Archivio

Archivio per la categoria ‘Amministratori di sostegno’

La querela per circonvenzione d’incapace del beneficiato

10 agosto 2010 admin Nessun commento

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO CIRCONVENZIONE D’INCAPACE: L’ADS DEVE PROPORRE QUERELA?

Sovente accade che l’amministratore di sostegno si trovi ad essere nominato in costanza di turbative nei confronti del beneficiato. O meglio si può persino dire che, in costanza di condotte non cristalline di taluni, i congiunti o altri interessati chiedano la nomina di un ADS proprio per dare la miglior tutela al beneficiato.

In tali frangenti ben può occorrere che l’Amministratore di sostegno possa trovarsi nelle condizioni di dover prendere posizione in merito alla possibile circonvenzione d’incapace nei confronti del proprio amministrato.

Per facilità di consultazione riportiamo di seguito il testo della norma di riferimento.

Art. 643 Circonvenzione di persone incapaci

Chiunque, per procurare a se’ o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermita’ o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, e’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 euro a 2065 euro.

Qualora che ne sussistenao i presupposti, l’amministratore di sostegno deve quindi reagire con le azioni di competenza. Dopo essersi fatto appositamente autorizzare dal Giudice Tutelare, l’ADS dovrà perciò predisporre e proporre specifica denuncia querela per ciconvenzione d’incapace contro i soggetti coinvolti, se identificati, oppure contro ignoti.

Al fine di consentire la miglior comprensione della dinamica fattuale e giuridica di cui si discorre, proponiamo di seguito un esempio di atto giudiziario (denuncia querela) all’uopo predisposto.

Avv. Alberto Vigani


ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA

(per il tramite della Stazione Carabinieri di San Donà di Piave)

*****

DENUNCIA-QUERELA

Atto di denuncia-querela proposto dalla Signora Caia Sempronia, nata a San Donà di Piave (VE), il 00.00.1977 e residente a San Donà di pIave, via Italia n. 20,

con l’assistenza

dell’Avv. Roberto Tumiotto in veste di Amministratore di sostegno, nominato con provvedimento del 00.00.2010 del Giudice Tutelare del Tribunale di Venezia – Sez. Dist. di S. Donà di Piave (doc. 1), e su autorizzazione del Giudice Tutelare (doc. 2).

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La Signora Caia Sempronia è in cura presso il Centro Salute Mentale dell’U.L.S.S. n. 15, di Venezia dal 1999, per “psicosi ______________” ed è seguita anche dal Ser.T. della medesima struttura per dipendenza da sostanze stupefacenti.

Nel mese di settembre 2009 i sanitari del C.S.M. suddetto segnalavano la sua situazione al Giudice Tutelare al fine della nomina urgente di un amministratore di sostegno (doc. 3), poiché “Nonostante il trattamento psicofarmacologico e psicoterapico di sostegno, la Sig.ra Sempronia tende a mantenere comportamenti e frequentazioni che la espongono a situazioni di plagio e truffa non essendo lei sempre in grado di valutare la gravità delle conseguenze”.

Dalla documentazione depositata e dalle dichiarazioni che la Dott.ssa Ipazia Ippocrate, psichiatra del C.S.M., rendeva all’udienza del 10.11.2009 è emerso che l’infermità psichica di cui sopra, unita all’uso di cocaina, fa sì che la Sig.ra Sempronia (odierna querelante) pur essendo in grado di attendere alle piccole occupazioni quotidiane, è “…in realtà del tutto incapace di compiere ogni atto che non sia di tipo elementare e di cogliere le possibili conseguenze delle azioni che compie”.

Nel corso del suo esame avanti il G.T. la querelante affermava di avere assunto nel 2009, dietro modesto compenso, la carica di amministratore unico della società TTTTTTTT SRL, sedente in Caorle (VE), alla via VERONA n. __, venendo così ad assumere un ruolo che non avrebbe mai potuto/dovuto ricoprire a causa delle proprie gravi condizioni psichiche; del pari dichiarava che nulla conosceva dell’attività svolta dal citato consorzio, nulla della sua situazione economico-patrimoniale, nulla dei dipendenti, nulla degli affari, ecc.

All’esito dell’udienza, verificato lo stato d’infermità della Signora Sempronia, il G.T. disponeva la nomina dell’avvocato Roberto Tumiotto ad amministratore di sostegno, con compiti d’assistenza sia morale che materiale, e con l’incarico “di curare e assistere il beneficiario e di compiere in nome e per conto dello stesso i seguenti atti:

  • assistere la beneficiaria nel compimento di ogni atto inerente alla sua qualifica di amministratore del TTTTTTTT SRL, con sede in CAORLE (VE) via Verona n. __;
  • assistere la beneficiaria nel compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • provvedere, in nome e per conto della beneficiaria, ad ogni adempimento di natura fiscale.”.

Esposto il contesto, allo stato attuale, la cosa che più preoccupa è la posizione d’amministratore di TTTTTTTT SRL rivestita dalla beneficiata.

Infatti paiono essersi eclissate le persone che hanno fatto assumere, verosimilmente in seguito a circonvenzione, alla Signora Sempronia la posizione di c.d. “testa di legno” dell’ente e quest’ultimo appare oggi, e presumibilmente versava già allora, in istato di decozione.

In ragione della descritta esposizione a pericolo della Signora Sempronia, il marito, Signor Sempronio Semproni, si induceva a presentare già nel mese di agosto 2009 un esposto alla Procura della Repubblica nel quale, paventando che la moglie potesse essere oggetto di circonvenzione o di plagio da parte d’ignoti, chiedeva che fossero disposte indagini;

In seguito al predetto esposto era avviato il procedimento penale n. 0000/10 Z, le cui indagini sono state dapprima coordinate dal Sost. Proc. Dott. _____________ e poi dal Dott. _________ , e saranno unificate ad altri procedimenti.

Dalle dichiarazioni della Signora Sempronia e dalle informazioni assunte risulta che la stessa era stata contattata, inizialmente, da un tale signor __________________ (doc. 4) che le fece la proposta di assumere il ruolo di amministratore e firmare la relativa documentazione; quest’ultimo provvedeva poi a tenersi in contatto con la beneficiata telefonandole ogni tanto e dicendole di farsi trovare presso _________________________ ove le faceva sottoscrivere dei documenti di cui non conosceva né il contenuto né la rilevanza.

In un’occasione fu fatto anche firmare all’odierna querelante un intero blocchetto di assegni in bianco.

La TTTTTTTT SRL, come accennato, appare trovarsi in fase di decozione (insolvenza desumibile dall’esistenza di posizioni debitorie, impossibilità di operare per incapacità dichiarata dell’amministratore, sfratto dalla sede operativa, dileguamento di fatto di chi vi operava o “vi ruotava attorno”, precedente istanza di fallimento abbandonata per desistenza del creditore, abbandono di documentazione contabile, ecc.) e vi sono diversi creditori che minacciano azioni di recupero dei loro crediti rivolgendosi anche direttamente alla Beneficiaria.

In data 20 dicembre 2009 l’Ufficio Depenalizzazione Assegni della Prefettura di Venezia contestava alla Signora Sempronia la violazione di norme depenalizzate ex art. 33 D. L.gs 30/12/1999, n. 507 – L. 15/12/1990 n. 386 e successive modificazioni per emissione di assegni senza provvista (doc. 5). Per le ragioni dedotte, tuttavia, la Signora, che qui querela, non può essere ritenuta responsabile per fatti compiuti in istato d’incapacità naturale.

Del resto, alla data d’emissione degli assegni, oggetto del verbale inviato dalla Prefettura, pendeva già la procedura per l’Amministrazione di Sostegno comprovante lo stato d’incapacità in cui l’odierna querelante già versava.

Per contro, a fronte della non imputabilità della Signora Sempronia, è invece ipotizzabile, a carico di IGNOTI, oltre il reato di circonvenzione di incapace, anche quelli di falsità in foglio firmato in bianco, truffa, ecc., per avere, gli stessi, fatto sottoscrivere all’odierna querelante un blocchetto di assegni in bianco ed averli in seguito indebitamente riempiti. Eventi, quelli dedotti, tempestivamente esposti dall’amministratore di sostegno al Giudice Tutelare per avere sue determinazioni in relazione all’attività da svolgere (doc. 6).

In ogni caso era chiesto alla Prefettura l’annullamento del verbale del 00/00/2010 per quanto riguarda la Signora Caia Sempronia obbligata principale e, in subordine, ne era chiesta la sua sospensione sino a quando non fossero concluse le indagini della Procura e definite le eventuali responsabilità.

Considerato il grave pregiudizio che ne deriva all’odierna querelante e la malafede d’ignoti nel farle assumere il ruolo d’amministratore di TTTTTTTT SRL, la stessa, con l’ausilio dell’amministratore di sostegno e previa autorizzazione del G.T., si riserva di promuovere istanza al Tribunale volta ad ottenere l’annullamento della nomina ad amministratore del Consorzio con effetti retroattivi, atteso che si trovava in stato d’incapacità naturale, ex art. 428 cod. civ. già all’epoca dell’accettazione della carica, per effetto della patologia e della tossicodipendenza predette.

Tanto premesso, l’esponente, assistita dall’amministratore di sostegno, Avv. Rooberto Tumiotto, con studio in Eraclea (VE), via Fausta, n. 52, ritenuto che dai fatti suesposti emergano concrete responsabilità in ordine diversi reati sporge formale

DENUNCIA-QUERELA

nei confronti di IGNOTI, chiedendo che siano penalmente perseguiti per i reati di circonvenzione di incapace (643 c.p.), e/o di falsità in foglio firmato in bianco (art. 486, 489), e/o di truffa (640 c.p.) per avere, gli stessi fatto sottoscrivere all’esponente un blocchetto di assegni in bianco ed averli in seguito indebitamente riempiti e/o per tutti quei reati che la S.V. Ill.ma Vorrà ravvisare nei sopra esposti comportamenti, con riserva espressa di costituirsi parte civile nell’istaurando procedimento penale per il risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti e patiendi.

Dichiara di nominare quale difensore di fiducia l’Avv. Alberto A. Vigani del Foro di Venezia, con Studio in Eraclea (VE), via Fausta, 52, presso il quale elegge domicilio.

La querelante, assistita dall’amministratore di sostegno, chiede di essere informata, ai sensi dell’art. 408, co. 2 c.p.p., dell’eventuale richiesta d’archiviazione, alla quale fin d’ora si oppone, nonché, a norma dell’’art. 406, co. 3 c.p.p. dell’eventuale richiesta di proroga delle indagini.

Manifesta sin d’ora opposizione all’emissione del decreto penale di condanna, nonché alla declaratoria d’improcedibilità per particolare tenuità del fatto (ipotesi peraltro inverosimile), a norma dell’art. 34 D.Lgs. 28.08.2000 n. 271, nel caso il fatto integri un reato attribuito alla competenza del Giudice di Pace.

Indica quali persone in grado di riferire sui fatti:

  • Dott.ssa Ipazia Ippocrate del Centro Salute mentale ULSS n. 10;
  • Dott. Gaio Ippocrate del Centro Salute mentale ULSS n. 10;
  • Assistente Sociale Signora Liberia Ippocrate;
  • Sempronia Libera Semproni, madre di Caia Sempronia;
  • Tizia Sempronia, sorella di Caia;
  • Sempronio, marito di Caia Sempronia.

