIUDICE TUTELARE PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AD AZIONI LEGALI</strong></p>
<p style="text-align: justify;">nel procedimento RG&#8230;..  &#8211; Ads a favore di …..<br />
La signora …&#8230;.. (…&#8230;..) nata a ….. il …&#8230;, domiciliata presso lo studio dell&#8217;avv. Stefano Scalettaris (SCLSFN70S30G914C) in San Donà di Piave, via Battisti 11, nella sua qualità di Amministatrice di Sostegno di …&#8230; nata a …&#8230; il …&#8230;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PREMESSO</strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">CHE l&#8217;istante veniva nominata Amministratrice di Sostegno di …&#8230;. con provvedimento del …&#8230;. del Giudice Tutelare, dr&#8230;&#8230;.;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li> CHE tale nomina seguiva alla rimozione della precedente Ads signora …&#8230;.., il cui “comportamento riprovevole” &#8211; consistente nella sottrazione di somme di spettanza della beneficiaria &#8211; ha determinato la formazione di un consistente debito verso la Struttura&#8230;&#8230;ove l&#8217;anziana risiede;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li> CHE nel provvedimento di nomina il Giudice autorizzava la nuova Ads a “ verificare le iniziative più idonee a recuperare le somme sottratte ed eventuali azioni di responsabilità”;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li> CHE lo stesso Giudice evidenziava, in esito all&#8217;istruttoria svolta, inequivocabili profili di responsabilità civile e penale a carico della signora ….. (“Considerato infatti che la stessa senza fornire alcuna giustificazione ha trattenuto per sé i ratei della pensione spettante alla beneficiaria senza provvedere al versamento presso la casa di riposo ove attualmente la predetta beneficiaria risiede”);</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li> CHE attualmente la signora …&#8230; parrebbe ancora risiedere, senza alcun titolo, presso l&#8217;immobile di proprietà dell&#8217;anziana …&#8230;., in …&#8230;, situazione questa, ostativa della possibilità di trarre reddito dall&#8217;unico cespite di spettanza della beneficiaria;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li> CHE nel frattempo il creditore ….., a mezzo del proprio Legale, ha manifestato altresì l&#8217;intenzione di procedere esecutivamente a danno dell&#8217;anziana ;</li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"> CHE preso atto delle gravi problematiche di cui sopra l&#8217;Ads intenderebbe procedere come segue: contattare a mezzo del proprio Legale la signora …&#8230;. chiedendo in via bonaria l&#8217;immediata restituzione di tutto ciò che è di spettanza della signora&#8230;.. oltre alla liberazione spontanea dell&#8217;immobile in …&#8230;..;</li>
</ul>
<p>indi, in ipotesi di mancato o insoddisfacente riscontro agire:</p>
<ol>
<li>in sede penale presentando all&#8217;Autorità Giudiziaria una denuncia/querela contro la signora …&#8230;&#8230;;</li>
<li>in sede civile per ottenere, da un lato il rilascio dell&#8217;immobile in …&#8230;.. e dall&#8217;altro, ove ritenuto economicamente conveniente valutata la capienza del patrimonio della signora …..,  la restituzione del denaro e dei beni di spettanza della signora ….. con il riconoscimento del conseguente danno patito;</li>
</ol>
<ul>
<li>CHE in ogni caso, verificata nel più breve tempo possibile la situazione patrimoniale dell&#8217;anziana, l&#8217;Ads dovrà far fronte alle pretese creditorie di&#8230;.. proponendo eventuali dilazioni di pagamento ovvero convenendo con ….. altre soluzioni &#8211; compresa, in estrema ratio, la vendita dell&#8217;immobile di cui sopra &#8211; idonee a scongiurare l&#8217;esperimento di inutili, costose e punitive azioni esecutive contro la signora …&#8230;,</li>
</ul>
<p>tutto ciò premesso la signora&#8230;&#8230;., ut supra</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CHIEDE</strong></p>
<p>che l&#8217;Ill.mo Giudice Tutelare adito, letto il presente ricorso, ritenuta la propria competenza, rilevata l&#8217;urgenza, voglia così disporre:<br />
autorizzare l&#8217;ADS …&#8230; a presentare, ove necessario, a mezzo del proprio legale avv. …&#8230;. del Foro di ….., una denuncia/querela contro la signora …&#8230;, nata a …. il ….. per i fatti di cui in narrativa con espressa autorizzazione a costituirsi parte civile, in nome e per conto della beneficiaria, …&#8230;, nell&#8217;instaurando procedimento;<br />
autorizzare l&#8217;ADS …&#8230;.,  a mezzo del proprio Legale avv. …&#8230; di ….., a convenire in giudizio presso il Tribunale Civile di …. la signora …&#8230;, ove necessario, per ottenere il rilascio dell&#8217;immobile in ….. di proprietà della signora …&#8230;;<br />
autorizzare l&#8217;ADS …&#8230;.,  a mezzo del proprio Legale avv. …..di …., a convenire in giudizio presso il Tribunale Civile di …. la signora …&#8230;.., ove necessario, per ottenere la restituzione del denaro e dei beni di spettanza della signora …&#8230; con espressa facoltà in capo all&#8217;Ads di far precedere la programmata azione da una richiesta cautelare ante causam, ove ritenuta opportuna sulla base della capienza patrimoniale della destinataria del provvedimento;<br />
autorizzare l&#8217;Ads a convenire stragiudizialmente con il creditore ….., ove possibile,  dilazioni di pagamento del credito da esso vantato;<br />
MUNIRE l&#8217;emanando decreto di immediata esecutività stante l&#8217;estrema urgenza di porre rimedio, in tempi assai rapidi, alla gravissima situazione venutasi a creare siccome rappresentata nella superiore premessa.</p>
