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L’Amministratore di sostegno è incompatibile con lo stato vegetativo

18 luglio 2010 admin Nessun commento

ADS E STATO VEGETATIVO

Il Tribunale di Varese approfondisce la disamina dell’istituto con questo interessante ed esaustivo nel quale si precisa che l’amministrazione di sostegno non è misura idonea alle ipotesi di Stato Vegetativo della persona e nelle ipotesi di coma, posto che la misura più adeguata, in tali frangenti, è l’interdizione che non è da ritenersi abrogata con l’entrata a regime dell’ADS.

Ciò viene dedotto dopo un interessante confronto fra l’orientamento favorevole e quello contrario all’Ads in caso di soggetto in svp.

Avv. Alberto Vigani


Tribunale di Varese

Ufficio Volontaria Giurisdizione

Decreto 17 novembre 2009

Il Tribunale di Varese, in persona del giudice tutelare dott. Giuseppe Buffone, nel procedimento iscritto al numero ….dell’anno 2009 N.C., a scioglimento della riserva espressa all’udienza del 12 novembre 2009,

ha pronunciato, fuori udienza, il seguente

Decreto

art. 407, comma III, c. c.

*****

Con ricorso depositato in data 1 agosto 2009, gli stretti congiunti del sig. YY hanno chiesto l’apertura di una amministrazione di sostegno in suo favore, rappresentati e difesi dall’Avv. … Si è costituita in giudizio la convivente del YY, sig.ra ZZ, assistita e difesa dall’Avv. … La contrapposizione di interessi tra le parti costituite riguarda sia il soggetto da designare quale amministratore di sostegno, sia i diritti della convivente in relazione alla suddetta amministrazione, nonché la configurabilità ed adeguatezza, nel caso di specie, di una amministrazione in luogo di una interdizione.

L’ultima delle questioni è preliminare poiché ove si concludesse nel senso della inadeguatezza dell’amministrazione di sostegno, per il caso del YY, le altre quaestiones non potrebbero essere scrutinate: all’udienza del 12 novembre 2009, pertanto, sentiti i difensori ed i congiunti comparsi, questo giudice tutelare ha riservato la decisione, con riserva di eventualmente emettere i provvedimenti necessari per il corso del giudizio.

1. I Fatti

Il YY è nato a Varese il … ed è, allo stato, ivi residente presso la Fondazione ….. Il 21 luglio del 2008, il suddetto YY, già trapiantato renale, è stato ricoverato a seguito di una improvvisa e violenta cefalea associata a nausea e vomito. All’esito degli accertamenti, è stata diagnosticata una emorragia cerebrale per rottura di un aneurisma. Il giorno seguente è stato, d’urgenza, sottoposto ad intervento chirurgico di clipping di aneurismi. Sono seguiti diversi ulteriori interventi chirurgici tra cui una craniotomia decompressiva, una tracheotomia temporanea e l’impianto di una derivazione ventricolo – peritoneale (DVP) destra con valvola a media pressione. Da quel momento in poi, lo stato clinico del YY è degenerato fino alla attuale diagnosi stabile di “stato vegetativo permanente in esito ad emorragia cerebrale per rottura di aneurisma dell’arteria comunicante anteriore”, alla luce della quale la Commissione sanitaria della Regione Lombardia lo ha dichiarato inabile al 100% “non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (v. doc.ti versati in atti).

Secondo la prospettazione della parte ricorrente – avversata dalla convivente del (potenziale) beneficiario – l’amministrazione di sostegno può essere ritenuta applicabile anche in ipotesi del genere, ove il soggetto versi in stato comatoso. La difesa dei ricorrenti dichiara di essere a conoscenza del dibattito in atto attorno all’applicabilità della misura di protezione de qua ai soggetti in SVP e, però, reputa che la soluzione debba essere affermativa aderendo a quella parte della giurisprudenza tutelare che ha già applicato l’istituto a beneficiari in stato di coma. Secondo la ricorrente, l’amministrazione va preferita poiché non stigmatizzante e socialmente repulsiva come l’interdizione.

Aggiunge la ricorrente che l’interdizione, in effetti, oggi può dirsi misura residuale per i soli casi in cui sussista il pericolo di atti autolesionisti personali, che per la loro eterogeneità sono difficilmente identificabili a priori.

2. I soggetti in stato vegetativo permanente.

Il YY è in situazione affine al coma: si tratta, in specie, di paziente in stato vegetativo permanente (Svp: persistent vegetative state[1]). Non è corretto associare la condizione dello SVP al coma: lo stato comatoso è infatti privo di veglia, mentre le persone in SVP, pur senza offrire chiari segni esteriori di coscienza, alternano fasi di sonno e fasi di veglia. E, però, ai fini dell’odierna decisione, le due condizioni possono essere trattate unitariamente, atteso che, in ambo i casi, si tratta di soggetti che sono in stato di totale incapacità e senza possibilità di porre in essere i cd. «atti minimi»

Con l’espressione SVP, di rilievo nel caso sottoposto a giudizio, si indicano i pazienti nei quali si è verificata la distruzione (non irreversibile) della maggior parte delle voci sopratentoriali, in assenza di lesioni del troncoencefalo. Questa situazione si distingue pertanto dalla cd. morte cerebrale (brain death), che presuppone invece una lesione completa e irreversibile di tutto l’encefalo. Questi pazienti sono significativamente apostrofati con il nome di living death. L’enunciato reca con sé l’intensità del problema: ed, infatti, come ebbe a sottolineare Lord Goff, nel celebre caso Bland, discusso dalla House of Lords nel 1993, nonostante il significativo nome suaccennato, “il paziente in stato vegetativo permanente è in ogni caso vivo”. Come si è pur scritto, sono soggetti al confine tra vita e morte che, in tempi recenti, hanno posto seri problemi etici e giuridici in punto di autodeterminazione terapeutica.

