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	<title>AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO &#187; Amministratori di sostegno</title>
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	<description>Informazioni e consigli per ADS - amministratori di sostegno</description>
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		<title>Amministrazione di sostegno e testamento: si può fare?</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:52:52 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
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		<description><![CDATA[La persona sottoposta ad amministrazione di sostegno può fare testamento? Si dice che se è incapace d’agire, pertanto, è tendenzialmente incapace a testare. Vediamo un caso deciso dal tribunale di Varese. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/12/amministrazione-di-sostegno-e-testamento-si-puo-fare/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">IL TESTAMENTO DEL BENEFICIATO NELLA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO</span></h2>
<p style="text-align: justify;">Certo è facile comprendere che una delle diminuzioni dell&#8217;autonomia della persona siano da ricondursi appunto al progredire dell&#8217;età. Con il sopraggiungere della vecchiaia aumentano infatti le patologie che inibiscono la piena ed indipendente determinazione del soggetto, purtroppo spesso anche confliggendo con il potenziale suo desiderio di voler disporre per la distribuzione del suo patrimonio dopo la sua morte (per info sull&#8217;argomento rinvio al sito <a title="Come fare testamento? Istruzioni per l'uso." href="http://www.faretestamento.com" target="_blank">www.faretestamento.com</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;amministratore di sostegno si trova perciò spesso a doversi porre la problematica relativa alla capacità della persona beneficiaria di redigere testamento e ciò con particolare riferimento al fatto che è controversa la piena capacità negoziale in capo al soggetto sottoposto alla procedura di ADS medesima.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto mi pare interessante censire un recentissimo provvedimento del Tribunale di Varese in un caso in cui si ritiene non sia possibile alla beneficiaria testare perché in capo alla stessa difetta la capacità di agire sul piano negoziale, nel senso che ella non comprende il significato giuridico del negozio e non è in grado di volerne coscientemente gli effetti.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">La persona beneficiaria incapace d’agire, pertanto, è tendenzialmente incapace a testare e alla stessa, in caso di accertata utilità della limitazione, deve potersi estendere la preclusione di cui all’art. 591 n. 2 c.c</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, in conclusione, la capacità di testare della beneficiaria deve essere esclusa, in applicazione dell&#8217;indicata norma, applicata all’amministrazione di sostegno sub iudice in forza dell’art. 411, comma IV c.c., rispondendo tale limitazione all’interesse della beneficiaria e sul presupposto che manchi, nella stessa, la capacità di agire in sede negoziale, come accertata nel rituale contraddittorio, anche alla presenza del difensore del soggetto vulnerabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
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</script></p>
<blockquote><p>Trib. Varese, uff. vol. giur., 19 ottobre 2011, g.t. G. Buffone -</p>
<p style="text-align: center;">“AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TESTARE”</p>
<p style="text-align: center;">D E C R E T O</p>
<p style="text-align: center;">Art. 411, comma IV, c.c., 742 c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione di sostegno in favore della beneficiaria è stata aperta in data 10 maggio 2011, con designazione di un Avvocato del Foro di Varese, come soggetto esterno preposto all’espletamento delle funzioni conferite in qualità di amministratore di sostegno. In quella sede, è sorta la problematica relativa alla capacità della persona beneficiaria di redigere testamento, poiché controversa la piena capacità negoziale in capo alla stessa e tenuto conto di un anomalo susseguirsi di schede testamentarie, prima depositate, poi revocate, ritenuto emersione della influenza indebita di terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">In funzione di una estensione delle limitazioni previste nel decreto originario, questo giudice ha disposto procedersi a Consulenza Tecnica d’Ufficio sulla persona della beneficiaria, al fine, soprattutto, di acclarare se, effettivamente, vi fosse difetto, nella stessa, dei presupposti cognitivi necessari per comprendere il significato giuridico di un testamento e volerne gli effetti, in funzione di una protezione del soggetto vulnerabile, altrimenti a rischio di pregiudicare sé stesso. Nella sua perizia, depositata in data 30 luglio 2011 ed esaminata in apposita udienza con tutte le parti, la Consulente ha concluso affermando che “dagli accertamenti attraverso colloqui clinici, somministrazione testistica (MMSE, Test di Rorschach,) la beneficiaria presenta una patologia identificabile alla luce del DSM IV-TR (disturbo istrionico di personalità) e pertanto vi sono limiti nella sua capacità di intendere e volere; il soggetto non è in grado di effettuare atti di vita quotidiana o di gestione organizzativa adeguati; a parere di questo consulente necessita di una amministrazione di sostegno in quanto il disturbo che la caratterizza la porta ad essere fortemente suggestionabile e condizionabile da figure terze. (…). La beneficiaria non è in grado di agire con capacità negoziale”.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce degli esiti dell’accertamento peritale, condivisibile per il pregio degli accertamenti e per la serietà dei riscontri oggettivi documentali, deve ritenersi che difetti, nella beneficiaria, la capacità di agire sul piano negoziale, nel senso che ella non comprende il significato giuridico del negozio e non è in grado di volerne coscientemente gli effetti.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 411, comma IV, c.c., espressamente prevede che il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l&#8217;amministratore di sostegno, o, come in questo caso, successivamente, possa “disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l&#8217;interdetto o l&#8217;inabilitato, si estendano al beneficiario dell&#8217;amministrazione di sostegno, avuto riguardo all&#8217;interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni”. Nell’alveo delle limitazioni prese di mira dalla norma succitata, si colloca la disposizione di cui all’art. 591, comma II, n. 2 c.c. ove il Legislatore ha escluso la capacità di testare in capo all’interdetto per infermità di mente. Trattasi, allora, di enunciato positivo di protezione che, giusta gli artt. 411, 591 c.c., può essere esteso al beneficiario avuto riguardo al suo interesse e a quello preso di mira dalla disposizione applicata.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto a tale ultimo aspetto, la norma di cui al n. 2 del comma II dell’art. 591 c.c. risponde all’esigenza di garantire che il negozio testamentario sia sorretto da piena capacità negoziale, ripudiando l’Ordinamento il movimento patrimoniale (anche jure successionis) viziato da incapacità negoziale del disponente e costituendo la capacità di disporre un “elemento imprescindibile per la delazione testamentaria”, come la Dottrina afferma. Giova ricordare che, secondo gli scritti della manualistica classica, la capacità di disporre per testamento costituisce una estrinsecazione della capacità di agire, essendo il negozio di ultima volontà “l’espressione del diritto di autonomia privata”: ne consegue che incapace a testare è colui il quale non è capace di agire (come conferma l’art. 591, comma II, n. 1, c.c.). Sotto altro aspetto, la norma in esame vuole evitare che la testamentifactio non sia espressione della (valida) volontà dell’adulto vulnerabile ma veicolo, utilizzato da terzi anche in modo illecito, per profittare dei beni dell’incapace. Alla luce dei rilievi che precedono è evidente come la ratio sottesa alla previsione di cui all’art. 591 n. 2 c.c. possa richiedere tutela anche nel regime giuridico dell’amministrazione di sostegno, dove il beneficiario non sia solamente impedito fisicamente o vulnerabile nelle capacità gestionali, ma addirittura incapace d’agire a causa di una patologia invalidante o di un altro stato morboso.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto il primo aspetto (interesse del beneficiario), risponde sempre all’interesse della persona protetta la cautela contro atti negoziali che questa non avrebbe posto, se capace, ovvero dai quali, comunque, non consegue alcuna pratica utilità ma, anzi, può derivare un pregiudizio là dove, ad esempio, per il caso del testamento, in assenza di legittimari, la designazione testamentaria venga fatta ad un terzo estraneo alla famiglia così impedendo la chiamata per Legge dei prossimi parenti. Una scelta de qua può anche tradursi in un terreno pericoloso in cui le relazioni amicali e di compagnia sorgono non per affettività e sincero sentimento di amicizia bensì per ottenere il fine pratico di un lascito ereditario.</p>
<p style="text-align: justify;">La persona beneficiaria incapace d’agire, pertanto, è tendenzialmente incapace a testare e alla stessa, in caso di accertata utilità della limitazione, deve potersi estendere la preclusione di cui all’art. 591 n. 2 c.c. Nel caso di specie, il procedimento giurisdizionale è stato celebrato alla presenza dell’amministratore di sostegno della beneficiaria stessa e, soprattutto, in presenza dell’Avvocato designato da questa, con nomina che questo G.T. ha autorizzato e mantenuto vita. Giova ricordare, infatti, che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25366 del 2006, ha affermato il principio di diritto secondo cui &#8220;il procedimento per la nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l&#8217;emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l&#8217;intervento dell&#8217;amministratore; necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell&#8217;interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l&#8217;interdetto o l&#8217;inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio”. Trattasi di principio di diritto che ha trovato l’avallo della giurisprudenza costituzionale (v. Corte cost., ordinanza 19 aprile 2007, n. 128). Da qui la precisa scelta, nell’odierno procedimento, di consentire (e, anzi, favorire) la presenza di un Avvocato ad hoc per la persona vulnerabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, in conclusione, la capacità di testare della beneficiaria deve essere esclusa, in applicazione dell’art. 591, comma II, n. 2 c.c., applicato all’amministrazione di sostegno sub iudice in forza dell’art. 411, comma IV c.c., rispondendo tale limitazione all’interesse della beneficiaria e sul presupposto che manchi, nella stessa, la capacità di agire in sede negoziale, come accertata nel rituale contraddittorio, anche alla presenza del difensore del soggetto vulnerabile.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ vero che certa Dottrina reputa che l’estensione della limitazione prevista per l’interdetto, in materia di testamento, non sia consentita ma trattasi di una opinione che non può essere condivisa: e, infatti, in presenza di una barriera del genere ad una esigenza di protezione dell’incapace, dovrebbe, allora, ritenersi necessaria l’interdizione, nel senso che il Giudice Tutelare, al fine di applicare quelle certe norme di protezione, sarebbe costretto a seguire il percorso interdittivo, così svilendosi la stessa funzionalità dell’amministrazione di sostegno, nel cui ventre si rintraccia una struttura morfologica del tutto adeguata ad assimilare limitazioni e decadenze analoghe a quelle previste a tutela dell’interdetto. Vi è, poi, che “una limitazione alla estensione delle limitazioni” potrebbe tutt’al più reputarsi giustificata per i diritti fondamentali della persona a contenuto non patrimoniale: quanto è accaduto, ad esempio, per il divieto a contrarre matrimonio, previsto dall’art. 85 c.c. per l’interdetto e ritenuto non applicabile al beneficiario (Trib. Varese, Ufficio Volontaria Giurisdizione, decreto 6 ottobre 2009 in Famiglia e Diritto, 2010, 3, 287 e in Giur. Italiana, 2010, IV, 846).</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Letti e applicati gli artt. 411, comma IV, 591, comma II, n. 2, c. c.,</p>
<p style="text-align: justify;">ESCLUDE in capo ad A, nata a …. il ….. 1914, la CAPACITÀ DI TESTARE, in applicazione dell’art. 591, comma II, n. 2 c.c., applicato in forza dell’art. 411, comma IV, c.c. La beneficiaria, pertanto, non potrà redigere testamento, fintanto che perdura lo stato di incapacità e salvo nuovo provvedimento del giudice di revoca o modifica dell’odierno decreto, ex art. 742 c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 405, comma VI, c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">MANDA alla cancelleria per le pubblicità previste dalla Legge</p>
<p style="text-align: justify;">DECRETO immediatamente esecutivo ex art. 741, comma II, c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;">DISPONE che la Cancelleria comunichi l’odierno provvedimento alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Varese lì 19 ottobre 2011</p>
<p style="text-align: justify;">IL GIUDICE TUTELARE</p>
<p style="text-align: justify;">dott. Giuseppe Buffone</p>
</blockquote>
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		<title>ADS: richiesta di autorizzazione di iscrizione ipotecaria su diritto reale immobiliare</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 10:11:01 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
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		<description><![CDATA[Esempio di Istanza dell'Amministratore di Sostegno per valorizzare i beni del beneficiato  e disporre dell'immobile in comunione: richiesta di autorizzazione all'iscrizione ipotecaria dell'avvocato Luigi Sclebin. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/08/ads-richiesta-di-autorizzazione-di-iscrizione-ipotecaria-su-diritto-reale-immobiliare/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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<p>Accade sovente che l&#8217;Amministratore di Sostegno si trovi a dover valorizzare i beni del beneficiato con il quale, magari condivide la proprietà di qualche immobile.</p>
<p>Infatti, i proventi personali del soggetto sottoposto ad Amministratore di Sostegno non sempre bastano a sostenere le spese di vita e/o di retta della struttura che lo ospita. Gli immobili perveneti nel corso di una vita di risparmi possono essere allora impiegati per consentire il raggiungimento di quelle entrate che sono bastevoli a garantire l&#8217;assolvimento dei bisogni dell&#8217;interessato.</p>
<p>L&#8217;atto di disposizione patrimoniale deve però essere autorizzato dal magistrato. In  questo frangente è pertanto passaggio obbligato il predisporre e presentare apposita  istanza al Giudice Tutelare per l&#8217;autorizzazione dell&#8217;Amministratore di  Sostegno a compiere gli atti notarili di riferimento. Il magistrato provvederà sul punto.</p>
