Archivio

Posts Tagged ‘ADS’

La querela per circonvenzione d’incapace del beneficiato

10 agosto 2010 admin Nessun commento

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO CIRCONVENZIONE D’INCAPACE: L’ADS DEVE PROPORRE QUERELA?

Sovente accade che l’amministratore di sostegno si trovi ad essere nominato in costanza di turbative nei confronti del beneficiato. O meglio si può persino dire che, in costanza di condotte non cristalline di taluni, i congiunti o altri interessati chiedano la nomina di un ADS proprio per dare la miglior tutela al beneficiato.

In tali frangenti ben può occorrere che l’Amministratore di sostegno possa trovarsi nelle condizioni di dover prendere posizione in merito alla possibile circonvenzione d’incapace nei confronti del proprio amministrato.

Per facilità di consultazione riportiamo di seguito il testo della norma di riferimento.

Art. 643 Circonvenzione di persone incapaci

Chiunque, per procurare a se’ o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermita’ o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, e’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 euro a 2065 euro.

Qualora che ne sussistenao i presupposti, l’amministratore di sostegno deve quindi reagire con le azioni di competenza. Dopo essersi fatto appositamente autorizzare dal Giudice Tutelare, l’ADS dovrà perciò predisporre e proporre specifica denuncia querela per ciconvenzione d’incapace contro i soggetti coinvolti, se identificati, oppure contro ignoti.

Al fine di consentire la miglior comprensione della dinamica fattuale e giuridica di cui si discorre, proponiamo di seguito un esempio di atto giudiziario (denuncia querela) all’uopo predisposto.

Avv. Alberto Vigani


ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA

(per il tramite della Stazione Carabinieri di San Donà di Piave)

*****

DENUNCIA-QUERELA

Atto di denuncia-querela proposto dalla Signora Caia Sempronia, nata a San Donà di Piave (VE), il 00.00.1977 e residente a San Donà di pIave, via Italia n. 20,

con l’assistenza

dell’Avv. Roberto Tumiotto in veste di Amministratore di sostegno, nominato con provvedimento del 00.00.2010 del Giudice Tutelare del Tribunale di Venezia – Sez. Dist. di S. Donà di Piave (doc. 1), e su autorizzazione del Giudice Tutelare (doc. 2).

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La Signora Caia Sempronia è in cura presso il Centro Salute Mentale dell’U.L.S.S. n. 15, di Venezia dal 1999, per “psicosi ______________” ed è seguita anche dal Ser.T. della medesima struttura per dipendenza da sostanze stupefacenti.

Nel mese di settembre 2009 i sanitari del C.S.M. suddetto segnalavano la sua situazione al Giudice Tutelare al fine della nomina urgente di un amministratore di sostegno (doc. 3), poiché “Nonostante il trattamento psicofarmacologico e psicoterapico di sostegno, la Sig.ra Sempronia tende a mantenere comportamenti e frequentazioni che la espongono a situazioni di plagio e truffa non essendo lei sempre in grado di valutare la gravità delle conseguenze”.

Dalla documentazione depositata e dalle dichiarazioni che la Dott.ssa Ipazia Ippocrate, psichiatra del C.S.M., rendeva all’udienza del 10.11.2009 è emerso che l’infermità psichica di cui sopra, unita all’uso di cocaina, fa sì che la Sig.ra Sempronia (odierna querelante) pur essendo in grado di attendere alle piccole occupazioni quotidiane, è “…in realtà del tutto incapace di compiere ogni atto che non sia di tipo elementare e di cogliere le possibili conseguenze delle azioni che compie”.

Nel corso del suo esame avanti il G.T. la querelante affermava di avere assunto nel 2009, dietro modesto compenso, la carica di amministratore unico della società TTTTTTTT SRL, sedente in Caorle (VE), alla via VERONA n. __, venendo così ad assumere un ruolo che non avrebbe mai potuto/dovuto ricoprire a causa delle proprie gravi condizioni psichiche; del pari dichiarava che nulla conosceva dell’attività svolta dal citato consorzio, nulla della sua situazione economico-patrimoniale, nulla dei dipendenti, nulla degli affari, ecc.

All’esito dell’udienza, verificato lo stato d’infermità della Signora Sempronia, il G.T. disponeva la nomina dell’avvocato Roberto Tumiotto ad amministratore di sostegno, con compiti d’assistenza sia morale che materiale, e con l’incarico “di curare e assistere il beneficiario e di compiere in nome e per conto dello stesso i seguenti atti:

  • assistere la beneficiaria nel compimento di ogni atto inerente alla sua qualifica di amministratore del TTTTTTTT SRL, con sede in CAORLE (VE) via Verona n. __;
  • assistere la beneficiaria nel compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • provvedere, in nome e per conto della beneficiaria, ad ogni adempimento di natura fiscale.”.

Esposto il contesto, allo stato attuale, la cosa che più preoccupa è la posizione d’amministratore di TTTTTTTT SRL rivestita dalla beneficiata.

Infatti paiono essersi eclissate le persone che hanno fatto assumere, verosimilmente in seguito a circonvenzione, alla Signora Sempronia la posizione di c.d. “testa di legno” dell’ente e quest’ultimo appare oggi, e presumibilmente versava già allora, in istato di decozione.

In ragione della descritta esposizione a pericolo della Signora Sempronia, il marito, Signor Sempronio Semproni, si induceva a presentare già nel mese di agosto 2009 un esposto alla Procura della Repubblica nel quale, paventando che la moglie potesse essere oggetto di circonvenzione o di plagio da parte d’ignoti, chiedeva che fossero disposte indagini;

In seguito al predetto esposto era avviato il procedimento penale n. 0000/10 Z, le cui indagini sono state dapprima coordinate dal Sost. Proc. Dott. _____________ e poi dal Dott. _________ , e saranno unificate ad altri procedimenti.

Dalle dichiarazioni della Signora Sempronia e dalle informazioni assunte risulta che la stessa era stata contattata, inizialmente, da un tale signor __________________ (doc. 4) che le fece la proposta di assumere il ruolo di amministratore e firmare la relativa documentazione; quest’ultimo provvedeva poi a tenersi in contatto con la beneficiata telefonandole ogni tanto e dicendole di farsi trovare presso _________________________ ove le faceva sottoscrivere dei documenti di cui non conosceva né il contenuto né la rilevanza.

In un’occasione fu fatto anche firmare all’odierna querelante un intero blocchetto di assegni in bianco.

La TTTTTTTT SRL, come accennato, appare trovarsi in fase di decozione (insolvenza desumibile dall’esistenza di posizioni debitorie, impossibilità di operare per incapacità dichiarata dell’amministratore, sfratto dalla sede operativa, dileguamento di fatto di chi vi operava o “vi ruotava attorno”, precedente istanza di fallimento abbandonata per desistenza del creditore, abbandono di documentazione contabile, ecc.) e vi sono diversi creditori che minacciano azioni di recupero dei loro crediti rivolgendosi anche direttamente alla Beneficiaria.

In data 20 dicembre 2009 l’Ufficio Depenalizzazione Assegni della Prefettura di Venezia contestava alla Signora Sempronia la violazione di norme depenalizzate ex art. 33 D. L.gs 30/12/1999, n. 507 – L. 15/12/1990 n. 386 e successive modificazioni per emissione di assegni senza provvista (doc. 5). Per le ragioni dedotte, tuttavia, la Signora, che qui querela, non può essere ritenuta responsabile per fatti compiuti in istato d’incapacità naturale.

Del resto, alla data d’emissione degli assegni, oggetto del verbale inviato dalla Prefettura, pendeva già la procedura per l’Amministrazione di Sostegno comprovante lo stato d’incapacità in cui l’odierna querelante già versava.

Per contro, a fronte della non imputabilità della Signora Sempronia, è invece ipotizzabile, a carico di IGNOTI, oltre il reato di circonvenzione di incapace, anche quelli di falsità in foglio firmato in bianco, truffa, ecc., per avere, gli stessi, fatto sottoscrivere all’odierna querelante un blocchetto di assegni in bianco ed averli in seguito indebitamente riempiti. Eventi, quelli dedotti, tempestivamente esposti dall’amministratore di sostegno al Giudice Tutelare per avere sue determinazioni in relazione all’attività da svolgere (doc. 6).

In ogni caso era chiesto alla Prefettura l’annullamento del verbale del 00/00/2010 per quanto riguarda la Signora Caia Sempronia obbligata principale e, in subordine, ne era chiesta la sua sospensione sino a quando non fossero concluse le indagini della Procura e definite le eventuali responsabilità.

Considerato il grave pregiudizio che ne deriva all’odierna querelante e la malafede d’ignoti nel farle assumere il ruolo d’amministratore di TTTTTTTT SRL, la stessa, con l’ausilio dell’amministratore di sostegno e previa autorizzazione del G.T., si riserva di promuovere istanza al Tribunale volta ad ottenere l’annullamento della nomina ad amministratore del Consorzio con effetti retroattivi, atteso che si trovava in stato d’incapacità naturale, ex art. 428 cod. civ. già all’epoca dell’accettazione della carica, per effetto della patologia e della tossicodipendenza predette.

Tanto premesso, l’esponente, assistita dall’amministratore di sostegno, Avv. Rooberto Tumiotto, con studio in Eraclea (VE), via Fausta, n. 52, ritenuto che dai fatti suesposti emergano concrete responsabilità in ordine diversi reati sporge formale

DENUNCIA-QUERELA

nei confronti di IGNOTI, chiedendo che siano penalmente perseguiti per i reati di circonvenzione di incapace (643 c.p.), e/o di falsità in foglio firmato in bianco (art. 486, 489), e/o di truffa (640 c.p.) per avere, gli stessi fatto sottoscrivere all’esponente un blocchetto di assegni in bianco ed averli in seguito indebitamente riempiti e/o per tutti quei reati che la S.V. Ill.ma Vorrà ravvisare nei sopra esposti comportamenti, con riserva espressa di costituirsi parte civile nell’istaurando procedimento penale per il risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti e patiendi.

Dichiara di nominare quale difensore di fiducia l’Avv. Alberto A. Vigani del Foro di Venezia, con Studio in Eraclea (VE), via Fausta, 52, presso il quale elegge domicilio.

La querelante, assistita dall’amministratore di sostegno, chiede di essere informata, ai sensi dell’art. 408, co. 2 c.p.p., dell’eventuale richiesta d’archiviazione, alla quale fin d’ora si oppone, nonché, a norma dell’’art. 406, co. 3 c.p.p. dell’eventuale richiesta di proroga delle indagini.

Manifesta sin d’ora opposizione all’emissione del decreto penale di condanna, nonché alla declaratoria d’improcedibilità per particolare tenuità del fatto (ipotesi peraltro inverosimile), a norma dell’art. 34 D.Lgs. 28.08.2000 n. 271, nel caso il fatto integri un reato attribuito alla competenza del Giudice di Pace.

Indica quali persone in grado di riferire sui fatti:

  • Dott.ssa Ipazia Ippocrate del Centro Salute mentale ULSS n. 10;
  • Dott. Gaio Ippocrate del Centro Salute mentale ULSS n. 10;
  • Assistente Sociale Signora Liberia Ippocrate;
  • Sempronia Libera Semproni, madre di Caia Sempronia;
  • Tizia Sempronia, sorella di Caia;
  • Sempronio, marito di Caia Sempronia.

Allega copia dei seguenti documenti:

  1. provvedimento di nomina ad amministratore di sostegno;
  2. autorizzazione del Giudice Tutelare a proporre querela contro ignoti.
  3. istanza di nomina ad amministratore di sostegno da parte del C.S.M. U.L.S.S. n. 15 di Venezia
  4. fotocopia del biglietto da visita di ________________.
  5. verbale della Prefettura notificato in data 00.00.2010;
  6. istanza a Giudice Tutelare per chiarimenti sull’attività da svolgere.

Con Osservanza.

Eraclea, lì 14 agosto 2010

Caia Sempronia

L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Avv. Roberto Tumiotto

L’Amministratore di sostegno è incompatibile con lo stato vegetativo

18 luglio 2010 admin Nessun commento

ADS E STATO VEGETATIVO

Il Tribunale di Varese approfondisce la disamina dell’istituto con questo interessante ed esaustivo nel quale si precisa che l’amministrazione di sostegno non è misura idonea alle ipotesi di Stato Vegetativo della persona e nelle ipotesi di coma, posto che la misura più adeguata, in tali frangenti, è l’interdizione che non è da ritenersi abrogata con l’entrata a regime dell’ADS.

Ciò viene dedotto dopo un interessante confronto fra l’orientamento favorevole e quello contrario all’Ads in caso di soggetto in svp.

