Amministrazione di sostegno non necessaria se vi è assistenza e protezione

QUANDO NON SERVE LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

Quando non serve davvero l'ADS?

Quando non serve davvero l’ADS?

Sempre più spesso ci troviamo di fronte ad una visione dell’Amministratore di sostegno quale panacea contro tutte le problematiche della persona con una limitazione di autonomia. Insomma, stiamo vivendo una sorta di concezione panteistica dell’AdS che porta all’abuso nella sua applicazione.

Le semplificazioni, lo sappiamo, portano sempre a false soluzioni.

Per comprendere che ogni istituto ha i suoi limiti appare interessante richiamare un provvedimento non recentissimo del Tribunale di Milano: nel decreto che segue si affronta la questione di un paziente di una struttura sanitaria ospitato a seguito di un accordo che include, in sostanza, l’obbligo di protezione e assistenza sanitaria e rende del tutto superfluo l’intervento del giudice tutelare.

In critica alle direttive regionali che voglio estendere la nomina di un amministratore di sostegno a tutti coloro che sono ricoverati in casa di Cura, se ne rileva la contraddittorietà con la fonte primaria, artt. 404 e ss. cod. civ.,  perchè si istituzionalizza l’AdS che invece, per la lettera stessa della norma, richiede un’applicazione duttile e legata espressamente a ciascun caso concreto, senza possibilità di generalizzazioni.

ADS non necessaria

Per l’effetto, l’amministrazione di sostegno non risulterebbe necessaria vi sia una struttura in grado di gestire tutte le esigenze del beneficiario, a seguito di un precedente accordo e con una sicurezza di retribuzione garantita dai mezzi dell’interessato, oltre ad un adeguato cerchio familiare in grado di dare quell’assistenza personale ed umana essenziale per l’attuazione della persona nelle sue peculiarità.

Avv. Alberto Vigani


Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 3 novembre 2014 (est. G. Buffone)

***

Rileva e Osserva quanto segue

Sulla situazione soggettiva della persona beneficiaria. XXX, nato il … 1940, ha il seguente nucleo familiare: la moglie (che ha promosso il procedimento) e tre figlie. Non gode di patrimonio particolarmente rilevante: ha una pensione ma i redditi vengono destinati (in misura pari a circa 4.000,00 euro mensili) alla Casa di Cura che gli offre ospitalità e assistenza sanitaria (…..). Il motivo per cui è stato promosso il ricorso è identificato, dalla ricorrente, nella prodigalità. Nulla però è stato allegato nel dettaglio dalla moglie e nulla al riguardo è emerso in sede di udienza. Con lettera del … 2014, la moglie ha dichiarato di volere rinunciare al ricorso, precisando la contrarietà alla procedura del marito. Il ricorso non può essere oggetto di rinuncia tout court, ma certo tale atto è indice da valutare ai fini della decisione. All’udienza dell’….2014, il beneficiario ha risposto alle domande che gli sono state rivolte anche se condotto in Tribunale con limitata mobilità. Non sono emersi elementi da mettere in particolare risalto

Il ricorso non merita accoglimento. Il libello è stato presentato dalla parte ricorrente “a causa di prodigalità”: ma sfugge al tribunale come un soggetto ricoverato in struttura di cura – che destina interamente le sue sostanze al pagamento della retta della stessa – possa rendersi prodigo. Nulla comunque al riguardo è emerso o è stato provato (invero, anche minimamente allegato). Nella documentazione medica, non emerge alcun rilievo al riguardo. Giova ricordare che “la necessità di un amministratore di sostegno sempre e in ciascuna situazione di bisogno comporta una necessaria istituzionalizzazione di ogni figura di assistente e tradisce, la lettera e lo spirito della legge” (Tribunale Trieste, decreto 24 gennaio 2006; cfr. anche Tribunale di Trieste 5 ottobre 2006; Tribunale di Trieste 23 maggio 2008). Non basta, dunque, la mera situazione di “diversità” (fragilità) del soggetto ma è necessario che tale fragilità causi uno strappo nell’esercizio dei Diritti o precluda vantaggi o altre utilità, con ostacoli non altrimenti evitabili. In questo contesto, l’amministrazione certamente non ha ragion d’essere se già la famiglia per solidarietà o gli ausiliari retribuiti per dovere, provvedono alle esigenze della persona vulnerabile. Infatti, l’attivazione di una figura di protezione presuppone, nell’accertato riscontro di una disabilità latu sensu intesa del beneficiario, che vi siano effettivi ed attuali bisogni cui far fronte e che a tal fine non soccorra già un’idonea rete familiare, ove non sussistono conflitti ovvero dubbi sul perseguimento degli esclusivi interessi del soggetto debole da parte del contesto familiare che lo assiste, anche svolgendo talune incombenze per suo conto; pertanto, la nomina di un amministratore di sostegno non è affatto necessaria ed opportuna in ogni situazione di “incapacità” ma impone piuttosto una valutazione della complessiva situazione della persona in difficoltà; per cui apprezzata la sussistenza di una protezione familiare e sociale del beneficiario, non possono ritenersi sussistenti, in relazione ai concreti interessi cui occorre allo stato attuale provvedere, i presupposti per attivare una figura di protezione, quale è l’amministratore di sostegno. «D’altronde appare conforme alla lettera ed allo spirito della legge istitutiva dell’amministrazione di sostegno attingere a questa misura protettiva quando ve ne sia un concreto e soprattutto attuale bisogno, non potendosi accedere a domande presentate per la mera e futura eventualità del venir meno di un sistema di protezione spontaneo» (Trib. Busto Arsizio, sez. Gallarate, decreto 12 ottobre 2011, g.t. V. Conforti). Peraltro, “l’avvio del procedimento sempre e comunque, senza un’articolata valutazione della situazione della persona in difficoltà rischia poi di allargare a dismisura l’ambito di concreta applicazione dell’istituto, sino a renderlo praticamente inefficace perché in concreto non gestibile nei tempi e nei modi previsti dal legislatore (Trib. Trieste decreto 24 gennaio 2006).