<p>Do quindi segnalazione di un interessante ed esaustivo esempio di istanza nuovamente messa a disposizione dall&#8217;<strong>Avv. Luigi Sclebin </strong> di Jesolo (Venezia).</p>
<p>Avv. Alberto Vigani</p>
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<p style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI VENEZIA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Sezione distaccata di San Donà di Piave</strong></p>
<p>Ill.mo GIUDICE TUTELARE</p>
<p>ISTANZA URGENTE</p>
<p>Richiesta di autorizzazione di iscrizione ipotecaria su diritto reale immobiliare</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il sottoscritto G. S. (c.f. ), nato a &#8230;, residente a &#8230;, in via&#8230;, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Sclebin (c.f.), giusta mandato a margine del presente atto, e domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Jesolo (VE), via A. Aleardi n. 18,</p>
<p>premesso che</p>
<ul>
<li>con decreto del&#8230; il Giudice Tutelare mi ha nominato 	amministratore di sostegno del sig. S. P., mio padre, nato a &#8230;., 	(c.f. ), attualmente ricoverato presso la casa di riposo  “Monumento 	ai Caduti in guerra” di San Donà di Piave (VE);</li>
<li>la retta di permanenza in detto istituto ammonta ad 	euro &#8230; mensili, come risulta agli atti di Codesto ill.mo Giudice 	Tutelare (istanza del &#8230; n. reg. &#8230; A.S., all. sub 1));</li>
<li>il signor S. P. gode di entrate per pensione ed 	indennità di accompagnamento per circa euro &#8230; mensili (citata 	istanza del &#8230;);</li>
<li>date le somme liquide a disposizione e la necessità di 	copertura delle spese personali, il Giudice, già ha autorizzato il 	sottoscritto a cedere il diritto di usufrutto di immobile sito in 	&#8230; (vedesi autorizzazione in calce ad istanza del &#8230; n. reg. &#8230; 	A.S. per un valore di euro &#8230;);</li>
<li>il signor S. P. è inoltre proprietario per il 50 % dei 	diritti di usufrutto su altri due immobili siti in &#8230;, 	rispettivamente in via &#8230; ed in via &#8230; , censiti al catasto 	fabbricati come &#8230; (all. 2)</li>
<li>detti immobili a causa della crisi nel settore 	immobiliare e dell’esubero di immobili qualitativamente migliori 	in &#8230; sono sfitti e non produttivi di redditi. Essi sono anzi causa 	di continue spese di mantenimento;</li>
<li>in via prospettica sono da ritenersi insufficienti le 	somme disponibili in conto corrente al fine di garantire 	autosufficienza economica in assenza di altre entrate;</li>
<li>verosimilmente, si dovrà procedere alla richiesta di 	autorizzazioni per la vendita di detti diritti di usufrutto in capo 	al signor S. P., al fine di soddisfare le esigenze economiche future 	e  vi è, di conseguenza, il timore di perdere con il tempo tutto il 	patrimonio familiare;</li>
<li>il sottoscritto, nella figura di figlio di S. P., 	attualmente non ha la possibilità di intervenire economicamente ad 	integrazione delle necessità del padre in quanto si trova nella 	situazione di disoccupazione, così anche la moglie V. A.  La coppia 	 ha anche  una figlia a carico (v. certificato stato famiglia del 	deducente; all. 4);</li>
<li>il sottoscritto sta avviando nel contempo un’impresa 	commerciale di tipo alberghiero per la quale ha richiesto un 	finanziamento bancario per l’acquisto della struttura alberghiera 	in &#8230; da intestare a società  di capitale (S. Srl – visura 	camerale e Business Plan, allegati sub 3 e 3 bis) all’uopo 	costituita con soci  S. G. e la moglie V. A..</li>
<li>La concessione del finanziamento per l’investimento 	alberghiero, già autorizzato dalla banca, prevede la concessione in 	ipoteca  dell’immobile di via &#8230; del quale il sottoscritto è 	nudo proprietario. Che, tuttavia, da ultimo, è risultata  	pregiudiziale per la concessione del finanziamento da parte della 	banca anche la necessità di dare in ipoteca il diritto di usufrutto 	in capo al sig. S. P. e non solo la nuda proprietà del 	sottoscritto;</li>
<li>la signora S. A., moglie di S. P., proprietaria del 	rimanente 50 % del diritto di usufrutto sull’immobile de 	quo è favorevole alla iscrizione di ipoteca 	in favore della Banca a garanzia dell’investimento immobiliare di 	cui sopra e può testimoniare sulla volontà del marito di volersi 	da sempre impegnare per l’investimento nel settore alberghiero a 	favore del benessere della famiglia tutta;</li>
<li>vi è urgenza di procedere stante che l’atto di 	acquisto dell’albergo è fissato per il giorno &#8230; (vedesi 	allegato comunicazione del notaio dott.ssa T. di San Donà di Piave, 	all. sub 5).</li>
</ul>
<p>tutto ciò premesso</p>
<p>il sottoscritto S. G., come sopra rappresentato e difeso,</p>
<p>chiede</p>
<p>all’ill.mo Giudice di essere autorizzato ad iscrivere ipoteca sulla quota del 50 % del diritto di usufrutto dell’immobile sito in &#8230; via &#8230;,  a favore della “Banca XY” filiale di &#8230;. Ciò a garanzia dell’acquisto di struttura alberghiera in &#8230; in capo alla società S. Srl.</p>
<p>Il sottoscritto, quale amministratore di S. Srl, è disponibile al pagamento di una somma annuale che l’ill.mo Giudice voglia stabilire quale corrispettivo della garanzia che S. P., come da richiesta, rilascerebbe a favore della stessa S. Srl.</p>
<p>San Donà di Piave, lì&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Avv. Luigi Sclebin</p>
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		<title>Si può far cessare l&#8217;amministrazione di sostegno?</title>
		<link>http://www.amministratoridisostegno.com/2011/07/si-puo-far-cessare-lamministrazione-di-sostegno/</link>
		<comments>http://www.amministratoridisostegno.com/2011/07/si-puo-far-cessare-lamministrazione-di-sostegno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 22:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[esempio]]></category>
		<category><![CDATA[Istanza]]></category>
		<category><![CDATA[revoca amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>

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		<description><![CDATA[L'Amministratore di Sostegno può veder cessare le condizioni che ne hanno giustificato la nomina. Come fare allora? Serve un provvedimento del giudice per la revoca: per averlo si deve depositare apposita istanza. Vediamone un esempio predisposto dall'avvocato Stefano Scalettaris. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/07/si-puo-far-cessare-lamministrazione-di-sostegno/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">ISTANZA DI CESSAZIONE DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO</span></h2>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; di facile comprensione che l&#8217;Amministratore di Sostegno  non sia sia una funzione in sè perpetua ed anzi, proprio per la sua stessa fisiologia, che possa generarsi la condizione del venir meno delle necessità che la hanno giustificata. Come fare allora?</p>
<p style="text-align: justify;">Se l&#8217;ADS può veder superati i presupposti che hanno portato alla sua nomina ed il beneficiato può ritenere di non doversene più avvantaggiare, la modifica della condizione del beneficiaro non è però nella libera discrezionalità dell&#8217;amministratore di sostegno e tantomeno del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno. Vi deve infatti sempre essere autorizzazione del Giudice Tutelare a cessare l&#8217;ADS.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo caso è passaggio obbligato il predisporre e presentare apposita istanza al Giudice Tutelare per la revoca dell&#8217;Amministratore di Sostegno. Il magistrato provvederà sul punto.</p>
<p style="text-align: justify;">Do quindi segnalazione di un interessante ed esaustivo esempio di istanza nuovamente messa a disposizione dall&#8217;<strong>Avv. Stefano Scalettaris</strong> di San Donà di Piave (Venezia).</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
<blockquote><p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
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</script></p>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>AVANTI IL TRIBUNALE DI VENEZIA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>RICORSO PER REVOCA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">I signori               nata a        il        e residente a …&#8230; alla via&#8230;.. c.f.:         e …&#8230;&#8230;.nato a …&#8230;.. il …&#8230;&#8230;&#8230;..e residente a …&#8230;&#8230;. alla via ….., c.f.:</p>
<p style="text-align: justify;">assistiti e rappresentati per mandato a margine del presente atto dall’<strong>Avv. Stefano Scalettaris</strong> SCLSFN70S30G914C del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio in San Donà di Piave (VE) via Battisti 11,</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PREMESSO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> i ricorrenti, tra loro germani, sono entrambi parenti in linea collaterale di quinto grado della signora …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. già residente in …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.; il tutto come da dichiarazioni in autocertificazione che si allegano al presente ricorso sub doc 1;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> la signora …&#8230;&#8230;&#8230;, di anni &#8230;, percettrice di una pensione che viene mensilmente e regolarmente accreditata su un libretto di deposito bancario, si trova dal …&#8230;&#8230; ospite della Residenza…&#8230;&#8230;&#8230;. di …&#8230;.;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> i responsabili della Struttura, in relazione alla non più giovane età della loro ospite, peraltro comunque capace di intendere e di volere, ebbero per essa a richiedere, a Codesto Giudice Tutelare, la nomina di un Amministratore di Sostegno;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> l&#8217;invocata procedura (RG …&#8230;&#8230;) portò, in data …&#8230;&#8230;.., alla nomina di tale signora …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; nella summenzionata veste;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> gli odierni ricorrenti, da sempre in contatto con la propria congiunta, ebbero ad apprendere dalla medesima un sempre maggiore disagio verso la sua attuale condizione, disagio peraltro sfociato nel corso delle ultime conversazioni telefoniche, in esplicite richieste di aiuto,</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> vieppiù, conversando con persone informate sui fatti all&#8217;interno della Struttura, gli odierni ricorrenti vennero casualmente a conoscenza di un consistente debito della signora …&#8230;&#8230; pari attualmente ad €&#8230;&#8230;.. e derivante dall&#8217;asserito mancato pagamento delle rette a favore dell&#8217;&#8230;..;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> la circostanza veniva peraltro ribadita al difensore dei ricorrenti, nel corso di una conversazione telefonica, dal Collega …&#8230;&#8230;. del Foro di …&#8230;. il quale confermava addirittura di aver utilmente iniziato, nell&#8217;interesse della sua assistita …&#8230;, specifiche azioni esecutive contro l&#8217;anziana, volte al soddisfacimento dell&#8217;asserito credito;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> tale situazione appare alquanto paradossale e non certo in linea con un&#8217;oculata gestione patrimoniale ove si consideri che l&#8217;importo della pensione della signora …&#8230;.. pari ad Euro ….apparirebbe di per sé sufficiente al pagamento della retta mensile della Struttura che dovrebbe ammontare ad Euro …&#8230;;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> non è peraltro dato a sapere chi attualmente occupi e a quale titolo l&#8217;appartamento di proprietà dell&#8217;anziana in …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.senza peraltro versare  alcun canone all&#8217;avente diritto;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CHE</strong> per quanto sopra, alla luce del disagio personale della beneficiaria che più volte ha espresso il desiderio di fare ritorno a casa propria essendo in grado di attendere alle proprie necessità e tenuto conto del grave ed oggettivo pregiudizio patrimoniale venutosi a creare, apparirebbe quanto mai opportuna una nuova valutazione da parte di Codesto Giudice Tutelare sulla persistenza delle condizioni che portarono alla nomina dell&#8217;attuale ADS ed all&#8217;adozione delle determinazioni contenute nel relativo provvedimento;</p>
<p style="text-align: justify;">tutto ciò premesso i signori …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., ut supra assistiti e rappresentati</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CHIEDONO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">che l&#8217;Ill.mo Giudice Tutelare adito, letto il presente ricorso, ritenuta la propria competenza, acquisita ogni documentazione utile od opportuna presso&#8230;&#8230;.. o altrove, valutata l&#8217;opportunità di assumere nuovi provvedimenti a favore della beneficiaria &#8211; rebus sic stantibus ed alla luce della grave situazione illustrata &#8211; , ascoltate comunque la signora …&#8230;&#8230;. e l&#8217;attuale Ads signora&#8230;&#8230;&#8230;., voglia così disporre:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IN PRINCIPALITA&#8217;</strong>: dichiarare cessata l&#8217;amministrazione di Sostegno disposta a beneficio della signora …&#8230;&#8230; in data …&#8230;.. (RG …..) od in subordine sostituire l&#8217;attuale nominata Ads signora …&#8230;&#8230;.. con altra persona, benevisa alla beneficiaria ed in grado di assumere l&#8217;incarico;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IN OGNI CASO</strong> adottare a favore della beneficiaria tutti i provvedimenti che dovesse ritenere  utili ed opportuni per i bisogni di vita della medesima e per la conservazione del proprio patrimonio ivi compresa l&#8217;adozione delle più opportune e strumentali azioni legali;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>MUNIRE</strong> l&#8217;emanando decreto di immediata esecutività stante l&#8217;urgenza di porre rimedio in tempi assai rapidi alla situazione venutasi creare siccome rappresentata nella superiore premessa.</p>
<p>Si dichiara di voler ricevere gli avvisi di rito al seguente numero di fax: …&#8230;..</p>
<p>Con osservanza</p>
<p>…&#8230;&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si offrono in comunicazione:</p>
<ol>
<li>Autocertificazioni 	dei ricorrenti</li>
<li>documenti 	anagrafici dei ricorrenti</li>
</ol>
</blockquote>
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		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Amministratore di Sostegno non serve a bypassare la volontà del beneficiato</title>
		<link>http://www.amministratoridisostegno.com/2011/06/lamministratore-di-sostegno-non-serve-a-bypassare-la-volonta-del-beneficiato/</link>