Avv. Alberto Vigani


Tribunale di Varese

Ufficio Volontaria Giurisdizione

Decreto 17 novembre 2009

Il Tribunale di Varese, in persona del giudice tutelare dott. Giuseppe Buffone, nel procedimento iscritto al numero ….dell’anno 2009 N.C., a scioglimento della riserva espressa all’udienza del 12 novembre 2009,

ha pronunciato, fuori udienza, il seguente

Decreto

art. 407, comma III, c. c.

*****

Con ricorso depositato in data 1 agosto 2009, gli stretti congiunti del sig. YY hanno chiesto l’apertura di una amministrazione di sostegno in suo favore, rappresentati e difesi dall’Avv. … Si è costituita in giudizio la convivente del YY, sig.ra ZZ, assistita e difesa dall’Avv. … La contrapposizione di interessi tra le parti costituite riguarda sia il soggetto da designare quale amministratore di sostegno, sia i diritti della convivente in relazione alla suddetta amministrazione, nonché la configurabilità ed adeguatezza, nel caso di specie, di una amministrazione in luogo di una interdizione.

L’ultima delle questioni è preliminare poiché ove si concludesse nel senso della inadeguatezza dell’amministrazione di sostegno, per il caso del YY, le altre quaestiones non potrebbero essere scrutinate: all’udienza del 12 novembre 2009, pertanto, sentiti i difensori ed i congiunti comparsi, questo giudice tutelare ha riservato la decisione, con riserva di eventualmente emettere i provvedimenti necessari per il corso del giudizio.

1. I Fatti

Il YY è nato a Varese il … ed è, allo stato, ivi residente presso la Fondazione ….. Il 21 luglio del 2008, il suddetto YY, già trapiantato renale, è stato ricoverato a seguito di una improvvisa e violenta cefalea associata a nausea e vomito. All’esito degli accertamenti, è stata diagnosticata una emorragia cerebrale per rottura di un aneurisma. Il giorno seguente è stato, d’urgenza, sottoposto ad intervento chirurgico di clipping di aneurismi. Sono seguiti diversi ulteriori interventi chirurgici tra cui una craniotomia decompressiva, una tracheotomia temporanea e l’impianto di una derivazione ventricolo – peritoneale (DVP) destra con valvola a media pressione. Da quel momento in poi, lo stato clinico del YY è degenerato fino alla attuale diagnosi stabile di “stato vegetativo permanente in esito ad emorragia cerebrale per rottura di aneurisma dell’arteria comunicante anteriore”, alla luce della quale la Commissione sanitaria della Regione Lombardia lo ha dichiarato inabile al 100% “non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (v. doc.ti versati in atti).

Secondo la prospettazione della parte ricorrente – avversata dalla convivente del (potenziale) beneficiario – l’amministrazione di sostegno può essere ritenuta applicabile anche in ipotesi del genere, ove il soggetto versi in stato comatoso. La difesa dei ricorrenti dichiara di essere a conoscenza del dibattito in atto attorno all’applicabilità della misura di protezione de qua ai soggetti in SVP e, però, reputa che la soluzione debba essere affermativa aderendo a quella parte della giurisprudenza tutelare che ha già applicato l’istituto a beneficiari in stato di coma. Secondo la ricorrente, l’amministrazione va preferita poiché non stigmatizzante e socialmente repulsiva come l’interdizione.

Aggiunge la ricorrente che l’interdizione, in effetti, oggi può dirsi misura residuale per i soli casi in cui sussista il pericolo di atti autolesionisti personali, che per la loro eterogeneità sono difficilmente identificabili a priori.

2. I soggetti in stato vegetativo permanente.

Il YY è in situazione affine al coma: si tratta, in specie, di paziente in stato vegetativo permanente (Svp: persistent vegetative state[1]). Non è corretto associare la condizione dello SVP al coma: lo stato comatoso è infatti privo di veglia, mentre le persone in SVP, pur senza offrire chiari segni esteriori di coscienza, alternano fasi di sonno e fasi di veglia. E, però, ai fini dell’odierna decisione, le due condizioni possono essere trattate unitariamente, atteso che, in ambo i casi, si tratta di soggetti che sono in stato di totale incapacità e senza possibilità di porre in essere i cd. «atti minimi»

Con l’espressione SVP, di rilievo nel caso sottoposto a giudizio, si indicano i pazienti nei quali si è verificata la distruzione (non irreversibile) della maggior parte delle voci sopratentoriali, in assenza di lesioni del troncoencefalo. Questa situazione si distingue pertanto dalla cd. morte cerebrale (brain death), che presuppone invece una lesione completa e irreversibile di tutto l’encefalo. Questi pazienti sono significativamente apostrofati con il nome di living death. L’enunciato reca con sé l’intensità del problema: ed, infatti, come ebbe a sottolineare Lord Goff, nel celebre caso Bland, discusso dalla House of Lords nel 1993, nonostante il significativo nome suaccennato, “il paziente in stato vegetativo permanente è in ogni caso vivo”. Come si è pur scritto, sono soggetti al confine tra vita e morte che, in tempi recenti, hanno posto seri problemi etici e giuridici in punto di autodeterminazione terapeutica.

L’aggettivazione dello stato vegetativo (persistente; permanente) è, in realtà, respinta dalla classificazione internazione più recente che sottolinea come lo SV non sia, in realtà mai irreversibile (essendo tale solo il cd. coma irreversibile).

Sulla condizione dei pazienti in SVP (o in coma), la giurisprudenza tutelare non è apparsa unita, in merito, proprio, alla applicabilità dell’una (amministrazione di sostegno: ADS) o dell’altra misura di protezione (interdizione).

3. Amministrazione di sostegno ed interdizione: linea di confine

L’entrata in vigore dell’amministrazione di sostegno non ha soppresso l’interdizione. Tanto discende da una corretta lettura delle norme di riferimento, come fornita dalla Corte costituzionale con sentenza 9 dicembre 2005 n. 440[2]. In occasione della decisione ricordata, il giudice rimettente, nel porre la questione di costituzionalità degli artt. 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, aveva dedotto che, secondo il dato testuale dell’art. 404 cod. civ., l’amministrazione di sostegno è applicabile anche nel caso di incapacità totale e permanente del beneficiario di provvedere ai propri interessi per infermità o menomazione psichica, secondo una formulazione che di fatto coincide con quella della incapacità di provvedere ai propri interessi indotta da abituale infermità di mente richiesta dall’art. 414 cod. civ. per l’interdizione.

Sicché la protezione dell’inabile può essere così estesa da imporre, ove necessario, la presenza dell’amministratore di sostegno, vuoi come rappresentante, vuoi in funzione di integrazione della volontà dell’assistito, in pressoché tutti gli atti. È possibile pertanto che i poteri conferiti all’amministratore di sostegno siano così ampi da impedire al beneficiario di compiere da sé solo (senza l’assistenza o la rappresentanza di quello) validi atti giuridici. In tale caso, gli effetti dell’amministrazione di sostegno coincidono (salvo il compimento degli atti giuridici necessariamente personali) con quelli dell’interdizione, così come modulabili ai sensi dell’art. 427, primo comma, del codice civile. In definitiva, le disposizioni sopra richiamate, secondo il giudice rimettente, davano luogo, in assenza di criteri discriminanti espressi e chiaramente desumibili, a tre fattispecie normative che irragionevolmente coincidono.

La Consulta, rigettando la questione, ha fornito le chiavi ermeneutiche per differenziare l’amministrazione dall’interdizione. Secondo il giudice delle Leggi, la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l’istituto che, da un lato, garantisca all’incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall’altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull’amministrazione di sostegno, che l’ambito dei poteri dell’amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all’incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell’inabilitazione o dell’interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l’inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l’interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria.

Dalla decisione del giudice costituzionale sin qui richiamata, discende come non possa trovare accoglimento l’invito del difensore della parte ricorrente a considerare l’interdizione implicitamente abrogata e, cioè, concretamente non più operativa. Il problema giuridico da risolvere è, allora, l’esatta linea di confine tra gli istituti che passa per l’assegnazione di un esatto significato al concetto di “residualità” dell’interdizione[3].

Come già anticipato, sul punto si registra un contrasto di giurisprudenza.

3.1 Orientamento contrario all’Ads in caso di soggetto in svp

Un primo orientamento giurisprudenziale esclude l’applicabilità dell’amministrazione di sostegno ai casi di patologie totalmente e permanentemente invalidanti adducendo diversi argomenti che così si possono sintetizzare:

1) l’art. 409, comma I, c.c.[4], nel prevedere che il beneficiario dell’amministrazione conservi la «capacità di agire» per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno, presuppone che l’amministrato conservi un nucleo minimo di attività da poter porre in essere da solo, sicché questi è soggetto di norma capace, la cui sfera di capacità viene limitata solo in relazione al compimento di alcuni atti determinati;

2) la previsione dell’art. 409, comma II, c.c.[5], stabilisce espressamente che il beneficiario può «in ogni caso» – e dunque a prescindere dalle specifiche limitazioni stabilite dal decreto – compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana: si tratta di grimaldello normativo che non si adatta alla condizione dei soggetti totalmente incapaci, come quelli in SVP;

3) la norma di cui al primo comma dell’art. 410 c.c.,[6] impone all’amministratore di sostegno, nello svolgimento dei suoi compiti, di tener conto dei bisogni e delle «aspirazioni» del beneficiario, presuppone che quest’ultimo debba poterle esprimere[7];

4) ancora più chiaramente, il comma II dell’art. 410 c.c. prevede che l’amministratore di sostegno debba tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso: orbene, non appare immaginabile una anche minima forma di comunicazione tra beneficiario e amministratore ove il primo versi in stato di coma;

5) quanto alle norme di procedura, l’art. 407, comma II, c.c. prevede espressamente che il Giudice Tutelare adito abbia l’obbligo di «sentire» la persona cui il procedimento si riferisce e di tenere conto «dei bisogni e delle richieste» di questa, così ipotizzandosi – come scritto in dottrina – “una sorta di dialogo tra il Giudice e la persona amministranda, attività processuale diversa dall’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando ex art. 714 c.p.c., che comporta (o può comportare) la presa d’atto di una condizione”.

3.2 Orientamento Favorevole all’Ads in caso di soggetto in svp

Un orientamento opposto al precedente (e maggioritario) reputa, invece, che l’amministrazione di sostegno possa configurarsi anche a favore di soggetti in stato comatoso. Alle argomentazioni del primo orientamento, si replica che:

1) la capacità di agire che l’amministrato mantiene è quella legale, non necessariamente quella naturale;

2) l’art 404 c.c. individua il beneficiario in ogni persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi: ciò vuol dire possono essere amministrate anche persone che, per effetto di una infermità, sono nell’impossibilità totale e permanente di provvedere ai propri interessi;

3) le norme che richiedono la presa di conoscenza delle aspirazioni e dei bisogni del consentono al Giudice Tutelare di ricavare tali dati dal complesso dell’istruttoria che egli è tenuto a compiere (con ampi poteri officiosi) e quindi anche dalle dichiarazioni dei parenti, o degli assistenti sociali.

Tra le pronunce che hanno applicato l’amministrazione di sostegno a soggetti in stato vegetativo v.: Tribunale Reggio Emilia, sez. II, sentenza 4.11.2005[8] e, più di recente, Trib. Trieste, 2 luglio 2008[9].

La giurisprudenza in esame (in particolare, v. Tribunale Bologna, sez. I civile, sentenza 3 ottobre 2006 n. 2288) fonda le sue conclusioni sull’indirizzo espresso dal giudice di legittimità con la sentenza Cass., sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584. In tale decisione, il Collegio ha escluso che il distinguo tra interdizione ed amministrazione possa fondarsi su un criterio quantitativo ovvero sul diverso grado di incapacità manifestato dal soggetto incapace.

Secondo la Suprema Corte occorre piuttosto valorizzare l’inciso contenuto nell’articolo 414 c.c., che collega la interdizione alla necessità di assicurare l’adeguata protezione del soggetto maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, “ciò che equivale ad affermare che l’ordito normativo esclude che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento della amministrazione di sostegno”. Sicché, conclude la Corte, «l’amministrazione di sostegno non si distingue dalla interdizione sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: ciò induce a non escludere che, in linea generale, in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all’uno che all’altro strumento di tutela, e che soltanto la specificità delle singole fattispecie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta, possano determinare la scelta tra i diversi istituti, con l’avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura».

4. Decisione del caso concreto

Questo giudice condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte[10], nella decisione ricordata, ma reputa che proprio la sua fedele applicazione conduca a dovere escludere l’adeguatezza dell’amministrazione di sostegno a soggetti in SVP o coma. Ed, allora, non si tratta di mettere i discussione il criterio distintivo, a monte, ma di farne buona applicazione alle situazioni di SVP, a valle.

