Riforma dell’Amministrazione di Sostegno

ADDIO INTERDIZIONE E INABILITAZIONE: ARRIVA L’AGGIORNAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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Prosegue il cammino del DDL C1085. La Commissione Giustizia ha iniziato l’esame del provvedimento C. 1985 concernente il rafforzamento dell’amministrazione di sostegno e la soppressione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione.

Atto Camera: 1985

Proposta di legge: CAMPANA ed altri: “Modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione, concernenti il rafforzamento dell’amministrazione di sostegno e la soppressione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione” (1985)

La nuova amministrazione di sostegno

La Commissione Giustizia, in sede referente, ha iniziato l’esame del provvedimento C. 1985 per il rafforzamento dell’amministrazione di sostegno e la soppressione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione e che apporta diverse e importanti modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione.

Le linee essenziali della riforma in corso di approvazione sono riassumibili per punti così:

  • soppressione dell’interdizione (anche di quella legale) e dell’inabilitazione;
  • incapacità legale resta come una figura dotata di senso solo in relazione ai minori;
  • inserimento nell’ordinamento di un nuovo istituto privatistico: la «inadeguatezza gestionale».
  • incentrare il sistema di protezione sull’amministrazione di sostegno, quale misura di protezione applicabile sempre;

Pertanto ecco le principali modifiche al codice civile che il ddl 1985 vuole apportare:



a) Abrogati gli articoli da 414 a 432 c.c. tranne il 428.

b) Amministrazione di sostegno:

– Il terzo comma dell’articolo 405 del codice civile è integralmente riformulato, prevedendo la possibilità di nomina di un co-amministratore di sostegno, qualora ciò risponda all’interesse del beneficiario;
– articolo 406, primo comma, c.c.: inserita la locuzione «personalmente» per superare, in via definitiva, la questione concernente la sovranità e l’autosufficienza dell’interessato riguardo all’iniziativa di attivazione del procedimento di amministrazione di sostegno.
– articolo 407, quarto comma, c.c.: per la difesa tecnica del beneficiario, il quarto comma dell’articolo 407, di nuova formulazione, rinvia alla disposizione dell’articolo 716, secondo comma, del codice di procedura civile (anch’essa introdotta ex novo) la quale prevede che il giudice tutelare debba invitare il beneficiario a nominare un difensore;
– articolo 409, secondo comma, c.c.: introdotta nell’articolo 409 una disposizione volta a puntualizzare che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità di compiere gli atti di natura personale riguardo ai quali non sia stato incapacitato dal giudice tutelare.
– articolo 412, secondo comma, c.c.: aggiunto il riferimento al caso di «incapacitazione» disposta con decreto del giudice tutelare successivo al decreto istitutivo dell’amministrazione di sostegno.

c) Attività negoziale dell’incapace:
– articolo 428 c.c.: la nuova formulazione della norma si differenzia per la riunione nel primo comma delle due fattispecie di annullamento contemplate ora distintamente nel primo e nel secondo comma con riguardo rispettivamente agli atti e ai contratti. In entrambi i casi, sarà necessario e sufficiente che ricorra il grave pregiudizio per l’incapace, mentre non è più richiesto l’ulteriore presupposto della «mala fede»dell’altro contraente.

d) Contratto in generale:
– articolo 1425 c.c.: modificato il primo comma dell’articolo 1425, dove fa riferimento alla parte «legalmente incapace», dato che, per effetto della soppressione dell’interdizione e dell’inabilitazione, la categoria dell’incapacità legale di agire si riduce alla sola fattispecie della minore età; dunque, il primo comma è riformulato sostituendosi alla locuzione «legalmente incapace di contrattare» la parola «minore»; introdotto un nuovo secondo comma dell’articolo 1425, contemplante l’annullabilità del contratto concluso dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno nei cui confronti il giudice tutelare abbia stabilito il divieto di compiere attività negoziale.
– art. 1442, secondo comma, c.c.: inserita la previsione concernente l’ipotesi del contratto concluso dal beneficiario di amministrazione di sostegno, nonostante la propria «incapacitazione: la prescrizione relativa all’azione di annullamento del contratto decorre dal venir meno dell’impedimento a contrarre stabilito dal giudice tutelare.

e) Singoli contratti:
– art. 1626 c.c., scioglimento del contratto di affitto: scompaiono dalla norma i riferimenti all’interdizione e all’inabilitazione e rimane contemplata, quale unica causa di scioglimento del contratto, l’insolvenza dell’affittuario
– art. 1722 c.c., mandato: vengono meno le cause di scioglimento costituite da interdizione e inabilitazione del mandante o del mandatario
– art. 1833 c.c., conto corrente: vengono meno la previsione dello scioglimento del rapporto contrattuale per interdizione o inabilitazione di una delle parti e i conseguenti riferimenti testuali agli istituti soppressi.

f) Pagamento e indebito:
– artt. 1190 e 1191 c.c.: «incapace» ai sensi degli articoli 1190 e 1191 del codice civile, dovrà essere considerato anche il beneficiario dell’amministrazione di sostegno riguardo al quale il giudice tutelare abbia posto un divieto di ricevere o di effettuare pagamenti.
– art. 1993 c.c.: anche il beneficiario di amministrazione di sostegno nei cui confronti il giudice tutelare avesse stabilito il divieto di emettere assegni, potrà opporre al possessore del titolo il difetto di capacità derivante dal predetto intervento incapacitante.