Allega copia dei seguenti documenti:

  1. provvedimento di nomina ad amministratore di sostegno;
  2. autorizzazione del Giudice Tutelare a proporre querela contro ignoti.
  3. istanza di nomina ad amministratore di sostegno da parte del C.S.M. U.L.S.S. n. 15 di Venezia
  4. fotocopia del biglietto da visita di ________________.
  5. verbale della Prefettura notificato in data 00.00.2010;
  6. istanza a Giudice Tutelare per chiarimenti sull’attività da svolgere.

Con Osservanza.

Eraclea, lì 14 agosto 2010

Caia Sempronia

L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Avv. Roberto Tumiotto

Amministratore di sostegno senza patologia del beneficiato

13 giugno 2010 admin Nessun commento

ADS e ASSENZA DI MALATTIA


Il Tribunale di Varese va oltre la consueta lettura dell’istituto innovando ed ampliando la portata operativa dello stesso affermandone un ruolo che arriva alla tutela delle capacità di realizzazione della persona. L’amministrazione di sostegno infatti non è più interpretata come una cura per una patologia ma come un input migliorativo alla vita del beneficiario.

Questo perché l’istituto viene letto con il principale fine di strumento atto a rimuovere quegli ostacoli che si frappongono alla libera esplicazione della personalità.


Pertanto, l’ADS non è solo qualcosa che rappresenta il beneficiario e ne potenzia la capacità volitiva ma può anche tradursi nella istituzione di “una persona che accompagna le scelte esistenziali”. In tale senso si aderisce a ciò che gli studiosi dell’Amministrazione tendono oggi a suggerire nell’elaborazione dottrinale più recente.

Si approda così ad un’evoluzione che vuole valorizzare l’autonomia dei soggetti deboli anche nella scelta di un futuro migliore. L’ADS non viene più visto come una terapia al deficit capacitivo della persona ma un mezzo per la sua realizzazione con l’esercizio dei diritti, in ossequi al principio per cui “se non vi è esercizio non vi è neppure titolarità”.

Si arriva così a dire che l’amministratore di sostegno può, e quindi deve, costituire un referente per le scelte esistenziali del beneficiario, vuoi nella ricerca di un nuovo inserimento lavorativo, vuoi nel recupero delle relazioni familiari sospese, fino a definirlo uno strumento per “riespandere la dignità del soggetto debole”.

In tal modo si sbiadisce sempre più la linea di demarcazione tra il ruolo dell’amministratore di sostegno e quello degli operatori sociali atteso che l’istituto viene condotto border line in una funzione che non gli è riconosciuta dalla mera lettura normativa.

Questo in ragione de disposto dell’art. 404 cod. civ. Ove si prevede che “La persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.

I presupposti, le condizioni che consentono l’applicazione dell’amministrazione di sostegno, sono pertanto:

  1. l’infermità – che determina un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi, oppure
  2. la menomazione fisica – che determina un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi,oppure
  3. la menomazione psichica – che determina un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi.

Il Giudicante Varesino sostiene però che, nonostante il difetto di una vera e propria patologia a sostegno dell’intervento dell’ADS nel caso di specie, permane evidente il distinguo dai servizi non appena si tiene presente che “l’apertura della amministrazione corrisponde ad uno strumento giuridico reso infungibile e non altrimenti surrogabile per la necessità di un’assistenza o rappresentanza giuridica (nell’interesse del beneficiario) che l’amministratore può offrire – alla luce dei compiti demandati – mentre l’operatore dei servizi sociali no”.

In questo si ha una posizione contrastante con quella del Tribunale modenese statuente che in assenza di necessità di completamento tecnico della volontà del beneficiato non vi è la fruibilità di ADS mentre permane il compito degli operatori assistenziali.

Avv. Alberto Vigani

Tribunale di Varese
Ufficio della volontaria Giurisdizione

Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in persona del Giudice Tutelare, dott. Giuseppe Buffone, ha pronunciato il seguente

D e c r e t o ex art. 405 cod. civ.
Nomina di Amministratore di Sostegno

nel procedimento camerale iscritto al n. 283 dell’anno 2009 R.G.V.G.,
Avente ad oggetto
Apertura dell’amministrazione di sostegno in favore di B, nato a … (Germania) il …e residente in ….

- □■□ -

Il beneficiario è nato in Germania dove ha vissuto sino a un paio di anni fa e dove continuano a vivere le due figlie con le quali i rapporti familiari possono dirsi allo stato del tutto interrotti. Il beneficiario non presenta, all’esito di un primo esame, una delle tipiche condizioni al cospetto delle quali l’amministrazione di sostegno appare necessaria o quantomeno opportuna, trattandosi di un soggetto allo stato nullatenente, senza evidenti patologie psichiche e senza limitazioni tali da impedire lo svolgimento delle attività quotidiane. Il motivo che ha indotto il servizio sociale a presentare ricorso insta nella incapacità del B di adattarsi alla nuova situazione di ristrettezza e precarietà economica, atteso che questi ha sempre vissuto in situazione di estremo benessere. Il tracollo finanziario ha determinato un mutamento radicale dello stile di vita non seguito da un adattamento del beneficiario il quale infatti antepone spese non prioritarie a quelle essenziali come il riscaldamento. Il disagio denunciato dal Servizio involge lo stato di stasi in cui versa il beneficiario che, in ragione dell’attuale situazione peggiorativa è incapace di volgere uno sguardo ad una nuova prospettiva di vita, ad un nuovo programma di ricostruzione del sé. Il beneficiario si trova solo, senza famiglia; nullatenente, senza denaro; sfiduciato, senza attuali prospettive di benessere.
Reputa questo giudice, all’esito dell’esame, che l’amministrazione possa comunque essere aperta, seppur a tempo determinato.
L’amministrazione di sostegno infatti non deve essere interpretata necessariamente come una cura per una patologia o come un rimedio per uno strappo nel tessuto epidermico della vita del beneficiario. L’istituto ha il principale fine di rimuovere quegli ostacoli che si frappongono alla libera esplicazione della personalità come ha scritto autorevolmente la Dottrina e, dunque, oltre a poter costituire una figura che rappresenti il beneficiario può tradursi nella istituzione di “una persona che accompagna le scelte esistenziali”, come gli studiosi dell’Amministrazione tendono oggi a suggerire nell’elaborazione dottrinale più recente. Si tratta cioè di approdare ad un interpretazione che valorizzi l’autonomia dei soggetti deboli in una prospettiva per rendere effettivo l’esercizio dei diritti laddove, come giustamente si è scritto, “se non vi è esercizio non vi è neppure titolarità”.
In condizioni quali quelle del B, l’amministratore di sostegno può costituire un referente per le scelte esistenziali del beneficiario, vuoi nella ricerca di un nuovo inserimento lavorativo, vuoi nel recupero delle relazioni familiari sospese, così potendosi gradualmente riespandere la dignità del soggetto debole. E’ chiaro che occorre delineare una linea di demarcazione tra il ruolo dell’amministratore di sostegno e quello degli operatori sociali atteso che altrimenti l’istituto rischia di sconfinare in una funzione che non gli è propria. Ma la linea di confine tra assistenza sociale e amministrazione di sostegno è evidente ove si tenga presente che l’apertura della amministrazione, servente alle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, corrisponde ad uno strumento giuridico reso infungibile e non altrimenti surrogabile per la necessità di un’assistenza o rappresentanza giuridica (nell’interesse del beneficiario) che l’amministratore può offrire – alla luce dei compiti demandati – mentre l’operatore no.
Vi è, allora, solo da indagare, da un punto di vista ermeneutico, il concetto di persone “prive di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana”: come detto, guardando al fine dell’amministrazione, tale concetto non va inteso solo in senso fisico-statico ma anche giuridico-dinamico, nel senso che versa in tali condizioni non solo il soggetto fisicamente impedito o psicologicamente disturbato ma anche quello che per una ragione non necessariamente patologica non è nella condizione di assumere nel proprio interesse scelte di carattere esistenziale. Qui il ruolo dell’amministratore: contatti con gli operatori sociali, rapporti con gli uffici di collocamento, presentazione di istanze per assumere ruoli lavorativi, impegno a frequentare attività di risocializzazione; percorsi terapeutici.
Quanto alle concrete modalità “operative” dell’amministratore, reputa questo Giudice di assegnare i compiti di cui al dispositivo. Va nominato amministratore un terzo estraneo, poiché nessun altro ha dato la disponibilità. Si designa un avvocato iscritto nelle Liste del tribunale, attesa l’opportunità di un referente con un bagaglio professionale da cui attingere.
L’incarico è a tempo determinato, per la durata di un anno, prorogabile.

P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ.,

Dichiara aperta l’amministrazione di sostegno in favore di B….
L’amministrazione è a tempo determinato: sino al 16 aprile 2011.
Nomina amministratore di sostegno l’Avv. ….

Assegna all’amministratore il compito di avere cura degli interessi del beneficiario,
Dispone che all’amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni:
A)con rappresentanza esclusiva (art. 409, I, c.c.)
L’amministratore ha il compito di presentare, in luogo del beneficiario, istanze verso Enti preposti al reinserimento lavorativo dei soggetti in stato di disoccupazione, previo colloquio con il beneficiario stesso per comprendere le esigenze del medesimo, i desiderata. In particolare, tenuto conto della conoscenza perfetta della lingua tedesca, l’amministratore provvederà, previa redazione di un Curriculum, a sfruttare tale strumento anche nel settore commerciale, tenuto conto dei rapporti transfrontalieri del territorio di Varese con la Svizzera. L’amministratore, in sostituzione del beneficiario, provvederà ad accertare le condizioni economiche delle figlie in Svizzera e, all’esito, valutati gli atti, proporrà a questo giudice di esercitare o meno l’azione per l’erogazione dell’assegno alimentare, alla luce della legislazione vigente.
L’amministratore potrà anche, organizzandosi con gli Enti di assistenza programmare attività di recupero, sostegno, sussidio. L’amministratore è autorizzato a presentare in sostituzione del beneficiario istanza per la quanto necessario ove emergente un interesse del tutelato (ad es. bonus, fondi, pensioni, etc..) L’amministratore avrà, anche, il potere di curare i rapporti giuridici della beneficiario con tutti gli Uffici pubblici, con autorizzazione alla firma in luogo del beneficiario e con l’esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, nell’interesse del beneficiario, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell’interesse del beneficiario. L’amministratore dovrà accertare la capacità gestionale del denaro da parte del beneficiario. A tal fine è autorizzato ad accedere liberamente al conto corrente del soggetto protetto per vigilare sulle movimentazioni. In caso di bisogno, proporrà una gestione esclusiva del conto in luogo del beneficiario.

B)con Assistenza (art. 409, I, c.c.)
L’amministratore ha il potere-dovere di assistere il beneficiario nelle attività di recupero sociale e programmerà incontri con lo stesso intesi a monitorare la sua situazione. Con i Servizi sociali, programmerà eventualmente attività di volontariato per impegnare il beneficiario fintanto che non trovi una occupazione lavorativa.
Ordina all’amministratore di sostegno di riferire per iscritto al Giudice Tutelare, circa l’attività svolta e le condizioni di vita del beneficiario, con opportuno rendiconto. Soglie di rendiconto: settembre 2010; dicembre 2010; marzo 2011.
Il beneficiario conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento.
Visto l’art. 405, comma VI, c.c.
Manda alla cancelleria per l’annotazione dell’odierno decreto nell’apposito registro e per la comunicazione del medesimo all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario.
Visto l’articolo 3, comma 1, lettera p), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,
Manda alla cancelleria affinché si provveda all’iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale.
Fissa per il giuramento del nominato amministratore di sostegno, la data del…. Manda all’amministratore di notificare il decreto al beneficiario.
Decreto immediatamente esecutivo

Visto il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Dispone che l’amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.