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		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 15:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie mentali]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Poteri ADS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amministratoridisostegno.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[L'Amministratore di sostegno non deve servire a sostituire la volontà del beneficiato, negandola, dove questa contrastava le scelte terapeutiche del servizio psichiatrico ospedaliero. Il compito dell'ADS non può essere quello di coartare la volontà del soggetto ad ADS per imporgli l'adozione di percorsi terapeutici. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/06/lamministratore-di-sostegno-non-serve-a-bypassare-la-volonta-del-beneficiato/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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<p style="text-align: justify;">Do segnalazione di un interessante provvedimento del Giudice monocratico del tribunale veneziano (sezione distaccata di San Donà di Piave) &#8211; dott. Viviana Mele &#8211; che <span style="text-decoration: underline;">rigetta la richiesta di ADS laddove questa era solamente finalizzata a bypassare scelte di rifiuto terapeutico dell&#8217;interessato</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;elemento che caratterizza il provvedimento è costituito dal fatto che , sebbene il ricorso per la nomina dell&#8217;ADS sia stato presentato dal Servizio Psichiatrico dell&#8217;U.L.S.S. N. 10, e quindi da un soggetto particolarmente qualificato ad esprimere valutazioni in ordine alla patologia di cui soffre il soggetto resistente, <strong><span style="text-decoration: underline;">il Giudice ritiene che si deve debba rispettare la volontà del beneficiario il quale, negando la propria condizione di malato, rifiuta ogni conseguente cura</span></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altra parte, il Giudice afferma, e lo si condivide, che la funzione che i ricorrenti vorrebbero assegnare all’Amministratore di Sostegno, consistente sostanzialmente nell’imposizione fisica dell’assunzione del farmaco da parte del beneficiando e nell’impedimento a questi di espellerlo fino al suo completo assorbimento, appartenga al novero delle funzioni che non possono essere demandate ad un Amministratore di Sostegno.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente l&#8217;ADS viene invece nominato perchè possa studiare con il Centro di Salute Mentale un progetto di recupero e di cura per il beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Poichè il beneficiario non ha alcun patrimonio, si ritiene anche che la nomina di ADS sia utile e di suo interesse al fine di presentare istanza per il riconoscimento della pensione di invalidità, e ciò nonostante che il beneficiario abbia il proprio netto rifiuto alla istanza ed alla conseguente visita medica, nonostante le rassicurazioni e le raccomandazioni del giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ciò si può quindi dedurre ancora una volta, se ve ne fosse ancora stato bisogno, che la stella polare di ogni scelta in materia di ADS deve e può essere solo l&#8217;effettivo interesse del beneficiato, tutelando le sue esigenze personali senza mai comprimere aprioristicamente le sue sue possibilità di autodeterminazione e realizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
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</script></p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI VENEZIA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>SEZIONE DISTACCATA DI SAN DONA’ DI PIAVE</strong></p>
<p>Il Giudice Tutelare,</p>
<p style="text-align: justify;">letto il ricorso presentato da UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10 SERVIZIO PSICHIATRICO per la nomina di un amministratore di sostegno in favore del sig. G. B.;</p>
<p style="text-align: justify;">sentito personalmente il beneficiario e i di lui familiari, nonché le ricorrenti;</p>
<p style="text-align: justify;">esaminata la documentazione prodotta;</p>
<p style="text-align: justify;">sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 16.5.2011,</p>
<p style="text-align: justify;">ha emesso il seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DECRETO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dall’esame del beneficiario, dalla documentazione in atti nonché dalle dichiarazioni raccolte in udienza è risultato che il sig. G. B. non è in grado di provvedere in maniera autonoma alle proprie necessità in quanto è stato colpito da psicosi con manie di persecuzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il beneficiario è, quindi, in uno stato di infermità sia psichica che fisica che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi, di tal ché appare opportuna la nomina di un amministratore di sostegno con compiti di assistenza sia morale che materiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Si evidenzia che il beneficiario nega la propria condizione di malato e rifiuta ogni conseguente cura, negando il consenso per l’assunzione di qualsiasi farmaco. Il giudice tutelare ritiene quindi di dover rispettare la volontà del beneficiario in merito alla scelta sul se curarsi o meno, soprattutto in considerazione del fatto che non sussistono pericoli per l’incolumità del beneficiario. Il sig. G. B. ha invero dichiarato che in passato, quando la madre o i medici gli somministravano i farmaci contro la sua volontà, egli li sputava immediatamente. La funzione che i ricorrenti vorrebbero assegnare all’ADS consisterebbe dunque sostanzialmente nell’imposizione fisica dell’assunzione del farmaco da parte del sig. G. B. e nell’impedimento a questi di espellere il farmaco fino al suo completo assorbimento. Il giudice ritiene che si tratti di funzioni che non possono essere demandate ad un ADS.</p>
<p style="text-align: justify;">È opportuno invece che l’ADS studi con il CSM un progetto di recupero e di cura per il beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Si evidenzia ancora che il beneficiario non ha alcun patrimonio da amministrare, non avendo mai lavorato e non avendo altre fonti di guadagno. Si ritiene che la nomina di ADS sia utile al fine di presentare istanza per il riconoscimento della pensione di invalidità, pur rilevandosi che il beneficiario ha già espresso il proprio netto rifiuto alla istanza ed alla conseguente visita medica, nonostante le rassicurazioni e le raccomandazioni del giudice.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">visto l’art. 405 co. 5 e 6 c.c., in relazione agli artt. 1 L. 6/2004 e 404 c.c., nonché agli artt. 409 e 410 c.c.,</p>
<p style="text-align: justify;">nomina a favore del beneficiario G. B. nato a Eraclea  il 11.12.1978  e residente in San Donà (VE) Via Jesolo n. 23, amministratore di sostegno l’avv. M. M., con studio in Jesolo (VE), Via Verona n. 11.</p>
<p style="text-align: justify;">Dà incarico all’amministratore di sostegno di curare e assistere il beneficiario e di compiere in favore dello stesso i seguenti atti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>rappresentare il 	beneficiario nell’espletamento di ogni adempimento 	burocratico-amministrativo inerente ai rapporti con enti pubblici o 	istituti privati, in particolare per ciò che attiene alla 	presentazione di atti e/o istanze dirette al conseguimento di 	sussidi e/o prestazioni sanitarie o previdenziali cui il 	beneficiario abbia diritto;</li>
<li>compiere in nome 	e per conto del beneficiario tutti gli atti di ordinaria 	amministrazione;</li>
<li>curare con il 	C.S.M. competente la realizzazione di un progetto per il recupero e 	la cura del beneficiario;</li>
<li>presentare 	istanza per il conseguimento di pensione di invalidità.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sono fatte salve le autorizzazioni specifiche previste dagli artt. 374, 375 e 376 c.c., richiamati dall’art. 411 c.c., di competenza del G.T..</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone che l’incarico sia a tempo indeterminato.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone che l’amministratore di sostegno presenti entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 31.12.2011, a questo G.T. una relazione sull’attività svolta e sull’evoluzione delle condizioni di vita del beneficiario, alla quale va allegata una sintetica illustrazione della situazione economica che varrà come rendiconto ai sensi degli artt. 411 e 380 c.c..</p>
<p style="text-align: justify;">Si invita l’amministratore di sostegno a riferire a questo G.T., entro il termine di quindici giorni, i mutamenti esistenziali più rilevanti della vita del beneficiario e a richiedere specifica preventiva autorizzazione per gli spostamenti (residenziale/assistenziale) dello stesso (salvo l’urgenza di provvedere; in tal caso, deve richiedersi autorizzazione entro il termine di quindici giorni ed il trasferimento effettuato avrà carattere temporaneo sino alla autorizzazione del G.T.).</p>
<p style="text-align: justify;">Si dà atto che il beneficiario, ai sensi dell’art. 409 co. 2 c.c., può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, nei limiti delle sue concrete possibilità.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore di sostegno è invitato a valorizzare bisogni e aspirazioni del beneficiario ai sensi dell’art. 410 co 1 c.c. ed a garantire alla stessa l’informazione concretamente possibile anche ai fini di cui all’art. 410 co. 2 c.c., comunicando al G.T. eventuali diversità di scelte, contrasti o difficoltà.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore di sostegno coinvolgerà nell’attuazione del suo incarico, nei limiti più ampi possibili, i servizi sociali e assistenziali territorialmente competenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Si annoti a cura della cancelleria ai sensi dell’art. 405 co. 7 c.c..</p>
<p style="text-align: justify;">Si comunichi all’Ufficiale dello Stato Civile, al Casellario Giudiziale, al P.M. nonché alle parti costituite.</p>
<p style="text-align: justify;">San Donà di Piave, 16.5.2011</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice Tutelare</p>
<p style="text-align: justify;">dott.ssa Viviana Mele</p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
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		<title>Amministratore di Sostegno: il reclamo contro il decreto del giudice</title>
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		<pubDate>Sun, 22 May 2011 13:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[esempio]]></category>
		<category><![CDATA[formulario]]></category>
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		<category><![CDATA[ricorso]]></category>

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		<description><![CDATA[COSA FARE SE IL GIUDICE TUTELARE SBAGLIA? Talvolta le scelte del magistrato non possono essere condivise e si rende necessario impedire la vigenza del provvedimento emesso attraverso la sua impugnativa. Vediamo un esempio di reclamo alla corte d'appello. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/05/amministratore-di-sostegno-il-reclamo-contro-il-decreto-del-giudice/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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<p style="text-align: justify;"><strong>COSA FARE SE IL GIUDICE SBAGLIA?</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Talvolta le scelte del magistrato non possono essere condivise e si rende necessario impedire la vigenza del provvedimento emesso per il tramite della sua impugnativa. Per questa ragione ci si può trovare nelle circostanze che richiedono di dover presentare domanda per far modificare in tutto o in parte il contenuto del decreto pronunciato dal giudice Tutelare. Tale istanza si deve presentare avanti la Corte d&#8217;Appello a cui appartiene il circondario di tribunale in cui svolge la sua funzione il detto Giudice Tutelare. La stessa deve essere presentata con il patrocinio obbligatorio di un avvocato e con la forma del</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
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</script></p>
<h1 style="text-align: center;">Reclamo alla Corte di appello avverso decreto del Giudice Tutelare (art. 720-bis c.p.c.)</h1>
<p lang="it-IT">Per consentire una miglior rapidità di intervento riportiamo di seguito un esempio di atto di reclamo in impugnativa di un decreto del GT.</p>
<p style="text-align: center;" lang="it-IT"><strong>Avanti la Corte d’appello di Venezia</strong></p>
<p style="text-align: center;" lang="it-IT">Reclamo avverso il decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Venezia &#8211; Sezione Distaccata di Portogruaro</p>
<p lang="it-IT">(ai sensi e per gli effetti dell’art. 720-bis c.p.c.)</p>
<p>Il sig. Paolo Rossi, nato a &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., in data &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., residente in &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., alla via &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., c.f. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;, elettivamente domiciliato in &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., alla via &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., presso lo Studio del sottoscritto procuratore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto</p>
<p lang="it-IT">premesso che:</p>
<p>1) Il sig. Paolo Rossi è beneficiario dell’ amministrazione di sostegno aperta con decreto n. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;../&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., in data &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di Venezia &#8211; Sezione Distaccata di Portogruaro con cui, tra l’altro, è stato nominato amministratore di sostegno il sig. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., nato a &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. il &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. e residente in &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., via &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., n. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..;</p>
<p>2) l&#8217;indicato decreto del G.T. si appalesa erroneo sotto diversi profili, ed in particolare &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;;</p>
<p>3) lo scrivente intende proporre, come in effetti propone, reclamo avverso il detto decreto che si fonda sui seguenti</p>
<p lang="it-IT">motivi</p>
<p>In fatto</p>
<p>A) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>B) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>C) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>In diritto</p>
<p>1) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>2) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>3) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>Tanto premesso, in fatto e in diritto, il sig. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. nella sua qualità ut supra, come elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso con il presente atto, formalmente e ad ogni effetto di legge propone</p>
<p style="text-align: center;" lang="it-IT"><strong>reclamo</strong></p>
<p>avverso il decreto n. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;../&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;, emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., in data &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., per gli effetti rispettosamente chiedendo che Codesta Ecc.ma Corte d’Appello adita Voglia revocare il decreto di che trattasi e conseguentemente &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>Con osservanza.</p>
<p>Si allega: copia del decreto n. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;../&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di Venezia &#8211; Sezione Distaccata di Portogruaro in data &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>Portogruaro, 15. 5. 2011</p>