g) Matrimonio:
– art. 85 c.c.: viene meno il divieto riferito all’interdetto di sposarsi: il disabile conserva, pertanto, la piena sovranità in ordine alla decisione di contrarre matrimonio.
– art. 119 c.c., legittimazione a impugnare il matrimonio contratto in violazione del divieto previsto dall’articolo 85 del codice civile: il nuovo testo contempla anche il beneficiario dell’amministrazione di sostegno destinatario del divieto, nonché l’amministratore di sostegno.
– art. 183 c.c., amministrazione dei beni comuni: abrogato il terzo comma.
– art. 193 c.c.: la separazione giudiziale dei beni tra coniugi non potrà più essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione ma soltanto in caso di cattiva amministrazione. Aggiunta ulteriore ipotesi in cui vi sia pericolo per gli interessi dell’altro coniuge o della comunione o della famiglia, tenuto conto degli impedimenti stabiliti dal giudice tutelare con riguardo al coniuge beneficiario di amministrazione di sostegno, ai sensi dell’articolo 409 del codice civile.

h) Filiazione:
– art. 244 c.c., disconoscimento di paternità: aggiunto un quinto comma il quale prevede che nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, il giudice tutelare possa disporre, con riguardo esclusivo all’interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di promuovere azione di disconoscimento. Il giudice tutelare potrà comunque prevedere che l’azione sia esercitabile con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.
– art. 245 c.c., sospensione del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di disconoscimento: qualora l’interessato al disconoscimento sia interdetto o versi in condizioni di grave abituale infermità di mente, viene eliminato il riferimento alla condizione di interdizione e viene aggiunto un nuovo comma contenente la previsione della legittimazione attiva dell’amministratore di sostegno nell’ipotesi in cui l’interessato sia beneficiario di amministrazione di sostegno.
– art. 273 c.c., esercizio dell’azione per l’accertamento giudiziale della filiazione naturale, è eliminata la previsione relativa all’esercizio dell’azione da parte del tutore dell’interdetto. Il terzo comma della norma è riformulato con riferimento al beneficiario di amministrazione di sostegno, nei confronti del quale viene previsto che il giudice tutelare possa disporre il divieto di esercizio dell’azione o stabilire che la stessa possa essere esercitata con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.

i) Accettazione di eredità:
– art. 471 c.c.: la norma è riformulata prevedendo, nel terzo comma, l’accettazione di eredità da parte del beneficiario dell’amministrazione di sostegno.

l) Testamento:
– art. 591 c.c. capacità di fare testamento: eliminazione del riferimento all’interdetto, contenuta nel testo vigente dell’articolo 591, secondo comma, numero 2), sostituita da quella concernente la figura del beneficiario di amministrazione di sostegno il quale sia stato «incapacitato» a testare.

m) Donazione.
– art. 774 c.c. capacità di donare: l’incapacità di fare donazione investe il minore d’età e il beneficiario dell’amministrazione di sostegno nei cui confronti il giudice tutelare abbia stabilito il divieto di fare donazione;
– art. 775-bis c.c.: norma di nuova formulazione. Anche il beneficiario di amministrazione di sostegno «incapacitato» possano donare i propri beni, secondo le modalità contemplate.

n) il patrimonio con vincolo di destinazione: gli articoli 692-697 del codice civile disciplineranno il nuovo istituto del «patrimonio con vincolo di destinazione»: possibilità della costituzione del patrimonio con vincolo di destinazione, a favore del beneficiario dell’amministrazione di sostegno.

o) Responsabilità civile dell’incapace:
– nuovo secondo comma dell’art. 2046 c.c.: salvo il caso in cui l’incapacità derivi da colpa dell’autore, il giudice può moderare l’ammontare del risarcimento al quale questi è tenuto, in considerazione delle circostanze del caso, con particolare riguardo all’età, alla gravità dello stato d’incapacità e alle condizioni economiche delle parti.
– art. 2047 c.c., responsabilità del sorvegliante dell’incapace: questa da vicaria diviene solidale.

Staff

Amministratoridisostegno.com

Modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione, concernenti il rafforzamento dell’amministrazione di sostegno e la soppressione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione (esame C. 1985 Campana – Relatori Guerini e Piepoli)

Di seguito il testo dei lavori in commissione giustizia.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 9 settembre 2015

501.

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Giustizia (II)

COMUNICATO

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SEDE REFERENTE
Mercoledì 9 settembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.
La seduta comincia alle 14.50.
Modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione, concernenti il rafforzamento dell’amministrazione di sostegno e la soppressione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione.

C. 1985 Campana.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.
Giuseppe GUERINI (PD), relatore, anche a nome del collega Piepoli, fa presente che la Commissione è chiamata ad avviare l’esame, nella seduta odierna, della proposta di legge recante disposizioni sul «Rafforzamento dell’amministrazione di sostegno e soppressione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione (A.C. 1985).

