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Archivio per la categoria ‘Esempio atti giudiziari’

La querela per circonvenzione d’incapace del beneficiato

10 agosto 2010 admin Nessun commento

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO CIRCONVENZIONE D’INCAPACE: L’ADS DEVE PROPORRE QUERELA?

Sovente accade che l’amministratore di sostegno si trovi ad essere nominato in costanza di turbative nei confronti del beneficiato. O meglio si può persino dire che, in costanza di condotte non cristalline di taluni, i congiunti o altri interessati chiedano la nomina di un ADS proprio per dare la miglior tutela al beneficiato.

In tali frangenti ben può occorrere che l’Amministratore di sostegno possa trovarsi nelle condizioni di dover prendere posizione in merito alla possibile circonvenzione d’incapace nei confronti del proprio amministrato.

Per facilità di consultazione riportiamo di seguito il testo della norma di riferimento.

Art. 643 Circonvenzione di persone incapaci

Chiunque, per procurare a se’ o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermita’ o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, e’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 euro a 2065 euro.

Qualora che ne sussistenao i presupposti, l’amministratore di sostegno deve quindi reagire con le azioni di competenza. Dopo essersi fatto appositamente autorizzare dal Giudice Tutelare, l’ADS dovrà perciò predisporre e proporre specifica denuncia querela per ciconvenzione d’incapace contro i soggetti coinvolti, se identificati, oppure contro ignoti.

Al fine di consentire la miglior comprensione della dinamica fattuale e giuridica di cui si discorre, proponiamo di seguito un esempio di atto giudiziario (denuncia querela) all’uopo predisposto.

Avv. Alberto Vigani


ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA

(per il tramite della Stazione Carabinieri di San Donà di Piave)

*****

DENUNCIA-QUERELA

Atto di denuncia-querela proposto dalla Signora Caia Sempronia, nata a San Donà di Piave (VE), il 00.00.1977 e residente a San Donà di pIave, via Italia n. 20,

con l’assistenza

dell’Avv. Roberto Tumiotto in veste di Amministratore di sostegno, nominato con provvedimento del 00.00.2010 del Giudice Tutelare del Tribunale di Venezia – Sez. Dist. di S. Donà di Piave (doc. 1), e su autorizzazione del Giudice Tutelare (doc. 2).

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La Signora Caia Sempronia è in cura presso il Centro Salute Mentale dell’U.L.S.S. n. 15, di Venezia dal 1999, per “psicosi ______________” ed è seguita anche dal Ser.T. della medesima struttura per dipendenza da sostanze stupefacenti.

Nel mese di settembre 2009 i sanitari del C.S.M. suddetto segnalavano la sua situazione al Giudice Tutelare al fine della nomina urgente di un amministratore di sostegno (doc. 3), poiché “Nonostante il trattamento psicofarmacologico e psicoterapico di sostegno, la Sig.ra Sempronia tende a mantenere comportamenti e frequentazioni che la espongono a situazioni di plagio e truffa non essendo lei sempre in grado di valutare la gravità delle conseguenze”.

Dalla documentazione depositata e dalle dichiarazioni che la Dott.ssa Ipazia Ippocrate, psichiatra del C.S.M., rendeva all’udienza del 10.11.2009 è emerso che l’infermità psichica di cui sopra, unita all’uso di cocaina, fa sì che la Sig.ra Sempronia (odierna querelante) pur essendo in grado di attendere alle piccole occupazioni quotidiane, è “…in realtà del tutto incapace di compiere ogni atto che non sia di tipo elementare e di cogliere le possibili conseguenze delle azioni che compie”.

Nel corso del suo esame avanti il G.T. la querelante affermava di avere assunto nel 2009, dietro modesto compenso, la carica di amministratore unico della società TTTTTTTT SRL, sedente in Caorle (VE), alla via VERONA n. __, venendo così ad assumere un ruolo che non avrebbe mai potuto/dovuto ricoprire a causa delle proprie gravi condizioni psichiche; del pari dichiarava che nulla conosceva dell’attività svolta dal citato consorzio, nulla della sua situazione economico-patrimoniale, nulla dei dipendenti, nulla degli affari, ecc.

All’esito dell’udienza, verificato lo stato d’infermità della Signora Sempronia, il G.T. disponeva la nomina dell’avvocato Roberto Tumiotto ad amministratore di sostegno, con compiti d’assistenza sia morale che materiale, e con l’incarico “di curare e assistere il beneficiario e di compiere in nome e per conto dello stesso i seguenti atti:

  • assistere la beneficiaria nel compimento di ogni atto inerente alla sua qualifica di amministratore del TTTTTTTT SRL, con sede in CAORLE (VE) via Verona n. __;
  • assistere la beneficiaria nel compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • provvedere, in nome e per conto della beneficiaria, ad ogni adempimento di natura fiscale.”.

Esposto il contesto, allo stato attuale, la cosa che più preoccupa è la posizione d’amministratore di TTTTTTTT SRL rivestita dalla beneficiata.

Infatti paiono essersi eclissate le persone che hanno fatto assumere, verosimilmente in seguito a circonvenzione, alla Signora Sempronia la posizione di c.d. “testa di legno” dell’ente e quest’ultimo appare oggi, e presumibilmente versava già allora, in istato di decozione.

In ragione della descritta esposizione a pericolo della Signora Sempronia, il marito, Signor Sempronio Semproni, si induceva a presentare già nel mese di agosto 2009 un esposto alla Procura della Repubblica nel quale, paventando che la moglie potesse essere oggetto di circonvenzione o di plagio da parte d’ignoti, chiedeva che fossero disposte indagini;

In seguito al predetto esposto era avviato il procedimento penale n. 0000/10 Z, le cui indagini sono state dapprima coordinate dal Sost. Proc. Dott. _____________ e poi dal Dott. _________ , e saranno unificate ad altri procedimenti.

Dalle dichiarazioni della Signora Sempronia e dalle informazioni assunte risulta che la stessa era stata contattata, inizialmente, da un tale signor __________________ (doc. 4) che le fece la proposta di assumere il ruolo di amministratore e firmare la relativa documentazione; quest’ultimo provvedeva poi a tenersi in contatto con la beneficiata telefonandole ogni tanto e dicendole di farsi trovare presso _________________________ ove le faceva sottoscrivere dei documenti di cui non conosceva né il contenuto né la rilevanza.

In un’occasione fu fatto anche firmare all’odierna querelante un intero blocchetto di assegni in bianco.

La TTTTTTTT SRL, come accennato, appare trovarsi in fase di decozione (insolvenza desumibile dall’esistenza di posizioni debitorie, impossibilità di operare per incapacità dichiarata dell’amministratore, sfratto dalla sede operativa, dileguamento di fatto di chi vi operava o “vi ruotava attorno”, precedente istanza di fallimento abbandonata per desistenza del creditore, abbandono di documentazione contabile, ecc.) e vi sono diversi creditori che minacciano azioni di recupero dei loro crediti rivolgendosi anche direttamente alla Beneficiaria.

In data 20 dicembre 2009 l’Ufficio Depenalizzazione Assegni della Prefettura di Venezia contestava alla Signora Sempronia la violazione di norme depenalizzate ex art. 33 D. L.gs 30/12/1999, n. 507 – L. 15/12/1990 n. 386 e successive modificazioni per emissione di assegni senza provvista (doc. 5). Per le ragioni dedotte, tuttavia, la Signora, che qui querela, non può essere ritenuta responsabile per fatti compiuti in istato d’incapacità naturale.

