Reclamo per liquidazione compenso ADS: come fare.

COME CHIEDERE UNA MIGLIOR QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO? PROPONENDO RECLAMO

ADS RECLAMO

ADS RECLAMO

Il compenso dell’Amministratore di Sostegno è una questione che molto spesso coinvolge le sorti dell’ADS.

Infatti, in molti tribunali si ha l’applicazione letterale dell’art. 411 del cod. civ. che richiama le norme in materia di interdizione e tutela di cui all’art. 379 del medesimo codice. Invero, detto articolo è rubricato “Gratuità della Tutela”.

Insomma, quest’ultima norma prevede la gratuità dell’incarico, disponendo però la  possibilità che venga riconosciuta al tutore (e, dunque, all’amministratore di sostegno) un’equa indennità, considerata:

  1. l’entità del patrimonio
  2. e la difficoltà della gestione incontrate da chi svolge l’incarico.

La determinazione dei compensi non conduce però spesso ad un’effettiva “equa indennità” è la questione viene risolta senza uniformità nei vari circondari di tribunale della Repubblica, spesso con pregiudizio dell’Amministratore che non vede riconosciuto il suo lavoro. Per queste ragioni, di fronte a compensi a volte irrisori liquidati dal giudice, l’ADS si trova dover promuovere azioni per una miglior liquidazione, trattasi di promuovere

reclamo avanti il tribunale collegiale

chiedendo di regolare in miglior quantificazione l’equa indennità determinata ex art. 379 cod. civ. in coerenza alla medesima circolare del tribunale di Roma della quale parlavamo QUI.

All’uopo può essere utile avere una traccia per la redazione del reclamo.

Di seguito produciamo una traccia utile a chiedere al collegio una miglior valutazione dell’attività svolta e del compenso che ne discende.

Avv. Moira Montagner

Associazione Amministratori di Sostegno

***

 

ESEMPIO ATTO RECLAMO

***

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Reclamo ex art. 739 c.p.c.

avverso decreto di liquidazione indennità n. **********

del Giudice Tutelare ********

R.G.V.G. **********

Beneficiaria della amministrazione di sostegno: *************

la sottoscritta

Avvocato ***************, c.f. ***************, del Foro di ********, con studio e domicilio in *****************, in Galleria*********, tel ****/****, fax **********, p.e.c.: ******************* con il presente atto propone

RECLAMO

Avverso il decreto n. *********/***** del **/**/**** pronunciato dalla Dott.ssa ******** del Tribunale di Venezia, nel procedimento R.G.V.G. N. ********/****

FATTO

Lo scrivente Avvocato svolge la funzione di amministratore di sostegno della Sig.ra ******* *********, nata a ************ il **/**/****, c.f. ************** e residente in ****************, via *********, giusto decreto di nomina del **/**/**** e relativo giuramento del **/**/****.

In data **/**/**** si procedeva a depositare relazione annuale della attività svolta (doc.1) con relativa richiesta di liquidazione di indennità per l’Amministratore di sostegno, dettagliando la intensa attività compiuta a riguardo dell’inventario di beni preziosi custoditi presso la abitazione della beneficiaria e seguente trasporto presso la Banca Intesa San Paolo di *********, *********, per la loro custodia in adeguata cassetta di sicurezza (doc.2)

Per compiere tale attività (ovvero numerare e inventariare i gioielli in lotti, fotografarli e seguentemente trasportarli presso il suindicato istituto bancario) (doc.3) lo scrivente ADS è stata impegnato per diverse giornate e per diverse ore, distogliendosi dagli altri impegni di ufficio, stante la complessità e la estrema delicatezza delle operazioni svolte.

Prima di procedere a tale operazione lo scrivente, non solo ha richiesto la relativa autorizzazione mediante istanza di autorizzazione ex art. 374 c.c, rivolta al Giudice Tutelare, ma si è recato sia presso la Banca di *********, sede di via ********, che diverse volte presso la Intesa San Paolo, onde valutare la migliore soluzione per il necessario contratto di custodia.

Lo scrivente ha effettuato personalmente il trasporto dei gioielli presso la banca (con relativa assunzione di pericolo di eventuale furto e/o rapina e, quindi rischio per la propria incolumità) ed ha effettuato il loro inserimento nella cassetta di sicurezza, il tutto alla presenza, quale testimone, del Sig. *****************, parente della beneficiaria.

Oltre a tale attività del tutto straordinaria, la presente amministratrice ha seguito la beneficiaria sia sotto il profilo assistenziale, recandosi regolarmente e frequentemente presso la sua abitazione, controllandone così lo stato di salute, e seguendo la posizione della badante che cura la Sig.ra ************** (quindi tenuta busta paga, pagamento mav, contatti con caf cisl per contabilità e liquidazione stipendio badante).

Successivamente,  in data 12 marzo 2019, si procedeva a depositare la relazione annuale rimettendo la liquidazione di indennità alla valutazione della Giudice Tutelare, nella completa fiducia che l’attività svolta venisse apprezzata adeguatamente.