Osserva che il provvedimento persegue la finalità di potenziare l’istituto dell’amministrazione di sostegno, introdotto nell’ordinamento dalla legge n. 6 del 2004 e finalizzato a «tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia» e superare definitivamente l’interdizione e l’inabilitazione, che già la riforma di dieci anni fa ha circoscritto e reso extrema ratio.

In particolare, con l’obiettivo di flessibilizzare l’intervento su persone in difficoltà,

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fisica o psichica, la proposta di legge estende il campo d’applicazione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno a tutte le ipotesi di incapacità legale, ricomprendendo dunque anche le aree fin qui coperte in via residua da interdizione e inabilitazione; concepisce l’incapacità come funzionale, ovvero circoscritta a un tempo e ad atti specifici (c.d. «incapacitazione funzionale») e non collegata semplicemente e in modo assoluto alla persona, come accade oggi con la pronuncia di interdizione – conseguentemente, anche nei casi più gravi, se anche l’intervento dell’amministratore di sostegno sarà totale, quantomeno sarà circoscritto nel tempo, sempre rimodellabile e revocabile – ; valorizza dunque il ruolo del giudice tutelare; conserva, pur con alcune modifiche, la disciplina dell’annullabilità degli atti e dei contratti compiuti dall’incapace naturale; ridisciplina il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno.

Questi interventi consentono, infine, la definitiva soppressione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, oltre all’istituto dell’interdizione legale, previsto come pena accessoria dagli articoli da 32 a 33 del codice penale, in caso di condanna alla reclusione.

Nel passare, più in dettaglio, alla disamina dei contenuti della suddetta proposta di legge, segnala che gli articoli da 19 a 25 apportano limitate modifiche alla disciplina dell’amministrazione di sostegno contenuta nel codice civile: l’obiettivo perseguito non è infatti una riconsiderazione complessiva di tale istituto, quanto l’estensione del suo campo d’applicazione, con contestuale abrogazione dell’interdizione e dell’inabilitazione.

In particolare, il provvedimento in esame prevede che l’amministratore di sostegno possa essere affiancato da un coamministratore di sostegno, nominato sempre dal giudice tutelare nell’interesse del beneficiario. La proposta non delinea invece i presupposti che possono determinare il giudice a questa ulteriore nomina (articolo 19, che modifica l’articolo 405 c.c.). Fa presente, inoltre, che la proposta di legge in esame elimina ogni riferimento all’interdizione e all’inabilitazione, in particolare, per quanto riguarda i soggetti che possono presentare il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno, la proposta elimina il riferimento all’interdetto o inabilitato e al tutore e al curatore (articolo 20, che modifica l’articolo 406 c.c.); interviene sul procedimento per l’istituzione dell’amministratore di sostegno, per precisare che il giudice tutelare, qualora intenda adottare provvedimenti che possano incidere sui diritti fondamentali della persona, debba prima invitare l’interessato (e l’amministratore di sostegno provvisorio) a nominare un difensore – ciò si ricava dalla novella che l’articolo 21 apporta all’articolo 407 del codice civile, rinviando all’articolo 716 del codice di procedura civile, oggetto di integrale sostituzione da parte della proposta di legge –; specifica che, anche a seguito della nomina dell’amministratore di sostegno, il beneficiario può continuare a compiere personalmente tutti gli atti di natura personale (tra i quali il matrimonio, il riconoscimento del figlio, l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità) o patrimoniale che non siano stati espressamente vietati dal giudice tutelare con l’atto istitutivo dell’amministrazione di sostegno o con le periodiche rivalutazioni (articolo 22, che modifica l’articolo 409 c.c. e articolo 23, che modifica l’articolo 411 c.c.); precisa che le limitazioni alla capacità d’agire del beneficiario dell’amministrazione di sostegno possono essere introdotte non solo in sede di istituzione dell’amministrazione, ma anche successivamente, a seguito di ulteriori decreti del giudice tutelare (articolo 24, che modifica l’articolo 412 c.c.), a tal proposito osserva che la proposta intende rafforzare il carattere periodico delle valutazioni che il giudice tutelare deve compiere sul beneficiario dell’amministrazione, così da relativizzare le limitazioni che vengono imposte; abroga la previsione che attualmente consente al giudice tutelare di trasformare l’amministrazione di sostegno in interdizione o inabilitazione (articolo 25, che modifica l’articolo 413 del c.c.).

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Osserva, inoltre, che l’articolo 65 della proposta, modificando l’articolo 46-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, riafferma che i procedimenti per la nomina dell’amministratore di sostegno sono totalmente gratuiti: alla esenzione dal contributo unificato, già attualmente prevista, la riforma aggiunge l’esenzione da ogni tassa, imposta e diritto.

Gli articoli da 71 a 80 della proposta di legge riformano il procedimento per la nomina e la revoca dell’amministratore di sostegno, intervenendo sugli articoli da 712 a 720-bis del codice di procedura civile, ovvero sul titolo II che, tra i procedimenti speciali, disciplina i procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone. In particolare, la riforma riscrive il capo II del titolo, attualmente relativo all’interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno.