<p>Sig. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>avv. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Depositato in cancelleria oggi &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>Il cancelliere &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
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		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Amministratore è un lavoro per cui prepararsi?</title>
		<link>http://www.amministratoridisostegno.com/2011/02/lamministratore-e-un-lavoro-per-cui-prepararsi/</link>
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		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 17:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>

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		<description><![CDATA[E SE TI PROPONGONO UN CORSO PER DIVENTARE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO? Accade sempre più spesso di leggere di persone che chiedono come diventare amministratore di sostegno con la convinzione che il nome altisonante corrisponda ad una professione ambita e ben &#8230; <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/02/lamministratore-e-un-lavoro-per-cui-prepararsi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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<h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">E SE TI PROPONGONO UN CORSO PER DIVENTARE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?</span></h2>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Accade sempre più spesso di leggere di persone che chiedono come diventare amministratore di sostegno con la <strong>convinzione che il nome altisonante corrisponda ad una professione ambita e ben pagata</strong>. <strong>Purtroppo non è così </strong>ed i corsi sono spesso venduti per quello che non sono e non possono dare, ovvero un futuro lavorativo.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
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<p style="text-align: justify;">Ci si trova pertanto a dover tristemente <strong>rilevare la diffusa e scarsa trasparenza delle informazioni fornite ai consumatori circa i corsi per “Amministratore di sostegno”</strong>, che non rappresenta, e non può rappresentare, una specifica figura professionale né una qualifica conseguibile al termine di un apposito percorso formativo. Invero, sotto il profilo economico, per l’attività svolta, l<strong>’amministratore non percepisce alcun compenso</strong>, ma, eventualmente, <span style="text-decoration: underline;">un indennizzo deciso dal Giudice, caso per caso, quale mero ristoro dei sacrifici, anche economici, sopportati </span>nell’espletamento dell’incarico.</p>
<p style="text-align: justify;">Sovente, l’enfasi con cui le comunicazioni pubblicitarie prospettano la possibilità, attraverso i corsi di formazione, di “lavorare nel sociale” “affermarsi come professionista”, formarsi come “figura professionale altamente qualificata nei campi dell’assistenza”, accompagnate dall’elencazione delle strutture pubbliche che si occupano di assistenza nei diversi ambiti in cui gli studenti possono specializzarsi, risultano gravemente omissive nella misura in cui non informano i destinatari delle rilevanti limitazioni sussistenti in talune Regioni per l’inserimento nel settore pubblico, della necessità di ottenere diplomi e qualifiche di altro genere e dell&#8217;esistenza della figura dell&#8217;Operatore Socio Sanitario, la cui qualifica è acquisibile esclusivamente attraverso la formazione offerta dalle stesse Regioni o Province autonome.</p>
<p style="text-align: justify;">Si deve poi ricordare che <strong>l’amministrazione di sostegno è solo un istituto di protezione a tutela degli incapaci</strong>, al pari dell’interdizione e inabilitazione, la cui finalità è di assicurare uno strumento di assistenza al soggetto affetto da limitazioni più o meno gravi della propria autonomia. Spetta soltanto al giudice tutelare nominare con decreto l’amministratore di sostegno, tenendo esclusivo conto dell’interesse del beneficiario e preferendo, in mancanza di preventiva indicazione dello stesso interessato e ove possibile, un membro della famiglia (artt. 407 e 408 Codice Civile).</p>
<p style="text-align: justify;">Va perciò svelato il falso convincimento che l’Amministratore di sostegno, alla cui formazione i corsi in parola sono diretti, rappresenti una figura professionale, peraltro regolamentata per legge, con diverse opportunità di inserimento lavorativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto si è espresso anche il garante per la concorrenza che ha sanzionato un istituto padovano che forniva una erronea rappresentazione delle possibilità che i suoi corsi offrivano a coloro che decidevano di frequentarli pagandone il non esiguo costo (pari a 3.696 euro).</p>
<p style="text-align: justify;">Riporto in calce il provvedimento dell&#8217;autorità competente.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">PS1044 &#8211; ISTITUTO CORTIVO DI PADOVA<br />
Provvedimento n. 20616<br />
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2009; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;<br />
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);<br />
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);<br />
VISTI gli atti del procedimento;</p>
<p style="text-align: justify;">I. LA PARTE</p>
<p style="text-align: justify;">1. Istituto Cortivo S.p.A., (di seguito, anche, Istituto Cortivo), in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società è attiva nei servizi della formazione professionale e ha realizzato, nel 2008, un fatturato pari a circa 6.700.000 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">II. LA PRATICA COMMERCIALE</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere da Istituto Cortivo in sede di promozione dei propri servizi di formazione professionale attraverso una campagna pubblicitaria condotta mediante diversi mezzi di diffusione, quali il sito internet www.cortivo.it, la stampa e opuscoli divulgativi. Trattasi, nello specifico, della promozione di corsi per Operatore Socio Assistenziale per l’infanzia, Operatore Socio Assistenziale per gli anziani, Operatore Socio Assistenziale per le dipendenze, Operatore Socio Assistenziale per i disabili, Operatore Multiculturale, Assistente Turistico per disabili e Amministratore di sostegno.</p>
<p style="text-align: justify;">3. In particolare, i profili oggetto di esame riguardano l’ingannevolezza delle informazioni fornite dal professionista e necessarie al consumatore per comprendere le caratteristiche dei servizi offerti.</p>
<p style="text-align: justify;">III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO</p>
<p style="text-align: justify;">1) La fase preistruttoria</p>
<p style="text-align: justify;">4. In data 9 febbraio 2009 è stato richiesto all’Istituto Cortivo di fornire informazioni e documentazione relative ai servizi di formazione offerti.</p>
<p style="text-align: justify;">5. La parte ha reso disponibili gli elementi conoscitivi richiesti con risposta pervenuta in data 2 marzo 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">2) L’iter del procedimento</p>
<p style="text-align: justify;">6. Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, in data 7 agosto 2009, è stato comunicato al professionista, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, l’avvio del procedimento istruttorio diretto a verificare, in rapporto alla pratica commerciale descritta al punto II, la possibile violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. 7. Contestualmente all’avvio del procedimento è stato richiesto al professionista di fornire una serie di informazioni utili alla valutazione della pratica commerciale sopra illustrata.<br />
8. La parte ha dato riscontro alla richiesta d’informazioni contenuta nella comunicazione di avvio, con memoria pervenuta in data 11 settembre 2009. 9. In data 30 ottobre 2009 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Con comunicazione pervenuta il 4 dicembre 2009, l’Istituto Cortivo S.p.A., ha formalmente presentato una proposta di assunzione di impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.</p>
<p style="text-align: justify;">3) Le evidenze acquisite</p>
<p style="text-align: justify;">A) Le richieste di intervento</p>
<p style="text-align: justify;">11. A partire dal mese di marzo 2008, sono pervenute diverse segnalazioni da parte di consumatori, anche per il tramite delle relative Associazioni 1, che lamentavano di aver aderito ai corsi di formazione professionale proposti dall’Istituto Cortivo nell’erroneo convincimento di poter conseguire un titolo finale legalmente riconosciuto e spendibile nel settore pubblico dell’assistenza socio &#8211; sanitaria. In particolare, secondo i segnalanti, il materiale promozionale dei corsi avrebbe prospettato il conseguimento di qualifiche professionali quali, ad esempio, quella di “Operatore Socio Assistenziale” , “Amministratore di sostegno”, “Operatore Multiculturale” e “Assistente Turistico”, con relativo attestato finale, senza specificare che quest’ultimo ha mera valenza privata e nessun tipo di rilievo nelle strutture pubbliche presenti sull’intero territorio nazionale, non essendo l’Istituto riconosciuto o accreditato presso alcuna Regione al fine del rilascio di titoli legalmente validi.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Inoltre, i segnalanti lamentavano di essersi iscritti ai corsi in parola ritenendo erroneamente che in essi fosse ricompreso un periodo di tirocinio pratico non retribuito da svolgere presso un Ente pubblico o privato. Più specificamente, secondo i segnalanti il materiale illustrativo dei corsi lasciava intendere che il professionista avrebbe provveduto a trovare la sede presso cui ciascuno studente avrebbe effettuato tale periodo di stage &#8211; circostanza quest’ultima confermata durante i colloqui con il personale didattico &#8211; mentre, in realtà, la ricerca sarebbe stata integralmente demandata all’iniziativa dello studente.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Con richiesta d’intervento del 4 maggio 2009 la Regione Emilia-Romagna ha segnalato l’ambiguità e confusorietà delle campagne pubblicitarie relative ai corsi di formazione professionale dell’Istituto Cortivo, con particolare riferimento alla reale valenza e spendibilità dell’attestato di studio rilasciato al termine di tali corsi. Nella segnalazione viene specificato che tale attestato non è affatto riconosciuto in Emilia Romagna per l’esercizio delle attività assistenziali di base, né in ambito pubblico, né in ambito privato, e che, peraltro, l’esercizio di tali attività all’interno delle strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie, è riservato all’Operatore Socio Sanitario (il quale avrebbe assorbito la figura di Operatore Socio- Assistenziale), il cui profilo e la cui formazione sono regolamentati a livello nazionale dall’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 22 febbraio 2001, recepito e attuato dalle singole Regioni con ulteriori normative.<br />
Viene, inoltre, chiarito che in Emilia Romagna la qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) si consegue esclusivamente frequentando percorsi formativi autorizzati/accreditati dalle Amministrazioni Locali con propri atti ufficiali. Tali corsi di formazione sono inoltre – di norma – completamente gratuiti e finanziati, in prevalenza, con risorse pubbliche e con il Fondo Sociale Europeo, contrariamente a quanto accade per quelli espletati dall’Istituto Cortivo.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Con ulteriore richiesta di intervento del 20 luglio 2009, La Provincia di Torino ha denunciato la scarsa trasparenza delle informazioni fornite ai consumatori circa i corsi per “Amministratore di sostegno”, che, secondo il segnalante, non rappresenta una specifica figura professionale né una qualifica conseguibile al termine di un apposito percorso formativo. Del tutto fuorviante, secondo il segnalante, sarebbe presentare l’amministratore di sostegno come una specifica figura professionale retribuibile e, quindi, spendibile, sul mercato del lavoro, essendo la ratio della sua previsione nell’ordinamento italiano del tutto diversa. Difatti, da un lato viene ricordato che la normativa di riferimento esclude espressamente che possano ricoprire funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici e privati che abbiano in cura o in carico il beneficiario (art. 408 co. 3 c.c.). Peraltro, l’amministratore di sostegno viene nominato con provvedimento del Giudice tutelare ed è scelto preferibilmente all’interno del nucleo familiare della persona dichiarata non autonoma. Inoltre, per l’attività svolta, l’amministratore non percepisce alcun compenso, ma, eventualmente, un indennizzo quale ristoro dei sacrifici, anche economici, sopportati nell’espletamento dell’incarico. Nella richiesta d’intervento viene sottolineata l’ingannevolezza delle informazioni contenute nel sito dell’Istituto Cortivo anche con riferimento alle attività formative per Operatore Socio Assistenziale (OSA), in quanto trattasi di figura professionale da tempo non più riconosciuta nella Regione Piemonte e per la quale non è, quindi, più possibile rilasciare alcun titolo di qualifica legalmente valido e riconosciuto. Tale circostanza sarebbe comune anche ad altre regioni italiane.</p>
<p style="text-align: justify;">B) La campagna promozionale</p>
<p style="text-align: justify;">15. L’Istituto Cortivo ha promosso i propri servizi di formazione professionale attraverso distinti mezzi di diffusione, quali il proprio sito internet, la stampa e dépliant pubblicitari.</p>
<p style="text-align: justify;">16. In particolare, sulla homepage del professionista accessibile all’indirizzo http:www.cortivo.it, in posizione centrale, l’Istituto Cortivo viene definito come “Centro di formazione professionale”, il quale “offre le competenze specifiche e la sensibilità necessaria per poter lavorare nel mondo del sociale. I corsi OSA hanno l’obiettivo di formare operatori sociali in grado di lavorare con professionalità”.</p>
<p style="text-align: justify;">17. Nella parte superiore della pagina sono presenti sei distinti riquadri dai quali è possibile accedere agli specifici corsi di formazione per ciascuna figura professionale e trattasi di : “OSA Infanzia” “OSA Disabili” “OSA Anziani” “OSA Dipendenze” “Operatore Multiculturale” “Assistente Turistico per disabili”.</p>
<p style="text-align: justify;">18. Nella medesima pagina si legge che: “Ogni corso prevede un periodo di tirocinio di 300 ore all’interno di una struttura inerente al tipo di specializzazione scelta nel percorso di studio. Per offrire allo studente non solo una solida base teorica, ma anche un’importante esperienza pratica”.</p>