Varese lì 16 aprile 2010

Il Giudice Tutelare

dott. Giuseppe Buffone

Rendita Inail del beneficiario riservata pro quota alle figlie minori

17 aprile 2010 admin Nessun commento

FIGLI MINORI TUTELATI ANCHE NEI CONFRONTI DEL BENEFICIATO

Il Giudice Tutelare di Vallo della Lucania precisa che l'indennità INAIL non è da ritenersi fonte di reddito da riservarsi al beneficiato.

Dall'esistenza di questa redditualità il Giudice presume che una parte dei futuri ratei mensili che percepirà, ed ammontanti ad Euro 3062,32, mensili debbano essere destinati al mantenimento delle di lui figlie minori che vedono a loro riservata la somma di Euro 1500,00 mensili. Questa quota parte della più grande somma sopra indicata, verrà versata, mese per mese, dall’amministratore di sostegno nominato nelle mani della madre e moglie, che la utilizzerà per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione delle figlie minori.

Il Giudice precisa che tutto ciò è conforme ai principi costituzionali (in particolare con riferimento agli artt. 29 e ss. Cost.) ed a quanto disposto dagli art. 147 e 148 del codice civile.

Per questa ragione, viene autorizzato l’amministratore di sostegno nominato alla riscossione dei suddetti ratei mensili e così imposto un vincolo di destinazione di parte della somma mensilmente riscossa nei termini appena detti.

La restante somma verrà invece impiegata, con il consueto obbligo di rendiconto annuale, dall'Amministrazione di Sostegno per la cura ed i bisogni del beneficiario.

Si realizza così un equo contemperamento degli interessi tutelati.

Avv. Alberto Vigani

 

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Ufficio del Giudice Tutelare

 

 

Il Giudice Tutelare dott. Nicola Graziano

 

osserva quanto segue

 

1 ) CG, nato ad Agropoli il –/–/1976 si trova in stato vegetativo post – traumatico (Stato vegetativo permanente – Portatore di PEG) in quanto è rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale avvenuto il giorno 21 giugno 2005, alle ore 13.15 circa, alla via Craparizzo del Comune di Castellabate nel mentre era alla guida del motociclo targato ——–;

2 ) CG è sposato con AX ed ha due figlie minori: FA (nata ad Agropoli il –/–/2003) e FB (nata ad Agropoli il –/–/2004);

3 ) In data 20 gennaio 2006 la moglie di CG veniva nominata amministratore di sostegno dello stesso, incarico che veniva reso a tempo indeterminato con decreto del 22 gennaio 2008;

4 ) Il 18 febbraio 2009 la madre di CG, LY, presentava istanza allo scrivente Giudice Tutelare per la revoca dell’amministratore di sostegno allo stesso nominato dichiarandosi disponibile ad assumere l’incarico in sostituzione del revocando amministratore di sostegno rilevando che il figlio in data 24 settembre 2008 era stato dimesso dal ricovero presso la casa di cura “Istituto S. Anna” di Crotone per rientrare al domicilio della madre presso il quale attualmente dimora e ponendo a base della richiesta di revoca il disinteresse e la colpevole negligenza della moglie dello stesso nella sua qualità di amministratore di sostegno;

5 ) Fissata l’udienza di comparizione delle parti, AX si opponeva all’istanza di revoca depositando apposita memoria del 16 marzo 2009, sostenendo di essere impossibilitata a vedere il proprio marito perché impedita dalla LY che, con il suo atteggiamento ostruzionistico, interferiva anche nei rapporti tra CG e le sue figliole FA e FB;

6 ) Dopo una serie di udienze, tutte disposte per la ricerca di una soluzione condivisa, AX presentava in data 2 luglio 2009 formale rinuncia all’incarico di amministratore di sostegno e consenso alla nomina della madre del proprio marito CG quale nuovo amministratore di sostegno, chiedendo, però, una regolamentazione dei poteri del nominando amministratore di sostegno che, nel riscuotere i ratei mensili pari ad Euro 3062,32 a versarsi dall’INAIL – Sede di Salerno – Battipaglia in favore del CG, potesse far fronte al mantenimento delle figlie del CG stesso nonché che potesse prevedere una destinazione della di Euro 111.733,87 oltre interessi stabilita dall’INAIL a titolo di ratei di rendita, maturati e non ancora riscossi, per l’incidente occorso a CG;

7 ) E’ evidente che l’accordo tra le parti rende pacifico l’accoglimento della rinuncia della AX dall’incarico di amministratore di sostegno con conseguente nomina del nuovo amministratore di sostegno nella persona di LY, madre del beneficiario, nata ad Angri il –/–/1955 e residente in Castellabate alla via Contrada Valle CPL snc presso la quale oggi si trova CG e dove quindi lo stesso rimarrà, con diritto della di lui moglie e delle figlie minori FA e FB a fargli visita in ogni momento e per ogni evenienza;

8 ) All’amministratore di sostegno appena nominato, in primo luogo, spetterà il compito di compiere tutti gli atti attinenti alla cura ed alla tutela ed al soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana del beneficiario CG;

9 ) Allo stesso amministratore di sostegno appena nominato spetterà anche il compito di porre in essere tutti gli atti di ordinaria amministrazione relativi al patrimonio del beneficiario stesso ed anche il compimento, in nome e per conto del beneficiario, anche di ogni altro atto di straordinaria amministrazione ma ciò solo previa distinta autorizzazione del Giudice Tutelare e deposito di adeguata documentazione;

10 ) Si presume il consenso del CG a che una parte dei futuri ratei mensili che percepirà ed ammontanti ad Euro 3062,32 vengano destinati al mantenimento delle proprie figlie minori FA e FB per cui lo scrivente Giudice Tutelare stabilisce fin da adesso che la somma di Euro 1500,00 mensili, quota parte della più grande somma sopra indicata, verrà versata, mese per mese, dall’amministratore di sostegno nominato nelle mani della AX, madre e moglie, che la utilizzerà per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione delle figlie minori FA e FB. Tutto ciò è conforme ai principi costituzionali (art. 29 e ss. Cost.) ed a quanto disposto dagli art. 147 e 148 c.c. La somma sopra indicata sarà rivalutata anno per anno in modo proporzionale alla rivalutazione dei ratei mensili che percepirà dall’INAIL il beneficiario CG.

Va quindi autorizzato l’amministratore di sostegno nominato alla riscossione dei suddetti ratei mensili ed imposto un vincolo di destinazione di parte della somma mensilmente riscossa nei termini appena detti. La restante somma verrà impiegata, con obbligo di rendiconto annuale, per la cura ed i bisogni del beneficiario CG;

11 ) L’amministratore di sostegno LY è altresì autorizzata a riscuotere la somma di Euro 111.733,87 oltre interessi che l’INAIL pagherà al beneficiario a titolo di ratei di rendita, già maturati e non riscossi fino al 27 aprile 2009. Tale somma sarà vincolata da parte dell’amministratore di sostegno a favore delle minori FA e FB mediante l’acquisto di buoni fruttiferi postali intestati alle predette minori al fine di assicurare una serenità economica alle sopra dette minori;

12 ) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito, tra cui quella al PM sede.

Vallo della Lucania, lì 16 luglio 2009

Il Giudice Tutelare

dott. Nicola Graziano

 

Istanza dell’Amministratore di Sostegno per l’acquisto di un immobile

17 aprile 2010 admin Nessun commento

ISTANZA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER L'ACQUISTO

DI UN BENE IMMOBILE IN NOME E PER CONTO DEL BENEFICIATO

 

Per quanto possa più facilmente accadere il contrario, ovvero che si debba chiedere l'autorizzazione a vendere un immobile del beneficiato per fare fronte alle esigenza di vita dello stesso, a volte ci si può trovare a dover acquistare un edificio o un terreno proprio al fine di consentire la tutela degli interessi della persona sottoposta ad Amministrazione di Sostegno.

Per consentire di orientarsi facilmente in tale situazione, riportiamo di seguito un facsimile di esempio di istanza da depositare al Giudice del Tribunale.


Tribunale di Venezia

Istanza ex artt. 374 e 411 cod. civ.

Ill.mo Sig. Giudice Tutelare,
lo scrivente Avv. Alberto Vigani, con studio in Eraclea, alla via Fausta, nella sua qualità di amministratore di sostegno del sig. ……………….., nato a……………….., in data ……………….. e residente in ……………….., alla via ……………….., nominato con decreto n. ………………../……………….. emesso dal Giudice dott. Lina Tosi del Tribunale di venezia Sezione Distaccata di San Donà di Piave in data …………………

premesso che

1) ad oggi l’assistito sig. ……………….. vive in un edificio rurale sito in San Donà di Piave, alla via ……………….. il quale a causa della vetustà e della mancata manutenzione versa oggi in condizioni di dissesto e di inadeguatezza sanitaria: lo stesso, infatti, necessiterebbe di essere integralmente messo a norma e ristrutturato sia negli impianti che negli isolamenti e rivestimenti. Non si poi sottacere che anche da un punto di vista strutturale lo stabile lascia a desiderare e richiederebbe a breve degli interventi ai fini della sua conservazione statica e del suo risanamento edilizio (segnatamente, …………………);

2) L'edificio è anche molto isolato ed è raggiungibile esclusivamente percorrendo una stretta viuzza di campagna che lo rende difficoltoso da raggiungere per tutti coloro che devono prestare assistenza al beneficiato, oltre a poco consentire il monitoraggio continuo delle sue condizioni di salute;

3)  lo scrivente Amministratore ha appreso da bando pubblico della messa in vendita nel medesimo Comune di San Donà di Piave, alla via ……………….., di un appartamento di proprietà dell'ATER di circa mq 50, realizzato nell’anno 2008, luminoso e privo di barriere architettoniche, per un prezzo di € 110.000,00;

4) l'edificio ove è sito l'appartamento in vendita è stato costruito dal medesimo ATER al fine di darvi ospitalità a persone indigenti o con problematiche necessitanti il costante monitoraggio dei Servizi Sociali che, pertanto, saranno presenti in loco con modalità costanti;

5) l’acquisto dell'indicato appartamento risulta perciò essere conveniente per il beneficiato per ragioni sanitarie e logistiche nonchè in quanto …………………;

6) il beneficiato ha ricevuto dall'INAIL il saldo di quanto spettantegli a titolo di indennità e perciò possiede una somma di molto superiore di ciò che sarebbe necessario per l’acquisto dell'appartamento;

7) il beneficiato ha quindi a Sua disposizione l'importo di € 350.000,00 versato interamente sul c.c.p. n. …………………, acceso presso l'Ufficio Postale di San Donà di Piave, a lui intestato e vincolato all’ordine del Giudice Tutelare;

Tanto premesso l’istante ADS nella sua predetta qualità

FORMULA ISTANZA

affinchè la S.V. Ill.ma, giusta il disposto di cui artt. 374 e 411 c.c., Voglia autorizzarlo ad acquistare in nome e per conto dell’assistito sig. ……………….. l’appartamento de quo prelevando a tal fine la somma di € 110.000,00 (oltre ad imposte: per come conteggiate nell'allegato bando), dal conto corrente n. ……………….. . Voglia quindi autorizzare il presenziare in nome e per conto del beneficiato sottoposto ad Amministrazione di sostegno avanti il Notaio Valeria Terracina di San Donà di Piave per acquistare il predetto ed individuato immobile.