<p>Si dichiara di voler ricevere ogni avviso al seguente numero di fax: …. o all&#8217;indirizzo di posta elettronica: …&#8230;</p>
<p>Con osservanza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="shr-publisher-534"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.amministratoridisostegno.com%2F2011%2F07%2Frichiesta-al-giudice-di-autorizzazione-ad-azioni-legali%2F' data-shr_title='Richiesta+al+Giudice+di+autorizzazione+ad+azioni+legali+'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.amministratoridisostegno.com%2F2011%2F07%2Frichiesta-al-giudice-di-autorizzazione-ad-azioni-legali%2F'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.amministratoridisostegno.com%2F2011%2F07%2Frichiesta-al-giudice-di-autorizzazione-ad-azioni-legali%2F' data-shr_title='Richiesta+al+Giudice+di+autorizzazione+ad+azioni+legali+'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.amministratoridisostegno.com%2F2011%2F07%2Frichiesta-al-giudice-di-autorizzazione-ad-azioni-legali%2F' data-shr_title='Richiesta+al+Giudice+di+autorizzazione+ad+azioni+legali+'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->

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		<title>L&#8217;Amministratore di Sostegno non serve a bypassare la volontà del beneficiato</title>
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		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 15:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie mentali]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Poteri ADS]]></category>

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		<description><![CDATA[L'Amministratore di sostegno non deve servire a sostituire la volontà del beneficiato, negandola, dove questa contrastava le scelte terapeutiche del servizio psichiatrico ospedaliero. Il compito dell'ADS non può essere quello di coartare la volontà del soggetto ad ADS per imporgli l'adozione di percorsi terapeutici. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/06/lamministratore-di-sostegno-non-serve-a-bypassare-la-volonta-del-beneficiato/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">L&#8217;ADS non serve a sovrapporsi alla volontà del beneficiato in negazione della stessa.</span></h2>
<p style="text-align: justify;">Do segnalazione di un interessante provvedimento del Giudice monocratico del tribunale veneziano (sezione distaccata di San Donà di Piave) &#8211; dott. Viviana Mele &#8211; che <span style="text-decoration: underline;">rigetta la richiesta di ADS laddove questa era solamente finalizzata a bypassare scelte di rifiuto terapeutico dell&#8217;interessato</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;elemento che caratterizza il provvedimento è costituito dal fatto che , sebbene il ricorso per la nomina dell&#8217;ADS sia stato presentato dal Servizio Psichiatrico dell&#8217;U.L.S.S. N. 10, e quindi da un soggetto particolarmente qualificato ad esprimere valutazioni in ordine alla patologia di cui soffre il soggetto resistente, <strong><span style="text-decoration: underline;">il Giudice ritiene che si deve debba rispettare la volontà del beneficiario il quale, negando la propria condizione di malato, rifiuta ogni conseguente cura</span></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altra parte, il Giudice afferma, e lo si condivide, che la funzione che i ricorrenti vorrebbero assegnare all’Amministratore di Sostegno, consistente sostanzialmente nell’imposizione fisica dell’assunzione del farmaco da parte del beneficiando e nell’impedimento a questi di espellerlo fino al suo completo assorbimento, appartenga al novero delle funzioni che non possono essere demandate ad un Amministratore di Sostegno.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente l&#8217;ADS viene invece nominato perchè possa studiare con il Centro di Salute Mentale un progetto di recupero e di cura per il beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Poichè il beneficiario non ha alcun patrimonio, si ritiene anche che la nomina di ADS sia utile e di suo interesse al fine di presentare istanza per il riconoscimento della pensione di invalidità, e ciò nonostante che il beneficiario abbia il proprio netto rifiuto alla istanza ed alla conseguente visita medica, nonostante le rassicurazioni e le raccomandazioni del giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ciò si può quindi dedurre ancora una volta, se ve ne fosse ancora stato bisogno, che la stella polare di ogni scelta in materia di ADS deve e può essere solo l&#8217;effettivo interesse del beneficiato, tutelando le sue esigenze personali senza mai comprimere aprioristicamente le sue sue possibilità di autodeterminazione e realizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
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<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI VENEZIA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>SEZIONE DISTACCATA DI SAN DONA’ DI PIAVE</strong></p>
<p>Il Giudice Tutelare,</p>
<p style="text-align: justify;">letto il ricorso presentato da UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10 SERVIZIO PSICHIATRICO per la nomina di un amministratore di sostegno in favore del sig. G. B.;</p>
<p style="text-align: justify;">sentito personalmente il beneficiario e i di lui familiari, nonché le ricorrenti;</p>
<p style="text-align: justify;">esaminata la documentazione prodotta;</p>
<p style="text-align: justify;">sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 16.5.2011,</p>