Va, infatti, rilevato che proprio la decisione del Supremo Collegio, afferma che lo status di interdetto/inabilitato” non è «riconoscibile in capo al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilità di compiere, ove ne sia in grado, quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità minima, attraverso il riconoscimento allo stesso, a norma dell’articolo 409, comma 2, della legge n. 6, della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana». Per converso, aggiunge il Collegio «ove si tratti – sempre, ovviamente, che il soggetto si trovi in “condizioni di abituale infermità”che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi – di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l’esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito (…)[11] ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l’unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest’ultimo e non già l’amministrazione di sostegno, l’istituto che deve trovare applicazione». Secondo l’insegnamento dei giudici di legittimità, quindi, l’amministrazione può, in concreto, essere esclusa:

a) in ragione della complessità dell’incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni;

b) in ragione della potenzialità (auto o etero) lesiva dell’incapace: nei casi, quindi, in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l’esterno;

c) inadeguatezza in concreto dell’amministrazione di sostegno: quale clausola generale residuale aperta, in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l’unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona

Orbene: per il soggetto in SVP viene di certo in rilievo un’attività complessa formata da una pluralità di direzioni (v. sub. a) semplicemente perché il rappresentante dell’incapace dovrà porre in essere ogni attività per conto e nell’interesse del pupillo (vuoi di gestione del patrimonio, vuoi di cura della persona). Vi è, allora, un’aporia logico-giuridica tra amministrazione di sostegno (che presuppone alcuni e determinati compiti) e tutela della persona vegetativa (che presuppone l’affidamento di tutti i compiti). Va, ancora, considerato che l’amministratore di sostegno (proprio per le finalità dell’istituto), come si è scritto autorevolmente in dottrina, non si sostituisce al beneficiario, ma sceglie con lui, verso il suo best interest. Ciò vuol dire che, salvo la previsione eccezione dell’art. 411, ult. comma, c.c., il beneficiario conserva l’esercizio uti singuli dei diritti personalissimi e, in particolare, la propria autodeterminazione terapeutica, su cui il rappresentante può incidere, ma caso per caso e, in genere, con l’intermediazione del giudice tutelare. Ma tale tutela non appare adeguata al cospetto del soggetto in SVP per il quale vi è costante e continua esigenza di un vero e proprio sostituto nelle scelte terapeutiche, alla stregua della teoria del substituted judgement.

E’ vero, poi, che il soggetto in SVP non può recare nocumento alcuno alla propria sfera giuridica, atteso che non è in grado di sottoscrivere contratti o porre in essere contegni offesivi della propria persona e della persona altrui: ma il problema, in realtà, non è (solo) se l’incapace abbia o non una potenzialità (auto o etero)offensiva (v. sub b): ma se, per il suo stato, l’amministrazione di sostegno possa offrire o meno adeguata protezione (v. sub c).

Questo giudice non ignora come Cass. civ., 22 aprile 2009, n. 9628[12] abbia di recente cassato la decisione del giudice di merito di optare per l’interdizione a carico di soggetto affetto da esiti di ematoma acuto subdurale e cardiopatia ischemica con totale decadimento cognitivo ed alterazione abituale delle facoltà intellettive e volitive. Ma, trattasi di situazioni diverse poiché solo nella seconda – e non anche nella prima – si recide totalmente e definitivamente ogni contatto tra l’incapace ed il mondo esterno: nel primo caso si è al cospetto, pur sempre, si condizioni di male habitus, nel secondo caso, invece, è venuto meno lo stesso stato di benessere psico-fisico.

E’ vero che secondo Cass. civ. 13584/2006[13], il dialogo giudice – amministratore di sostegno – beneficiario, va percorso solo dove possibile (nel senso che, secondo il Collegio, esso non è, dunque, un presupposto), ma la Corte ha sempre discusso di “patologie”, prendendo sempre in esame, dunque, stati morbosi invalidanti (anche con totalità) ma non anche affrontando expressis verbis il tema più delicato dei soggetti in SVP.

Si è, poi, sempre proposto il seguente sillogismo: situazione flessibile, misura di protezione flessibile. Sillogismo, però, che viene a cadere ove si sia al cospetto di una situazione, invece, “rigida” come lo SVP.

E, peraltro, al riguardo, pare rilevante anche il più recente decisum della Corte delle Leggi. Secondo questo giudice, infatti, al fine di verificare quale dei due indirizzi appaia di maggiore conformità al formante legislativo nonché alla ratio legis che ha ispirato l’amministrazione di sostegno, è di utilità rievocare anche i principi più di recente espressi dalla Consulta nella pronuncia n. 4 del 19 gennaio 2007[14].

Nel caso di specie, il giudice rimettente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 410 del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 “nella parte in cui non subordinano al consenso dell’interessato l’attivazione della predetta misura ed il compimento dei singoli atti gestionali, o comunque non attribuiscono efficacia paralizzante al suo dissenso in ordine a tale attivazione e al compimento di tali atti”.

La Corte costituzionale, rigettando la questione sollevata, ha affermato che il dato normativo (artt. 407, 410), contrariamente all’assunto del rimettente, non esclude, “ma anzi chiaramente attribuisce al giudice, anche il potere di non procedere alla nomina dell’amministratore di sostegno in presenza del dissenso dell’interessato”, ove l’autorità giudiziaria, nell’ambito della discrezionalità riconosciutale dalla norma censurata, ritenga detto dissenso – nel contesto della fattispecie sottoposta al suo giudizio – giustificato e prevalente su ogni altra diversa considerazione, “senza che la sottoposizione del rilievo del dissenso alla condizione della sua compatibilità con gli interessi e con le esigenze di protezione della persona integri violazione dei parametri costituzionali denunciati (artt. 2 e 3 della Costituzione), i quali, invece, sono in questo modo realizzati”.

La pronuncia che si richiama appare di particolare interesse per come ha collocato il “dissenso” del beneficiario nel procedimento che approda all’amministrazione: ne ha, infatti, tratteggiato rilevanza e limiti di incidenza nel giudizio, assegnando alla volontà del beneficiario un precipuo ruolo nel processo che volge verso la decisione nell’uno o nell’altro senso. Altrimenti detto: la Consulta ha presupposto il dialogo tra giudice e amministrando e imposto che il giudice tutelare debba prendere atto della volontà del beneficiario.

In effetti, a ben vedere, è come se tutte le Alte Corti, nelle loro importanti pronunce, abbiano sempre fatto riferimento ad un modello ideale ed astratto di incapace: logorato nelle facoltà psichiche, disgregato nella personalità o del tutto impedito a livello fisico, ma pur sempre “vigile” e non anche ridotto in condizioni di living death.

Si può, infatti, discutere in ordine ad un contenuto “minimo” negoziale (fare la spesa al mercato); ad un contenuto “minimo” gestionale (ritirare la pensione; effettuare prelievi); ma, pare, pur sempre, imprescindibile un nucleo di «minimo vitale», se non altro per l’esplicito inciso di cui al secondo comma dell’art. 409 c.c.: il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Da una lettura a contrario, si ricava che il soggetto incapace preso di mira dal legislatore, è persona che, qualunque sia il contenuto del decreto, può, comunque, nonostante la patologia, ritenersi, quanto meno, vigile, collocato nel contesto di un minimum di vita quotidiana.

Vi è, infatti, che l’assenza di vita cosciente rende, di fatto, inadeguata l’amministrazione anche per il contenuto instabile del decreto: pure là dove il ricorrente chieda, in origine, determinati compiti, è chiaro che il provvedimento di apertura della misura di protezione dovrà essere costantemente arricchito di nuove mansioni (ex art. 407, comma IV, c.c.), atteso che, per qualunque tipo di attività che si renda necessaria e sia sopravvenuta, il soggetto è totalmente inibito a provvedere ex se.

Alla luce delle considerazioni che precedono, a parere di questo giudice tutelare, l’amministrazione di sostegno non appare adeguata al caso di specie, non potendo trovare applicazione nelle ipotesi di Stato Vegetativo e nelle ipotesi di coma, posto che la misura più idonea, in tali casi, è l’interdizione. Ciò non si traduce nell’apporre “un marchio” a tali soggetti: a prescindere dal fatto che questi non hanno neanche modo di percepire la misura applicata, è sufficiente il rilievo per cui, nella rinnovata concezione della protezione dell’incapace, ogni strumento di tutela è servente alla dignità della persona umana, quale “misura di protezione” e che come tale, ogni misura prevista, anche l’interdizione, va socialmente allontanata dalla vecchia concezione di elemento di disistima sociale.

P.q.m.

Letto ed applicato l’art. 407 c.p.c.

Rigetta il ricorso

Manda alla cancelleria perché si comunichi a ….

Si comunichi anche all’ufficio di Procura ….

Varese lì 17 novembre 2009

Il giudice tutelare

dott. Giuseppe Buffone

[1] Nella seduta plenaria del 30 settembre 2005 il Comitato nazionale per la bioetica ha approvato a maggioranza un testo sul tema “L’alimentazione e l’idratazione di pazienti in stato vegetativo persistente”. Nel documento si legge, fra l’altro, che «con l’espressione stato vegetativo persistente (un tempo denominato coma vigile) si indica un quadro clinico (derivante da compromissione neurologica grave) caratterizzato da un apparente stato di vigilanza senza coscienza, con occhi aperti, frequenti movimenti afinalistici di masticazione, attività motoria degli arti limitata a riflessi di retrazione agli stimoli nocicettivi senza movimenti finalistici. I pazienti in SVP talora sorridono senza apparente motivo; gli occhi e il capo possono ruotare verso suoni e oggetti in movimento, senza fissazione dello sguardo. La vocalizzazione, se presente, consiste in suoni incomprensibili; sono presenti spasticità, contratture, incontinenza urinaria e fecale. Le funzioni cardiocircolatorie e respiratorie sono conservate e il paziente non necessita di sostegni strumentali. E’ conservata anche la funzione gastro-intestinale, anche se il paziente è incapace di nutrirsi per bocca a causa di disfunzioni gravi a carico della masticazione e della deglutizione. Se è vero che alcuni malati terminali possono diventare malati in SVP, è pur vero che le persone in SVP non sono sempre malati terminali (potendo sopravvivere per anni se opportunamente assistite). Non è corretto nemmeno associare la condizione dello SVP al coma: lo stato comatoso è infatti privo di veglia, mentre le persone in SVP, pur senza offrire chiari segni esteriori di coscienza, alternano fasi di sonno e fasi di veglia».

[2] Gazz. Uff. 14 dicembre 2005, n. 50 – Prima serie speciale.

[3] Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584: l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all’apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie.

[4] Art. 409, comma I, c.c.: Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

[5] Art. 409, comma II, c.c.: Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

[6] Art. 410, comma I, c.c.: Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

[7] Alcuni giudici tutelare, sulla base di questa considerazione, hanno addirittura affermato l’inammissibilità del ricorso per la nomina di un Amministratore di sostegno qualora l’aspirante beneficiario non possa esprimersi verbalmente in modo chiaro e comprensibile.

[8] Che però non motiva specificamente sul rapporto tra SVP ed amministrazione di sostegno.

[9] Entrambe le pronunce, su www.personaedanno.it.

[10] Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n.13584 in Corriere Giur., 2006, 11, 1529. Si veda anche la recente Cass. civ., 22.4.2009, n. 9628, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 10/2009, I, 963 ss.

[11] Con una valutazione che compete a lui solo e che deve essere logicamente e congruamente motivata.

[12] in La nuova giurisprudenza civile commentata, 10/2009, I, 963 ss.

[13] Il Collegio ha affermato: “non osta a siffatta impostazione il rilievo che l’amministrazione di sostegno postula un continuo confronto tra il beneficiario, l’amministratore e il giudice (…). L’argomento non ha carattere decisivo, dovendosi ritenere detta previsione riferibile alle sole ipotesi in cui un dialogo sia concretamente possibile per le condizioni psico fisiche del beneficiato, e non operativa in caso contrario”.

[14] in Fam. Pers. Succ., 2007, 5, 458.

Amministratore di sostegno senza patologia del beneficiato

13 giugno 2010 admin Nessun commento

ADS e ASSENZA DI MALATTIA


Il Tribunale di Varese va oltre la consueta lettura dell’istituto innovando ed ampliando la portata operativa dello stesso affermandone un ruolo che arriva alla tutela delle capacità di realizzazione della persona. L’amministrazione di sostegno infatti non è più interpretata come una cura per una patologia ma come un input migliorativo alla vita del beneficiario.

Questo perché l’istituto viene letto con il principale fine di strumento atto a rimuovere quegli ostacoli che si frappongono alla libera esplicazione della personalità.


Pertanto, l’ADS non è solo qualcosa che rappresenta il beneficiario e ne potenzia la capacità volitiva ma può anche tradursi nella istituzione di “una persona che accompagna le scelte esistenziali”. In tale senso si aderisce a ciò che gli studiosi dell’Amministrazione tendono oggi a suggerire nell’elaborazione dottrinale più recente.