Del resto, alla data d’emissione degli assegni, oggetto del verbale inviato dalla Prefettura, pendeva già la procedura per l’Amministrazione di Sostegno comprovante lo stato d’incapacità in cui l’odierna querelante già versava.

Per contro, a fronte della non imputabilità della Signora Sempronia, è invece ipotizzabile, a carico di IGNOTI, oltre il reato di circonvenzione di incapace, anche quelli di falsità in foglio firmato in bianco, truffa, ecc., per avere, gli stessi, fatto sottoscrivere all’odierna querelante un blocchetto di assegni in bianco ed averli in seguito indebitamente riempiti. Eventi, quelli dedotti, tempestivamente esposti dall’amministratore di sostegno al Giudice Tutelare per avere sue determinazioni in relazione all’attività da svolgere (doc. 6).

In ogni caso era chiesto alla Prefettura l’annullamento del verbale del 00/00/2010 per quanto riguarda la Signora Caia Sempronia obbligata principale e, in subordine, ne era chiesta la sua sospensione sino a quando non fossero concluse le indagini della Procura e definite le eventuali responsabilità.

Considerato il grave pregiudizio che ne deriva all’odierna querelante e la malafede d’ignoti nel farle assumere il ruolo d’amministratore di TTTTTTTT SRL, la stessa, con l’ausilio dell’amministratore di sostegno e previa autorizzazione del G.T., si riserva di promuovere istanza al Tribunale volta ad ottenere l’annullamento della nomina ad amministratore del Consorzio con effetti retroattivi, atteso che si trovava in stato d’incapacità naturale, ex art. 428 cod. civ. già all’epoca dell’accettazione della carica, per effetto della patologia e della tossicodipendenza predette.

Tanto premesso, l’esponente, assistita dall’amministratore di sostegno, Avv. Rooberto Tumiotto, con studio in Eraclea (VE), via Fausta, n. 52, ritenuto che dai fatti suesposti emergano concrete responsabilità in ordine diversi reati sporge formale

DENUNCIA-QUERELA

nei confronti di IGNOTI, chiedendo che siano penalmente perseguiti per i reati di circonvenzione di incapace (643 c.p.), e/o di falsità in foglio firmato in bianco (art. 486, 489), e/o di truffa (640 c.p.) per avere, gli stessi fatto sottoscrivere all’esponente un blocchetto di assegni in bianco ed averli in seguito indebitamente riempiti e/o per tutti quei reati che la S.V. Ill.ma Vorrà ravvisare nei sopra esposti comportamenti, con riserva espressa di costituirsi parte civile nell’istaurando procedimento penale per il risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti e patiendi.

Dichiara di nominare quale difensore di fiducia l’Avv. Alberto A. Vigani del Foro di Venezia, con Studio in Eraclea (VE), via Fausta, 52, presso il quale elegge domicilio.

La querelante, assistita dall’amministratore di sostegno, chiede di essere informata, ai sensi dell’art. 408, co. 2 c.p.p., dell’eventuale richiesta d’archiviazione, alla quale fin d’ora si oppone, nonché, a norma dell’’art. 406, co. 3 c.p.p. dell’eventuale richiesta di proroga delle indagini.

Manifesta sin d’ora opposizione all’emissione del decreto penale di condanna, nonché alla declaratoria d’improcedibilità per particolare tenuità del fatto (ipotesi peraltro inverosimile), a norma dell’art. 34 D.Lgs. 28.08.2000 n. 271, nel caso il fatto integri un reato attribuito alla competenza del Giudice di Pace.

Indica quali persone in grado di riferire sui fatti:

  • Dott.ssa Ipazia Ippocrate del Centro Salute mentale ULSS n. 10;
  • Dott. Gaio Ippocrate del Centro Salute mentale ULSS n. 10;
  • Assistente Sociale Signora Liberia Ippocrate;
  • Sempronia Libera Semproni, madre di Caia Sempronia;
  • Tizia Sempronia, sorella di Caia;
  • Sempronio, marito di Caia Sempronia.

Allega copia dei seguenti documenti:

  1. provvedimento di nomina ad amministratore di sostegno;
  2. autorizzazione del Giudice Tutelare a proporre querela contro ignoti.
  3. istanza di nomina ad amministratore di sostegno da parte del C.S.M. U.L.S.S. n. 15 di Venezia
  4. fotocopia del biglietto da visita di ________________.
  5. verbale della Prefettura notificato in data 00.00.2010;
  6. istanza a Giudice Tutelare per chiarimenti sull’attività da svolgere.

Con Osservanza.

Eraclea, lì 14 agosto 2010

Caia Sempronia

L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Avv. Roberto Tumiotto

Ricorso per Amministratore Di Sostegno senza avvocato

19 giugno 2010 admin Nessun commento

Come si è già detto la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno può essere proposta anche senza il patrocinio tecnico, ovvero senza la presenza obbligatoria di un procuratore (avvocato), nei casi in cui non vi è una particolare complessità delle vicende giuridiche da trattare in fondamento della nomina per cui è ricorso. Ciò è ritenuto possibile in tutti quei casi in cui non vi sia conflittualità fra i congiunti o quando la vicenda d’origne o da gestire successivamente non implichi l’affrontare difficili problematiche giuridiche.

La scelta sull’ammettere o meno il ricorso per la nomina di ADS con o senza patrocinio tecnico (con o senza avvocato) è rimessa in esclusiva alla discrezione del magistrato designato.

Per consentire a tutti coloro che necessitano di un esempio da cui trarre spunto, riportiamo un facsimile di Ricorso per la Nomina di Amministratore di Sostegno senza ausilio di un procuratore.

Il ricorso deve poi essere depositato avanti la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale (o sua sezione distaccata) ove ha la residenza la persona per cui si chiede la nomina dell’amministratore di sostegno.

Avv. Alberto Vigani


Tribunale di Venezia

Sezione Distaccata di San Donà di Piave

RICORSO PER LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Ill.mo Signor  Giudice Tutelare, dott. Viviana Mele

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………,

nato a…………………………………………………..il………………………………………….e

residente in………………………………………………….……………………………………….

via…………………………………………………………, n ………………………………………

tel..……………………………………, fax …………..………………, e-mail……………………

nella sua qualità …………………………………………………………………………………

del/lla signor/a…………………………………………………………………………………….

nato/a a………………………………………………………………………………………………

e residente (o domiciliato) in ……………………………………………………………………,

via …………………………………………………………., n …………………………………….,

ed avente dimora in ………………………………………………………………………,

alla via……………………………………………………………, n …………………………..………).

premesso

che il predetto signor………………………………………………………………………………

si trova nell’impossibilità …………………………………………………………………………

di provvedere ai propri interessi a causa dell’essere affetto dalla seguente patologia  …………………………………………

che, infatti, lo stesso signor………………………………………………………………………

come risulta dalla certificazione medica che si allega, è affetto da…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il predetto soggetto non è pertanto in grado di provvedere in via autonoma alla cura dei propri interessi.

Che si rende pertanto necessario disporre la nomina di un amministratore di sostegno che possa assistere l’indicato  signor………………………………………………………………………………………………… nel compimento degli atti descritti;

tutto ciò premesso,

chiede

l’assoggettare  ad AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ai sensi della legge 09/01/04, n. 6

il signor…………………………………………………………….

nato a ………………………………………………………….., il …………………………………

residente a ……………………………………………………………………………………………

via………………………………………………………………, n. ………………………………….

o domiciliato a……………………………………………………………………………………….