Le conclusioni sin qui rassegnate vanno a maggior ragion confermate dove la protezione della situazione di vulnerabilità costituisca il precipuo oggetto di un contratto oneroso con un operatore professionale che, discrezionalmente e in regime di libero mercato, abbia scelto di contrattare nel settore dei soggetti deboli. Valga ricordare che il beneficiando, nel caso di specie, affronta una spesa di circa euro 4.000,00 per il pagamento delle spese di cura. Ebbene: è la stessa Casa di Cura che, quindi, deve garantire, per contratto, quella rete di protezione che rende del tutto superfluo l’intervento del giudice tutelare.
Nemmeno l’amministrazione di sostegno può essere attivata solo per soddisfare requisiti burocratici previsti in astratto da risoluzioni o regolamenti. Si vuol far riferimento a quelle direttive regionali, comunicate alle Strutture residenziali che si occupano di soggetti deboli, le quali sollecitano, ai fini dell’accreditamento, l’apertura di amministrazioni di sostegno per i pazienti ricoverati. Questa forma di intervento su base regionale è in contrasto con la fonte primaria (artt. 404 e ss c.c.) poiché richiede sempre e comunque una misura di protezione giuridica trascurandone l’assoluta residualità ed eccezionalità; peraltro, la misura protettiva non si surroga all’assistenza sociale pubblica e non manleva l’operatore sanitario privato o pubblico dalle responsabilità che discendono dagli obblighi assunti per contratto o legge. Nemmeno l’amministrazione di sostegno è condicio sine qua non perché il beneficiario possa prestare il consenso: valga considerare che, così ragionando, si dovrebbe concludere affermando che “prima della introduzione dell’istituto (legge 6/2004), i pazienti non potevano autodeterminarsi a livello sanitario” (argomento apagogico). In conclusione, in linea di principio, l’amministrazione di sostegno non è necessaria dove il paziente sia collocato in struttura di cura – retribuita per il suo compito – e possa beneficiare di una idonea rete familiare.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

letti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ., 720-bis c.p.c.

Rigetta il ricorso

Milano, lì 3 novembre 2014

Il Giudice Tutelare

dott. Giuseppe Buffone

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10 Comments

  1. Ho bisogno di una persona che mi liberi immediatamente dell’amministratore di sostegno nominatomi dal giudice tutelare di Brescia su mia richiesta passata.

  2. Salve Marcello,
    la revoca dell’amministratore di sostegno avviene su decisione del Giudice Tutelare al quale deve essee inoltrata apposita istanza, eventualmente anche da parte del medesimo beneficiario. Ovviamente deve essere documentata comprovando le necessità della revoca per venuta meno dei presupposti che avevano portato alla nomina dell’ADS.
    Cordialità.
    Paolo Pavoncello
    Staff Associazione Amministratori di Sostegno

    https://www.amministratoridisostegno.com

  3. Vorrei una risposta urgente su come devo fare a togliere l amministratore di sostegno n di tel 393450985618 Ferruccio consolati

  4. Sono appena stata nominata ads di un mio amico però lui è in grado di intendere e di volere e gli stanno bloccando anche il conto e lui non vuole io non voglio più essere sua ads cosa devo fare?

  5. salve mi chiamo massimiliano ho 49 anni mi e stato dato l’amministratore di sostegno quando io faccio da badante a mia madre che ha l’amministratore faccio la spesa vado dal dottore per le medicine per mia madre un giorno mi sono fatto male alla testa mi dovevano metterci dei punti il fatto e accaduto alle 3 di notte e ci sono andato da solo non mi servito l’accompagno dell’amministratore posso fare tutto questo l’unica cosa e che non posso avere il controllo dei miei soldi che naturalmente mi fa avere quindi in poche parole faccio tutto io per me e per mia madre però devo averci l’amministratore

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