L’aggettivazione dello stato vegetativo (persistente; permanente) è, in realtà, respinta dalla classificazione internazione più recente che sottolinea come lo SV non sia, in realtà mai irreversibile (essendo tale solo il cd. coma irreversibile).

Sulla condizione dei pazienti in SVP (o in coma), la giurisprudenza tutelare non è apparsa unita, in merito, proprio, alla applicabilità dell’una (amministrazione di sostegno: ADS) o dell’altra misura di protezione (interdizione).

3. Amministrazione di sostegno ed interdizione: linea di confine

L’entrata in vigore dell’amministrazione di sostegno non ha soppresso l’interdizione. Tanto discende da una corretta lettura delle norme di riferimento, come fornita dalla Corte costituzionale con sentenza 9 dicembre 2005 n. 440[2]. In occasione della decisione ricordata, il giudice rimettente, nel porre la questione di costituzionalità degli artt. 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, aveva dedotto che, secondo il dato testuale dell’art. 404 cod. civ., l’amministrazione di sostegno è applicabile anche nel caso di incapacità totale e permanente del beneficiario di provvedere ai propri interessi per infermità o menomazione psichica, secondo una formulazione che di fatto coincide con quella della incapacità di provvedere ai propri interessi indotta da abituale infermità di mente richiesta dall’art. 414 cod. civ. per l’interdizione.

Sicché la protezione dell’inabile può essere così estesa da imporre, ove necessario, la presenza dell’amministratore di sostegno, vuoi come rappresentante, vuoi in funzione di integrazione della volontà dell’assistito, in pressoché tutti gli atti. È possibile pertanto che i poteri conferiti all’amministratore di sostegno siano così ampi da impedire al beneficiario di compiere da sé solo (senza l’assistenza o la rappresentanza di quello) validi atti giuridici. In tale caso, gli effetti dell’amministrazione di sostegno coincidono (salvo il compimento degli atti giuridici necessariamente personali) con quelli dell’interdizione, così come modulabili ai sensi dell’art. 427, primo comma, del codice civile. In definitiva, le disposizioni sopra richiamate, secondo il giudice rimettente, davano luogo, in assenza di criteri discriminanti espressi e chiaramente desumibili, a tre fattispecie normative che irragionevolmente coincidono.

La Consulta, rigettando la questione, ha fornito le chiavi ermeneutiche per differenziare l’amministrazione dall’interdizione. Secondo il giudice delle Leggi, la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l’istituto che, da un lato, garantisca all’incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall’altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull’amministrazione di sostegno, che l’ambito dei poteri dell’amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all’incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell’inabilitazione o dell’interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l’inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l’interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria.

Dalla decisione del giudice costituzionale sin qui richiamata, discende come non possa trovare accoglimento l’invito del difensore della parte ricorrente a considerare l’interdizione implicitamente abrogata e, cioè, concretamente non più operativa. Il problema giuridico da risolvere è, allora, l’esatta linea di confine tra gli istituti che passa per l’assegnazione di un esatto significato al concetto di “residualità” dell’interdizione[3].

Come già anticipato, sul punto si registra un contrasto di giurisprudenza.

3.1 Orientamento contrario all’Ads in caso di soggetto in svp

Un primo orientamento giurisprudenziale esclude l’applicabilità dell’amministrazione di sostegno ai casi di patologie totalmente e permanentemente invalidanti adducendo diversi argomenti che così si possono sintetizzare:

1) l’art. 409, comma I, c.c.[4], nel prevedere che il beneficiario dell’amministrazione conservi la «capacità di agire» per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno, presuppone che l’amministrato conservi un nucleo minimo di attività da poter porre in essere da solo, sicché questi è soggetto di norma capace, la cui sfera di capacità viene limitata solo in relazione al compimento di alcuni atti determinati;

2) la previsione dell’art. 409, comma II, c.c.[5], stabilisce espressamente che il beneficiario può «in ogni caso» – e dunque a prescindere dalle specifiche limitazioni stabilite dal decreto – compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana: si tratta di grimaldello normativo che non si adatta alla condizione dei soggetti totalmente incapaci, come quelli in SVP;

3) la norma di cui al primo comma dell’art. 410 c.c.,[6] impone all’amministratore di sostegno, nello svolgimento dei suoi compiti, di tener conto dei bisogni e delle «aspirazioni» del beneficiario, presuppone che quest’ultimo debba poterle esprimere[7];

4) ancora più chiaramente, il comma II dell’art. 410 c.c. prevede che l’amministratore di sostegno debba tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso: orbene, non appare immaginabile una anche minima forma di comunicazione tra beneficiario e amministratore ove il primo versi in stato di coma;

5) quanto alle norme di procedura, l’art. 407, comma II, c.c. prevede espressamente che il Giudice Tutelare adito abbia l’obbligo di «sentire» la persona cui il procedimento si riferisce e di tenere conto «dei bisogni e delle richieste» di questa, così ipotizzandosi – come scritto in dottrina – “una sorta di dialogo tra il Giudice e la persona amministranda, attività processuale diversa dall’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando ex art. 714 c.p.c., che comporta (o può comportare) la presa d’atto di una condizione”.

3.2 Orientamento Favorevole all’Ads in caso di soggetto in svp

Un orientamento opposto al precedente (e maggioritario) reputa, invece, che l’amministrazione di sostegno possa configurarsi anche a favore di soggetti in stato comatoso. Alle argomentazioni del primo orientamento, si replica che:

1) la capacità di agire che l’amministrato mantiene è quella legale, non necessariamente quella naturale;

2) l’art 404 c.c. individua il beneficiario in ogni persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi: ciò vuol dire possono essere amministrate anche persone che, per effetto di una infermità, sono nell’impossibilità totale e permanente di provvedere ai propri interessi;

3) le norme che richiedono la presa di conoscenza delle aspirazioni e dei bisogni del consentono al Giudice Tutelare di ricavare tali dati dal complesso dell’istruttoria che egli è tenuto a compiere (con ampi poteri officiosi) e quindi anche dalle dichiarazioni dei parenti, o degli assistenti sociali.

