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	<title>AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO: ISTRUZIONI PER L&#039;USO, COSA FARE E COME FARLO &#187; ADS</title>
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	<description>Informazioni e consigli per ADS - amministratori di sostegno</description>
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		<title>Amministratore di sostegno vicario: si può?</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:05:01 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Uno o due ADS? Spesso viene chiesto se è possibile condividere l'incarico di amministratore di sostegno per poter meglio garantire l'assistenza al soggetto beneficiato. Purtroppo la risposta deve essere negativa; vediamo perchè. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/11/amministratore-di-sostegno-vicario-si-puo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><blockquote>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">DUE PERSONE PER L&#8217;AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?</span></h2>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Spesso viene chiesto se è possibile condividere l&#8217;incarico di amministratore di sostegno per poter meglio garantire l&#8217;assistenza al soggetto beneficiato. O quantomeno se è possibile avere un ADS vicario per i momenti in cui l&#8217;Amministratore di Sostegno è impossibilitato a prestare la sua attività funzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Purtroppo la risposta deve essere negativa perchè l&#8217;istituto dell&#8217;ADS non permette di nominare un co-amministratore per due ragioni giuridiche primarie:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>una testuale (che si ricollega ad una tassatività tipologica 	delle figure di sostegno previste dalla norma istitutiva);</li>
<li>ed una logico-giuridica (che per argomentazione impone di ritenere che la 	necessità di due amministratori sia incompatibile con la disciplina tipica dell&#8217;ADS).</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">In riferimento al primo punto, è certo che la figura del co-amministratore non è in nessun modo prevista dalle norme della Legge 6/2004 che bene aveva davanti a sè il confronto con la fattispecie della tutela in cui, a chiare lettere, sono previsti due ruoli autonomi: il tutore ed il protutore.</p>
<p style="text-align: justify;">In riferimento al secondo punto, è opportuno segnalare che (vds. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) l’amministrazione può, in concreto, essere <span style="text-decoration: underline;">esclusa “in ragione della complessità dell’incarico ovvero qualora si tratti di gestire un’attività di tale complessità da doversi propagare in una molteplicità di direzioni</span>”. Per questo in tali casi si deve ritenere che l’amministratore di sostegno (unico) o possa essere bastevole a tutelare da solo il soggetto beneficiato o che la misura dell&#8217;ADS non sia idonea ed sufficiente, e si debba quindi utilizzare altra disciplina più impattante (inabilitazione o interdizione).</p>
<p style="text-align: justify;">Riporto quindi in dettaglio un interessante provvedimento del Tribunale di Varese che tratteggia con precisioni il perimetro della questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
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</script></p>
<p style="text-align: center;"><strong>***</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tribunale di Varese, Uff. Vol. Giur., decreto 13 luglio 2010</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il beneficiario versa in condizioni cliniche particolari che richiedono l’intervento di una amministrazione di sostegno, atteso che questo non è nella piena capacità di potersi orientare anche nella gestione del patrimonio (affetto da: morbo di Parkinson e decadimento cognitivo). Tanto è emerso all’esito dell’esame dove è risultato che il beneficiario ha difficoltà a realizzarsi nella realtà che lo circonda, non essendo in grado di indicare, ad esempio, il luogo in cui si trova. Il beneficiario non conosce, peraltro, neanche la moneta che ha corso legale e versa in evidente stato di bisogno. L’amministrazione si rende, dunque, opportuna, prima che necessaria, anche al fine di evitare che l’incidenza della patologia possa riverberarsi in modo negativo sulle condizioni personali e patrimoniali. Si prende atto della documentazione medica prodotta che, in uno con l’esame, sconsiglia misure di tutela diverse (es. interdizione).</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla situazione sopra descritta, discende che l’istanza debba trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha introdotto nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, nuove norme a disciplina ed istituzione dell&#8217;amministrazione di sostegno, con contestuale modifica degli articoli del cod. civ. in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali .</p>
<p style="text-align: justify;">E’ stato, così, istituto, quale nuova figura di ausilio per gli incapaci, l’amministratore di sostegno, attingendo da una legge che ha la dichiarata finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell&#8217;espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Più che di una riforma, si è trattato di una vera e propria rivoluzione istituzionale &#8211; come tale riconosciuta, nella sostanza, dalle Corti superiori (Corte Cost., 9 dicembre 2005, n. 440; Cass., 12 giugno 2006, n. 13584; Cass., 9 dicembre 2005, n. 440) &#8211; che ha confinato in uno spazio assai ristretto gli ormai “residuali” istituti della interdizione e dell’inabilitazione; la prima ormai soltanto operante (art. 414 c.c.) se ritenuta (e dimostrata) necessaria per assicurare adeguata protezione all’infermo di mente. Ai sensi del “nuovo” art. 404 c.c., la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita dal suddetto amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Ai sensi dell’art. 408 c.c., la scelta dell&#8217;amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo “alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”. L’amministratore di sostegno , in altri termini, differentemente dalle altre misure a protezione dell’incapace, non si sostituisce al rappresentato ma sceglie “con questo” il suo best interest.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, l’amministrazione risulta senz’altro adeguata atteso che si rivela in grado di offrire tutela opportuna al soggetto debole. Ed, infatti, secondo l’insegnamento dei giudici di legittimità (v. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) l’amministrazione può, in concreto, essere esclusa:</p>
<p style="text-align: justify;">a) in ragione della complessità dell’incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni;</p>
<p style="text-align: justify;">b) in ragione della potenzialità (auto o etero) lesiva dell’incapace: nei casi, quindi, in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l’esterno;</p>
<p style="text-align: justify;">c) inadeguatezza in concreto dell’amministrazione di sostegno: quale clausola generale residuale aperta, in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l’unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuno dei suddetti tre casi è qui in rilievo.</p>
<p style="text-align: justify;">Né la gravità della patologia ha valenza nel senso di rendere preferibile l’interdizione. Al riguardo, non può sottacersi come Cass. civ., 22.4.2009, n. 9628 abbia di recente cassato la decisione del giudice di merito di optare per l’interdizione a soggetto affetto da esiti di ematoma acuto subdurale e cardiopatia ischemica con totale decadimento cognitivo ed alterazione abituale delle facoltà intellettive e volitive.</p>
<p style="text-align: justify;">Onde fugar ogni dubbio, deve poi ricordarsi che non costituisce condizione necessaria per l&#8217;applicazione della misura dell&#8217;amministrazione di sostegno la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quanto meno accettato, il sostegno ed abbia indicato la persona da nominare. Né costituisce condizione necessaria per l’applicazione della misura dell’amministratore di sostegno, la circostanza che siano stati indicati i compiti da assegnare all’amministratore. Infatti, ai sensi dell&#8217;art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, è il giudice tutelare che, nel proprio decreto di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno, indica l&#8217;oggetto dell&#8217;incarico, gli atti che lo stesso amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere solo con l&#8217;assistenza dell&#8217;amministratore, fermo restando che nell&#8217;applicazione della misura deve aversi riguardo alle esigenze del beneficiario stesso, alla cui cura e ai cui interessi deve essere esclusivamente orientata la scelta dell&#8217;amministratore di sostegno (art. 408, comma 1, c.c., su cui cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza 1 marzo 2010, n. 4866).</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, la non imprescindibilità del consenso del beneficiario risulta desumibile anche dalla considerazione che, in caso di dissenso con quest’ultimo, l’amministratore informa il giudice tutelare per l’adozione dei provvedimenti ritenuti necessari” (v. già cit., Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584).</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle concrete modalità “operative” dell’amministratore, reputa questo Giudice, condividendo le opinioni già da altri espresse, che debba farsi riferimento alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall’Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n. 18. Il trattato in esame riconosce espressamente (lett. n del preambolo) “l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte” (collocati nel novero dei “principi generali”, v. art. 3 della convenzione). La Convenzione, all’art. 12 (“uguale riconoscimento dinanzi alla legge), comma IV, chiaramente statuisce, poi: “Gli Stati devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed, allora, tutte le norme a tutela dell’incapace, da intendere come persona diversamente abile, (art. 1, comma II, Conv. New York: coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali) devono essere improntate ai seguenti principi: a) la misura deve essere proporzionata ed adatta alle condizioni della persona; b) la misura deve essere applicata per il più breve tempo possibile Nel caso di specie, la situazione patologia del beneficiario rende necessaria oltre che opportuna una nomina a tempo indeterminato.</p>
<p style="text-align: justify;">Si dà atto che, quanto ai compiti da assegnare all’amministratore, il ricorrente ha rinunciato a quelli che involgevano diritti personalissimi (testamento e capacità sponsale), su cui, quindi, non vi è pronuncia.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla nomina dell’amministratore occorre soffermarsi.</p>
<p style="text-align: justify;">La parte ricorrente chiede nominarsi un amministratore ed un co-amministratore di sostegno.</p>
<p style="text-align: justify;">La richiesta non può trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Come ricorda la Dottrina, la legge non contempla espressamente tale possibilità e, però, neppure la esclude. Nel silenzio del testo legislativo, alcuni Autori convengono per l’opportunità di una soluzione gestionale “a due”, “tutte le volte che emerga la necessità del possesso di particolari competenze tecniche, dal punto di vista finanziario, contabile, economico, oppure sul terreno della cura della persona, in relazione ad alcune (e non a tutte le) operazioni da compiersi”.</p>
<p style="text-align: justify;">Certa giurisprudenza tutelare ha condiviso tale impianto argomentativo Trib. Modena, decreto 24 ottobre 2005: Trib. Genova, decreto 10 ottobre 2006 e Trib. Trieste, decreto 14 gennaio 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">L’orientamento che propone la nomina di due amministratori non può essere condiviso per due ragioni giuridiche primarie: una testuale (che si ricollega ad una tassatività tipologica delle figure di sostegno); ed una logico-giuridica (che impone di ritenere che la necessità di due amministratori sia incompatibile con la misura di tutela de qua).</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al primo aspetto, è certo che la figura del co-amministratore non è in nessun modo prevista dalle norme della Legge 6/2004 che, opportuno ricordarlo, aveva piena memoria della misura della tutela in cui, expressis verbis, sono previsti due ruoli autonomi: il tutore ed il protutore. Il Legislatore, però, ha sempre focalizzato il baricentro dell’amministrazione attorno alla esclusiva figura dell’amministratore non lasciando mai emergere anche solo la possibilità velata di un’altra figura co-gestionale. Le figure del sostituto nelle scelte anche esistenziali altrui sono necessariamente tassative e sottoposte al vincolo della Legge, la quale sola, sovrana, deve “creare” e modellare i tipi soggettivi che possono ricoprire questo Ruolo. Accedere alla tesi di due amministratori o di un co-amministratore vorrebbe dire, in realtà, creare in via pretoria un profilo che la Legge ha respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al secondo aspetto, deve ricordarsi che (v. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) l’amministrazione può, in concreto, essere esclusa “in ragione della complessità dell’incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed, allora, delle due l’una: o l’amministratore (unico) è sufficiente a tutelare il soggetto debole o la misura de qua non è idonea ed adeguata.</p>
<p style="text-align: justify;">Vi è, poi, di più.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle concrete modalità gestionali nessuna norma esclude che l’amministratore possa avvalersi di ausiliari: è vero il contrario. L’art. 411, comma I, c.c. richiama espressamente l’art. 379 c.c. che, al comma II, prevede la possibilità per il tutore di avvalersi di una o più persone (per la cui nomina, se stipendiate, occorre l’autorizzazione del giudice tutelare).</p>
<p style="text-align: justify;">Ed, allora, va nominato amministratore di sostegno il sig. X e questi va autorizzato a nominare un ausiliario o collaboratore di cui avvalersi, da individuare nella sig.ra XX</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">visti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ.,</p>
<p style="text-align: justify;">Dichiara aperta l’amministrazione di sostegno in favore di XX, nato a …… il …… e residente in ..</p>
<p style="text-align: justify;">Nomina amministratore di sostegno ……., nato in ….. e residente in …..</p>
<p style="text-align: justify;">Autorizza l’amministratore di sostegno ad avvalersi di un ausiliario, nella gestione dell’amministrazione, da individuare in X, nata a …</p>
<p style="text-align: justify;">Assegna all’amministratore il compito di avere cura degli interessi patrimoniali e personali del beneficiario, con obbligo di assisterlo nelle attività quotidiane e nei trattamenti sanitari nonché con autorizzazione ad intraprendere iniziative con enti di assistenza o cura per garantire al soggetto protetto condizioni di vita ottimali. In particolare l’amministratore potrà assistere il beneficiario nel prestare il consenso ai trattamenti medici e nel prestare il consenso al trattamento dei dati personali; ove il beneficiario non sia in grado di firmare, l’amministratore potrà sottoscrivere in luogo di questi. Per singole o specifiche attività gestionali, l’amministratore potrà avvalersi dell’ausiliario, ma con documento scritto da entrambi gli interessati e reso noto al beneficiario, in cui di volta in volta indicati i compiti in cui richiesto l’intervento dell’ausiliario ed il tempo della collaborazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone che all’amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni:</p>
<p style="text-align: justify;">con rappresentanza esclusiva (art. 409, I, c.c.)</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore ha il compito di effettuare un puntuale e dettagliato rendiconto dello stato patrimoniale del beneficiario, mediante accesso ai registri pubblici, anche della Conservatoria, nonché accesso ad ogni istituto di credito, mediante spendita del potere qui conferito. Quanto ai conti intestati o cointestati al beneficiario, l’amministratore richiederà estratto conto e saldo e redigerà, all’esito, una completa relazione di sintesi dove indicate le entrate e le proprietà. Su ogni conto, l’amministratore avrà possibilità di intervento: prelievi, estratti conto ed ogni altra attività necessaria per la gestione del patrimonio. L’amministratore subentra nella gestione di:</p>
<p style="text-align: justify;">beni mobili, con obbligo di custodirli e, se denaro, evitarne la dispersione e, ove possibile, renderli produttivi di frutti;<br />