Rileva che, rispetto alla disciplina attuale, la riforma: elimina ogni riferimento all’interdizione e all’inabilitazione; conseguentemente le disposizioni del codice di rito oggi dedicate a questi due istituti vengono destinate invece alla disciplina del solo procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno (e parallelamente viene abrogato l’articolo 720-bis c.p.c. che oggi disciplina l’amministrazione di sostegno); conferma la disciplina processuale attuale per la nomina e la revoca dell’amministratore di sostegno; impone al giudice tutelare di rinviare l’udienza richiedendo all’interessato la nomina di un difensore, in tutti i casi in cui ritenga di dover «stabilire divieti, limitazioni o decadenze incidenti su diritti fondamentali della persona» (nuovo articolo 716 c.p.c.). Se, nonostante l’invito rivolto dal giudice, l’interessato e l’amministratore di sostegno provvisorio non provvedono alla nomina nel termine fissato, il giudice tutelare può comunque procedere.

Ricorda che la proposta di legge modifica, inoltre, numerose disposizioni del codice civile in tema di matrimonio, filiazione, successione testamentaria, donazione, contratti, eliminando tutti gli impedimenti personali automatici che attualmente il codice prevede per gli interdetti.

In relazione a ciascuno degli istituti, infatti, il legislatore prevede che spetti al giudice tutelare, all’atto della nomina dell’amministratore di sostegno, disporre in merito alla possibilità per il beneficiario di compiere l’atto. Se anche i singoli atti fossero vietati dal giudice, il divieto dovrà essere temporaneo e soggetto a periodiche riconsiderazioni. Questo principio è applicato, per quanto riguarda il matrimonio, dagli articoli 2, 3 e 4 della proposta di legge, che modificano gli articoli 85, 102 e 119 del codice.

La riforma (articolo 2) stabilisce infatti che il divieto di contrarre matrimonio per il beneficiario dell’amministrazione di sostegno sia solo eventuale (per l’interdetto è la regola) e, se disposto dal giudice, solo provvisorio, salva la proroga per gravi motivi. Le modifiche agli articoli 120, 126 e 183 del codice civile, introdotte dagli artt. 5, 6 e 8, della proposta si limitano invece a sopprimere ogni riferimento all’interdizione.

Per quanto riguarda il regime patrimoniale della famiglia, osserva che gli articoli 7 e 9 modificano rispettivamente gli articoli 166 e 193 del codice civile, trattando il tema della capacità economica del beneficiario dell’amministrazione di sostegno. Le disposizioni, da leggere in combinato con il nuovo articolo 409 c.c, regolamentano le stipulazioni e donazioni fatte nel contratto di matrimonio e prevedono la separazione giudiziale dei beni dei coniugi quando uno dei due sia beneficiario dell’amministrazione di sostegno e dunque possa porre in pericolo gli interessi dell’altro coniuge o della comunione o della famiglia.

Anche in relazione agli atti personalissimi riconducibili alla genitorialità, la proposta di legge, agli articoli da 10 a 14 non pone divieti assoluti, ma relativi, rimessi alla valutazione del giudice tutelare ed alla sua verifica periodica. In particolare, per quanto riguarda l’azione di disconoscimento della paternità, l’articolo 10, nel modificare l’articolo 244 c.c., stabilisce che spetta al giudice tutelare, all’atto della nomina dell’amministratore di sostegno, stabilire – nell’interesse

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del beneficiario – il divieto di promuovere l’azione, ovvero la possibilità di promuoverla con l’assistenza dell’amministratore di sostegno. Il divieto dovrà essere previsto a tempo determinato, salva la possibile proroga. La modifica all’articolo 247 c.c., prevista dall’articolo 12 della proposta è volta a consentire, con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, la partecipazione del beneficiario al relativo giudizio. Ha invece funzioni di coordinamento, con la soppressione dell’istituto dell’interdizione, l’articolo 11 della proposta, che modifica l’articolo 245 c.c., sulla sospensione del termine per il disconoscimento di paternità. Quanto al riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, la riforma, all’articolo 13, sostituisce l’articolo 266 c.c., ponendo un possibile divieto al beneficiario dell’amministrazione di sostegno. Anche in questo caso, è il giudice tutelare a potere – all’atto della nomina dell’amministratore di sostegno – vietare temporaneamente il riconoscimento del figlio naturale; in alternativa, il giudice potrà anche autorizzare tale riconoscimento, con l’assistenza dell’amministratore di sostegno Anche l’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità può essere promossa dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno, con la dovuta assistenza; il giudice, anche in questo caso, potrà disporre diversamente e vietare, sempre nell’interesse del beneficiario, l’azione. Tale divieto è temporaneo e prorogabile.

L’articolo 87 della proposta di legge modifica l’articolo 13 della legge sull’aborto (legge n. 194 del 1978), prevedendo che la donna che si trova in condizioni che legittimano il ricorso all’amministrazione di sostegno possa giungere all’interruzione di gravidanza attraverso una richiesta personale – in tal caso l’amministratore di sostegno deve essere comunque sentito –, attraverso una richiesta del marito non legalmente separato – in tal caso la donna deve confermare la richiesta – oppure attraverso una richiesta dell’amministratore di sostegno, a ciò autorizzato dal giudice tutelare. Anche in questo caso la donna dovrà confermare la richiesta.