Con osservanza.
Si allega:

  • documentazione fotografica dell'immobile ad oggi occupato;
  • dichiarazione del Geom. Rossi in merito alla carenza dei requisiti igienico sanitari dell'edificio rurale;
  • copia del bando per la vendita dell'Appartamento in Condominio ATER;
  • parere favorevole dei Servizi Sociali del Comune di San Donà di Piave;
  • bozza atto di compravendita immobiliare predisposta dal Notaio Valeria Terracina.

Eraclea, 21.10.2010

L’amministratore  di sostegno

Avv. Alberto Vigani

Depositato in cancelleria oggi ………………..
Il cancelliere ………………..

Relazione dell’Amministratore di Sostegno al Giudice Tutelare

17 marzo 2010 admin Nessun commento

MODELLO RELAZIONE ANNUALE ADS

Riportiamo di seguito un secondo esempio facsimile di "Relazione al Giudice Tutelare" al fine di permettere a tutti coloro che hanno da poco assunto la funzione di avere un modello da cui partire per la elaborazione dell'annuale documento espositivo dell'attività svolta e dello stato del rapporto con il beneficiato.

Questa versione è semplificata e molto più documentale, rinviando all'allegazione degli scontrini e delel copie degli estratti di quanto pervenuto (pensioni, indennità, rendite etc.).

 

Relazione dell’amministratore di sostegno (art. 405, comma 4, n. 6 c.c.)

Tribunale di Venezia

 

In ossequio al disposto dell’art. 405, comma 4, n. 6 cod. civ. si provvede agli adempimenti richiesti alla funzione..

Ill.mo Sig. Giudice Tutelare,
lo scrivente avv. ……………….. nella sua qualità di amministratore di sostegno del sig./sig.ra ……………….., nato/a a Eraclea il ……………….. dimorante in San Donà di Piave, via ……………….., n. ……………….., giusta nomina  del Tribunale di Venezia Sezione Distaccata di San Donà di Piave con decreto del ……………….. viene ad esporre quanto occorso nel periodo di a esercizio dell'amministrazione nel periodo intercorrente dalla nomina al 31.12.2010.

Segnatamente:

  • in merito all’attività di assistenza e amministrazione svolta: ………………..

 

  • in merito alle condizioni di vita personale del beneficiario sig./sig.ra: ……………

 

  • in merito alle condizioni di vita sociale del beneficiario sig./sig.ra: ……………….. ;

 

  • in merito alla gestione del patrimonio del beneficiario sig./sig.ra: ………………..

Allega alla presente analitico rendiconto (relativo al periodo dal ……………….. al ………………..) e documentazione attestante i proventi attivi e le voci di spesa di seguito sommariamente elencati in riepilogo:

VOCI DI ATTIVITÀ    

€ ……………….. (………………..)   

€ ……………….. (………………..)   

€ ……………….. (………………..)   

Totale Attività € ………………..

VOCI DI PASSIVITÀ

€ ……………….. (………………..)   

€ ……………….. (………………..)   

€ ……………….. (………………..)   

Totale Passività  € ………………..

Residuo                € ………………..    (………………..)

Il residuo attivo predetto è stato versato nel conto corrente postale ……………….. acceso presso l'Ufficio di ………………..   di ……………….., via ……………….., n. ……………….. intestato al predetto beneficiario su autorizzazione del Giudice Tutelare e per la movimentazione del quale vi deve essere disposizione della medesima autorizzazione giudiziaria.

Si resta a disposizione per relazionare ulteriormente quanto l'Ill.mo Giudice ritenesse di approfondire in dettaglio.

Con osservanza.

Eraclea, 31.12.2010

L’amministratore di sostegno

Avv. _____________________

Amministratore di sostegno: servizi sociali e revoca della nomina

13 febbraio 2010 admin 1 commento

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NON E' UN SURROGATO DEI SERVIZI SOCIALI

Il Tribunale modenese torna protagonista con una pronuncia in tema di amministrazione di sostegno e reale necessità dell'istituto al momento della sua operatività.

Ecco un primo caso in cui il Giudice Tutelare di Modena limita l'utilizzo dell'Amministratore quando lo stesso viene utilizzato come un surrogato delle competenze dei servizi sociali e non più come un soggetto che completa le deficienze della sfera di volontà dei beneficiati.

Nella fattispecie concreta per la quale si è emesso il provvedimento, si ha la revoca dell'originario provvedimento di nomina dell'Amministratore di Sostegno proprio perchè la sua nomina, dopo la disamina svolta dall'avvocato incaricato, risultava non richiesta per l’esigenza di un reale sostegno della persona ma, invece ed incredibilmente, di tutela della “società nei confronti del (lo specifico) nucleo familiare di persone per cui era amministrazione”.

Il Giudice, correttamente, rileva che la vicenda concreta oggetto d'esame restava al di fuori dell'ambito per cui era applicabile la figura giuridica dell’amministrazione di sostegno e che le problematiche descritte dai servizi sociali istanti il ricorso, lungi dal comportare e imporre limitazioni della capacità d’agire dell’interessato, dovevano e devono trovare organica e naturale gestione da parte dei pubblici organismi deputati allo scopo e, cioè, i Servizi Sociali e quelli di Salute Mentale.

Riepilogando: risulta finalmente chiaro che i servizi sociali, spesso unico soggetto richiedente la nomina dell'amministratore di sostegno a favore di persone emarginate e sole, non possono usare l'istituto e l'incaricato per creare in via giudiziaria un loro surrogato a cui demandare le attività che solo essi vedono ricadere nell'area di precipua operatività.

 

Avv. Alberto Vigani


 

 

Trib. Modena, decr. 6 luglio 2009

 

TRIBUNALE DI MODENA

 

Il dott. Guido Stanzani in funzione di Giudice Tutelare ha pronunciato il seguente

 

DECRETO

 

1. Con decreto in data 5 marzo 2009, qui integralmente richiamato, l’Avv. Marco Zanasi veniva nominato amministratore di sostegno di AG con l’incarico del “compimento di una approfondita analisi della situazione di vita, salute ed economica del beneficiario, analisi da condursi dall’ amministratore in stretto coordinamento con i Servizi Sociale e di Salute Mentale allo scopo di verificare se si diano i presupposti per l’opportunità di una stabile amministrazione di sostegno e, per il caso di esito positivo della verifica, rispetto a quali esigenze della persona e, sempre in tal caso, se sotto la forma dell’assistenza ovvero della rappresentanza.

 

2. Con decreto in pari data il professionista veniva nominato, con l’attribuzione di identici compiti, amministratore di sostegno di MB, moglie del AG, convivente con esso insieme ai due figli maggiorenni della coppia, XX e YY, in un appartamento in Modena recentemente acquistato, costituente l’unico cespite patrimoniale dell’intera famiglia e del quale proprietari i due figli con diritto di abitazione in capo ai genitori.

 

3. AG è affetto da disturbi della personalità; MB soffre di disturbo bipolare con comportamenti maniacali; anche i due figli hanno problemi di comportamento e non lavorano; l’unica rendita dell’intera famiglia è la pensione mensile del AG di poco inferiore ad € 2.000,00; il nucleo è seguito da tempo dal Servizio Sociale e da quello di Salute Mentale; il AG si è opposto alla nomina di un amministratore di sostegno mentre la moglie ha aderito all’ipotesi.

 

4. In data 2 luglio 2009 l’amministratore ha ottemperato all’incarico demandatogli ed ha depositato articolata relazione con la quale ha esposto e chiarito che: (a) la famiglia “G-B sembra vivere sostanzialmente ai margini della legalità in una situazione di evidente e caotico disagio”; (b) la salute mentale dei componenti evidenzia turbe non clamorose ma abbastanza significative; (c) i due coniugi (i soggetti, cioè, per i quali i Servizi richiedono l’amministrazione di sostegno) sono privi di patrimonio null’altro possedendo aldilà del diritto di abitazione dell’appartamento in cui vivono con i figli che ne sono i proprietari: (d) la sola rendita dell’intera famiglia é rappresentata dalla pensione mensile del AG, rendita di importo appena sufficiente a soddisfare i bisogni primari dei quattro componenti: (e) padre e figlio integrano le entrate con saltuarie prestazioni lavorative da imbianchini; (f) esistono debiti per contravvenzioni stradali e omessi pagamenti di tasse automobilistiche e dei rifiuti e utenze.

 

5. Tracciato così il quadro della situazione, l’amministratore, dopo aver sottolineato la mancanza di concrete esigenze di un sostegno sul piano economico-patrimoniale (i coniugi nulla possiedono oltre la pensione del AG con cui a stento può essere mantenuta la famiglia) ma anche il sostanziale difetto della necessità di un sostegno sul piano della tutela e della cura della salute (compiti che rientrano nella sfera delle funzioni istituzionali dei Servizi coinvolti), ha concluso per la non ravvisabilità dei presupposti di legge per l’ istituzione di uno stabile regime di amministrazione di sostegno.

 

6. Queste conclusioni vengono condivise dal giudicante e rappresentano l’avvallo dei forti dubbi che lo indussero, all’esito della fase dell’interrogatorio del AG e dell’assunzione delle informazioni, ad assumere la decisione concretizzatasi nel decreto del 5 marzo 2009.

 

7. Fatta propria da questo Giudice Tutelare la valutazione di sintesi dell’amministratore secondo cui la fattispecie non si qualifica per l’esigenza di un sostegno della persona ma, più propriamente, di tutela della “società nei confronti del (lo specifico) nucleo familiare”, si snoda la deduzione che la fattispecie stessa esula dalla figura giuridica dell’amministrazione di sostegno e che le relative problematiche, lungi dal comportare e imporre limitazioni della capacità d’agire dell’interessato, devono trovare organica e naturale gestione da parte dei pubblici organismi deputati allo scopo e, cioè, i Servizi Sociali e quelli di Salute Mentale,

 

8. Da quanto si è venuto dicendo conseguono: inaccoglibilità dell’originario ricorso; revoca dell’amministratore nominato col decreto del 5 marzo 2009; disposizione di chiusura dell’amministrazione.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inaccoglibile il ricorso che, per l’effetto, respinge; revoca la nomina dell’amministratore effettuata in data 5 marzo 2009;

dispone la chiusura dell’amministrazione.

Decreto immediatamente esecutivo

Modena, 6 luglio 2009

IL GIUDICE TUTELARE

Disabile psichico e ADS: scelta del luogo di ricovero

3 gennaio 2010 admin Nessun commento

Il Tribunale di Modena, in un interessante provvedimento in materia di nomina di amministratore di sostegno, entra nello specifico e qualifica analiticamente i provvedimenti inerenti la salute del beneficiato che l'amministratore potrà adottare.

All’amministratore di sostegno vengono così demandati i poteri-doveri di compiere, in nome e per conto della beneficiaria, operazioni non solo avente carattere di gestione delle rendite della persona ma anche di tutto ciò che riguarderà il ricovero presso struttura assistenziale e l'assoggettamento a percorsi terapeutici.

In particolare l'amministratore di sostegno potrà:

  • prestare il consenso informato necessario ad adottare modifiche terapeutiche per la cura della persona e disporre le dimissioni dall’attuale luogo di ricovero di essa nonché deciderne l’inserimento in strutture residenziali o in altre a minore intensità di cura;

  • individuare far intraprendere il miglior supporto psichiatrico, psicoterapico e terapeutico;

  • assumere ogni iniziativa necessaria per le esigenze di protezione e per i bisogni e le richieste della persona;

  • presentazione di istanze ad Uffici ed Enti per richieste di assistenza economica e/o sanitaria;

  • compimento di ogni eventuale atto di natura fiscale.