Via………………………………………………………………,n. …………………………………

e propone per la nomina ad AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

il/la signor/a…………………………………………………………………………………………

residente a ………………………………………………………………………………………….

via…………………………………………………………………, n………………………………..

tel………………………………, cell. …………………, e-mail……………………………………

A sostegno di quanto richiesto in ricorso dimette:

  1. Certificato di nascita, stato famiglia e residenzadel beneficiario;
  2. Documentazione sulle condizioni di vita personale (sanitarie, sociali, psicologiche ed educative/scolastiche, ecc.)
  3. Documentazione relativa alla sua situazione patrimoniale .
  4. Documenti inerenti l’eventuale opposizione al procedimento da parte di parenti stretti.
  5. Certificazione attestante che il sig. ………………………. è non deambulante e quindi non è in grado di presenziare alle udienze che si terranno nel Palazzo del Tribunale.

Inoltre indica le generalità e gli indirizzi dei parenti stretti (genitori, fratelli, figli e coniugi) a lui noti :

  1. …………………………………………………………………………………………………
  2. …………………………………………………………………………………………………
  3. …………………………………………………………………………………………………
  4. …………………………………………………………………………………………………
  5. …………………………………………………………………………………………………
  6. …………………………………………………………………………………………………
  7. …………………………………………………………………………………………………

A sostegno della presente richiesta, il ricorrente, con riferimento alle condizioni di vita quotidiana ed alle intercorrenti relazioni sociali e psicologiche del sig. ……………………………………… precisa:

  • Le azioni che il beneficiario è in grado di compiere in modo autonomo

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • Le azioni che il beneficiario è in grado di compiere solo con l’assistenza di un Amministratore di Sostegno

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • Le azioni che il beneficiario non è in grado di compiere

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Le principali spese che si presumono da sostenersi

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………..

Eraclea, lì 10 giugno 2010

Firma del ricorrente

……………………………….

Amministratore di sostegno senza patologia del beneficiato

13 giugno 2010 admin Nessun commento

ADS e ASSENZA DI MALATTIA


Il Tribunale di Varese va oltre la consueta lettura dell’istituto innovando ed ampliando la portata operativa dello stesso affermandone un ruolo che arriva alla tutela delle capacità di realizzazione della persona. L’amministrazione di sostegno infatti non è più interpretata come una cura per una patologia ma come un input migliorativo alla vita del beneficiario.

Questo perché l’istituto viene letto con il principale fine di strumento atto a rimuovere quegli ostacoli che si frappongono alla libera esplicazione della personalità.


Pertanto, l’ADS non è solo qualcosa che rappresenta il beneficiario e ne potenzia la capacità volitiva ma può anche tradursi nella istituzione di “una persona che accompagna le scelte esistenziali”. In tale senso si aderisce a ciò che gli studiosi dell’Amministrazione tendono oggi a suggerire nell’elaborazione dottrinale più recente.

Si approda così ad un’evoluzione che vuole valorizzare l’autonomia dei soggetti deboli anche nella scelta di un futuro migliore. L’ADS non viene più visto come una terapia al deficit capacitivo della persona ma un mezzo per la sua realizzazione con l’esercizio dei diritti, in ossequi al principio per cui “se non vi è esercizio non vi è neppure titolarità”.

Si arriva così a dire che l’amministratore di sostegno può, e quindi deve, costituire un referente per le scelte esistenziali del beneficiario, vuoi nella ricerca di un nuovo inserimento lavorativo, vuoi nel recupero delle relazioni familiari sospese, fino a definirlo uno strumento per “riespandere la dignità del soggetto debole”.

In tal modo si sbiadisce sempre più la linea di demarcazione tra il ruolo dell’amministratore di sostegno e quello degli operatori sociali atteso che l’istituto viene condotto border line in una funzione che non gli è riconosciuta dalla mera lettura normativa.

Questo in ragione de disposto dell’art. 404 cod. civ. Ove si prevede che “La persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.

I presupposti, le condizioni che consentono l’applicazione dell’amministrazione di sostegno, sono pertanto:

  1. l’infermità – che determina un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi, oppure
  2. la menomazione fisica – che determina un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi,oppure
  3. la menomazione psichica – che determina un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi.

Il Giudicante Varesino sostiene però che, nonostante il difetto di una vera e propria patologia a sostegno dell’intervento dell’ADS nel caso di specie, permane evidente il distinguo dai servizi non appena si tiene presente che “l’apertura della amministrazione corrisponde ad uno strumento giuridico reso infungibile e non altrimenti surrogabile per la necessità di un’assistenza o rappresentanza giuridica (nell’interesse del beneficiario) che l’amministratore può offrire – alla luce dei compiti demandati – mentre l’operatore dei servizi sociali no”.

In questo si ha una posizione contrastante con quella del Tribunale modenese statuente che in assenza di necessità di completamento tecnico della volontà del beneficiato non vi è la fruibilità di ADS mentre permane il compito degli operatori assistenziali.

Avv. Alberto Vigani

Tribunale di Varese
Ufficio della volontaria Giurisdizione

Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in persona del Giudice Tutelare, dott. Giuseppe Buffone, ha pronunciato il seguente

D e c r e t o ex art. 405 cod. civ.
Nomina di Amministratore di Sostegno

nel procedimento camerale iscritto al n. 283 dell’anno 2009 R.G.V.G.,
Avente ad oggetto
Apertura dell’amministrazione di sostegno in favore di B, nato a … (Germania) il …e residente in ….

