Scelta amministratore di sostegno con contrasto endofamiliare

CONTRASTO ENDOFAMILIARE: NIENTE NOMINA DI ADS ESTRANEO SE PRESENTE  CONIUGE IN ASSISTENZA

Coniuge ADS anche con contrasto familiare

Coniuge ADS anche con contrasto familiare

Corte di Appello di Napoli, 13.11.2015

La Corte di Appello di Napoli diverge dall’orientamento prevalente in materia di scelta dell’amministratore di sostegno in presenza di contrasto nell’ambito familiare indirizzandosi verso una tutela prioritaria degli interessi del beneficiario, valutati anche nella valorizzazione dei rapporti personali profittevolmente presenti attorno al beneficiario.

Invero, il giudicante parte dalla necessaria valutazione della congruità e conformità del contenuto dell’amministrazione di sostegno alle specifiche esigenze del beneficiario da parte del giudice di merito, il quale deve tenere conto essenzialmente del tipo di attività (la cura e tutela degli interessi del beneficiario) che deve essere compiuta per conto del soggetto da assoggettarsi a ADS, facendo di quest’ultimo il criterio prioritario da osservarsi nella scelta dell’amministratore di sostegno.

In merito, è emerso che la moglie dell’interessato ha riferito di aver provveduto sempre lei e sino a quando le forze fisiche glielo hanno consentito ai bisogni quotidiani del marito: da ciò il Giudice ha derivato l’esistenza della condizione sufficiente per determinare l’accoglimento della nomina del coniuge ad amministratore di sostegno dell’anziano.

All’opposto, i motivi di contrasto tra i parenti risultano verosimilmente legati soltanto all’intento di anticipare l’esito delle aspettative ereditarie od al dare spazio a pretese disparità di trattamento tra loro: dette ipotesi non sono quindi parse idonee a giustificare una scelta dell’amministratore diversa dal coniuge, che rappresenterebbe la cessazione della cura fin qui erogata con successo e soddisfazione del beneficiario.

Riportiamo di seguito il testo integrale del provvedimento.

Avv. Victor Rampazzo




***

La Corte d’Appello di Napoli

sezione persona e famiglia, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

  • dott. Adele Viciglione Presidente
  • dott. Alessandro Cocchiara Consigliere rel.
  • dott. Geremia Casaburi Consigliere

letto il ricorso depositato in data 19.6.15 con il quale CR GV e GG (rapp.ti e difesi dagli avv.ti G. C. I. del foro di Bari, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovi procuratori) hanno proposto ex art. 720 bis c.p.c., reclamo avverso il decreto, emesso in data 4.6.2015, dal G.T. del Tribunale di Torre Annunziata, di nomina di un amministratore di sostegno in favore di GG nata a X il X 1929;

letta la memoria dei reclamati GB e GT (rapp.te e difese dall’avv. G. C. N. del foro di Bari, con il quale elett.te domiciliano in Napoli, via Belvedere n. 45 presso lo studio dell’avv. G. M.). che hanno chiesto il rigetto del reclamo;
rilevato che l’avv. R. P. ,nominata amministratore di sostegno, non si è costituita; letti gli atti e sentiti il relatore, le parti e il P.G. che ha concluso per il rigetto del reclamo, sciogliendo la riserva di cui al verbale della camera di consiglio del 23.10.2015, ha emesso il seguente

DECRETO

Ritenuto che l’eccezione di inammissibilità del reclamo è infondata in quanto il secondo comma dell’art. 720 bis c.p.c. richiama l’art. 739 c.p.c per sancire la natura camerale del rito e quindi stabilire la forma (reclamo) e i termini (10 giorni) dell’impugnazione, mentre il primo comma dello stesso an. 720 bis c.p.c. richiama tra le norme applicabili in quanto compatibili anche l’art. 719 c.p.c.. che appunto prescrive che per l’impugnazione il termine decorre dalla notificazione della sentenza (cioè del decreto del g.t.) fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio;

rilevato che nel giudizio di primo grado, anche se venne loro notificato il ricorso introduttivo, non parteciparono. in quanto contumaci, i fratelli dell’amministrato, sicché ai medesimi non doveva essere notificato il reclamo e che, del resto, nella procedura per l’istituzione di un’amministrazione di sostegno, che è un procedimento unilaterale, non vi sono altre parti necessarie al di fuori del beneficiario dell’amministrazione stessa, e non esiste quindi alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti eventualmente partecipanti al giudizio (Cassazione civile sez. I, 5 giugno 2013 n. 14190);