    Nel compimento di queste attività l’amministratore di sostegno ha il dovere di tenere informato passo passo e per iscritto il Giudice Tutelare circa le decisioni assunte per la tutela e la cura della salute della beneficiaria.

Resta onere dell’amministratore il richiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per tutti gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice civile nonché quello di informare tempestivamente la persona circa gli atti da compiere, ed il Giudice Tutelare in caso di dissenso della beneficiaria.

Come sovente accade, è stato conservata alla persona beneficiata la facoltà di compiere in autonomia quegli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli non esclusi dal provvedimento di nomina.

Avv. Alberto Vigani

Riportiamo per esteso, qui sotto, il decreto di nomina.

 

 

 

 

TRIBUNALE DI MODENA

Il Presidente di Sezione Dott. Guido Stanzani in funzione di Giudice Tutelare ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso

1. Con ricorso, depositato in data 07/07/2008, M.B. e A.B. hanno chiesto la nomina di amministratore di sostegno a P.B., propria figlia trentacinquenne; nubile; senza figli; con un fratello, M.B.; diplomata in pittura; che ha svolto lavori saltuari e di modesta portata; che dopo aver vissuto da sola per un breve periodo (2002-2003) è oggi stabilmente residente con i genitori in (…); che, allo stato, non lavora e non percepisce rendita alcuna; che ha subito, nel tempo, più trattamenti sanitari obbligatori e che è attualmente ricoverata presso l’ Ospedale Privato Villa Igea di Modena.

2. A supporto della richiesta sono state addotte, e documentate, disabilità consistenti in psicosi schizofrenica di notevole entità con disturbi deliranti di personalità.

3. Secondo parte istante queste disabilità determinerebbero, per la persona, l’impossibilità parziale ma stabile di provvedere ai propri interessi con conseguente necessità di sostegno per sostituirla nel compimento dei seguenti atti:

(a) riscossione delle eventuali, future rendite,

(b) utilizzo di queste rendite per le esigenze personali e l’amministrazione ordinaria dei beni (la B. non possiede immobili e, come già detto, non ha, attualmente, rendita alcuna),

(c) prestazione del consenso informato per cure e trattamenti sanitari necessari per la salute,

(d) presentazione di istanze assistenziali.

Osservato e deliberato

A. In sede di esame della persona, effettuato da questo Giudice in data 31/07/08 è emerso che la stessa, solo apparentemente orientata nel tempo e nello spazio, si trova, a causa delle constatate patologie di affezione, in una situazione di effettiva impossibilità di compiere in modo autonomo gli atti di cui in premessa. Una precisa conferma in tal senso si è avuta dalla espletata consulenza medico legale con cui il perito, sottolineata la psicosi schizofrenica di affezione, ha concluso per l’esigenza, a miglior tutela della persona, della nomina di un amministratore di sostegno, da identificarsi in una persona ad essa vicina e gradita, con attribuzione di poteri sostitutivi anche e soprattutto per prestazione di consenso a terapie e collocazioni in luoghi di cura.

B. Sono conseguentemente ravvisabili i presupposti di legge che, pur nell’attenta ablazione minima della capacità d’agire della persona, impongono che le si nomini, a sua tutela, un amministratore di sostegno con potere di compiere in suo nome e per conto gli atti di cui alla parte dispositiva, i più incisivi fra questi vengono autorizzati in applicazione dell’art. 371 c.c., norma sicuramente applicabile ad un istituto ( l’amministrazione di sostegno ) il cui scopo primario è la tutela della persona e la cui mancata menzione nell’art. 411, comma 1°, c.c. (come novellato dalla legge n. 6 del 2004) dipende, ragionevolmente, dalla circostanza che il precetto è destinato a trovare applicazione nei soli casi ritenuti dal magistrato a differenza di quelli espressamente nominati dalla norma ( “articoli da 349 a 353 e da 374 a 376”) che, pur col limite della compatibilità, sono di doverosa operatività ove si configurino le relative fattispecie.

Considerato e ritenuto che

- sempre in data 31/07/2008 sono state acquisite informazioni attraverso l’interrogatorio dei ricorrenti nonché del fratello della beneficiaria; i primi due hanno ribadito le domande proposte col ricorso; il terzo ha concordato nel procedimento e nell’attribuzione dell’incarico di amministratore di sostegno della sorella alla madre, dichiaratasi disponibile;

- la persona si è rapportata al Giudice Tutelare depositando in sede di udienza una tormentata e, per alcuni aspetti, confusa, esposizione scritta delle proprie vicende, risalenti e attuali, connesse ai disturbi psichici di affezione;

- non sono emerse esigenze di cura e protezione tali da legittimare il ricorso ai residuali, ed ormai eccezionali, istituti dell’interdizione o dell’inabilitazione dopo l’introduzione nell’ordinamento di quello generale dell’amministrazione di sostegno;

- mentre non si danno controindicazioni alla designazione come amministratore di A.B., madre della beneficiaria, le acquisizioni istruttorie inducono a ritenere che si tratti di soggetto più che idoneo per sopperire alle esigenze di vita ed economiche della persona e per porre in essere ogni iniziativa utile per la sua tutela; depongono in tal senso i riferiti rilievi del consulente; le considerazioni svolte dai ricorrenti nella memoria scritta depositata, all’esito della consulenza, in data 24/11/2008, le considerazioni, infine, della consulente di parte dott. Patrizia Zavatti;

- natura e finalità dell’incarico suggeriscono di attribuirlo, allo stato, a tempo determinato: sei mesi dalla data del presente provvedimento; questo termine viene fissato in quanto, di fronte ad una severa ablazione della capacità di agire della persona, seppur necessitata da esigenze di sua tutela, risulterà più pregnante il controllo di questo Giudice e potranno essere più tempestive, in ipotesi, le eventuali modifiche dei provvedimenti oggi resi. Il Pubblico Ministero, notiziato, non è intervenuto all’udienza

P.Q.M.

Nomina la Sig.ra A.B. nata a (…) il (…) 1944 e res. A (…) via (…) amministratore di sostegno di P.B. nata a (…) il (…)1973 ed ivi residente via (…) con le seguenti prescrizioni:

1. L’incarico è a tempo determinato: sei mesi dalla data del presente provvedimento.

2. All’amministratore di sostegno vengono demandati i poteri-doveri di compiere, in nome e per conto della beneficiaria, le seguenti operazioni:

  • riscossione delle eventuali rendite della persona delle quali il Giudice Tutelare dovrà essere sollecitamente informato allo scopo di emanare le direttive di utilizzazione;

  • prestazione del consenso informato ai fini di (b1) deliberare le più opportune modifiche terapeutiche per la cura della persona; (b2) programmare le dimissioni dall’attuale luogo di ricovero di essa e, quindi, deliberarne l’inserimento in strutture residenziali o in altre a minore intensità di cura; (b3) individuare il miglior supporto psichiatrico, psicoterapico e terapeutico;

  • assunzione di ogni iniziativa necessaria per le esigenze di protezione e per i bisogni e le richieste della persona;

  • presentazione di istanze ad Uffici ed Enti per richieste di assistenza economica e/o sanitaria;

  • compimento di ogni eventuale atto di natura fiscale.

  • L’amministratore di sostegno dovrà tenere costantemente informato per iscritto il Giudice Tutelare circa le decisioni assunte per la tutela e la cura della salute della beneficiaria; riferirà, quindi e sempre per iscritto con allegazione di rendiconto, dieci giorni prima la scadenza dell’incarico circa la complessiva attività svolta nel corso del periodo precedente e le condizioni di vita personale e sociale della medesima; in questa relazione prospetterà l’eventuale opportunità di una proroga del mandato indicando il termine auspicato.

3. Si rammentano all’amministratore l’obbligo di chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice civile e quello di informare tempestivamente la persona circa gli atti da compiere, nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con essa.

4. La persona conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento.

Decreto esecutivo per legge.

Modena, 26/11/2008

IL PRESIDENTE – GIUDICE TUTELARE

Dr. Guido Stanzani


L’amministratore di sostegno può rifiutare cure salvavita.

9 dicembre 2009 admin Nessun commento

Il diritto fondamentale di autodeterminazione nelle scelte inerenti alla salute tutelato dagli artt. 2, 13 e 32 Cost. comprende anche il diritto di rifiutare (o di chiedere la sospensione di) terapie c.d. salvavita.

Può essere disposta la nomina di amministratore di sostegno designato dall’interessato, ex art. 408 c.c., per l’eventualità in cui la persona – attualmente non affetta da alcuna infermità fisica o psichica che ne limiti l’autonomia – venga a trovarsi in futuro in uno stato di perdita irreversibile della coscienza.

Nel provvedimento di nomina il giudice tutelare può attribuire all’amministratore di sostegno il potere di negare il consenso ai trattamenti medici salvavita che l’interessato ha espressamente dichiarato di rifiutare e di richiedere ai medici l’applicazione delle cure palliative più efficaci.

Riferimenti normativi

Costituzione art. 2

Costituzione art. 13

Costituzione art. 32

Codice civile art. 408

Tribunale Modena, 05-11-2008 -

Persone e famiglia – Infermità mentale – Amministrazione di sostegno – Testamento biologico – Capacità della persona fisica – Amministratore di sostegno – Nomina in funzione di eventuale e futuro stato di incapacità – Autorizzazione a negare il consenso a trattamenti sanitari – Ammissibilità.

Legittimamente un soggetto capace nomina un amministratore di sostegno per l’ipotesi di propria eventuale, futura incapacità, con l’incarico, in caso di malattia allo stato terminale, ovvero di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione, di far rispettare la propria volontà di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico volto a prolungare artificialmente la propria vita, richiedendo preventivamente al giudice tutelare l’autorizzazione per l’eventuale futura attuazione concreta del proprio testamento biologico.

L’amministratore di sostegno può essere nominato, su istanza dell’interessato, anche in funzione di un eventuale e futuro stato di incapacità, con espressa autorizzazione del giudice tutelare a negare il consenso a trattamenti sanitari rianimatori e salvavita.

Riferimenti normativi

Codice civile art. 406

Codice civile art. 408

Codice civile art. 410

Tribunale Modena, 13-05-2008 (decr.) – V.S. (massima 1)

Trattamento sanitario – Rifiuto di cure – Autodeterminazione individuale – Paziente capace – Amministratore di sostegno Nomina

Si nomina il marito della paziente quale suo amministratore di sostegno, con l’attribuzione del potere- dovere di negare, in nome e per conto dell’interessata, l’autorizzazione ai sanitari di procedere alla ventilazione forzata e alla tracheostomia nel momento in cui la malata si verrà a trovare in uno stato di incapacità. Lo specifico potere-dovere andrà esercitato a condizione che la beneficiaria non manifesti una volontà opposta quando ancora le resti coscienza. Entrata in uno stato di incoscienza senza che questo sia accaduto, dovranno essere rispettati gli intenti espressi a nulla valendo la trita obiezione di un possibile e non manifestato ripensamento all’atto del passaggio nello stato di incoscienza.

Edita in Danno e Resp., 2008, 8-9, 903; Corriere Giur., 2008, 9, 1287

Tribunale Modena, 13-05-2008 (decr.) – V.S.