beni immobili, con obbligo di provvedere alla manutenzione e se necessario la ristrutturazione</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore avrà, anche, il potere di curare i rapporti giuridici della beneficiario con tutti gli Uffici pubblici, con autorizzazione alla firma in luogo del beneficiario e con l’esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, nell’interesse del beneficiario, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell’interesse del beneficiario. L’amministratore potrà stipulare contratti in nome del beneficiario, ove ciò necessario per il suo interesse, e con limite degli atti di ordinaria amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">con Assistenza (art. 409, I, c.c.)</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore ha il potere-dovere di assistere il beneficiario nella prestazione del consenso informato ai trattamenti dei dati personali ed ai trattamenti terapeutici.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone l’ablazione della capacità di agire del beneficiario per ogni negozio e atto economico-patrimoniale di straordinaria amministrazione, rammentando all’amministratore l’obbligo di chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice civile e quello di informare tempestivamente la persona circa gli atti da compiere, nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con essa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina all’amministratore di sostegno di riferire per iscritto al Giudice Tutelare, entro la fine di giugno di ogni anno, circa l’attività svolta e le condizioni di vita del beneficiario, con opportuno rendiconto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il beneficiario conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 405, comma VI, c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">Manda alla cancelleria per l’annotazione dell’odierno decreto nell’apposito registro e per la comunicazione del medesimo all&#8217;ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all&#8217;atto di nascita del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;articolo 3, comma 1, lettera p), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,</p>
<p style="text-align: justify;">Manda alla cancelleria affinché si provveda all’iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Fissa per il giuramento del nominato amministratore di sostegno,</p>
<p style="text-align: justify;">la data del ..</p>
<p style="text-align: justify;">Manda all’amministratore di notificare il decreto al beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Decreto immediatamente esecutivo</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone che l’amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.</p>
<p style="text-align: justify;">Varese lì 13 luglio 2010</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice Tutelare</p>
<p style="text-align: justify;">dott. Giuseppe Buffone</p>
</blockquote>
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		<title>Amministratore di Sostegno o Interdizione? Continua il dibattito.</title>
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		<comments>http://www.amministratoridisostegno.com/2011/09/continua-il-dibattito-che-contrappone-ads-e-interdizione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 13:35:23 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Interdizione o Amministratore di sostegno? Distinzione di funzioni e requisiti. Il tribunale di Lamezia Terme torna sulla questione con un decreto che fà discutere limitando l'ADS solo ai casi in cui le questione da affrontare sono di facile risoluzione. La scelta pare non condivisibile: vediamona assieme perchè. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/09/continua-il-dibattito-che-contrappone-ads-e-interdizione/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #f00;"><strong>AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO O INTERDIZIONE? VEDIAMO UN&#8217;IPOTESI DI DISTINZIONE DI FUNZIONI E REQUISITI </strong></span></h2>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<div id="attachment_104" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/stemma_repubblica_italiana_grigio1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-104" title="Amministratore di Sostegno" src="http://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/stemma_repubblica_italiana_grigio1-150x150.jpg" alt="Amministratore di Sostegno" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Amministratore di Sostegno</p></div>
<p style="text-align: justify;">Da anni oramai si discute dell&#8217;opportunità, o meno di estendere l&#8217;amministrazione di sostegno a tutte quelle casistiche che vedono comparire particolari debolezze, fisiche o psichiche, in capo ad una persona. Spesso nella fase ultima della sua esistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">I tribunali italiani hanno preso posizioni estremamente poco omogenee, spaziando da un&#8217;applicazione tout court del&#8217;ADS ad ogni possibile patologia situazionale, ovvero dalla prodigalità all&#8217;alzheimer avanzato, sino ad una concezione estremamente meno estesa che limita l&#8217;amministrazione di sostegno all&#8217;esistenza di una residuale capacità di vita e relazione del beneficiato.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale dicotomia ha visto contrapporsi orientamenti giursprudenziali estremamente contrastanti e distribuiti a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale, spesso facendo succedere a pochi chilometri di distanza giurisprudenze opposte (si pensi a Venzia e Padova – a 25 km. L&#8217;una dall&#8217;altra – dove la prima ha cessato di fatto le interdizioni nel 2006 mentre la seconda ritiene ancora oggi l&#8217;ADS meno frequente dell&#8217;interdizione).</p>
<p style="text-align: justify;">Il tema è stato recentemente ripreso dal provvedimento del tribunale lameziano del marzo 2011 che riprende in chiave rafforzativa un discrimen fra i due istituti accennato ancora dalla sentenza Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584.</p>
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<p style="text-align: justify;">Si dice che è da apprezzare la misura dell’amministrazione di sostegno ove l’attività da compiere per la cura dell’interessato si presenti “semplice”, magari per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile o per la semplicità delle operazioni da svolgere, e o ancora per la propensione del beneficiario collaborare all&#8217;attività di sostegno da porre in essere a suo favore.</p>
<p style="text-align: justify;">In tali casi, invero, l&#8217;amministrazione di sostegno si ritiene più appropriata anche per maggiore duttilità che la contraddistingue sul piano dei contenuti, ma anche sul piano etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell&#8217;individuo che essa sottende, facendo salva, in linea di principio, una capacità “minima” del soggetto beneficiato, che può sempre compiere in via autonoma condotte inerenti la sua quotidianità.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente, quando la persona interessata soffra di abituale infermità psichica di gravità tale da renderla incapace di provvedere alle proprie cure, o nel caso in cui l&#8217;attività da svolgere sia ritenuta di significativa complessità (anche sotto il profilo economico &#8211; patrimoniale) o sia necessario escludere il beneficiario dal compiere atti a sé pregiudizievoli (o ad altri), è vista come prioritario l&#8217;istituto dell&#8217;interdizione. Del pari deve dirsi anche quando l&#8217;ADS possa non essere sufficiente a fornire quella tutela della persona debole che si vuole perseguire con la richiesta del provvedimento di limitazione della capacità personale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Alberto Vigani" href="http://www.avvocati.venezia.it/alberto-vigani.html" target="_blank">Avv. Alberto Vigani</a></p>
<p style="text-align: justify;">Ecco il caso:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Trib. Lamezia Terme</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> Ufficio Volontaria Giurisdizione, decreto 8 marzo 2011</strong></p>
<p style="text-align: justify;">(giudice tutelare, dott.ssa Giusi Ianni)</p>
<p style="text-align: justify;">La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno in favore di M, nato a Lamezia Terme il .. 1968, sulla scorta di una relazione presentata dal Responsabile del Centro Salute Mentale di Lamezia Terme, da cui si evince l’incapacità del M, a causa della patologia che lo affligge (“Psicosi Schizofrenica Grave”), a provvedere alla cura della propria persona e dei propri interessi. Il ricorso non merita accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, l’istruttoria condotta in corso di causa ha senza dubbio confermato la necessità di una misura di protezione in favore del M.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest’ultimo, infatti, risulta essere affetto da una grave forma di psicosi schizofrenica ormai cronicizzata, che lo porta ad un generale atteggiamento di isolamento verso l’esterno, a condotte pericolose verso terzi e verso se stesso, al rifiuto di cure e assistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso, inoltre, risulta vivere in precarie condizioni igieniche, non occupandosi (e non permettendo ad altri di occuparsi) della cura della sua persona e dell’ambiente in cui dimora. A riprova di ciò, il M, in sede di esame, è apparso trasandato, appoggiato sul letto in una stanza maleodorante e invasa da mozziconi di sigarette; la medesima situazione, del resto, si era presentata agli occhi degli operatori socio-sanitari che lo hanno avuto in cura, come dagli stessi confermati in corso di causa (cfr. dichiarazioni del medico G e dell’assistente sociale C). Il M, peraltro, a causa della malattia che lo affligge, risulta essere soggetto pericoloso, tanto da circolare in casa con armi e altri corpi contundenti (anche in sede di esame, sul comodino della stanza del beneficiario erano presenti taglieri e forbici da potatura, come evincibile dal relativo verbale).</p>
<p style="text-align: justify;">Ad aggravare il quadro istruttorio contribuisce il generale rifiuto del M di curare la propria malattia. La madre, infatti, sentita quale informatrice, oltre a confermare l’atteggiamento generalmente aggressivo del figlio, ha dichiarato che il figlio non prende le medicine che gli vengono prescritte, tanto da costringerla ad occultare le medicine stesse nel cibo e nelle bevande.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche l’informatrice GG, dirigente del Centro Salute Mentale occupatasi personalmente del caso, ha messo in evidenza il rifiuto ostinato di terapie psico-farmacologiche da parte del paziente, fonte di grave pericolo per la sua salute e lo stesso M, pur dichiarando di essere consapevole di avere problemi psicologici, ha escluso, in sede di esame, la propria disponibilità al ricovero in una struttura sanitaria, ritenuto, per contro, assolutamente necessario dai medici curanti (cfr. relazione CSM di Lamezia Terme). Tanto premesso, ritiene questo giudice che l’amministrazione di sostegno non sia misura idonea alla protezione del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova osservare al riguardo che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 1 marzo 2010, n. 4866; Cass. 22 aprile 2009, n. 9628; Cass. 12 giugno 2006, n. 13584) e come evincibile sulla base dell&#8217;interpretazione letterale e sistematica del complesso di norme oggi racchiuse sotto il titolo XII del libro primo del codice civile (&#8220;Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia&#8221;), a seguito dell’entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6, l&#8217;interdizione e l&#8217;inabilitazione si presentano quali misure di protezione di carattere residuale, di cui il Tribunale può fare applicazione solo una volta esclusa la possibilità di fare ricorso alla meno afflittiva misura dell’amministrazione di sostegno, che ha quale dichiarata finalità (art. 1 legge 6/2004) quella di &#8220;tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, nell&#8217;espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è, in particolare, chiarito che il criterio distintivo tra l’amministrazione di sostegno e gli altri istituti a tutela dell’incapace è qualitativo e non quantitativo e deve, quindi, essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, tenuto conto della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie, con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l’invocata misura protettiva si mirano a soddisfare, dato il carattere estremamente più duttile dell’amministrazione di sostegno rispetto alle misure dell’interdizione e dell’inabilitazione. L’amministratore di sostegno, infatti, diversamente da quanto accade nel caso della altre misure a protezione dell’incapace, non si sostituisce al rappresentato, ma sceglie “con questo” il suo best interest (Trib. Varese, decreto 6 ottobre 2009). Né la gravità della patologia può avere valenza nel senso di rendere preferibile l’interdizione (cfr., ad esempio, Cass. 22 aprile 2009, n. 9628, che ha cassato la decisione del giudice di merito di optare per l’interdizione a soggetto affetto da esiti di ematoma acuto subdurale e cardiopatia ischemica, pur a fronte di una situazione clinica di totale decadimento cognitivo ed alterazione abituale delle facoltà intellettive e volitive).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò, tuttavia, non significa che a seguito dell’entrata in vigore della legge 6/2004 gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione debbano considerarsi abrogati: come infatti chiarito anche dalla Corte Costituzionale (sentenza 9 dicembre 2005 n. 440) la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l’istituto che, nel caso concreto, garantisca all’incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la possibilità di ricorrere alle più invasive misure dell’inabilitazione o dell’interdizione &#8211; che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l’inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l’interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria – ove ciò risulti assolutamente necessario per la protezione della persona, in una prospettiva di constatata impossibilità di ricorso all’amministrazione di sostegno. A titolo esemplificativo &#8211; e fermo restando che la scelta della misura di protezione più adeguata dipende strettamente da un attento esame delle caratteristiche del caso concreto &#8211; la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la relativa valutazione va ancorata principalmente al tipo di attività che il rappresentante (tutore, curatore o amministratore di sostegno) è chiamato a compiere nell’interesse del beneficiario della misura protettiva, nel senso che deve preferirsi la misura dell’amministrazione di sostegno ove l’attività da compiere per la cura dell’interessato si presenti “semplice”, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l&#8217;attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell&#8217;attività di sostegno nei suoi confronti. A fronte di simili fattispecie, infatti, l&#8217;amministrazione di sostegno appare la misura più adeguata non solo sul piano pratico, in considerazione della maggiore duttilità che la contraddistingue sul piano dei contenuti, ma altresì sul piano etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell&#8217;individuo che essa sottende, facendo salva, in linea di principio,</p>
<p style="text-align: justify;">una contrattualità “minima” del beneficiario, che può compiere autonomamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Se, invece, il soggetto si trovi in condizioni di abituale infermità psichica che lo rendano assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi, perché si tratta di gestire un&#8217;attività di una certa complessità alla luce dell’entità del patrimonio del beneficiario o appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli, nei confronti di sé o altri, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l&#8217;esterno ovvero se, nel caso concreto, l’amministrazione di sostegno non appaia idonea ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, torna ad essere applicabile la misura dell’interdizione (Cass. 13584/2006 cit.). L’ipotesi derogatoria illustrata appare ricorrere nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">L’istruttoria svolta ha, infatti, messo in evidenza come l’amministrazione sarebbe inidonea a prevenire i gravissimi impulsi auto ed etero lesivi del beneficiario, anche alla luce dell’assoluta mancanza di disponibilità del M ad interagire con i terzi, che impedisce un giudizio prognostico positivo su una qualsiasi forma di collaborazione tra il beneficiario e il nominando amministratore.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione di sostegno appare, inoltre, misura di protezione inidonea anche in relazione ai fini per il perseguimento dei quali il ricorso introduttivo è stato presentato. La Procura ricorrente, infatti, sulla base delle relazioni del Centro Salute Mentale di Lamezia Terme, ha invocato la misura dell’ADS con scopi principalmente terapeutici, in quanto il M rifiuta il ricovero volontario per la cura della propria malattia psichica e rifiuta anche di prendere i farmaci che prescrittigli, mettendo così in pericolo se stesso e gli altri. Tale fine certo non potrebbe essere raggiunto con la nomina di un amministratore di sostegno, non potendosi conferire a quest’ultimo il potere di prestare il consenso al trattamento terapeutico in luogo del soggetto che manifesti il suo espresso dissenso.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altra parte, l’inidoneità del M. alla cura dei propri interessi, personali e patrimoniali, appare assoluta e totale, sicché non sarebbe neppure possibile limitare a talune soltanto le attività da compiere nell’interesse del beneficiario, come prescritto, invece, dall’art. 405 c.c. né sarebbe possibile in qualsiasi modo valorizzare la volontà del beneficiario medesimo, con conseguente frustrazione del fine proprio dell’istituto e del criterio qualitativo individuato dalla giurisprudenza di legittimità come discrimine con l’istituto dell’interdizione. Ciò anche alla luce della completa assenza di un’adeguata rete di protezione attorno al M, visto che il padre è molto anziano e malato e la madre si è dichiarata incapace di tenere a bada l’aggressività del figlio.</p>