Si approda così ad un’evoluzione che vuole valorizzare l’autonomia dei soggetti deboli anche nella scelta di un futuro migliore. L’ADS non viene più visto come una terapia al deficit capacitivo della persona ma un mezzo per la sua realizzazione con l’esercizio dei diritti, in ossequi al principio per cui “se non vi è esercizio non vi è neppure titolarità”.

Si arriva così a dire che l’amministratore di sostegno può, e quindi deve, costituire un referente per le scelte esistenziali del beneficiario, vuoi nella ricerca di un nuovo inserimento lavorativo, vuoi nel recupero delle relazioni familiari sospese, fino a definirlo uno strumento per “riespandere la dignità del soggetto debole”.

In tal modo si sbiadisce sempre più la linea di demarcazione tra il ruolo dell’amministratore di sostegno e quello degli operatori sociali atteso che l’istituto viene condotto border line in una funzione che non gli è riconosciuta dalla mera lettura normativa.

Questo in ragione de disposto dell’art. 404 cod. civ. Ove si prevede che “La persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.

I presupposti, le condizioni che consentono l’applicazione dell’amministrazione di sostegno, sono pertanto:

  1. l’infermità – che determina un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi, oppure
  2. la menomazione fisica – che determina un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi,oppure
  3. la menomazione psichica – che determina un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi.

Il Giudicante Varesino sostiene però che, nonostante il difetto di una vera e propria patologia a sostegno dell’intervento dell’ADS nel caso di specie, permane evidente il distinguo dai servizi non appena si tiene presente che “l’apertura della amministrazione corrisponde ad uno strumento giuridico reso infungibile e non altrimenti surrogabile per la necessità di un’assistenza o rappresentanza giuridica (nell’interesse del beneficiario) che l’amministratore può offrire – alla luce dei compiti demandati – mentre l’operatore dei servizi sociali no”.

In questo si ha una posizione contrastante con quella del Tribunale modenese statuente che in assenza di necessità di completamento tecnico della volontà del beneficiato non vi è la fruibilità di ADS mentre permane il compito degli operatori assistenziali.

Avv. Alberto Vigani

Tribunale di Varese
Ufficio della volontaria Giurisdizione

Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in persona del Giudice Tutelare, dott. Giuseppe Buffone, ha pronunciato il seguente

D e c r e t o ex art. 405 cod. civ.
Nomina di Amministratore di Sostegno

nel procedimento camerale iscritto al n. 283 dell’anno 2009 R.G.V.G.,
Avente ad oggetto
Apertura dell’amministrazione di sostegno in favore di B, nato a … (Germania) il …e residente in ….

- □■□ -

Il beneficiario è nato in Germania dove ha vissuto sino a un paio di anni fa e dove continuano a vivere le due figlie con le quali i rapporti familiari possono dirsi allo stato del tutto interrotti. Il beneficiario non presenta, all’esito di un primo esame, una delle tipiche condizioni al cospetto delle quali l’amministrazione di sostegno appare necessaria o quantomeno opportuna, trattandosi di un soggetto allo stato nullatenente, senza evidenti patologie psichiche e senza limitazioni tali da impedire lo svolgimento delle attività quotidiane. Il motivo che ha indotto il servizio sociale a presentare ricorso insta nella incapacità del B di adattarsi alla nuova situazione di ristrettezza e precarietà economica, atteso che questi ha sempre vissuto in situazione di estremo benessere. Il tracollo finanziario ha determinato un mutamento radicale dello stile di vita non seguito da un adattamento del beneficiario il quale infatti antepone spese non prioritarie a quelle essenziali come il riscaldamento. Il disagio denunciato dal Servizio involge lo stato di stasi in cui versa il beneficiario che, in ragione dell’attuale situazione peggiorativa è incapace di volgere uno sguardo ad una nuova prospettiva di vita, ad un nuovo programma di ricostruzione del sé. Il beneficiario si trova solo, senza famiglia; nullatenente, senza denaro; sfiduciato, senza attuali prospettive di benessere.
Reputa questo giudice, all’esito dell’esame, che l’amministrazione possa comunque essere aperta, seppur a tempo determinato.
L’amministrazione di sostegno infatti non deve essere interpretata necessariamente come una cura per una patologia o come un rimedio per uno strappo nel tessuto epidermico della vita del beneficiario. L’istituto ha il principale fine di rimuovere quegli ostacoli che si frappongono alla libera esplicazione della personalità come ha scritto autorevolmente la Dottrina e, dunque, oltre a poter costituire una figura che rappresenti il beneficiario può tradursi nella istituzione di “una persona che accompagna le scelte esistenziali”, come gli studiosi dell’Amministrazione tendono oggi a suggerire nell’elaborazione dottrinale più recente. Si tratta cioè di approdare ad un interpretazione che valorizzi l’autonomia dei soggetti deboli in una prospettiva per rendere effettivo l’esercizio dei diritti laddove, come giustamente si è scritto, “se non vi è esercizio non vi è neppure titolarità”.
In condizioni quali quelle del B, l’amministratore di sostegno può costituire un referente per le scelte esistenziali del beneficiario, vuoi nella ricerca di un nuovo inserimento lavorativo, vuoi nel recupero delle relazioni familiari sospese, così potendosi gradualmente riespandere la dignità del soggetto debole. E’ chiaro che occorre delineare una linea di demarcazione tra il ruolo dell’amministratore di sostegno e quello degli operatori sociali atteso che altrimenti l’istituto rischia di sconfinare in una funzione che non gli è propria. Ma la linea di confine tra assistenza sociale e amministrazione di sostegno è evidente ove si tenga presente che l’apertura della amministrazione, servente alle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, corrisponde ad uno strumento giuridico reso infungibile e non altrimenti surrogabile per la necessità di un’assistenza o rappresentanza giuridica (nell’interesse del beneficiario) che l’amministratore può offrire – alla luce dei compiti demandati – mentre l’operatore no.
Vi è, allora, solo da indagare, da un punto di vista ermeneutico, il concetto di persone “prive di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana”: come detto, guardando al fine dell’amministrazione, tale concetto non va inteso solo in senso fisico-statico ma anche giuridico-dinamico, nel senso che versa in tali condizioni non solo il soggetto fisicamente impedito o psicologicamente disturbato ma anche quello che per una ragione non necessariamente patologica non è nella condizione di assumere nel proprio interesse scelte di carattere esistenziale. Qui il ruolo dell’amministratore: contatti con gli operatori sociali, rapporti con gli uffici di collocamento, presentazione di istanze per assumere ruoli lavorativi, impegno a frequentare attività di risocializzazione; percorsi terapeutici.
Quanto alle concrete modalità “operative” dell’amministratore, reputa questo Giudice di assegnare i compiti di cui al dispositivo. Va nominato amministratore un terzo estraneo, poiché nessun altro ha dato la disponibilità. Si designa un avvocato iscritto nelle Liste del tribunale, attesa l’opportunità di un referente con un bagaglio professionale da cui attingere.
L’incarico è a tempo determinato, per la durata di un anno, prorogabile.

P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ.,

Dichiara aperta l’amministrazione di sostegno in favore di B….
L’amministrazione è a tempo determinato: sino al 16 aprile 2011.
Nomina amministratore di sostegno l’Avv. ….

Assegna all’amministratore il compito di avere cura degli interessi del beneficiario,
Dispone che all’amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni:
A)con rappresentanza esclusiva (art. 409, I, c.c.)
L’amministratore ha il compito di presentare, in luogo del beneficiario, istanze verso Enti preposti al reinserimento lavorativo dei soggetti in stato di disoccupazione, previo colloquio con il beneficiario stesso per comprendere le esigenze del medesimo, i desiderata. In particolare, tenuto conto della conoscenza perfetta della lingua tedesca, l’amministratore provvederà, previa redazione di un Curriculum, a sfruttare tale strumento anche nel settore commerciale, tenuto conto dei rapporti transfrontalieri del territorio di Varese con la Svizzera. L’amministratore, in sostituzione del beneficiario, provvederà ad accertare le condizioni economiche delle figlie in Svizzera e, all’esito, valutati gli atti, proporrà a questo giudice di esercitare o meno l’azione per l’erogazione dell’assegno alimentare, alla luce della legislazione vigente.
L’amministratore potrà anche, organizzandosi con gli Enti di assistenza programmare attività di recupero, sostegno, sussidio. L’amministratore è autorizzato a presentare in sostituzione del beneficiario istanza per la quanto necessario ove emergente un interesse del tutelato (ad es. bonus, fondi, pensioni, etc..) L’amministratore avrà, anche, il potere di curare i rapporti giuridici della beneficiario con tutti gli Uffici pubblici, con autorizzazione alla firma in luogo del beneficiario e con l’esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, nell’interesse del beneficiario, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell’interesse del beneficiario. L’amministratore dovrà accertare la capacità gestionale del denaro da parte del beneficiario. A tal fine è autorizzato ad accedere liberamente al conto corrente del soggetto protetto per vigilare sulle movimentazioni. In caso di bisogno, proporrà una gestione esclusiva del conto in luogo del beneficiario.

B)con Assistenza (art. 409, I, c.c.)
L’amministratore ha il potere-dovere di assistere il beneficiario nelle attività di recupero sociale e programmerà incontri con lo stesso intesi a monitorare la sua situazione. Con i Servizi sociali, programmerà eventualmente attività di volontariato per impegnare il beneficiario fintanto che non trovi una occupazione lavorativa.
Ordina all’amministratore di sostegno di riferire per iscritto al Giudice Tutelare, circa l’attività svolta e le condizioni di vita del beneficiario, con opportuno rendiconto. Soglie di rendiconto: settembre 2010; dicembre 2010; marzo 2011.
Il beneficiario conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento.
Visto l’art. 405, comma VI, c.c.
Manda alla cancelleria per l’annotazione dell’odierno decreto nell’apposito registro e per la comunicazione del medesimo all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario.
Visto l’articolo 3, comma 1, lettera p), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,
Manda alla cancelleria affinché si provveda all’iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale.
Fissa per il giuramento del nominato amministratore di sostegno, la data del…. Manda all’amministratore di notificare il decreto al beneficiario.
Decreto immediatamente esecutivo

Visto il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Dispone che l’amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.

Varese lì 16 aprile 2010

Il Giudice Tutelare

dott. Giuseppe Buffone

Decreto di Nomina di ADS ad alcolista

8 giugno 2010 admin Nessun commento

L’amministrazione di sostegno e l’alcolismo


A partire dalla sua prima comparsa sul palcoscenico giuridico nazionale, l’amministratore di sostegno è stato chiamato a svolgere ruoli sempre diversi, a vestire i panni di personaggi differenti, a recitare un copione adattato di volta in volta sul caso di specie.

L’entusiasmo per la riforma introdotta con la legge n. 6 del 9.1.2004 ha portato a ricorsi variegati ed a volte fantasiosi, ben poco rispettosi della ratio e della lettera della norma. Nell’immaginario collettivo l’ADS si presenta infatti come un eroe dei tempi moderni, con la toga per mantello ed il codice come arma segreta, pronto a portare pace ed armonia nelle guerre domestiche.

È evidente che l’ADS non ha affatto poteri da supereroe e non è in grado di risolvere questioni che sono al di là della sua effettiva portata. Eppure c’è un campo in cui l’amministrazione di sostegno, invocata coraggiosamente da familiari portati dalla disperazione a sfidare l’iniziale ritrosia dei giudici tutelari, ha trovato fertile applicazione: quello dei soggetti affetti da tossicodipendenze o da alcolismo.

Da tempo dottrina e giurisprudenza discutono sul grado di incapacità di chi dipenda da sostanze (di qualunque natura esse siano) e sul rimedio da adottare, senza pervenire a un risultato unanimemente condiviso.

L’anoressica che rifiuta di nutrirsi, il cocainomane posseduto dalla droga, il ludopatico incapace di smettere di giocare, l’alcolizzato mai sobrio, in quale misura sono incapaci di attendere ai propri interessi? Devono essere interdetti o è sufficiente il ricorso ad un amministratore di sostegno? E quest’ultimo sarà idonea soluzione per il soddisfacimento degli interessi del beneficiario?

La domanda in sé non conosce una risposta universale. In verità la materia impone di scrutare il problema nelle specifiche caratteristiche del caso concreto, al fine di valutare se ed in quale misura l’amministratore di sostegno possa essere considerato una valida soluzione.

Così, il Tribunale di Bologna nella sentenza n. 2914/2008 ha dichiarato l’interdizione di un tossicodipendente, ritenendo la misura più restrittiva maggiormente protettiva per la persona. Il Tribunale di Modena (decreto 8.2.2006), certamente più illuminato, ha ritenuto opportuna la nomina di un ADS in favore di una giovane donna tossicodipendente e bisognosa di sostegno nella gestione dell’eredità paterna. Il Tribunale di Varese (decreto del 25.11.2009) ha ravvisato gli estremi della legge 6/04 in un caso di ludopatia.

