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	<title>AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO</title>
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	<description>Informazioni e consigli per ADS - amministratori di sostegno</description>
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		<title>Amministrazione di sostegno: confermato il diritto soggettivo all’animale da compagnia</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:22:38 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il Tribunale Varese, con decreto del 07.12.2011 a firma del dott. Buffone, sottolinea a precisa il ruolo dell’ADS anche nella sfera della realizzazione affettiva personale: nella valorizzazione della tutela dell’affettività umana per gli animali, al momento della nomina di un ADS, il tribunale di Varese individua anche il compito di cura del cane della persona beneficiata. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2012/04/amministrazione-di-sostegno-confermato-il-diritto-soggettivo-all%e2%80%99animale-da-compagnia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><blockquote>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">ADS: riconosciuto il diritto soggettivo all’animale da compagnia</span></h1>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Varese, con decreto del 07.12.2011 a firma del dott. Buffone, sottolinea a precisa il <strong>ruolo dell’ADS anche nella sfera della realizzazione affettiva personale così aprendo l’orrizzonte ad un nuovo percorso giurisprudenziale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_104" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-104" title="Amministratore di Sostegno" src="http://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/stemma_repubblica_italiana_grigio1-150x150.jpg" alt="Amministratore di Sostegno" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Amministratore di Sostegno</p></div>
<p>Infatti, nella valorizzazione del principio costituzionale della tutela dell’affettività umana per gli animali,<strong> al momento della nomina di un ADS, il tribunale di Varese individua anche il compito di cura del cane della persona beneficiata</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il caso per cui è intervento del Giudice riprende i connotati di molte vicende analoghe che si ripetono nel tessuto sociale italiano.<br />
Abbiamo una persona anziana che vede peggiorare le proprie condizioni fisiche e deve essere ricoverata in una struttura apposita dove non possono essere ospitati animali. Il fido compagno canino viene perciò affidato ad un’amica della ricoverata che chiede l’intervento del Giudice perchè venga regolato il rapporto con il proprio ADS affinchè fra i suoi compiti vi sia anche la cura del cane (con il portarlo a passeggio, nutrirlo) e soprattutto affinché siano fissati i giorni di visita per poterlo incontrare.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la prima volta si approccia la materia dei rapporti affettivi con gli animali in relazione all’attuazione dei diritti della personalità a cui è preposta la figura dell’Amministratore di Sostegno e si interviene in merito all’estensione dei compiti di questi in sede di decreto di nomina per comprendere anche la gestione e tutela del rapporto della persona beneficiata con il proprio animale da compagnia così allargando l’area di intervento dell’ADS.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice precisa così nel provvedimento che è materia con un interesse a copertura costituzionale e tutela penale (ex artt. 544 bis e ss. del codice penale). Per questa ragione si da riconoscimento e inclusione nell’ambito di intervento del magistrato al diritto soggettivo all’animale da compagnia, che è perciò oggetto di normazione nel suo esercizio all’interno dei poiteri e compiti attribuiti all’Amministratore di Sostegno.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
<p dir="ltr">&nbsp;</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
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</script></p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;" dir="ltr"><strong>Tribunale di Varese</strong></p>
<p style="text-align: center;" dir="ltr"><strong>Ufficio Volontaria Giurisdizione</strong></p>
<p style="text-align: center;" dir="ltr">Decreto 7 dicembre 2011</p>
<p style="text-align: justify;">La persona beneficiaria versa in condizioni cliniche particolari che richiedono l’intervento di una amministrazione di sostegno, atteso che questa versa in una situazione patologia non emendabile: diabete mellito di tipo 2, spondicolodiscoartrosi lombare, cardiopatia, osteoporosi; per effetto del quadro patologico in essere, la persona beneficiaria non è in grado di gestire con sufficiente autonomia gi atti di vita quotidiana, inclusi gli atti minimi, anche se conserva lucidità mentale ed appare capace di intendere e di volere.</p>
<p style="text-align: justify;">L’attuale situazione comporta anche la necessità di creare liquidità, essendo la beneficiaria proprietaria di immobili, alcuni lasciati al non uso, che, se monetizzati, produrrebbero in favore della proprietaria fondi per sostenere con serenità il costo della retta della Residenza in cui allo stato allocata.<br />
Durante l’esame, la persona beneficiaria ha richiesto di aderire al ricorso (proposto dai Servizi Sociali che hanno in cura il soggetto vulnerabile) ma ha espresso alcuni desideri. Tra questi, quello di potere mantenere un rapporto stabile con la migliore amica, alla quale, tra l’altro, è stato consegnato il cane di compagnia della beneficiaria, da cui questa si è dovuta separare: la beneficiaria, infatti, su sollecitazione dei medici, si è trasferita in casa di assistenza e cura, non potendo più badare da sola a sé stessa e, però, nella residenza in cui ora alloggiata, non è consentita la permanenza di animali.<br />
Il cane è stato, dunque, consegnato all’amica e la beneficiaria chiede che a questa vengano demandati compiti relativi all’animale stesso, come portarlo in giro e, soprattutto, condurlo dalla beneficiaria periodicamente perché questa possa vederlo.<br />
Nell’amministrazione di sostegno non è prevista la possibilità di un coamministratore (v. Trib. Varese, decreto 13 luglio 2010) ma, nelle concrete modalità gestionali nessuna norma esclude che l’amministratore possa avvalersi di ausiliari: è vero il contrario. L’art. 411, comma I, c.c. richiama espressamente l’art. 379 c.c. che, al comma II, prevede la possibilità per il tutore di avvalersi di una o più persone (per la cui nomina, se stipendiate, occorre l’autorizzazione del giudice tutelare). Ebbene, nel caso di specie, non potendo l’amica svolgere il ruolo di amministratore (perché necessario un ruolo tecnico-giuridico, dovendosi provvedere ad alienare immobili e a gestire i rapporti amministrativi con il Servizio sociale) è però vero che questa potrebbe essere designata come ausiliario affiancato all’amministratore.<br />
Deve, però, verificarsi se l’interesse al rapporto con il cane giustifichi una specificazione dei compiti de quibus nel decreto e un ausiliario in tal senso.<br />
Questo giudice reputa che debba essere offerta risposta positiva.<br />
In primo luogo, deve, oggi, ritenersi che il “sentimento per gli animali” costituisca un “valore” e un “interesse” a copertura costituzionale: secondo gli scritti della manualistica penale classica, solo gli interessi a copertura costituzionale giustificano la tutela penale (quale extrema ratio) e, nel caso di specie, proprio a tutela del<br />
“sentimento per gli animali”, il Legislatore, nel 2004 , ha introdotto i delitti di cui agli artt. 544-bis – 544-sexies c.p., così dovendosi ritenere che, in base all’evoluzione della coscienza sociale e dei costumi, il Parlamento abbia ritenuto che un tale sentimento, costituisse oramai un interesse da trarsi dal tessuto connettivo della Charta Chartarum, in particolare dalla previsione sempre-viva dell’art. 2, aperto al soggiorno dei valori man mano riconosciuti, nel tempo, dalla Società, come diritti inviolabili (anche se “inespressi”). Sul fatto che si possano desumere “nuovi diritti costituzionali”, non vi è ragione per dubitare, se non altro richiamando gli scritti Autorevoli di chi, già in data risalente, affermava che si deve interpretare l’art. 2 cost. nel senso che si è voluto affermare “non già un diritto generale di libertà, ma piuttosto un principio che non si esaurisce interamente nelle singole fattispecie previste, e perciò consente all’interprete di desumerne dal sistema altre non contemplate specificamente”.<br />
Ve ne è conferma nell’art. 5 della legge 20 luglio 2004, n.189 in cui si prevede che “lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa (..) l&#8217;integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche”. Ebbene: la norma scolpisce nel diritto positivo un principio che costituisce oramai patrimonio della coscienza sociale contemporanea ovvero “il rispetto degli animali”.<br />
Non ignora questo giudice che, sulla rilevanza costituzionale del sentimento per animali, le Sezioni Unite 11 novembre 2008 n. 26972 sembrano avere espresso opinione differente, avendo escluso la risarcibilità ex art. 2059 c.c. in caso di morte dell’animale da compagnia: ma è un’opinione che deve ritenersi oggi non più condivisibile, essendo stata smentita dal Legislatore (nazionale ed europeo), se non altro a partire dalla Legge 4 novembre 2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987. Con l’articolato normativo richiamato, la Legge ha riconosciuto “che l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, ed in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l’uomo e gli animali da compagnia ed ha affermato “l’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società”.<br />
In conclusione, va affermato che, nell’attuale ordinamento, il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia; diritto che, quindi, va riconosciuto anche in capo all’anziano soggetto vulnerabile dove, ad esempio, nel caso di specie, tale soggetto esprima, fortemente, la voglia e il desiderio di continuare a poter frequentare il proprio cane. Si pensi che, nel caso di specie, la beneficiaria – mentalmente capace ma fisicamente ormai quasi allettata – non ha pensato, per sé stessa, come prima cosa, al suo patrimonio (es. gli immobili lasciati fuori dalla Residenza), bensì al suo cane, rimasto (in assenza anche di parenti) unico ricordo delle vita quotidiana persa a causa della patologia.<br />
La serietà del rapporto tra la beneficiaria e il suo animale di compagnia, in attuazione della legge 201/2010, impone il rispetto del rapporto stesso, anche quale riconoscimento della dignità dell’anziano incapace, anche in attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall’Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n. 18. Il trattato in esame riconosce espressamente (lett. n del preambolo) “l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte” (collocati nel novero dei “principi generali”, v. art. 3 della convenzione). La Convenzione, all’art. 12 (“uguale riconoscimento dinanzi alla legge), comma IV, chiaramente statuisce, poi: “Gli Stati devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona”.<br />
Si provvede come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">visti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ., DICHIARA aperta l’amministrazione di sostegno a tempo indeterminato in favore di ….</p>
<ul>
<li>NOMINA amministratore di sostegno l’Avv. ….</li>
<li><span style="text-align: justify;">NOMINA ausiliario ex art. 379 c.c. la signora … con i seguenti compiti: si occuperà dei bisogni materiali e del cane della beneficiaria, portandolo presso la beneficiaria con cadenza periodica e secondo le volontà della beneficiaria stessa.</span></li>
<li><span style="text-align: justify;">Redigerà, mensilmente, un conto delle spese e dei costi per il cane e lo presenterà all’amministratore che rimborserà ogni costo/spese.</span></li>
<li><span style="text-align: justify;">ASSEGNA all’amministratore il compito di avere cura degli interessi patrimoniali e personali della beneficiaria, con obbligo di porre in essere, senza necessità di previa autorizzazione, tutti gli atti di conservazione e difesa del patrimonio, ivi inclusi il reimpiego di capitali (con investimento in titoli di Stato o su c/c) e il pagamento di spese e costi sostenuti per il mantenimento e la cura della persona.</span></li>
<li><span style="text-align: justify;">DISPONE CHE L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, DEPOSITI NEL FASCICOLO ENTRO TRENTA GIORNI DAL GIURAMENTO, L’INVENTARIO DEI BENI DELLA PERSONA BENEFICIARIA, SECONDO IL MODULO DISPONIBILE IN CANCELLERIA (MOD. 362 C.C.)</span></li>
<li><span style="text-align: justify;">DISPONE che all’amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni:</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">A) CON RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA (art. 409, I, c.c.)</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore ha il compito di effettuare un puntuale e dettagliato rendiconto dello stato patrimoniale della beneficiaria, mediante accesso ai registri pubblici, anche della Conservatoria, nonché accesso ad ogni istituto di credito, mediante spendita del potere qui conferito. Quanto ai conti intestati o cointestati alla beneficiaria, l’amministratore richiederà estratto conto e saldo e redigerà, all’esito, una completa relazione di sintesi dove indicate le entrate e le proprietà. Su ogni conto, l’amministratore avrà possibilità di intervento: prelievi, estratti conto ed ogni altra attività necessaria per la gestione del patrimonio.<br />
Quanto agli immobili, l’amministratore, con il concerto del Servizio Sociale, verificherà le esigenze economiche della persona protetta per sostenere i costi della retta della Comunità di residenza che la ospita e si provvederà ad ottenere stima all’attualità per programmare alienazioni al fine di creare liquidità su conto corrente.<br />
L’amministratore ha il potere di gestire la pensione della persona beneficiaria e di usarne nel suo interesse e ha il potere di intervenire, con rappresentanza sostitutiva, nella gestione degli eventuali procedimenti aperti dall’INPS. Per ogni prelievo, però, l’amministratore dovrà essere autorizzato dalla persona beneficiaria.<br />
ESCLUDE la capacità, in capo alla beneficiaria, di autonoma gestione del patrimonio limitatamente ai seguenti atti: la persona beneficiaria non potrà sottoscrivere alcun tipo di prestito o finanziamento se non con la firma dell’amministratore.<br />
Limite di spesa: la pensione mensile L’amministratore avrà, anche, il potere di curare i rapporti giuridici della beneficiaria con tutti gli Uffici pubblici, con autorizzazione alla firma in luogo della beneficiaria e con l’esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, nell’interesse del beneficiario, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell’interesse della persona beneficiaria. L’amministratore potrà stipulare contratti in nome della persona beneficiaria, ove ciò necessario per il suo interesse, e con limite degli atti di ordinaria amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">B) CON ASSISTENZA (art. 409, I, c.c.)</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore ha il potere-dovere di assistere la persona beneficiaria nella prestazione del consenso informato ai trattamenti dei dati personali ed ai trattamenti terapeutici.<br />
DISPONE l’ablazione della capacità di agire del beneficiario per ogni negozio e atto economico-patrimoniale di straordinaria amministrazione, rammentando all’amministratore l’obbligo di chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice civile e quello di informare tempestivamente la persona circa gli atti da compiere, nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con essa. Il beneficiario non può sottoscrivere mutui o altri finanziamenti se non con la sottoscrizione dell’amministratore; non può consentire a locazioni o comodati, se non con la firma dell’amministratore. Non può svolgere operazioni di reimpiego capitali.</p>
<p style="text-align: justify;">L’autorizzazione giudiziale non è necessaria: I) per l’acquisto di beni mobili<br />
“per l’uso del beneficiario, l’economica domestica e l’amministrazione del patrimonio”; II) per l’assunzione di obbligazioni riguardanti le spese per il mantenimento del beneficiario e l’ordinaria amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">ORDINA all’amministratore di sostegno di riferire per iscritto al Giudice Tutelare, entro la fine di giugno di ogni anno, circa l’attività svolta e le condizioni di vita del beneficiario, con opportuno rendiconto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il beneficiario conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento.<br />
Visto l’art. 405, comma VI, c.c. 5</p>
<p style="text-align: justify;">MANDA alla cancelleria per l’annotazione dell’odierno decreto nell’apposito registro e per la comunicazione del medesimo all&#8217;ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all&#8217;atto di nascita del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;articolo 3, comma 1, lettera p), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, MANDA alla cancelleria affinché si provveda all’iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale e per i provvedimenti di competenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Manda all’amministratore di presentarsi per il giuramento DECRETO immediatamente esecutivo Visto il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196</p>
<p style="text-align: justify;">DISPONE che l’amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.</p>
<p style="text-align: justify;">Varese lì 7 dicembre 2011</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">IL GIUDICE TUTELARE</p>
<p style="text-align: justify;">dott. Giuseppe Buffone</p>
</blockquote>
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		<title>Amministratore di sostegno e testamento biologico</title>
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		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 10:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
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		<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Poteri ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento biologico]]></category>

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		<description><![CDATA[L'amministratore di Sostegno può essere utile ad esprimere la volontà del beneficiato anche per i trattamenti sanitari come se vi fosse un testamento biologico dello stesso: il tribunale di Modena ne ha confermato i poteri dell'ADS aggirando i limiti dimostri dalla disciplina italiana nel caso Englaro. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2012/03/amministratore-di-sostegno-e-testamento-biologico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">FINE VITA, TESTAMENTO BIOLOGICO E ADS</span></h1>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<div id="attachment_104" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/stemma_repubblica_italiana_grigio1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-104" title="Amministratore di Sostegno" src="http://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/stemma_repubblica_italiana_grigio1-150x150.jpg" alt="Amministratore di Sostegno" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Amministratore di Sostegno</p></div>