Tra le pronunce che hanno applicato l’amministrazione di sostegno a soggetti in stato vegetativo v.: Tribunale Reggio Emilia, sez. II, sentenza 4.11.2005[8] e, più di recente, Trib. Trieste, 2 luglio 2008[9].

La giurisprudenza in esame (in particolare, v. Tribunale Bologna, sez. I civile, sentenza 3 ottobre 2006 n. 2288) fonda le sue conclusioni sull’indirizzo espresso dal giudice di legittimità con la sentenza Cass., sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584. In tale decisione, il Collegio ha escluso che il distinguo tra interdizione ed amministrazione possa fondarsi su un criterio quantitativo ovvero sul diverso grado di incapacità manifestato dal soggetto incapace.

Secondo la Suprema Corte occorre piuttosto valorizzare l’inciso contenuto nell’articolo 414 c.c., che collega la interdizione alla necessità di assicurare l’adeguata protezione del soggetto maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, “ciò che equivale ad affermare che l’ordito normativo esclude che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento della amministrazione di sostegno”. Sicché, conclude la Corte, «l’amministrazione di sostegno non si distingue dalla interdizione sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: ciò induce a non escludere che, in linea generale, in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all’uno che all’altro strumento di tutela, e che soltanto la specificità delle singole fattispecie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta, possano determinare la scelta tra i diversi istituti, con l’avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura».

4. Decisione del caso concreto

Questo giudice condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte[10], nella decisione ricordata, ma reputa che proprio la sua fedele applicazione conduca a dovere escludere l’adeguatezza dell’amministrazione di sostegno a soggetti in SVP o coma. Ed, allora, non si tratta di mettere i discussione il criterio distintivo, a monte, ma di farne buona applicazione alle situazioni di SVP, a valle.

Va, infatti, rilevato che proprio la decisione del Supremo Collegio, afferma che lo status di interdetto/inabilitato” non è «riconoscibile in capo al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilità di compiere, ove ne sia in grado, quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità minima, attraverso il riconoscimento allo stesso, a norma dell’articolo 409, comma 2, della legge n. 6, della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana». Per converso, aggiunge il Collegio «ove si tratti – sempre, ovviamente, che il soggetto si trovi in “condizioni di abituale infermità”che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi – di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l’esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito (…)[11] ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l’unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest’ultimo e non già l’amministrazione di sostegno, l’istituto che deve trovare applicazione». Secondo l’insegnamento dei giudici di legittimità, quindi, l’amministrazione può, in concreto, essere esclusa:

a) in ragione della complessità dell’incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni;

b) in ragione della potenzialità (auto o etero) lesiva dell’incapace: nei casi, quindi, in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l’esterno;

c) inadeguatezza in concreto dell’amministrazione di sostegno: quale clausola generale residuale aperta, in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l’unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona

Orbene: per il soggetto in SVP viene di certo in rilievo un’attività complessa formata da una pluralità di direzioni (v. sub. a) semplicemente perché il rappresentante dell’incapace dovrà porre in essere ogni attività per conto e nell’interesse del pupillo (vuoi di gestione del patrimonio, vuoi di cura della persona). Vi è, allora, un’aporia logico-giuridica tra amministrazione di sostegno (che presuppone alcuni e determinati compiti) e tutela della persona vegetativa (che presuppone l’affidamento di tutti i compiti). Va, ancora, considerato che l’amministratore di sostegno (proprio per le finalità dell’istituto), come si è scritto autorevolmente in dottrina, non si sostituisce al beneficiario, ma sceglie con lui, verso il suo best interest. Ciò vuol dire che, salvo la previsione eccezione dell’art. 411, ult. comma, c.c., il beneficiario conserva l’esercizio uti singuli dei diritti personalissimi e, in particolare, la propria autodeterminazione terapeutica, su cui il rappresentante può incidere, ma caso per caso e, in genere, con l’intermediazione del giudice tutelare. Ma tale tutela non appare adeguata al cospetto del soggetto in SVP per il quale vi è costante e continua esigenza di un vero e proprio sostituto nelle scelte terapeutiche, alla stregua della teoria del substituted judgement.

E’ vero, poi, che il soggetto in SVP non può recare nocumento alcuno alla propria sfera giuridica, atteso che non è in grado di sottoscrivere contratti o porre in essere contegni offesivi della propria persona e della persona altrui: ma il problema, in realtà, non è (solo) se l’incapace abbia o non una potenzialità (auto o etero)offensiva (v. sub b): ma se, per il suo stato, l’amministrazione di sostegno possa offrire o meno adeguata protezione (v. sub c).

Questo giudice non ignora come Cass. civ., 22 aprile 2009, n. 9628[12] abbia di recente cassato la decisione del giudice di merito di optare per l’interdizione a carico di soggetto affetto da esiti di ematoma acuto subdurale e cardiopatia ischemica con totale decadimento cognitivo ed alterazione abituale delle facoltà intellettive e volitive. Ma, trattasi di situazioni diverse poiché solo nella seconda – e non anche nella prima – si recide totalmente e definitivamente ogni contatto tra l’incapace ed il mondo esterno: nel primo caso si è al cospetto, pur sempre, si condizioni di male habitus, nel secondo caso, invece, è venuto meno lo stesso stato di benessere psico-fisico.

E’ vero che secondo Cass. civ. 13584/2006[13], il dialogo giudice – amministratore di sostegno – beneficiario, va percorso solo dove possibile (nel senso che, secondo il Collegio, esso non è, dunque, un presupposto), ma la Corte ha sempre discusso di “patologie”, prendendo sempre in esame, dunque, stati morbosi invalidanti (anche con totalità) ma non anche affrontando expressis verbis il tema più delicato dei soggetti in SVP.