Seguendo il sentiero normativo dinanzi tracciato è pervenuto al Tribunale di San Dona’ di Piave il ricorso di una moglie disperata che chiedeva la nomina di un amministratore di sostegno per il marito, alcolista da anni. L’esame del beneficiario e dei suoi familiari ha costituito l’elemento essenziale nella scelta del percorso da seguire per garantire la più efficace tutela al beneficiario stesso.

L’uomo si presentava trasandato, lento nei movimenti, consapevole del proprio problema ma incapace di reagire, riluttante a seguire un percorso di cura serio. La moglie e le figlie, raro esempio di unità familiare e di amore ostinato, apparivano gravemente provate dall’inaspettata alterazione dell’equilibrio domestico ma decise a trovare una soluzione a qualunque costo.

Dopo un’attenta analisi del caso, il giudice tutelare ha nominato un CTU affinché valutasse le effettive possibilità di recupero del beneficiario, indicando il percorso di cura più adeguato. All’esito dell’accertamento il G.T. ha ritenuto opportuno nominare un ADS, che avesse non solo il compito di amministrare il patrimonio del beneficiario e di curarne gli interessi economici, ma anche di seguire il soggetto nel percorso di recupero. Attese le peculiarità del caso di specie, la nomina è ricaduta sul medico curante del paziente, figura competente e gradita al beneficiario.

È bene sottolineare tuttavia che non sempre l’amministratore di sostegno costituisce adeguato rimedio per problematiche di questo spessore. In alcuni casi il processo di autodistruzione del soggetto può essere così avanzato da imporre il ricorso all’interdizione e in altri casi neppure tali rimedi possono risultare esaustivi.

La decisione del giudice tutelare risente inevitabilmente delle molteplici variabili del caso concreto ed è volta ad individuare la misura meno afflittiva a maggiormente satisfattiva delle esigenze del beneficiario.

Dott. Viviana Mele

Giudice presso il Tribunale di Venezia

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE DISTACCATA DI SAN DONA’ DI PIAVE

Il Giudice Tutelare,

letto il ricorso presentato da MEVIA MEVII per la nomina di un amministratore di sostegno in favore del sig. LIBERIO LIBERI;

sentito personalmente il beneficiario e i di lui prossimi congiunti;

esaminata la documentazione prodotta;

espletata una CTU medico-legale;

sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 19.4.2010,

ha emesso il seguente

DECRETO.

Dall’esame del beneficiario, dalla documentazione in atti nonché dalle dichiarazioni dei prossimi congiunti e del CTU dott. ROSSI è risultato che il sig. LIBERIO LIBERI non è in grado di provvedere in maniera autonoma alle proprie necessità in quanto è affetto da infermità con deficit settoriali conseguenti alla dipendenza da alcool.

Il beneficiario è, quindi, in uno stato di infermità sia psichica che fisica che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi, di tal ché appare opportuna la nomina di un amministratore di sostegno con compiti di assistenza sia morale che materiale.

La nomina dell’ADS è rivolta in prevalenza all’accertamento delle terapie più idonee per la cura e la tutela della salute del beneficiario.

In attese dall’individuazione di soggetto competente in materia medica, la nomina ricade in via provvisoria sulla ricorrente.

P.Q.M.

visto l’art. 405 co. 5 e 6 c.c., in relazione agli artt. 1 L. 6/2004 e 404 c.c., nonché agli artt. 409 e 410 c.c.,

nomina a favore del beneficiario LIBERIO LIBERI, nato a Eraclea (VE) il 27.12.1969 e residente a Eraclea (VE) via Jesolo n° 49, amministratore di sostegno la sig.ra MEVIA MEVII, nata a Eraclea il 6.11.1955 e residente in Eraclea (VE) via Jesolo n° 47

Dà incarico all’amministratore di sostegno di curare e assistere il beneficiario e di compiere in favore dello stesso i seguenti atti:

  • rappresentare il beneficiario nell’espletamento di ogni adempimento burocratico-amministrativo inerente ai rapporti con enti pubblici o istituti privati, in particolare per ciò che attiene alla presentazione di atti e/o istanze dirette al conseguimento di sussidi e/o prestazioni sanitarie o previdenziali cui il beneficiario abbia diritto;
  • compiere in nome e per conto del beneficiario tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
  • riscuotere, in nome e per conto del beneficiario, gli emolumenti allo stesso dovuti a titolo pensionistico-previdenziale, con successivo accredito delle somme medesime sul conto corrente bancario intestato al beneficiario stesso;
  • provvedere, in nome e per conto del beneficiario, ad ogni adempimento di natura fiscale;
  • provvedere all’individuazione ed alla scelta delle terapie ritenute più idonee per la tutela e la cura della salute del beneficiario, ivi compresa l’autorizzazione – previa istanza da rivolgere al G.T. – al ricovero presso struttura idonea alla cura del beneficiario.

Sono fatte salve le autorizzazioni specifiche previste dagli artt. 374, 375 e 376 c.c., richiamati dall’art. 411 c.c., di competenza del G.T..

Dispone che l’incarico sia a tempo determinato e cessi in data 12.12.2011.

Rinvia all’udienza del 16.11.2011 ad ore 9.30 per individuazione di eventuale soggetto, competente in relazione alle peculiari esigenze di cura del beneficiario, da nominare quale ADS a tempo indeterminato.

Dispone che l’amministratore di sostegno presenti all’udienza indicata a questo G.T. una relazione sull’attività svolta e sull’evoluzione delle condizioni di vita del beneficiario, alla quale va allegata una sintetica illustrazione della situazione economica che varrà come rendiconto ai sensi degli artt. 411 e 380 c.c..

Si invita l’amministratore di sostegno a riferire a questo G.T., entro il termine di quindici giorni, i mutamenti esistenziali più rilevanti della vita del beneficiario e a richiedere specifica preventiva autorizzazione per gli spostamenti (residenziale/assistenziale) dello stesso (salvo l’urgenza di provvedere; in tal caso, deve richiedersi autorizzazione entro il termine di quindici giorni ed il trasferimento effettuato avrà carattere temporaneo sino alla autorizzazione del G.T.).

Si dà atto che il beneficiario, ai sensi dell’art. 409 co. 2 c.c., può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, nei limiti delle sue concrete possibilità.

L’amministratore di sostegno è invitato a valorizzare bisogni e aspirazioni del beneficiario ai sensi dell’art. 410 co 1 c.c. ed a garantire alla stessa l’informazione concretamente possibile anche ai fini di cui all’art. 410 co. 2 c.c., comunicando al G.T. eventuali diversità di scelte, contrasti o difficoltà.

L’amministratore di sostegno coinvolgerà nell’attuazione del suo incarico, nei limiti più ampi possibili, i servizi sociali e assistenziali territorialmente competenti.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Si annoti a cura della cancelleria ai sensi dell’art. 405 co. 7 c.c..

Si comunichi all’Ufficiale dello Stato Civile, al Casellario Giudiziale, al P.M. nonché alle parti costituite.

San Donà di Piave, 15.3.2010

Il Giudice Tutelare

dott.ssa Viviana Mele

Condividi

Istanza per la proroga dell’Amministratore di Sostegno

1 maggio 2010 admin Nessun commento

RICHIESTA DI PROROGA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

 

Spesso, anzi quasi sempre,la persona che necessità di un supporto è in una condizione statica e difficilmente mutabile. Per questo motivo le nomine di Amministrazione di Sostegno sono di default a tempo indeterminato. Può però capitare che la situazione si possa ritenere recuperabile nel breve periodo e quindi che il provvedimento di nomina preveda un incarico a tempo determinato. In tali frangente può accadere anche che sia necessario provvedere alla proroga di tale periodo.

Per consentire di orientarsi facilmente in tale particolare situazione, riportiamo di seguito un facsimile di esempio di istanza da depositare al Giudice del Tribunale.


Tribunale di Venezia

Sezione Distaccata di San Donà di Piave

 

Istanza ex art.  405, comma 5 cod. civ.  di proroga dell’incarico


LUCA ROSSI     Beneficiato

PAOLO ROSSI     Amministratore di sostegno

 

Oggetto: richiesta di proroga dell’incarico di amministratore di sostegno

Ill.mo Sig. Giudice Tutelare dott. Viviana Mele,

lo scrivente  Paolo Rossi, nella sua qualità di amministratore di sostegno del sig. Luca Rossi, nato a Eraclea il 23 dicembre 1927 e residente in Eraclea, alla via Cadorna, n. 1, assistito e difeso dall'Avv. Alberto Vigani, con studio in Eraclea alla via Fausta 52, e con domicilio ivi eletto giusta mandato a margine della presente istanza, 

premesso che

  1. la nomina dello scrivente ad amministratore di sostegno del predetto  beneficiario è avvenuta con decreto della S.V. Ill.ma pronunciato in udienza il 27 aprile 2009 e ciò per un periodo di tempo determinato, dalla medesima data di nomina fino al 27 aprile 2010, in ragione del fatto che la necessità di suffragio all'amministrato risultava inerente una patologia per la quale era in corso una terapia che dava ottime aspettative di ripresa nel medio-breve termine;
  2. la patologia in questione, conseguente a disturbi mentali conseguenti ad una eccessiva produzione ormonale per contrastare la quale era previsto un intervento chirurgico atto a diminuire le disfunzioni ghiandolari in essere, è ancora esistente;
  3. l'intervento chirurgico e le terapie farmacologiche correlate non ha visto sortire gli effetti sperati;
  4. la patologia dell'amministrato sembra sempre più mdoficarsi da fenomeno acuto a situazione cronica; 
  5. ad oggi si rende quantomeno necessario consentire la proroga dell’amministrazione di sostegno per dare ogni supporto al beneficiato;
  6. è quindi necessario sostituire lo scrivente amministratore con altro per nuovo periodo determinato o dare proroga dell’incarico già assegnato per  tempo determinato ed in scadenza il prossimo 27 aprile 2010;
  7. che all'esito, o nel corso del richiesto nuovo periodo determinato di amministrazione di sostegno, sarà necessario valutare la sussistenza dell'estensione dell'incarico a tempo indeterminato;
  8. lo scrivente dà la propria disponibilità ad accettare la proroga del suddetto incarico per un ulteriore periodo di mesi 12, pur segnalando che nulla osta alla sua sostituzione con altro familiare disponibile.

Tanto premesso lo scrivente ut supra rappresentato e difeso

FORMULA CORTESE ISTANZA

affinché la S.V. Ill.ma Voglia, ai sensi dell’art. 405, comma 5 c.c., prorogare l’incarico di amministratore di sostegno per l’ulteriore periodo di12 mesi e che di ciò sia dato avviso agli uffici di anagrafe e stato civile per le annotazioni del caso.

Con sentita osservanza,

Eraclea, 15 marzo 2010

 L’amministratore di sostegno Paolo Rossi

Avv. Alberto Vigani

Istanza dell’Amministratore di Sostegno per l’acquisto di un immobile

17 aprile 2010 admin Nessun commento

ISTANZA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER L'ACQUISTO

DI UN BENE IMMOBILE IN NOME E PER CONTO DEL BENEFICIATO

 

Per quanto possa più facilmente accadere il contrario, ovvero che si debba chiedere l'autorizzazione a vendere un immobile del beneficiato per fare fronte alle esigenza di vita dello stesso, a volte ci si può trovare a dover acquistare un edificio o un terreno proprio al fine di consentire la tutela degli interessi della persona sottoposta ad Amministrazione di Sostegno.

Per consentire di orientarsi facilmente in tale situazione, riportiamo di seguito un facsimile di esempio di istanza da depositare al Giudice del Tribunale.


Tribunale di Venezia

Istanza ex artt. 374 e 411 cod. civ.