<p style="text-align: justify;">In merito al dibattito sul &#8220;fine vita&#8221;, anche in Italia la giurisprudenza è entrata nel tema con alcune sue pronunce. Anche l&#8217;<strong>amministratore di sostegno</strong> e le decisioni che è chiamato a prendere non sono rimasti estranei alla discussione: già il 5 novembre 2008, il Tribunale di Modena ha infatti emesso per la prima volta un decreto di nomina di amministratore di sostegno in favore di un soggetto nell&#8217;eventualità che questi, in un futuro, possa divenire incapace di  intendere e di volere.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale frangente, l&#8217;amministratore di sostegno avrà il compito di  esprimere anche i richiesti consensi necessari ai trattamenti medici.</p>
<p style="text-align: justify;">Con questo provvedimento si è  perciò data la possibilità di avere gli stessi effetti giuridici di un  testamento biologico seppur in assenza di una normativa specifica . Il giudice ha scritto che non era necessaria una normativa sul testamento  biologico, anche se i successivi sviluppi del caso di Eluana Englaro  dimostrarono il contrario.</p>
<p>Associazione Amministratori di Sostegno</p>
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</script></p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI MODENA</strong></p>
<p>Il Dott. Guido Stanzani in funzione di Giudice Tutelare ha pronunciato il seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DECRETO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">in fatto</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con ricorso, depositato in data 14 ottobre 2008, Caio, rappresentato e difeso come da delega in calce all’atto introduttivo dall’Avv. Maria Grazia Scacchetti del Foro di Modena, ha chiesto la nomina di amministratore di sostegno per se stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">2. L’istante, dopo aver esposto di essere persona …. (età) …. laureata in …. (titolo di studio) ….; di svolgere la professione di …. (attività di lavoro) ….; di essere coniugato con Tizia da cui avuta l’unica figlia, Sempronia …. (età… maggiorenne); di essere in possesso di capacità piena di intendere e volere; ha precisato che il 17 settembre 2008, con scrittura privata autenticata nella firma dal Notaio dott. Giorgio Cariani di Modena (atto, prodotto, rep. n. racc. n. registrato a Modena il settembre al n. ) ha designato, ai sensi dell’art. 408, comma 2°, c.c., come proprio amministratore di sostegno la moglie (per il caso di sua “impossibilità di esercitare la sua funzione”, la figlia) con l’incarico di pretendere il rispetto delle disposizioni terapeutiche dettate con la scrittura stessa per l’ipotesi di propria eventuale, futura incapacità.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il ricorso è stato sottoscritto, per presa visione, adesione e conferma, da Caia e Sempronia.</p>
<p style="text-align: justify;">4. La scrittura in data 17 settembre 2008 e’, per quanto qui interessa, del seguente, testuale tenore: “ In caso di malattia allo stato terminale, malattia o lesione traumatica cerebrale, irreversibile e invalidante, malattia che mi costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione, chiedo e dispongo di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico, con particolare riguardo a rianimazione cardiopolmonare, dialisi, trasfusione, terapia antibiotica, ventilazione, idratazione o alimentazione forzata e artificiale. Chiedo inoltre formalmente che, nel caso in cui fossi affetto da una delle situazioni<br />
sopraindicate, siano intrapresi tutti i provvedimenti atti ad alleviare le mie sofferenze, compreso, in particolare, l’uso di farmaci oppiacei, anche se essi dovessero anticipare la fine della mia vita.”</p>
<p style="text-align: justify;">5. Dopo aver argomentato in ordine alle ragioni giuridiche a<br />
sostegno delle istanze, il ricorrente ha chiesto che all’amministratore di sostegno vengano attribuiti, in suo nome e per conto, per il tempo di eventuale perdita della capacità autodeterminativa e sempre che, nel frattempo, non sia intervenuta manifestazione di volontà contraria, i poteri-doveri di autorizzazione alla negazione di prestare consenso ai sanitari a sottoporlo alle terapie individuate nella scrittura privata anzidetta nonché di richiedere ai sanitari coinvolti di porre in essere, nell’occasione, le cure palliative più efficaci.</p>
<p style="text-align: justify;">6. All’udienza del 3 novembre 2008 sono stati interrogati il ricorrente, che ha ribadito le domande proposte con l’atto introduttivo, nonché la moglie e la figlia del medesimo, che hanno confermato la propria adesione piena alle richieste del rispettivo marito e padre, dichiarandosi disponibili all’assunzione del ruolo di amministratore di sostegno.</p>
<p style="text-align: justify;">in diritto</p>
<p style="text-align: justify;">A) E’ opportuno ripercorrere, in premessa, l’analisi già compiuta dal giudicante ( Decreto Santoro in data 13 maggio 2008 ) in ordine ai principi di diritto operanti, allo stato dell’ordinamento, con specifico riferimento al ritenuto obbligo, ed alle relative modalità operative, di rispetto della volontà della persona incapace di intendere e di volere, che versi in uno stato vegetativo irreversibile, di non vedersi praticate dai sanitari, in<br />
adempimento dei loro vincoli professionali e deontologici aventi ad oggetto la salvaguardia della vita, terapie teoricamente salvifiche ma soltanto finalizzate, di fatto, a posporre la morte biologica.</p>
<p style="text-align: justify;">B) Vanno prese le mosse da quelle norme della Costituzione che,<br />
consacrando, e dando tutela, a diritti primari della persona, individuano i principi che l’ordinamento vigente ritiene insuscettibili di negoziabilità.<br />
Nella piena condivisione degli approfondimenti compiuti da Cass., 16 ottobre 2007, n. 21748, entrano in gioco, per tal via, gli artt. 2, 13 e 32 e l’ormai indefettibile regola per cui è precluso al medico di eseguire trattamenti sanitari se non acquisisca quel consenso libero e informato del paziente che è presupposto espressivo del suo diritto primario di accettazione, rifiuto e interruzione della terapia.<br />
Si tratta di un “diritto (assoluto) di non curarsi, anche se tale condotta (lo) esponga al rischio stesso della vita” (così, di recente Cass., 15 settembre 2008, n. 23676) che, in quanto tale, è giocoforza che debba, e possa, esprimersi anche nella terza direzione (volontà interruttiva) perché improntato alla sovrana<br />
esigenza di rispetto dell’individuo e dell’intimo nucleo della sua personalità quale formatosi nel corso di una vita in base all’insieme delle convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che ne improntano le determinazioni (cfr. Cass., n. 21748 cit. del 2007).</p>
<p style="text-align: justify;">Una volta ricordato, del resto, che tutte le norme costituzionali a presidio di diritti primari ( l’art. 32 è fra queste ) sono imperative e di immediata operatività senza che occorra, a questi fini, intervento alcuno del legislatore ordinario (sull’obbligo di rispetto del “generale vincolo del giudice alla legge” e, percio’ e in primis, della Carta Costituzionale, cfr. Corte Cost. 8 ottobre 2008,n.334), si impone la deduzione per cui rientrano nella sfera del diritto considerato rifiuto e volontà interruttiva di ipotetiche terapie salvifiche dal momento che il principio personalistico che lo permea a livello costituzionale esclude la possibilità di disattenderlo nel nome di un supposto dovere pubblico di cura proprio di uno Stato etico, peraltro ripudiato dai costituenti; in questo senso, e solo in questo, la corretta lettura del dettato costituzionale secondo cui “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, dove l’intervento sociale si colloca in funzione della persona e della sua sfera audeterminativa e non viceversa (ancora, Cass., n.21748 cit. del 2007).  Né varrebbe eccepire che gli eventuali rifiuti ovvero le espressioni di volontà interruttiva di terapie che conducano, in ipotesi, alla morte configurerebbero fenomeni eutanasici.</p>
<p style="text-align: justify;">Rigore logico impone di convenire che tutti questi casi esulano dalla fattispecie dell’eutanasia in senso proprio di cui si trova identificazione concettuale appagante, e regolamentazione, negli ordinamenti olandese e belga che legittimano interventi accelerativi del naturale percorso biologico di morte per la persona capace di intendere e di volere che, affetta da sofferenze<br />
insopportabili e senza prospettive di guarigione, chiede le venga praticato un farmaco mortale, se non in grado di autosomministrarselo, ovvero, ed e’ il c.d. suicidio assistito, di fornirglielo così che possa assumerlo.<br />
In senso esattamente opposto, tutte le situazioni qui considerate si caratterizzano per il rispetto del normale percorso biologico sotto il profilo di non interferenza con il suo corso ovvero di suo ripristino, se forzatamente rallentato; nulla a che vedere, dunque, con l’eutanasia la cui essenza consiste nell’indotta accelerazione del processo di morte.</p>
<p style="text-align: justify;">C) Fissati questi punti, si snoda la considerazione che rientrano nel diritto di autodeterminazione della persona al rispetto del percorso biologico naturale, diritto che allo stato dell’ordinamento è già compiutamente ed esaurientemente tutelato dagli artt. 2, 13 e 32 Cost., non soltanto i casi della persona capace che rifiuti o chieda di interrompere un trattamento salvifico, ma -come ha puntualmente chiarito Cass. n. 21748 cit. del 2007- anche quello dell’incapace che, senza aver lasciato disposizioni scritte, si trovi in una situazione vegetativa<br />
valutata clinicamente irreversibile e rispetto al quale il Giudice si formi il convincimento, sulla base di elementi probatori concordanti, che la complessiva personalità dell’individuo cosciente era orientata nel senso di ritenere lesiva della concezione stessa della sua dignità la permanenza e la protrazione di un stato vegetativo senza speranze di guarigione e, comunque, di miglioramenti della qualità della vita.</p>
<p style="text-align: justify;">Residua un’ultima ipotesi: il caso dell’incapace che, trovandosi nello stato descritto, abbia lasciato specifiche disposizioni scritte di volontà volte ad escludere trattamenti salvifici artificiali che lo mantengano vegetativamente in vita.<br />
Non si colgono critiche convincenti alla conclusione per cui, anche nella fattispecie, possa e debba valere -semmai a maggior ragione- il dovere dell’ordinamento al rispetto di una espressione autodeterminativa che null’altro chiede se non che il processo biologico si evolva secondo il suo iter naturale con l’ablazione di forzature e violenze di interventi tecnologici a<br />
null’altro finalizzati se non alla protrazione di una sopravvivenza inerte.</p>
<p style="text-align: justify;">D) Con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004 il legislatore italiano ha radicalmente rivisto la materia delle limitazioni della capacità di agire delle persone e, in luogo della già privilegiata tutela del patrimonio, della famiglia e dei creditori dei soggetti affetti da infermità di mente, ha stabilito, su un piano di ben piu’ vasta portata sociale, che colui che, privo in tutto o in parte di autonomia per effetto di una infermità fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, ha diritto di essere coadiuvato da un amministratore di sostegno nominato dal Giudice Tutelare che, sulla base delle concrete esigenze dell’ausilio, disporrà, per gli atti o per le categorie di atti per i quali si ravvisi l’opportunità del sostegno, la sostituzione ovvero la mera assistenza della persona che non sia in grado di darvi autonoma esecuzione.<br />
Più che di una riforma, si è trattato di una vera e propria rivoluzione istituzionale come tale riconosciuta, nella sostanza, dalle Corti superiori (Corte Cost., 9 dicembre 2005, n. 440; Cass., 12 giugno 2006, n. 13584; Cass., 9 dicembre 2005, n. 440), che ha confinato in uno spazio residuale gli ormai desueti istituti della interdizione e dell’inabilitazione; la prima ormai soltanto operante (art. 414 c.c.) se ritenuta (e dimostrata) necessaria per assicurare adeguata protezione all’infermo di mente.<br />
In questa generalizzata logica garantistica dell’essere umano e delle sue esigenze di vita, salute, rapporti famigliari e sociali, si iscrive, e va letta, la disposizione del secondo comma dell’art.408, comma 2°, c.c. come novellato dalla legge n. 6 del 2004: “L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.”</p>
<p style="text-align: justify;">La lettera della disposizione, la sua ratio, l‘enunciazione, infine,<br />
nell’ambito di una disciplina tutta incentrata sulla tutela della persona e delle sue esigenze esistenziali, autorizzano e legittimano la constatazione che l’amministrazione di sostegno è, nell’attualita’, l’istituto appropriato per esprimere quelle disposizioni anticipate sui trattamenti sanitari per l’ipotesi di incapacità che vanno usualmente sotto il nome di testamento biologico.<br />
E la riduzione a sistema si completa, e si conclude, rammentando che la premessa maggiore dell’istituto processuale si identifica nel diritto sostanziale di cui agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione mentre gli strumenti per il cui tramite dare espressione alle proprie volontà sono l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata nominati, appunto, dall’art. 408, comma 2°, c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">E) Le riflessioni svolte fanno da supporto alle domande proposte dal ricorrente, supporto inteso nel senso della conseguente legittimità della pretesa per cui, dandosi un suo stato di incoscienza per malattia terminale o lesione traumatica<br />
cerebrale irreversibile, l’individuato amministratore di sostegno potrà, in suo nome e avvalendosi di una già ottenuta autorizzazione del Giudice Tutelare, negare il consenso a praticargli terapie di “rianimazione cardiopolmonare, dialisi, trasfusione, terapia antibiotica, ventilazione, idratazione o alimentazione forzata e artificiale”.</p>
<p style="text-align: justify;">Una autorizzazione doverosa perché, se sarebbe improprio l’assunto che l’art. 32 della Costituzione dia tutela al diritto alla morte, non lo è la constatazione che la norma garantisce il diritto che il naturale evento si attui con modalità coerenti all’autocoscienza della dignità personale quale costruita dall’individuo nel corso della vita attraverso le sue ricerche razionali e le sue esperienze emozionali.<br />
Quell’autocoscienza di personale dignità di cui il ricorrente, attraverso le disposizioni della più volte ricordata scrittura privata del 17 settembre 2008, enuncia alla collettività le proprie intime elaborazioni reclamandone il rispetto da parte delle Istituzioni; un rispetto il cui doveroso ossequio trae fondamento<br />
in quel nucleo di garanzie costituzionali dei diritti fondamentali della persona (artt. 2, 3 e 13 Cost.) che inibiscono alle Istituzioni stesse di opporre, in ipotesi, regole comportamentali di componenti della societa’ a condotte destinate a restare circoscritte nella sfera personale dell’autore.</p>
<p style="text-align: justify;">F) Dispone l’istante che non gli siano anche praticate, in ipotesi,<br />
alimentazione e idratazione forzate. E’ una richiesta fondata che, sempre allo stato dell’ordinamento, non soffre di limitazione alcuna sul terreno della disciplina del contratto sociale vigente e delle disposizioni normative per il cui tramite si esprime.<br />
In linea piena con le argomentazioni sul tema di Cass., n. 21748 cit. del 2007, va disconosciuta, infatti, agli specifici interventi la natura di cure meramente ordinarie.<br />
Ne evidenziano, all’opposto, la caratterizzazione di trattamenti sanitari in senso proprio le constatazioni: (a) che le stesse sottendono elaborati studi scientifici, tant’è che non a caso si tratta di mezzi messi a punto dalla tecnologia soltanto da alcuni lustri; (b) che impongono l’intervento dei medici che, all’origine, sono i soli abilitati ad applicarli; (c) che hanno ad oggetto la somministrazione di composti allo stato liquido confezionati in laboratorio; (d) che si connotano, infine, per il duplice effetto della forzatura (d1) delle regole più elementari dell’autodeterminazione, se preventivamente espressa una contraria volontà della persona, e (d2) delle leggi della natura nel loro effetto di prolungare, sotto il primo profilo, la sopravvivenza del corpo inerte contro le determinazioni dell’interessato e di impedire, sotto il secondo, la fisiologica evoluzione di elementari percorsi biologici.</p>
<p style="text-align: justify;">G) Passando, qui giunti, al terreno della vicenda, ritiene il giudicante che non sussistano ostacoli per l’accoglimento del ricorso e per la nomina, nella fattispecie e come amministratore di sostegno del ricorrente, della moglie del medesimo conferendo, sin d’ora e in via subordinata, l’incarico alla figlia qualora la prima si trovasse nell’ “impossibilità” di ricoprire l’incarico; ciò che si giustifica essendo al presente non definibile il momento di concreta operatività del mandato.<br />
La non attualità di questo momento non sembra possa essere elevato, del resto, a circostanza preclusiva della misura protettiva se si riflette sulle peculiarità del diritto coinvolto, sui potenziali pregiudizi dello stesso nonché sul regime giuridico dell’istituto dell’amministrazione di sostegno.<br />
Quanto al primo aspetto. vale sottolineare l’incidenza probabilistica di eventi, non preannunciati né prevedibili ma con conseguenze lesive immediate e tali da porre la persona in uno stato vegetativo irreversibile: dall’ictus all’infarto del miocardio, dall’infortunio sul lavoro al sinistro stradale.<br />
In tutte queste situazioni la mera esistenza di una scrittura confezionata ai sensi del secondo comma dell’art. 408 c.c. potrebbe essere inidonea, in concreto, a fornire effettiva tutela al diritto, primario e assoluto, della persona che rischierebbe di trovarsi sottoposta, per impossibilità del mandatario di ottenere in tempo reale il decreto di nomina dell’amministratore, alle terapie non volute ma doverosamente praticate dai sanitari, in esecuzione dei propri obblighi professionali e deontologici, in presenza di una situazione di pericolo per la vita.<br />
Per non dire, sul piano ermeneutico, che assumere, nelle fattispecie, l’essenzialità del requisito dell’attualità, produrrebbe l’illogico cortocircuito di un’interpretazione abrogativa, nella piu’ gran parte delle situazioni reali, proprio di quella lettura appropriata della norma che trae sostegno da tutte le considerazioni sin qui esposte.<br />