In fatto

1) Con ricorso, depositato in data 9 maggio 2008, la dott.ssa C.Z., Responsabile dell’Ufficio Tutele dell’Azienda USL di Modena, ha chiesto la nomina di amministratore di sostegno a V.S., settantenne; coniugata con N.B.G.; con quattro figli adulti, L., V., G. e A.G.; affetta da “sclerosi laterale amiotropica con grave insufficienza respiratoria in ventilazione meccanica non invasiva continua”; ricoverata presso la clinica di Neurologia dell’Ospedale Sant’Agostino – Estense di Baggiovara (MO) dal 06/03/2008 per astenia generalizzata, inappetenza, denutrizione, deflessione del tono dell’umore, sindrome ansiosa, insonnia e broncopolmonite bilaterale.

2) Parte ricorrente ha allegato al ricorso tre documenti:

- il primo, consistente in una relazione clinica datata 5 maggio 2008 a firma della neurologa dott.ssa M., dà conto dell’esistenza di un “quadro neurologico “(che) ha mostrato l’attesa progressione (del morbo con) obiettività neurologica (che) rileva disfonia, ipomobilità del velo, ipostemia della muscolatura del collo, di sternocleidomastideo e trapezio, tetraparesi flaccida di grado 1-2 (non solleva contro gravità) ai quattro arti, ROT diffusamente ipoevocabili, ipotrofia muscolare, fascicolazione diffuse”;

- nella relazione, dopo aver sottolineato che la malattia non determina alla persona alcun deficit cognitivo, si precisa che la medesima, ampiamente informata delle proprie condizioni di salute e delle future implicazioni della malattia consistenti nel dover far ricorso, a tempi brevi, a ventilazione invasiva ( ventilazione forzata con tracheostomia) ha espresso più volte un fermo rifiuto in proposito;

- il secondo documento, consistente in una relazione redatta dallo psichiatra dott. F.M. in data 6 maggio 2008, così si esprime: ” Paziente vigile orientata, collaborante, in grado di intendere e volere…interrogata rispetto alla possibilità di dover sottoporre a manovre rianimatorie invasive, intubazione, che la porterebbero ad essere tracheostomizzata, la paziente esprime la chiara volontà di non essere sottoposta a tali manovre…”;

- il terzo documento è una dichiarazione -richiesta datata 2 maggio 2008 del coniuge della persona, sottoscritta per adesione dai suoi quattro figli, del seguente testuale tenore: “accogliendo la volontà di mia moglie, chiedo che non venga effettuato l’intervento di tracheostomia, in caso di necessità. Ribadisco che tale volontà è stata espressa da mia moglie in presenza mia e dei nostri figli”.

3) Secondo parte istante le segnalate disabilità determinerebbero, per la persona, il serio rischio di una totale sua impossibilità di far valere la propria volontà nei termini soprariferiti qualora, verificandosi una crisi respiratoria non superabile con i mezzi di cura in atto ed entrando essa in stato confusionale per la mancanza di ossigeno, i sanitari procedessero a una ventilazione forzata invasiva con tracheostomia; di qui la richiesta di un indispensabile sostegno per sostituirla, una volta sopravvenuta la sua incapacità, nell’atto di diniego del consenso alla specifica pratica medica.

4) In data 12 maggio 2008 sono stati interrogati il coniuge e i quattro figli della beneficiaria che hanno univocamente confermato la dichiarazione sottoscritta il 2 maggio 2008 precisando che nel corso dell’ultimo mese hanno sovente affrontato con l’interessata il doloroso argomento e che mai una volta hanno colto dubbi di essa in ordine al costantemente ribadito proposito di esclusione di una sua dipendenza vitale da un ventilatore in stato di tracheostomatizzazione.

I quattro figli hanno individuato il padre, che si è dichiarato disponibile, come auspicato amministratore di sostegno.

5) Sempre in data 12 maggio 2008 questo Giudice Tutelare si è recato a visitare la persona e, avvalendosi dell’ausilio interpretativo dei figli per la difficoltà di essa di articolare le parole, si è sentito comunicare, senza tentennamenti, con piena lucidità e con coerenza delle risposte alle domande, la volontà precisa di non intendere di essere sottoposta alla pratica invasiva di cui si è detto contestualmente manifestando una coraggiosa coscienza delle conseguenze probabilmente infauste della propria scelta.

6) In sede di visita, presenti il marito e i quattro figli della beneficiaria, lo psichiatra dott. M. e il Direttore della Clinica Neurologica Prof. P.M., dopo aver confermato l’irreversibilità delle condizioni della ammalata e l’ineluttabile e rapida progressione del morbo, hanno così descritto la prevedibile evoluzione della patologia: quando la muscolatura del torace non sarà più in grado di aspirare aria e non daranno esito gli interventi di rianimazione ordinaria, la situazione di soffocamento progredirà sino a indurre nella persona uno stato confusionale che la priverà di capacità autodeterminativa con esigenza, per farla sopravvivere, di intervenire, in quel momento, per praticarle, tracheostomatizzandola, la ventilazione forzata.

In diritto

A) Ritiene il giudicante che l’approccio giuridicamente corretto alla questione portata in sua valutazione consista nel richiamo immediato alle norme costituzionali che, consacrando (e dando tutela a) diritti primari della persona, individuano i veri principi che l’ordinamento vigente ritiene insuscettibili, per usare un’espressione oggi corrente, di negoziabilità.

Con riferimento alla fattispecie e nella condivisione della approfondita analisi recentemente compiuta dalla magistratura di legittimità (Cass. 4-16 ottobre 2007, n. 21748), entrano così in gioco gli artt. 2, 13 e 32 della Carta costituzionale e l’ormai indefettibile regola per cui è precluso al medico di eseguire trattamenti sanitari senza che si dia quel consenso libero e informato del paziente che si concretizza in un diritto fondamentale di quest’ultimo sotto il triplice e tutelato profilo di accettare la terapia, di rifiutarla nonché di interromperla.

Si tratta di un diritto, come la Cassazione ha lucidamente precisato, che è e resta assoluto anche quando si esprime nelle ultime due direzioni perché improntato alla sovrana esigenza di rispetto dell’individuo e dell’insieme delle convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che ne improntano le determinazioni.

B) Seguono da questa premessa alcune considerazioni di giuridico pregio.

La prima: tutte le norme costituzionali, e l’art. 32 è fra queste, che consacrano diritti primari sono imperative e di immediata operatività ed applicabilità senza che occorra, a questi fini, intervento alcuno del legislatore ordinario.

La seconda: nella sfera di un diritto primario qual è quello considerato rientra il rifiuto (e la volontà interruttiva) di ipotetiche terapie salvifiche, atteso che il principio personalistico che lo consacra a livello costituzionale esclude la possibilità che sia disatteso nel nome di un supposto dovere pubblico di cura proprio di uno Stato etico, peraltro ripudiato dai costituenti.

La terza: l’eventuale rifiuto, e l’eventuale espressione di volontà interruttiva, di terapie, che conducano in ipotesi alla morte tutto possono essere considerate salvo fenomeni eutanasici trattandosi di atti che, come è dato desumere dalla statuizione della Corte di legittimità, si traducono esclusivamente nel rigoroso rispetto del percorso biologico naturale.

E non è improprio osservare, di fronte all’utilizzo così confuso e improprio del termine eutanasia nell’attuale dibattito italiano, che nessuno dei vari casi su cui oggi si controverte è riferibile a quella fattispecie, che è la sola ragionevolmente appropriata, introdotta e regolamentata dagli ordinamenti olandese e belga che hanno legittimato l’accelerazione del percorso biologico naturale per la persona capace di intendere e volere, che, affetta da sofferenze insopportabili e senza prospettive di miglioramento, chiede le venga praticato un farmaco mortale, se non in grado di autosomministrarselo, ovvero ( e si parla, nell’ipotesi, di suicidio assistito) di fornirglielo in modo che possa assumerlo.

Rientrano, all’opposto, nel diritto, allo stato dell’ordinamento già compiutamente ed esaurientemente tutelato dagli art. 2,13 e 32 Cost., di autodeterminazione della persona al rispetto del percorso biologico naturale il caso del capace che rifiuti o chieda di interrompere un trattamento salvifico e il caso dell’incapace che, senza aver lasciato alcuna disposizione scritta si trovi in una situazione vegetativa clinicamente valutata irreversibile e rispetto al quale il Giudice si formi il convincimento, sulla base di elementi probatori convincenti, che la complessiva personalità dell’individuo cosciente era nel senso di ritener lesiva della concezione stessa della sua dignità la permanenza e la protrazione di una vita vegetativa.

Resta un’ultima ipotesti: quella dell’incapace che, trovandosi nella situazione appena descritta, abbia lasciato specifiche disposizioni di volontà volte ad escludere trattamenti salvifici artificiali che lo mantengano in vita in stato vegetativo.

Nessun dubbio che anche in tal caso debba valere, a maggior ragione, il dovere dell’ordinamento al rispetto di una espressione autodeterminativa che null’altro chiede se non che il processo biologico, lungi dal venir forzato, si dipani secondo il suo “iter” naturale.

E sol che si richiami il secondo comma del vigente art. 408 cc (“L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata”), appare di difficile confutazione la conclusione dell’assoluta superfluità di un intervento del legislatore volto a introdurre e disciplinare il c.d. testamentario biologico.

Già esistono, infatti, il diritto sostanziale (artt. 2, 13 e 32 Cost.), lo strumento a mezzo del quale dare espressione alle proprie volontà (l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, art. 408, comma 2°, c.c. cit.) e, infine, l’istituto processuale di cui avvalersi (l’amministrazione di sostegno, legge n. 6 del 2004).

Ed è soltanto per completezza che si osserva che la novellata disposizione codicistica (l’art. 408, comma 2°, appunto) ben consente che l’interessato possa dare disposizioni del tipo di quelle considerate per trovare collocazione la norma nella “ratio” di una legge che ha innovativamente privilegiato la persona rispetto al patrimonio, ai creditori e alla stessa famiglia.

C) L’analisi svolta permette di collocare la beneficiaria di questo procedimento in una posizione di doverosa tutela della volontà, lucidamente e inequivocabilmente espressa, che non le venga praticata la ventilazione forzata e la tracheostomia nel momento in cui si verrà a trovare in uno stato di incapacità.

Tutela doverosa perché l’art. 32 della Costituzione non garantisce il diritto a morire ma il diritto che il naturale evento della morte si attui con modalità coerenti all’autocoscienza della dignità personale quale costruita dall’individuo nel corso della vita attraverso le sue ricerche razionali e le sue esperienze emozionali.

Quell’autocoscienza di personale dignità di cui V.S. ha reclamato e reclama, con coraggio prima ancora che con orgoglio, il riconoscimento e il rispetto da parte delle Istituzioni.

Per l’effetto, va nominato il marito come suo amministratore di sostegno con attribuzione del potere-dovere di negare, in nome e per conto della persona, l’autorizzazione ai sanitari di procedere alla ormai più volte ricordata terapia invasiva.

Lo specifico potere-dovere andrà esercitato a condizione che la beneficiaria non manifesti una volontà opposta quando ancora le resti coscienza.

Entrata in uno stato di incoscienza senza che questo sia accaduto, dovranno essere rispettati gli intenti espressi a nulla valendo la trita obiezione di un possibile e non manifestato ripensamento all’atto del passaggio nello stato di incoscienza.

Mentre costituisce, da un lato, principio consolidatosi “ab immemorabile” nell’ordinamento giuridico quello per cui la volontà resta ferma fino a sua revoca da manifestarsi nella stessa forma in cui fu espressa, non si scorge la ragione, dall’altro, di un presunto regime delle disposizioni sul proprio corpo difforme da quello delle volontà testamentarie patrimoniali.