<p style="text-align: justify;">ha emesso il seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DECRETO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dall’esame del beneficiario, dalla documentazione in atti nonché dalle dichiarazioni raccolte in udienza è risultato che il sig. G. B. non è in grado di provvedere in maniera autonoma alle proprie necessità in quanto è stato colpito da psicosi con manie di persecuzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il beneficiario è, quindi, in uno stato di infermità sia psichica che fisica che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi, di tal ché appare opportuna la nomina di un amministratore di sostegno con compiti di assistenza sia morale che materiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Si evidenzia che il beneficiario nega la propria condizione di malato e rifiuta ogni conseguente cura, negando il consenso per l’assunzione di qualsiasi farmaco. Il giudice tutelare ritiene quindi di dover rispettare la volontà del beneficiario in merito alla scelta sul se curarsi o meno, soprattutto in considerazione del fatto che non sussistono pericoli per l’incolumità del beneficiario. Il sig. G. B. ha invero dichiarato che in passato, quando la madre o i medici gli somministravano i farmaci contro la sua volontà, egli li sputava immediatamente. La funzione che i ricorrenti vorrebbero assegnare all’ADS consisterebbe dunque sostanzialmente nell’imposizione fisica dell’assunzione del farmaco da parte del sig. G. B. e nell’impedimento a questi di espellere il farmaco fino al suo completo assorbimento. Il giudice ritiene che si tratti di funzioni che non possono essere demandate ad un ADS.</p>
<p style="text-align: justify;">È opportuno invece che l’ADS studi con il CSM un progetto di recupero e di cura per il beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Si evidenzia ancora che il beneficiario non ha alcun patrimonio da amministrare, non avendo mai lavorato e non avendo altre fonti di guadagno. Si ritiene che la nomina di ADS sia utile al fine di presentare istanza per il riconoscimento della pensione di invalidità, pur rilevandosi che il beneficiario ha già espresso il proprio netto rifiuto alla istanza ed alla conseguente visita medica, nonostante le rassicurazioni e le raccomandazioni del giudice.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">visto l’art. 405 co. 5 e 6 c.c., in relazione agli artt. 1 L. 6/2004 e 404 c.c., nonché agli artt. 409 e 410 c.c.,</p>
<p style="text-align: justify;">nomina a favore del beneficiario G. B. nato a Eraclea  il 11.12.1978  e residente in San Donà (VE) Via Jesolo n. 23, amministratore di sostegno l’avv. M. M., con studio in Jesolo (VE), Via Verona n. 11.</p>
<p style="text-align: justify;">Dà incarico all’amministratore di sostegno di curare e assistere il beneficiario e di compiere in favore dello stesso i seguenti atti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>rappresentare il 	beneficiario nell’espletamento di ogni adempimento 	burocratico-amministrativo inerente ai rapporti con enti pubblici o 	istituti privati, in particolare per ciò che attiene alla 	presentazione di atti e/o istanze dirette al conseguimento di 	sussidi e/o prestazioni sanitarie o previdenziali cui il 	beneficiario abbia diritto;</li>
<li>compiere in nome 	e per conto del beneficiario tutti gli atti di ordinaria 	amministrazione;</li>
<li>curare con il 	C.S.M. competente la realizzazione di un progetto per il recupero e 	la cura del beneficiario;</li>
<li>presentare 	istanza per il conseguimento di pensione di invalidità.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sono fatte salve le autorizzazioni specifiche previste dagli artt. 374, 375 e 376 c.c., richiamati dall’art. 411 c.c., di competenza del G.T..</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone che l’incarico sia a tempo indeterminato.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone che l’amministratore di sostegno presenti entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 31.12.2011, a questo G.T. una relazione sull’attività svolta e sull’evoluzione delle condizioni di vita del beneficiario, alla quale va allegata una sintetica illustrazione della situazione economica che varrà come rendiconto ai sensi degli artt. 411 e 380 c.c..</p>
<p style="text-align: justify;">Si invita l’amministratore di sostegno a riferire a questo G.T., entro il termine di quindici giorni, i mutamenti esistenziali più rilevanti della vita del beneficiario e a richiedere specifica preventiva autorizzazione per gli spostamenti (residenziale/assistenziale) dello stesso (salvo l’urgenza di provvedere; in tal caso, deve richiedersi autorizzazione entro il termine di quindici giorni ed il trasferimento effettuato avrà carattere temporaneo sino alla autorizzazione del G.T.).</p>
<p style="text-align: justify;">Si dà atto che il beneficiario, ai sensi dell’art. 409 co. 2 c.c., può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, nei limiti delle sue concrete possibilità.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore di sostegno è invitato a valorizzare bisogni e aspirazioni del beneficiario ai sensi dell’art. 410 co 1 c.c. ed a garantire alla stessa l’informazione concretamente possibile anche ai fini di cui all’art. 410 co. 2 c.c., comunicando al G.T. eventuali diversità di scelte, contrasti o difficoltà.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore di sostegno coinvolgerà nell’attuazione del suo incarico, nei limiti più ampi possibili, i servizi sociali e assistenziali territorialmente competenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Si annoti a cura della cancelleria ai sensi dell’art. 405 co. 7 c.c..</p>