E non varrebbe opporre che il lasso temporale, che non puo’ escludersi anche notevole, fra il momento delle disposizioni e quello della loro operativita’, ne devitalizzerebbe il significato a fronte di eventuali, intervenute evoluzioni della scienza e della tecnica.<br />
L’obbiezione non avrebbe pregio perche’ cio’ che rileverebbe, allora, negli stessi termini in cui rileva oggi, sarebbe la presenza del presupposto oggettivo (malattia irreversibile allo stato terminale) enunciato dal disponente e la cui verificata esistenza renderebbe irrilevante qualsiasi evoluzione di scienza e tecnica intervenuta nel frattempo nell’affinamento di terapie volte a prolungare la sopravvivenza del corpo.<br />
Quanto al secondo aspetto e, cioè, al regime giuridico introdotto dalla legge n. 6 del 2004, vanno condivise le riflessioni della difesa del ricorrente nel richiamo ai disposti dei novellati articoli 404 e 406 c.c.<br />
E’ la lettera stessa della prima norma (“La persona che … si trova nell’impossibilità &#8230; di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare …”) a suggerire all’interprete che il legislatore ha individuato l’attualità dello stato di incapacità del beneficiario come presupposto per la produzione degli effetti dello strumento protettivo ma non anche come requisito per la sua istituzione.<br />
Deduzione che appare coerente, del resto, a quella natura volontaria della giurisdizione in cui si colloca la nuova figura ed al relativo oggetto di gestione di interessi della persona coinvolta che porta in primo piano l’esigenza della più appagante tutela degli stessi.<br />
L’art. 406 c.c. nell’attribuire, per parte sua, legittimazione attiva “allo stesso beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato”, fa intendere che, nella normalità dei casi (la congiunzione “anche” è rivelatrice), il ricorso può essere presentato da un soggetto con piena capacità di agire sicché, nel<br />
coordinamento col disposto dell’art. 408 c.c., costui può legittimamente lasciare disposizioni relative ai trattamenti sanitari, da praticare sul suo corpo, per l’ipotesi di incapacità.</p>
<p style="text-align: justify;">H) L’accoglimento del ricorso comporta attribuzione dell’incarico a Caia, moglie del ricorrente, da reputarsi più che idonea per ricoprirlo; la peculiarità dei compiti demandati che, sotto il profilo operativo, sono incerti sia per l’an che per il quando, rende ragionevole nominare sin da ora, con le stesse attribuzioni e sempre in linea con la volontà del beneficiario, la figlia Sempronia che eserciterà le funzioni nel caso in cui, dandosi una situazione paterna quale descritta nella scrittura privata 17 settembre 2008, Caia non fosse in grado di ottemperare ai relativi compiti.</p>
<p style="text-align: justify;">L’oggetto del’incarico consiste nell’attribuzione all’amministratore dei poteri-doveri di porre in essere, in nome e per conto del beneficiario, gli atti specificati in dispositivo la cui natura comporta che l’incarico stesso debba essere conferito per il tempo, determinato, necessario alla relativa realizzazione.<br />
I poteri-doveri demandati in via sostitutiva andranno esercitati alla ferma condizione che il beneficiario non manifesti, qualsivoglia ne siano le modalità espressive, una volontà opposta a quella formalizzata nella scrittura 17 settembre 2008 quando ancora si trovi nel pieno possesso delle sue capacità cognitive.<br />
E importa sottolineare l’indifferenza delle modalità formali della eventuale manifestazione futura della volontà perché primarietà e assolutezza del diritto in gioco inducono ad escludere il richiamo di limitazioni per analogia con altri istituti, tanto meno per via di interpretazioni estensive.<br />
Nella dinamica giuridica della fattispecie ed in applicazione del disposto dall’art. 410, comma 1°, c.c. (“Nello svolgimento dei sui compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario”), altri non potra’ ragionevolmente essere se non l’amministratore in carica, per il ricoperto ruolo di depositario di un mandato di estrema pregnanza fiduciaria, il solo soggetto legittimato a portare alla<br />
cognizione del Giudice Tutelare le mutate volizioni dell’interessato fornendo puntuali elementi di riscontro della intervenuta revoca di quanto a suo tempo disposto.<br />
Ove revoca non vi sia, e dandosi le eventualità prefigurate nelle ricordate dichiarazioni scritte, dovranno essere rispettati gli intenti espressi risultando giuridicamente inconsistente l’ obiezione di un possibile e non manifestato ripensamento all’atto del passaggio nello stato di incoscienza atteso che costituisce principio consolidatosi ab immemorabile nell’ordinamento quello per cui una volontà negoziale, in quanto tale idonea a produrre effetti giuridici, resta ferma fino a sua revoca.<br />
I) Con le proprie disposizioni anticipate il ricorrente, oltre a disporre la donazione dei propri organi per trapianti, la cremazione della propria salma con dispersione delle ceneri in natura e l’esclusione di “funerale o altra cerimonia funebre”, prescrive, per quanto qui interessa, che nelle eventualità di sue malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili e invalidanti ovvero di malattie che lo costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali impeditivi di una normale vita di relazione, la non adozione delle non volute tecnologie artificiali di sopravvivenza sia accompagnata da quella, positiva, di porre in essere “tutti i provvedimenti atti ad alleviare le mie sofferenze, compreso in particolare l’uso di oppiacei, anche se essi dovessero anticipare la fine della mia vita”.<br />
Anche questa istanza e’ accoglibile, nella sua prima proposizione, perchè in null’altro si traduce se non nel richiamare ai sanitari, in ipotesi coinvolti, l’obbligo deontologico su di loro gravante di apprestare alla persona in sofferenza le cure palliative più efficaci con la maggior tempestività ed incidenza consentite dallo stato della tecnica e dalla scienza.<br />
Non lo e’ nella seconda proposizione, perche’ il suo accoglimento<br />
demanderebbe implicitamente alla discrezionalita’ degli operatori l’illecito potere di forzare la naturale evoluzione del percorso biologico.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Pubblico Ministero, notiziato, non e’ intervenuto all’udienza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nomina la Sig.ra Caia, nata a ….. il ….. e residente in Modena, ……… e, sin da ora e per il caso che la medesima non sia in grado, per impossibilita’ fisica o psichica, di eseguire il mandato, la Signorina Sempronia, nata a ….. il ….. e residente in Modena ………… amministratore di sostegno del Signor Tizio, nato a ….. il ….. e residente in Modena, …………</p>
<p style="text-align: justify;">con le seguenti prescrizioni:</p>
<p style="text-align: justify;">a) L’incarico è a tempo determinato: compimento degli eventuali atti sub b).</p>
<p style="text-align: justify;">b) L’amministratore di sostegno é autorizzato a compiere , in nome e per conto del beneficiario e per l’ipotesi che il medesimo versi nelle condizioni descritte nella scrittura in data 17 settembre 2007 senza aver revocato, con qualsivoglia<br />
modalità e rendendone edotto esso amministratore, le disposizioni con la stessa dettate, i seguenti atti:<br />
- negazione di consenso ai sanitari coinvolti a praticare alla persona trattamento terapeutico alcuno e, in specifico, rianimazione cardiopolmonare, dialisi,<br />
trasfusioni di sangue, terapie antibiotiche, ventilazione, idratazione e alimentazione forzata e artificiali;<br />
- richiamo ai sanitari dell’obbligo di apprestare alla persona, con le maggiori tempestività, sollecitudine ed incidenza ai fini di lenimento delle sofferenze, le cure palliative più efficaci compreso l’utilizzo di farmaci oppiacei.<br />
c) Verificandosi le situazioni sub b) l’amministratore sara’ tenuto a darne immediata comunicazione all’Ufficio del Giudice Tutelare relazionando, quindi, con tempestività e per iscritto, sull’evolversi della situazione, su ogni variazione delle condizioni di salute della persona che comportino l’esigenza di eventuali provvedimenti, sull’esito dell’espletamento del demandatogli incarico di sostegno.</p>
<p style="text-align: justify;">Decreto esecutivo per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Modena, 5 novembre 2008</p>
<p style="text-align: justify;">IL GIUDICE TUTELARE<br />
Dr. Guido Stanzani</p>
</blockquote>
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		<title>Ricorso in proprio per nomina a se stessi di un amministratore di sostegno</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 18:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Istanza]]></category>
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		<category><![CDATA[Nomina Amministratore]]></category>
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		<description><![CDATA[Se vuoi decidere tu chi sarà il tuo amministratore di sostegno, ecco un esempio di ricorso in proprio per la nomina di amministratore di sostegno da depositare in tribunale. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2012/02/ricorso-in-proprio-per-nomina-a-se-stessi-di-un-amministratore-di-sostegno/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">COSA FARE SE SI VUOLE NOMINARE IL PROPRIO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?</span></h1>
<p style="text-align: justify;">Non tutto nella vita si svolge secondo le previsioni di ciascuno di noi e, talvolta, può anche capitare di dover prendere in considerazione l&#8217;ipotesi in cui non si sarà più autonomi, o non lo si sarà per un certo periodo (ad esempio a seguito di un intervento chirurgico, durante la correlata convalescenza).</p>
<p style="text-align: justify;">In tali frangenti, la perdita di autonomia potrebbe non essere stata gestita in previsione, così lasciando alle persone a noi più prossime il dover affrontare la strutturazione giuridica di tale situazione. In altri casi vi sono però persone caute che si organizzano in proprio impostando in modo pianificato la gestione della propria incapacità anche fornendo una previa  espressione vincolante della propria volontà. Questo può accadere con la richiesta in proprio di un amministratore di sostegno per i momenti futuri in cui si sà che non si sarà più indipendenti oppure, anche per il presente, in affiancamento alla propria operatività odierna.</p>
<p style="text-align: justify;">Per consentire un più facile accesso a questo tipo di percorso pubblichiamo di seguito un <strong>esempio di ricorso in proprio per la nomina di amministratore di sostegno</strong> da depositare in tribunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
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</script></p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA<br />
SEZIONE DISTACCATA DI SAN DONA&#8217; DI PIAVE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong>***</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Istanza in proprio di nomina di Amministratore di Sostegno</strong><br />
(art. 404 e ss. cod. civ. e 3 legge n. 6/2004)<br />
***<br />
<strong>RICORRE NEL PROPRIO INTERESSE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong>la signora Verdi Paola, nata il 01 febbraio 1927 a Eraclea (VE) ed ivi residente in via Fausta n.32 (doc. 1), (c.f.: ________________), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto A. Vigani (c.f. __________________) (a.vigani@ pec. Avvocati. venezia.it) e Cristiana Stevanato (c.f. ________________________) (c.stevanato @pec .it)  del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliate presso il loro studio di Eraclea (VE), via Fausta n. 52, con indirizzo di posta elettronica info[@]avvocati.venezia.it, e recapito fax al n. 0421.232444, per procura a margine del presente atto, al fine di svolgere cortese</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ISTANZA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong>di nomina di amministratore di sostegno per la medesima ricorrente signora Verdi Paola;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PREMESSO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong>1. che la sig.ra Paola Verdi è affetta da Artrosi temporomandibolare degenerativa in fase evolutiva avanzata diagnosticata da&#8230;<br />
2. che la ricorrente vive sola e non ha mai ricevuto assistenza o attenzioni di sorta dai parenti viventi, con i quali non si è mai instaurata alcuna vicinanza affettiva;<br />
3. che la signora Verdi, ancora in possesso delle proprie facoltà intellettive necessita al momento di un intervento di mero supporto da parte dell&#8217;amministratore di sostegno che non la privi del proprio potere dispositivo e della propria capacità d&#8217;agire pur attribuendo al medesimo fiduciario un potere dispositivo concorrente e, se del caso, in grado di sostituirla nell&#8217;esplicazione delle attività anche decisionali occorrenti;<br />
4. che la signora Verdi desidera che Le sia nominato quale amministratore di sostegno il dott. Aldo Rossi, nato il 16.12.1969 a Caorle, residente a Musile di Piave, via Italia n. 1,  alla luce del rapporto di fiducia reciproca che nel tempo si è venuto a creare;<br />
5. che, attualmente, la ricorrente necessita di aiuto nell&#8217;adempimento di alcune delle proprie incombenze quotidiane: in particolare nella riscossione della pensione, nel pagamento delle utenze, nella denuncia dei redditi e nei vari adempimenti contabili, nella gestione delle visite mediche e delle relative verifiche e analisi, nell&#8217;approvvigionamento dei medicinali, ma anche nella gestione della casa  e del giardino e tutto ciò senza pretesa di esaustività;<br />
6. che, pertanto, la signora Verdi reputa opportuno che l&#8217;amministratore, nell&#8217;esercizio delle sue funzioni di assistenza, sia coadiuvato anche da propri collaboratori di fiducia;<br />
7. che la signora Verdi reputa anche doverosa la determinazione di un compenso per l&#8217;amministratore e per i suoi collaboratori che sia proporzionato alla quantità e qualità di lavoro svolto;<br />
8. che la signora Verdi, attualmente ancora nel pieno delle proprie facoltà mentali, intende investire del ruolo di proprio amministratore di sostegno la medesima persona individuata al punto 4 della presente scrittura anche laddove ella venisse a trovarsi in stato di incapacità di intendere e di volere.</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso i sottoscritti avvocati nella veste ut supra</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FORMULANO CORTESE ISTANZA DI NOMINA</strong></p>
<p style="text-align: justify;">del  signor Dott. Aldo Rossi, quale “Amministratore di Sostegno” della signora Verdi Paola, a norma degli artt. 404 e s.s. del cod. civ..<br />
I poteri dell&#8217;ADS, dovendo essere commisurati alle esigenze del Beneficiario, non potranno che concernere inizialmente gli atti di amministrazione ordinaria sopra individuati, che saranno concorrenti con il mantenimento del potere dispositivo della signora;<br />
Per l&#8217;effetto si chiede che il nominando Amministratore di sostegno sia incaricato di compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria che si rendano necessari alla ricorrente per la gestione delle pratiche quotidiane come meglio specificati al punto 5.<br />
Fin tanto che la signora non perderà la propria capacità intellettiva è opportuno che Le sia mantenuto il potere dispositivo anche economico che la stessa risulti in grado di gestire, salvo l&#8217;intervento del nominando amministratore in supervisione e in assistenza , se richiesto dalla medesima.<br />
In seguito, se la signora non dovesse più essere in grado di intendere e di volere, il prescelto amministratore di sostegno la dovrà sostituire nella gestione dell&#8217;ordinaria e della straordinaria amministrazione, previa, in quest&#8217;ultimo caso, autorizzazione del Giudice tutelare o del Tribunale.</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte della diagnosi medica che non presenta prospettive di miglioramento (vedasi documentazione clinica dimessa), è opportuna una assunzione di incarico a tempo indeterminato   fornendo il previsto rendiconto annuale della propria gestione.<br />
La signora Verdi chiede di essere sentita dall&#8217;ill.mo Giudice adito, con cortese sollecitudine così da poter esprimere anche personalmente le proprie volontà, senza che ciò Le sia impedito dal possibile imminente blocco nella deambulazione o nella propria capacità di intendimento.</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p style="text-align: justify;">Il procedimento è esente da contributo unificato e da registrazione ai sensi dell&#8217;art. 46 bis. disp. att. cod. civ..</p>
<p style="text-align: justify;">Si producono:<br />
1. copia documento di identità della ricorrente;<br />
2. copia provvedimento del direttore generale dell&#8217;Ulss 12 Veneziana di concessione di trattamento pensionistico a favore di Verdi Paola;</p>
<p style="text-align: justify;">***<br />
DICHIARAZIONE PER LE COMUNICAZIONI E LE NOTIFICHE. I sottoscritti procuratori dichiarano di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni anche via telefax al numero 0421.232444; e-mail: info[@]avvocati.venezia.it,</p>
<p style="text-align: justify;">Con osservanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Eraclea, lì 14 febbraio 2012</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto A. Vigani                                           Avv. Cristiana Stevanato</p>
</blockquote>
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		<title>Amministrazione di sostegno e testamento: si può fare?</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
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		<description><![CDATA[La persona sottoposta ad amministrazione di sostegno può fare testamento? Si dice che se è incapace d’agire, pertanto, è tendenzialmente incapace a testare. Vediamo un caso deciso dal tribunale di Varese. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/12/amministrazione-di-sostegno-e-testamento-si-puo-fare/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">IL TESTAMENTO DEL BENEFICIATO NELLA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO</span></h2>