<p style="text-align: justify;">La richiesta di nomina di un amministratore di sostegno in favore di M va, conclusivamente, allo stato, rigettata. Gli atti vengono nuovamente rimessi alla Procura della Repubblica in sede, affinché quest’ultima valuti l’opportunità della proposizione di un ricorso per l’interdizione del medesimo M.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M. </strong></p>
<p>visti gli artt. 404 e ss c.c., come modificati dalla l. 6/04 e gli artt. 712 e ss. c.p.c.;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RIGETTA </strong></p>
<p style="text-align: justify;">la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno in favore di M Giovanni, nato a Lamezia Terme il 7 maggio 1968;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DISPONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica in sede per le valutazioni di competenza; MANDA alla cancelleria per i relativi adempimenti e per la comunicazione alla Procura ricorrente del presente decreto. Lamezia Terme, 8 marzo 2011</p>
<p>Il giudice tutelare</p>
<p>dott.ssa Giusi Ianni</p>
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		<title>Richiesta al Giudice di autorizzazione ad azioni legali</title>
		<link>http://www.amministratoridisostegno.com/2011/07/richiesta-al-giudice-di-autorizzazione-ad-azioni-legali/</link>
		<comments>http://www.amministratoridisostegno.com/2011/07/richiesta-al-giudice-di-autorizzazione-ad-azioni-legali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 10:20:24 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
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		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>

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		<description><![CDATA[Come chiedere al giudice tutelare autorizzazione ad avviare una causa legale per l'ADS? Vediamo come fare seguendo un esempio di istanza predisposta dall'avvocato Stefano Scalettaris: ecco un esempio di richiesta di autorizzazione al giudice per avviare azioni legali a favore del beneficiato di amministrazione di sostegno. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/07/richiesta-al-giudice-di-autorizzazione-ad-azioni-legali/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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<p style="text-align: justify;">Molto spesso il nominato Amministratore di Sostegno trova situazioni patrimoniali complesse ed in pregiudizio del beneficiato. I beni a lui intestati sono magari utilizzati senza portargli alcun beneficio o parte del patrimonio è stato distratto da soggetti che lo attorniavano interessati, magari fino ad averlo circonvenuto in un momento di debolezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è perciò raro che l&#8217;ADS debba pensare a dare tutela al proprio amministrato ricorrendo alle vie di giustizia ed eventualmente interessando la procura della Repubblica per quanto accaduto.</p>
<p style="text-align: justify;">La scelta non è però nella libera discrezionalità dell&#8217;amministratore di sostegno ed è opportuno che via sia la chiara autorizzazione del Giudice Tutelare a compiere i passaggi conseguenti anche quanto la stessa nomina sia stata realizzata appositamente per assistere il benficiato nella gestione della propria congiuturale situazione economica.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; allora necessario farsi autorizzare specificamente alle dette attività predisponendo e presentanto apposita istanza al Giudice Tutelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Do quindi segnalazione di un interessante ed esaustivo esempio di istanza messa a disposizione dall&#8217;<strong>Avv. Stefano Scalettaris</strong> di San Donà di Piave.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
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<p style="text-align: center;"><strong>AL SIGNOR GIUDICE TUTELARE PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AD AZIONI LEGALI</strong></p>
<p style="text-align: justify;">nel procedimento RG&#8230;..  &#8211; Ads a favore di …..<br />
La signora …&#8230;.. (…&#8230;..) nata a ….. il …&#8230;, domiciliata presso lo studio dell&#8217;avv. Stefano Scalettaris (SCLSFN70S30G914C) in San Donà di Piave, via Battisti 11, nella sua qualità di Amministatrice di Sostegno di …&#8230; nata a …&#8230; il …&#8230;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PREMESSO</strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">CHE l&#8217;istante veniva nominata Amministratrice di Sostegno di …&#8230;. con provvedimento del …&#8230;. del Giudice Tutelare, dr&#8230;&#8230;.;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li> CHE tale nomina seguiva alla rimozione della precedente Ads signora …&#8230;.., il cui “comportamento riprovevole” &#8211; consistente nella sottrazione di somme di spettanza della beneficiaria &#8211; ha determinato la formazione di un consistente debito verso la Struttura&#8230;&#8230;ove l&#8217;anziana risiede;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li> CHE nel provvedimento di nomina il Giudice autorizzava la nuova Ads a “ verificare le iniziative più idonee a recuperare le somme sottratte ed eventuali azioni di responsabilità”;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li> CHE lo stesso Giudice evidenziava, in esito all&#8217;istruttoria svolta, inequivocabili profili di responsabilità civile e penale a carico della signora ….. (“Considerato infatti che la stessa senza fornire alcuna giustificazione ha trattenuto per sé i ratei della pensione spettante alla beneficiaria senza provvedere al versamento presso la casa di riposo ove attualmente la predetta beneficiaria risiede”);</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li> CHE attualmente la signora …&#8230; parrebbe ancora risiedere, senza alcun titolo, presso l&#8217;immobile di proprietà dell&#8217;anziana …&#8230;., in …&#8230;, situazione questa, ostativa della possibilità di trarre reddito dall&#8217;unico cespite di spettanza della beneficiaria;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li> CHE nel frattempo il creditore ….., a mezzo del proprio Legale, ha manifestato altresì l&#8217;intenzione di procedere esecutivamente a danno dell&#8217;anziana ;</li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"> CHE preso atto delle gravi problematiche di cui sopra l&#8217;Ads intenderebbe procedere come segue: contattare a mezzo del proprio Legale la signora …&#8230;. chiedendo in via bonaria l&#8217;immediata restituzione di tutto ciò che è di spettanza della signora&#8230;.. oltre alla liberazione spontanea dell&#8217;immobile in …&#8230;..;</li>
</ul>
<p>indi, in ipotesi di mancato o insoddisfacente riscontro agire:</p>
<ol>
<li>in sede penale presentando all&#8217;Autorità Giudiziaria una denuncia/querela contro la signora …&#8230;&#8230;;</li>
<li>in sede civile per ottenere, da un lato il rilascio dell&#8217;immobile in …&#8230;.. e dall&#8217;altro, ove ritenuto economicamente conveniente valutata la capienza del patrimonio della signora …..,  la restituzione del denaro e dei beni di spettanza della signora ….. con il riconoscimento del conseguente danno patito;</li>
</ol>
<ul>
<li>CHE in ogni caso, verificata nel più breve tempo possibile la situazione patrimoniale dell&#8217;anziana, l&#8217;Ads dovrà far fronte alle pretese creditorie di&#8230;.. proponendo eventuali dilazioni di pagamento ovvero convenendo con ….. altre soluzioni &#8211; compresa, in estrema ratio, la vendita dell&#8217;immobile di cui sopra &#8211; idonee a scongiurare l&#8217;esperimento di inutili, costose e punitive azioni esecutive contro la signora …&#8230;,</li>
</ul>
<p>tutto ciò premesso la signora&#8230;&#8230;., ut supra</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CHIEDE</strong></p>
<p>che l&#8217;Ill.mo Giudice Tutelare adito, letto il presente ricorso, ritenuta la propria competenza, rilevata l&#8217;urgenza, voglia così disporre:<br />
autorizzare l&#8217;ADS …&#8230; a presentare, ove necessario, a mezzo del proprio legale avv. …&#8230;. del Foro di ….., una denuncia/querela contro la signora …&#8230;, nata a …. il ….. per i fatti di cui in narrativa con espressa autorizzazione a costituirsi parte civile, in nome e per conto della beneficiaria, …&#8230;, nell&#8217;instaurando procedimento;<br />
autorizzare l&#8217;ADS …&#8230;.,  a mezzo del proprio Legale avv. …&#8230; di ….., a convenire in giudizio presso il Tribunale Civile di …. la signora …&#8230;, ove necessario, per ottenere il rilascio dell&#8217;immobile in ….. di proprietà della signora …&#8230;;<br />
autorizzare l&#8217;ADS …&#8230;.,  a mezzo del proprio Legale avv. …..di …., a convenire in giudizio presso il Tribunale Civile di …. la signora …&#8230;.., ove necessario, per ottenere la restituzione del denaro e dei beni di spettanza della signora …&#8230; con espressa facoltà in capo all&#8217;Ads di far precedere la programmata azione da una richiesta cautelare ante causam, ove ritenuta opportuna sulla base della capienza patrimoniale della destinataria del provvedimento;<br />
autorizzare l&#8217;Ads a convenire stragiudizialmente con il creditore ….., ove possibile,  dilazioni di pagamento del credito da esso vantato;<br />
MUNIRE l&#8217;emanando decreto di immediata esecutività stante l&#8217;estrema urgenza di porre rimedio, in tempi assai rapidi, alla gravissima situazione venutasi a creare siccome rappresentata nella superiore premessa.</p>
<p>Si dichiara di voler ricevere ogni avviso al seguente numero di fax: …. o all&#8217;indirizzo di posta elettronica: …&#8230;</p>
<p>Con osservanza.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>L&#8217;Amministratore di Sostegno non serve a bypassare la volontà del beneficiato</title>
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		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 15:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie mentali]]></category>
		<category><![CDATA[Nomina Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Poteri ADS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amministratoridisostegno.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[L'Amministratore di sostegno non deve servire a sostituire la volontà del beneficiato, negandola, dove questa contrastava le scelte terapeutiche del servizio psichiatrico ospedaliero. Il compito dell'ADS non può essere quello di coartare la volontà del soggetto ad ADS per imporgli l'adozione di percorsi terapeutici. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/06/lamministratore-di-sostegno-non-serve-a-bypassare-la-volonta-del-beneficiato/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">L&#8217;ADS non serve a sovrapporsi alla volontà del beneficiato in negazione della stessa.</span></h2>
<p style="text-align: justify;">Do segnalazione di un interessante provvedimento del Giudice monocratico del tribunale veneziano (sezione distaccata di San Donà di Piave) &#8211; dott. Viviana Mele &#8211; che <span style="text-decoration: underline;">rigetta la richiesta di ADS laddove questa era solamente finalizzata a bypassare scelte di rifiuto terapeutico dell&#8217;interessato</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;elemento che caratterizza il provvedimento è costituito dal fatto che , sebbene il ricorso per la nomina dell&#8217;ADS sia stato presentato dal Servizio Psichiatrico dell&#8217;U.L.S.S. N. 10, e quindi da un soggetto particolarmente qualificato ad esprimere valutazioni in ordine alla patologia di cui soffre il soggetto resistente, <strong><span style="text-decoration: underline;">il Giudice ritiene che si deve debba rispettare la volontà del beneficiario il quale, negando la propria condizione di malato, rifiuta ogni conseguente cura</span></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altra parte, il Giudice afferma, e lo si condivide, che la funzione che i ricorrenti vorrebbero assegnare all’Amministratore di Sostegno, consistente sostanzialmente nell’imposizione fisica dell’assunzione del farmaco da parte del beneficiando e nell’impedimento a questi di espellerlo fino al suo completo assorbimento, appartenga al novero delle funzioni che non possono essere demandate ad un Amministratore di Sostegno.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente l&#8217;ADS viene invece nominato perchè possa studiare con il Centro di Salute Mentale un progetto di recupero e di cura per il beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Poichè il beneficiario non ha alcun patrimonio, si ritiene anche che la nomina di ADS sia utile e di suo interesse al fine di presentare istanza per il riconoscimento della pensione di invalidità, e ciò nonostante che il beneficiario abbia il proprio netto rifiuto alla istanza ed alla conseguente visita medica, nonostante le rassicurazioni e le raccomandazioni del giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ciò si può quindi dedurre ancora una volta, se ve ne fosse ancora stato bisogno, che la stella polare di ogni scelta in materia di ADS deve e può essere solo l&#8217;effettivo interesse del beneficiato, tutelando le sue esigenze personali senza mai comprimere aprioristicamente le sue sue possibilità di autodeterminazione e realizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
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</script></p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI VENEZIA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>SEZIONE DISTACCATA DI SAN DONA’ DI PIAVE</strong></p>
<p>Il Giudice Tutelare,</p>
<p style="text-align: justify;">letto il ricorso presentato da UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10 SERVIZIO PSICHIATRICO per la nomina di un amministratore di sostegno in favore del sig. G. B.;</p>
<p style="text-align: justify;">sentito personalmente il beneficiario e i di lui familiari, nonché le ricorrenti;</p>
<p style="text-align: justify;">esaminata la documentazione prodotta;</p>
<p style="text-align: justify;">sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 16.5.2011,</p>
<p style="text-align: justify;">ha emesso il seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DECRETO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dall’esame del beneficiario, dalla documentazione in atti nonché dalle dichiarazioni raccolte in udienza è risultato che il sig. G. B. non è in grado di provvedere in maniera autonoma alle proprie necessità in quanto è stato colpito da psicosi con manie di persecuzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il beneficiario è, quindi, in uno stato di infermità sia psichica che fisica che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi, di tal ché appare opportuna la nomina di un amministratore di sostegno con compiti di assistenza sia morale che materiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Si evidenzia che il beneficiario nega la propria condizione di malato e rifiuta ogni conseguente cura, negando il consenso per l’assunzione di qualsiasi farmaco. Il giudice tutelare ritiene quindi di dover rispettare la volontà del beneficiario in merito alla scelta sul se curarsi o meno, soprattutto in considerazione del fatto che non sussistono pericoli per l’incolumità del beneficiario. Il sig. G. B. ha invero dichiarato che in passato, quando la madre o i medici gli somministravano i farmaci contro la sua volontà, egli li sputava immediatamente. La funzione che i ricorrenti vorrebbero assegnare all’ADS consisterebbe dunque sostanzialmente nell’imposizione fisica dell’assunzione del farmaco da parte del sig. G. B. e nell’impedimento a questi di espellere il farmaco fino al suo completo assorbimento. Il giudice ritiene che si tratti di funzioni che non possono essere demandate ad un ADS.</p>
<p style="text-align: justify;">È opportuno invece che l’ADS studi con il CSM un progetto di recupero e di cura per il beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Si evidenzia ancora che il beneficiario non ha alcun patrimonio da amministrare, non avendo mai lavorato e non avendo altre fonti di guadagno. Si ritiene che la nomina di ADS sia utile al fine di presentare istanza per il riconoscimento della pensione di invalidità, pur rilevandosi che il beneficiario ha già espresso il proprio netto rifiuto alla istanza ed alla conseguente visita medica, nonostante le rassicurazioni e le raccomandazioni del giudice.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">visto l’art. 405 co. 5 e 6 c.c., in relazione agli artt. 1 L. 6/2004 e 404 c.c., nonché agli artt. 409 e 410 c.c.,</p>
<p style="text-align: justify;">nomina a favore del beneficiario G. B. nato a Eraclea  il 11.12.1978  e residente in San Donà (VE) Via Jesolo n. 23, amministratore di sostegno l’avv. M. M., con studio in Jesolo (VE), Via Verona n. 11.</p>
<p style="text-align: justify;">Dà incarico all’amministratore di sostegno di curare e assistere il beneficiario e di compiere in favore dello stesso i seguenti atti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>rappresentare il 	beneficiario nell’espletamento di ogni adempimento 	burocratico-amministrativo inerente ai rapporti con enti pubblici o 	istituti privati, in particolare per ciò che attiene alla 	presentazione di atti e/o istanze dirette al conseguimento di 	sussidi e/o prestazioni sanitarie o previdenziali cui il 	beneficiario abbia diritto;</li>
<li>compiere in nome 	e per conto del beneficiario tutti gli atti di ordinaria 	amministrazione;</li>