<p style="text-align: justify;">Si comunichi all’Ufficiale dello Stato Civile, al Casellario Giudiziale, al P.M. nonché alle parti costituite.</p>
<p style="text-align: justify;">San Donà di Piave, 16.5.2011</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice Tutelare</p>
<p style="text-align: justify;">dott.ssa Viviana Mele</p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
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		<title>Amministratore di Sostegno: il reclamo contro il decreto del giudice</title>
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		<pubDate>Sun, 22 May 2011 13:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
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		<category><![CDATA[ricorso]]></category>

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		<description><![CDATA[COSA FARE SE IL GIUDICE TUTELARE SBAGLIA? Talvolta le scelte del magistrato non possono essere condivise e si rende necessario impedire la vigenza del provvedimento emesso attraverso la sua impugnativa. Vediamo un esempio di reclamo alla corte d'appello. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/05/amministratore-di-sostegno-il-reclamo-contro-il-decreto-del-giudice/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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<p style="text-align: justify;"><strong>COSA FARE SE IL GIUDICE SBAGLIA?</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Talvolta le scelte del magistrato non possono essere condivise e si rende necessario impedire la vigenza del provvedimento emesso per il tramite della sua impugnativa. Per questa ragione ci si può trovare nelle circostanze che richiedono di dover presentare domanda per far modificare in tutto o in parte il contenuto del decreto pronunciato dal giudice Tutelare. Tale istanza si deve presentare avanti la Corte d&#8217;Appello a cui appartiene il circondario di tribunale in cui svolge la sua funzione il detto Giudice Tutelare. La stessa deve essere presentata con il patrocinio obbligatorio di un avvocato e con la forma del</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
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</script></p>
<h1 style="text-align: center;">Reclamo alla Corte di appello avverso decreto del Giudice Tutelare (art. 720-bis c.p.c.)</h1>
<p lang="it-IT">Per consentire una miglior rapidità di intervento riportiamo di seguito un esempio di atto di reclamo in impugnativa di un decreto del GT.</p>
<p style="text-align: center;" lang="it-IT"><strong>Avanti la Corte d’appello di Venezia</strong></p>
<p style="text-align: center;" lang="it-IT">Reclamo avverso il decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Venezia &#8211; Sezione Distaccata di Portogruaro</p>
<p lang="it-IT">(ai sensi e per gli effetti dell’art. 720-bis c.p.c.)</p>
<p>Il sig. Paolo Rossi, nato a &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., in data &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., residente in &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., alla via &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., c.f. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;, elettivamente domiciliato in &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., alla via &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., presso lo Studio del sottoscritto procuratore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto</p>
<p lang="it-IT">premesso che:</p>
<p>1) Il sig. Paolo Rossi è beneficiario dell’ amministrazione di sostegno aperta con decreto n. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;../&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., in data &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di Venezia &#8211; Sezione Distaccata di Portogruaro con cui, tra l’altro, è stato nominato amministratore di sostegno il sig. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., nato a &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. il &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. e residente in &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., via &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., n. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..;</p>
<p>2) l&#8217;indicato decreto del G.T. si appalesa erroneo sotto diversi profili, ed in particolare &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;;</p>
<p>3) lo scrivente intende proporre, come in effetti propone, reclamo avverso il detto decreto che si fonda sui seguenti</p>
<p lang="it-IT">motivi</p>
<p>In fatto</p>
<p>A) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>B) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>C) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>In diritto</p>
<p>1) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>2) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>3) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>Tanto premesso, in fatto e in diritto, il sig. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. nella sua qualità ut supra, come elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso con il presente atto, formalmente e ad ogni effetto di legge propone</p>
<p style="text-align: center;" lang="it-IT"><strong>reclamo</strong></p>