<p style="text-align: justify;">Certo è facile comprendere che una delle diminuzioni dell&#8217;autonomia della persona siano da ricondursi appunto al progredire dell&#8217;età. Con il sopraggiungere della vecchiaia aumentano infatti le patologie che inibiscono la piena ed indipendente determinazione del soggetto, purtroppo spesso anche confliggendo con il potenziale suo desiderio di voler disporre per la distribuzione del suo patrimonio dopo la sua morte (per info sull&#8217;argomento rinvio al sito <a title="Come fare testamento? Istruzioni per l'uso." href="http://www.faretestamento.com" target="_blank">www.faretestamento.com</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;amministratore di sostegno si trova perciò spesso a doversi porre la problematica relativa alla capacità della persona beneficiaria di redigere testamento e ciò con particolare riferimento al fatto che è controversa la piena capacità negoziale in capo al soggetto sottoposto alla procedura di ADS medesima.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto mi pare interessante censire un recentissimo provvedimento del Tribunale di Varese in un caso in cui si ritiene non sia possibile alla beneficiaria testare perché in capo alla stessa difetta la capacità di agire sul piano negoziale, nel senso che ella non comprende il significato giuridico del negozio e non è in grado di volerne coscientemente gli effetti.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">La persona beneficiaria incapace d’agire, pertanto, è tendenzialmente incapace a testare e alla stessa, in caso di accertata utilità della limitazione, deve potersi estendere la preclusione di cui all’art. 591 n. 2 c.c</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, in conclusione, la capacità di testare della beneficiaria deve essere esclusa, in applicazione dell&#8217;indicata norma, applicata all’amministrazione di sostegno sub iudice in forza dell’art. 411, comma IV c.c., rispondendo tale limitazione all’interesse della beneficiaria e sul presupposto che manchi, nella stessa, la capacità di agire in sede negoziale, come accertata nel rituale contraddittorio, anche alla presenza del difensore del soggetto vulnerabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
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</script></p>
<blockquote><p>Trib. Varese, uff. vol. giur., 19 ottobre 2011, g.t. G. Buffone -</p>
<p style="text-align: center;">“AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TESTARE”</p>
<p style="text-align: center;">D E C R E T O</p>
<p style="text-align: center;">Art. 411, comma IV, c.c., 742 c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione di sostegno in favore della beneficiaria è stata aperta in data 10 maggio 2011, con designazione di un Avvocato del Foro di Varese, come soggetto esterno preposto all’espletamento delle funzioni conferite in qualità di amministratore di sostegno. In quella sede, è sorta la problematica relativa alla capacità della persona beneficiaria di redigere testamento, poiché controversa la piena capacità negoziale in capo alla stessa e tenuto conto di un anomalo susseguirsi di schede testamentarie, prima depositate, poi revocate, ritenuto emersione della influenza indebita di terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">In funzione di una estensione delle limitazioni previste nel decreto originario, questo giudice ha disposto procedersi a Consulenza Tecnica d’Ufficio sulla persona della beneficiaria, al fine, soprattutto, di acclarare se, effettivamente, vi fosse difetto, nella stessa, dei presupposti cognitivi necessari per comprendere il significato giuridico di un testamento e volerne gli effetti, in funzione di una protezione del soggetto vulnerabile, altrimenti a rischio di pregiudicare sé stesso. Nella sua perizia, depositata in data 30 luglio 2011 ed esaminata in apposita udienza con tutte le parti, la Consulente ha concluso affermando che “dagli accertamenti attraverso colloqui clinici, somministrazione testistica (MMSE, Test di Rorschach,) la beneficiaria presenta una patologia identificabile alla luce del DSM IV-TR (disturbo istrionico di personalità) e pertanto vi sono limiti nella sua capacità di intendere e volere; il soggetto non è in grado di effettuare atti di vita quotidiana o di gestione organizzativa adeguati; a parere di questo consulente necessita di una amministrazione di sostegno in quanto il disturbo che la caratterizza la porta ad essere fortemente suggestionabile e condizionabile da figure terze. (…). La beneficiaria non è in grado di agire con capacità negoziale”.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce degli esiti dell’accertamento peritale, condivisibile per il pregio degli accertamenti e per la serietà dei riscontri oggettivi documentali, deve ritenersi che difetti, nella beneficiaria, la capacità di agire sul piano negoziale, nel senso che ella non comprende il significato giuridico del negozio e non è in grado di volerne coscientemente gli effetti.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 411, comma IV, c.c., espressamente prevede che il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l&#8217;amministratore di sostegno, o, come in questo caso, successivamente, possa “disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l&#8217;interdetto o l&#8217;inabilitato, si estendano al beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno, avuto riguardo all&#8217;interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni”. Nell’alveo delle limitazioni prese di mira dalla norma succitata, si colloca la disposizione di cui all’art. 591, comma II, n. 2 c.c. ove il Legislatore ha escluso la capacità di testare in capo all’interdetto per infermità di mente. Trattasi, allora, di enunciato positivo di protezione che, giusta gli artt. 411, 591 c.c., può essere esteso al beneficiario avuto riguardo al suo interesse e a quello preso di mira dalla disposizione applicata.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto a tale ultimo aspetto, la norma di cui al n. 2 del comma II dell’art. 591 c.c. risponde all’esigenza di garantire che il negozio testamentario sia sorretto da piena capacità negoziale, ripudiando l’Ordinamento il movimento patrimoniale (anche jure successionis) viziato da incapacità negoziale del disponente e costituendo la capacità di disporre un “elemento imprescindibile per la delazione testamentaria”, come la Dottrina afferma. Giova ricordare che, secondo gli scritti della manualistica classica, la capacità di disporre per testamento costituisce una estrinsecazione della capacità di agire, essendo il negozio di ultima volontà “l’espressione del diritto di autonomia privata”: ne consegue che incapace a testare è colui il quale non è capace di agire (come conferma l’art. 591, comma II, n. 1, c.c.). Sotto altro aspetto, la norma in esame vuole evitare che la testamentifactio non sia espressione della (valida) volontà dell’adulto vulnerabile ma veicolo, utilizzato da terzi anche in modo illecito, per profittare dei beni dell’incapace. Alla luce dei rilievi che precedono è evidente come la ratio sottesa alla previsione di cui all’art. 591 n. 2 c.c. possa richiedere tutela anche nel regime giuridico dell’amministrazione di sostegno, dove il beneficiario non sia solamente impedito fisicamente o vulnerabile nelle capacità gestionali, ma addirittura incapace d’agire a causa di una patologia invalidante o di un altro stato morboso.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto il primo aspetto (interesse del beneficiario), risponde sempre all’interesse della persona protetta la cautela contro atti negoziali che questa non avrebbe posto, se capace, ovvero dai quali, comunque, non consegue alcuna pratica utilità ma, anzi, può derivare un pregiudizio là dove, ad esempio, per il caso del testamento, in assenza di legittimari, la designazione testamentaria venga fatta ad un terzo estraneo alla famiglia così impedendo la chiamata per Legge dei prossimi parenti. Una scelta de qua può anche tradursi in un terreno pericoloso in cui le relazioni amicali e di compagnia sorgono non per affettività e sincero sentimento di amicizia bensì per ottenere il fine pratico di un lascito ereditario.</p>
<p style="text-align: justify;">La persona beneficiaria incapace d’agire, pertanto, è tendenzialmente incapace a testare e alla stessa, in caso di accertata utilità della limitazione, deve potersi estendere la preclusione di cui all’art. 591 n. 2 c.c. Nel caso di specie, il procedimento giurisdizionale è stato celebrato alla presenza dell’amministratore di sostegno della beneficiaria stessa e, soprattutto, in presenza dell’Avvocato designato da questa, con nomina che questo G.T. ha autorizzato e mantenuto vita. Giova ricordare, infatti, che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25366 del 2006, ha affermato il principio di diritto secondo cui &#8220;il procedimento per la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l&#8217;emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l&#8217;intervento dell&#8217;amministratore; necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell&#8217;interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l&#8217;interdetto o l&#8217;inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio”. Trattasi di principio di diritto che ha trovato l’avallo della giurisprudenza costituzionale (v. Corte cost., ordinanza 19 aprile 2007, n. 128). Da qui la precisa scelta, nell’odierno procedimento, di consentire (e, anzi, favorire) la presenza di un Avvocato ad hoc per la persona vulnerabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, in conclusione, la capacità di testare della beneficiaria deve essere esclusa, in applicazione dell’art. 591, comma II, n. 2 c.c., applicato all’amministrazione di sostegno sub iudice in forza dell’art. 411, comma IV c.c., rispondendo tale limitazione all’interesse della beneficiaria e sul presupposto che manchi, nella stessa, la capacità di agire in sede negoziale, come accertata nel rituale contraddittorio, anche alla presenza del difensore del soggetto vulnerabile.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ vero che certa Dottrina reputa che l’estensione della limitazione prevista per l’interdetto, in materia di testamento, non sia consentita ma trattasi di una opinione che non può essere condivisa: e, infatti, in presenza di una barriera del genere ad una esigenza di protezione dell’incapace, dovrebbe, allora, ritenersi necessaria l’interdizione, nel senso che il Giudice Tutelare, al fine di applicare quelle certe norme di protezione, sarebbe costretto a seguire il percorso interdittivo, così svilendosi la stessa funzionalità dell’amministrazione di sostegno, nel cui ventre si rintraccia una struttura morfologica del tutto adeguata ad assimilare limitazioni e decadenze analoghe a quelle previste a tutela dell’interdetto. Vi è, poi, che “una limitazione alla estensione delle limitazioni” potrebbe tutt’al più reputarsi giustificata per i diritti fondamentali della persona a contenuto non patrimoniale: quanto è accaduto, ad esempio, per il divieto a contrarre matrimonio, previsto dall’art. 85 c.c. per l’interdetto e ritenuto non applicabile al beneficiario (Trib. Varese, Ufficio Volontaria Giurisdizione, decreto 6 ottobre 2009 in Famiglia e Diritto, 2010, 3, 287 e in Giur. Italiana, 2010, IV, 846).</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Letti e applicati gli artt. 411, comma IV, 591, comma II, n. 2, c. c.,</p>
<p style="text-align: justify;">ESCLUDE in capo ad A, nata a …. il ….. 1914, la CAPACITÀ DI TESTARE, in applicazione dell’art. 591, comma II, n. 2 c.c., applicato in forza dell’art. 411, comma IV, c.c. La beneficiaria, pertanto, non potrà redigere testamento, fintanto che perdura lo stato di incapacità e salvo nuovo provvedimento del giudice di revoca o modifica dell’odierno decreto, ex art. 742 c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 405, comma VI, c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">MANDA alla cancelleria per le pubblicità previste dalla Legge</p>
<p style="text-align: justify;">DECRETO immediatamente esecutivo ex art. 741, comma II, c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;">DISPONE che la Cancelleria comunichi l’odierno provvedimento alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Varese lì 19 ottobre 2011</p>
<p style="text-align: justify;">IL GIUDICE TUTELARE</p>
<p style="text-align: justify;">dott. Giuseppe Buffone</p>
</blockquote>
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		<title>Amministratore di sostegno vicario: si può?</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:05:01 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Designazione Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Interdizione]]></category>
		<category><![CDATA[Poteri ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Uno o due ADS? Spesso viene chiesto se è possibile condividere l'incarico di amministratore di sostegno per poter meglio garantire l'assistenza al soggetto beneficiato. Purtroppo la risposta deve essere negativa; vediamo perchè. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/11/amministratore-di-sostegno-vicario-si-puo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><blockquote>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">DUE PERSONE PER L&#8217;AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?</span></h2>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Spesso viene chiesto se è possibile condividere l&#8217;incarico di amministratore di sostegno per poter meglio garantire l&#8217;assistenza al soggetto beneficiato. O quantomeno se è possibile avere un ADS vicario per i momenti in cui l&#8217;Amministratore di Sostegno è impossibilitato a prestare la sua attività funzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Purtroppo la risposta deve essere negativa perchè l&#8217;istituto dell&#8217;ADS non permette di nominare un co-amministratore per due ragioni giuridiche primarie:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>una testuale (che si ricollega ad una tassatività tipologica 	delle figure di sostegno previste dalla norma istitutiva);</li>
<li>ed una logico-giuridica (che per argomentazione impone di ritenere che la 	necessità di due amministratori sia incompatibile con la disciplina tipica dell&#8217;ADS).</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">In riferimento al primo punto, è certo che la figura del co-amministratore non è in nessun modo prevista dalle norme della Legge 6/2004 che bene aveva davanti a sè il confronto con la fattispecie della tutela in cui, a chiare lettere, sono previsti due ruoli autonomi: il tutore ed il protutore.</p>
<p style="text-align: justify;">In riferimento al secondo punto, è opportuno segnalare che (vds. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) l’amministrazione può, in concreto, essere <span style="text-decoration: underline;">esclusa “in ragione della complessità dell’incarico ovvero qualora si tratti di gestire un’attività di tale complessità da doversi propagare in una molteplicità di direzioni</span>”. Per questo in tali casi si deve ritenere che l’amministratore di sostegno (unico) o possa essere bastevole a tutelare da solo il soggetto beneficiato o che la misura dell&#8217;ADS non sia idonea ed sufficiente, e si debba quindi utilizzare altra disciplina più impattante (inabilitazione o interdizione).</p>
<p style="text-align: justify;">Riporto quindi in dettaglio un interessante provvedimento del Tribunale di Varese che tratteggia con precisioni il perimetro della questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
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</script></p>
<p style="text-align: center;"><strong>***</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tribunale di Varese, Uff. Vol. Giur., decreto 13 luglio 2010</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il beneficiario versa in condizioni cliniche particolari che richiedono l’intervento di una amministrazione di sostegno, atteso che questo non è nella piena capacità di potersi orientare anche nella gestione del patrimonio (affetto da: morbo di Parkinson e decadimento cognitivo). Tanto è emerso all’esito dell’esame dove è risultato che il beneficiario ha difficoltà a realizzarsi nella realtà che lo circonda, non essendo in grado di indicare, ad esempio, il luogo in cui si trova. Il beneficiario non conosce, peraltro, neanche la moneta che ha corso legale e versa in evidente stato di bisogno. L’amministrazione si rende, dunque, opportuna, prima che necessaria, anche al fine di evitare che l’incidenza della patologia possa riverberarsi in modo negativo sulle condizioni personali e patrimoniali. Si prende atto della documentazione medica prodotta che, in uno con l’esame, sconsiglia misure di tutela diverse (es. interdizione).</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla situazione sopra descritta, discende che l’istanza debba trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha introdotto nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, nuove norme a disciplina ed istituzione dell&#8217;amministrazione di sostegno, con contestuale modifica degli articoli del cod. civ. in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali .</p>
<p style="text-align: justify;">E’ stato, così, istituto, quale nuova figura di ausilio per gli incapaci, l’amministratore di sostegno, attingendo da una legge che ha la dichiarata finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell&#8217;espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Più che di una riforma, si è trattato di una vera e propria rivoluzione istituzionale &#8211; come tale riconosciuta, nella sostanza, dalle Corti superiori (Corte Cost., 9 dicembre 2005, n. 440; Cass., 12 giugno 2006, n. 13584; Cass., 9 dicembre 2005, n. 440) &#8211; che ha confinato in uno spazio assai ristretto gli ormai “residuali” istituti della interdizione e dell’inabilitazione; la prima ormai soltanto operante (art. 414 c.c.) se ritenuta (e dimostrata) necessaria per assicurare adeguata protezione all’infermo di mente. Ai sensi del “nuovo” art. 404 c.c., la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita dal suddetto amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Ai sensi dell’art. 408 c.c., la scelta dell&#8217;amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo “alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”. L’amministratore di sostegno , in altri termini, differentemente dalle altre misure a protezione dell’incapace, non si sostituisce al rappresentato ma sceglie “con questo” il suo best interest.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, l’amministrazione risulta senz’altro adeguata atteso che si rivela in grado di offrire tutela opportuna al soggetto debole. Ed, infatti, secondo l’insegnamento dei giudici di legittimità (v. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) l’amministrazione può, in concreto, essere esclusa:</p>
<p style="text-align: justify;">a) in ragione della complessità dell’incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni;</p>
<p style="text-align: justify;">b) in ragione della potenzialità (auto o etero) lesiva dell’incapace: nei casi, quindi, in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l’esterno;</p>
<p style="text-align: justify;">c) inadeguatezza in concreto dell’amministrazione di sostegno: quale clausola generale residuale aperta, in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l’unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuno dei suddetti tre casi è qui in rilievo.</p>
<p style="text-align: justify;">Né la gravità della patologia ha valenza nel senso di rendere preferibile l’interdizione. Al riguardo, non può sottacersi come Cass. civ., 22.4.2009, n. 9628 abbia di recente cassato la decisione del giudice di merito di optare per l’interdizione a soggetto affetto da esiti di ematoma acuto subdurale e cardiopatia ischemica con totale decadimento cognitivo ed alterazione abituale delle facoltà intellettive e volitive.</p>