<li>curare con il 	C.S.M. competente la realizzazione di un progetto per il recupero e 	la cura del beneficiario;</li>
<li>presentare 	istanza per il conseguimento di pensione di invalidità.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sono fatte salve le autorizzazioni specifiche previste dagli artt. 374, 375 e 376 c.c., richiamati dall’art. 411 c.c., di competenza del G.T..</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone che l’incarico sia a tempo indeterminato.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone che l’amministratore di sostegno presenti entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 31.12.2011, a questo G.T. una relazione sull’attività svolta e sull’evoluzione delle condizioni di vita del beneficiario, alla quale va allegata una sintetica illustrazione della situazione economica che varrà come rendiconto ai sensi degli artt. 411 e 380 c.c..</p>
<p style="text-align: justify;">Si invita l’amministratore di sostegno a riferire a questo G.T., entro il termine di quindici giorni, i mutamenti esistenziali più rilevanti della vita del beneficiario e a richiedere specifica preventiva autorizzazione per gli spostamenti (residenziale/assistenziale) dello stesso (salvo l’urgenza di provvedere; in tal caso, deve richiedersi autorizzazione entro il termine di quindici giorni ed il trasferimento effettuato avrà carattere temporaneo sino alla autorizzazione del G.T.).</p>
<p style="text-align: justify;">Si dà atto che il beneficiario, ai sensi dell’art. 409 co. 2 c.c., può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, nei limiti delle sue concrete possibilità.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore di sostegno è invitato a valorizzare bisogni e aspirazioni del beneficiario ai sensi dell’art. 410 co 1 c.c. ed a garantire alla stessa l’informazione concretamente possibile anche ai fini di cui all’art. 410 co. 2 c.c., comunicando al G.T. eventuali diversità di scelte, contrasti o difficoltà.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore di sostegno coinvolgerà nell’attuazione del suo incarico, nei limiti più ampi possibili, i servizi sociali e assistenziali territorialmente competenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Si annoti a cura della cancelleria ai sensi dell’art. 405 co. 7 c.c..</p>
<p style="text-align: justify;">Si comunichi all’Ufficiale dello Stato Civile, al Casellario Giudiziale, al P.M. nonché alle parti costituite.</p>
<p style="text-align: justify;">San Donà di Piave, 16.5.2011</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice Tutelare</p>
<p style="text-align: justify;">dott.ssa Viviana Mele</p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
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		</item>
		<item>
		<title>Amministratore di Sostegno e Separazione dei Coniugi</title>
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		<comments>http://www.amministratoridisostegno.com/2011/04/amministratore-di-sostegno-e-separazione-dei-coniugi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 22:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Poteri ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;ADS PUO&#8217; CHIEDERE LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI? L&#8217;Amministratore di sostegno è concepito per dare supporto al beneficiato in tutte quelle attività che lo limitano nella vita quotidiana. Ma a volte può essere necessario spingersi oltre ed affrontare questioni che sono &#8230; <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/04/amministratore-di-sostegno-e-separazione-dei-coniugi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministratore di sostegno è concepito per dare supporto al beneficiato in tutte quelle attività che lo limitano nella vita quotidiana. Ma a volte può essere necessario spingersi oltre ed affrontare questioni che sono certamente di carattere personalissimo e straordinario: questo anche perchè Corte di Cassazione aveva già precisato che la regola stabilita per l’ipotesi in cui l’interdetto infermo di mente sia convenuto in un giudizio di divorzio, offre il modello applicabile per la ricorrenza della stessa ratio anche nel caso in cui l’interessato al divorzio assuma la veste di attore.</p>
<p style="text-align: justify;">Riportiamo di seguito un&#8217;esaustiva pronuncia del Tribunale di Cagliari che conferma quanto detto riconsocendo la possibilità, per l’amministratore di sostegno di un soggetto incapace, di farsi autorizzare dal Giudice Tutelare a presentare ricorso per la separazione personale dell’incapace dal suo coniuge.</p>
<p style="text-align: justify;">Si deve però ricordare che l’iniziativa dell’amministratore di sostegno del coniuge ricorrente nel giudizio di separazione o divorzio, in quanto volta all’esercizio di quei diritti personalissimi che, esprimendo fondamentali scelte lato sensu di vita, devono rimanere necessariamente e rigorosamente ancorate all’espressione della esclusiva volontà del titolare del diritto, dovrà quindi passare attraverso una valutazione giudiziale che accerti in concreto la corrispondenza quanto chiesto dall’amministratore e l&#8217;esatta volontà manifestata dal soggetto mentre era in condizioni di piena capacità, anche se in seguito queste sono venute meno.</p>
<p style="text-align: justify;">La valutazione ora detta si può realizzare con la ricostruzione del vissuto dell’incapace (riepilogando le sue opinioni espresse  e le scelte compiute ante amministrazione) che, esplicitando l&#8217;essenza degli “orientamenti esistenziali” del beneficiato all&#8217;epoca in cui era  in condizioni di piena capacità, consenta la ricostruzione della (presumibile permanente) sua volontà (come afferma il giudicante: dalla prova storica di fatti noti si risale al presunto contenuto della volontà che il soggetto avrebbe espresso se non fosse sopravvenuta la incapacità).</p>
<p>L&#8217;amministratore di sostegno ha quindi l&#8217;onere di fornire al magistrato tutti gli elementi storico-fattuali utili a cosentire tale ricostruzione della volontà preusnta del beneficiato, e ciò anche perchè egli è generalmente individuato tra i parenti prossimi che, quindi, meglio conoscono o che hanno avuto modo di conoscere la vita pregressa del soggetto quando era ancora capace.</p>
<p style="text-align: justify;">La verifica giudiziale che può portare all&#8217;autorizzazione all&#8217;amministratore di sostegno a presentare ricorso per separazione si svolge, prima della proposizione del ricorso medesimo, avanti al Giudice Tutelare: questi è anche competente per autorizzare tale istanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
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</script></p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Cagliari</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Sezione Civile</strong></p>
<p>Decreto 10-15 giugno 2010</p>
<p>Composto dei Signori:</p>
<p>Dott.ssa Maria Mura – Presidente</p>
<p>Dott. Giorgio Latti – Giudice</p>
<p>Dott.ssa Claudia Belelli – Giudice rel.</p>
<p>ha pronunciato il seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DECRETO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">nella causa iscritta al n. 570 del Registro della Volontaria giurisdizione per l’anno 2010, promossa da:</p>
<p style="text-align: justify;">… residente in Carbonia, nella sua qualità di amministratrice di sostegno di …. elettivamente domiciliata in Carbonia nella Via C. presso lo studio dell’Avv. … che, unitamente all’Avv. … del Foro di …, la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo</p>
<p style="text-align: justify;">ricorrente</p>
<p style="text-align: justify;">e con l’intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">intervenuto per legge</p>
<p style="text-align: justify;">Letti gli atti del procedimento, a scioglimento della riserva,</p>
<p style="text-align: center;">osserva</p>
<p>In fatto ed in diritto</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso depositato il 29 gennaio 2010 la ricorrente ha proposto tempestivo reclamo avverso il decreto emesso dal Giudice tutelare del Tribunale di Cagliari, sezione distaccata di Carbonia in data 18 settembre 2009, non comunicato o notificato alla stessa, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente, nella sua qualità di amministratrice di sostegno della sorella …, volta ad ottenere l’autorizzazione al deposito – in nome e per conto della beneficiaria – del ricorso per separazione personale dal coniuge di quest’ultima, …, a tal fine nominando un legale di fiducia.</p>
<p style="text-align: justify;">Là ricorrente, all’indicato fine, aveva rappresentato nell’istanza al G.T. il contenuto del ricorso per separazione, evidenziando, altresì, di essere stata nominata amministratrice di sostegno della sorella, in luogo del marito …, in seguito ad impugnazione del provvedimento di nomina di quest’ultimo davanti alla Corte d’Appello di Bologna; il decreto della Corte era stato anch’esso impugnato ed ancora al vaglio della Corte di Cassazione. Con il decreto oggetto del presente reclamo il GT – previamente disposta la personale audizione della beneficiaria in ragione della natura degli interessi coinvolti e preso atto dell’impossibilità di farvi luogo a causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute della stessa – aveva quindi rigettato l’istanza, ritenuta l’imprescindibilità dell’incombente suddetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso la ricorrente ha contestato la motivazione addotta dal GT a fondamento dell’impugnato decreto, domandandone, conseguentemente la revoca.</p>
<p style="text-align: justify;">La reclamante ha, in particolare, rilevato che il Giudice, dopo aver correttamente recepito ed applicato l’ormai consolidato principio secondo cui non vi sarebbe ostacolo alla presentazione da parte di un terzo – ed, in specie, dell’amministratore di sostegno – del ricorso per separazione personale dal coniuge, ha poi erroneamente affermato che all’indicato fine sarebbe necessario acquisire il consenso del titolare del diritto ed accertarne la reale volontà.</p>
<p style="text-align: justify;">….. ha rilevato come l’accertamento della volontà del titolare del diritto ben potrebbe essere compiuta mediante un processo di ricostruzione della stessa che prescinda da una espressa manifestazione da parte della beneficiaria e si basi, invece, sull’esame complessivo della situazione di quest’ultima e della corrispondenza di quanto richiesto alla sua volontà ed interesse. Diversamente opinando la beneficiaria, incapace di esprimere il proprio consenso, rimarrebbe privata di tutela in evidente contrasto con la finalità dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, volto a garantire il più ampio margine di “protezione” del soggetto debole senza, peraltro, precluderne del tutto la capacità. In tale ottica la reclamante ha quindi evidenziato che la volontà della Sig.ra …. di procedere alla separazione personale dal proprio coniuge sarebbe ricostruibile, oltre che sulla scorta di dati oggetti inequivocabilmente indicativi del venir meno dell’affectio coniugalis, altresì in considerazione delle manifestazioni in tal senso esternate dalla beneficiaria a soggetti terzi prima del sopraggiungere della causa “incapacitante”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il positivo accertamento di detta volontà e la corrispondenza della stessa al reale interesse della beneficiaria surrogherebbe, dunque, l’impossibilità di ottenere una esplicita manifestazione di intenti da parte della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto esposto … ha quindi chiesto che, riformato l’impugnato decreto, le sia concessa l’autorizzazione – quale amministratrice di sostegno della sorella …… – a proporre in nome e per conto di quest’ultima ricorso per separazione personale consensuale o giudiziale, nominando un legale di fiducia ed, in particolare, a domandare l’affidamento esclusivo della minore figlia R. al padre con regolamentazione del diritto di visita della madre, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge ed il riconoscimento di un assegno a carico di questi a titolo di contributo per il mantenimento della beneficiaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che il reclamo proposto da … nella sua qualità di amministratrice di sostegno di … debba trovare accoglimento, per l’effetto revocandosi il decreto impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo giova prendere le mosse dalla pronuncia della Cassazione (Corte Cass. I sez. civile 21.7.2000 n. 9582) che, ribadito il principio secondo cui il tutore non è titolare dei poteri sostitutivi dell’incapace in tema di atti ed. personalissimi, ha ritenuto – con interpretazione analogica, costituzionalmente orientata, dell’art. 4, 5 comma della L. n. 898/1970 in relazione agli artt. 78 e 79 c.p.c. – che “la regola stabilita per l’ipotesi in cui l’interdetto infermo di mente sia convenuto in un giudizio di divorzio, offre il modello applicabile per la ricorrenza della stessa ratio anche nel caso in cui l’interessato al divorzio assuma la veste di attore”, giungendo, pertanto, alla conclusione che “in mancanza di una specifica disposizione normativa che prevede il relativo potere, il tutore dell’interdetto per infermità di mente non può proporre domanda di divorzio per l’interdetto … ma può solo chiedere la nomina di un curatore speciale ai finì della proposizione della domanda di divorzio da parte di quest’ultimo”.</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che la fattispecie sottoposta all’esame della Corte concerneva ipotesi analoga a quella oggetto di esame nella presente sede, in cui la condizione di incapacità riguarda la Sig.ra …, soggetta ad amministrazione di sostegno, nel cui interesse la sorella, odierna reclamante, ha chiesto al Giudice Tutelare l’autorizzazione alla proposizione del ricorso per separazione per conto della beneficiaria, deve in primo luogo osservarsi che l’esigenza della nomina di un “curatore speciale” dell’incapace, legittimato ad agire per la proposizione del ricorso per separazione personale ovvero di divorzio dei coniugi, appare fondata sulla presunzione di un potenziale conflitto di interessi tra il tutore e l’incapace in ordine all’esercizio dei diritti cd. personalissimi. Tuttavia detto conflitto non è necessariamente sempre sussistente: invero, l’esistenza del conflitto di interessi tra incapace e tutore se indubbiamente deve ritenersi sussistente nel caso in cui l’ufficio di tutore (o amministratore di sostegno) sia rivestito dal coniuge non incapace, deve – per contro – presuntivamente escludersi quando le funzioni suddette siano esercitate o da un soggetto estraneo alla famiglia o, come nel caso in esame, estraneo al rapporto di coniugio.</p>
<p style="text-align: justify;">In riferimento alle ipotesi da ultimo richiamate ritiene, pertanto, questo Tribunale di condividere l’interpretazione evolutiva fatta propria dalla recente pronuncia di merito (Tribunale di Modena II sez. civile dep. in data 26.10.2007), citata anche dalla reclamante, secondo cui “in buona sostanza l’Amministratore di sostegno (che non sia coniuge dell’incapace) potrebbe svolgere in parte qua la medesima funzione del curatore speciale che l’art. 4 comma 5 legge n. 898/1970 prevede sia nominato nel giudizio di divorzio all’interdetto”.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle modalità secondo cui l’amministratore di sostegno può svolgere detta funzione nell’attuazione del suo compito con particolare riferimento alla “cura degli interessi non patrimoniali”, deve ritenersi che il coordinamento tra il compito suddetto ed principi (applicabili a tutti gli atti ed. personalissimi riferibili al soggetto incapace) affermati dalla Suprema Corte (cfr. Corte Cass. sez. I civile ord. 20.4.2005 n. 8291; Corte Cass. sez. I civile 16.10.2007 n. 21748), secondo cui la permanenza in capo all’incapace del potere di determinare la cessazione della materiale convivenza coniugale ovvero lo scioglimento definitivo del rapporto coniugale trova fondamento nella esigenza di salvaguardare – con riferimento agli atti in questione e proprio per la caratteristica di attenere alla essenza più intima della persona – un ambito insopprimibile di libertà personale dei singoli insuscettibile di subire limitazioni ad opera del provvedimento interdittivo della capacità di agire del soggetto, comporta che l’iniziativa dell’amministratore di sostegno del coniuge ricorrente o convenuto nel giudizio di separazione o divorzio, in quanto volta all’esercizio di quei diritti personalissimi che, esprimendo fondamentali scelte lato sensu di vita, devono rimanere necessariamente e rigorosamente ancorate all’espressione della volontà del titolare del diritto, dovrà necessariamente passare attraverso una valutazione giudiziale che accerti positivamente la corrispondenza della iniziativa assunta dall’amministratore alla volontà manifestata dal soggetto in condizioni di piena capacità in seguito per qualsiasi causa venute meno.</p>
<p style="text-align: justify;">La finalità sopra indicata può essere raggiunta mediante un procedimento di ricostruzione del vissuto dell’incapace (ossia delle opinioni espresse e delle scelte compiute durante il periodo anteriore alla condizione psico-fisica incapacitante) che, fornendo un quadro degli “orientamenti esistenziali” manifestati dal soggetto in condizioni di piena capacità, consenta per tale via un accertamento della (presumibile permanente) volontà dello stesso sulla scorta di argomentazioni logico-presuntive (dalla prova storica di fatti noti si risale, cioè, al presunto contenuto della volontà che il soggetto avrebbe espresso se non fosse sopravvenuta la incapacità).</p>