- □■□ -

Il beneficiario è nato in Germania dove ha vissuto sino a un paio di anni fa e dove continuano a vivere le due figlie con le quali i rapporti familiari possono dirsi allo stato del tutto interrotti. Il beneficiario non presenta, all’esito di un primo esame, una delle tipiche condizioni al cospetto delle quali l’amministrazione di sostegno appare necessaria o quantomeno opportuna, trattandosi di un soggetto allo stato nullatenente, senza evidenti patologie psichiche e senza limitazioni tali da impedire lo svolgimento delle attività quotidiane. Il motivo che ha indotto il servizio sociale a presentare ricorso insta nella incapacità del B di adattarsi alla nuova situazione di ristrettezza e precarietà economica, atteso che questi ha sempre vissuto in situazione di estremo benessere. Il tracollo finanziario ha determinato un mutamento radicale dello stile di vita non seguito da un adattamento del beneficiario il quale infatti antepone spese non prioritarie a quelle essenziali come il riscaldamento. Il disagio denunciato dal Servizio involge lo stato di stasi in cui versa il beneficiario che, in ragione dell’attuale situazione peggiorativa è incapace di volgere uno sguardo ad una nuova prospettiva di vita, ad un nuovo programma di ricostruzione del sé. Il beneficiario si trova solo, senza famiglia; nullatenente, senza denaro; sfiduciato, senza attuali prospettive di benessere.
Reputa questo giudice, all’esito dell’esame, che l’amministrazione possa comunque essere aperta, seppur a tempo determinato.
L’amministrazione di sostegno infatti non deve essere interpretata necessariamente come una cura per una patologia o come un rimedio per uno strappo nel tessuto epidermico della vita del beneficiario. L’istituto ha il principale fine di rimuovere quegli ostacoli che si frappongono alla libera esplicazione della personalità come ha scritto autorevolmente la Dottrina e, dunque, oltre a poter costituire una figura che rappresenti il beneficiario può tradursi nella istituzione di “una persona che accompagna le scelte esistenziali”, come gli studiosi dell’Amministrazione tendono oggi a suggerire nell’elaborazione dottrinale più recente. Si tratta cioè di approdare ad un interpretazione che valorizzi l’autonomia dei soggetti deboli in una prospettiva per rendere effettivo l’esercizio dei diritti laddove, come giustamente si è scritto, “se non vi è esercizio non vi è neppure titolarità”.
In condizioni quali quelle del B, l’amministratore di sostegno può costituire un referente per le scelte esistenziali del beneficiario, vuoi nella ricerca di un nuovo inserimento lavorativo, vuoi nel recupero delle relazioni familiari sospese, così potendosi gradualmente riespandere la dignità del soggetto debole. E’ chiaro che occorre delineare una linea di demarcazione tra il ruolo dell’amministratore di sostegno e quello degli operatori sociali atteso che altrimenti l’istituto rischia di sconfinare in una funzione che non gli è propria. Ma la linea di confine tra assistenza sociale e amministrazione di sostegno è evidente ove si tenga presente che l’apertura della amministrazione, servente alle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, corrisponde ad uno strumento giuridico reso infungibile e non altrimenti surrogabile per la necessità di un’assistenza o rappresentanza giuridica (nell’interesse del beneficiario) che l’amministratore può offrire – alla luce dei compiti demandati – mentre l’operatore no.
Vi è, allora, solo da indagare, da un punto di vista ermeneutico, il concetto di persone “prive di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana”: come detto, guardando al fine dell’amministrazione, tale concetto non va inteso solo in senso fisico-statico ma anche giuridico-dinamico, nel senso che versa in tali condizioni non solo il soggetto fisicamente impedito o psicologicamente disturbato ma anche quello che per una ragione non necessariamente patologica non è nella condizione di assumere nel proprio interesse scelte di carattere esistenziale. Qui il ruolo dell’amministratore: contatti con gli operatori sociali, rapporti con gli uffici di collocamento, presentazione di istanze per assumere ruoli lavorativi, impegno a frequentare attività di risocializzazione; percorsi terapeutici.
Quanto alle concrete modalità “operative” dell’amministratore, reputa questo Giudice di assegnare i compiti di cui al dispositivo. Va nominato amministratore un terzo estraneo, poiché nessun altro ha dato la disponibilità. Si designa un avvocato iscritto nelle Liste del tribunale, attesa l’opportunità di un referente con un bagaglio professionale da cui attingere.
L’incarico è a tempo determinato, per la durata di un anno, prorogabile.

P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ.,

Dichiara aperta l’amministrazione di sostegno in favore di B….
L’amministrazione è a tempo determinato: sino al 16 aprile 2011.
Nomina amministratore di sostegno l’Avv. ….

Assegna all’amministratore il compito di avere cura degli interessi del beneficiario,
Dispone che all’amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni:
A)con rappresentanza esclusiva (art. 409, I, c.c.)
L’amministratore ha il compito di presentare, in luogo del beneficiario, istanze verso Enti preposti al reinserimento lavorativo dei soggetti in stato di disoccupazione, previo colloquio con il beneficiario stesso per comprendere le esigenze del medesimo, i desiderata. In particolare, tenuto conto della conoscenza perfetta della lingua tedesca, l’amministratore provvederà, previa redazione di un Curriculum, a sfruttare tale strumento anche nel settore commerciale, tenuto conto dei rapporti transfrontalieri del territorio di Varese con la Svizzera. L’amministratore, in sostituzione del beneficiario, provvederà ad accertare le condizioni economiche delle figlie in Svizzera e, all’esito, valutati gli atti, proporrà a questo giudice di esercitare o meno l’azione per l’erogazione dell’assegno alimentare, alla luce della legislazione vigente.
L’amministratore potrà anche, organizzandosi con gli Enti di assistenza programmare attività di recupero, sostegno, sussidio. L’amministratore è autorizzato a presentare in sostituzione del beneficiario istanza per la quanto necessario ove emergente un interesse del tutelato (ad es. bonus, fondi, pensioni, etc..) L’amministratore avrà, anche, il potere di curare i rapporti giuridici della beneficiario con tutti gli Uffici pubblici, con autorizzazione alla firma in luogo del beneficiario e con l’esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, nell’interesse del beneficiario, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell’interesse del beneficiario. L’amministratore dovrà accertare la capacità gestionale del denaro da parte del beneficiario. A tal fine è autorizzato ad accedere liberamente al conto corrente del soggetto protetto per vigilare sulle movimentazioni. In caso di bisogno, proporrà una gestione esclusiva del conto in luogo del beneficiario.

B)con Assistenza (art. 409, I, c.c.)
L’amministratore ha il potere-dovere di assistere il beneficiario nelle attività di recupero sociale e programmerà incontri con lo stesso intesi a monitorare la sua situazione. Con i Servizi sociali, programmerà eventualmente attività di volontariato per impegnare il beneficiario fintanto che non trovi una occupazione lavorativa.
Ordina all’amministratore di sostegno di riferire per iscritto al Giudice Tutelare, circa l’attività svolta e le condizioni di vita del beneficiario, con opportuno rendiconto. Soglie di rendiconto: settembre 2010; dicembre 2010; marzo 2011.
Il beneficiario conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento.
Visto l’art. 405, comma VI, c.c.
Manda alla cancelleria per l’annotazione dell’odierno decreto nell’apposito registro e per la comunicazione del medesimo all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario.
Visto l’articolo 3, comma 1, lettera p), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,
Manda alla cancelleria affinché si provveda all’iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale.
Fissa per il giuramento del nominato amministratore di sostegno, la data del…. Manda all’amministratore di notificare il decreto al beneficiario.
Decreto immediatamente esecutivo

Visto il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Dispone che l’amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.

Varese lì 16 aprile 2010

Il Giudice Tutelare

dott. Giuseppe Buffone

Decreto di Nomina di ADS ad alcolista

8 giugno 2010 admin Nessun commento

L’amministrazione di sostegno e l’alcolismo


A partire dalla sua prima comparsa sul palcoscenico giuridico nazionale, l’amministratore di sostegno è stato chiamato a svolgere ruoli sempre diversi, a vestire i panni di personaggi differenti, a recitare un copione adattato di volta in volta sul caso di specie.

L’entusiasmo per la riforma introdotta con la legge n. 6 del 9.1.2004 ha portato a ricorsi variegati ed a volte fantasiosi, ben poco rispettosi della ratio e della lettera della norma. Nell’immaginario collettivo l’ADS si presenta infatti come un eroe dei tempi moderni, con la toga per mantello ed il codice come arma segreta, pronto a portare pace ed armonia nelle guerre domestiche.

È evidente che l’ADS non ha affatto poteri da supereroe e non è in grado di risolvere questioni che sono al di là della sua effettiva portata. Eppure c’è un campo in cui l’amministrazione di sostegno, invocata coraggiosamente da familiari portati dalla disperazione a sfidare l’iniziale ritrosia dei giudici tutelari, ha trovato fertile applicazione: quello dei soggetti affetti da tossicodipendenze o da alcolismo.

Da tempo dottrina e giurisprudenza discutono sul grado di incapacità di chi dipenda da sostanze (di qualunque natura esse siano) e sul rimedio da adottare, senza pervenire a un risultato unanimemente condiviso.