<p style="text-align: justify;">Onde fugar ogni dubbio, deve poi ricordarsi che non costituisce condizione necessaria per l&#8217;applicazione della misura dell&#8217;amministrazione di sostegno la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quanto meno accettato, il sostegno ed abbia indicato la persona da nominare. Né costituisce condizione necessaria per l’applicazione della misura dell’amministratore di sostegno, la circostanza che siano stati indicati i compiti da assegnare all’amministratore. Infatti, ai sensi dell&#8217;art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, è il giudice tutelare che, nel proprio decreto di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, indica l&#8217;oggetto dell&#8217;incarico, gli atti che lo stesso amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere solo con l&#8217;assistenza dell&#8217;amministratore, fermo restando che nell&#8217;applicazione della misura deve aversi riguardo alle esigenze del beneficiario stesso, alla cui cura e ai cui interessi deve essere esclusivamente orientata la scelta dell&#8217;amministratore di sostegno (art. 408, comma 1, c.c., su cui cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza 1 marzo 2010, n. 4866).</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, la non imprescindibilità del consenso del beneficiario risulta desumibile anche dalla considerazione che, in caso di dissenso con quest’ultimo, l’amministratore informa il giudice tutelare per l’adozione dei provvedimenti ritenuti necessari” (v. già cit., Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584).</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle concrete modalità “operative” dell’amministratore, reputa questo Giudice, condividendo le opinioni già da altri espresse, che debba farsi riferimento alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall’Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n. 18. Il trattato in esame riconosce espressamente (lett. n del preambolo) “l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte” (collocati nel novero dei “principi generali”, v. art. 3 della convenzione). La Convenzione, all’art. 12 (“uguale riconoscimento dinanzi alla legge), comma IV, chiaramente statuisce, poi: “Gli Stati devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed, allora, tutte le norme a tutela dell’incapace, da intendere come persona diversamente abile, (art. 1, comma II, Conv. New York: coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali) devono essere improntate ai seguenti principi: a) la misura deve essere proporzionata ed adatta alle condizioni della persona; b) la misura deve essere applicata per il più breve tempo possibile Nel caso di specie, la situazione patologia del beneficiario rende necessaria oltre che opportuna una nomina a tempo indeterminato.</p>
<p style="text-align: justify;">Si dà atto che, quanto ai compiti da assegnare all’amministratore, il ricorrente ha rinunciato a quelli che involgevano diritti personalissimi (testamento e capacità sponsale), su cui, quindi, non vi è pronuncia.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla nomina dell’amministratore occorre soffermarsi.</p>
<p style="text-align: justify;">La parte ricorrente chiede nominarsi un amministratore ed un co-amministratore di sostegno.</p>
<p style="text-align: justify;">La richiesta non può trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Come ricorda la Dottrina, la legge non contempla espressamente tale possibilità e, però, neppure la esclude. Nel silenzio del testo legislativo, alcuni Autori convengono per l’opportunità di una soluzione gestionale “a due”, “tutte le volte che emerga la necessità del possesso di particolari competenze tecniche, dal punto di vista finanziario, contabile, economico, oppure sul terreno della cura della persona, in relazione ad alcune (e non a tutte le) operazioni da compiersi”.</p>
<p style="text-align: justify;">Certa giurisprudenza tutelare ha condiviso tale impianto argomentativo Trib. Modena, decreto 24 ottobre 2005: Trib. Genova, decreto 10 ottobre 2006 e Trib. Trieste, decreto 14 gennaio 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">L’orientamento che propone la nomina di due amministratori non può essere condiviso per due ragioni giuridiche primarie: una testuale (che si ricollega ad una tassatività tipologica delle figure di sostegno); ed una logico-giuridica (che impone di ritenere che la necessità di due amministratori sia incompatibile con la misura di tutela de qua).</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al primo aspetto, è certo che la figura del co-amministratore non è in nessun modo prevista dalle norme della Legge 6/2004 che, opportuno ricordarlo, aveva piena memoria della misura della tutela in cui, expressis verbis, sono previsti due ruoli autonomi: il tutore ed il protutore. Il Legislatore, però, ha sempre focalizzato il baricentro dell’amministrazione attorno alla esclusiva figura dell’amministratore non lasciando mai emergere anche solo la possibilità velata di un’altra figura co-gestionale. Le figure del sostituto nelle scelte anche esistenziali altrui sono necessariamente tassative e sottoposte al vincolo della Legge, la quale sola, sovrana, deve “creare” e modellare i tipi soggettivi che possono ricoprire questo Ruolo. Accedere alla tesi di due amministratori o di un co-amministratore vorrebbe dire, in realtà, creare in via pretoria un profilo che la Legge ha respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al secondo aspetto, deve ricordarsi che (v. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) l’amministrazione può, in concreto, essere esclusa “in ragione della complessità dell’incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed, allora, delle due l’una: o l’amministratore (unico) è sufficiente a tutelare il soggetto debole o la misura de qua non è idonea ed adeguata.</p>
<p style="text-align: justify;">Vi è, poi, di più.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle concrete modalità gestionali nessuna norma esclude che l’amministratore possa avvalersi di ausiliari: è vero il contrario. L’art. 411, comma I, c.c. richiama espressamente l’art. 379 c.c. che, al comma II, prevede la possibilità per il tutore di avvalersi di una o più persone (per la cui nomina, se stipendiate, occorre l’autorizzazione del giudice tutelare).</p>
<p style="text-align: justify;">Ed, allora, va nominato amministratore di sostegno il sig. X e questi va autorizzato a nominare un ausiliario o collaboratore di cui avvalersi, da individuare nella sig.ra XX</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">visti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ.,</p>
<p style="text-align: justify;">Dichiara aperta l’amministrazione di sostegno in favore di XX, nato a …… il …… e residente in ..</p>
<p style="text-align: justify;">Nomina amministratore di sostegno ……., nato in ….. e residente in …..</p>
<p style="text-align: justify;">Autorizza l’amministratore di sostegno ad avvalersi di un ausiliario, nella gestione dell’amministrazione, da individuare in X, nata a …</p>
<p style="text-align: justify;">Assegna all’amministratore il compito di avere cura degli interessi patrimoniali e personali del beneficiario, con obbligo di assisterlo nelle attività quotidiane e nei trattamenti sanitari nonché con autorizzazione ad intraprendere iniziative con enti di assistenza o cura per garantire al soggetto protetto condizioni di vita ottimali. In particolare l’amministratore potrà assistere il beneficiario nel prestare il consenso ai trattamenti medici e nel prestare il consenso al trattamento dei dati personali; ove il beneficiario non sia in grado di firmare, l’amministratore potrà sottoscrivere in luogo di questi. Per singole o specifiche attività gestionali, l’amministratore potrà avvalersi dell’ausiliario, ma con documento scritto da entrambi gli interessati e reso noto al beneficiario, in cui di volta in volta indicati i compiti in cui richiesto l’intervento dell’ausiliario ed il tempo della collaborazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone che all’amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni:</p>
<p style="text-align: justify;">con rappresentanza esclusiva (art. 409, I, c.c.)</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore ha il compito di effettuare un puntuale e dettagliato rendiconto dello stato patrimoniale del beneficiario, mediante accesso ai registri pubblici, anche della Conservatoria, nonché accesso ad ogni istituto di credito, mediante spendita del potere qui conferito. Quanto ai conti intestati o cointestati al beneficiario, l’amministratore richiederà estratto conto e saldo e redigerà, all’esito, una completa relazione di sintesi dove indicate le entrate e le proprietà. Su ogni conto, l’amministratore avrà possibilità di intervento: prelievi, estratti conto ed ogni altra attività necessaria per la gestione del patrimonio. L’amministratore subentra nella gestione di:</p>
<p style="text-align: justify;">beni mobili, con obbligo di custodirli e, se denaro, evitarne la dispersione e, ove possibile, renderli produttivi di frutti;<br />
beni immobili, con obbligo di provvedere alla manutenzione e se necessario la ristrutturazione</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore avrà, anche, il potere di curare i rapporti giuridici della beneficiario con tutti gli Uffici pubblici, con autorizzazione alla firma in luogo del beneficiario e con l’esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, nell’interesse del beneficiario, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell’interesse del beneficiario. L’amministratore potrà stipulare contratti in nome del beneficiario, ove ciò necessario per il suo interesse, e con limite degli atti di ordinaria amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">con Assistenza (art. 409, I, c.c.)</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore ha il potere-dovere di assistere il beneficiario nella prestazione del consenso informato ai trattamenti dei dati personali ed ai trattamenti terapeutici.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone l’ablazione della capacità di agire del beneficiario per ogni negozio e atto economico-patrimoniale di straordinaria amministrazione, rammentando all’amministratore l’obbligo di chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice civile e quello di informare tempestivamente la persona circa gli atti da compiere, nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con essa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina all’amministratore di sostegno di riferire per iscritto al Giudice Tutelare, entro la fine di giugno di ogni anno, circa l’attività svolta e le condizioni di vita del beneficiario, con opportuno rendiconto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il beneficiario conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 405, comma VI, c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">Manda alla cancelleria per l’annotazione dell’odierno decreto nell’apposito registro e per la comunicazione del medesimo all&#8217;ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all&#8217;atto di nascita del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;articolo 3, comma 1, lettera p), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,</p>
<p style="text-align: justify;">Manda alla cancelleria affinché si provveda all’iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Fissa per il giuramento del nominato amministratore di sostegno,</p>
<p style="text-align: justify;">la data del ..</p>
<p style="text-align: justify;">Manda all’amministratore di notificare il decreto al beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Decreto immediatamente esecutivo</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone che l’amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.</p>
<p style="text-align: justify;">Varese lì 13 luglio 2010</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice Tutelare</p>
<p style="text-align: justify;">dott. Giuseppe Buffone</p>
</blockquote>
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		<title>Amministratore di sostegno e slot machines</title>
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		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:07:09 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Poteri ADS]]></category>
		<category><![CDATA[slot machines]]></category>

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		<description><![CDATA[L’amministrazione di sostegno è indicata come misura adeguata ad affrontare la ludopatia (gioco d'azzardo e slot machine) che può sconfinare nella vera e propria patologia. A livello psicologico si assiste al repentino passaggio da euforia a depressione, con stati d’animo altalenanti e l’insorgenza, quindi, di una vera e propria dipendenza, del tutto simile per sintomi e caratteristiche a quella da sostanze stupefacenti. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/10/amministratore-di-sostegno-e-slot-machines/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">QUANDO l&#8217;AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E&#8217; LA CURA PER IL GIOCO D&#8217;AZZARDO?</span></h2>
<div id="attachment_104" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/stemma_repubblica_italiana_grigio1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-104" title="Amministratore di Sostegno" src="http://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/stemma_repubblica_italiana_grigio1-150x150.jpg" alt="Amministratore di Sostegno" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Amministratore di Sostegno</p></div>
<p style="text-align: justify;">Il caso preso in esame dal tribunale di Varese fa capo ad una specifica ipotesi di dipendenza da gioco, ovvero una <strong>ludopatia</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per comprendere il contesto di cui si discute si deve sapere che secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità sono circa un milione e mezzo (il 3% della popolazione italiana) gli adulti a rischio ludopatia, trattandosi di fenomeno in costante incremento.</p>
<p style="text-align: justify;">Le cause possono essere molteplici e variare ma gli effetti, in genere, convergono in modo omologo verso una <strong>situazione che può sconfinare nella vera e propria patologia</strong>. Ed, infatti, come insegna la letteratura medico-legale, a livello psicologico si assiste al repentino passaggio da euforia a depressione, con stati d’animo altalenanti e l’insorgenza, quindi, di <strong><span style="text-decoration: underline;">una vera e propria dipendenza</span></strong>, d<span style="text-decoration: underline;">el tutto simile per sintomi e caratteristiche a quella da sostanze stupefacenti</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione di sostegno è perciò indicata come misura  assolutamente adeguata ad affrontare una problematica di tal fatta ed,  anzi, da consigliare.</p>
<p style="text-align: justify;">Un tanto anche perchè, oltre che essere duttilmente appropriata, non vi sono ragioni contrastanti: infatti, i 3 elementi che possono essere ostativi all&#8217;ADS (1. complessità dell’incarico, 2. potenzialità -auto o etero- lesiva dell’incapace, 3. inadeguatezza in concreto dell&#8217;ADS) qui non sussistono.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la situazione del beneficiario anzi rende necessaria, oltre che opportuna, una nomina a tempo determinato, per la durata di due anni, prorogabili; tale effetto a tempo non sarebbe raggiungibile in via predeterminata a mezzo altri istituti.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore dovrà quindi seguire un percorso con il beneficiario inteso a fargli riacquistare la propensione al risparmio, vigilando su come vengono investiti e spesi i soldi ed imponendo soglie limite di spesa: settimanali e mensili.</p>
<p style="text-align: justify;">Il graduale riacquisto della capacità di gestire il denaro, ove associata ad una riduzione della propensione al gioco, favorirà un recupero delle piene capacità del beneficiario e saranno maturi i tempi per estinguere la misura.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Avvocato Alberto Vigani" href="http://www.avvocati.venezia.it/alberto-vigani.html" target="_blank">Avv. Alberto Vigani</a></p>
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</script></p>
<blockquote>
<h2 style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">Tribunale di Varese</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">Ufficio della volontaria Giurisdizione</span></strong></h2>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in persona del Giudice Tutelare, dott. Giuseppe Buffone, ha pronunciato il seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">D e c r e t o </span></span></span></strong><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: x-small;">ex art. 405 cod. civ.</span></span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">Nomina di Amministratore di Sostegno</span></span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;">nel procedimento camerale iscritto al n. ..dell’anno 2009</p>
<p style="text-align: center;">R.G.V.G.,</p>
<p style="text-align: center;"><em>Avente ad oggetto </em></p>
<p style="text-align: center;">Apertura dell’amministrazione di sostegno in favore di <strong>SS,</strong> …</p>
<p style="text-align: center;">- □■□ -</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Il beneficiario dichiara, con lucidità e consapevolezza, di non avere buona capacità di gestione del denaro e di desiderare un amministratore di sostegno. La richiesta è convalidata dalla sorella che ricorda come il fratello, per pagare i debiti accumulati, abbia addirittura venduto la propria casa (vivendo ora presso abitazione della madre) e cambiato lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Stato clinico </strong></p>
<p style="text-align: justify;">La relazione del medico psicologo che ha in cura il beneficiario, conclude ritenendo che il beneficiario si esponga con facilità al rischio di impulsività, determinato da una tendenza a farsi coinvolgere ed a sperimentare emozioni senza razionalità</p>
<p style="text-align: justify;">Si osserva, per quanto qui interessa, che l’incapacità gestionale discende quasi prevalentemente dalla tendenza del beneficiario a dedicarsi ad attività di giuoco e scommesse, culminata in una irrefrenabile attività di dedizione alle cd. “macchinette” ovvero slot machines e altri strumenti ludici equivalenti.</p>
<p style="text-align: justify;">All’esito delle valutazioni medico-legali, la psicologa diagnostica una dipendenza da gioco, particolarmente “devastante” per la vita del beneficiario: è, addirittura, arrivato a dimettersi dal lavoro per poter beneficiare della liquidazione ed ottenere liquidità da reimpiegare.</p>
<p style="text-align: justify;">Da qui un percorso terapeutico cui ora si chiede venga affiancato un percorso giuridico di tutela e, cioè, una amministrazione di sostegno.</p>