In ogni caso, il medico dovrà trasmettere al giudice tutelare, entro 7 giorni, una relazione sull’atteggiamento della donna e sulle sue condizioni psico-fisiche.

Segnala che la proposta non disciplina la fase successiva, nella quale il giudice tutelare assume la decisione.

L’articolo 15 della proposta di legge modifica l’articolo 316 del codice civile, relativo alla responsabilità genitoriale. In particolare, la proposta – inserendo un ulteriore comma – afferma il principio in base al quale il minore capace di discernimento può compiere personalmente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana. Per stabilire in che misura il minore possa provvedere da solo si terrà conto della sua età e maturità nonché del tipo di atto che deve compiere.

Tale disposizione, che pare non direttamente riconducibile al contenuto specifico della proposta di riforma, viene poi richiamata in relazione alla tutela del minore dal nuovo articolo 358-bis del codice.

Gli articoli da 16 a 18 intervengono sull’istituto della tutela dei minori, demandando ai tutori di ascoltare e assecondare le inclinazioni del minore sottoposto alla loro protezione. In particolare, con l’inserimento nel codice civile dell’articolo 358-bis (articolo 16 della proposta di legge), si prevede che anche al minore sottoposto a tutela si applichi il nuovo sesto comma dell’articolo 316, in tema di atti che il minore capace di discernimento può compiere da solo. Anche in caso di tutela, quindi, il minore dovrà essere lasciato libero di compiere gli atti necessari a soddisfare le proprie esigenze di vita, se capace di discernimento.

Ritiene che il concetto è sostanzialmente ribadito nel nuovo incipit dell’articolo 382 c.c. (articolo 17 della proposta di legge), ove si demanda al tutore di tener conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. L’inadempimento di questo dovere di ascolto

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può dar causa alla rimozione del tutore, in base alla modifica dell’articolo 384 c.c. (articolo 18 della proposta di legge).

Gli articoli da 29 a 42 della proposta di legge intervengono sulla disciplina delle successioni, allo scopo di relativizzare alcuni divieti, consentendo al giudice tutelare, valutate le specifiche circostanze e le condizioni della persona, di autorizzare il compimento di atti ad oggi assolutamente preclusi all’incapace. Viene, inoltre, introdotto nell’ordinamento l’istituto del patrimonio con vincolo di destinazione, finalizzato, in luogo della sostituzione fedecommissaria, al mantenimento, alla cura, all’istruzione e al sostegno del beneficiario dell’amministrazione di sostegno.

In relazione all’accettazione dell’eredità, osserva come l’articolo 29 della proposta, nel modificare l’articolo 471 del codice civile, confermi che l’eredità devoluta al beneficiario dell’amministrazione di sostegno può essere accettata solo con il beneficio d’inventario. Il giudice tutelare può, tuttavia, valutate le specifiche circostanze, anche autorizzare l’accettazione dell’eredità senza obbligo d’inventario; può, inoltre, disporre che l’accettazione sia effettuata dall’amministratore di sostegno, ovvero anche personalmente dall’interessato assistito dall’amministratore di sostegno. Le modifiche agli articoli 472 e 489, introdotte dagli articoli 30 e 31 della proposta di legge, hanno funzioni di coordinamento con la soppressione degli istituti dell’inabilitazione e dell’interdizione.

Per quanto riguarda le successioni testamentarie, fa presente che gli articoli 32 e 33 della proposta di legge modificano la disciplina relativa alla capacità di fare testamento.

La riforma, modificando l’articolo 591 c.c. (articolo 32 della proposta di legge) elimina la previsione che attualmente esclude la capacità di testare per coloro che siano stati dichiarati incapaci dalla legge ed elimina ogni riferimento all’interdizione. Essa stabilisce, inoltre, che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno è incapace di testare solo se così è stato stabilito dal giudice tutelare; anche in questo caso dunque, la nomina dell’amministratore di sostegno non comporta ex lege l’incapacità di fare testamento; la relativa valutazione è rimessa al giudice tutelare. Quand’anche il giudice tutelare dovesse negare al beneficiario dell’amministrazione di sostegno la capacità di testare, potrà comunque ammetterlo a fare testamento con le particolari modalità disciplinate dall’articolo 591-bis, introdotto nel codice civile dall’articolo 33 della proposta di legge.

Evidenzia come la nuova disposizione stabilisca, infatti, che la persona che – per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica – si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, e che intende ciò nonostante fare testamento può procedere assistita da un amministratore di sostegno, appositamente nominato per la redazione del testamento, che agirà sotto la diretta sorveglianza del giudice tutelare. La riforma dunque consente, con particolari cautele (testamento pubblico o con l’intervento di un esperto), anche al beneficiario dell’amministrazione di sostegno di fare testamento.

La capacità dell’amministratore di sostegno di ricevere per testamento dal beneficiario dell’assistenza è disciplinata dall’articolo 34 della proposta di legge, che modifica l’articolo 596 del codice civile. La riforma elimina ogni riferimento all’interdizione, sostituendo i richiami al tutore e al protutore con quelli all’amministratore di sostegno e all’amministratore di sostegno provvisorio. È dunque ribadito che questi soggetti non possono ricevere per testamento dal beneficiario dell’istituto, a meno che non abbiamo con questi un rapporto di parentela. Sul punto, la riforma consente di ricevere per testamento, oltre che all’amministratore di sostegno legato in matrimonio con il beneficiario, anche a colui che gli sia legato da stabile convivenza.

