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  1. melody
    15 giugno 2010 a 18:50 | #1

    Sono una praticante avvocato e uno dei miei clienti ha appena scoperto che sua figlia si è fatta nominare suo amministratore di sostegno (provvisorio)..e lui non ha saputo niente di tutto il procedimento, perchè non gli è stato notificato niente! E’ possibile tutto questo?il decreto di nomina non dovrebbe essere affetto da nullità? Ringrazio chiunque voglia darmi un consiglio su come procedere.
    Grazie mille.
    Cordiali saluti.
    Melody

  2. admin
    19 giugno 2010 a 14:59 | #2

    Gentile Melody,
    ho letto il suo post e ne rilevo l’importanza. lei affronta la questione dell’avvenuta reale comunicazione della procedura incardinata. Come saprà il ricorso per la nomina dell’ADS deve essere notificato anche al soggetto che ne deve beneficiare. Il Magistrato Giudicante deve poi controllare il buon esito della notifica. Resto quindi un pò perplesso all’affermazione del suo cliente di non saperne nulla.
    le mi screve fra parentesi che potrebbe trattarsi di un Amministratore di Sostegno provvisorio: vi è forse una situazione di emergenza/urgenza che possa aver indotto il giudice a disporlo prima dell’udienza?
    O forse il suo cliente non ha ricevuto la notifica a mani del ricoro che è così stato depositato presso la casa comunale?
    Mi faccia sapere.
    Vive cordialità.
    Avv. Alberto Vigani

  3. 10 agosto 2010 a 14:48 | #3

    Egr Avv.,
    mi è stato richiesto da un parente prossimo a cui tengo tantissimo,di poter essere nominato amministratore di sostegno.
    Dove posso trovare informazioni in merito alle responsabilità ed eventuali sanzioni civili, amministrative o penali, applicabili a tale istituto ?
    Grazie e cordiali saluti
    Luigi

  4. admin
    10 agosto 2010 a 14:52 | #4

    Gentile Luigi,
    lei fa una domanda importante per la quale, tuttavia, non vi è una semplice risposta. Ovvero non si può restringere la risposta al suo quesito poche righe in un commento.
    In particolare le significo che sono applicabili all’istituto molte delle dispsosizioni in materia di tutela ed interdizione mentre resta sempre di riferimento tutto quanto discende dalle responsabilità previste dal codice penale, qui non riassumbile.
    Ad ogni modo lei può trovare un breve ripilogo della disciplina nella stessa legge che ha introdotto l’istituto dell’ADS e che può trovare cliccando QUI.
    Cordiali saluti.
    Avv. Alberto Vigani

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