<p style="text-align: justify;">Il compito di fare emergere tutti gli elementi a tal fine rilevanti è affidato al soggetto che svolge le funzioni di tutore o amministratore di sostegno, generalmente individuato tra i parenti prossimi che, quindi, meglio conoscono o che hanno avuto modo di conoscere la vita pregressa del soggetto quando era ancora capace.</p>
<p style="text-align: justify;">La verifica giudiziale circa la rispondenza dell’iniziativa assunta dall’amministratore di sostegno alla volontà del beneficiario compete, prima della proposizione del ricorso o della costituzione in giudizio del beneficiario, al Giudice Tutelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto osservato e premesso che il reclamo ex art. 739 c.p.c. ha natura di mezzo di gravame con effetto devolutivo al giudice superiore di tutte le questioni di fatto o di diritto prospettate nel procedimento concluso con il provvedimento reclamato, onde il provvedimento reso dal giudice del reclamo ha carattere sostitutivo ed implica il riesame della domanda nel suo complesso e non del solo provvedimento reso dal giudice di “prime cure”, deve ritenersi che l’istanza proposta dalla … al Giudice Tutelare sia suscettibile di accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, avuto riguardo alle risultanze della attività istruttoria compiuta nel corso del presente procedimento e, segnatamente, al tenore delle dichiarazioni rese dalle Sig.re … sorella della beneficiaria, e …, collega di lavoro ed amica della beneficiaria, nonché degli elementi emergenti dal verbale d’udienza svoltasi in data 21.3.2007 davanti il Giudice Tutelare di Reggio Emilia, non pare possa dubitarsi e della corrispondenza della iniziativa processuale assunta dall’amministratrice di sostegno alla volontà della beneficiaria, quale dalla medesima espressamente manifestata in condizioni di piena capacità, e della evidente rispondenza di detta iniziativa all’interesse della beneficiaria, tenute in specifica considerazione le richieste nel suo interesse formulate nel ricorso per separazione sia in riferimento al rapporto con la minore figlia … che alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali con il coniuge. Tanto … quanto … hanno ricordato che sin dall’anno 2005 aveva espressamente manifestato la propria ferma volontà di separarsi dal marito, …, confidando in particolare alla … che ha frequentato la beneficiaria dal 1998 sino al 2005 quando quest’ultima iniziò a stare poco bene, la propria condizione di disagio rispetto alla vita matrimoniale nel corso della quale la … lamentava di soffrire di solitudine a causa dell’assenza del marito per ragioni di lavoro, e di essere insofferente rispetto all’invadenza della famiglia del marito (in specie della suocera) soprattutto dopo la nascita della figlia …, avvenuta nell’ottobre 2004, attualmente convivente con il padre.</p>
<p style="text-align: justify;">Le circostanze sopra esposte hanno trovato conferma nelle dichiarazioni della sorella della beneficiaria la quale ha riferito di aver personalmente constatato la situazione di assoluto disinteresse palesato dal … nei confronti della coniuge e della figlia di due anni le quali venivano lasciate “abbandonate a sé stesse” nonostante la beneficiaria – a causa dell’insorgere dei primi sintomi della patologia di cui soffre – sin da allora necessitasse di cura ed assistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa ha inoltre confermato le dichiarazioni già rese davanti al Giudice Tutelare di Reggio Emilia nei medesimi termini sopra riportati per quanto attiene specificamente la volontà della Sig.ra … di separarsi dal coniuge per incompatibilità caratteriali e per la continua ingerenza dei suoceri che stava diventando insostenibile (v. verbale udienza 21.3.2007 – Tribunale di Reggio Emilia, prodotto in atti).</p>
<p style="text-align: justify;">Appare, infine, significativo quanto precisato dalla Sig.ra … la quale ha sottolineato che la beneficiaria è sempre stata una persona molta discreta e riservata cosicché le confidenze fattele nei termini sopra riportati appaiono indicative dello stato di estremo disagio in cui si trovava e di insofferenza rispetto alla prosecuzione della convivenza matrimoniale.</p>
<p style="text-align: justify;">Da quanto sopra esposto emerge, dunque, che la beneficiaria già qualche anno prima del progressivo aggravarsi delle condizioni di salute, in condizioni di piena capacità aveva espresso la volontà di porre fine all’unione coniugale.</p>
<p style="text-align: justify;">La predetta circostanza unitamente alla considerazione del rilevante lasso di tempo trascorso senza che i coniugi abbiano avuto alcuna frequentazione, la mancanza da parte della beneficiaria e del coniuge della stessa, in tutto il predetto periodo, della volontà di tentare la ricostituzione del rapporto familiare ed, in particolare, la assenza di rapporti di natura quantomeno assistenziale tra i coniugi i quali, di fatto, vivono separati, sin dal 2007, quando la beneficiaria fu ricoverata presso la RSA di Scandiano (Re) per essere successivamente trasferita presso l’abitazione dei propri familiari, in Carbonia, mentre il coniuge ha mantenuto la residenza nell’abitazione coniugale in Rubiera ove convive con la minore …, inducono a ritenere raggiunta la prova presuntiva in ordine all’attuale volontà della Sig.ra … di porre fine all’unione coniugale.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve allora conclusivamente ritenersi che non sussistano impedimenti alla esternazione della indicata volontà presunta della beneficiaria … da parte dell’amministratrice di sostegno … mediante proposizione del ricorso giudiziale o congiunto volto ad ottenere la pronuncia della separazione personale della prima dal proprio coniuge …</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale accoglie il reclamo proposto da … avverso il decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Cagliari, sezione distaccata di Carbonia in data 18 settembre 2009 e, per l’effetto, in riforma del decreto reclamato, dichiara che nulla osta ad autorizzare la Sig.ra …, nella sua qualità di amministratrice di sostegno della Sig.ra … alla proposizione, in nome e nell’interesse della predetta beneficiaria, del ricorso giudiziale o congiunto per separazione personale della prima dal proprio coniuge … sottoscrivendo l’atto introduttivo e rilasciando ove occorra la procura ad litem a legale di fiducia.</p>
<p>Si comunichi a …, ed al P.M.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale, in data 10 giugno 2010.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Istanza per la modifica dei poteri dell&#8217;Amministratore di Sostegno</title>
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		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 18:30:39 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[COSA FARE QUANDO SI VUOLE CHE IL GIUDICE VERIFICHI L&#8217;ATTIVITA&#8217; DELL&#8217;ADS E MODIFICHI I SUOI POTERI? L&#8217;amministratore di Sostegno si trova molto spesso ad avere un mandato molto ampio, con vasti poteri, e con verifiche solamente annuali da parte del &#8230; <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/03/istanza-per-la-modifica-dei-poteri-dellamministratore-di-sostegno/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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<p style="text-align: justify;">L&#8217;amministratore di Sostegno si trova molto spesso ad avere un mandato molto ampio, con vasti poteri, e con verifiche solamente annuali da parte del Giudice Tutelare. Talvolta l&#8217;Amministratore di Sostegno è anche un estraneo rispetto al beneficiato e non ha le medesime preoccupazioni dei familiari di quest&#8217;ultimo, non avvertendo le mutate necessità del soggetto interessato.</p>
<p style="text-align: justify;">In tali frangenti, i congiunti non amministratori possono trovarsi con la necessità di far intervenire il potere di controllo per attuare il rispetto di quanto disposto dal magistrato anche con la modifica dei poteri dell&#8217;Amministratore di Sostegno.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
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// ]]&gt;</script><br />
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</script></p>
<p style="text-align: justify;">Per consentire al Giudice di avere conoscenza dei sopraggiunti fatti e delle necessità occorse, nonché per consentirgli di intervenir tempestivamente, vi deve essere apposita &#8220;<strong>Istanza per la modifica dei poteri e delle autorizzazioni dell’amministrazione di sostegno</strong>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;uopo, risulta necessario saper predisporre apposita istanza da depositare al Giudice Tutelare.</p>
<p>Eccone un esempio:</p>
<blockquote><p><strong>Tribunale di Venezia</strong></p></blockquote>
<blockquote><p><strong>Sezione Distaccata di San Donà di Piave</strong></p></blockquote>
<blockquote><p>Istanza per la modifica dei poteri dell’ amministrazione sostegno</p></blockquote>
<blockquote><p>Ill.mo Sig. Giudice Tutelare,<br />
lo scrivente sig. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., residente in &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., alla via &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., assistito e difeso dall&#8217;Avv. Alberto Vigani, con studio in Eraclea alla via Fausta 52, e con domicilio ivi eletto giusta mandato a margine della presente istanza,</p></blockquote>
<blockquote><p>dimette la presente istanza nella sua qualità di congiunto (…&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. ) del soggetto sottoposto ad amministratore di sostegno, sig. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., nato a &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., in data &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. e residente in &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., alla via &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., di cui al decreto n. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;../&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. emesso dalla S.V. Ill.ma in data &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p></blockquote>
<blockquote><p><strong>premesso che</strong></p></blockquote>
<blockquote><p>1) si sono oramai modificati i presupposti di legge per per cui vi è stata nomina  dell’amministrazione di sostegno in quanto &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..;<br />
2) l’istante in ragione di quanto innanzi ritiene sussistenti le condizioni per ridurre gli ambiti dell&#8217;amministrazione ed i correlati limiti all&#8217;estrinsecazione della libera volontà del beneficiato;</p></blockquote>
<blockquote><p>3) sono in ogni caso variate le condizioni in fatto che hanno giustificato la nomina dello scrivente ad amministratore di sostegno con gli attuali poteri poichè &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p></blockquote>
<blockquote><p>Tutto ciò premesso, l’istante ut supra rappresentato e difeso rispettosamente</p></blockquote>
<blockquote><p><strong>chiede</strong></p></blockquote>
<blockquote><p>che la S.V. Ill.ma, Voglia provvedere con decreto motivato, in ragione di quanto  premesso e acquisite le necessarie informazioni nonchè disposti i mezzi istruttori ritenuti opportuni, <span style="text-decoration: underline;">a modificare i poteri del l’amministrazione di sostegno di cui al decreto di nomina, all&#8217;uopo disponendone, se del caso, la sostituzione dell&#8217;amministratore ex art. 413 c.c. o la chiusura</span>.</p></blockquote>
<blockquote><p>Con osservanza.<br />
Si allega:</p></blockquote>
<ol>
<li>
<blockquote><p>certificazione 	&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p></blockquote>
</li>
<li>
<blockquote><p>dichiarazione  &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p></blockquote>
</li>
</ol>
<blockquote><p>Luogo: Eraclea</p></blockquote>
<blockquote><p>Data: 19.03.2011</p></blockquote>
<blockquote><p>Avv. Alberto Vigani</p></blockquote>
<blockquote><p>Sig.  &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p></blockquote>
<blockquote><p>Depositato in cancelleria oggi &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
Il cancelliere &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 17:19:08 +0000</pubDate>
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<div id="attachment_104" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-104" title="Amministratore di Sostegno" src="http://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/stemma_repubblica_italiana_grigio1-150x150.jpg" alt="Amministratore di Sostegno" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Amministratore di Sostegno</p></div>
<p style="text-align: justify;">Per restare aggiornati, per conoscere in real time le news in materia di “Amministratore di Sostegno”, per scoprire in anteprima le risposte ai quesiti dei lettori, ottenere il download gratuito delle guide e ricevere la rassegna stampa del&#8217;Associazione &#8220;Amministratori di Sostegno&#8221;, è stata realizzata la pagina <a title="Amministratore di Sostegno su Facebook" href="http://www.facebook.com/amministratoredisostegno">Facebook </a>a cui puoi accedere da <a title="Amministratore di Sostegno su Facebook" href="http://www.facebook.com/amministratoredisostegno" target="_blank"><strong>QUI</strong></a>.</p>
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<p style="text-align: justify;">L&#8217;amministrazione di sostegno si può chiedere per qualsiasi persona con difficoltà a gestire le proprie necessità. Ma nei momenti più critici si può anche avere la necessità di munirsi di una difesa processuale e ci si trova a chiedersi come fare quando non si hanno redditi sufficienti a reggerne il peso: in questi frangenti la soluzione può essere proprio il “<a title="Amministratore di Sostegno con il gratuito patrocinio" href="http://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-breve-allamministratore-di-sostegno-con-il-gratuito-patrocinio/">Gratuito Patrocinio</a>”: la difesa è un diritto di tutti, a prescindere dalle condizioni di reddito.</p>
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		<title>L&#8217;Amministratore è un lavoro per cui prepararsi?</title>
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		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 17:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[E SE TI PROPONGONO UN CORSO PER DIVENTARE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO? Accade sempre più spesso di leggere di persone che chiedono come diventare amministratore di sostegno con la convinzione che il nome altisonante corrisponda ad una professione ambita e ben &#8230; <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/02/lamministratore-e-un-lavoro-per-cui-prepararsi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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<h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">E SE TI PROPONGONO UN CORSO PER DIVENTARE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?</span></h2>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Accade sempre più spesso di leggere di persone che chiedono come diventare amministratore di sostegno con la <strong>convinzione che il nome altisonante corrisponda ad una professione ambita e ben pagata</strong>. <strong>Purtroppo non è così </strong>ed i corsi sono spesso venduti per quello che non sono e non possono dare, ovvero un futuro lavorativo.</p>
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<p style="text-align: justify;">Ci si trova pertanto a dover tristemente <strong>rilevare la diffusa e scarsa trasparenza delle informazioni fornite ai consumatori circa i corsi per “Amministratore di sostegno”</strong>, che non rappresenta, e non può rappresentare, una specifica figura professionale né una qualifica conseguibile al termine di un apposito percorso formativo. Invero, sotto il profilo economico, per l’attività svolta, l<strong>’amministratore non percepisce alcun compenso</strong>, ma, eventualmente, <span style="text-decoration: underline;">un indennizzo deciso dal Giudice, caso per caso, quale mero ristoro dei sacrifici, anche economici, sopportati </span>nell’espletamento dell’incarico.</p>
<p style="text-align: justify;">Sovente, l’enfasi con cui le comunicazioni pubblicitarie prospettano la possibilità, attraverso i corsi di formazione, di “lavorare nel sociale” “affermarsi come professionista”, formarsi come “figura professionale altamente qualificata nei campi dell’assistenza”, accompagnate dall’elencazione delle strutture pubbliche che si occupano di assistenza nei diversi ambiti in cui gli studenti possono specializzarsi, risultano gravemente omissive nella misura in cui non informano i destinatari delle rilevanti limitazioni sussistenti in talune Regioni per l’inserimento nel settore pubblico, della necessità di ottenere diplomi e qualifiche di altro genere e dell&#8217;esistenza della figura dell&#8217;Operatore Socio Sanitario, la cui qualifica è acquisibile esclusivamente attraverso la formazione offerta dalle stesse Regioni o Province autonome.</p>
<p style="text-align: justify;">Si deve poi ricordare che <strong>l’amministrazione di sostegno è solo un istituto di protezione a tutela degli incapaci</strong>, al pari dell’interdizione e inabilitazione, la cui finalità è di assicurare uno strumento di assistenza al soggetto affetto da limitazioni più o meno gravi della propria autonomia. Spetta soltanto al giudice tutelare nominare con decreto l’amministratore di sostegno, tenendo esclusivo conto dell’interesse del beneficiario e preferendo, in mancanza di preventiva indicazione dello stesso interessato e ove possibile, un membro della famiglia (artt. 407 e 408 Codice Civile).</p>