L’anoressica che rifiuta di nutrirsi, il cocainomane posseduto dalla droga, il ludopatico incapace di smettere di giocare, l’alcolizzato mai sobrio, in quale misura sono incapaci di attendere ai propri interessi? Devono essere interdetti o è sufficiente il ricorso ad un amministratore di sostegno? E quest’ultimo sarà idonea soluzione per il soddisfacimento degli interessi del beneficiario?

La domanda in sé non conosce una risposta universale. In verità la materia impone di scrutare il problema nelle specifiche caratteristiche del caso concreto, al fine di valutare se ed in quale misura l’amministratore di sostegno possa essere considerato una valida soluzione.

Così, il Tribunale di Bologna nella sentenza n. 2914/2008 ha dichiarato l’interdizione di un tossicodipendente, ritenendo la misura più restrittiva maggiormente protettiva per la persona. Il Tribunale di Modena (decreto 8.2.2006), certamente più illuminato, ha ritenuto opportuna la nomina di un ADS in favore di una giovane donna tossicodipendente e bisognosa di sostegno nella gestione dell’eredità paterna. Il Tribunale di Varese (decreto del 25.11.2009) ha ravvisato gli estremi della legge 6/04 in un caso di ludopatia.

Seguendo il sentiero normativo dinanzi tracciato è pervenuto al Tribunale di San Dona’ di Piave il ricorso di una moglie disperata che chiedeva la nomina di un amministratore di sostegno per il marito, alcolista da anni. L’esame del beneficiario e dei suoi familiari ha costituito l’elemento essenziale nella scelta del percorso da seguire per garantire la più efficace tutela al beneficiario stesso.

L’uomo si presentava trasandato, lento nei movimenti, consapevole del proprio problema ma incapace di reagire, riluttante a seguire un percorso di cura serio. La moglie e le figlie, raro esempio di unità familiare e di amore ostinato, apparivano gravemente provate dall’inaspettata alterazione dell’equilibrio domestico ma decise a trovare una soluzione a qualunque costo.

Dopo un’attenta analisi del caso, il giudice tutelare ha nominato un CTU affinché valutasse le effettive possibilità di recupero del beneficiario, indicando il percorso di cura più adeguato. All’esito dell’accertamento il G.T. ha ritenuto opportuno nominare un ADS, che avesse non solo il compito di amministrare il patrimonio del beneficiario e di curarne gli interessi economici, ma anche di seguire il soggetto nel percorso di recupero. Attese le peculiarità del caso di specie, la nomina è ricaduta sul medico curante del paziente, figura competente e gradita al beneficiario.

È bene sottolineare tuttavia che non sempre l’amministratore di sostegno costituisce adeguato rimedio per problematiche di questo spessore. In alcuni casi il processo di autodistruzione del soggetto può essere così avanzato da imporre il ricorso all’interdizione e in altri casi neppure tali rimedi possono risultare esaustivi.

La decisione del giudice tutelare risente inevitabilmente delle molteplici variabili del caso concreto ed è volta ad individuare la misura meno afflittiva a maggiormente satisfattiva delle esigenze del beneficiario.

Dott. Viviana Mele

Giudice presso il Tribunale di Venezia

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE DISTACCATA DI SAN DONA’ DI PIAVE

Il Giudice Tutelare,

letto il ricorso presentato da MEVIA MEVII per la nomina di un amministratore di sostegno in favore del sig. LIBERIO LIBERI;

sentito personalmente il beneficiario e i di lui prossimi congiunti;

esaminata la documentazione prodotta;

espletata una CTU medico-legale;

sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 19.4.2010,

ha emesso il seguente

DECRETO.

Dall’esame del beneficiario, dalla documentazione in atti nonché dalle dichiarazioni dei prossimi congiunti e del CTU dott. ROSSI è risultato che il sig. LIBERIO LIBERI non è in grado di provvedere in maniera autonoma alle proprie necessità in quanto è affetto da infermità con deficit settoriali conseguenti alla dipendenza da alcool.

Il beneficiario è, quindi, in uno stato di infermità sia psichica che fisica che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi, di tal ché appare opportuna la nomina di un amministratore di sostegno con compiti di assistenza sia morale che materiale.

La nomina dell’ADS è rivolta in prevalenza all’accertamento delle terapie più idonee per la cura e la tutela della salute del beneficiario.

In attese dall’individuazione di soggetto competente in materia medica, la nomina ricade in via provvisoria sulla ricorrente.

P.Q.M.

visto l’art. 405 co. 5 e 6 c.c., in relazione agli artt. 1 L. 6/2004 e 404 c.c., nonché agli artt. 409 e 410 c.c.,

nomina a favore del beneficiario LIBERIO LIBERI, nato a Eraclea (VE) il 27.12.1969 e residente a Eraclea (VE) via Jesolo n° 49, amministratore di sostegno la sig.ra MEVIA MEVII, nata a Eraclea il 6.11.1955 e residente in Eraclea (VE) via Jesolo n° 47

Dà incarico all’amministratore di sostegno di curare e assistere il beneficiario e di compiere in favore dello stesso i seguenti atti:

  • rappresentare il beneficiario nell’espletamento di ogni adempimento burocratico-amministrativo inerente ai rapporti con enti pubblici o istituti privati, in particolare per ciò che attiene alla presentazione di atti e/o istanze dirette al conseguimento di sussidi e/o prestazioni sanitarie o previdenziali cui il beneficiario abbia diritto;
  • compiere in nome e per conto del beneficiario tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
  • riscuotere, in nome e per conto del beneficiario, gli emolumenti allo stesso dovuti a titolo pensionistico-previdenziale, con successivo accredito delle somme medesime sul conto corrente bancario intestato al beneficiario stesso;
  • provvedere, in nome e per conto del beneficiario, ad ogni adempimento di natura fiscale;
  • provvedere all’individuazione ed alla scelta delle terapie ritenute più idonee per la tutela e la cura della salute del beneficiario, ivi compresa l’autorizzazione – previa istanza da rivolgere al G.T. – al ricovero presso struttura idonea alla cura del beneficiario.

Sono fatte salve le autorizzazioni specifiche previste dagli artt. 374, 375 e 376 c.c., richiamati dall’art. 411 c.c., di competenza del G.T..

Dispone che l’incarico sia a tempo determinato e cessi in data 12.12.2011.

Rinvia all’udienza del 16.11.2011 ad ore 9.30 per individuazione di eventuale soggetto, competente in relazione alle peculiari esigenze di cura del beneficiario, da nominare quale ADS a tempo indeterminato.

Dispone che l’amministratore di sostegno presenti all’udienza indicata a questo G.T. una relazione sull’attività svolta e sull’evoluzione delle condizioni di vita del beneficiario, alla quale va allegata una sintetica illustrazione della situazione economica che varrà come rendiconto ai sensi degli artt. 411 e 380 c.c..

Si invita l’amministratore di sostegno a riferire a questo G.T., entro il termine di quindici giorni, i mutamenti esistenziali più rilevanti della vita del beneficiario e a richiedere specifica preventiva autorizzazione per gli spostamenti (residenziale/assistenziale) dello stesso (salvo l’urgenza di provvedere; in tal caso, deve richiedersi autorizzazione entro il termine di quindici giorni ed il trasferimento effettuato avrà carattere temporaneo sino alla autorizzazione del G.T.).