Ill.mo Sig. Giudice Tutelare,
lo scrivente Avv. Alberto Vigani, con studio in Eraclea, alla via Fausta, nella sua qualità di amministratore di sostegno del sig. ……………….., nato a……………….., in data ……………….. e residente in ……………….., alla via ……………….., nominato con decreto n. ………………../……………….. emesso dal Giudice dott. Lina Tosi del Tribunale di venezia Sezione Distaccata di San Donà di Piave in data …………………

premesso che

1) ad oggi l’assistito sig. ……………….. vive in un edificio rurale sito in San Donà di Piave, alla via ……………….. il quale a causa della vetustà e della mancata manutenzione versa oggi in condizioni di dissesto e di inadeguatezza sanitaria: lo stesso, infatti, necessiterebbe di essere integralmente messo a norma e ristrutturato sia negli impianti che negli isolamenti e rivestimenti. Non si poi sottacere che anche da un punto di vista strutturale lo stabile lascia a desiderare e richiederebbe a breve degli interventi ai fini della sua conservazione statica e del suo risanamento edilizio (segnatamente, …………………);

2) L'edificio è anche molto isolato ed è raggiungibile esclusivamente percorrendo una stretta viuzza di campagna che lo rende difficoltoso da raggiungere per tutti coloro che devono prestare assistenza al beneficiato, oltre a poco consentire il monitoraggio continuo delle sue condizioni di salute;

3)  lo scrivente Amministratore ha appreso da bando pubblico della messa in vendita nel medesimo Comune di San Donà di Piave, alla via ……………….., di un appartamento di proprietà dell'ATER di circa mq 50, realizzato nell’anno 2008, luminoso e privo di barriere architettoniche, per un prezzo di € 110.000,00;

4) l'edificio ove è sito l'appartamento in vendita è stato costruito dal medesimo ATER al fine di darvi ospitalità a persone indigenti o con problematiche necessitanti il costante monitoraggio dei Servizi Sociali che, pertanto, saranno presenti in loco con modalità costanti;

5) l’acquisto dell'indicato appartamento risulta perciò essere conveniente per il beneficiato per ragioni sanitarie e logistiche nonchè in quanto …………………;

6) il beneficiato ha ricevuto dall'INAIL il saldo di quanto spettantegli a titolo di indennità e perciò possiede una somma di molto superiore di ciò che sarebbe necessario per l’acquisto dell'appartamento;

7) il beneficiato ha quindi a Sua disposizione l'importo di € 350.000,00 versato interamente sul c.c.p. n. …………………, acceso presso l'Ufficio Postale di San Donà di Piave, a lui intestato e vincolato all’ordine del Giudice Tutelare;

Tanto premesso l’istante ADS nella sua predetta qualità

FORMULA ISTANZA

affinchè la S.V. Ill.ma, giusta il disposto di cui artt. 374 e 411 c.c., Voglia autorizzarlo ad acquistare in nome e per conto dell’assistito sig. ……………….. l’appartamento de quo prelevando a tal fine la somma di € 110.000,00 (oltre ad imposte: per come conteggiate nell'allegato bando), dal conto corrente n. ……………….. . Voglia quindi autorizzare il presenziare in nome e per conto del beneficiato sottoposto ad Amministrazione di sostegno avanti il Notaio Valeria Terracina di San Donà di Piave per acquistare il predetto ed individuato immobile.

Con osservanza.
Si allega:

  • documentazione fotografica dell'immobile ad oggi occupato;
  • dichiarazione del Geom. Rossi in merito alla carenza dei requisiti igienico sanitari dell'edificio rurale;
  • copia del bando per la vendita dell'Appartamento in Condominio ATER;
  • parere favorevole dei Servizi Sociali del Comune di San Donà di Piave;
  • bozza atto di compravendita immobiliare predisposta dal Notaio Valeria Terracina.

Eraclea, 21.10.2010

L’amministratore  di sostegno

Avv. Alberto Vigani

Depositato in cancelleria oggi ………………..
Il cancelliere ………………..

Relazione dell’Amministratore di Sostegno al Giudice Tutelare

17 marzo 2010 admin Nessun commento

MODELLO RELAZIONE ANNUALE ADS

Riportiamo di seguito un secondo esempio facsimile di "Relazione al Giudice Tutelare" al fine di permettere a tutti coloro che hanno da poco assunto la funzione di avere un modello da cui partire per la elaborazione dell'annuale documento espositivo dell'attività svolta e dello stato del rapporto con il beneficiato.

Questa versione è semplificata e molto più documentale, rinviando all'allegazione degli scontrini e delel copie degli estratti di quanto pervenuto (pensioni, indennità, rendite etc.).

 

Relazione dell’amministratore di sostegno (art. 405, comma 4, n. 6 c.c.)

Tribunale di Venezia

 

In ossequio al disposto dell’art. 405, comma 4, n. 6 cod. civ. si provvede agli adempimenti richiesti alla funzione..

Ill.mo Sig. Giudice Tutelare,
lo scrivente avv. ……………….. nella sua qualità di amministratore di sostegno del sig./sig.ra ……………….., nato/a a Eraclea il ……………….. dimorante in San Donà di Piave, via ……………….., n. ……………….., giusta nomina  del Tribunale di Venezia Sezione Distaccata di San Donà di Piave con decreto del ……………….. viene ad esporre quanto occorso nel periodo di a esercizio dell'amministrazione nel periodo intercorrente dalla nomina al 31.12.2010.

Segnatamente:

  • in merito all’attività di assistenza e amministrazione svolta: ………………..

 

  • in merito alle condizioni di vita personale del beneficiario sig./sig.ra: ……………

 

  • in merito alle condizioni di vita sociale del beneficiario sig./sig.ra: ……………….. ;

 

  • in merito alla gestione del patrimonio del beneficiario sig./sig.ra: ………………..

Allega alla presente analitico rendiconto (relativo al periodo dal ……………….. al ………………..) e documentazione attestante i proventi attivi e le voci di spesa di seguito sommariamente elencati in riepilogo:

VOCI DI ATTIVITÀ    

€ ……………….. (………………..)   

€ ……………….. (………………..)   

€ ……………….. (………………..)   

Totale Attività € ………………..

VOCI DI PASSIVITÀ

€ ……………….. (………………..)   

€ ……………….. (………………..)   

€ ……………….. (………………..)   

Totale Passività  € ………………..

Residuo                € ………………..    (………………..)

Il residuo attivo predetto è stato versato nel conto corrente postale ……………….. acceso presso l'Ufficio di ………………..   di ……………….., via ……………….., n. ……………….. intestato al predetto beneficiario su autorizzazione del Giudice Tutelare e per la movimentazione del quale vi deve essere disposizione della medesima autorizzazione giudiziaria.

Si resta a disposizione per relazionare ulteriormente quanto l'Ill.mo Giudice ritenesse di approfondire in dettaglio.

Con osservanza.

Eraclea, 31.12.2010

L’amministratore di sostegno

Avv. _____________________

Amministratore di sostegno: servizi sociali e revoca della nomina

13 febbraio 2010 admin 1 commento

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NON E' UN SURROGATO DEI SERVIZI SOCIALI

Il Tribunale modenese torna protagonista con una pronuncia in tema di amministrazione di sostegno e reale necessità dell'istituto al momento della sua operatività.

Ecco un primo caso in cui il Giudice Tutelare di Modena limita l'utilizzo dell'Amministratore quando lo stesso viene utilizzato come un surrogato delle competenze dei servizi sociali e non più come un soggetto che completa le deficienze della sfera di volontà dei beneficiati.

Nella fattispecie concreta per la quale si è emesso il provvedimento, si ha la revoca dell'originario provvedimento di nomina dell'Amministratore di Sostegno proprio perchè la sua nomina, dopo la disamina svolta dall'avvocato incaricato, risultava non richiesta per l’esigenza di un reale sostegno della persona ma, invece ed incredibilmente, di tutela della “società nei confronti del (lo specifico) nucleo familiare di persone per cui era amministrazione”.

Il Giudice, correttamente, rileva che la vicenda concreta oggetto d'esame restava al di fuori dell'ambito per cui era applicabile la figura giuridica dell’amministrazione di sostegno e che le problematiche descritte dai servizi sociali istanti il ricorso, lungi dal comportare e imporre limitazioni della capacità d’agire dell’interessato, dovevano e devono trovare organica e naturale gestione da parte dei pubblici organismi deputati allo scopo e, cioè, i Servizi Sociali e quelli di Salute Mentale.

Riepilogando: risulta finalmente chiaro che i servizi sociali, spesso unico soggetto richiedente la nomina dell'amministratore di sostegno a favore di persone emarginate e sole, non possono usare l'istituto e l'incaricato per creare in via giudiziaria un loro surrogato a cui demandare le attività che solo essi vedono ricadere nell'area di precipua operatività.

 

Avv. Alberto Vigani


 

 

Trib. Modena, decr. 6 luglio 2009

 

TRIBUNALE DI MODENA

 

Il dott. Guido Stanzani in funzione di Giudice Tutelare ha pronunciato il seguente

 

DECRETO

 

1. Con decreto in data 5 marzo 2009, qui integralmente richiamato, l’Avv. Marco Zanasi veniva nominato amministratore di sostegno di AG con l’incarico del “compimento di una approfondita analisi della situazione di vita, salute ed economica del beneficiario, analisi da condursi dall’ amministratore in stretto coordinamento con i Servizi Sociale e di Salute Mentale allo scopo di verificare se si diano i presupposti per l’opportunità di una stabile amministrazione di sostegno e, per il caso di esito positivo della verifica, rispetto a quali esigenze della persona e, sempre in tal caso, se sotto la forma dell’assistenza ovvero della rappresentanza.

 

2. Con decreto in pari data il professionista veniva nominato, con l’attribuzione di identici compiti, amministratore di sostegno di MB, moglie del AG, convivente con esso insieme ai due figli maggiorenni della coppia, XX e YY, in un appartamento in Modena recentemente acquistato, costituente l’unico cespite patrimoniale dell’intera famiglia e del quale proprietari i due figli con diritto di abitazione in capo ai genitori.

 

3. AG è affetto da disturbi della personalità; MB soffre di disturbo bipolare con comportamenti maniacali; anche i due figli hanno problemi di comportamento e non lavorano; l’unica rendita dell’intera famiglia è la pensione mensile del AG di poco inferiore ad € 2.000,00; il nucleo è seguito da tempo dal Servizio Sociale e da quello di Salute Mentale; il AG si è opposto alla nomina di un amministratore di sostegno mentre la moglie ha aderito all’ipotesi.

 

4. In data 2 luglio 2009 l’amministratore ha ottemperato all’incarico demandatogli ed ha depositato articolata relazione con la quale ha esposto e chiarito che: (a) la famiglia “G-B sembra vivere sostanzialmente ai margini della legalità in una situazione di evidente e caotico disagio”; (b) la salute mentale dei componenti evidenzia turbe non clamorose ma abbastanza significative; (c) i due coniugi (i soggetti, cioè, per i quali i Servizi richiedono l’amministrazione di sostegno) sono privi di patrimonio null’altro possedendo aldilà del diritto di abitazione dell’appartamento in cui vivono con i figli che ne sono i proprietari: (d) la sola rendita dell’intera famiglia é rappresentata dalla pensione mensile del AG, rendita di importo appena sufficiente a soddisfare i bisogni primari dei quattro componenti: (e) padre e figlio integrano le entrate con saltuarie prestazioni lavorative da imbianchini; (f) esistono debiti per contravvenzioni stradali e omessi pagamenti di tasse automobilistiche e dei rifiuti e utenze.

 

5. Tracciato così il quadro della situazione, l’amministratore, dopo aver sottolineato la mancanza di concrete esigenze di un sostegno sul piano economico-patrimoniale (i coniugi nulla possiedono oltre la pensione del AG con cui a stento può essere mantenuta la famiglia) ma anche il sostanziale difetto della necessità di un sostegno sul piano della tutela e della cura della salute (compiti che rientrano nella sfera delle funzioni istituzionali dei Servizi coinvolti), ha concluso per la non ravvisabilità dei presupposti di legge per l’ istituzione di uno stabile regime di amministrazione di sostegno.

 

6. Queste conclusioni vengono condivise dal giudicante e rappresentano l’avvallo dei forti dubbi che lo indussero, all’esito della fase dell’interrogatorio del AG e dell’assunzione delle informazioni, ad assumere la decisione concretizzatasi nel decreto del 5 marzo 2009.

 

7. Fatta propria da questo Giudice Tutelare la valutazione di sintesi dell’amministratore secondo cui la fattispecie non si qualifica per l’esigenza di un sostegno della persona ma, più propriamente, di tutela della “società nei confronti del (lo specifico) nucleo familiare”, si snoda la deduzione che la fattispecie stessa esula dalla figura giuridica dell’amministrazione di sostegno e che le relative problematiche, lungi dal comportare e imporre limitazioni della capacità d’agire dell’interessato, devono trovare organica e naturale gestione da parte dei pubblici organismi deputati allo scopo e, cioè, i Servizi Sociali e quelli di Salute Mentale,

 

8. Da quanto si è venuto dicendo conseguono: inaccoglibilità dell’originario ricorso; revoca dell’amministratore nominato col decreto del 5 marzo 2009; disposizione di chiusura dell’amministrazione.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inaccoglibile il ricorso che, per l’effetto, respinge; revoca la nomina dell’amministratore effettuata in data 5 marzo 2009;

dispone la chiusura dell’amministrazione.

Decreto immediatamente esecutivo

Modena, 6 luglio 2009

IL GIUDICE TUTELARE

Disabile psichico e ADS: scelta del luogo di ricovero

3 gennaio 2010 admin Nessun commento

Il Tribunale di Modena, in un interessante provvedimento in materia di nomina di amministratore di sostegno, entra nello specifico e qualifica analiticamente i provvedimenti inerenti la salute del beneficiato che l'amministratore potrà adottare.