<p>avverso il decreto n. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;../&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;, emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., in data &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., per gli effetti rispettosamente chiedendo che Codesta Ecc.ma Corte d’Appello adita Voglia revocare il decreto di che trattasi e conseguentemente &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>Con osservanza.</p>
<p>Si allega: copia del decreto n. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;../&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di Venezia &#8211; Sezione Distaccata di Portogruaro in data &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>Portogruaro, 15. 5. 2011</p>
<p>Sig. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>avv. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Depositato in cancelleria oggi &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>Il cancelliere &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
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		<title>Amministratore di Sostegno e Separazione dei Coniugi</title>
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		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 22:25:27 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
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<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministratore di sostegno è concepito per dare supporto al beneficiato in tutte quelle attività che lo limitano nella vita quotidiana. Ma a volte può essere necessario spingersi oltre ed affrontare questioni che sono certamente di carattere personalissimo e straordinario: questo anche perchè Corte di Cassazione aveva già precisato che la regola stabilita per l’ipotesi in cui l’interdetto infermo di mente sia convenuto in un giudizio di divorzio, offre il modello applicabile per la ricorrenza della stessa ratio anche nel caso in cui l’interessato al divorzio assuma la veste di attore.</p>
<p style="text-align: justify;">Riportiamo di seguito un&#8217;esaustiva pronuncia del Tribunale di Cagliari che conferma quanto detto riconsocendo la possibilità, per l’amministratore di sostegno di un soggetto incapace, di farsi autorizzare dal Giudice Tutelare a presentare ricorso per la separazione personale dell’incapace dal suo coniuge.</p>
<p style="text-align: justify;">Si deve però ricordare che l’iniziativa dell’amministratore di sostegno del coniuge ricorrente nel giudizio di separazione o divorzio, in quanto volta all’esercizio di quei diritti personalissimi che, esprimendo fondamentali scelte lato sensu di vita, devono rimanere necessariamente e rigorosamente ancorate all’espressione della esclusiva volontà del titolare del diritto, dovrà quindi passare attraverso una valutazione giudiziale che accerti in concreto la corrispondenza quanto chiesto dall’amministratore e l&#8217;esatta volontà manifestata dal soggetto mentre era in condizioni di piena capacità, anche se in seguito queste sono venute meno.</p>
<p style="text-align: justify;">La valutazione ora detta si può realizzare con la ricostruzione del vissuto dell’incapace (riepilogando le sue opinioni espresse  e le scelte compiute ante amministrazione) che, esplicitando l&#8217;essenza degli “orientamenti esistenziali” del beneficiato all&#8217;epoca in cui era  in condizioni di piena capacità, consenta la ricostruzione della (presumibile permanente) sua volontà (come afferma il giudicante: dalla prova storica di fatti noti si risale al presunto contenuto della volontà che il soggetto avrebbe espresso se non fosse sopravvenuta la incapacità).</p>
<p>L&#8217;amministratore di sostegno ha quindi l&#8217;onere di fornire al magistrato tutti gli elementi storico-fattuali utili a cosentire tale ricostruzione della volontà preusnta del beneficiato, e ciò anche perchè egli è generalmente individuato tra i parenti prossimi che, quindi, meglio conoscono o che hanno avuto modo di conoscere la vita pregressa del soggetto quando era ancora capace.</p>
<p style="text-align: justify;">La verifica giudiziale che può portare all&#8217;autorizzazione all&#8217;amministratore di sostegno a presentare ricorso per separazione si svolge, prima della proposizione del ricorso medesimo, avanti al Giudice Tutelare: questi è anche competente per autorizzare tale istanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
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</script></p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Cagliari</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Sezione Civile</strong></p>
<p>Decreto 10-15 giugno 2010</p>
<p>Composto dei Signori:</p>
<p>Dott.ssa Maria Mura – Presidente</p>
<p>Dott. Giorgio Latti – Giudice</p>
<p>Dott.ssa Claudia Belelli – Giudice rel.</p>
<p>ha pronunciato il seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DECRETO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">nella causa iscritta al n. 570 del Registro della Volontaria giurisdizione per l’anno 2010, promossa da:</p>
<p style="text-align: justify;">… residente in Carbonia, nella sua qualità di amministratrice di sostegno di …. elettivamente domiciliata in Carbonia nella Via C. presso lo studio dell’Avv. … che, unitamente all’Avv. … del Foro di …, la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo</p>
<p style="text-align: justify;">ricorrente</p>
<p style="text-align: justify;">e con l’intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">intervenuto per legge</p>