L’articolo 35 della proposta interviene sulla disciplina dei legati, modificando l’articolo 650 del codice civile. La riforma disciplina la rinuncia al legato da parte del beneficiario dell’amministrazione di sostegno prevedendo che egli possa esercitare il

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diritto di rinuncia attraverso l’amministratore di sostegno o con la sua assistenza.

Gli articoli da 36 a 41 della proposta di legge sostituiscono all’attuale disciplina della sostituzione fedecommissaria (artt. 692-697 c.c.), la disciplina del patrimonio vincolato alla cura del beneficiario dell’amministrazione di sostegno. La riforma riscrive gli articoli da 692 a 697 del codice, introduce nell’ordinamento l’istituto del patrimonio con vincolo di destinazione.

La finalità dell’istituto è «favorire l’autosufficienza economica nell’espletamento della vita quotidiana» del beneficiario di un’amministrazione di sostegno (articolo 692 c.c.). Il nuovo articolo 695 c.c. specifica, infatti, che i beni e ogni frutto del patrimonio «devono essere destinati al mantenimento, alla cura, all’istruzione e al sostegno del beneficiario tenendo conto dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni». Corollario di questa finalizzazione è il divieto di esecuzione forzata sui beni del patrimonio per debiti che siano stati contratti per scopi estranei ai bisogni del beneficiario.

Sono legittimati a costituire il patrimonio con vincolo di destinazione (articolo 693 c.c.) i genitori e gli ascendenti del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, nonché il beneficiario stesso dell’amministrazione di sostegno, se ne ha la facoltà. In tale ultimo caso, sarà il giudice tutelare ad autorizzare l’amministratore di sostegno alla costituzione di un patrimonio vincolato a favore del beneficiario, sui beni appartenenti allo stesso beneficiario. Il patrimonio con vincolo di destinazione può essere costituito per atto scritto tra vivi o mortis causa e l’atto costitutivo – che può essere trascritto (e che dovrà essere trascritto se il patrimonio comprende beni immobili) – deve sempre contenere l’inventario dei beni, le regole di amministrazione del patrimonio e la durata del vincolo.

In particolare, in base all’articolo 693 c.c, la durata del vincolo di destinazione non può essere superiore alla durata della vita del beneficiario. Il vincolo sul patrimonio cessa dunque nei seguenti casi: allo spirare del termine previsto nell’atto costitutivo; in caso di morte del beneficiario dell’amministrazione di sostegno; nell’ipotesi di revoca dell’amministrazione di sostegno. La proprietà dei beni che costituiscono il patrimonio viene attribuita di regola al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, salva disposizione contraria (articolo 692 c.c.). Il patrimonio potrà crescere nel tempo, posto che il nuovo articolo 694 c.c. consente a chiunque, con il consenso del beneficiario e del suo amministratore di sostegno, oltre che del giudice tutelare, di apportare beni e diritti al patrimonio vincolato. Peraltro, l’articolo 696 c.c. consente anche l’alienazione dei beni del patrimonio vincolato, se previsto dall’atto costitutivo e previa autorizzazione del giudice tutelare. Quest’ultimo dovrà valutare se l’alienazione dei beni rappresenti un’evidente utilità per il beneficiario, «disponendo il reimpiego delle somme ricavate dall’alienazione». Lo stesso giudice potrà altresì autorizzare la costituzione di ipoteche su beni immobili.

Infine, l’articolo 42 della proposta di legge coordina il testo dell’articolo 705 c.c., in tema di apposizione di sigilli e inventario, con la soppressione dell’istituto dell’interdizione.

La disciplina del patrimonio con vincolo di destinazione ricorda la disciplina del c.d. trust.

Gli articoli da 43 a 48 della proposta di legge novellano il titolo V del Libro II del codice, relativo alla donazione. Anche in relazione a questo istituto, la riforma prevede che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno non abbia la capacità di donare nella misura in cui gliela abbia espressamente negata il giudice tutelare, che potrà invece consentire, valutato il caso, il compimento di questi atti. Anche laddove la capacità di donare sia stata negata al beneficiario, egli potrà comunque compiere atti di donazione nel rispetto di uno specifico procedimento, delineato dal nuovo articolo 775-bis c.c. Analogamente a quanto previsto per la capacità di testare, il disabile potrà donare previa nomina, per il compimento dell’atto, di un apposito amministratore di sostegno, che agirà sotto la diretta sorveglianza

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del giudice tutelare e seguendo le modalità di redazione dell’atto da questo fissate. Quanto all’accettazione della donazione, spetta al giudice tutelare stabilire, valutate le condizioni specifiche del beneficiario, se si tratta di un atto che egli può compiere personalmente, con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, o se invece deve essere compiuto esclusivamente dall’amministratore di sostegno. La riforma elimina, inoltre, ogni residuo riferimento all’interdizione e all’inabilitazione.