Purtroppo il Giudice Tutelare Dott.ssa ********, in data 03/04/2019, con decreto n. ****/**** liquidava l’indennità nella misura di euro 600,00 (doc.4) a fronte di quanto relazionato e nonostante che la beneficiaria abbia un saldo attivo sul proprio conto di circa 350.000,00 euro (doc.5),

DIRITTO

Punto 1

L’art. 379 c.c. rubricato “gratuità della tutela” dispone sì la gratuità dell’incarico, prevedendo però la possibilità che venga riconosciuta al tutore (e, dunque, all’amministratore di sostegno) un’equa indennità, considerate l’entità del patrimonio e la difficoltà della gestione. Tale indennità, appunto, deve essere “equa”, ossia non minima, ma giusta, commisurata e proporzionata all’attività svolta dall’amministratore di sostegno. Il giudice che dovrà liquidarla, dunque, nella sua valutazione discrezionale circa il quantum dell’indennità dovrà fare riferimento al parametro dell’equità. La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n.1073 del 06/12/1988, ha confermato infatti che: “gli elementi che devono essere presi in considerazione nella determinazione del quantum dell’indennità, affinchè questa possa essere qualificata equa, sono: l’entità del patrimonio e le difficoltà della sua gestione”.

Punto 2

Il Giudice Tutelare, quindi, ai fini della determinazione del quantum dell’equa indennità da liquidare all’amministratore di sostegno, dovrà effettuare una valutazione complessiva che tenga in considerazione: la capienza del patrimonio del beneficiario e la difficoltà della sua gestione, da individuarsi nell’impegno profuso per la conservazione del patrimonio stesso, nel tempo speso nella sua gestione, nei costi sostenuti, nonché nell’impegno profuso per la gestione della persona e per la cura dei suoi interessi personali, oltreché patrimoniali.

Punto 3

In alcuni Tribunali tali principi sono già stati trasposti in cc.dd. “tabelle”, che si applicano nei vari Fori come fossero veri e propri “codici” in materia.

Punto 4

Tali tabelle (es. Milano, La Spezia, Verona, Varese, Roma etc..)(doc.6-7) sono state create tenendo conto, appunto, dei parametri sopra indicati, calcolando cioè le percentuali sulla base dell’entità del patrimonio e gli aumenti in percentuale sulla percentuale base a seconda della difficoltà della gestione.

Punto 5

Appare opportuno, a questo punto, riflettere su un dato sempre più frequente, ovvero di come sempre più spesso venga nominato un amministratore di sostegno estraneo alla famiglia e che tale incarico sia assegnato a professionisti quali gli Avvocati, i quali si trovano così a svolgere il loro incarico mettendo a disposizione, ed inevitabilmente, anche le loro competenze professionali; in questa circostanza accade sovente che, nonostante l’attività quantitativamente copiosa e qualitativamente complessa, la liquidazione a favore dell’a.d.s. sia irrisoria, come nel caso di specie. Ciò risulta assolutamente iniquo ed ingiusto, anche verso la categoria professionale dell’avvocato.

Punto 6

Non si può non rilevare come il professionista che accetta, infatti, l’incarico, svolga il ruolo di amministratore di sostegno accanto alle normali attività che rientrano nella sua professione; mediamente, il tempo che occorre dedicare all’amministrazione di sostegno incide significativamente su quello disponibile, traducendosi in minor tempo da dedicare alla professione, normalmente retribuita.

Punto 7

Il Giudice Tutelare dovrebbe, quindi, tener conto in fase di liquidazione, oltre al patrimonio liquido, anche la complessità dell’attività svolta e dell’impegno profuso, pur rimanendo salva la sua facoltà di una diversa liquidazione, ma sempre con motivazione al riguardo, che nel caso di specie risulta mancante, atteso che non è dato sapere quali sono le ragioni per ritenere equa una indennità di euro 600,00 visto le molteplici operazioni svolte e considerato il patrimonio liquido della beneficiaria .

Ciò premesso la sottoscritta Amministratrice di sostegno

CHEDE

In riforma dell’impugnato decreto, l’assegnazione di un’equa indennità per l’attività svolta nell’anno, da commisurarsi secondo le tabelle di cui alla circolare del Tribunale di Roma, sezione nona – Ufficio del Giudice Tutelare, compreso tra euro 300.001,00 ed euro 500.000,00, per un valore di euro 12.500,00 oltre accessori come per legge.

Qualora si ritenesse necessario accertare l’attività compiuta e relazionata, si indicano quali persone informate sulla attività svolta: ************, ********, ********, tutti residenti in **************

Si resta a disposizione dell’Ill.mo Giudice Tutelare per l’eventuale audizione, chiarimenti e/o informazioni si rendessero necessarie dalla presente.

Si allega in copia: 1) copia relazione annuale; 2) contratto di custodia in cassetta di sicurezza; 3) copia verbale di inventario; 4) copia decreto di liquidazione indennità; 5) estratto conto *************; 6) ordinanza Tribunale di Roma; 7) protocollo per la liquidazione delle indennità Tribunale di La Spezia;

La sottoscritta Avvocato dichiara che il presente procedimento è in materia di volontaria giurisdizione per persona sottoposta ad ADS esente dal versamento del contributo unificato. Si dichiara altresì che eventuali comunicazioni e/o notificazioni di cancelleria vengano effettuate al seguente indirizzo pec: ********************** e al seguente n. fax ***************.

Si Confida.

Ossequi Distinti.

***********, lì 17/04/2019 Avvocato **************

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