<p style="text-align: justify;">Letti gli atti del procedimento, a scioglimento della riserva,</p>
<p style="text-align: center;">osserva</p>
<p>In fatto ed in diritto</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso depositato il 29 gennaio 2010 la ricorrente ha proposto tempestivo reclamo avverso il decreto emesso dal Giudice tutelare del Tribunale di Cagliari, sezione distaccata di Carbonia in data 18 settembre 2009, non comunicato o notificato alla stessa, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente, nella sua qualità di amministratrice di sostegno della sorella …, volta ad ottenere l’autorizzazione al deposito – in nome e per conto della beneficiaria – del ricorso per separazione personale dal coniuge di quest’ultima, …, a tal fine nominando un legale di fiducia.</p>
<p style="text-align: justify;">Là ricorrente, all’indicato fine, aveva rappresentato nell’istanza al G.T. il contenuto del ricorso per separazione, evidenziando, altresì, di essere stata nominata amministratrice di sostegno della sorella, in luogo del marito …, in seguito ad impugnazione del provvedimento di nomina di quest’ultimo davanti alla Corte d’Appello di Bologna; il decreto della Corte era stato anch’esso impugnato ed ancora al vaglio della Corte di Cassazione. Con il decreto oggetto del presente reclamo il GT – previamente disposta la personale audizione della beneficiaria in ragione della natura degli interessi coinvolti e preso atto dell’impossibilità di farvi luogo a causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute della stessa – aveva quindi rigettato l’istanza, ritenuta l’imprescindibilità dell’incombente suddetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso la ricorrente ha contestato la motivazione addotta dal GT a fondamento dell’impugnato decreto, domandandone, conseguentemente la revoca.</p>
<p style="text-align: justify;">La reclamante ha, in particolare, rilevato che il Giudice, dopo aver correttamente recepito ed applicato l’ormai consolidato principio secondo cui non vi sarebbe ostacolo alla presentazione da parte di un terzo – ed, in specie, dell’amministratore di sostegno – del ricorso per separazione personale dal coniuge, ha poi erroneamente affermato che all’indicato fine sarebbe necessario acquisire il consenso del titolare del diritto ed accertarne la reale volontà.</p>
<p style="text-align: justify;">….. ha rilevato come l’accertamento della volontà del titolare del diritto ben potrebbe essere compiuta mediante un processo di ricostruzione della stessa che prescinda da una espressa manifestazione da parte della beneficiaria e si basi, invece, sull’esame complessivo della situazione di quest’ultima e della corrispondenza di quanto richiesto alla sua volontà ed interesse. Diversamente opinando la beneficiaria, incapace di esprimere il proprio consenso, rimarrebbe privata di tutela in evidente contrasto con la finalità dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, volto a garantire il più ampio margine di “protezione” del soggetto debole senza, peraltro, precluderne del tutto la capacità. In tale ottica la reclamante ha quindi evidenziato che la volontà della Sig.ra …. di procedere alla separazione personale dal proprio coniuge sarebbe ricostruibile, oltre che sulla scorta di dati oggetti inequivocabilmente indicativi del venir meno dell’affectio coniugalis, altresì in considerazione delle manifestazioni in tal senso esternate dalla beneficiaria a soggetti terzi prima del sopraggiungere della causa “incapacitante”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il positivo accertamento di detta volontà e la corrispondenza della stessa al reale interesse della beneficiaria surrogherebbe, dunque, l’impossibilità di ottenere una esplicita manifestazione di intenti da parte della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto esposto … ha quindi chiesto che, riformato l’impugnato decreto, le sia concessa l’autorizzazione – quale amministratrice di sostegno della sorella …… – a proporre in nome e per conto di quest’ultima ricorso per separazione personale consensuale o giudiziale, nominando un legale di fiducia ed, in particolare, a domandare l’affidamento esclusivo della minore figlia R. al padre con regolamentazione del diritto di visita della madre, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge ed il riconoscimento di un assegno a carico di questi a titolo di contributo per il mantenimento della beneficiaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che il reclamo proposto da … nella sua qualità di amministratrice di sostegno di … debba trovare accoglimento, per l’effetto revocandosi il decreto impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo giova prendere le mosse dalla pronuncia della Cassazione (Corte Cass. I sez. civile 21.7.2000 n. 9582) che, ribadito il principio secondo cui il tutore non è titolare dei poteri sostitutivi dell’incapace in tema di atti ed. personalissimi, ha ritenuto – con interpretazione analogica, costituzionalmente orientata, dell’art. 4, 5 comma della L. n. 898/1970 in relazione agli artt. 78 e 79 c.p.c. – che “la regola stabilita per l’ipotesi in cui l’interdetto infermo di mente sia convenuto in un giudizio di divorzio, offre il modello applicabile per la ricorrenza della stessa ratio anche nel caso in cui l’interessato al divorzio assuma la veste di attore”, giungendo, pertanto, alla conclusione che “in mancanza di una specifica disposizione normativa che prevede il relativo potere, il tutore dell’interdetto per infermità di mente non può proporre domanda di divorzio per l’interdetto … ma può solo chiedere la nomina di un curatore speciale ai finì della proposizione della domanda di divorzio da parte di quest’ultimo”.