Si dà atto che il beneficiario, ai sensi dell’art. 409 co. 2 c.c., può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, nei limiti delle sue concrete possibilità.

L’amministratore di sostegno è invitato a valorizzare bisogni e aspirazioni del beneficiario ai sensi dell’art. 410 co 1 c.c. ed a garantire alla stessa l’informazione concretamente possibile anche ai fini di cui all’art. 410 co. 2 c.c., comunicando al G.T. eventuali diversità di scelte, contrasti o difficoltà.

L’amministratore di sostegno coinvolgerà nell’attuazione del suo incarico, nei limiti più ampi possibili, i servizi sociali e assistenziali territorialmente competenti.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Si annoti a cura della cancelleria ai sensi dell’art. 405 co. 7 c.c..

Si comunichi all’Ufficiale dello Stato Civile, al Casellario Giudiziale, al P.M. nonché alle parti costituite.

San Donà di Piave, 15.3.2010

Il Giudice Tutelare

dott.ssa Viviana Mele

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Istanza per la proroga dell’Amministratore di Sostegno

1 maggio 2010 admin Nessun commento

RICHIESTA DI PROROGA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

 

Spesso, anzi quasi sempre,la persona che necessità di un supporto è in una condizione statica e difficilmente mutabile. Per questo motivo le nomine di Amministrazione di Sostegno sono di default a tempo indeterminato. Può però capitare che la situazione si possa ritenere recuperabile nel breve periodo e quindi che il provvedimento di nomina preveda un incarico a tempo determinato. In tali frangente può accadere anche che sia necessario provvedere alla proroga di tale periodo.

Per consentire di orientarsi facilmente in tale particolare situazione, riportiamo di seguito un facsimile di esempio di istanza da depositare al Giudice del Tribunale.


Tribunale di Venezia

Sezione Distaccata di San Donà di Piave

 

Istanza ex art.  405, comma 5 cod. civ.  di proroga dell’incarico


LUCA ROSSI     Beneficiato

PAOLO ROSSI     Amministratore di sostegno

 

Oggetto: richiesta di proroga dell’incarico di amministratore di sostegno

Ill.mo Sig. Giudice Tutelare dott. Viviana Mele,

lo scrivente  Paolo Rossi, nella sua qualità di amministratore di sostegno del sig. Luca Rossi, nato a Eraclea il 23 dicembre 1927 e residente in Eraclea, alla via Cadorna, n. 1, assistito e difeso dall'Avv. Alberto Vigani, con studio in Eraclea alla via Fausta 52, e con domicilio ivi eletto giusta mandato a margine della presente istanza, 

premesso che

  1. la nomina dello scrivente ad amministratore di sostegno del predetto  beneficiario è avvenuta con decreto della S.V. Ill.ma pronunciato in udienza il 27 aprile 2009 e ciò per un periodo di tempo determinato, dalla medesima data di nomina fino al 27 aprile 2010, in ragione del fatto che la necessità di suffragio all'amministrato risultava inerente una patologia per la quale era in corso una terapia che dava ottime aspettative di ripresa nel medio-breve termine;
  2. la patologia in questione, conseguente a disturbi mentali conseguenti ad una eccessiva produzione ormonale per contrastare la quale era previsto un intervento chirurgico atto a diminuire le disfunzioni ghiandolari in essere, è ancora esistente;
  3. l'intervento chirurgico e le terapie farmacologiche correlate non ha visto sortire gli effetti sperati;
  4. la patologia dell'amministrato sembra sempre più mdoficarsi da fenomeno acuto a situazione cronica; 
  5. ad oggi si rende quantomeno necessario consentire la proroga dell’amministrazione di sostegno per dare ogni supporto al beneficiato;
  6. è quindi necessario sostituire lo scrivente amministratore con altro per nuovo periodo determinato o dare proroga dell’incarico già assegnato per  tempo determinato ed in scadenza il prossimo 27 aprile 2010;
  7. che all'esito, o nel corso del richiesto nuovo periodo determinato di amministrazione di sostegno, sarà necessario valutare la sussistenza dell'estensione dell'incarico a tempo indeterminato;
  8. lo scrivente dà la propria disponibilità ad accettare la proroga del suddetto incarico per un ulteriore periodo di mesi 12, pur segnalando che nulla osta alla sua sostituzione con altro familiare disponibile.

Tanto premesso lo scrivente ut supra rappresentato e difeso

FORMULA CORTESE ISTANZA

affinché la S.V. Ill.ma Voglia, ai sensi dell’art. 405, comma 5 c.c., prorogare l’incarico di amministratore di sostegno per l’ulteriore periodo di12 mesi e che di ciò sia dato avviso agli uffici di anagrafe e stato civile per le annotazioni del caso.

Con sentita osservanza,

Eraclea, 15 marzo 2010

 L’amministratore di sostegno Paolo Rossi

Avv. Alberto Vigani

Istanza dell’Amministratore di Sostegno per l’acquisto di un immobile

17 aprile 2010 admin Nessun commento

ISTANZA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER L'ACQUISTO

DI UN BENE IMMOBILE IN NOME E PER CONTO DEL BENEFICIATO

 

Per quanto possa più facilmente accadere il contrario, ovvero che si debba chiedere l'autorizzazione a vendere un immobile del beneficiato per fare fronte alle esigenza di vita dello stesso, a volte ci si può trovare a dover acquistare un edificio o un terreno proprio al fine di consentire la tutela degli interessi della persona sottoposta ad Amministrazione di Sostegno.

Per consentire di orientarsi facilmente in tale situazione, riportiamo di seguito un facsimile di esempio di istanza da depositare al Giudice del Tribunale.


Tribunale di Venezia

Istanza ex artt. 374 e 411 cod. civ.

Ill.mo Sig. Giudice Tutelare,
lo scrivente Avv. Alberto Vigani, con studio in Eraclea, alla via Fausta, nella sua qualità di amministratore di sostegno del sig. ……………….., nato a……………….., in data ……………….. e residente in ……………….., alla via ……………….., nominato con decreto n. ………………../……………….. emesso dal Giudice dott. Lina Tosi del Tribunale di venezia Sezione Distaccata di San Donà di Piave in data …………………

premesso che

1) ad oggi l’assistito sig. ……………….. vive in un edificio rurale sito in San Donà di Piave, alla via ……………….. il quale a causa della vetustà e della mancata manutenzione versa oggi in condizioni di dissesto e di inadeguatezza sanitaria: lo stesso, infatti, necessiterebbe di essere integralmente messo a norma e ristrutturato sia negli impianti che negli isolamenti e rivestimenti. Non si poi sottacere che anche da un punto di vista strutturale lo stabile lascia a desiderare e richiederebbe a breve degli interventi ai fini della sua conservazione statica e del suo risanamento edilizio (segnatamente, …………………);

2) L'edificio è anche molto isolato ed è raggiungibile esclusivamente percorrendo una stretta viuzza di campagna che lo rende difficoltoso da raggiungere per tutti coloro che devono prestare assistenza al beneficiato, oltre a poco consentire il monitoraggio continuo delle sue condizioni di salute;

3)  lo scrivente Amministratore ha appreso da bando pubblico della messa in vendita nel medesimo Comune di San Donà di Piave, alla via ……………….., di un appartamento di proprietà dell'ATER di circa mq 50, realizzato nell’anno 2008, luminoso e privo di barriere architettoniche, per un prezzo di € 110.000,00;