<p style="text-align: justify;">19. Nella sezione dedicata a “I nostri corsi di formazione e corsi OSA”, accessibile da un riquadro posto nella parte superiore della homepage, si legge che questi sono “finalizzati a formare figure professionali altamente qualificate nei campi dell&#8217;assistenza agli anziani, ai disabili, ai tossicodipendenti, ai minori in situazioni di disagio ed a chi proviene da culture ed etnie diverse [...]”. Nella stessa pagina vengono individuate, sulla base dell’ambito di intervento, le diverse figure professionali cui è diretta la formazione proposta, prevedendo corsi mirati (“specializzazioni”) per ciascuna di esse. Dai riquadri posti nella parte superiore della pagina in oggetto (presenti, come visto, anche nella homepage), e dai link presenti a lato della stessa, è, inoltre, possibile accedere ai singoli profili di ciascuna figura professionale (“OSA Infanzia”, “OSA Disabili” “OSA Anziani”, “OSA Dipendenze”, “Operatore Multiculturale”, “Assistente Turistico per disabili”, “Amministratore di Sostegno”2) per conoscerne i dettagli, con particolare riferimento al ciclo di studi proposto e all’elenco delle strutture assistenziali che si occupano di quel determinato ambito di intervento, in cui “gli allievi dell’Istituto Cortivo hanno svolto il tirocinio previsto per prepararsi a lavorare nel sociale”.</p>
<p style="text-align: justify;">20. Dalla predetta pagina web, relativa ai corsi di formazione, si accede ad una pagina di presentazione della figura dell’OSA &#8211; Operatore Socio &#8211; Assistenziale, cui i corsi proposti sono diretti e in cui si legge che: “L’Operatore Socio assistenziale è una figura professionale in grado di affrontare e svolgere interventi di prevenzione, sostegno, cura, integrazione sociale e assistenza [...]”.</p>
<p style="text-align: justify;">21. Nella specifica pagina descrittiva del profilo dell’Amministratore di sostegno si legge che: “L’Amministratore di sostegno è una figura di appoggio e di protezione socio-assistenziale in grado di fornire notizie e consulenze per aiutare le persone più deboli, anzitutto anziani e disabili, nel disbrigo di pratiche amministrative connesse agli interventi di legislazione sociale in ambito locale e nazionale”. Segue la descrizione del piano di studi per la formazione da Amministratore di sostegno in cui viene specificato che “Il corso offre l&#8217;opportunità di acquisire la preparazione necessaria per svolgere al meglio questo incarico, predisponendo gli interventi adatti a soddisfare i bisogni delle persone assistite, soprattutto anziani e disabili. Offre anche le competenze professionali per proporre attività di consulenza alle loro associazioni e agli organismi di cura e assistenza nel disbrigo di pratiche amministrative connesse agli interventi di legislazione sociale in ambito locale e nazionale”. Vengono, quindi, indicate le materie caratterizzanti il corso di studi ed esempi di strutture assistenziali “che si occupano di persone appartenenti alle categorie deboli (anziani, disabili, malati, ecc.)” presso le quali effettuare il tirocinio pratico, anche nella prospettiva di un possibile futuro inserimento lavorativo.</p>
<p style="text-align: justify;">22. Tramite il link “Informazioni e Contatti”, nella homepage appena descritta, si accede ad una specifica pagina contenente il modulo per la richiesta di informazione sui corsi in parola “Richiedi informazioni” &gt; “Richiedi informazioni: corsi per Operatore Socio Assistenziale”, compilando il quale il consumatore verrà contattato da un informatore didattico per un colloquio attitudinale. Il modulo specifica che l’Attestato di studio rilasciato ha natura privata e “certificherà la tua preparazione professionale e sarà un eccellente biglietto da visita, anche se non possiamo garantirti l’accesso automatico al mondo del lavoro [...]”. Attraverso il modulo possono essere richieste informazioni per uno specifico corso cui si è interessati selezionando il relativo campo. In esso, si legge difatti: “Desidero ricevere tutte le informazioni relative al corso per Operatore Socio Assistenziale per :” cui seguono i vari campi selezionabili, tra i quali figura l’“Amministratore di sostegno”.</p>
<p style="text-align: justify;">23. Con riferimento al materiale pubblicitario cartaceo, nell’opuscolo divulgativo 3, composto da 20 pagine, si legge che l’Istituto Cortivo viene scelto per “entrare nel mondo del sociale” e affermarsi “come professionista”; i cicli di formazione sono “finalizzati a formare figure professionali altamente qualificate” nei vari campi di assistenza (anziani, disabili, tossicodipendenti, ecc.); la proposta formativa è indirizzata a sette ambiti d’intervento differenti, in cui si suddividono le varie specializzazioni e tra le quali, oltre ai diversi Operatori Socio Assistenziali, figura l’Amministratore di sostegno, definito come “figura di appoggio e di protezione socio-assistenziale in grado di fornire notizie e consulenze per aiutare le persone più deboli, anzitutto anziani e disabili, nel disbrigo di pratiche amministrative connesse agli interventi di legislazione sociale in ambito locale e nazionale”. All’interno dello stesso dépliant, inoltre, è analiticamente descritto il piano di studi offerto per ciascuna figura.<br />
24. Nella “Guida pratica per lo studente” 4, composta da 16 pagine, all’interno della presentazione introduttiva si legge che “l’Istituto Cortivo è un centro di formazione professionale specializzato nella preparazione di Operatori Socio Assistenziali”. A pag. 7 è specificato che “l’Operatore Socio Assistenziale si occupa soprattutto di servizi di assistenza rivolti a chi proviene da culture ed etnie diverse, agli anziani, ai disabili, a chi ha problemi di dipendenza e ai bambini [...]. Per raggiungere i migliori risultati l’Operatore Socio Assistenziale agisce in èquipe con altre figure professionali [...]”. A pagina 10 della guida, rappresentativa del “Piano dei corsi”, viene indicata come specializzazione anche quella relativa all’Amministratore di sostegno e, quale fase del “ciclo di formazione”, il Tirocinio.</p>
<p style="text-align: justify;">25. Nelle comunicazioni commerciali apparse su tre diverse riviste (Vita &#8211; non profit magazine del 24/30 gennaio 2009, Famiglia Cristiana del 7 dicembre 2008 e Donna Moderna dell’11 febbraio 2009 5) si legge: “Istituto Cortivo: diventa professionista nel sociale.”, “Centro Formazione Professionale per Operatori Socio Assistenziali”, “Corsi e frequenze personalizzati &#8211; 300 ore di Tirocinio Pratico”.</p>
<p style="text-align: justify;">26. All’interno del “modulo di adesione” ai corsi di formazione in parola 6, nella sezione relativa alle prestazioni didattiche e nelle condizioni generali del contratto, viene indicato che il Centro di Formazione Professionale rilascerà un “Attestato privato di profitto finale”. Tra le “Prestazioni didattiche” figura lo “Stage di lavoro (Tirocinio Pratico) presso un Ente pubblico o privato scelto dall’allievo o indicato dall’Istituto Cortivo”.</p>
<p style="text-align: justify;">27. All’interno di tale modulo viene indicato che un corso di base di formazione professionale ha un costo pari a 3.696 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">4) Le argomentazioni difensive del professionista</p>
<p style="text-align: justify;">28. Con riferimento alla validità e spendibilità del titolo rilasciato al temine dei corsi di formazione in oggetto, la parte fa presente che il documento rilasciato agli allievi che abbiano frequentato il corso e superato le prove di verifica finali è denominato nelle proprie comunicazioni commerciali “attestato privato di profitto finale”, e mai “diploma”, “licenza” et similia, e che la sua validità esclusivamente privata sarebbe del tutto chiara. A tale proposito, la parte evidenzia che la Commissione di controllo sulle clausole inique della Camera di Commercio di Padova ha già avuto modo di pronunciarsi sulla validità legale del predetto attestato, ritenendo il modulo di adesione contrattuale per l’iscrizione ai corsi di formazione professionale di cui si discute conforme alle disposizioni di legge concernenti la tutela del consumatore in materia di clausole vessatorie. In particolare, la Commissione di controllo ha ritenuto che “[...] il contratto proposto dall’Istituto Cortivo ha ad oggetto uno o più ‘corsi’ e non il conseguimento di titoli o diplomi&#8230;la clausola sull’attestato finale ai sensi della norma citata (art. 34, comma 2, Codice del Consumo), non può essere definita vessatoria in base alle caratteristiche (presenti o mancanti) del diploma [...] Si osserva, inoltre, che la terminologia utilizzata, ‘attestato di profitto finale’, è sufficientemente chiara e comprensibile e non è tale da suggerire l’idea di un titolo legalmente riconosciuto[...]”.</p>
<p style="text-align: justify;">29. Il professionista specifica, inoltre, che i contratti di adesione ai propri corsi non vengono perfezionati a distanza, ma a seguito di un incontro tra il consumatore, che abbia inviato un modulo di richiesta di informazioni cartaceo o on-line, e uno degli informatori didattici dell’Istituto Cortivo. Nel corso di tale incontro vengono affrontati, chiariti e definiti tutti gli aspetti contrattuali, organizzativi e di svolgimento dei corsi. Il professionista, inoltre, specifica che tali informatori sottoscrivono un codice di condotta, al quale sono obbligati ad attenersi, proprio al fine di assicurare che le informazioni fornite agli utenti siano assolutamente corrette e non fuorvianti e che l’informatore intervenga a chiarire ogni possibile dubbio del consumatore.</p>
<p style="text-align: justify;">30. La parte precisa che oggetto dei contratti di cui si discute non è il solo corso di studio con conseguente rilascio dell’attestato di profitto finale, ma anche altri e rilevanti servizi che già di per sé potrebbero indurre il consumatore ad aderire alla proposta commerciale; tra di essi si annoverano la frequenza di corsi di aggiornamento e seminari, la possibilità di usufruire di supporti multimediali on-line, di ottenere materiali didattici. Il consumatore medio non sarebbe, pertanto, indotto ad aderire alla proposta formativa sulla base del solo valore legale dell’attestato finale, quanto piuttosto dalla qualità dell’offerta formativa complessivamente proposta e dalle opportunità ad essa collegate.</p>
<p style="text-align: justify;">31. Per quanto concerne la spendibilità della formazione professionale conseguita con i corsi per Operatore Socio Assistenziale di cui si discute, la parte rammenta come il quadro normativo di riferimento sia alquanto complesso. Più in particolare, i vari decreti legislativi (n. 112/1998 e n. 76/2005), le leggi di riferimento (n. 833/1978 e n. 53/2003) e l’art. 117 della Costituzione, in materia di istruzione e formazione professionale, attribuiscono potestà alle singole Regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni medico-sanitarie. Secondo il professionista, trattasi di un complesso processo di riforma del sistema della formazione professionale nel settore socio- assistenziale, ancora oggi in evoluzione, che attribuisce alle Regioni specifiche competenze di indirizzo, programmazione, monitoraggio e valutazione delle attività, e alle Province specifiche funzioni di programmazione territoriale e di gestione dei finanziamenti e delle attività svolte dagli organismi di formazione.</p>
<p style="text-align: justify;">32. Il professionista contesta l’affermazione secondo la quale l’Operatore Socio Assistenziale non sarebbe più una realtà operativa, citando talune disposizioni in vigore nella Regione Lombardia che disciplinano tuttora la figura dell’Operatore (Ausiliario) Socio-Assistenziale. Di conseguenza, secondo la parte, non può ritenersi che l’OSA sia stato assorbito e sostituito a livello nazionale dalla nuova figura dell’OSS – Operatore Socio Sanitario.</p>
<p style="text-align: justify;">33. Inoltre, nelle Regioni in cui l’esercizio della professione di OSA è subordinata al conseguimento di un titolo rilasciato da enti autorizzati e accreditati, non sarebbe, tuttavia, precluso l’esercizio delle attività assistenziali di base in ambito privato.</p>
<p style="text-align: justify;">34. Con riferimento, invece, alle figure di Amministratore di sostegno, Operatore Multiculturale e Assistente Turistico per disabili, la parte ricorda che non è previsto né a livello nazionale, né a livello regionale, il conseguimento di alcuna qualifica professionale, intesa in senso tecnico- normativo, né alcun riconoscimento o accreditamento per lo svolgimento dei relativi incarichi.</p>
<p style="text-align: justify;">35. Il professionista specifica, inoltre, che nell’ultimo triennio si sono iscritti ai corsi oltre tremila allievi per anno, a fronte di circa centomila richieste di informazioni pervenute negli stessi periodi. Ciò dimostrerebbe l’efficacia delle indicazioni rese dagli informatori didattici, in quanto deciderebbero di iscriversi ai corsi in oggetto solo le persone realmente interessate “a entrare a far parte del «Sistema Cortivo»”. Tali dati numerici, a fronte dell’esiguità del numero di segnalazioni pervenute, testimonierebbero la correttezza dell’operato dell’Istituto Cortivo.</p>
<p style="text-align: justify;">36. Per quanto concerne il tirocinio pratico finale previsto nei propri corsi, la parte evidenzia di aver sottoscritto oltre 7.500 convenzioni di stage con strutture pubbliche e private, situate in tutte le Regioni del territorio nazionale, in base alle quali sono state rilasciate migliaia di certificazioni di avvenuto svolgimento del periodo di pratica, alcune delle quali vengono prodotte a titolo esemplificativo.</p>
<p style="text-align: justify;">37. La ricerca dello stage avverrebbe in prima battuta attraverso la c.d. “ricerca territoriale dei servizi” da parte dello studente, ossia tramite lo studio delle strutture presenti nell’aerea geografica di interesse e seguendo le indicazioni della guida all’uopo fornita (Guida per la ricerca territoriale dei servizi) 7.</p>
<p style="text-align: justify;">IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</p>
<p style="text-align: justify;">38. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo stampa e internet, in data 17 novembre 2009 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.</p>
<p style="text-align: justify;">39. Con parere pervenuto in data 21 dicembre 2009, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni:<br />
– i messaggi pubblicitari diffusi a mezzo internet e stampa di cui si discute omettono, ovvero non forniscono con la dovuta evidenza, informazioni che attengono ad aspetti essenziali dei servizi offerti, falsando in tal modo il comportamento economico dei destinatari, rappresentati da utenti sensibili alla necessità di inserirsi nel mondo del lavoro, e facendo, peraltro, leva sullo stato di bisogno degli stessi;<br />
– le informazioni attinenti alle caratteristiche dei servizi offerti, con particolare riferimento all’esatto valore del titolo rilasciato al termine dei percorsi formativi, non sono esaurienti né oggettive e risultano tali da fuorviare il consumatore medio, inducendolo in errore o, quantomeno, condizionandolo nelle proprie determinazioni;<br />
– le gravi omissioni informative delle comunicazioni promozionali in esame, poiché relative ad elementi essenziali per una scelta consapevole dei consumatori cui sono dirette, non possono essere sanate dal rinvio ad altra fonte, quale nel caso di specie il colloquio con un informatore didattico, deputato ad illustrare le condizioni dei corsi di formazione offerti.</p>
<p style="text-align: justify;">V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE</p>
<p style="text-align: justify;">a) La pratica commerciale</p>
<p style="text-align: justify;">40. In via preliminare, si rileva che la campagna promozionale dei corsi di formazione professionale dell’Istituto Cortivo, incentrata su diversi mezzi di diffusione, quali il sito internet della società, la stampa e gli opuscoli divulgativi, costituisce una sola condotta valutabile come unica pratica commerciale.</p>