Si è, poi, sempre proposto il seguente sillogismo: situazione flessibile, misura di protezione flessibile. Sillogismo, però, che viene a cadere ove si sia al cospetto di una situazione, invece, “rigida” come lo SVP.

E, peraltro, al riguardo, pare rilevante anche il più recente decisum della Corte delle Leggi. Secondo questo giudice, infatti, al fine di verificare quale dei due indirizzi appaia di maggiore conformità al formante legislativo nonché alla ratio legis che ha ispirato l’amministrazione di sostegno, è di utilità rievocare anche i principi più di recente espressi dalla Consulta nella pronuncia n. 4 del 19 gennaio 2007[14].

Nel caso di specie, il giudice rimettente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 410 del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 “nella parte in cui non subordinano al consenso dell’interessato l’attivazione della predetta misura ed il compimento dei singoli atti gestionali, o comunque non attribuiscono efficacia paralizzante al suo dissenso in ordine a tale attivazione e al compimento di tali atti”.

La Corte costituzionale, rigettando la questione sollevata, ha affermato che il dato normativo (artt. 407, 410), contrariamente all’assunto del rimettente, non esclude, “ma anzi chiaramente attribuisce al giudice, anche il potere di non procedere alla nomina dell’amministratore di sostegno in presenza del dissenso dell’interessato”, ove l’autorità giudiziaria, nell’ambito della discrezionalità riconosciutale dalla norma censurata, ritenga detto dissenso – nel contesto della fattispecie sottoposta al suo giudizio – giustificato e prevalente su ogni altra diversa considerazione, “senza che la sottoposizione del rilievo del dissenso alla condizione della sua compatibilità con gli interessi e con le esigenze di protezione della persona integri violazione dei parametri costituzionali denunciati (artt. 2 e 3 della Costituzione), i quali, invece, sono in questo modo realizzati”.

La pronuncia che si richiama appare di particolare interesse per come ha collocato il “dissenso” del beneficiario nel procedimento che approda all’amministrazione: ne ha, infatti, tratteggiato rilevanza e limiti di incidenza nel giudizio, assegnando alla volontà del beneficiario un precipuo ruolo nel processo che volge verso la decisione nell’uno o nell’altro senso. Altrimenti detto: la Consulta ha presupposto il dialogo tra giudice e amministrando e imposto che il giudice tutelare debba prendere atto della volontà del beneficiario.

In effetti, a ben vedere, è come se tutte le Alte Corti, nelle loro importanti pronunce, abbiano sempre fatto riferimento ad un modello ideale ed astratto di incapace: logorato nelle facoltà psichiche, disgregato nella personalità o del tutto impedito a livello fisico, ma pur sempre “vigile” e non anche ridotto in condizioni di living death.

Si può, infatti, discutere in ordine ad un contenuto “minimo” negoziale (fare la spesa al mercato); ad un contenuto “minimo” gestionale (ritirare la pensione; effettuare prelievi); ma, pare, pur sempre, imprescindibile un nucleo di «minimo vitale», se non altro per l’esplicito inciso di cui al secondo comma dell’art. 409 c.c.: il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Da una lettura a contrario, si ricava che il soggetto incapace preso di mira dal legislatore, è persona che, qualunque sia il contenuto del decreto, può, comunque, nonostante la patologia, ritenersi, quanto meno, vigile, collocato nel contesto di un minimum di vita quotidiana.

Vi è, infatti, che l’assenza di vita cosciente rende, di fatto, inadeguata l’amministrazione anche per il contenuto instabile del decreto: pure là dove il ricorrente chieda, in origine, determinati compiti, è chiaro che il provvedimento di apertura della misura di protezione dovrà essere costantemente arricchito di nuove mansioni (ex art. 407, comma IV, c.c.), atteso che, per qualunque tipo di attività che si renda necessaria e sia sopravvenuta, il soggetto è totalmente inibito a provvedere ex se.

Alla luce delle considerazioni che precedono, a parere di questo giudice tutelare, l’amministrazione di sostegno non appare adeguata al caso di specie, non potendo trovare applicazione nelle ipotesi di Stato Vegetativo e nelle ipotesi di coma, posto che la misura più idonea, in tali casi, è l’interdizione. Ciò non si traduce nell’apporre “un marchio” a tali soggetti: a prescindere dal fatto che questi non hanno neanche modo di percepire la misura applicata, è sufficiente il rilievo per cui, nella rinnovata concezione della protezione dell’incapace, ogni strumento di tutela è servente alla dignità della persona umana, quale “misura di protezione” e che come tale, ogni misura prevista, anche l’interdizione, va socialmente allontanata dalla vecchia concezione di elemento di disistima sociale.

P.q.m.

Letto ed applicato l’art. 407 c.p.c.

Rigetta il ricorso

Manda alla cancelleria perché si comunichi a ….

Si comunichi anche all’ufficio di Procura ….