4) l'edificio ove è sito l'appartamento in vendita è stato costruito dal medesimo ATER al fine di darvi ospitalità a persone indigenti o con problematiche necessitanti il costante monitoraggio dei Servizi Sociali che, pertanto, saranno presenti in loco con modalità costanti;

5) l’acquisto dell'indicato appartamento risulta perciò essere conveniente per il beneficiato per ragioni sanitarie e logistiche nonchè in quanto …………………;

6) il beneficiato ha ricevuto dall'INAIL il saldo di quanto spettantegli a titolo di indennità e perciò possiede una somma di molto superiore di ciò che sarebbe necessario per l’acquisto dell'appartamento;

7) il beneficiato ha quindi a Sua disposizione l'importo di € 350.000,00 versato interamente sul c.c.p. n. …………………, acceso presso l'Ufficio Postale di San Donà di Piave, a lui intestato e vincolato all’ordine del Giudice Tutelare;

Tanto premesso l’istante ADS nella sua predetta qualità

FORMULA ISTANZA

affinchè la S.V. Ill.ma, giusta il disposto di cui artt. 374 e 411 c.c., Voglia autorizzarlo ad acquistare in nome e per conto dell’assistito sig. ……………….. l’appartamento de quo prelevando a tal fine la somma di € 110.000,00 (oltre ad imposte: per come conteggiate nell'allegato bando), dal conto corrente n. ……………….. . Voglia quindi autorizzare il presenziare in nome e per conto del beneficiato sottoposto ad Amministrazione di sostegno avanti il Notaio Valeria Terracina di San Donà di Piave per acquistare il predetto ed individuato immobile.

Con osservanza.
Si allega:

  • documentazione fotografica dell'immobile ad oggi occupato;
  • dichiarazione del Geom. Rossi in merito alla carenza dei requisiti igienico sanitari dell'edificio rurale;
  • copia del bando per la vendita dell'Appartamento in Condominio ATER;
  • parere favorevole dei Servizi Sociali del Comune di San Donà di Piave;
  • bozza atto di compravendita immobiliare predisposta dal Notaio Valeria Terracina.

Eraclea, 21.10.2010

L’amministratore  di sostegno

Avv. Alberto Vigani

Depositato in cancelleria oggi ………………..
Il cancelliere ………………..

Relazione dell’Amministratore di Sostegno al Giudice Tutelare

17 marzo 2010 admin Nessun commento

MODELLO RELAZIONE ANNUALE ADS

Riportiamo di seguito un secondo esempio facsimile di "Relazione al Giudice Tutelare" al fine di permettere a tutti coloro che hanno da poco assunto la funzione di avere un modello da cui partire per la elaborazione dell'annuale documento espositivo dell'attività svolta e dello stato del rapporto con il beneficiato.

Questa versione è semplificata e molto più documentale, rinviando all'allegazione degli scontrini e delel copie degli estratti di quanto pervenuto (pensioni, indennità, rendite etc.).

 

Relazione dell’amministratore di sostegno (art. 405, comma 4, n. 6 c.c.)

Tribunale di Venezia

 

In ossequio al disposto dell’art. 405, comma 4, n. 6 cod. civ. si provvede agli adempimenti richiesti alla funzione..

Ill.mo Sig. Giudice Tutelare,
lo scrivente avv. ……………….. nella sua qualità di amministratore di sostegno del sig./sig.ra ……………….., nato/a a Eraclea il ……………….. dimorante in San Donà di Piave, via ……………….., n. ……………….., giusta nomina  del Tribunale di Venezia Sezione Distaccata di San Donà di Piave con decreto del ……………….. viene ad esporre quanto occorso nel periodo di a esercizio dell'amministrazione nel periodo intercorrente dalla nomina al 31.12.2010.

Segnatamente:

  • in merito all’attività di assistenza e amministrazione svolta: ………………..

 

  • in merito alle condizioni di vita personale del beneficiario sig./sig.ra: ……………

 

  • in merito alle condizioni di vita sociale del beneficiario sig./sig.ra: ……………….. ;

 

  • in merito alla gestione del patrimonio del beneficiario sig./sig.ra: ………………..

Allega alla presente analitico rendiconto (relativo al periodo dal ……………….. al ………………..) e documentazione attestante i proventi attivi e le voci di spesa di seguito sommariamente elencati in riepilogo:

VOCI DI ATTIVITÀ    

€ ……………….. (………………..)   

€ ……………….. (………………..)   

€ ……………….. (………………..)   

Totale Attività € ………………..

VOCI DI PASSIVITÀ

€ ……………….. (………………..)   

€ ……………….. (………………..)   

€ ……………….. (………………..)   

Totale Passività  € ………………..

Residuo                € ………………..    (………………..)

Il residuo attivo predetto è stato versato nel conto corrente postale ……………….. acceso presso l'Ufficio di ………………..   di ……………….., via ……………….., n. ……………….. intestato al predetto beneficiario su autorizzazione del Giudice Tutelare e per la movimentazione del quale vi deve essere disposizione della medesima autorizzazione giudiziaria.

Si resta a disposizione per relazionare ulteriormente quanto l'Ill.mo Giudice ritenesse di approfondire in dettaglio.

Con osservanza.

Eraclea, 31.12.2010

L’amministratore di sostegno

Avv. _____________________

Relazione dell’Amministratore di Sostegno al Giudice

26 dicembre 2009 admin Nessun commento

TRIBUNALE DI VENEZIA

AVANTI IL GIUDICE TUTELARE DI SAN DONÀ DI PIAVE

Nella procedura di Amministrazione di Sostegno n. ­­­­­­­________

A favore di

TIZIO, assistito e rappresentato dall’Avv. Alberto Vigani giusta procura a margine del presente atto e con domicilio eletto presso il suo studio in San Donà di Piave alla via Jesolo 46,

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA E SULLE CONDIZIONI DI VITA PERSONALE PATRIMONIALE E SOCIALE

e CONTESTUALE RENDICONTO DEL PROGETTO DI SOSTEGNO

Ill.mo Signor Giudice Tutelare,

Il sottoscritto Caio, residente a ­­­­­­­­­­__________ residente a ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________, quale amministratore di sostegno del signor Tizio,

premette

  • di essere stato nominato, con provvedimento ­­­­­­­_______, amministratore di sostegno del signor Tizio;
  • di aver prestato giuramento il d­­­­­­­­___________;
  • di dover riferire al Giudice Tutelare sulla situazione patrimoniale del beneficiario, sull’attività svolta e sulle condizioni di vita dello stesso entro il ­­­­­­­­­­__________.

T.Q.P., espone:

Quanto all’attività svolta.

Lo scrivente ha immediatamente preso contatti con la famiglia del beneficiario al fine di comprendere quali fossero le disponibilità della famiglia stessa ad occuparsi del signor Tizio.

Il sottoscritto ha accertato che ­­­____________.

La malattia del signor Tizio progredisce sensibilmente e il progressivo deterioramento delle sue condizioni rendono difficile la cura e l’igiene del beneficiario stesso.

L’amministratore di sostegno maturava, poi, la decisione di ricoverare il signor Tizio presso una struttura residenziale in grado di far fronte alle esigenze del beneficiario.

Ciò anche sulla scorta della certificazione medica rilasciata dal dott. ­­­­­­­­­­­­­­__________. (doc. ­­­___)

La struttura veniva individuata nella Residenza “­­­­____________” di ­­­­­­­­­­­_____________.