D) E’ stato appurato che, in coincidenza col precipitare della situazione respiratoria, si determinerà una situazione di grave sofferenza fisica prodotta dal soffocamento per incapacità di respirazione autonoma.

Si ritiene di dover ricordare l’obbligo deontologico dei sanitari coinvolti ad apprestare alla persona le cure palliative più efficaci con la maggior tempestività, e anticipatamente, consentite.

Il Pubblico Ministero, notiziato, non è intervenuto all’udienza

P.Q.M.

Nomina il Sig. N.B.G. nato a Foggia il –omissis–, residente a Foggia via Treggiari 10

amministratore di sostegno della sig.ra V.S. nata a Foggia il –omissis– e residente a Foggia via Treggiari 10

con le seguenti prescrizioni:

a) L’incarico è a tempo determinato: compimento degli atti sub (b).

b) L’amministratore di sostegno viene autorizzato a compiere, in nome e per conto della beneficiaria, le seguenti operazioni:

- negazione di consenso ai sanitari coinvolti a praticare ventilazione forzata e tracheostomia all’atto in cui, senza che sia stata manifestata contraria volontà della persona, l’evolversi della malattia imponesse, la specifica terapia salvifica;

- richiesta ai sanitari di apprestare, con la maggiore tempestività e anticipazioni consentite, le cure palliative più efficaci al fine di annullare ogni sofferenza alla persona.

c) L’amministratore di sostegno dovrà quotidianamente tenersi in contatto con l’Ufficio del Giudice Tutelare per informare sull’evolversi della situazione segnalando mutamenti che comportino l’esigenza di eventuali provvedimenti e, comunque, relazionando per iscritto all’esito dell’espletamento del demandatogli incarico di sostegno.

Riferimenti normativi

Costituzione art. 2

Costituzione art. 13

Costituzione art. 32

Codice civile art. 404

Codice civile art. 408

www.avvocati.venezia.it


L’amministratore di sostegno può chiedere il divorzio?

20 novembre 2009 admin Nessun commento

Con l’amministratore di sostegno cambia la giurisprudenza in materia di divorzio della persona incapace.

Il mutamento di prospettiva portato dalla nuova figura dell’ADS induce a ritenere la preminenza della cura della persona rispetto a quella del patrimonio, con la conseguenza che in via d’interpretazione non si può impedire al disabile di compiere atti inerenti ai rapporti di famiglia, in quanto tali atti sono espressione di diritti fondamentali della persona. Niente forse è appunto più personale della libertà di sposarsi e di liberarsi da un matrimonio oramai intollerabile.

Nello stesso tempo vi è la necessità di garantire al disabile tutta la protezione e l’assistenza necessarie per evitare che l’esercizio di tali diritti fondamentali possa ledere i suoi interessi o quelli altrui.

Per questi motivi è da ritenersi ammissibile la domanda congiunta di divorzio presentata dall’amministratore di sostegno in luogo della parte incapace ed in Giudice non può respingerla perchè non proposta personalmente.

Del resto, sostenere diverse opinioni comporterebbe un inspiegabile contrasto tra la posizione della persona comunque interdetta, che attraverso la nomina di un curatore speciale potrebbe farsi parte attiva di una domanda di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio, ovvero di una procedura consensuale,

Tribunale sez. II Modena, 26-10-2007

FATTO E DIRITTO

Occorre preliminarmente esaminare la legittimazione in capo all’amministratore di sostegno ad avanzare in nome e per conto dell’assistita una domanda, sia pure in via congiunta, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Giova premettere che in esito alI’udienza, che ha visto la partecipazione personale della beneficiata, la quale ha espresso la volontà di aderire alla richiesta del marito di addivenire al divorzio su istanza congiunta, manifestando al contempo la preferenza che “dell’intera pratica si occupi in suo nome e per conto l’amministratore di sostegno”, il Giudice Tutelare con provvedimento del 14.12.2006 ha demandato all’amministratore il compito di gestire in nome e per conto della beneficiaria la pratica di divorzio congiunto, tenendo conto come parametro di riferimento quanto già pattuito in sede della omologata separazione consensuale.
Il problema che si pone ha, quindi, una doppia valenza sia sostanziale che processuale.

Sotto quest’ultimo aspetto soccorrono le previsioni degli artt. 75 e segg. del codice di rito, in particolare l’art. 75 cit. prevede la capacità a stare in giudizio delle persone che hanno il libero esercizio dei diritti che si fanno valere e che le persone prive di tale libero esercizio non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate, secondo le norme che regolano la loro capacità. In mancanza della persona cui spetti la rappresentanza o l’assistenza ed in presenza di ragioni d’urgenza, può essere nominato un curatore speciale, come prevede l’art. 78 cit.
In linea astratta, quindi, al codice di rito non è estranea l’evenienza che un soggetto diverso dal titolare del diritto possa in taluni casi agire o resistere in un giudizio in vece od in assistenza di quest’ultimo.
L’indagine si sposta, quindi, sul piano sostanziale e si mostra particolarmente complessa perché viene in rilievo una situazione soggettiva attiva rientrante nella categoria dei così detti diritti personalissimi, rispetto ai quali si è sempre insegnato che non è possibile alcuna forma di esercizio disgiunto dalla titolarità.

Passando ad esaminare la fattispecie concretamente posta all’attenzione del Collegio, si afferma che, poiché il divorzio fa venire meno lo status di coniuge, comportando rilevanti effetti personali tra i coniugi, oltre che effetti patrimoniali, la domanda giudiziale volta ad ottenerlo non può non rientrare nella categoria degli atti personalissimi.
Tale affermazione di principio, tuttavia, non ha o non ha più carattere assoluto, così come più volte non ha mancato di sottolineare la dottrina più avveduta e come si ricava da alcuni testuali dati normativi e da una interessante pronuncia della Suprema Corte, che ha consentito un’importante apertura alla possibilità per una persona interdetta di domandare, oltre che di resistere ex art. 4, 5^ co., L. 898/70, lo scioglimento del matrimonio.

Infatti, secondo la Suprema Corte “in mancanza di una specifica disposizione normativa che preveda il relativo potere, il tutore dell’interdetto per infermità di mente non può proporre domanda di divorzio per lo stesso; in applicazione analogica dell’art. 4, comma 5, della I. n. 898 del 1970 – che regola l’ipotesi in cui l’interdetto infermo di mente sia convenuto in un giudizio di divorzio -in relazione agli art. 78 e 79 c.p.c., legittimato a proporre la domanda di divorzio per l’interdetto è un curatore speciale, la cui nomina può essere richiesta dal tutore” (Cassazione civile, sez. I, 21 luglio 2000, n. 9582).
Si tratta di una notevole apertura pratica, volta alla risoluzione dell’annoso problema che impediva di riconoscere alI’interdetto la possibilità di domandare il divorzio, problema appunto risolto dal Supremo Consesso con il ricorso all’analogia.
Dal punto di vista legislativo, poi, sempre in materia d’interdizione è il caso di rilevare che l’ordinamento contiene varie norme che conferiscono al tutore poteri specifici in materie che riguardano interessi di carattere strettamente personale dell’interdetto per infermità di mente (art. 119 c.c., per l’impugnazione del matrimonio, art. 245 c.c., in tema di disconoscimento della paternità, art. 264 c.c, in tema di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale da parte di chi è stato riconosciuto, art. 273, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, art. 13 della legge 22 maggio 1978 n. 194, in tema di interruzione della gravidanza).

In questo quadro normativo si è inserita la L. 2004 n. 6, introduttiva dell’istituto dell’amministratore di sostegno, la quale ha la dichiarata finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte, di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente (art. 1). Come ha sottolineato la più attenta dottrina, la ratio di un siffatto intervento è sostanzialmente quella che ha ispirato le leggi europee che l’hanno preceduta, ossia introdurre uno strumento duttile e massimamente flessibile per far fronte alla varietà delle situazioni di debolezza e fragilità; una sorta di “vestito su misura” tagliato per rispondere alle esigenze individuali, le più variegate possibili, di cura ed assistenza della persona e del patrimonio del bisognoso; una sorta di “regime di protezione”, tale da comprimere al minimo diritti, poteri e facoltà della persona disabile, e tale da offrire “tutti gli strumenti di assistenza o di sostituzione che possano occorrere di volta in volta per colmare i momenti più o meno lunghi di crisi, di inerzia, di inettitudine del disabile stesso”. Infatti, il nuovo istituto è strutturato in modo profondamente differente rispetto agli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, originariamente previsti dal codice del 1942 a protezione dei disabili, fondati esclusivamente sulla tecnica dell’incapacità legale, creativa di un vero e proprio status, e la nomina di un tutore come conseguenza del riconoscimento di tale status, ossia del riconoscimento dell’assoluta o relativa, incapacità della persona, che viene conseguentemente esclusa dal traffico giuridico e sostituita dal rappresentante legale.
Si tratta di una sostanziale inversione di tendenza, di una completa inversione di rotta rispetto al passato, di una rottura molto forte, incentrata sul porre in rilievo la valorizzazione dell’individuo, della sua personalità in quanto tale anche se disabile e della sua volontà anche se espressione di un soggetto in difficoltà e, quindi, bisognoso di protezione e non di una generale limitazione. La prospettiva è completamente rovesciata in quanto il soggetto in difficoltà non viene protetto con una limitazione frutto di una previsione astratta e generica, l’incapacità legale, ma viene protetto valorizzando direttamente la sua personalità e le manifestazioni di essa, che possono esplicarsi direttamente anche se con alcune parziali limitazioni di volta in volta specificamente individuate. Ciò in quanto la novella legislativa si propone di proteggere il disabile “con la minore limitazione possibile della capacità di agire” (art. 1) , e la nomina di un amministratore di sostegno non presuppone una declaratoria di incapacità del beneficiario, che conserva la propria capacità per quegli atti che “non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’amministratore di sostegno” (art. 409 cc).
Infatti, da una situazione generalizzata d’incapacità si passa ad una condizione generale di capacità in cui si possono enucleare alcune specifiche attività che il beneficiato non può compiere o che non può compiere da solo. E” il provvedimento di nomina che di volta in volta individua I’”oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario”, come previsto dall’ art. 405 c. 5 n. 3 cc, norma questa di carattere ampio e che si lega a quella d’altrettanto ampia portata dell’art. 408, 1^ co., cc, secondo la quale “la scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario” , norme queste che vanno lette anche alla luce della disposizione transitoria posta all’art. 44, ultima parte, così come novellato dall’art. 12 L. 6/2004, che assegna al Giudice tutelare il potere-dovere di impartire le “istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario”.

Il significato e la portata complessivamente rivoluzionari rispetto alI’antico regime si possono cogliere appieno soltanto se ci si colloca nell’angolo prospettico della garanzia dei diritti fondamentali e della dignità della persona, ove per diritti si devono intendere sia quelli che ruotano intorno alla persona, quindi, anche e soprattutto con riferimento agli atti e diritti personalissimi, sia quelli a carattere prettamente economico-patrimoniale. Mentre nella visione e nella logica del codice civile gli istituti della tutela e della curatela erano essenzialmente rapportati alla cura del patrimonio dell’interdetto o dell’inabilitato, in funzione dei suoi interessi, in quelle della L. 6/2004 invece la cura della persona del disabile diviene compito centrale e prioritario del Giudice Tutelare, prima, e dell’amministratore nominato, poi. Del resto “la scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario” (cfr. art. 408, 1^ co., cc), dove per cura ed interessi devono intendersi, data l’ampiezza voluta del dettato legislativo specie se letto alla luce delle finalità della legge, sia quelli patrimoniali sia e soprattutto quelli personali. Ed il riferimento contenuto nell’art. 44 disp. Trans. Cit. evidenzia, se ciò fosse necessario, l’ampiezza dei poteri discrezionali attribuiti al giudice tutelare nella scelta dell’amministratore, nella definizione dei compiti e nella formulazione delle “istruzioni” di volta in volta più opportune o necessarie per la cura degli interessi personali e patrimoniali del beneficiario.