Varese lì 17 novembre 2009

Il giudice tutelare

dott. Giuseppe Buffone

[1] Nella seduta plenaria del 30 settembre 2005 il Comitato nazionale per la bioetica ha approvato a maggioranza un testo sul tema “L’alimentazione e l’idratazione di pazienti in stato vegetativo persistente”. Nel documento si legge, fra l’altro, che «con l’espressione stato vegetativo persistente (un tempo denominato coma vigile) si indica un quadro clinico (derivante da compromissione neurologica grave) caratterizzato da un apparente stato di vigilanza senza coscienza, con occhi aperti, frequenti movimenti afinalistici di masticazione, attività motoria degli arti limitata a riflessi di retrazione agli stimoli nocicettivi senza movimenti finalistici. I pazienti in SVP talora sorridono senza apparente motivo; gli occhi e il capo possono ruotare verso suoni e oggetti in movimento, senza fissazione dello sguardo. La vocalizzazione, se presente, consiste in suoni incomprensibili; sono presenti spasticità, contratture, incontinenza urinaria e fecale. Le funzioni cardiocircolatorie e respiratorie sono conservate e il paziente non necessita di sostegni strumentali. E’ conservata anche la funzione gastro-intestinale, anche se il paziente è incapace di nutrirsi per bocca a causa di disfunzioni gravi a carico della masticazione e della deglutizione. Se è vero che alcuni malati terminali possono diventare malati in SVP, è pur vero che le persone in SVP non sono sempre malati terminali (potendo sopravvivere per anni se opportunamente assistite). Non è corretto nemmeno associare la condizione dello SVP al coma: lo stato comatoso è infatti privo di veglia, mentre le persone in SVP, pur senza offrire chiari segni esteriori di coscienza, alternano fasi di sonno e fasi di veglia».

[2] Gazz. Uff. 14 dicembre 2005, n. 50 – Prima serie speciale.

[3] Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584: l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all’apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie.

[4] Art. 409, comma I, c.c.: Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

[5] Art. 409, comma II, c.c.: Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

[6] Art. 410, comma I, c.c.: Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

[7] Alcuni giudici tutelare, sulla base di questa considerazione, hanno addirittura affermato l’inammissibilità del ricorso per la nomina di un Amministratore di sostegno qualora l’aspirante beneficiario non possa esprimersi verbalmente in modo chiaro e comprensibile.

[8] Che però non motiva specificamente sul rapporto tra SVP ed amministrazione di sostegno.

[9] Entrambe le pronunce, su www.personaedanno.it.

[10] Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n.13584 in Corriere Giur., 2006, 11, 1529. Si veda anche la recente Cass. civ., 22.4.2009, n. 9628, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 10/2009, I, 963 ss.

[11] Con una valutazione che compete a lui solo e che deve essere logicamente e congruamente motivata.

[12] in La nuova giurisprudenza civile commentata, 10/2009, I, 963 ss.

[13] Il Collegio ha affermato: “non osta a siffatta impostazione il rilievo che l’amministrazione di sostegno postula un continuo confronto tra il beneficiario, l’amministratore e il giudice (…). L’argomento non ha carattere decisivo, dovendosi ritenere detta previsione riferibile alle sole ipotesi in cui un dialogo sia concretamente possibile per le condizioni psico fisiche del beneficiato, e non operativa in caso contrario”.

[14] in Fam. Pers. Succ., 2007, 5, 458.

L’amministratore di sostegno può rifiutare cure salvavita.

9 dicembre 2009 admin Nessun commento

Il diritto fondamentale di autodeterminazione nelle scelte inerenti alla salute tutelato dagli artt. 2, 13 e 32 Cost. comprende anche il diritto di rifiutare (o di chiedere la sospensione di) terapie c.d. salvavita.

Può essere disposta la nomina di amministratore di sostegno designato dall’interessato, ex art. 408 c.c., per l’eventualità in cui la persona – attualmente non affetta da alcuna infermità fisica o psichica che ne limiti l’autonomia – venga a trovarsi in futuro in uno stato di perdita irreversibile della coscienza.

Nel provvedimento di nomina il giudice tutelare può attribuire all’amministratore di sostegno il potere di negare il consenso ai trattamenti medici salvavita che l’interessato ha espressamente dichiarato di rifiutare e di richiedere ai medici l’applicazione delle cure palliative più efficaci.

Riferimenti normativi

Costituzione art. 2

Costituzione art. 13

Costituzione art. 32

Codice civile art. 408

Tribunale Modena, 05-11-2008 -

Persone e famiglia – Infermità mentale – Amministrazione di sostegno – Testamento biologico – Capacità della persona fisica – Amministratore di sostegno – Nomina in funzione di eventuale e futuro stato di incapacità – Autorizzazione a negare il consenso a trattamenti sanitari – Ammissibilità.

Legittimamente un soggetto capace nomina un amministratore di sostegno per l’ipotesi di propria eventuale, futura incapacità, con l’incarico, in caso di malattia allo stato terminale, ovvero di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione, di far rispettare la propria volontà di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico volto a prolungare artificialmente la propria vita, richiedendo preventivamente al giudice tutelare l’autorizzazione per l’eventuale futura attuazione concreta del proprio testamento biologico.

L’amministratore di sostegno può essere nominato, su istanza dell’interessato, anche in funzione di un eventuale e futuro stato di incapacità, con espressa autorizzazione del giudice tutelare a negare il consenso a trattamenti sanitari rianimatori e salvavita.

Riferimenti normativi

Codice civile art. 406

Codice civile art. 408

Codice civile art. 410

Tribunale Modena, 13-05-2008 (decr.) – V.S. (massima 1)

Trattamento sanitario – Rifiuto di cure – Autodeterminazione individuale – Paziente capace – Amministratore di sostegno Nomina

Si nomina il marito della paziente quale suo amministratore di sostegno, con l’attribuzione del potere- dovere di negare, in nome e per conto dell’interessata, l’autorizzazione ai sanitari di procedere alla ventilazione forzata e alla tracheostomia nel momento in cui la malata si verrà a trovare in uno stato di incapacità. Lo specifico potere-dovere andrà esercitato a condizione che la beneficiaria non manifesti una volontà opposta quando ancora le resti coscienza. Entrata in uno stato di incoscienza senza che questo sia accaduto, dovranno essere rispettati gli intenti espressi a nulla valendo la trita obiezione di un possibile e non manifestato ripensamento all’atto del passaggio nello stato di incoscienza.

Edita in Danno e Resp., 2008, 8-9, 903; Corriere Giur., 2008, 9, 1287

Tribunale Modena, 13-05-2008 (decr.) – V.S.