<p style="text-align: justify;">L’esame ha confermato quanto in atti, atteso che è stato lo stesso beneficiario ad associarsi alla richiesta di amministrazione</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Amministrazione di sostegno</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dalla situazione sopra descritta, discende che l’istanza debba essere accolta.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge 9 gennaio 2004, n. 6 istituto, quale nuova figura di ausilio per gli incapaci, l’amministratore di sostegno, attingendo da una legge che ha la dichiarata finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell&#8217;espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Più che di una riforma, si è trattato di una vera e propria rivoluzione istituzionale &#8211; come tale riconosciuta, nella sostanza, dalle Corti superiori (Corte Cost., 9 dicembre 2005, n. 440; Cass., 12 giugno 2006, n. 13584; Cass., 9 dicembre 2005, n. 440) &#8211; che ha confinato in uno spazio assai ristretto gli ormai “residuali” istituti della interdizione e dell’inabilitazione; la prima ormai soltanto operante (art. 414 c.c.) se ritenuta (e dimostrata) necessaria per assicurare adeguata protezione all’infermo di mente.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Nel caso di specie</em>, l’amministrazione risulta senz’altro adeguata atteso che si rivela in grado di offrire tutela opportuna al soggetto debole. Ed, infatti, secondo l’insegnamento dei giudici di legittimità (v. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) l’amministrazione può, in concreto, essere esclusa:</p>
<p style="text-align: justify;">a) in ragione della complessità dell’incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni;</p>
<p style="text-align: justify;">b) in ragione della potenzialità (auto o etero) lesiva dell’incapace: nei casi, quindi, in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l’esterno;</p>
<p style="text-align: justify;">c) inadeguatezza in concreto dell’amministrazione di sostegno: quale clausola generale residuale aperta, in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l’unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuno dei suddetti tre casi è qui in rilievo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed, infatti, nel caso di specie, l’istituto ex art. 404 c.c. appare del tutto adeguato al caso concreto. Al riguardo, non può sottacersi come Cass. civ., 22.4.2009, n. 9628 abbia di recente cassato la decisione del giudice di merito di optare per l’interdizione a soggetto affetto da esiti di ematoma acuto subdurale e cardiopatia ischemica con totale decadimento cognitivo ed alterazione abituale delle facoltà intellettive e volitive.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Amministrazione di sostegno e Ludopatia</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Non va sottaciuto, invero, che il caso di specie non fa capo ad un classico soggetto incapace ovvero vulnerato nella propria esatta e corretta percezione della realtà ovvero inficiato nell’intelletto da disturbi più o meno intensi della personalità: viene in rilievo, infatti, una specifica ipotesi di dipendenza da gioco, ovvero una ludopatia.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò nondimeno l’amministrazione di sostegno è sicuramente misura assolutamente adeguata ed, anzi, da consigliare.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, va ricordato che secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità sono circa un milione e mezzo (il 3% della popolazione) gli adulti a rischio ludopatia, trattandosi di fenomeno in costante incremento.</p>
<p style="text-align: justify;">Le cause possono essere molteplici e variare ma gli effetti, in genere, convergono in modo omologo verso una situazione che può sconfinare nella vera e propria patologia. Ed, infatti, come insegna la letteratura medico-legale, a livello psicologico si assiste al repentino passaggio da euforia a depressione, con stati d’animo altalenanti e l’insorgenza, quindi, di <span style="text-decoration: underline;">una vera e propria dipendenza</span>, del tutto simile per sintomi e caratteristiche a quella da sostanze stupefacenti che può peggiorare e compromettere seriamente salute e qualità della vita. Ed, invero, vi sono precipui dati oggettivi che propendono verso una tale conclusione: mentre si gioca o si scommette, l’organismo rilascia endorfine e le sensazioni a livello neuronale sono simili a quelle provocate dalla droga e dall’alcol.</p>
<p style="text-align: justify;">Se si considera che il fattore che stimola la ludopatia è l’offerta di gioco, è facile intuire come colui che ne soffra sia, oggi, esposto ad un rischio costante: presso ogni esercizio commerciale – in specie, bar e tabacchi &#8211; sono in vendita giochi e scommessi, anche di facile accesso. E manca, allo stato, una Legislazione che incida, in modo diretto, sul contenimento delle ludopatie.</p>
<p style="text-align: justify;">Da qui l’utilità della amministrazione di sostegno per chi sia affetto dalla propensione irrazionale al giuoco.</p>
<p><strong>Modalità operative</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle concrete modalità “operative” dell’amministratore, reputa questo Giudice, condividendo le opinioni già da altri espresse, che debba farsi riferimento alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall’Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n. 18. Il trattato in esame riconosce espressamente (lett. n del preambolo) “<em>l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte</em>” (collocati nel novero dei “principi generali”, v. art. 3 della convenzione). La Convenzione, all’art. 12 (“uguale riconoscimento dinanzi alla legge), comma IV, chiaramente statuisce, poi: “<em>Gli Stati devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed, allora, tutte le norme a tutela dell’incapace, da intendere come persona diversamente abile, (art. 1, comma II, Conv. New York: coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali) devono essere improntate ai seguenti principi: a) la misura deve essere proporzionata ed adatta alle condizioni della persona; b) la misura deve essere applicata per il più breve tempo possibile</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la situazione del beneficiario rende necessaria oltre che opportuna una nomina a tempo determinato, per la durata di due anni, prorogabili.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore dovrà seguire un percorso con il beneficiario inteso a fargli riacquistare la propensione al risparmio, vigilando su come vengono investiti e spesi i soldi ed imponendo soglie limite di spesa: settimanali e mensili. Il graduale riacquisto della capacità di gestire il denaro, ove associata ad una riduzione della propensione al gioco, favorirà un recupero delle piene capacità del beneficiario e saranno maturi i tempi per estinguere la misura.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali motivi, si provvede come da dispositivo, sentite tutte le parti comparse in udienza ed ascoltati i <em>desiderata </em>del beneficiario che si è dimostrato fermo nel voler dimostrare, prima a sé stesso che agli altri, di poter sconfiggere la dipendenze che lo ha colpito, privandolo della possibilità di una vita non solo normale ma anche felice.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>visti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ., </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dichiara </strong>aperta l’amministrazione di sostegno in favore di<strong> SS,</strong> …</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nomina </strong>amministratore di sostegno l’Avv. …., con studio in ….</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L’incarico è a termine: anni due</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Assegna </strong>all’amministratore il compito di avere cura degli interessi patrimoniali e personali del beneficiario, con obbligo di assisterlo nelle attività quotidiane e nonché con autorizzazione ad intraprendere iniziative con enti di assistenza o cura per garantire condizioni di vita ottimali.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dispone </strong>che all’amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>gestione patrimonio</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore ha il potere-dovere di fare visione e rendiconto dello stato patrimoniale del beneficiario; avrà cura di far sospendere, con l’intermediazione dell’istituto di credito (Banco ..) ove custoditi i fondi, le carte di credito e debito attualmente in essere con accensione di una unica carta vincolata ai seguenti <em>plafonds, </em>al fine di garantire un minimo risparmio coattivo: settimanalmente, la somma di Euro 200,00 con onere per il beneficiario di dare conto, all’amministratore, di come le somme vengono spese (offrendo ricevute fiscali e scontrini) e con autorizzazione, per l’amministratore, di coinvolgere nelle attività di vigilanza la sorella DD; l’amministratore ha diritto di estrarre, in ogni momento, estratto conto; mensilmente, la somma massima è di Euro 800,00. Ogni prelievo che superi le suddette somme non può essere effettuato se non con l’assistenza dell’amministratore, intesa quale firma per autorizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore ha il potere di autorizzare prelievi ulteriori, anche con prelievo diretto o con autorizzazione rilasciata alla banca, ma con motivazione puntuale. L’amministratore avrà, anche, il potere di curare i rapporti giuridici del beneficiario con tutti gli Uffici pubblici, con l’esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, nell’interesse del beneficiario, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell’interesse del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto, anche e soprattutto, al fine di verificare quali atti negoziali significativi siano stati posti in essere sino ad oggi ed eventualmente verificarne la validità giuridica. L’amministratore potrà conferire direttamente con la dr.ssa GG, psicologa, per concertare un piano di sostegno terapeutico e giuridico.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle spese per le cure psicologiche, l’amministratore concerterà con l’istituto di credito che la sorella del beneficiario, DD, possa, ove autorizzata dall’amministratore, effettuare prelievi per pagarle, salvo che – come è preferibile in linea di principio – il beneficiario riesca a farvi fronte con il budget già in essere.</p>
<ol>
<li>
<p style="text-align: justify;"><strong>con assistenza necessaria (art. 409, I, 	c.c.)</strong></p>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il beneficiario non può sottoscrivere contratti ed impegnare il patrimonio verso l’esterno se non con l’assistenza dell’amministratore, da intendere in senso stretto (presenza dell’amministratore di sostegno all’atto giuridico e sua sottoscrizione). Altrimenti detto: nessun contratto acquista efficacia se non con la firma della amministratrice. Eccezion fatta per l’eventuale sottoscrizione di un contratto di locazione: in quel caso, sin da ora, si autorizza il beneficiario a sottoscrivere il contratto ove l’amministratore abbia preventivamente dato il proprio consenso per iscritto con trasmissione degli atti a questo giudice tutelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Eccezion fatta per la vendita della automobile di proprietà: in quel caso, varranno le regole come per la stipula della locazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dispone </strong>l’ablazione della capacità di agire del beneficiario per ogni negozio e atto economico-patrimoniale di straordinaria amministrazione, rammentando all’amministratore l’obbligo di chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice civile e quello di informare tempestivamente la persona circa gli atti da compiere, nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con essa.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ordina </strong>all’amministratore di sostegno di riferire per iscritto al Giudice Tutelare, entro la fine di settembre di ogni anno, circa l’attività svolta e le condizioni di vita del beneficiario, con opportuno rendiconto. In questa relazione prospetterà l’eventuale <span style="text-decoration: underline;">opportunità di una proroga</span> del mandato indicando il termine auspicato. L’incarico scade in data 1 dicembre 2011.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Il beneficiario conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dispone </strong>che il beneficiario, entro il termine di un tre mesi dalla scadenza dell’incarico, si sottoponga a visita medico-legale, con l’assistenza dell’amministratore, onde acquisire una perizia di aggiornamento sulla sua situazione fisio-psichica. Del rifiuto il Giudice terrà conto nella valutazione dell’eventuale rinnovo dell’incarico.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Visto l’art. 405, comma VI, c.c.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Manda </strong>alla cancelleria per l’annotazione dell’odierno decreto nell’apposito registro e per la comunicazione del medesimo all&#8217;ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all&#8217;atto di nascita del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Visto l&#8217;articolo 3, comma 1, lettera p), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Manda </strong>alla cancelleria affinché si provveda all’iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fissa </strong>per il giuramento del nominato amministratore di sostegno l’udienza in data 27 novembre 2009<strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decreto </strong>immediatamente esecutivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Si comunichi</p>
<p style="text-align: justify;">Varese lì 25 novembre 2009</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice Tutelare</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>dott. Giuseppe Buffone </strong></p>
</blockquote>
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		<title>Amministratore di Sostegno o Interdizione? Continua il dibattito.</title>
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		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 13:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
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		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
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		<category><![CDATA[Interdizione]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie mentali]]></category>
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		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>

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		<description><![CDATA[Interdizione o Amministratore di sostegno? Distinzione di funzioni e requisiti. Il tribunale di Lamezia Terme torna sulla questione con un decreto che fà discutere limitando l'ADS solo ai casi in cui le questione da affrontare sono di facile risoluzione. La scelta pare non condivisibile: vediamona assieme perchè. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/09/continua-il-dibattito-che-contrappone-ads-e-interdizione/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #f00;"><strong>AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO O INTERDIZIONE? VEDIAMO UN&#8217;IPOTESI DI DISTINZIONE DI FUNZIONI E REQUISITI </strong></span></h2>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<div id="attachment_104" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/stemma_repubblica_italiana_grigio1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-104" title="Amministratore di Sostegno" src="http://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/stemma_repubblica_italiana_grigio1-150x150.jpg" alt="Amministratore di Sostegno" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Amministratore di Sostegno</p></div>
<p style="text-align: justify;">Da anni oramai si discute dell&#8217;opportunità, o meno di estendere l&#8217;amministrazione di sostegno a tutte quelle casistiche che vedono comparire particolari debolezze, fisiche o psichiche, in capo ad una persona. Spesso nella fase ultima della sua esistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">I tribunali italiani hanno preso posizioni estremamente poco omogenee, spaziando da un&#8217;applicazione tout court del&#8217;ADS ad ogni possibile patologia situazionale, ovvero dalla prodigalità all&#8217;alzheimer avanzato, sino ad una concezione estremamente meno estesa che limita l&#8217;amministrazione di sostegno all&#8217;esistenza di una residuale capacità di vita e relazione del beneficiato.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale dicotomia ha visto contrapporsi orientamenti giursprudenziali estremamente contrastanti e distribuiti a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale, spesso facendo succedere a pochi chilometri di distanza giurisprudenze opposte (si pensi a Venzia e Padova – a 25 km. L&#8217;una dall&#8217;altra – dove la prima ha cessato di fatto le interdizioni nel 2006 mentre la seconda ritiene ancora oggi l&#8217;ADS meno frequente dell&#8217;interdizione).</p>
<p style="text-align: justify;">Il tema è stato recentemente ripreso dal provvedimento del tribunale lameziano del marzo 2011 che riprende in chiave rafforzativa un discrimen fra i due istituti accennato ancora dalla sentenza Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584.</p>
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<p style="text-align: justify;">Si dice che è da apprezzare la misura dell’amministrazione di sostegno ove l’attività da compiere per la cura dell’interessato si presenti “semplice”, magari per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile o per la semplicità delle operazioni da svolgere, e o ancora per la propensione del beneficiario collaborare all&#8217;attività di sostegno da porre in essere a suo favore.</p>
<p style="text-align: justify;">In tali casi, invero, l&#8217;amministrazione di sostegno si ritiene più appropriata anche per maggiore duttilità che la contraddistingue sul piano dei contenuti, ma anche sul piano etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell&#8217;individuo che essa sottende, facendo salva, in linea di principio, una capacità “minima” del soggetto beneficiato, che può sempre compiere in via autonoma condotte inerenti la sua quotidianità.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente, quando la persona interessata soffra di abituale infermità psichica di gravità tale da renderla incapace di provvedere alle proprie cure, o nel caso in cui l&#8217;attività da svolgere sia ritenuta di significativa complessità (anche sotto il profilo economico &#8211; patrimoniale) o sia necessario escludere il beneficiario dal compiere atti a sé pregiudizievoli (o ad altri), è vista come prioritario l&#8217;istituto dell&#8217;interdizione. Del pari deve dirsi anche quando l&#8217;ADS possa non essere sufficiente a fornire quella tutela della persona debole che si vuole perseguire con la richiesta del provvedimento di limitazione della capacità personale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Alberto Vigani" href="http://www.avvocati.venezia.it/alberto-vigani.html" target="_blank">Avv. Alberto Vigani</a></p>