All’amministratore di sostegno vengono così demandati i poteri-doveri di compiere, in nome e per conto della beneficiaria, operazioni non solo avente carattere di gestione delle rendite della persona ma anche di tutto ciò che riguarderà il ricovero presso struttura assistenziale e l'assoggettamento a percorsi terapeutici.

In particolare l'amministratore di sostegno potrà:

  • prestare il consenso informato necessario ad adottare modifiche terapeutiche per la cura della persona e disporre le dimissioni dall’attuale luogo di ricovero di essa nonché deciderne l’inserimento in strutture residenziali o in altre a minore intensità di cura;

  • individuare far intraprendere il miglior supporto psichiatrico, psicoterapico e terapeutico;

  • assumere ogni iniziativa necessaria per le esigenze di protezione e per i bisogni e le richieste della persona;

  • presentazione di istanze ad Uffici ed Enti per richieste di assistenza economica e/o sanitaria;

  • compimento di ogni eventuale atto di natura fiscale.

    Nel compimento di queste attività l’amministratore di sostegno ha il dovere di tenere informato passo passo e per iscritto il Giudice Tutelare circa le decisioni assunte per la tutela e la cura della salute della beneficiaria.

Resta onere dell’amministratore il richiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per tutti gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice civile nonché quello di informare tempestivamente la persona circa gli atti da compiere, ed il Giudice Tutelare in caso di dissenso della beneficiaria.

Come sovente accade, è stato conservata alla persona beneficiata la facoltà di compiere in autonomia quegli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli non esclusi dal provvedimento di nomina.

Avv. Alberto Vigani

Riportiamo per esteso, qui sotto, il decreto di nomina.

 

 

 

 

TRIBUNALE DI MODENA

Il Presidente di Sezione Dott. Guido Stanzani in funzione di Giudice Tutelare ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso

1. Con ricorso, depositato in data 07/07/2008, M.B. e A.B. hanno chiesto la nomina di amministratore di sostegno a P.B., propria figlia trentacinquenne; nubile; senza figli; con un fratello, M.B.; diplomata in pittura; che ha svolto lavori saltuari e di modesta portata; che dopo aver vissuto da sola per un breve periodo (2002-2003) è oggi stabilmente residente con i genitori in (…); che, allo stato, non lavora e non percepisce rendita alcuna; che ha subito, nel tempo, più trattamenti sanitari obbligatori e che è attualmente ricoverata presso l’ Ospedale Privato Villa Igea di Modena.

2. A supporto della richiesta sono state addotte, e documentate, disabilità consistenti in psicosi schizofrenica di notevole entità con disturbi deliranti di personalità.

3. Secondo parte istante queste disabilità determinerebbero, per la persona, l’impossibilità parziale ma stabile di provvedere ai propri interessi con conseguente necessità di sostegno per sostituirla nel compimento dei seguenti atti:

(a) riscossione delle eventuali, future rendite,

(b) utilizzo di queste rendite per le esigenze personali e l’amministrazione ordinaria dei beni (la B. non possiede immobili e, come già detto, non ha, attualmente, rendita alcuna),

(c) prestazione del consenso informato per cure e trattamenti sanitari necessari per la salute,

(d) presentazione di istanze assistenziali.

Osservato e deliberato

A. In sede di esame della persona, effettuato da questo Giudice in data 31/07/08 è emerso che la stessa, solo apparentemente orientata nel tempo e nello spazio, si trova, a causa delle constatate patologie di affezione, in una situazione di effettiva impossibilità di compiere in modo autonomo gli atti di cui in premessa. Una precisa conferma in tal senso si è avuta dalla espletata consulenza medico legale con cui il perito, sottolineata la psicosi schizofrenica di affezione, ha concluso per l’esigenza, a miglior tutela della persona, della nomina di un amministratore di sostegno, da identificarsi in una persona ad essa vicina e gradita, con attribuzione di poteri sostitutivi anche e soprattutto per prestazione di consenso a terapie e collocazioni in luoghi di cura.

B. Sono conseguentemente ravvisabili i presupposti di legge che, pur nell’attenta ablazione minima della capacità d’agire della persona, impongono che le si nomini, a sua tutela, un amministratore di sostegno con potere di compiere in suo nome e per conto gli atti di cui alla parte dispositiva, i più incisivi fra questi vengono autorizzati in applicazione dell’art. 371 c.c., norma sicuramente applicabile ad un istituto ( l’amministrazione di sostegno ) il cui scopo primario è la tutela della persona e la cui mancata menzione nell’art. 411, comma 1°, c.c. (come novellato dalla legge n. 6 del 2004) dipende, ragionevolmente, dalla circostanza che il precetto è destinato a trovare applicazione nei soli casi ritenuti dal magistrato a differenza di quelli espressamente nominati dalla norma ( “articoli da 349 a 353 e da 374 a 376”) che, pur col limite della compatibilità, sono di doverosa operatività ove si configurino le relative fattispecie.

Considerato e ritenuto che

- sempre in data 31/07/2008 sono state acquisite informazioni attraverso l’interrogatorio dei ricorrenti nonché del fratello della beneficiaria; i primi due hanno ribadito le domande proposte col ricorso; il terzo ha concordato nel procedimento e nell’attribuzione dell’incarico di amministratore di sostegno della sorella alla madre, dichiaratasi disponibile;

- la persona si è rapportata al Giudice Tutelare depositando in sede di udienza una tormentata e, per alcuni aspetti, confusa, esposizione scritta delle proprie vicende, risalenti e attuali, connesse ai disturbi psichici di affezione;

- non sono emerse esigenze di cura e protezione tali da legittimare il ricorso ai residuali, ed ormai eccezionali, istituti dell’interdizione o dell’inabilitazione dopo l’introduzione nell’ordinamento di quello generale dell’amministrazione di sostegno;

- mentre non si danno controindicazioni alla designazione come amministratore di A.B., madre della beneficiaria, le acquisizioni istruttorie inducono a ritenere che si tratti di soggetto più che idoneo per sopperire alle esigenze di vita ed economiche della persona e per porre in essere ogni iniziativa utile per la sua tutela; depongono in tal senso i riferiti rilievi del consulente; le considerazioni svolte dai ricorrenti nella memoria scritta depositata, all’esito della consulenza, in data 24/11/2008, le considerazioni, infine, della consulente di parte dott. Patrizia Zavatti;

- natura e finalità dell’incarico suggeriscono di attribuirlo, allo stato, a tempo determinato: sei mesi dalla data del presente provvedimento; questo termine viene fissato in quanto, di fronte ad una severa ablazione della capacità di agire della persona, seppur necessitata da esigenze di sua tutela, risulterà più pregnante il controllo di questo Giudice e potranno essere più tempestive, in ipotesi, le eventuali modifiche dei provvedimenti oggi resi. Il Pubblico Ministero, notiziato, non è intervenuto all’udienza

P.Q.M.

Nomina la Sig.ra A.B. nata a (…) il (…) 1944 e res. A (…) via (…) amministratore di sostegno di P.B. nata a (…) il (…)1973 ed ivi residente via (…) con le seguenti prescrizioni:

1. L’incarico è a tempo determinato: sei mesi dalla data del presente provvedimento.

2. All’amministratore di sostegno vengono demandati i poteri-doveri di compiere, in nome e per conto della beneficiaria, le seguenti operazioni:

  • riscossione delle eventuali rendite della persona delle quali il Giudice Tutelare dovrà essere sollecitamente informato allo scopo di emanare le direttive di utilizzazione;

  • prestazione del consenso informato ai fini di (b1) deliberare le più opportune modifiche terapeutiche per la cura della persona; (b2) programmare le dimissioni dall’attuale luogo di ricovero di essa e, quindi, deliberarne l’inserimento in strutture residenziali o in altre a minore intensità di cura; (b3) individuare il miglior supporto psichiatrico, psicoterapico e terapeutico;

  • assunzione di ogni iniziativa necessaria per le esigenze di protezione e per i bisogni e le richieste della persona;

  • presentazione di istanze ad Uffici ed Enti per richieste di assistenza economica e/o sanitaria;

  • compimento di ogni eventuale atto di natura fiscale.

  • L’amministratore di sostegno dovrà tenere costantemente informato per iscritto il Giudice Tutelare circa le decisioni assunte per la tutela e la cura della salute della beneficiaria; riferirà, quindi e sempre per iscritto con allegazione di rendiconto, dieci giorni prima la scadenza dell’incarico circa la complessiva attività svolta nel corso del periodo precedente e le condizioni di vita personale e sociale della medesima; in questa relazione prospetterà l’eventuale opportunità di una proroga del mandato indicando il termine auspicato.

3. Si rammentano all’amministratore l’obbligo di chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice civile e quello di informare tempestivamente la persona circa gli atti da compiere, nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con essa.

4. La persona conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento.

Decreto esecutivo per legge.

Modena, 26/11/2008

IL PRESIDENTE – GIUDICE TUTELARE

Dr. Guido Stanzani


L’amministratore di sostegno può rifiutare cure salvavita.

9 dicembre 2009 admin Nessun commento

Il diritto fondamentale di autodeterminazione nelle scelte inerenti alla salute tutelato dagli artt. 2, 13 e 32 Cost. comprende anche il diritto di rifiutare (o di chiedere la sospensione di) terapie c.d. salvavita.

Può essere disposta la nomina di amministratore di sostegno designato dall’interessato, ex art. 408 c.c., per l’eventualità in cui la persona – attualmente non affetta da alcuna infermità fisica o psichica che ne limiti l’autonomia – venga a trovarsi in futuro in uno stato di perdita irreversibile della coscienza.

Nel provvedimento di nomina il giudice tutelare può attribuire all’amministratore di sostegno il potere di negare il consenso ai trattamenti medici salvavita che l’interessato ha espressamente dichiarato di rifiutare e di richiedere ai medici l’applicazione delle cure palliative più efficaci.

Riferimenti normativi

Costituzione art. 2

Costituzione art. 13

Costituzione art. 32

Codice civile art. 408

Tribunale Modena, 05-11-2008 -

Persone e famiglia – Infermità mentale – Amministrazione di sostegno – Testamento biologico – Capacità della persona fisica – Amministratore di sostegno – Nomina in funzione di eventuale e futuro stato di incapacità – Autorizzazione a negare il consenso a trattamenti sanitari – Ammissibilità.

Legittimamente un soggetto capace nomina un amministratore di sostegno per l’ipotesi di propria eventuale, futura incapacità, con l’incarico, in caso di malattia allo stato terminale, ovvero di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione, di far rispettare la propria volontà di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico volto a prolungare artificialmente la propria vita, richiedendo preventivamente al giudice tutelare l’autorizzazione per l’eventuale futura attuazione concreta del proprio testamento biologico.

L’amministratore di sostegno può essere nominato, su istanza dell’interessato, anche in funzione di un eventuale e futuro stato di incapacità, con espressa autorizzazione del giudice tutelare a negare il consenso a trattamenti sanitari rianimatori e salvavita.

Riferimenti normativi

Codice civile art. 406

Codice civile art. 408

Codice civile art. 410

Tribunale Modena, 13-05-2008 (decr.) – V.S. (massima 1)

Trattamento sanitario – Rifiuto di cure – Autodeterminazione individuale – Paziente capace – Amministratore di sostegno Nomina

Si nomina il marito della paziente quale suo amministratore di sostegno, con l’attribuzione del potere- dovere di negare, in nome e per conto dell’interessata, l’autorizzazione ai sanitari di procedere alla ventilazione forzata e alla tracheostomia nel momento in cui la malata si verrà a trovare in uno stato di incapacità. Lo specifico potere-dovere andrà esercitato a condizione che la beneficiaria non manifesti una volontà opposta quando ancora le resti coscienza. Entrata in uno stato di incoscienza senza che questo sia accaduto, dovranno essere rispettati gli intenti espressi a nulla valendo la trita obiezione di un possibile e non manifestato ripensamento all’atto del passaggio nello stato di incoscienza.

Edita in Danno e Resp., 2008, 8-9, 903; Corriere Giur., 2008, 9, 1287

Tribunale Modena, 13-05-2008 (decr.) – V.S.

In fatto

1) Con ricorso, depositato in data 9 maggio 2008, la dott.ssa C.Z., Responsabile dell’Ufficio Tutele dell’Azienda USL di Modena, ha chiesto la nomina di amministratore di sostegno a V.S., settantenne; coniugata con N.B.G.; con quattro figli adulti, L., V., G. e A.G.; affetta da “sclerosi laterale amiotropica con grave insufficienza respiratoria in ventilazione meccanica non invasiva continua”; ricoverata presso la clinica di Neurologia dell’Ospedale Sant’Agostino – Estense di Baggiovara (MO) dal 06/03/2008 per astenia generalizzata, inappetenza, denutrizione, deflessione del tono dell’umore, sindrome ansiosa, insonnia e broncopolmonite bilaterale.