In fatto

1) Con ricorso, depositato in data 9 maggio 2008, la dott.ssa C.Z., Responsabile dell’Ufficio Tutele dell’Azienda USL di Modena, ha chiesto la nomina di amministratore di sostegno a V.S., settantenne; coniugata con N.B.G.; con quattro figli adulti, L., V., G. e A.G.; affetta da “sclerosi laterale amiotropica con grave insufficienza respiratoria in ventilazione meccanica non invasiva continua”; ricoverata presso la clinica di Neurologia dell’Ospedale Sant’Agostino – Estense di Baggiovara (MO) dal 06/03/2008 per astenia generalizzata, inappetenza, denutrizione, deflessione del tono dell’umore, sindrome ansiosa, insonnia e broncopolmonite bilaterale.

2) Parte ricorrente ha allegato al ricorso tre documenti:

- il primo, consistente in una relazione clinica datata 5 maggio 2008 a firma della neurologa dott.ssa M., dà conto dell’esistenza di un “quadro neurologico “(che) ha mostrato l’attesa progressione (del morbo con) obiettività neurologica (che) rileva disfonia, ipomobilità del velo, ipostemia della muscolatura del collo, di sternocleidomastideo e trapezio, tetraparesi flaccida di grado 1-2 (non solleva contro gravità) ai quattro arti, ROT diffusamente ipoevocabili, ipotrofia muscolare, fascicolazione diffuse”;

- nella relazione, dopo aver sottolineato che la malattia non determina alla persona alcun deficit cognitivo, si precisa che la medesima, ampiamente informata delle proprie condizioni di salute e delle future implicazioni della malattia consistenti nel dover far ricorso, a tempi brevi, a ventilazione invasiva ( ventilazione forzata con tracheostomia) ha espresso più volte un fermo rifiuto in proposito;

- il secondo documento, consistente in una relazione redatta dallo psichiatra dott. F.M. in data 6 maggio 2008, così si esprime: ” Paziente vigile orientata, collaborante, in grado di intendere e volere…interrogata rispetto alla possibilità di dover sottoporre a manovre rianimatorie invasive, intubazione, che la porterebbero ad essere tracheostomizzata, la paziente esprime la chiara volontà di non essere sottoposta a tali manovre…”;

- il terzo documento è una dichiarazione -richiesta datata 2 maggio 2008 del coniuge della persona, sottoscritta per adesione dai suoi quattro figli, del seguente testuale tenore: “accogliendo la volontà di mia moglie, chiedo che non venga effettuato l’intervento di tracheostomia, in caso di necessità. Ribadisco che tale volontà è stata espressa da mia moglie in presenza mia e dei nostri figli”.

3) Secondo parte istante le segnalate disabilità determinerebbero, per la persona, il serio rischio di una totale sua impossibilità di far valere la propria volontà nei termini soprariferiti qualora, verificandosi una crisi respiratoria non superabile con i mezzi di cura in atto ed entrando essa in stato confusionale per la mancanza di ossigeno, i sanitari procedessero a una ventilazione forzata invasiva con tracheostomia; di qui la richiesta di un indispensabile sostegno per sostituirla, una volta sopravvenuta la sua incapacità, nell’atto di diniego del consenso alla specifica pratica medica.

4) In data 12 maggio 2008 sono stati interrogati il coniuge e i quattro figli della beneficiaria che hanno univocamente confermato la dichiarazione sottoscritta il 2 maggio 2008 precisando che nel corso dell’ultimo mese hanno sovente affrontato con l’interessata il doloroso argomento e che mai una volta hanno colto dubbi di essa in ordine al costantemente ribadito proposito di esclusione di una sua dipendenza vitale da un ventilatore in stato di tracheostomatizzazione.

I quattro figli hanno individuato il padre, che si è dichiarato disponibile, come auspicato amministratore di sostegno.

5) Sempre in data 12 maggio 2008 questo Giudice Tutelare si è recato a visitare la persona e, avvalendosi dell’ausilio interpretativo dei figli per la difficoltà di essa di articolare le parole, si è sentito comunicare, senza tentennamenti, con piena lucidità e con coerenza delle risposte alle domande, la volontà precisa di non intendere di essere sottoposta alla pratica invasiva di cui si è detto contestualmente manifestando una coraggiosa coscienza delle conseguenze probabilmente infauste della propria scelta.

6) In sede di visita, presenti il marito e i quattro figli della beneficiaria, lo psichiatra dott. M. e il Direttore della Clinica Neurologica Prof. P.M., dopo aver confermato l’irreversibilità delle condizioni della ammalata e l’ineluttabile e rapida progressione del morbo, hanno così descritto la prevedibile evoluzione della patologia: quando la muscolatura del torace non sarà più in grado di aspirare aria e non daranno esito gli interventi di rianimazione ordinaria, la situazione di soffocamento progredirà sino a indurre nella persona uno stato confusionale che la priverà di capacità autodeterminativa con esigenza, per farla sopravvivere, di intervenire, in quel momento, per praticarle, tracheostomatizzandola, la ventilazione forzata.

In diritto

A) Ritiene il giudicante che l’approccio giuridicamente corretto alla questione portata in sua valutazione consista nel richiamo immediato alle norme costituzionali che, consacrando (e dando tutela a) diritti primari della persona, individuano i veri principi che l’ordinamento vigente ritiene insuscettibili, per usare un’espressione oggi corrente, di negoziabilità.

Con riferimento alla fattispecie e nella condivisione della approfondita analisi recentemente compiuta dalla magistratura di legittimità (Cass. 4-16 ottobre 2007, n. 21748), entrano così in gioco gli artt. 2, 13 e 32 della Carta costituzionale e l’ormai indefettibile regola per cui è precluso al medico di eseguire trattamenti sanitari senza che si dia quel consenso libero e informato del paziente che si concretizza in un diritto fondamentale di quest’ultimo sotto il triplice e tutelato profilo di accettare la terapia, di rifiutarla nonché di interromperla.