<p style="text-align: justify;">Ecco il caso:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Trib. Lamezia Terme</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> Ufficio Volontaria Giurisdizione, decreto 8 marzo 2011</strong></p>
<p style="text-align: justify;">(giudice tutelare, dott.ssa Giusi Ianni)</p>
<p style="text-align: justify;">La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno in favore di M, nato a Lamezia Terme il .. 1968, sulla scorta di una relazione presentata dal Responsabile del Centro Salute Mentale di Lamezia Terme, da cui si evince l’incapacità del M, a causa della patologia che lo affligge (“Psicosi Schizofrenica Grave”), a provvedere alla cura della propria persona e dei propri interessi. Il ricorso non merita accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, l’istruttoria condotta in corso di causa ha senza dubbio confermato la necessità di una misura di protezione in favore del M.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest’ultimo, infatti, risulta essere affetto da una grave forma di psicosi schizofrenica ormai cronicizzata, che lo porta ad un generale atteggiamento di isolamento verso l’esterno, a condotte pericolose verso terzi e verso se stesso, al rifiuto di cure e assistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso, inoltre, risulta vivere in precarie condizioni igieniche, non occupandosi (e non permettendo ad altri di occuparsi) della cura della sua persona e dell’ambiente in cui dimora. A riprova di ciò, il M, in sede di esame, è apparso trasandato, appoggiato sul letto in una stanza maleodorante e invasa da mozziconi di sigarette; la medesima situazione, del resto, si era presentata agli occhi degli operatori socio-sanitari che lo hanno avuto in cura, come dagli stessi confermati in corso di causa (cfr. dichiarazioni del medico G e dell’assistente sociale C). Il M, peraltro, a causa della malattia che lo affligge, risulta essere soggetto pericoloso, tanto da circolare in casa con armi e altri corpi contundenti (anche in sede di esame, sul comodino della stanza del beneficiario erano presenti taglieri e forbici da potatura, come evincibile dal relativo verbale).</p>
<p style="text-align: justify;">Ad aggravare il quadro istruttorio contribuisce il generale rifiuto del M di curare la propria malattia. La madre, infatti, sentita quale informatrice, oltre a confermare l’atteggiamento generalmente aggressivo del figlio, ha dichiarato che il figlio non prende le medicine che gli vengono prescritte, tanto da costringerla ad occultare le medicine stesse nel cibo e nelle bevande.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche l’informatrice GG, dirigente del Centro Salute Mentale occupatasi personalmente del caso, ha messo in evidenza il rifiuto ostinato di terapie psico-farmacologiche da parte del paziente, fonte di grave pericolo per la sua salute e lo stesso M, pur dichiarando di essere consapevole di avere problemi psicologici, ha escluso, in sede di esame, la propria disponibilità al ricovero in una struttura sanitaria, ritenuto, per contro, assolutamente necessario dai medici curanti (cfr. relazione CSM di Lamezia Terme). Tanto premesso, ritiene questo giudice che l’amministrazione di sostegno non sia misura idonea alla protezione del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova osservare al riguardo che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 1 marzo 2010, n. 4866; Cass. 22 aprile 2009, n. 9628; Cass. 12 giugno 2006, n. 13584) e come evincibile sulla base dell&#8217;interpretazione letterale e sistematica del complesso di norme oggi racchiuse sotto il titolo XII del libro primo del codice civile (&#8220;Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia&#8221;), a seguito dell’entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6, l&#8217;interdizione e l&#8217;inabilitazione si presentano quali misure di protezione di carattere residuale, di cui il Tribunale può fare applicazione solo una volta esclusa la possibilità di fare ricorso alla meno afflittiva misura dell’amministrazione di sostegno, che ha quale dichiarata finalità (art. 1 legge 6/2004) quella di &#8220;tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, nell&#8217;espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è, in particolare, chiarito che il criterio distintivo tra l’amministrazione di sostegno e gli altri istituti a tutela dell’incapace è qualitativo e non quantitativo e deve, quindi, essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, tenuto conto della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie, con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l’invocata misura protettiva si mirano a soddisfare, dato il carattere estremamente più duttile dell’amministrazione di sostegno rispetto alle misure dell’interdizione e dell’inabilitazione. L’amministratore di sostegno, infatti, diversamente da quanto accade nel caso della altre misure a protezione dell’incapace, non si sostituisce al rappresentato, ma sceglie “con questo” il suo best interest (Trib. Varese, decreto 6 ottobre 2009). Né la gravità della patologia può avere valenza nel senso di rendere preferibile l’interdizione (cfr., ad esempio, Cass. 22 aprile 2009, n. 9628, che ha cassato la decisione del giudice di merito di optare per l’interdizione a soggetto affetto da esiti di ematoma acuto subdurale e cardiopatia ischemica, pur a fronte di una situazione clinica di totale decadimento cognitivo ed alterazione abituale delle facoltà intellettive e volitive).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò, tuttavia, non significa che a seguito dell’entrata in vigore della legge 6/2004 gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione debbano considerarsi abrogati: come infatti chiarito anche dalla Corte Costituzionale (sentenza 9 dicembre 2005 n. 440) la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l’istituto che, nel caso concreto, garantisca all’incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la possibilità di ricorrere alle più invasive misure dell’inabilitazione o dell’interdizione &#8211; che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l’inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l’interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria – ove ciò risulti assolutamente necessario per la protezione della persona, in una prospettiva di constatata impossibilità di ricorso all’amministrazione di sostegno. A titolo esemplificativo &#8211; e fermo restando che la scelta della misura di protezione più adeguata dipende strettamente da un attento esame delle caratteristiche del caso concreto &#8211; la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la relativa valutazione va ancorata principalmente al tipo di attività che il rappresentante (tutore, curatore o amministratore di sostegno) è chiamato a compiere nell’interesse del beneficiario della misura protettiva, nel senso che deve preferirsi la misura dell’amministrazione di sostegno ove l’attività da compiere per la cura dell’interessato si presenti “semplice”, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l&#8217;attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell&#8217;attività di sostegno nei suoi confronti. A fronte di simili fattispecie, infatti, l&#8217;amministrazione di sostegno appare la misura più adeguata non solo sul piano pratico, in considerazione della maggiore duttilità che la contraddistingue sul piano dei contenuti, ma altresì sul piano etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell&#8217;individuo che essa sottende, facendo salva, in linea di principio,</p>
<p style="text-align: justify;">una contrattualità “minima” del beneficiario, che può compiere autonomamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Se, invece, il soggetto si trovi in condizioni di abituale infermità psichica che lo rendano assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi, perché si tratta di gestire un&#8217;attività di una certa complessità alla luce dell’entità del patrimonio del beneficiario o appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli, nei confronti di sé o altri, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l&#8217;esterno ovvero se, nel caso concreto, l’amministrazione di sostegno non appaia idonea ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, torna ad essere applicabile la misura dell’interdizione (Cass. 13584/2006 cit.). L’ipotesi derogatoria illustrata appare ricorrere nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">L’istruttoria svolta ha, infatti, messo in evidenza come l’amministrazione sarebbe inidonea a prevenire i gravissimi impulsi auto ed etero lesivi del beneficiario, anche alla luce dell’assoluta mancanza di disponibilità del M ad interagire con i terzi, che impedisce un giudizio prognostico positivo su una qualsiasi forma di collaborazione tra il beneficiario e il nominando amministratore.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione di sostegno appare, inoltre, misura di protezione inidonea anche in relazione ai fini per il perseguimento dei quali il ricorso introduttivo è stato presentato. La Procura ricorrente, infatti, sulla base delle relazioni del Centro Salute Mentale di Lamezia Terme, ha invocato la misura dell’ADS con scopi principalmente terapeutici, in quanto il M rifiuta il ricovero volontario per la cura della propria malattia psichica e rifiuta anche di prendere i farmaci che prescrittigli, mettendo così in pericolo se stesso e gli altri. Tale fine certo non potrebbe essere raggiunto con la nomina di un amministratore di sostegno, non potendosi conferire a quest’ultimo il potere di prestare il consenso al trattamento terapeutico in luogo del soggetto che manifesti il suo espresso dissenso.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altra parte, l’inidoneità del M. alla cura dei propri interessi, personali e patrimoniali, appare assoluta e totale, sicché non sarebbe neppure possibile limitare a talune soltanto le attività da compiere nell’interesse del beneficiario, come prescritto, invece, dall’art. 405 c.c. né sarebbe possibile in qualsiasi modo valorizzare la volontà del beneficiario medesimo, con conseguente frustrazione del fine proprio dell’istituto e del criterio qualitativo individuato dalla giurisprudenza di legittimità come discrimine con l’istituto dell’interdizione. Ciò anche alla luce della completa assenza di un’adeguata rete di protezione attorno al M, visto che il padre è molto anziano e malato e la madre si è dichiarata incapace di tenere a bada l’aggressività del figlio.</p>
<p style="text-align: justify;">La richiesta di nomina di un amministratore di sostegno in favore di M va, conclusivamente, allo stato, rigettata. Gli atti vengono nuovamente rimessi alla Procura della Repubblica in sede, affinché quest’ultima valuti l’opportunità della proposizione di un ricorso per l’interdizione del medesimo M.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M. </strong></p>
<p>visti gli artt. 404 e ss c.c., come modificati dalla l. 6/04 e gli artt. 712 e ss. c.p.c.;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RIGETTA </strong></p>
<p style="text-align: justify;">la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno in favore di M Giovanni, nato a Lamezia Terme il 7 maggio 1968;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DISPONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica in sede per le valutazioni di competenza; MANDA alla cancelleria per i relativi adempimenti e per la comunicazione alla Procura ricorrente del presente decreto. Lamezia Terme, 8 marzo 2011</p>
<p>Il giudice tutelare</p>
<p>dott.ssa Giusi Ianni</p>
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<div class="shr-publisher-523"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.amministratoridisostegno.com%2F2011%2F09%2Fcontinua-il-dibattito-che-contrappone-ads-e-interdizione%2F' data-shr_title='Amministratore+di+Sostegno+o+Interdizione%3F+Continua+il+dibattito.'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.amministratoridisostegno.com%2F2011%2F09%2Fcontinua-il-dibattito-che-contrappone-ads-e-interdizione%2F'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.amministratoridisostegno.com%2F2011%2F09%2Fcontinua-il-dibattito-che-contrappone-ads-e-interdizione%2F' data-shr_title='Amministratore+di+Sostegno+o+Interdizione%3F+Continua+il+dibattito.'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.amministratoridisostegno.com%2F2011%2F09%2Fcontinua-il-dibattito-che-contrappone-ads-e-interdizione%2F' data-shr_title='Amministratore+di+Sostegno+o+Interdizione%3F+Continua+il+dibattito.'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div class="SPOSTARBUST-Related-Posts"><H3>Related Posts</H3><ul class="entry-meta"><li class="SPOSTARBUST-Related-Post"><a title="ADS: necessità della difesa tecnica" href="http://www.amministratoridisostegno.com/2009/07/ads-necessita-della-difesa-tecnica/" rel="bookmark">ADS: necessità della difesa tecnica</a></li>
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		<title>ADS: richiesta di autorizzazione di iscrizione ipotecaria su diritto reale immobiliare</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 10:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[esempio]]></category>
		<category><![CDATA[formulario]]></category>
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		<description><![CDATA[Esempio di Istanza dell'Amministratore di Sostegno per valorizzare i beni del beneficiato  e disporre dell'immobile in comunione: richiesta di autorizzazione all'iscrizione ipotecaria dell'avvocato Luigi Sclebin. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/08/ads-richiesta-di-autorizzazione-di-iscrizione-ipotecaria-su-diritto-reale-immobiliare/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL&#8217;ISCRIZIONE IPOTECARIA</span></h2>
<p>Accade sovente che l&#8217;Amministratore di Sostegno si trovi a dover valorizzare i beni del beneficiato con il quale, magari condivide la proprietà di qualche immobile.</p>
<p>Infatti, i proventi personali del soggetto sottoposto ad Amministratore di Sostegno non sempre bastano a sostenere le spese di vita e/o di retta della struttura che lo ospita. Gli immobili perveneti nel corso di una vita di risparmi possono essere allora impiegati per consentire il raggiungimento di quelle entrate che sono bastevoli a garantire l&#8217;assolvimento dei bisogni dell&#8217;interessato.</p>
<p>L&#8217;atto di disposizione patrimoniale deve però essere autorizzato dal magistrato. In  questo frangente è pertanto passaggio obbligato il predisporre e presentare apposita  istanza al Giudice Tutelare per l&#8217;autorizzazione dell&#8217;Amministratore di  Sostegno a compiere gli atti notarili di riferimento. Il magistrato provvederà sul punto.</p>
<p>Do quindi segnalazione di un interessante ed esaustivo esempio di istanza nuovamente messa a disposizione dall&#8217;<strong>Avv. Luigi Sclebin </strong> di Jesolo (Venezia).</p>
<p>Avv. Alberto Vigani</p>
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<p style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI VENEZIA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Sezione distaccata di San Donà di Piave</strong></p>
<p>Ill.mo GIUDICE TUTELARE</p>
<p>ISTANZA URGENTE</p>
<p>Richiesta di autorizzazione di iscrizione ipotecaria su diritto reale immobiliare</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il sottoscritto G. S. (c.f. ), nato a &#8230;, residente a &#8230;, in via&#8230;, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Sclebin (c.f.), giusta mandato a margine del presente atto, e domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Jesolo (VE), via A. Aleardi n. 18,</p>
<p>premesso che</p>
<ul>
<li>con decreto del&#8230; il Giudice Tutelare mi ha nominato 	amministratore di sostegno del sig. S. P., mio padre, nato a &#8230;., 	(c.f. ), attualmente ricoverato presso la casa di riposo  “Monumento 	ai Caduti in guerra” di San Donà di Piave (VE);</li>
<li>la retta di permanenza in detto istituto ammonta ad 	euro &#8230; mensili, come risulta agli atti di Codesto ill.mo Giudice 	Tutelare (istanza del &#8230; n. reg. &#8230; A.S., all. sub 1));</li>
<li>il signor S. P. gode di entrate per pensione ed 	indennità di accompagnamento per circa euro &#8230; mensili (citata 	istanza del &#8230;);</li>
<li>date le somme liquide a disposizione e la necessità di 	copertura delle spese personali, il Giudice, già ha autorizzato il 	sottoscritto a cedere il diritto di usufrutto di immobile sito in 	&#8230; (vedesi autorizzazione in calce ad istanza del &#8230; n. reg. &#8230; 	A.S. per un valore di euro &#8230;);</li>
<li>il signor S. P. è inoltre proprietario per il 50 % dei 	diritti di usufrutto su altri due immobili siti in &#8230;, 	rispettivamente in via &#8230; ed in via &#8230; , censiti al catasto 	fabbricati come &#8230; (all. 2)</li>
<li>detti immobili a causa della crisi nel settore 	immobiliare e dell’esubero di immobili qualitativamente migliori 	in &#8230; sono sfitti e non produttivi di redditi. Essi sono anzi causa 	di continue spese di mantenimento;</li>
<li>in via prospettica sono da ritenersi insufficienti le 	somme disponibili in conto corrente al fine di garantire 	autosufficienza economica in assenza di altre entrate;</li>
<li>verosimilmente, si dovrà procedere alla richiesta di 	autorizzazioni per la vendita di detti diritti di usufrutto in capo 	al signor S. P., al fine di soddisfare le esigenze economiche future 	e  vi è, di conseguenza, il timore di perdere con il tempo tutto il 	patrimonio familiare;</li>
<li>il sottoscritto, nella figura di figlio di S. P., 	attualmente non ha la possibilità di intervenire economicamente ad 	integrazione delle necessità del padre in quanto si trova nella 	situazione di disoccupazione, così anche la moglie V. A.  La coppia 	 ha anche  una figlia a carico (v. certificato stato famiglia del 	deducente; all. 4);</li>
<li>il sottoscritto sta avviando nel contempo un’impresa 	commerciale di tipo alberghiero per la quale ha richiesto un 	finanziamento bancario per l’acquisto della struttura alberghiera 	in &#8230; da intestare a società  di capitale (S. Srl – visura 	camerale e Business Plan, allegati sub 3 e 3 bis) all’uopo 	costituita con soci  S. G. e la moglie V. A..</li>
<li>La concessione del finanziamento per l’investimento 	alberghiero, già autorizzato dalla banca, prevede la concessione in 	ipoteca  dell’immobile di via &#8230; del quale il sottoscritto è 	nudo proprietario. Che, tuttavia, da ultimo, è risultata  	pregiudiziale per la concessione del finanziamento da parte della 	banca anche la necessità di dare in ipoteca il diritto di usufrutto 	in capo al sig. S. P. e non solo la nuda proprietà del 	sottoscritto;</li>