<p style="text-align: justify;">Va perciò svelato il falso convincimento che l’Amministratore di sostegno, alla cui formazione i corsi in parola sono diretti, rappresenti una figura professionale, peraltro regolamentata per legge, con diverse opportunità di inserimento lavorativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto si è espresso anche il garante per la concorrenza che ha sanzionato un istituto padovano che forniva una erronea rappresentazione delle possibilità che i suoi corsi offrivano a coloro che decidevano di frequentarli pagandone il non esiguo costo (pari a 3.696 euro).</p>
<p style="text-align: justify;">Riporto in calce il provvedimento dell&#8217;autorità competente.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">PS1044 &#8211; ISTITUTO CORTIVO DI PADOVA<br />
Provvedimento n. 20616<br />
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2009; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;<br />
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);<br />
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);<br />
VISTI gli atti del procedimento;</p>
<p style="text-align: justify;">I. LA PARTE</p>
<p style="text-align: justify;">1. Istituto Cortivo S.p.A., (di seguito, anche, Istituto Cortivo), in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società è attiva nei servizi della formazione professionale e ha realizzato, nel 2008, un fatturato pari a circa 6.700.000 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">II. LA PRATICA COMMERCIALE</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere da Istituto Cortivo in sede di promozione dei propri servizi di formazione professionale attraverso una campagna pubblicitaria condotta mediante diversi mezzi di diffusione, quali il sito internet www.cortivo.it, la stampa e opuscoli divulgativi. Trattasi, nello specifico, della promozione di corsi per Operatore Socio Assistenziale per l’infanzia, Operatore Socio Assistenziale per gli anziani, Operatore Socio Assistenziale per le dipendenze, Operatore Socio Assistenziale per i disabili, Operatore Multiculturale, Assistente Turistico per disabili e Amministratore di sostegno.</p>
<p style="text-align: justify;">3. In particolare, i profili oggetto di esame riguardano l’ingannevolezza delle informazioni fornite dal professionista e necessarie al consumatore per comprendere le caratteristiche dei servizi offerti.</p>
<p style="text-align: justify;">III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO</p>
<p style="text-align: justify;">1) La fase preistruttoria</p>
<p style="text-align: justify;">4. In data 9 febbraio 2009 è stato richiesto all’Istituto Cortivo di fornire informazioni e documentazione relative ai servizi di formazione offerti.</p>
<p style="text-align: justify;">5. La parte ha reso disponibili gli elementi conoscitivi richiesti con risposta pervenuta in data 2 marzo 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">2) L’iter del procedimento</p>
<p style="text-align: justify;">6. Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, in data 7 agosto 2009, è stato comunicato al professionista, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, l’avvio del procedimento istruttorio diretto a verificare, in rapporto alla pratica commerciale descritta al punto II, la possibile violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. 7. Contestualmente all’avvio del procedimento è stato richiesto al professionista di fornire una serie di informazioni utili alla valutazione della pratica commerciale sopra illustrata.<br />
8. La parte ha dato riscontro alla richiesta d’informazioni contenuta nella comunicazione di avvio, con memoria pervenuta in data 11 settembre 2009. 9. In data 30 ottobre 2009 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Con comunicazione pervenuta il 4 dicembre 2009, l’Istituto Cortivo S.p.A., ha formalmente presentato una proposta di assunzione di impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.</p>
<p style="text-align: justify;">3) Le evidenze acquisite</p>
<p style="text-align: justify;">A) Le richieste di intervento</p>
<p style="text-align: justify;">11. A partire dal mese di marzo 2008, sono pervenute diverse segnalazioni da parte di consumatori, anche per il tramite delle relative Associazioni 1, che lamentavano di aver aderito ai corsi di formazione professionale proposti dall’Istituto Cortivo nell’erroneo convincimento di poter conseguire un titolo finale legalmente riconosciuto e spendibile nel settore pubblico dell’assistenza socio &#8211; sanitaria. In particolare, secondo i segnalanti, il materiale promozionale dei corsi avrebbe prospettato il conseguimento di qualifiche professionali quali, ad esempio, quella di “Operatore Socio Assistenziale” , “Amministratore di sostegno”, “Operatore Multiculturale” e “Assistente Turistico”, con relativo attestato finale, senza specificare che quest’ultimo ha mera valenza privata e nessun tipo di rilievo nelle strutture pubbliche presenti sull’intero territorio nazionale, non essendo l’Istituto riconosciuto o accreditato presso alcuna Regione al fine del rilascio di titoli legalmente validi.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Inoltre, i segnalanti lamentavano di essersi iscritti ai corsi in parola ritenendo erroneamente che in essi fosse ricompreso un periodo di tirocinio pratico non retribuito da svolgere presso un Ente pubblico o privato. Più specificamente, secondo i segnalanti il materiale illustrativo dei corsi lasciava intendere che il professionista avrebbe provveduto a trovare la sede presso cui ciascuno studente avrebbe effettuato tale periodo di stage &#8211; circostanza quest’ultima confermata durante i colloqui con il personale didattico &#8211; mentre, in realtà, la ricerca sarebbe stata integralmente demandata all’iniziativa dello studente.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Con richiesta d’intervento del 4 maggio 2009 la Regione Emilia-Romagna ha segnalato l’ambiguità e confusorietà delle campagne pubblicitarie relative ai corsi di formazione professionale dell’Istituto Cortivo, con particolare riferimento alla reale valenza e spendibilità dell’attestato di studio rilasciato al termine di tali corsi. Nella segnalazione viene specificato che tale attestato non è affatto riconosciuto in Emilia Romagna per l’esercizio delle attività assistenziali di base, né in ambito pubblico, né in ambito privato, e che, peraltro, l’esercizio di tali attività all’interno delle strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie, è riservato all’Operatore Socio Sanitario (il quale avrebbe assorbito la figura di Operatore Socio- Assistenziale), il cui profilo e la cui formazione sono regolamentati a livello nazionale dall’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 22 febbraio 2001, recepito e attuato dalle singole Regioni con ulteriori normative.<br />
Viene, inoltre, chiarito che in Emilia Romagna la qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) si consegue esclusivamente frequentando percorsi formativi autorizzati/accreditati dalle Amministrazioni Locali con propri atti ufficiali. Tali corsi di formazione sono inoltre – di norma – completamente gratuiti e finanziati, in prevalenza, con risorse pubbliche e con il Fondo Sociale Europeo, contrariamente a quanto accade per quelli espletati dall’Istituto Cortivo.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Con ulteriore richiesta di intervento del 20 luglio 2009, La Provincia di Torino ha denunciato la scarsa trasparenza delle informazioni fornite ai consumatori circa i corsi per “Amministratore di sostegno”, che, secondo il segnalante, non rappresenta una specifica figura professionale né una qualifica conseguibile al termine di un apposito percorso formativo. Del tutto fuorviante, secondo il segnalante, sarebbe presentare l’amministratore di sostegno come una specifica figura professionale retribuibile e, quindi, spendibile, sul mercato del lavoro, essendo la ratio della sua previsione nell’ordinamento italiano del tutto diversa. Difatti, da un lato viene ricordato che la normativa di riferimento esclude espressamente che possano ricoprire funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici e privati che abbiano in cura o in carico il beneficiario (art. 408 co. 3 c.c.). Peraltro, l’amministratore di sostegno viene nominato con provvedimento del Giudice tutelare ed è scelto preferibilmente all’interno del nucleo familiare della persona dichiarata non autonoma. Inoltre, per l’attività svolta, l’amministratore non percepisce alcun compenso, ma, eventualmente, un indennizzo quale ristoro dei sacrifici, anche economici, sopportati nell’espletamento dell’incarico. Nella richiesta d’intervento viene sottolineata l’ingannevolezza delle informazioni contenute nel sito dell’Istituto Cortivo anche con riferimento alle attività formative per Operatore Socio Assistenziale (OSA), in quanto trattasi di figura professionale da tempo non più riconosciuta nella Regione Piemonte e per la quale non è, quindi, più possibile rilasciare alcun titolo di qualifica legalmente valido e riconosciuto. Tale circostanza sarebbe comune anche ad altre regioni italiane.</p>
<p style="text-align: justify;">B) La campagna promozionale</p>
<p style="text-align: justify;">15. L’Istituto Cortivo ha promosso i propri servizi di formazione professionale attraverso distinti mezzi di diffusione, quali il proprio sito internet, la stampa e dépliant pubblicitari.</p>
<p style="text-align: justify;">16. In particolare, sulla homepage del professionista accessibile all’indirizzo http:www.cortivo.it, in posizione centrale, l’Istituto Cortivo viene definito come “Centro di formazione professionale”, il quale “offre le competenze specifiche e la sensibilità necessaria per poter lavorare nel mondo del sociale. I corsi OSA hanno l’obiettivo di formare operatori sociali in grado di lavorare con professionalità”.</p>
<p style="text-align: justify;">17. Nella parte superiore della pagina sono presenti sei distinti riquadri dai quali è possibile accedere agli specifici corsi di formazione per ciascuna figura professionale e trattasi di : “OSA Infanzia” “OSA Disabili” “OSA Anziani” “OSA Dipendenze” “Operatore Multiculturale” “Assistente Turistico per disabili”.</p>
<p style="text-align: justify;">18. Nella medesima pagina si legge che: “Ogni corso prevede un periodo di tirocinio di 300 ore all’interno di una struttura inerente al tipo di specializzazione scelta nel percorso di studio. Per offrire allo studente non solo una solida base teorica, ma anche un’importante esperienza pratica”.</p>
<p style="text-align: justify;">19. Nella sezione dedicata a “I nostri corsi di formazione e corsi OSA”, accessibile da un riquadro posto nella parte superiore della homepage, si legge che questi sono “finalizzati a formare figure professionali altamente qualificate nei campi dell&#8217;assistenza agli anziani, ai disabili, ai tossicodipendenti, ai minori in situazioni di disagio ed a chi proviene da culture ed etnie diverse [...]”. Nella stessa pagina vengono individuate, sulla base dell’ambito di intervento, le diverse figure professionali cui è diretta la formazione proposta, prevedendo corsi mirati (“specializzazioni”) per ciascuna di esse. Dai riquadri posti nella parte superiore della pagina in oggetto (presenti, come visto, anche nella homepage), e dai link presenti a lato della stessa, è, inoltre, possibile accedere ai singoli profili di ciascuna figura professionale (“OSA Infanzia”, “OSA Disabili” “OSA Anziani”, “OSA Dipendenze”, “Operatore Multiculturale”, “Assistente Turistico per disabili”, “Amministratore di Sostegno”2) per conoscerne i dettagli, con particolare riferimento al ciclo di studi proposto e all’elenco delle strutture assistenziali che si occupano di quel determinato ambito di intervento, in cui “gli allievi dell’Istituto Cortivo hanno svolto il tirocinio previsto per prepararsi a lavorare nel sociale”.</p>
<p style="text-align: justify;">20. Dalla predetta pagina web, relativa ai corsi di formazione, si accede ad una pagina di presentazione della figura dell’OSA &#8211; Operatore Socio &#8211; Assistenziale, cui i corsi proposti sono diretti e in cui si legge che: “L’Operatore Socio assistenziale è una figura professionale in grado di affrontare e svolgere interventi di prevenzione, sostegno, cura, integrazione sociale e assistenza [...]”.</p>
<p style="text-align: justify;">21. Nella specifica pagina descrittiva del profilo dell’Amministratore di sostegno si legge che: “L’Amministratore di sostegno è una figura di appoggio e di protezione socio-assistenziale in grado di fornire notizie e consulenze per aiutare le persone più deboli, anzitutto anziani e disabili, nel disbrigo di pratiche amministrative connesse agli interventi di legislazione sociale in ambito locale e nazionale”. Segue la descrizione del piano di studi per la formazione da Amministratore di sostegno in cui viene specificato che “Il corso offre l&#8217;opportunità di acquisire la preparazione necessaria per svolgere al meglio questo incarico, predisponendo gli interventi adatti a soddisfare i bisogni delle persone assistite, soprattutto anziani e disabili. Offre anche le competenze professionali per proporre attività di consulenza alle loro associazioni e agli organismi di cura e assistenza nel disbrigo di pratiche amministrative connesse agli interventi di legislazione sociale in ambito locale e nazionale”. Vengono, quindi, indicate le materie caratterizzanti il corso di studi ed esempi di strutture assistenziali “che si occupano di persone appartenenti alle categorie deboli (anziani, disabili, malati, ecc.)” presso le quali effettuare il tirocinio pratico, anche nella prospettiva di un possibile futuro inserimento lavorativo.</p>
<p style="text-align: justify;">22. Tramite il link “Informazioni e Contatti”, nella homepage appena descritta, si accede ad una specifica pagina contenente il modulo per la richiesta di informazione sui corsi in parola “Richiedi informazioni” &gt; “Richiedi informazioni: corsi per Operatore Socio Assistenziale”, compilando il quale il consumatore verrà contattato da un informatore didattico per un colloquio attitudinale. Il modulo specifica che l’Attestato di studio rilasciato ha natura privata e “certificherà la tua preparazione professionale e sarà un eccellente biglietto da visita, anche se non possiamo garantirti l’accesso automatico al mondo del lavoro [...]”. Attraverso il modulo possono essere richieste informazioni per uno specifico corso cui si è interessati selezionando il relativo campo. In esso, si legge difatti: “Desidero ricevere tutte le informazioni relative al corso per Operatore Socio Assistenziale per :” cui seguono i vari campi selezionabili, tra i quali figura l’“Amministratore di sostegno”.</p>
<p style="text-align: justify;">23. Con riferimento al materiale pubblicitario cartaceo, nell’opuscolo divulgativo 3, composto da 20 pagine, si legge che l’Istituto Cortivo viene scelto per “entrare nel mondo del sociale” e affermarsi “come professionista”; i cicli di formazione sono “finalizzati a formare figure professionali altamente qualificate” nei vari campi di assistenza (anziani, disabili, tossicodipendenti, ecc.); la proposta formativa è indirizzata a sette ambiti d’intervento differenti, in cui si suddividono le varie specializzazioni e tra le quali, oltre ai diversi Operatori Socio Assistenziali, figura l’Amministratore di sostegno, definito come “figura di appoggio e di protezione socio-assistenziale in grado di fornire notizie e consulenze per aiutare le persone più deboli, anzitutto anziani e disabili, nel disbrigo di pratiche amministrative connesse agli interventi di legislazione sociale in ambito locale e nazionale”. All’interno dello stesso dépliant, inoltre, è analiticamente descritto il piano di studi offerto per ciascuna figura.<br />
24. Nella “Guida pratica per lo studente” 4, composta da 16 pagine, all’interno della presentazione introduttiva si legge che “l’Istituto Cortivo è un centro di formazione professionale specializzato nella preparazione di Operatori Socio Assistenziali”. A pag. 7 è specificato che “l’Operatore Socio Assistenziale si occupa soprattutto di servizi di assistenza rivolti a chi proviene da culture ed etnie diverse, agli anziani, ai disabili, a chi ha problemi di dipendenza e ai bambini [...]. Per raggiungere i migliori risultati l’Operatore Socio Assistenziale agisce in èquipe con altre figure professionali [...]”. A pagina 10 della guida, rappresentativa del “Piano dei corsi”, viene indicata come specializzazione anche quella relativa all’Amministratore di sostegno e, quale fase del “ciclo di formazione”, il Tirocinio.</p>
<p style="text-align: justify;">25. Nelle comunicazioni commerciali apparse su tre diverse riviste (Vita &#8211; non profit magazine del 24/30 gennaio 2009, Famiglia Cristiana del 7 dicembre 2008 e Donna Moderna dell’11 febbraio 2009 5) si legge: “Istituto Cortivo: diventa professionista nel sociale.”, “Centro Formazione Professionale per Operatori Socio Assistenziali”, “Corsi e frequenze personalizzati &#8211; 300 ore di Tirocinio Pratico”.</p>