Si tratta di un diritto, come la Cassazione ha lucidamente precisato, che è e resta assoluto anche quando si esprime nelle ultime due direzioni perché improntato alla sovrana esigenza di rispetto dell’individuo e dell’insieme delle convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che ne improntano le determinazioni.

B) Seguono da questa premessa alcune considerazioni di giuridico pregio.

La prima: tutte le norme costituzionali, e l’art. 32 è fra queste, che consacrano diritti primari sono imperative e di immediata operatività ed applicabilità senza che occorra, a questi fini, intervento alcuno del legislatore ordinario.

La seconda: nella sfera di un diritto primario qual è quello considerato rientra il rifiuto (e la volontà interruttiva) di ipotetiche terapie salvifiche, atteso che il principio personalistico che lo consacra a livello costituzionale esclude la possibilità che sia disatteso nel nome di un supposto dovere pubblico di cura proprio di uno Stato etico, peraltro ripudiato dai costituenti.

La terza: l’eventuale rifiuto, e l’eventuale espressione di volontà interruttiva, di terapie, che conducano in ipotesi alla morte tutto possono essere considerate salvo fenomeni eutanasici trattandosi di atti che, come è dato desumere dalla statuizione della Corte di legittimità, si traducono esclusivamente nel rigoroso rispetto del percorso biologico naturale.

E non è improprio osservare, di fronte all’utilizzo così confuso e improprio del termine eutanasia nell’attuale dibattito italiano, che nessuno dei vari casi su cui oggi si controverte è riferibile a quella fattispecie, che è la sola ragionevolmente appropriata, introdotta e regolamentata dagli ordinamenti olandese e belga che hanno legittimato l’accelerazione del percorso biologico naturale per la persona capace di intendere e volere, che, affetta da sofferenze insopportabili e senza prospettive di miglioramento, chiede le venga praticato un farmaco mortale, se non in grado di autosomministrarselo, ovvero ( e si parla, nell’ipotesi, di suicidio assistito) di fornirglielo in modo che possa assumerlo.

Rientrano, all’opposto, nel diritto, allo stato dell’ordinamento già compiutamente ed esaurientemente tutelato dagli art. 2,13 e 32 Cost., di autodeterminazione della persona al rispetto del percorso biologico naturale il caso del capace che rifiuti o chieda di interrompere un trattamento salvifico e il caso dell’incapace che, senza aver lasciato alcuna disposizione scritta si trovi in una situazione vegetativa clinicamente valutata irreversibile e rispetto al quale il Giudice si formi il convincimento, sulla base di elementi probatori convincenti, che la complessiva personalità dell’individuo cosciente era nel senso di ritener lesiva della concezione stessa della sua dignità la permanenza e la protrazione di una vita vegetativa.

Resta un’ultima ipotesti: quella dell’incapace che, trovandosi nella situazione appena descritta, abbia lasciato specifiche disposizioni di volontà volte ad escludere trattamenti salvifici artificiali che lo mantengano in vita in stato vegetativo.

Nessun dubbio che anche in tal caso debba valere, a maggior ragione, il dovere dell’ordinamento al rispetto di una espressione autodeterminativa che null’altro chiede se non che il processo biologico, lungi dal venir forzato, si dipani secondo il suo “iter” naturale.

E sol che si richiami il secondo comma del vigente art. 408 cc (“L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata”), appare di difficile confutazione la conclusione dell’assoluta superfluità di un intervento del legislatore volto a introdurre e disciplinare il c.d. testamentario biologico.

Già esistono, infatti, il diritto sostanziale (artt. 2, 13 e 32 Cost.), lo strumento a mezzo del quale dare espressione alle proprie volontà (l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, art. 408, comma 2°, c.c. cit.) e, infine, l’istituto processuale di cui avvalersi (l’amministrazione di sostegno, legge n. 6 del 2004).

Ed è soltanto per completezza che si osserva che la novellata disposizione codicistica (l’art. 408, comma 2°, appunto) ben consente che l’interessato possa dare disposizioni del tipo di quelle considerate per trovare collocazione la norma nella “ratio” di una legge che ha innovativamente privilegiato la persona rispetto al patrimonio, ai creditori e alla stessa famiglia.

C) L’analisi svolta permette di collocare la beneficiaria di questo procedimento in una posizione di doverosa tutela della volontà, lucidamente e inequivocabilmente espressa, che non le venga praticata la ventilazione forzata e la tracheostomia nel momento in cui si verrà a trovare in uno stato di incapacità.

Tutela doverosa perché l’art. 32 della Costituzione non garantisce il diritto a morire ma il diritto che il naturale evento della morte si attui con modalità coerenti all’autocoscienza della dignità personale quale costruita dall’individuo nel corso della vita attraverso le sue ricerche razionali e le sue esperienze emozionali.

Quell’autocoscienza di personale dignità di cui V.S. ha reclamato e reclama, con coraggio prima ancora che con orgoglio, il riconoscimento e il rispetto da parte delle Istituzioni.

Per l’effetto, va nominato il marito come suo amministratore di sostegno con attribuzione del potere-dovere di negare, in nome e per conto della persona, l’autorizzazione ai sanitari di procedere alla ormai più volte ricordata terapia invasiva.

Lo specifico potere-dovere andrà esercitato a condizione che la beneficiaria non manifesti una volontà opposta quando ancora le resti coscienza.

Entrata in uno stato di incoscienza senza che questo sia accaduto, dovranno essere rispettati gli intenti espressi a nulla valendo la trita obiezione di un possibile e non manifestato ripensamento all’atto del passaggio nello stato di incoscienza.

Mentre costituisce, da un lato, principio consolidatosi “ab immemorabile” nell’ordinamento giuridico quello per cui la volontà resta ferma fino a sua revoca da manifestarsi nella stessa forma in cui fu espressa, non si scorge la ragione, dall’altro, di un presunto regime delle disposizioni sul proprio corpo difforme da quello delle volontà testamentarie patrimoniali.

