Chi siamo

Con la Legge 9 gennaio 2004 n.6 è entrata nel panorama giuridico italiano una nuova figura: l’Amministratore di sostegno, e con essa vi è stata una radicale innovazione istituzionale, sociale e culturale in tema di tutela delle persone svantaggiate.


L’attuazione di questa normativa comporta il prendere atto di necessarie responsabilità istituzionali e professionali: da ciò consegue anche l’importanza di interventi informativi, formativi rivolti a cittadini ed operatori che contribuiscano alla effettiva applicazione dell’istituto dell’ADS.

Del pari bisogna oggi intensificare il fare sistema fra interventi del volontariato, associazionismo, istituzioni del sociale e servizi , tutti aventi un unico perno nel soggetto persona con diritti ed aspettative che devono potersi esercitare a prescindere  dal contesto sanitario, di vita sociale e /o familiare. I destinatari di questo sforzo collettivo devono essere le persone con problemi di salute e non incapaci di provvedere regolarmente alla cura dei propri affari e interessi, ma non in condizioni da legittimare una  interdizione co una inabilitazione, con le conseguente perdite dei diritti.

In questo cammino si inserisce la nascita dell’associazione Amministratori di Sostegno” che gestisce e sostiene questo sito web (www.amministratoridisostegno.com).

Scopi dell’associazione

  • promozione dei valori di solidarietà umana e sociale;
  • tutela dei diritti dei soggetti deboli;
  • promozione di processi di partecipazione e di inclusione sociale dei soggetti fragili;
  • promozione e valorizzazione della figura dell’Amministratore di Sostegno prevista dalla legge n. 6/2004.

Attività dell’Associazione:

  • ideazione, predisposizione e realizzazione di campagne di sensibilizzazione mirate alla diffusione della cultura dei diritti dei soggetti deboli;
  • informazione, promozione e consulenza rivolta agli amministratori di sostegno;
  • formazione di seminari e convegni per la preparazione specifica di persone  interessate a svolgere la funzione dell’amministrazione di sostegno;
  • supporto e aggiornamento permanente a favore dei soggetti che svolgono  la funzione di amministratore di sostegno;
  • sviluppo di attività editoriali, pubblicitarie e di diffusione di iniziative rivolte alla valorizzazione dei contenuti della L. 6/2004.

Associazione “Amministratori di Sostegno

Per saperne di più puoi anche scaricare gratis da questo sito la “Guida Breve all’Amministratore di Sostegno

Per farlo è sufficiente mandare soltanto un tweet di TWITTER; Ti basta cliccare sul tasto qui di seguito: “pay with a tweet”. Per Te è gratis, per noi è un contributo importante su Twitter a diffondere la cultura dell’ADS. CLICCACI ORA!

9 Responses to Chi siamo

  1. Piero Borla says:

    Sto approfondendo, insieme con amici, il tema del testamento biologico. Anche sulla base di esperienze vissute, ritengo che la volontà del testatore possa essere espressa in linea di massima; che difficilmente risulti esaustiva rispetto ai casi concreti di malattia, nè possa tener conto dell’evoluzione dei mezzi terapeutici. Ritengo fondamentale che essa volontà sia interpretata nei casi concreti da una persona di fiducia, che ne abbia discusso con il testatore. Il codice di deontologia medica (art. 37) riconosce a questo effetto una competenza specifica dell’amministratore di sostegno. su questo argomento avete informazioni, documentazione, idee ?
    Aggiungo ancora che sarebbe utile -come elemento di certezza ma sopratutto di reperibilità del documento- una centrale unica nazionale di deposito dei testamenti biologici. che ne pensate ? La vostra associazione potrebbe farsi carico di questa funzione ?
    Grazie

  2. admin says:

    Grazie per l’interessante proposta, anche se esce dal percorso che stiamo vivendo. Ci riflettiamo e poi vediamo se vi sono sinergie utili.
    Staff.

  3. francesca liani says:

    Buonasera, mia sorella disabile ha avuto un ads avvocato (nominato dal giudice) che per i mesi del suo mandato si è comportato malissimo, non ha mai conosciuto mia sorella, non le mai parlato, facendosi negare al telefono, le ha dato i soldi della pensione dopo sei mesi dal suo incarico fino a che siamo riuscite a chiedere la revoca dell’ads e siamo arrivate alla nomina di un ads volontario che finalmente è riuscita ad istaurare un rapporto di fiducia con mia sorella. Nel frattempo questo ads precedente ha chiesto un ?equo indennizzo di 1300 euro e il giudice ne ha autorizzato 1000. Può mia sorella chiedere, prima di pagare, la motivazione di questo indennizzo, e al limite impugnare questa decisione del giudice? Vi assicuro che l’ads è stato compèletamente negligente, tanto che mia sorella ha depositato anche una denuncia ai carabinieri, perchè non avendo la sua pensione per mesi aveva paura di essere truffata. Chiaramente in questi mesi i soldi sono stati anticipati da me, ma restituiti solo in parte. Ci possiamo rivolgere a qualcuno per avere giustizia?