Gli articoli da 49 a 53 della proposta di legge modificano la disciplina dei contratti. Tralasciando le disposizioni degli articoli 51, 52 e 53, che si limitano a eliminare ogni riferimento ad interdizione e inabilitazione dalla disciplina, rispettivamente, dell’affitto (articolo 1626 c.c.), del mandato (articolo 1722 c.c.) e del conto corrente (articolo 1833 c.c.), questa parte della riforma si caratterizza per l’eliminazione dell’automatismo che attualmente connette all’incapacità a contrarre l’annullabilità del contratto stipulato. La riforma, infatti, consente al beneficiario dell’amministrazione di sostegno di concludere contratti, previa verifica del giudice tutelare che individua anche gli atti per i quali è necessaria la rappresentanza dell’amministratore di sostegno e quelli per i quali, invece, è sufficiente la sua assistenza. Saranno, pertanto, annullabili solo i contratti conclusi in violazione delle direttive imposte, caso per caso, dal giudice tutelare. Conseguentemente, per i contratti conclusi dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno in violazione delle direttive del giudice, il termine di prescrizione quinquennale dell’azione di annullamento inizierà a decorrere dalla cessazione dell’impedimento a contrarre del beneficiario dell’amministrazione di sostegno (articolo 50, che modifica l’articolo 1442 c.c.).

L’articolo 54 della proposta di legge modifica l’articolo 1993 del codice civile, in tema di titoli di credito, affermando il principio in base al quale il debitore non può opporre al possessore del titolo di credito l’eccezione fondata sul difetto di capacità se prima non prova che dall’emissione del titolo gli è derivato o può derivargli un grave pregiudizio.

Gli articoli 55 e 56 della proposta di legge modificano, rispettivamente, gli articoli 2046 e 2047 del codice civile, relativi ai fatti illeciti e alla conseguente responsabilità civile e risarcimento danni. In particolare, la riforma afferma il principio per cui l’incapace d’intendere e volere risponde comunque del danno che ha causato. Tale responsabilità è solidale con colui che è responsabile della sorveglianza. Il giudice chiamato a liquidare il danno, può tuttavia moderare l’ammontare del risarcimento, in considerazione delle circostanze del caso, con particolare riguardo all’età, alla gravità dello stato d’incapacità e alle condizioni economiche delle parti.

L’articolo 26 della proposta di legge interviene ancora sul Titolo XII del codice, relativo alle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia, per sostituire la rubrica del capo II, oggi dedicata all’interdizione, l’inabilitazione e l’incapacità naturale. La riforma stabilisce che il capo II riguarda solo l’incapacità naturale, sopprimendo gli altri due istituti.

L’articolo 27 abroga tutte le disposizioni del capo II relative all’interdizione e all’inabilitazione, ovvero gli articoli da 414 a 427 e gli articoli da 429 a 432 del codice civile.

L’unica disposizione che residua dall’abrogazione, l’articolo 428 c.c., in tema di atti compiuti dalla persona incapace di intendere o di volere, viene modificata dall’articolo 28 della proposta di legge, che coordina la previsione sull’annullabilità degli atti e dei contratti compiuti dall’incapace naturale con la soppressione dell’istituto dell’interdizione.

Fa presente che, con finalità di coordinamento con la soppressione dell’interdizione e dell’inabilitazione, l’articolo 1, sopprime ogni riferimento all’interdizione dall’articolo 45 c.c. in tema di domicilio; gli articoli 5, 6, 8 e 9 (co.1) sopprimono i riferimenti all’interdizione nelle disposizioni del codice relative al matrimonio; l’articolo 11 elimina il riferimento all’interdizione

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e al tutore dall’articolo 245, relativo all’azione di disconoscimento della paternità; gli articoli 30 e 42 intervengono con la medesima finalità di coordinamento sugli articoli 472 e 705 del codice, in tema di successioni; gli articoli 46 e 47 della proposta eliminano i riferimenti all’interdizione dalla disciplina della donazione; gli articoli 51, 52 e 53 si limitano a eliminare ogni riferimento ad interdizione e inabilitazione dalla disciplina, rispettivamente, dell’affitto (articolo 1626 c.c.), del mandato (articolo 1722 c.c.) e del conto corrente (articolo 1833 c.c.); l’articolo 57 riscrive l’articolo 2198 del codice, in tema di autorizzazione all’esercizio di impresa commerciale, eliminando il richiamo all’interdetto e inserendo quello al beneficiario di amministrazione di sostegno; gli articoli 58, 59 e 60 intervengono sulla disciplina delle società (segnatamente sugli articoli 2286, 2294 e 2382), per eliminare i richiami all’istituto dell’interdizione; gli articoli 61, 62 e 63 svolgono il medesimo intervento, sostituendo all’interdetto il riferimento al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, sugli articoli 2667, 2941 e 2942 del codice civile, nel libro relativo alla tutela dei diritti.