<p style="text-align: justify;">41. Nel prosieguo vengono esaminate la correttezza e la completezza delle informazioni rese nell’ambito di tale campagna promozionale, con particolare riferimento a due specifici profili: a) le informazioni attinenti alla validità e spendibilità della formazione e del relativo attestato, conseguibili tramite i corsi in discussione; b) le informazioni riferibili al periodo di tirocinio pratico, parte dei corsi in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">42. Va premesso in limine che la legge-quadro n. 845/78, finalizzata a promuovere la formazione professionale, stabilisce che l’esercizio di tale attività è libero (artt. 1, comma 1, e 2, comma 4).<br />
Pertanto, atteso che non risulta illegittimo svolgere attività di formazione professionale anche al di fuori delle previsioni della citata legge, le comunicazioni promozionali in esame e relative ai corsi dispensati dall’Istituto Cortivo devono ritenersi corrette, con riferimento sia alle informazioni fornite circa il tipo di formazione offerta, sia alla natura del titolo conseguibile attraverso tali corsi. 43. Difatti, né sul sito internet, né nelle comunicazioni a mezzo stampa o dépliant pubblicitari, l’Istituto viene in alcun modo qualificato come autorizzato o accreditato da organismi pubblici. Inoltre, i messaggi in esame non contengono alcuna affermazione che lasci intendere che i corsi in questione siano disciplinati dalla legge o che al termine degli stessi venga rilasciato un titolo legalmente riconosciuto o spendibile in concorsi o incarichi pubblici. Le comunicazioni in esame si limitano, invece, a promettere l’acquisizione di competenze specifiche attraverso la frequenza dei corsi e viene precisato che, al termine di questi ultimi, verrà rilasciato un attestato di natura privatistica. Tale importante indicazione è contenuta, altresì, nel modulo on-line presente sul sito internet della società, attraverso il quale è possibile richiedere un colloquio con un informatore didattico al fine di iscriversi ad uno dei corsi in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">44. Sotto tale profilo, pertanto, i messaggi pubblicitari in esame non possono considerarsi ingannevoli. 45. Purtuttavia, l’enfasi con cui le comunicazioni in esame prospettano la possibilità, attraverso i corsi di formazione, di “lavorare nel sociale” “affermarsi come professionista”, formarsi come “figura professionale altamente qualificata nei campi dell’assistenza”, accompagnate dall’elencazione delle strutture pubbliche che si occupano di assistenza nei diversi ambiti in cui gli studenti possono specializzarsi, risultano gravemente omissive nella misura in cui non informano i destinatari delle rilevanti limitazioni sussistenti in talune Regioni per l’inserimento nel settore pubblico. Difatti, come risulta in atti, le professioni assistenziali di base nel pubblico impiego sono disciplinate e regolamentate a livello regionale. Come emerso, non solo diverse Regioni &#8211; nelle quali l’Istituto Cortivo ha sede e dispensa i propri corsi &#8211; subordinano l’accesso al pubblico impiego per le attività assistenziali di base nell’area socio-sanitaria al conseguimento di attestati rilasciati al termine di specifici percorsi formativi da enti accreditati o autorizzati, ma in alcuni casi hanno addirittura soppresso la figura stessa dell’Operatore Socio Assistenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">46. Tali omissioni informative appaiono, altresì, più gravi alla luce del recente riordino in materia di professioni socio sanitarie, intervenuto con l’accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2001, che prevede la creazione di una figura di raccordo, riconosciuta a livello nazionale, nell’ambito dell’assistenza socio sanitaria, ossia l’Operatore Socio Sanitario, la cui qualifica è acquisibile esclusivamente attraverso la formazione offerta dalle stesse Regioni o Province autonome (artt. 1 e 2).</p>
<p style="text-align: justify;">47. Le informazioni concernenti l’effettiva spendibilità del tipo di formazione offerta dall’Istituto Cortivo sono essenziali perché il consumatore possa effettuare una scelta pienamente consapevole, a fortiori se si tiene conto che il pubblico impiego rappresenta il principale sbocco lavorativo per le professioni assistenziali di base.</p>
<p style="text-align: justify;">48. Sotto tale profilo, pertanto, le comunicazioni in esame devono ritenersi ingannevoli ex art. 22, comma 1 e 2 del Codice del Consumo, in quanto omettono informazioni essenziali di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale, inducendolo così ad assumere una decisione che non avrebbe altrimenti preso.</p>
<p style="text-align: justify;">49. Per quanto concerne, invece, i corsi di formazione professionale proposti dall’Istituto Cortivo per Amministratori di sostegno, l’ingannevolezza delle comunicazioni in esame è in re ipsa. Difatti, non può in alcun modo assimilarsi l’istituto dell’Amministratore di sostegno ad una professione con relativa retribuzione e ciò alla luce della ratio stessa dell’istituto e del dettato delle disposizioni istitutive di tale figura (legge n. 6 del 2004).</p>
<p style="text-align: justify;">50. Si ricorda, infatti, che l’amministrazione di sostegno è un istituto di protezione a tutela degli incapaci, al pari dell’interdizione e inabilitazione, la cui finalità è di assicurare uno strumento di assistenza al soggetto affetto da limitazioni più o meno gravi della propria autonomia. Spetta al giudice tutelare nominare con decreto l’amministratore di sostegno, tenendo esclusivo conto dell’interesse del beneficiario e preferendo, in mancanza di preventiva indicazione dello stesso interessato e ove possibile, un membro della famiglia (artt. 407 e 408 Codice Civile). In ogni caso, non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in carico il beneficiario. Con il richiamo all’art. 379 c.c. in materia di tutela, è sancita l’assoluta gratuità dell’incarico dell’amministratore di sostegno, al quale il giudice tutelare potrà al più assegnare un’equa indennità, tenuto conto delle difficoltà dell’incarico e del patrimonio del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">51. Le informazioni concernenti i corsi per Amministratore di sostegno, di cui agli opuscoli informativi e al sito internet dell’Istituto Cortivo, seppur nel complesso formalmente corrette, per la loro complessiva presentazione e le relative modalità grafiche, risultano idonee a indurre i destinatari a ritenere, contrariamente al vero, che tali corsi siano diretti alla formazione di una specifica figura professionale, altresì regolamentata per legge, per la quale esistano diversi sbocchi professionali.</p>
<p style="text-align: justify;">52. Difatti, nell’opuscolo illustrativo e sul sito internet della società in un apposito riquadro posto accanto alle altre figure professionali cui sono dirette i corsi, l’Amministratore di sostegno viene definito “come una figura di appoggio e di protezione socio-assistenziale in grado di fornire notizie e consulenze per aiutare le persone più deboli, anzitutto anziani e disabili, nel disbrigo di pratiche amministrative connesse agli interventi di legislazione sociale in ambito locale e nazionale”. Inoltre, specularmente alle altre figure cui è diretta la formazione, ossia gli OSA, l’Operatore Multiculturale e l‘Assistente Turistico per disabili, anche per l’Amministratore di sostegno vengono indicate le specifiche materie di specializzazione dispensate nel corso ad esso dedicato. Più in particolare, nel sito internet un’intera pagina è dedicata al profilo dell’Amministratore di sostegno, al pari dell’OSA e delle altre predette figure ed è ugualmente accessibile dai riquadri laterali delle pagine relative all’OSA in generale e al piano dei corsi. In essa, oltre ad essere indicate le materie caratterizzanti il profilo, vengono elencate le strutture assistenziali che si occupano delle categorie deboli soggette all’istituto dell’amministrazione di sostegno e nelle quali il destinatario è indotto a credere di potersi inserire professionalmente o, quantomeno, effettuare il periodo di tirocinio; tanto più in quanto ad esse segue un elenco, accessibile da link, delle specifiche strutture “dove gli allievi dell’Istituto Cortivo hanno svolto il tirocinio previsto per prepararsi a lavorare nel sociale”.</p>
<p style="text-align: justify;">53. Di conseguenza, come già supra evidenziato, le informazioni relative ai corsi per Amministratore di sostegno, contenute nel sito internet e negli opuscoli divulgativi dell’Istituto Cortivo, devono ritenersi ingannevoli ex art. 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, in quanto idonee nel loro complesso e per la loro veste grafica a creare nei destinatari il falso convincimento che l’Amministratore di sostegno, alla cui formazione i corsi in parola sono diretti, rappresenti una figura professionale, peraltro regolamentata per legge, con diverse opportunità di inserimento lavorativo.</p>
<p style="text-align: justify;">54. Per quanto concerne, infine, il tirocinio pratico, tanto nel sito internet che nelle comunicazioni a mezzo stampa e negli opuscoli cartacei, lo stage viene prospettato come parte integrante dei corsi di formazione professionale, al pari delle lezioni teoriche. Si legge, difatti, sulla homepage del sito internet che “Ogni corso prevede un periodo di tirocinio di 300 ore all’interno di una struttura inerente al tipo di specializzazione scelta nel percorso di studio. Per offrire allo studente non solo una solida base teorica, ma anche un’importante esperienza pratica”; nelle pubblicità apparse su riviste 8 si legge “Corsi e frequenze personalizzati &#8211; 300 ore di Tirocinio Pratico”, mentre nel dépliant il tirocinio è inserito nella sezione dei corsi, così come nella guida dello studente, dove la parte dedicata al tirocinio ha la medesima veste grafica e lo stesso rilievo dato alla parte teorica costituita dai “corsi”. Inoltre, nel modulo di adesione per l’iscrizione ai corsi, lo stage viene espressamente menzionato tra le prestazioni didattiche offerte, al pari delle lezioni teoriche e dei libri di testo. Di talché i destinatari delle comunicazioni in esame sono indotti a credere che sarà lo stesso Istituto a provvedere a inserire lo studente in una struttura convenzionata perché possa effettuare il periodo di tirocinio pratico, mentre, invece, come risulta in atti, la ricerca dello stage è rimessa unicamente all’iniziativa dello studente, il quale dovrà individuare, sulla base della c.d. guida alla ricerca territoriale dei servizi, una struttura disposta a stipulare una convenzione con l’Istituto Cortivo in base alla quale verrà effettuato lo stage.</p>
<p style="text-align: justify;">55. Per quanto sin qui osservato, le informazioni relative al tirocinio pratico fornite tramite il sito internet, la stampa e gli opuscoli pubblicitari devono considerarsi ingannevoli ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.</p>
<p style="text-align: justify;">56. Anche alla luce di quanto sopra riportato, deve ritenersi che la pratica commerciale in oggetto integri altresì una violazione dell’art. 20, comma 2 del Codice del Consumo, in quanto contraria ai principi di correttezza e buona fede che dovrebbero informare l’attività di un professionista operante nella fornitura di servizi di formazione professionale, nonché idonea a falsare in maniera apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta tenuto conto, in particolare, dell’asimmetria informativa esistente tra professionista e consumatore in tale complesso ambito.<br />
b) L’istanza di assunzione degli impegni</p>
<p style="text-align: justify;">57. Con riferimento all’istanza pervenuta il 4 dicembre 2009, con la quale l’Istituto Cortivo S.p.A. ha formalmente presentato una proposta di assunzione di impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, si rappresenta che gli impegni presentati devono considerarsi inammissibili, in quanto relativi a condotta che integra una fattispecie di pratica commerciale “manifestamente scorretta e grave”, per la quale il citato articolo 27, comma 7, non può trovare applicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">58. In particolare, la condotta alla quale si riferiscono gli impegni proposti, come emerso dall’analisi sin qui effettuata, appare caratterizzata da un elevato grado di offensività, per le modalità di diffusione utilizzate, e da una manifesta decettività. Inoltre, i citati impegni non vanno al di là della mera intenzione di modificare parzialmente le comunicazioni commerciali scorrette nelle modalità rilevate in sede di comunicazione di avvio del procedimento, senza quindi ripristinare l’eventuale pregiudizio arrecato ai consumatori che siano stati indotti in errore dall’ingannevolezza delle comunicazioni stesse.</p>
<p style="text-align: justify;">59. Infine, l’istanza in esame non può essere presa in considerazione, in quanto pervenuta dopo la chiusura della fase istruttoria del procedimento e, dunque, in un momento che risulta incompatibile con la ratio dell&#8217;istituto degli impegni. Trattasi delle pubblicità pubblicate sulle riviste Famiglia Cristiana e Donna Moderna, allegati 5 e 6 al documento 6.</p>
<p>VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE</p>
<p style="text-align: justify;">60. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.</p>
<p style="text-align: justify;">61. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">62. Con riguardo alla gravità, si tiene conto delle modalità di diffusione della pratica commerciale, suscettibile, anche in virtù della natura e pluralità dei mezzi utilizzati, quali internet, dépliant divulgativi e stampa periodica, di aver raggiunto e condizionato nelle proprie scelte un numero rilevante di consumatori9.</p>
<p style="text-align: justify;">63. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti la pratica commerciale risulta realizzata, considerando i diversi mezzi di diffusione, almeno a partire da marzo 2008 e tuttora in corso. 64. Pertanto, tenuto conto della gravità e della durata della violazione, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione applicabile nei confronti del professionista, nella misura di 55.000 € (cinquantacinquemila euro).</p>
<p style="text-align: justify;">RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta in quanto contraria agli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo;</p>
<p style="text-align: center;">DELIBERA</p>
<p style="text-align: justify;">a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Istituto Cortivo S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione;<br />
b) che alla società Istituto Cortivo S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 55.000 € (cinquantacinquemila euro).<br />
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.<br />
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la<br />
9 Dalle segnalazioni in atti risulta che il sito internet fosse in diffusione già dal 2006 e i dépliant divulgativi da febbraio 2008. I messaggi pubblicitari su stampa periodica sono apparsi su tre riviste: Vita &#8211; non profit magazine del 24/30 gennaio 2009, Famiglia Cristiana del 7 dicembre 2008 e Donna Moderna dell’11 febbraio 2009.<br />
La sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.<br />
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.<br />
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l&#8217;Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell&#8217;attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.<br />
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE<br />
Luigi Fiorentino    Antonio Catricala</p>
</blockquote>
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		<title>Istanza per la revoca dell&#8217;Amministratore di Sostegno</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 17:38:43 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
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		<category><![CDATA[revoca amministratore]]></category>
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		<description><![CDATA[COSA FARE QUANDO SONO VENUTI MENO I MOTIVI CHE AVEVANO NECESSITATO L&#8217;ADS? L&#8217;amministratore di Sostegno è concepito come un supporto temporaneo alle necessità del beneficiario: ciò implica che l&#8217;ADS sia funzionalmente non definitivo e possa essere revocato in ogni momento.La &#8230; <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/01/istanza-per-la-revoca-dellamministratore-di-sostegno/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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<h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">COSA FARE QUANDO SONO VENUTI MENO I MOTIVI CHE AVEVANO NECESSITATO L&#8217;ADS?</span></h2>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;amministratore di Sostegno è concepito come un supporto temporaneo  alle necessità del beneficiario: ciò implica che l&#8217;ADS sia  funzionalmente non definitivo e possa essere revocato in ogni momento.La revoca deve però essere sempre disposta dal magistrato, salvo i casi in cui la nomina sia stata a tempo determinato e sia già scaduto il termine.</p>
<p style="text-align: justify;">Per consentire al Giudice di avere conoscenza dei sopraggiunti fatti che giustificano la revoca vi deve perciò essere apposita &#8220;<strong>Istanza per la revoca dell’amministrazione di sostegno </strong>(art. 413 c.c.)&#8221;; per facilità di consultazione riportiamo di seguito il dettato normativo:</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
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// ]]&gt;</script><br />
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</script></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Art. 413. – (Revoca dell’amministrazione di sostegno). – Quando il  beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o  taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano  determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di  sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza  motivata al giudice tutelare.&#8221;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Quando cessano le condizioni che hanno giustificato la nomina di un amministratore di sostegno si deve chiedere la revoca dell&#8217;ADS e, all&#8217;uopo,  risulta necessario saper predisporre apposita istanza da depositare al Giudice Tutelare.</p>
<p>Eccone un esempio:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Venezia</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Sezione Distaccata di San Donà di Piave</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Istanza per la revoca dell’ amministrazione sostegno<br />
(ai sensi dell’art. 413 c.c.)</p>
<p style="text-align: justify;">Ill.mo Sig. Giudice Tutelare,<br />
lo scrivente sig. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., residente in &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., alla via &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., assistito e difeso dall&#8217;Avv. Alberto Vigani, con studio in Eraclea alla  via Fausta 52, e con domicilio ivi eletto giusta mandato a margine della  presente istanza,</p>
<p style="text-align: justify;">dimette la presente istanza nella sua qualità di amministratore di sostegno del sig.  &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., nato a &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., in data  &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. e residente in &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., alla via  &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., nominato con decreto n. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;../&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. emesso dalla S.V. Ill.ma in data &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>premesso che</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1) si sono oramai determinati i presupposti di legge per la cessazione dell’amministrazione di sostegno in quanto &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..;<br />
2) l’istante in ragione di quanto innanzi ritiene sussistenti le condizioni per l’applicazione dell’art. 413 c.c.;</p>
<p style="text-align: justify;">3) sono in ogni caso variate le condizioni in fatto che hanno giustificato la nomina dello scrivente ad amministratore di sostegno poichè &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto ciò premesso, l’istante ut supra rappresentato e difeso rispettosamente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>chiede</strong></p>
<p style="text-align: justify;">che la S.V. Ill.ma, letto ed applicato l’art. 413 c.c., Voglia provvedere con decreto motivato, in ragione di quanto  premesso e acquisite le necessarie informazioni nonchè disposti i mezzi istruttori ritenuti opportuni, <span style="text-decoration: underline;">a revocare l’ amministrazione di sostegno di cui al decreto di nomina, all&#8217;uopo disponendone la chiusura</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con osservanza.<br />
Si allega:</p>
<ol>
<li>certificazione &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</li>
<li>dichiarazione  &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Luogo: Eraclea</p>
<p style="text-align: justify;">Data: 01.01.2011</p>
<p style="text-align: right;">Avv. Alberto Vigani</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore di sostegno &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Depositato in cancelleria oggi &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
Il cancelliere &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
</blockquote>
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		<title>Amministratore di Sostegno provvisorio</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 14:38:12 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Designazione Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Poteri ADS]]></category>
		<category><![CDATA[revoca amministratore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amministratoridisostegno.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Ecco cosa fare quando sono richiesti atti urgenti da parte del nominando Amministratore di sostegno. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/01/amministratore-di-sostegno-provvisorio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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</ol>

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			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><blockquote>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">Cosa fare quando sono richiesti atti urgenti da parte del nominando Amministratore di sostegno?</span></h2>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Sovente accade che l&#8217;esigenza della nomina di un <a title="Amministratore di sostegno" href="http://www.amministratoridisostegno.com/">amministratore di sostegno</a> sia necessitata dal <strong>dover compiere atti che si trovano ad avere un termine per la loro esecuzione antecedente alla possibile nomina dell&#8217;ADS medesimo</strong>. Figuriamoci poi se dovessimo, dopo la nomina, chiedere  per essi una specifica autorizzazione al Giudice Tutelare.</p>
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</script></p>
<p style="text-align: justify;">In via astratta si potrebbe forse pensare che l&#8217;ipotesi è del tutto scolastica e che ci si può organizzare per tempo. Invece, ci sono vere miriadi di fattispecie in cui vi può essere un&#8217;oggettiva urgenza e per richiamarne qualcuna basta fare mente locale a tutte le ipotesi in cui è necessario compiere atti urgenti in tutela del patrimonio della persona non più in grado di essere ritenuta autosufficiente: dalla nomina di un avvocato per resistere ad una causa di usucapione, all&#8217;opporsi allo spoglio di un immobile o alla divisione di un terreno in comunione per evitare il fallimento dell&#8217;altro comunista (e per evitare tutte le complicazioni che questo comporterebbe).</p>
<p style="text-align: justify;">Ho fatto alcuni esempi di carattere  meramente patrimoniale ma potremmo pensare anche ad esigenze di carattere personale come la ricerca di una struttura sociosanitaria per l&#8217;accoglienza della persona  interessata, non posponibile perchè magari problematizzata da un principio di <a title="Amministratore di sostegno" href="http://www.amministratoridisostegno.com">Alzheimer</a>, ma non così grave da poter consentire un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO).</p>
<p style="text-align: justify;">Appunto per queste casistiche l&#8217;istituto dell&#8217;<a title="Amministratore di sostegno" href="http://www.amministratoridisostegno.com/">ADS</a> prevede una figura ad hoc: <strong>l&#8217;amministratore di sostegno provvisorio</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice, qualora gli venga segnalata l&#8217;urgenza dei provvedimenti da adottare da parte del nominando amministratore di sostegno, e verificatane la documentata necessità, può disporre la nomina di un <a title="Amministratore di sostegno" href="../">ADS</a> provvisorio prima dell&#8217;udienza in cui sente il futuro beneficiato (da tenersi comunque entro 60 giorni dal deposito del ricorso), munendolo dei poteri e delle autorizzazioni richieste dagli atti non posponibili da compiersi, indicando  quindi gli atti che è autorizzato a compiere e riservandosi la conferma dell&#8217;<a title="Amministratore di sostegno" href="../">ADS</a> e delle sue attività all&#8217;esito degli incombenti processuali richiesti dal rito (udienza ed accertamenti eventualmente da disporsi).</p>
<p style="text-align: justify;">Le urgenze debbono perciò essere evidenziate all&#8217;attenzione del magistrato al momento della presentazione del ricorso. È molto <strong>importante</strong> che nella presentazione del ricorso siano circostanziati e chiari i <strong>motivi</strong> per cui si richiede la nomina dell’amministratore provvisorio. Più dettagliata è l’istanza e più semplice sarà l’istruttoria del giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Amministratore di Sostegno provvisorio dovrà poi essere confermato o sostituito al termine del procedimento per <a title="Amministratore di sostegno" href="../">ADS</a>. Da ciò consegue che l’efficacia della nomina provvisoria cesserà con la nomina dell’Amministratore di Sostegno da parte del Giudice Tutelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella maggior parte dei casi per cui è richiesta la nomina dell’Amministratore di Sostegno  Provvisorio e l&#8217;autorizzazione al compimento di atti urgenti è <a title="ADS e obbligo di difesa tecnica" href="http://www.amministratoridisostegno.com/2009/07/ads-necessita-della-difesa-tecnica/">obbligatorio avvalersi del patrocinio tecnico</a>, con l&#8217;assistenza di un avvocato, e quindi si può ottenere l&#8217;ammissione al &#8220;<a title="GRATUITO PATROCINIO E ADS" href="http://www.avvocatogratis.com/">Patrocinio a spese dello Stato</a>&#8221; sussistendone i requisiti soggettivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Provvedo a riportare qui di seguito il riferimento normativo ed un facsimile di decreto di nomina in ossequio al disposto di cui all&#8217;art. 405 del Codice Civile  (comma 3 ).</p>
<p style="text-align: justify;">In calce si trova invece il richiamo ad un esempio di ricorso per nomina di amministratore di sostegno provvisorio.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Avv. Alberto Vigani" href="http://www.avvocati.venezia.it/alberto-vigani.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Avv. Alberto A. Vigani</span></a></p>
<p style="text-align: center;">* * *<span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong> Art. 405 (Decreto di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno. Durata dell&#8217;incarico e relativa pubblicità)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell&#8217;amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell&#8217;articolo 406.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto che riguarda un minore non emancipato puo&#8217; essere emesso solo nell&#8217;ultimo anno della sua minore eta&#8217; e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore eta&#8217; e&#8217; raggiunta.</p>
<p style="text-align: justify;">Se l&#8217;interessato e&#8217; un interdetto o un inabilitato, il decreto e&#8217; esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell&#8217;interdizione o dell&#8217;inabilitazione. Qualora ne sussista la necessita&#8217;, il giudice tutelare adotta anche d&#8217;ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l&#8217;amministrazione del suo patrimonio. Puo&#8217; procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che e&#8217; autorizzato a compiere.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno deve contenere l&#8217;indicazione:<br />
1) delle generalita&#8217; della persona beneficiaria e dell&#8217;amministratore di sostegno;<br />
2) della durata dell&#8217;incarico, che puo&#8217; essere anche a tempo indeterminato;<br />
3) dell&#8217;oggetto dell&#8217;incarico e degli atti che l&#8217;amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;<br />
4) degli atti che il beneficiario puo&#8217; compiere solo con l&#8217;assistenza dell&#8217;amministratore di sostegno;<br />
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l&#8217;amministratore di sostegno puo&#8217; sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o puo&#8217; avere la disponibilita&#8217;;<br />
6) della periodicita&#8217; con cui l&#8217;amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l&#8217;attivita&#8217; svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Se la durata dell&#8217;incarico e&#8217; a tempo determinato, il giudice tutelare puo&#8217; prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d&#8217;ufficio prima della scadenza del termine.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto di apertura dell&#8217;amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell&#8217;amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell&#8217;apposito registro. Il decreto di apertura dell&#8217;amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all&#8217;ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all&#8217;atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell&#8217;incarico e&#8217; a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: center;">* * *<span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;" lang="it-IT"><strong>Tribunale di Venezia</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice Tutelare,</p>