2) Parte ricorrente ha allegato al ricorso tre documenti:

- il primo, consistente in una relazione clinica datata 5 maggio 2008 a firma della neurologa dott.ssa M., dà conto dell’esistenza di un “quadro neurologico “(che) ha mostrato l’attesa progressione (del morbo con) obiettività neurologica (che) rileva disfonia, ipomobilità del velo, ipostemia della muscolatura del collo, di sternocleidomastideo e trapezio, tetraparesi flaccida di grado 1-2 (non solleva contro gravità) ai quattro arti, ROT diffusamente ipoevocabili, ipotrofia muscolare, fascicolazione diffuse”;

- nella relazione, dopo aver sottolineato che la malattia non determina alla persona alcun deficit cognitivo, si precisa che la medesima, ampiamente informata delle proprie condizioni di salute e delle future implicazioni della malattia consistenti nel dover far ricorso, a tempi brevi, a ventilazione invasiva ( ventilazione forzata con tracheostomia) ha espresso più volte un fermo rifiuto in proposito;

- il secondo documento, consistente in una relazione redatta dallo psichiatra dott. F.M. in data 6 maggio 2008, così si esprime: ” Paziente vigile orientata, collaborante, in grado di intendere e volere…interrogata rispetto alla possibilità di dover sottoporre a manovre rianimatorie invasive, intubazione, che la porterebbero ad essere tracheostomizzata, la paziente esprime la chiara volontà di non essere sottoposta a tali manovre…”;

- il terzo documento è una dichiarazione -richiesta datata 2 maggio 2008 del coniuge della persona, sottoscritta per adesione dai suoi quattro figli, del seguente testuale tenore: “accogliendo la volontà di mia moglie, chiedo che non venga effettuato l’intervento di tracheostomia, in caso di necessità. Ribadisco che tale volontà è stata espressa da mia moglie in presenza mia e dei nostri figli”.

3) Secondo parte istante le segnalate disabilità determinerebbero, per la persona, il serio rischio di una totale sua impossibilità di far valere la propria volontà nei termini soprariferiti qualora, verificandosi una crisi respiratoria non superabile con i mezzi di cura in atto ed entrando essa in stato confusionale per la mancanza di ossigeno, i sanitari procedessero a una ventilazione forzata invasiva con tracheostomia; di qui la richiesta di un indispensabile sostegno per sostituirla, una volta sopravvenuta la sua incapacità, nell’atto di diniego del consenso alla specifica pratica medica.

4) In data 12 maggio 2008 sono stati interrogati il coniuge e i quattro figli della beneficiaria che hanno univocamente confermato la dichiarazione sottoscritta il 2 maggio 2008 precisando che nel corso dell’ultimo mese hanno sovente affrontato con l’interessata il doloroso argomento e che mai una volta hanno colto dubbi di essa in ordine al costantemente ribadito proposito di esclusione di una sua dipendenza vitale da un ventilatore in stato di tracheostomatizzazione.

I quattro figli hanno individuato il padre, che si è dichiarato disponibile, come auspicato amministratore di sostegno.

5) Sempre in data 12 maggio 2008 questo Giudice Tutelare si è recato a visitare la persona e, avvalendosi dell’ausilio interpretativo dei figli per la difficoltà di essa di articolare le parole, si è sentito comunicare, senza tentennamenti, con piena lucidità e con coerenza delle risposte alle domande, la volontà precisa di non intendere di essere sottoposta alla pratica invasiva di cui si è detto contestualmente manifestando una coraggiosa coscienza delle conseguenze probabilmente infauste della propria scelta.

6) In sede di visita, presenti il marito e i quattro figli della beneficiaria, lo psichiatra dott. M. e il Direttore della Clinica Neurologica Prof. P.M., dopo aver confermato l’irreversibilità delle condizioni della ammalata e l’ineluttabile e rapida progressione del morbo, hanno così descritto la prevedibile evoluzione della patologia: quando la muscolatura del torace non sarà più in grado di aspirare aria e non daranno esito gli interventi di rianimazione ordinaria, la situazione di soffocamento progredirà sino a indurre nella persona uno stato confusionale che la priverà di capacità autodeterminativa con esigenza, per farla sopravvivere, di intervenire, in quel momento, per praticarle, tracheostomatizzandola, la ventilazione forzata.

In diritto

A) Ritiene il giudicante che l’approccio giuridicamente corretto alla questione portata in sua valutazione consista nel richiamo immediato alle norme costituzionali che, consacrando (e dando tutela a) diritti primari della persona, individuano i veri principi che l’ordinamento vigente ritiene insuscettibili, per usare un’espressione oggi corrente, di negoziabilità.

Con riferimento alla fattispecie e nella condivisione della approfondita analisi recentemente compiuta dalla magistratura di legittimità (Cass. 4-16 ottobre 2007, n. 21748), entrano così in gioco gli artt. 2, 13 e 32 della Carta costituzionale e l’ormai indefettibile regola per cui è precluso al medico di eseguire trattamenti sanitari senza che si dia quel consenso libero e informato del paziente che si concretizza in un diritto fondamentale di quest’ultimo sotto il triplice e tutelato profilo di accettare la terapia, di rifiutarla nonché di interromperla.

Si tratta di un diritto, come la Cassazione ha lucidamente precisato, che è e resta assoluto anche quando si esprime nelle ultime due direzioni perché improntato alla sovrana esigenza di rispetto dell’individuo e dell’insieme delle convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che ne improntano le determinazioni.

B) Seguono da questa premessa alcune considerazioni di giuridico pregio.

La prima: tutte le norme costituzionali, e l’art. 32 è fra queste, che consacrano diritti primari sono imperative e di immediata operatività ed applicabilità senza che occorra, a questi fini, intervento alcuno del legislatore ordinario.

La seconda: nella sfera di un diritto primario qual è quello considerato rientra il rifiuto (e la volontà interruttiva) di ipotetiche terapie salvifiche, atteso che il principio personalistico che lo consacra a livello costituzionale esclude la possibilità che sia disatteso nel nome di un supposto dovere pubblico di cura proprio di uno Stato etico, peraltro ripudiato dai costituenti.

La terza: l’eventuale rifiuto, e l’eventuale espressione di volontà interruttiva, di terapie, che conducano in ipotesi alla morte tutto possono essere considerate salvo fenomeni eutanasici trattandosi di atti che, come è dato desumere dalla statuizione della Corte di legittimità, si traducono esclusivamente nel rigoroso rispetto del percorso biologico naturale.

E non è improprio osservare, di fronte all’utilizzo così confuso e improprio del termine eutanasia nell’attuale dibattito italiano, che nessuno dei vari casi su cui oggi si controverte è riferibile a quella fattispecie, che è la sola ragionevolmente appropriata, introdotta e regolamentata dagli ordinamenti olandese e belga che hanno legittimato l’accelerazione del percorso biologico naturale per la persona capace di intendere e volere, che, affetta da sofferenze insopportabili e senza prospettive di miglioramento, chiede le venga praticato un farmaco mortale, se non in grado di autosomministrarselo, ovvero ( e si parla, nell’ipotesi, di suicidio assistito) di fornirglielo in modo che possa assumerlo.

Rientrano, all’opposto, nel diritto, allo stato dell’ordinamento già compiutamente ed esaurientemente tutelato dagli art. 2,13 e 32 Cost., di autodeterminazione della persona al rispetto del percorso biologico naturale il caso del capace che rifiuti o chieda di interrompere un trattamento salvifico e il caso dell’incapace che, senza aver lasciato alcuna disposizione scritta si trovi in una situazione vegetativa clinicamente valutata irreversibile e rispetto al quale il Giudice si formi il convincimento, sulla base di elementi probatori convincenti, che la complessiva personalità dell’individuo cosciente era nel senso di ritener lesiva della concezione stessa della sua dignità la permanenza e la protrazione di una vita vegetativa.

Resta un’ultima ipotesti: quella dell’incapace che, trovandosi nella situazione appena descritta, abbia lasciato specifiche disposizioni di volontà volte ad escludere trattamenti salvifici artificiali che lo mantengano in vita in stato vegetativo.

Nessun dubbio che anche in tal caso debba valere, a maggior ragione, il dovere dell’ordinamento al rispetto di una espressione autodeterminativa che null’altro chiede se non che il processo biologico, lungi dal venir forzato, si dipani secondo il suo “iter” naturale.

E sol che si richiami il secondo comma del vigente art. 408 cc (“L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata”), appare di difficile confutazione la conclusione dell’assoluta superfluità di un intervento del legislatore volto a introdurre e disciplinare il c.d. testamentario biologico.

Già esistono, infatti, il diritto sostanziale (artt. 2, 13 e 32 Cost.), lo strumento a mezzo del quale dare espressione alle proprie volontà (l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, art. 408, comma 2°, c.c. cit.) e, infine, l’istituto processuale di cui avvalersi (l’amministrazione di sostegno, legge n. 6 del 2004).

Ed è soltanto per completezza che si osserva che la novellata disposizione codicistica (l’art. 408, comma 2°, appunto) ben consente che l’interessato possa dare disposizioni del tipo di quelle considerate per trovare collocazione la norma nella “ratio” di una legge che ha innovativamente privilegiato la persona rispetto al patrimonio, ai creditori e alla stessa famiglia.

C) L’analisi svolta permette di collocare la beneficiaria di questo procedimento in una posizione di doverosa tutela della volontà, lucidamente e inequivocabilmente espressa, che non le venga praticata la ventilazione forzata e la tracheostomia nel momento in cui si verrà a trovare in uno stato di incapacità.

Tutela doverosa perché l’art. 32 della Costituzione non garantisce il diritto a morire ma il diritto che il naturale evento della morte si attui con modalità coerenti all’autocoscienza della dignità personale quale costruita dall’individuo nel corso della vita attraverso le sue ricerche razionali e le sue esperienze emozionali.

Quell’autocoscienza di personale dignità di cui V.S. ha reclamato e reclama, con coraggio prima ancora che con orgoglio, il riconoscimento e il rispetto da parte delle Istituzioni.

Per l’effetto, va nominato il marito come suo amministratore di sostegno con attribuzione del potere-dovere di negare, in nome e per conto della persona, l’autorizzazione ai sanitari di procedere alla ormai più volte ricordata terapia invasiva.

Lo specifico potere-dovere andrà esercitato a condizione che la beneficiaria non manifesti una volontà opposta quando ancora le resti coscienza.

Entrata in uno stato di incoscienza senza che questo sia accaduto, dovranno essere rispettati gli intenti espressi a nulla valendo la trita obiezione di un possibile e non manifestato ripensamento all’atto del passaggio nello stato di incoscienza.

Mentre costituisce, da un lato, principio consolidatosi “ab immemorabile” nell’ordinamento giuridico quello per cui la volontà resta ferma fino a sua revoca da manifestarsi nella stessa forma in cui fu espressa, non si scorge la ragione, dall’altro, di un presunto regime delle disposizioni sul proprio corpo difforme da quello delle volontà testamentarie patrimoniali.

D) E’ stato appurato che, in coincidenza col precipitare della situazione respiratoria, si determinerà una situazione di grave sofferenza fisica prodotta dal soffocamento per incapacità di respirazione autonoma.

Si ritiene di dover ricordare l’obbligo deontologico dei sanitari coinvolti ad apprestare alla persona le cure palliative più efficaci con la maggior tempestività, e anticipatamente, consentite.

Il Pubblico Ministero, notiziato, non è intervenuto all’udienza

P.Q.M.

Nomina il Sig. N.B.G. nato a Foggia il –omissis–, residente a Foggia via Treggiari 10

amministratore di sostegno della sig.ra V.S. nata a Foggia il –omissis– e residente a Foggia via Treggiari 10

con le seguenti prescrizioni:

a) L’incarico è a tempo determinato: compimento degli atti sub (b).

b) L’amministratore di sostegno viene autorizzato a compiere, in nome e per conto della beneficiaria, le seguenti operazioni:

- negazione di consenso ai sanitari coinvolti a praticare ventilazione forzata e tracheostomia all’atto in cui, senza che sia stata manifestata contraria volontà della persona, l’evolversi della malattia imponesse, la specifica terapia salvifica;

- richiesta ai sanitari di apprestare, con la maggiore tempestività e anticipazioni consentite, le cure palliative più efficaci al fine di annullare ogni sofferenza alla persona.

c) L’amministratore di sostegno dovrà quotidianamente tenersi in contatto con l’Ufficio del Giudice Tutelare per informare sull’evolversi della situazione segnalando mutamenti che comportino l’esigenza di eventuali provvedimenti e, comunque, relazionando per iscritto all’esito dell’espletamento del demandatogli incarico di sostegno.

Riferimenti normativi

Costituzione art. 2

Costituzione art. 13

Costituzione art. 32

Codice civile art. 404

Codice civile art. 408

www.avvocati.venezia.it