</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che la fattispecie sottoposta all’esame della Corte concerneva ipotesi analoga a quella oggetto di esame nella presente sede, in cui la condizione di incapacità riguarda la Sig.ra …, soggetta ad amministrazione di sostegno, nel cui interesse la sorella, odierna reclamante, ha chiesto al Giudice Tutelare l’autorizzazione alla proposizione del ricorso per separazione per conto della beneficiaria, deve in primo luogo osservarsi che l’esigenza della nomina di un “curatore speciale” dell’incapace, legittimato ad agire per la proposizione del ricorso per separazione personale ovvero di divorzio dei coniugi, appare fondata sulla presunzione di un potenziale conflitto di interessi tra il tutore e l’incapace in ordine all’esercizio dei diritti cd. personalissimi. Tuttavia detto conflitto non è necessariamente sempre sussistente: invero, l’esistenza del conflitto di interessi tra incapace e tutore se indubbiamente deve ritenersi sussistente nel caso in cui l’ufficio di tutore (o amministratore di sostegno) sia rivestito dal coniuge non incapace, deve – per contro – presuntivamente escludersi quando le funzioni suddette siano esercitate o da un soggetto estraneo alla famiglia o, come nel caso in esame, estraneo al rapporto di coniugio.</p>
<p style="text-align: justify;">In riferimento alle ipotesi da ultimo richiamate ritiene, pertanto, questo Tribunale di condividere l’interpretazione evolutiva fatta propria dalla recente pronuncia di merito (Tribunale di Modena II sez. civile dep. in data 26.10.2007), citata anche dalla reclamante, secondo cui “in buona sostanza l’Amministratore di sostegno (che non sia coniuge dell’incapace) potrebbe svolgere in parte qua la medesima funzione del curatore speciale che l’art. 4 comma 5 legge n. 898/1970 prevede sia nominato nel giudizio di divorzio all’interdetto”.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle modalità secondo cui l’amministratore di sostegno può svolgere detta funzione nell’attuazione del suo compito con particolare riferimento alla “cura degli interessi non patrimoniali”, deve ritenersi che il coordinamento tra il compito suddetto ed principi (applicabili a tutti gli atti ed. personalissimi riferibili al soggetto incapace) affermati dalla Suprema Corte (cfr. Corte Cass. sez. I civile ord. 20.4.2005 n. 8291; Corte Cass. sez. I civile 16.10.2007 n. 21748), secondo cui la permanenza in capo all’incapace del potere di determinare la cessazione della materiale convivenza coniugale ovvero lo scioglimento definitivo del rapporto coniugale trova fondamento nella esigenza di salvaguardare – con riferimento agli atti in questione e proprio per la caratteristica di attenere alla essenza più intima della persona – un ambito insopprimibile di libertà personale dei singoli insuscettibile di subire limitazioni ad opera del provvedimento interdittivo della capacità di agire del soggetto, comporta che l’iniziativa dell’amministratore di sostegno del coniuge ricorrente o convenuto nel giudizio di separazione o divorzio, in quanto volta all’esercizio di quei diritti personalissimi che, esprimendo fondamentali scelte lato sensu di vita, devono rimanere necessariamente e rigorosamente ancorate all’espressione della volontà del titolare del diritto, dovrà necessariamente passare attraverso una valutazione giudiziale che accerti positivamente la corrispondenza della iniziativa assunta dall’amministratore alla volontà manifestata dal soggetto in condizioni di piena capacità in seguito per qualsiasi causa venute meno.</p>
<p style="text-align: justify;">La finalità sopra indicata può essere raggiunta mediante un procedimento di ricostruzione del vissuto dell’incapace (ossia delle opinioni espresse e delle scelte compiute durante il periodo anteriore alla condizione psico-fisica incapacitante) che, fornendo un quadro degli “orientamenti esistenziali” manifestati dal soggetto in condizioni di piena capacità, consenta per tale via un accertamento della (presumibile permanente) volontà dello stesso sulla scorta di argomentazioni logico-presuntive (dalla prova storica di fatti noti si risale, cioè, al presunto contenuto della volontà che il soggetto avrebbe espresso se non fosse sopravvenuta la incapacità).</p>
<p style="text-align: justify;">Il compito di fare emergere tutti gli elementi a tal fine rilevanti è affidato al soggetto che svolge le funzioni di tutore o amministratore di sostegno, generalmente individuato tra i parenti prossimi che, quindi, meglio conoscono o che hanno avuto modo di conoscere la vita pregressa del soggetto quando era ancora capace.</p>