<p style="text-align: justify;">26. All’interno del “modulo di adesione” ai corsi di formazione in parola 6, nella sezione relativa alle prestazioni didattiche e nelle condizioni generali del contratto, viene indicato che il Centro di Formazione Professionale rilascerà un “Attestato privato di profitto finale”. Tra le “Prestazioni didattiche” figura lo “Stage di lavoro (Tirocinio Pratico) presso un Ente pubblico o privato scelto dall’allievo o indicato dall’Istituto Cortivo”.</p>
<p style="text-align: justify;">27. All’interno di tale modulo viene indicato che un corso di base di formazione professionale ha un costo pari a 3.696 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">4) Le argomentazioni difensive del professionista</p>
<p style="text-align: justify;">28. Con riferimento alla validità e spendibilità del titolo rilasciato al temine dei corsi di formazione in oggetto, la parte fa presente che il documento rilasciato agli allievi che abbiano frequentato il corso e superato le prove di verifica finali è denominato nelle proprie comunicazioni commerciali “attestato privato di profitto finale”, e mai “diploma”, “licenza” et similia, e che la sua validità esclusivamente privata sarebbe del tutto chiara. A tale proposito, la parte evidenzia che la Commissione di controllo sulle clausole inique della Camera di Commercio di Padova ha già avuto modo di pronunciarsi sulla validità legale del predetto attestato, ritenendo il modulo di adesione contrattuale per l’iscrizione ai corsi di formazione professionale di cui si discute conforme alle disposizioni di legge concernenti la tutela del consumatore in materia di clausole vessatorie. In particolare, la Commissione di controllo ha ritenuto che “[...] il contratto proposto dall’Istituto Cortivo ha ad oggetto uno o più ‘corsi’ e non il conseguimento di titoli o diplomi&#8230;la clausola sull’attestato finale ai sensi della norma citata (art. 34, comma 2, Codice del Consumo), non può essere definita vessatoria in base alle caratteristiche (presenti o mancanti) del diploma [...] Si osserva, inoltre, che la terminologia utilizzata, ‘attestato di profitto finale’, è sufficientemente chiara e comprensibile e non è tale da suggerire l’idea di un titolo legalmente riconosciuto[...]”.</p>
<p style="text-align: justify;">29. Il professionista specifica, inoltre, che i contratti di adesione ai propri corsi non vengono perfezionati a distanza, ma a seguito di un incontro tra il consumatore, che abbia inviato un modulo di richiesta di informazioni cartaceo o on-line, e uno degli informatori didattici dell’Istituto Cortivo. Nel corso di tale incontro vengono affrontati, chiariti e definiti tutti gli aspetti contrattuali, organizzativi e di svolgimento dei corsi. Il professionista, inoltre, specifica che tali informatori sottoscrivono un codice di condotta, al quale sono obbligati ad attenersi, proprio al fine di assicurare che le informazioni fornite agli utenti siano assolutamente corrette e non fuorvianti e che l’informatore intervenga a chiarire ogni possibile dubbio del consumatore.</p>
<p style="text-align: justify;">30. La parte precisa che oggetto dei contratti di cui si discute non è il solo corso di studio con conseguente rilascio dell’attestato di profitto finale, ma anche altri e rilevanti servizi che già di per sé potrebbero indurre il consumatore ad aderire alla proposta commerciale; tra di essi si annoverano la frequenza di corsi di aggiornamento e seminari, la possibilità di usufruire di supporti multimediali on-line, di ottenere materiali didattici. Il consumatore medio non sarebbe, pertanto, indotto ad aderire alla proposta formativa sulla base del solo valore legale dell’attestato finale, quanto piuttosto dalla qualità dell’offerta formativa complessivamente proposta e dalle opportunità ad essa collegate.</p>
<p style="text-align: justify;">31. Per quanto concerne la spendibilità della formazione professionale conseguita con i corsi per Operatore Socio Assistenziale di cui si discute, la parte rammenta come il quadro normativo di riferimento sia alquanto complesso. Più in particolare, i vari decreti legislativi (n. 112/1998 e n. 76/2005), le leggi di riferimento (n. 833/1978 e n. 53/2003) e l’art. 117 della Costituzione, in materia di istruzione e formazione professionale, attribuiscono potestà alle singole Regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni medico-sanitarie. Secondo il professionista, trattasi di un complesso processo di riforma del sistema della formazione professionale nel settore socio- assistenziale, ancora oggi in evoluzione, che attribuisce alle Regioni specifiche competenze di indirizzo, programmazione, monitoraggio e valutazione delle attività, e alle Province specifiche funzioni di programmazione territoriale e di gestione dei finanziamenti e delle attività svolte dagli organismi di formazione.</p>
<p style="text-align: justify;">32. Il professionista contesta l’affermazione secondo la quale l’Operatore Socio Assistenziale non sarebbe più una realtà operativa, citando talune disposizioni in vigore nella Regione Lombardia che disciplinano tuttora la figura dell’Operatore (Ausiliario) Socio-Assistenziale. Di conseguenza, secondo la parte, non può ritenersi che l’OSA sia stato assorbito e sostituito a livello nazionale dalla nuova figura dell’OSS – Operatore Socio Sanitario.</p>
<p style="text-align: justify;">33. Inoltre, nelle Regioni in cui l’esercizio della professione di OSA è subordinata al conseguimento di un titolo rilasciato da enti autorizzati e accreditati, non sarebbe, tuttavia, precluso l’esercizio delle attività assistenziali di base in ambito privato.</p>
<p style="text-align: justify;">34. Con riferimento, invece, alle figure di Amministratore di sostegno, Operatore Multiculturale e Assistente Turistico per disabili, la parte ricorda che non è previsto né a livello nazionale, né a livello regionale, il conseguimento di alcuna qualifica professionale, intesa in senso tecnico- normativo, né alcun riconoscimento o accreditamento per lo svolgimento dei relativi incarichi.</p>
<p style="text-align: justify;">35. Il professionista specifica, inoltre, che nell’ultimo triennio si sono iscritti ai corsi oltre tremila allievi per anno, a fronte di circa centomila richieste di informazioni pervenute negli stessi periodi. Ciò dimostrerebbe l’efficacia delle indicazioni rese dagli informatori didattici, in quanto deciderebbero di iscriversi ai corsi in oggetto solo le persone realmente interessate “a entrare a far parte del «Sistema Cortivo»”. Tali dati numerici, a fronte dell’esiguità del numero di segnalazioni pervenute, testimonierebbero la correttezza dell’operato dell’Istituto Cortivo.</p>
<p style="text-align: justify;">36. Per quanto concerne il tirocinio pratico finale previsto nei propri corsi, la parte evidenzia di aver sottoscritto oltre 7.500 convenzioni di stage con strutture pubbliche e private, situate in tutte le Regioni del territorio nazionale, in base alle quali sono state rilasciate migliaia di certificazioni di avvenuto svolgimento del periodo di pratica, alcune delle quali vengono prodotte a titolo esemplificativo.</p>
<p style="text-align: justify;">37. La ricerca dello stage avverrebbe in prima battuta attraverso la c.d. “ricerca territoriale dei servizi” da parte dello studente, ossia tramite lo studio delle strutture presenti nell’aerea geografica di interesse e seguendo le indicazioni della guida all’uopo fornita (Guida per la ricerca territoriale dei servizi) 7.</p>
<p style="text-align: justify;">IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</p>
<p style="text-align: justify;">38. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo stampa e internet, in data 17 novembre 2009 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.</p>
<p style="text-align: justify;">39. Con parere pervenuto in data 21 dicembre 2009, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni:<br />
– i messaggi pubblicitari diffusi a mezzo internet e stampa di cui si discute omettono, ovvero non forniscono con la dovuta evidenza, informazioni che attengono ad aspetti essenziali dei servizi offerti, falsando in tal modo il comportamento economico dei destinatari, rappresentati da utenti sensibili alla necessità di inserirsi nel mondo del lavoro, e facendo, peraltro, leva sullo stato di bisogno degli stessi;<br />
– le informazioni attinenti alle caratteristiche dei servizi offerti, con particolare riferimento all’esatto valore del titolo rilasciato al termine dei percorsi formativi, non sono esaurienti né oggettive e risultano tali da fuorviare il consumatore medio, inducendolo in errore o, quantomeno, condizionandolo nelle proprie determinazioni;<br />
– le gravi omissioni informative delle comunicazioni promozionali in esame, poiché relative ad elementi essenziali per una scelta consapevole dei consumatori cui sono dirette, non possono essere sanate dal rinvio ad altra fonte, quale nel caso di specie il colloquio con un informatore didattico, deputato ad illustrare le condizioni dei corsi di formazione offerti.</p>
<p style="text-align: justify;">V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE</p>
<p style="text-align: justify;">a) La pratica commerciale</p>
<p style="text-align: justify;">40. In via preliminare, si rileva che la campagna promozionale dei corsi di formazione professionale dell’Istituto Cortivo, incentrata su diversi mezzi di diffusione, quali il sito internet della società, la stampa e gli opuscoli divulgativi, costituisce una sola condotta valutabile come unica pratica commerciale.</p>
<p style="text-align: justify;">41. Nel prosieguo vengono esaminate la correttezza e la completezza delle informazioni rese nell’ambito di tale campagna promozionale, con particolare riferimento a due specifici profili: a) le informazioni attinenti alla validità e spendibilità della formazione e del relativo attestato, conseguibili tramite i corsi in discussione; b) le informazioni riferibili al periodo di tirocinio pratico, parte dei corsi in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">42. Va premesso in limine che la legge-quadro n. 845/78, finalizzata a promuovere la formazione professionale, stabilisce che l’esercizio di tale attività è libero (artt. 1, comma 1, e 2, comma 4).<br />
Pertanto, atteso che non risulta illegittimo svolgere attività di formazione professionale anche al di fuori delle previsioni della citata legge, le comunicazioni promozionali in esame e relative ai corsi dispensati dall’Istituto Cortivo devono ritenersi corrette, con riferimento sia alle informazioni fornite circa il tipo di formazione offerta, sia alla natura del titolo conseguibile attraverso tali corsi. 43. Difatti, né sul sito internet, né nelle comunicazioni a mezzo stampa o dépliant pubblicitari, l’Istituto viene in alcun modo qualificato come autorizzato o accreditato da organismi pubblici. Inoltre, i messaggi in esame non contengono alcuna affermazione che lasci intendere che i corsi in questione siano disciplinati dalla legge o che al termine degli stessi venga rilasciato un titolo legalmente riconosciuto o spendibile in concorsi o incarichi pubblici. Le comunicazioni in esame si limitano, invece, a promettere l’acquisizione di competenze specifiche attraverso la frequenza dei corsi e viene precisato che, al termine di questi ultimi, verrà rilasciato un attestato di natura privatistica. Tale importante indicazione è contenuta, altresì, nel modulo on-line presente sul sito internet della società, attraverso il quale è possibile richiedere un colloquio con un informatore didattico al fine di iscriversi ad uno dei corsi in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">44. Sotto tale profilo, pertanto, i messaggi pubblicitari in esame non possono considerarsi ingannevoli. 45. Purtuttavia, l’enfasi con cui le comunicazioni in esame prospettano la possibilità, attraverso i corsi di formazione, di “lavorare nel sociale” “affermarsi come professionista”, formarsi come “figura professionale altamente qualificata nei campi dell’assistenza”, accompagnate dall’elencazione delle strutture pubbliche che si occupano di assistenza nei diversi ambiti in cui gli studenti possono specializzarsi, risultano gravemente omissive nella misura in cui non informano i destinatari delle rilevanti limitazioni sussistenti in talune Regioni per l’inserimento nel settore pubblico. Difatti, come risulta in atti, le professioni assistenziali di base nel pubblico impiego sono disciplinate e regolamentate a livello regionale. Come emerso, non solo diverse Regioni &#8211; nelle quali l’Istituto Cortivo ha sede e dispensa i propri corsi &#8211; subordinano l’accesso al pubblico impiego per le attività assistenziali di base nell’area socio-sanitaria al conseguimento di attestati rilasciati al termine di specifici percorsi formativi da enti accreditati o autorizzati, ma in alcuni casi hanno addirittura soppresso la figura stessa dell’Operatore Socio Assistenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">46. Tali omissioni informative appaiono, altresì, più gravi alla luce del recente riordino in materia di professioni socio sanitarie, intervenuto con l’accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2001, che prevede la creazione di una figura di raccordo, riconosciuta a livello nazionale, nell’ambito dell’assistenza socio sanitaria, ossia l’Operatore Socio Sanitario, la cui qualifica è acquisibile esclusivamente attraverso la formazione offerta dalle stesse Regioni o Province autonome (artt. 1 e 2).</p>
<p style="text-align: justify;">47. Le informazioni concernenti l’effettiva spendibilità del tipo di formazione offerta dall’Istituto Cortivo sono essenziali perché il consumatore possa effettuare una scelta pienamente consapevole, a fortiori se si tiene conto che il pubblico impiego rappresenta il principale sbocco lavorativo per le professioni assistenziali di base.</p>
<p style="text-align: justify;">48. Sotto tale profilo, pertanto, le comunicazioni in esame devono ritenersi ingannevoli ex art. 22, comma 1 e 2 del Codice del Consumo, in quanto omettono informazioni essenziali di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale, inducendolo così ad assumere una decisione che non avrebbe altrimenti preso.</p>
<p style="text-align: justify;">49. Per quanto concerne, invece, i corsi di formazione professionale proposti dall’Istituto Cortivo per Amministratori di sostegno, l’ingannevolezza delle comunicazioni in esame è in re ipsa. Difatti, non può in alcun modo assimilarsi l’istituto dell’Amministratore di sostegno ad una professione con relativa retribuzione e ciò alla luce della ratio stessa dell’istituto e del dettato delle disposizioni istitutive di tale figura (legge n. 6 del 2004).</p>
<p style="text-align: justify;">50. Si ricorda, infatti, che l’amministrazione di sostegno è un istituto di protezione a tutela degli incapaci, al pari dell’interdizione e inabilitazione, la cui finalità è di assicurare uno strumento di assistenza al soggetto affetto da limitazioni più o meno gravi della propria autonomia. Spetta al giudice tutelare nominare con decreto l’amministratore di sostegno, tenendo esclusivo conto dell’interesse del beneficiario e preferendo, in mancanza di preventiva indicazione dello stesso interessato e ove possibile, un membro della famiglia (artt. 407 e 408 Codice Civile). In ogni caso, non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in carico il beneficiario. Con il richiamo all’art. 379 c.c. in materia di tutela, è sancita l’assoluta gratuità dell’incarico dell’amministratore di sostegno, al quale il giudice tutelare potrà al più assegnare un’equa indennità, tenuto conto delle difficoltà dell’incarico e del patrimonio del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">51. Le informazioni concernenti i corsi per Amministratore di sostegno, di cui agli opuscoli informativi e al sito internet dell’Istituto Cortivo, seppur nel complesso formalmente corrette, per la loro complessiva presentazione e le relative modalità grafiche, risultano idonee a indurre i destinatari a ritenere, contrariamente al vero, che tali corsi siano diretti alla formazione di una specifica figura professionale, altresì regolamentata per legge, per la quale esistano diversi sbocchi professionali.</p>
<p style="text-align: justify;">52. Difatti, nell’opuscolo illustrativo e sul sito internet della società in un apposito riquadro posto accanto alle altre figure professionali cui sono dirette i corsi, l’Amministratore di sostegno viene definito “come una figura di appoggio e di protezione socio-assistenziale in grado di fornire notizie e consulenze per aiutare le persone più deboli, anzitutto anziani e disabili, nel disbrigo di pratiche amministrative connesse agli interventi di legislazione sociale in ambito locale e nazionale”. Inoltre, specularmente alle altre figure cui è diretta la formazione, ossia gli OSA, l’Operatore Multiculturale e l‘Assistente Turistico per disabili, anche per l’Amministratore di sostegno vengono indicate le specifiche materie di specializzazione dispensate nel corso ad esso dedicato. Più in particolare, nel sito internet un’intera pagina è dedicata al profilo dell’Amministratore di sostegno, al pari dell’OSA e delle altre predette figure ed è ugualmente accessibile dai riquadri laterali delle pagine relative all’OSA in generale e al piano dei corsi. In essa, oltre ad essere indicate le materie caratterizzanti il profilo, vengono elencate le strutture assistenziali che si occupano delle categorie deboli soggette all’istituto dell’amministrazione di sostegno e nelle quali il destinatario è indotto a credere di potersi inserire professionalmente o, quantomeno, effettuare il periodo di tirocinio; tanto più in quanto ad esse segue un elenco, accessibile da link, delle specifiche strutture “dove gli allievi dell’Istituto Cortivo hanno svolto il tirocinio previsto per prepararsi a lavorare nel sociale”.</p>