<li>la signora S. A., moglie di S. P., proprietaria del 	rimanente 50 % del diritto di usufrutto sull’immobile de 	quo è favorevole alla iscrizione di ipoteca 	in favore della Banca a garanzia dell’investimento immobiliare di 	cui sopra e può testimoniare sulla volontà del marito di volersi 	da sempre impegnare per l’investimento nel settore alberghiero a 	favore del benessere della famiglia tutta;</li>
<li>vi è urgenza di procedere stante che l’atto di 	acquisto dell’albergo è fissato per il giorno &#8230; (vedesi 	allegato comunicazione del notaio dott.ssa T. di San Donà di Piave, 	all. sub 5).</li>
</ul>
<p>tutto ciò premesso</p>
<p>il sottoscritto S. G., come sopra rappresentato e difeso,</p>
<p>chiede</p>
<p>all’ill.mo Giudice di essere autorizzato ad iscrivere ipoteca sulla quota del 50 % del diritto di usufrutto dell’immobile sito in &#8230; via &#8230;,  a favore della “Banca XY” filiale di &#8230;. Ciò a garanzia dell’acquisto di struttura alberghiera in &#8230; in capo alla società S. Srl.</p>
<p>Il sottoscritto, quale amministratore di S. Srl, è disponibile al pagamento di una somma annuale che l’ill.mo Giudice voglia stabilire quale corrispettivo della garanzia che S. P., come da richiesta, rilascerebbe a favore della stessa S. Srl.</p>
<p>San Donà di Piave, lì&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Avv. Luigi Sclebin</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Si può far cessare l&#8217;amministrazione di sostegno?</title>
		<link>http://www.amministratoridisostegno.com/2011/07/si-puo-far-cessare-lamministrazione-di-sostegno/</link>
		<comments>http://www.amministratoridisostegno.com/2011/07/si-puo-far-cessare-lamministrazione-di-sostegno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 22:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
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		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
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		<category><![CDATA[Istanza]]></category>
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		<description><![CDATA[L'Amministratore di Sostegno può veder cessare le condizioni che ne hanno giustificato la nomina. Come fare allora? Serve un provvedimento del giudice per la revoca: per averlo si deve depositare apposita istanza. Vediamone un esempio predisposto dall'avvocato Stefano Scalettaris. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/07/si-puo-far-cessare-lamministrazione-di-sostegno/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">ISTANZA DI CESSAZIONE DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO</span></h2>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; di facile comprensione che l&#8217;Amministratore di Sostegno  non sia sia una funzione in sè perpetua ed anzi, proprio per la sua stessa fisiologia, che possa generarsi la condizione del venir meno delle necessità che la hanno giustificata. Come fare allora?</p>
<p style="text-align: justify;">Se l&#8217;ADS può veder superati i presupposti che hanno portato alla sua nomina ed il beneficiato può ritenere di non doversene più avvantaggiare, la modifica della condizione del beneficiaro non è però nella libera discrezionalità dell&#8217;amministratore di sostegno e tantomeno del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno. Vi deve infatti sempre essere autorizzazione del Giudice Tutelare a cessare l&#8217;ADS.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo caso è passaggio obbligato il predisporre e presentare apposita istanza al Giudice Tutelare per la revoca dell&#8217;Amministratore di Sostegno. Il magistrato provvederà sul punto.</p>
<p style="text-align: justify;">Do quindi segnalazione di un interessante ed esaustivo esempio di istanza nuovamente messa a disposizione dall&#8217;<strong>Avv. Stefano Scalettaris</strong> di San Donà di Piave (Venezia).</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
<blockquote><p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
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</script></p>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>AVANTI IL TRIBUNALE DI VENEZIA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>RICORSO PER REVOCA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">I signori               nata a        il        e residente a …&#8230; alla via&#8230;.. c.f.:         e …&#8230;&#8230;.nato a …&#8230;.. il …&#8230;&#8230;&#8230;..e residente a …&#8230;&#8230;. alla via ….., c.f.:</p>
<p style="text-align: justify;">assistiti e rappresentati per mandato a margine del presente atto dall’<strong>Avv. Stefano Scalettaris</strong> SCLSFN70S30G914C del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio in San Donà di Piave (VE) via Battisti 11,</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PREMESSO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> i ricorrenti, tra loro germani, sono entrambi parenti in linea collaterale di quinto grado della signora …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. già residente in …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.; il tutto come da dichiarazioni in autocertificazione che si allegano al presente ricorso sub doc 1;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> la signora …&#8230;&#8230;&#8230;, di anni &#8230;, percettrice di una pensione che viene mensilmente e regolarmente accreditata su un libretto di deposito bancario, si trova dal …&#8230;&#8230; ospite della Residenza…&#8230;&#8230;&#8230;. di …&#8230;.;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> i responsabili della Struttura, in relazione alla non più giovane età della loro ospite, peraltro comunque capace di intendere e di volere, ebbero per essa a richiedere, a Codesto Giudice Tutelare, la nomina di un Amministratore di Sostegno;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> l&#8217;invocata procedura (RG …&#8230;&#8230;) portò, in data …&#8230;&#8230;.., alla nomina di tale signora …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; nella summenzionata veste;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> gli odierni ricorrenti, da sempre in contatto con la propria congiunta, ebbero ad apprendere dalla medesima un sempre maggiore disagio verso la sua attuale condizione, disagio peraltro sfociato nel corso delle ultime conversazioni telefoniche, in esplicite richieste di aiuto,</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> vieppiù, conversando con persone informate sui fatti all&#8217;interno della Struttura, gli odierni ricorrenti vennero casualmente a conoscenza di un consistente debito della signora …&#8230;&#8230; pari attualmente ad €&#8230;&#8230;.. e derivante dall&#8217;asserito mancato pagamento delle rette a favore dell&#8217;&#8230;..;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> la circostanza veniva peraltro ribadita al difensore dei ricorrenti, nel corso di una conversazione telefonica, dal Collega …&#8230;&#8230;. del Foro di …&#8230;. il quale confermava addirittura di aver utilmente iniziato, nell&#8217;interesse della sua assistita …&#8230;, specifiche azioni esecutive contro l&#8217;anziana, volte al soddisfacimento dell&#8217;asserito credito;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> tale situazione appare alquanto paradossale e non certo in linea con un&#8217;oculata gestione patrimoniale ove si consideri che l&#8217;importo della pensione della signora …&#8230;.. pari ad Euro ….apparirebbe di per sé sufficiente al pagamento della retta mensile della Struttura che dovrebbe ammontare ad Euro …&#8230;;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> non è peraltro dato a sapere chi attualmente occupi e a quale titolo l&#8217;appartamento di proprietà dell&#8217;anziana in …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.senza peraltro versare  alcun canone all&#8217;avente diritto;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> per quanto sopra, alla luce del disagio personale della beneficiaria che più volte ha espresso il desiderio di fare ritorno a casa propria essendo in grado di attendere alle proprie necessità e tenuto conto del grave ed oggettivo pregiudizio patrimoniale venutosi a creare, apparirebbe quanto mai opportuna una nuova valutazione da parte di Codesto Giudice Tutelare sulla persistenza delle condizioni che portarono alla nomina dell&#8217;attuale ADS ed all&#8217;adozione delle determinazioni contenute nel relativo provvedimento;</p>
<p style="text-align: justify;">tutto ciò premesso i signori …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., ut supra assistiti e rappresentati</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CHIEDONO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">che l&#8217;Ill.mo Giudice Tutelare adito, letto il presente ricorso, ritenuta la propria competenza, acquisita ogni documentazione utile od opportuna presso&#8230;&#8230;.. o altrove, valutata l&#8217;opportunità di assumere nuovi provvedimenti a favore della beneficiaria &#8211; rebus sic stantibus ed alla luce della grave situazione illustrata &#8211; , ascoltate comunque la signora …&#8230;&#8230;. e l&#8217;attuale Ads signora&#8230;&#8230;&#8230;., voglia così disporre:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IN PRINCIPALITA&#8217;</strong>: dichiarare cessata l&#8217;amministrazione di Sostegno disposta a beneficio della signora …&#8230;&#8230; in data …&#8230;.. (RG …..) od in subordine sostituire l&#8217;attuale nominata Ads signora …&#8230;&#8230;.. con altra persona, benevisa alla beneficiaria ed in grado di assumere l&#8217;incarico;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IN OGNI CASO</strong> adottare a favore della beneficiaria tutti i provvedimenti che dovesse ritenere  utili ed opportuni per i bisogni di vita della medesima e per la conservazione del proprio patrimonio ivi compresa l&#8217;adozione delle più opportune e strumentali azioni legali;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>MUNIRE</strong> l&#8217;emanando decreto di immediata esecutività stante l&#8217;urgenza di porre rimedio in tempi assai rapidi alla situazione venutasi creare siccome rappresentata nella superiore premessa.</p>
<p>Si dichiara di voler ricevere gli avvisi di rito al seguente numero di fax: …&#8230;..</p>
<p>Con osservanza</p>
<p>…&#8230;&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si offrono in comunicazione:</p>
<ol>
<li>Autocertificazioni 	dei ricorrenti</li>
<li>documenti 	anagrafici dei ricorrenti</li>
</ol>
</blockquote>
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		<title>Richiesta al Giudice di autorizzazione ad azioni legali</title>
		<link>http://www.amministratoridisostegno.com/2011/07/richiesta-al-giudice-di-autorizzazione-ad-azioni-legali/</link>
		<comments>http://www.amministratoridisostegno.com/2011/07/richiesta-al-giudice-di-autorizzazione-ad-azioni-legali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 10:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[esempio]]></category>
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		<category><![CDATA[Poteri ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>

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		<description><![CDATA[Come chiedere al giudice tutelare autorizzazione ad avviare una causa legale per l'ADS? Vediamo come fare seguendo un esempio di istanza predisposta dall'avvocato Stefano Scalettaris: ecco un esempio di richiesta di autorizzazione al giudice per avviare azioni legali a favore del beneficiato di amministrazione di sostegno. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/07/richiesta-al-giudice-di-autorizzazione-ad-azioni-legali/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">L&#8217;ADS deve chiedere al Giudice l&#8217;autorizzazione ad avviare azioni legali con apposita istanza.</span></h2>
<p style="text-align: justify;">Molto spesso il nominato Amministratore di Sostegno trova situazioni patrimoniali complesse ed in pregiudizio del beneficiato. I beni a lui intestati sono magari utilizzati senza portargli alcun beneficio o parte del patrimonio è stato distratto da soggetti che lo attorniavano interessati, magari fino ad averlo circonvenuto in un momento di debolezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è perciò raro che l&#8217;ADS debba pensare a dare tutela al proprio amministrato ricorrendo alle vie di giustizia ed eventualmente interessando la procura della Repubblica per quanto accaduto.</p>
<p style="text-align: justify;">La scelta non è però nella libera discrezionalità dell&#8217;amministratore di sostegno ed è opportuno che via sia la chiara autorizzazione del Giudice Tutelare a compiere i passaggi conseguenti anche quanto la stessa nomina sia stata realizzata appositamente per assistere il benficiato nella gestione della propria congiuturale situazione economica.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; allora necessario farsi autorizzare specificamente alle dette attività predisponendo e presentanto apposita istanza al Giudice Tutelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Do quindi segnalazione di un interessante ed esaustivo esempio di istanza messa a disposizione dall&#8217;<strong>Avv. Stefano Scalettaris</strong> di San Donà di Piave.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
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</script></p>
<p style="text-align: center;"><strong>AL SIGNOR GIUDICE TUTELARE PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AD AZIONI LEGALI</strong></p>
<p style="text-align: justify;">nel procedimento RG&#8230;..  &#8211; Ads a favore di …..<br />
La signora …&#8230;.. (…&#8230;..) nata a ….. il …&#8230;, domiciliata presso lo studio dell&#8217;avv. Stefano Scalettaris (SCLSFN70S30G914C) in San Donà di Piave, via Battisti 11, nella sua qualità di Amministatrice di Sostegno di …&#8230; nata a …&#8230; il …&#8230;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PREMESSO</strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">CHE l&#8217;istante veniva nominata Amministratrice di Sostegno di …&#8230;. con provvedimento del …&#8230;. del Giudice Tutelare, dr&#8230;&#8230;.;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li> CHE tale nomina seguiva alla rimozione della precedente Ads signora …&#8230;.., il cui “comportamento riprovevole” &#8211; consistente nella sottrazione di somme di spettanza della beneficiaria &#8211; ha determinato la formazione di un consistente debito verso la Struttura&#8230;&#8230;ove l&#8217;anziana risiede;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li> CHE nel provvedimento di nomina il Giudice autorizzava la nuova Ads a “ verificare le iniziative più idonee a recuperare le somme sottratte ed eventuali azioni di responsabilità”;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li> CHE lo stesso Giudice evidenziava, in esito all&#8217;istruttoria svolta, inequivocabili profili di responsabilità civile e penale a carico della signora ….. (“Considerato infatti che la stessa senza fornire alcuna giustificazione ha trattenuto per sé i ratei della pensione spettante alla beneficiaria senza provvedere al versamento presso la casa di riposo ove attualmente la predetta beneficiaria risiede”);</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li> CHE attualmente la signora …&#8230; parrebbe ancora risiedere, senza alcun titolo, presso l&#8217;immobile di proprietà dell&#8217;anziana …&#8230;., in …&#8230;, situazione questa, ostativa della possibilità di trarre reddito dall&#8217;unico cespite di spettanza della beneficiaria;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li> CHE nel frattempo il creditore ….., a mezzo del proprio Legale, ha manifestato altresì l&#8217;intenzione di procedere esecutivamente a danno dell&#8217;anziana ;</li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"> CHE preso atto delle gravi problematiche di cui sopra l&#8217;Ads intenderebbe procedere come segue: contattare a mezzo del proprio Legale la signora …&#8230;. chiedendo in via bonaria l&#8217;immediata restituzione di tutto ciò che è di spettanza della signora&#8230;.. oltre alla liberazione spontanea dell&#8217;immobile in …&#8230;..;</li>
</ul>
<p>indi, in ipotesi di mancato o insoddisfacente riscontro agire:</p>
<ol>
<li>in sede penale presentando all&#8217;Autorità Giudiziaria una denuncia/querela contro la signora …&#8230;&#8230;;</li>
<li>in sede civile per ottenere, da un lato il rilascio dell&#8217;immobile in …&#8230;.. e dall&#8217;altro, ove ritenuto economicamente conveniente valutata la capienza del patrimonio della signora …..,  la restituzione del denaro e dei beni di spettanza della signora ….. con il riconoscimento del conseguente danno patito;</li>
</ol>
<ul>
<li>CHE in ogni caso, verificata nel più breve tempo possibile la situazione patrimoniale dell&#8217;anziana, l&#8217;Ads dovrà far fronte alle pretese creditorie di&#8230;.. proponendo eventuali dilazioni di pagamento ovvero convenendo con ….. altre soluzioni &#8211; compresa, in estrema ratio, la vendita dell&#8217;immobile di cui sopra &#8211; idonee a scongiurare l&#8217;esperimento di inutili, costose e punitive azioni esecutive contro la signora …&#8230;,</li>
</ul>
<p>tutto ciò premesso la signora&#8230;&#8230;., ut supra</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CHIEDE</strong></p>
<p>che l&#8217;Ill.mo Giudice Tutelare adito, letto il presente ricorso, ritenuta la propria competenza, rilevata l&#8217;urgenza, voglia così disporre:<br />
autorizzare l&#8217;ADS …&#8230; a presentare, ove necessario, a mezzo del proprio legale avv. …&#8230;. del Foro di ….., una denuncia/querela contro la signora …&#8230;, nata a …. il ….. per i fatti di cui in narrativa con espressa autorizzazione a costituirsi parte civile, in nome e per conto della beneficiaria, …&#8230;, nell&#8217;instaurando procedimento;<br />
autorizzare l&#8217;ADS …&#8230;.,  a mezzo del proprio Legale avv. …&#8230; di ….., a convenire in giudizio presso il Tribunale Civile di …. la signora …&#8230;, ove necessario, per ottenere il rilascio dell&#8217;immobile in ….. di proprietà della signora …&#8230;;<br />
autorizzare l&#8217;ADS …&#8230;.,  a mezzo del proprio Legale avv. …..di …., a convenire in giudizio presso il Tribunale Civile di …. la signora …&#8230;.., ove necessario, per ottenere la restituzione del denaro e dei beni di spettanza della signora …&#8230; con espressa facoltà in capo all&#8217;Ads di far precedere la programmata azione da una richiesta cautelare ante causam, ove ritenuta opportuna sulla base della capienza patrimoniale della destinataria del provvedimento;<br />
autorizzare l&#8217;Ads a convenire stragiudizialmente con il creditore ….., ove possibile,  dilazioni di pagamento del credito da esso vantato;<br />
MUNIRE l&#8217;emanando decreto di immediata esecutività stante l&#8217;estrema urgenza di porre rimedio, in tempi assai rapidi, alla gravissima situazione venutasi a creare siccome rappresentata nella superiore premessa.</p>
<p>Si dichiara di voler ricevere ogni avviso al seguente numero di fax: …. o all&#8217;indirizzo di posta elettronica: …&#8230;</p>
<p>Con osservanza.</p>
<p>&nbsp;</p>
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