D) E’ stato appurato che, in coincidenza col precipitare della situazione respiratoria, si determinerà una situazione di grave sofferenza fisica prodotta dal soffocamento per incapacità di respirazione autonoma.

Si ritiene di dover ricordare l’obbligo deontologico dei sanitari coinvolti ad apprestare alla persona le cure palliative più efficaci con la maggior tempestività, e anticipatamente, consentite.

Il Pubblico Ministero, notiziato, non è intervenuto all’udienza

P.Q.M.

Nomina il Sig. N.B.G. nato a Foggia il –omissis–, residente a Foggia via Treggiari 10

amministratore di sostegno della sig.ra V.S. nata a Foggia il –omissis– e residente a Foggia via Treggiari 10

con le seguenti prescrizioni:

a) L’incarico è a tempo determinato: compimento degli atti sub (b).

b) L’amministratore di sostegno viene autorizzato a compiere, in nome e per conto della beneficiaria, le seguenti operazioni:

- negazione di consenso ai sanitari coinvolti a praticare ventilazione forzata e tracheostomia all’atto in cui, senza che sia stata manifestata contraria volontà della persona, l’evolversi della malattia imponesse, la specifica terapia salvifica;

- richiesta ai sanitari di apprestare, con la maggiore tempestività e anticipazioni consentite, le cure palliative più efficaci al fine di annullare ogni sofferenza alla persona.

c) L’amministratore di sostegno dovrà quotidianamente tenersi in contatto con l’Ufficio del Giudice Tutelare per informare sull’evolversi della situazione segnalando mutamenti che comportino l’esigenza di eventuali provvedimenti e, comunque, relazionando per iscritto all’esito dell’espletamento del demandatogli incarico di sostegno.

Riferimenti normativi

Costituzione art. 2

Costituzione art. 13

Costituzione art. 32

Codice civile art. 404

Codice civile art. 408

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Ricorso per contratto di vitalizio oneroso da parte dell’amministratore di sostegno

8 luglio 2009 admin Nessun commento

La persona affetta dal morbo di Alzheimer può essere sostituita da un amministratore di sostegno per stipulare un contratto di vitalizio oneroso dietro autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale.

Tribunale di Udine

Sentenza 8 maggio 2007

Il Giudice Tutelere,

Letto il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno a xxxxx xxxxxx proposto in data 21.02.07 dal marito xxxxxx che ha richiesto l’emissione del provvedimento esclusivamente al fine di procedere alla costituzione, a titolo oneroso, di un vitalizio alimentare in favore della beneficiaria, . mediante alienazione al figlio xxxxxxxx della nuda proprietà della quota di un mezzo di un immobile sito in xxxxxxxxx della quale l’amministrata è proprietaria.

● sentito il ricorrente, nonché xxxx, figlio dello beneficiaria, che ha aderito al ricorso,

sentiti xxx xxx xxx altri figli della beneficiaria,che si sono opposti al provvedimento sostenendo che la richiesta di nomina non era conforme agli interessi della beneficiaria. in quanto l’avrebbe privata di un cespite patrimoniale valorizzabile nel momento in cui doveseo rendersi necessarie spese per la sua assistenza in strutture,

esaminata l’amministranda e dato atto che è apparso tutta evidenza che la stessa non è in grado di esprimere la propria volontà,

visto il certificato medico dimesso, nel quale si attesta una diagnosi di morbo di Alzheimer”.

Visto il parere favorevole del P.M,

ritenuto che dagli esperiti accertamenti è risultato che la beneficiaria da oltre quattro anni vive in casa del figlio XXXXX, ed è continuativamente assistita da una badante il cui costo è di euro 850,00 al mese,

considerato che il suo reddito di euro 900,00 mensili non è sufficiente al suo mantenimento , quantificato in circa euro 1,500,00 dal ricorrente , che provvede a coprire la differenza in ciò aiutato dal figlio xxx,

ritenuto pertanto che la richiesta costituzione di vitalizio è conforme agli interessi della beneficiaria, che continuerebbe a ricevere assitenza per tutto il residuo periodo di vita la cui entità è imprecisabile, dal momento che la stessa ha 82 anni ed è affetta da una malattia che, pur grave, non è mortale,

P.Q.M.

Visti gli artt. 404 e segg. c.c.

Nomina

a xxxx, nata a xxxxx, il xxxx , un amministratore di sostegno nella persona di xxxxxxx , nato a xxxx, ilxxxxx, ed ivi residente in via xxxx,

stabilisce che l’incarico abbia il seguente oggetto: stipulare , in nome o per conto della beneficiaria e senza ulteriore autorizzazione, un contratto avente ad oggetto la costituzione di un vitalizio alimentare, con il quale il figlio xxx,si obbligherà a provvedere , per tutta la vita della beneficiaria vitaliziata, alla sua assitenza morale ed al suo mantenimento nella propria casa e, se questo divenisse impossibile in idoneo istituto , dietro cessione della quota di un mezzo della nuda proprietà dell’immobile in cui la vitaliziata è proprietaria in comune xxxx , via xxx,( mapp. xx) , con l’uso promiscuo del passaggio pedonale , secondo le modalità stabilite nella bozza di contratto depositata in data 08/05/2007, nonché compiere tutte le operazioni accessorie e conseguenti,

quantifica la durata dell’incarico in mesi 6, decorrenti dalla data di prestazione del giuramento,

dispone che l’amministratore renda conto della propria gestione al compimento dell’incarico,

il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ex lege

convoca

davanti a sé l’amministratore di sostegno ai fini di riceverne il giuramento di cui all’art. 349 c.c., per il giorno 14/05/2007 ad ore 10,30.

Si comunichi, anche a mezzo telefono / fax.

Data Udine 08/05/07

il Giudice Tutelare