<p style="text-align: justify;">53. Di conseguenza, come già supra evidenziato, le informazioni relative ai corsi per Amministratore di sostegno, contenute nel sito internet e negli opuscoli divulgativi dell’Istituto Cortivo, devono ritenersi ingannevoli ex art. 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, in quanto idonee nel loro complesso e per la loro veste grafica a creare nei destinatari il falso convincimento che l’Amministratore di sostegno, alla cui formazione i corsi in parola sono diretti, rappresenti una figura professionale, peraltro regolamentata per legge, con diverse opportunità di inserimento lavorativo.</p>
<p style="text-align: justify;">54. Per quanto concerne, infine, il tirocinio pratico, tanto nel sito internet che nelle comunicazioni a mezzo stampa e negli opuscoli cartacei, lo stage viene prospettato come parte integrante dei corsi di formazione professionale, al pari delle lezioni teoriche. Si legge, difatti, sulla homepage del sito internet che “Ogni corso prevede un periodo di tirocinio di 300 ore all’interno di una struttura inerente al tipo di specializzazione scelta nel percorso di studio. Per offrire allo studente non solo una solida base teorica, ma anche un’importante esperienza pratica”; nelle pubblicità apparse su riviste 8 si legge “Corsi e frequenze personalizzati &#8211; 300 ore di Tirocinio Pratico”, mentre nel dépliant il tirocinio è inserito nella sezione dei corsi, così come nella guida dello studente, dove la parte dedicata al tirocinio ha la medesima veste grafica e lo stesso rilievo dato alla parte teorica costituita dai “corsi”. Inoltre, nel modulo di adesione per l’iscrizione ai corsi, lo stage viene espressamente menzionato tra le prestazioni didattiche offerte, al pari delle lezioni teoriche e dei libri di testo. Di talché i destinatari delle comunicazioni in esame sono indotti a credere che sarà lo stesso Istituto a provvedere a inserire lo studente in una struttura convenzionata perché possa effettuare il periodo di tirocinio pratico, mentre, invece, come risulta in atti, la ricerca dello stage è rimessa unicamente all’iniziativa dello studente, il quale dovrà individuare, sulla base della c.d. guida alla ricerca territoriale dei servizi, una struttura disposta a stipulare una convenzione con l’Istituto Cortivo in base alla quale verrà effettuato lo stage.</p>
<p style="text-align: justify;">55. Per quanto sin qui osservato, le informazioni relative al tirocinio pratico fornite tramite il sito internet, la stampa e gli opuscoli pubblicitari devono considerarsi ingannevoli ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.</p>
<p style="text-align: justify;">56. Anche alla luce di quanto sopra riportato, deve ritenersi che la pratica commerciale in oggetto integri altresì una violazione dell’art. 20, comma 2 del Codice del Consumo, in quanto contraria ai principi di correttezza e buona fede che dovrebbero informare l’attività di un professionista operante nella fornitura di servizi di formazione professionale, nonché idonea a falsare in maniera apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta tenuto conto, in particolare, dell’asimmetria informativa esistente tra professionista e consumatore in tale complesso ambito.<br />
b) L’istanza di assunzione degli impegni</p>
<p style="text-align: justify;">57. Con riferimento all’istanza pervenuta il 4 dicembre 2009, con la quale l’Istituto Cortivo S.p.A. ha formalmente presentato una proposta di assunzione di impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, si rappresenta che gli impegni presentati devono considerarsi inammissibili, in quanto relativi a condotta che integra una fattispecie di pratica commerciale “manifestamente scorretta e grave”, per la quale il citato articolo 27, comma 7, non può trovare applicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">58. In particolare, la condotta alla quale si riferiscono gli impegni proposti, come emerso dall’analisi sin qui effettuata, appare caratterizzata da un elevato grado di offensività, per le modalità di diffusione utilizzate, e da una manifesta decettività. Inoltre, i citati impegni non vanno al di là della mera intenzione di modificare parzialmente le comunicazioni commerciali scorrette nelle modalità rilevate in sede di comunicazione di avvio del procedimento, senza quindi ripristinare l’eventuale pregiudizio arrecato ai consumatori che siano stati indotti in errore dall’ingannevolezza delle comunicazioni stesse.</p>
<p style="text-align: justify;">59. Infine, l’istanza in esame non può essere presa in considerazione, in quanto pervenuta dopo la chiusura della fase istruttoria del procedimento e, dunque, in un momento che risulta incompatibile con la ratio dell&#8217;istituto degli impegni. Trattasi delle pubblicità pubblicate sulle riviste Famiglia Cristiana e Donna Moderna, allegati 5 e 6 al documento 6.</p>
<p>VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE</p>
<p style="text-align: justify;">60. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.</p>
<p style="text-align: justify;">61. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">62. Con riguardo alla gravità, si tiene conto delle modalità di diffusione della pratica commerciale, suscettibile, anche in virtù della natura e pluralità dei mezzi utilizzati, quali internet, dépliant divulgativi e stampa periodica, di aver raggiunto e condizionato nelle proprie scelte un numero rilevante di consumatori9.</p>
<p style="text-align: justify;">63. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti la pratica commerciale risulta realizzata, considerando i diversi mezzi di diffusione, almeno a partire da marzo 2008 e tuttora in corso. 64. Pertanto, tenuto conto della gravità e della durata della violazione, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione applicabile nei confronti del professionista, nella misura di 55.000 € (cinquantacinquemila euro).</p>
<p style="text-align: justify;">RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta in quanto contraria agli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo;</p>
<p style="text-align: center;">DELIBERA</p>
<p style="text-align: justify;">a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Istituto Cortivo S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione;<br />
b) che alla società Istituto Cortivo S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 55.000 € (cinquantacinquemila euro).<br />
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.<br />
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la<br />
9 Dalle segnalazioni in atti risulta che il sito internet fosse in diffusione già dal 2006 e i dépliant divulgativi da febbraio 2008. I messaggi pubblicitari su stampa periodica sono apparsi su tre riviste: Vita &#8211; non profit magazine del 24/30 gennaio 2009, Famiglia Cristiana del 7 dicembre 2008 e Donna Moderna dell’11 febbraio 2009.<br />
La sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.<br />
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.<br />
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l&#8217;Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell&#8217;attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.<br />
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE<br />
Luigi Fiorentino    Antonio Catricala</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Istanza per la revoca dell&#8217;Amministratore di Sostegno</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 17:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Amministratore Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio atti giudiziari]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[esempio]]></category>
		<category><![CDATA[formulario]]></category>
		<category><![CDATA[revoca amministratore]]></category>
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		<description><![CDATA[COSA FARE QUANDO SONO VENUTI MENO I MOTIVI CHE AVEVANO NECESSITATO L&#8217;ADS? L&#8217;amministratore di Sostegno è concepito come un supporto temporaneo alle necessità del beneficiario: ciò implica che l&#8217;ADS sia funzionalmente non definitivo e possa essere revocato in ogni momento.La &#8230; <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2011/01/istanza-per-la-revoca-dellamministratore-di-sostegno/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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<h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">COSA FARE QUANDO SONO VENUTI MENO I MOTIVI CHE AVEVANO NECESSITATO L&#8217;ADS?</span></h2>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;amministratore di Sostegno è concepito come un supporto temporaneo  alle necessità del beneficiario: ciò implica che l&#8217;ADS sia  funzionalmente non definitivo e possa essere revocato in ogni momento.La revoca deve però essere sempre disposta dal magistrato, salvo i casi in cui la nomina sia stata a tempo determinato e sia già scaduto il termine.</p>
<p style="text-align: justify;">Per consentire al Giudice di avere conoscenza dei sopraggiunti fatti che giustificano la revoca vi deve perciò essere apposita &#8220;<strong>Istanza per la revoca dell’amministrazione di sostegno </strong>(art. 413 c.c.)&#8221;; per facilità di consultazione riportiamo di seguito il dettato normativo:</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
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// ]]&gt;</script><br />
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</script></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Art. 413. – (Revoca dell’amministrazione di sostegno). – Quando il  beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o  taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano  determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di  sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza  motivata al giudice tutelare.&#8221;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Quando cessano le condizioni che hanno giustificato la nomina di un amministratore di sostegno si deve chiedere la revoca dell&#8217;ADS e, all&#8217;uopo,  risulta necessario saper predisporre apposita istanza da depositare al Giudice Tutelare.</p>
<p>Eccone un esempio:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Venezia</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Sezione Distaccata di San Donà di Piave</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Istanza per la revoca dell’ amministrazione sostegno<br />
(ai sensi dell’art. 413 c.c.)</p>
<p style="text-align: justify;">Ill.mo Sig. Giudice Tutelare,<br />
lo scrivente sig. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., residente in &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., alla via &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., assistito e difeso dall&#8217;Avv. Alberto Vigani, con studio in Eraclea alla  via Fausta 52, e con domicilio ivi eletto giusta mandato a margine della  presente istanza,</p>
<p style="text-align: justify;">dimette la presente istanza nella sua qualità di amministratore di sostegno del sig.  &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., nato a &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., in data  &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. e residente in &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., alla via  &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., nominato con decreto n. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;../&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. emesso dalla S.V. Ill.ma in data &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>premesso che</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1) si sono oramai determinati i presupposti di legge per la cessazione dell’amministrazione di sostegno in quanto &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..;<br />
2) l’istante in ragione di quanto innanzi ritiene sussistenti le condizioni per l’applicazione dell’art. 413 c.c.;</p>
<p style="text-align: justify;">3) sono in ogni caso variate le condizioni in fatto che hanno giustificato la nomina dello scrivente ad amministratore di sostegno poichè &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto ciò premesso, l’istante ut supra rappresentato e difeso rispettosamente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>chiede</strong></p>
<p style="text-align: justify;">che la S.V. Ill.ma, letto ed applicato l’art. 413 c.c., Voglia provvedere con decreto motivato, in ragione di quanto  premesso e acquisite le necessarie informazioni nonchè disposti i mezzi istruttori ritenuti opportuni, <span style="text-decoration: underline;">a revocare l’ amministrazione di sostegno di cui al decreto di nomina, all&#8217;uopo disponendone la chiusura</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con osservanza.<br />
Si allega:</p>
<ol>
<li>certificazione &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</li>
<li>dichiarazione  &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Luogo: Eraclea</p>
<p style="text-align: justify;">Data: 01.01.2011</p>
<p style="text-align: right;">Avv. Alberto Vigani</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">L’amministratore di sostegno &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Depositato in cancelleria oggi &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
Il cancelliere &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
</blockquote>
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		<title>Il Trust e l&#8217;Amministratore di Sostegno: convegno il 30.11.2010</title>
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		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 00:12:15 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il 30 novembre 2010 si terrà presso l’Aula Magna “Fulvio Croce”del Tribunale di Torino il Convegno dal titolo “L’Amministrazione di Sostegno e il Trust: “abiti” su misura per la tutela della persona”. <a href="http://www.amministratoridisostegno.com/2010/11/il-trust-e-lamministratore-di-sostegno-convegno-il-30-11-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


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			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Il portale www.amministratoridisostegno.com è onorato di annunciare che il venturo <strong>30 novembre 2010</strong> avrà svolgimento il Convegno dal titolo “L’Amministrazione  di Sostegno e il Trust: “abiti” su misura per la tutela della persona”.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
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// ]]&gt;</script><br />
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</script><br />
Il 30 novembre 2010 il convegno si terrà presso l’Aula Magna “Fulvio Croce”del Tribunale di Torino sul tema</p>
<blockquote>
<h2><span style="color: #ff0000;">“L’Amministrazione di Sostegno e il Trust: “abiti” su misura per la tutela della persona”. </span></h2>
</blockquote>
<p>L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Anffas Onlus Torino che persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale in in ambito sanitario, sociale, della ricerca scientifica, della formazione, della tutela dei diritti umani e civili propriamente in favore di persone con disabilità e delle loro famiglie.</p>
<p>La rilevanza e l&#8217;attualità dei temi trattati, insieme al prestigio e all&#8217;autorevolezza giuridica e tecnica dei relatori, rendono questo evento un&#8217;occasione importante di aggiornamento professionale e formativo.</p>
<p>Il convegno si rivolge a professionisti quali avvocati, commercialisti, notai e agli operatori nella relazione d&#8217;aiuto.</p>
<p>La partecipazione al Convegno è gratuita e per le iscrizioni è necessario contattare l&#8217;Associazione al numero di tel. 011/3810723</p>
<p style="text-align: justify;">La rilevanza e l&#8217;attualità dei temi trattati, insieme al prestigio e all&#8217;autorevolezza giuridica e tecnica dei relatori, rendono questo evento un&#8217;occasione importante di aggiornamento professionale e formativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il convegno si rivolge a professionisti quali avvocati, commercialisti, notai e agli operatori nella relazione d&#8217;aiuto.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">La partecipazione al Convegno è gratuita e per le iscrizioni è necessario contattare l&#8217;Associazione</span> al numero di tel. <strong>011/3810723.</strong></p>
<div class="shr-publisher-368"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.amministratoridisostegno.com%2F2010%2F11%2Fil-trust-e-lamministratore-di-sostegno-convegno-il-30-11-2010%2F' data-shr_title='Il+Trust+e+l%27Amministratore+di+Sostegno%3A+convegno+il+30.11.2010'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.amministratoridisostegno.com%2F2010%2F11%2Fil-trust-e-lamministratore-di-sostegno-convegno-il-30-11-2010%2F'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.amministratoridisostegno.com%2F2010%2F11%2Fil-trust-e-lamministratore-di-sostegno-convegno-il-30-11-2010%2F' data-shr_title='Il+Trust+e+l%27Amministratore+di+Sostegno%3A+convegno+il+30.11.2010'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.amministratoridisostegno.com%2F2010%2F11%2Fil-trust-e-lamministratore-di-sostegno-convegno-il-30-11-2010%2F' data-shr_title='Il+Trust+e+l%27Amministratore+di+Sostegno%3A+convegno+il+30.11.2010'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->

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