ritenuta infondata l’eccezione di inammissibilità anche con riferimento alla pendenza dell’istanza di revoca dell’amministratore di sostegno e di sostituzione di quello nominato nonché di integrazione delle possibilità di spesa;

rilevato che su dette istanze si è già pronunciato il g.t. rigettandole tutte e precisato che la revoca ex art. 413 c.c. presuppone la definitività della nomina dell’amministratore di sostegno, mentre le altre istanze ben potevano essere rivolte allo stesso g.t. pendendo il giudizio di reclamo, ex art, 407 IV comma c.c., deve ritenersi che la proposizione di istanze analoghe a quelle oggetto del reclamo al g.t. non preclude affatto l’esame del reclamo tempestivamente proposto;

ritenuto che la figura dell’amministratore di sostegno mira ad offrire uno strumento d’assistenza alla persona carente di autonomia a causa della condizione d’infermità o incapacità in cui versa che, calibrato dal giudice tutelare rispetto al grado d’intensità di tale situazione, consente di escludere gli interventi più invasivi degli istituti tradizionali posti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione (Cassazione civile. Sez. I, 20/12/2012 n. 23707), sicché l’amministrazione di sostegno non presuppone necessariamente l’accertamento di una condizione di infermità mentale, ma contempla anche l’ipotesi che sia riscontrata una menomazione fisica o psichica della persona sottoposta ad esame, la quale determini, pur temporaneamente o parzialmente, una incapacità nella cura dei propri interessi (Cassazione civile, sez. l, 02/08/2012 n. 13917);

ritenuto, altresì, che la disciplina normativa nell’amministrazione di sostegno è pienamente compatibile con la Convenzione di New York del 1.3 dicembre 2006, ratificata dall’Italia con gli art. 1 e 2 L. 3 marzo 2009 n. 18, nella parte che Concerne l’obbligo degli Stati aderenti di assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica siano proporzionate al grado in cui esse incidono sui diritti e sugli interessi delle persone con disabilità, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità indipendente ed imparziale (art. 1 e 2), anche in ordine al decreto del giudice tutelare, il quale preveda l’assistenza negli atti di ordinaria amministrazione specificamente individuati, nonché, previa autorizzazione del giudice, di straordinaria amministrazione, ferma restando la facoltà del beneficiario di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana, con il dovere dell’amministratore di riferire periodicamente in ordine alle attività svolte con riguardo alla gestione del patrimonio dell’assistito, nonché in ordine ad ogni mutamento delle condizioni di vita personale e sociale dello stesso (Cassazione civile, sez. I, 25/10/2012, n. 18320);

ritenuto, poi, che la valutazione della congruità e conformità del contenuto dell’amministrazione di sostegno alle specifiche esigenze del beneficiario appartiene all’apprezzamento del giudice di merito, il quale deve tenere conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto dell’interessato, della gravità e durata della malattia o della situazione di bisogno in cui versa l’interessato, nonché di tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie: non costituisce condizione necessaria per l’applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto o accettato il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare (Cassazione civile, sez. I, 25/10/2012, n. 18320);

ritenuto, pertanto, che il primo motivo di reclamo è infondato poiché il complesso delle patologie da cui è affetto il beneficiario della misura (riportate nella documentazione medica prodotta dagli stessi reclamanti), determinano uno stato di menomazione fisica e psichica riscontrato, senza necessità di una consulenza medico-legale, in sede di esame del medesimo da pane del g.t., che dava conto quanto meno di scarso orientamento spazio-temporale, accompagnato da una condizione di allettamento quasi permanente (confermata anche dalla reclamante C. che ha riferito di aver provveduto sempre lei e sino a quando le forze fisiche glielo hanno consentito ai bisogni quotidiani del marito) della persona sottoposta ad esame, così che appare evidente un’incapacità, sia pure parziale, nella cura dei propri interessi, relativi alla pensione e alle rendite immobiliari;

ritenuto che le questioni tra i figli di primo letto e l’atuale moglie ed i figli di seconde nozze del prof. G. (dell’età di 86 anni), circa il collocamento del congiunto presso una casa-albergo, attengono a dinamiche familiari ininfluenti sulla necessità di nomina dell’amministratore di sostegno ed è ormai consolidata la scelta di detto collocamento anche perché gli attuali reclamati si sono guardati bene dall’offrire concretamente ospitalità al padre, a loro dire “abbandonato e maltrattato” dal coniuge;