Lo scrivente si attivava, quindi, per l’ottenimento della scheda S.V.A.M.A. (doc. ­­____)

Il giorno ­­_______ il signor Tizio veniva accompagnato presso la residenza “­­­_____________” ove si trova a tutt’oggi.

Quanto alle condizioni di vita personale e sociale del signor Tizio.

Il signor Tizio sembra essersi ambientato nella nuova residenza tanto da aver cambiato e migliorato il proprio umore.

Il Dott. _______ riferisce che è tranquillo, non vi sono problemi con gli altri ospiti e non necessita di alcun sedativo per seguire le varie attività.

La sua situazione di salute, connessa alla patologia che lo affligge (morbo di alzheimer), tuttavia, è peggiorata.

La circostanza era già stata accertata dal medico di base, Dott. ­­­­_______ che, certificava che il signor Tizio “­­­_____(doc. _____)

Ha bisogno di assistenza 24 ore su 24.

Dalla scheda di Valutazione Sanitaria si evince che il beneficiario necessita di aiuto in tutte le ordinarie occupazioni quotidiane quali la deambulazione, l’alimentazione, l’igiene personale, il vestirsi, il lavarsi, l’uso del gabinetto.

La sua sistemazione presso la Residenza appare pertanto opportuna.

Quanto alla situazione patrimoniale.

Proprietà immobiliari, mobiliari e conto corrente.

Allega:

Luogo, data.

Firma A.d.S.

Ricorso per nomina amministratore di sostegno

27 agosto 2009 admin Nessun commento

Tribunale di Venezia

RICORSO PER LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Ill.mo Signor  Giudice Tutelare

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………,

nato a…………………………………………………..il………………………………………….e

residente in………………………………………………….……………………………………….

via…………………………………………………………, n ………………………………………

tel..……………………………………, fax …………..………………, e-mail……………………

nella sua qualità dii…………………………………………………………………………………

del/lla signor/a…………………………………………………………………………………….

nato/a a………………………………………………………………………………………………

e residente (o domiciliato) in ……………………………………………………………………,

via …………………………………………………………., n …………………………………….,

ed ivi abitualmente dimorante.

(oppure: con abituale dimora in…………………………………………………………………

via……………………………………………………………, n …………………………..………).

premesso

che il predetto signor………………………………………………………………………………

si trova nell’impossibilità …………………………………………………………………………

di provvedere ai propri interessi a causa di infermità ………………………………………

che, infatti, lo stesso signor………………………………………………………………………

come risulta dalla certificazione medica che si allega, è affetto da…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il suddetto soggetto non è pertanto in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi.

Che si rende necessario, conseguentemente, provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno che possa assistere il predetto signor………………………………………………………………………………………………… nel compimento degli atti precisati;

tutto ciò premesso,

chiede

l’applicazione della misura di protezione dell’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ai sensi della legge 09/01/04, n. 6 per il signor…………………………………………………………….

nato a ………………………………………………………….., il …………………………………

residente a ……………………………………………………………………………………………

via………………………………………………………………, n. ………………………………….

o domiciliato a……………………………………………………………………………………….

Via………………………………………………………………,n. …………………………………

ed indica come AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

il/la signor/a…………………………………………………………………………………………

residente a ………………………………………………………………………………………….

via…………………………………………………………………, n………………………………..

tel………………………………, cell. …………………, e-mail……………………………………

A corredo del ricorso produce:

  1. Certificato di nascita del beneficiario;

  2. Eventuale certificato che attesti l’impossibilità del beneficiario di raggiungere il Palazzo di Giustizia;

  3. Documentazione sulle condizioni di vita personale (sanitarie, sociali, psicologiche ed educative/scolastiche, ecc.)

  4. Documentazione relativa alla sua situazione patrimoniale .

  5. Documenti attestanti l’eventuale opposizione al procedimento da parte di parenti stretti.

Inoltre indica le generalità e gli indirizzi dei parenti stretti (genitori, fratelli, figli e coniugi) a lui noti :

  1. …………………………………………………………………………………………………

  2. …………………………………………………………………………………………………

  3. …………………………………………………………………………………………………

  4. …………………………………………………………………………………………………

  5. …………………………………………………………………………………………………

  6. …………………………………………………………………………………………………

  7. …………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto si impegna ad informare detti parenti dell’udienza fissata dal Giudice Tutelare e fornirà prova di averli informati nel corso dell’udienza stessa.

A sostegno della presente richiesta, il ricorrente, con riferimento all’esperienza di vita quotidiana ed alle relazioni sociali, sanitarie, psicologiche ed educative indica:

  • Le azioni che il beneficiario è in grado di compiere in modo autonomo

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • Le azioni che il beneficiario è in grado di compiere solo con l’assistenza di un Amministratore di Sostegno

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • Le azioni che il beneficiario non è in grado di compiere

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Le principali spese che si presumono da sostenersi

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………..

Luogo e data di sottoscrizione

Firma del ricorrente

……………………………….


Istanza per la sostituzione e revoca di Amministratore di sostegno

4 luglio 2009 admin 1 commento

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
AL GIUDICE TUTELARE

Istanza di revoca della nomina ad Amministratore di Sostegno
Ill.mo Signor Giudice,
il sottoscritto—————–, residente a ————- (VE), via —————–  n. xx, nominato dalla S.V., con provvedimento del xx.xx.2009 (N.C. xxxx/09; cron. xxxx; A.d.S. xx/09; Vol. xxx/09), amministratore di sostegno della sig.ra ——————-, nata a ————– —————  (VE), il xx.xx.1971 e residente ad —————, via —————- n. xx,

PREMESSO

1.che lo scrivente, fra gli atti da compiere in nome e per conto della beneficiaria, aveva ricevuto anche l’incarico di addivenire alla conclusione della divisione / vendita dell’immobile sito in ————— (VE), via —————- n. xx, cosicché alla beneficiaria, alle sorelle/fratelli e alla madre fosse assegnata la quota di (corrispettivo) loro spettanza dell’immobile prima in comproprietà;

2.che tale atto pubblico di divisione/vendita è stato compiuto, con soddisfazione di tutte le parti interessate, ed ora la signora ———————- e le sue figlie/figli sono finalmente divenuti comproprietari (pro diviso) dell’immobile da loro abitato;

3.che, tuttavia, salva l’attività svolta nella menzionata divisione/vendita, ampiamente voluta dalla beneficiaria, dalle sorelle, dai fratelli e dalla madre, signora ———–, per il resto sono sorti ostacoli insormontabili nell’adempiere alle funzioni demandate a questo A.d.S., in quanto la signora —————–disconosce che sia lei che le figlie/figli abbiano bisogno di qualsiasi supporto e/o assistenza;

4.che tale atteggiamento ostile della signora —————— impedisce anche il corretto rapportarsi con la Beneficiaria;

5.che comunque si sono fortemente incrinati i buoni rapporti che prima esistevano;

Tutto questo premesso, lo scrivente svolge cortese

ISTANZA

all’Ill.mo Giudice Tutelare affinché, nel prendere atto della propria volontà di rinunciare all’incarico di Amministratore di Sostegno di ——————————– conferitogli perché impossibilitato a svolgere le funzioni, Voglia provvedere alla revoca della nomina e – se lo ritiene – disporre, in sostituzione, la nomina di altro soggetto più autorevole e meno legato da rapporti familiari.
Con Osservanza.

Venezia, xx xxxxxx 2009
l’A.d.S. di ——————-

———————————–