Il mutamento di prospettiva deve indurre, quindi, a ritenere la preminenza della cura della persona rispetto a quella del patrimonio, con la conseguenza che in via d’interpretazione non si dovrebbe impedire al disabile di compiere atti inerenti ai rapporti di famiglia, in quanto tali atti sono espressione di diritti fondamentali della persona. Niente forse è più personale della libertà di sposarsi e di liberarsi da un matrimonio oramai intollerabile. Nello stesso tempo vi è la necessità di garantire al disabile tutta la protezione e l’assistenza necessarie per evitare che l’esercizio di tali diritti fondamentali possa ledere i suoi interessi o quelli altrui.
Del resto liberarsi di una unione coniugale oramai insostenibile è atto che rientra con maggiore dignità nell’ambito della cura della persona ossia di salvaguardia della salute psico-fisica della stessa, e la legge certamente valorizza questi poteri in capo all’amministratore di sostegno. Per la realizzazione di questi interessi la legge, quindi, non può essere interpretata in maniera difforme rispetto a quelli che sono i propri enunciati scopi.

Del resto, opinare diversamente, comporterebbe un assordante contrasto tra la posizione della persona comunque interdetta, che attraverso la nomina di un curatore speciale potrebbe farsi parte attiva di una domanda di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio, ovvero di una procedura consensuale, ciò secondo l’interpretazione costituzionalmente corretta sostenuta dalla già vista Cass. 9582/00, mentre una persona non interdetta, laddove però bisognosa dell’assistenza dell’amministratore di sostegno, non potrebbe avvalersi di quest’ultimo, ossia dello strumento che la legge pone a sua tutela e beneficio, per intraprendere quelle medesime azioni, perché si verserebbe nel campo dei cosi detti diritti personalissimi, che non ammettono sostituzione. Contraddizione questa che a parere del Tribunale deve essere superata, fornendo una interpretazione ampia degli istituti approntati dalla L. n. 6/2004, che intendono valorizzare ed accentuare l’aspetto di protezione e salvaguardia della personalità dell’amministrato, così prevedendo che le azioni de qua possano essere esperite in nome e nell’interesse di quest’ultimo dal proprio amministratore di sostegno all’uopo ritualmente investito in base agli ampi poteri discrezionali affidati al Giudice Tutelare nel definire i compiti dell’amministratore di sostegno (art. 405 cc) e nel dare in ogni momento istruzioni sulla cura degli interessi anche personali del disabile (art. 44 disp. Att. Cc).

In buona sostanza l’amministratore di sostegno svolgerebbe in parte qua la medesima funzione del curatore speciale, che l’art. 4, 5^ co., L. 898/70 prevede sia nominato nel giudizio di divorzio all’interdetto.

Rilevato inoltre che è stato depositato nella Cancelleria del Tribunale ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg. XX n. a Milano il 29.9.1974 e YY n. a Crotone (Kr) il 05.9.1974;
- che essi contrassero matrimonio in data 07.5.1994, con atto successivamente trascritto nei registri dell’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cassano d’Adda (Mi) dell’anno 1994, Parte I n. 4;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che gli istanti sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale in data 18.11.1997, poi ritualmente omologata il 12.12.1997;
- che, da allora e sino a tutt’oggi, in assenza di eccezione di avvenuta riconciliazione (su cui cfr. Cass. 5.2.1985 n. 789), la separazione si presume protrattasi ininterrottamente (art. 3, 4° comma, parte finale, l. div.);
- che non appare pertanto possibile la ricostituzione della comunione di vita spirituale e materiale che è a fondamento del matrimonio (artt 1 e 2 I. div.);
- che è intervenuto in causa il P.M. che ha concluso non opponendosi alla domanda;
- che ricorrono tutte le condizioni per la pronuncia di divorzio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, sul ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 21.3.2007, sub R.G. 2281/07,

A. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07.5.1994, con atto successivamente trascritto nei registri dell’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cassano d’Adda (Mi) dell’anno 1994, Parte I n. 4, dai sigg.ri XX e YY , alle seguenti condizioni:

1. i coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto di natura patrimoniale e di non aver nulla a pretendere reciprocamente;
2. la casa coniugale di Milano via Cesarotti n. 2 è di proprietà esclusiva del marito ed a lui viene assegnata;
3. spese legali interamente compensate tra le parti.

B. Ordina all’ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione ed alle annotazioni della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, ex art. 63 comma 2 lett. g) ed art. 69 comma 1 lett. d) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

C. Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza in copia autentica.
Così deciso in Modena, il 04.06.2007.

Depositata in Cancelleria e pubblicata il 26/10/2007.

Riferimenti normativi
Legge 01-12-1970, n. 898, art. 4

Avvocato Alberto Vigani

www.avvocati.venezia.it


Che cosa può fare l’amministratore di sostegno? Che poteri ha?

9 ottobre 2009 admin Nessun commento

La domanda deve in realtà partire da una premessa: ovvero bisogna chiedersi cos’è l’Amministrazione di Sostegno e così capire quali sono i suoi poteri. Vediamo assieme.

Poteri inerenti gli aspetti patrimoniali

L’amministrazione di sostegno è un istituto che non configura alcuna limitazione della capacità della persona debole senza il corrispondente conferimento di poteri all’amministratore, né determina alcuna penalizzazione dei diritti e delle facoltà del soggetto che non risponda ad un’effettiva finalità di protezione del beneficiario.

Anche per tale motivo, una delle caratteristiche più significative dell’A.d.S. è la continua adattabilità, sia qualitativa che quantitativa, alle richieste e alle esigenze della persona; esigenze che sono spesso destinate a modificarsi nel corso del tempo a seconda dell’evolversi delle condizioni di vita e psico-fisiche del soggetto amministrato.

Può affermarsi, quindi, che l’amministrazione di sostegno è una forma di tutela ampia (comprendente anche la cura della persona), propositiva e non interdittiva, espansiva e non inibitoria, personalizzata e modulabile, posta a protezione dei diritti delle fasce deboli della popolazione conformemente al fine costituzionale di promozione del pieno sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2, Cost.).

A differenza dell’interdizione, l’amministrazione di sostegno, infatti, non prevede l’amputazione indiscriminata delle facoltà e delle libertà della persona, ma bensì un intervento mirato, che potrebbe quasi definirsi ortopedico, calibrato sulle effettive esigenze del soggetto debole.

L’ADS può determinare un’incapacità del soggetto totale (atti per i quali occorre la rappresentanza esclusiva dell’amministratore) o parziale (atti per i quali occorre l’assistenza dell’amministratore), ma pur sempre settoriale, relativa.

Di tal che, in ordine ai poteri dell’amministratore, deve distinguersi fra l’assistenza e la rappresentanza e, riguardo a quest’ultima, tra rappresentanza non esclusiva ed esclusiva.

L’assistenza inerisce alle ipotesi in cui l’amministratore è incaricato solo di “affiancare” il soggetto debole (senza sostituirlo del tutto) nella conduzione di determinate attività.

Nella rappresentanza, invece, l’amministratore di sostegno è chiamato invece a “sostituire” in toto il beneficiario, con riguardo alle operazioni o agli atti che sono specificati nel decreto di nomina.

Qualora i poteri conferiti dal Giudice Tutelare siano di rappresentanza “esclusiva”, i negozi in questione non potranno in nessun modo venir compiuti dal beneficiario, dovrà provvedervi solo l’amministratore.

L’amministrato potrà porre in essere un certo atto o un gruppo di atti, operando di sua volontà e in maniera del tutto indipendente, solo quando si tratti di rappresentanza non esclusiva.

Sarà il Giudice, pertanto, a definire ogni volta nel decreto di nomina:

  • gli atti che rimangono di competenza esclusiva del beneficiario (fra questi, vi sono sempre quelli necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana);

  • gli atti da compiersi necessariamente con l’assistenza dell’Amministratore di Sostegno;

  • gli atti per la cui attuabilità è previsto dal Giudice Tutelare un potere disgiunto e indipendente tanto dell’Amministratore quanto del Beneficiario;

  • gli atti assegnati alla competenza esclusiva dell’A.d.S.

Poteri di rappresentanza dell’A.d.S. in relazione agli atti di natura personale.

I profili inerenti la cura della persona, nelle finalità del nuovo sistema di tutela del soggetto debole, sono prevalenti rispetto a quelli riguardanti il patrimonio.

A differenza dell’inabilitazione, ove il curatore non ha compiti di cura personale, ma soltanto funzioni di assistenza nel compimento degli atti patrimoniali di straordinaria amministrazione, l’amministrazione di sostegno non comporta una protezione dal solo punto di vista patrimoniale, ma anche da quello personale.

L’amministratore di sostegno, al pari del tutore, ha (o, meglio, può avere, se ciò sia disposto nel provvedimento di nomina) la cura della persona e quindi, il potere-dovere di:

  1. proporre la residenza o il domicilio del beneficiario;
  2. elaborare per il beneficiario un progetto di vita;
  3. esprimere il consenso informato ai trattamenti diagnostici o terapeutici.

Sebbene, infatti, l’art. 411, comma 1, non richiami l’art. 357 c.c. (che indica, tra i compiti del tutore, oltre a quelli di rappresentanza e di amministrazione anche quello di cura), il potere-dovere di cura dell’amministratore nei confronti del beneficiario si evince dall’art. 405, comma 4, che prevede, tra i provvedimenti urgenti da assumersi nell’interesse della persona debole, quelli relativi alla cura della stessa, dall’art. 408 c.c., a mente del quale la scelta dell’amministratore avviene “con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”, dall’art. 405 comma 5 n. 6, che prevede che l’amministratore debba periodicamente riferire al giudice tutelare circa “le condizioni di vita personale e sociale” del beneficiario.

Di qui la necessità che sia conseguibile, nella misura del possibile, ogni risultato di natura personale di cui il beneficiario abbisogni, e che lo stesso non sarebbe in grado di raggiungere da solo; basta pensare agli atti che toccano le scelte relative ai rapporti di famiglia, e alla disposizione dei propri beni.

Al tempo stesso andranno assicurate la protezione e l’assistenza che occorrono, onde evitare che eventuali determinazioni personali errate possano arrecare pregiudizio. Il che significa che dovranno potersi assegnare all’A.d.S., facoltà rappresentative pur riguardo a iniziative di natura non patrimoniale.

Escludere tale possibilità impedirebbe, di fatto, l’esercizio di prerogative dell’essere umano tanto importanti quanto non negoziabili. Molteplici le attribuzione all’AdS di poteri di rappresentanza di vario tipo, in relazione ad una pluralità di atti personalissimi. Si possono ricordare:

  • il potere di avanzare, in nome e nell’interesse del beneficiario, domanda di divorzio congiunto;
  • il potere di rinunciare ad un’eredità;
  • il potere di rappresentanza anche esclusiva riguardo alle scelte relative alla separazione personale;
  • il potere di manifestare il consenso informato in ambito sanitario.

www.avvocati.venezia.it