ritenuto, invece, fondato il motivo attinente alla designazione, quale amministratrice di sostegno, di persona diversa dal coniuge del beneficiario, poiché dall’art. 408 c.c. (che recita espressamente che la scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario (…), e che, nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata”), si evince con tutta evidenza che il criterio fondamentale che il giudice deve seguire nella scelta dell’amministratore di sostegno è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata; tale criterio assicura a chi deve decidere una ampia facoltà di valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere come amministratore per assicurare al massimo la cura degli interessi del beneficiario; ritenuto, infatti, che ciò trova conferma nell’art. 408 c.c., là dove viene data al giudice tutelare la facoltà di scegliere, ove ricorrano gravi motivi, anche una persona diversa da quelle indicate dall’art. 408. comma l;

ritenuto che questa Corte, in altro procedimento tra parti diverse, confermò la scelta di un terzo estraneo a quell’ambito familiare nel quale tra i figli (e rispettive consorti) reclamanti e la figlia reclamata sussistevano motivi di contrasto, verosimilmente legati ad aspettative ereditarie e a disparità di trattamento, anche per non perpetrare l’assetto di divisione dei compiti di amministrazione degli interessi della beneficiaria che era stato appunto causa del predetto contrasto;

ritenuto che nella specie invece i motivi di contrasto tra i reclamati (figli di primo letto del prof. G, autonomi economicamente e già beneficiari di elargizioni da parte del padre) e i reclamanti (coniuge e figli di seconde nozze, studenti universitari e ancora non autonomi economicamente), verosimilmente legati ad aspettative ereditarie dei primi e a pretese disparità di trattamento, non possono affatto giustificare una scelta dell’amministratore diversa dal coniuge, che ha sempre provveduto alla cura del prof. G., che tra l’altro con le sue rendite e redditi da pensione (di circa € 6.000,00 mensili e ben maggiori della pensione di circa € 900,00 percepita dalla C.) è tenuto ancora al mantenimento della (seconda) famiglia e in particolare dei figli reclamanti ( V di anni 23 e G di anni 22) sino a quando non raggiungeranno la piena autonomia, in conformità del tenore di vita elevato, assicurato loro dai predetti redditi e capacità patrimoniali del genitore onerato (proprietario di vari immobili locati);

ritenuto. Infine, che la richiesta di integrazione delle facoltà di prelievo delle somme necessarie alla famiglia è stata subordinata alla mancata revoca dell’amministrazione di sostegno ovvero alla conferma di un amministratore diverso da uno dei reclamanti, sicché non è necessario provvedere sul punto;
ritenuto che le spese del procedimento stante il parziale accoglimento del reclamo e la natura del procedimento, devono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

a) accoglie per quanto di ragione il reclamo proposto da CR, GV e GC e in parziale riforma del decreto emesso, in data 4.6.2015 dal g.t. di Torre Annunziata, nomina quale amministratore di sostegno di GG, CR, nata a X il X 1951 e residente in X, via ….;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di reclamo. Napoli, 23.10.2015.

depositato il 13.11.2015.

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2 Comments

  1. Gentile avvocato,
    come comportarsi se l’amministratore di sostegno omette nei rendiconti di inserire informazioni rilevanti riguardo al patrimonio del beneficiario ed esclude il fratello dalla gestione dei beni del beneficiario, trascendendo il ruolo di ADS fino ad abusare del potere decisionale (e di firma sui conti correnti) dato dal ruolo?
    Cosa fare se il Giudice Tutelare, portato a conoscenza dei fatti e della richiesta di sostituzione dell’ADS, sceglie per qualche motivo di non applicare la legge (reato di falso e abuso di ufficio, compimento di atti senza la preventiva richiesta al GT per compiere atti straordinari) ma di interpretarla a favore dell’ADS convalidando e sostenendo l’atteggiamento omissivo dell’ADS e ponendo il soggetto debole in una situazione senza via di uscita?

    Questo sta succedendo presso un GT di Pavia mettendo il beneficiario ed uno dei due figli (l’altro è ADS) in una situazione veramente inverosimile (tutto documentato e documentabile)

    grazie

  2. Gentile Norimeberga,
    ogni Aministratore di sostegno può essere sostituito se non adempie i doveri del proprio ufficio. Di ciò si può dare notizia al giudice tutelare nella istanza di revoca e sostituzione dell’ADS. Se il giudice non provvede e vi sono prove di fatti rilevanza penale, sarà opportuno darne notizia alla procura previa consultazione di un avvocato esperto della materia.

    Per miglior dettaglio sull’istituto dell’ADS, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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    Grazie mille.
    Cordialità.

    Paola
    Staff Associazione AMMINISTRATORIDISOSTEGNO.COM

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