Le medesime finalità sono perseguite da altri articoli della proposta di legge che opportunamente intervengono sulle disposizioni di attuazione del codice civile. In particolare l’articolo 64 abroga gli articoli 40 e 42 delle disposizioni di attuazione; l’articolo 65 adegua la formulazione dell’articolo 46-bis delle disposizioni di attuazione alla soppressione dei due istituti oggi compresi nel titolo XII, riaffermando peraltro come i procedimenti per la nomina dell’amministratore di sostegno siano totalmente gratuiti; l’articolo 66 corregge la formulazione dell’articolo 47 delle disposizioni di attuazione, relativo ai registri tenuti presso l’ufficio del giudice tutelare, eliminandovi ogni riferimento al registro delle tutele degli interdetti e al registro delle curatele degli inabilitati; gli articoli 67 e 68 perseguono il medesimo obiettivo in relazione, rispettivamente, all’articolo 48 delle disposizioni di attuazione, sul registro delle tutele, eliminandovi il richiamo all’interdizione e all’articolo 49, sul registro delle curatele, eliminandovi il riferimento all’inabilitazione. Il primo registro farà ora riferimento alla sola tutela e il secondo alla curatela del minore emancipato.

Evidenzia come, analogamente, con finalità di coordinamento sono modificate alcune disposizioni del codice di procedura penale gli articoli 83 e 85 della proposta di legge coordinano con la riforma gli articoli 144 e 222 del codice di procedura penale, in tema di incapacità e incompatibilità, rispettivamente, dell’interprete e del perito; l’articolo 84 riscrive l’articolo 166 del codice di rito, in tema di notificazioni all’imputato interdetto o infermo di mente, circoscrivendone la portata all’infermità mentale; l’articolo 86 della proposta interviene sull’articolo 571 del codice, sulla legittimazione a proporre impugnazione, per eliminare ogni riferimento alla tutela (che presuppone uno stato di interdizione). L’articolo 89 della proposta, infine, coordina con l’eliminazione di interdizione e inabilitazione l’articolo 145 del Testo Unico relativo alle spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), che regolamenta le spese proprio in quel processo quando l’istanza è del pubblico ministero. Ogni riferimento al tutore viene sostituito dal riferimento all’amministratore di sostegno.

Gli articoli 69 e 70 della proposta di legge disciplinano, rispettivamente, le conseguenze della riforma sui giudici di interdizione e inabilitazione in corso e sui procedimenti già conclusi.

In particolare, l’articolo 69, con riferimento ai giudizi di interdizione e di inabilitazione pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, stabilisce che il giudice dispone, d’ufficio, la trasmissione degli atti del procedimento al giudice tutelare, ai fini della nomina di un amministratore di sostegno. In tal caso, il giudice già competente per l’interdizione o per l’inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Il tutore

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o il curatore provvisorio assume automaticamente la funzione di amministratore di sostegno provvisorio relativamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione fino a successivo provvedimento del giudice tutelare.

Per quanto riguarda invece i procedimenti già conclusi, l’articolo 70 prevede che l’interdizione e l’inabilitazione, già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono automaticamente revocate e il tutore o il curatore assumono automaticamente la funzione di amministratore di sostegno provvisorio relativamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, fino a successivo provvedimento del giudice tutelare. In tali casi, il pubblico ministero chiede la nomina dell’amministratore di sostegno con riguardo alla persona precedentemente interdetta o inabilitata. L’interessato, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado o gli affini entro il secondo possono a loro volta presentare ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno.

Gli articoli 81 e 82 della proposta di legge modificano il codice penale per sopprimere ogni riferimento all’interdizione legale.

La riforma elimina dagli articoli 19 e 32 del codice penale ogni riferimento all’interdizione; conseguentemente l’articolo 32 c.p. fa ora riferimento alla sola perdita della responsabilità genitoriale.
Vittorio FERRARESI (M5S) rileva l’opportunità che il provvedimento in esame, riguardante materia delicata e complessa, sia trattato congiuntamente alla Commissione Affari sociali.
Gaetano PIEPOLI (PI-CD), relatore, si associa alle considerazioni del collega Ferraresi.
Donatella FERRANTI, presidente, nel riservarsi di valutare la richiesta formulata dai colleghi Ferraresi e Piepoli, osserva che la proposta di legge in esame riguarda istituti disciplinati dal codice civile e quindi di stretta competenza della Commissione giustizia. Ferma restando la possibilità di ricorrere da parte dei Gruppi parlamentari a sostituzioni «ad rem» nel corso dell’esame del provvedimento, in modo da consentire l’eventuale partecipazione di deputati componenti della XII Commissione, rileva come sulla materia oggetto della proposta di legge saranno svolte approfondite audizioni, che riguarderanno anche profili di carattere sociale e sanitario di stretta competenza della stessa XII Commissione. Sottolinea, inoltre, come alla Commissione Affari sociali potrebbe comunque essere rappresentata l’esigenza di esprimere il parere sul testo del provvedimento già prima dell’inizio dell’esame delle proposte emendative, in modo da individuare eventuali criticità e aspetti problematici.
Alfonso BONAFEDE (M5S) nel condividere le considerazioni dei colleghi Ferraresi e Piepoli, rileva come la proposta di legge in discussione riguardi materia strettamente connessa ai fondamentali diritti della persona, ritenendo pertanto necessario che l’esame in sede referente sia svolto congiuntamente alla XII Commissione.
Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.10.

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