<p style="text-align: justify;">La verifica giudiziale circa la rispondenza dell’iniziativa assunta dall’amministratore di sostegno alla volontà del beneficiario compete, prima della proposizione del ricorso o della costituzione in giudizio del beneficiario, al Giudice Tutelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto osservato e premesso che il reclamo ex art. 739 c.p.c. ha natura di mezzo di gravame con effetto devolutivo al giudice superiore di tutte le questioni di fatto o di diritto prospettate nel procedimento concluso con il provvedimento reclamato, onde il provvedimento reso dal giudice del reclamo ha carattere sostitutivo ed implica il riesame della domanda nel suo complesso e non del solo provvedimento reso dal giudice di “prime cure”, deve ritenersi che l’istanza proposta dalla … al Giudice Tutelare sia suscettibile di accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, avuto riguardo alle risultanze della attività istruttoria compiuta nel corso del presente procedimento e, segnatamente, al tenore delle dichiarazioni rese dalle Sig.re … sorella della beneficiaria, e …, collega di lavoro ed amica della beneficiaria, nonché degli elementi emergenti dal verbale d’udienza svoltasi in data 21.3.2007 davanti il Giudice Tutelare di Reggio Emilia, non pare possa dubitarsi e della corrispondenza della iniziativa processuale assunta dall’amministratrice di sostegno alla volontà della beneficiaria, quale dalla medesima espressamente manifestata in condizioni di piena capacità, e della evidente rispondenza di detta iniziativa all’interesse della beneficiaria, tenute in specifica considerazione le richieste nel suo interesse formulate nel ricorso per separazione sia in riferimento al rapporto con la minore figlia … che alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali con il coniuge. Tanto … quanto … hanno ricordato che sin dall’anno 2005 aveva espressamente manifestato la propria ferma volontà di separarsi dal marito, …, confidando in particolare alla … che ha frequentato la beneficiaria dal 1998 sino al 2005 quando quest’ultima iniziò a stare poco bene, la propria condizione di disagio rispetto alla vita matrimoniale nel corso della quale la … lamentava di soffrire di solitudine a causa dell’assenza del marito per ragioni di lavoro, e di essere insofferente rispetto all’invadenza della famiglia del marito (in specie della suocera) soprattutto dopo la nascita della figlia …, avvenuta nell’ottobre 2004, attualmente convivente con il padre.</p>
<p style="text-align: justify;">Le circostanze sopra esposte hanno trovato conferma nelle dichiarazioni della sorella della beneficiaria la quale ha riferito di aver personalmente constatato la situazione di assoluto disinteresse palesato dal … nei confronti della coniuge e della figlia di due anni le quali venivano lasciate “abbandonate a sé stesse” nonostante la beneficiaria – a causa dell’insorgere dei primi sintomi della patologia di cui soffre – sin da allora necessitasse di cura ed assistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa ha inoltre confermato le dichiarazioni già rese davanti al Giudice Tutelare di Reggio Emilia nei medesimi termini sopra riportati per quanto attiene specificamente la volontà della Sig.ra … di separarsi dal coniuge per incompatibilità caratteriali e per la continua ingerenza dei suoceri che stava diventando insostenibile (v. verbale udienza 21.3.2007 – Tribunale di Reggio Emilia, prodotto in atti).</p>
<p style="text-align: justify;">Appare, infine, significativo quanto precisato dalla Sig.ra … la quale ha sottolineato che la beneficiaria è sempre stata una persona molta discreta e riservata cosicché le confidenze fattele nei termini sopra riportati appaiono indicative dello stato di estremo disagio in cui si trovava e di insofferenza rispetto alla prosecuzione della convivenza matrimoniale.</p>
<p style="text-align: justify;">Da quanto sopra esposto emerge, dunque, che la beneficiaria già qualche anno prima del progressivo aggravarsi delle condizioni di salute, in condizioni di piena capacità aveva espresso la volontà di porre fine all’unione coniugale.</p>
<p style="text-align: justify;">La predetta circostanza unitamente alla considerazione del rilevante lasso di tempo trascorso senza che i coniugi abbiano avuto alcuna frequentazione, la mancanza da parte della beneficiaria e del coniuge della stessa, in tutto il predetto periodo, della volontà di tentare la ricostituzione del rapporto familiare ed, in particolare, la assenza di rapporti di natura quantomeno assistenziale tra i coniugi i quali, di fatto, vivono separati, sin dal 2007, quando la beneficiaria fu ricoverata presso la RSA di Scandiano (Re) per essere successivamente trasferita presso l’abitazione dei propri familiari, in Carbonia, mentre il coniuge ha mantenuto la residenza nell’abitazione coniugale in Rubiera ove convive con la minore …, inducono a ritenere raggiunta la prova presuntiva in ordine all’attuale volontà della Sig.ra … di porre fine all’unione coniugale.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve allora conclusivamente ritenersi che non sussistano impedimenti alla esternazione della indicata volontà presunta della beneficiaria … da parte dell’amministratrice di sostegno … mediante proposizione del ricorso giudiziale o congiunto volto ad ottenere la pronuncia della separazione personale della prima dal proprio coniuge …</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale accoglie il reclamo proposto da … avverso il decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Cagliari, sezione distaccata di Carbonia in data 18 settembre 2009 e, per l’effetto, in riforma del decreto reclamato, dichiara che nulla osta ad autorizzare la Sig.ra …, nella sua qualità di amministratrice di sostegno della Sig.ra … alla proposizione, in nome e nell’interesse della predetta beneficiaria, del ricorso giudiziale o congiunto per separazione personale della prima dal proprio coniuge … sottoscrivendo l’atto introduttivo e rilasciando ove occorra la procura ad litem a legale di fiducia.</p>
<p>Si comunichi a …, ed al P.M.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale, in data 10 giugno 2010.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
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