<p style="text-align: justify;">Letto il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno a favore di &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. proposto a firma di &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., depositato in data &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuta la propria competenza;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che il sig. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., nato a &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., in data &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., residente in &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., alla via, &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., n. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., allo stato attuale è affetto da &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. e si trova di conseguenza nell’impossibilità (anche parziale o temporanea) di curare i propri interessi;</p>
<p style="text-align: justify;">Che lo stesso è privo di qualsiasi assistenza sia per la cura della persona, sia per la conservazione e l’amministrazione del patrimonio;</p>
<p style="text-align: justify;">Che risulta necessario intervenire tempestivamente per&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. ;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistono le condizioni di legge per l’adozione di provvedimenti urgenti per la cura della persona dell’interessato e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio in considerazione del fatto che vive in stato di assoluto abbandono;</p>
<p style="text-align: justify;">Letto ed applicato l’art. 405, comma 3 c.c.</p>
<p style="text-align: center;" lang="it-IT"><strong>nomina</strong></p>
<p style="text-align: justify;">il sig. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. nato a &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. il &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., residente in &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., via &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., n. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. amministratore di sostegno provvisorio di &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Il nominato amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del predetto beneficiario i seguenti atti:</p>
<ol>
<li>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</li>
<li>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</li>
<li>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</li>
<li>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</li>
<li>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">utilizzando le somme di cui lo stesso ha o può avere disponibilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Il nominato amministratore è altresì espressamente autorizzato a &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. .</p>
<p style="text-align: justify;">Il nominato amministratore è tenuto a depositare relazione sull’attività compiuta.</p>
<p style="text-align: justify;">Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.</p>
<p style="text-align: justify;">Luogo &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;../Data &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..	   Il Giudice Tutelare &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Un esempio di ricorso con richiesta di nomina di Amministratore di Sostegno provvisorio si può trovare <strong><a id="Ricorso per amministratore di sostegno provvisorio" class="Ricorso per amministratore di sostegno provvisorio" title="Ricorso per amministratore di sostegno provvisorio" href="http://www.avvocati.venezia.it/esempi/ricorso-per-la-nomina-di-un-amministratore-di-sostegno.html" target="_blank">QUI</a></strong>.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Relazione finale alla morte del beneficiato</title>
		<link>http://www.amministratoridisostegno.com/2010/12/relazione-finale-alla-morte-del-beneficiato/</link>
		<comments>http://www.amministratoridisostegno.com/2010/12/relazione-finale-alla-morte-del-beneficiato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 15:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[formulario]]></category>
		<category><![CDATA[modulo]]></category>
		<category><![CDATA[Morte]]></category>
		<category><![CDATA[relazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amministratoridisostegno.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la morte del beneficiato, l'ultimo atto dell'amministratore di sostegno è il deposito della predisposta relazione finale a consuntivo che documenta la gestione intercorsa: Vediamo assieme un esempio facsimile. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2010/12/relazione-finale-alla-morte-del-beneficiato/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><blockquote>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Cosa fare quando muore il beneficiato?</strong></span></h2>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">La vita ha un percorso lineare monodirezionale: c&#8217;è un tempo per seminare ed uno per raccogliere. Ed alla vità segue la morte.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo è purtroppo ancor più vero per l&#8217;amministratore di sostegno che spesso si trova a dover svolgere la sua funzione a seguito di patologie del beneficiato che ne hanno compromesso gravemente lo stato di salute e comportano in breve tempo ll raggiungimento del fine vita. Ogni Amministratore di Sostegno deve perciò considerare che il proprio incarico può finire in corso di svolgimento, e l&#8217;eventuale nomina a termine effettuata dal magistrato va ritenuta davvero &#8220;eventuale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questa ragione si devono avere ben chiare le conseguenze dell&#8217;evento morte sulla procedura: come ogni fatto giuridico essa vede generarsi effetti giuridici. Quali sono?</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, la morte del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno fa venire meno la procedura medesima causando l&#8217;estinzione della stessa e privando l&#8217;amministratore di ogni e qualsivoglia potere.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, <span style="text-decoration: underline;">con la morte del soggetto per cui era stata disposta l&#8217;amministrazione di sostegno si deve predisporre il resoconto di quanto è stato svolto nell&#8217;esercizio della funzione e consegnare il patrimonio gestito agli eredi</span> o, se questi mancano, al possibile curatore dell&#8217;eredità giacente.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ultimo atto dell&#8217;amministratore di sostegno è quindi il deposito della predisposta relazione finale affinchè questa venga valutata ed approvata dal Giudice Tutelare. Essa non è altro che <span style="text-decoration: underline;">la relazione finale a consuntivo che documenta la gestione intercorsa dal momento della nomina o dal più recente deposito della relazione annuale</span> precedente.</p>
<p style="text-align: justify;">Per rispondere a molte delle domande che pervengono via mail e nei commenti produciamo qui di seguito un facsimile di atto per la stesura dell&#8217;ultima attività dell&#8217;ADS.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Alberto Vigani" href="http://www.avvocati.venezia.it/alberto-vigani.html">Avv. Alberto Vigani</a></p>
<p style="text-align: justify;">
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</script></p>
<blockquote>
<h3 style="text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Tribunale di Venezia</span></strong></h3>
<h3 style="text-align: center;"><strong>Relazione Finale </strong></h3>
<h3 style="text-align: center;"><strong>dell&#8217;Amministratore Di Sostegno</strong></h3>
<p>Amministrazione di sostegno  N. ____________</p>
<p>- BENEFICIATO:</p>
<p>_____________________________</p>
<p>- AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:</p>
<p>______________________________</p>
<p>grado di parentela ________________</p>
<p>Rendiconto relativo al periodo dal _______ al _________</p>
<p>1. CONDIZIONI DELLA PERSONA BENEFICIATA</p>
<p>L&#8217;ADS dichiara che la persona sottoposta a ad amministrazione è venuta meno il   ______________  in _________________ a seguito di  _____________________________________  ______________________________________________  NOTE__________________________________________  _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________</p>
<p>Si allega certificato di morte della persona sottoposta a ADS.</p>
<p>2. SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA PERSONA SOTTOPOSTA AD ADS</p>
<p>STATO PATRIMONIALE ALL’INIZIO DEL PERIODO OGGETTO DI RENDICONTO</p>
<p>Lo scrivente ADS  dichiara che lo stato patrimoniale della persona sottoposta ad amministrazione al momento</p>
<ul>
<li>di 	avvio della procedura;</li>
<li>di 	approvazione del precedente rendiconto in data 	_______________________ era il seguente:</li>
</ul>
<ul>
<li>immobili 	________________________________________</li>
<li>il 	saldo sul conto/libretto n. ________________ (cc bancario o postale, 	libretto deposito bancario o postale, &#8230;) presso l’Istituto 	_____________________ alla data del _________ era di Euro__________</li>
<li>titoli 	(titoli di stato, quote, fondi, &#8230;.) __________________________ per 	Euro_________ ››</li>
<li> liquidità di cassa di 	Euro___________________________________››</li>
<li>altro __________________________________ per Euro_______________ 	››</li>
<li>altro __________________________________ per 	Euro_______________</li>
</ul>
<p>MOVIMENTI PATRIMONIALI</p>
<p>Lo scrivente ADS dichiara che il precedente saldo attivo era pari a Euro____________________ e che nel periodo relativo al presente rendiconto vi sono state le seguenti:</p>
<p>ENTRATE:</p>
<ul>
<li>pensioni: 	reversibilità Euro _______________________ doc. n. 	__________________</li>
<li>invalidità 	Euro _________________________ doc. n. __________________ 	&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. Euro _________________________ doc. n. 	__________________ &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. Euro 	_________________________ doc. n. __________________ ››</li>
<li>indennità 	di accompagnamento Euro ____________________ doc. n. ______________ 	››</li>
<li>interessi 	sul capitale a risparmio Euro __________________ doc. n. 	_______________ ››</li>
<li>titoli 	scaduti Euro _____________________________ doc. n. 	__________________</li>
<li>interessi 	sui titoli Euro _________________________ doc. n. __________________</li>
<li>canoni 	di locazione: &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. Euro 	_______________________ doc. n. ________________</li>
<li>altro 	______________________ Euro ____________________ doc. n. 	____________</li>
<li>TOTALE 	ENTRATE Euro _________________________</li>
</ul>
<p>e le seguenti: USCITE: ››</p>
<ul>
<li>retta 	della struttura Euro ___________________________ doc. n. 	_____________ ››</li>
<li>utenze 	e spese condominiali Euro _____________________ doc. n. ___________ 	››</li>
<li>spese 	di abbigliamento e altri generi di conforto E _____________ doc. n. 	__________ ››</li>
<li>titoli 	acquistati Euro ___________________________ doc. n. __________ ››</li>
<li>altro 	Euro ___________________________ doc. n. ________________ ››</li>
<li>altro 	Euro ___________________________ doc. n. ________________</li>
</ul>
<p>TOTALE 	USCITE Euro ______________________________</p>
<p>LA DIFFERENZA ENTRATE – USCITE E’ PARI AD EURO:______________________</p>
<p>STATO PATRIMONIALE ALLA FINE DEL PERIODO OGGETTO DEL RENDICONTO</p>
<p>Lo scrivente Amministratore di Sostegno dichiara che lo stato patrimoniale attuale della persona sottoposta a tutela è il seguente:</p>
<p>›› immobili:	__  invariato o __ variato ____________________________________________</p>
<p>›› il saldo sul conto/libretto sopra indicato è di Euro ________________ doc. n. ___________</p>
<p>›› titoli (titoli di stato, quote, fondi, &#8230;) di Euro _____________________ doc. n. ___________</p>
<p>›› liquidità di cassa di Euro______________________________________</p>
<p>›› altro _____________________________________</p>
<p>Annotazioni. _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________  Eraclea, __,__ , 2011  L&#8217;Amministratore di sostegno ________________________________________</p></blockquote>
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		<title>Il Trust e l&#8217;Amministratore di Sostegno: convegno il 30.11.2010</title>
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		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 00:12:15 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il 30 novembre 2010 si terrà presso l’Aula Magna “Fulvio Croce”del Tribunale di Torino il Convegno dal titolo “L’Amministrazione di Sostegno e il Trust: “abiti” su misura per la tutela della persona”. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2010/11/il-trust-e-lamministratore-di-sostegno-convegno-il-30-11-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Il portale www.amministratoridisostegno.com è onorato di annunciare che il venturo <strong>30 novembre 2010</strong> avrà svolgimento il Convegno dal titolo “L’Amministrazione  di Sostegno e il Trust: “abiti” su misura per la tutela della persona”.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
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</script><br />
Il 30 novembre 2010 il convegno si terrà presso l’Aula Magna “Fulvio Croce”del Tribunale di Torino sul tema</p>
<blockquote>
<h2><span style="color: #ff0000;">“L’Amministrazione di Sostegno e il Trust: “abiti” su misura per la tutela della persona”. </span></h2>
</blockquote>
<p>L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Anffas Onlus Torino che persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale in in ambito sanitario, sociale, della ricerca scientifica, della formazione, della tutela dei diritti umani e civili propriamente in favore di persone con disabilità e delle loro famiglie.</p>
<p>La rilevanza e l&#8217;attualità dei temi trattati, insieme al prestigio e all&#8217;autorevolezza giuridica e tecnica dei relatori, rendono questo evento un&#8217;occasione importante di aggiornamento professionale e formativo.</p>
<p>Il convegno si rivolge a professionisti quali avvocati, commercialisti, notai e agli operatori nella relazione d&#8217;aiuto.</p>
<p>La partecipazione al Convegno è gratuita e per le iscrizioni è necessario contattare l&#8217;Associazione al numero di tel. 011/3810723</p>
<p style="text-align: justify;">La rilevanza e l&#8217;attualità dei temi trattati, insieme al prestigio e all&#8217;autorevolezza giuridica e tecnica dei relatori, rendono questo evento un&#8217;occasione importante di aggiornamento professionale e formativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il convegno si rivolge a professionisti quali avvocati, commercialisti, notai e agli operatori nella relazione d&#8217;aiuto.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">La partecipazione al Convegno è gratuita e per le iscrizioni è necessario contattare l&#8217;Associazione</span> al numero di tel. <strong>011/3810723.</strong></p>
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</ol></p>
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