  4. admin says:

    Gentile Francesca, ho pubblicato proprio oggi un esempio di reclamo alla corte in avversione a provevdimenti del giudice tutelare.
    Per miglior dettaglio in materia di ADS, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team del mio studio e che può scaricare cliccando QUI: http://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

    Speriamo di esserle stati di aiuto e per darci il suo sostegno le chiediamo di cliccare su mi piace sulla pagina facebook di http://www.amministratoridisostegno.com che trova qui: http://www.facebook.com/amministratoredisostegno
    Grazie mille.
    Cordialità.
    Avv. Alberto Vigani

  5. Mario Salerno says:

    Gentile Avvocato,
    mio padre, ottantatreenne, è affetto da turbe della personalità piuttosto forti ma rifiuta di farsi visitare. Al tempo stesso si ostina a tener fuori da ogni possibilità di controllo l’attività commerciale a lui intestata, che sta conducendo al fallimento. Purtroppo la sua visione delle cose è diventata del tutto inadeguata, ma non riesco a farglielo capire. Per intenderci, è come se si volesse tenere aperto ai giorni nostri un negozio di macchine da scrivere dicendo che nulla funziona meglio di loro: sono robuste, non consumano elettricità, basta saper scrivere per usarle e via dicendo. Dice che vuole “morire da padrone”, ma nel frattempo la posizione debitoria che si sta producendo con le banche spezza il sonno e vedo in serissimo pericolo l’integrità della proprietà. E’ possibile immaginare di chiedere l’AdS, anche se già immagino che lui la rifiuterebbe? Vorrei poter limitare la cosa al semplice controllo dell’amministrazione, pur lasciando a lui ogni beneficio economico; lo scopo principale sarebbe il tentativo di non distruggere la proprietà faticosissimamente acquisita anche e soprattutto grazie al lavoro che ho fatto io nella sua ditta negli anni scorsi. Oppure bisogna assistere alla perdita di tutto senza poter fare nulla?
    La ringrazio molto e le auguro buon lavoro.
    I più cordiali saluti.
    Mario

  6. admin says:

    Gentile Mario,
    mi pare che non vi siano condizioni di debolezza che portino a richiedere un’ADS. Attesa l’opposizione certa del genitore, sarebbe quanto meno opportuno munirsi di apposita perizia medica per sostenerne una qualche inabilità.
    Veda quindi se è disponibile reperire il frutto di recenti visite mediche magari giustificate anche da esigenze amministrative: patente, licenza di caccia etc. etc.
    Per miglior dettaglio in materia di ADS, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team del mio studio e che può scaricare cliccando QUI: http://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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    Grazie mille.
    Cordialità.
    Avv. Alberto Vigani

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  7. vittorio says:

    Sono anche io un amministratore di sostegno è ho trovato molto utile il vostro sito e i vostri consigli…
    Grazie
    V.V.

  8. LUCIA says:

    Buongiorno. Per mia zia 81nne residente a Roma abbiamo inoltrato ricorso presso il tribunale di Roma indicando il nominativo di un AdS. il 1.dicembre2011 questa persona ci scrive che l’udienza per la nomina è stata fissata per il 19.1.2012. Il 13 dicembre ci scrive che avendo lui trovato un altro posto di lavoro in un altra città cito testualmente “sarebbe per me impossibile pensare alla vostra problematica. Oggi son stato in tribunale per sapere cosa fare. La risposta del funzionario è stata quella che mi aspettavo: il ricorso attuale non serve a nulla, perchè lì è indicato il mio nome. Occorrerà che la vostra famiglia ne presenti un altro, indicando un nuovo nome o lasciando che il giudice decida per voi. Non ho proceduto con le notifiche proprio perchè sapevo della possibilità che mi si stava presentando e non volevo dar luogo a un procedimento che in fin dei conti sarebbe risultato vano”.Avendo buttato 6 mesi di attesa da luglio (data del ricorso) cosa possiamo fare?Possiamo p.es. presentarci ugualmente il 19.1 o significa che la persona non ha ritirato le notifiche e il procedimento è decaduto? Grazie per una veloce risposta (scrivo da Milano dove vivono attualmente tutti i parenti della zia nubile ” sorella 83nne e nipoti figli di fratelli e sorelle)

  9. admin says:

    Gentile Lucia,
    temo che l’udienza che si terrà il 19 non sarà utile ad alcunchè in mancanza di notifica alle eprsone interessate ed indicate in decreto. presentatevi e chiedete termine per notificare indicando altresì un nuovo nominativo per l’ADS.

    Per meglio comprendere l’istituto, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team del mio studio e che può scaricare cliccando QUI: http://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

    Speriamo di esserle stati di aiuto e per darci il suo sostegno le chiediamo di cliccare su mi piace sulla pagina facebook di http://www.amministratoridisostegno.com che trova qui: http://www.facebook.com/amministratoredisostegno
    Grazie mille.
    Cordialità.
    Avv. Alberto Vigani

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